• Lavoro estero

    Regime agevolato impatriati: allungamento periodo di pregressa permanenza all’estero

    Il regime agevolato per lavoratori impatriati può essere applicato anche in situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro (da dipendente a autonomo), ossia nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all'estero, e senza obbligo di iscrizione all’AIRE, purché siano rispettati i requisiti minimi di residenza all’estero.

    Nella predetta ipotesi la norma prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero.

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 07.02.2025 n. 22.

    L’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere dettagliato, confermando che il regime agevolato è applicabile, a condizione che siano rispettati i requisiti temporali di residenza all’estero. In particolare, essendo stata all’estero per almeno sei anni, la contribuente può accedere all’agevolazione fiscale anche se fattura esclusivamente al suo ex datore di lavoro.

    Inotre, ha chiarito che la mancata iscrizione all’AIRE non preclude automaticamente il diritto all’agevolazione, ma sarà necessario dimostrare la residenza fiscale all’estero tramite altri elementi documentali.

    Questa interpretazione conferma che il regime agevolato per lavoratori impatriati rimane accessibile anche a chi si trasforma da lavoratore dipendente a libero professionista, con rapporti di lavoro continuativi con l’ex datore di lavoro estero.

    Chi può beneficiare del regime agevolato per lavoratori impatriati?

    Il nuovo regime fiscale si applica ai lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia a partire dal 2024 e prevede un’imposizione ridotta sul reddito da lavoro dipendente, assimilato o autonomo. In particolare:

    • I redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% dell’ammontare, con un limite massimo di 600.000 euro annui.
    • Se il lavoratore si trasferisce con un figlio minore o se il figlio nasce o viene adottato durante il periodo di fruizione, la base imponibile si riduce al 40%.
    • Il lavoratore deve essere stato fiscalmente residente all’estero per almeno tre anni prima del rientro. Tuttavia, se al rientro il lavoratore presta attività per il medesimo datore di lavoro estero o per una società dello stesso gruppo, il periodo minimo all'estero si allunga a sei o sette anni.

    Fatturazione a ex datore di lavoro estero: è un ostacolo?

    Uno dei dubbi principali esposti dall’istante riguardava la possibilità di beneficiare dell’agevolazione nel caso in cui l’attività lavorativa in Italia fosse svolta come autonomo, ma con fatturazione esclusiva verso l’ex datore di lavoro estero.

    L’Agenzia ha chiarito che la tipologia di contratto di lavoro non incide sull’accesso al regime agevolato. Anche chi passa da lavoro dipendente all'estero a lavoro autonomo in Italia può beneficiare delle agevolazioni, purché rispetti i requisiti richiesti, compreso il periodo minimo di permanenza all’estero (sei o sette anni a seconda dei casi).

    Iscrizione AIRE e residenza fiscale: un requisito obbligatorio?

    Il secondo quesito riguardava la mancata iscrizione all’AIRE e la sua eventuale incidenza sul riconoscimento del regime agevolato.

    L’Agenzia ha ribadito che la verifica della residenza fiscale è una questione di fatto e non può essere oggetto di interpello. Tuttavia, ha precisato che la normativa richiede semplicemente che il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre (o sei/sette) anni precedenti il rientro. L’iscrizione all’AIRE non è un requisito esplicito, ma il contribuente dovrà dimostrare la propria effettiva residenza all’estero tramite documentazione idonea.

    Il Caso di specie: analisi della Risposta dell’Agenzia delle Entrate

    L’istanza di interpello analizzata dall’Agenzia delle Entrate riguarda una cittadina francese che ha lavorato in Italia dal gennaio 2015 a marzo 2018. Dal 2018 al 2024, ha vissuto e lavorato all’estero, precisamente:

    • In Belgio dal 2018 al 2020
    • In Svizzera dal 2020 al 2024, con un impiego come Account Manager presso un’azienda di Zurigo.

    Nel luglio 2024, la contribuente ha concluso il rapporto di lavoro dipendente con l’azienda svizzera, stipulando con la stessa un contratto di consulenza per svolgere attività di lavoro autonomo.

