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Licenziamento per chi rifiuta il tempo pieno
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29337 del 23 ottobre 2023, viene chiarita la possibilità di licenziamento di un lavoratore a seguito del suo rifiuto di passare dal part time al tempo pieno. In particolare si analizza quanto previsto dal comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 81/2015, secondo cui “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento” in rapporto a quanto affermato invece nella precedente sentenza 12244 2023 per cui la norma comunque non impedisce in assoluto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Vediamo il caso concreto e le motivazioni della Corte.
Licenziamento dopo rifiuto di passaggio al tempo pieno: il caso
Si trattava di una lavoratrice part-time assunta a 20 ore settimanali con contratto secondo livello del Terziario dal 3 aprile 2017 in una SRL, e licenziata dopo aver rifiutato di passare a un contratto a tempo pieno e aver formato un nuovo assunto.
L'impugnativa del licenziamento era motivata del fatto che secondo la lavoratrice l'aumento del lavoro di contabilità per l'incremento dei clienti non giustificava l’eliminazione del suo posto e l’assunzione di un altro lavoratore a tempo pieno e che si trattava una ritorsione per aver rifiutato la proposta di passare a tempo pieno.
Il Tribunale di Milano ha respinto la sua richiesta, accettando le ragioni della società mentre la Corte d’appello di Milano ha annullato la decisione del Tribunale di primo grado, dichiarando il licenziamento nullo, ordinando di reintegrare la dipendente nel suo posto di lavoro e di pagare quindi un indennizzo basato sul suo ultimo stipendio dal momento del licenziamento fino alla sua effettiva reintegrazione, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali.
La Corte d’appello ha sostenuto che la società aveva usato come pretesto una riorganizzazione aziendale concretizzata con l’assunzione a tempo pieno di un nuovo contabile ma ha ritenuto che il licenziamento fosse ritorsivo, in quanto direttamente collegato al rifiuto della dipendente di passare a tempo pieno.
Di conseguenza, ha applicato le protezioni previste in caso di nullità accertata del licenziamento.
Licenziamento ritorsivo e rifiuto di passaggio al tempo pieno: le motivazioni
La srl ha fatto ricorso contro la decisione della Corte d’appello alla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso e rinviato la decisione alla Corte in diversa composizione . Nella motivazione si precisa infatti che la Corte d’Appello non ha fatto corretto uso del principio secondo cui in tali casi il rifiuto del lavoratore di trasformazione del rapporto da part time a full time (come nel caso di specie), ma anche da full time a part time, comporta unicamente la rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell’onere della prova posto a carico del datore di lavoro, il quale è tenuto a dimostrare:
- le effettive esigenze economiche e organizzative tali da non permettere il mantenimento della prestazione del lavoratore a tempo pieno, o a tempo parziale, ma solo con l’orario differente richiesto;
- l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
- il rifiuto della proposta ;
- l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione (o aumento) dell’orario e il licenziamento.
Viene accolto in particolare il terzo motivo di ricorso della società che evidenziava che non erano stati presi in considerazione dalla Corte di appello i seguenti aspetti:
- la lavoratrice, a fronte della richiesta di incremento dell’orario di lavoro da venti a quaranta o trentasei ore settimanali, poi rifiutata, si era comunque dichiarata disponibile a svolgere al massimo e sporadicamente qualche ora di lavoro supplementare, per dedicarsi esclusivamente ai suoi clienti già assegnati;
- l’altra dipendente contabile della società era stata assunta, al momento dei fatti, con contratto di lavoro part time al 90%.
Le suddette circostanze, secondo la società, qualora fossero state opportunamente valutate, avrebbero sicuramente escluso per la Corte di merito la possibilità di ripartire tra i dipendenti in forza il carico di lavoro supplementare collegato all’assunzione di nuova clientela.
Quanto alla natura ritorsiva del licenziamento, i giudici di legittimità ricordano che il motivo illecito ex art. 1345 c.c. deve essere unico e determinante mentre, nel caso in esame, la prova della ritorsività era stata fatta coincidere con le medesime circostanze di prova del motivo oggettivo addotto.
