• Lavoro estero

    Retribuzioni convenzionali: regolarizzazione contributi entro il 16 giugno

    Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il D.M. 28 febbraio 2023 pubblicato pochi giorni fa in GU , ha determinato le retribuzioni convenzionali applicabili, a norma del decreto n. 317/1987 (art. 1)ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

    Le tabelle delle retribuzioni  cosi determinate vanno  prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

    La circolare ricorda che si applicano: 

    •  ai lavoratori italiani, 
    •  ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e
    •  ai lavoratori extracomunitari,  titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario 
    •  ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza socialeovvero Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).

    Inps precisa ancora che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione  va  determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, presente nelle tabelle. Si sottolinea che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero; l'importo deve  essere diviso per 12 e il risultato va  raffrontato con le tabelle del settore corrispondente. 

    Da tenere presente anche che in caso di variazioni delle retribuizone nel corso del mese  ad esempio per passaggio di qualifica o variazionedi trattamento economico,  la retribuzione convenzionale corrispondente  deve essere attribuita con la stessa decorrenza della nuova qualifica o trattamento 

    Modalità Regolarizzazione contributiva

    I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni  della circolare possono regolarizzare tali periodi  senza aggravio di oneri aggiuntivi  entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 giugno 2023.

     Nella denuncia Uniemens, i datori di lavoro  devono 

    – calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

    – le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

  • Lavoro estero

    Lavoro dipendente e residenza fiscale in Svizzera

    Con Risposta a interpello n 255 del 17 marzo le Entrate chiariscono come comportarsi ai fini della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui, per un lavoratore dipendente appena trasferito, ci sia differenza nei due paesi tra la data del suo trasferimento di domicilio in Svizzera e quella invece risultante in Italia.

    Il Contribuente richiede nel dettaglio, se debba essere considerato residente in Svizzera dal giorno z dell'anno x, data di trasferimento nel suddetto Stato, e se i redditi, percepiti a fronte dell'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera, a partire dal giorno y dell'anno x, debbano essere assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e non riportati nelle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità x e x+1.

    Il chiarimento richiesto riguarda le modalità con le quali possano essere applicate le disposizioni, contenute nell' articolo  4,  paragrafo  4,  della Convenzione tra Italia e Svizzera nel caso in cui la data del trasferimento del domicilio risulti differente in Italia e Svizzera, in base alla documentazione formale disponibile alle Autorità fiscali dei due Paesi.

    Lavoro dipendente in Svizzera: come rileva il cambio di residenza fiscale

    Le Entrate nello specificare che, l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, evidenziano che la risposta in oggetto si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello.

    L'articolo  2,  comma  2, del  TUIR considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile

    Inoltre, ai  sensi  del  comma  2­bis  del  citato  articolo  2  del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto Ministeriale 4 maggio 1999 

    Pertanto,  anche  a  seguito  della  formale  iscrizione  all'AIRE,  nei  confronti  di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a  sussistere  una  presunzione  (relativa) di residenza fiscale in Italia  in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999. 

    Ciò  posto,  sulla  base  degli  elementi di  fatto rappresentati dal Contribuente egli dovrebbe in ogni caso, essere considerato, residente nel nostro Paese per le annualità 2021 e 2022, in quanto iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte di tali periodi d'imposta.

    Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri. 

    Nel caso in esame si fa specifico riferimento al citato Trattato internazionale per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera, il cui articolo 4 richiama, riguardo alla definizione del concetto di residenza, al paragrafo 1, la nozione contenuta nelle normative interne dei due Stati contraenti la suddetta Convenzione e stabilisce, al paragrafo 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti. 

    Dette regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente. 

    Il citato Trattato internazionale, seguendo le raccomandazioni formulate nel paragrafo 10 del Commentario all'articolo 4 del Modello di  Convenzione  OCSE,  reca  una  disposizione  che  prevede  esplicitamente,  per  la soluzione dei casi di doppia residenza, il frazionamento dell'anno d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione). 

    In  particolare, il  suddetto articolo  4, paragrafo  4, della  Convenzione prevede che  ''la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data''. 

    Si osserva, pertanto, che, nella fattispecie prospettata dall'istante l'asserita doppia residenza in Italia ed in Svizzera, nei periodi d'imposta x e x+1, può essere risolta applicando il suddetto criterio del frazionamento

    A tal riguardo si forniscono chiarimenti nel presupposto che il  cambiamento di domicilio del Contribuente dall'Italia alla Svizzera sia intervenuto il giorno z, poiché questa è la fattispecie rappresentata dall'Istante. 

    Sussistendo tale presupposto:

    • l'Italia può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino al giorno z,
    • mentre la Svizzera può far valere, ai sensi della predetta disposizione convenzionale, la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo al giorno z (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione). 

    L'iscrizione all'AIRE  del Contribuente, rilevando unicamente ai fini della vigente normativa interna, non ha effetto sull'applicazione delle disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale. 

    Ciò  posto, per  quel  che concerne la fattispecie di una residenza fiscale in Italia dell'Istante sino al giorno z dell'anno x ed in Svizzera dal giorno successivo della stessa annualità, l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato''. 

    Pertanto, in base alla suddetta disposizione del TUIR, i redditi, ovunque posseduti dal Contribuente sino al giorno z dell'anno x, dovranno essere assoggettati ad imposizione in Italia (con le limitazioni poste dallo stesso Testo Unico e dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore nel nostro Paese) e, quindi, riportati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta x. 

    A partire dal giorno successivo (data dalla quale l'Istante risulterà residente in Svizzera) al giorno z dell'anno x, invece, dovranno essere sottoposti a tassazione nel nostro Paese e, quindi, riportati in dichiarazione, solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano (cfr. articolo 23 del citato TUIR).

    A tal riguardo si osserva, per completezza, che (nel presupposto di una residenza fiscale  svizzera  dell'Istante  decorrente  dal  giorno  successivo  al  giorno  z  dell'anno  x) i  redditi  di  lavoro  dipendente  prodotti  dal Contribuente  in  Svizzera,  a  decorrere  dal giorno y dell'anno x, sono assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e, quindi, non sono sottoposti a tassazione in Italia, anche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto Trattato internazionale, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese (cfr. articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione). 

    Concludendo si conferma che il lavoratore dipendente non sarà tenuto nell'anno x+2  a presentare in Italia la dichiarazione dei  redditi per l'anno d'imposta  x +1 a meno che, nel corso di tale annualità, l'Istante non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR.

  • Lavoro estero

    Trasporto passeggeri e distacco conducenti: novità dalla UE

    E' apparso nella  Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023  il D.Lgs n. 27 del 23 febbraio 2023, recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1057,sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che  riguarda gli obblighi di applicazione e il Regolamento (UE) n. 1024/2012.

    Vengono modificati in particolare 

    1. gli adempimenti obbligatori  per trasportatori e  conducente;
    2. le sanzioni amministrative previste in caso di  violazione

    nei casi di prestazioni  transnazionali di servizi di trasporto su strada o di  cabotaggio  nel  cui  ambito  sono  distaccati  conducenti  in  Italia.

    Nuovi obblighi trasportatori e conducenti 

    Vengono previsti i seguenti obblighi a carico dei trasportatori e dei conducenti.

    •   Il trasportatore che distacca lavoratori in  Italia  nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu'  tardi  all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico  connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012. 
    •  La  dichiarazione  di  distacco  deve  contenere  le   seguenti informazioni:

        a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero  della  licenza  comunitaria, ove disponibili; 

        b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di  un'altra  persona  di contatto nello Stato membro  di  stabilimento  con  l'incarico  di  assicurare i contatti con le autorita'  competenti  in  Italia  e  di  inviare e ricevere documenti o comunicazioni; 

        c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza  e  il  numero  della patente di guida del conducente; 

        d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e  la  legge ad esso applicabile; 

        e) la data di inizio e di fine del distacco; 

        f) il numero di targa dei veicoli a motore; 

        g) l'indicazione  se  i  servizi  di  trasporto  effettuati  sono  trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale  o trasporto di cabotaggio. 

    •  Il trasportatore è  tenuto ad aggiornare le informazioni sopracitate entro  cinque  giorni  dall'evento  che  ne  determina  l'aggiornamento. 
    •  Il trasportatore deve  assicurare  che  il  conducente  abbia  a  disposizione  in  formato  cartaceo   o   elettronico   la   seguente  documentazione: 

        a) copia della dichiarazione di  distacco  trasmessa  tramite  il  sistema di interfaccia pubblico IMI; 

        b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che   si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo  3,  del regolamento (CE) n. 1072/2009; 

        c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli  degli  Stati membri in cui il conducente sia stato presente  al  momento  di  effettuare operazioni di trasporto  internazionale  su  strada  o  di  cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei  registri  previsti  dai  regolamenti  (CE)  n.  561/2006  e  (UE)  n. 165/2014. 

    •  Il  conducente  ha  l'obbligo  di  conservare   e   mettere   a  disposizione degli organi di polizia stradale,   in  occasione  del  controllo su strada, la documentazione sopradescritta .

    Le sanzioni per violazione dei suddetti obblighi vanno da 1000 a 10mila euro.

  • Lavoro estero

    Retribuzioni convenzionali estero 2023: decreto e tabelle

    E' stato pubblicato nella  Gazzetta ufficiale  n. 66 del 18 marzo 2023 il decreto del Ministero del lavoro  di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze  del 28 febbraio 2023, con la Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all'estero. 

    Gli importi sono stati definiti sulla base delle retribuzioni convenzionali  in vigore per il  2022, dei contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore  per le diverse categorie e tenendo conto anche delle proposte formulate dalle associazioni datoriali sindacali ed enti di riferimento:  Anita Fnsi, Abi  Inail, Cgil, Cna, Confsal e dall'Inps in sede di Conferenza di servizi.

    Si ricorda che  le  retribuzioni convenzionali  riportate nelle tabelle  allegate sono  da prendere a base per il calcolo: 

    1. dei  contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori  italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e 
    2.  delle imposte sul reddito da  lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del Testo  unico delle imposte sui redditi, DPR 917 1996

    a decorrere  dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino  a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023.

    Il Ministero del Lavoro specifica inoltre nel decreto che: 

    • per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione  imponibile e' determinata sulla base  del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.
    •  I valori convenzionali  in caso di assunzioni, risoluzioni del supporto di lavoro, trasferimenti da o  per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ventisei giornate.
    •  Sulle retribuzioni convenzionali  va liquidato il   trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori  italiani rimpatriati.

    Allegati:
  • Lavoro estero

    Proroga Impatriati: non applicabile la remissione in bonis

    La remissione in bonis non è utilizzabile per sanare il mancato versamento ai fini della proroga  di 5 anni del regime agevolato per i lavoratori impatriati. Lo ribadisce l'Agenzia  delle Entrate nella Risposta  a Interpello  n 223 del 22 febbraio 2023 .

    La richiesta di chiarimenti riguardava un cittadino italiano per molti anni residente fiscalmente in Polonia, iscritto all'AIRE e rientrato in Italia nel 2016,   che dal 2017 aveva fruito del regime “impatriati”  (articolo 16, Dlgs n. 147/2015). 

    Come noto l'agevolazione è stata modificata  con la possibilità di proroga su opzione dell'interessato per ulteriori 5 anni , con riduzione dell'imponibile fino al 90% in caso siano presenti figli minori o venga acquistato un immobile residenziale in Italia.

    La novità riguardava anche gli iscritti all’Aire ei cittadini Ue che avevano trasferito la residenza prima del 2020 e che, alla data del 3 dicembre 2019, risultavano beneficiari del “regime impatriati”  (legge di bilancio 2021), come nel caso dei richiedente.

    Mancato versamento nei termini: la risposta dell'Agenzia

    Nell'interpello si evidenziava che per "un mero errore materiale" il lavoratore non aveva effettuato il versamento necessario per perfezionare  l'opzione entro il 30 giugno 2022 e chiedeva quindi    se,  per non perdere il prolungamento della tassazione ridotta , fosse  possibile  ricorrere all'istituto della  remissione in bonis di  cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-­legge n. 16 del 2012.  

    Nella risposta l’Agenzia delle entrate dopo la consueta illustrazione dettagliata della normativa e prassi sulla disciplina rigetta la soluzione proposta per mancanza dei presupposti . Infatti afferma che  tale articolo prevede che:

     "la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad adempimento di natura formale tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività  amministrative di accertamento (…) . 

    L'agenzia sottolinea  che il mancato versamento del dovuto non può essere considerato inadempimento formale  come richiesto dalla norma 

    Viene richiamato inoltre  il contenuto della circolare n. 33/2020 in merito all’applicazione delle modifiche apportate dal decreto “Crescita” 34-2019,  e il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021  sulle modalità attuative che richiedono il versamento del dovuto entro il 30 giugno dell'anno successivo al primo in cui si utilizza l'agevolazione.

    Ricorda anche che, come da risposte a interpello nn 371,371 e 383,   neanche l'istituto  del  ravvedimento  operoso  di  cui all'articolo  13  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  risulta utilizzabile per sanare la situazione.

  • Lavoro estero

    TFR Impatriati: detassazione possibile

    L'agevolazione fiscale prevista dal cosiddetto regime degli impatriati art 16 dlgs 147 2015   può essere applicata anche alle somme del trattamento di fine rapporto TFR.

     Il chiarimento è giunto nel corso dell'appuntamento annuale con Telefisco del organizzato dal Sole 24 Ore.  L’agenzia delle Entrate  conferma quanto già chiarito dalla risposta a interpello n. 290 2020  riguardante, però, nello specifico, le  indennità erogate al personale delle aziende del credito e  anch'esse tassate separatamente a norma dell'art 17  comma 3 del TUIR .

