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Garante Privacy: sanzionata la motivazione delle assenze nella bacheca aziendale
Con il provvedimento 363 del 23 giugno 2025 il Garante per la protezione dei dati personali torna a ribadire l'importanza, per i datori di lavoro pubblici e privati, di garantire un uso proporzionato dei dati dei dipendenti e di limitarsi all'utilizzo solo delle informazioni strettamente necessarie alla gestione del rapporto di lavoro.
Ecco tutti i dettagli del caso concluso con un sanzione di 10mila euro.
Il caso
Il caso trae origine da un reclamo presentato da un’organizzazione sindacale, in rappresentanza di alcuni lavoratori di una società di trasporto pubblico locale. L’oggetto della contestazione riguardava la gestione dei turni di servizio: nelle bacheche aziendali e tramite e-mail interne venivano diffusi prospetti contenenti le assenze dei dipendenti, e cui motivazioni venivano indicate con abbreviazioni. Le sigle (“MAL” per malattia, “INF” per infortunio, “104” per permessi legge n. 104/1992, “SOSP” per sanzioni disciplinari, ecc.) consentivano di risalire a informazioni personali e, in alcuni casi, a dati sensibili legati alla salute o all’appartenenza sindacale.
Secondo i ricorrenti, questa modalità costituiva un trattamento illecito dei dati personali poiché rendeva conoscibili a tutti i dipendenti informazioni non pertinenti al normale svolgimento del servizio.
Nella tabella le abbreviazioni utilizzate, molto chiare nel significato.
Sigla Significato MAL Malattia 104 Permesso legge 104/1992 INF Infortunio SOSP Sospensione disciplinare PS Permesso sindacale La decisione del Garante
Dopo la richiesta di chiarimenti, la società aveva spiegato di essersi attenuta a quanto previsto dall’art. 10 della legge n. 138/1958, che obbliga ad affiggere i turni di servizio, e che l’uso delle sigle era giustificato per esigenze organizzative.
In seguito, l’azienda ha comunque eliminato le abbreviazioni, sostituendole con un generico indicatore di assenza.
L’Autorità ha però rilevato che i prospetti resi disponibili a tutto il personale costituivano una comunicazione non legittima di dati personali.
È stato ribadito che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, i datori di lavoro possono trattare dati particolari dei dipendenti solo se strettamente necessari e con modalità che rispettino i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. Le sigle usate, seppur abbreviate, permettevano di conoscere dettagli sensibili sulle condizioni di salute o sulla vita sindacale dei lavoratori, senza che vi fosse un idoneo presupposto normativo.
Motivazione e sanzioni
Con il provvedimento il Garante ha dunque dichiarato illecito il trattamento dei dati, ritenendo violati gli artt. 5, par. 1, lett. c) e 9, par. 2, del Regolamento. Considerato che la società aveva successivamente modificato la prassi, non sono state imposte misure correttive ulteriori, ma è stata disposta una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro. La decisione sarà pubblicata sul sito dell’Autorità, come previsto dall’art. 166 del Codice, anche con finalità dissuasive.
Il caso sottolinea l’importanza, per i datori di lavoro pubblici e privati, di garantire un uso proporzionato dei dati dei dipendenti e di limitarsi a informazioni strettamente necessarie alla gestione del rapporto di lavoro, senza eccedere nella diffusione di elementi che possano rivelare aspetti sensibili della vita privata dei lavoratori.
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Decreto flussi: domande stagionali turismo da perfezionare entro il 21.9
A partire dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025) era attiva la seconda fase di precompilazione delle domande di nulla-osta al lavoro per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri subordinati da inviare nel click day del 1 ottobre. Si tratta in particolare delle richieste per lavoro stagionale, con riferimento al settore turistico-alberghiero. Il ministero apre lo sportello per completare le domande dal 15 al 21 settembre 2025.
Le domande vanno presentate attraverso il Portale servizi ALI, gestito dal Ministero dell’Interno vedi maggiori dettagli all'ultimo paragrafo.
Si ricorda che il ministero ha comunicato il riparto di ulteriori quote di ingressi rispetto al Decreto flussi originario
Tabella ulteriori quote ingresso per regione 19 maggio 2025
E' stata pubblicata sul sito istituzionale, sezione pubblicità legale la Nota del Ministero del lavoro attuativa del D.P.C.M. 27 settembre 2023 – Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 – per l'ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative all’anno 2025 per ingressi per lavoro subordinato.
Si tratta in particolare di ulteriori n. 22.968 quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e stagionale (articoli 6 e 7 del D.P.C.M)., secondo le previsioni dell’art. 9, comma 2, in base al quale, trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei click day, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rilevato quote significative non utilizzate e viene quindi effettuata una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.
Il ministero precisa che si tratta di quote non ripartite con la nota prot. n. 1054 del 12.02.2025 sulla base dei dati comunicati il 13.05.2025 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, relativi alle istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione (SUI).
A tal fine si utilizza una parte del 40% delle quote riservate alle lavoratrici donne dall’art. 2, comma 7 bis del DL n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024.
Viene anche ricordato che il 30% delle quote destinate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero (15.000) verrà assegnato a seguito del secondo click day del 1° ottobre 2025,
Ecco una tabella delle quote per regione :
Regione Totale Lavoro Subordinato Stagionale Totale Lavoro Subordinato Non Stagionale Abruzzo 53 144 Basilicata 176 114 Calabria 422 190 Campania 519 650 Emilia-Romagna 877 926 Friuli-Venezia Giulia 2 0 Lazio 897 1195 Liguria 60 289 Lombardia 816 3620 Marche 182 208 Molise 290 59 Piemonte 63 466 Puglia 5015 1494 Sardegna 374 41 Sicilia 230 141 Toscana 331 642 Umbria 8 1 Valle d'Aosta 7 1 Veneto 1242 1217 Scarica qui le tabelle dettagliate ufficiali del riparto quote di ingresso
Compilazione domande lavoro stagionale turismo dal 1 al 31 luglio 2025
Giova ricordare che per presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro occorre effettuare la precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI (“portaleservizi.dlci.interno.it”) gestito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).
In particolare per il click day del 1° ottobre 2025 la precompilazione è consentita dal 1° al 31 luglio 2025.
Vengono quindi contestualmente effettuati i controlli sui prerequisiti e e in caso di esito favorevole, il datore di lavoro per cui è presentata la richiesta, riceve al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) il codice di attivazione domanda.
Se la pratica di nulla osta risulta fuori quota in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, il datore di lavoro visualizza sul portale ALI l’avviso di “pratica al momento non in quota”.
I datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro mentre non ci sono limiti per le richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dagli intermediari abilitati e autorizzati e dalle agenzie di somministrazione di lavoro.
Domande turismo da completare dal 15 al 21 settembre: istruzioni
Sul sito del ministero è apparso il seguente avviso:
Le domande del settore turistico – alberghiero, precompilate nel mese di luglio 2025, che alla data del 31 luglio risultavano ancora nello stato "DA COMPLETARE", possono essere perfezionate nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025 e portate nello stato “DA INVIARE”, ossia quello stato che consente l’invio della domanda nella giornata di click day (1 ottobre 2025).
Date e orari: dal 15 al 21 settembre 2025, tutti i giorni, compresi i festivi, per tutto il giorno.
Tipologia domande: Lavoro subordinato stagionale (mod. domanda C- STAG – settore turistico/alberghiero).
PASSAGGI PROCEDURALI
- · Accedi al Portale Servizi (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm) e seleziona il pulsante “Area riservata”;
- · Effettua l’autenticazione tramite SPID o CIE;
- · Seleziona la sezione “Precompilazione CSTAG DF25 TURISTICO/ALBERGHIERO (CLICK DAY 1° OTTOBRE), raggiungibile dalla voce “Sportello Unico Immigrazione”;
- · Seleziona la domanda che si desidera modificare, portare a completamento o eliminare la stessa;
In questa finestra temporale non sarà possibile inserire nuove domande. Sarà possibile solamente accedere alle domande già inserite nel mese di luglio scorso e, tramite la funzionalità Modifica, portarle allo stato Da inviare.
I campi asincroni, che, eventualmente, non risultavano ancora compilati alla precedente chiusura della precompilazione di luglio scorso, risulteranno popolati.
