• Lavoro Dipendente

    Whistleblowing: dal 17 dicembre obblighi anche per le PMI

    Sono in vigore nuovi adempimenti obbligatori per i datori di lavoro privati  per il rispetto della nuova normativa  in tema di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di cui sono testimoni  sul proprio posto di lavoro . 

    Si tratta del cosiddetto " whistleblowing " (letteralmente  "soffiata",  ovvero segnalazione)  che è stata  regolata dal recente D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito l'ultima direttiva europea sul tema.

    Una  tutela simile  era già prevista per i dipendenti pubblici ma da quest'anno entra  in vigore anche per  il settore privato.

     In particolare da luglio sono già tenute ad adeguarsi le grandi aziende mentre dal 17 dicembre l'obbligo riguarda anche le imprese sopra i 50 dipendenti.

     Vediamo di seguito in breve le scadenze,  cosa fare, chi è obbligato e come mettersi in regola.

    Qui i testi delle nuove  linee guida ANAC e il Regolamento per le segnalazioni esterne e le sanzioni da parte di ANAC.

    Whistleblowing: cosa vuol dire. La normativa e gli illeciti

    Whistleblowing sta per segnalazione anonima   ed è  la definizione  adottata per  le segnalazioni  dei dipendenti  su eventuali illeciti commessi  nel posto di lavoro. Nasce nel settore pubblico  e la normativa specifica intende garantire protezione ovvero impedire le ritorsioni  possibili da parte dei colleghi o superiori coinvolti.

     Sul tema  erano  stata già emanati numerosi provvedimenti, sempre più specifici , dal d.lgs 165 2001  alla legge Severino del 2010  alla  Legge del 30 novembre  2017 n. 179 .

    Di conseguenza ANAC aveva emanato il Regolamento sull'esercizio del potere  sanzionatorio  in  materia  di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita'  di  cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro"   e  aveva reso  disponibile una piattaforma telematica per le segnalazioni anonime riservata agli enti pubblici e alle imprese fornitrici .

    Il nuovo  D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, è entrato in vigore il 30 marzo scorso per   recepire la  Direttiva comunitaria n. 2019/1937 che  oltre a fornire le indicazioni per la protezione dei lavoratori ha  obbligato  gli Stati  ad emanare specifiche norme nazionali, se non già presenti.

    Il decreto prevede anche in questo caso l'emanazione di Linee guida da parte dell'ANAC  che potranno chiarire l'applicazione pratica.

    Il decreto specifica all'articolo 1 quali sono gli illeciti rilevanti

    • 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali 
    •  2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo  8 giugno 2001, n. 231,
    •  3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli  atti dell'Unione europea o nazionali
    •  4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari  dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione europea 
    •  5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

    Viene inoltre specificato che  le disposizioni del decreto  NON si applicano:

     a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un  interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o  contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali  di lavoro o di impiego pubblico o  con le figure gerarchicamente  sovraordinate;

     b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia' disciplinate in  via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali 

     c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza  nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di  sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto  derivato pertinente dell'Unione europea.

     Inoltre resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o  dell'Unione europea in materia di:

    •  a) informazioni classificate;
    •  b) segreto professionale forense e medico;
    •  c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali. 

    Whistleblowing settore privato: le scadenze

    Le scadenze per l'attuazione delle norme del d.lgs n. 24/2023 sono diversificate sulla base della dimensione aziendale o di altri aspetti descritti nella tabella seguente:

    Media dipendenti negli ultimi 12 mesi Scadenze obblighi attività
    datori di lavoro con piu di 249 dipendenti  entro il 15 luglio 2023
    datori di lavoro con almeno 50 dipendenti entro il 17 dicembre 2023
    datori  senza limiti dimensionali  entro il 17 dicembre 2023 servizi finanziari 
    datori senza limiti dimensionali  entro il 17 dicembre 2023 con modello organizzativo D. Lgs 231/2001

    Per il calcolo dei dipendenti medi il decreto non fornisce indicazioni specifiche. Si potrà probabilmente fare riferimento alla normativa vigente per altri istituti  per cui vanno computati ,

    •  lavoratori subordinati a tempo  indeterminato  e pieno 
    • i lavoratori con rapporto part-time  (“pro-quota” secondo le indicazioni dell’art. 9 del D.L.vo n. 81/2015) 
    • i lavoratori con rapporto a  tempo determinato  (secondo la previsione dell’art. 27 del predetto  81 2015)
    • i lavoratori intermittenti, (con le modalità stabilite dall’art. 18 del D.Lvo n. 81/2015.)

    Whistleblowing: cosa devono fare i datori di lavoro

    I datori di lavoro interessati sia  pubblici che privati debbono predisporre procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni  interne all'azienda , garantendo l'anonimato e la riservatezza dell'autore e dei documenti prodotti 

    La tutela può riguardare anche lavoratori autonomi, non dipendenti ma  con rapporto di collaborazione o consulenza.

    I canali di segnalazione possono prevedere l'utilizzo di forme scritte, digitali  o   con conversazioni dirette  con il segnalante.

    La gestione del canale di segnalazione  può essere affidata :

    1. a una persona  o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale  specificamente formato oppure
    2.  a  un soggetto esterno,

     Questi soggetti devono :

     a) rilasciare  alla persona segnalante avviso di ricevimento della  segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

     b) mantenere  interlocuzioni con la persona segnalante e  possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

     c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute  con riscontro   al segnalante entro tre mesi dalla  data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro   tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla  presentazione della segnalazione;

    INFORMATIVA AI DIPENDENTI

    Devono  essere messe  a disposizione  di tutti i dipendenti informazioni chiare sul canale, sulle  procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne (o esterne  nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito).

    Le informazioni  vanno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche' rese accessibili alle  persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un  rapporto giuridico  e rese pubbliche eventualmente nel sito internet aziendale.

    (Alleghiamo a titolo informativo,   la circolare INPS 64 pubblicata il 13 luglio 2023 e indirizzata ai propri dipendenti , come traccia delle informazioni di base da fornire in materia) .

    Whistleblowing: i divieti e le sanzioni

    Il decreto 24 2023 precisa   all'art 17  quali sono i  casi di comportamenti ritorsivi verso chi segnala le irregolarità ,  che sono vietati . Si tratta in particolare di:

    • licenziamento;
    • sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
    • mancate promozioni o le retrocessioni di grado;
    • cambiamento di  mansioni;
    • trasferimento;
    • modifiche nell’orario di lavoro;
    • ostracismo. molestie discriminazione ed il trattamento sfavorevole;
    • mancato rinnovo o  risoluzione anticipata di contratti a tempo determinato.

    LE SANZIONI 

    Le sanzioni  sono specificate all’art. 21 del decreto e prevedono importi compresi  tra i 10.000 ed i 50.000 euro.

    Whistleblowing: attenzione ai casi di mobbing e tutela privacy

    Occorre porre attenzione al fatto che non vanno accolte  segnalazioni  legate a interessi personali del  dipendente  e al suo rapporto individuale di lavoro e in particolare nei riguardi dei suoi superiori ma attenzione in caso di potenziali accuse di mobbing  queste vanno vagliate , a tutela del lavoratore nell'ambito dell'art 2087 del CC

    Per quanto riguarda la tutela della privacy del segnalante  e in particolare in caso si ritenga necessario  utilizzare l'identità del segnalante   per risolvere la questione evidenziata, è necessario ottenere il suo consenso (articolo 12, comma 5 del Dlgs 24/2023). In caso di rifiuto  è consigliabile acquisire in ogni caso , al di là della segnalazione, tutti gli ulteriori elementi collegati all'illecito segnalato,    pur nel  rispetto del requisito di specificità dell'accusa  e del diritto di difesa  del soggetto segnalato come possibile autore di illecito .

  • Lavoro Dipendente

    Metalmeccanici: costo medio lavoro 2023

    E' stato pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, sezione pubblicità legale il Decreto direttoriale 60  del 13.11.2023  che  fissa  il costo medio  del lavoro per   il personale dipendente da:

    •  imprese dell’industria metalmeccanica e 
    • imprese della installazione di impianti,

     applicabili  per i contratti  pubblici.

    In questo ambito rientrano :

    1.  l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
    2.  la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; 
    3. l’esecuzione presso terzi delle attività stesse,

    Il decreto contiene le tabelle dettagliate  riguardanti distintamente gli operai  e   impiegati, con decorrenza dal mese di ottobre 2023 

    La determinazione è prevista dal decreto legislativo n. 50 del 2016, e affidata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la effettua  sulla base 

    • dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, 
    • delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, 
    • dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

    E' stato preso a riferimento ancora  l'accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021, con decorrenza dalla stessa data ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL.

    Il decreto ricorda che il costo medio orario  così determinato può essere  comunque soggetto a oscillazioni  dovute:

    •  benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da norme di legge di cui il datore di lavoro usufruisce;
    •  specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva;
    •  oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    • oneri derivanti da contrattazione aziendale;
    • oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
    • oneri collegati all’utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
    • oneri derivanti dall’effettuazione di lavori fuori sede od officina.

    Riportiamo i valori  annui e orari  del costo complessivo medio per operai e impiegati nelle tabelle seguenti (il dettaglio nelle tabelle allegate al decreto e  in fondo all'articolo)

    operai a tempo indeterminato

    D1

    D2

    C1

    C2

    C3

    B1

    COSTO ANNUO

    33.273,33 

    36.849,10

    37.591,62

     38.432,04

     41.143,34 44.063,53

    COSTO MEDIO ORARIO

    20,80  

    23,03

     23,49

    24,02

     25,71

    27,54

    impiegati a tempo indeterminato

    D1

    D2

    C1

    C2

    C3

    B1

    B2

    B3

    A1

    COSTO ANNUO 

    32.775,32

    36.297,04

    37.028,34

    37.856,06

    40.526,38

    43.402,44 

    46.581,01

     51.902,09

     53.065,58

    COSTO MEDIO ORARIO 

    20,48

    22,69

    23,14

    23,66

    25,33

    27,13

    29,11

    32,44

    33,17

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Permesso soggiorno lavoratori stranieri qualificati: in GU il decreto

    E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2023 il Decreto Legislativo 18 ottobre 2023, n. 152 recante l' Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.

    Il decreto interviene con modifiche sulla disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione  dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n. 286,( Carta blu UE)  in particolare all'art. 27 quater. 

    Requisiti permesso di soggiorno  lavoratori stranieri qualificati

    Fra le varie modifiche si  stabilisce che 

     L'ingresso ed il soggiorno, per  periodi  superiori  a  tre  mesi e' consentito, al di fuori delle quote   di ingresso stabilite con DPCM,   ai lavoratori stranieri che intendono svolgere prestazioni  lavorative come lavoratori autonomi o collaboratori  in presenza dei seguenti requisiti :

            a) del titolo di istruzione superiore  di  livello  terziario  rilasciato  dall'autorita'  competente  nel  paese  dove   e'   stato  conseguito per  percorso di  istruzione

    superiore  di  durata  almeno  triennale  o  di  una   qualificazione  professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o  corrispondente  almeno  al  livello  6  del  Quadro  nazionale  delle  qualificazioni di cui al decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali  dell'8  gennaio  2018,  

            b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6  novembre  2007,   n.   206,   limitatamente   all'esercizio   di    professioni

    regolamentate; 

            c) di una  qualifica  professionale  superiore  attestata  da  almeno  cinque  anni   di   esperienza   professionale   di   livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di  livello  terziario,  pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di  lavoro o all'offerta vincolante; 

            d) di una  qualifica  professionale  superiore  attestata  da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita  nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per  quanto  riguarda  dirigenti  e  specialisti  nel  settore  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  di  cui  alla

    classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.»; 

    Restano esclusi gli stranieri:  

    a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno  o  in attesa di una decisione su tale richiesta;

    b) che soggiornano in quanto ((richiedenti la)) protezione internazionale e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;

    c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;

    e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

    f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti ((, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27-quinquies));

    h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi  del  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;

    i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;

    l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

    Permesso di soggiorno  adempimenti datore di lavoro  e novità

    E' previsto inoltre che il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda deve indicare

    •  la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti  sopracitati ( non piu 12 mesi)
    • il titolo di istruzione
    • l'importo della retribuzione  annuale, che    non  deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti  collettivi  nazionali stipulati da associazioni sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale, e comunque  non  inferiore  alla  retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.»; 

    In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di  lavoro non e' tenuto a verificare presso il centro  dell'impiego  competente la disponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi  un  cittadino  di  paese terzo gia' titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai  fini  dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.»; 

     Per questi lavoratori il permesso  di soggiorno è'  rilasciato dal  Questore  il  permesso  di   soggiorno   entro   trenta   giorni dall'avvenuta comunicazione. In attesa del permesso il lavoratore puo svolgere attività lavorativa

    ATTENZIONE  I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione il parere  si intende acquisito.

    Lavoratori stranieri qualificati: interventi del Ministero del lavoro  

     Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta  vi siano variazioni: 

            a) il fattore  per  determinare  l'importo  della  soglia  di retribuzione annuale; 

            b) l'elenco delle  professioni  alle  quali  si  applica  una  soglia di retribuzione piu' bassa; 

            c) un elenco delle attivita' professionali consentite; 

            d) informazioni relative alla verifica della  situazione  del mercato del lavoro.

    Il ministero inoltre  effettua,  ogni  due  anni,  una  consultazione   pubblica   con   le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco  delle  professioni  contenute  nell'allegato   I   della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  20  ottobre  2021,  tenuto  conto  dell'evoluzione  del  mercato  del lavoro e  redige, con  cadenza  quadriennale,   una relazione avente ad oggetto l'applicazione  della direttiva.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento per chi rifiuta il tempo pieno

    Nella sentenza  della Corte di Cassazione n. 29337  del  23 ottobre 2023,  viene chiarita la possibilità di licenziamento di un lavoratore a seguito del suo rifiuto di passare dal part time al tempo pieno. In particolare si analizza quanto previsto dal  comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 81/2015, secondo cui “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento” in rapporto a quanto affermato invece nella precedente sentenza 12244 2023  per cui la norma  comunque non  impedisce in assoluto il  licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Vediamo il caso concreto e le motivazioni della Corte. 

    Licenziamento dopo rifiuto di passaggio al tempo pieno: il caso  

    Si trattava di una lavoratrice part-time assunta a 20 ore settimanali con contratto secondo livello del Terziario dal 3 aprile 2017 in una SRL, e licenziata dopo aver rifiutato di passare a un contratto a tempo pieno e aver formato un nuovo assunto.

    L'impugnativa del licenziamento era motivata del fatto che secondo la lavoratrice l'aumento del lavoro di contabilità per l'incremento dei clienti  non giustificava l’eliminazione del suo posto e l’assunzione di un altro lavoratore a tempo pieno e che si trattava una ritorsione per aver rifiutato la proposta di passare a tempo pieno. 

    Il Tribunale di Milano ha respinto la sua richiesta, accettando le ragioni della società mentre la Corte d’appello di Milano ha annullato la decisione del Tribunale di primo grado, dichiarando il licenziamento nullo, ordinando di reintegrare la dipendente nel suo posto di lavoro e di pagare  quindi un indennizzo basato sul suo ultimo stipendio dal momento del licenziamento fino alla sua effettiva reintegrazione, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali.

    La Corte d’appello ha sostenuto che la società aveva usato come pretesto una riorganizzazione aziendale concretizzata con l’assunzione a tempo pieno di un nuovo contabile  ma  ha ritenuto che il licenziamento fosse ritorsivo, in quanto direttamente  collegato al rifiuto  della dipendente  di passare a tempo pieno. 

    Di conseguenza, ha applicato le protezioni previste in caso di nullità accertata del licenziamento.

    Licenziamento ritorsivo e rifiuto di passaggio al tempo pieno: le motivazioni  

    La  srl ha fatto ricorso contro la decisione della Corte d’appello alla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso e rinviato la decisione alla Corte in diversa composizione . Nella  motivazione si precisa infatti che  la Corte d’Appello non ha fatto corretto uso del principio secondo cui in tali casi il rifiuto del lavoratore di trasformazione del rapporto da part time a full time (come nel caso di specie), ma anche da full time a part time, comporta unicamente la rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell’onere della prova posto a carico del datore di lavoro, il quale è tenuto a dimostrare: 

    • le effettive esigenze economiche e organizzative tali da non permettere il mantenimento della prestazione del lavoratore a tempo pieno, o a tempo parziale, ma solo con l’orario differente richiesto; 
    • l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale 
    • il rifiuto della proposta ; 
    • l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione (o aumento) dell’orario e il licenziamento.

    Viene accolto in particolare il terzo motivo di ricorso della società che  evidenziava che non erano stati presi in considerazione dalla Corte di appello i seguenti aspetti:

    1.  la lavoratrice, a fronte della richiesta di  incremento dell’orario di lavoro da venti a quaranta o trentasei ore settimanali, poi rifiutata, si era comunque dichiarata disponibile a  svolgere al massimo e sporadicamente qualche ora di lavoro  supplementare, per dedicarsi esclusivamente ai suoi clienti già assegnati; 
    2.  l’altra dipendente contabile della società era stata  assunta, al momento dei fatti, con contratto di lavoro part time al  90%. 

    Le suddette circostanze, secondo la società, qualora fossero  state opportunamente valutate, avrebbero sicuramente escluso  per la Corte di merito  la possibilità di ripartire tra i  dipendenti in forza il carico di lavoro supplementare collegato  all’assunzione di nuova clientela.

    Quanto alla natura ritorsiva del licenziamento, i giudici di legittimità ricordano che il motivo illecito ex art. 1345 c.c. deve essere unico e determinante mentre, nel caso in esame, la prova della ritorsività era stata fatta coincidere con le medesime circostanze  di prova  del motivo oggettivo addotto.

    In altre parole la Cassazione sottolinea che   la mancata prova dell’esistenza del giustificato motivo di recesso da parte datoriale può costituire solo un indizio e non una prova  del carattere ritorsivo del licenziamento.

    A tal proposito i giudici di legittimità evidenziano, in ogni caso, che si tratta di una questione di fatto devoluta all’apprezzamento dei giudici di merito, con un accertamento in fatto non suscettibile di riesame innanzi alla Corte di legittimità. 

    La sentenza viene quindi cassata per la mancata analisi dei giudici di merito delle specifiche circostanze.

  • Lavoro Dipendente

    No al salario minimo per legge: il parere CNEL definitivo

    L'iter parlamentare della proposta di legge sul salario minimo  iniziato a luglio 2023  era stato sospeso prima delle ferie estive per la decisione del Governo di affidare al CNEL uno studio sul tema, prima di prendere posizione. Il dibattito sul contrasto al lavoro povero e ai salari dei lavoratori italiani, tra i piu bassi d'europa ,  è molto ampio e le  posizioni  sono abbastanza trasversali tra le forze della maggioranza, delle opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro). 

    Ieri è stato approvato il testo definitivo del parere del Consiglio  che conferma, come anticipato nell'istruttoria il parere negativo sulla necessitàdi legiferare su un importo minimo retribuzione valida per tutti i settori. 

     Il presidente del Cnel,  Brunetta  ha dichiarato che il documento presenta  invece una "cassetta degli attrezzi” per gestire, in modo articolato e mirato le diverse criticità del lavoro povero e dei salari minimi adeguati per tutti i lavoratori. e si è detto convinto che una buona contrattazione, buone relazioni industriali e buone normative di sostegno siano la ricetta giusta per sostenere lavoratori, aziende, famiglie».

    Alla consegna avvenuta ieri sera la premier Giorgia Meloni ha ringraziato il consiglio per il lavoro svolto insieme ai consiglieri del Cnel e ha cosi riassunto i risultati «Dall’analisi tecnica ricevuta emerge che il mercato del lavoro italiano rispetta pienamente i parametri previsti dalla direttiva europea sul salario minimo adeguato. La contrattazione collettiva, al netto dei comparti del lavoro agricolo e domestico, copre infatti oltre il 95% dei lavoratori del settore privato. Da ciò si evince che un salario minimo orario stabilito per legge non è lo strumento adatto a contrastare il lavoro povero e le basse retribuzioni. Occorre piuttosto programmare e realizzare un piano di azione pluriennale, una serie di misure e interventi organici». 

     Questa quindi la strada che il Governo intende intraprendere

    Qui il testo completo del Parere CNEL

    Salario minimo la proposta 2023

    In sintesi  ricordiamo che il disegno di legge fermo in Parlamento prevede 

    • per i lavoratori subordinati, e 
    • per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .
    • il diritto a un   trattamento economico di  retribuzione proporzionata e sufficiente, 
    • che  non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, 
    • con una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro lordi all’ora.

    La soglia si applicherebbe soltanto ai cosiddetti « minimi  retributivi», lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci  retributive.

    Nella  proposta  sono presenti anche

    1. la garanzia di  "ultrattività" dei contratti  scaduti o disdettati, come previsto anche dalla Direttiva (UE) 2022/2041,   approvata definitivamente nell'ottobre  2022  
    2. l'istituzione di  una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo  orario.

    Salario minimo – istruttoria CNEL

    Un primo documento  dell'istruttoria tecnica chiesta dal Governo Meloni al Cnel  per lInquadramento del problema è stato approvato e pubblicato  il 4 ottobre  con  voto contrario della CGIL e astensione della Uil  Scarica qui  il testo integrale.

    In sintesi il documento sembra propendere per un parere negativo sulla necessità di  stabilire il salario minimo per legge.

    Il comunicato stampa emanato dal Consiglio evidenzia i seguenti punti: 

    1. l'intenzione di formulare un documento "ampio e inclusivo orientato cioè a condividere dati, scenari, possibili soluzioni e criticità, per evitare di replicare schemi di ragionamento duali – che si prestano a strumentalizzazioni politiche ed eccessi di semplificazione di un problema altamente complesso 
    2. sottolinea che  la povertà lavorativa è spesso collegata  non solo a salari insufficienti  ma  "è il risultato di un processo che va ben oltre il salario "  e che riguarda i tempi di lavoro, la composizione familiare, la tassazione.
    3. la direttiva europea 2022/2041  "non impone agli Stati membri alcun obbligo di fissare per legge il salario minimo" adeguato  e, anzi, segnala  ai fini della tutela dei lavoratori la preferenza per  promuovere la soluzione contrattuale rispetto a quella legislativa.
    4. il  tasso di copertura della contrattazione collettiva in Italia è del 95% , di gran lunga superiore all’80 per cento (parametro della direttiva).
    5.  concorda sulla criticità del fenomeno dei ritardi nel rinnovo dei contratti collettivi.  di cui riporta di dati precisi,  ma afferma che non sempre ritardo è sinonimo di non adeguatezza del salario o di assenza di meccanismi di vacanza contrattuale, concessioni una tantum 
    6. Sui salari attuali osserva che i dati ufficiali di ISTAT stimano in 7.10 euro il 50 per cento salario medio e in 6.85 euro il 60 per cento salario mediano anche considerando altre modalità di misurazione affermano che  il sistema di contrattazione collettiva di livello nazionale di categoria  attualmente supera più o meno ampiamente dette soglie retributive orarie. 
    7. Sul problema della cd. contrattazione pirata viene osservato che:    le categorie che aderiscono a CGIL, CISL, UIL firmano 211 contratti collettivi nazionali di lavoro, che coprono 13.364.336 lavoratori dipendenti del settore privato ( con eccezione di agricoltura e lavoro domestico) e rappresentano il  il 92 per cento del totale dei dipendenti tracciati nel flusso Uniemens. mentre i sindacati non rappresentati al CNEL al momento attuale firmano 353 CCNL che coprono 54.220 lavoratori dipendenti, pari allo 0,4 per cento dei lavoratori di cui è noto il CCNL 

    A margine  si segnala che il Consiglio   auspica anche una migliore informatizzazione, e  potenziamento della fruibilità e della capacità di lettura dei contratti  conservati nel ricco archivio del CNEL che costituisce una preziosa fonte di dati necessari per le valutazioni.

  • Lavoro Dipendente

    Alluvione Emilia: bonus PMI ENFEA e ripresa versamenti

    L'ente bilaterale della confederazione datoriale delle PMI CONFAPI aveva disposto in ragione degli eventi alluvionali  in Emilia-Romagna, nelle Marche e in Toscana del maggio 2023 la sospensione dei versamenti dei contributi di finanziamento dal 1 maggio al 31 agosto 2023 

    Con un comunicato ENFEA ricorda che dal prossimo ottobre e fino a dicembre 2023, le imprese che hanno sede legale o operativa in regioni colpite, possono restituire le quote dei versamenti sospesi all'ENFEA, in un'unica soluzione o a rate, mediante dilazione, nei  mesi di ottobre , novembre e dicembre, come previsto dall'accordo del 7 giugno 2023 tra le parti sociali.

    Giova ricordare che lo stesso accordo aveva previsto alcune misure di supporto alle imprese iscritte e ai loro dipendenti, per le quali è ancora possibile fare domanda fino al 31 dicembre 2023.

    Sono interessate le aziende che applicano i seguenti CCNL:

     CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL.

    Contributo ENFEA ricostruzione e ripristino attrezzature

    Il contributo è rivolto  alle imprese ubicate nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana elencati nell'allegato del DL 61 2023  e che abbiano riportato a seguito di tale evento danni a strutture o attrezzature.  È ammessa una sola domanda per impresa.

    L'importo   previsto copre il 20% ( fino a 10mila euro ) per spese sostenute per un  minimo € 1.500.   Il 50 % verrà erogato nel momento di approvazione della domanda;la quota restante dopo la chiusura delle domande  831 dicembre 2023  fino a concorrenza delle risorse stanziate.

    Sono ammesse  le spese attinenti alle strutture aziendali come la ricostruzione di muri, coperture o impianti; il ripristino dei macchinari (riparazioni), e ripristino mezzi aziendali (riparazioni);  le spese di spurgo e pulizia.

    Non sono ammesse  la sostituzione con nuovi macchinari e nuovi mezzi aziendali; stoccaggi o giacenze di magazzino.

    La documentazione  dovrà comprendere :

    • Documentazione attestante l’ubicazione dell’impresa in zona individuata dalle Ordinanze emanate dai comuni interessati e dal Decreto Legge 61/2023;
    • perizia o altro documento comprovante i danni subiti;
    • fatture quietanzate di competenza dell’anno in corso, comunque successive alla data dell’evento.

    Contributo ENFEA a dipendenti PMI Confapi

    La prestazione straordinaria si rivolge alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti residenti nei comuni o porzioni di essi delle regioni  colpiti dagli alluvioni del maggio 2023 dipendenti delle imprese aderenti a Enfea in regola con i versamenti , indipendentemente dall’anzianità di servizio, purché assunti antecedentemente il 17 maggio 2023.

