• Lavoro Dipendente

    Fondo Aereo formazione professionale: istruzioni per le domande

    Con il messaggio 3030 del 10 ottobre INPS comunica la diposnibilità delle procedura di domanda e le prime istruzioni per le domande di finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nonché per la gestione e la trasmissione delle domande afferenti al c.d. regime transitorio. che era stato illustrato  dnella circolare 138 2022 

    Gli interventi formativi ammessi sono i seguenti :

    • a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;
    • b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente;
    • c)  interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.

    Procedura di domanda

    La domanda può essere presentata dai datori di lavoro o dai consulenti del lavoro direttamente dal sito internet www.i nps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID di almeno secondo livello, CIE o CNS). Dopo avere digitato in cerca “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, scegliere l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”. 

    Dal menu a tendina della procedura di presentazione della domanda scegliere per intervento: “008 Formazione Ammissibilità” e quindi per Fondo: “20 Fondo Trasporto Aereo Dipendenti (A)” oppure “21 Trasporto Aereo Personale da Assumere (B)” o “22 Trasporto aereo Personale in Naspi (C)”.

    Per ulteriori dettagli si rinvia al manuale online presente nell’“Area Download” nella home page della procedura.

  • Lavoro Dipendente

    Indennità di malattia: nuove regole Uniemens dal 2026

    Con il messaggio 3029 del 10 ottobre 2025 INPS comunica novità pr la comunicazione dei periodi di malattia indennizzabili per i lavoratori dipendenti del settore privato.

    A partire dalla competenza gennaio 2026, il flusso Uniemens dovrà comprendere la compilazione del calendario giornaliero tramite l’elemento <Giorno> (come previsto nel Documento tecnico).

    L’obiettivo è migliorare i controlli di coerenza tra esposizione dell’evento, accrediti figurativi e conguagli di indennità di malattia anticipate dal datore di lavoro.

    Ecco le principali regole di compilazione

    • L’assenza va indicata con <CodiceEvento> = “MAL”.
    • Le settimane interessate devono riportare il “tipo copertura” come da prassi ordinaria.
    • L’elemento <DiffAccredito> deve contenere la retribuzione persa per malattia nel mese.

    Ambito di applicazione

    Il calendario giornaliero va compilato per tutti gli eventi di malattia, indipendentemente dalla durata (anche inferiore a 7 giorni), per consentire all’Istituto la verifica del periodo effettivo di malattia.

    Valorizzazione e codici Uniemens

    Valorizzazione dell’elemento <Giorno>

    • <Lavorato> = “N”.
    • <CodiceEventoGiorn> = “MAL”.
    • <InfoAggEvento>: indicare il PUC (per certificato telematico), oppure la data inizio malattia o il protocollo del certificato cartaceo.
    • <TipoInfoAggEvento> = “CM” (PUC), “DT” (data), “PR” (protocollo).

    Codici di copertura giornaliera

    • Giorno    Tipo di valorizzazione    Codice
    • Lunedì–Venerdì (oltre i 3 giorni di carenza)    Giorni indennizzati    “1” o “2”
    • Prime 3 giornate di carenza / eventi < 7 giorni    Retribuite dal datore / non indennizzate    “0”
    • Sabato e domenica    Sempre “0” (giorni inclusi nel periodo)    “0”
    • Per gli eventi ≥ 7 giorni: le prime 3 giornate “0”, poi “1/2” nei giorni feriali, “0” nei festivi.
    • Per gli eventi < 7 giorni: tutti i giorni “0”.

    Dal periodo di competenza gennaio 2026, si utilizzano esclusivamente i nuovi codici conguaglio nell’elemento <InfoAggCausaliContrib>:

    • Codice    Descrizione    Evento
    • 0058    Importo indennità economica di malattia anticipata    MAL
    • E777    Differenze indennità malattia    MAL

    Identificazione del motivo di utilizzo

    • <IdentMotivoUtilizzoCausale> = PUC, DATA o PROTOCOLLO.
    • <AnnoMeseRif> = mese di competenza dell’evento.
    • <ImportoAnnoMeseRif> = importo conguagliato per il singolo motivo.

    Per più eventi nello stesso mese:

    si possono inviare più <InfoAggCausaliContrib> (uno per ciascun evento) oppure più <IdentMotivoUtilizzoCausale> nello stesso elemento.

    Per eventi con più certificati di continuazione, indicare tutti i PUC o protocolli ricorsivi.

    Calendario e regolarizzazioni

    Calendario differito: le nuove regole valgono dal flusso febbraio 2026 (calendario di gennaio).

    Per esposizioni pregresse (ante gennaio 2026) si applicano le vecchie modalità.

    Il codice E775 (“Restituzione indennità malattia indebita”) non è più utilizzabile → si procede tramite flusso regolarizzativo.

    Restano invariati i codici “R806” e “R808”.

    Nell'allegato al messaggio una tabella di riepilogo

  • Lavoro Dipendente

    Amianto: approvato il decreto che amplia la tutela dei lavoratori

    Nel corso del consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2025 il Governo ha  approvato numerosi provvedimenti per il recepimento di direttive europee. 

    In materia  di sicurezza sul lavoro in particolare si segnala un decreto legislativo che rafforza la protezione dei lavoratori   contro i rischi connessi all'esposizione ad  amianto, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE (vedi sotto sintesi e testo).

    Le previsioni del nuovo decreto

    Il decreto  prevede in particolare  l'applicazione di maggiori tutele  con le seguenti misure:

    •  abbassamento  del limite di esposizione professionale (da 100.000 a 2.000 fibre per metro cubo).
    • Introduzione dell’obbligo di valutare la priorità di rimozione dell’amianto in edifici e navi  
    • promozione di una adeguata formazione dei lavoratori. 
    • Estensione a 40 anni dopo la fine del periodo di esposizione per  l’obbligo di conservazione delle cartelle sanitarie e della documentazione sulla formazione e sull’esposizione, da parte dei datori di lavoro  con l'obiettivo di una tutela della salute a lungo termine.

    Orientamenti e indicazioni della direttiva UE

    La Direttiva (UE) 2023/2668 (QUI IL TESTO)  aveva aggiornato  la direttiva 2009/148/CE per rafforzare la protezione dei lavoratori esposti all’amianto, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e applicando, ove più favorevoli, le tutele della direttiva 2004/37/CE.

     La revisione introduce un approccio che privilegia la rimozione dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione, da valutare già in sede di rischio, e si applica a tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti a polveri di amianto. 

    Sono stati  fissati nuovi valori limite di esposizione media ponderata su 8 ore (TWA):

    • fino al 20 dicembre 2029 pari a 0,01 fibre/cm³; 
    • dal 21 dicembre 2029 gli Stati membri impongono almeno uno fra 0,01 fibre/cm³ (conteggiando anche le fibre <0,2 μm secondo l’art. 7(7) secondo comma) o 0,002 fibre/cm³.

    L’aggiornamento disciplina anche le metodiche di misura: campionamenti rappresentativi dell’esposizione personale, durante specifiche fasi operative, con misurazioni tramite microscopia elettronica o metodi equivalenti e considerazione delle fibre sottili ai fini dei limiti dal 21 dicembre 2029. 

    Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 21 dicembre 2025 (con scadenze al 21 dicembre 2029 per i nuovi metodi e limiti).

    Misure operative per la UE

    Il datore di lavoro valuta il rischio definendo natura e grado dell’esposizione, dando priorità alla rimozione dell’amianto; per lavori ante-divieto nazionale deve accertare la presenza di materiali contenenti amianto ricorrendo, se necessario, a un operatore qualificato e condividere le informazioni con altri datori su richiesta. 

    È obbligatoria la notifica all’autorità competente con indicazioni su ubicazione, tipologie/quantità, procedimenti (protezione e decontaminazione, smaltimento e scambio d’aria in ambienti chiusi, se del caso), numero ed elenco dei lavoratori assegnabili, certificati individuali di formazione e data dell’ultima valutazione sanitaria, cronoprogramma e misure adottate.

     L’esposizione va ridotta al minimo tecnicamente possibile e in ogni caso al di sotto del valore limite, limitando i lavoratori esposti, progettando i processi per evitare la polvere o aspirarla alla fonte, prevedendo sedimentazione continua delle fibre, procedure di decontaminazione, adeguate protezioni per lavori in ambienti chiusi, pulizia/manutenzione dei locali e gestione dei residui e rifiuti in imballaggi chiusi ed etichettati.

     In caso di superamento del limite o disturbo di materiali non identificati, i lavori cessano immediatamente, riprendendo solo dopo misure adeguate e indagine sulle cause. Il monitoraggio prevede misurazioni a intervalli regolari durante specifiche fasi operative, campionamenti rappresentativi dell’esposizione personale e durata idonea a stimare la TWA 8h; le misure si effettuano con microscopia elettronica o metodi equivalenti e, dal 21 dicembre 2029, includono le fibre <0,2 μm ai fini dei limiti. I DPI respiratori, se indispensabili, non sono d’uso permanente e richiedono pause regolari in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche. 

    Per attività con prevedibile superamento del limite, il datore definisce misure speciali tra cui DPI regolati individualmente (anche con controlli di idoneità) e confinamento a tenuta con ventilazione mediante estrazione meccanica, evitando dispersioni all’esterno.

     La formazione è obbligatoria con requisiti minimi su contenuti, durata, frequenza e documentazione: ogni lavoratore riceve un certificato che riporta data, durata, contenuto, lingua e riferimenti del formatore/ente; per demolizione e rimozione è richiesta formazione anche su attrezzature e macchine per contenere l’emissione e la dispersione. 

    Le imprese che eseguono demolizione/rimozione devono ottenere autorizzazione preventiva e saranno inserite in elenchi pubblici; il datore tiene il registro delle esposizioni con accessi garantiti e gli Stati membri istituiscono il registro dei casi di malattie correlate all’amianto.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo

    Con la Risoluzione n 51 del 7 ottobre le Entrate hanno istituito il codice tributo per le somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, indebitamente utilizzato in compensazione.

    Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo

    L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai
    lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica

    I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP).
    Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
    241, l’Agenzia delle entrate emana l’atto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
    Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto
    dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    •  “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
    • “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta  Sanzione – Controllo sostanziale.

  • Lavoro Dipendente

    Classificazione INAIL professioni aggiornata dal 2 ottobre 2025

    INAIL ha comunicato con un avviso sul sito istituzionale che dal 2 ottobre 2025 nella tabella contenente la classificazione e nomenclatura delle professioni Istat-CP2021 è stata eliminata la duplicazione del sesto digit-Voce professionale con codice-descrizione “1.1.2.4.5.6-direttore di scuola d'arte”, già presente con codice 1.1.2.4.5.3 e medesima descrizione.

    La tabella, utilizata dai quattro servizi online "Comunicazione di infortunio", "Denuncia di infortunio”, “Denuncia di malattia professionale” e “Denuncia di silicosi/asbestosi" è stata, quindi, aggiornata, unitamente alle cronologie delle versioni, ai manuali utente e alle documentazioni tecniche per l’invio offline dei quattro adempimenti che riportano l’informativa.

    I file sono disponibili ai seguenti percorsi:

    • Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione di infortunio – sezioni Comunicazione di infortunio – supporto al servizio online e Comunicazione infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
    • Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > sezioni Denuncia/Comunicazione di infortunio – Supporto al servizio online e Denuncia di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
    • Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > sezioni Denuncia di malattia professionale – supporto al servizio online, Denuncia silicosi/asbestosi – supporto al servizio online e Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi – Tabelle di decodifica dei dati.

    Classificazione professioni ISTAT 2024 per INAIL

    Il  precedente aggiornamento risale al  1° ottobre 2024 con la revisione della classificazione delle professioni nella versione CP2021 ai fini della Comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, e certificati di malattia professionale.

    I file  con le tabelle complete sono allegati  anche in fondo all'articolo.

    Si ricorda che la classificazione delle professioni curato  dall'ISTAT è uno strumento che consente di ricondurre tutte le professioni svolte nel mercato del lavoro in raggruppamenti secondo i criteri di competenza e conoscenza . 

    L'aggiornamento è stato condotto da un comitato formato da esperti di vari enti Istat, Inapp, Inail, Unioncamere, Inps, Miur, Anpal, Ministero del Lavoro, Aran, Mef, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Quote ingresso 2025: tabelle riparto stagionali turismo

    Con la nota 3891 del 1.10.2025 il ministero attribuisce sul sistema   SILEN ulteriori  9.783 quote per ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale per il settore turistico-alberghiero  (art. 7, co. 1, 2 lett. a) b) e c), co. 3 e 5 DPCM 27 settembre 2023): n. 9.783 quote, di cui:

    •  n. 1.156 quote riservate alle lavoratrici per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero;
    •  n. 7.919 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale nel settore turistico alberghiero;
    •  n. 351 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero (v. Accordo in materia di migrazione e mobilità tra Italia e India entrato in vigore il 1° aprile 2024);
    •  n. 357 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico- alberghiero presentate dalle organizzazioni di datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore sul piano nazionale

    Tabelle distribuzione delle Quote Lavoro Stagionale e Non Stagionale FEBBRAIO 2025

    La nota  direttoriale del ministero del lavoro n.1504 del 12 febbraio 2025, faceva  seguito alla circolare congiunta del 24 ottobre 2024 e si basa sul DPCM del 27 settembre 2023, che stabilisce le quote di ingresso per lavoratori stranieri nei settori stagionale e non stagionale. La nota forniva  le tabelle complete e indicazioni dettagliate sulla distribuzione delle quote a livello territoriale, tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro e delle richieste provenienti dalle istituzioni locali e dalle parti sociali.

    La nota specifica come le quote stabilite dal DPCM saranno distribuite a livello regionale e provinciali attraverso gli Ispettorati d'area metropolitana (IAM) e gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), nonché le Regioni e Province Autonome.

    Ripartizione Automatica: Le quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale saranno impegnate automaticamente a livello provinciale dal sistema SPI 2.0 del Ministero dell'Interno, in base alla cronologia di ricevimento delle istanze.

    Riserve e Accordi Internazionali: La nota dettaglia le quote riservate a specifiche categorie di lavoratori, come donne, cittadini di Paesi con accordi di cooperazione (ad esempio, Tunisia e India), e lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria.

    Click Day: Per il settore turistico-alberghiero, la nota menziona la possibilità di assegnare fino al 70% delle quote complessive a seguito del "click day"  del 12 febbraio 2025, e il restante 30% a seguito del click day del 1° ottobre 2025.

    Quote Non Utilizzate: La nota prevede la possibilità di riassegnare le quote non utilizzate dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dei click day, in base alle effettive necessità riscontrate.

    Riserve per Donne: La nota conferma la riserva fino al 40% delle quote complessive per le lavoratrici nel lavoro subordinato stagionale e non stagionale, nonché nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria ( colf e badanti).

    Esempi dati regionali per accordi internazionali e assistenti familiari

    Alcuni esempi di dati delle tabelle  allegate al decreto  Quote Lavoratori con Accordi Internazionali e Assistenti Familiari 2025

    Quote Lavoratori con Accordi Internazionali 2025

    Regione Quote Accordi Internazionali
    Abruzzo 41
    Basilicata 74
    Calabria 182
    Campania 570
    Emilia Romagna 191
    Friuli Venezia Giulia 33
    Lazio 394
    Liguria 15
    Lombardia 683
    Marche 69
    Molise 13
    Piemonte 56
    Puglia 525
    Sardegna 13
    Sicilia 59
    Toscana 162
    Trentino Alto Adige 17
    Umbria 24
    Valle d'Aosta 2
    Veneto 341

    Quote Assistenti Familiari 2025

    Regione Quote Assistenti Familiari
    Abruzzo 86
    Basilicata 42
    Calabria 135
    Campania 184
    Emilia Romagna 332
    Friuli Venezia Giulia 30
    Lazio 451
    Liguria 128
    Lombardia 1453
    Marche 44
    Molise 4
    Piemonte 367
    Puglia 1067
    Sardegna 64
    Sicilia 313
    Toscana 301
    Trentino Alto Adige 54
    Umbria 122
    Valle d'Aosta 16
    Veneto 507

  • Lavoro Dipendente

    Fondo EST nel Regolamento 2025 le tutele gratuite per i figli

    E' stato aggiornato il Regolamento del Fondo Est, Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, Turismo, Servizi e dei settori affini,  ne da notizia la circolare 1 2025

    Qui il testo del regolamento aggiornato con le modifiche introdotte dai recenti rinnovi contrattuali.

    Si ricorda che il Fondo è nato da un accordo tra i firmatari dei CCNL del Terziario e Turismo parte speciale “Pubblici esercizi” e parte speciale “Imprese di viaggi” , successivamente adottato da

    •  CCNL delle aziende Ortofrutticole e Agrumarie,
    •  Aziende farmaceutiche Speciali, 
    • degli Impianti Sportivi, 
    • delle Autoscuole dal 2018, 
    • da Agenzie Funebri, e 
    • CCNL sociosanitario Confcommercio dal 2023.

    Fornisce servizi di assistenza sanitaria integrativa a quella del  Servizio Sanitario Nazionale, e si rivolge  tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. L'adesione era inizialmente facoltativa ma è divenuta obbligatoria per le aziende che applicano i  citati  contratti collettivi nazionali .

    L’iscrizione di un’azienda e dei dipendenti si effettua on line sul sito FondoEst. 

    I contributi a carico dell’azienda o  del lavoratore  versati a Fondo Est dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) fino ad  un importo di euro 3.615,20 annui.

    Nella circolare 3 2025 il Fondo informa che dal 1° settembre in via sperimentale, Fondo Est ha allargato la copertura sanitaria ai figli degli iscritti senza alcuna contribuzione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dai CCNL.

    In questa prima fase potranno usufruire di alcune prestazioni, i minori fiscalmente a carico delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti con coperture a Fondo Est, a prescindere dal contratto collettivo  applicato .Le prestazioni previste riguardano:

    1. • Rimborso di lenti ed occhiali con un massimale di spesa di 90 euro che potranno essere richiesti ogni 18 mesi.
    2. • Prestazioni di ortodonzia, erogate per il tramite di UniSalute o Mutual Help (per gli iscritti della P.A. di Bolzano) con un massimale di 350 euro dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre  2025, che diventerà biennale a far data dal 1° gennaio 2026.

     Le prestazioni potranno essere  fruite a partire da settembre 2025.

     Necessario per le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo ed in copertura, , tramite  la propria area riservata, censire e quindi iscrivere i propri figli minori fiscalmente a carico

    Nei prossimi paragrafi ulteriori dettagli sulle novità Fondo Est 2025.

    Regolamento 2025, quote contributive ccnl Terziario e imprese funebri

    Con Circolare n. 1 del 10 aprile 2025, l'ente comunica la pubblicazione del nuovo  Regolamento delle Attività aggiornato con  le modifiche contributive previste  Nello specifico:

    • dal 1° aprile 2025, i contributi mensili da versare al Fondo Est per i contratti del 
    • Terziario, distribuzione e servizi, e
    •  Distribuzione moderna e organizzata 

    passano a 12,00 a 15,00 euro per dipendente (di cui 13,00 a carico azienda e 2,00 a carico lavoratore); 

    Inoltre ,  in data 9 dicembre 2024 è stato rinnovato il Contratto Integrativo Territoriale Terziario Confcommercio che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2025, l’aumento della quota mensile Sanimpresa da 11 euro a 14 euro a dipendente.

    L’aumento della quota relativa a Sanimpresa riguarderà il solo CCNL Terziario (codice contratto Cnel H011), mentre per tutti gli altri il contributo resta invariato .

     in seguito al recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre (Codice Cnel IB11), sono state

    stabilite modifiche alla contribuzione ordinaria mensile a favore del Fondo Est.

    La circolare 2 del 9 giugno 2025 ha comunicato che dal 1 luglio 2025  per le imprese funebri   i contributi ordinari mensili passeranno dagli attuali 12 euro a 15 euro  per dipendente.

    La nuova ripartizione sarà la seguente:

    • 13 euro a carico dell'azienda

    • 2 euro a carico del lavoratore

    Si precisa inoltre che, sempre dal 1° luglio 2025, anche i versamenti volontari mensili effettuati dai dipendenti a cui viene applicato il suddetto contratto saranno adeguati a 15 euro

    Iscrizioni – Tabella quote

    Le modalità di iscrizione delle aziende  sono disponibili nell’area dedicata sul sito internet www.fondoest.it. 

    Al termine della procedura, all’indirizzo  dichiarato, arriva un link per le impostazioni delle proprie credenziali.

    L’iscrizione vera e propria si renderà effettiva dopo l’invio della prima lista coerente con i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dal Fondo e/o un pagamento.

    Nel caso in cui questo non avvenga dopo sei mesi i dati anagrafici verranno cancellati ed, eventualmente, si dovrà procedere con una nuova iscrizione.

    Per l’invio delle liste di contribuzione, oltre al file Xml, è possibile anche utilizzare Excel oppure effettuare  un “caricamento manuale”, possibile sempre dall’area riservata alle aziende e ai loro gestori.

    Nel caso in cui l’iscrizione avvenga d’ufficio (ossia nel caso in cui venga effettuato un versato e compilati gli Uniemens individuali dei dipendenti) verrà inviata una comunicazione di avvenuta iscrizione  all’indirizzo mail dichiarato nella denuncia. In caso contrario la comunicazione verrà inviata tramite posta ordinaria.

    LE QUOTE

    Il versamento del Fondo Est si compone di un contributo ordinario (mensile o annuale) e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). I contributi possono essere versati con cadenza mensile posticipata o annuale anticipata, previo caricamento del relativo file  e sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato .

    Le quote  di contribuzione a  Fondo Est  aggiornate   sono le seguenti:

    CCNL

    Importo

    TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Part time – Full time)

    15 Euro*

    DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (Part time – Full time)

    15 Euro*

    IMPIANTI SPORTIVI (Part time – Full time)

    12 Euro*

    AUTOSCUOLE (Part time – Full time)

    12 Euro*

    ATTIVITA' FUNEBRE (Part time – Full time)

    12 Euro fino al 30 giugno – 

    5 euro dal 1 luglio 2025 *

    PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (Part time – Full time)

    Dal 1° Febbraio 2018 al 31 Dicembre 2018                                             

    11 Euro

    Dal 1° Gennaio 2019                                                     

    12 Euro

    IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR (Part time – Full time)

    Dal 1° Luglio 2019 al 30 Ottobre 2019                                             

    11 Euro*

    Dal 1° Novembre 2019                                                     

    12 Euro*

    FIORI RECISI (Part time – Full time)

    Dal 1° Luglio 2020                                       

    12 Euro*

    FARMACIE SPECIALI (Part time – Full time)

    10 Euro

    ORTOFRUTTA (Part time – Full time)

    10 Euro

     * di cui € 2,00 a carico dipendente

    Di seguito la tabella  delle Quote una tantum

    CCNL

    Importo part Time

    Importo full Time

    TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

    30 Euro

    30 Euro

    DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA

    30 Euro

    30 Euro

    IMPIANTI SPORTIVI

    30 Euro

    30 Euro

    AUTOSCUOLE

    30 Euro

    30 Euro

    ATTIVITA' FUNEBRE

    30 Euro

    30 Euro

    FARMACIE SPECIALI

    30 Euro

    30 Euro

    FIORI RECISI

    30 Euro

    30 Euro

    PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA

    8 Euro

    15 Euro

    IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR

    8 Euro

    15 Euro

    ORTOFRUTTA

    15 Euro

    15 Euro

    ATTENZIONE ove previsto dagli accordi sindacali l'azienda deve versare con la quota Fondo Est anche la Quota Sanimpresa,  come  dettagliato nella circolare 1/ 2025.

