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Fondo Aereo formazione professionale: istruzioni per le domande
Con il messaggio 3030 del 10 ottobre INPS comunica la diposnibilità delle procedura di domanda e le prime istruzioni per le domande di finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nonché per la gestione e la trasmissione delle domande afferenti al c.d. regime transitorio. che era stato illustrato dnella circolare 138 2022
Gli interventi formativi ammessi sono i seguenti :
- a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;
- b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente;
- c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.
Procedura di domanda
La domanda può essere presentata dai datori di lavoro o dai consulenti del lavoro direttamente dal sito internet www.i nps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID di almeno secondo livello, CIE o CNS). Dopo avere digitato in cerca “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, scegliere l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”.
Dal menu a tendina della procedura di presentazione della domanda scegliere per intervento: “008 Formazione Ammissibilità” e quindi per Fondo: “20 Fondo Trasporto Aereo Dipendenti (A)” oppure “21 Trasporto Aereo Personale da Assumere (B)” o “22 Trasporto aereo Personale in Naspi (C)”.
Per ulteriori dettagli si rinvia al manuale online presente nell’“Area Download” nella home page della procedura.
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Indennità di malattia: nuove regole Uniemens dal 2026
Con il messaggio 3029 del 10 ottobre 2025 INPS comunica novità pr la comunicazione dei periodi di malattia indennizzabili per i lavoratori dipendenti del settore privato.
A partire dalla competenza gennaio 2026, il flusso Uniemens dovrà comprendere la compilazione del calendario giornaliero tramite l’elemento <Giorno> (come previsto nel Documento tecnico).
L’obiettivo è migliorare i controlli di coerenza tra esposizione dell’evento, accrediti figurativi e conguagli di indennità di malattia anticipate dal datore di lavoro.
Ecco le principali regole di compilazione
- L’assenza va indicata con <CodiceEvento> = “MAL”.
- Le settimane interessate devono riportare il “tipo copertura” come da prassi ordinaria.
- L’elemento <DiffAccredito> deve contenere la retribuzione persa per malattia nel mese.
Ambito di applicazione
Il calendario giornaliero va compilato per tutti gli eventi di malattia, indipendentemente dalla durata (anche inferiore a 7 giorni), per consentire all’Istituto la verifica del periodo effettivo di malattia.
Valorizzazione e codici Uniemens
Valorizzazione dell’elemento <Giorno>
- <Lavorato> = “N”.
- <CodiceEventoGiorn> = “MAL”.
- <InfoAggEvento>: indicare il PUC (per certificato telematico), oppure la data inizio malattia o il protocollo del certificato cartaceo.
- <TipoInfoAggEvento> = “CM” (PUC), “DT” (data), “PR” (protocollo).
Codici di copertura giornaliera
- Giorno Tipo di valorizzazione Codice
- Lunedì–Venerdì (oltre i 3 giorni di carenza) Giorni indennizzati “1” o “2”
- Prime 3 giornate di carenza / eventi < 7 giorni Retribuite dal datore / non indennizzate “0”
- Sabato e domenica Sempre “0” (giorni inclusi nel periodo) “0”
- Per gli eventi ≥ 7 giorni: le prime 3 giornate “0”, poi “1/2” nei giorni feriali, “0” nei festivi.
- Per gli eventi < 7 giorni: tutti i giorni “0”.
Dal periodo di competenza gennaio 2026, si utilizzano esclusivamente i nuovi codici conguaglio nell’elemento <InfoAggCausaliContrib>:
- Codice Descrizione Evento
- 0058 Importo indennità economica di malattia anticipata MAL
- E777 Differenze indennità malattia MAL
Identificazione del motivo di utilizzo
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> = PUC, DATA o PROTOCOLLO.
- <AnnoMeseRif> = mese di competenza dell’evento.
- <ImportoAnnoMeseRif> = importo conguagliato per il singolo motivo.
Per più eventi nello stesso mese:
si possono inviare più <InfoAggCausaliContrib> (uno per ciascun evento) oppure più <IdentMotivoUtilizzoCausale> nello stesso elemento.
Per eventi con più certificati di continuazione, indicare tutti i PUC o protocolli ricorsivi.
Calendario e regolarizzazioni
Calendario differito: le nuove regole valgono dal flusso febbraio 2026 (calendario di gennaio).
Per esposizioni pregresse (ante gennaio 2026) si applicano le vecchie modalità.
Il codice E775 (“Restituzione indennità malattia indebita”) non è più utilizzabile → si procede tramite flusso regolarizzativo.
Restano invariati i codici “R806” e “R808”.
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Amianto: approvato il decreto che amplia la tutela dei lavoratori
Nel corso del consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2025 il Governo ha approvato numerosi provvedimenti per il recepimento di direttive europee.
In materia di sicurezza sul lavoro in particolare si segnala un decreto legislativo che rafforza la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE (vedi sotto sintesi e testo).
Le previsioni del nuovo decreto
Il decreto prevede in particolare l'applicazione di maggiori tutele con le seguenti misure:
- abbassamento del limite di esposizione professionale (da 100.000 a 2.000 fibre per metro cubo).
- Introduzione dell’obbligo di valutare la priorità di rimozione dell’amianto in edifici e navi
- promozione di una adeguata formazione dei lavoratori.
- Estensione a 40 anni dopo la fine del periodo di esposizione per l’obbligo di conservazione delle cartelle sanitarie e della documentazione sulla formazione e sull’esposizione, da parte dei datori di lavoro con l'obiettivo di una tutela della salute a lungo termine.
Orientamenti e indicazioni della direttiva UE
Allegati:La Direttiva (UE) 2023/2668 (QUI IL TESTO) aveva aggiornato la direttiva 2009/148/CE per rafforzare la protezione dei lavoratori esposti all’amianto, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e applicando, ove più favorevoli, le tutele della direttiva 2004/37/CE.
La revisione introduce un approccio che privilegia la rimozione dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione, da valutare già in sede di rischio, e si applica a tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti a polveri di amianto.
Sono stati fissati nuovi valori limite di esposizione media ponderata su 8 ore (TWA):
- fino al 20 dicembre 2029 pari a 0,01 fibre/cm³;
- dal 21 dicembre 2029 gli Stati membri impongono almeno uno fra 0,01 fibre/cm³ (conteggiando anche le fibre <0,2 μm secondo l’art. 7(7) secondo comma) o 0,002 fibre/cm³.
L’aggiornamento disciplina anche le metodiche di misura: campionamenti rappresentativi dell’esposizione personale, durante specifiche fasi operative, con misurazioni tramite microscopia elettronica o metodi equivalenti e considerazione delle fibre sottili ai fini dei limiti dal 21 dicembre 2029.
Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 21 dicembre 2025 (con scadenze al 21 dicembre 2029 per i nuovi metodi e limiti).
Misure operative per la UE
Il datore di lavoro valuta il rischio definendo natura e grado dell’esposizione, dando priorità alla rimozione dell’amianto; per lavori ante-divieto nazionale deve accertare la presenza di materiali contenenti amianto ricorrendo, se necessario, a un operatore qualificato e condividere le informazioni con altri datori su richiesta.
È obbligatoria la notifica all’autorità competente con indicazioni su ubicazione, tipologie/quantità, procedimenti (protezione e decontaminazione, smaltimento e scambio d’aria in ambienti chiusi, se del caso), numero ed elenco dei lavoratori assegnabili, certificati individuali di formazione e data dell’ultima valutazione sanitaria, cronoprogramma e misure adottate.
L’esposizione va ridotta al minimo tecnicamente possibile e in ogni caso al di sotto del valore limite, limitando i lavoratori esposti, progettando i processi per evitare la polvere o aspirarla alla fonte, prevedendo sedimentazione continua delle fibre, procedure di decontaminazione, adeguate protezioni per lavori in ambienti chiusi, pulizia/manutenzione dei locali e gestione dei residui e rifiuti in imballaggi chiusi ed etichettati.
In caso di superamento del limite o disturbo di materiali non identificati, i lavori cessano immediatamente, riprendendo solo dopo misure adeguate e indagine sulle cause. Il monitoraggio prevede misurazioni a intervalli regolari durante specifiche fasi operative, campionamenti rappresentativi dell’esposizione personale e durata idonea a stimare la TWA 8h; le misure si effettuano con microscopia elettronica o metodi equivalenti e, dal 21 dicembre 2029, includono le fibre <0,2 μm ai fini dei limiti. I DPI respiratori, se indispensabili, non sono d’uso permanente e richiedono pause regolari in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Per attività con prevedibile superamento del limite, il datore definisce misure speciali tra cui DPI regolati individualmente (anche con controlli di idoneità) e confinamento a tenuta con ventilazione mediante estrazione meccanica, evitando dispersioni all’esterno.
La formazione è obbligatoria con requisiti minimi su contenuti, durata, frequenza e documentazione: ogni lavoratore riceve un certificato che riporta data, durata, contenuto, lingua e riferimenti del formatore/ente; per demolizione e rimozione è richiesta formazione anche su attrezzature e macchine per contenere l’emissione e la dispersione.
Le imprese che eseguono demolizione/rimozione devono ottenere autorizzazione preventiva e saranno inserite in elenchi pubblici; il datore tiene il registro delle esposizioni con accessi garantiti e gli Stati membri istituiscono il registro dei casi di malattie correlate all’amianto.
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Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo
Con la Risoluzione n 51 del 7 ottobre le Entrate hanno istituito il codice tributo per le somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, indebitamente utilizzato in compensazione.
Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo
L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai
lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica.I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP).
Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, l’Agenzia delle entrate emana l’atto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto
dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:- “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
- “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale.
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Classificazione INAIL professioni aggiornata dal 2 ottobre 2025
INAIL ha comunicato con un avviso sul sito istituzionale che dal 2 ottobre 2025 nella tabella contenente la classificazione e nomenclatura delle professioni Istat-CP2021 è stata eliminata la duplicazione del sesto digit-Voce professionale con codice-descrizione “1.1.2.4.5.6-direttore di scuola d'arte”, già presente con codice 1.1.2.4.5.3 e medesima descrizione.
La tabella, utilizata dai quattro servizi online "Comunicazione di infortunio", "Denuncia di infortunio”, “Denuncia di malattia professionale” e “Denuncia di silicosi/asbestosi" è stata, quindi, aggiornata, unitamente alle cronologie delle versioni, ai manuali utente e alle documentazioni tecniche per l’invio offline dei quattro adempimenti che riportano l’informativa.
I file sono disponibili ai seguenti percorsi:
- Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione di infortunio – sezioni Comunicazione di infortunio – supporto al servizio online e Comunicazione infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
- Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > sezioni Denuncia/Comunicazione di infortunio – Supporto al servizio online e Denuncia di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
- Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > sezioni Denuncia di malattia professionale – supporto al servizio online, Denuncia silicosi/asbestosi – supporto al servizio online e Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi – Tabelle di decodifica dei dati.
Classificazione professioni ISTAT 2024 per INAIL
Il precedente aggiornamento risale al 1° ottobre 2024 con la revisione della classificazione delle professioni nella versione CP2021 ai fini della Comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, e certificati di malattia professionale.
I file con le tabelle complete sono allegati anche in fondo all'articolo.
Si ricorda che la classificazione delle professioni curato dall'ISTAT è uno strumento che consente di ricondurre tutte le professioni svolte nel mercato del lavoro in raggruppamenti secondo i criteri di competenza e conoscenza .
L'aggiornamento è stato condotto da un comitato formato da esperti di vari enti Istat, Inapp, Inail, Unioncamere, Inps, Miur, Anpal, Ministero del Lavoro, Aran, Mef, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez.
Allegati: -
Quote ingresso 2025: tabelle riparto stagionali turismo
Con la nota 3891 del 1.10.2025 il ministero attribuisce sul sistema SILEN ulteriori 9.783 quote per ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale per il settore turistico-alberghiero (art. 7, co. 1, 2 lett. a) b) e c), co. 3 e 5 DPCM 27 settembre 2023): n. 9.783 quote, di cui:
- n. 1.156 quote riservate alle lavoratrici per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero;
- n. 7.919 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale nel settore turistico alberghiero;
- n. 351 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero (v. Accordo in materia di migrazione e mobilità tra Italia e India entrato in vigore il 1° aprile 2024);
- n. 357 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico- alberghiero presentate dalle organizzazioni di datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore sul piano nazionale
Tabelle distribuzione delle Quote Lavoro Stagionale e Non Stagionale FEBBRAIO 2025
La nota direttoriale del ministero del lavoro n.1504 del 12 febbraio 2025, faceva seguito alla circolare congiunta del 24 ottobre 2024 e si basa sul DPCM del 27 settembre 2023, che stabilisce le quote di ingresso per lavoratori stranieri nei settori stagionale e non stagionale. La nota forniva le tabelle complete e indicazioni dettagliate sulla distribuzione delle quote a livello territoriale, tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro e delle richieste provenienti dalle istituzioni locali e dalle parti sociali.
La nota specifica come le quote stabilite dal DPCM saranno distribuite a livello regionale e provinciali attraverso gli Ispettorati d'area metropolitana (IAM) e gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), nonché le Regioni e Province Autonome.
Ripartizione Automatica: Le quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale saranno impegnate automaticamente a livello provinciale dal sistema SPI 2.0 del Ministero dell'Interno, in base alla cronologia di ricevimento delle istanze.
Riserve e Accordi Internazionali: La nota dettaglia le quote riservate a specifiche categorie di lavoratori, come donne, cittadini di Paesi con accordi di cooperazione (ad esempio, Tunisia e India), e lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria.
Click Day: Per il settore turistico-alberghiero, la nota menziona la possibilità di assegnare fino al 70% delle quote complessive a seguito del "click day" del 12 febbraio 2025, e il restante 30% a seguito del click day del 1° ottobre 2025.
Quote Non Utilizzate: La nota prevede la possibilità di riassegnare le quote non utilizzate dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dei click day, in base alle effettive necessità riscontrate.
Riserve per Donne: La nota conferma la riserva fino al 40% delle quote complessive per le lavoratrici nel lavoro subordinato stagionale e non stagionale, nonché nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria ( colf e badanti).
Esempi dati regionali per accordi internazionali e assistenti familiari
Alcuni esempi di dati delle tabelle allegate al decreto Quote Lavoratori con Accordi Internazionali e Assistenti Familiari 2025
Quote Lavoratori con Accordi Internazionali 2025
Regione Quote Accordi Internazionali Abruzzo 41 Basilicata 74 Calabria 182 Campania 570 Emilia Romagna 191 Friuli Venezia Giulia 33 Lazio 394 Liguria 15 Lombardia 683 Marche 69 Molise 13 Piemonte 56 Puglia 525 Sardegna 13 Sicilia 59 Toscana 162 Trentino Alto Adige 17 Umbria 24 Valle d'Aosta 2 Veneto 341 Quote Assistenti Familiari 2025
Regione Quote Assistenti Familiari Abruzzo 86 Basilicata 42 Calabria 135 Campania 184 Emilia Romagna 332 Friuli Venezia Giulia 30 Lazio 451 Liguria 128 Lombardia 1453 Marche 44 Molise 4 Piemonte 367 Puglia 1067 Sardegna 64 Sicilia 313 Toscana 301 Trentino Alto Adige 54 Umbria 122 Valle d'Aosta 16 Veneto 507 -
Fondo EST nel Regolamento 2025 le tutele gratuite per i figli
E' stato aggiornato il Regolamento del Fondo Est, Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, Turismo, Servizi e dei settori affini, ne da notizia la circolare 1 2025
Qui il testo del regolamento aggiornato con le modifiche introdotte dai recenti rinnovi contrattuali.
Si ricorda che il Fondo è nato da un accordo tra i firmatari dei CCNL del Terziario e Turismo parte speciale “Pubblici esercizi” e parte speciale “Imprese di viaggi” , successivamente adottato da
- CCNL delle aziende Ortofrutticole e Agrumarie,
- Aziende farmaceutiche Speciali,
- degli Impianti Sportivi,
- delle Autoscuole dal 2018,
- da Agenzie Funebri, e
- CCNL sociosanitario Confcommercio dal 2023.
Fornisce servizi di assistenza sanitaria integrativa a quella del Servizio Sanitario Nazionale, e si rivolge tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. L'adesione era inizialmente facoltativa ma è divenuta obbligatoria per le aziende che applicano i citati contratti collettivi nazionali .
L’iscrizione di un’azienda e dei dipendenti si effettua on line sul sito FondoEst.
I contributi a carico dell’azienda o del lavoratore versati a Fondo Est dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) fino ad un importo di euro 3.615,20 annui.
Nella circolare 3 2025 il Fondo informa che dal 1° settembre in via sperimentale, Fondo Est ha allargato la copertura sanitaria ai figli degli iscritti senza alcuna contribuzione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dai CCNL.
In questa prima fase potranno usufruire di alcune prestazioni, i minori fiscalmente a carico delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti con coperture a Fondo Est, a prescindere dal contratto collettivo applicato .Le prestazioni previste riguardano:
- • Rimborso di lenti ed occhiali con un massimale di spesa di 90 euro che potranno essere richiesti ogni 18 mesi.
- • Prestazioni di ortodonzia, erogate per il tramite di UniSalute o Mutual Help (per gli iscritti della P.A. di Bolzano) con un massimale di 350 euro dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025, che diventerà biennale a far data dal 1° gennaio 2026.
Le prestazioni potranno essere fruite a partire da settembre 2025.
Necessario per le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo ed in copertura, , tramite la propria area riservata, censire e quindi iscrivere i propri figli minori fiscalmente a carico
Nei prossimi paragrafi ulteriori dettagli sulle novità Fondo Est 2025.
Regolamento 2025, quote contributive ccnl Terziario e imprese funebri
Con Circolare n. 1 del 10 aprile 2025, l'ente comunica la pubblicazione del nuovo Regolamento delle Attività aggiornato con le modifiche contributive previste Nello specifico:
- dal 1° aprile 2025, i contributi mensili da versare al Fondo Est per i contratti del
- Terziario, distribuzione e servizi, e
- Distribuzione moderna e organizzata
passano a 12,00 a 15,00 euro per dipendente (di cui 13,00 a carico azienda e 2,00 a carico lavoratore);
Inoltre , in data 9 dicembre 2024 è stato rinnovato il Contratto Integrativo Territoriale Terziario Confcommercio che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2025, l’aumento della quota mensile Sanimpresa da 11 euro a 14 euro a dipendente.
L’aumento della quota relativa a Sanimpresa riguarderà il solo CCNL Terziario (codice contratto Cnel H011), mentre per tutti gli altri il contributo resta invariato .
in seguito al recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre (Codice Cnel IB11), sono state
stabilite modifiche alla contribuzione ordinaria mensile a favore del Fondo Est.
La circolare 2 del 9 giugno 2025 ha comunicato che dal 1 luglio 2025 per le imprese funebri i contributi ordinari mensili passeranno dagli attuali 12 euro a 15 euro per dipendente.
La nuova ripartizione sarà la seguente:
• 13 euro a carico dell'azienda
• 2 euro a carico del lavoratore
Si precisa inoltre che, sempre dal 1° luglio 2025, anche i versamenti volontari mensili effettuati dai dipendenti a cui viene applicato il suddetto contratto saranno adeguati a 15 euro
Iscrizioni – Tabella quote
Le modalità di iscrizione delle aziende sono disponibili nell’area dedicata sul sito internet www.fondoest.it.
Al termine della procedura, all’indirizzo dichiarato, arriva un link per le impostazioni delle proprie credenziali.
L’iscrizione vera e propria si renderà effettiva dopo l’invio della prima lista coerente con i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dal Fondo e/o un pagamento.
Nel caso in cui questo non avvenga dopo sei mesi i dati anagrafici verranno cancellati ed, eventualmente, si dovrà procedere con una nuova iscrizione.
Per l’invio delle liste di contribuzione, oltre al file Xml, è possibile anche utilizzare Excel oppure effettuare un “caricamento manuale”, possibile sempre dall’area riservata alle aziende e ai loro gestori.
Nel caso in cui l’iscrizione avvenga d’ufficio (ossia nel caso in cui venga effettuato un versato e compilati gli Uniemens individuali dei dipendenti) verrà inviata una comunicazione di avvenuta iscrizione all’indirizzo mail dichiarato nella denuncia. In caso contrario la comunicazione verrà inviata tramite posta ordinaria.
LE QUOTE
Il versamento del Fondo Est si compone di un contributo ordinario (mensile o annuale) e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). I contributi possono essere versati con cadenza mensile posticipata o annuale anticipata, previo caricamento del relativo file e sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato .
Le quote di contribuzione a Fondo Est aggiornate sono le seguenti:
CCNL
Importo
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Part time – Full time)
15 Euro*
DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (Part time – Full time)
15 Euro*
IMPIANTI SPORTIVI (Part time – Full time)
12 Euro*
AUTOSCUOLE (Part time – Full time)
12 Euro*
ATTIVITA' FUNEBRE (Part time – Full time)
12 Euro fino al 30 giugno –
5 euro dal 1 luglio 2025 *
PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (Part time – Full time)
Dal 1° Febbraio 2018 al 31 Dicembre 2018
11 Euro
Dal 1° Gennaio 2019
12 Euro
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR (Part time – Full time)
Dal 1° Luglio 2019 al 30 Ottobre 2019
11 Euro*
Dal 1° Novembre 2019
12 Euro*
FIORI RECISI (Part time – Full time)
Dal 1° Luglio 2020
12 Euro*
FARMACIE SPECIALI (Part time – Full time)
10 Euro
ORTOFRUTTA (Part time – Full time)
10 Euro
* di cui € 2,00 a carico dipendente
Di seguito la tabella delle Quote una tantum
CCNL
Importo part Time
Importo full Time
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
30 Euro
30 Euro
DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA
30 Euro
30 Euro
IMPIANTI SPORTIVI
30 Euro
30 Euro
AUTOSCUOLE
30 Euro
30 Euro
ATTIVITA' FUNEBRE
30 Euro
30 Euro
FARMACIE SPECIALI
30 Euro
30 Euro
FIORI RECISI
30 Euro
30 Euro
PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA
8 Euro
15 Euro
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR
8 Euro
15 Euro
ORTOFRUTTA
15 Euro
15 Euro
ATTENZIONE ove previsto dagli accordi sindacali l'azienda deve versare con la quota Fondo Est anche la Quota Sanimpresa, come dettagliato nella circolare 1/ 2025.
Fondo EST Compilazione Uniemens e Modello F24 aziende
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari> valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat>inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di il valore EST1 e in corrispondenza dell’elemento <Importo>l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice. L’elemento contiene l’attributo <Periodo>
in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.”
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
I contributi relativi al Fondo Est anno indicati nella sezione Inps del modello F24 nel seguente modo:
Codice sede: il codice della sede Inps di competenza;
Causale contributo: EST1;
Matricola Inps: la matricola Inps dell’azienda;
Periodo di riferimento: nel campo “da” indicare il mese e l’anno di competenza secondo il formato mese/anno (es: gennaio 2011 sarà 01/2011). Non inserire alcun valore nel campo “a”;
Importo a debito versati: inserire l’importo presente nella distinta del Fondo Est generata dall’invio del file xml.
Fondo Est Modalità di pagamento
Dal 5 giugno 2023 la contribuzione può essere versata tramite
- F24 ,
- carta di credito;
- MAV elettronico stampabile dal sistema Co.Re (dal 1 giugno non è piu possibile utilizzare il bonifico bancario) che può essere pagato in qualsiasi istituto bancario o tramite home banking
In caso di versamento anticipato si può scegliere il numero di mensilità da versare
In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente a cui sia stato pagato in anticipo il contributo, si procederà alla restituzione o alla compensazione, purché la cessazione venga comunicata prima che gli importi siano utilizzati per le coperture assicurative.
Le novità 2025 per i dipendenti
Il fondo fornisce direttamente le prestazioni di assistenza sanitaria riassunte in questo Piano sanitario.
Gli iscritti hanno accesso anche alle prestazioni fornite indirettamente da UNISALUTE qui il piano 2025
Si segnalano in particolare per il 2025 le seguenti novità:
PACCHETTO MATERNITA'
- Eliminazione del limite del numero delle visite rimborsabili
- Rimborso di tutte le visite specialistiche finalizzate al monitoraggio/controllo della salute della gestante e del feto, indipendentemente dalla tipologia di visita effettuata
DIAGNOSTICA
- Aggiunta delle ecografie osteoarticolari (erogazione diretta e rimborso del Ticket SSN)
FISIOTERAPIA
- Inserimento delle patologie Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Distrofia muscolare (Duchenne e Becker) e amputazioni arti o segmenti di arti tra le patologie per cui è ammesso il rimborso.
PRESIDI E AUSILI MEDICI ORTOPEDICI
- Inserimento dei presidi elastocompressivi antitrombo e per linfedema per arto superiore
INVALIDITA'
- Dal 1 gennaio 2025 per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura). I rimborsi saranno erogati in base alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura) anche per patologie o infortuni insorti precedentemente al 2014
- Erogazione delle prestazioni dalla data di insorgenza della patologia a condizione che sia stata presentata la domanda per il riconoscimento dell’invalidità nei sessanta giorni successivi alla certificazione dell’insorgenza della patologia
- Erogazione delle prestazioni entro un anno dalla data della cessazione della copertura sanitaria
- Inserimento delle prestazioni odontoiatriche tra quelle previste purché siano collegate alla patologia che ha causato l’invalidità
- Inserimento del trasporto sanitario tra le prestazioni previste
ATTENZIONE Il fondo ricorda che
- Dal 15 luglio è possibile effettuare il censimento del nucleo familiare nell’Area Riservata per attivare, a partire dal 1° settembre 2025, la copertura sanitaria anche per i figli fiscalmente a carico degli iscritti.
- Dal 1 settembre non sarà più possibile inoltrare richieste di rimborso in formato cartaceo tramite posta. L’unica modalità che Fondo Est potrà ricevere sarà quella online, attraverso l’Area Riservata MyFondoEst.