    Il contributo una tantum per il ripristino e il risanamento dell’abitazione di residenza o domicilio  arriva al 50% dell’importo documentato, fino a un massimo di € 800, che sarà corrisposto al termine delle procedure di verifica.

    Il contributo può essere richiesto solo una volta, da un solo dipendente per nucleo familiare.

    Sono ammesse le spese per danni intervenuti nell’abitazione principale, abituale e continuativa inerenti:

    • spurgo e pulizia;
    • ripristino o acquisto di arredi ed elettrodomestici danneggiati ubicati nell’abitazione;
    • interventi a elementi strutturali, finiture, serramenti, impianti.

    E' richiesta  documentazione attestante

    •  l’ubicazione dell’abitazione in zona alluvionata e il danno subito dall’abitazione;
    • bonifico e relative fatture e/o documento fiscale dell’anno in corso, non antecedenti alle date degli eventi alluvionali, intestati al dipendente richiedente e con indirizzo compatibile con l’abitazione;
    • certificato di residenza emesso nel 2023 (no autocertificazione). In caso di Domicilio, documentazione comprovante la dimora (es. contratto di locazione);
    • visura catastale.
    • Non sono ammesse fatture di opere generiche di ristrutturazione.

    ATTENZIONE : Le prestazioni straordinarie una tantum vanno richieste dalle aziende , anche per i lavoratori, accedendo alla propria area riservata . Maggiori informazioni possono essere richieste a [email protected]

  • Lavoro Dipendente

    Bonus per il lavoro portuale: le istruzioni

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto 11 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante la disciplina dei termini e delle modalità di richiesta del contributo cd. "buono portuale", istituito dalla legge di bilancio 2023 (comma 471, articolo 1, Legge n. 197/2022).  Vediamo di seguito le istruzioni: a chi spetta come si richiede 

    Bonus lavoro portuale a chi spetta

    Il contributo  viene erogato a

    1.  imprese titolari di  autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi  degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'art. 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30   marzo 1942, n. 327, compresa l'Agenzia di cui al comma 5, e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
    2. e le imprese che svolgono attivita' di trasporto, ovvero di  movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali

     per 

    • dipendenti con contratto di lavoro subordinato, 
    • anche in somministrazione o 
    • con contratto di  apprendistato oppure 
    • beneficiari di  trattamenti di integrazione salariale, e  per 
    • soci-lavoratori di cooperative.

    Bonus lavoro portuale obiettivi e importi 

    Tale buono è riconosciuto per:

    • agevolare il conseguimento/il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali dei dipendenti, per veicoli e per la movimentazione di persone e di merci: in questo caso ha un importo massimo pari a 2.500,00 euro, per una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso l'impresa richiedente, alla data della domanda
    • sviluppare modelli di organizzazione e gestione con un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa richiedente;
    • incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente.
    • un importo massimo pari a 50.000,00 euro per  ciascuna impresa richiedente. 

    ATTENZIONE  Fermi gli importi massimi citati il contributo  ha un valore pari, nel massimo, all'80% della spesa sostenuta dall'impresa richiedente. 

    Bonus lavoro portuale:  come fare domanda

    Le imprese richiedenti devono presentare la domanda di erogazione a mezzo pec al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  allegando la specifica documentazione richiesta per ciascuna tipologia di intervento.

    L'invio va effettuato all'indirizzo  [email protected] a pena di inammissibilita' e deve essere  sottoscritta in formato digitale dal titolare dell'impresa o dal  legale rappresentante.

     La domanda deve contenere:

    •  ladenominazione o ragione sociale,
    •  il codice fiscale/partita IVA,
    • l'indirizzo di posta elettronica certificata e
    •  le dichiarazioni del titolare dell'impresa o del legale rappresentante l'art. 47 DPR 445 2000 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso del titolo
    • autorizzativo o concessorio 

    Il decreto non riporta scadenze per le domande ma specifica saranno evase fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 3milioni di euro  per il 2023.