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Indennità 200 euro anche a collaboratori non iscritti alla Gestione separata
Con il messaggio 635 del 10 febbraio 2023 INPS conferma quanto anticipato in un comunicato stampa del 31 gennaio in tema di bonus una tantum di 200 e 150 euro previsti dall’articolo 32, comma 11, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), l’articolo 19, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175
La norma prevedeva tra i requisiti per l'erogazione dell'indennità di 200 euro , cu l'avvenuta iscrizione alla Gestione separata alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
Le verifiche delle domande presentate hanno evidenziato li molti casi la mancanza della formalizzazione dell'iscrizione da parte di molti contribuenti anche in presenza di versamenti contributivi effettuati dai committenti .
Nel precedente messaggio 4312 2022 l'istituto aveva anticipato che avrebbe provveduto al riesame d'ufficio e richiesto in quel momento agli interessati l'iscrizione.
In considerazione della finalità assistenziale dell'intervento e della sussistenza dei requisiti sostanziali di contribuzione connessa all'attività lavorativa l'istituto ha verificato con il Ministero del lavoro e conferma ora che procederà al pagamento delle indennità per tutti i collaboratori-assegnisti dottorandi anche se non risulta iscrizione formale riconoscimento della misura, sempre che naturalmente siano presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti, ovvero:
- per il bonus 200 euro:
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- Contratti attivi alla data del 18 maggio 2022
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali;
- reddito derivante dai rapporti in oggetto non superiore a 35mila euro nel 2021.
- per il bonus 150 euro:
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- contratti attivi alla data del 24 settembre 2022
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali
- reddito derivante dai rapporti in oggetto non superiore a 20 mila euro nel 2021.
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INPGI 2: contributi 2023 per giornalisti collaboratori
L’INPGI, con circolare 30 gennaio 2023, n. 1, ha comunicato le aliquote contributive relative ai giornalisti che svolgono attività lavorativa come collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPGI 2. Vengono forniti anche i minimali e i massimali e le istruzioni per l’eventuale rateazione dei debiti contributivi.
Vediamo meglio.
Aliquote contributive giornalisti Collaboratori e assicurazione infortuni
1 – La contribuzione dovuta sui compensi dei giornalisti che svolgono attività lavorativa sotto forma di CO.CO.CO., non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatoria è cosi composta
- Aliquota IVS 26%;
- Prestazioni temporanee 2%;
Il totale è quindi 28% di cui il
- 18,67% a carico del committente e
- il 9,33% a carico del giornalista.
2 – L'’aliquota contributiva dovuta dai committenti in favore dei CO.CO.CO. titolari anche di altra posizione assicurativa o pensionati è pari a
17%; di cui l’11,33% a carico del committente e il 5,67% a carico del giornalista.
Per entrambe le categorie resta fisso il contributo integrativo del 4% , a carico del committente
ATTENZIONE Si ricorda che per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori per prestazioni effettuate entro il 31 12 2022 ma con compensi erogati entro il 12 gennaio 2023 si fa riferimento alle aliquote 2022 . Tali compensi vanno dichiarati nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2022.
Il premio assicurativo 2023 resta fissato a € 6,00 mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI, a carico del committente.
Minimali e massimali di reddito imponibile
A seguito dell'aggiornamento dell'indice ISTAT sono determinati
- Il limite massimale in € 113.520,00,
- il minimo annuo in € 17.504,00.
Qualora a fine anno non sia stato raggiunto questo minimale l’Istituto limita l'accredito dei contributi mensili in proporzione a quanto versato
Rateazione dei debiti contributivi
Il committente può richiedere una dilazione del debito contributivo e delle sanzioni inviando la domanda mediante il modulo DIL-02. disponibile su sito INPGI
Possono essere oggetto di pagamento dilazionato, fino a 24 mesi le somme che non siano state ancora affidate per il recupero agli Agenti della Riscossione.
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Pagamento prestazioni occasionali: aumentano i costi
Con il messaggio n. 410 del 27 gennaio 2023 INPS comunica il nuovo importo richiesto per il pagamento tramite bonifico domiciliato in Posta per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni occasionali con Libretto Familia Contratto telematico Presto ( art. 54-bis del DL 50/2017).
Infatti, a seguito della sottoscrizione del rinnovo del contratto tra INPS e Poste Italiane S.p.a, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono stati ridefiniti a 3,84 euro.