Ricorda sempre di effettuare nuovamente il salvataggio.
E’ possibile continuare a presentare i modelli di domanda A-BIS, B2020, C-STAG (agricolo-turistico), accedendo dalla sezione “Compila domande > Nulla Osta per motivi di lavoro”. Tali domande e le altre eventualmente già, in precedenza, compilate saranno ricercabili dalla sezione “Ricerca domande”.
Click Day – 1° ottobre 2025
Il 1° ottobre 2025, a partire dalle ore 9:00, sarà possibile inviare le domande C-STAG DF25 riferite al SETTORE TURISTICO/ALBERGHIERO, che sono state precompilate e si trovano nello stato di lavorazione "DA INVIARE". Queste domande saranno soggette a graduatoria distinta, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, lettera b) del DL n. 145/2024.
HELP DESK
Per eventuali problemi tecnici o chiarimenti durante la fase di precompilazione, è possibile contattare l’Help Desk tramite il link “Scrivi all’Help Desk” presente nella home page di questo Portale Servizi ALI o tramite la voce “Help Desk” in fondo a ogni pagina. Il servizio sarà attivo da lunedì a domenica, dalle 08:00 alle 20:00.
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Patto di prova nullo: reintegra dopo il licenziamento
Con la sentenza n. 24202 del 29 agosto 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro conferma l'orientamento giurisprudenziale volto a garantire maggiore certezza nei casi di nullità del patto di prova, ribadendo che la mancanza di un valido periodo non può costituire giustificazione idonea per un licenziamento per giusta causa. Ne deriva che si applica la tutela reintegratoria (art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015) per insussistenza del fatto
Il caso al vaglio della Cassazione
La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro instaurato tra una società del settore commerciale e una dipendente inquadrata come Quadro.
Contestualmente all’assunzione era stato sottoscritto un patto di prova della durata di sei mesi. Al termine di tale periodo, l’azienda aveva comunicato il recesso per mancato superamento della prova. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento, sostenendo la nullità del patto di prova per indeterminatezza dell’oggetto.
In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva accolto le ragioni della dipendente, dichiarando nullo il patto di prova e disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento e regolarizzazione contributiva.
La società aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito sotto diversi profili, in particolare circa la validità del patto di prova e anche sull’applicazione della tutela.
Patto di prova nullo: no al licenziamento per giusta causa
La sentenza della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando la decisione della Corte d’appello.
I giudici hanno ribadito che la clausola del patto di prova è nulla se non specifica le mansioni oggetto della verifica, non potendo bastare un generico richiamo alla posizione contrattuale o a precedenti scambi di corrispondenza. In tali casi, l’assunzione deve considerarsi definitiva sin dall’inizio, con conseguente inapplicabilità del regime di libera recedibilità. La Corte ha inoltre ricordato come la giurisprudenza consolidata abbia più volte affermato che, in presenza di un patto di prova nullo, il recesso datoriale equivale ad un ordinario licenziamento soggetto alle regole limitative previste dalla legge n. 604/1966 e dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Ne deriva che il licenziamento intimato in tali circostanze non può ritenersi assistito da giusta causa o giustificato motivo.
Le tutele conseguenti
Il punto centrale della decisione si sposta quindi sulle conseguenze sanzionatorie. La Cassazione ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, che ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, laddove escludeva la reintegra nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con insussistenza del fatto.
Secondo la Suprema Corte, anche il recesso basato su un patto di prova inesistente rientra nell’ipotesi di “insussistenza del fatto materiale”, imponendo quindi l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dallo stesso D.Lgs. 23/2015.
La Corte ha confermato quindi la reintegra della lavoratrice e il diritto al risarcimento parametrato fino a dodici mensilità, oltre alla regolarizzazione contributiva.
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Disparità retributiva in azienda: guida al calcolo
La parità retributiva tra uomini e donne rappresenta oggi non solo un obbligo normativo, ma anche un elemento essenziale di sostenibilità sociale e reputazionale per le imprese.
La direttiva UE 970/2023, art. 19, ha ampliato gli strumenti a disposizione per verificare eventuali discriminazioni, consentendo l’utilizzo non solo dei dati interni all’azienda, ma anche di fonti esterne (statistiche di settore, dati nazionali, contratti collettivi). I paesi membri sono tenuti ad adeguare la legislazione nazionale recependo questi principi entro il 7 giugno 2026.
Leggi anche Parità retributiva cosa prevede la Direttiva europea 970 2023
Per i datori di lavoro ciò comporta la necessità di adottare, prima possibile, un approccio strutturato, che consenta di calcolare e monitorare il tasso di disparità retributiva tra uomini e donne, prevenendo rischi di contenzioso e favorendo politiche di equità.
Fase preliminare: assessment interno
Il primo passo consiste in una ricognizione interna delle mansioni presenti in azienda.
È necessario a questo fine:
- Mappare i ruoli individuando i lavori svolti a predominanza femminile, maschile e quelli neutri.
- Creare una griglia comparativa basata su criteri oggettivi (inquadramento, livello di responsabilità, competenze richieste).
- Raccogliere i dati retributivi, includendo non solo la retribuzione base, ma anche premi, bonus e benefit.
In assenza di comparatori interni, il datore di lavoro può ricorrere anche a dati extra-aziendali, ad esempio quelli forniti da INPS, ISTAT, associazioni di categoria o CCNL.
Identificazione della predominanza di genere
La normativa europea richiede di individuare i ruoli a “prevalenza di genere”.
Due sono i metodi utilizzabili:
- con il Metodo proporzionale si individua un ruolo a prevalenza femminile (o maschile) se la quota supera una soglia compresa tra il 60% e il 75%
- i Metodo storico: evita distorsioni dovute a variazioni improvvise negli organici, considerando la distribuzione di genere su un arco temporale recente
L’applicazione combinata dei due metodi garantisce una valutazione più affidabile.
Formula di calcolo ed Esempio tabella
Una volta identificati i gruppi comparabili, è possibile calcolare il tasso di disparità retributiva seguendo questi passaggi:
Definire i gruppi (uomini/donne) che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Calcolare la retribuzione media annua lorda per ciascun gruppo.
Applicare la formula:
TASSO DI DISPARITA = RETR. UOMINI – RETRIBUZIONE DONNE / RETRIBUZION MEDIA UOMINI X 100
Esempio
Retribuzione media uomini: 30.000 €
Retribuzione media donne: 27.000 €
quindi 30.000-27.000/ 30.000 X 100 = In questo caso risulta una disparità pari al 10%
Puo essere utile predisporre poi tabelle di raffronto delle percentuali nei vari ruoli per ottenere una media complessiva:
Ruolo Totale uomini Retribuzione media uomini (€) Totale donne Retribuzione media donne (€) Tasso di disparità (%) Ingegneri 50 32.000 30 29.500 7,8% Amministrativi 20 27.000 40 26.500 1,9% Utilizzo del tasso di disparità
Il tasso di disparità va interpretato in chiave comparativa: un gap del 2-3% può rientrare nella variabilità fisiologica, mentre valori superiori al 5% richiedono approfondimento.
Le possibili azioni correttive includono:
- Revisione delle politiche retributive.
- Introduzione di sistemi premianti neutrali.
- Programmi di formazione e sviluppo equi.
- Audit periodici sulla parità di genere.
Inoltre va sottolineato che la trasparenza nella comunicazione ai lavoratori su questo tema è fondamentale per rafforzare la fiducia e prevenire conflitti.
Il calcolo del tasso di disparità retributiva dunque dovrebbe essere considerato non un mero adempimento burocratico, ma un’opportunità per migliorare l’organizzazione aziendale.
Le aziende che sapranno anticipare le richieste normative europee e nazionali, dotandosi di strumenti di monitoraggio e di politiche inclusive, saranno più resilienti e attrattive nel mercato del lavoro, contribuendo a un progresso sociale condiviso.
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Busta paga: il CNEL propone codice contratto e inquadramento in evidenza
Il 24 luglio l’Assemblea generale del CNEL si è riunita e ha approvato alcuni importanti provvedimenti tra cui :
- la composizione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, la cui istituzione è stata prevista dalla recente legge 76/2025 e
- due nuovi Disegni di legge sulla trasparenza contrattuale e sulla contrattazione di secondo livello.
