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Calcolo Naspi in caso di prolungata CIGO
Il messaggio INPS n. 4254 del 13 dicembre 2024 fornisce chiarimenti riguardanti il calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) nei casi in cui il lavoratore richiedente non abbia una retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione. Secondo l’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, la NASpI è calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33.
Vediamo le nuove indicazioni per il caso in cui il lavoratore sia stato sempre percettore di integrazione salariale a zero ore e non vi sia quindi alcuna retribuzione percepita cui fare riferimento.
Naspi dopo cassa integrazione a zero ore
La circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015 aveva già chiarito le modalità di calcolo ordinarie dell'indennità di disoccupazione, precisando che si considerano tutte le settimane di contribuzione, indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite. Tuttavia, il messaggio si concentra sui casi in cui, nel quadriennio di riferimento, il lavoratore sia stato costantemente in cassa integrazione a zero ore, senza percepire alcuna retribuzione imponibile.
In tali circostanze, l’assenza di una retribuzione imponibile rende impossibile il calcolo standard della prestazione NASpI.
Inoltre, non è possibile applicare il cosiddetto “meccanismo di neutralizzazione” per estendere il quadriennio di osservazione, come avviene per la verifica del requisito contributivo minimo di tredici settimane.
Per ovviare a questa situazione, l’INPS, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede l’utilizzo dei dati relativi all’imponibile previdenziale derivante dalla contribuzione figurativa delle integrazioni salariali ricevute. Queste integrazioni possono essere state corrisposte direttamente dall’INPS o anticipate dall’azienda e poi conguagliate.
Il messaggio preannuncia inoltre che ulteriori indicazioni operative saranno fornite alle strutture territoriali per gestire correttamente questa casistica specifica.
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Sgravio contratti solidarieta 2022: nuovo elenco aziende ammesse
La circolare Inps 66/2024 pubblicata il 20 maggio aveva fornito le istruzioni operative per le prime aziende (elencate nell'allegato), destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla Cigs per contratto di solidarietà, per i periodi conclusi entro il 30 giugno 2023 .
Si tratta in particolare di
- aziende che hanno stipulato i contratti entro il 30 novembre 2022 (articolo 21, comma 1, lettera c) del Dlgs 148/2015), nonché
- imprese con un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2021 ,
autorizzate dal ministero.
Con un nuovo messaggio 4252 del 13.12.2024 l'istituto fornisce un nuovo elenco di aziende ammesse al beneficio che potranno operare i conguagli come
descritte al successivo paragrafo 3 entro il 16 marzo 2025.
Di seguito un riepilogo della disciplina in oggetto e delle istruzioni operative Uniemens.
Sgravio contributivo contratti di solidarietà 2022: applicazione
L'agevolazione consiste in una
- riduzione del 35% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro,
- applicabile ai lavoratori con riduzione di orario maggiore del 20% ,
- per una durata massima di 24 mesi,
- rapportata a ciascun periodo di paga compreso nell’arco temporale autorizzato e applicata nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, per l’orario effettivamente lavorato da ogni dipendente.
Lo sgravio non si applica :
- al contributo dello 0,30% di cui all’articolo 25, comma 4, legge 845/1978,
- al contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria,
- al contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo,
- all'eventuale contributo al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” e al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”.
L'istituto ricorda anche che il diritto all’agevolazione è subordinato alla regolarità contributiva e al rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva.
Sgravio contributivo Contratti di solidarietà: cumulabilità
La circolare precisa che lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri benefici contributivi, fatta eccezione per la Decontribuzione Sud (articolo 1, comma 16, della legge 178/2020).
Per i datori di lavoro che applicano la Decontribuzione Sud, la riduzione del 35% spettante per i contratti di solidarietà va calcolata sulla contribuzione datoriale residua non oggetto di esonero per altri motivi.
Sgravio contratti di solidarietà regole per la fruizione Messaggio 4252/2024
Come già indicato per le aziende autorizzate con la circolare 66, anche per il nuovo elenco l'istituto sottolinea che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione, ferma la quale potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.
Alle aziende ammesse verrà attribuito il codice di autorizzazione "1W".
Le operazioni di conguaglio vanno effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio 4252, cioè :
- entro il 16 marzo 2025,
- utilizzando il codice causale “L991” (Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), Dlgs 148/2015, anno 2022) e
- indicando l’importo corrispondente.
Le aziende beneficiarie con attività sospesa o cessata dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione Uniemens/Vig.
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Decreto flussi 2025 convertito in legge: ecco le novità
Era stato pubblicato l'11 ottobre in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge 145 2024 recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali" (c.d. Decreto Flussi), che si occupa di gestione dei flussi migratori in Italia, approvato il 2 ottobre 2024 dal Consiglio dei ministri.
Il provvedimento intende favorire l'immigrazione regolare di lavoratori attraverso nuove procedure e semplificazioni, contrastando al contempo gli ingressi irregolari e l'utilizzo abusivo dei flussi regolari.
Ieri 10 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta la legge di conversione e il testo coordinato del decreto con le modifiche .
Vediamo tutti i contenuti e le novità
Decreto flussi migratori e protezione : le anticipazioni
Il ministro del lavoro Calderone presentando il decreto aveva specificato le misure di protezione dei lavoratori stranieri dallo sfruttamento
In particolare ha annunciato l'introduzione di uno speciale permesso di soggiorno di 6 mesi prorogabile per casi di giustizia per le vittime di sfruttamento lavorativo che mette al sicuro i lavoratori che collaborano con le autorità.
Previsto inoltre un percorso di accompagnamento tramite il sistema SISSL con formazione per il reinserimento sociale e protezione economica .Verrà offerto ai migranti oggetto di protezione internazionale l'Assegno di inclusione (ADI).
Il ministro degli Esteri Tajani ha illustrato i principali provvedimenti di competenza del suo ministero tra cui:
- L'obbligo di fornire impronte digitali per gli stranieri in entrata non solo dell'area Schengen
- Eliminazione dell'obbligo di dare preavviso per i provvedimenti di rigetto del visto per i consolati
- l'obbligo di verifiche preventive per i nullaosta relativi a cittadini provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri-lanka che sono risultati spesso oggetto di violazioni
- inserimento di nuovo personale per lo sportello immigrazione
- aumento di 10mila unità delle quote di ingresso per il personale destinato all'assistenza familiare
- la facilitazione per il lavoro stagionale per cui la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non sarà conteggiata nelle quote definite dai prossimi decreti flussi.
E' stato anche sottolineato che i richiedenti asilo dovranno collaborare con le autorità italiane per l’accertamento della loro identità, anche fornendo informazioni presenti sui loro dispositivi mobili. Tuttavia, l’accesso ai dati sarà limitato solo a quelli necessari per identificare la persona o determinarne la provenienza, senza accedere alla corrispondenza o ad altre forme di comunicazione. L’operazione sarà soggetta a un’autorizzazione giudiziaria e supervisionata da un mediatore culturale.
Flussi ingresso stranieri 2025
Queste le novità presenti nel testo suddivise per articolo:
Capo I – Ingresso di lavoratori stranieri
Art. 1: Modifiche al testo unico sull'immigrazione
- Introduzione di identificatori biometrici per le domande di visto nazionale (art. 4).
- Procedure telematiche per la trasmissione delle domande di nulla osta al lavoro.
- Introduzione della firma digitale per la stipula dei contratti di soggiorno tra lavoratore e datore di lavoro.
- Nuove regole per la revoca dei nulla osta e dei contratti di soggiorno se non vengono rispettati determinati obblighi.
Art. 2: Disposizioni per l'ingresso di lavoratori stranieri nel 2025
- Apertura di un massimo di 10.000 posti per lavoratori nel settore assistenziale (persone disabili e anziani) fuori dalle quote tradizionali.
- Rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per specifici settori, con precompilazione delle domande telematiche.
- Previsione di verifiche dell'osservanza contrattuale per i datori di lavoro da parte dell’Ispettorato del lavoro e dell’AGEA.
Art. 3: Sospensione dei procedimenti per Paesi ad alto rischio
- Sospensione del nulla osta per lavoratori provenienti da Paesi ad alto rischio di falsificazione di documenti, come Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka.
Decreto 145 2024: Tutela dei lavoratori stranieri e contrasto al caporalato
In tema di tutela dei lavoratori stranieri e contrasto al caporalato si prevedono le seguenti novità
Art. 5: Modifiche al testo unico sull'immigrazione
- Introduzione del permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento e caporalato, con durata di sei mesi e possibilità di rinnovo o conversione in permesso di lavoro o studio.
- Riconoscimento del permesso per i familiari delle vittime e nuove disposizioni per la loro assistenza.
Art. 6: Misure di assistenza per le vittime
- Istituzione di un programma di assistenza per le vittime di sfruttamento, con formazione e inserimento nel mercato del lavoro tramite la piattaforma SIISL.
Art. 7: Revoca delle misure di assistenza
- Introduzione della possibilità di revocare le misure di assistenza in caso di condanna per reati, rifiuto di adeguate offerte di lavoro o rinuncia alle misure stesse.
Art. 8: Vigilanza e protezione
- Applicazione di misure di protezione e vigilanza per le vittime di caporalato, con eventuali tutele previste dalle leggi sulla protezione delle persone.
Art. 9: Accesso al patrocinio legale
- Estensione del patrocinio legale gratuito alle vittime del reato di intermediazione illecita (art. 603-bis del Codice Penale) che collaborano con le autorità per l'emersione del reato.
Capo III – Gestione dei flussi migratori e protezione internazionale
Art. 11: Modifiche alla gestione dei flussi migratori
- Riduzione dei tempi di fermo amministrativo per aeromobili privati coinvolti in operazioni di soccorso migranti in mare.
- Introduzione di nuove sanzioni amministrative per i piloti e i proprietari di aeromobili in caso di violazioni.
Art. 12: Ispezione di dispositivi elettronici
- Obbligo per i migranti di consentire l’accesso ai dispositivi elettronici per verificare la loro identità e altre informazioni rilevanti.
Art. 13: Procedure in frontiera
- Introduzione di nuove disposizioni per la gestione delle domande di protezione internazionale direttamente alla frontiera, inclusi provvedimenti di respingimento immediato.
Art. 14: Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale
- Previsione del ritiro implicito della domanda di protezione internazionale in caso di assenza ingiustificata dai colloqui o dalle strutture di accoglienza.
Art. 15: Revoca della protezione speciale
- La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo potrà revocare la protezione speciale se lo straniero costituisce una minaccia per la sicurezza dello Stato.
Sono presenti infine disposizioni in materia processuale e sull'entrata in vigore:
Art. 16: Formazione per giudici delle corti d'appello
Introduzione dell'obbligo di formazione annuale per i giudici coinvolti nelle cause relative alla protezione internazionale.
Art. 17: Reclami contro i decreti della Corte d'Appello
Possibilità di presentare reclami contro i decreti adottati dalla Corte d'Appello in materia di protezione internazionale.
Art. 18: Modifiche alle controversie in materia di permessi di soggiorno
Procedura semplificata per la trattazione delle controversie in materia di diniego o revoca dei permessi di soggiorno temporanei.
Art. 19: Disposizioni transitorie
Le modifiche procedurali introdotte dal decreto si applicheranno ai ricorsi presentati 30 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Art. 20: Disposizioni finanziarie
Le disposizioni del decreto non comporteranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ad eccezione delle misure previste dagli articoli 4 e 6 (personale e assistenza per le vittime).
Art. 21: Entrata in vigore
Il decreto è entrato in vigore il 11 ottobre 2024, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto flussi 145 /2024 convertito in legge : Novità
Come anticipato è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024, la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145,
Le principali modifiche introdotte con la conversione vi sono:
- la rideterminazione delle quote di ingressi riferite ai lavoratori stagionali per il 2025;
- la previsione di una quota di ingressi riservati pari al 40% a favore delle donne lavoratrici per lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria.
- nuova programmazione triennale degli ingressi per lavoro in Italia per il periodo 2026-2028.
- ricongiungimenti familiari richiedibili solo dopo un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale
- idoneità dell’alloggio rilasciata dal Comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti di legge
- interventi in materia di formazione e accompagnamento al lavoro
- riconoscimento a favore delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri di poter assistere i lavoratori nell'iter di assunzione
competenza sul trattenimento degli stranieri alle Corte di Appello .
La legge di conversione con le modifiche apportate entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione quindi è invigore da oggi 11 dicembre .
ATTENZIONE Le disposizioni del Capo IV, che detta norme processuali, entreranno in vigore decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
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Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di un giorno
Con l’Ordinanza n. 30613 del 28 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di una condotta disciplinare grave.
La decisione della Suprema Corte chiarisce in particolare la distinzione tra una semplice assenza ingiustificata diun giorno e una condotta truffaldina, che rappresenta una violazione grave del rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
La pronuncia ribadisce che, in presenza di comportamenti dolosi e fraudolenti, il licenziamento disciplinare è legittimo e proporzionato, anche quando l’assenza dal lavoro è di breve durata.
Licenziamento disciplinare per abuso di fiducia: descrizione del caso
Il caso riguardava il licenziamento disciplinare di un direttore di un punto vendita a seguito di una condotta considerata grave e incompatibile con gli obblighi connessi al ruolo ricoperto. La società datrice di lavoro aveva contestato al dipendente i seguenti comportamenti avvenuti tra il 12 e il 13 febbraio 2018:
- Ritardo nel riprendere il lavoro dopo la pausa pranzo senza informare il responsabile.
- Allontanamento dalla sede di lavoro nella serata del 12 febbraio per prendere un volo verso un’altra città, senza presentarsi al lavoro il giorno successivo.
- Giustificazione dell’assenza con dichiarazioni false su impedimenti personali che facevano credere all’azienda che fosse ancora in città e disponibile a rientrare in caso di necessità.
Differenza tra Assenza Ingiustificata e Condotta Truffaldina
La Corte d’Appello ha evidenziato che la condotta contestata non può essere considerata una semplice assenza ingiustificata, ma BENSì una condotta truffaldina che viola gravemente il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro. La differenza tra i due concetti è fondamentale per valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare:
Assenza Ingiustificata:
Si verifica quando il lavoratore non si presenta al lavoro senza fornire una giustificazione valida. Secondo il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, l’assenza ingiustificata per un solo giorno può comportare una sanzione conservativa (ad esempio, una sospensione), mentre il licenziamento può essere applicato solo per assenze ripetute o protratte oltre i limiti previsti.Condotta Truffaldina:
È caratterizzata non solo dall’assenza, ma anche da un intento fraudolento e una violazione della fiducia che costituisce la base del rapporto di lavoro. In questo caso, il lavoratore ha pianificato l’allontanamento per motivi personali, ha fornito dichiarazioni fuorvianti all’azienda e ha cercato di celare la propria reale intenzione di non presentarsi al lavoro. Tale comportamento implica un abuso di fiducia e una grave violazione degli obblighi di responsabilità propri di un dirigente. La natura dolosa della condotta, associata alla posizione apicale ricoperta, giustifica il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e delle previsioni del contratto collettivo applicabile.Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento respingendo i motivi di ricorso del lavoratore. In particolare, ha sottolineato che:
La condotta non era una mera assenza: Il comportamento contestato comprendeva un quid pluris rispetto all’assenza ingiustificata, ovvero una serie di dichiarazioni fuorvianti e un premeditato allontanamento per motivi personali nascosti all’azienda.
- Violazione del rapporto fiduciario: La natura fraudolenta della condotta ha minato irrimediabilmente la fiducia necessaria per mantenere il rapporto di lavoro, soprattutto considerando le responsabilità di un dirigente.
La falsità delle dichiarazioni è stata provata attraverso una combinazione di prove documentali, risultanze investigative, e la valutazione complessiva della condotta del lavoratore, rivelatasi fraudolenta e lesiva del rapporto fiduciario con l’azienda anche per la natura del ruolo ricoperto (direttore di un punto vendita) r che richiedeva particolare responsabilità e trasparenza.
Il licenziamento è stato ritenuto proporzionato alla gravità della condotta, in linea con quanto previsto dal CCNL per le violazioni degli obblighi di fiducia e responsabilità.
La sentenza ha ribadito il principio secondo cui una condotta truffaldina del lavoratore, con dichiarazioni oggettivamente false e volte a ingannare il datore di lavoro, giustifica il licenziamento per giusta causa, distinguendosi nettamente da una semplice assenza ingiustificata.
La decisione evidenzia l’importanza della fiducia reciproca e del rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo ricoperto, soprattutto per chi occupa posizioni di responsabilità all’interno dell’azienda.
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Nuove Causali contributi INPS Agricoltura e Gestione separata
Con due risoluzioni , n. 61 e 62 di ieri 9 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuove causali per il versamento dei contributi INPS in casi particolari. Ecco il dettaglio .
Causali contributo INPS pregressi e sanzioni Gestione Agricoltura
A seguito della richiesta INPS di ’istituzione delle causali contributo per la riscossione di contributi pregressi e relative sanzioni civili della Gestione
datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli Coloni/Compartecipanti Familiari).
Tanto premesso, si istituiscono le seguenti causali contributo:
• “PLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – contribuzione pregressa”;
• “SLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – sanzioni civili”;
• “PLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – contribuzione pregressa”;
• “SLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – sanzioni civili”;
• “PPCF” denominata “PC/CF – contribuzione pregressa”;
• “SPCF” denominata “PC/CF – sanzioni civili”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 17 caratteri numerici, elaborato da INPS;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di inizio di competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” il mese e l’anno di fine competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”.
Causali contributo INPS rateazione Gestione separata
Con la risoluzione 62 del 9 dicembre 2024 l'Agenzia istituisce la seguente causale contributo:
• “RUGS” denominata “Rateazione Gestione separata”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo iva esposta nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è stata gestita la rateazione unica;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo elaborato da INPS con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il primo periodo di competenza interessato dalla rateazione nel formato “MM/AAAA”; nella colonna
“a mm/aaaa” l’ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato “MM/AAAA”.
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Assunzioni con assegno di inclusione: istruzioni rettificate
Le misure Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro come disciplinate dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. riconfermano le agevolazioni contributive per l'assunzione di soggetti che li percepiscono, già attive con il reddito di cittadinanza
Con la circolare 111 del 29 dicembre 2023 INPS ha chiarito le condizioni e le caratteristiche dell'esonero.
Con il messaggio 3888 del 20 novembre 2024 l'istituto ha fornito le istruzioni operative per ii datori di lavoro sul modulo di domanda e la compilazione dei flussi Uniemens e POSPA ma in data 5 nnovembre è stato pubblciato un nuovo avviso con alcune rettifiche (v. ultimo paragrafo)
Assunzioni percettori ADI e SFL : come funziona lo sgravio contributivo
Il decreto 48 2023 ha previsto in particolare che “Ai datori di lavoro privati sia imprenditori che autonomi, anche del settore agricolo, che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione :
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- Per assunzioni a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per il periodo del contratto , con massimo di 12 mesi , lo sgravio è del 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua.
ATTENZIONE : In caso di trasformazione a contratto a tempo indeterminato all'esonero già fruito per il contratto a termine si aggiunge l'agevolazione del 100% di esonero per 12 mesi (inclusi periodi di esonero già fruiti).
In entrambi i casi sono esclusi dallo sgravio i premi e dei contributi INAIL.
La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti inferiori al mese va presa a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno
Necessario pero che il datore di lavoro inserisca l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL
Si applicano i limiti dei regolamenti della Commissione europea sugli aiuti “de minimis”.
Per l'accesso è necessario anche il rispetto della normativa in materia di
- incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015,
- tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché
- rispetto dei presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 48/2023.
Assunzioni con assegno di inclusione: rapporti agevolabili ed esclusi
L’esonero contributivo spetta per le assunzioni a fare data dal 1 gennaio 2024 con:
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale,
- con contratto di apprendistato,
- con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale,
- con contratto di lavoro in somministrazione (lavoro interinale)
- per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa
E' richiesto che alla data della assunzione il lavoratore sia GIA' percettore della specifica misura (SFL o ADI).
Restano esclusi dall'agevolazione
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale
- rapporti di lavoro intermittente,
- prestazioni di lavoro occasionale.
Per le assunzioni a scopo di somministrazione le agenzie per il lavoro possono accedere sia all’incentivo per le assunzioni sia all’eventuale contributo per l’attività di mediazione (comma 4articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023).
Suddivisione sgravio per intermediazione e in caso di disabili
Per le assunzioni con intermediazione di un’agenzia per il lavoro, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30 per cento, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30 per cento di 8.000 euro )
Per i contratti a termine l'importo massimo sarà di 1.200 euro , ovvero il 30 per cento di 4.000 euro).
Per l’assunzione di una persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI a seguito di intermediazione svolta da enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276/2003, da enti del Terzo settore , e da imprese sociali , se autorizzati all'attività di intermediazione, i predetti enti hanno diritto ad un contributo pari:
– al 60 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023;
– all'80 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge.
Nel messaggio 3888 2024 Inps precisa i dettagli del calcolo delle quote e per la compilazione del modulo di domanda.
Assunzioni agevolate percettori di assegno di inclusione: sanzioni
In caso di violazione delle condizioni richieste è prevista la restituzione degli importi oggetto di sgravio. In particolare in caso di licenziamento nei successivi 24 mesi dall’assunzione, se per non per giusta causa e giustificato motivo.
Assunzioni con assegno di inclusione: procedure operative
Il messaggio comunica che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio
Per essere autorizzato alla fruizione , il datore di lavoro, previa autentificazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all’Istituto la domanda di ammissione all’esonero con il modulo telematico, fornendo le seguenti informazioni:
- – l’indicazione del lavoratore assunto;
- – l’indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
- – il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
- – l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- – l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- – la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
- – l’indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività di controllo :
- verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- – verifica l’effettiva percezione della prestazione SFL o ADI alla data di assunzione;
- – calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- – verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- – consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti de minimis, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta.
Compilazione Uniemens
i datori di lavoro devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio relativo all’assunzione di percettori di ADI, dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione del messaggio, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EADI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari ADI, articolo 10, comma 1 e 2 DL 48/2023”;
- – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
- Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".
AGGIORNAMENTO 4 DICEMBRE 2024
il Messaggio 4110 del 4.12.2024 precisa che :
"al paragrafo 3 del citato messaggio n. 3888/2024 sono state fornite indicazioni relative alla compilazione del flusso Uniemens nella sezione <PosContributiva> al fine di permettere ai datori di lavoro di esporre i relativi conguagli.
Per quanto attiene al beneficio relativo all’assunzione di percettori del SFL continuano a essere valide le istruzioni già fornite per la valorizzazione dell’esonero in argomento all’interno della sezione <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>.
A parziale modifica di quanto indicato nel citato messaggio, i dati esposti nel flusso Uniemens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:
– con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;
– con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.
In merito alle assunzioni relative ai percettori dell’ADI rimangono valide le indicazioni fornite con il messaggio n. 3888/2024."
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Rappresentanza sindacale: nuova convenzione Inps Confindustria OO.SS
Il 20 settembre 2024 è stata siglata una nuova convenzione tra l’INPS, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL),Regione Sicilia, Regione Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano, le principali confederazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) e Confindustria, con l’obiettivo di garantire una gestione più trasparente e rigorosa della rappresentatività sindacale. Il documento, valido fino al 31 dicembre 2026, punta a raccogliere in modo certificato i dati sulla rappresentatività delle sigle sindacali ai fini della contrattazione collettiva nazionale.
Inps ha fornito chiarimenti nella circolare 100 del 28 novembre 2024.
Vediamo meglio come funziona nei paragrafi che seguono.
Convenzione rappresentanza Confindustria 2024
Il documento firmato il 20 settembre sarà valido fino al 31 dicembre 2026, assegna :
- all’INPS il compito di raccogliere ed elaborare i dati associativi e,
- in collaborazione con enti territoriali e l’INL, i dati elettorali.
Nello specifico: il flusso Uniemens è al centro della raccolta del dato associativo. Attraverso questa piattaforma, i datori di lavoro comunicano mensilmente informazioni sulle deleghe sindacali.
Parallelamente, il dato elettorale viene rilevato tramite una piattaforma digitale dedicata alle elezioni delle RSU.
Entrambi i set di dati sono elaborati per ottenere indicatori nazionali chiari e confrontabili, come il rapporto tra iscritti e voti validi. Questo processo consente una ponderazione che migliora l’accuratezza della rappresentatività.
Tale approccio integrato punta a certificare la rappresentatività sindacale per la contrattazione collettiva nazionale; in questo modo :
- Le organizzazioni sindacali potranno contare su dati certificati per migliorare la loro capacità negoziale.
- Per le aziende, invece, l’automazione e le linee guida semplificano la conformità, riducendo i margini di errore.
L'istituto sottolinea anche che il sistema potrà essere un riferimento per altri settori alla ricerca di soluzioni integrate per la gestione dei dati
Dati rappresentanza: i passaggi per i datori di lavoro
Come detto , la circolare n. 100 del 27 novembre 2024 fornisce dettagliate istruzioni operative per i datori di lavoro, ai fini della raccolta accurata dei dati associativi richiesti dall'INPS nell'ambito della convenzione con Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
Di seguito, i principali passaggi operativi:
1. Registrazione al sistema "RASI"
I datori di lavoro, o i loro intermediari autorizzati, devono accedere al "Cassetto previdenziale contribuente" e selezionare l’applicazione RASI (Rappresentanza Sindacale). Attraverso questa piattaforma, è necessario trasmettere una comunicazione telematica per ottenere un codice di autorizzazione per l’invio dei dati associativi tramite il flusso Uniemens.
Selezione matricole: Durante la registrazione, il datore di lavoro inserisce il codice fiscale e seleziona le matricole aziendali da associare al censimento della rappresentanza sindacale.
Assegnazione del codice "0R": Il sistema attribuisce alle matricole selezionate il codice di autorizzazione "0R", identificativo per l’invio dei dati relativi alle deleghe sindacali.
2. Compilazione del flusso Uniemens
I dati devono essere trasmessi mensilmente attraverso il flusso Uniemens, nella sezione dedicata <RappresentanzaSindacale>. Gli elementi richiesti includono:
- Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL): Deve essere indicato il codice attribuito dall’INPS per il contratto applicato.
- Organizzazione sindacale: Va inserito il codice dell’organizzazione cui aderiscono i lavoratori.
- Numero iscritti: Specificare il numero totale di deleghe sindacali, con evidenza separata per le unità produttive con più di 15 dipendenti ove presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
- Codice "F99999" per assenza di iscritti: In caso di assenza di iscritti ad organizzazioni sindacali, il datore di lavoro deve utilizzare il codice "F99999" e valorizzare il numero iscritti a "0".
3. Scadenze e aggiornamenti
Periodicità: I dati devono essere inviati mensilmente, in relazione alle deleghe attive nel mese di riferimento.
Correzioni: Per modifiche o integrazioni, è possibile aggiornare le informazioni nel flusso relativo ai mesi successivi.
Termine ultimo: I dati relativi all’anno in corso devono essere inviati entro la denuncia del mese di dicembre dello stesso anno. Ad esempio, i dati del 2024 devono essere completati entro il flusso di dicembre 2024.
4. Supporto e documentazione tecnica
Ulteriori dettagli operativi per la corretta compilazione e invio dei dati(sono reperibili nel documento tecnico allegato alla scheda "Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private" sul sito INPS.