In altre parole la Cassazione sottolinea che la mancata prova dell’esistenza del giustificato motivo di recesso da parte datoriale può costituire solo un indizio e non una prova del carattere ritorsivo del licenziamento.
A tal proposito i giudici di legittimità evidenziano, in ogni caso, che si tratta di una questione di fatto devoluta all’apprezzamento dei giudici di merito, con un accertamento in fatto non suscettibile di riesame innanzi alla Corte di legittimità.
La sentenza viene quindi cassata per la mancata analisi dei giudici di merito delle specifiche circostanze.
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No al salario minimo per legge: il parere CNEL definitivo
L'iter parlamentare della proposta di legge sul salario minimo iniziato a luglio 2023 era stato sospeso prima delle ferie estive per la decisione del Governo di affidare al CNEL uno studio sul tema, prima di prendere posizione. Il dibattito sul contrasto al lavoro povero e ai salari dei lavoratori italiani, tra i piu bassi d'europa , è molto ampio e le posizioni sono abbastanza trasversali tra le forze della maggioranza, delle opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro).
Ieri è stato approvato il testo definitivo del parere del Consiglio che conferma, come anticipato nell'istruttoria il parere negativo sulla necessitàdi legiferare su un importo minimo retribuzione valida per tutti i settori.
Il presidente del Cnel, Brunetta ha dichiarato che il documento presenta invece una "cassetta degli attrezzi” per gestire, in modo articolato e mirato le diverse criticità del lavoro povero e dei salari minimi adeguati per tutti i lavoratori. e si è detto convinto che una buona contrattazione, buone relazioni industriali e buone normative di sostegno siano la ricetta giusta per sostenere lavoratori, aziende, famiglie».
Alla consegna avvenuta ieri sera la premier Giorgia Meloni ha ringraziato il consiglio per il lavoro svolto insieme ai consiglieri del Cnel e ha cosi riassunto i risultati «Dall’analisi tecnica ricevuta emerge che il mercato del lavoro italiano rispetta pienamente i parametri previsti dalla direttiva europea sul salario minimo adeguato. La contrattazione collettiva, al netto dei comparti del lavoro agricolo e domestico, copre infatti oltre il 95% dei lavoratori del settore privato. Da ciò si evince che un salario minimo orario stabilito per legge non è lo strumento adatto a contrastare il lavoro povero e le basse retribuzioni. Occorre piuttosto programmare e realizzare un piano di azione pluriennale, una serie di misure e interventi organici».
Questa quindi la strada che il Governo intende intraprendere
Qui il testo completo del Parere CNEL
Salario minimo la proposta 2023
In sintesi ricordiamo che il disegno di legge fermo in Parlamento prevede
- per i lavoratori subordinati, e
- per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .
- il diritto a un trattamento economico di retribuzione proporzionata e sufficiente,
- che non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative,
- con una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro lordi all’ora.
La soglia si applicherebbe soltanto ai cosiddetti « minimi retributivi», lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive.
Nella proposta sono presenti anche
- la garanzia di "ultrattività" dei contratti scaduti o disdettati, come previsto anche dalla Direttiva (UE) 2022/2041, approvata definitivamente nell'ottobre 2022
- l'istituzione di una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo orario.
Salario minimo – istruttoria CNEL
Un primo documento dell'istruttoria tecnica chiesta dal Governo Meloni al Cnel per lInquadramento del problema è stato approvato e pubblicato il 4 ottobre con voto contrario della CGIL e astensione della Uil Scarica qui il testo integrale.
In sintesi il documento sembra propendere per un parere negativo sulla necessità di stabilire il salario minimo per legge.
Il comunicato stampa emanato dal Consiglio evidenzia i seguenti punti:
- l'intenzione di formulare un documento "ampio e inclusivo orientato cioè a condividere dati, scenari, possibili soluzioni e criticità, per evitare di replicare schemi di ragionamento duali – che si prestano a strumentalizzazioni politiche ed eccessi di semplificazione di un problema altamente complesso
- sottolinea che la povertà lavorativa è spesso collegata non solo a salari insufficienti ma "è il risultato di un processo che va ben oltre il salario " e che riguarda i tempi di lavoro, la composizione familiare, la tassazione.