Le proposte, se approvate, avranno importanti risvolti operativi e di contenuto per i datori di lavoro e i dipendenti
Disegno di legge trasparenza contrattuale
Il primo disegno di legge ha l’obiettivo di garantire una piena trasparenza contrattuale e retributiva nelle relazioni di lavoro, valorizzando la funzione del codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL all’atto di deposito dei CCNL presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.
Il Ddl impone al datore di lavoro di comunicare al dipendente il contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto individuale di lavoro, attraverso la puntuale indicazione del codice alfanumerico unico, che deve essere specificato anche nel prospetto paga.
QUI IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Il secondo Disegno di legge invece , non ancora Disponibile, è volto a consolidare e valorizzare iniziative che diano concreta attuazione al valore della fraternità umana nei luoghi di lavoro, ricomprendendo ambiti quali:
- la conciliazione dei tempi di vita e lavoro,
- il welfare aziendale,
- l’adozione e il rispetto dei codici etici e di condotta, a
attraverso lo sviluppo della contrattazione aziendale o territoriale, su iniziativa delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Nello specifico si prevede l'istituzione , da parte dei sindacati, di una apposita Commissioni che proponga le linee guida per la contrattazione di secondo livello
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Codatorialità nel lavoro: la Cassazione chiarisce i limiti
Con ordinanza n. 16839 del 23 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto in parte il ricorso proposto da una delle società condannate, chiarendo alcuni importanti profili sul tema della “codatorialità”.
Questo concetto, ormai consolidato in giurisprudenza a partire dalla sentenza n. 267/2019, viene applicato nei casi in cui più società agiscono, di fatto, come un unico datore di lavoro, condividendo l’utilizzo del lavoratore nell’ambito di un’organizzazione economica unitaria, a prescindere dalle apparenze contrattuali.
Il principio di codatorialità: un solo datore, anche se con più volti
La vicenda trae origine da un lungo contenzioso tra un dirigente e tre diverse società operanti nel settore ferroviario.
Il lavoratore aveva instaurato un rapporto con la prima società (poi sostituita da un’altra), ma prestava contemporaneamente attività anche per una terza impresa del gruppo. Egli aveva quindi chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro con tutte e tre le società coinvolte, ritenendole sostanzialmente un unico centro decisionale. In particolare, lamentava che il suo licenziamento, avvenuto ad opera di una sola delle imprese, non fosse idoneo a interrompere un rapporto che, a suo avviso, era ancora in essere con le altre due.
Sia il Tribunale di Roma che la Corte d'Appello avevano riconosciuto l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto, fondato sull’effettiva integrazione organizzativa tra le società, sulla comunanza dei dirigenti, sull’uso promiscuo delle prestazioni del lavoratore, e avevano affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro con tutte e tre.
Secondo i giudici di merito, quindi, il rapporto proseguiva con una delle società, non essendo stato formalmente interrotto da un atto di recesso di quest’ultima.
Ma attenzione, tale contitolarità non comporta un cumulo dei diritti: il lavoratore ha diritto a un'unica retribuzione, e non a tante quante sono le società coinvolte. Inoltre, per contestare validamente un licenziamento in un contesto di codatorialità, è necessario impugnarlo nei confronti di tutti i soggetti che condividono il ruolo datoriale. In caso contrario, non si può parlare di illegittimità dell’interruzione del rapporto.
La Corte ha ribadito che la solidarietà tra co-datori d’impresa, ai sensi dell’art. 1294 del Codice Civile, riguarda le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione), ma non può tradursi in una duplicazione dei benefici o nella creazione artificiosa di nuovi crediti retributivi. Il principio di effettività, che domina in ambito giuslavoristico, impone che il datore di lavoro sia identificato nella realtà operativa e non solo nella forma giuridica, ma ciò non legittima richieste aggiuntive non fondate su danni reali o su differenze retributive accertate.
La decisione della Cassazione e i suoi effetti
Nel caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure della società ricorrente, sottolineando come la Corte d’Appello avesse erroneamente riconosciuto un’obbligazione autonoma in capo a uno solo dei soggetti, invece che una responsabilità solidale tra i co-datori.
In assenza di prova di una differenza retributiva non corrisposta e di un’effettiva impugnazione del licenziamento verso tutti i datori sostanziali, non può essere affermato il diritto del lavoratore a mantenere il rapporto di lavoro con una sola società del gruppo.
La sentenza impugnata è stata dunque cassata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con rigetto delle domande originarie del lavoratore nei confronti delle società convenute.
In ogni caso la Corte ha ritenuto opportuno compensare integralmente le spese, tenuto conto della novità e della complessità delle questioni trattate, oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale in via di consolidamento.
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Sostegno alle imprese: in GU il testo del dl 92 convertito in legge
Nella seduta del 23 luglio, con 98 voti favorevoli, 67 contrari e 2 astensioni, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione del disegno di legge n. 1561-A di conversione in legge del Decreto legge 26 giugno 2025 n. 92 contenente "Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi", entrato il vigore il 27 giugno 2025, e articolato in tre capi:
- Capo I – Misure per gli stabilimenti strategici e la decarbonizzazione,
- Capo II – Ammortizzatori sociali,
- Capo III – Misure settoriali e disposizioni finanziarie.
La legge di conversione 113 del 1 agosto 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 180 del 5-8-2025.
Il provvedimento ha come obiettivi :
- garantire continuità produttiva e salvaguardia occupazionale nei poli industriali strategici (soprattutto l’ex ILVA ora ACCIAIERIE D'ITALIA ),
- agevolare i processi di riconversione industriale,
- rafforzare gli ammortizzatori sociali,
- offrire un supporto mirato a settori in difficoltà come la moda.
Di seguito una sintesi completa dei principali contenuti degli articoli.
SCARICA QUI il testo coordinato del decreto legge con la legge di conversione
Sostegno agli impianti industriali ex ILVA e investimenti correlati
- Art. 1: Viene autorizzato un finanziamento statale (fino a 200 milioni di euro per il 2025) a ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti.
- Art. 2: Modifica le regole per la realizzazione di impianti di produzione di preridotto, eliminando il vincolo sull’utilizzo esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili e consentendo la partecipazione di soci privati tramite procedure selettive.
- Art. 3: Introdotte procedure accelerate per investimenti superiori a 50 milioni di euro in aree ex ILVA o collegate, con la nomina di un commissario per semplificare gli iter amministrativi.
- Art. 4: Estensione delle agevolazioni anche al rendiconto 2024 per l’indotto degli stabilimenti strategici.
- Art. 5: Nuove regole per la cessione dei contratti d’acquisto in caso di crisi aziendali e fallimento di precedenti vendite, con possibilità di subentro da parte di altre imprese, anche a controllo pubblico.
Interventi a favore di imprese in crisi e lavoratori
- Art. 6: Esonero dal pagamento del contributo addizionale per le imprese delle aree di crisi industriale complessa che accedono alla CIGS nel 2025, salvo in caso di licenziamenti collettivi.
- Art. 7: Proroga straordinaria della CIGS fino al 2027 per grandi gruppi con almeno 1.000 dipendenti e accordi governativi firmati, con possibilità di sospensione al 100% dell’orario per lavoratore.
- Art. 8: Prevede ulteriori sei mesi di CIGS per aziende in fase di cessazione attività ma con concrete prospettive di cessione, subordinata a un accordo governativo. Inserite clausole stringenti per la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di offerte di lavoro o formazione.
- Art. 9: Incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, per il biennio 2025-2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, già previste dalla legge di bilancio 2024 (da 700 mila euro a 8,7 mln per 2025 e 2026).
Settore moda e copertura finanziaria
- Art. 10: Riconosciuto un ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione per la filiera della moda da febbraio a dicembre 2025, con maggiori margini di flessibilità per i datori di lavoro in difficoltà.
- Art. 10-ter: introdotto in sede referente, prevede un contributo straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI). In via eccezionale per l’anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di inclusione.
- Art. 11: Disposizioni per la copertura finanziaria del decreto, con fondi ricavati da risparmi su altre misure sociali o utilizzo di residui di bilancio.
- Art. 12: Stabilisce l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione.