• Lavoro Dipendente

    Fallimento e cessione d’azienda: niente TFR se il rapporto prosegue

    Con ordinanza n. 21676 del 28 luglio 2025, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una  Srl per il credito relativo al proprio TFR. Il lavoratore sosteneva che, a seguito della cessione di ramo d’azienda  a un nuovo soggetto , si fosse determinata la cessazione del rapporto di lavoro con la società cedente, con conseguente insorgenza del diritto al trattamento di fine rapporto.

    Il Tribunale di Reggio Calabria aveva però escluso tale diritto, ritenendo che il rapporto fosse semplicemente proseguito con la cessionaria e che, in assenza di cessazione, il diritto al TFR non fosse ancora sorto. Aveva inoltre rilevato che non vi era stata omologazione del concordato preventivo proposto dalla società cedente, condizione necessaria – nella normativa applicabile ratione temporis  – per l’immediata esigibilità del TFR.  

    Il lavoratore aveva impugnato il decreto del Tribunale sostenendo la violazione degli articoli 105 della Legge Fallimentare, 47 della Legge 428/1990 e 2112 del Codice Civile, ma la Suprema Corte ha confermato l’interpretazione dei giudici di merito che hanno ritenuto applicabile la normativa previgente l'entrata in vigore del d.lgs 14 2019.

    Il quadro normativo applicabile “ratione temporis”

    La Corte ha chiarito che, nel caso di trasferimento d’azienda, il trattamento di fine rapporto non matura automaticamente se il rapporto di lavoro continua senza interruzioni presso il nuovo datore. In base all’art. 2112 c.c., in caso di trasferimento d’azienda, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dal precedente rapporto, senza che questo venga considerato cessato.

    La norma invocata dal ricorrente, l’art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428, nella formulazione modificata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), prevede effettivamente che, in presenza di procedure concorsuali, il TFR divenga esigibile anche in caso di trasferimento del lavoratore, ma tale novella normativa è entrata in vigore solo il 15 luglio 2022. 

    Essendo la cessione aziendale oggetto del caso avvenuta nel 2018, la Corte ha correttamente escluso l’applicazione della nuova disposizione per motivi temporali.

    La versione previgente dell’art. 47, comma 5, richiedeva l’omologazione del concordato preventivo per rendere esigibile il TFR, ma nel caso concreto tale omologa non era intervenuta. Pertanto, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto dell’insinuazione al passivo da parte del Tribunale.

    Il principio della Cassazione: il TFR non è dovuto senza cessazione effettiva

    La Cassazione ha dunque ribadito un principio consolidato: il TFR matura in modo progressivo, ma la sua esigibilità è legata alla cessazione del rapporto di lavoro. Se il lavoratore passa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di un nuovo datore per effetto di una cessione d’azienda, il rapporto non si considera interrotto e, quindi, il credito relativo al TFR non può essere fatto valere nei confronti del precedente datore fallito.

     Va sottolineato che con il D.Lgs. n. 14/2019  sono stati previsti casi di esigibilità del TFR, non applicabili pero  alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022.

    Infine,  la Corte ha respinto le deduzioni del lavoratore secondo cui il nuovo datore lo avrebbe assunto ex novo, sottolineando che si trattava di un accertamento fattuale difforme da quanto verificato dai giudici di merito, i quali avevano invece constatato una mera prosecuzione del rapporto. Né è risultato dimostrato che vi fosse stata una nuova assunzione formalmente distinta dalla prosecuzione del contratto.

  • Lavoro Dipendente

    Decontribuzione SUD: in Uniemens verifica automatica per le PMI

    Con il messaggio 2398 del 30 luglio 2025 INPS   informa che è stata resa disponibile una nuova funzionalita online nelle denunce mensili Uniemens  che verifica in automatico se l'azienda rispetta i criteri per  fruire  della Decontribuzione SUD ovvero l'  esonero dal versamento dei contributi previdenziali, (articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) destinato alle  microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

     Vengono anche fornite le precisazioni per il superamento dell'eventuale blocco delle domande.

    Verifica automatica forza lavoro e superamento del blocco

    L'istituto  infatti che a norma dell’articolo 1, comma 407, della legge di Bilancio 2025 rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione

    Il regolamento  prende  dunque in considerazione i tre seguenti criteri:

    – il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;

    – il fatturato annuo;

    – il totale di bilancio annuo.

    In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:

    • 1. meno di 250 occupati;
    • 2. un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, 3. un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

     Dato che per la qualificazione di PMI entrambi i criteri soprariportati devono essere rispettati nel relativo periodo di riferimento, l'istituto ha reso  disponibile una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza .

    Lo strumento impedisce di fatto,  in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.

    Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione  anche l'ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”.

    In questo casi  il soggetto interessato dovrà fornire, se richiesta dall’Istituto, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio .

  • Lavoro Dipendente

    Nuovi congedi e permessi per malattie oncologiche: legge in Gazzetta

    Nella seduta dell' 8 luglio 2025,  l’Aula Senato ha avviato e concluso, in seconda lettura  l’esame del disegno di legge "Permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica" .

     Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.7.2025, come Legge 106-2025 recante " Disposizioni concernenti la conservazione del posto  di  lavoro  e  i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche"

    Nella relazione finale  sono state evidenziate le principali novità  tra cui:

    •  il periodo di congedo continuativo fino a 24 mesi per la conservazione del posto di lavoro e 
    • 10 ore di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per contratto.

    Vediamo meglio tutti i contenuti della legge, in attesa di istruzioni INPS per l'applicazione.

    Legge 106 2025 patologie croniche invalidanti o oncologiche: il nuovo congedo

    I commi 1 e 2 dell'articolo 1  della legge 106 2025 riconoscono il diritto a un periodo di 

    • congedo continuativo o frazionato  non superiore ai 24 mesi,
    •  non retribuito 
    • con conservazione del posto di lavoro
    •  per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare,
    • che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

    Durante il periodo di congedo, il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, mentre possono essere fruiti, in via concorrente, altri benefici economici o giuridici. La fruizione del congedo può decorrere solo dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettante ai dipendenti a qualunque titolo. 

    Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile dal rapporto di lavoro. 

    Alla fine del periodo di congedo, la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore. 

    Il successivo comma 4 prevede che, per il periodo successivo alla fruizione del congedo  il lavoratore abbia priorità nell'accesso alla modalità di lavoro agile nell'ambito degli accordi individuali su tale modalità che il datore di lavoro intenda concludere

    La priorità sussiste a condizione che la prestazione lavorativa del soggetto sia compatibile con la modalità di lavoro agile. 

    LAVORO AUTONOMO 

    Per i lavoratori autonomi il comma 3 prevede, con riferimento alle suddette malattie, il diritto alla sospensione, per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per un committente. 

    Per il periodo oggetto di sospensione non è riconosciuto alcun corrispettivo ed è fatta salva l'ipotesi del venir meno nell'interesse del committente.

    DDL pazienti cronici o oncologici: i permessi

    L'articolo 2 prevede, con decorrenza dal 2026, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento o aventi figli minorenni affetti da malattie e condizioni di invalidità in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso, con relative indennità o copertura previdenziale figurativa per specifiche esigenze, in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione ed ai i contratti collettivi nazionali di lavoro

    Vi è il diritto riconosciuto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. 

    Trovano in generale applicazione le disposizioni previste per i lavoratori relative ai casi di gravi patologie richiedenti terapia salvavita. 

    L'indennità per le ore di permesso  è determinata secondo i criteri vigenti per il trattamento di malattia.

     L'indennità è erogata:

    • nel settore privato da parte del datore di lavoro, col successivo recupero mediante conguaglio coi contributi dovuti all'ente previdenziale. 
    • Nel settore pubblico, invece, le amministrazioni provvedono in relazione all'oggetto, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.

    Borse di studio” in memoriam” per professioni sanitarie

    L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2026, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche in favore di studenti meritevoli, laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, ovvero altri corsi di laurea inerenti alle professioni sanitarie. 

    Si demanda a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti necessari per il conferimento dei premi in oggetto, dei parametri e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi.

    Gli articoli 4 e 5  prevedono che 

    • per l'attuazione  l'INPS ricevera uno stanziamento specifico per consentire l'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica
    • si conferma la consueta clausola di salvaguardia relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

  • Lavoro Dipendente

    Protocollo lavoro nelle emergenze climatiche: pubblicato il decreto

    E' stato  recepito con decreto ministeriale 95 del 09.7.2025  l'Accordo firmato  il 2 luglio  2025 presso il Ministero del lavoro  per un  " Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro", resosi necessario per l'eccezionale ondata di caldo che ha colpito anche quest'anno il paese.

    Nei giorni successivi alla firma era proseguita la raccolta delle firme di tutte le parti sociali, ora elencate nel decreto.  Si tratta in particolare di :

    •  CISL
    • CGIL
    • UIL
    • UGL 
    • CONFINDUSTRIA
    • CONFARTIGIANATO
    • CNA
    • COLDIRETTI 
    • ANCE
    • CONFAGRICOLTURA
    • CASARTIGIANI
    • CONFCOOPERATIVE
    • LEGACOOP
    • AGCI
    • CIA – AGRICOLTORI ITALIANI
    • CONFESERCENTI
    • CONFCOMMERCIO

    Il ministro del lavoro ha  affermato che "Con la sottoscrizione del Protocollo caldo al Ministero, le parti sociali hanno dato una risposta importante ai lavoratori e alle imprese, in un momento eccezionale ; il protocollo, il primo dopo il Covid-19 ha l’obiettivo di scongiurare infortuni e malattie professionali connessi al clima estremo. L’obiettivo è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Allo stesso tempo si propone di valorizzare le iniziative, anche contrattuali, di categoria, territorio o azienda, già assunte in sede nazionale e di diventare un punto di riferimento per gli eventuali provvedimenti adottati dalle amministrazioni locali".

    Come noto  attualmente  sono  in vigore molte ordinanze regionali che vietano il lavoro nelle ore piu calde della giornata  Il documento ministeriale chiarisce le modalità di armonizzazione di  questi documenti con le indicazioni del protocollo,  che si basa anche sulle linee guida INAIL.

    Da segnalare in particolare  l'obbligo per i datori di lavoro di  condivide con  Inps   gli accordi sottoscritti a livello territoriale  in materia di CIG.

    Vediamo più in dettaglio i contenuti dell'accordo quadro.

    Protocollo quadro misure di contenimento dei rischi nelle emergenze climatiche

    Ecco una panoramica dettagliata delle misure previste dal Protocollo quadro, sottoscritto il 2 luglio 2025, che nasce con i seguenti obiettivi:

    • Contenere i rischi lavorativi derivanti da emergenze climatiche (in particolare il caldo estremo).
    • Garantire la prosecuzione delle attività produttive tutelando la salute psicofisica dei lavoratori.
    • Promuovere buone pratiche condivise, anche attraverso accordi contrattuali a livello nazionale, territoriale e aziendale.

    Il documento si riferisce sia ai lavoratori outdoor (esposti direttamente agli agenti atmosferici) che indoor, specie in ambienti privi di condizioni microclimatiche idonee.

    Le  Misure previste nel protocollo :

    A. Valutazione e gestione del rischio

    • Il rischio climatico, incluso il microclima, deve essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

    I datori di lavoro sono obbligati a monitorare quotidianamente i bollettini ufficiali meteo (es. www.salute.gov.it/caldo) e a prevedere azioni preventive immediate in caso di allerta.

    • B. Integrazione nei contratti collettivi

    È prevista l’attivazione di tavoli contrattuali nazionali, territoriali o aziendali, per tradurre il protocollo in misure specifiche per ciascun settore.

    Le misure possono confluire nei CCNL vigenti.

    C. Temi specifici d’intervento

    Il protocollo individua alcune buone prassi da declinare a livello settoriale:

    • Informazione e formazione specifica sui rischi climatici.
    • Sorveglianza sanitaria mirata ai rischi da calore e microclima.
    • Fornitura adeguata di DPI e indumenti in funzione della stagione.
    • Riorganizzazione di turni e orari di lavoro, ad esempio anticipando o posticipando l’inizio delle attività.

    D. Misure per i cantieri temporanei (Titolo IV, D.Lgs. 81/2008)

    I Coordinatori per la sicurezza dovranno includere il rischio microclima nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

    I datori di lavoro appaltatori devono prevedere nel POS misure come:

    • aree d’ombra,
    • pause più frequenti,
    • fornitura di bevande,
    • adeguamento dei DPI.

    Da notare che il testo pubblicato  sul sito del Ministero, prevede l'obbligo per i datori di lavoro di  trasmettere alla sede Inps competente gli accordi «sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del…protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche».

    Il ruolo delle istituzioni e l’attuazione

    Dal punto di vista del supporto istituzionale alla realizzazione delle misure si prevede che l’INAIL potrà riconoscere premialità per le imprese che applicano accordi attuativi del protocollo, senza incremento della spesa pubblica.

    Il Ministero del Lavoro è chiamato a:

    • formalizzare il protocollo;
    • facilitare l’uso degli ammortizzatori sociali (es. CIGO, CISOA), anche per stagionali;
    • qualificare le ordinanze e i protocolli attuativi come giustificazioni valide per ritardi nei lavori dovuti a eventi climatici estremi.

    Le parti firmatarie si incontreranno entro sei mesi dalla sottoscrizione per verificare l’attuazione del protocollo. Inoltre potranno essere istituiti gruppi di lavoro territoriali o settoriali con il coinvolgimento di autorità sanitarie locali e altri enti istituzionali.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: no al tetto di 6 mensilità

    Con la sentenza n. 118 del 2025, depositata il 21 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 23/2015, «limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”».

     La Corte ha stabilito cioè che il limite risarcitorio  invalicabile, applicato in modo uniforme a tutti i datori di lavoro sotto soglia, viola i principi di uguaglianza, adeguatezza della tutela e dignità del lavoratore, sanciti dagli articoli 3, 4, 35, 41 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea.

    Secondo la Consulta, la previsione di un tetto massimo rigido impediva al giudice di personalizzare il risarcimento in base alla gravità dell’illegittimità del licenziamento, rendendolo talmente esiguo da trasformarlo in una liquidazione forfetaria e standardizzata, inidonea a garantire un ristoro effettivo e una funzione deterrente. 

    La sentenza non ha invece censurato il dimezzamento delle indennità rispetto alle imprese sopra soglia, considerandolo compatibile con la Costituzione, purché inserito in una forbice ampia e flessibile. 

    Risarcimento per licenziamento illegittimo: il contesto normativo

    Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, noto come parte del “Jobs Act”, ha introdotto un nuovo regime per i contratti a tutele crescenti, modificando in modo rilevante la disciplina dei licenziamenti illegittimi. 

    In particolare, l’articolo 9, comma 1, stabiliva che, nei casi di licenziamenti dichiarati illegittimi da parte di datori di lavoro con meno di 15 dipendenti (quindi non soggetti all’articolo 18 della legge 300/1970, lo Statuto dei lavoratori), l’indennità risarcitoria dovesse essere dimezzata rispetto a quella prevista per le imprese sopra soglia e, in ogni caso, non potesse superare le sei mensilità dell’ultima retribuzione utile al calcolo del TFR per ogni anno di servizio.

    Tale disciplina mirava a rendere più sostenibili i costi per le piccole imprese, ma ha generato ampio dibattito sul piano costituzionale, in particolare per la sua rigidità e per la difficoltà di adattare il risarcimento alla gravità del licenziamento. 

    Già con la sentenza n. 183 del 2022 la Corte Costituzionale aveva segnalato l’inadeguatezza del limite massimo fisso, invitando il legislatore a intervenire. Tuttavia, a distanza di oltre due anni, nessuna modifica normativa era stata introdotta, rendendo necessario un nuovo intervento diretto della Consulta

    Implicazioni pratiche della decisione: cosa cambia

    A seguito della pronuncia, il risarcimento per licenziamenti illegittimi da parte di datori di lavoro con meno di 15 dipendenti non sarà più soggetto al tetto delle sei mensilità. 

    Pur restando in vigore il dimezzamento previsto dal d.lgs. 23/2015, si amplia la forbice risarcitoria: 

    • dai precedenti 3-6 mesi si passa a 
    • un intervallo potenziale di 3-18 mensilità, allineato alla metà della fascia prevista per le grandi imprese (6-36 mensilità).

    Di fatto sarà il giudice del lavoro, caso per caso, a determinare l’importo dell’indennità, tenendo conto di vari elementi:

    •  anzianità del lavoratore, 
    • gravità della violazione,
    •  comportamento delle parti e 
    • caratteristiche dell’impresa, tra cui non solo il numero di dipendenti, ma anche fatturato e bilancio

    Questa apertura alla valutazione giudiziale personalizzata segna un riequilibrio tra le esigenze delle imprese e i diritti dei lavoratori e risponde anche alla mancata attuazione legislativa auspicata dalla precedente sentenza.

  • Lavoro Dipendente

    Accertamenti sanitari dipendenti pubblici: nuove funzioni INPS online

    Con il messaggio n. 2254 del 15 luglio 2025, l’INPS ha comunicato importanti aggiornamenti alla procedura informatica per la richiesta di accertamento sanitario per i dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 45, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 73/2022, convertito dalla L. 122/2022. 

    Gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa, avviati a partire dal 1° giugno 2023, vengono effettuati con le modalità già previste per l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

    In dettaglio le novità della piattaforma.

    Aggiornamento piattaforma: le ricevute

    Tra le novità operative introdotte, vi è il rilascio di una versione aggiornata della piattaforma online dedicata alla gestione delle istanze.

    L'obiettivo è migliorare la gestione delle domande da parte delle Amministrazioni o Enti datori di lavoro pubblici e facilitare l’utilizzo del sistema.

    Un primo cambiamento riguarda la visualizzazione delle ricevute post-invio domanda: è stata eliminata la colonna con il nome del file allegato (“Documento”), ora sostituita dalla dicitura standardizzata “Inserito”, mentre resta invariata la colonna “Tipologia”, con le informazioni relative alla natura dell’allegato.

    Richiesta inabilità e decesso del dipendente. cosa fare

    Un'importante implementazione riguarda i casi in cui il dipendente pubblico sia deceduto dopo aver presentato, quando in vita, la richiesta di inabilità ex art. 2, comma 12, della L. 335/1995. In tali casi, l’INPS ha introdotto un sistema di alert automatico che, rilevando lo stato di decesso, richiede al datore di lavoro l’inserimento di documentazione specifica per poter proseguire. Ecco la lista dei documenti da allegare, visualizzata con un messaggio a sistema:

    Documento richiesto Note
    Istanza protocollata in vita Deve essere presentata in data anteriore al decesso
    Certificato medico (Allegato 2 del D.M. 187/1997) Documento obbligatorio attestante la condizione sanitaria
    Certificato di morte (facoltativo) Modello ISTAT o cartella clinica
    Documentazione aggiuntiva (facoltativa) Ogni altro documento utile a supporto della domanda

    Il sistema richiede obbligatoriamente i primi due documenti per procedere con l’invio. Viene inoltre fornita un’apposita informativa nella finestra di caricamento dei file, per aiutare l’operatore dell’Amministrazione o Ente nell'invio corretto della pratica.

    Manuale aggiornato e accesso al servizio

    Per supportare l’utilizzo della nuova procedura, l’INPS ha annunciato l’aggiornamento del manuale operativo, che sarà presto disponibile online sul sito istituzionale. 

    I datori di lavoro e consulenti potranno consultarlo accedendo al servizio “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici” mediante identità digitale: SPID (livello 2 o superiore), CNS, CIE 3.0 o eIDAS.

    Questa evoluzione si inserisce in un più ampio percorso di digitalizzazione delle attività medico-legali dell’Istituto, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nella gestione delle pratiche di inabilità

  • Lavoro Dipendente

    Sanzione disciplinare al lavoratore inadempiente: ricorso inammissibile

    Con ordinanza n. 17065 del 25 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un dipendente pubblico contro una sanzione disciplinare conservativa irrogata dall’INPS.

     La vicenda trae origine da una contestazione disciplinare notificata nel settembre 2016, con la quale l’Istituto addebitava al lavoratore diverse irregolarità nella gestione di pratiche di riscatto contributivo. Le contestazioni riguardavano, tra l’altro, la lavorazione di domande non di competenza territoriale della sede in cui operava, e la definizione favorevole di istanze non corredate da documentazione idonea.

    La decisione della Cassazione: responsabilità personale nelle procedure

    Il dipendente, inquadrato come funzionario, aveva impugnato la sanzione di sospensione per tre mesi dal servizio e dalla retribuzione, chiedendo il reintegro economico e la regolarizzazione della posizione contributiva.

     A fondamento del ricorso, l’interessato sosteneva l’assenza di colpa, affermando di aver agito sotto la supervisione dei superiori gerarchici, e contestava l’attribuzione della responsabilità in quanto non titolare del procedimento, ma semplice esecutore della fase istruttoria.

    Il Tribunale di Roma, prima, e la Corte d’Appello, poi, avevano respinto le istanze, ritenendo fondate le accuse mosse dall’Amministrazione e confermando la legittimità della sanzione.

    Nel ricorso per Cassazione, il lavoratore denunciava l’erronea applicazione degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990, ribadendo la sua estraneità alle responsabilità procedurali. In particolare, lamentava che l’INPS gli avesse addebitato irregolarità pur non essendo formalmente il responsabile del procedimento, appellandosi anche a norme interne come la circolare INPS n. 183/1990 e il Messaggio Hermes n. 23295 del 2006.

    La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto inammissibile il ricorso. Secondo i giudici, il provvedimento impugnato si è fondato su una motivazione coerente e logica: il lavoratore è stato ritenuto responsabile della fase istruttoria di sua competenza, essendo le irregolarità direttamente connesse alle sue mansioni. 

    L'argomentazione della Cassazione si inserisce in un principio generale della responsabilità procedimentale: nelle attività articolate in più fasi e affidate a più soggetti, ciascun partecipante risponde degli inadempimenti relativi al proprio segmento operativo.

    La Corte ha inoltre ricordato che l'esistenza di una funzione di controllo gerarchico – richiamata nella circolare INPS n. 178/2003 – non esonera l’operatore amministrativo dall'obbligo di svolgere i compiti affidati con diligenza e nel rispetto delle norme. Non è quindi possibile invocare la responsabilità dei superiori per escludere la propria, salvo casi di condotta conforme e diligente che nel caso in esame non sono stati riscontrati.

    Conseguenze giuridiche e contributo unificato

    Pur essendo intervenuto nel frattempo un licenziamento definitivo (Cass. n. 5614/2023) per ulteriori irregolarità su altre pratiche, la Cassazione ha riconosciuto la persistenza dell’interesse ad agire da parte del lavoratore. Infatti, l’annullamento della sanzione conservativa avrebbe potuto generare un diritto alla restituzione delle retribuzioni trattenute per i mesi di sospensione.

    Comunque  il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile anche perché, secondo i giudici, si trattava sostanzialmente di una richiesta di riesame dei fatti e delle valutazioni di merito già affrontati nei precedenti gradi di giudizio. Come previsto dall’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, la Corte ha disposto il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello già versato, oltre alla condanna alle spese in favore dell’INPS.

    In conclusione, questa ordinanza ribadisce che nei procedimenti complessi ogni soggetto coinvolto risponde degli atti riconducibili alla propria funzione, anche in presenza di un controllo gerarchico. La responsabilità non può essere elusa facendo leva sulla natura meramente esecutiva delle attività svolte, se queste incidono direttamente sull’esito del procedimento. La pronuncia rappresenta dunque un importante chiarimento in tema di responsabilità procedimentale e disciplinare nel pubblico impiego.