Si ricorda che l'importo viene trattenuto dal compenso destinato al lavoratore
Il messaggio riepiloga anche le altre modalità di pagamento delle prestazioni occasionali che vanno scelte dal prestatore di lavoro sulla piattaforma telematica INPS al momento della registrazione.
In particolare si può scegliere tra:
- accredito sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione o
- tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A
- pagamento in contanti in ufficio postale tramite esibizione del mandato di pagamento emesso e stampato dalla piattaforma con i dettagli della prestazione e documento di identità. La prestazione deve essere stata validata entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione . In caso di mancata validazione il compenso viene erogato, tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo.
Il messaggio precisa infine che rimangono invariati gli oneri di pagamento per la modalità descritta al punto 3. attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, per ogni singolo mandato di pagamento, trattenuti sul compenso spettante al prestatore di lavoro.
Prestazioni occasionali: altre novità 2023
Ricordiamo per completezza che la disciplina delle prestazioni occasionali è stata recentemente ampliata dalla legge di bilancio 2023 innalzando dal 2023 il massimo dei compensi erogabili e percepibili dai singoli soggetti in un anno a 10mila euro.
Inoltre sono ammesse ora le aziende che occupano fino a 10 dipendenti invece che 5, di tutti i settori , tranne quello agricolo.
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Autoliquidazione INAIL 2023: istruzioni e coefficienti rateazione
ll 29 dicembre 2022 l’INAIL ha fornito le istruzioni operative e le scadenze relative all’autoliquidazione 2022/2023, con particolare riferimento agli adempimenti dei datori di lavoro in tema di riduzioni contributive.
Apertura servizi e scadenza comunicazioni
I servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2022-2023 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:
- Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2023;
- Riduzione di Presunto (PAN): 3 gennaio 2023;
- Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2023;
- AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2023;
- Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 12 gennaio 2023;
- Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2023
SCADENZE
Versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata 16 FEBBRAIO 2023 altre rate del 25% + interessi di rateazione eventuali :
16 MAGGIO – 16 (21) AGOSTO – 16 NOVEMBRE 2023 (v. coefficienti all'ultimo paragrafo)presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 28 FEBBRAIO 2023 comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni con servizio “Riduzione Presunto”. 16 FEBBRAIO 2023 in caso di presumibile riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023, Modalità di invio :
- I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) dovranno presentare le dichiarazioni solo con i servizi telematici “AL.P.I. online”, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.
- I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) dovranno trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio on line “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, che fornisce anche il calcolo del premio, il numero di riferimento per il modello F24 e, su richiesta il certificato di assicurazione dell’equipaggio.
Autoliquidazione INAIL : Riduzioni del premio
Nella istruzione operativa sono dettagliati i possibili casi di riduzione dei premi assicurativi INAIL:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari;
- sgravi per la pesca oltre gli stretti, la pesca mediterranea e costiera; l
- sgravio per il Registro Internazionale;
- incentivi per il sostegno della maternità e della paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo;
- riduzione per le imprese artigiane;
- riduzione per Campione d’Italia;
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate; la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci; gli incentivi per le assunzioni ex art. 4 comma 8 della L. 92/2012.
- riduzione del premio per le imprese artigiane (nel 2022 misura del 5,68% destinata alle e imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza, che non hanno registrato infortuni nel biennio 2020/2021 e che hanno presentato la preventiva richiesta di ammissione nella dichiarazione delle retribuzioni 2021, inviata entro il 28 febbraio 2022. Nelle basi di calcolo del premio, i requisiti sono segnalati nella casellla “Regolazione anno 2022 Agevolazioni” con il codice 127.
Attenzione infine che per l'applicazione della riduzione per l’autoliquidazione 2023/2024, va richiesta nella domanda barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2022 da presentare entro il 28 febbraio 2023.
Coefficienti rateazione autoliquidazione 2023
Con la Nota n. 346 del 12 gennaio 2023, INAIL ha reso noti i coefficienti di rateazione ai fini del versamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2022-2023.
I coefficienti vanno moltiplicati per gli importi della 2a, 3a e 4a rata dell'autoliquidazione 2022/2023, sulla base del medio di interesse dei titoli di Stato per il 2022 reso noto dal Ministero dell'economia, pari all'1,71% , da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, del DPR n. 1124/1965, come segue:
Rate Data scadenza pagamento Coefficienti interesse 1 16-2-2023 0 2 16-05-2023 0,00416959 3 21-8- 2023 0,00847973 4 16-11-2023 0,01278986 -
Periodo di comporto, cosa vuol dire ?