    Fondo EST Compilazione Uniemens e Modello F24 aziende

    I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari> valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat>inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di il valore EST1 e in corrispondenza dell’elemento <Importo>l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice. L’elemento contiene l’attributo <Periodo>

    in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.”

    COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

    I contributi relativi al Fondo Est anno indicati nella sezione Inps del modello F24 nel seguente modo:

        Codice sede: il codice della sede Inps di competenza;

        Causale contributo: EST1;

        Matricola Inps: la matricola Inps dell’azienda;

        Periodo di riferimento: nel campo “da” indicare il mese e l’anno di competenza secondo il formato mese/anno (es: gennaio 2011 sarà 01/2011). Non inserire alcun valore nel campo “a”;

        Importo a debito versati: inserire l’importo presente nella distinta del Fondo Est generata dall’invio del file xml.

    Fondo Est Modalità di pagamento

    Dal 5 giugno 2023 la contribuzione può essere versata tramite 

    1. F24 ,
    2. carta di credito;
    3. MAV elettronico stampabile dal sistema Co.Re (dal 1 giugno non è piu possibile utilizzare il bonifico bancario) che può essere pagato  in qualsiasi istituto bancario o tramite home banking

    In caso di versamento anticipato si può scegliere il numero di mensilità da versare 

    In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente a cui sia stato pagato in anticipo il contributo, si procederà alla restituzione o alla compensazione, purché la cessazione venga comunicata prima che gli importi siano utilizzati per le coperture assicurative.

    Le novità 2025 per i dipendenti

    Il fondo fornisce direttamente le prestazioni di assistenza sanitaria riassunte in questo Piano sanitario.

    Gli iscritti hanno accesso anche alle prestazioni fornite indirettamente da UNISALUTE qui il piano 2025

    Si segnalano in particolare per il 2025 le seguenti novità:

    PACCHETTO MATERNITA'

    • Eliminazione del limite del numero delle visite rimborsabili
    • Rimborso di tutte le visite specialistiche finalizzate al monitoraggio/controllo della salute della gestante e del feto, indipendentemente dalla tipologia di visita effettuata  

    DIAGNOSTICA

    • Aggiunta delle ecografie osteoarticolari (erogazione diretta e rimborso del Ticket SSN) 

    FISIOTERAPIA

    • Inserimento delle patologie Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Distrofia muscolare (Duchenne e Becker) e amputazioni arti o segmenti di arti tra le patologie per cui è ammesso il rimborso.  

    PRESIDI E AUSILI MEDICI ORTOPEDICI

    • Inserimento dei presidi elastocompressivi antitrombo e per linfedema per arto superiore

    INVALIDITA'

    • Dal 1 gennaio 2025 per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura). I rimborsi saranno erogati in base alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura) anche per patologie o infortuni insorti precedentemente al 2014
    • Erogazione delle prestazioni dalla data di insorgenza della patologia a condizione che sia stata presentata la domanda per il riconoscimento dell’invalidità nei sessanta giorni successivi alla certificazione dell’insorgenza della patologia
    • Erogazione delle prestazioni entro un anno dalla data della cessazione della copertura sanitaria
    • Inserimento delle prestazioni odontoiatriche tra quelle previste purché siano collegate alla patologia che ha causato l’invalidità
    • Inserimento del trasporto sanitario tra le prestazioni previste

    ATTENZIONE  Il fondo  ricorda  che 

    • Dal 15 luglio è possibile effettuare il censimento del nucleo familiare nell’Area Riservata  per attivare, a partire dal 1° settembre 2025, la copertura sanitaria anche per i figli fiscalmente a carico degli iscritti.
    • Dal 1 settembre non sarà più possibile inoltrare richieste di rimborso in formato cartaceo tramite posta. L’unica modalità che Fondo Est potrà ricevere sarà quella online, attraverso l’Area Riservata MyFondoEst.