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Accordi aziendali su contratti a termine: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza n. 3353 del 10 febbraio 2025, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore contro la società datrice di lavoro confermando la decisione della Corte d'Appello di Campobasso che, a sua volta, aveva avallato il rigetto operato in primo grado dal Tribunale.
Il ricorrente aveva impugnato due contratti di lavoro a tempo determinato e di natura intermittente stipulati con la società resistente, sostenendo la loro nullità e chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o, in subordine, part-time indeterminato.
La Corte d'Appello aveva ritenuto legittimi tali contratti, effettuati sulla base di accordi aziendali qualificabili come "accordi di prossimità", ai sensi dell'art. 8 del D.L. 138/2011, e finalizzati all'incremento dell'occupazione e della competitività aziendale.
Vediamo le motivazioni delle sentenze di merito.
Accordi di prossimità: le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i dieci motivi di ricorso proposti dal lavoratore, rigettandoli per le seguenti ragioni:
- Legittimità degli accordi di prossimità: la Corte ha ribadito la validità degli accordi aziendali in quanto conformi ai requisiti normativi, sottoscritti da organizzazioni sindacali operanti in azienda e finalizzati a obiettivi collettivi, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27806/2023; Cass. n. 33131/2021).
- In particolare la Corte ha escluso che l'accordo aziendale necessitasse di un'esplicita menzione dell'art. 8 del D.L. 138/2011, come segnalato nel ricorso, ritenendo invece del tutto sufficiente il riferimento alle finalità di incremento occupazionale e competitività previsti nel CCNL di riferimento.
- Onere della prova: il ricorrente ha lamentato un'errata attribuzione dell'onere probatorio in relazione alla legittimità dell'accordo e della rappresentatività sindacale. La Corte ha chiarito che l'onere di dimostrare la non rappresentatività sindacale non spettava al lavoratore, in quanto la legittimità degli accordi risultava per tabulas dai documenti prodotti in giudizio.
- Pubblicità e conoscibilità dell'accordo: la sentenza ha accertato che gli accordi aziendali erano stati adeguatamente pubblicizzati e richiamati nei contratti individuali di lavoro, garantendo così la conoscibilità da parte del ricorrente.
- Deroghe al contratto intermittente: la Corte ha ritenuto che l'accordo aziendale potesse validamente derogare alla disciplina generale del lavoro intermittente, compresi i limiti di età e il numero di giornate lavorative, come consentito dall'art. 8 del D.L. 138/2011.
- Utilizzo improprio del fatto notorio: il ricorrente ha contestato la correlazione tra oscillazioni della produzione e variazioni della movimentazione della merce, sostenendo che la Corte d'Appello avesse introdotto elementi non provati. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che tale affermazione costituisse un mero ragionamento logico e non una indebita assunzione di fatto notorio.
- Criteri di selezione dei lavoratori intermittenti: il ricorrente ha lamentato l'assenza di criteri oggettivi nella scelta dei lavoratori assunti con contratti intermittenti. La Corte ha respinto tale motivo, ritenendo che non vi fosse alcun obbligo normativo di definire criteri specifici.
- Omessa pronuncia su aspetti retributivi: la Corte ha ritenuto infondata la censura riguardante una presunta violazione dell'art. 36 Cost., in quanto il rispetto dei minimi retributivi contrattuali era stato accertato e il ricorrente non aveva fornito elementi a sostegno della propria doglianza.
- Errata valutazione della documentazione probatoria: il ricorrente ha sostenuto che la Corte d'Appello avesse ignorato prove orali e documentali dimostranti che l'accordo aziendale non si applicava agli addetti alla logistica. Tuttavia, la Cassazione ha confermato la decisione di merito, ritenendo che l'accordo avesse efficacia erga omnes e comprendesse anche i lavoratori della logistica.
- Contestazione sulla produzione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il ricorrente ha lamentato irregolarità nella produzione del DVR, ma la Corte ha ritenuto che la documentazione fosse stata depositata in modo conforme e che il ricorrente avesse avuto la possibilità di esaminarla e contestarla in giudizio.
In conclusione la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società resistente,
La sentenza conferma l'orientamento secondo cui gli accordi di prossimità possono derogare alla disciplina generale, purché rispettino nella sostanza i criteri normativi e siano finalizzati a obiettivi collettivi legittimi, anche in assenza di riferimenti normativi espliciti.
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Autoliquidazione INAIL 2025 dichiarazione in scadenza
Inail ha pubblicato il 23 dicembre 2024 la circolare 46 di istruzioni per l'autoliquidazione per la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la misura della riduzione per il 2025 per i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura.
Si ricorda che con l'istruzione operativa del 4 dicembre 2024 era stato comunicato che i servizi online relativi alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per procedere all’autoliquidazione 2024/2025 sono disponibili in www.inail.it nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” dal 3 dicembre 2024
Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.
Dal 10 dicembre 2024 è disponibile il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).
Autoliquidazione INAIL 2024-25
L'istituto precisa che in presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.
Si ricorda che dal 2022 il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file delle basi di calcolo oltre che in formato .pdf e .txt anche nella nuova versione .json.
Autoliquidazione INAIL ditte cessate: servizi online dedicati
Per quanto riguarda le ditte cessate nel corso del 2023 l'istruzione ricorda che se hanno utilizzato la nuova funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate” , avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili.
A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto.
Autoliquidazione del premio: le scadenze
La circolare 46 2024 ricorda che :
- Fermo restando il termine del 17 febbraio 2025, per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale,
- il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2024 è il 28 febbraio 2025 e
- i contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2025.
Riduzione di presunto
- I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2025 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2024 devono inviare all’Inail entro il 17 febbraio 2025 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte ( con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2025.
- entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni con il servizio a loro dedicato “Riduzione presunto” per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.
Autoliquidazione INAIL 2025: coefficienti calcolo rate
Con istruzione operativa 370 del 14 gennaio INAIL ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024, pari allo 3,41% , da utilizzare per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.
Su questa base vengono definiti anche i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2024/2025, che tengono conto :
- del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e
- della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione:
Rate
Data scadenza
Data utile per il pagamento
Coefficienti interessi
1°
16 febbraio 2025
17 febbraio
0
2°
16 maggio 2025
16 maggio
0,00822137
3°
16 agosto 2025
20 agosto
0,01681644
4°
16 novembre 2025
17 novembre
0,02541151
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Dimissioni di fatto per assenze: il codice Uniemens
Il messaggio INPS 639 del 19 febbraio 2025 fornisce indicazioni sul flusso Uniemens in caso di Dimissioni per fatti concludenti previste dall'articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203. Ricordiamo in sintesi di cosa si tratta e le istruzioni dell'Istituto .
la norma sulle dimissioni di fatto per assenza ingiustificata
La nuova norma prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale o, in assenza di tale previsione, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale assenza alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Tale comunicazione può essere soggetta a verifica da parte dell'INL per accertarne la veridicità. In questo scenario, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di seguire le formalità previste per le dimissioni volontarie, come la comunicazione telematica e il rispetto del preavviso.
Tuttavia, la risoluzione del rapporto di lavoro non si applica qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità di comunicare i motivi della propria assenza a causa di forza maggiore o di fatti imputabili al datore di lavoro. In tali circostanze, o nel caso in cui l'INL accerti la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, la risoluzione del rapporto non ha effetto.
In questi casi, l'INL comunica l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore che al datore di lavoro, e quest'ultimo è tenuto a provvedere agli adempimenti contributivi conseguenti.
INPS sottolinea che a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro come descritto, il lavoratore non ha diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI, poiché tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Pertanto, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo previsto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto il lavoratore non acquisisce il diritto teorico alla NASpI.
Dimissioni di fatto Istruzioni Uniemens
Per quanto riguarda le modalità di compilazione del flusso Uniemens, il documento specifica che:
- a partire dal 12 gennaio 2025,
- le interruzioni del rapporto di lavoro avvenute secondo le nuove disposizioni devono essere segnalate utilizzando il codice "1Y", che indica "Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis".
Questo codice deve essere inserito nel flusso Uniemens per garantire la corretta registrazione e gestione delle cessazioni del rapporto di lavoro in conformità con la nuova normativa.
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Flussi di ingresso 2025: tabelle distribuzione quote
La nota direttoriale del ministero del lavoro n.1504 del 12 febbraio 2025, emessa dal Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguarda la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per l'anno 2025.
Il documento fa seguito alla circolare congiunta del 24 ottobre 2024 e si basa sul DPCM del 27 settembre 2023, che stabilisce le quote di ingresso per lavoratori stranieri nei settori stagionale e non stagionale. La nota fornisce le tabelle complete e indicazioni dettagliate sulla distribuzione delle quote a livello territoriale, tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro e delle richieste provenienti dalle istituzioni locali e dalle parti sociali.
Come ormai noto purtroppo tutte le associazioni del settore hanno rimarcato che le cifre sono ancora ampiamente insufficienti per soddisfare le domande sia delle imprese in particolare del settore ricettivo e agricolo, che delle famiglie per quanto riguarda gli assistenti familiari.
Tabelle distribuzione delle Quote Lavoro Stagionale e Non Stagionale
Come detto la nota specifica come le quote stabilite dal DPCM saranno distribuite a livello regionale e provinciali attraverso gli Ispettorati d'area metropolitana (IAM) e gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), nonché le Regioni e Province Autonome.
Ripartizione Automatica: Le quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale saranno impegnate automaticamente a livello provinciale dal sistema SPI 2.0 del Ministero dell'Interno, in base alla cronologia di ricevimento delle istanze.
Riserve e Accordi Internazionali: La nota dettaglia le quote riservate a specifiche categorie di lavoratori, come donne, cittadini di Paesi con accordi di cooperazione (ad esempio, Tunisia e India), e lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria.
Click Day: Per il settore turistico-alberghiero, la nota menziona la possibilità di assegnare fino al 70% delle quote complessive a seguito del "click day" del 12 febbraio 2025, e il restante 30% a seguito del click day del 1° ottobre 2025.
Quote Non Utilizzate: La nota prevede la possibilità di riassegnare le quote non utilizzate dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dei click day, in base alle effettive necessità riscontrate.
Riserve per Donne: La nota conferma la riserva fino al 40% delle quote complessive per le lavoratrici nel lavoro subordinato stagionale e non stagionale, nonché nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria ( colf e badanti).
Esempi dati regionali per accodi internazionali e assistenti familiari
Alcuni esempi di dati delle tabelle allegate al decreto Quote Lavoratori con Accordi Internazionali e Assistenti Familiari 2025
Quote Lavoratori con Accordi Internazionali 2025
Regione Quote Accordi Internazionali Abruzzo 41 Basilicata 74 Calabria 182 Campania 570 Emilia Romagna 191 Friuli Venezia Giulia 33 Lazio 394 Liguria 15 Lombardia 683 Marche 69 Molise 13 Piemonte 56 Puglia 525 Sardegna 13 Sicilia 59 Toscana 162 Trentino Alto Adige 17 Umbria 24 Valle d'Aosta 2 Veneto 341 Quote Assistenti Familiari 2025
Regione Quote Assistenti Familiari Abruzzo 86 Basilicata 42 Calabria 135 Campania 184 Emilia Romagna 332 Friuli Venezia Giulia 30 Lazio 451 Liguria 128 Lombardia 1453 Marche 44 Molise 4 Piemonte 367 Puglia 1067 Sardegna 64 Sicilia 313 Toscana 301 Trentino Alto Adige 54 Umbria 122 Valle d'Aosta 16 Veneto 507 -
Ticket licenziamento NASPI: guida e importi 2025
In quali casi di cessazione del rapporto di lavoro c'è l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) e come si calcola? Qual'è l'importo minimo 2025?
Vediamo di seguito una sintesi dell'obbligo e riportiamo gli importi del ticket calcolato sulla base dell'importo Naspi 2025 comunicato dall'INPS nella circolare 25 2025 e riepiloghiamo la normativa in merito (v. circolare INPS n. 40 2020 ).
Calcolo del contributo per NASPI: “Ticket licenziamento” 2025
Il contributo CD " TICKET LICENZIAMENTO" e' interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
Il contributo va calcolato sulla prima fascia di retribuzione convenzionale (pari a 1.436,61 euro per il 2025), mentre l’importo massimo mensile della NASPI per il 2025 è pari a 1.562,82 euro (importo 2024 aggiornato al tasso di inflazione 2024:0,8%).
Il totale per il 2025 secondo le istruzioni date dall'Inps risulta pari a:
- 640,76 euro (il 41% di 1.562,82 euro) per ogni anno
- con importo massimo del contributo pari a 1.922,28 euro (640,76 euro moltiplicato per 3).
Per il calcolo dell'importo del contributo licenziamento, va tenuto conto che
- l'importo non è collegato alla retribuzione individuale ma è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, sia part-time o full-time. La legge n. 92/2012, stabilisce infatti che il contributo dovuto è pari al “41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
- Se la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità il ticket va riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro
- Va considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni ma i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate,
Inoltre, per quanto riguarda il computo dell’anzianità aziendale va considerato che:
- non si deve tener conto dei periodi di congedo per maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita.
- devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale,
- se il lavoratore è passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie , nell’anzianità aziendale si considera anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.
Tipologie e codici Uniemens cessazioni incluse ed escluse dal ticket
Il contributo è dovuto "in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa ", e cioè nei casi di:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”)
- licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”);
- per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23
- dimissioni per giusta causa o di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”).
- dimissioni rassegnate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro
- interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico
- recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista (codice cessazione di nuova istituzione “1T” e “1V”),
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accettazione dell'offerta di conciliazione ( codice Tipo cessazione “1H”).
- Interruzioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito di contratto di espansione (DL 34 2019).
Il c.d. ticket di licenziamento NON è dovuto nel caso di:
- dimissioni volontarie del lavoratore (codice Tipo cessazione “1B”).
- cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 "Isopensione" (codice Tipo cessazione “1L”).
- cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell'ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente
- interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs n. 148/2015.
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in aziende con meno di quindici dipendenti , nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.”(codice Tipo cessazione “1G”).
- interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello- codice Tipo lavoratore “PA”).
- interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato non comporta l’obbligo contributivo in argomento.
- interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 19/2018).
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione ( codice Tipo cessazione “1M”).
- interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (codice Tipo cessazione “1N”). Questo caso pero non trova applicazione se il lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale. (Maggiori dettagli riguardo l'obbligo contributivo per licenziamenti nelle attività di cantiere nella circolare INPS 19.3.2020)
- licenziamenti per i quali i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo di ingresso alla procedura di mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91.
Cumulabilità Ticket licenziamento e pensioni
In generale il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla NASpI (art. 2, comma 40, lett. c), della legge n. 92/2012). Se il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto di lavoro, non c'è l'obbligo di pagamento del c.d. ticket di licenziamento
Al contrario, qualora sussista per il lavoratore, per una delle situazioni di interruzione del rapporto di lavoro citate nel primo paragrafo il teorico diritto alla NASpI sino alla decorrenza della pensione, il datore di lavoro è tenuto all’obbligo contributivo.
Ad esempio, nei casi di opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri pensione quota 103) in cui il sistema delle finestre consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva, è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione fino alla decorrenza delle pensione (v. circolare n. 88/2019 ) il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo cd Ticket licenziamento.
Misura del contributo NASPI nel licenziamento collettivo
Va ricordato infine che dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo senza accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.
Inoltre per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per la CIGS l'aliquota di calcolo del contributo è pari all'82% del massimale mensile (tali cessazioni vanno esposte nel flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1Q”).
Se si verificano contemporaneamente entrambi i casi precedenti (licenziamento collettivo senza accordo sindacale, dal 1.1.2018 da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per CIGS ) il c.d. ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte.
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INAIL: nuove regole per le Cooperative Portuali
Nella Circolare INAIL n. 13 del 5 febbraio 2025 viene chiarita l' applicazione della retribuzione convenzionale giornaliera per i lavoratori delle società cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali (Legge 28 gennaio 1994, n. 84) nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ecco le principali indicazioni.
Regime assicurativo applicabile
Dal 1° gennaio 2023, il facchinaggio nelle aree portuali svolto da cooperative è passato dal premio speciale unitario (art. 42 DPR 1124/1965) al premio assicurativo ordinario (art. 41 DPR 1124/1965).
Questo cambiamento è stato introdotto con il decreto interministeriale del 6 settembre 2022, che ha abolito il premio speciale per le cooperative di facchinaggio.
Determinazione della retribuzione imponibile
Per i lavoratori delle società cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali, il premio assicurativo va calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera, che come noto , dopo essere stato stabilito dal decreto ministeriale del 12 gennaio 1996, è aggiornato annualmente.
Per il 2024, la retribuzione convenzionale giornaliera è stata fissata a 119,42 euro.
Prima della riforma del 2023, solo le cooperative portuali erano soggette al premio speciale unitario, mentre altre società nate dalla trasformazione usufruivano del premio ordinario.
Con l’abolizione del premio speciale, è stata richiesta uniformità di trattamento tra tutte le società derivate dalla trasformazione.
Pertanto, anche le cooperative devono ora applicare la retribuzione convenzionale giornaliera per il calcolo del premio assicurativo, come già previsto per le altre società.
La retribuzione convenzionale giornaliera di 119,42 euro deve essere usata anche per:
- Indennità per inabilità temporanea
- Calcolo della rendita per inabilità permanente.
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Rimborso utenze domestiche: fac simile autodichiarazione e chiarimenti
La Risposta a Interpello n. 17 del 31 gennaio 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito alle formalità necessarie per il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti, come previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR.
Il documento analizza il quadro normativo vigente oltre a chiarire che la dichiarazione può essere acquisita dal datore di lavoro senza necessità di autenticazione notarile, purché accompagnata da una copia del documento di identità del dichiarante.
Disponibile qui un facsimile di autodichiarazione
Autocertificazione del lavoratore per rimborso utenze: il quesito e la soluzione proposta
L'interpello illustra il caso di una società per azioni che chiedeva di chiarire le formalità relative al rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà necessaria per il rimborso delle spese domestiche sostenute dai dipendenti, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.
La questione nasce dall’estensione della soglia di esenzione fiscale per il 2024 dei "fringe benefits", stabilita dalla Legge n. 213/2023, che consente il rimborso di utenze domestiche e spese abitative fino a 1.000 euro (elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli).
La società richiede chiarimenti sulle caratteristiche della dichiarazione dovuta da parte dei dipendenti.
In particolare, l’istante ritiene che il rimborso delle spese non costituisca una "riscossione di benefici economici da parte di terzi" e, pertanto, non sia necessaria l’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione.
Poiché la dichiarazione è destinata all’Agenzia delle Entrate, incaricata delle verifiche di veridicità, la società ritiene sufficiente la semplice sottoscrizione da parte del dipendente, senza autenticazione notarile o altra certificazione ufficiale.
Dichiarazione del lavoratore per rimborso utenze: parere dell’Agenzia
La soluzione proposta trova la conferma dell'Agenzia, la quale precisa che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva può essere acquisita dal datore di lavoro con firma originale del dipendente e copia del documento di identità, senza necessità di autenticazione. L’Amministrazione Finanziaria ricorda in ogni caso la responsabilità penale che sussiste in caso di dichiarazioni mendaci.