• Rubrica del lavoro

    CCNL penne, spazzole e affini: firmato il rinnovo

    E' stata siglata il 3 maggio 2023  dai rappresentanti sindacali  e datoriali  di Assospazzole e Assoscrittura  (Confindustria Moda) l'ipotesi di  rinnovo  del CCNL  per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini  e di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime.

     Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. 

    In attesa dell'approvazione del testo da parte delle assemblee di lavoratori, vediamo di seguito le principali novità normative e retributive. In fondo all'articolo il testo in pdf  2020-2022 .

    CCNL penne spazzole Aspetti normativi

    CONCILIAZIONE VITA LAVORO 

    Aumenta al 12% la percentuale di r accoglienza delle richieste  di  lavoro part time per il  rientro da congedi di maternità/paternità e per esigenze di cura dei figli. 

    Diritto a permessi per i periodi di inserimento figli presso asili nido e scuole dell’infanzia.

    Diritto a  periodi di aspettativa in caso di terapie di fecondazione assistita.

    Elevato da 15 a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nei casi di gravi patologie.

    PERIODO DI PROVA

    La durata massima  è fissata a 

    • 20 gg per il 1° livello
    • 2 mesi per il 2° livello
    • 3 mesi per 3° e 4 ° livello 
    • 3,5 mesi per 4 ° e 4S livello 
    • 4,5  mesi per 5° livello
    • 6 mesi per 6° e 7° livello

    BANCA ORE INDIVIDUALE 

    per il 2023 previste 24 ore annue di lavoro straordinario per ogni lavoratore  da recuperare con riposi compensativi che diventeranno 32 ore dal l ° gennaio 2024 .

     I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale possono compensare  le prime 12 ore annuali di lavoro supplementare; che diventeranno 16 dal 1 gennaio 2024 .

    CCNL penne spazzole Aspetti economici 

    PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

    Aumento  del contributo  a carico dei datori di lavoro al  Fondo Previmoda al 2,30%,  dal 1 gennaio 2025

    ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

    Dal  1° gennaio 2024 contributo mensile a carico azienda  sale a 15,00,  euro ( con passaggio al Piano Sanitario Premium)

    dal 1° ottobre 2023 istituita un’assicurazione contro la non autosufficienza con  contributo  a caricao azienda pari ad euro 2,00

    AUMENTI RETRIBUTIVI 

    L'aumento  complessivo delle retribuzioni è pari a  160,00  euro per il livello 3 Super,  erogato in tre tranches:

    •     euro 60,00 con decorrenza maggio 2023;
    •     euro 50,00 con decorrenza maggio 2024;
    •     euro 50,00 con decorrenza giugno 2025.

    ELEMENTO PEREQUATIVO 

    In mancanza di  contrattazione aziendale entro il mese di novembre di ciascun anno,  è dovuta una somma annua a titolo perequativo   pari a

    • euro 300,00 lordi  a partire dall’anno 2021,
    • euro 330,00 a partire  dall’anno 2024;

    da riproporzionare  pro quota  per i mesi di servizio ( si considerano mese intero le frazioni di mese pari ad almeno  15 giorni)

    CCNL penne spazzole: tabella minimi retributivi 2023-2025 

    livello

    Elemento retributivo nazionale 

    (minimi retributivi)

    al 30 aprile 2023

    Ern 05/2023

    Ern 05/2024

    Ern 06/2025

    7

    1.714,24

    2.324,33

    2.388,30

    2.452,27

    6

    1.531,62

    2.127,77

    2.186,34

    2.244,90

    5

    1.430,98

    2.021,19

    2.076,82

    2.132,45

    4S

    1.337,65

    1.921,68

    1.974,57

    2.027,46

    4

    1.279,27

    1.861,30

    1.912,53

    1.963,76

    3S

    1.238,63

    1.816,70

    1.866,70

    1.916,70

    3

    1.195,48

    1.772,08

    1.820,85

    1.869,62

    2

    1.102,99

    1.674,78

    1.720,88

    1.766,97

    1

    764,23

    1.371,18

    1.464,18

    1.559,00

    CCNL Penne spazzole industria 2020

    Il precedente rinnovo dell'ottobre 2020 aveva previsto un aumento complessivo (TEC) di 76 euro.

     Sui minimi (TEM) l'aumento salariale è di 68 euro (3° livello S.),  in tre tranches: 

    • 1° gennaio 2021 di 25 euro; 
    • 1° gennaio 2022 di 25 euro; 
    • 1° luglio 2022 di 18 euro. 

    Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, previsto un incremento di 0,5% (stimato in circa 8 euro) del contributo aziendale per la previdenza complementare. 

    Per le imprese che non praticano contrattazione di 2° livello,  l'elemento perequativo  passa da 275 a 300 euro. 

    Tra gli altri elementi di novità da segnalare:

    •  l'attivazione  dell'osservatorio nazionale di categoria 
    • Maggiore ruolo delle RSU su: informazione e consultazione; informazione su appalti presenti nei cicli produttivi; programmi di formazione; organizzazione e orari di lavoro con la predisposizione di linee guida sulla base delle esperienze acquisite  
    •  maggiori possibilità di fruizione  del part-time per il rientro dalla maternità / paternità, 
    •  periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di gravi patologie e di aspettativa non retribuita a seguito del periodo di comporto. 
    •  emanazione di linee guida su temi come lo sviluppo sostenibile dell'economia e il rispetto dell'ambiente.
    Allegati:
  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno Unico 2023: tabella importi, conguagli, istruzioni

    Pubblicata  dall'INPS la circolare di istruzioni aggiornate sull'Assegno Unico dopo le modifiche intervenute con la legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197). Si tratta della circolare 41 del 7 aprile 2023.

    Ricordiamo che per il secondo anno di vigenza del nuovo sostegno ai genitori, ( che decorre da marzo a febbraio) sono stati incrementati gli importi per le famiglie numerose , per i figli fino a tre anni e per i figli con disabilità

    Vediamo di seguito una sintesi della circolare  con i nuovi importi (dettagliati  QUI nell'allegato 1), esempi  e istruzioni per la presentazione dell'ISEE, che ricordiamo è  sempre obbligatoria  per avere diritto all'importo aggiornato con la situazione familiare. 

    C'è tempo fino al 30  giugno 2023 per ottenere gli  importi  arretrati di assegno unico  da gennaio 2023.

    Assegno unico: esempi calcolo importi e maggiorazioni

    Per effetto della legge di bilancio dalla mensilità di gennaio 2023:

    • aumentano del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno. 
    • aumentano del 50%  gli importi dell'Assegno unico  per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita
    • aumenta del 50% la maggiorazione forfettaria per i  nuclei con almeno quattro figli a carico,
    • diventano definitivi gli aumenti degli importi per i figli disabili maggiorenni: 
      • ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
      •  l'incremento delle maggiorazioni  è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024

    Esempio – Nucleo con 3 figli: 2 minorenni (di età superiore a 3 anni) di cui uno con disabilità grave, e uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni che frequenta un corso di laurea. Il nucleo è in possesso di un ISEE 2023 pari a 20.000 euro. Importi spettanti:

    169,70 euro per ciascun figlio minorenne;

    82,60 euro per il figlio maggiorenne;

    102,70 euro per il figlio minorenne con disabilità grave;

    81 euro a titolo di maggiorazione per figlio ulteriore al secondo.

    Il totale mensile spettante  sarà pari a 605,70 euro.

    Al totale di cui sopra, vanno aggiunte, ove ne ricorrano i presupposti, l’eventuale maggiorazione transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e l’incremento di tale maggiorazione, di cui al comma 9-bis del medesimo articolo 5, di importo pari a 120 euro per la presenza del figlio disabile nel nucleo.

    Si ricorda che le maggiorazioni transitorie previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, sono state introdotte con l’obiettivo di garantire che gli importi percepiti a titolo di AUU non siano inferiori a quelli che erano percepiti nel previgente regime dell’Assegno al nucleo familiare (ANF). Tali maggiorazioni si applicano a condizione che:

    • a)  il valore dell’ISEE del nucleo familiare del richiedente non sia superiore a 25.000 euro;
    • b)  gli  ANF siano stati percepiti effettivamente nel corso del 2021.

    Assegno unico e universale: rivalutazione annuale e conguagli

    Gli importi dell’assegno spettanti per l’annualità 2023  e le soglie ISEE sono  rideterminati  sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall 'ISTAT per il 2022.

    I nuovi importi dell’assegno e le relative soglie ISEE aggiornate sulla base del comunicato ISTAT del 17 gennaio 2023, sono contenuti nell'allegato 1 della circolare.

    AGGIORNAMENTO 26 MAGGIO 2023 

    Con il messaggio 1947 del 26 maggio 2023 INPS precisa che  è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso del 2022  e  primi mesi del 2023.

    Si effettueranno quindi  a partire dalle mensilità di aprile 2023  i conguagli sia a debito che a credito .

    Il recupero di eventuali somme indebitamente erogate viene effettuato:

    • attraverso   la “compensazione con i crediti” 
    • sempre nei limiti   nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata quindi con eventuale rateazione  fino a 72 rate. 
    • la trattenuta non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro.

    E'  possibile acquisire tutti i dettagli  rivolgendosi al Contact Center integrato ovvero alle Strutture INPS.

    Nel messaggio sono specificati in dettaglio  i criteri e due esempi pratici di conguaglio degli importi di Assegno unico 2023

    Assegno Unico e presentazione dell’ISEE: novità

    A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che  avevano fatto domanda di Assegno unico e universale all’INPS entro il 28 febbraio 2022, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia,  NON E' NECESSARIO  ripresentarne una nuova. 

    Si conferma invece la necessità di presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU),  annuale.

    ATTENZIONE: l’INPS procede calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022.

    Infatti la normativa prevede che, per salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, in deroga alla disciplina generale  l'importo degli assegni di gennaio e febbraio farà ancora  riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre benché  scaduto.

    Per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023 sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.

    • Se al momento dell’elaborazione della domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non risultasse  ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, ma
    • se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi dovuti e i relativi  arretrati.

    La circolare fornisce il seguente esempio nel caso di nuovo nato nel 2023

    Esempio

    Nel nucleo familiare, non percettore di AUU, è presente un nuovo nato nel mese di gennaio 2023. In tale caso, la domanda di AUU per il nuovo nato può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, con diritto a tutti gli arretrati e alle due mensilità di novembre e dicembre corrispondenti al settimo e all’ottavo mese di gravidanza.

    Se l’utente presenta a marzo 2023 sia la domanda di AUU sia l’ISEE in cui è presente il minore, le rate di novembre e dicembre 2022 saranno calcolate sulla base della soglia ISEE 2023, ma applicando gli importi delle tabelle vigenti per l’anno 2022, mentre, le rate di gennaio e febbraio 2023, nonché le mensilità successive dell’anno di competenza saranno calcolate sulla base dell’ISEE 2023 e degli importi vigenti per l’anno 2023.

    Se l’utente presenta la domanda di AUU a marzo 2023 e l’ISEE in cui è presente il minore a giugno 2023, ossia dopo i 120 giorni dalla nascita, detto ISEE sarà preso in considerazione esclusivamente per le mensilità con decorrenza da marzo 2023, mentre le mensilità precedenti (novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) saranno corrisposte al minimo.

    Assegno Unico 2023: novità permessi di soggiorno

    L'istituto richiama il  messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022  e la circolare 23 2022 in merito ai titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’Assegno unico e universale.

    Viene anche precisato che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso  ed è stato  prorogato fino al 31 dicembre 2023.

    Assegno Unico 2023: calendario pagamenti

    Nella circolare si specifica anche una novità  per quanto riguarda i pagamenti dell'assegno Unico, che si svolgeranno con il seguente caalendario fisso:

    • dal 10 al 20 di ogni mese, grazie a un'istruttoria semplificata delle domande di AUU – sarà  corrisposto l’importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente; 
    • dal 20 al 30, saranno messi in pagamento  gli importi relativi alle  nuove domande pervenute nel mese precedente e per gli assegni che – rispetto al  mese precedente – subiscono variazioni in ragione di mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e  dell'Isee. 
  • Rubrica del lavoro

    CCNL Occhiali industria: testo e novità del rinnovo 2023

    E' stato sottoscritta da parte di   ANFAO (aderente a Confindustria)  con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil   il 28 aprile  l'ipotesi di rinnovo del Ccnl per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria  (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie ecc.). Il ccnl  interessa circa 900 imprese per : circa 17.000     dipendenti .

    Vediamo nei paragrafi seguenti i principali aspetti di novità sia economici che contrattuali  e le nuove tabelle retributive.

    CCNL Occhiali industria: parte economica 

    L’aumento medio complessivo (Tec) previsto sottoscritto è di 180 euro.  167 euro l’aumento sui minimi (Tem) con riferimento al 4° livello, distribuiti in 3 tranches: 

    • 62 euro da maggio 2023; 
    • 48 euro da marzo 2024, 
    • 57 euro da febbraio 2025

     per un montante complessivo di 4006 euro.

    Aumento premi  di professionalità a valore aggiunto (PPVA) per un massimo di dodici mensilità (non incide sugli istituti contrattuali e di legge), con i seguenti importi 

    •    euro 14,00 per l’area operativa, step centrato;

    •    euro 16,00 per l’area operativa, step consolidato;

    •    euro 18,00 per l’area qualificata, step base;

    •    euro 20,00 per l’area qualificata, step centrato.

     Sull’inquadramento al primo livello, l’intesa prevede il passaggio automatico dopo 6 mesi ai livelli superiori e un aumento nel triennio di 268 euro. Vedi sotto la tabella retributiva complessiva

    WELFARE CONTRATTUALE: 

    • aumento dello 0,3% euro sulla previdenza integrativa (fondo Previmoda) dal 1° luglio 2024 , per un totale del 2,00 per cento.
    • aumento di 3 euro   per l'assistenza sanitaria integrativa (fondo Sanimoda)  arrivando a un totale di  15,00 euro che consentono il passaggio a un livello superiore di prestazioni ( Piano Sanitario Premium).  La contribuzione è dovuta per tutti gli assunti non in prova, da non meno di 9 mesi 
    • nuova assicurazione contro la non autosufficienza  di 2,00 euro mensili per 12 mesi , sempre dal 1° gennaio 2024 
    • aumento dell'elemento perequativo del 10%, per imprese che non praticano la contrattazione di secondo livello per un totale di 360 euro annui.

    Tabella retributiva dal  1 maggio 2023

    NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI CCNL OCCHIALI INDUSTRIA

    Livelli

    ERN dal 1° maggio 2023

    ERN dal 1° marzo 2024

    ERN dal 1° febbraio 2025

    Quadri

    2.323,95

    2.383,03

    2.453,19

    2.319,66

    2.378,63

    2.448,66

    5°S

    2.200,87

    2.256,83

    2.323,28

    2.124,05

    2.178,05

    2.242,18

    4°S

    1.966,19

    2.014,69

    2.074,05

    1.887,96

    1.935,96

    1.992,96

    3°S

    1.834,24

    1.880,87

    1.936,25

    1.798,40

    1.844,12

    1.898,42

    1.698,50

    1.741,68

    1.792,96

    1.380,43

    1.469,43

    1.559,43

    CCNL Occhiali industria: parte normativa

    TUTELA LAVORATORI 

    Numerosi i miglioramenti degli aspetti contrattuali a tutela dei lavoratori. In particolare:

    • Si allunga a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattie gravi. 
    • si aggiungono  2 mesi retribuiti a carico dell’azienda oltre a quanto previsto per  legge per i casi di violenza di genere  
    • continua lo sviluppo  dell’Osservatorio per agevolare la realizzazione delle buone pratiche aziendali
    • Normate le linee guida sulla partecipazione dei lavoratori e sullo smart working.
    • introduzione  del diritto alla formazione continua con 16 ore obbligatorie nel biennio a carico dell'azienda

    ORARIO DI LAVORO  

    Possibili diversificazioni dell'orario con superamento dell’orario contrattuale fino 48 ore settimanali e per 96 ore nell’anno solare.

    Puoi scaricare qui  il  testo integrale del contratto occhiali industria

  • Inail

    Denunce INAIL: procedure online per la codatorialità

    INAIL ha reso disponibili dal 23 maggio 2023  i servizi online aggiornati relativi a 

    • Comunicazione di infortunio, 
    • Denuncia/comunicazione di infortunio, 
    • Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi

    per i lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione.

    Dal 23 maggio 2023, in caso di infortunio o malattia professionale, è  dunque possibile inserire le specifiche relative ai lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione, nella compilazione  degli applicativi online  o nel file da inviare all’Istituto, come da istruzioni  fornite con circolare Inail del 3 agosto 2022, n. 31.

    I dettagli  sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente nelle pagine informative dei servizi e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.

     Inail  precisa che  che, in caso di infortunio e di malattia professionale, il datore di lavoro, nella denuncia, deve

    •  specificare che il dipendente è in codatorialità 
    •  far riferimento  per la determinazione dell'importo, alla retribuzione erogata dall’impresa presso cui il lavoratore ha svolto prevalentemente l’attività nel mese.

    Vanno indicate  le ore lavorate e il salario percepito nei quindici giorni precedenti l’evento. Se tale periodo ricade a cavallo di due mesi, va indicata la retribuzione effettivamente percepita che coincide con le maggiori retribuzioni imponibili previste dai contratti applicati dalle imprese in cui ha svolto l’attività in modo prevalente

    Nel sito internet dell’Inail sono disponibili i manuali aggiornati per la compilazione dei moduli online.

    Si  ricorda che le denunce di infortunio e di malattia professionale sono a carico dell’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento, cosi come tutti gli altri obblighi previsti per l’assicurazione contro gli  infortuni e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno   1965, n. 1124 

    Oltre alla presentazione delle denunce di infortunio o malattia sono a carico del datori di riferimento anche 

    • l’autoliquidazione annuale dei premi
    • le denunce  riguardanti le lavorazioni  esercitate ,per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni e la cessazione della lavorazione,  che  vanno effettuate non oltre il trentesimo giorno da quello in cui si sono verificate;

  • Formazione e Tirocini

    Radioprotezione: le regole per l’iscrizione all’elenco esperti

    A seguito della pubblicazione,  il 31.8.2022 del decreto interministeriale    dei ministeri del Lavoro  e  della Salute del 9 agosto 2022 su requisiti necessari all'iscrizione all'elenco   degli esperti di radioprotezione, previsto dall’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il ministero del lavoro  ha pubblicato il 21 febbraio  2023 anche il decreto direttoriale 11 -2023  che chiarisce le modalità di domanda per l'esame di ammissione all'elenco  e fornisce il modello da utilizzare.

    Si ricorda che il nuovo elenco Esperti di Radioprotezione  previsto dal  decreto legislativo  deriva dal recepimento  della direttiva europea  2013 /49 Euratom sul tema della protezione dalle radiazioni ionizzanti   

    Le disposizioni  sono entrate in vigore il 1 gennaio 2023.

    Con Circolare 21 del 16 novembre 2022  il Ministero del lavoro precisava che per le sessioni d’esame da tenersi nell’anno 2023 il  termine di presentazione delle domande era  fissato al  31 dicembre 2022  e  faceva riferimento  come  titoli di studio e  professionali previsti , in relazione al grado di abilitazione  , quanto richiesto al punto 9 dell’Allegato XXI al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101).

    Invece a partire dal 2023 si applicano le regole del decreto interministeriale 9 agosto 2022 che indica  nuovi  titoli di studio e professionali per l’ammissione agli esami di abilitazione.

    Inoltre, sui tirocini il ministero chiarisce che :

    • I tirocini conclusi  entro il 31 dicembre 2022 si considerano validi ai fini del conseguimento del titolo di formazione post-universitaria purche  congruo con il grado di abilitazione
    • Nel caso in cui il tirocinio abbia avuto solo inizio nell’anno 2022, secondo  quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e si concluda successivamente al 31 dicembre 2022,   i soggetti incaricati della formazione post-universitaria  valuteranno se potranno  costituire  elemento di esonero per l’assolvimento dell’obbligo di tirocinio pratico previsto dalla nuova disciplina.

    Iscrizione all'elenco AGGIORNAMENTO 25 MAGGIO 2023

    Con il decreto direttoriale del 19 maggio 2023 viene comunicato che è stato aggiornato  il modello da utilizzare per la domanda  di iscrizione all'elenco  per coloro che superano l'esame, e precisate le regole per l'invio. Il modello è presente nella sezione dedicata del sito wwww.lavoro.gov.it

    Anche questo modello deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione,  tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: [email protected].

    La documentazione da allegare è la seguente:

    a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;

    b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel modulo di domanda;

    c) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione presentata all’Ufficio;

    d) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa al certificato di iscrizione che rilascia l’Ufficio, se richiesto.

    2. In alternativa alla documentazione  può essere, rispettivamente, allegata la seguente documentazione:

    a) seriale della marca da bollo relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda;

    b) seriale della marca da bollo relativa al certificato che rilascia l’Ufficio, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda, se richiesto.

    Unitamente alla documentazione   deve essere allegato il modello di dichiarazione sostitutiva per marca da bollo debitamente compilato.

    Esperti radioprotezione: esami di ammissione e aggiornamento

    I candidati all'iscrizione all'elenco a partire dal 2023  saranno valutati da una Commissione appositamente costituita presso il Ministero del  lavoro  Per l'accesso all'elenco sarà  necessario il superamento di un esame di ammissione  che definirà tre  gradi di abilitazione: 

    1. primo grado 
    2. secondo grado
    3. terzo grado  – sanitario 

    Nell'esame saranno previste una prova scritta un colloquio e una prova pratica .

    Le sessioni di abilitazione saranno annuali. I titoli di studio necessari  per  fare domanda di ammissione all'esame :

    •  per il primo livello di abilitazione laurea almeno triennale in chimica o fisica  o chimica industriale o ingegneria  e master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti
    • per il secondo livello laurea quadriennale o magistrale e master di secondo livello  comprensivo di tirocinio di almeno 60 giorni.
    • per il terzo grado- sanitario  saranno richieste conoscenze in materie specifiche come fusione e fissioine , ingegneria dei reattori , trattamento del combustibile  bonifica, ecc

    Previsto l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento professionale della durata minima di 100 ore in un triennio.

    Esperti radioprotezione:  modalità e documenti per l'esame di ammissione 

    Il modulo deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla  documentazione richiesta, tramite posta elettronica certificata alla  Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: [email protected].  entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno della sessione di esame alla quale si intende partecipare.

     I candidati dovranno specificare, tutti i gradi di abilitazione per cui intendono sostenere l’esame, nonché i gradi per cui siano, eventualmente, già in possesso dell’abilitazione.

    DOCUMENTI DA ALLEGARE 

     Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

    • a) la ricevuta del pagamento della tassa prevista per la partecipazione al suddetto esame da eseguirsi in  favore della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (provincia di residenza del  candidato), secondo le modalità indicate nel modello di domanda;
    • b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
    • c) copia del diploma o dell’attestato di conseguimento del titolo di master, nel solo coso in cui tale titolo sia  stato rilasciato da un Ente di formazione di diritto privato.
  • CCNL e Accordi

    CCNL dirigenti autotrasporto: aumenti e una tantum da giugno 2023

    E' stato firmato il 18 maggio  2023 il rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato siglato con Confetra  il 21 luglio  2021 . Ne dà notizia sul proprio  sito ManagerItalia l'associazione dei dirigenti  del settore. Il presidente Mantovani ne ha sottolineato l'importanza per il recupero dell'inflazione  che ha gravato nell'ultimo periodo  sulle retribuzioni, realizzato però senza pesare troppo sui bilanci aziendali . Anche il presidente di Confetra Deruvo ha infatti espresso sosddisfazione  “Penso che sia stato fatto un buon lavoro che realizza un mix equilibrato tra aumenti e servizi welfare a favore dei dirigenti. Devo dare atto a Manageritalia del senso di responsabilità mostrato in questi anni tutt’altro che facili scegliendo di non stressare la trattativa ma di accompagnarla lungo un percorso a tappe che alla fine si è rivelato soddisfacente per tutti.”

    Vediamo di seguito i principali aspetti 

    CCNL dirigenti Confetra aumenti retributivi

    L’accordo sottoscritto il 18 maggio  prevede  nello specifico:

    1-  importo una tantum di 1.500 euro da corrispondere nel 2023 per vacanza contrattuale 2021-2022, erogato in due tranches:

    • 700 euro a giugno 2023
    • 800 euro a novembre 2023

    2 – aumento contrattuale di 450 euro lordi mensili  complessivi  da raggiungere  a partire da dicembre 2023 ed entro luglio 2025, cosi suddiviso :

    • 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023
    • 150,00 mensili dal 1° luglio 2024
    • 150,00 mensili dal 1° luglio 2025

    Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza,  solo da somme concesse  in acconto o anticipazione  dopo il 31 dicembre 2019.

    3 – Beni e servizi welfare contrattuale pari  1.300 euro annui  da fruire attraverso la Piattaforma welfare dirigenti terziario.    Ciò in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits già presenti in azienda e con la possibilità di integrare il valore minimo  contrattuale con versamenti aggiuntivi concordati a livello aziendale.

  • Rubrica del lavoro

    Formazione metalmeccanici METApprendo: riapertura versamento una tantum

    Dal 2021 è attiva l' iniziativa  realizzata da Federmeccanica FIOM , FIM CISL e UILM per la formazione continua dei lavoratori delle aziende metalmeccaniche e meccatroniche  “Servizi per la formazione”,  come previsto dal Contratto nazionale del 5.2.2021. 

     L’obiettivo è quello di aiutare le aziende ad organizzare e registrare la formazione per tutti i lavoratori,  in modo accessibile, tracciato e flessibile. 

    Per consentire l’attuazione   era stata costituita  fra le parti una  Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, denominata “MetApprendo”  a cui le aziende dovevano registrarsi  e successivamente versare il contributo una tantum, pari a 1,50 euro per dipendente entro 15 ottobre 2021 prorogato poi al 31 dicembre 2021

    Si ricorda che il  versamento dell’una tantum costituisce un adempimento contrattuale ed è obbligatorio per tutte le aziende che applicano il CCNL indipendentemente dalla fruizione dei servizi.

    Accordo maggio  2023:riapertura adesioni Metapprendo

    Le parti  Federmeccanica e Assistal e le OO.SS.  hanno firmato  lo scorso 10 maggio 2023 un accordo di riapertura delle adesioni alla piattaforma per la formazione professionale MetApprendo per le aziende di nuova costituzione e per quelle che non avessero ottemperato all'obbligo di versamento 

    Il calcolo del contributo Meapprendo

    Solo per le aziende non ancora in regola il contributo è fissato a 1,80 euro per dipendente da versare entro il 31 luglio 2023, tramite MAV collegandosi al portale MetApprendo. 

    Nell'accordo è specificato che per il calcolo del contributo complessivo va  considerato il personale in forza alla data del 31 dicembre 2022, compresi gli assunti con contratto a termine e i dirigenti. 

    Sul sito è  presente  un manuale di istruzioni e un servizio di help desk (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00). Con il versamento del contributo, l’azienda diventa socia di “MetApprendo”, avendo così la possibilità di fruire dei servizi messi a disposizione. 

    Metapprendo: come funziona, cosa offre

    Al momento della registrazione su www.metapprendo.it, ciascuna azienda è chiamata ad indicare un rappresentante aziendale – scegliendo tra le candidature riportate – quale membro dell’Assemblea dei soci composta da 6 delegati in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Associazioni datoriali e delle aziende.

     Il contributo versato a “MetApprendo” verrà utilizzato per la messa in atto del portale dedicato ai “Servizi per la Formazione”. Tale portale verrà incrementato nel tempo e partirà dalla implementazione dei servizi individuati come prioritari a seguito di confronti e indagini a campione con aziende e Associazioni territoriali.

    Le aziende  e i loro dipendenti , avranno la possibilità di accedere all’area riservata che conterrà diversi strumenti utili ad organizzare la formazione: 

    • potranno registrare mediante tecnologia Blockchain tutta la formazione fatta; 
    • i lavoratori potranno avere a disposizione un proprio “Dossier digitale”, un documento che racconta la storia e il percorso formativo  professionale effettuato; 
    • potranno fruire di pillole formative su competenze trasversali, tecniche di base, linguistiche o digitali.