    Si ricorda che la disciplina per gli impatriati prevede l'abbattimento del 70% dell'imponibile per i soggetti che non siano stati residenti in Italia per due periodi di imposta precedenti l'opzione e  che si impegnano a risiedere stabilmente nel paese per almeno due anni svolgendovi l'attività lavorativa in forma prevalente. L'esenzione sale fino al 90% nei casi di trasferimento in un Comune del Mezzogiorno.

    Va precisato che l'applicazione dell'art 17 del TUIR al TFR e alle altre somme e indennità mautrate durante il rapporto ma erogate successivamente n un unica soluzione  comporta la necessità di  una specifica  richiesta da parte del lavoratore all'Agenzia in quanto la tassazione separata non consente al percettore di portare questi redditi in dichiarazione  e ai sensi dell'articolo 1 del Dpr 600/73   al contribuente potrebbe essere applicata comunque la tassazione ordinaria se questa risultasse a lui favorevole.

     Quindi il  contribuente,  dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta sui redditi assoggettati a tassazione separata, deve fare richiesta all'ufficio  dell’Agenzia delle entrate competente per territorio  che modifica la comunicazione  stessa   Contestualmente l’ufficio procede  anche alla verifica dei  requisiti per l’applicazione del regime impatriati.

  • Lavoro estero

    Certificati A1: domande online per i lavoratori

    Il certificato A1 puo essere richiesto via web anche direttamente dai lavoratori.  Dal 1 aprile 2023  la  modalità telematica sarà l'unica utilizzabile.

    Lo comunica l'INPS con  la circolare 136 del 23 dicembre 2022 . 

    Dopo il servizio web dedicato ai datori di lavoro (v. Circolare 86 2019) , l'istituto nell'ambito del programma di telematizzazione di tutte le proprie procedure di servizio agli utenti, ha reso  disponibile una nuova applicazione  che consente 

    1. l’invio telematico delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore.
    2. la trasmissione della richiesta del documento portatile A1 per il distacco del lavoratore domestico e del dipendente pubblico

    La circolare precisa che le novità riguardano in particolare la presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 per le seguenti situazioni:

    – da parte dei lavoratori interessati e dei soggetti delegati (Allegato n. 1) che sono 

    • Lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, del Reg. (CE) n. 883/2004);
    • Lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 2, del Reg. (CE) n. 883/2004);
    • Lavoratore che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in più Stati membri (art. 13, par. 3, del reg. (CE) n. 883/2004);
    • Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati membri (art. 13, par. 4, del reg. (CE) n. 883/2004);
    • Lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati membri (art. 13, par. 1, del reg. (CE) n. 883/2004);
    • Personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, del reg. (CE) n. 883/2004);
    • Eccezioni (art. 16 del reg. (CE) n. 883/2004);
    • Accordo in deroga generico;
    • Accordo in deroga per la proroga del distacco del lavoratore autonomo;
    • Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), del reg. (CE) n. 883/2004);

    – da parte dei datori di lavoro del settore pubblico e dei soggetti delegati:

    Dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), del reg. (CE) n. 883/2004);

    – da parte del datore di lavoro domestico (persona fisica) e dei soggetti delegati (Allegato n. 1):

    • Lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, del reg. (CE) n. 883/2004);
    • Accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 del reg. (CE) n. 883/2004).

    Modalità di presentazione online delle domande del documento portatile A1

    L’applicativo è accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, selezionando “Prestazioni e servizi” > “Prestazioni” > “Procedura telematica per il rilascio del documento portatile A1”, oppure utilizzando l’apposita funzione di ricerca presente nellahomepagedel portale.

    • Per  la richiesta di rilascio della certificazione sia effettuata direttamente dal lavoratore interessato, l’accesso ai servizi online è previsto esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

    oppure

    • tramite gli Istituti di Patronato o 
    • tramite il Contact Center Multicanale al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164

    Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga tramite soggetto delegato, il cittadino interessato avrà comunque la possibilità di consultare e verificare, tramite accesso con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS), lo stato di definizione della pratica.

    La presentazione telematica diverrà il canale esclusivo a decorrere dal 1° aprile 2023. Fino al 31 marzo 2023 le domande potranno essere presentate anche in modalità cartacea.

    Successivamente a tale ultima data, le Strutture territoriali provvederanno ad accettare le eventuali domande cartacee solo qualora non sia oggettivamente possibile procedere con la trasmissione telematica, a causa di eventi connessi al malfunzionamento dei sistemi informatici.

    La descrizione analitica di tutte le funzioni di invio e/o consultazione delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile è contenuta nel “Manuale utente” consultabile online o scaricabile direttamente dal sito www.inps.it.