    Il 15 agosto 2024, si è trasferita in Italia con la famiglia (coniuge e figlio minore), richiedendo la residenza anagrafica il 23 agosto 2024. Tuttavia, non è mai stata iscritta all’AIRE.

    Alla luce di questo scenario, la contribuente ha posto due domande principali:

    1. Può beneficiare del regime agevolativo per lavoratori impatriati dal 2024, considerando che il suo unico cliente è l’ex datore di lavoro estero?
    2. La mancata iscrizione all’AIRE influisce sulla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali?

    La risposta n. 22/2025 dell'Agenzia delle Entrate conferma che la contribuente può beneficiare del regime agevolato per lavoratori impatriati a partire dal 2024, nonostante due aspetti critici della sua situazione:

    • Trasformazione del rapporto di lavoro da dipendente a autonomo con lo stesso soggetto estero. Questo non costituisce un ostacolo all'agevolazione, ma richiede un periodo minimo di residenza all'estero di almeno sei anni (invece dei tre ordinari).
    • Mancata iscrizione all’AIRE, che non preclude automaticamente l’accesso al regime agevolato. Tuttavia, sarà necessario dimostrare con elementi concreti la residenza fiscale effettiva all’estero nei sei anni precedenti al rientro.

    In sintesi, l'Agenzia ha riconosciuto il diritto alla tassazione agevolata al 50% (ridotta al 40% in presenza del figlio minore), purché la contribuente possa dimostrare la sua effettiva residenza fiscale all’estero nel periodo richiesto.

    Allegati:
  • Lavoro estero

    Frontalieri Svizzera: novità nel DL Omnibus convertito

    Il Disegno di legge di conversione del decreto legge 131 2024 cd Omnibus  è stato approvato definitivamente dalle Camere la scorsa settimana ed è stato pubblicato l'8 ottobre in Gazzetta Ufficiale. 

    QUi il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione 

    Uno degli articoli che non ha subito modifiche in corso di conversione è l'articolo 6 che  introduce un nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero, a partire dal periodo d’imposta 2024..

     Questi cambiamenti nascono in seguito al nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato dall’Italia con la legge n. 83 del 13 giugno 2023. Il nuovo regime si applica in particolare ai “nuovi frontalieri”, ovvero coloro che entreranno nel mercato del lavoro frontaliero dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.

    Nei prossimi paragrafi analizziamo la novità.

    DL Omnibus convertito in legge: tassa sostitutiva per i “nuovi frontalieri”

    La principale novità dell'articolo 6 è l’introduzione di una tassazione sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per i redditi da lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri.

     Questo regime permette ai lavoratori di evitare la tassazione progressiva ordinaria dell’IRPEF italiana e delle relative addizionali, prevedendo invece un’imposta sostitutiva fissa.

    Cosa cambia:

    Tassazione ridotta: I lavoratori frontalieri potranno beneficiare di una tassazione inferiore, rispetto alla progressività tipica del sistema italiano.

    Nessun diritto al credito d’imposta: A differenza di quanto previsto per i frontalieri sotto il vecchio regime, i lavoratori che opteranno per il nuovo regime fiscale non avranno diritto al credito d’imposta in Italia per le tasse pagate in Svizzera. Questo rappresenta un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente.

    Da segnalare inoltre la differenziazione  tra “vecchi” e “nuovi frontalieri”

    1. i cc.dd. “nuovi frontalieri” si applica  un regime di tassazione concorrente in forza del quale,i salari,gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe da essi ricevute sono imponibili  nello Stato contraente di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera), non  potendo, tuttavia, l’imposta eccedere l’80 per cento di quanto dovuto in base  alle disposizioni sulle imposte domestiche IRPEF incluse le imposte locali. Successivamente, lo Stato di residenza (Italia)assoggetta tale reddito a tassazione progressiva ai fini IRPEF, riconoscendo lavoratore italiano, al fine di eliminare la doppia imposizione, un credito  d’imposta per quanto versato in Svizzera ex articolo 165 del decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);
    2. i cc.dd. “vecchi frontalieri” rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 9  del nuovo Accordo, continuando, pertanto, ad essere soggetti a imposizione  esclusiva in Svizzera.

    DL Omnibus convertito. Estensione dell’elenco dei comuni frontalieri

    Un ulteriore cambiamento riguarda la definizione dei comuni di frontiera. In passato, non esisteva un elenco definito di comuni italiani considerati frontalieri; la Svizzera gestiva tale elenco unilateralmente, includendo solo i comuni situati entro venti chilometri dal confine con i Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese.

    Con il nuovo Accordo, è stato definito un elenco ufficiale di 72 comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero che non erano stati precedentemente inclusi. Ciò consente ai residenti di questi comuni di accedere al nuovo regime fiscale, pur non avendo beneficiato del vecchio regime dei frontalieri.

    Cosa cambia:

    • Aumento del numero di comuni eleggibili: L’aggiunta di nuovi comuni all’elenco significa che un numero maggiore di lavoratori potrà beneficiare del nuovo regime fiscale.
    • Maggiore chiarezza normativa: La definizione dei comuni di frontiera è ora uniforme tra Italia e Svizzera, eliminando le discrepanze interpretative che esistevano in passato.

  • Lavoro estero

    Tassazione retribuzione e TFR secondo la convenzione Italia Olanda

    Nella Risposta a Interpello 167 del 1 agosto 2024 l'Agenzia chiarisce tassazione delle  retribuzioni e TFR   il caso di un contribuente che ha trasferito la propria residenza dall'Italia ai Paesi Bassi, lavorando sia all'estero che in smart working in Italia .

    Lavoro dipendente per Fondazione olandese in Italia: iI caso

    L'istante dichiarava di aver trasferito la propria residenza dall'Italia in Olanda, con iscrizione all'AIRE nel mese di giugno dell'anno X e che, per tale periodo d'imposta, è da considerarsi fiscalmente residente in Olanda.

    Fino al suo trasferimento in Olanda , per i 6 anni precedenti ha lavorato in Italia come  dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una società olandese e  pagando le imposte l'anno successivo in  sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi.  

    Nello stesso anno  a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato con la società olandese, ha ricevuto da tale società il  trattamento di fine rapporto.

    Il contribuente ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se sia necessario presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per l'anno del trasferimento, considerando sia la retribuzione percepita fino a giugno sia il TFR erogato dalla società olandese.

     La questione si pone in quanto il contribuente è stato fiscalmente residente in Olanda per parte dell'anno e ha svolto attività lavorativa in Italia per un datore di lavoro non residente.

    Lavoro dipendente per società olandese in Italia: la risposta dell’Agenzia

    In generale, l'Agenzia ricorda che stante la prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, come previsto dall'art. 15 della Convenzione Italia – Olanda, le  retribuzioni relative ad un'attività di lavoro dipendente possono essere tassate anche nel Paese in cui tale attività  è svolta, se diverso da quello di residenza.

     Tuttavia, è ripristinata la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, qualora vengano soddisfatte, congiuntamente, le seguenti condizioni:

        il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo che non oltrepassa un totale di 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;

        le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente nell'altro Stato;

        l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

    Con riferimento al TFR, in assenza di una specifica disposizione nella Convenzione Italia – Olanda, l'A-genzia precisa che gli Stati possono ricondurre la disciplina degli emolumenti erogati ai  dipendenti  al  momento  della  cessazione  dell'impiego nell'ambito dei redditi di lavoro subordinato (art. 15, Convenzione) ovvero nell'ambito delle pensioni private (art. 18).

    Lavoro dipendente per società olandese in Italia: conclusioni

    Sul caso specifico l 'Agenzia delle Entrate ha  concluso  che le retribuzioni percepite fino a giugno sono tassabili esclusivamente nei Paesi Bassi. 

    Per il TFR, invece, la parte maturata durante il periodo di residenza in Italia è tassabile in Italia, mentre quella maturata nell'anno del trasferimento è tassabile nei Paesi Bassi.

    In particolare con  riferimento al trattamento di fine rapporto, l'agenzia precisa  che la Convenzione – , come, peraltro, il Modello OCSE di Convenzione per eliminare le  doppie imposizioni, non contiene una disposizione specifica per gli emolumenti erogati  ai dipendenti al momento della cessazione dell'impiego consentendo a ciascuno Stato membro dell'OCSE di poter ricondurre le suddette prestazioni nell'ambito di applicazione :

    • dell'articolo 15, relativo ai redditi di lavoro subordinato,  ovvero 
    • dell'articolo 18, riguardante le pensioni private.

    Nella risoluzione 1° agosto 2008, n. 341/E, seppur riguardante l'applicazione  della Convenzione stipulata con la Germania,è stato stabilito che  per quanto concerne

    l'Italia, il TFR ha sostanzialmente natura di retribuzione, seppur differita, motivo per cui  è stato ricondotto nell'ambito applicativo dell'articolo 15 della Convenzione.

  • Lavoro estero

    Impatriati: agevolato anche l’incentivo all’esodo oltre il milione

    La Risoluzione n. 40 dell'Agenzia delle Entrate, datata 23 luglio 2024, affronta il trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e di importo transattivo nel contesto del "regime speciale per lavoratori impatriati" previsto dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 2015 (d.lgs. n. 147/2015). 

    La risoluzione è stata emessa in risposta a un'istanza di interpello presentata da una banca che ha concordato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con tre dipendenti, prevedendo il pagamento di importi transattivi superiori al limite  previsto  per l'applicazione del regime di tassazione separata

    Regime impatriati: incentivo all’esodo oltre il milione di euro

    La banca  ha rappresentato di aver raggiunto un accordo con tre dipendenti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in base al quale è tenuta a corrispondere somme come incentivo all'esodo e importo transattivo. I lavoratori sono beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati vigente ratione temporis, con parziale detassazione del reddito da lavoro dipendente

     L'Istante ha chiesto  quindi chiarimenti sulla possibilità di applicare il "regime speciale per lavoratori impatriati" a queste somme, in particolare se tale regime possa applicarsi agli importi fino a 1.000.000,00 euro, in deroga al regime di tassazione separata previsto dagli articoli 17 e 19 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

     Inoltre, l'Istante ha chiesto chiarimenti operativi sulla gestione fiscale di tali somme eccedenti la soglia di 1.000.000,00 euro (articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).

    Regime impatriati per l’ incentivo all’esodo: la risposta dell’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e importo transattivo ordinariamente  rientrano nella categoria dei redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, come previsto dagli articoli 17 e 19 del TUIR (articolo 17, comma 1, lettera a), e articolo 19, comma 2, del TUIR). 

    Tuttavia, in applicazione del "regime speciale per lavoratori impatriati" (articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015), i dipendenti possono beneficiare delle agevolazioni fiscali facendo concorrere tali somme al reddito complessivo dell'anno di percezione, ove risulti più favorevole per il contribuente (articolo 17, comma 3, del TUIR). 

    Pertanto, i dipendenti, dopo aver ricevuto la comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, potranno rivolgersi al competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate per ottenere la riliquidazione dell'imposta dovuta secondo il regime agevolativo (circolare 1° aprile 2016, n. 9/E). 

    Per quanto riguarda gli importi eccedenti i 1.000.000,00 euro, questi dovranno essere assoggettati a tassazione ordinaria (articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), consentendo così l'applicazione del "regime speciale per lavoratori impatriati" anche su tali somme, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa (circolare 28 febbraio 2012, n. 3/E).

  • Lavoro estero

    Deduzione contributi lavoro estero: nuovo ok dalla Cassazione

     Per i redditi determinati con le retribuzioni convenzionali, è ammessa la deducibilità dei contributi versati nello Stato estero per obbligo  di legge.. I contributi  possono essere dedotti dal reddito complessivo, anche se esclusi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

    Questa in sintesi la conclusione della Corte di Cassazione  in una recente sentenza significativa riguardo a un contenzioso  tra l'Agenzia delle Entrate e un contribuente.