Per periodo di comporto si intende il totale delle assenze per malattia effettuate da un lavoratore dipendente. Vi è un tetto massimo , previsto generalmente nei contratti collettivi di lavoro , superato il quale il lavoratore può essere licenziato per "superamento del periodo di comporto " in quanto le assenze non sono piu compatibili con le esigenze aziendaliIn assenza di specificazione nel contratto collettivo la legge fa riferimento a un "periodo fissato dagli usi o secondo equità".Quasi tutti i contratti di lavoro, in caso di superamento del periodo di comporto, consentono al lavoratore di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita.Attenzione inoltre al fatto che nella determinazione del periodo di comporto di solito non rientrano ad esempio le assenze per particolari terapie salvavita, il puerperio o le assenze per interruzione di gravidanza. (Si tratta dei periodi di aspettativa normalmente non conteggiabili ai fini dell'anzianità retributiva).Nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 12568 2018 su un caso di recesso per superamento del periodo di comporto intimato prima della scadenza effettiva del periodo, si specifica che il superamento del comporto costituisce, ai sensi dell’art. 2110 c.c., una situazione autonomamente giustificatrice del recesso, che deve, però esistere già anteriormente alla comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di quest'atto, ove di esso costituisca il solo motivo .Nella stessa sentenza si legge anche che "secondo ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa S.C. (cfr., ex aliis, v. Cass. n. 24525/14; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91), ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966". -
Quota 100: tutte le regole. La sentenza della Consulta
Quota 100 è un sistema per l'accesso alla pensione che permette di anticipare l' uscita dal lavoro al momento in cui la somma tra l'età del lavoratore e il numero di anni di contributi accreditati è 100; ad esempio 60 anni di età e 40 di contributi o 61 anni di età e 39 di contributi. Il sistema era presente in passato ed è stato abolito dalla riforma Fornero nel 2012.
Il provvedimento del Governo Conte 1 che prevede Quota 100 in forma sperimentale dal 2019 al 2021 era stato istituito con il decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, all'art. 14
Quota 100, nella forma in vigore fino al 31.12.2021, non dà la possibilità di scegliere tra le diverse combinazioni per raggiungere la somma 100, in quanto sarebbe stata troppo costosa per il sistema previdenziale. E' stata quindi fissata l'età minima di 62 anni e 38 di contributi.
Ricordiamo che le regole ordinarie per il pensionamento anticipato ( secondo la legge Fornero) oggi richiedono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne (67 anni invece è il requisito per la pensione di vecchiaia).
Il regime di Quota 100 è stato sostituito con le legge di bilancio 2022 ( legge 234 2021 ) per garantire un minimo di gradualità nel passaggio per i soggetti vicina al pensionamento, con Quota 102, che consente l'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni di età e 38 di contribuzione.
Quota 100: requisiti anagrafici e contributivi – Esclusioni
Secondo l'art. 14 del decreto legge 4-2019 la pensione con quota 100 puo' essere richiesta da chi ha maturato 62 anni di età e 38 di contributi entro il 2021.
Il pensionamento potrà avvenire anche dopo il 31.12.2021.
Per il requisito di 62 anni non si applicheranno fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti automatici alla speranza di vita (legge 30 luglio 2010, n. 122).
Sono esclusi coloro che già beneficiano di un trattamento pensionistico o che hanno richiesto un altro sistema di pensionamento anticipato come l'isopensione o forme di esodo sostenuto da Fondi di Enti bilaterali (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
Sono esclusi anche: personale militare Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, e personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e personale della Guardia di Finanza) .
I versamenti contributivi possono essere stati effettuati in tutte le gestioni INPS, quindi eventualmente utilizzando il cumulo gratuito di versamenti per periodi non coincidenti tra piu gestioni (assicurazione generale obbligoria dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, Gestione Separata autonomi).
Sono esclusi contributi versati alle Casse ed enti previdenziali privati, ad esempio dei professionisti.
Ai fini del raggiungimento dei 38 anni sono validi tutti i tipi di contributi: Obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi.
E' utilizzabile anche il cumulo contributivo tra varie gestioni di contributi esteri, versati in paesi paesi Ue, compresa la Svizzera e la Norvegia, oppure in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (come Stati Uniti e Canada). La contribuzione estera non puo avvenire se realizzata in paesi esteri non convenzionati con l’Italia.la normativa comunitaria prevede un minimo di contribuzione di 52 settimane per il riconoscimento del cumulo contributivo.
Calcolo dell’assegno con Quota 100. Esempi di importo
Il decreto legge non prevedeva penalizzazioni nel calcolo della pensione con quota 100 ma inevitabilmente con l'uscita a 62 anni l'importo è inferiore a quello della regolare pensione di vecchiaia per il semplice fatto che mancano 5 anni di versamenti contributivi.
Inoltre l'assegno veniva calcolato con il sistema ordinario ovvero:
- per i periodi contributivi fino al 1995 incluso con metodo retributivo (collegato alla retribuzione che veniva percepita – piu favorevole9
- per i periodi contributivi dal 1996 con il metodo contributivo (collegato direttamente ai contributi versati con un coefficente piu alto al crescere dell'età – meno favorevole).
Un esempio pratico : per chi va in pensionei con 38 anni di contributi e ha iniziato a versare nel 1980, per 16 anni fino al 1995, il suo assegno è calcolatocon il metodo retributivo e per altri 22 (dal 1996 fino al 31.12.2018) con il sistema contributivo, che incide quindi maggiormente sul totale, per cui l' assegno risulterà penalizzato ulteriormente (si puo arrivare fino al 30%).
versamenti
durata versamenti
sistema di calcolo della pensione
1980 fino a tutto il 1995
16 anni
calcolo retributivo (media della retribuzione degli ultimi 5 o 10 anni moltiplicata per una aliquota decrescente
dal 1996 al 2018
22 anni
calcolo contributivo
(contributi per coefficiente che sale con l'età)
totale contributi
38 anni
pensione per la maggior parte è calcolata con sistema sfavorevole
Si ricorda che sul sito dell'INPS è disponibile per gli iscritti alle gestioni INPS un simulatore di calcolo della propria pensione "La mia pensione futura" che consente inserendo i propri dati specifici di valutare la convenienza dell'uscita alle diverse età, anche con Quota 100. E' necessario per l'accesso lo SPID o CIE o CNS.
Le finestre di uscita dal lavoro e il limite di reddito – lavoro estero
Il decreto-legge prevedeva per le pensioni anticipate con Quota 100 le seguenti date di decorrenza del diritto al trattamento pensionistico:
lavoratori privati:
- 1 aprile 2019 per chi ha raggiunto i requisiti al 31.12.2018
- dopo 3 mesi dal momento di raggiungimento dei requisiti, per chi raggiunge quota 100 nel corso del 2019
lavoratori pubblici
- 1° Agosto 2019 per chi ha raggiunto i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto (29 gennaio 2019)
- dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisit, per chi raggiunge quota 100 dopo l'entrata in vigore del decreto.
inoltre la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.
RAGGIUNGIMENTO REQUISITI
DECORRENZA PENSIONE DIPENDENTI PRIVATI
entro il 31 dicembre 2018
1 aprile 2019
dal 1 gennaio 2019
dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti
RAGGIUNGIMENTO REQUISITI
DECORRENZA PENSIONE PUBBLICI DIPENDENTI
entro la data di entrata in vigore del decreto 29.1.2019
dal 1 agosto 2019
dopo la data di entrata in vigore del decreto
29.1.2019
dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti
Quota 100 e TFR -TFS statali
Il decreto legge 4 2019 aveva anche previsto all'art. 23 per tutti i pensionati pubblici (non solo Quota 100) la possibilità di avere una parte del TFS, fino a 30.000 euro, in anticipo rispetto ai tempi ordinari che prevedono l'attesa del momento di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il finanziamento delle spese per gli interessi è quasi completamente a carico dello Stato.
Nel corso della conversione in legge il tetto massimo di importo anticipabile con il finanziamento agevolato è salito a 45mila euro.
Inoltre l'accesso a questa agevolazione era previsto anche per chi era già in pensione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 2019.
Quota 100: cumulabilità con altri redditi – Sentenza Corte Cost.
In tema di cumulabilità con i redditi da lavoro nella circolare 117 2019 del 21 agosto 2019 l'INPS aveva precisato che:
- i redditi non cumulabili sono quelli da lavoro dipendente , autonomo e d'impresa (comprese associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, brevetti e diritti d'autore) collegati ad attività lavorativa svolta nel periodo in cui vige il divieto.
- i redditi da lavoro occasionale (ex art 2222 c.c. ) sono cumulabili fino al limite di 5000 euro annui (al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali)
I compensi da lavoro autonomo occasionale vanno conteggiati in relazione all'anno di percezione , quindi rilevano anche se vengono incassati prima della data di decorrenza della pensione o dopo il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
I redditi che non rilevano invece sono i seguenti:
- indennità percepite dagli amministratori locali e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro,
- compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale a;
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace
- indennità percepite dai giudici onorari
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario
- indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva
- redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili
- indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
- indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).
Il cumulo con redditi vietati comporta la sospensione del pagamento della pensione.
La verifica di eventuale percezione di redditi da lavoro incumulabili con la “pensione quota 100” avviene anche attraverso l'incrocio con i dati dell’Agenzia delle Entrate e di tutte le banche dati disponibili.
Incumulabilità con i redditi da lavoro: Sentenza corte costituzionale 24.11.2022
La Corte Costituzionale reso noto con il comunicato stampa del 5 ottobre 2022 in attesa della pubblicazione della sentenza , che il divieto di cumulo tra la pensione anticipata con Quota 100 e i redditi da lavoro, con la sola esclusione di quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui , è costituzionalmente legittimo.
La questione era stata sollevata da un giudice del lavoro ma la Consulta ha risposto che non è fondata in quanto " le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo» e – aggiunge la Corte – la «preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato Quota 100 impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione» con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.
La sentenza n. 234 è stata pubblicata il 24 novembre 2022
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CCNL emittenti locali: il testo del rinnovo 2023
E' stato rinnovato il 16 novembre 2022 il contratto collettivo dei giornalisti radio tv web operanti in ambito locale dell'associazione Aeranti- Corallo e Federazione nazionale della stampa (Fnsi).
Il nuovo contratto ha validità triennale dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Il precedente era scaduto a dicembre 2018 ma si applica fino al 1.1 2023
Si ricorda che nello specifico il contratto riguarda i giornalisti dipendenti delle
- imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, e
- imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentano ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (sindycations) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.
Ci sono molte novità nell'accordo di rinnovo, sia dal punto di vista prettamente contrattuale che economico. Vediamo le principali.
Nuovi minimi retributivi ccnl emittenti locali
Sono previsti aumenti retributivi cosi suddivisi
- 50 euro a marzo 2023 e
- 50 euro a marzo 2024
I minimi di stipendio cambiano quindi come da tabella seguente:
livelli Minimi in vigore da maggio 2018 minimi da marzo 2023 minimi da marzo 2024 Giornalista tv con oltre 24 mesi di attività 2015,55 2065,55 2115,55 Giornalista radio con oltre 24 mesi di attivita 1585,13 1635,13 1685,13 Teleradio giornalista con meno di 24 mesi di attività 1420,58 1470,58 1520,58 Aspetti contrattuali CCNL emittenti locali Aeranti Corallo
Orario di lavoro
L' orario di lavoro è di 36 ore settimanali, ripartite secondo le esigenze aziendali. Le ore eccedenti sono considerate lavoro straordinario e non possono superare le 22 ore mensili. Sono previste le seguenti maggiorazioni della retribuzione:
– Lavoro straordinario 20%
– Lavoro notturno 18%
– Lavoro festivo 30%
– Lavoro festivo notturno 35%
– Lavoro domenicale con riposo compensativo 10%
– Lavoro domenicale notturno con riposo compensativo 30%
– Lavoro straordinario festivo 40%
– Lavoro straordinario notturno festivo 50%
– Lavoro straordinario notturno 30%
Nei contratti di lavoro part-time per le ore di lavoro supplementare si applica una maggiorazione del 19% della retribuzione oraria del giornalista.
Trasferimenti
Il giornalista non può essere trasferito a più di 60 chilometri dal luogo di svolgimento dell'attività al momento dell'assunzione.
Assistenza sanitaria integrativa
L'azienda trattiene sulla retribuzione lorda di ogni dipendente un contributo contrattuale pari al 3,6% che viene versato alla Casagit (Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani).