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Retribuzioni convenzionali: regolarizzazione contributi entro il 16 giugno
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il D.M. 28 febbraio 2023 pubblicato pochi giorni fa in GU , ha determinato le retribuzioni convenzionali applicabili, a norma del decreto n. 317/1987 (art. 1)ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Le tabelle delle retribuzioni cosi determinate vanno prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
La circolare ricorda che si applicano:
- ai lavoratori italiani,
- ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e
- ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario
- ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza socialeovvero Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).
Inps precisa ancora che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione va determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, presente nelle tabelle. Si sottolinea che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero; l'importo deve essere diviso per 12 e il risultato va raffrontato con le tabelle del settore corrispondente.
Da tenere presente anche che in caso di variazioni delle retribuizone nel corso del mese ad esempio per passaggio di qualifica o variazionedi trattamento economico, la retribuzione convenzionale corrispondente deve essere attribuita con la stessa decorrenza della nuova qualifica o trattamento
Modalità Regolarizzazione contributiva
I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 giugno 2023.
Nella denuncia Uniemens, i datori di lavoro devono
– calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
– le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
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Lavoro dipendente e residenza fiscale in Svizzera
Con Risposta a interpello n 255 del 17 marzo le Entrate chiariscono come comportarsi ai fini della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui, per un lavoratore dipendente appena trasferito, ci sia differenza nei due paesi tra la data del suo trasferimento di domicilio in Svizzera e quella invece risultante in Italia.
Il Contribuente richiede nel dettaglio, se debba essere considerato residente in Svizzera dal giorno z dell'anno x, data di trasferimento nel suddetto Stato, e se i redditi, percepiti a fronte dell'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera, a partire dal giorno y dell'anno x, debbano essere assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e non riportati nelle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità x e x+1.
Il chiarimento richiesto riguarda le modalità con le quali possano essere applicate le disposizioni, contenute nell' articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Svizzera nel caso in cui la data del trasferimento del domicilio risulti differente in Italia e Svizzera, in base alla documentazione formale disponibile alle Autorità fiscali dei due Paesi.
Lavoro dipendente in Svizzera: come rileva il cambio di residenza fiscale
Le Entrate nello specificare che, l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, evidenziano che la risposta in oggetto si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello.
L'articolo 2, comma 2, del TUIR considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile
Inoltre, ai sensi del comma 2bis del citato articolo 2 del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto Ministeriale 4 maggio 1999
Pertanto, anche a seguito della formale iscrizione all'AIRE, nei confronti di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a sussistere una presunzione (relativa) di residenza fiscale in Italia in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.
Ciò posto, sulla base degli elementi di fatto rappresentati dal Contribuente egli dovrebbe in ogni caso, essere considerato, residente nel nostro Paese per le annualità 2021 e 2022, in quanto iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte di tali periodi d'imposta.
Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri.
Nel caso in esame si fa specifico riferimento al citato Trattato internazionale per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera, il cui articolo 4 richiama, riguardo alla definizione del concetto di residenza, al paragrafo 1, la nozione contenuta nelle normative interne dei due Stati contraenti la suddetta Convenzione e stabilisce, al paragrafo 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti.
Dette regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente.
Il citato Trattato internazionale, seguendo le raccomandazioni formulate nel paragrafo 10 del Commentario all'articolo 4 del Modello di Convenzione OCSE, reca una disposizione che prevede esplicitamente, per la soluzione dei casi di doppia residenza, il frazionamento dell'anno d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione).
In particolare, il suddetto articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione prevede che ''la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data''.
Si osserva, pertanto, che, nella fattispecie prospettata dall'istante l'asserita doppia residenza in Italia ed in Svizzera, nei periodi d'imposta x e x+1, può essere risolta applicando il suddetto criterio del frazionamento
A tal riguardo si forniscono chiarimenti nel presupposto che il cambiamento di domicilio del Contribuente dall'Italia alla Svizzera sia intervenuto il giorno z, poiché questa è la fattispecie rappresentata dall'Istante.
Sussistendo tale presupposto:
- l'Italia può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino al giorno z,
- mentre la Svizzera può far valere, ai sensi della predetta disposizione convenzionale, la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo al giorno z (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione).
L'iscrizione all'AIRE del Contribuente, rilevando unicamente ai fini della vigente normativa interna, non ha effetto sull'applicazione delle disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale.
Ciò posto, per quel che concerne la fattispecie di una residenza fiscale in Italia dell'Istante sino al giorno z dell'anno x ed in Svizzera dal giorno successivo della stessa annualità, l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato''.
Pertanto, in base alla suddetta disposizione del TUIR, i redditi, ovunque posseduti dal Contribuente sino al giorno z dell'anno x, dovranno essere assoggettati ad imposizione in Italia (con le limitazioni poste dallo stesso Testo Unico e dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore nel nostro Paese) e, quindi, riportati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta x.
A partire dal giorno successivo (data dalla quale l'Istante risulterà residente in Svizzera) al giorno z dell'anno x, invece, dovranno essere sottoposti a tassazione nel nostro Paese e, quindi, riportati in dichiarazione, solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano (cfr. articolo 23 del citato TUIR).
A tal riguardo si osserva, per completezza, che (nel presupposto di una residenza fiscale svizzera dell'Istante decorrente dal giorno successivo al giorno z dell'anno x) i redditi di lavoro dipendente prodotti dal Contribuente in Svizzera, a decorrere dal giorno y dell'anno x, sono assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e, quindi, non sono sottoposti a tassazione in Italia, anche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto Trattato internazionale, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese (cfr. articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione).
Concludendo si conferma che il lavoratore dipendente non sarà tenuto nell'anno x+2 a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta x +1 a meno che, nel corso di tale annualità, l'Istante non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR.
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Trasporto passeggeri e distacco conducenti: novità dalla UE
E' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023 il D.Lgs n. 27 del 23 febbraio 2023, recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1057,sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che riguarda gli obblighi di applicazione e il Regolamento (UE) n. 1024/2012.
Vengono modificati in particolare
- gli adempimenti obbligatori per trasportatori e conducente;
- le sanzioni amministrative previste in caso di violazione
nei casi di prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia.
Nuovi obblighi trasportatori e conducenti
Vengono previsti i seguenti obblighi a carico dei trasportatori e dei conducenti.
- Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu' tardi all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.
- La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;
b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorita' competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
e) la data di inizio e di fine del distacco;
f) il numero di targa dei veicoli a motore;
g) l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.
- Il trasportatore è tenuto ad aggiornare le informazioni sopracitate entro cinque giorni dall'evento che ne determina l'aggiornamento.
- Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:
a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
- Il conducente ha l'obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, in occasione del controllo su strada, la documentazione sopradescritta .
Le sanzioni per violazione dei suddetti obblighi vanno da 1000 a 10mila euro.
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Retribuzioni convenzionali estero 2023: decreto e tabelle
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 28 febbraio 2023, con la Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all'estero.
Gli importi sono stati definiti sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore per il 2022, dei contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie e tenendo conto anche delle proposte formulate dalle associazioni datoriali sindacali ed enti di riferimento: Anita Fnsi, Abi Inail, Cgil, Cna, Confsal e dall'Inps in sede di Conferenza di servizi.
Si ricorda che le retribuzioni convenzionali riportate nelle tabelle allegate sono da prendere a base per il calcolo:
- dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e
- delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917 1996
a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023.
Il Ministero del Lavoro specifica inoltre nel decreto che:
- per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.
- I valori convenzionali in caso di assunzioni, risoluzioni del supporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ventisei giornate.
- Sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
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Proroga Impatriati: non applicabile la remissione in bonis
La remissione in bonis non è utilizzabile per sanare il mancato versamento ai fini della proroga di 5 anni del regime agevolato per i lavoratori impatriati. Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello n 223 del 22 febbraio 2023 .
La richiesta di chiarimenti riguardava un cittadino italiano per molti anni residente fiscalmente in Polonia, iscritto all'AIRE e rientrato in Italia nel 2016, che dal 2017 aveva fruito del regime “impatriati” (articolo 16, Dlgs n. 147/2015).
Come noto l'agevolazione è stata modificata con la possibilità di proroga su opzione dell'interessato per ulteriori 5 anni , con riduzione dell'imponibile fino al 90% in caso siano presenti figli minori o venga acquistato un immobile residenziale in Italia.
La novità riguardava anche gli iscritti all’Aire ei cittadini Ue che avevano trasferito la residenza prima del 2020 e che, alla data del 3 dicembre 2019, risultavano beneficiari del “regime impatriati” (legge di bilancio 2021), come nel caso dei richiedente.
Mancato versamento nei termini: la risposta dell'Agenzia
Nell'interpello si evidenziava che per "un mero errore materiale" il lavoratore non aveva effettuato il versamento necessario per perfezionare l'opzione entro il 30 giugno 2022 e chiedeva quindi se, per non perdere il prolungamento della tassazione ridotta , fosse possibile ricorrere all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012.
Nella risposta l’Agenzia delle entrate dopo la consueta illustrazione dettagliata della normativa e prassi sulla disciplina rigetta la soluzione proposta per mancanza dei presupposti . Infatti afferma che tale articolo prevede che:
"la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad adempimento di natura formale tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (…) .
L'agenzia sottolinea che il mancato versamento del dovuto non può essere considerato inadempimento formale come richiesto dalla norma
Viene richiamato inoltre il contenuto della circolare n. 33/2020 in merito all’applicazione delle modifiche apportate dal decreto “Crescita” 34-2019, e il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 sulle modalità attuative che richiedono il versamento del dovuto entro il 30 giugno dell'anno successivo al primo in cui si utilizza l'agevolazione.
Ricorda anche che, come da risposte a interpello nn 371,371 e 383, neanche l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 risulta utilizzabile per sanare la situazione.
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TFR Impatriati: detassazione possibile
L'agevolazione fiscale prevista dal cosiddetto regime degli impatriati art 16 dlgs 147 2015 può essere applicata anche alle somme del trattamento di fine rapporto TFR.
Il chiarimento è giunto nel corso dell'appuntamento annuale con Telefisco del organizzato dal Sole 24 Ore. L’agenzia delle Entrate conferma quanto già chiarito dalla risposta a interpello n. 290 2020 riguardante, però, nello specifico, le indennità erogate al personale delle aziende del credito e anch'esse tassate separatamente a norma dell'art 17 comma 3 del TUIR .
Si ricorda che la disciplina per gli impatriati prevede l'abbattimento del 70% dell'imponibile per i soggetti che non siano stati residenti in Italia per due periodi di imposta precedenti l'opzione e che si impegnano a risiedere stabilmente nel paese per almeno due anni svolgendovi l'attività lavorativa in forma prevalente. L'esenzione sale fino al 90% nei casi di trasferimento in un Comune del Mezzogiorno.
Va precisato che l'applicazione dell'art 17 del TUIR al TFR e alle altre somme e indennità mautrate durante il rapporto ma erogate successivamente n un unica soluzione comporta la necessità di una specifica richiesta da parte del lavoratore all'Agenzia in quanto la tassazione separata non consente al percettore di portare questi redditi in dichiarazione e ai sensi dell'articolo 1 del Dpr 600/73 al contribuente potrebbe essere applicata comunque la tassazione ordinaria se questa risultasse a lui favorevole.
Quindi il contribuente, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta sui redditi assoggettati a tassazione separata, deve fare richiesta all'ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio che modifica la comunicazione stessa Contestualmente l’ufficio procede anche alla verifica dei requisiti per l’applicazione del regime impatriati.
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Certificati A1: domande online per i lavoratori
Il certificato A1 puo essere richiesto via web anche direttamente dai lavoratori. Dal 1 aprile 2023 la modalità telematica sarà l'unica utilizzabile.
Lo comunica l'INPS con la circolare 136 del 23 dicembre 2022 .
Dopo il servizio web dedicato ai datori di lavoro (v. Circolare 86 2019) , l'istituto nell'ambito del programma di telematizzazione di tutte le proprie procedure di servizio agli utenti, ha reso disponibile una nuova applicazione che consente
- l’invio telematico delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore.
- la trasmissione della richiesta del documento portatile A1 per il distacco del lavoratore domestico e del dipendente pubblico
La circolare precisa che le novità riguardano in particolare la presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 per le seguenti situazioni:
– da parte dei lavoratori interessati e dei soggetti delegati (Allegato n. 1) che sono
- Lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, del Reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 2, del Reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in più Stati membri (art. 13, par. 3, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati membri (art. 13, par. 4, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati membri (art. 13, par. 1, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Eccezioni (art. 16 del reg. (CE) n. 883/2004);
- Accordo in deroga generico;
- Accordo in deroga per la proroga del distacco del lavoratore autonomo;
- Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), del reg. (CE) n. 883/2004);
– da parte dei datori di lavoro del settore pubblico e dei soggetti delegati:
Dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), del reg. (CE) n. 883/2004);
– da parte del datore di lavoro domestico (persona fisica) e dei soggetti delegati (Allegato n. 1):
- Lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 del reg. (CE) n. 883/2004).
Modalità di presentazione online delle domande del documento portatile A1
L’applicativo è accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, selezionando “Prestazioni e servizi” > “Prestazioni” > “Procedura telematica per il rilascio del documento portatile A1”, oppure utilizzando l’apposita funzione di ricerca presente nellahomepagedel portale.
- Per la richiesta di rilascio della certificazione sia effettuata direttamente dal lavoratore interessato, l’accesso ai servizi online è previsto esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
oppure
- tramite gli Istituti di Patronato o
- tramite il Contact Center Multicanale al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164
Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga tramite soggetto delegato, il cittadino interessato avrà comunque la possibilità di consultare e verificare, tramite accesso con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS), lo stato di definizione della pratica.
La presentazione telematica diverrà il canale esclusivo a decorrere dal 1° aprile 2023. Fino al 31 marzo 2023 le domande potranno essere presentate anche in modalità cartacea.
Successivamente a tale ultima data, le Strutture territoriali provvederanno ad accettare le eventuali domande cartacee solo qualora non sia oggettivamente possibile procedere con la trasmissione telematica, a causa di eventi connessi al malfunzionamento dei sistemi informatici.
La descrizione analitica di tutte le funzioni di invio e/o consultazione delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile è contenuta nel “Manuale utente” consultabile online o scaricabile direttamente dal sito www.inps.it.