• Lavoro Dipendente

    Licenziamenti collettivi: ambito da motivare con precisione

    In tema di licenziamenti collettivi, la Corte di Cassazione ha ribadito in una nuova sentenza n. 18215/2024, l'importanza per il datore di lavoro di specificare le ragioni che giustificano la delimitazione del licenziamento a una determinata sede o settore dell'azienda. 

    La Corte ha affermato  in particolare che è onere del datore di lavoro, nella comunicazione ex art. 4 comma 3 della L. 223/1991, indicare non solo le ragioni generali della riduzione di personale, ma anche motivare perché la scelta dei lavoratori da licenziare sia limitata a una specifica unità produttiva o settore, chiarendo perché gli addetti a quella unità non possano essere utilizzati in altre aree dell'azienda.

    Vediamo i dettagli  del caso e i precedenti in materia.

    Comunicazione preventiva per licenziamenti collettivi

    Nello specifico, il caso trattava di una procedura di riduzione del personale che interessava una specifica unità produttiva all'interno dell'azienda. 

    La Corte territoriale aveva stabilito che la comunicazione preventiva, inviata dall'azienda alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L. 223/1991, era carente perché non conteneva una motivazione sufficiente riguardante la scelta di limitare i licenziamenti a quella particolare sede o settore.

    La società datrice di lavoro aveva sostenuto che non era necessario fornire dettagli specifici sull'infungibilità delle mansioni dei lavoratori licenziati rispetto a quelli di altre sedi.  Invece, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale, sottolineando che la comunicazione doveva contenere dettagli molto precisi .

    Ricorda infatti che la comunicazione preventiva che il datore di lavoro deve inviare alle rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L. 223/1991, in caso di licenziamento collettivo, deve contenere una serie di informazioni dettagliate e specifiche per consentire una corretta valutazione e partecipazione da parte dei sindacati al processo decisionale.

     Nello specifico, la comunicazione deve includere le seguenti indicazioni:

    • Motivazioni dell'eccedenza di personale: Il datore di lavoro deve specificare i motivi che hanno portato alla decisione di ridurre il personale. Questo include le ragioni tecnico-produttive, organizzative o economiche che determinano la necessità di procedere con i licenziamenti.
    • Ragioni tecnico-organizzative: Devono essere chiaramente esplicitate le esigenze tecnico-produttive e organizzative che giustificano la decisione di limitare i licenziamenti a una specifica unità produttiva o settore dell'azienda, anziché coinvolgere l'intero complesso aziendale.
    • Numero, collocazione e profilo professionale dei lavoratori interessati: La comunicazione deve indicare il numero esatto dei lavoratori in esubero, la loro collocazione all'interno dell'azienda (ad esempio, quale unità produttiva o settore), e i loro profili professionali, per permettere una valutazione precisa dei criteri di selezione adottati.
    • Criteri di selezione del personale da licenziare: Devono essere riportati i criteri utilizzati per scegliere i lavoratori da licenziare, che secondo la legge includono l'anzianità di servizio, i carichi di famiglia e le esigenze tecnico-produttive.
    • Tempi di attuazione del programma di riduzione del personale: È necessario indicare le tempistiche previste per l'attuazione del piano di riduzione del personale, in modo da fornire un quadro chiaro dei tempi e delle modalità di esecuzione dei licenziamenti.
    • Eventuali misure per mitigare le conseguenze sociali: Devono essere specificate eventuali misure che il datore di lavoro intende adottare per ridurre l'impatto sociale dei licenziamenti, come programmi di outplacement, possibilità di trasferimento a unità produttive vicine, incentivi all'esodo volontario, o altre forme di sostegno ai lavoratori.

    Licenziamento collettivo illegittimo per omesse motivazioni: i precedenti

    Questa pronuncia trova un precedente significativo nella sentenza n. 4678/2015, dove la Cassazione aveva già stabilito che un licenziamento collettivo è da considerarsi illegittimo se la comunicazione preventiva non specifica le esigenze tecnico-produttive relative alle singole unità produttive interessate, ma si limita a indicare ragioni generali riguardanti l'intero complesso aziendale. In quel caso, la Corte aveva sottolineato che la comunicazione deve consentire una trasparente e corretta partecipazione delle rappresentanze sindacali al processo decisionale, e che l'assenza di queste specifiche rende il licenziamento invalido.

  • Lavoro Dipendente

    Maggiorazione straordinari nel part time: pronuncia Corte UE


    La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, del 29 luglio 2024, riunisce le cause C-184/22 e C-185/22, originate da richieste di pronuncia pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania).

     Le questioni sottoposte alla Corte riguardano l'interpretazione dell'articolo 157 del TFUE e di specifiche disposizioni della direttiva 2006/54/CE e della direttiva 97/81/CE, in relazione al trattamento dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, in particolare sul pagamento delle maggiorazioni salariali per le ore di lavoro straordinario. 

    La questione viene anche posta in relazione alla possibile disparità di trattamento tra uomini e donne. 

    Vediamo meglio nei prossimi paragrafi

    Maggiorazione straordinari: i casi in esame

    Le controversie nascono dai ricorsi presentati da  due infermiere impiegate part-time presso  una struttura sanitaria tedesca che hanno contestato il mancato riconoscimento delle maggiorazioni salariali per le ore di lavoro straordinario svolte :

    • oltre l'orario concordato nei loro contratti, ma 
    • al di sotto dell'orario normale di un lavoratore a tempo pieno.

    Le ricorrenti hanno sostenuto che tale trattamento costituisce una discriminazione indiretta basata sul sesso, poiché il datore di lavoro impiega prevalentemente donne a tempo parziale. 

    La questione centrale riguarda se il diverso trattamento retributivo degli straordinari  tra lavoratori part-time e full-time sia giustificato e se costituisca una violazione dei principi di parità di trattamento sanciti dal diritto dell'Unione Europea.

    Maggiorazione straordinari: le conclusioni della Corte

    La Corte ha stabilito che la normativa in discussione, che prevede la corresponsione di maggiorazioni salariali solo per le ore di lavoro straordinario eccedenti l'orario normale di un lavoratore a tempo pieno, costituisce un trattamento meno favorevole per i lavoratori a tempo parziale e come tale non è compatibile con le direttive europee in materia. 

    Secondo i giudici europei tale trattamento non è giustificato dagli obiettivi di dissuadere dagli eccessi di  lavoro straordinario o di evitare un trattamento sfavorevole per i lavoratori a tempo pieno.

     Inoltre, la Corte ha riconosciuto che questa disparità può costituire una discriminazione indiretta basata sul sesso, poiché colpisce una proporzione significativamente maggiore di donne, violando l'articolo 157 TFUE e le disposizioni della direttiva 2006/54/CE.

    Per evitare procedure di infrazione dunque li stati membri dovranno adeguare le leggi nazionali a questo principio

  • Lavoro Dipendente

    Ferie residue 2022: contributi entro il 20 agosto

    Entro il 30 giugno  di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell'anno precedente e,  se  queste non  sono state fruite interamente,   dovranno essere  versati  i contributi previdenziali corrispondenti. 

    Il termine ultimo per l'adempimento relativo alle ferie 2022 scade il 20 agosto prossimo.

    Vediamo di seguito un riepilogo delle regole sul diritto alle ferie e gli adempimenti del datore di lavoro.

    Diritto alle ferie  e tempi di fruizione

    Quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane NELL'ANNO .

    Occorre inoltre  fare attenzione al  conteggio delle ferie  nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all' istituto delle  c.d. "ferie solidali",  di recente istituzione

     In caso di violazione , oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.(vedi ultimo paragrafo)

    Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).

    Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c.,   che specifica:

    •  Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
    •  le ferie devono essere retribuite ;
    •  il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
    •  la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità .

    Il diritto alle ferie trova  ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
    I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale (può avere una durata minima superiore) possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
    Va sottolineato che il periodo feriale  essere goduto come segue:

    1.  per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e,
    2.  per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.  Ciò significa che entro il 30 giugno 2024 dovevano  essere godute le ferie maturate nel 2022. 
    3. Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate nel 2021 possono essere dilazionate o monetizzate 

     Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma  nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire  dell'intero periodo obbligatorio,   è possibile  per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.

    L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un  diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale. 

    Va anche considerato in modo particolare il fatto  che il termine  per l''assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi  di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla  legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere  dalla data di ripresa dell'attività lavorativa. Nell'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano   tra i periodi  che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga 

    Sanzioni per mancata fruizione delle ferie

    Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative previste a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019, sono le seguenti:

    • Sanzione da 120 a 720 €  per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori 
    •  Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o  che si sono verificate per due anni 
    •  Sanzione  da 960 a 5.400 €   per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.

    ATTENZIONE: Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie 

    Versamento contributivo per ferie non  godute: come funziona

     In caso di mancato godimento di tutte le ferie maturate da parte dei lavoratori, i datori dei lavoro  devono anticipare la contribuzione sulla retribuzione delle ferie residue.

    Si ricorda che la contrattazione collettiva può prolungare il termine di diciotto mesi per la fruizione delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento oltre un limite che ne snaturi la funzione.

    La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, come previsto dalla Convenzione Oil 132/1970. In assenza di accordi specifici, scatta comunque trascorsi i diciotto mesi.

    L’indennità sostitutiva delle ferie incide sulla retribuzione imponibile, con i datori di lavoro tenuti a includerla entro luglio 2024 e a versare i relativi contributi entro agosto.

    I versamenti contributivi che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, inclusa la contribuzione sulle ferie non godute.

    Recupero Contributi: Quando il dipendente usufruirà delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati utilizzando la causale “Ferie” nel sistema uniemens.

    ATTENZIONE: Il termine per l’obbligazione contributiva è sospeso in caso di interruzione temporanea della prestazione lavorativa (malattia, maternità, Cigo, Cigs e Cig in deroga), riprendendo alla ripresa dell’attività lavorativa.

  • Lavoro Dipendente

    INPS e assistenza fiscale nel 2024

    L’INPS con il messaggio n.2640 del 17.07.2024 comunica che anche per il 2024 nella sua qualità di sostituto d’imposta, assicura le attività di assistenza fiscale ai propri sostituti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.

    INPS: rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante

    Si ricorda preliminarmente che l’Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.

    Il rapporto di sostituzione non ricorre

    • nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata in data antecedente al 1° aprile 2024,
    • nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere o le prestazioni assistenziali.

    L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2024, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).

    Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze mediante un formale diniego.

    Ad esempio, non è ammessa l’assistenza fiscale in favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, delle indennità una tantum erogate ai sensi dei cc.dd. decreti Aiuti, oppure nel caso in cui nel corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.

    INPS: servizio online di Assistenza fiscale servizi al cittadino

    Le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti possono essere verificate ai fini dell’assistenza fiscale 2024, dai contribuenti che si autenticano con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” accedendo da www.inps.it 

    Attraverso tale servizio è possibile, inoltre, consultare i seguenti dati:

    • avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
    • conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
    • eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta; importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

    Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730, in possesso del contribuente, e i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in pagamento, si rammenta quanto segue:

    • Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, imputato al dichiarante, a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (comprensivo eventualmente di: primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito.
    • In presenza di dichiarazione congiunta l’importo così determinato, scaturente dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730/4, ricomprende anche i debiti/crediti relativi alla posizione fiscale del coniuge.  
    • Tale dato, se a debito del contribuente, verrà indicato al rigo 161, colonna 1 e 2, del prospetto di liquidazione del modello 730/4, con la descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” o, se a credito, sarà riportato al rigo 163 con la descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

    Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in esame consente ai contribuenti di: 

    • trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2024;  
    • richiedere che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto d’imposta che deve effettuare i conguagli. Il diniego non può, invece, essere richiesto qualora l’INPS svolgendo correttamente il ruolo di sostituto d’imposta, abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli.

     L’INPS ricorda che anche attraverso l’app “INPS mobile” è possibile consultare i dati relativi alle risultanze contabili della propria dichiarazione e gli esiti relativi all’applicazione dei conguagli.

    INPS: annullamento e variazione della seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca

    L’annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, il cui addebito è previsto per il mese di novembre 2024, può subire un differimento in ragione delle tempistiche con cui viene effettuata la richiesta di variazione, e ai tempi necessari per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2024.

    Qualora la richiesta pervenga in un momento successivo rispetto all’elaborazione delle prestazioni in pagamento nel mese di novembre 2024, non sarà possibile applicare tempestivamente la variazione richiesta; la riduzione, pertanto, verrà applicata sulla successiva mensilità di dicembre 2024 con il conseguente rimborso dell’importo relativo alla seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca, trattenuto nel mese di novembre 2024.

    INPS: gestione delle risultanze contabili

    Nei casi in cui l’INPS, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di portare a termine l’applicazione dei conguagli a debito scaturenti dal modello 730/4, invierà un’apposita comunicazione all’interessato, o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle

    Entrate.

    L’informazione relativa a tale sopravvenuta impossibilità verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione stessa.

    Nel caso di decesso del dichiarante, gli importi a debito non trattenuti dall’INPS devono essere versati dagli eredi direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma non sono dovuti gli acconti delle imposte relativi all’anno 2024.

    Le somme a credito non rimborsate, riportate nella Certificazione unica (CU) 2025,

    • possono essere oggetto della dichiarazione dei redditi dell’anno 2025 (per i redditi dell’anno 2024) per conto della persona deceduta;
    • in alternativa, gli eredi possono chiederne il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.

    In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria da quella del defunto e versare le eventuali somme a debito di sua competenza, mentre può fare valere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa alla successiva annualità.

    Con riferimento alle novità introdotte all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, circa il differimento al 16.12.2024 del termine della rateazione dei conguagli a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto (ad eccezione del secondo acconto che non può essere rateizzato), si precisa che, tale differimento non si applica al sostituto di imposta per il quale resta ferma la modalità di rateazione in essere.

    Pertanto, il termine ultimo per la rateazione dei conguagli a debito è il rateo di prestazione erogato nel mese di novembre 2024.

    Conseguentemente, posto che il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 è fissato al 30 settembre 2024, ai fini della determinazione del numero di rate per il versamento dei debiti d’imposta, dovuti a titolo di saldo e di primo acconto, il dichiarante deve tenere conto, oltre che del già menzionato limite temporale del mese di novembre 2024, anche dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni erogate dall’INPS.

    Quindi, nei casi in cui la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno 2024, il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito deve corrispondere al numero di mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni medesime e il mese di novembre 2024.

  • Lavoro Dipendente

    CCNL Turismo Confcommercio Federalberghi firmato il rinnovo

    E' stata  siglata il 5 luglio 2024  l’intesa  tra le organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs con Federalberghi e Faita  per il rinnovo del Contratto nazionale applicato  nelle oltre 28mila  aziende del comparto turistico ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping, con le annesse attività  di ristorazione.

    L'accordo è ora al vaglio delle assemblee degli oltre 400mila lavoratori del settore. Vediamo le principali novita economiche e normative.

    CCNL Turismo Federalberghi: aumenti retributivi

    Minimi retributivi 

    Previsto un aumento di €200 al IV livello di inquadramento, distribuito nel periodo di validità contrattuale (1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027), con una massa salariale complessiva di €6.200.

     Nel dettaglio, gli incrementi previsti  sono i seguenti:

    •     70,00 euro da luglio 2024;
    •     40,00 euro da giugno 2025;
    •     35,00 euro da maggio 2026;
    •     35,00 euro da aprile 2027;
    •     20,00 euro da novembre 2027.

    Gli importi sono ridotti come di consueto per le cosiddette aziende minori (alberghi a una e due stelle e campeggi con un numero di presenze–licenza non superiore a milleduecento)

    Riportiamo la tabella dei minimi precedenti ( fermi al 2016)

    Tredicesima e quattordicesima

    Viene raggiunto il  100% della retribuzione  per tredicesima e  quattordicesima mensilità per i periodi di congedo di maternità obbligatorio e paternità (obbligatorio e facoltativo).
    Contrattazione di secondo livello:

    Previsto un  elemento economico di garanzia fino a €186 se non viene raggiunto un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026, come segue:

    • 186,00 euro per i livelli A e B;
    • 158,00 euro per i livelli 1, 2 e 3;
    • 140,00 euro per i livelli 4 e 5;
    • 112,00 euro per i livelli 6S, 6 e 7.

    Classificazione del personale e causali contratti a termine

    Vengono introdotte nuove qualifiche del personale sulla base dell’evoluzione del mercato  nei seguenti ambiti 

    • wellness (coordinatore spa, dietista , personale trainer, operatore termale)
    • food and beverage, 
    •  nuove tecnologie,  
    • marketing e social media management. 

    Contratti di lavoro a tempo determinato

    Definite le ipotesi in cui è possibile prorogare i contratti oltre i dodici mesi, sino a un massimo di ventiquattro. Tra questi, rientrano i grandi eventi nazionali ( ad es. il Giubileo 2025)

    Welfare e assistenza sanitaria integrativa

    Assistenza sanitaria integrativa

    Aumenta il contributo al fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Fast) di €3 e dal 2027 arriva a 15 euro mensili  di cui 13,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore. 

     Per i lavoratori a livello di  quadri, a decorrere dal 1° gennaio 2025 la contribuzione alla  Quas (Cassa di assistenza sanitaria per i quadri del settore terziario) è fissata in 

    • 360,00 euro (380,00 dal 1° gennaio 2026) a carico del datore di lavoro e 
    • 50,00 euro a carico dei  dipendenti.

    Viene rafforzata la penalità per le aziende non in regola con l’iscrizione al fondo, con un ulteriore elemento distinto della retribuzione da corrispondere ai lavoratori

    Appalti, parita di genere e contrasto alla violenza

    Viene estesa la procedura di confronto sindacale per i cambi di appalto dei servizi di pulizia e riassetto delle camere e  introdotta una norma per l’internalizzazione di tali servizi.

    Parità di genere e inclusione:

    E' istituita la figura del “Garante della Parità” e creata una Commissione permanente presso l’Ente Bilaterale di settore per valorizzare le pari opportunità e l’inclusione.

    Vengono ampliate le tutele per le donne vittime di violenza con 3+3 mesi di congedo retribuito al 100% per chi è inserito in percorsi di protezione certificati.

  • Lavoro Dipendente

    Nuove sanzioni lavoro irregolare sui rapporti iniziati dal 2 marzo 2024

    Il 18 giugno 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito, tramite lnota 1091/2024, le nuove sanzioni previste dal decreto legge 19/2024 per contrastare il lavoro irregolare negli appalti.

    Con la recente nota 1156 del 26 giugno 2024 l'Inl ha precisato le tempistiche dell'applicazione delle nuove sanzioni e ha aggiornato il compendio generale.

     Vediamo  nei paragrafi seguenti con gli esempi forniti e una tabella  di riepilogo.

    Le sanzioni 2024 aggiornate

    Dal 2 marzo 2024, nei casi di appalto e distacco senza requisiti di legittimità, sia l'utilizzatore sia il somministratore saranno puniti con arresto fino a un mese o un'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro. Tuttavia, in fase di applicazione, tale ammenda diventa 72 euro, a causa dell'aumento del 20% previsto dalla legge 145/2018. Il decreto legge 19/2024 ha incrementato del 30% le sanzioni per il lavoro nero, confermando comunque l'aumento del 20% per le violazioni previste dall'articolo 18 del Dlgs 276/2003. 

    Di conseguenza, per la somministrazione non autorizzata e gli appalti e distacchi illeciti, la sanzione è di 72 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro.

    Ad esempio, in un appalto illecito con 3 lavoratori per 10 giorni, la sanzione sarà di 2.160 euro: 60x3x10 = 1.800 euro, aumentati del 20% come previsto dall'art. 1, comma 445 della legge 145/2018. Questo aumento si applica anche alle nuove sanzioni previste dal decreto legge 19/2024. In caso di appalto non genuino, punito con arresto o ammenda, il personale ispettivo può imporre una prescrizione obbligatoria per sanare l'irregolarità, con una sanzione ridotta a un quarto del massimo (18 euro invece di 72).

    Il legislatore ha stabilito che la sanzione non può essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro. Se l'importo calcolato è inferiore a 5.000 euro, verrà applicata questa soglia, riducibile a un quarto (1.250 euro) in caso di ottemperanza alla prescrizione.

    Sanzioni con recidiva e aggravanti per Minori

    La circolare INL  1091 del 18 giugno 2024 tratta anche il tema della recidiva e delle aggravanti in caso di sfruttamento dei minori.

    L' Ispettorato nazionale del lavoro sottolinea che il tema della recidiva riferito alle violazioni di cui al nuovo art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003  vede la  parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative, ovvero:

    da un lato  la perdurante vigenza dell’art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.

    Dall’altro lato, il D.L. n. 19/2024 ha introdotto  all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni

    penali per i medesimi illeciti”.

     Pertanto, in presenza di una recidiva "semplice", le sanzioni aumenteranno del 40%, mentre per una recidiva "specifica" (ossia per lo stesso tipo di illecito), le sanzioni saranno incrementate cumulativamente del 60% (20% + 40%).

    Aggravanti per Minori:

    Nel caso di sfruttamento di minori, la pena prevista è l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda aumentata fino al sestuplo. Le nuove disposizioni confermano che in presenza di aggravanti per sfruttamento di minori, si applicheranno sia la pena detentiva sia quella pecuniaria, aumentata fino al sestuplo della sanzione base (incluso l'aumento del 20% per le sanzioni previste dall'art. 18 del Dlgs 276/2003).

    Tabella delle Sanzioni

    Violazione Sanzione per ogni lavoratore e giorno di lavoro Sanzione con aumento del 20% (art. 1, comma 445)
    Appalto e distacco senza requisiti di legittimità 60 euro 72 euro
    Somministrazione non autorizzata 60 euro 72 euro
    Ammenda per sanare il reato in via amministrativa 1/4 del massimo dell’ammenda (18 euro) 1/4 del massimo dell’ammenda (18 euro)
    Sanzione minima non riducibile 5.000 euro 5.000 euro
    Sanzione massima non riducibile 50.000 euro 50.000 euro
    Recidiva semplice (aumento del 40%) 60 euro 84 euro
    Recidiva specifica (aumento del 60%) 60 euro 96 euro

    Nota Ispettorato 1156 del 29 giugno 2024

    Con la nota 1156 del 26 giugno 2024  l'ispettorato ha chiarito ulteriormente le modalità  di applicazione delle nuove  sanzioni, fornendo un compendio aggiornato.

    Si precisa che l'impiego di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego configura un illecito omissivo istantaneo con effetti permanenti. 

    Questo significa che l'infrazione avviene nel momento in cui il datore di lavoro non effettua la comunicazione di assunzione, e non alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, si applica la normativa vigente al momento dell'inizio del rapporto di lavoro, secondo il principio del tempus regit actum.

    L’Ispettorato del lavoro, con la nota 1156/2024, ha rivisto l'orientamento fornito dal Ministero del Lavoro (nota 26/2015), aderendo alle più recenti sentenze della Cassazione (25037/2020; 35978/2021; 10746/2023). Di conseguenza, l'illecito è considerato istantaneo con effetti permanenti, realizzandosi nel momento in cui non viene effettuata la comunicazione di assunzione entro il termine previsto.

     Questo comporta l'applicabilità della maggiorazione delle sanzioni prevista dal Decreto Legge 19/2024 solo per i rapporti di lavoro irregolari iniziati dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto.

    Lavoro sommerso: altre novità della nota 1156 2024

     Si segnalano inoltre le seguenti modifiche:

    • sulla competenza territoriale ad adottare l'ordinanza ingiunzione nei casi di dissociazione tra sede legale (luogo di consumazione dell'illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell'illecito), il personale ispettivo  deve  trasmettere il rapporto all'Ispettorato territoriale nel cui ambito  è ubicata la sede legale, per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
    •  per il  lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (LOAgri), l'art. 29, comma 6, del D.L. n. 19/2024 ha modificato l'art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 chiarendo che, nelle ipotesi in cui sia omessa la comunicazione di instaurazione del rapporto, sarà applicabile la maxisanzione per lavoro sommerso,

    Nel compendio sono stati aggiornati infine i paragrafi riguardanti la regolarizzazione dei lavoratori ancora in forza all'atto dell'accesso ispettivo, l'assorbimento di altre sanzioni contestuali alla maxisanzione, il settore marittimo, il contratto di prestazione occasionale ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 e il tirocinio.

  • Lavoro Dipendente

    Costo medio lavoro coop sociosanitarie: Tabelle 2024

    E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale 14 giugno 2024 n. 30,  con le tabelle aggiornate del  costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati nelle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

    Gli aggiornamenti, riportati separatamente  nelle rispettive tabelle, sono previsti in particolare nei mesi di :

    • febbraio 2024, 
    • ottobre 2024, 
    • gennaio 2025, 
    • settembre 2025, 
    • ottobre 2025 e 
    • gennaio 2026.

    I minimi retributivi (senza mensilità aggiuntive  in vigore ad oggi  ( da febbraio  2024 ) sono i seguenti:

    livelli

    Minimi tabellari – febbraio 2024 

    Costo medio orario

    A1 

    16.575,56 

    18,57 

    B1  

    16.790,89 

    18,81, 

    C1   

    17.654,88 

    19,77, 

    C2  

    19.026,44

    21,29 

    C3/D1

       19.611,05 

    21,94, 

    C3 D1 con IP

     20.203,47 

     22,59, 

    D2  

    20.947,11 

    23,42,

    D2 con IP 

    21.366,48 

     23,88, 

    D3/E1  

    23.225,76 

    25,94, 

    E2  

    22.820,55 

    25,49, 

    E2 con IP 

    25.653,69

    28,63,

    F1  

    27.822,81 

     31,03, 

    F1 coN IP

     29.334,17 

    32,71, 

    F2  

    30.573,65

    34,08, 

    F2 con IP  

    34.215,81 

    38,12,

    F2 con ID 

    34.215,8

     38,12.

    La tabella dettagliata è riportata al paragrafo seguente.

    Costo medio orario lavoro cooperative sociali 2024

    Riportiamo la tabella completa  relativa agli incrementi  previsti a febbraio 2024:

    Il decreto precisa che gli importi indicati sono suscettibili  di oscillazioni  sulla base dei seguenti fattori:

    • – eventuali benefici previsti da disposizioni normative di cui l’impresa può usufruire;
    • – oneri derivanti dalla gestione aziendale e da accordi di secondo livello;
    • – oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.