• Lavoro Dipendente

    Certificazione parità: linee guida ministeriali per la formazione

    Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2024 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 gennaio 2024 , di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità  che stabilisce i criteri  per il riparto e l'erogazione delle risorse alle Regioni e provincie autonome per la  programmazione delle misure formative alle aziende per l'ottenimento della certificazione di parità di genere"

    Il provvedimento era atteso per contribuire all'attuazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice  delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della legge 28 novembre 2005, n. 246»  e  successive  modificazioni .

    Per  il finanziamento di iniziative pubbliche di formazione  rivolte alle aziende e ai lavoratori sul tema della certificazione  di parita di genere era stato istituito l'apposito Fondo con la legge di bilancio 2023 e si attendevano   entro 90 giorni dal DM del 18.1.2024 le linee guida ministeriali  per orientare la qualità della programmazione delle attività formative, che vedono la luce invece dopo 12 mesi.  

    E' stato pubblicato ieri sul sito istituzionale il DD 115 del 17.3.2025 con le linee guida aggiornate.

    Vediamo in sintesi cosa prevedono.

    Certificazione parità: in arrivo formazione finanziata

    Le regioni, utilizzando le risorse allocate, dovranno  pianificare e finanziare le  attività formative per le imprese o i loro lavoratori, basandosi sui parametri minimi stabiliti precedentemente dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

    Il decreto precisa che saranno esclusi  dal finanziamenti i costi direttamente connessi all'accertamento dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della certificazione di parità di genere dal finanziamento del Fondo.

    Viene inoltre  sottolineato che le regioni dovranno operare in modo coordinato per evitare dispersione o duplicazione dei finanziamenti, in complementarità agli interventi del PNRR e avranno la possibilità di 

    1. stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità o con i soggetti attuatori nonchè di
    2.  coinvolgere  le consigliere territoriali di parità e 
    3. realizzare sistemi di collaborazione, associazione o gemellaggio tra enti per rafforzare la coesione territoriale.

    tutti gli interventi formativi  devono concludersi entro il 30 giugno 2025, con la rendicontazione finale prevista entro il 31 dicembre 2025.

    Criteri e Modalità di Erogazione delle Risorse – Tabella Riparto

     Sono assegnati  3 milioni di euro per l'anno 2022 al Fondo, con ripartizione delle risorse riportata nella tabella seguente tra le regioni e le province autonome in base al numero delle imprese attive nel 2021.

    Le risorse saranno erogate in due tranches:

    1.  un acconto pari al 75% del contributo assegnato e
    2.  la restante quota erogata previa trasmissione del report di sintesi degli interventi rendicontati.

    La mancata trasmissione della documentazione necessaria entro il 30 giugno 2024 (assunzione di impegno vincolante) potrà  portare al disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate.

    Regioni e provincie coefficiente  risorse 

    Lombardia

     16,00 

    471.336,00

     Campania 

    9,92

     292.273,00 

    Lazio 

    9,36 

    275.809,00 

    Veneto 

    8,34 

    245.678,00 

    Emilia  Romagna 

    7,82

     230.493,00

     Sicilia 

    7,50 

    221.099,00

     Piemonte 

    7,46

     219.813,00 

    Toscana 6,8

     200.838,00

     Puglia 

    6,51 

    191.736,00 

    Calabria 

    3,16 

    93.032,00

     Sardegna

     2,85 

    83.934,00 

    Marche 

    2,78

     81.899,00 

    Liguria

    2,62

     77.139,00

    Abruzzo

     2,47 

    72.889,00

    FriuliͲVenezia Giulia

     1,74

     51.117,00 

    Umbria 

    1,56

     45.967,00

     Provincia Autonoma di Bolzano

    1,12 

    32.998,00

     Basilicata

     1,05 

    30.829,00

     Provincia Autonoma di Trento 

    0,92

     27.121,00

     Molise 

    Sotto soglia 

    27.000,00 

    Valle d'Aosta 

    Sotto soglia 

    27.000,00 

    TOTALE 

    100,00 

    3.000.000,00

    Linee guida progetti parità di genere: obiettivi e principi

     

    Le Linee Guida si inseriscono nel contesto normativo stabilito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha istituito il "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere". Questo fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022, mira a supportare le imprese nel raggiungimento degli standard necessari per la certificazione.

    L'obiettivo principale delle Linee Guida è fornire alle Regioni uno strumento flessibile e non vincolante per supportare la programmazione delle attività formative necessarie per la certificazione. Questo documento si basa su una collaborazione interistituzionale che coinvolge il Ministero del Lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, le Regioni e l'INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche).

    Le Linee Guida si basano su diversi principi strategici, tra cui:

    •     Strumentalità: Supporto alle istanze di parità di genere nelle diverse specificità territoriali.
    •     Complementarità: Integrazione con le iniziative già in corso nei territori.
    •     Coerenza: Allineamento con il sistema di accompagnamento e supporto esistente.
    •     Rilevanza: Risposta alle attese delle potenziali aziende beneficiarie.
    •     Aderenza Normativa: Conformità al quadro normativo di riferimento.
    •     Fattibilità: Realizzabilità rispetto al volume di risorse disponibili.

    Ambiti Tematici degli Interventi Formativi e modalità

    Le attività formative previste dalle Linee Guida sono suddivise in tre livelli di complessità crescente:

    1.     Formazione Introduttiva: Aiuta le imprese a comprendere il contesto e i vantaggi della certificazione, inclusi gli aspetti normativi e fiscali.
    2.     Formazione sui Temi delle Sei Aree di KPI: Affronta le sei aree strategiche definite dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, come cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita, equità remunerativa e tutela della genitorialità.
    3.     Formazione sui Temi Specifici di Copertura degli Indicatori di KPI: Entra nel dettaglio dei requisiti specifici per ciascun indicatore di performance.

    Le Linee Guida suggeriscono diverse modalità attuative per la formazione, tra cui:

    •     Accordi con Unioncamere: Utilizzo del sistema camerale per l'organizzazione e l'erogazione della formazione.
    •     Bandi Regionali: Individuazione di soggetti o progetti per coprire l'offerta formativa regionale.
    •     Finanziamento Complementare: Utilizzo dei fondi FSE+ per integrare le attività formative.

    Linee guida formazione per parità di genere: le novità

    Le nuove Linee Guida introducono diverse novità rispetto ai precedenti documenti di riferimento:

    •     Approccio Modulare: La formazione è strutturata in moduli di complessità crescente, permettendo alle imprese di adattare il percorso formativo alle proprie esigenze.
    •     Focus sulla Partecipazione delle PMI: Viene suggerito di creare reti e partenariati per facilitare la partecipazione delle piccole e microimprese.
    •     Coinvolgimento delle Consigliere di Parità: Le Consigliere di parità territoriali sono coinvolte nella progettazione e attuazione degli interventi formativi.
    •     Formazione su Temi Specifici: Introduzione di formazione specifica su temi come la leadership inclusiva, la trasparenza retributiva e la tutela della genitorialità.

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni di fatto per assenze: il codice Uniemens

    Il messaggio INPS 639 del  19 febbraio 2025 fornisce indicazioni sul flusso Uniemens  in caso di Dimissioni per fatti concludenti previste dall'articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203. Ricordiamo in sintesi di cosa si tratta e le istruzioni dell'Istituto .

    la norma sulle dimissioni di fatto per assenza ingiustificata

    La nuova norma prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale o, in assenza di tale previsione, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale assenza alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

    Tale comunicazione può essere soggetta a verifica da parte dell'INL per accertarne la veridicità. In questo scenario, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di seguire le formalità previste per le dimissioni volontarie, come la comunicazione telematica e il rispetto del preavviso.

    Tuttavia, la risoluzione del rapporto di lavoro non si applica qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità di comunicare i motivi della propria assenza a causa di forza maggiore o di fatti imputabili al datore di lavoro. In tali circostanze, o nel caso in cui l'INL accerti la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, la risoluzione del rapporto non ha effetto.

     In questi casi, l'INL comunica l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore che al datore di lavoro, e quest'ultimo è tenuto a provvedere agli adempimenti contributivi conseguenti.

    INPS sottolinea che  a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro come descritto, il lavoratore non ha diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI, poiché tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

     Pertanto, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo previsto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto il lavoratore non acquisisce il diritto teorico alla NASpI.

    Dimissioni di fatto Istruzioni Uniemens

    Per quanto riguarda le modalità di compilazione del flusso Uniemens, il documento specifica che:

    1. a partire dal 12 gennaio 2025,
    2.  le interruzioni del rapporto di lavoro avvenute secondo le nuove disposizioni devono essere segnalate utilizzando il codice "1Y", che indica "Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis".

    Questo codice deve essere inserito nel flusso Uniemens per garantire la corretta registrazione e gestione delle cessazioni del rapporto di lavoro in conformità con la nuova normativa.

  • Lavoro Dipendente

    CIGS Call center 2025 al via

    Il 13 febbraio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l'emanazione del decreto interministeriale n. 45 del 16 gennaio 2025, che attua le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel settore dei call center. .

    Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) in deroga, previsto dall'articolo 44, comma 7, del D.lgs 148/2015, è stato rifinanziato per l'anno 2025 grazie all'articolo 1, comma 195, della legge 207/2024,  Legge di Bilancio per il 2025, con  uno stanziamento di 20 milioni di euro, attinto dal Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione.

    Il sostegno economico ai lavoratori dei call center è destinato a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti, con l'esclusione dei dirigenti. Il trattamento prevede un'indennità pari al trattamento di integrazione salariale straordinaria, con un limite massimo di 12 mesi.

    Emanato il decreto interministeriale con cui vengono attuate le misure di sostegno al reddito per i lavoratori di questo settore

    I

    CIGS Call center 2025: condizioni e istruzioni ministeriali per le domande

    Il decreto 45 specifica che la Cigs in deroga può essere richiesta per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nel caso in cui non sia possibile accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.

    Questo include anche le aziende in fase di cessazione di attività o quelle ammesse a una procedura concorsuale con continuazione dell'attività. 

    Per accedere al trattamento, le aziende interessate devono :

    • sottoscrivere un accordo  sindacale presso la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Divisione IV del Ministero del Lavoro e
    •  presentare una specifica istanza di concessione alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali – Divisione III, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [email protected].

    La domanda deve includere 

    1. dati pagamento dell'imposta di bollo, 
    2.  dati relativi all'azienda e alle unità aziendali destinatarie del trattamento, i
    3. verbale di accordo in sede governativa, l
    4. elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, e 
    5.  documentazione prevista dalle indicazioni operative presenti sul sito ministeriale.

     È inoltre necessario fornire l'informativa privacy e il consenso al trattamento dei dati, nonché il nominativo del referente aziendale con i relativi recapiti. La provvidenza è soggetta a una contribuzione addizionale e permette l'accredito della contribuzione figurativa. 

    Si ricorda che a a seguito dell'abrogazione della legge 464/1972, le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa rimangono a carico del datore di lavoro.

    CIGS Call center 2025: Contributo addizionale

    Riportiamo per completezza il testo dell'articolo  di legge che quantifica la contribuzione addizionale prevista con riferimento ai lavoratori dei call center:

    Art. 5 d.lgs 148 2015

    Contribuzione addizionale

    1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

    • a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
    • b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
    • c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

    (…)

    1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:

    • a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
    • b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile. 

  • Lavoro Dipendente

    Rimborsi indennità INAIL: novità 2025

    Con avviso pubblicato sul sito istituzionale INAIL comunica  di aver aggiornato  alcuni applicativi   a seguito  di modifiche sulle  modalità di rimborso dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, se anticipate dai datori di lavoro. Ecco i dettagli .

    Rimborsi indennità INAIL solo con codice IBAN

    A decorrere dal 6 febbraio 2025 il rimborso dell’indennità per inabilità temporanea assoluta anticipata dal datore di lavoro con le modalità previste dall’articolo 70 d.P.R. 1124/1965 può essere effettuato esclusivamente con accredito su:

    • conto corrente bancario o postale o 
    • altro strumento elettronico di pagamento dotato di codice Iban.

    Sono, quindi, stati aggiornati gli applicativi delle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi e dei servizi dispositivi “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)” e “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)”.

    I manuali utente e la documentazione tecnica aggiornata degli applicativi   sopracitati sono disponibili nella sezione "Prestazioni", raggiungibile dal seguente percorso Home > Atti e documenti > Assicurazione.

  • Lavoro Dipendente

    INAIL: nuove regole per le Cooperative Portuali

    Nella Circolare INAIL n. 13 del 5 febbraio 2025  viene chiarita l' applicazione della retribuzione convenzionale giornaliera per i lavoratori delle società cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali (Legge 28 gennaio 1994, n. 84) nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    Ecco le principali indicazioni.

    Regime assicurativo applicabile

    Dal 1° gennaio 2023, il facchinaggio nelle aree portuali svolto da cooperative è passato dal premio speciale unitario (art. 42 DPR 1124/1965) al premio assicurativo ordinario (art. 41 DPR 1124/1965).

    Questo cambiamento è stato introdotto con il decreto interministeriale del 6 settembre 2022, che ha abolito il premio speciale per le cooperative di facchinaggio.

    Determinazione della retribuzione imponibile

    Per i lavoratori delle società cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali, il premio assicurativo va calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera,  che come noto , dopo essere stato stabilito dal decreto ministeriale del 12 gennaio 1996, è aggiornato annualmente.  

    Per il 2024, la retribuzione convenzionale giornaliera è stata fissata a 119,42 euro.

    Prima della riforma del 2023, solo le cooperative portuali erano soggette al premio speciale unitario, mentre altre società nate dalla trasformazione usufruivano del premio ordinario.

    Con l’abolizione del premio speciale, è stata richiesta uniformità di trattamento tra tutte le società derivate dalla trasformazione.

    Pertanto, anche le cooperative devono ora applicare la retribuzione convenzionale giornaliera per il calcolo del premio assicurativo, come già previsto per le altre società.

    La retribuzione convenzionale giornaliera di 119,42 euro deve essere usata anche per:

    • Indennità per inabilità temporanea
    • Calcolo della rendita per inabilità permanente.

  • Lavoro Dipendente

    Restituzione parziale di Naspi anticipata: le istruzioni INPS

    Pubblicata ieri dall'INPS la circolare 36  2025  con cui si recepisce l'indicazione dell  sentenza n. 90 depositata il 20 maggio 2024 con  la Corte Costituzionale  ha affermato  l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015. La norm  riguarda  l'obbligo di restituzione dell'importo complessivo di NASPI erogato in forma anticipata  quando il lavoratore si occupa con lavoro subordinato entro il periodo  di spettanza dell'indennità. 

    Secondo i giudici delle leggi è da correggere la parte che non considera  il caso in cui i lavoratori siano costretti  a occuparsi nuovamente come dipendenti  per cause di forza maggiore che rendono l'attività di impresa non remunerativa 

    Vediamo di seguito le istruzioni dell'Istituto  oltre che il  caso  oggetto di analisi da parte della Consulta.

    La sentenza della Consulta su Naspi anticipata e chiusura per forza maggiore

     Con ordinanza del 6 dicembre 2022, il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ( riguardante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"), nella parte in cui prevede, senza possibilità di valutare il caso concreto, l’obbligo di restituire l’intera anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego  se il beneficiario stipuli un contratto di lavoro subordinato entro il termine di scadenza del periodo per cui l’indennità è riconosciuta.

    Il caso riguardava un lavoratore che a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e del conseguente stato di disoccupazione involontaria,  aveva domandato la liquidazione anticipata dell’indennità NA-SpI, a lui spettante fino al 28 maggio 2021, al fine di intraprendere l’attività imprenditoriale di esercizio commerciale (un bar). La domanda veniva accolta, in data 23 settembre 2019, e gli importi, che sarebbero spettati con cadenza mensile, gli venivano versati in una unica soluzione.

    Il giudice del lavoro  chiariva che  dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 e per l’anno 2020 del lavoratore era risultata la mancanza di redditi conseguente alla chiusura del bar stabilita dalla decretazione d’urgenza a causa della pandemia da COVID-19 esplosa nell’anno 2020. 

    Per tale ragione il ricorrente aveva deciso di non proseguire l’attività di impresa e iniziato, in data 15 febbraio 2021, un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’azienda era stata ceduta in data 30 aprile 2021, per un corrispettivo molto inferiore a quello pagato inizialmente per rilevarla (quasi un decimo del prezzo di acquisto).

    Avendo il lavoratore costituito il rapporto di lavoro subordinato (il 15 febbraio 2021) prima che spirasse il termine coperto dalla NASpI (28 maggio 2021), l’INPS gli chiedeva la restituzione dell’intero importo erogato a titolo di  NASPI anticipata, pari a 19.796,90 euro.

    Il lavoratore, pertanto, proponeva opposizione  e l'Inps si costituiva affermando che la propria pretesa era fondata sull’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015.

    L'Avvocatura dello stato sottolineava che l'istituto non ha modo di valutare effettivamente le motivazioni della mancata prosecuzione dell'attività e di escludere eventuali casi di elusione 

    Nella motivazione della richiesta di pronuncia il  giudice  rimettente precisa che effettivamente la norma prevede  che  la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato durante il periodo al quale si riferisce la NASpI, percepita in forma anticipata  comporta l’obbligo restitutorio dell’intera somma

    Infatti, nel caso di specie  l’inizio del rapporto di lavoro si colloca al 15 febbraio 2021, ovvero nel periodo coperto dall’indennità di disoccupazione, la cui spettanza si sarebbe protratta fino al 28 maggio 2021.

    Viene anche ricordato che con la sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, la Consulta si era già espressa sulla non rilevanza della questione costituzionale   in un caso in cui un lavoratore aveva ripreso un lavoro subordinato a causa dei risultati negativi dell'attività intrapresa 

    Si riconosce infatti che il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell’incentivo all’autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell’indennità della NASpI, in un’unica soluzione e nell’importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell’erogazione periodica. 

    Obbligo di restituzione parziale della Naspi in caso di ripresa del lavoro subordinato

    Nella considerazioni la consulta concorda con  quanto illustrato dal giudice di Torino  rispetto alla ipotesi particolare in cui il percettore dell’anticipazione dell’indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l’attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI. 

    Si evidenzia infatti che per un verso , qualora l’attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all’utilizzo dell’incentivo all’autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si tratta di una situazione in cui possa esserci «mancanza di effettività e di autenticità dell’attività di lavoro autonomo o di impresa» (come indicato nella sentenza n. 194 del 2021).

    Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell’anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l’attività imprenditoriale per una causa  di forza maggiore , come  nel caso delle  misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubbli-ci, solo alleviate da sostegni e provvidenze,  . Ugualmente vengono citati anche  eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell’uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità), ma tutti non imputabili al percettore dell’incentivo.

     In definitiva,  afferma la Corte "senza la necessaria parametrazione dell’obbligo restitutorio nelle indicate evenienze particolari, la disposizione censurata vìola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’art. 3 Cost."

    Non solo : la questione di legittimità costituzionale è fondata anche in riferimento alla  violazione dell’art. 4, primo comma, Cost. che riguarda  il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell’indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l’attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI.

    Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l’anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere – senza lavorare, appunto – la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l’anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza.

    La consulta conclude  dunque   dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata. 

    Suggerisce inoltre che il  rimedio appropriato a tale violazione consiste nel prevedere, da parte del legislatore,  dei criteri di flessibilità che permettano di adeguare la  restituzione della somma  al caso concreto.

    Le istruzioni INPS: cause di forza maggiore ammesse ed escluse

    Nella circolare 36 sottolinea che la Corte dà atto che in linea generale il rischio di impresa è insito nell’attività autonoma ed è strettamente connesso alle scelte e alla gestione da parte dell’imprenditore. Il lavoratore, ove richieda il beneficio in forma anticipata, accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un’attività imprenditoriale, assumendone anche il relativo rischio d’impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è, dunque, insito nella finalità stessa dell’incentivo all’autoimprenditorialità.

    Su questa base  precisa che   sono da escludere dalle ipotesi di causa di forza le procedure concorsuali previste dall’ordinamento italiano.

    La circolare elenca , a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli eventi che possono qualificarsi come causa di forza maggiore:

    • –    terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
    • –    guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità; 
    • –    incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
    • –    esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall’uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
    • –    misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
    • –    provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.

    Come anticipato l’INPS si adegua alle raccomandazioni della Corte costituzione  e prevede  che in caso di ripresa del lavoro dipendente  invierà una comunicazione preventiva al lavoratore  in cui chiedera di indicare entro 30 giorni  gli eventi  di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova allegando eventuali documenti utili 

    In caso di valida dimostrazione dell’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI – in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale – sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato.

  • Lavoro Dipendente

    Decreto Flussi 2025: regole e scadenze

    E' stata pubblicata il 24 ottobre 2024 la Circolare congiunta  del Ministero dell'Interno, con  Ministero del Lavoro e Ministero dell'Agricoltura e il Ministero del Turismo che fornisce le istruzioni  e i modelli di domanda  per i  flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri per il  2025, come previsto dal recente Decreto legge 145 2024. 

    Tra le principali novità :

    1. 10.000 ingressi extra per gli assistenti familiari e sociosanitari per disabili e grandi anziani
    2. i datori di lavoro privati possono accedere con le proprie credenziali SPID CIE  sul Portale ALI del Ministero degli Interni e presentare fino  3 richieste di nulla osta 

    Si ricorda che le date dei click day sono le seguenti :

    • 5, 7 e 12 febbraio 2025 con  precompilazione da al 1 al 30 novembre 2024
    • 1 ottobre 2025 con precompilazione dal 1 al 31 luglio 2025 per  restanti quote di lavoro stagionale nel settore turismo.

    Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi seguenti.

    Decreto flussi 2024: click day e settori coinvolti

    La circolare stabiliva le precise modalità e tempistiche per la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro. Le richieste devono essere trasmesse attraverso il Portale Servizi ALI utilizzando SPID/CIE.

    Il sistema consente l'accesso alle organizzazioni datoriali, agenzie per il lavoro, datori di lavoro privati e soggetti abilitati.

    Per presentare una richiesta, i datori di lavoro devono essere in possesso di indirizzo PEC registrato nei database INI-PEC (per persone giuridiche) o  INAD (per persone fisiche).

    Fase di precompilazione: I datori di lavoro possono precompilare le domande per il lavoro subordinato sia  stagionale  che  non stagionale nei seguenti periodi:

    • Dal 1° al 30 novembre 2024 per i click day del 5,7,12 febbraio 2025.
    • Dal 1° al 31 luglio 2025 per il click day del 1 ottobre 2025.

    I click day di febbraio 2025 in particolare coinvolgono i seguenti settori:

    Lavoro subordinato non stagionale (5 febbraio 2025):

    • Autotrasporto merci per conto terzi
    • Edilizia
    • Settore turistico-alberghiero
    • Meccanica
    • Telecomunicazioni
    • Alimentare
    • Cantieristica navale
    • Trasporto passeggeri con autobus
    • Pesca
    • Acconciatori
    • Elettricisti
    • Idraulici

    Assistenza familiare e socio-sanitaria (7 febbraio 2025):

    Lavoratori nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

    Settore agricolo e turistico-alberghiero (12 febbraio 2025):

    • Lavoro stagionale per il settore agricolo.
    • Lavoro stagionale per il settore turistico-alberghiero (70% delle quote complessive).

    Decreto flussi: tabella click day 2025 e note 13 e 20 gennaio 2025

    Settore Data Descrizione
    Lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 3, lett.a) 5 febbraio 2025 Apertura per i lavoratori subordinati non stagionali di vari settori.
    Assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, commi 3 e 4) 7 febbraio 2025 Quote riservate per lavoratori nel settore dell’assistenza.
    Settore agricolo e turistico-alberghiero 12 febbraio 2025 Apertura per il lavoro stagionale agricolo e turistico.
    Settore turistico-alberghiero (secondo blocco) 1 ottobre 2025  per il restante 30% delle quote per il lavoro stagionale turistico.

    Il ministero dell'interno ha comunicato sul portale Servizi dello Sportello Immigrazione che:

    "Dal 13 gennaio 2025 al 19 gennaio 2025 (dalle ore 8:00 alle ore 20:00, compresi i festivi), la sezione “Compila domande Decreto Flussi 2025/Click-day 2025” sarà nuovamente fruibile per integrare e salvare (tasto “Salva”) le domande già precompilate nel mese di novembre 2024, che si trovano ancora nello stato “da completare”.  

    ATTENZIONE Non sarà possibile compilare nuove domande.

    La nota ricorda che è fondamentale effettuare l’operazione di salvataggio, per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante il giorno di click day.

    Solo le domande precompilate che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere inviate durante le seguenti giornate di click day:

    –          5 febbraio 2025, dalle ore 9.00:  lavoro subordinato non stagionale (modello domanda B2020);

    –          7 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale per lavoratori aventi origini italiane, residenti in Venezuela (modello domanda B) e per l’assistenza familiare e socio-sanitaria, in quota e fuori quota (modello domanda A-BIS);

    –          12 febbraio 2025, dalle ore 9.00:  lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo e per quello turistico – alberghiero (modello domanda C-STAG).

    Si rinvia alle ulteriori informazioni presenti nelle Linee Guida Tecniche in questo MANUALE

    Per l’assistenza tecnica è possibile rivolgersi al servizio di Help Desk, utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile in questa home page, nonché anche accedendo dalla voce “Help Desk” in calce ad ogni pagina. "

    AVVISO A0 GENNAIO 2025

    Il servizio immigrazione comunica che 

    "Dalla giornata di oggi e fino al 4 febbraio 2025 alle ore 20:00 si potrà accedere, sul Portale Servizi – ALI, alla sezione “COMPILA DOMANDE DECRETO FLUSSI 2025/CLICK-DAY 2025”, in sola lettura, in modo tale da poter visualizzare le domande di propria competenza ed il relativo “stato di lavorazione”.

    Qualora, a fronte di una segnalazione aperta nel periodo 13-19 gennaio 2025, le domande non risultassero ancora nello “stato di lavorazione” corretto, Vi chiediamo gentilmente di aprire una nuova segnalazione (indicando l’identificativo della domanda ed il numero del ticket aperto nel periodo sopra citato) affinché la domanda possa essere lavorata."

    Flussi 2025 : le procedure di verifica dei CPI

    Per la richiesta del nulla osta  è obbligatoria  per i datori di lavoro  la preventiva verifica presso i CPI  di disponibilità di lavoratori italiani, come segue:

    • Richiesta del Datore di Lavoro:

    Prima di presentare la domanda di nulla osta per assumere lavoratori stranieri residenti all'estero, il datore di lavoro deve inviare una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente. La richiesta deve essere fatta utilizzando il  modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    • Tempistica della Verifica:

    Il Centro per l'Impiego ha otto giorni di tempo per rispondere alla richiesta. Se il CPI non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro questo termine, si considera che non ci siano lavoratori disponibili sul territorio nazionale.

    • Esito della Verifica:

    Se il CPI comunica la disponibilità di uno o più lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a condurre un colloquio con i candidati segnalati.

    Mancata Presentazione: Se il lavoratore non si presenta al colloquio entro venti giorni dalla richiesta, senza un giustificato motivo, il datore di lavoro deve informare il Centro per l'Impiego della mancata presentazione.

    Non Idoneità: Se il lavoratore segnalato dal CPI viene ritenuto non idoneo, il datore di lavoro deve specificare il motivo della non idoneità (es. rifiuto dell'offerta contrattuale da parte del lavoratore).

    • Autocertificazione:

    Il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta un'autocertificazione (modello ALL.2) che attesti il completamento della procedura di verifica presso il CPI, includendo i dettagli sugli esiti della ricerca di personale (mancata disponibilità, non idoneità, ecc.).

    • Esenzioni dalla Verifica

    Per i lavoratori stagionali, questa verifica presso i CPI non è richiesta.

    • Conclusione della Verifica

    Se il CPI non risponde entro gli otto giorni, il datore di lavoro può considerare la verifica conclusa con esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta per lavoratori stranieri residenti all'estero.

    QUI LA MODULISTICA AGGIORNATA

    Le novità del decreto 145 2024

    La  circolare  ricorda che il decreto legge n.145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale,  In particolare è prevista:

    • – l’iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro in uno degli Indici nazionali  INAD (di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale, dicui al d.lgs. n. 82/2005;
    • – la semplificazione della preventiva verifica presso il centro per l’impiego  competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale,
    • irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non  ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto. Uguamente per  la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio  per il reato di ci all’art. 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato. 
    • – obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti  inoltrata  alla pec del datore e  visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma.
    • Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la   comunicazione sarà inoltrata anche all’indirizzo pec dell’organizzazione. In assenza di conferma entro il  termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato.    In caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello  straniero rilascia il visto di ingresso;
    •  sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti non più  presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con obbligo per il datore di lavoro  di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto  Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e  l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datoredi lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal  lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
    •  comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per  lavoro stagionale,  all’INPS che iscrive  d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
    • – ferma restando la validità del nullaosta al lavoro stagionale per lo svolgimento di  attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova  opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal temine finale del contratto.

    Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5 del T.U.I., il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che  l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

    Infine, con riferimento alle richieste di lavoro per i lavoratori provenienti dal  Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka,  il  decreto legge n.145/2024 dispone che  fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello  Sportello unico per l’immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole  della Questura competente