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Licenziamento del dipendente per abuso del welfare sanitario
Il caso trattato riguarda il licenziamento per giusta causa di una dipendente, A.A., da parte di un societa per azioni attiva come compagnia di assicurazioni Le motivazioni del licenziamento si basano principalmente sull'utilizzo da parte della lavoratrice, dell'assicurazione sanitaria aziendale per la figlia che non era fiscalmente a carico . Erano state evidenziate inoltre altre condotte scorrette.
Vediamo meglio nei prossimi paragrafi.
Licenziamento per abuso del fondo sanitario: il caso e le decisioni di merito
Nello specifico la dipendente aveva cercato di ottenere un'estensione della copertura sanitaria a favore della figlia B.B., che non ne aveva diritto .
La figlia infatti lavorava all'estero e percepiva un reddito superiore alla soglia che permette di essere considerata "a carico" della madre ai fini fiscali.
Inoltre in un altra occasione la dipendente avrebbe richiesto il rimborso di danni maggiori rispetto a quelli effettivamente subiti dalla sua autovettura, avvalendosi di una polizza assicurativa riservata ai dipendenti della società. Dalle verifiche, i danni accertati dal perito subito dopo l'incidente erano diversi e di minore entità rispetto a quelli riscontrati successivamente, suggerendo che ci fosse stato un altro incidente nel periodo intercorso tra le due ispezioni.
In prima istanza, il Tribunale ha rigettato le richieste della lavoratrice sia in fase sommaria che in sede di opposizione.
Corte d'Appello di Napoli: anche il giudizio di secondo grado ha confermato la sentenza del Tribunale, sostenendo che le azioni di A.A. costituivano una mancanza grave, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa. In particolare, per quanto riguarda l'estensione della copertura sanitaria, la figlia non poteva essere considerata a carico in quanto percepiva redditi superiori al limite previsto. Per il danno all'autovettura, la Corte ha stabilito che vi era stato un secondo incidente non denunciato.
A.A. ha quindi presentato un ricorso in Cassazione basato su sei motivi, principalmente contestando la valutazione delle prove e l'errata applicazione delle norme sul licenziamento.
Tra i principali argomenti di difesa, ha sostenuto che non vi era stata un'appropriata considerazione delle sue prove e che la condotta non giustificava un licenziamento, ma eventualmente l'applicazione di una sanzione conservativa.
Licenziamento per abuso del fondo sanitario: sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24508 del 2024, ha rigettato il ricorso, sostenendo che la valutazione delle prove e l'accertamento della gravità delle condotte della lavoratrice erano state correttamente svolte dai giudici di merito.
La Cassazione ha ribadito che la condotta della dipendente era gravemente in contrasto con i principi di buona fede e correttezza che devono caratterizzare il rapporto di lavoro, soprattutto per una dipendente che lavorava nell'Ispettorato Sinistri della compagnia e conosceva bene le procedure. Quindi ha sottolineato che la decisione di licenziamento era proporzionata alla gravità delle condotte contestate.
Il ricorso è stato rigettato e la lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto che non vi fossero vizi di legittimità nella decisione dei giudici di merito e ha confermato la validità del licenziamento per giusta causa.
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Maggiorazione straordinari nel part time: pronuncia Corte UE
La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, del 29 luglio 2024, riunisce le cause C-184/22 e C-185/22, originate da richieste di pronuncia pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania).
Le questioni sottoposte alla Corte riguardano l'interpretazione dell'articolo 157 del TFUE e di specifiche disposizioni della direttiva 2006/54/CE e della direttiva 97/81/CE, in relazione al trattamento dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, in particolare sul pagamento delle maggiorazioni salariali per le ore di lavoro straordinario.
La questione viene anche posta in relazione alla possibile disparità di trattamento tra uomini e donne.
Vediamo meglio nei prossimi paragrafi
Maggiorazione straordinari: i casi in esame
Le controversie nascono dai ricorsi presentati da due infermiere impiegate part-time presso una struttura sanitaria tedesca che hanno contestato il mancato riconoscimento delle maggiorazioni salariali per le ore di lavoro straordinario svolte :
- oltre l'orario concordato nei loro contratti, ma
- al di sotto dell'orario normale di un lavoratore a tempo pieno.
Le ricorrenti hanno sostenuto che tale trattamento costituisce una discriminazione indiretta basata sul sesso, poiché il datore di lavoro impiega prevalentemente donne a tempo parziale.
La questione centrale riguarda se il diverso trattamento retributivo degli straordinari tra lavoratori part-time e full-time sia giustificato e se costituisca una violazione dei principi di parità di trattamento sanciti dal diritto dell'Unione Europea.
Maggiorazione straordinari: le conclusioni della Corte
La Corte ha stabilito che la normativa in discussione, che prevede la corresponsione di maggiorazioni salariali solo per le ore di lavoro straordinario eccedenti l'orario normale di un lavoratore a tempo pieno, costituisce un trattamento meno favorevole per i lavoratori a tempo parziale e come tale non è compatibile con le direttive europee in materia.
Secondo i giudici europei tale trattamento non è giustificato dagli obiettivi di dissuadere dagli eccessi di lavoro straordinario o di evitare un trattamento sfavorevole per i lavoratori a tempo pieno.
Inoltre, la Corte ha riconosciuto che questa disparità può costituire una discriminazione indiretta basata sul sesso, poiché colpisce una proporzione significativamente maggiore di donne, violando l'articolo 157 TFUE e le disposizioni della direttiva 2006/54/CE.
Per evitare procedure di infrazione dunque li stati membri dovranno adeguare le leggi nazionali a questo principio
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Costo medio orario servizi vigilanza e sicurezza 2024
Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il decreto direttoriale 50 del 8 agosto 2024, riguardante la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dei settori vigilanza privata e servizi di sicurezza, sulla base del verbale di accordo del 30 maggio 2023 e l’ulteriore accordo del 16 febbraio 2024, sottoscritti rispettivamente da A.N.I.V.P., ASSIV, UNIV, CONFCOOPERATIVE-LAVORO e SERVIZI, LEGACOOP PRODUZIONE e SERVIZI, AGCI SERVIZI in rappresentanza dei datori di lavoro e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS in rappresentanza dei lavoratori.
Vengono fornite in particolare le tabelle:
- per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata, che decorrono dai mesi di :giugno 2023, giugno 2024, giugno 2025, dicembre 2025, aprile 2026 e dicembre 2026.
- mentre per i dipendenti da istituti di servizi di sicurezza la decorrenza è dai mesi di : gennaio 2024, luglio 2024, ottobre 2024, gennaio 2025, luglio 2025, dicembre 2025, aprile 2026 e dicembre 2026.
Il costo è definito in tabelle distinte per tecnici e amministrativi.
Si sottolinea che il costo del lavoro è suscettibile di eventuali oscillazioni in relazione a:
- benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l’impresa usufruisce;
- oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità varie, lavoro notturno, etc.);
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
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Perché non trovo il modello 730-4 negli archivi dell’INPS?
Può accadere che il contribuente, accedendo all’Assistenza fiscale sul portale INPS, riceva il messaggio «Non è presente nessun Documento 730/4 per l'anno 2024»; questa situazione si verifica nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate non ha trasmesso all’INPS la dichiarazione, perché sottoposta a controlli preventivi.
In questi casi, il contribuente viene informato:
- direttamente dall’Agenzia delle Entrate, in caso di dichiarazione precompilata;
- dall’intermediario a cui si era rivolto per effettuare la dichiarazione dei redditi, a cui Agenzia delle Entrate invia gli esiti relativi alle dichiarazioni trasmesse.
Le dichiarazioni oggetto di controlli preventivi vengono gestite direttamente dall’Agenzia delle Entrate che, in tali circostanze, non trasmette all’INPS il modello 730-4, e, pertanto, il contribuente per eventuali problematiche dovrà fare riferimento esclusivamente all’Agenzia.
Si riepilogano di seguito le cause che possono determinare l’assenza negli archivi Inps del modello 730-4:
- il contribuente non ha indicato correttamente INPS quale sostituto di imposta;
- la dichiarazione è ancora in fase di trasmissione da parte del CAF/Intermediario all’Agenzia delle Entrate e da parte dell’Agenzia verso l’Istituto;
- la dichiarazione è sottoposta a controlli preventivi da parte di Agenzia delle Entrate.
Leggi anche INPS e assistenza fiscale nel 2024
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INPS e assistenza fiscale nel 2024
L’INPS con il messaggio n.2640 del 17.07.2024 comunica che anche per il 2024 nella sua qualità di sostituto d’imposta, assicura le attività di assistenza fiscale ai propri sostituti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
INPS: rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante
Si ricorda preliminarmente che l’Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.
Il rapporto di sostituzione non ricorre
- nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata in data antecedente al 1° aprile 2024,
- nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere o le prestazioni assistenziali.
L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2024, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).
Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze mediante un formale diniego.
Ad esempio, non è ammessa l’assistenza fiscale in favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, delle indennità una tantum erogate ai sensi dei cc.dd. decreti Aiuti, oppure nel caso in cui nel corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.
INPS: servizio online di Assistenza fiscale servizi al cittadino
Le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti possono essere verificate ai fini dell’assistenza fiscale 2024, dai contribuenti che si autenticano con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” accedendo da www.inps.it
Attraverso tale servizio è possibile, inoltre, consultare i seguenti dati:
- avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
- conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
- eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta; importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730, in possesso del contribuente, e i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in pagamento, si rammenta quanto segue:
- Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, imputato al dichiarante, a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (comprensivo eventualmente di: primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito.
- In presenza di dichiarazione congiunta l’importo così determinato, scaturente dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730/4, ricomprende anche i debiti/crediti relativi alla posizione fiscale del coniuge.
- Tale dato, se a debito del contribuente, verrà indicato al rigo 161, colonna 1 e 2, del prospetto di liquidazione del modello 730/4, con la descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” o, se a credito, sarà riportato al rigo 163 con la descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.
Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in esame consente ai contribuenti di:
- trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2024;
- richiedere che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto d’imposta che deve effettuare i conguagli. Il diniego non può, invece, essere richiesto qualora l’INPS svolgendo correttamente il ruolo di sostituto d’imposta, abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli.
L’INPS ricorda che anche attraverso l’app “INPS mobile” è possibile consultare i dati relativi alle risultanze contabili della propria dichiarazione e gli esiti relativi all’applicazione dei conguagli.
INPS: annullamento e variazione della seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca
L’annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, il cui addebito è previsto per il mese di novembre 2024, può subire un differimento in ragione delle tempistiche con cui viene effettuata la richiesta di variazione, e ai tempi necessari per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2024.
Qualora la richiesta pervenga in un momento successivo rispetto all’elaborazione delle prestazioni in pagamento nel mese di novembre 2024, non sarà possibile applicare tempestivamente la variazione richiesta; la riduzione, pertanto, verrà applicata sulla successiva mensilità di dicembre 2024 con il conseguente rimborso dell’importo relativo alla seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca, trattenuto nel mese di novembre 2024.
INPS: gestione delle risultanze contabili
Nei casi in cui l’INPS, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di portare a termine l’applicazione dei conguagli a debito scaturenti dal modello 730/4, invierà un’apposita comunicazione all’interessato, o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle
Entrate.
L’informazione relativa a tale sopravvenuta impossibilità verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione stessa.
Nel caso di decesso del dichiarante, gli importi a debito non trattenuti dall’INPS devono essere versati dagli eredi direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma non sono dovuti gli acconti delle imposte relativi all’anno 2024.
Le somme a credito non rimborsate, riportate nella Certificazione unica (CU) 2025,
- possono essere oggetto della dichiarazione dei redditi dell’anno 2025 (per i redditi dell’anno 2024) per conto della persona deceduta;
- in alternativa, gli eredi possono chiederne il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.
In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria da quella del defunto e versare le eventuali somme a debito di sua competenza, mentre può fare valere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa alla successiva annualità.
Con riferimento alle novità introdotte all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, circa il differimento al 16.12.2024 del termine della rateazione dei conguagli a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto (ad eccezione del secondo acconto che non può essere rateizzato), si precisa che, tale differimento non si applica al sostituto di imposta per il quale resta ferma la modalità di rateazione in essere.
Pertanto, il termine ultimo per la rateazione dei conguagli a debito è il rateo di prestazione erogato nel mese di novembre 2024.
Conseguentemente, posto che il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 è fissato al 30 settembre 2024, ai fini della determinazione del numero di rate per il versamento dei debiti d’imposta, dovuti a titolo di saldo e di primo acconto, il dichiarante deve tenere conto, oltre che del già menzionato limite temporale del mese di novembre 2024, anche dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni erogate dall’INPS.
Quindi, nei casi in cui la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno 2024, il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito deve corrispondere al numero di mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni medesime e il mese di novembre 2024.
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Nullo il licenziamento ritorsivo con false ragioni economiche
La Corte di cassazione con la sentenza 18547 2024 ha ritenuto ritorsivo un licenziamento che la azienda aveva falsamente dichiarato fondato su motivazioni economiche dopo il rifiuto, da parte del lavoratore, di trasformazione del contratto da full time a part time . Ha inoltre precisato che in questi casi il licenziamento è nullo e il lavoratore ha quindi diritto alla reintegra nel posto di lavoro.
Vediamo i dettagli del caso e le motivazioni della pronuncia.
Licenziamento ritorsivo dopo rifiuto del part time: il caso
A.A., dipendente di una catena di Supermercati nel reparto macelleria, era stato licenziato con la motivazione di giustificato motivo oggettivo (g.m.o.), dovuto a una presunta crisi aziendale. La società ha sostenuto che il reparto macelleria avesse un costante andamento negativo, giustificando così il licenziamento .
Prima del licenziamento, la Srl aveva proposto ad A.A. di trasformare il suo contratto da tempo pieno a tempo parziale come parte di una strategia aziendale per ridurre i costi in risposta alla presunta crisi del reparto . Il lavoratore ha rifiutato questa proposta ritenendo che trasformazione avrebbe inciso negativamente sul suo salario e sulle sue condizioni di lavoro.
Successivamente al rifiuto del part-time, il datore di lavoro ha avviato un'azione disciplinare contro il dipendente che però non ha portato ad alcuna sanzione concreta.
Licenziamento ritorsivo per falso GMO: le decisioni di merito e il ricorso
Il ricorso del lavoratore aveva trovato accoglgimento in entrambi i gradi di giudizio
Tribunale di Primo Grado:
Il tribunale di primo grado ha ritenuto che il licenziamento fosse illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo. La Corte ha constatato che non vi era un reale andamento negativo nel reparto di macelleria e che non era stata dimostrata l'impossibilità di un “repechage” (ricollocamento) del lavoratore.
Corte d'Appello di Catanzaro:
La Corte d'Appello ha confermato la decisione del tribunale di primo grado e ha ulteriormente accertato che il licenziamento aveva una finalità ritorsiva.
Gli elementi presuntivi a supporto di questa conclusione includevano:
- la vicinanza temporale tra il rifiuto di A.A. di accettare un contratto part-time e il suo licenziamento, e
- l'iniziativa disciplinare avviata dal datore di lavoro in seguito a tale rifiuto.
La Corte ha ordinato quindi la reintegrazione di A.A. nel suo posto di lavoro e il risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione.
Ricorso in Cassazione
I motivi addotti dalla società nel ricorso alla Suprema Corte erano i seguenti:
- violazione di norme costituzionali e processuali: La Srl ha sostenuto che la Corte d'Appello aveva travalicato i limiti del sindacato giudiziale sulle scelte datoriali e aveva erroneamente valutato i fatti e le prove;
- errata applicazione del D.Lgs. n. 23/2015 e del D.Lgs. n. 81/2015: la società ha affermato che il licenziamento in ogni caso non comportava il diritto alla reintegra poiché la reintegra è prevista solo in casi di licenziamento discriminatorio o nei casi di nullità espressamente previsti dalla legge.
- utilizzo improprio di presunzioni: la ricorrente ha contestato l'uso di elementi presuntivi da parte della Corte d'Appello per giungere alla conclusione di licenziamento ritorsivo.
Licenziamento ritorsivo e reintegra: la decisione della Cassazione
La Cassazione ha respinto il ricorso della Srl con le seguenti motivazioni:
- Inammissibilità del Primo Motivo: La Corte ha ritenuto che le argomentazioni della ricorrente riguardassero questioni di merito e valutazioni delle prove, che non sono sindacabili in sede di legittimità. La Corte d'Appello aveva effettuato un'analisi corretta e motivata dei dati e delle prove, dimostrando l'insussistenza della crisi aziendale.
- Infondato Secondo Motivo: La Corte ha chiarito che il licenziamento era stato dichiarato ritorsivo non perché legato al rifiuto del part-time, ma perché motivato da inesistenti ragioni aziendali, mascherando un intento vendicativo per il legittimo rifiuto del lavoratore.
- Sul tema della reintegra la ricordato la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2024 che ha incluso il licenziamento ritorsivo tra i casi di nullità che comportano la tutela reintegratoria.
- Inammissibilità del Terzo Motivo: La Corte ha ritenuto che il ricorso non dimostrasse una falsa applicazione delle norme sulle presunzioni, ma cercasse piuttosto di proporre una diversa interpretazione delle prove e dei fatti, il che non è consentito in sede di legittimità.
Conclusione
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, ribadendo l'illegittimità e la natura ritorsiva del licenziamento, e ha ordinato la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento del danno.
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CCNL Turismo Confcommercio Federalberghi firmato il rinnovo
E' stata siglata il 5 luglio 2024 l’intesa tra le organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs con Federalberghi e Faita per il rinnovo del Contratto nazionale applicato nelle oltre 28mila aziende del comparto turistico ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping, con le annesse attività di ristorazione.
L'accordo è ora al vaglio delle assemblee degli oltre 400mila lavoratori del settore. Vediamo le principali novita economiche e normative.
CCNL Turismo Federalberghi: aumenti retributivi
Minimi retributivi
Previsto un aumento di €200 al IV livello di inquadramento, distribuito nel periodo di validità contrattuale (1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027), con una massa salariale complessiva di €6.200.
Nel dettaglio, gli incrementi previsti sono i seguenti:
- 70,00 euro da luglio 2024;
- 40,00 euro da giugno 2025;
- 35,00 euro da maggio 2026;
- 35,00 euro da aprile 2027;
- 20,00 euro da novembre 2027.
Gli importi sono ridotti come di consueto per le cosiddette aziende minori (alberghi a una e due stelle e campeggi con un numero di presenze–licenza non superiore a milleduecento)
Riportiamo la tabella dei minimi precedenti ( fermi al 2016)
Tredicesima e quattordicesimaViene raggiunto il 100% della retribuzione per tredicesima e quattordicesima mensilità per i periodi di congedo di maternità obbligatorio e paternità (obbligatorio e facoltativo).
Contrattazione di secondo livello:Previsto un elemento economico di garanzia fino a €186 se non viene raggiunto un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026, come segue:
- 186,00 euro per i livelli A e B;
- 158,00 euro per i livelli 1, 2 e 3;
- 140,00 euro per i livelli 4 e 5;
- 112,00 euro per i livelli 6S, 6 e 7.
Classificazione del personale e causali contratti a termine
Vengono introdotte nuove qualifiche del personale sulla base dell’evoluzione del mercato nei seguenti ambiti
- wellness (coordinatore spa, dietista , personale trainer, operatore termale)
- food and beverage,
- nuove tecnologie,
- marketing e social media management.
Contratti di lavoro a tempo determinato
Definite le ipotesi in cui è possibile prorogare i contratti oltre i dodici mesi, sino a un massimo di ventiquattro. Tra questi, rientrano i grandi eventi nazionali ( ad es. il Giubileo 2025)
Welfare e assistenza sanitaria integrativa
Assistenza sanitaria integrativa
Aumenta il contributo al fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Fast) di €3 e dal 2027 arriva a 15 euro mensili di cui 13,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore.
Per i lavoratori a livello di quadri, a decorrere dal 1° gennaio 2025 la contribuzione alla Quas (Cassa di assistenza sanitaria per i quadri del settore terziario) è fissata in
- 360,00 euro (380,00 dal 1° gennaio 2026) a carico del datore di lavoro e
- 50,00 euro a carico dei dipendenti.
Viene rafforzata la penalità per le aziende non in regola con l’iscrizione al fondo, con un ulteriore elemento distinto della retribuzione da corrispondere ai lavoratori
Appalti, parita di genere e contrasto alla violenza
Viene estesa la procedura di confronto sindacale per i cambi di appalto dei servizi di pulizia e riassetto delle camere e introdotta una norma per l’internalizzazione di tali servizi.
Parità di genere e inclusione:
E' istituita la figura del “Garante della Parità” e creata una Commissione permanente presso l’Ente Bilaterale di settore per valorizzare le pari opportunità e l’inclusione.
Vengono ampliate le tutele per le donne vittime di violenza con 3+3 mesi di congedo retribuito al 100% per chi è inserito in percorsi di protezione certificati.