• Lavoro Dipendente

    CIGS aree di crisi: riparto risorse 2025

    Con decreto del 28.3.2025 firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state disciplinate le modalità di riparto delle risorse stanziate per il 2025 a favore delle regioni interessate dalle aree di crisi industriale complessa.

    Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 24 aprile 2025.

    CIGS aree di crisi: quadro normativo

    La normativa vigente riconosce alle imprese ubicate nelle aree di crisi industriale complessa la possibilità di accedere a strumenti di integrazione salariale straordinaria, – CIGS – finalizzati alla salvaguardia occupazionale e al rilancio dei territori interessati.

    In particolare, l’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha stanziato 70 milioni di euro per l'anno 2025. 

    Tali risorse, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sono destinate a completare i piani di recupero occupazionale nelle aree individuate.

    Tabella Risorse CIGS aree di crisi

    In attuazione delle previsioni legislative, il Ministero del Lavoro ha avviato una ricognizione dei fabbisogni regionali, sollecitando le Regioni a trasmettere le proprie richieste sulla base dei criteri stabiliti. Dall'istruttoria condotta sono emerse le seguenti situazioni: Le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria e Veneto non hanno avanzato richieste di ulteriori finanziamenti. Le Regioni Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Sardegna, Molise, Campania, Puglia e Sicilia hanno invece richiesto ulteriori risorse. Considerato che il totale dei fabbisogni superava i 70 milioni di euro disponibili, è stato effettuato un riparametramento delle risorse . 

    Di seguito il riparto:

    Regione Importo assegnato (€)
    Toscana 34.674.679,17
    Molise 5.065.286,82
    Lazio 8.082.032,72
    Puglia 1.739.493,81
    Sicilia 1.739.493,81
    Sardegna 8.480.032,35
    Campania 4.275.580,12
    Piemonte 3.769.033,93
    Marche 2.174.367,27

    Risorse CIGS aree di crisi: modalità operative

    Nel decreto si specifica che le risorse assegnate devono essere utilizzate esclusivamente per finanziare interventi di integrazione salariale straordinaria e per l’erogazione di trattamenti di mobilità in deroga

    Le Regioni beneficiarie devono:

    • Rispettare rigorosamente il limite di spesa attribuito;
    • Utilizzare anche eventuali residui disponibili da precedenti finanziamenti;
    • Collaborare con l’INPS per il monitoraggio della spesa.

    L’INPS, infatti, provvederà a un controllo trimestrale sull’andamento delle erogazioni, trasmettendo apposite relazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    Requisiti e domande per CIGS aree di crisi

    Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa è disciplinata dall’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

    Il trattamento è destinato ai lavoratori e alle imprese con sede in aree riconosciute di crisi industriale complessa, individuate con decreti ministeriali e accordi di programma. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare: [email protected].

    Destinatari

    • Possono beneficiare della misura i datori di lavoro che:
    • Abbiano già esaurito i precedenti trattamenti di CIGS;
    • Dichiarino l’impossibilità di accedere a ulteriori strumenti previsti dal d.lgs. n. 148/2015.

    È necessario presentare un piano di recupero occupazionale, concordato con la Regione, che preveda specifici percorsi di politiche attive finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori. L’accesso al trattamento è subordinato alla stipula di un accordo governativo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata.

    Modalità di presentazione dell’istanza

    L’istanza deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo ministeriale e inviata tramite PEC a [email protected].

    Alla domanda devono essere allegati:

    • relazione tecnica motivata con il piano di recupero occupazionale;
    • Verbale di accordo governativo;
    • Verbale di accordo regionale;
    • Elenco dei lavoratori interessati;

    Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali.

    Durata del trattamento

    La CIGS può essere concessa per una durata massima di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, come previsto dall’articolo 3-ter della legge 3 agosto 2017, n. 123.

  • Lavoro Dipendente

    Recupero TFR per giornalisti in CIGS con contratto di solidarietà

    Con il Messaggio n. 1348 del 22 aprile 2025, l’INPS fornisce chiarimenti e istruzioni operative riguardanti il recupero delle quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per giornalisti dipendenti , precedentemente iscritti a INPGI,  da parte delle imprese editoriali che hanno fruito della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) in costanza di contratti di solidarietà difensiva. 

    Come noto la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, art. 1, commi da 103 a 118) ha poi  trasferito dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale dell’INPGI all’INPS, limitatamente alla gestione sostitutiva. Ciò ha determinato alcune problematiche per le imprese che non avevano ancora potuto recuperare le relative quote di TFR maturate prima del trasferimento.

    Ecco le istruzioni per il recupero tramite conguaglio Uniemens.

    Settore editoriale: normativa di riferimento

    Il Messaggio si rivolge in particolare alle imprese editoriali che hanno impiegato giornalisti assunti con contratti disciplinati dal regime assicurativo e regolamentare dell’INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) fino al 30 giugno 2022.

    Il quadro di riferimento è fornito dall’articolo 21, comma 5, del D.lgs. 148/2015, il quale stabilisce che le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario di lavoro siano a carico della gestione di afferenza.

    Il  diritto è condizionato: si consolida solo in assenza di licenziamenti per motivi oggettivi o collettivi entro 90 giorni dalla fine della fruizione del trattamento CIGS, o di un eventuale trattamento straordinario successivo.

    In base al Decreto Interministeriale 23 novembre 2017, n. 100495 era stata ammessa per tali imprese la possibilità di richiedere trattamenti CIGS per la causale “contratto di solidarietà difensivo”, con applicazione della disciplina dell’art. 21, comma 5, inclusa la copertura delle quote di TFR.

    Aspetti operativi: come procedere al recupero – codice Uniemens

    L’INPS chiarisce che le imprese editoriali che abbiano fruito della CIGS per contratti di solidarietà in favore di giornalisti e che non abbiano potuto eseguire il recupero del TFR tramite l’INPGI possono ora recuperarlo tramite conguaglio presso l’Istituto.

    Come premesso, il recupero è subordinato alla verifica che nessun licenziamento per causa oggettiva o collettiva sia intervenuto entro i termini di legge (90 giorni dalla fine della CIGS o di eventuale trattamento straordinario successivo).

    Solo dopo tale verifica si consolida il diritto di credito del datore di lavoro. Inoltre, il termine decennale di prescrizione decorre solo dal momento del consolidamento del diritto, garantendo un’adeguata finestra temporale per l’esercizio del recupero.

    Codice di conguaglio

    Ai fini pratici, il datore di lavoro deve esporre il recupero delle quote di TFR nel flusso Uniemens utilizzando il codice “L045”, che identifica le “Quote TFR ex articolo 21, comma 5, D.lgs. n. 148/2015”.

    Tale codice era già stato introdotto dalla Circolare INPS n. 9 del 19 gennaio 2017, alla quale il Messaggio rinvia anche per le altre istruzioni operative. Gli importi esposti saranno oggetto di verifiche da parte dell’INPS per garantirne la coerenza con le disposizioni normative.

  • Lavoro Dipendente

    Prescrizione premi INAIL e ispezioni: guida aggiornata

    Con la  circolare 26 del 7 aprile 2025 INAIL, di concerto con il  Ministero del lavoro, riassume la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di competenza dell’Inail secondo gli orientamenti giurisprudenziali  consolidati.

    In particolare chiarisce  i termini la decorrenza l'ambito di applicazione, gli atti interruttivi   della prescrizione . Inoltre ricorda  i limiti dell’attività ispettiva nell'ambito assicurativo.

    Decorrenza e durata della prescrizione dei crediti INAIL

     In primo luogo INAIL ricorda che il termine di prescrizione per il recupero dei premi assicurativi e degli accessori è di cinque anni, in applicazione dell’articolo 3, comma 9, lettera b) della legge n. 335/1995. 

    Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. In particolare, per i premi in autoliquidazione, si fa riferimento alla scadenza del 16 febbraio, mentre non rileva la data di presentazione delle denunce retributive (che dal 2015 è fissata al 28 febbraio).

    Il termine di prescrizione quinquennale si applica:

    • sia all’azione di accertamento che 
    • a quella di recupero dei crediti già accertati e liquidati.

    Questo principio è confermato dalla giurisprudenza e già richiamato nella circolare INAIL n. 32 del 1996.

     L’unico termine applicabile è quindi quello quinquennale, senza distinzione tra le diverse fasi del credito.

    Atti che interrompono o non interrompono la prescrizione INAIL

    La prescrizione può essere interrotta da atti che dimostrino la chiara volontà del creditore di esercitare il proprio diritto. In ambito assicurativo, l’atto tipico che interrompe la prescrizione è il verbale unico di accertamento e notificazione, anche se privo della quantificazione precisa del credito, purché contenga gli elementi che ne permettano la determinazione. Secondo la Cassazione, infatti, non è richiesta una forma solenne, ma è sufficiente un qualsiasi atto scritto che metta in mora il debitore.

    NON sono invece idonei a interrompere la prescrizione:

    • il verbale di primo accesso ispettivo, che rappresenta solo l’avvio dell’attività e non contiene una richiesta di pagamento;
    • gli atti redatti da altri enti di controllo (es. INPS o Ispettorato Nazionale del Lavoro), salvo che siano utilizzati dall’INAIL e notificati con una manifestazione espressa della volontà di recuperare il credito.

    Quando il verbale unico viene notificato, il termine di prescrizione ricomincia da capo, per un nuovo periodo di cinque anni.

    Prescrizione sanzioni INAIL e periodo COVID

    Il termine quinquennale di prescrizione si applica anche alle sanzioni civili (le cosiddette “somme aggiuntive”) derivanti da omissioni o ritardi nei pagamenti dei premi. Tali sanzioni sono considerate funzionalmente collegate ai crediti per premi, e gli atti interruttivi validi per i premi producono effetto anche per le sanzioni. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 5076/2015).

    Per quanto riguarda il periodo dell’emergenza sanitaria, la circolare ricorda che, in virtù delle misure straordinarie introdotte dal legislatore, il termine di prescrizione è stato sospeso fino al 30 giugno 2021 per i crediti maturati fino a tale data. 

    Da notare che:

    • dal 1° luglio 2021, è ripreso il computo del termine quinquennale.
    • Un atto interruttivo notificato durante la sospensione fa decorrere il nuovo termine di prescrizione dal 1° luglio 2021.

    Ambito oggettivo e limiti dell’attività ispettiva – Modalità di notifica

    L’attività ispettiva dell’INAIL è limitata agli ambiti assicurativi di propria competenza, ovvero: 

    • qualificazione contrattuale dei soggetti assicurati,
    • imponibile retributivo, 
    • rischio di lavorazione,
    •  agevolazioni fruite e 
    • corretta classificazione tariffaria.

    La verifica può essere delimitata per oggetto, periodo, posizione assicurativa o ambito territoriale. Gli ispettori devono indicare chiaramente questi elementi nel verbale di primo accesso e possono estendere l’ambito dell’indagine tramite un verbale interlocutorio motivato.

    Le verifiche non possono essere di carattere generale salvo casi specifici.

     Il verbale unico di accertamento deve riportare in modo dettagliato:

    •  le posizioni lavorative esaminate, 
    • i periodi verificati, 
    • i documenti analizzati e
    •  le finalità dell’accertamento.

    Quando il datore di lavoro ottiene un verbale di regolarità o ha regolarizzato tutte le contestazioni, la verifica ha effetto preclusivo rispetto a ulteriori accertamenti sull’ambito esaminato, fatte salve situazioni sopravvenute, come comportamenti omissivi o nuove denunce.

    Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la notifica del verbale unico deve essere effettuata in modo tempestivo e con modalità idonee. La consegna può avvenire:

    1. in mani proprie del destinatario,
    2. tramite PEC risultante da pubblici elenchi,
    3. oppure, in via residuale, tramite raccomandata A/R, nei casi in cui la PEC non sia disponibile o non consegnabile.

    Il calcolo del termine prescrizionale si effettua a ritroso dalla data di notifica del verbale.

     Per esempio, un verbale notificato il 20 marzo 2025 consente di recuperare crediti relativi a premi scaduti non prima del 16 febbraio 2020. 

    La circolare ricorda infine che, ai fini della determinazione del tasso medio applicabile, si possono considerare anche periodi antecedenti al quinquennio, per la verifica della corretta classificazione del rischio.

    Tabella riassuntiva: Prescrizione premi INAIL e attività ispettive

    Ambito Indicazione
    Termine di prescrizione 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del pagamento
    Scadenza premi in autoliquidazione 16 febbraio
    Atti che interrompono la prescrizione Verbale unico di accertamento e notificazione
    Atti non interruttivi Verbale di primo accesso; verbali di altri enti non notificati dall’INAIL
    Effetti interruttivi Decorrenza nuovo termine quinquennale dalla data di notifica
    Sanzioni civili Stesso termine e interruzione dei premi
    Sospensione Covid-19 Sospensione fino al 30/06/2021 per crediti maturati prima di tale data
    Ambito accertamento Assicurativo: rischio, imponibile, classificazione, agevolazioni
    Limiti verifiche ispettive Preclusione su ambiti già verificati se regolarizzati o risultati regolari
    Modalità di notifica PEC, consegna in mani proprie, raccomandata A/R
  • Lavoro Dipendente

    Uniemens: novità classificazione ISTAT da maggio 2025

    Con il messaggio n. 208 del 17 gennaio 2019 INPS ricorda che è stato introdotto nello schema del flusso UniemensPosContributiva  per la comunicazione delle retribuzioni del lavoro dipendente  e assimilato, l’elemento <QualProf>, per l’acquisizione dell’informazione sulle mansioni svolte dai lavoratori.

    Con il messaggio 1155 del 1 aprile l'istituto comunica che , per  rendere più agevole e tempestivo il riconoscimento dei requisiti che danno diritto ai benefici in fase di accesso al trattamento pensionistico ( ad esempio APE sociale o anticipo per lavori usuranti) , a decorrere dalla competenza 05/2025 l’elemento <QualProf>, per indicare le mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore nel mese, deve essere valorizzato secondo la nuova codifica ISTAT (CP2021).

    La “Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali – Edizione 2021” può essere reperita sul sito istituzionale dell’ISTAT a questo link.

    Nomenclatura classificazione professioni ISTAT Cos’è

    La classificazione delle professioni CP2021 ISTAT  aggiornata anche nel 2023 con  allineamento alla International Standard Classification of Occupations – Isco08 è lo strumento che permette di ricondurre le professioni presenti nel mercato del lavoro a specifici raggruppamenti professionali, utili per comunicare, diffondere e integrare dati statistici e amministrativi sulle professioni, garantendo anche la comparabilità a livello internazionale. Si tratta pertanto di una classificazione statistica, non uno  strumento di regolamentazione delle professioni.

    Sul sito istituzionale ISTAT spiega che : "Per professione si intende l’insieme delle attività che un individuo deve svolgere nell’esercizio del proprio lavoro, attività che implicano conoscenze, competenze, identità e statuti propri.

    Le professioni afferenti al medesimo raggruppamento sono quelle che per poter essere esercitate richiedono le stesse competenze, viste nella duplice dimensione del livello e del campo. Il livello delle competenze riguarda la complessità, l’estensione dei compiti svolti, il livello di responsabilità e di autonomia decisionale che caratterizza la professione; il campo delle competenze, invece, delinea le differenze tra i domini settoriali, gli ambiti disciplinari delle conoscenze applicate, le attrezzature utilizzate, i materiali lavorati, il tipo di bene prodotto o di servizio erogato.

    La classificazione prevede  5 livelli gerarchici di aggregazione:

    1. il primo livello – quello di massima sintesi – è composto da 9 grandi gruppi professionali;
    2. il secondo livello si articola in 40 gruppi professionali;
    3. il terzo livello in 130 classi professionali;
    4. il quarto livello in 510 categorie;
    5. il quinto (ultimo) livello della classificazione si articola nelle 813 unità professionali all’interno delle quali è possibile ricondurre qualunque professione esistente nel mercato del lavoro; per ciascuna unità professionale è stato infatti predisposto a titolo esemplificativo un elenco di professioni che, pur non avendo pretese di esaustività, permette di orientarsi e facilita l’utilizzo della classificazione.

    La classificazione delle professioni viene utilizzata da numerose amministrazioni centrali – anche per agevolare lo scambio di dati statistici e amministrativi sulle professioni – ed è per tale motivo che l’aggiornamento della CP2011 è stato condotto nell’ambito di un comitato inter-istituzionale costituito dagli esperti di Istat, INAPP, INAIL, Unioncamere, Inps, Miur, Anpal, Ministero del Lavoro, Aran, MEF, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez.

    QUI il testo completo della Classificazione

  • Lavoro Dipendente

    Lavoro dipendente: valide le testimonianze sulla natura del rapporto

    Con l'ordinanza 7995 del 26 marzo 2025 la Cassazione  ha riconosciuto la validita della  prova testimoniale fornita da un lavoratore  volta a dimostrare gli elementi caratteristici di un rapporto di lavoro subordinato,, criticando il Tribunale per non averla adeguatamente valutata.

    Nel caso in questione, la prova testimoniale assume un ruolo cruciale per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che è la tipologia di lavoro rivendicata dal ricorrente A.A. 

    Lavoro dipendente: Il caso

    Il caso in oggetto  riguardava un ricorso presentato da un lavoratore dipendente  contro il fallimento di una  società  in liquidazione,  per la  richiesta di ammissione di crediti derivanti da un presunto rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la societa tra il 1 marzo 2009 e il 31 dicembre 2017.

     Il Tribunale di Napoli aveva respinto l'opposizione di A.A., ritenendo che la sua richiesta presentasse incongruenze e che la prova testimoniale offerta fosse inadeguata e irrilevante.

    Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, articolando quattro motivi principali:

    •     Violazione dell'art. 2697 c.c.: La prova testimoniale non è stata ammessa nonostante fosse stata richiesta per assolvere l'onere probatorio.
    •     Violazione dell'art. 115 c.p.c.: Il Tribunale avrebbe effettuato una valutazione ex ante dell'esito della prova testimoniale.
    •     Violazione dell'art. 132 c.p.c.: La motivazione del Tribunale è stata ritenuta apparente e basata su una valutazione soggettiva.
    •     Violazione dell'art. 152 c.p.c.: Il Tribunale avrebbe comminato una decadenza non prevista dalla legge.

    In particolare si evidenzia che il lavoratore aveva offerto  una prova testimoniale per dimostrare la durata del rapporto lavorativo, le mansioni svolte, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, le persone con cui aveva interagito, il soggetto che impartiva direttive, gli orari e i giorni di lavoro, e la retribuzione mensile percepita.        

    Questi elementi sono fondamentali per accertare la natura del rapporto di lavoro, poiché il lavoro subordinato si caratterizza per la presenza di un vincolo di subordinazione, dove il lavoratore è soggetto al potere direttivo del datore di lavoro.

    Il Tribunale di Napoli aveva però  respinto la prova testimoniale ritenendola "inadeguata" e "irrilevante" rispetto al valore della controversia. 

    Natura del lavoro subordinato: la decisione della Cassazione

    La Corte di Cassazione ha criticato la valutazione del Tribunale, sottolineando che la prova testimoniale era in realtà circostanziata e pertinente per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.        

    Ha  anche evidenziato che il Tribunale non può basarsi su valutazioni apodittiche o soggettive per escludere una prova testimoniale, soprattutto quando questa è potenzialmente idonea a dimostrare circostanze rilevanti per il decidere.

    La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e rinviato il caso al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame.

    Natura del lavoro subordinato e prove testimoniali: precedenti

    Nella Cassazione Civ., sez. lavoro,  n. 29646 del 16 Novembre 2018, che conferma un consolidato orientamento,   si afferma che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (riconosciuta, nel caso di  specie , la natura subordinata del rapporto di lavoro, nonostante nel contratto sottoscritto dalle parti risultasse una qualificazione formale del rapporto quale collaborazione).

    Riguardo alla valutazione delle risultanze della prova testimoniale, la Cass. n. 15327 del 5 luglio 2006, ha stabilito che “il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicale le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere  ogni singolo elemento" (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045, Cass. 9 aprile 2001 n. 3910)

  • Lavoro Dipendente

    Inapplicabilità prescrizione e sanzioni INPS: nuove istruzioni

    La circolare INPS  n. 70 del 27 marzo 2025 chiarisce le nuove disposizioni in materia previdenziale per specifiche gestioni INPS, con particolare riferimento al pubblico impiego e ad alcune categorie di lavoratori autonomi.

    La circolare chiarisce l'inapplicabilità fino al 31 dicembre 2025 della prescrizione dei contributi dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni alle gestioni previdenziali dell'INPS, come previsto dal decreto Milleproroghe 2025. 

    Vengono richiamate in prticolare  le circolari 58 2024 e 92 2023 

    Inapplicabilità prescrizione Omessi contributi

    L'Articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto Milleproroghe 2025), convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025 ha differito al 31 dicembre 2025 l’inapplicabilità della prescrizione per:

    • Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).
    • Gestione Separata (lavoratori parasubordinati e autonomi senza cassa).

    Si ricorda che l' Articolo 3, commi 9 e 10, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 stabilisce i termini di prescrizione per i contributi previdenziali, generalmente fissati in 5 anni.

    Le sanzioni per il mancato versamento dei contributi ( regolate dall'Articolo 116, commi 8 e 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) fino al 31 dicembre 2025, non si applicano se il debito viene regolarizzato nei termini.

    La norma è valida per chi presenta domanda di rateazione entro il 31 dicembre 2025, anche se il piano rateale si conclude dopo questa data.

    Le richieste di rateazione

    Richieste di Rateazione: Le Pubbliche Amministrazioni devono presentare le domande di rateazione entro il 31 dicembre 2025. Anche se il piano di ammortamento si estende oltre questa data, l'importante è che la richiesta sia inoltrata entro il termine stabilito.

    Trasmissione dei Dati: Entro la stessa scadenza del 31 dicembre 2025, gli enti sono tenuti a trasmettere all'INPS i dati relativi ai contributi non versati. Questo può avvenire tramite:

    • Flusso Uniemens/ListaPosPA: Utilizzato per comunicare le informazioni contributive dei dipendenti pubblici.
    • Applicativo "Nuova PAssWeb": Permette la verifica dei versamenti e la gestione delle posizioni assicurative.

    Le sanzioni

    Sulla base delle circolari INPS  citate si ricordano le sanzioni  in vigore 

    Gestione Previdenziale Violazione Sanzione Conseguenze
    Gestione ex INPDAP Omesso versamento contributi Multa fino a 10.000€ Recupero forzato con interessi
    Gestione Separata Mancata iscrizione all’INPS Da 500€ a 5.000€ Sospensione attività lavorativa
    Gestione Artigiani e Commercianti Omissione dichiarazione redditi Fino a 20.000€ Accertamenti fiscali e denuncia
    Tutte le gestioni Falsificazione documentazione Multa fino a 25.000€ Denuncia penale

  • Lavoro Dipendente

    Collegato Lavoro: i chiarimenti ministeriali

    La Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni operative sulla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che introduce modifiche significative in materia di lavoro. Di seguito, un riassunto dei principali interventi e delle relative disposizioni.

    Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

    L'articolo 10 della legge modifica il decreto legislativo n. 81/2015, eliminando la disciplina transitoria che permetteva agli utilizzatori di superare il limite di 24 mesi per le missioni a tempo determinato di un lavoratore somministrato, a condizione che l'agenzia avesse assunto il lavoratore a tempo indeterminato. Con questa modifica, superato il limite dei 24 mesi, si instaura automaticamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l'utilizzatore e il lavoratore somministrato.

    Per i contratti di somministrazione stipulati dal 12 gennaio 2025, il calcolo dei 24 mesi tiene conto solo dei periodi di missione a termine successivi a tale data. Le missioni in corso al 12 gennaio 2025 possono concludersi entro il 30 giugno 2025 senza trasformazione automatica in contratti a tempo indeterminato, ma i periodi successivi al 12 gennaio 2025 devono essere scomputati dal limite dei 24 mesi.

    Esclusioni dal limite quantitativo del 30% – Lavoro stagionale- periodo di prova

    La legge introduce due nuove categorie di lavoratori esclusi dal limite quantitativo del 30% per i lavoratori a termine e somministrati a tempo determinato:

        Contratti esclusi dai limiti quantitativi:

    •         Avvio di nuove attività.
    •         Start-up innovative.
    •         Attività stagionali.
    •         Programmi o spettacoli specifici.
    •         Sostituzione di lavoratori assenti.
    •         Lavoratori over 50.
    •     Lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia: Questi lavoratori non rientrano nel calcolo del limite del 30%.

    Interpretazione autentica delle attività stagionali

    L'articolo 11 chiarisce che le attività stagionali includono quelle organizzate per far fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno o a esigenze tecnico-produttive, come previsto dai contratti collettivi. Questa interpretazione ha effetto retroattivo e si applica anche ai contratti collettivi firmati prima dell'entrata in vigore della legge.

    Durata del periodo di prova

    L'articolo 13 modifica il decreto legislativo n. 104/2022, stabilendo che la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato sia proporzionata alla durata del contratto. La durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario, con un minimo di due giorni e un massimo di quindici giorni per contratti fino a sei mesi, e trenta giorni per contratti superiori a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

    Comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile

    L'articolo 14 fissa il termine di cinque giorni per la comunicazione dell'avvio, della cessazione e delle modifiche delle prestazioni di lavoro agile. La comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dall'inizio effettivo del lavoro agile o dalla modifica della durata originariamente prevista.

    Dimissioni di fatto i chiarimenti

    Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata:

    l'articolo 19 introduce il comma 7-bis nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, stabilendo che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore superiore a quindici giorni (o come previsto dal contratto collettivo, purche non inferiore), il datore di lavoro può comunicare all'Ispettorato nazionale del lavoro la risoluzione del rapporto per dimissioni implicite.

    I giorni si intendono di calendario.

    Il lavoratore può evitare la risoluzione dimostrando l'impossibilità di comunicare i motivi dell'assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

    Incentivi per lavoratori in situazioni di debolezza

    L'articolo 10, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2015 per incentivare l'occupazione di lavoratori in situazioni di particolare debolezza. Le agenzie per il lavoro possono assumere a tempo determinato, senza causale, i seguenti lavoratori:

    •     Disoccupati da almeno sei mesi.
    •     Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014.