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Whistleblowing: dal 17 dicembre obblighi anche per le PMI
Sono in vigore nuovi adempimenti obbligatori per i datori di lavoro privati per il rispetto della nuova normativa in tema di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di cui sono testimoni sul proprio posto di lavoro .
Si tratta del cosiddetto " whistleblowing " (letteralmente "soffiata", ovvero segnalazione) che è stata regolata dal recente D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito l'ultima direttiva europea sul tema.
Una tutela simile era già prevista per i dipendenti pubblici ma da quest'anno entra in vigore anche per il settore privato.
In particolare da luglio sono già tenute ad adeguarsi le grandi aziende mentre dal 17 dicembre l'obbligo riguarda anche le imprese sopra i 50 dipendenti.
Vediamo di seguito in breve le scadenze, cosa fare, chi è obbligato e come mettersi in regola.
Qui i testi delle nuove linee guida ANAC e il Regolamento per le segnalazioni esterne e le sanzioni da parte di ANAC.
Whistleblowing: cosa vuol dire. La normativa e gli illeciti
Whistleblowing sta per segnalazione anonima ed è la definizione adottata per le segnalazioni dei dipendenti su eventuali illeciti commessi nel posto di lavoro. Nasce nel settore pubblico e la normativa specifica intende garantire protezione ovvero impedire le ritorsioni possibili da parte dei colleghi o superiori coinvolti.
Sul tema erano stata già emanati numerosi provvedimenti, sempre più specifici , dal d.lgs 165 2001 alla legge Severino del 2010 alla Legge del 30 novembre 2017 n. 179 .
Di conseguenza ANAC aveva emanato il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro" e aveva reso disponibile una piattaforma telematica per le segnalazioni anonime riservata agli enti pubblici e alle imprese fornitrici .
Il nuovo D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, è entrato in vigore il 30 marzo scorso per recepire la Direttiva comunitaria n. 2019/1937 che oltre a fornire le indicazioni per la protezione dei lavoratori ha obbligato gli Stati ad emanare specifiche norme nazionali, se non già presenti.
Il decreto prevede anche in questo caso l'emanazione di Linee guida da parte dell'ANAC che potranno chiarire l'applicazione pratica.
Il decreto specifica all'articolo 1 quali sono gli illeciti rilevanti
- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno.
Viene inoltre specificato che le disposizioni del decreto NON si applicano:
a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o con le figure gerarchicamente sovraordinate;
b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia' disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali
c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
Inoltre resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:
- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense e medico;
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
Whistleblowing settore privato: le scadenze
Le scadenze per l'attuazione delle norme del d.lgs n. 24/2023 sono diversificate sulla base della dimensione aziendale o di altri aspetti descritti nella tabella seguente:
Media dipendenti negli ultimi 12 mesi Scadenze obblighi attività datori di lavoro con piu di 249 dipendenti entro il 15 luglio 2023 datori di lavoro con almeno 50 dipendenti entro il 17 dicembre 2023 datori senza limiti dimensionali entro il 17 dicembre 2023 servizi finanziari datori senza limiti dimensionali entro il 17 dicembre 2023 con modello organizzativo D. Lgs 231/2001 Per il calcolo dei dipendenti medi il decreto non fornisce indicazioni specifiche. Si potrà probabilmente fare riferimento alla normativa vigente per altri istituti per cui vanno computati ,
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato e pieno
- i lavoratori con rapporto part-time (“pro-quota” secondo le indicazioni dell’art. 9 del D.L.vo n. 81/2015)
- i lavoratori con rapporto a tempo determinato (secondo la previsione dell’art. 27 del predetto 81 2015)
- i lavoratori intermittenti, (con le modalità stabilite dall’art. 18 del D.Lvo n. 81/2015.)
Whistleblowing: cosa devono fare i datori di lavoro
I datori di lavoro interessati sia pubblici che privati debbono predisporre procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni interne all'azienda , garantendo l'anonimato e la riservatezza dell'autore e dei documenti prodotti
La tutela può riguardare anche lavoratori autonomi, non dipendenti ma con rapporto di collaborazione o consulenza.
I canali di segnalazione possono prevedere l'utilizzo di forme scritte, digitali o con conversazioni dirette con il segnalante.
La gestione del canale di segnalazione può essere affidata :
- a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato oppure
- a un soggetto esterno,
Questi soggetti devono :
a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute con riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
INFORMATIVA AI DIPENDENTI
Devono essere messe a disposizione di tutti i dipendenti informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne (o esterne nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito).
Le informazioni vanno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche' rese accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico e rese pubbliche eventualmente nel sito internet aziendale.
(Alleghiamo a titolo informativo, la circolare INPS 64 pubblicata il 13 luglio 2023 e indirizzata ai propri dipendenti , come traccia delle informazioni di base da fornire in materia) .
Whistleblowing: i divieti e le sanzioni
Il decreto 24 2023 precisa all'art 17 quali sono i casi di comportamenti ritorsivi verso chi segnala le irregolarità , che sono vietati . Si tratta in particolare di:
- licenziamento;
- sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
- mancate promozioni o le retrocessioni di grado;
- cambiamento di mansioni;
- trasferimento;
- modifiche nell’orario di lavoro;
- ostracismo. molestie discriminazione ed il trattamento sfavorevole;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di contratti a tempo determinato.
LE SANZIONI
Le sanzioni sono specificate all’art. 21 del decreto e prevedono importi compresi tra i 10.000 ed i 50.000 euro.
Whistleblowing: attenzione ai casi di mobbing e tutela privacy
Occorre porre attenzione al fatto che non vanno accolte segnalazioni legate a interessi personali del dipendente e al suo rapporto individuale di lavoro e in particolare nei riguardi dei suoi superiori ma attenzione in caso di potenziali accuse di mobbing queste vanno vagliate , a tutela del lavoratore nell'ambito dell'art 2087 del CC
Per quanto riguarda la tutela della privacy del segnalante e in particolare in caso si ritenga necessario utilizzare l'identità del segnalante per risolvere la questione evidenziata, è necessario ottenere il suo consenso (articolo 12, comma 5 del Dlgs 24/2023). In caso di rifiuto è consigliabile acquisire in ogni caso , al di là della segnalazione, tutti gli ulteriori elementi collegati all'illecito segnalato, pur nel rispetto del requisito di specificità dell'accusa e del diritto di difesa del soggetto segnalato come possibile autore di illecito .
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Metalmeccanici: costo medio lavoro 2023
E' stato pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, sezione pubblicità legale il Decreto direttoriale 60 del 13.11.2023 che fissa il costo medio del lavoro per il personale dipendente da:
- imprese dell’industria metalmeccanica e
- imprese della installazione di impianti,
applicabili per i contratti pubblici.
In questo ambito rientrano :
- l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
- la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
- l’esecuzione presso terzi delle attività stesse,
Il decreto contiene le tabelle dettagliate riguardanti distintamente gli operai e impiegati, con decorrenza dal mese di ottobre 2023
La determinazione è prevista dal decreto legislativo n. 50 del 2016, e affidata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la effettua sulla base
- dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,
- delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
- dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
E' stato preso a riferimento ancora l'accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021, con decorrenza dalla stessa data ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL.
Il decreto ricorda che il costo medio orario così determinato può essere comunque soggetto a oscillazioni dovute:
- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da norme di legge di cui il datore di lavoro usufruisce;
- specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- oneri derivanti da contrattazione aziendale;
- oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
- oneri collegati all’utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
- oneri derivanti dall’effettuazione di lavori fuori sede od officina.
Riportiamo i valori annui e orari del costo complessivo medio per operai e impiegati nelle tabelle seguenti (il dettaglio nelle tabelle allegate al decreto e in fondo all'articolo)
D1
D2
C1
C2
C3
B1
COSTO ANNUO
33.273,33
36.849,10
37.591,62
38.432,04
41.143,34 44.063,53
COSTO MEDIO ORARIO
20,80
23,03
23,49
24,02
25,71
27,54
Allegati:D1
D2
C1
C2
C3
B1
B2
B3
A1
COSTO ANNUO
32.775,32
36.297,04
37.028,34
37.856,06
40.526,38
43.402,44
46.581,01
51.902,09
53.065,58
COSTO MEDIO ORARIO
20,48
22,69
23,14
23,66
25,33
27,13
29,11
32,44
33,17
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Permesso soggiorno lavoratori stranieri qualificati: in GU il decreto
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2023 il Decreto Legislativo 18 ottobre 2023, n. 152 recante l' Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.
Il decreto interviene con modifiche sulla disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,( Carta blu UE) in particolare all'art. 27 quater.
Requisiti permesso di soggiorno lavoratori stranieri qualificati
Fra le varie modifiche si stabilisce che
L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi e' consentito, al di fuori delle quote di ingresso stabilite con DPCM, ai lavoratori stranieri che intendono svolgere prestazioni lavorative come lavoratori autonomi o collaboratori in presenza dei seguenti requisiti :
a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorita' competente nel paese dove e' stato conseguito per percorso di istruzione
superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018,
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni
regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla
classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.»;
Restano esclusi gli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno o in attesa di una decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto ((richiedenti la)) protezione internazionale e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti ((, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27-quinquies));
h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.
Permesso di soggiorno adempimenti datore di lavoro e novità
E' previsto inoltre che il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda deve indicare
- la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti sopracitati ( non piu 12 mesi)
- il titolo di istruzione
- l'importo della retribuzione annuale, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.»;
In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di lavoro non e' tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo gia' titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.»;
Per questi lavoratori il permesso di soggiorno è' rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. In attesa del permesso il lavoratore puo svolgere attività lavorativa
ATTENZIONE I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione il parere si intende acquisito.
Lavoratori stranieri qualificati: interventi del Ministero del lavoro
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta vi siano variazioni:
a) il fattore per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale;
b) l'elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione piu' bassa;
c) un elenco delle attivita' professionali consentite;
d) informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro.
Il ministero inoltre effettua, ogni due anni, una consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco delle professioni contenute nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro e redige, con cadenza quadriennale, una relazione avente ad oggetto l'applicazione della direttiva.
Allegati: -
Licenziamento per chi rifiuta il tempo pieno
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29337 del 23 ottobre 2023, viene chiarita la possibilità di licenziamento di un lavoratore a seguito del suo rifiuto di passare dal part time al tempo pieno. In particolare si analizza quanto previsto dal comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 81/2015, secondo cui “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento” in rapporto a quanto affermato invece nella precedente sentenza 12244 2023 per cui la norma comunque non impedisce in assoluto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Vediamo il caso concreto e le motivazioni della Corte.
Licenziamento dopo rifiuto di passaggio al tempo pieno: il caso
Si trattava di una lavoratrice part-time assunta a 20 ore settimanali con contratto secondo livello del Terziario dal 3 aprile 2017 in una SRL, e licenziata dopo aver rifiutato di passare a un contratto a tempo pieno e aver formato un nuovo assunto.
L'impugnativa del licenziamento era motivata del fatto che secondo la lavoratrice l'aumento del lavoro di contabilità per l'incremento dei clienti non giustificava l’eliminazione del suo posto e l’assunzione di un altro lavoratore a tempo pieno e che si trattava una ritorsione per aver rifiutato la proposta di passare a tempo pieno.
Il Tribunale di Milano ha respinto la sua richiesta, accettando le ragioni della società mentre la Corte d’appello di Milano ha annullato la decisione del Tribunale di primo grado, dichiarando il licenziamento nullo, ordinando di reintegrare la dipendente nel suo posto di lavoro e di pagare quindi un indennizzo basato sul suo ultimo stipendio dal momento del licenziamento fino alla sua effettiva reintegrazione, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali.
La Corte d’appello ha sostenuto che la società aveva usato come pretesto una riorganizzazione aziendale concretizzata con l’assunzione a tempo pieno di un nuovo contabile ma ha ritenuto che il licenziamento fosse ritorsivo, in quanto direttamente collegato al rifiuto della dipendente di passare a tempo pieno.
Di conseguenza, ha applicato le protezioni previste in caso di nullità accertata del licenziamento.
Licenziamento ritorsivo e rifiuto di passaggio al tempo pieno: le motivazioni
La srl ha fatto ricorso contro la decisione della Corte d’appello alla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso e rinviato la decisione alla Corte in diversa composizione . Nella motivazione si precisa infatti che la Corte d’Appello non ha fatto corretto uso del principio secondo cui in tali casi il rifiuto del lavoratore di trasformazione del rapporto da part time a full time (come nel caso di specie), ma anche da full time a part time, comporta unicamente la rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell’onere della prova posto a carico del datore di lavoro, il quale è tenuto a dimostrare:
- le effettive esigenze economiche e organizzative tali da non permettere il mantenimento della prestazione del lavoratore a tempo pieno, o a tempo parziale, ma solo con l’orario differente richiesto;
- l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
- il rifiuto della proposta ;
- l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione (o aumento) dell’orario e il licenziamento.
Viene accolto in particolare il terzo motivo di ricorso della società che evidenziava che non erano stati presi in considerazione dalla Corte di appello i seguenti aspetti:
- la lavoratrice, a fronte della richiesta di incremento dell’orario di lavoro da venti a quaranta o trentasei ore settimanali, poi rifiutata, si era comunque dichiarata disponibile a svolgere al massimo e sporadicamente qualche ora di lavoro supplementare, per dedicarsi esclusivamente ai suoi clienti già assegnati;
- l’altra dipendente contabile della società era stata assunta, al momento dei fatti, con contratto di lavoro part time al 90%.
Le suddette circostanze, secondo la società, qualora fossero state opportunamente valutate, avrebbero sicuramente escluso per la Corte di merito la possibilità di ripartire tra i dipendenti in forza il carico di lavoro supplementare collegato all’assunzione di nuova clientela.
Quanto alla natura ritorsiva del licenziamento, i giudici di legittimità ricordano che il motivo illecito ex art. 1345 c.c. deve essere unico e determinante mentre, nel caso in esame, la prova della ritorsività era stata fatta coincidere con le medesime circostanze di prova del motivo oggettivo addotto.
In altre parole la Cassazione sottolinea che la mancata prova dell’esistenza del giustificato motivo di recesso da parte datoriale può costituire solo un indizio e non una prova del carattere ritorsivo del licenziamento.
A tal proposito i giudici di legittimità evidenziano, in ogni caso, che si tratta di una questione di fatto devoluta all’apprezzamento dei giudici di merito, con un accertamento in fatto non suscettibile di riesame innanzi alla Corte di legittimità.
La sentenza viene quindi cassata per la mancata analisi dei giudici di merito delle specifiche circostanze.
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No al salario minimo per legge: il parere CNEL definitivo
L'iter parlamentare della proposta di legge sul salario minimo iniziato a luglio 2023 era stato sospeso prima delle ferie estive per la decisione del Governo di affidare al CNEL uno studio sul tema, prima di prendere posizione. Il dibattito sul contrasto al lavoro povero e ai salari dei lavoratori italiani, tra i piu bassi d'europa , è molto ampio e le posizioni sono abbastanza trasversali tra le forze della maggioranza, delle opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro).
Ieri è stato approvato il testo definitivo del parere del Consiglio che conferma, come anticipato nell'istruttoria il parere negativo sulla necessitàdi legiferare su un importo minimo retribuzione valida per tutti i settori.
Il presidente del Cnel, Brunetta ha dichiarato che il documento presenta invece una "cassetta degli attrezzi” per gestire, in modo articolato e mirato le diverse criticità del lavoro povero e dei salari minimi adeguati per tutti i lavoratori. e si è detto convinto che una buona contrattazione, buone relazioni industriali e buone normative di sostegno siano la ricetta giusta per sostenere lavoratori, aziende, famiglie».
Alla consegna avvenuta ieri sera la premier Giorgia Meloni ha ringraziato il consiglio per il lavoro svolto insieme ai consiglieri del Cnel e ha cosi riassunto i risultati «Dall’analisi tecnica ricevuta emerge che il mercato del lavoro italiano rispetta pienamente i parametri previsti dalla direttiva europea sul salario minimo adeguato. La contrattazione collettiva, al netto dei comparti del lavoro agricolo e domestico, copre infatti oltre il 95% dei lavoratori del settore privato. Da ciò si evince che un salario minimo orario stabilito per legge non è lo strumento adatto a contrastare il lavoro povero e le basse retribuzioni. Occorre piuttosto programmare e realizzare un piano di azione pluriennale, una serie di misure e interventi organici».
Questa quindi la strada che il Governo intende intraprendere
Qui il testo completo del Parere CNEL
Salario minimo la proposta 2023
In sintesi ricordiamo che il disegno di legge fermo in Parlamento prevede
- per i lavoratori subordinati, e
- per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .
- il diritto a un trattamento economico di retribuzione proporzionata e sufficiente,
- che non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative,
- con una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro lordi all’ora.
La soglia si applicherebbe soltanto ai cosiddetti « minimi retributivi», lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive.
Nella proposta sono presenti anche
- la garanzia di "ultrattività" dei contratti scaduti o disdettati, come previsto anche dalla Direttiva (UE) 2022/2041, approvata definitivamente nell'ottobre 2022
- l'istituzione di una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo orario.
Salario minimo – istruttoria CNEL
Un primo documento dell'istruttoria tecnica chiesta dal Governo Meloni al Cnel per lInquadramento del problema è stato approvato e pubblicato il 4 ottobre con voto contrario della CGIL e astensione della Uil Scarica qui il testo integrale.
In sintesi il documento sembra propendere per un parere negativo sulla necessità di stabilire il salario minimo per legge.
Il comunicato stampa emanato dal Consiglio evidenzia i seguenti punti:
- l'intenzione di formulare un documento "ampio e inclusivo orientato cioè a condividere dati, scenari, possibili soluzioni e criticità, per evitare di replicare schemi di ragionamento duali – che si prestano a strumentalizzazioni politiche ed eccessi di semplificazione di un problema altamente complesso
- sottolinea che la povertà lavorativa è spesso collegata non solo a salari insufficienti ma "è il risultato di un processo che va ben oltre il salario " e che riguarda i tempi di lavoro, la composizione familiare, la tassazione.
- la direttiva europea 2022/2041 "non impone agli Stati membri alcun obbligo di fissare per legge il salario minimo" adeguato e, anzi, segnala ai fini della tutela dei lavoratori la preferenza per promuovere la soluzione contrattuale rispetto a quella legislativa.
- il tasso di copertura della contrattazione collettiva in Italia è del 95% , di gran lunga superiore all’80 per cento (parametro della direttiva).
- concorda sulla criticità del fenomeno dei ritardi nel rinnovo dei contratti collettivi. di cui riporta di dati precisi, ma afferma che non sempre ritardo è sinonimo di non adeguatezza del salario o di assenza di meccanismi di vacanza contrattuale, concessioni una tantum
- Sui salari attuali osserva che i dati ufficiali di ISTAT stimano in 7.10 euro il 50 per cento salario medio e in 6.85 euro il 60 per cento salario mediano anche considerando altre modalità di misurazione affermano che il sistema di contrattazione collettiva di livello nazionale di categoria attualmente supera più o meno ampiamente dette soglie retributive orarie.
- Sul problema della cd. contrattazione pirata viene osservato che: le categorie che aderiscono a CGIL, CISL, UIL firmano 211 contratti collettivi nazionali di lavoro, che coprono 13.364.336 lavoratori dipendenti del settore privato ( con eccezione di agricoltura e lavoro domestico) e rappresentano il il 92 per cento del totale dei dipendenti tracciati nel flusso Uniemens. mentre i sindacati non rappresentati al CNEL al momento attuale firmano 353 CCNL che coprono 54.220 lavoratori dipendenti, pari allo 0,4 per cento dei lavoratori di cui è noto il CCNL
A margine si segnala che il Consiglio auspica anche una migliore informatizzazione, e potenziamento della fruibilità e della capacità di lettura dei contratti conservati nel ricco archivio del CNEL che costituisce una preziosa fonte di dati necessari per le valutazioni.
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Alluvione Emilia: bonus PMI ENFEA e ripresa versamenti
L'ente bilaterale della confederazione datoriale delle PMI CONFAPI aveva disposto in ragione degli eventi alluvionali in Emilia-Romagna, nelle Marche e in Toscana del maggio 2023 la sospensione dei versamenti dei contributi di finanziamento dal 1 maggio al 31 agosto 2023
Con un comunicato ENFEA ricorda che dal prossimo ottobre e fino a dicembre 2023, le imprese che hanno sede legale o operativa in regioni colpite, possono restituire le quote dei versamenti sospesi all'ENFEA, in un'unica soluzione o a rate, mediante dilazione, nei mesi di ottobre , novembre e dicembre, come previsto dall'accordo del 7 giugno 2023 tra le parti sociali.
Giova ricordare che lo stesso accordo aveva previsto alcune misure di supporto alle imprese iscritte e ai loro dipendenti, per le quali è ancora possibile fare domanda fino al 31 dicembre 2023.
Sono interessate le aziende che applicano i seguenti CCNL:
CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL.
Contributo ENFEA ricostruzione e ripristino attrezzature
Il contributo è rivolto alle imprese ubicate nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana elencati nell'allegato del DL 61 2023 e che abbiano riportato a seguito di tale evento danni a strutture o attrezzature. È ammessa una sola domanda per impresa.
L'importo previsto copre il 20% ( fino a 10mila euro ) per spese sostenute per un minimo € 1.500. Il 50 % verrà erogato nel momento di approvazione della domanda;la quota restante dopo la chiusura delle domande 831 dicembre 2023 fino a concorrenza delle risorse stanziate.
Sono ammesse le spese attinenti alle strutture aziendali come la ricostruzione di muri, coperture o impianti; il ripristino dei macchinari (riparazioni), e ripristino mezzi aziendali (riparazioni); le spese di spurgo e pulizia.
Non sono ammesse la sostituzione con nuovi macchinari e nuovi mezzi aziendali; stoccaggi o giacenze di magazzino.
La documentazione dovrà comprendere :
- Documentazione attestante l’ubicazione dell’impresa in zona individuata dalle Ordinanze emanate dai comuni interessati e dal Decreto Legge 61/2023;
- perizia o altro documento comprovante i danni subiti;
- fatture quietanzate di competenza dell’anno in corso, comunque successive alla data dell’evento.
Contributo ENFEA a dipendenti PMI Confapi
La prestazione straordinaria si rivolge alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti residenti nei comuni o porzioni di essi delle regioni colpiti dagli alluvioni del maggio 2023 dipendenti delle imprese aderenti a Enfea in regola con i versamenti , indipendentemente dall’anzianità di servizio, purché assunti antecedentemente il 17 maggio 2023.
Il contributo una tantum per il ripristino e il risanamento dell’abitazione di residenza o domicilio arriva al 50% dell’importo documentato, fino a un massimo di € 800, che sarà corrisposto al termine delle procedure di verifica.
Il contributo può essere richiesto solo una volta, da un solo dipendente per nucleo familiare.
Sono ammesse le spese per danni intervenuti nell’abitazione principale, abituale e continuativa inerenti:
- spurgo e pulizia;
- ripristino o acquisto di arredi ed elettrodomestici danneggiati ubicati nell’abitazione;
- interventi a elementi strutturali, finiture, serramenti, impianti.
E' richiesta documentazione attestante
- l’ubicazione dell’abitazione in zona alluvionata e il danno subito dall’abitazione;
- bonifico e relative fatture e/o documento fiscale dell’anno in corso, non antecedenti alle date degli eventi alluvionali, intestati al dipendente richiedente e con indirizzo compatibile con l’abitazione;
- certificato di residenza emesso nel 2023 (no autocertificazione). In caso di Domicilio, documentazione comprovante la dimora (es. contratto di locazione);
- visura catastale.
- Non sono ammesse fatture di opere generiche di ristrutturazione.
ATTENZIONE : Le prestazioni straordinarie una tantum vanno richieste dalle aziende , anche per i lavoratori, accedendo alla propria area riservata . Maggiori informazioni possono essere richieste a [email protected]
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Bonus per il lavoro portuale: le istruzioni
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto 11 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante la disciplina dei termini e delle modalità di richiesta del contributo cd. "buono portuale", istituito dalla legge di bilancio 2023 (comma 471, articolo 1, Legge n. 197/2022). Vediamo di seguito le istruzioni: a chi spetta come si richiede
Bonus lavoro portuale a chi spetta
Il contributo viene erogato a
- imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'art. 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, compresa l'Agenzia di cui al comma 5, e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
- e le imprese che svolgono attivita' di trasporto, ovvero di movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali
per
- dipendenti con contratto di lavoro subordinato,
- anche in somministrazione o
- con contratto di apprendistato oppure
- beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, e per
- soci-lavoratori di cooperative.
Bonus lavoro portuale obiettivi e importi
Tale buono è riconosciuto per:
- agevolare il conseguimento/il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali dei dipendenti, per veicoli e per la movimentazione di persone e di merci: in questo caso ha un importo massimo pari a 2.500,00 euro, per una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso l'impresa richiedente, alla data della domanda
- sviluppare modelli di organizzazione e gestione con un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa richiedente;
- incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente.
- un importo massimo pari a 50.000,00 euro per ciascuna impresa richiedente.
ATTENZIONE Fermi gli importi massimi citati il contributo ha un valore pari, nel massimo, all'80% della spesa sostenuta dall'impresa richiedente.
Bonus lavoro portuale: come fare domanda
Le imprese richiedenti devono presentare la domanda di erogazione a mezzo pec al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allegando la specifica documentazione richiesta per ciascuna tipologia di intervento.
L'invio va effettuato all'indirizzo [email protected] a pena di inammissibilita' e deve essere sottoscritta in formato digitale dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante.
La domanda deve contenere:
- ladenominazione o ragione sociale,
- il codice fiscale/partita IVA,
- l'indirizzo di posta elettronica certificata e
- le dichiarazioni del titolare dell'impresa o del legale rappresentante l'art. 47 DPR 445 2000 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso del titolo
- autorizzativo o concessorio
Il decreto non riporta scadenze per le domande ma specifica saranno evase fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 3milioni di euro per il 2023.