• CCNL e Accordi

    CCNL emittenti locali: il testo del rinnovo 2023

    E' stato rinnovato il 16 novembre 2022 il contratto collettivo dei giornalisti radio tv web operanti in ambito locale   dell'associazione Aeranti- Corallo e Federazione nazionale della stampa (Fnsi).

     Il nuovo contratto ha validità triennale dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Il precedente era scaduto a dicembre 2018 ma  si applica fino al 1.1 2023 

    Si ricorda che nello specifico il contratto   riguarda i giornalisti dipendenti delle 

    • imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, e
    • ­ imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentano ritrasmissione di emittenti nazionali, ­nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (sindycations) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.

    Ci sono molte novità nell'accordo di rinnovo,  sia dal punto di vista prettamente contrattuale che economico. Vediamo le principali.

    Nuovi minimi retributivi ccnl emittenti locali 

    Sono previsti aumenti retributivi  cosi suddivisi

    1. 50 euro a marzo 2023 e
    2. 50 euro a marzo 2024

    I  minimi  di stipendio  cambiano quindi come da tabella seguente:

    livelli Minimi in vigore da maggio 2018 minimi da marzo 2023 minimi da marzo 2024
    Giornalista tv con oltre 24 mesi di attività 2015,55 2065,55 2115,55
    Giornalista radio con oltre 24 mesi di attivita 1585,13 1635,13 1685,13
    Teleradio giornalista con meno di 24 mesi di attività 1420,58 1470,58 1520,58

    Aspetti contrattuali CCNL  emittenti locali  Aeranti Corallo

    Orario di lavoro

    L' orario  di lavoro è di 36 ore settimanali, ripartite secondo le esigenze aziendali. Le ore eccedenti sono considerate lavoro straordinario e non possono superare le 22 ore mensili. Sono  previste le seguenti maggiorazioni  della retribuzione:

    – Lavoro straordinario 20%

    – Lavoro notturno 18%

    – Lavoro festivo 30%

    – Lavoro festivo notturno 35%

    – Lavoro domenicale con riposo compensativo 10%

    – Lavoro domenicale notturno con riposo compensativo 30%

    – Lavoro straordinario festivo 40%

    – Lavoro straordinario notturno festivo 50%

    – Lavoro straordinario notturno 30%

    Nei contratti di lavoro part-time  per le ore di lavoro supplementare  si applica una  maggiorazione del 19% della retribuzione oraria del giornalista.

    Trasferimenti

    Il giornalista non può essere trasferito a più di 60 chilometri dal luogo di svolgimento dell'attività al momento dell'assunzione.

    Assistenza sanitaria integrativa

    L'azienda trattiene sulla retribuzione lorda di ogni dipendente un contributo contrattuale pari al 3,6%  che viene  versato alla Casagit (Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani).

    Qui il testo integrale del CCNL in pdf

  • Rubrica del lavoro

    Salario minimo: pubblicata la direttiva UE 2022

    E' stata pubblicata il 25 ottobre scorso   sulla Gazzetta ufficiale europea la direttiva sul salario minimo – 2022/2041, che intende  garantire ai lavoratori dell’Unione condizioni dignitose. Il Parlamento  l'ha approvata nella versione definitiva nella seduta del 19 ottobre 2022.

    Come di consueto la direttiva europea  enuncia alcuni principi e criteri per il raggiungimento di un obiettivo condiviso lasciando agli Stati membri la liberta di definire  le modalità con cui realizzarli.

     L'obiettivo della direttiva è far si che le normative dei paesi membri consentano   «un livello di vita dignitoso» a tutti i  propri lavoratori  e una riduzione delle disuguaglianze .

    Si introducono in particolare:

    •  regole piu stringenti  per i 21 paesi che già prevedono il salario minimo,  con maggiore trasparenza e  
    • alcuni  criteri di determinazione degli importi, 
    • un sistema di controlli piu forte
    • la raccomandazione al rafforzamento del sistema della contrattazione  collettiva.

    Il termine per l'adeguamento  per i paesi membri è fissato al 15 novembre 2024.

    Vediamo  più in dettaglio cosa prevede la  direttiva e la situazione in Italia in tema di salario minimo.

    Salario minimo UE: non obbligatorio per gli Stati

    Come detto una volta entrata in vigore la direttiva  non sarà obbligatorio il recepimento  integrale in tutte le legislazioni nazionali 

    Si prevede infatti semplicemente il  rafforzamento del diritto nei paesi in cui è già previsto, ed un invito ai Governi a favorire una elaborazione politica condivisa sul tema .

    Attualmente non hanno una legislazione sul salario minimo:

    • Austria, 
    • Cipro,  
    • Danimarca,  
    • Finlandia, 
    • Svezia e 
    • Italia 

    L'italia conta comunque su un sistema di contrattazione collettiva molto diffuso e strutturato che dà garanzie  alla maggioranza dei lavoratori dipendenti.

    ll commissario UE al Lavoro Schmit in conferenza stampa  aveva dichiarato infatti «In Italia è in corso un dibattito molto forte e ampio su come rafforzare un sistema di contrattazione collettiva nel vostro paese ed eventualmente introdurre un salario minimo. Non imporremo un salario minimo politicamente, non è questo il problema. E penso che questo strumento sia un contributo a questo dibattito». 

    Da parte della sinistra  sono state avanzate  proposte legislative in merito  mentre per i partiti di centro destra  non sono necessarie nuove leggi perché si puo continuare a fare affidamento sulla tutela garantita dalla contrattazione collettiva che nel nostro paese è molto piu sviluppata che altrove

    Purtroppo è presente sempre di più anche il fenomeno del dumping contrattuale cioe di contratti "civetta" fatti da organizzazioni poco rappresentative che non garantiscono tutele minime (sono oltre 1000 i contratti collettivi nazionali registrati al CNEL)

    La direttiva europea  ricorda infatti che " Sebbene una solida contrattazione collettiva, in particolare a livello settoriale o intersettoriale, contribuisca ad

    assicurare una tutela garantita dal salario minimo adeguata, negli ultimi decenni le strutture tradizionali di  contrattazione collettiva si sono indebolite, a causa, tra l’altro, di spostamenti strutturali dell’economia verso settori meno sindacalizzati e a causa del calo delle adesioni ai sindacati, in particolare come conseguenza di attività antisindacali e dell’aumento delle forme di lavoro precarie e atipiche. Inoltre, la contrattazione collettiva a livello

    settoriale e intersettoriale ha subito pressioni in alcuni Stati membri all’indomani della crisi finanziaria del 2008".

    Cosa prevede la nuova direttiva 2022/2041

    La direttiva  prevede in particolare:

    1. l'ampliamento dell'applicabilità del salario minimo a una maggiore platea di lavoratori e
    2.  procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi  e il loro progressivo aggiornamento almeno una volta ogni due anni (o 4 per i paesi in  cui  si utilizzano meccanismi di indicizzazione)  nei paesi in cui già esistono
    3. la promozione della contrattazione collettiva  e la partecipazione delle parti sociali nella definizione dei salari.

    Su quest'ultimo punto , all'art 4 la direttiva prevede nello specifico  che:

    "ogni Stato membro, qualora il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia  dell’80 %, prevede un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione  delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime. Tale Stato membro definisce altresì un piano d’azione per  promuovere la contrattazione collettiva. Lo Stato membro definisce tale piano d’azione previa consultazione delle parti  sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esseconcordato. Il piano d’azione stabilisce un calendario chiaro e misure concrete per aumentare progressivamente il tasso di  copertura della contrattazione collettiva, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali. Lo Stato membro riesamina il  suo piano d’azione periodicamente, e lo aggiorna se necessario. Qualora lo Stato membro aggiorni il suo piano d’azione,  ciò avviene previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta  congiunta delle parti sociali, come da esse concordato. In ogni caso, tale piano d’azione è sottoposto a riesame almeno  ogni cinque anni. Il piano d’azione e gli eventuali aggiornamenti sono resi pubblici e notificati alla Commissione.

    Criteri per l’importo del salario minimo

    In tema invece specificamente di importo del salario minimo,  per i paesi in cui è previsto, l’art. 5 della direttiva  prevede che  tali stati   istituiscano le necessarie procedure per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali in modo da  contribuire alla loro adeguatezza, al fine di 

    • garantire livelli di vita dignitosi ,
    •  ridurre la povertà lavorativa, 
    • promuovere la coesione sociale e la convergenza sociale verso l’alto ,
    • ridurre il  gap  retributivo di genere.

    Per conseguire tali obiettivi  vanno utilizzati criteri che tengano conto almeno gli elementi seguenti:

    • a) il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita;
    • b) il livello generale dei salari e la loro distribuzione;
    • c) il tasso di crescita dei salari;
    • d) i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività.

    Si prevede inoltre che gli Stati membri possono ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell’indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e conformemente al  diritto e alle prassi nazionali, a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale.

    Come valori di riferimento indicativi per orientare la  valutazione dell’adeguatezza dei salari  minimi legali  vengono ricordati i valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio, e/o valori di riferimento indicativi utilizzati a livello nazionale.

    I progetti di legge sul salario minimo in Italia e il nodo cuneo fiscale

    Le  proposte di legge  (vedi Legge sul salario minimo il testo base in discussione) con l'adozione poi di un testo unico erano ferme al  Senato al momento della crisi del Governo Draghi.

    In estrema sintesi  il testo  del  ddl Catalfo   intendeva introdurre :

    •     un salario minimo orario di 9 euro lordi l’ora,  
    •     il riconoscimento dei Ccnl maggiormente rappresentativi, in chiave anti-dumping; 
    •     un meccanismo di rivalutazione legata all’indice dei prezzi al consumo, automatica in caso di contratti scaduti o disdettati e non rinnovati (simile alla vecchia “scala mobile” ).

     Il provvedimento non è considerato prioritario  dai partiti di centro destra, che teme il pericolo di gravare  eccessivamente  con nuovi costi le Piccole e Medie imprese e i lavoratori autonomi. Uno studio dell'INAPP   (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) del 2019  ha infatti indicato nelle PMI del Mezzogiorno i soggetti piu pesantemente colpiti da un eventuale aumento dei costi per il personale.

    La proposta  piu condivisa era  invece quella sostenuta anche da Confindustria di aumentare i salari attraverso un intervento di riduzione del cuneo fiscale ovvero un alleggerimento del prelievo fiscale e contributivo sui salari lordi  che oggi si attesta all'80 per cento della retribuzione.   Indirizzo che sembra oggi condiviso dal nuovo Governo Meloni.

  • Rubrica del lavoro

    FIS 2022: criteri e modelli per l’assegno straordinario

    Con la circolare 109 del 5 ottobre 2022 INPS  chiarisce le modalità di applicazione delle novita apportate dal DM 33 2022 dopo la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022, in tema di prestazioni del Fondo di integrazione salariale con causali straordinarie . Dalle istruzioni emergono alcune importanti semplificazioni per l'accesso  anche grazie al fatto che sarà l'inps a valutare le richieste, senza il passaggio ministeriale .

    Causali e criteri di valutazione  per le prestazioni di integrazione straordinaria

    Si ricorda che  le causali per cui è possibile richiedere l’intervento del Fis sono :

    •  riorganizzazione  che comprende ora  anche  processi di transizione ovvero innovazione digitale e tecnologica. sostenibilità ambientale ed  energetica o di sicurezza ;
    •  crisi aziendale; 
    • crisi per evento improvviso e imprevisto; 
    • accordi per contratti di solidarietà, 

    La circolare precisa tutti  gli elementi  necessari per la valutazione positiva,  per ciascuna causale. 

    Con riferimento alla causale di riorganizzazione va  segnalato che non  sussiste  l'obbligo che valore medio degli investimenti previsti sia superiore al valore medio degli investimenti effettuati nell'anno precedente  e che  soggetto che effettua gli investimenti e il datore di lavoro che richiede la prestazione coincidano

    Per quanto riguarda la causale crisi aziendale invece la circolare chiarisce che i datori di lavoro potranno  indicare semplicemente la motivazione del calo di attivita 

    L'istituto precisa inoltre le possibilità di cumulo tra gli interventi ordinari e straordinari  per le aziende  tutelate sia dal  Fis che dalla  CIGS. La cumulabilità è possibile nel caso in cui i  lavoratori interessati dai due diversi trattamenti siano diversi .La disciplina non trova, però applicazione per i datori di lavoro che, occupando mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, possono richiedere al Fondo di integrazione salariale prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie.

    Con la circolare sono forniti in allegato i modelli di richiesta da utilizzare per ciascuna causale.

     Fondi di solidarietà bilaterali 

    In fine la circolare ricorda che per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali devono assicurare, in relazione alle causali ordinarie e straordinarie, un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari per il 2022 1.222,51 euro.

    e che i  criteri illustrati  si applicano per le istanze con causali straordinarie  relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: novità 2022

    Entrano in vigore in questi giorni tre decreti in materia di sicurezza, in particolare per la  prevenzione incendi nei luoghi di lavoro emanati nell'autunno 2021 dai Ministeri dell'interno e del Lavoro . Si tratta  di 

    1. DM 01 settembre 2021  recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 settembre, tuttavia, con DM 15 settembre 2022 (G.U. n. 224 del 25 settembre 2022), è stato prorogato al settembre 2023 l'obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio. 
    2. DM 02 settembre 2021  recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021, che entra in vigore il 04 ottobre 2022.
    3. DM 03 settembre 2021  recante : “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. Il DM con lo specifico allegato operativo sarà in vigore dal 29 ottobre 2022.

    Decreti sulla prevenzione antincendio 

    Vediamo alcuni dettagli sui contenuti dei tre provvedimenti 

    Il decreto del 1 settembre obbliga all'intervento di tecnici qualificati secondo nuove modalitaà per la  manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature (come da allegato II al decreto stesso)  ma la norma è stata inviata al 25 settembre 2023. E' già in vigore dal 25 settembre di quest'anno l'obbligo di esecuzione e registrazione  di tali interventi  secondo le disposizioni legislative e  la regola d'arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).

    Il decreto del 2 settembre in vigore da oggi 4 ottobre prevede:

    l'obbligo di adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio,e

     stabilisce i criteri per la gestione delle misure di  sicurezza antincendio con particolare riferimento alle attività che vi si svolgono .

    Ad esempio  

    • nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori , 
    •  in quelli aperti al pubblico con possibile presenza di almeno 50 persone e
    •  in quelli che rientrano nell'allegato I al Dpr 151/2011,

    deve essere adottato un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza e antincendio in emergenza,  e indicati  i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione .

    Con riguardo al decreto del 3 settembre 2021 che entra in vigore il 29 ottobre p.v. , l'applicazione  dell'obbligo di progettazione e valutazione rischi riguarda tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. Nell'allegato vengono specificate le modalità per la valutazione del rischio e  gli elementi minimi  di cui il documento deve essere composto  (-l'individuazione dei pericoli d'incendio;a descrizione del contesto e dell'ambiente, quantità e tipologia degli occupanti e dei beni  esposti ; valuazione delle conseguenze degli incendi  e di eventuale  rischio da esplosione, ove richiesta). 

    Sono forniti inoltre i criteri utilizzabili  per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Pensioni ottobre 2022: date di pagamento e aumenti

    Con il termine dello stato di emergenza fissato  al 31 marzo  2021,   è cessata l’anticipazione del pagamento delle pensioni nei giorni precedenti l'inizio del mese e si torna al calendario  ordinario, a partire dal 1° del mese di competenza. 

    Per ottobre  le date sono un po diversificate perche il 1 del mese cade di sabato,  giornata per le banche non operativa. Quindi :

    1. l'accredito nei conti correnti  e libretti POSTALI,  e l'inizio dei pagamenti in contanti allo sportello sarà il 1°ottobre, anche se cade di sabato
    2. l'accredito automatico  delle pensioni nei conti correnti BANCARI sarà invece lunedi 3 ottobre. 

    Calendario pagamento in contanti

    Per le pensioni di  ottobre  i pagamenti in contanti agli sportelli delle Poste sono previsti con la seguente scaletta:

    INIZIALI COGNOME DATA
    A-B Sabato 1 Ottobre
    C-D Lunedi  3 ottobre
    E-K Martedi 4 ottobre
    L-O Mercoledi 5 ottobre 
    P-R Giovedi 6 ottobre
    S-Z Venerdi 7 ottobre

    Va ricordato che i calendari possono essere personalizzati dagli uffici postali sulla base di specifiche esigenze

    Pensioni ottobre 2022: cedolino INPS 

    Il cedolino della pensione dI ottobre  sarà consultabile  all'inizio del mese sul sito INPS , previa registrazione con l'identita digitale  SPID, CIE o CNS.

    Sul cedolino sono presenti i dettagli sull'assegno di ciascun mese : importo , conguagli delle tasse pagate, aumenti  

    Si ricorda infatti  che la tassazione sulle pensioni  viene gestita direttamente dall'Inps che si trattiene l'importo sugli assegni pensionistici  e lo versa all'Agenzia delle entrate.  INPS provvede  da agosto in poi ad effettuare i conguagli a credito o a debito   tra le tasse dovute e quelle già trattenute nel corso dell'anno  per coloro che hanno come sostituto di imposta l'INPS.

    Aumento pensioni da ottobre 2022

    Per i pensionati  INPS con redditi inferiori a 35mila euro  annu  è previsto un aumento grazie all'anticipo della perequazione  2023 deciso dal  Decreto aiuti bis n. 115 2022.

     Va specificato che si tratta dell'anticipo di tre mesi (a ottobre 2022 invece che a gennaio 2023) del consueto adeguamento all'inflazione misurato dall'Istat  che   viene effettuato  ogni  anno, detto anche perequazione. Quest'anno il governo ha deciso di anticiparlo e rafforzarlo per talune fasce di reddito .

    Gli aumenti saranno del 2 % per i redditi da pensione fino a 35 mila euro mentre si fermeranno  allo 0,2% per quelle sopra la soglia (che ne godranno però da novembre. In questo caso, per la precisione si tratta del conguaglio della perequazione già effettuata per il 2022 sul 2021). 

    Va tenuto conto anche che per legge la perequazione è progressiva cioè si applica  con i seguenti scaglioni

    • 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo (corrispondente a 523,83 euro);
    • 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
    • 75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.

    Da gennaio  2023 INPS verificherà l'andamento effettivo dell'inflazione del 2022 e applicherà  il tasso complessivo , ci saranno conguagli quindi negli assegni che dovrebbero, visto l'andamento attuale, aggiungere ancora ulteriori incrementi degli importi delle pensioni.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Conservazione sostitutiva digitale registri: novità nel Dl Semplificazioni

    Il Decreto Semplificazioni Dl 73/2022 convertito in Legge 122/2022 porta delle novità importanti per gli operatori su diversi temi.

    In particolare, sulla conservazione dei registri contabili l’articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

    La misura deroga alle regole in materia di conservazione che impongono la trascrizione su supporto cartaceo ovvero la conservazione elettronica del dato entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente all’esercizio chiuso.

    La norma si riferisce solo ai registri contabili quindi ad esempio libro giornale, libro degli inventari e registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, scritture ausiliarie comprese quelle di magazzino e registro dei beni ammortizzabili.

    In proposito ricordiamo che tale novità era stata annunciata con comunicato stampa del 27 luglio 2022 dal CNDCEC che spiegava che sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.

    TABELLA DI RIEPILOGO

    La norma di riferimento 

    L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate Novità introdotta con emendamento al DL Semplificazione poi convertito con Legge n 122/2022 pubblicata in GU n 193 del 19 agosto e in vigore dal 20

    L'art 7 comma 4-quater del DL 357/94 dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. La norma opera in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Il legislatore ha inteso estendere l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell’IVA, […] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica”.

    L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello 9 aprile 2021 n. 236 (In proposito leggi Stampa registri o conservazione sostitutiva entro il 10 giugno 2021

    e con la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16 (in proposito leggi Registri in formato elettronico: le Entrate riepilogano le regole) ha specificato che:

    • l’intervento normativo non ha modificato le norme in tema di conservazione
    • tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità

    Quindi se i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico ai fini della regolarità:
    non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
    però vanno messi in conservazione entro tale momento se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati/stampati su carta

    L’emendamento al DL 73/2022 approvato determina il superamento della posizione restrittiva dell’Agenzia con la previsione che la norma in questione riguarda la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile elettronico.
    Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e "sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo" (comunicato stampa del cndcec)

    Il Presidente del Consiglio Nazionale dichiarava: “Ringrazio le Istituzioni e le forze politiche che hanno accolto le nostre istanze, peraltro in un momento particolarmente delicato per il Paese. Questo ci incentiva a proseguire con tenacia nell’azione avviata da questo Consiglio al fine di dare risposte concrete ai problemi quotidiani della professione".

    Soddisfazione espressa anche da Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale dei commercialisti con delega alla Fiscalità 

    che dichiarava: "Abbiamo contribuito, da protagonisti, a far approvare una norma che toglie dalla scrivania dei colleghi un adempimento anacronistico e dispendioso sia in termini di tempo che di denaro. È un primo passo concreto nell’ambito degli obiettivi che intendiamo perseguire, avendo come principale punto di riferimento l’operatività quotidiana dei colleghi”.

    Leggi anche Quali sono le scadenze per la stampa dei registri contabili?

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Disoccupazione giornalisti: le regole fino al 2023

    Con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 l'Inps  ha chiarito le disposizioni per l'indennità di disoccupazione e mobilità per i giornalisti dipendenti dopo il passaggio all'inps: per tutto il 2022 e il 2023   restano valide le regole  degli articoli 22-25 del regolamento INPGI, anche se la gestione operativa delle domande è svolta sulla piattaforma INPS.

    Dal 1 gennaio 2024 i lavoratori saranno interessati dalla disciplina della indennità NASPI come tutti gli altri lavoratori dipendenti iscritti all'AGO.

    Ricordiamo gli aspetti principali della disciplina attuale.

    Disoccupazione giornalisti: importi e requisiti

    Possono avere l'indennità di disoccupazione  i giornalisti iscritti all'ex Inpgi da almeno 2 anni che  hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro comprese l'ipotesi di 

    • dimissioni per giusta causa;
    • risoluzione consensuale con  procedura di conciliazione preventiva e per 
    • dimissioni  durante il periodo tutelato di maternità.

    L'indennità è pari al 60% della retribuzione media contributiva  nelle 12 mensilità  preedenti  con un massimo di 1.745,30 euro mensili e da diritto all'accredito figurativo dei contributi

     Dal 181° giorno l'indennità si riduce del 5% ogni mese fini ad un tetto del 50%.

    In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, di durata pari o inferiore a sei mesi, la prestazione è sospesa per la durata del rapporto, mentre :

    1. per contratti giornalistici al di sopra di 6 mesi l'indennità cessa definitivamente
    2. per contratti superiori a 6 mesi  non giornalistici l'indennità è sospesa e riprende poi con detrazioni per i giorni di attività

    L'indennità non è cumulabile con pensioni dirette, anche pro quota.

    Disoccupazione giornalisti: come fare domanda

    Per fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria va presentata domanda all’INPS esclusivamente in via telematica  sul sito inps.it,  selezionando la voce “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” disponibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.

    Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione ordinaria i giornalisti sono attualmente le seguenti:

    • SPID di livello 2 o superiore;

    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

    • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni 

    1. dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o 
    2. dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso.

    la prestazione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro  o del preavviso.

    Se la domanda è presentata oltre il sessantesimo giorno  l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e spetta per il solo periodo residuo ancora spettante.

     Documenti da produrre al momento della domanda

    Questi i documenti necessari 

    1. documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello “DIS 2” – certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro;
    2. ultime buste paga;
    3. copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
    4. compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione;
    5. dichiarazione relativa alle coordinate bancarie;
    6. modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di disoccupazione.