    In questo articolo i dettagli del caso, la questione centrale trattata dalla Corte, e le conclusioni a cui è giunta.

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    Contributi previdenziali dipendente versati in Svizzera

    Il caso ha avuto origine con un controllo formale effettuato dall'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi di R.G. per l'anno d'imposta 2012.

     Il lavoratore  aveva indicato nella sua dichiarazione contributi assistenziali e previdenziali deducibili dal reddito imponibile per un totale di 36.163 euro.

    A seguito di una richiesta dell'Agenzia delle Entrate, R.G. ha prodotto una certificazione relativa alla sua attività lavorativa svolta in Svizzera, dalla quale risultava che aveva versato contributi per un valore equivalente in franchi svizzeri.

    Tuttavia, una seconda certificazione ha evidenziato che i contributi versati in Svizzera erano stati inclusi nella base imponibile su cui erano state calcolate le imposte estere. 

    L'Agenzia delle Entrate ha quindi accertato che tali contributi avevano comportato un risparmio fiscale per R.G. in Italia, portando l'Ufficio a recuperare l'importo dovuto tramite una cartella di pagamento.

    R.G. ha impugnato la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bologna, che ha rideterminato l'imposta dovuta.

     Tuttavia, su appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell'Emilia-Romagna ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, stabilendo che i contributi versati in Svizzera dovevano essere integralmente dedotti dalla base imponibile ai fini della tassazione italiana.

    Le norme sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali esteri

    La questione principale trattata dalla Corte di Cassazione riguarda dunque  l'interpretazione delle norme sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero. 

    L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, in base all'art. 51, comma 8-bis, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i redditi da lavoro dipendente svolto all'estero dovevano essere determinati sulla base delle retribuzioni  "convenzionali"  definite  annualmente dal  ministero,  per la quale è esclusa a deducibilità 

     Di conseguenza, secondo l'amministrazione, i contributi non potevano essere dedotti dal reddito complessivo.

    D'altra parte, R.G. ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR, i contributi previdenziali e assistenziali vanno dedotti dal reddito complessivo, in quanto non deducibili nella determinazione dei singoli redditi.

    Viene menzionata la risposta all’interrogazione parlamentare n. 7-01021 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2015, che avevano già chiarito che i contributi esteri rappresentano oneri deducibili dal reddito complessivo.

    La conclusione della Cassazione e principio di diritto

    La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, basando la sua decisione su un'interpretazione sistematica delle norme rilevanti. 

    La Corte ha rilevato che in assenza di una norma espressa che escluda la deducibilità dei contributi dal reddito complessivo, tali contributi devono essere dedotti anche se esclusi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

    Inoltre, la Corte ha sottolineato che le norme sulla determinazione del reddito complessivo fungono da norme di chiusura del sistema delle imposte dirette. Solo attraverso la determinazione del reddito complessivo si arriva al computo dell'imposta lorda e, infine, al calcolo dell'importo dovuto dal contribuente all'erario. 

    La Corte ha stabilito quindi  il seguente principio di diritto: "In tema di imposte dirette, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia stato determinato sulla base della retribuzione convenzionale di cui all'art. 51, comma 8-bis, del TUIR, che esclude la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR".

  • Lavoro estero

    Frontalieri Svizzera: firmato l’ accordo sul telelavoro

    Con la legge 83 del 16 giugno 2023  pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno il Parlamento Italiano ha ratificato l'Accordo  Italia Svizzera  sull'imposizione fiscale ai lavoratori frontalieri (vedi il testo in fondo all'articolo

    L'accordo Italia Svizzera  era stato  firmato il 23 dicembre  2020  insieme ad un Protocollo di modifica della Convenzione  sulle doppie imposizioni , era stato ratificato dal Consiglio federale Svizzero nel 2021 ed entra in vigore il 1 gennaio 2024   Il precedente accordo era datato 1974.  

     L'accordo  si applicherà  solo ai lavoratori  assunti  dalla data di entrata in vigore della legge. 

    AGGIORNAMENTO 7 giugno 2024 

    Un comunicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia  informa che è stato firmato il nuovo  Protocollo  tecnico di modifica dell'Accordo del dicembre 2020  sul tema del telelavoro.

    Questo il testo :

    Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e la consigliera federale Karin Keller-Sutter hanno firmato a Roma e a Berna un Protocollo di modifica del vigente Accordo sui frontalieri. Il Protocollo disciplina durevolmente l'imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri.

    Dal 1° gennaio 2024 i lavoratori frontalieri hanno la possibilità di svolgere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio fino al 25 per cento del tempo di lavoro. Il telelavoro non ha ripercussioni né sullo Stato legittimato a imporre il reddito da attività lucrativa dipendente né sullo statuto di lavoratore frontaliere.

    La regolamentazione d'imposizione si basa su una dichiarazione d'intenti sottoscritta dalla Svizzera e dall'Italia nel novembre del 2023. Il Protocollo di modifica ora firmato sostituirà definitivamente la dichiarazione d'intenti, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2024. I punti principali della regolamentazione esistente non subiscono pertanto modifiche. Il Protocollo di modifica entrerà in vigore non appena entrambi i Paesi avranno concluso le procedure interne di approvazione.

    Vediamo di seguito gli  aspetti principali della legge di ratifica dell'accordo Italia-Svizzera . 

    Imposizione fiscale frontalieri 2024

    Dal 2024 è prevista una  tassazione concorrente, sia in Italia sia in Svizzera, dei redditi di lavoro dei frontalieri con la riduzione del 20% del totale delle imposte dovute nello Stato dove l'attività lavorativa è svolta ( la normativa in vigore prevede invece che i redditi di lavoro percepiti dai frontalieri residenti in Italia a  non piu di 20km dalla Svizzera, con rientro giornaliero in Italia   sono tassati esclusivamente in Svizzera )

     Tassazione frontalieri per tutti gli stati confinanti 

    La legge   contiene una norma applicabile a tutti i frontalieri, che individua una franchigia di non imposizione fiscale che sale da 7500 a 10mila euro. 

    Aumento imposta lavoro dipendente regime ordinario 

    L'imposizione fiscale sul lavoro dipendente  per i nuovi frontalieri  (cioè coloro che iniziano il rapporto di lavoro dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, passa  all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto del 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione.  In un contestuale scambio di lettere è stato anche precisato che il prelievo alla fonte è il mezzo ordinario di imposizione fiscale per questi lavoratori.

    Regime transitorio

    I lavoratori attualmente occupati nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese  e che hanno lavorato nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientreranno nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”.

    Per loro continua ad applicarsi l' imposizione fiscale solo in Svizzera, che  fino alla fine del 2033  verserà una compensazione  a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale. 

    Definizione di frontaliere

    Il nuovo accordo definisce  “lavoratore frontaliere”  colui che risiede entro 20 km dalla frontiera, lavora come dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato e che, in linea di massima, rientra ogni giorno dal lavoro al proprio domicilio. 

    Aspetti previdenziali

    Dal punto di vista previdenziale e assistenziale si prevedono 

    • calcolo della NASPI  secondo il Regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi previdenziali UE  per cui il lavoratore frontaliere nel caso la  sua Naspi risulti inferiore, ricevera un indennità di disoccupazione analogo a quello dei residenti in svizzera  
    •  non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato i in cui viene svolta l'attività lavorativa 
    • deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri.

    Zone  interessate dall'Accordo Italia-Svizzera

    Il nuovo Accordo si applica alle persone fisiche residenti nelle seguenti aree:

    • per quanto riguarda la Svizzera, nei Cantoni: – dei Grigioni; – del Ticino; – del Vallese;
    •  per quanto riguarda l’Italia, nelle Regioni: – Lombardia; – Piemonte; – Valle d’Aosta; – Provincia Autonoma di Bolzano.

    Cooperazione amministrativa  e contenzioso

    Per ottemperare correttamente agli obblighi amministrativi  imposti dall'Accordo , lo Stato in cui il lavoro dipendente viene svolto  si impegna a comunicare entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello fiscale di riferimento,  in formato elettronico allo stato di residenza del lavoratore,    i dati rilevanti in relazione all'imposizione del lavoratore "frontaliere"

    L’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.

    E' prevista  infine una commissione di rappresentanti delle autorità dei due paesi per la composizione  amichevole di eventuali contestazioni sull'interpretazione o applicazione degli articoli dell'accordo.

    Allegati:
  • Lavoro estero

    Disoccupazione lavoratori rimpatriati: le regole INPS

    Inps ha ricapitolato le regole da applicare  per l'indennità di disoccupazione di lavoratori in caso di rientro da un Paese straniero nel messaggio 1398 2024 indirizzato alle proprie sedi territoriali, a seguito di specifiche richieste di chiarimenti.

    Si fa riferimento alla legge 402/1975 che disciplina il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e viene richiamata la circolare INPS  106/2015 riguardante le domande di  disoccupazione per i lavoratori italiani che rimpatriano 

    • da Paesi  soggetti alla normativa  comunitaria (Paesi Ue, Stati See – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e Svizzera) o 
    • da uno Stato estero non convenzionato.

    Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni.

    Indennità di disoccupazione lavoratori italiani dopo lavoro all’estero

    Per i cittadini italiani che  dopo un periodo di i lavoro all'estero e rientrano in Italia in situazione di disoccupazione per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale è prevista l'indennità di disoccupazione calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.

    La prestazione decorre :

    • dal giorno del rimpatrio, se il disoccupato ha dichiarato la disponibilità al lavoro al centro per l’impiego entro sette giorni dal rimpatrio; 
    • dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se è stata dichiarata tra l’ottavo e il trentesimo giorno successivi alla data del rimpatrio.

     La durata massima  della prestazione è di 180 giorni e il pagamento viene effettuato direttamente dall’Inps con accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale oppure tramite bonifico domiciliato presso un ufficio postale.

    Disoccupazione dopo lavoro all’estero come fare domanda

    Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare i seguenti requisiti:

    1. essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
    2. avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

    La domanda di disoccupazione non è soggetta a prescrizione   Nel caso di prima domanda la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente. Per le domande successive si deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato di almeno dodici mesi, di cui sette effettuati all’estero.

    La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, in alternativa si può fare la domanda tramite il contact center o agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    Il termine ordinario per la risposta stabilito dalla legge 241/1990 è di  30 giorni

    Disoccupazione dopo lavoro in stati convenzionati con l’Italia

    In base all’articolo 64 del regolamento Ce 884/2004, la persona che beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, può conservare il diritto alla prestazione, di norma, per un massimo di tre mesi, prorogabili, nel caso di alcuni Stati, fino a sei mesi.

    disoccupati rimpatriati da uno Stato che applica la normativa comunitaria (Paesi UE, SEE – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e Svizzera) devono allegare il documento portatile U1 che riporta i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore, più tutta la documentazione che comprova l'attività lavorativa all'estero (contratto di lavoro, buste paga, ecc.).

    Se la persona non è in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla struttura INPS competente all'istituzione estera.

    Il trattamento di disoccupazione per i rimpatriati viene erogato quindi solo dopo avere acquisito le informazioni relative all’eventuale diritto a carico dello Stato estero interessato.

    Disoccupazione in stati non convenzionati: documenti necessari

    Per i lavoratori italiani che rimpatriano da uno Stati esteri privi di convenzione in tema di sicurezza sociale con l'Italia  resta confermato  quanto indicato nella circolare  INPS 106/2015.

    Nello specifico il cittadino italiano, in stato di disoccupazione e in possesso dei requisiti previsti ha diritto alla prestazione per  un massimo di 180 giorni. 

    Alla domanda non vanno allegati i modelli  U1 e U2, bensì una autocertificazione  attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.