- la direttiva europea 2022/2041 "non impone agli Stati membri alcun obbligo di fissare per legge il salario minimo" adeguato e, anzi, segnala ai fini della tutela dei lavoratori la preferenza per promuovere la soluzione contrattuale rispetto a quella legislativa.
- il tasso di copertura della contrattazione collettiva in Italia è del 95% , di gran lunga superiore all’80 per cento (parametro della direttiva).
- concorda sulla criticità del fenomeno dei ritardi nel rinnovo dei contratti collettivi. di cui riporta di dati precisi, ma afferma che non sempre ritardo è sinonimo di non adeguatezza del salario o di assenza di meccanismi di vacanza contrattuale, concessioni una tantum
- Sui salari attuali osserva che i dati ufficiali di ISTAT stimano in 7.10 euro il 50 per cento salario medio e in 6.85 euro il 60 per cento salario mediano anche considerando altre modalità di misurazione affermano che il sistema di contrattazione collettiva di livello nazionale di categoria attualmente supera più o meno ampiamente dette soglie retributive orarie.
- Sul problema della cd. contrattazione pirata viene osservato che: le categorie che aderiscono a CGIL, CISL, UIL firmano 211 contratti collettivi nazionali di lavoro, che coprono 13.364.336 lavoratori dipendenti del settore privato ( con eccezione di agricoltura e lavoro domestico) e rappresentano il il 92 per cento del totale dei dipendenti tracciati nel flusso Uniemens. mentre i sindacati non rappresentati al CNEL al momento attuale firmano 353 CCNL che coprono 54.220 lavoratori dipendenti, pari allo 0,4 per cento dei lavoratori di cui è noto il CCNL
A margine si segnala che il Consiglio auspica anche una migliore informatizzazione, e potenziamento della fruibilità e della capacità di lettura dei contratti conservati nel ricco archivio del CNEL che costituisce una preziosa fonte di dati necessari per le valutazioni.
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Alluvione Emilia: bonus PMI ENFEA e ripresa versamenti
L'ente bilaterale della confederazione datoriale delle PMI CONFAPI aveva disposto in ragione degli eventi alluvionali in Emilia-Romagna, nelle Marche e in Toscana del maggio 2023 la sospensione dei versamenti dei contributi di finanziamento dal 1 maggio al 31 agosto 2023
Con un comunicato ENFEA ricorda che dal prossimo ottobre e fino a dicembre 2023, le imprese che hanno sede legale o operativa in regioni colpite, possono restituire le quote dei versamenti sospesi all'ENFEA, in un'unica soluzione o a rate, mediante dilazione, nei mesi di ottobre , novembre e dicembre, come previsto dall'accordo del 7 giugno 2023 tra le parti sociali.
Giova ricordare che lo stesso accordo aveva previsto alcune misure di supporto alle imprese iscritte e ai loro dipendenti, per le quali è ancora possibile fare domanda fino al 31 dicembre 2023.
Sono interessate le aziende che applicano i seguenti CCNL:
CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL.
Contributo ENFEA ricostruzione e ripristino attrezzature
Il contributo è rivolto alle imprese ubicate nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana elencati nell'allegato del DL 61 2023 e che abbiano riportato a seguito di tale evento danni a strutture o attrezzature. È ammessa una sola domanda per impresa.
L'importo previsto copre il 20% ( fino a 10mila euro ) per spese sostenute per un minimo € 1.500. Il 50 % verrà erogato nel momento di approvazione della domanda;la quota restante dopo la chiusura delle domande 831 dicembre 2023 fino a concorrenza delle risorse stanziate.
Sono ammesse le spese attinenti alle strutture aziendali come la ricostruzione di muri, coperture o impianti; il ripristino dei macchinari (riparazioni), e ripristino mezzi aziendali (riparazioni); le spese di spurgo e pulizia.
Non sono ammesse la sostituzione con nuovi macchinari e nuovi mezzi aziendali; stoccaggi o giacenze di magazzino.
La documentazione dovrà comprendere :
- Documentazione attestante l’ubicazione dell’impresa in zona individuata dalle Ordinanze emanate dai comuni interessati e dal Decreto Legge 61/2023;
- perizia o altro documento comprovante i danni subiti;
- fatture quietanzate di competenza dell’anno in corso, comunque successive alla data dell’evento.
Contributo ENFEA a dipendenti PMI Confapi
La prestazione straordinaria si rivolge alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti residenti nei comuni o porzioni di essi delle regioni colpiti dagli alluvioni del maggio 2023 dipendenti delle imprese aderenti a Enfea in regola con i versamenti , indipendentemente dall’anzianità di servizio, purché assunti antecedentemente il 17 maggio 2023.
Il contributo una tantum per il ripristino e il risanamento dell’abitazione di residenza o domicilio arriva al 50% dell’importo documentato, fino a un massimo di € 800, che sarà corrisposto al termine delle procedure di verifica.
Il contributo può essere richiesto solo una volta, da un solo dipendente per nucleo familiare.
Sono ammesse le spese per danni intervenuti nell’abitazione principale, abituale e continuativa inerenti:
- spurgo e pulizia;
- ripristino o acquisto di arredi ed elettrodomestici danneggiati ubicati nell’abitazione;
- interventi a elementi strutturali, finiture, serramenti, impianti.
E' richiesta documentazione attestante
- l’ubicazione dell’abitazione in zona alluvionata e il danno subito dall’abitazione;
- bonifico e relative fatture e/o documento fiscale dell’anno in corso, non antecedenti alle date degli eventi alluvionali, intestati al dipendente richiedente e con indirizzo compatibile con l’abitazione;
- certificato di residenza emesso nel 2023 (no autocertificazione). In caso di Domicilio, documentazione comprovante la dimora (es. contratto di locazione);
- visura catastale.
- Non sono ammesse fatture di opere generiche di ristrutturazione.
ATTENZIONE : Le prestazioni straordinarie una tantum vanno richieste dalle aziende , anche per i lavoratori, accedendo alla propria area riservata . Maggiori informazioni possono essere richieste a [email protected]
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Bonus per il lavoro portuale: le istruzioni
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto 11 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante la disciplina dei termini e delle modalità di richiesta del contributo cd. "buono portuale", istituito dalla legge di bilancio 2023 (comma 471, articolo 1, Legge n. 197/2022). Vediamo di seguito le istruzioni: a chi spetta come si richiede
Bonus lavoro portuale a chi spetta
Il contributo viene erogato a
- imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'art. 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, compresa l'Agenzia di cui al comma 5, e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
- e le imprese che svolgono attivita' di trasporto, ovvero di movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali
per
- dipendenti con contratto di lavoro subordinato,
- anche in somministrazione o
- con contratto di apprendistato oppure
- beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, e per
- soci-lavoratori di cooperative.
Bonus lavoro portuale obiettivi e importi
Tale buono è riconosciuto per:
- agevolare il conseguimento/il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali dei dipendenti, per veicoli e per la movimentazione di persone e di merci: in questo caso ha un importo massimo pari a 2.500,00 euro, per una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso l'impresa richiedente, alla data della domanda
- sviluppare modelli di organizzazione e gestione con un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa richiedente;
- incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente.
- un importo massimo pari a 50.000,00 euro per ciascuna impresa richiedente.
ATTENZIONE Fermi gli importi massimi citati il contributo ha un valore pari, nel massimo, all'80% della spesa sostenuta dall'impresa richiedente.
Bonus lavoro portuale: come fare domanda
Le imprese richiedenti devono presentare la domanda di erogazione a mezzo pec al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allegando la specifica documentazione richiesta per ciascuna tipologia di intervento.
L'invio va effettuato all'indirizzo [email protected] a pena di inammissibilita' e deve essere sottoscritta in formato digitale dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante.
La domanda deve contenere:
- ladenominazione o ragione sociale,
- il codice fiscale/partita IVA,
- l'indirizzo di posta elettronica certificata e
- le dichiarazioni del titolare dell'impresa o del legale rappresentante l'art. 47 DPR 445 2000 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso del titolo
- autorizzativo o concessorio
Il decreto non riporta scadenze per le domande ma specifica saranno evase fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 3milioni di euro per il 2023.
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Legge 104 e trasferimento dipendente: cosa dice la Cassazione
La legge 104 1992 prevede una serie di agevolazioni per la tutela di disabili che vanno dalla possibilità di permessi speciali retribuiti ai familiari che prestano assistenza a un trattamento speciale riguardo la sede di lavoro.
In particolare la norma prevede che : "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede".
In altre parole sussiste un divieto di trasferimento per il caregiver che lo rifiuti a causa delle necessità del disabile e , in senso inverso, anche un obbligo per il datore di lavoro di venire incontro ad eventuali richieste del lavoratore di essere trasferito in una sede più comoda per la stessa necessità .
Vediamo di seguito alcuni casi pratici partendo dalla giurisprudenza di Cassazione piu recente.
Nell'ordinanza 26343 del 12 settembre 2023 la Cassazione si occupa del caso di una lavoratrice che aveva fatto ricorso per non aver ottenuto il trasferimento richiesto al datore di lavoro per esigenze di assistenza a un familiare.
Si afferma che il diritto a ottenere il trasferimento in base alla legge 104/1992 è ampio e non «limitato nella sua estensione territoriale alla sola sede di residenza dell’invalido da assistere»
Il datore di lavoro è tenuto dunque a verificare tra le sedi possibili tenendo conto di tutte le preferenze indicate dalla dipendente nella domanda di trasferimento Va anche dimostrata l'eccedenza di personale in tali sedi di lavoro che impedisce il trasferimento stesso
Nell'ordinanza viene anche rimarcato come sintomatico dell'insussistenza delle ragioni addotte dalla societa il fatto che "la datrice di lavoro aveva proceduto in alcune sedi ad assegnazioni anche in esubero".
Trasferimento per assistenza legge 104 con cambio di mansioni
Nella sentenza dal Tribunale di Bari del 26 giugno 2018 veniva affrontato invece il caso di un lavoratore convivente con i genitori, portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104 del 1992, che ha presentato ricorso per il trasferimento impostogli da Poste Italiane, chiedendo di essere assegnato ad una filiale più vicina al domicilio, rendendosi disponibile a un cambio di mansione. Il giudice del Tribunale di Bari ha ordinato alla società l'assegnazione urgente presso uno degli uffici postali di un Comune più vicino, anche previo mutamento delle mansioni .
Ha ribadito infatti che incombe sul datore di lavoro l’onere di provare le concrete ragioni che rendono impossibile l’assegnazione del lavoratore, che assista con continuità un familiare disabile convivente, ad una sede di lavoro più vicina alla sua residenza.
Licenziamento per rifiuto di trasferimento per legge 104 1992
Anche la decisione della Cassazione sezione lavoro Sentenza n. 24015 del 12 Ottobre 2017 conferma che è illegittimo il licenziamento di un lavoratore, rifiuti di assumere servizio nella sede diversa a causa della necessità di assistenza di un familiare. Il datore di lavoro infatti non aveva provato che il trasferimento fosse stato disposto per effettive ragioni tecniche e organizzative, che non potevano essere soddisfatte diversamente, come richiede la norma.
Legge 104 e trasferimento senza cambio di unità produttiva
Ancora , la Corte di Cassazione ha affrontato il tema nella ordinanza 21670 2019 ampliando la portata dell'interpretazione a favore dei lavoratori. Nel caso specifico si trattava di una dipendente che era stata spostata da un ufficio ad un altro, senza trasferimento vero e proprio in una diversa unità produttiva . Anche in questo caso l'interpretazione dei supremi giudici è stata favorevole alla lavoratrice, ribaltando le decisioni dei giudici di merito
Sia il Tribunale che la Corte di appello avevano considerato legittimo il trasferimento, con la motivazione che "lo spostamento di sede, pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita, non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all'assistenza"; secondo i giudici di merito nelle norme collettive in materia l'inciso "indipendentemente dalla distanza", che prevedeva il necessario consenso della persona interessata (art. 38, comma 5), va letto sempre in relazione al trasferimento di unità produttiva vero e proprio "con la conseguenza che, in difetto di un trasferimento vero e proprio, non era tutelato il diritto alla inamovibilità".
I giudici di Cassazione invece hanno ribaltato la decisione affermando che per chi assiste con continuità un familiare disabile convivente, il divieto di trasferimento opera " ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi" .
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OT23 2024: nuovo modello e istruzioni INAIL aggiornati
Come ogni anno INAIL ha reso disponibile il nuovo modello OT23 per la richiesta, da parte delle aziende, di riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2023 . La scadenza è fissata al 29 febbraio 2024.
Il modello pubblicato il 4 agosto scorso è stato corretto e sono disponibili i modelli e la Guida aggiornati al 19 settembre 2023 (v. sotto)
Si ricorda che l’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede la riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa
in materia. Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità
telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, allegando la documentazione richiesta.
Al momento la procedura non risulta ancora operativa
La riduzione del tasso medio di tariffa è accordata se vengono effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Interventi migliorativi ai fini della riduzione del premio INAIL 2023
Gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che danno accesso alle riduzioni se adottati dalle aziende nel corso del 2023, sono indicati nel modulo di domanda con i relativi punteggi, suddivisi nelle seguenti sezioni:
- A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
- A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
- A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
- A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
- A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
- A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
- B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
- C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI
- C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
- C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
- C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
- C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
- C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
- C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
- D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
- E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
- F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
Si ricorda che gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda, ma in particolare,
- per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e
- per l’intervento F-6, riguardante il piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, è richiesta l’attuazione degli interventi su tutte le PAT iper garantire la massima efficacia
QUI il modello OT23 (si ricorda che il modello ha solo fine informativo in quanto andrà compilato direttamente online)
QUI la Guida alla compilazione
Modello OT23 e guida 2024 aggiornamento settembre 2023
Le modifiche riguardano :
- l'intervento B1, in cui si parlava di erogazione del corso teorico-pratico di guida sicura a tutti i lavoratori" mentre ora l'intervento è così definito: "L'azienda ha erogato ai lavoratori che durante l'attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura".
- correzione dei refusi relativi alla numerazione dei punti elenchi presenti negli interventi A-3.2, C-2.1, C6, E4.
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Privacy dipendenti: diritto di accesso ai dati investigativi
Il dipendente ha il diritto di essere messo a conoscenza delle informazioni contenute nella relazione di una agenzia di investigazioni che opera su incarico del suo datore di lavoro. Qualsiasi attività di raccolta dati e i dati stessi non possono essere tenuti nascosti ma vanno messi a disposizione dell'interessato.
E' quanto ha stabilito il Garante per la privacy, irrogando una sanzione di 10mila euro, di cui da notizia nella newsletter dell'11 settembre 2023.
Dati investigativi e licenziamento: il lavoratore deve poter accedere
Il provvedimento 290 datato 6 luglio 2023 ha statuito in particolare l'illiceità del trattamento dei dati personali di un dipendente effettuato da parte di un'azienda di servizi di pubblica utilità che non aveva dato riscontro alle sue richieste di accesso dopo essere stato oggetto di contestazione disciplinare.
La contestazione, infatti aveva portato al licenziamento del lavoratore facendo riferimento ad attività extra lavorative del lavoratore sulle quali il dipendente aveva chiesto chiarimenti.
L'azienda però, dopo lungo ritardo aveva risposto negativamente definendo le richieste "troppo generiche" e affermando che era necessario indicare "nel dettaglio" le informazioni alle quali il lavoratore chiedeva di accedere.
Solo durante l'iter giudiziario seguito all'impugnativa del licenziamento, il dipendente era venuto a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della relazione investigativa sulla base della quale era stata avviata la contestazione disciplinare.
Il garante afferma invece l’azienda aveva l’obbligo di mettere immediatamente il lavoratore a conoscenza di tutti dati raccolti con le investigazioni , anche di quelli non utilizzati nella contestazione disciplinare, come previsto dagli artt. 12 e 15 del Regolamento , in quanto tutti potevano essere utilizzati per l’esercizio del diritto di difesa.
Tali dati comprendevano fotografie, rilevazioni Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni, delle quali il dipendente non conoscenza neppure l'esistenza
L’Autorità Garante conclude affermando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata – indicandone anche l'origine dei dati , nel caso in cui non siano stati forniti dall'interessato stesso.
Per questa violazione è stata irrogata all’azienda una sanzione di 10mila euro.