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Visite fiscali: nuovi orari per i dipendenti pubblici
Cambiano gli orari delle visite fiscali dei dipendenti pubblici che si uniformano a quelle dei dipendenti del settore privato e Inps fornisce le istruzioni con il messaggio 4640 del 22 dicembre 2023.
Vediamo di seguito in dettaglio.
Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio con pronuncia n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, ha annullato una parte dell’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione che specificava: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari:
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.
con il messaggio l'istituto di adegua alla decisione fornendo le indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.
In particolare nel messaggio vengono ricordate le disposizioni normative da cui derivavano gli obblighi sopracitati
- i decreti ministeriali n. 33/1985 e n. 170 del 15 luglio 1986 riferibili ai soli lavoratori del settore privato;
- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
- il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, e successivamente sostituito, per effetto dell’articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75;
- il citato decreto ministeriale n. 206/2017, oggetto delle censure del Giudice amministrativo.
Nuovi orari per le visite fiscali nel pubblico impiego
INPS precisa che si attende l’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), e che sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, "in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza", nel frattempo le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari:
- dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).
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Costo medio lavoro edile 2023: tabelle rettificate
Pubblicato sul sito istituzionale del ministero del lavoro sezione pubblicità legale il decreto direttoriale 12 del 5 aprile 2023 che aggiorna il costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da
- imprese del settore dell’edilizia e attività affini e
- delle cooperative.
I valori riportati nelle tabelle allegate al decreto, riguardano il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del 5 2023 .
Con un nuovo decreto del 15 dicembre 2023 sono state rettificate alcune tabelle relative al costo della manodopera per gli operai e gli impiegati dipendenti da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, relative alle province di Campobasso-Isernia, Nuoro, Oristano e Sassari
con decorrenza dalla data di adozione del decreto.
Qui il testo e tabelle corrette del decreto 15.12.2023
Costo lavoro edile 2023
Si precisa che il costo del lavoro così determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Sono stati esaminati in particolare i contratti collettivi territoriali in vigore, stipulati nel settore dell’edilizia e attività affini tra le Associazioni territoriali aderenti
- all’ANCE,
- LEGACOOP Produzione e Servizi,
- CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro,
- ANAEPA CONFARTIGIANATO,
- CNA COSTRUZIONI,
- FIAE CASARTIGIANI,
- CLAAI Dipartimento edilizia,
- CONFAPI ANIEM
e le Organizzazioni sindacali territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nei territori di :
Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari – Barletta – Andria -Trani (per i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa Di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani), Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano – Lodi – Monza – Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio-Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.
Allegati: -
Spetta la tredicesima ai lavoratori domestici ? Come si calcola?
Il lavoratore domestico sia convivente che non convivente ha diritto alla tredicesima mensilità. Infatti, l’art. 38 del CCNL lavoratori domestici precisa che in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa, se è dovuta, l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.La tredicesima mensilità trova la sua fondamentale disciplina nell'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace per tutti con il d.p.r. 1070/1960 e prevede appunto che detta gratifica debba essere liquidata sulla base della retribuzione globale di fatto compresi anche i compensi per lavoro straordinario e notturno.
Per calcolare la quota oraria della tredicesima, basta dividere per 12 (mesi dell’anno) la paga oraria pattuita più la quota orario di vitto ed alloggio, se si tratta di lavoratore convivente.
ESEMPI
1) Per un lavoratore domestico convivente, che raggiunge un anno di servizio, nel 2009, percepisce come paga base Euro 8,00 l’ora, lavora per 25 giorni, con un totale di 160 ore mensili, qual è l’importo della quota oraria di tredicesima mensilità?
A riguardo bisogna calcolare prima la quota di indennità di vitto ed alloggio e sommarla con la paga oraria e divedere il tutto per 12 mesi.
Si prende l’indennità giornaliera totale di vitto ed alloggio del 2009 che è di Euro 4,896, la si moltiplica per 25 giorni si ottiene Euro 122,4 (valore complessivo mensile di vitto ed alloggio); infine, tale risultato viene diviso per 160 ore e si ha Euro 0,765, che la quota oraria mensile.
Per calcolare la tredicesima: bisogna sommare la quota di indennità di vitto ed alloggio con la paga oraria, il cui totale deve essere diviso per 12 (12 mesi dell’anno):
Dunque:
paga oraria: Euro 8,00
quota di indennità di vitto ed alloggio: Euro 0,76
TOTALE = 8,76
8,76 : 12 = Euro 0,73 (quota oraria di tredicesima).
Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
ATTENZIONE La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Nel caso in cui, il lavoratore domestico svolga più rapporti di lavoro avrà diritto a tante tredicesime mensilità quanti sono i rapporti di lavoro.
Tredicesima lavoro domestico FAQ
Per un lavoratore domestico non convivente a servizio ad ora che raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità?
La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale, per 52 (settimane) e dividendo il totale per 12 mesi dell’anno.
Per un lavoratore domestico non convivente a servizio ad ora che non raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità?
La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale per 52 (settimane) e dividendo il totale per i mesi lavorati.
Per un lavoratore domestico non convivente a servizio intero, che raggiunge un anno di servizio e viene retribuita mensilmente, qual è l’importo della tredicesima mensilità?
La tredicesima mensilità si calcola dividendo la retribuzione globale di fatto per 12 mesi.
Un lavoratore domestico non convivente, che raggiunge un anno di servizio e non ha un orario fisso nell’arco del mese o della settimana, qual è l’importo della tredicesima mensilità?
La tredicesima mensilità si calcola sommando tutte le retribuzioni pagate nell’anno e dividendo il totale per 12 mesi.
Per un lavoratore domestico convivente a servizio ad ora e raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità?
La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale (comprensiva dell’indennità settimanale di vitto ed alloggio), per 52 (settimane) e dividendo il totale per 12 mesi dell’anno.
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CCNL Fondazioni lirico sinfoniche: aumenti da gennaio 2024
Il 30 novembre 2023, è stato firmato l'accordo per il rinnovo del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche, tra Anfols, assistita da Aran, e Slc CGIL, Fistel CISL e Uilcom UILcon validità per il triennio 2019/2021.
Si tratta di una ipotesi da sottoporre ad approvazione delle assemblee dei lavoratori oltre che alla convalida del MEF e Corte dei Conti e che segna una tappa per la ripresa di una regolare contrattazione Le parti hanno infatti concordato di proseguire negli incontri per giungere anche al rinnovo del CCNL del 2022/2024, che entrerà anche nel merito della parte normativa, oltre a quella economica.
Viene previsto intanto dal punto di vista economico
- una quota di una tantum per il 2019/2021
- un aumento dei minimi tabellari pari al 4%, per il recupero dell'inflazione del triennio.
Vediamo nel paragrafo seguente alcuni dettagli e la tabella dei nuovi minimi retributivi dal 2024
CCNL Fondazioni lirico sinfoniche: novità in busta paga
Come detto l'accordo prevede per i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30.11.2023
- aumento dei minimi tabellari del 4% con decorrenza da gennaio 2024;
- riconoscimento dell’una tantum dell’8% , anche ai lavoratori con contratto a termine in forza alla data del 30 novembre 2023 a condizione che nel corso del 2023 abbiano svolto almeno 115 giornate di lavoro (anche non consecutive) e abbiano lavorato per almeno 100 giornate complessive (anche non consecutive) nell’arco del triennio 2019-2021 alle dipendenze della fondazione
- trasferimento di una quota economica di 150 euro da aggiungere ai minimi tabellari dagli integrativi aziendali al ccnl nazionale per tutte le fondazioni;
- garanzia delle dinamiche retributive del pubblico impiego nei prossimi rinnovi;
- erogazione di un’ulteriore una tantum di 250 euro in welfare aziendale, spendibile nelle piattaforme digitali, anche ai contratti a tempo determinato che hanno fornito la loro prestazione lavorativa nel triennio 2019-2021 con le modalità descritte nel documento sottoscritto.
Per effetto degli aumenti retributivi previsti la retribuzione base da gennaio 2024 è riassunta nella tabella seguente:
Area artistica livelli e ruoli nuovi minimi 2024 liv. 1 (Primo violino) 2.380,50 euro liv. 1 (Primo violoncello/Direttore musicale palcoscenico), 2.293,28 euro liv. 2 (Maestro gruppo A 2.201,51 euro; liv. 2 (1ª cat. Orchestra/Maitre de ballet/Tersicorei extra), 2.121,55 euro; liv. 3 (Maestro gruppo B/cat. B Orchestra/1A Tersicorei) 1.958,11 euro; liv. 4 (2ª cat. Orchestra), 1.828,84 euro liv. 5 (1B Tersicorei) 1.673,51 euro liv. 5 (2ª cat. Orchestra ingresso/cat. Speciale Coro/2S Tersicorei) 1.618,70 euro liv. 6 (ingresso Coro/ingresso Tersicorei) 1.438,26 euro. Area tecnico amministrativa – livelli e ruoli nuovi minimi 2024 funzionari A 2.334,64 euro funzionari B 2.083,34 euro LIVELLO 1 1.896,10 euro LIVELLO 2 1.756,52 euro LIVELLO 3A 1.694,76 euro LIVELLO 3B 1.588,80 euro LIVELLO 4 1.456,10 euro; LIVELLO 5 1.362,18 euro LIVELLO 6 1.205,38 euro. -
CIGS 2023 piani sviluppo strategico ZES : le istruzioni
COn il messaggio 427del 29 novembre 2023 INPS fornisce e indicazioni per l'applicazione delle novità del decreto Asset 104 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” dopo la conversione in legge 136 del 9 ottobre 2023 .
L'idtituto si sofferma in particolare sulle norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico mentre preannuncia una successiva circolare specifica sulle misure in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.
CIGS imprese ZES rientranti in piani di sviluppo strategico: beneficiari e condizioni
L’articolo 12-quater della legge 136 2023 prevede norme transitorie di deroga rivolte ai datori di lavoro che, a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES (Zona economica speciale).
fruiscono delle deroghe esclusivamente i trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti entro il 31 dicembre 2023, ai quali non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; quindi
- non è necessario che i lavoratori interessati posseggano, presso l'unità produttiva richiedente, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno trenta giorni alla data di presentazione della relativa domanda
- i trattamenti possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva interessata nell'arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato.
I trattamenti straordinari di integrazione salariale sono concessi ,, con decreto ministeriale, nel limite massimo di spesa pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,7 milioni per l'anno 2024 e a 1,4 milioni per l'anno 2025.
CIGS aree sviluppo strategico: Aspetti contributivi
I datori di lavoro autorizzati sono tenuti – a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale – al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina dettata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, con misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo nel quinquennio mobile.
calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate come da indicazioni delle circolari n. 9 del 19 gennaio 2017 e n. 76 del 30 giugno 2022.
per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale
CIGS aree sviluppo strategico istruzioni per la procedura e UNIEMENS
INPS informa che
in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il codice evento 149 Imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (art.12 quater DL 104/2023).
Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione preveda il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) con le modalita illustrate nella circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e nei successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n. 2743 dell’8 luglio 2022 e n. 2902 del 20 luglio 2022.
Riguardo l esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale , i datori di lavoro devono
- successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, valorizzare il nuovo codice causale “L144”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
- Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E613”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
- effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo
ATTENZIONE il termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia Uniemens generi un saldo a credito del datore di lavoro.
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Fondo nuove competenze: precisazione sulle date dei corsi
Scaduti i termini , prorogati, per le richieste di saldo dei contributi del Fondo Nuove competenze ANPAL comunica una precisazione in materia di date degli interventi formativi effettuate tramite i Fondi Interprofessionali.
Nel comunicato si legge che
"A seguito della presentazione del saldo relativamente alle istanze presentate da datori di lavoro aderenti ai Fondi Interprofessionali sono state riscontrate alcune discrepanze tra :
- le date di inizio e le date di fine del percorso formativo inserite nel sistema MYANPAL dai datori di lavoro e
- le date inserite nei sistemi informativi dei Fondi Interprofessionali."
Il direttore di ANPAL precisa che le date di inizio e di fine formazione dei percorsi formativi devono corrispondere alle date comunicate al Fondo Interprofessionale di riferimento. In caso contrario, saranno prese in considerazione le date comunicate dal datore di lavoro al Fondo Interprofessionale di riferimento. Conseguentemente, non si rende necessario effettuare variazioni sul sistema MYANPAL.
Si ricorda che l'applicazione offre anche il manuale Utente aggiornato e a numerose Faq di chiarimenti .
FAQ su Invio rendiconto e richiesta saldo
Riportiamo di seguito alcune faq in materia di aggiornamento del costo orario e documenti da allegare:
3. Considerato che in fase di presentazione dell’istanza il costo orario del personale è stato stimato, l’importo può essere aggiornato in fase di richiesta di saldo?
Sì, in fase di richiesta di saldo, il costo orario può essere modificato fermo restando che in caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati Inps, sarà considerato ammissibile l’importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva e, comunque, il contributo massimo riconoscibile non potrà essere superiore al contributo ammesso.
5. In fase di rendicontazione, quale documentazione deve essere prodotta e trasmessa ad Anpal? Con quale modalità?
Non è previsto il caricamento nel sistema MyANPAL di documentazione, ma devono essere indicati il costo orario retributivo e contributivo e il numero di
ore effettivamente frequentate da ogni lavoratore (in presenza e/o a distanza).
7. Vi è un ordine temporale con cui trasmettere la richiesta saldo ad Anpal e al FPI?
Non è previsto un ordine cronologico per la presentazione della richiesta di saldo ad Anpal e al FPI, purché sia rispettato il termine di 150 gg.
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Tabelle malattie professionali industria e agricoltura 2023
Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito, alla sezione pubblicità legale , un decreto interministeriale datato 10 ottobre 2023 che amplia il campo di applicazione per il riconoscimento delle malattie professionali da parte dell'Inail per i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura.
Il documento con la revisione delle tabelle è apparso poi nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2023
Va ricordato che l'assicurazione per le malattie professionali obbligatoria a carico dell'INAIL viene riconosciuta quando la malattia è determinata da una prolungata esposizione a una delle attività comprese nelle tabelle degli allegati al Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro TU 81 2008,
Si tratta in particolare dell'allegato 4 per l'industria e allegato 5 per l'agricoltura
Il nuovo decreto ministeriale, a seguito della delibera della Commissione scientifica del 2 agosto 2023 , riepiloga nelle nuove tabelle :
- 81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'industria e
- 21 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'agricoltura.
Le tabelle vanno utilizzate non solo ai fini del riconoscimento del conseguente prestazioni assicurative lavoratore da parte dell'Inail, ma anche , preventivamente , da parte del medico competente che è chiamato ad inoltrare apposita comunicazione
- all'Inail,
- al datore di lavoro ed
- al lavoratore stesso
quando sospetta che la malattia dell'assistito abbia una origine professionale.
L'omessa denuncia all'Inail comporta l'applicazione di un'ammenda con importo che va da 258,23 a 1.032,91 euro.
Le novità del decreto sono entrate in vigore il 19 novembre . giorno successivo alla pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale.