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Flussi 2026-28: torna il tetto per le badanti – DL in Gazzetta
Il 30 giugno è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto flussi ovvero la programmazione delle quote di lavoratori stranieri extracomunitari che potranno entrare in Italia nel prossimo triennio 2026 2028. Il 3 ottobre inotre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge che modifica alcune regole per gli ingressi e proroga il tetto di 10mila ingressi annuali per le assistenti familiari, già in vigore, anche per il 2026.
In particolare, il decreto-legge 146/2025 (cd nuovo Decreto Immigrazione) n vigore dal 4 ottobre 2025, introduce un pacchetto di misure per semplificare le procedure di ingresso e lavoro dei cittadini stranieri, rafforzare i controlli e sostenere l’integrazione socio-lavorativa.
Una prima area di intervento riguarda la gestione delle domande di nulla osta: i termini decorrono ora dalla data di imputazione della richiesta alle quote e non più dalla semplice presentazione. È inoltre obbligatorio un controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da datori, enti ospitanti e organizzazioni promotrici. Le domande devono essere precompilate sul portale del Ministero dell’Interno; i datori possono presentare fino a tre richieste individuali per anno, salvo presentazione tramite intermediari abilitati, per i quali si applicano criteri proporzionali al volume d’attività.
In attesa del rilascio o della conversione del permesso di soggiorno, lo straniero può lavorare legittimamente se in possesso della ricevuta della domanda e in assenza di motivi ostativi notificati. Sono stati inoltre armonizzati i termini dei permessi per casi speciali, portandoli a un anno e consentendo ai titolari di accedere all’Assegno di inclusione.
. Viene prorogata la possibilità di ingressi fuori quota per lavoro domestico rivolto all’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità per il triennio 2026–2028, ma con un limite che sarà stabilito annualmente mentre i programmi di volontariato saranno organizzati su base triennale con apposito decreto ministeriale.
Sul fronte familiare, i termini per le pratiche di ricongiungimento sono estesi a 150 giorni. È prorogato e ampliato il tavolo operativo contro il caporalato e sono estesi i soggetti che possono accedere ai fondi per il contrasto del reclutamento illegale. Infine, sono state prorogate fino al 2027 le misure di potenziamento del punto di crisi di Lampedusa.
Queste disposizioni hanno effetto immediato, salvo i programmi soggetti a decreti attuativi specifici.
Si ricorda che il decreto legge deve essere approvato dal Parlamento per la conversione in legge entro due mesi dalla data di pubblicazione.
Decreto flussi: le quote ingresso 2026-2028
La bozza del DPCM, in attesa di approvazione, prevede:
- per il 2026, 164.850 ingressi autorizzati.
Complessivamente, nell’arco del triennio 2026-2028 le unità autorizzate saranno 497.550, con la seguente ripartizione:
- lavoro subordinato non stagionale e autonomo, 230.550 unità;
- lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico, 267.000 unità.
Come di consueto "Le quote sono state determinate tenendo conto dei fabbisogni espressi dalle parti sociali e delle domande di nulla osta al lavoro effettivamente presentate negli anni scorsi, con l’obiettivo di una programmazione che recepisca le esigenze delle imprese e che sia anche realistica".
Il Governo sottolineava inoltre che resta ferma la volontà di incentivare gli ingressi fuori quota, anche nella prospettiva di un ridimensionamento del meccanismo del “click day”, che potrà avvenire seguendo un percorso graduale, che riguardi anzitutto i profili professionali più ricercati dai datori di lavoro e che potenzi la formazione dei lavoratori nei Paesi di origine.
Confindustria Vicenza giudicava insufficiente il DPCM
Mario Roberto Carraro, vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega alle Politiche del lavoro, ha espresso un giudizio critico sul Dpcm, in quanto , anche se in aumento, le quote 2026-2028 restano insufficienti e non aderenti ai reali bisogni delle imprese. Secondo Carraro, il sistema del click day rimane inadatto, perché basato su una logica puramente quantitativa che ignora fattori cruciali come le competenze richieste, la distribuzione territoriale e la continuità produttiva. Il meccanismo attuale risulta rigido, burocratico e poco funzionale: molte aziende, in particolare del settore industriale, hanno ormai abbandonato questo canale, poiché le quote autorizzate spesso non si traducono in assunzioni reali a causa di ostacoli operativi e tempi lunghi.
D'altro canto Carraro evidenzia la crescente emergenza legata alla denatalità e chiedeva anche la possibilità di assumere tutto l’anno, con adeguati controlli e responsabilizzazione delle imprese, sottolineando nfine l’urgenza di accompagnare la formazione estera con percorsi di inserimento aziendale in Italia, anche per i migranti già presenti regolarmente.
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Classificazione INAIL professioni aggiornata dal 2 ottobre 2025
INAIL ha comunicato con un avviso sul sito istituzionale che dal 2 ottobre 2025 nella tabella contenente la classificazione e nomenclatura delle professioni Istat-CP2021 è stata eliminata la duplicazione del sesto digit-Voce professionale con codice-descrizione “1.1.2.4.5.6-direttore di scuola d'arte”, già presente con codice 1.1.2.4.5.3 e medesima descrizione.
La tabella, utilizata dai quattro servizi online "Comunicazione di infortunio", "Denuncia di infortunio”, “Denuncia di malattia professionale” e “Denuncia di silicosi/asbestosi" è stata, quindi, aggiornata, unitamente alle cronologie delle versioni, ai manuali utente e alle documentazioni tecniche per l’invio offline dei quattro adempimenti che riportano l’informativa.
I file sono disponibili ai seguenti percorsi:
- Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione di infortunio – sezioni Comunicazione di infortunio – supporto al servizio online e Comunicazione infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
- Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > sezioni Denuncia/Comunicazione di infortunio – Supporto al servizio online e Denuncia di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
- Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > sezioni Denuncia di malattia professionale – supporto al servizio online, Denuncia silicosi/asbestosi – supporto al servizio online e Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi – Tabelle di decodifica dei dati.
Classificazione professioni ISTAT 2024 per INAIL
Il precedente aggiornamento risale al 1° ottobre 2024 con la revisione della classificazione delle professioni nella versione CP2021 ai fini della Comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, e certificati di malattia professionale.
I file con le tabelle complete sono allegati anche in fondo all'articolo.
Si ricorda che la classificazione delle professioni curato dall'ISTAT è uno strumento che consente di ricondurre tutte le professioni svolte nel mercato del lavoro in raggruppamenti secondo i criteri di competenza e conoscenza .
L'aggiornamento è stato condotto da un comitato formato da esperti di vari enti Istat, Inapp, Inail, Unioncamere, Inps, Miur, Anpal, Ministero del Lavoro, Aran, Mef, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez.
Allegati: -
Quote ingresso 2025: tabelle riparto stagionali turismo
Con la nota 3891 del 1.10.2025 il ministero attribuisce sul sistema SILEN ulteriori 9.783 quote per ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale per il settore turistico-alberghiero (art. 7, co. 1, 2 lett. a) b) e c), co. 3 e 5 DPCM 27 settembre 2023): n. 9.783 quote, di cui:
- n. 1.156 quote riservate alle lavoratrici per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero;
- n. 7.919 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale nel settore turistico alberghiero;
- n. 351 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero (v. Accordo in materia di migrazione e mobilità tra Italia e India entrato in vigore il 1° aprile 2024);
- n. 357 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico- alberghiero presentate dalle organizzazioni di datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore sul piano nazionale
Tabelle distribuzione delle Quote Lavoro Stagionale e Non Stagionale FEBBRAIO 2025
La nota direttoriale del ministero del lavoro n.1504 del 12 febbraio 2025, faceva seguito alla circolare congiunta del 24 ottobre 2024 e si basa sul DPCM del 27 settembre 2023, che stabilisce le quote di ingresso per lavoratori stranieri nei settori stagionale e non stagionale. La nota forniva le tabelle complete e indicazioni dettagliate sulla distribuzione delle quote a livello territoriale, tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro e delle richieste provenienti dalle istituzioni locali e dalle parti sociali.
La nota specifica come le quote stabilite dal DPCM saranno distribuite a livello regionale e provinciali attraverso gli Ispettorati d'area metropolitana (IAM) e gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), nonché le Regioni e Province Autonome.
Ripartizione Automatica: Le quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale saranno impegnate automaticamente a livello provinciale dal sistema SPI 2.0 del Ministero dell'Interno, in base alla cronologia di ricevimento delle istanze.
Riserve e Accordi Internazionali: La nota dettaglia le quote riservate a specifiche categorie di lavoratori, come donne, cittadini di Paesi con accordi di cooperazione (ad esempio, Tunisia e India), e lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria.
Click Day: Per il settore turistico-alberghiero, la nota menziona la possibilità di assegnare fino al 70% delle quote complessive a seguito del "click day" del 12 febbraio 2025, e il restante 30% a seguito del click day del 1° ottobre 2025.
Quote Non Utilizzate: La nota prevede la possibilità di riassegnare le quote non utilizzate dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dei click day, in base alle effettive necessità riscontrate.
Riserve per Donne: La nota conferma la riserva fino al 40% delle quote complessive per le lavoratrici nel lavoro subordinato stagionale e non stagionale, nonché nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria ( colf e badanti).
Esempi dati regionali per accordi internazionali e assistenti familiari
Alcuni esempi di dati delle tabelle allegate al decreto Quote Lavoratori con Accordi Internazionali e Assistenti Familiari 2025
Quote Lavoratori con Accordi Internazionali 2025
Regione Quote Accordi Internazionali Abruzzo 41 Basilicata 74 Calabria 182 Campania 570 Emilia Romagna 191 Friuli Venezia Giulia 33 Lazio 394 Liguria 15 Lombardia 683 Marche 69 Molise 13 Piemonte 56 Puglia 525 Sardegna 13 Sicilia 59 Toscana 162 Trentino Alto Adige 17 Umbria 24 Valle d'Aosta 2 Veneto 341 Quote Assistenti Familiari 2025
Regione Quote Assistenti Familiari Abruzzo 86 Basilicata 42 Calabria 135 Campania 184 Emilia Romagna 332 Friuli Venezia Giulia 30 Lazio 451 Liguria 128 Lombardia 1453 Marche 44 Molise 4 Piemonte 367 Puglia 1067 Sardegna 64 Sicilia 313 Toscana 301 Trentino Alto Adige 54 Umbria 122 Valle d'Aosta 16 Veneto 507 -
Fondo EST nel Regolamento 2025 le tutele gratuite per i figli
E' stato aggiornato il Regolamento del Fondo Est, Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, Turismo, Servizi e dei settori affini, ne da notizia la circolare 1 2025
Qui il testo del regolamento aggiornato con le modifiche introdotte dai recenti rinnovi contrattuali.
Si ricorda che il Fondo è nato da un accordo tra i firmatari dei CCNL del Terziario e Turismo parte speciale “Pubblici esercizi” e parte speciale “Imprese di viaggi” , successivamente adottato da
- CCNL delle aziende Ortofrutticole e Agrumarie,
- Aziende farmaceutiche Speciali,
- degli Impianti Sportivi,
- delle Autoscuole dal 2018,
- da Agenzie Funebri, e
- CCNL sociosanitario Confcommercio dal 2023.
Fornisce servizi di assistenza sanitaria integrativa a quella del Servizio Sanitario Nazionale, e si rivolge tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. L'adesione era inizialmente facoltativa ma è divenuta obbligatoria per le aziende che applicano i citati contratti collettivi nazionali .
L’iscrizione di un’azienda e dei dipendenti si effettua on line sul sito FondoEst.
I contributi a carico dell’azienda o del lavoratore versati a Fondo Est dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) fino ad un importo di euro 3.615,20 annui.
Nella circolare 3 2025 il Fondo informa che dal 1° settembre in via sperimentale, Fondo Est ha allargato la copertura sanitaria ai figli degli iscritti senza alcuna contribuzione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dai CCNL.
In questa prima fase potranno usufruire di alcune prestazioni, i minori fiscalmente a carico delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti con coperture a Fondo Est, a prescindere dal contratto collettivo applicato .Le prestazioni previste riguardano:
- • Rimborso di lenti ed occhiali con un massimale di spesa di 90 euro che potranno essere richiesti ogni 18 mesi.
- • Prestazioni di ortodonzia, erogate per il tramite di UniSalute o Mutual Help (per gli iscritti della P.A. di Bolzano) con un massimale di 350 euro dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025, che diventerà biennale a far data dal 1° gennaio 2026.
Le prestazioni potranno essere fruite a partire da settembre 2025.
Necessario per le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo ed in copertura, , tramite la propria area riservata, censire e quindi iscrivere i propri figli minori fiscalmente a carico
Nei prossimi paragrafi ulteriori dettagli sulle novità Fondo Est 2025.
Regolamento 2025, quote contributive ccnl Terziario e imprese funebri
Con Circolare n. 1 del 10 aprile 2025, l'ente comunica la pubblicazione del nuovo Regolamento delle Attività aggiornato con le modifiche contributive previste Nello specifico:
- dal 1° aprile 2025, i contributi mensili da versare al Fondo Est per i contratti del
- Terziario, distribuzione e servizi, e
- Distribuzione moderna e organizzata
passano a 12,00 a 15,00 euro per dipendente (di cui 13,00 a carico azienda e 2,00 a carico lavoratore);
Inoltre , in data 9 dicembre 2024 è stato rinnovato il Contratto Integrativo Territoriale Terziario Confcommercio che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2025, l’aumento della quota mensile Sanimpresa da 11 euro a 14 euro a dipendente.
L’aumento della quota relativa a Sanimpresa riguarderà il solo CCNL Terziario (codice contratto Cnel H011), mentre per tutti gli altri il contributo resta invariato .
in seguito al recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre (Codice Cnel IB11), sono state
stabilite modifiche alla contribuzione ordinaria mensile a favore del Fondo Est.
La circolare 2 del 9 giugno 2025 ha comunicato che dal 1 luglio 2025 per le imprese funebri i contributi ordinari mensili passeranno dagli attuali 12 euro a 15 euro per dipendente.
La nuova ripartizione sarà la seguente:
• 13 euro a carico dell'azienda
• 2 euro a carico del lavoratore
Si precisa inoltre che, sempre dal 1° luglio 2025, anche i versamenti volontari mensili effettuati dai dipendenti a cui viene applicato il suddetto contratto saranno adeguati a 15 euro
Iscrizioni – Tabella quote
Le modalità di iscrizione delle aziende sono disponibili nell’area dedicata sul sito internet www.fondoest.it.
Al termine della procedura, all’indirizzo dichiarato, arriva un link per le impostazioni delle proprie credenziali.
L’iscrizione vera e propria si renderà effettiva dopo l’invio della prima lista coerente con i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dal Fondo e/o un pagamento.
Nel caso in cui questo non avvenga dopo sei mesi i dati anagrafici verranno cancellati ed, eventualmente, si dovrà procedere con una nuova iscrizione.
Per l’invio delle liste di contribuzione, oltre al file Xml, è possibile anche utilizzare Excel oppure effettuare un “caricamento manuale”, possibile sempre dall’area riservata alle aziende e ai loro gestori.
Nel caso in cui l’iscrizione avvenga d’ufficio (ossia nel caso in cui venga effettuato un versato e compilati gli Uniemens individuali dei dipendenti) verrà inviata una comunicazione di avvenuta iscrizione all’indirizzo mail dichiarato nella denuncia. In caso contrario la comunicazione verrà inviata tramite posta ordinaria.
LE QUOTE
Il versamento del Fondo Est si compone di un contributo ordinario (mensile o annuale) e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). I contributi possono essere versati con cadenza mensile posticipata o annuale anticipata, previo caricamento del relativo file e sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato .
Le quote di contribuzione a Fondo Est aggiornate sono le seguenti:
CCNL
Importo
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Part time – Full time)
15 Euro*
DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (Part time – Full time)
15 Euro*
IMPIANTI SPORTIVI (Part time – Full time)
12 Euro*
AUTOSCUOLE (Part time – Full time)
12 Euro*
ATTIVITA' FUNEBRE (Part time – Full time)
12 Euro fino al 30 giugno –
5 euro dal 1 luglio 2025 *
PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (Part time – Full time)
Dal 1° Febbraio 2018 al 31 Dicembre 2018
11 Euro
Dal 1° Gennaio 2019
12 Euro
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR (Part time – Full time)
Dal 1° Luglio 2019 al 30 Ottobre 2019
11 Euro*
Dal 1° Novembre 2019
12 Euro*
FIORI RECISI (Part time – Full time)
Dal 1° Luglio 2020
12 Euro*
FARMACIE SPECIALI (Part time – Full time)
10 Euro
ORTOFRUTTA (Part time – Full time)
10 Euro
* di cui € 2,00 a carico dipendente
Di seguito la tabella delle Quote una tantum
CCNL
Importo part Time
Importo full Time
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
30 Euro
30 Euro
DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA
30 Euro
30 Euro
IMPIANTI SPORTIVI
30 Euro
30 Euro
AUTOSCUOLE
30 Euro
30 Euro
ATTIVITA' FUNEBRE
30 Euro
30 Euro
FARMACIE SPECIALI
30 Euro
30 Euro
FIORI RECISI
30 Euro
30 Euro
PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA
8 Euro
15 Euro
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR
8 Euro
15 Euro
ORTOFRUTTA
15 Euro
15 Euro
ATTENZIONE ove previsto dagli accordi sindacali l'azienda deve versare con la quota Fondo Est anche la Quota Sanimpresa, come dettagliato nella circolare 1/ 2025.
Fondo EST Compilazione Uniemens e Modello F24 aziende
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari> valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat>inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di il valore EST1 e in corrispondenza dell’elemento <Importo>l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice. L’elemento contiene l’attributo <Periodo>
in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.”
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
I contributi relativi al Fondo Est anno indicati nella sezione Inps del modello F24 nel seguente modo:
Codice sede: il codice della sede Inps di competenza;
Causale contributo: EST1;
Matricola Inps: la matricola Inps dell’azienda;
Periodo di riferimento: nel campo “da” indicare il mese e l’anno di competenza secondo il formato mese/anno (es: gennaio 2011 sarà 01/2011). Non inserire alcun valore nel campo “a”;
Importo a debito versati: inserire l’importo presente nella distinta del Fondo Est generata dall’invio del file xml.
Fondo Est Modalità di pagamento
Dal 5 giugno 2023 la contribuzione può essere versata tramite
- F24 ,
- carta di credito;
- MAV elettronico stampabile dal sistema Co.Re (dal 1 giugno non è piu possibile utilizzare il bonifico bancario) che può essere pagato in qualsiasi istituto bancario o tramite home banking
In caso di versamento anticipato si può scegliere il numero di mensilità da versare
In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente a cui sia stato pagato in anticipo il contributo, si procederà alla restituzione o alla compensazione, purché la cessazione venga comunicata prima che gli importi siano utilizzati per le coperture assicurative.
Le novità 2025 per i dipendenti
Il fondo fornisce direttamente le prestazioni di assistenza sanitaria riassunte in questo Piano sanitario.
Gli iscritti hanno accesso anche alle prestazioni fornite indirettamente da UNISALUTE qui il piano 2025
Si segnalano in particolare per il 2025 le seguenti novità:
PACCHETTO MATERNITA'
- Eliminazione del limite del numero delle visite rimborsabili
- Rimborso di tutte le visite specialistiche finalizzate al monitoraggio/controllo della salute della gestante e del feto, indipendentemente dalla tipologia di visita effettuata
DIAGNOSTICA
- Aggiunta delle ecografie osteoarticolari (erogazione diretta e rimborso del Ticket SSN)
FISIOTERAPIA
- Inserimento delle patologie Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Distrofia muscolare (Duchenne e Becker) e amputazioni arti o segmenti di arti tra le patologie per cui è ammesso il rimborso.
PRESIDI E AUSILI MEDICI ORTOPEDICI
- Inserimento dei presidi elastocompressivi antitrombo e per linfedema per arto superiore
INVALIDITA'
- Dal 1 gennaio 2025 per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura). I rimborsi saranno erogati in base alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura) anche per patologie o infortuni insorti precedentemente al 2014
- Erogazione delle prestazioni dalla data di insorgenza della patologia a condizione che sia stata presentata la domanda per il riconoscimento dell’invalidità nei sessanta giorni successivi alla certificazione dell’insorgenza della patologia
- Erogazione delle prestazioni entro un anno dalla data della cessazione della copertura sanitaria
- Inserimento delle prestazioni odontoiatriche tra quelle previste purché siano collegate alla patologia che ha causato l’invalidità
- Inserimento del trasporto sanitario tra le prestazioni previste
ATTENZIONE Il fondo ricorda che
- Dal 15 luglio è possibile effettuare il censimento del nucleo familiare nell’Area Riservata per attivare, a partire dal 1° settembre 2025, la copertura sanitaria anche per i figli fiscalmente a carico degli iscritti.
- Dal 1 settembre non sarà più possibile inoltrare richieste di rimborso in formato cartaceo tramite posta. L’unica modalità che Fondo Est potrà ricevere sarà quella online, attraverso l’Area Riservata MyFondoEst.
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Ricercatori: trattamento economico minimo nel decreto MUR 2025
Con il decreto del 6 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito per la prima volta il trattamento economico minimo da riconoscere ai titolari di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca.
L’obiettivo è garantire uniformità e maggiore tutela contrattuale ai ricercatori, rafforzando la competitività del sistema universitario e scientifico nazionale.
Le nuove disposizioni si rivolgono direttamente a università, enti pubblici di ricerca e istituzioni assimilate, che dovranno applicare i parametri stabiliti, al momento della sottoscrizione dei contratti.
Si tratta di una misura attesa dal settore, volta a colmare un vuoto normativo e a evitare disparità di trattamento tra ricercatori con funzioni simili ma condizioni economiche differenti
Il quadro normativo – criteri e importo minimo
Il decreto attua le disposizioni degli articoli 22-bis e 22-ter della legge 240/2010, introdotti dalla legge 79/2025, che hanno istituito rispettivamente gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca.
Per gli incarichi post-doc, l’importo non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0.
Per gli incarichi di ricerca, è stabilita una soglia minima di 22.500 euro annui, con aggiornamento automatico legato all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), esclusi i tabacchi dm-mur-ricercatori .
Tali importi sono definiti al netto degli oneri a carico delle amministrazioni eroganti e devono essere corrisposti in rate mensili di pari ammontare.
Gli oneri finanziari saranno sostenuti con le risorse già disponibili nei bilanci delle istituzioni interessate.
Tipologia incarico Importo minimo annuo Note Post-doc ≥ trattamento iniziale ricercatore confermato (classe 0) Importo definito in base a impegno e complessità Incarico di ricerca € 22.500,00 Adeguamento automatico ISTAT FOI I risvolti operativi
Dal 1° ottobre 2025, università ed enti di ricerca sono tenuti ad applicare le nuove regole nei contratti di incarico. In concreto:
- Gli uffici del personale e gli organi di amministrazione dovranno verificare, al momento della stipula, che i compensi rispettino le soglie minime fissate dal decreto.
- Per gli incarichi post-doc, sarà necessario confrontare l’offerta economica con il livello retributivo di riferimento del ricercatore confermato nel precedente contratto a tempo determinato
- Per gli incarichi di ricerca, l’importo di € 22.500 annui dovrà essere considerato come base inderogabile, da aggiornare automaticamente in caso di variazioni ISTAT.
- Le rate di pagamento devono essere predisposte con cadenza mensile e di pari importo, al fine di garantire regolarità e trasparenza.
Le istituzioni interessate sono chiamate a recepire puntualmente i contenuti per assicurare la corretta attuazione della norma e tutelare la dignità professionale dei ricercatori
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Nuovi applicativi INPS SCAD e banca dati contributiva
Con il Messaggio n. 2730 del 19 settembre 2025, l’INPS ha annunciato il rilascio di due nuovi strumenti telematici dedicati ai datori di lavoro pubblici e agli enti equiparati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).
Si tratta degli applicativi
- “Sistemazione del Conto Assicurativo tramite Denuncia precompilata (SCAD)” e
- “Banca dati contributiva”,
accessibili dal Cassetto Previdenziale del Contribuente – Sezione Servizi GDP a partire dal 1° ottobre 2025.
Le nuove funzionalità si inseriscono nel percorso di superamento dell’intervento manuale su “Nuova Passweb”, rafforzando la gestione dei flussi Uniemens/ListaPosPA a “Variazione” e migliorando l’accuratezza dei conti assicurativi dei dipendenti pubblici.
Il quadro normativo
La disciplina di riferimento affonda le radici nell’articolo 44, comma 9, del D.L. 269/2003, che ha stabilito l’obbligo di alimentazione mensile delle posizioni assicurative. A seguito dell’istituzione della GDP (1° gennaio 2012), i datori hanno potuto correggere e integrare i dati tramite flussi a “Variazione” (messaggio n. 2791/2017), sostituendo denunce precedenti o rettificando periodi omessi.
Con la circolare n. 118/2025, l’INPS ha disposto la progressiva dismissione della funzionalità manuale “Nuova Passweb” per alcune gestioni, confermando la denuncia come unico strumento ordinario. In questo quadro si collocano i nuovi applicativi:
- SCAD, che consente di generare e trasmettere flussi a “Variazione” precompilati, integrati automaticamente con i dati contributivi già inviati;
- Banca dati contributiva, che raccoglie tutte le denunce storiche provenienti da INPDAP e dai precedenti enti confluiti nella GDP.
L’utilizzo degli applicativi è abilitato automaticamente agli operatori già delegati ai servizi “Compilazione Manuale DMA” e “Visualizza DMA”. Per altri utenti valgono le procedure di delega stabilite con la circolare n. 34/2023.
Utilizzo degli applicativi
L’applicativo SCAD consente all’operatore abilitato di prendere in carico una posizione assicurativa, apportare modifiche, integrare i dati e trasmettere all’INPS la denuncia in formato Uniemens/ListaPosPA a “Variazione”. Le denunce generate presentano pieno valore giuridico, con controlli di congruità e rispetto delle regole di prescrizione. Gli effetti variano in base al periodo oggetto di sistemazione:
Periodo Soggetti interessati Effetti della denuncia Fino al 31 dicembre 2004 Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001) Obblighi contributivi assolti senza necessità di prova dei versamenti (art. 1, c. 131, L. 213/2023 – Bilancio 2024) Fino al 31 dicembre 2004 Enti di natura giuridica privata Denunce bloccate per prescrizione in caso di variazioni retributive in aumento; sblocco possibile solo se i versamenti risultano effettuati nei termini Dal 1° gennaio 2005 Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001) Verifica della contribuzione versata; generazione dell’Estratto Conto Amministrazione (ECA PV) con eventuali addebiti e sanzioni Dal 1° gennaio 2005 Enti di natura giuridica privata Stessi effetti delle PA, ma resta applicabile la prescrizione, con possibile blocco della denuncia Gli applicativi saranno consultabili dal 1° ottobre 2025. I manuali utente saranno pubblicati sul sito INPS, nell’area tematica “Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende”.
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Lavoro agile nei comuni montani: esonero contributivo fino a 8.000 €
La Legge 12 settembre 2025, n. 131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 ed entrata in vigore il 20 settembre 2025, introduce un pacchetto di misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. La norma mira a sostenere lo sviluppo economico e sociale di questi territori, favorendo il ripopolamento, la tutela delle attività produttive e la valorizzazione delle professioni tipiche della montagna, con interventi che spaziano dal fisco agevolato per le imprese ad un nuovo incentivo per il lavoro agile.
Di seguito i dettagli su quest'ultima misura.
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Sgravio contributivo per il lavoro agile: requisiti e importi
L’articolo mira a contrastare lo spopolamento dei comuni montani e a favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione residente, incentivando l’uso del lavoro agile (smart working) come modalità ordinaria di prestazione lavorativa.
Alle imprese che adottano il lavoro agile è riconosciuto un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato che rispettano le seguenti condizioni:
- Età inferiore a 41 anni alla data di entrata in vigore della legge.
- Trasferimento di residenza e domicilio da un comune non montano a un comune montano (art. 2, c. 2) con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
- Svolgimento stabile della prestazione in modalità di lavoro agile (secondo la legge n. 81/2017).
Entità dell’esonero contributivo
- 2026 e 2027: esonero totale, fino a 8.000 € annui per ciascun lavoratore (riparametrati mensilmente).
- 2028 e 2029: esonero parziale al 50%, fino a 4.000 € annui.
- 2030: esonero ridotto al 20%, fino a 1.600 € annui.
Sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Rimane ferma l’aliquota per il calcolo delle pensioni, quindi i lavoratori non avranno penalizzazioni sui futuri trattamenti previdenziali.
Tabella sgravio contributivo 2026-2030
Periodo Percentuale esonero contributi Limite massimo annuo Note 2026 – 2027 100% € 8.000 Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. 2028 – 2029 50% € 4.000 Esonero ridotto, sempre calcolato su base mensile. 2030 20% € 1.600 Ultimo anno di agevolazione, con riduzione ulteriore.