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Videosorveglianza lavoratori: ancora multe dal Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso la newsletter n.523 del 21.05.2024, rende noto un provvedimento n.234 dell'11.04.2024 in cui afferma che gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa privacy, devono essere rispettati nei luoghi di lavoro che utilizzano la videosorveglianza.
Garante privacy: videosorveglianza e rilevazione delle presenze – il caso
Un Comune installa una telecamera per motivi di sicurezza a seguito di alcune aggressioni avvenute nei confronti di un assessore e di un 'assistente sociale.
La telecamera viene installata nell'atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori.
La presenza della videosorveglianza ha permesso al Comune di rilevare, attraverso l'utilizzo delle immagini registrate, alcune violazioni dei doveri d'ufficio di una dipendente, tra cui il mancato rispetto dell'orario di servizio.
Tuttavia la dipendente segnala la vicenda al Garante per la protezione dei dati personali.
L'Autorità rileva nel corso dell'istruttoria che il Comune non aveva assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e aveva utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice.
L'Amministrazione è stata così sanzionata dall'Autorità e obbligata a fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un'idonea informativa sui dati personali trattati mediante l'utilizzo della telecamera in questione.
Questo anche perchè il Comune non era in regola con quanto prevede il Regolamento europeo circa gli elementi informativi necessari e non risultavano idonei altri documenti redatti dal titolare per diversi fini.
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Congedi parentali utilizzati per secondo lavoro: licenziamento legittimo
Il dipendente che, durante i giorni di congedo parentale, svolge un lavoro per conto terzi invece di prendersi cura del proprio figlio, abusa del diritto concessogli dall'ordinamento. Pertanto, il licenziamento attuato dal datore di lavoro che scopre tale comportamento tramite una agenzia investigativa è giustificato.
Questo è il principio affermato dal Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza del 17 aprile 2024 che riprende un orientamento già sancito dalla Corte di Cassazione.
Vediamo di seguito maggiori dettagli sul caso e sulle decisioni dei giudici in materia.
Congedo parentale e possibilità rapporto investigativo
Il caso riguardava il licenziamento di un lavoratore dipendente di uno stabilimento balneare che aveva richiesto alcuni giorni di congedo parentale previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 al fine di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del figlio minore . Il datore di lavoro aveva scoperto tramite una agenzia investigativa che il dipendente in congedo utilizzava le giornate di permesso per lavorare come parcheggiatore e non risultava essersi preso cura in maniera prevalente del bambino Ritenendo interrotto il rapporto fiduciario il datore di lavoro ha quindi proceduto con il licenziamento del dipendente l'impugnazione del licenziamento è stata respinta.
Il secondo giudizio nel quale il ricorrente contesta il rapporto investigativo utilizzato dal datore di lavoro il giudice ricorda che la Cassazione in varie occasioni (Cass. nn. 25287/2022, 15094/2018) ha delimitato, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3); tali disposizioni non precludono però il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti, esterni anche se il controllo non deve sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.
Nel caso specifico il giudice ha ritenuto che " tenuto conto dell'ambito in cui è stata conferito l'incarico e di come lo stesso è stato svolto dall'agenzia di investigazioni, (…) i limiti di intervento sono stati evidentemente rispettati"
Licenziamento per giusta causa e abuso del congedo parentale
Il Tribunale ha dunque convalidato il licenziamento, affermando che il congedo parentale è un diritto potestativo che permette al suo titolare di perseguire uno specifico interesse senza che il datore di lavoro possa opporsi. Cio non esclude comunque per il datore di lavoro la possibilità di verificare come il diritto viene esercitato, sia da terzi che dal giudice.
E' stata giudicata duqneu contraria alla buona fede, nei confronti del datore di lavoro, la condotta del lavoratore in quanto per l'abuso del diritto di congedo l'azienda è stata ingiustamente della prestazione lavorativa
Inoltre è rilevante anche l'indebita percezione dell'indennità e lo sviamento dell'intervento assistenziale dell'ente di previdenza erogatore dell'indennità economica del congedo In questa ottica, la sentenza chiarisce tale comportamento giustifica il licenziamento per giusta casa essendo venuta meno per questa condotta la fiducia nel dipendente.
Il principio generale espresso richiama il precedente di Cassazione n. 16207 che ha affermato che si verifica un abuso del diritto potestativo di congedo parentale quando il diritto è esercitato non per la cura diretta del bambino, ma per altre attività lavorative o di altro tipo.
Secondo lavoro durante il congedo parentale: il parere della Cassazione
Il caso affrontato dalla Cassazione nel 2008 riguardava il licenziamento per giusta causa di un dipendente di una spa , motivato dall'uso improprio del congedo parentale (L. n. 53 del 2000).
Il Tribunale avevaa accertato che il lavoratore aveva utilizzato il periodo di astensione per gestire una pizzeria con asporto acquistata dalla moglie, anziché prendersi cura della figlia. Questo uso improprio ha configurato una giusta causa di licenziamento, poiché la legge tutela l'astensione dal lavoro solo se utilizzata per le finalità previste. M. G. ha impugnato la decisione, contestando la valutazione delle prove e sostenendo che non vi era alcun divieto di svolgere attività lavorativa durante il congedo. In subordine, ha argomentato che la sanzione del licenziamento era sproporzionata rispetto al fatto contestato.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 30 agosto 2004, ha annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione di M. G., con il pagamento delle retribuzioni arretrate. La Corte ha ritenuto che il congedo parentale possa essere utilizzato per esigenze organizzative della famiglia, a differenza del caso del lavoratore assente per malattia che presta attività lavorativa per terzi. Ha considerato irrilevante verificare se M. G. si fosse occupato anche della figlia, poiché l'attività nella pizzeria della moglie soddisfaceva comunque un'esigenza familiare, legittimando l'uso del congedo.
La società ha presentato ricorso in Cassazione, articolato in sei motivi.
- 1.1. Primo motivo: Violazione e falsa applicazione della normativa sul congedo parentale (L. n. 53 del 2000, D.Lgs. n. 115 del 2003). La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello abbia mal interpretato la normativa, ritenendo erroneamente che il congedo parentale possa essere utilizzato per qualsiasi esigenza familiare.
- 1.2. Secondo motivo: Violazione delle norme processuali e dell’onere della prova. Si contesta l’ammissione di nuove argomentazioni in appello, nonostante l’assenza di prove da parte del lavoratore sulle esigenze familiari.
- 1.3. Terzo motivo: Violazione delle norme sulla diligenza del lavoratore. La Corte d’Appello avrebbe escluso ogni possibile controllo sull’utilizzo del congedo.
- 1.4. Quarto motivo: Violazione delle norme sulla giusta causa di licenziamento, ritenendo erroneamente che la condotta del lavoratore non integrasse una giusta causa.
- 1.5. Quinto motivo: Omessa valutazione della sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento.
- 1.6. Sesto motivo: Omessa considerazione dei compensi percepiti dal lavoratore prima e dopo il licenziamento nella determinazione del risarcimento.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello abbia fornito un’interpretazione errata della normativa sul congedo parentale. Ha stabilito che il congedo parentale deve essere utilizzato per la cura diretta del bambino e non per svolgere altre attività lavorative, anche se queste possono migliorare l'organizzazione familiare.
La sentenza della Corte d'Appello è stata quindi cassata, con rinvio ad altro giudice per un nuovo esame della controversia, attenendosi al principio di diritto secondo cui l’utilizzo del congedo parentale per attività lavorative costituisce abuso del diritto e può giustificare la giusta causa di licenziamento
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Dimissioni in periodo protetto revocabili dopo convalida
Con la nota 862 del 8 maggio 2024 l'ispettorato del lavoro è intervenuto a seguito di richieste di chiarimenti in tema di revoca delle dimissioni protette dopo il procedimento di convalida dell'ispettorato, come previsto ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001.
Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti.
Dimissioni genitori lavoratori in periodo protetto
Va ricordato innanzitutto che per dimissioni protette si intendono quelle rassegnate dai genitori nel periodo , fino ai 3 anni di vita de bambino, nel quale, a protezione della funzione genitoriale, le dimissioni, cosi come gli accordi per la risoluzione consensuale, devono essere ratificate dall'ispettorato del lavoro.
Tale verifica riguarda il fatto che la decisione del lavoratore sia effettivamente frutto di una libera scelta e non, al contrario, imposta dal datore di lavoro.
Le stesse considerazioni valgono per la risoluzione consensuale o le dimissioni presentate nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di proposta di incontro del minore.
l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è condizionata dalla convalida dell'INL.
Per la richiesta di convalida dal 2022 è stato reso disponibile un modulo telematico di richiesta.
Vedi l'articolo convalida dimissioni protette 2022
La revoca delle dimissioni protette
Sul tema della revoca delle dimissioni dei lavoratori nel periodo protetto l' Ispettorato si è già pronunciato fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura con le note prot. n. 5296 del 5 giugno 2019, n. 5534 del 13 giugno 2019 e n. 4113 del 26 novembre 2020.
Ora, sulla base del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 4376 del 6 maggio 2024) viene chiarito che il citato D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto ma, secondo l'ispettorato, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, non vi sono elementi che impediscano al soggetti di revocarle, sia prima che dopo la convalida delle dimissioni, purché prima della risoluzione effettiva del rapporto.
L'ispettorato ricorda anche quanto già affermato ovvero che anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (così nota prot. n.5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019).
Solo nel caso in cui invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano già prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte del lavoratore e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.
Sul periodo di sospensione tra l'altro anche la Cassazione è intervenuta con l'ordinanza 5598/2023, specificando che le dimissioni di una lavoratrice restano sospese fino al momento della convalida da parte dell'ispettorato anche oltre il periodo protetto di tre anni.
Leggi per i dettagli Dimissioni in periodo di maternità convalida sempre necessaria
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Piano nazionale contro il lavoro sommerso: cosa prevede
A seguito della adozione del Piano nazionale del ministero del lavoro per la lotta al lavoro sommerso, previsto dal PNRR (Missione 5, componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso”) e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 20 dicembre 2022 , continua il lavoro di riorganizzazione delle procedure del ministero e degli altri enti interessati per l'attuazione.
In particolare lo scorso anno sono stati pubblicati i primi due decreti attuativi:
- Il DM 58 del 6.4. 2023 che prevede modifiche al Piano in particolare in tema di fenomeni migratori e caporalato in agricoltura e ridefinisce il cronoprogramma
- il DM 57 del 6.4. 2023 che stabilisce le regole di costituzione del Comitato ministeriale di controllo per l'attuazione degli obiettivi .
Il 26 aprile 2024 il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito il decreto ministeriale del 28 marzo 2024 n. 50 con cui viene costituito presso l’Ispettorato nazionale del lavoro un nuovo gruppo di lavoro denominato task force istituzionale “Lavoro sommerso”, che collaborerà nelle attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 e realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso
Il comunicato del Ministero del lavoro evidenzia che questa task force ha il compito di realizzare un’ulteriore pianificazione strategica dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso, per garantire un’azione coordinata ed efficace secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali, e di contribuire anche all'attività di vigilanza a fini statistici.
Vediamo di seguito i dettagli .
Comitato ministeriale contro il lavoro sommerso DM 57 2023
Il D.M. n. 57 del 6 aprile 2023 istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, a cui è affidato il compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano Nazionale entrato in vigore il 21 dicembre 2022
Il comitato sarà presieduto dal Ministro del Lavoro (o un suo delegato) e saranno presenti rappresentati del Ministero stesso, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'INL, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, della Banca d'Italia, dell'ISTAT, dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e della Conferenza delle Regioni, con il supporto tecnico dell'INAPP, esperti nominati dal Ministro in possesso di particolare competenza e 10 rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative
Le prime attività da organizzare per il Comitato sono
- la costituzione di un gruppo di lavoro a presidio dell'interoperabilità tra i sistemi informativi dei diversi enti,
- la formazione degli Ispettori neoassunti e costituzione di una task force ministeriale per la vigilanza;
- l'avvio della Piattaforma INPS per interventi di compliance e sviluppo di un Indicatore Sintetico dell'Affidabilità Contributiva (ISAC);
- formazione specifica sul lavoro sommerso rivolta i Centri per l'Impiego;
- la campagna informativa di contrasto al lavoro sommerso;
- l'elaborazione di proposte normative per la modifica degli importi delle sanzioni amministrativa per appalto illecito e per la parità di trattamento tra dipendenti dell'appaltatore e del sub-appaltatore.
Obiettivi e strategia del Piano nazionale contro il lavoro sommerso
Giova ricordare che, in linea con le indicazioni del PNRR, il Piano nazionale riguarda sia il lavoro dipendente che il lavoro autonomo e ha i seguenti obiettivi
- A) affinare le tecniche di raccolta e delle modalità di condivisione dei dati sul lavoro sommerso, volto a migliorare la conoscenza del fenomeno da parte di tutte le Autorità competenti, la creazione di reti interistituzionali di cooperazione, anche informatica, tra le Autorità per una più approfondita conoscenza dell’evoluzione del fenomeno in funzione di monitoraggio e prevenzione
- B) introdurre misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare, in maniera che i benefici dall’operare nell’economia regolare superino i costi del continuare ad operare nel sommerso; un capitolo è dedicato alle misure per il lavoro domestico che è uno degli ambiti in cui piu alta è la percentuale di sommerso con incentivi anche economici alle famiglie per rendere il lavoro regolare piu economico rispetto a quello irregolare.
- C) realizzare una campagna informativa rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori, con il coinvolgimento attivo delle parti sociali, per sensibilizzare i destinatari sul “disvalore” insito nel ricorso ad ogni forma di lavoro irregolare.
- D) istituire una struttura di governance che assicuri una efficace implementazione delle azioni ed il monitoraggio sull’attuazione delle misure.
L’attuazione del Piano nazionale prevede il raggiungimento di due specifici target quantitativi:
1. l’incremento nella misura almeno del 20% del numero di ispezioni rispetto al periodo 2019-2021 entro la fine del 2024;
2. la riduzione dell’incidenza del lavoro sommerso di almeno 2 punti percentuali nei settori economici interessati dal Piano nazionale.
Il Piano fornisce inoltre un ampia analisi del fenomeno del lavoro sommerso attuale sulla base dei dati Eurostat , Istat e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Le modifiche al Piano con il decreto 58 2023
Il testo del Piano nazionale viene modificato ad aprile 2023 aggiungendo tra gli obiettivi il punto seguente “E) misure per favorire l’impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozione di azioni di politica attiva".
Si prevede quindi che “Il Piano nazionale opera in sinergia con il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022; “Piano caporalato”) e ne contribuisce all’implementazione delle azioni prioritarie, con particolare riferimento a quelle volte a favorire l’impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura, attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozione di politiche attive del lavoro.”.
Contestualmente viene espunto dal testo precedente il paragrafo relativo al fenomeno migratorio in cui si proponeva di "valutare l’introduzione di modifiche normative al Testo Unico sull’immigrazione al fine di affrontare in maniera efficace le connessioni tra fenomeno migratorio e lavoro irregolare".
Il decreto sostituisce infine la tavola del cronoprogramma di realizzazione dei progetti del Piano nazionale.
Task force sommerso: programmazione vigilanza e report statistici
Il gruppo di lavoro istituito presso l'ispettorato sarà composto da rappresentanti del Ministero del lavoro, dell'interno, della Salute di INPS INAIL Ispettorato nazionale, Agenzia Entrate, Guardia di Finanza e Carabinieri, presieduto dal Cpo dell'ispettorato nazionale del lavoro .
Compito specifico della task force sarò individuare i target dei settori aziendali da sottoporre ad attività di vigilanza e a predisporre un piano di programmazione degli accessi mirati. Verra anche predisposto un piano di registrazione dei dati delle ispezioni da utilizzare ai fini statistici per una miglioramento ulteriore della programmazione
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Mansioni sottoposte ad obbligo di test antidroga
Sulla G.U. n. 234 del 06/10/2008 è stato pubblicato il Provvedimento del 18/09/2008 che recepisce quanto deliberato dalla Conferenza Stato Regioni in materia di definizione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione, anche sporadica, di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi.
Si tratta in particolare delle attività inerenti il settore trasporto, quali autisti e addetti alla guida di macchine movimentazione merci (carrelli elevatori, ecc.), nonché di quelle individuate nell'allegato al Provvedimento e riportate nella tabella sottostante.
Per tali mansioni sono obbligatori accertamenti sanitari preventivi e periodici anti droga.
Accertamenti sanitari e sanzioni contro l’uso di droghe al lavoro
Visita medica preventiva:
prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco allegato al provvedimento il datore di lavoro provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
Il medico competente verifica l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici test di screening.
Il medico competente entro 30 giorni dalla richiesta predetta comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima.
Visita medica periodica:
nel caso in cui i lavoratori siano addetti a mansioni comprese nel citato elenco, il datore di lavoro deve procedere all'effettuazione di visite mediche periodiche da parte del medico competente con cadenza almeno annuale.Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data dell'accertamento e gli comunica il luogo ove l'accertamento si svolgerà all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato per l'accertamento.
Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento.
In caso di rifiuto non motivato del lavoratore, il datore di lavoro, ove non possa adibirlo ad altre mansioni diverse da quelle considerate a rischio, deve farlo cessare dalle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.
Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di fare cessare dalla mansione il lavoratore tossicodipendente è sanzionato con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da € 5.164,00 a € 25.799,00.
Le fasi della procedura di accertamento possono essere così riassunte:- il datore di lavoro comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in base al fatto che svolgono le mansioni a rischio indicate nella citata tabella.
- il medico competente entro 30 giorni da quando riceve l'elenco dal datore di lavoro stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro che dovrà comunicarlo al lavoratore con un preavviso non superiore a un giorno.
- il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la visita e viene sospeso dalla mansione; non si presenta agli accertamenti e non produce una valida giustificazione, lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni; non si presenta ma si giustifica, dovrà essere riconvocato entro dieci giorni.
In caso di positività degli accertamenti di primo livello il lavoratore viene giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione e viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello.
Qualora gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello, eseguiti presso la struttura sanitaria competente, risultino positivi, verrà data comunicazione scritta al medico competente, il quale, a sua volta, certificherà l'inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà il datore di lavoro che provvederà tempestivamente a far cessare dall'espletamento della mansione il lavoratore interessato.
In caso di positività il lavoratore avrà diritto ad accedere a programmi di recupero e alla sospensione del rapporto di lavoro.
I costi degli accertamenti sono a carico del datore di lavoro e vengono svolti, su segnalazione dello stesso datore, dal medico competente, mentre, invece, sono a carico del lavoratore le eventuali contro analisi.
ATTENZIONE La visita medica non può essere preassuntiva, perché vietata dalla Legge 300/70, ma deve essere preventiva post assuntiva, cioè effettuata dopo l'assunzione, prima che il lavoratore venga adibito alla mansione.
Tabella mansioni soggette ad test antidroga
Mansioni soggette a sorveglianza antidroga:
la tabella sotto riportata elenca le mansioni e le attività che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi.
1) Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi
- impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
- fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
- direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
2) Attività di trasporto
- conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E , e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più' attività di sicurezza;
- personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi
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Tutele crescenti: ok anche per i dipendenti assunti prima del Jobs Act
La Corte costituzionale con la sentenza n. 44 del 19.3. 2024 , di nuovo sul tema del Jobs act, ha fornito questa volta una conferma della legittimità costituzionale della parte della disciplina sulle tutele nei licenziamenti individuali nelle PMI.
In particolare, si conferma l'applicabilità dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero il regime detto "a tutele crescenti " anche nel caso di licenziamento illegittimo di lavoratori che fossero già assunti alla data del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore della norma in piccole imprese che successivamente oltrepassano la soglia dei 15 dipendenti.
Licenziamenti e tutele crescenti nelle PMI: il caso le motivazioni della Consulta
La questione era stata posta dalla Sezione lavoro del Tribunale di Lecce, in un caso evidenziando che il regime di tutele crescenti previsto dal d.lgs. 23 2015 poteva costituire violazione dell’art. 76 della Costituzione, in riferimento ai criteri di delega fissati dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 .
La legge delega avrebbe infatti circoscritto alle «nuove assunzioni», ossia ai lavoratori “giovani” assunti a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (7 marzo 2015), il nuovo regime , mentre il decreto legislativo prevede che esso si applichi anche a lavoratori assunti prima di tale data, nelle aziende che abbiano superato la soglia di quindici dipendenti successivamente.
Secondo il tribunale a norma della delega legislativa si sarebbe dovuta prevedere una disciplina dei licenziamenti a doppio regime, cioè:
- per i lavoratori in servizio alla data del 7 marzo 2015, il mantenimento della tutela reintegratoria ex art. 18 statuto dei lavoratori, anche in caso di licenziamenti intimati successivamente;
- per i lavoratori assunti a partire da tale data, si sarebbe applicata direttamente la nuova disciplina d.lgs 23 2015
Licenziamenti e tutele crescenti nelle PMI: le motivazioni della Consulta
Come anticipato, la consulta ha invece considerato legittimo dal punto di vista costituzionale l'articolo del d.lgs 23 in quanto nelle aziende sotto i 15 dipendenti non era comunque applicabile la tutela reintegratoria dell'art 18 legge 300 1970 e trovava invece applicazione solo la tutela indennitaria di cui alla legge n. 604 del 1966.
In particolare la Corte ha ritenuto che il legislatore delegato, nell’esercizio del suo potere di completamento della disciplina, non sia comunque intervenuto peggiorando la tutela per tali lavoratori in quanto il nuovo regime è, comunque, più favorevole del precedente regime della legge n. 604 del 1966, per i casi che si verificano prima del superamento della soglia occupazionale.
Viene anche osservato che se invece fosse stata consentita l’acquisizione ex novo del regime di tutela dell’art. 18, ciò avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare nuove assunzioni, cosa che invece il legislatore delegante voleva incentivare.
Quindi non è stata violata la legge di delega, sotto questo profilo, e pertanto anche ai lavoratori di piccole imprese, assunti prima dell’entrata in vigore dello
decreto legislativo, non si applica l’art. 18 statuto dei lavoratori, bensì il regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i
contratti a tutela crescente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia superato la soglia dimensionale di quindici lavoratori occupati nell’unità produttiva in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto.
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Welfare aziendale: le nuove misure illustrate dall’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 con la quale ha fornito le istruzioni operative in merito a novità fiscali, introdotte dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto Anticipi, con particolare riferimento:
- al welfare aziendale,
- al trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo nel settore turistico e della somministrazione di alimenti e bevande,
- e al riscatto di periodi non coperti da retribuzione.
Vediamo brevemente i chiarimenti forniti.
Welfare Aziendale
Non imponibilità di alcuni benefici
Si stabilisce la non imponibilità, per il periodo d'imposta 2024, del valore dei beni e servizi forniti ai dipendenti, nonché delle somme erogate per il pagamento di utenze domestiche, affitto della prima casa o interessi sul mutuo della prima casa, fino a un limite di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.Modifiche ai fringe benefits dei prestiti ai dipendenti
Si aggiorna la modalità di determinazione del vantaggio imponibile derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti, specificando come calcolare gli interessi in base al tasso ufficiale di riferimento.In particolare, la norma prevede che il valore imponibile del fringe benefit derivante dal prestito sia determinato come il 50% della differenza:
- tra l'ammontare degli interessi calcolati al TUR:
- per i prestiti a tasso variabile, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
- per i prestiti a tasso fisso, si assume come riferimento il TUR vigente alla data di concessione del prestito.
Questo metodo ripristina l'impostazione in vigore prima delle modifiche legislative precedenti, secondo cui, per i prestiti a tasso fisso, non si tenevano in considerazione le variazioni del TUR intervenute dopo la concessione del prestito.
- e l'ammontare degli interessi effettivamente applicati al dipendente sul prestito.
L'importo così calcolato, che rappresenta il vantaggio per il dipendente derivante da un tasso di interesse sul prestito più basso rispetto al TUR, viene considerato reddito imponibile del dipendente e soggetto a tassazione.
Trattamento integrativo speciale
Per i lavoratori del settore turistico ricettivo, termale e della somministrazione di alimenti e bevande, si riconosce un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo, effettuato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, a dipendenti con un reddito non superiore a 40.000 euro nel 2023.
Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione
Per il biennio 2024-2025, si offre la possibilità di riscattare ai fini pensionistici periodi non coperti da contributi previdenziali, con un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altre forme previdenziali, a condizione che non abbiano contributi previdenziali al 31 dicembre 1995 e non siano già titolari di pensione.
Le Direzioni regionali sono incaricate di garantire l'osservanza delle istruzioni e dei principi contenuti nella circolare.
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