• Lavoro Dipendente

    Rappresentanza sindacale INPS – Confindustria: elenco 2026

    Il 20 settembre 2024 è stata siglata una nuova convenzione tra l’INPS, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL),Regione Sicilia, Regione Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano,  le principali confederazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) e Confindustria, con l’obiettivo di garantire una gestione più trasparente e rigorosa della rappresentatività sindacale. Il documento, valido fino al 31 dicembre 2026,  punta a  raccogliere  in modo certificato i dati  sulla rappresentatività delle sigle sindacali ai fini della contrattazione collettiva nazionale.

    Inps ha fornito chiarimenti nella circolare 100 del 27 novembre 2024.

    Con messaggio 3080 del 8 gennaio 2026 a seguito di nuove adesioni , 'istituto fornisce l 'elenco aggiornato degli aderenti e comunica che  con decorrenza gennaio 2026, è stata inserita la nuova codifica relativa alle seguenti Organizzazioni sindacali:

    – F00205: Associazione Libera Associates (ALA);

    – F00206: Associazione Popolare Lavoratori Italiani (APLI).

    ai fini Uniemens

    Le citate Organizzazioni sindacali verranno, inoltre, censite per l’ambito Confindustria nell'apposita procedura telematica denominata "Raccolta Elezioni RSU", che  raccoglie in forma anonima i consensi espressi a favore delle Organizzazioni sindacali (dato elettorale) nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie.

    Convenzione rappresentanza Confindustria 2024

    Il documento  firmato il 20 settembre sarà valido fino al 31 dicembre 2026, assegna :

    • all’INPS il compito di raccogliere ed elaborare i dati associativi e, 
    • in collaborazione con enti territoriali e l’INL, i dati elettorali.

    Nello specifico: il flusso Uniemens è al centro della raccolta del dato associativo. Attraverso questa piattaforma, i datori di lavoro comunicano mensilmente informazioni sulle deleghe sindacali.

     Parallelamente, il dato elettorale viene rilevato tramite una piattaforma digitale dedicata alle elezioni delle RSU. 

    Entrambi i set di dati sono elaborati per ottenere indicatori nazionali chiari e confrontabili, come il rapporto tra iscritti e voti validi. Questo processo consente una ponderazione che migliora l’accuratezza della rappresentatività.

    Tale approccio integrato punta a certificare la rappresentatività sindacale per la contrattazione collettiva nazionale; in questo modo :

    •  Le organizzazioni sindacali potranno contare su dati certificati per migliorare la loro capacità negoziale. 
    • Per le aziende, invece, l’automazione e le linee guida semplificano la conformità, riducendo i margini di errore.

    L'istituto sottolinea anche che il sistema  potrà essere un riferimento per altri settori alla ricerca di soluzioni integrate per la gestione dei dati

    Dati rappresentanza: i passaggi per i datori di lavoro

    Come detto , la circolare n. 100 del 27 novembre 2024 fornisce dettagliate istruzioni operative per i datori di lavoro,  ai fini della raccolta accurata dei dati associativi richiesti dall'INPS nell'ambito della convenzione con Confindustria, CGIL, CISL e UIL.

     Di seguito, i principali passaggi operativi:

    1. Registrazione al sistema "RASI"

    I datori di lavoro, o i loro intermediari autorizzati, devono accedere al "Cassetto previdenziale contribuente" e selezionare l’applicazione RASI (Rappresentanza Sindacale). Attraverso questa piattaforma, è necessario trasmettere una comunicazione telematica per ottenere un codice di autorizzazione per l’invio dei dati associativi tramite il flusso Uniemens.

    Selezione matricole: Durante la registrazione, il datore di lavoro inserisce il codice fiscale e seleziona le matricole aziendali da associare al censimento della rappresentanza sindacale.

    Assegnazione del codice "0R": Il sistema attribuisce alle matricole selezionate il codice di autorizzazione "0R", identificativo per l’invio dei dati relativi alle deleghe sindacali.

    2. Compilazione del flusso Uniemens

    I dati devono essere trasmessi mensilmente attraverso il flusso Uniemens, nella sezione dedicata <RappresentanzaSindacale>. Gli elementi richiesti includono:

    • Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL): Deve essere indicato il codice attribuito dall’INPS per il contratto applicato.
    • Organizzazione sindacale: Va inserito il codice dell’organizzazione cui aderiscono i lavoratori.
    • Numero iscritti: Specificare il numero totale di deleghe sindacali, con evidenza separata per le unità produttive con più di 15 dipendenti ove presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
    • Codice "F99999" per assenza di iscritti: In caso di assenza di iscritti ad organizzazioni sindacali, il datore di lavoro deve utilizzare il codice "F99999" e valorizzare il numero iscritti a "0".

    3. Scadenze e aggiornamenti

    Periodicità: I dati devono essere inviati mensilmente, in relazione alle deleghe attive nel mese di riferimento.

    Correzioni: Per modifiche o integrazioni, è possibile aggiornare le informazioni nel flusso relativo ai mesi successivi.

    Termine ultimo: I dati relativi all’anno in corso devono essere inviati entro la denuncia del mese di dicembre dello stesso anno. Ad esempio, i dati del 2024 devono essere completati entro il flusso di dicembre 2024.

    4. Supporto e documentazione tecnica

    Ulteriori dettagli operativi  per la corretta compilazione e invio dei dati(sono reperibili nel documento tecnico allegato alla scheda "Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private" sul sito INPS. 

  • Lavoro Dipendente

    Tabelle ACI 2026 per il calcolo del fringe benefit pubblicate in Gazzetta

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025 Suppl. Ordinario n. 40, il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2026, utili per la determinazione del fringe benefits, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

    Il beneficio tassabile è imponibile per il lavoratore sia ai fini fiscali che previdenziali e si desume dalle tabelle ACI pubblicate ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

    Scarica le Tabelle ACI 2026 in formato excel per tipologia di veicolo.

    Le tabelle ACI valide per il 2026

    Le tabelle ACI valide per il 2026 sono suddivise in:

    • Autoveicoli in produzione cosi distinte:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, 
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in;
      • autoveicoli elettrici.
    • Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in,
      • Autoveicoli elettrici.
    • Motoveicoli.
    • Autocaravan.

    Scarica qui le Tabelle ACI 2026 in pdf

    Ricordiamo che l’ACI (www.aci.it) elabora due tipologie di tabelle:

    1. le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
    2. le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).

    Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.

    Fringe benefit auto aziendali: criteri di determinazione nel 2026

    Anche per il 2026 resta confermato il meccanismo di tassazione basato su:

    • costo chilometrico ACI × 15.000 km;
    • applicazione della percentuale prevista dalla normativa vigente.

    Le tabelle ACI 2026 includono:

    • autovetture benzina e gasolio;
    • veicoli benzina-GPL e ibridi benzina-GPL;
    • veicoli ibridi benzina (mild, full e plug-in);
    • autovetture elettriche, per le quali continua ad applicarsi la percentuale agevolata del 25%.

    Il valore così determinato costituisce reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a:

    • IRPEF;
    • contributi previdenziali.

    Uso promiscuo dell’auto e rilevanza delle nuove Tabelle ACI 2026

    Le Tabelle ACI 2026 devono essere utilizzate:

    • per i veicoli assegnati ai dipendenti nel corso del 2026;
    • per i veicoli già in uso negli anni precedenti, se il contratto prevede il ricalcolo annuale del fringe benefit.

    Resta ferma la regola secondo cui il fringe benefit è determinato a prescindere dall’effettiva percorrenza e non rilevano i chilometri realmente percorsi dal dipendente.

    Fringe benefit, trasferte e tracciabilità delle spese: il nuovo quadro fiscale

    Accanto all’aggiornamento delle Tabelle ACI, assume particolare rilievo il nuovo regime di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n. 15/2025. In base ai recenti chiarimenti:

    • le spese di trasferta rimborsate al dipendente sono deducibili e non imponibili solo se tracciabili;
    • la tracciabilità è richiesta anche per le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute in missione;
    • i pagamenti devono avvenire tramite strumenti tracciabili (carte, bonifici, app di pagamento).

    La mancata tracciabilità può comportare quindi l'indeducibilità del costo per il datore di lavoro e la possibile riqualificazione fiscale in capo al dipendente.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Lavoratori stagionali rumeni: l’Ispettorato detta le regole per i datori

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l’Ambasciata di Romania in Italia, ha diffuso un comunicato informativo rivolto in particolare ai lavoratori stagionali rumeni e ai loro datori di lavoro. L’obiettivo è favorire la corretta applicazione delle regole sul lavoro, promuovendo la conoscenza dei diritti e dei doveri delle parti coinvolte.

     Il tema interessa direttamente imprese e consulenti del lavoro, soprattutto nei settori che fanno ampio ricorso a manodopera stagionale, come l’agricoltura. 

    I cittadini rumeni, infatti, possono essere assunti in Italia alle stesse condizioni dei lavoratori italiani, senza necessità di permessi di lavoro, ma nel rispetto puntuale degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

    Il comunicato è fornito anche in lingua rumena per essere condiviso con i lavoratori.

    Di cosa si tratta e per chi

    Il comunicato chiarisce che i lavoratori rumeni godono degli stessi diritti dei cittadini italiani. Per essere assunti devono essere in possesso di un documento di identità valido e del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista del datore di lavoro, l’assunzione comporta l’obbligo di inviare la comunicazione telematica di instaurazione del rapporto (COL-Unilav) entro la mezzanotte del giorno precedente l’inizio dell’attività. Tale comunicazione ha valore anche ai fini INPS e INAIL e deve contenere tutti i dati essenziali del rapporto di lavoro, dalla tipologia contrattuale alla qualifica e al CCNL applicato.

    Particolare attenzione è dedicata al lavoro stagionale agricolo, che può essere svolto con contratti a tempo determinato di breve durata, con più fasi di lavoro nell’anno (con garanzia minima di 100 giornate) o con rapporti superiori a 180 giornate. In alcuni casi, il superamento dei 180 giorni di lavoro effettivo può dare diritto alla richiesta di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, salvo specifiche esclusioni previste. La retribuzione deve rispettare i minimi stabiliti dai contratti collettivi e deve essere corrisposta con strumenti tracciabili, con consegna mensile della busta paga al lavoratore

    Le indicazioni operative

    Per i datori di lavoro è fondamentale adottare una gestione corretta e documentata del rapporto.

     Prima dell’inizio dell’attività lavorativa deve essere consegnato al lavoratore il contratto, completo di informazioni su orari, mansioni, luogo di lavoro, retribuzione e periodo di prova. 

    Durante il rapporto, occorre garantire il rispetto delle ore lavorate e dei livelli retributivi previsti dal CCNL applicabile.

    Dal punto di vista del soggiorno, se il lavoratore rimane in Italia per più di tre mesi, è obbligatoria l’iscrizione all’Anagrafe comunale; 

    per periodi inferiori è possibile l’iscrizione al Registro temporaneo della popolazione. 

    In caso di mancato rispetto dei diritti – ad esempio retribuzioni non pagate o lavoro senza contratto – i lavoratori possono rivolgersi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, utilizzando anche un modulo disponibile in lingua rumena.

    il comunicato in lingua rumena

    În colaborare cu Ambasada României în Italia, Malta și San Marino, a fost redactat documentul anexat, disponibil atât în limba italiană, cât și în limba română, pentru a informa lucrătorii sezonieri români despre drepturile și obligațiile lor în Italia.

    În cadrul materialului sunt explicate regulile privind angajarea, remunerația, contractul de muncă și modalitățile de semnalare a eventualelor încălcări ale drepturilor lucrătorilor.  Vă invităm să consultați documentele anexate.

  • Lavoro Dipendente

    Legge Semplificazioni 2025: novità su immigrazione e lavoro

    La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 , in vigore  dal 18 dicembre 2025, introduce una serie di semplificazioni  in materia di lavoro che  riguardano in particolare  l’area immigrazione (soprattutto nella gestione dell’alloggio e dei termini procedurali) cassa integrazione (obbligo del lavoratore di informare il datore se ha un secondo lavoro ) e  lavoro occasionale in agricoltura  

    Di seguito le principali novità.

    Immigrazione: Idoneità alloggi e nulla osta più rapido

    L’art. 4 della legge 182 2025  interviene su più punti,  sulle pratiche legate all’ingresso per lavoro subordinato e sulla gestione dell’alloggio per i lavoratori

    1) Criteri per l’idoneità alloggiativa: nuovo riferimento tecnico

    La legge sostituisce il riferimento ai requisiti dell’edilizia residenziale pubblica con i parametri del D.M. Sanità 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari dell’abitazione). Operativamente: quando in pratica serve attestare la “idoneità alloggiativa”, conviene verificare che i documenti e le dichiarazioni siano coerenti con quel riferimento tecnico spesso usato dagli uffici comunali/ASL per valutazioni di abitabilità. 

    2) Alloggio in “dormitori stabili di cantiere”: autocertificazione del datore

    Per le ipotesi in cui l’alloggio sia offerto in dormitori stabili di cantiere, è  ammessa l’autocertificazione del datore di lavoro, a condizione che i dormitori rispettino i requisiti dell’allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro). 

    3) Alloggio in struttura ricettiva: basta indicare la struttura

    Se l’alloggio è presso una struttura alberghiera/ricettiva, viene considerata sufficiente la mera indicazione della struttura ospitante. Attenzione però: la legge richiama espressamente le responsabilità della struttura in caso di violazioni. Operativamente quindi occorre acquisire comunque una conferma scritta della prenotazione/ospitalità e 

    far inserire nei contratti/lettere di assunzione una clausola su durata e condizioni dell’alloggio

    4) Nulla osta in 30 giorni per chi segue programmi nei Paesi d’origine

    Per l’ingresso/soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano a programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, il termine massimo per il rilascio del nulla osta viene ridotto a 30 giorni.

     Inoltre l'Art. 20  modifica l’art. 24-bis del Testo Unico Immigrazione inserendo un chiarimento: laddove la norma parla di attività svolte “sul piano nazionale”, vengono incluse anche le strutture territoriali annesse (richiamo applicato sia al comma 1 sia al comma 3). Per imprese/consulenti questo puo comportare un potenziale decentramento operativo e interlocuzione più “vicina” (meno passaggi centralizzati), utile soprattutto quando si gestiscono pratiche in più province.

    Art. 21 – Lavoratori altamente qualificati: termine da 90 a 30 giorni

    Con l'art 21 la legge interviene sull’art. 27-quater, comma 6, TUI e sostituisce  il termine “novanta” come periodo massimo per l'emissione del nulla osta  con “trenta”. 

    È una misura che incide sui percorsi dei lavoratori altamente qualificati (ambito tipicamente collegato alla Carta Blu UE e canali “high-skilled”). Puo essere utile  comunicare chiaramente  ai candidati quali documenti vanno prodotti in anticipo (titoli, contratti, alloggio ove necessario, coperture, ecc.), per non perdere il vantaggio dei 30 giorni.

    Art. 22 obbligo comunicazione al datore di lavoro

    In tema di CIG   viene inserito il comma 2-bis nell’art. 8 del D.Lgs. 148/2015: il lavoratore in cassa integrazione deve informare immediatamente il datore che ha richiesto l’intervento di aver intrapreso un’altra attività lavorativa per la quale ha già reso la comunicazione all’INPS prevista dalla norma.  

    Attenzione al fatto che la tracciabilità della comunicazione può diventare decisiva in caso di contestazioni. 

    Proroga lavoro occasionale agricoltura

    Infine  l'art. 23  interviene sull’art. 1, comma 343, della legge 197/2022  prorogando di un anno , cioè fino al 31 dicembre 2025 l’applicazione del lavoro occasionale in agricoltura dopo la modifica della legge di bilancio 2023  che ha abrogato l'utilizzo del contratto telematico DL 50 2017.

    Ricordiamo che l'attuale  disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) consente assunzioni a tempo determinato per attività stagionali, entro un limite di 45 giornate annue per lavoratore. 

    Possono essere impiegati solo soggetti appartenenti a specifiche categorie (es. disoccupati o percettori di sostegni, pensionati, studenti under 25, detenuti/semiliberi) e, salvo i pensionati, che non abbiano avuto rapporti di lavoro agricolo ordinari nei 3 anni precedenti. Prima dell’avvio servono autocertificazione e comunicazione al Centro per l’impiego. Il compenso è tracciabile, definito dai contratti, fiscalmente esente; superamenti/irregolarità comportano sanzioni e possibile trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

    Leggi per maggiori dettagli Prestazioni occasionali in agricoltura guida aggiornata

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento per offese al superiore su Whatsapp: è illegittimo


    Con la sentenza n. 5936 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha confermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per alcuni messaggi vocali a contenuto offensivo inviati all’interno di una chat WhatsApp  composta da 14 colleghi. 

    La Corte ha stabilito che si trattava di comunicazioni private, tutelate dall’art. 15 della Costituzione, e che dunque non potevano costituire giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro. 

    Vediamo meglio  il caso specifico e le motivazioni della sentenza.

    Il caso e la decisione della Cassazione: la chat privata è riservata

    Il caso nasceva dal ricorso presentato da un’azienda avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato la decisione del Tribunale di primo grado , ugualmente favorevole al lavoratore. Quest’ultimo era stato licenziato in seguito alla diffusione, da parte di un partecipante alla chat, di messaggi audio contenenti espressioni offensive, ritenute denigratorie e razziste, rivolte al proprio  team leader. 

    Tuttavia, secondo la Corte d’Appello, la comunicazione era avvenuta in un ambito ristretto e chiuso, e quindi non poteva essere assimilata a una pubblicazione in un luogo accessibile a una moltitudine di persone, come ad esempio un post su Facebook.

    Nel rigettare il ricorso dell’azienda, confermando la decisione delle corti di merito, la Cassazione ha confermato che la comunicazione tra membri di una chat chiusa su WhatsApp gode della protezione costituzionale prevista dall’art. 15 della Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza. 

    La Corte ha richiamato la recente giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 170/2023), secondo cui anche le forme digitali di comunicazione – come email, SMS e messaggi WhatsApp – rientrano nel concetto di “corrispondenza” tutelata, indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato.

    Nel caso specifico, la diffusione del messaggio al datore di lavoro era avvenuta ad opera di uno dei partecipanti alla chat, cioè di un destinatario diretto, il che non fa venir meno la tutela costituzionale. Anzi, ha sottolineato la Corte, si tratta di una violazione della segretezza ad opera di un co-destinatario, che non autorizza il datore di lavoro ad utilizzare quei contenuti come base per un licenziamento.

    La Cassazione ha inoltre ribadito che il contenuto in sé delle comunicazioni private, se espresso in forma riservata e non destinato alla pubblicazione, non può costituire giusta causa di recesso. 

    Il potere disciplinare del datore di lavoro incontra un limite nei diritti fondamentali del lavoratore, in particolare nel diritto alla libertà di comunicazione e alla riservatezza. Anche il principio dell’art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) non può giustificare un’ingerenza che comporti la compressione di diritti costituzionalmente garantiti.

    Precedente giuridico e implicazioni

    Questa pronuncia si inserisce nel solco già tracciato da precedenti decisioni (Cass. civ. n. 21965/2018) e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, le quali hanno stabilito che i messaggi scambiati in contesti privati non costituiscono una forma di comunicazione pubblica e quindi non possono essere considerati diffamatori in senso giuridico, né integrare fattispecie penalmente rilevanti come la minaccia, se non rivolti direttamente all’interessato.

    La Corte ha anche escluso che il contenuto dei messaggi potesse rappresentare una lesione del rapporto fiduciario tale da giustificare il licenziamento per giusta causa, in assenza di un’effettiva diffusione o impatto all’esterno del contesto privato. Infatti, secondo i giudici, il datore di lavoro non può sanzionare moralmente i propri dipendenti per espressioni private, a meno che tali comportamenti non compromettano oggettivamente la possibilità di una prosecuzione del rapporto lavorativo.

    In sintesi, la Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale: anche nell’ambiente di lavoro  i diritti alla libertà di comunicazione e alla riservatezza devono essere tutelati, anche quando i mezzi usati sono digitali. 

  • Lavoro Dipendente

    Trattenute in busta paga per danni aziendali: le regole

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 26607 del 2 ottobre 2025  ha offerto un importante chiarimento sulla possibilità per il datore di lavoro di operare trattenute in busta paga a titolo risarcitorio,  nel caso di danni arrecati dal lavoratore al patrimonio aziendale.

    In particolare viene specificato che è necessario il rispetto della procedura disciplinare prevista dall’art. 7 della legge n. 300/1970 e dallo specifico contratto collettivo di settore.

    Il caso riguarda un rapporto di lavoro nel settore Autotrasporti e Logistica, ambito in cui la contrattazione collettiva (art. 32 del CCNL) disciplina espressamente la responsabilità del dipendente per i danni arrecati a mezzi e attrezzature, prevedendo anche la possibilità di compensazione tramite trattenuta fino a un limite massimo stabilito.

    La Suprema Corte sottolinea tuttavia che tale facoltà non può essere esercitata in assenza della corretta irrogazione della sanzione disciplinare, che costituisce garanzia fondamentale per il lavoratore e condizione essenziale per il legittimo esercizio del potere risarcitorio del datore di lavoro.

    Il caso e la previsione del ccnl Logistica

    Il procedimento trae origine dal danneggiamento di un muletto aziendale avvenuto durante le operazioni di movimentazione merci. 

    A seguito dell’episodio, il datore di lavoro aveva applicato due trattenute nella  busta paga del lavoratore responsabile, per complessivi 2.850 euro, a titolo di risarcimento del danno. 

    Successivamente era stata notificata al dipendente anche una sanzione disciplinare di rimprovero scritto.

    Il lavoratore aveva contestato sia la sanzione sia le trattenute, chiedendone la restituzione.

    Il Tribunale aveva inizialmente rigettato il ricorso; la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma, aveva invece dichiarato illegittima la prima trattenuta, ritenendo che fosse stata applicata prima della comunicazione della sanzione disciplinare, necessaria secondo la disciplina collettiva per fondare il risarcimento.

    La Corte territoriale aveva comunque riconosciuto la responsabilità del lavoratore per il danno prodotto, ritenendo legittima solo la seconda trattenuta, effettuata in un momento successivo rispetto all’avvio della procedura disciplinare.

    La società aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra l’altro:

    • errata interpretazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e dell’art. 32 del CCNL di riferimento;
    • omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento;
    • violazione delle norme processuali in tema di appello incidentale;
    • errata liquidazione e ripartizione delle spese di lite.

    La Suprema Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando la decisione di appello.

    Trattenute in busta paga solo dopo sanzione disciplinare

    La Corte di Cassazione ha ribadito che la trattenuta in busta paga a titolo risarcitorio è legittima solo se preceduta dall’irrogazione della sanzione disciplinare, come previsto dall’art. 32 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica

    Tale previsione contrattuale, secondo la Corte, costituisce una garanzia essenziale per il lavoratore e condiziona l’esercizio del potere risarcitorio da parte del datore.

    Richiamando i principi dell’art. 7 della legge n. 300/1970, la Cassazione ha affermato che:

    • la sanzione disciplinare esiste ed è efficace solo se comunicata al lavoratore;
    • non è possibile distinguere fra “adozione” e “comunicazione” della sanzione: senza comunicazione, la sanzione non è giuridicamente perfezionata;
    • la trattenuta precedente alla comunicazione della sanzione viola il procedimento garantito e risulta quindi illegittima.

    La Corte ha inoltre precisato che la responsabilità del lavoratore per il danno non era più oggetto di contestazione, essendo passata in giudicato nelle fasi precedenti. La questione esaminata riguardava unicamente la corretta applicazione delle regole procedurali previste dalla contrattazione collettiva.

    Sul piano processuale, la Cassazione ha escluso la necessità di una nuova udienza in caso di proposizione dell’appello incidentale, precisando che l’art. 436 c.p.c. non prevede tale adempimento.  Sono state ritenute infondate anche  le censure sulla liquidazione delle spese, ambito nel quale il controllo di legittimità si limita alla verifica dell’assenza di violazioni dei principi sulla soccombenza e dei parametri tabellari.

    L’ordinanza si conclude con il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni di merito, compresa la parziale compensazione delle spese di lite e l’obbligo per la società ricorrente di versare il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

  • Lavoro Dipendente

    Costo orario metalmeccanici nei contratti pubblici: tabelle 2025

    E' stato pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, sezione pubblicità legale,  il Decreto direttoriale 103 del 24.11.2025  che  fissa  il costo medio  del lavoro per   il personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica e  imprese della installazione di impianti, applicabile  per i contratti  pubblici.

    In questo ambito rientrano, nello specifico :

    • l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
    •  la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; 
    • l’esecuzione presso terzi delle attività stesse,

    Il decreto contiene le tabelle dettagliate  riguardanti distintamente gli operai  e  gli impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2025

    Costo orario metalmeccanici: la normativa

    Si ricorda che la determinazione  del coso medio orario  ai fini dei contratti pubblici, è prevista dal decreto legislativo n. 50 del 2016, e affidata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la effettua  sulla base 

    • dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, 
    • delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, 
    • dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

    E' stato preso a riferimento ancora  l'accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021, con decorrenza dalla stessa data ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL (ancora in vigore in quanto le trattative di rinnovo sono state interrotte con previsione di  mobilitazione e sciopero).

    Il decreto ricorda che il costo medio orario  così determinato può essere  comunque soggetto a oscillazioni  dovute:

    •  benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da norme di legge di cui il datore di lavoro usufruisce;
    •  specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva;
    •  oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    • oneri derivanti da contrattazione aziendale;
    • oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
    • oneri collegati all’utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
    • oneri derivanti dall’effettuazione di lavori fuori sede od officina.

    Costo orario metalmeccanici: valori e tabelle 2024

    Riportiamo i valori  annui e orari  del costo complessivo medio  2024 per operai e impiegati nelle tabelle seguenti ( i dati 2025 nelle tabelle allegate al decreto e  in fondo all'articolo)

    operai a tempo indeterminato

    D1

    D2

    C1

    C2

    C3

    B1

    46.235,43

    COSTO ANNUO

    34.911,30    

     38.664,52

    39.446,75

     40.325,42

     43.170,17 

    COSTO MEDIO ORARIO  

    21,82  

    24,17

    24,65

    25,20

    26,98

    28,90

    impiegati a tempo indeterminato

    D1

    D2

    C1

    C2

    C3

    B1

    B2

    B3

    A1

    COSTO ANNUO 

    34.380,96   

    38.076,63

     38.846,86

    39.712,06

    42.513,17

    45.531,42

     48.863,79

       54.450,35

    55.675,71

    COSTO MEDIO ORARIO 

    21,49 

    23,80

    24,28

    24,82

    26,57

    28,46

    30,54

    34,03

    34,80

    Allegati: