• Rubrica del lavoro

    Assegno Unico: tutte le regole, tabelle e istruzioni

    Il decreto legislativo che attua l'assegno unico universale  destinato a TUTTE le famiglie con  figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus  ecc.) d. lgs. n.  230-2021, è stato  pubblicato in Gazzetta il 30.12.2021.  Qui il testo

    L'erogazione  degli assegni è iniziata  da marzo 2022 Solo da marzo 2022 le detrazioni e assegni familiari precedenti, sono di fatto  abrogati.

    L'entrata in vigore del nuovo assegno unico universale era  prevista  per gennaio 2022 ma la necessità per la maggioranza delle famiglie di presentare un ISEE aggiornato ha fatto propendere per lo slittamento per lasciare il tempo  ai genitori di presentare le domande, e all'INPS di  iniziare a processarle.

    La circolare con le istruzioni dettagliate n. 23 2022,  è stata pubblicata il 9 febbraio 2022.  QUI il testo 

    Vediamo di seguito maggiori dettagli sulla nuova misura, una tabella sintetica degli importi,la maggiorazione fino al 2024.

    Vai al nuovo approfondimento Assegno Unico 2026: tabelle importi isee domanda

    Legge delega sull'assegno unico universale  e assegno temporaneo

    La  legge-delega  a firma  Del Rio-Lepri "per il riordino e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale(V. qui il testo di legge )  sarà anche finanziata in parte  con le risorse attualmente assorbite dalle detrazioni  e dagli assegni familiari, che vengono cancellati,  oltre che con il graduale superamento dei bonus per le famiglie oggi in vigore.  Ad esempio l'assegno di natalità e il bonus nido sono  ancora confermati per il 2021.

    Visto il complesso iter attuativo della legge delega , era stato istituito da luglio a dicembre 2021 un assegno NON universale e temporaneo, il cosiddetto assegno "ponte" ,  riservato a famiglie con ISEE fino a 50 mila euro che ad oggi non percepivano gli assegni familiari (autonomi), in vigore fino al 28 febbraio 2022.

    Assegno unico figli 2022:  importi e cumulabilità

    L'assegno unico figli è universale cioè andrà a tutte le famiglie con figli  con:

    1.  una quota base minima  per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro, fissata a 50 euro per 1 figlio
    2. una quota variabile modulata in modo progressivo , sulla base dell'ISEE familiare: la soglia per avere  il trattamento massimo è pari a 15mila euro.

    Va sottolineato che l'importo dell'assegno non rileva ai fini del reddito (art 8 TUIR). 

    TABELLA IMPORTI ASSEGNO UNICO 
    Il decreto prevede, a titolo di esempio, i seguenti importi :

    ISEE

    Per ogni FIGLIO MINORE

    Fino a 2

    FIGLIO DA 18 A 21 ANNI A CARICO (purche studenti o in servizio civile

    FIGLI DISABILE A CARICO OLTRE   21 ANNI

    FIGLIO MINORE DOPO IL SECONDO

    MAGGIORAZ PER NUCLEO CON ENTRAMBI GENITORI LAVORATORI

    MAGGIORAZ

    NUCLEO

    CON 4 O PIU FIGLI

    MAGGIORAZ MADRE SOTTO I 21 ANNI

    fasce

    Importi mensili in euro

     

    Da 0 a 15.000

     

    175,0

    85,0

    85,0

    85,0

    30

    100

    20

    Da 18.000 a 18.100

    159,5

    77,6

    77,6

    76,3

    26,3

    100

    20

    Da 20.000 a 20.100

     

    149,5

    72,8

    72,8

    70,6

    23,9

    100

    20

    Da 22.000 a 22.100

    139,5

    68,0

    68,0

    65,1

    21,5

    100

    20

    Da 24.000 a 24.100

    129,5

    63,2

    63,2

    59,5

    19,1

    100

    20

    Da 35.000 a 35.100

    74,5

    36,8

    36,8

    25,9

    5,9

    100

    20

    Da 37.000 a 37.100

    64,5

    32,0

    32,0

    23,1

    3,5

    100

    20

    Oltre 40.000

    50,0

    25

    25

    15

    0

    100

    20

    DURATA:  dal 7 ° mese di gravidanza  fino a 21 anni del figlio, se il figlio sarà ancora a carico,  con possibile  corresponsione dell'importo direttamente al figlio maggiorenne se studia fuori sede.

    CUMULABILITA' : l'assegno è cumulabile con altre prestazioni sociali ma,ad esempio, nel caso del Reddito di cittadinanza il calcolo avverrà eliminando la quota RDC collegata al numero di figli.

    MAGGIORAZIONI  dell'Importo sono previste :

    • per le famiglie particolarmente numerose
    • per le mamme  di età inferiore a 21 anni (20 euro)
    • per famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (30 euro)

    DISABILI: gli assegni non sono differenziati sulla base dell'ISEE (tranne nel caso di figli disabili a carico oltre i 21 anni)  ma per grado di disabilità:

    • per non autosufficienti: 100 euro  
    • disabilità grave: 95 euro
    • disabilità media: 90 euro,
    • disabile  dai 18 ai 21 anni: 80 euro (L'importo è stato modificato nell'esame delle Commissioni parlamentari)

    Si segnala che l'assegno rivolto ai figli disabili a carico viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età.

    Per i  figli disabili con piu di 21 anni pur percependo l'assegno  si potrà continuare a fruire anche della detrazione fiscale per figli a carico.

    AGGIORNAMENTO 21.4.2022 

    Con il messaggio 1714 del 20 aprile 2022 l'Inps riassume e chiarisce le indicazioni su alcuni aspetti operativi per specifici casi e categorie di beneficiari ovvero

    • Maggiorazione genitori entrambi lavoratori
    • maggiorazione famiglie numerose
    • genitori separati
    • figli maggiorenni
    • calcolo del reddito.

    Maggiorazione transitoria  per il passaggio da detrazioni ad assegno unico

    Il decreto prevede , per  una graduale transizione e per garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità (2022-2023-2024 ) una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno  in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni: 

    a) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro

    b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare.

    Allegati:
  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Mètasalute metalmeccanici: costo e novità 2022

    I Piani Sanitari resi disponibili agli iscritti al Fondo Metasalute dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici, per il triennio 2021-2023, e i relativi costi sono i seguenti :

    Contribuzione mensile

     contribuzione annua 

    PIANO BASE

    euro 13,00

    156

    PIANO A

    euro 16,67

    200

    PIANO B

    euro 21,00

    252

    PIANO C

    euro 24,34

    292

    PIANO D

    euro 28,17

    338

    PIANO E

    euro 34,00

    408

    PIANO F

    euro 67,00

    804

    E' stato anche aggiornato il Regolamento 2022 QUI IL TESTO, in vigore dal 24 gennaio 2022.

    Il principale adeguamento è relativo all’articolo 2.1 e prevede che :

    "La possibilità di iscrivere i figli in forma gratuita resta fino ai 26 anni di età.

    Per adeguamento alle nuove normative fiscali i figli sono stati classificati come segue:

    • figli fino a 21 anni di età, che sono a carico secondo il nuovo decreto sull’assegno unico universale per i figli (art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021);
    • figli da 21 anni di età e fino a 26 anni, che sono a carico a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni;
    • i figli disabili sempre senza limiti di età."

    Il fondo comunica inoltre che nella sezione del sito “I Piani Sanitari” sono state pubblicate le Condizioni di Assicurazione 2022-2023 aggiornate, in particolare per quanto riguarda la validità del VoucherSalute®.

    Per garantire una migliore gestione delle prestazioni in  assistenza diretta  a decorrere dal 31 marzo 2022 la validità del VoucherSalute® viene fissata a 90 giorni a partire dalla data di emissione (non è più prevista la procedura di rinnovo voucher). 

    Trascorsi i 90 giorni, in caso di mancato utilizzo, il VoucherSalute® non potrà essere rinnovato, ma sarà necessario richiedere una nuova emissione.

    Non subiscono cambiamenti  invece le modalità di richiesta delle prestazioni.

    Novità metasalute 2022 per le aziende e i consulenti

    Il regolamento del Fondo mètasalute è stato aggiornato  per il 2022 Qui il testo

    Il Fondo Metasalute comunica a tutte le Aziende e Consulenti che a decorrere dal 1° aprile 2022 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta al Fondo per ciascun lavoratore iscritto potrà essere effettuato dall’azienda  :

    1. SOLO tramite modello di pagamento unificato F24 , entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e 
    2. sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS mensilmente trasmesso all’INPS specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari.
  • Pensioni

    Reversibilità pensione al nipote maggiorenne disabile: Testo Corte Cost. 88-2022

    La Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 88 del 5 aprile 2022 (QUI IL TESTO INTEGRALE)  che la pensione di reversibilità  spetta anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro a carico del soggetto deceduto.  Nello specifico si stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'art 38 del DPR 818 1957 nella parte di cui esclude tale ipotesi. 

    Il caso era stato sollevato dalla Cassazione sezione lavoro  per il caso in cui il giudice di appello aveva negato la pensione di reversibilità alla nipote maggiorenne ma totalmente incapace di intendere e di volere, che viveva a carico del nonno, prima della sua morte, in quanto orfana dei genitori. 

    La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del tutore  rilevando che " il disposto dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218  e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, prevede che  la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli superstiti minorenni e di qualunque età inabili, a carico del genitore al momento del decesso. 

     Tale norma era stata integrata poi, a seguito della sentenza C.COST n. 180 del 1999 ,  assicurando il diritto anche ai nipoti minori conviventi a carico, ma non ai nipoti maggiorenni .

    Nel caso di specie la maggiore età della nipote escludeva, quindi,  ad avviso della Corte di merito, la spettanza della pensione di reversibilità. 

    La sentenza della Corte Costituzionale sulla reversibilità a eredi maggiorenni inabili

    La Consulta si esprime innanzitutto affermando la rilevanza della questione e osserva che  la sentenza del 1999  ha sanato l'incostituzionalità della norma precedente  per salvaguardare una condizione di minore capacita  che è comune ai soggetti minorenni come  ai soggetti incapaci di intendere e di volere.

    Inoltre secondo la Consulta, se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione collegata al fondamento solidaristico della pensione di reversibilità , riguarda anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro. 

    È illogico, e ingiustamente discriminatorio, dice la Corte, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico,   pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata; infatti ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito  per la  predetta condizione. 

    Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

    Allegati:
  • Lavoro estero

    Impatriati: ok al regime anche post distacco

    Con la risposta n. 85 del 17 febbraio 2022  l'Agenzia  dà risposta positiva al quesito sull'applicabilità del regime impatriati a un dirigente di azienda  che rientra in Italia, dopo un periodo di distacco all'estero e assunzione  in una società  estera del gruppo, con una nuovo contratto con la società italiana distaccante.

    Il caso di distacco, lavoro all'estero e riassunzione in Italia

    Nello specifico, il lavoratore  era stato assunto in una societa  italiana  nel 1998 e fino al 2017 vi aveva svolto vari ruoli apicali. Nel 2015  era stato  distaccato all'estero presso  un'altra società del gruppo  all'estero e  nel 2017  veniva assunto dalla distaccataria e acquisiva la residenza estera,  iscrivendosi all'AIRE .

    Nel 2021 la società italiana inizialmente distaccante gli ha proposto un nuovo contratto di lavoro  con la qualifica di dirigente, previo periodo di prova e senza riconoscimento di anzianità per l'incarico svolto in passato, e   per il quale  il dirigente si trasferirà in Italia con l'intenzione di mantenervi la residenza almeno due anni . Visto che il  rapporto di lavoro risulta autonomo rispetto a quelli svolti  sia con la prima società che  con la distaccataria all'estero, il lavoratore   chiede  quindi se puo usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati  previsto dall'art. 16 d. lgs. 147-2015 modificato dal DL 34-2019.

     Fa presente infatti che il suo  rientro in Italia non  è conseguente  alla conclusione di un distacco all'estero, avendo stipulato  nel periodo precedente il rientro , un contratto di lavoro di diritto locale con la  società del Gruppo operante all'estero.

    Il parere dell'Agenzia delle Entrate

    Nella risposta, come detto, l'Agenzia  conferma l'applicabilità della agevolazione  ricordando che effettivamente  riguardo  ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco  all'estero, la circolare n. 33/E  2020 (par. 7.1) precisava che non spetta il  beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente,  nell'ipotesi in cui l'attività svolta dall'impatriato costituisca una "nuova"  attività lavorativa,  con nuovo contratto di lavoro,  e con  ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al  beneficio ,  purche al di la dell'inquadramento formale non continuino ad applicarsi sostanzialmente le condizioni contrattuali precedenti all'espatrio. 

    L'Agenzia fornisce nella risposta un elenco esemplificativo di indici di continuità sostanziale  , fondamentalmente economici, tra due contratti , che impediscono l'agevolazione: 

    • – il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
    • – il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione;
    • – l'assenza del periodo di prova;
    • – clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale  quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della  sottoscrizione del nuovo accordo;
    • – clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito  nell'ambito dell'organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi itermini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del  distacco.

    Con riferimento al caso di specie,  conclude l'Agenzia , così "come chiarito con la risoluzione n. 72/E  del 2018, l'autonomia dei rapporti contrattuali all'interno del gruppo societario non è di  per sé ostativa alla fruizione del beneficio e  si ritiene  possa applicare l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015"

  • Rubrica del lavoro

    Regime impatriati anche per la consulente da remoto, poi assunta in Italia

    Fermi e impregiudicati gli altri requisiti stabiliti dalla normativa, il regime speciale per i lavoratori impatriati si applica anche nei confronti di coloro che hanno intrattenuto un rapporto di collaborazione professionale (operando in remoto dall’estero) con un committente italiano, il quale poi assume detti collaboratori con contratto di lavoro subordinato, allorché gli stessi trasferiscono la loro residenza in Italia. 

    Lo stabilisce l'Agenzia delle  Entrate nell'interpello N. 32 del 19 gennaio 2022 Appare doveroso analizzare questo caso atipico. 

    Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti.

    Interpello n. 32 /2022 su regime Impatriati

    Nello specifico, la questione concerne una cittadina italiana laureata che si è ritrasferita in Patria nel 2021, dopo aver svolto delle collaborazioni professionali all’estero a decorrere dall’anno 2014. L’attività di consulenza era stata eseguita da remoto, per conto di talune società italiane

    Al termine di tale periodo, una di queste aziende committenti ha assunto la lavoratrice con contratto di lavoro subordinato datato gennaio 2021. 

    Ebbene, l’Agenzia delle entrate risponde positivamente all’istanza, laddove risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dal regime speciale degli impatriati. 

    L'istante, cittadina italiana in possesso di laurea, si è trasferita all'estero fin dal 2007. Durante la permanenza all'estero ha contratto matrimonio e sono nate due figlie, le quali dunque risultano essere attualmente ancora minorenni. 

    Nel 2014, ha avviato una collaborazione di natura libero/professionale con alcune società italiane facenti parte di un Gruppo operante nel settore dell'editoria digitale, della comunicazione online e della cosmetica, prestando svariate attività di consulenza da remoto, permanendo però fisicamente all'estero. Le attività di consulenza hanno riguardato, tra l'altro: 

        La prestazione di consulenza e assistenza nel settore del make-up estetico e cosmetico: consulenze da remoto, personalizzate e di natura didattica, anche attraverso la realizzazione di video-tutorial, di manuali e, in generale, di materiali e contenuti editoriali 

        L'attività di consulenza da remoto in qualità di make-up artist esperta, relativamente alle modalità di migliore utilizzo di prodotti cosmetici, attraverso la produzione di contenuti editoriali multimediali 

        L'attività di consulenza da remoto di natura creativa e di art direction per progetti specifici relativi alla produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici. 

    Tra le predette aziende italiane committenti, figura anche la società con cui, a decorrere dal gennaio 2021, l’istante ha instaurato un rapporto di lavoro dipendente assumendo l'incarico di National Make Up Key Professional & Chief Creative Officer. A seguito della stipula di tale contratto, l’istante si è ritrasferita in Italia insieme alla sua famiglia, acquisendo la residenza fiscale a partire dal periodo d'imposta 2021. 

    Ciò esposto, chiede se sia applicabile ai redditi di lavoro dipendente che le corrisponde il suo attuale datore di lavoro in Italia, il regime speciale per i lavoratori impatriati, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'articolo 5, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, dal periodo d'imposta 2021.  L’istante ritiene che le competa il regime speciale in parola poiché – precisa – le mansioni svolte in precedenza dall’estero in remoto come collaboratrice erano differenti rispetto a quelle che esegue attualmente nella sua veste di lavoratore dipendente in Italia, anche se l’odierno datore di lavoro coincide con uno dei precedenti committenti. 

    Quest’ultima precisazione, francamente, pare inconferente nel caso concreto: la cosa ha sicuramente importanza ai fini di un’eventuale futura contestazione circa la tipologia del rapporto instaurato; ma la norma qui oggetto di interesse, non prevede alcuna preclusione per le ipotesi in cui vi sia identità di prestazioni e/o di datore/committente. Quel che rileva è esclusivamente il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente stabiliti ai fini dell’applicazione del regime speciale. 

    Impatriati e consulenza da remoto. La risposta dell’Agenzia

    Dopo aver richiamato le disposizioni normative di riferimento, la Direzione Centrale fa presente che, per fruire del trattamento di favore, è necessario che il lavoratore: 

    • 1)    Trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR 
    • 2)    Non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento
    • 3)    S’impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni 
    • 4)    Svolga effettivamente, in questi anni, l'attività lavorativa prevalentemente (ossia, per più di sei mesi l’anno) nel territorio italiano

    Tra i beneficiari dell’agevolazione fiscale in parola, rientrano a pieno titolo i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio d’informazioni in materia fiscale che:

    • A)    Sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa, fuori dall'Italia, negli ultimi 24 mesi o più , ovvero
    • B)    Abbiano svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post-laurea 

    Fermo restando il rispetto di tali requisiti/condizioni, l'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo d’imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi d’imposta successivi. 

    Dopo di che, in relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del regime per i lavoratori impatriati a decorrere dal 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi ai fini del diritto all'ulteriore quinquennio agevolabile, nonché all'ambito temporale di applicazione e alle modifiche normative concernenti il requisito dell'iscrizione all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), l’Agenzia rimanda sempre alla sua solita circolare (N. 33/E del 28 dicembre 2020). 

    A tale ultimo riguardo, relativamente al caso in argomento, l’Ufficio ritiene che l'istante, laddove risultino per l’appunto soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla citata disposizione (che evidentemente non possono costituire oggetto di esame in sede d’interpello), possa beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16 del d.lgs. N. 147 del 2015 – come modificato dall'articolo 5 del DL N. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, N. 58, e successive modifiche e integrazioni – a decorrere dal periodo d'imposta 2021, nel quale ha trasferito la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi d’imposta. 

    Aggiungeremo, noi, che in relazione a quanto dichiarato dall’istante, dovrebbe essere possibile usufruire dell’ulteriore quinquennio, sempre che permanga il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge. 

    Nella sua risposta, l’Agenzia precisa altresì che l’agevolazione in questione non è inficiata dalla circostanza che l'istante abbia intrattenuto dal 2014 un rapporto di collaborazione professionale con alcune società italiane tra cui quella di cui è divenuta dipendente nel gennaio 2021. 

    In conclusione, l’Agenzia ricorda che: 

    “Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare N. 9/E del 1° aprile 2016, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000”

    Pertanto, la risposta è resa esclusivamente in base agli elementi e ai documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza d’interpello.

    Risposta positiva, dunque, da parte dell’Agenzia delle entrate pure nel particolare caso qui sottoposto, a maggior dimostrazione di quanto sia importante (e comunque redditizio) per l’Erario, agevolare il rientro in Italia dei cittadini (italiani, ma non solo) attualmente fiscalmente residenti all’estero. 

    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Formazione professionale: nuova modulistica per i contributi L 40/87

    Il Ministero del lavoro  ha comunicato sul proprio sito  l'aggiornamento delle istruzioni e del modello per le domande di contributo  2022 agli enti privati gestori di attività finalizzate alla formazione professionale di cui alla Legge n. 40/1987.

    Contributi legge 40 1987 a chi spettano 

    I contributi sono riservati in particolare agli enti che svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, (formazione professionale per le attività lavorative)  e  sono destinati alla copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti  stessi, non coperte da contributo regionale. 

    I requisiti che gli enti devono possedere  sono :

    •  collegaamento  alle organizzazioni  nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;
    • che  applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, 
    • che rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita'; 
    • che non perseguano scopi di lucro; 
    • abbiano carattere nazionale; 
    • operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' .

    Va ricordato che gli enti aventi personalita' giuridica è richiesta la costituzione di  un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato. 

    Le principali indicazioni operative

    Per la presentazione dell’istanza di contributo per l’annualità 2022,  le indicazioni operative 2022 precisano,  tra le altre cose  che: 

     le Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN)dovranno essere compilate e presentate in formato elettronico sia in pdf firmato digitalmente che in excel seguendo le indicazioni fornite nelle “Note per la compilazione”, di cui all’allegato “Schede informative e DSAN” del D.M. n. 107/2015;

     – le stesse DSAN dovranno essere suddivise per singola amministrazione finanziatrice non tenendo conto della regione, ove si è svolta l’attività formativa. Le DSAN in formato excel dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (di cui si allega il prototipo), in cui si attesti la conformità delle stesse a quelle presentate in formato pdf;

     – ad integrazione di quanto già previsto nelle “Note per la compilazione”, sulla SK6, come sulla lettera (l) della DSAN, va indicato il nome preciso dell’ufficio competente dell’amministrazione finanziatrice e non di nuovo il nome della regione (es. direzione politiche attive, dipartimento lavoro e formazione ecc.). 

     – per la documentazione inerente ai requisiti di ammissibilità di cui al D.M. n. 107/2015, che non sia in possesso dell’Ente al momento della presentazione della domanda (copia di LUL febbraio 2022, bilancio consuntivo 2021 con atto di approvazione e relazione dei revisori, relazione finanziaria sull’attività di formazione professionale rispetto alla complessiva attività dell’Ente in quanto subordinata al bilancio), si deve allegare una dichiarazione, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, in cui si specifichi il termine entro il quale si provvederà all’integrazione dell’istanza;

    Scarica qui:

    Domanda di contributo anno 2022

     Preventivo

     Schede informative e DSAN ((XLS)

    Indicazioni operative

    Dichiarazione di conformità DSAN 

    Dichiarazione per elenco soci

  • Rubrica del lavoro

    Contratti a termine: rinnovi con causali dei CCNL sempre possibili

    La possibilità di utilizzo di causali  definite dai CCNL per  proroghe e rinnovi dei contratti a termine .

    Scade invece il 30 settembre 2022 la possibilità di utilizzarle per stipulare il primo contratto  con durata superiore a 12 mesi  E' il principale chiarimento  che arriva  dall'ispettorato del lavoro  con  la nota n. 1363  del 14 settembre 2021 con cui fornisce importanti indicazioni interpretative sulla norma del Decreto Sostegni bis  in tema di contratti a termine.

    Vale la pena ricordare che   il decreto 73 2021 è intervenuto sul DLGS 81 2015, nella parte già pesantemente modificata dal Decreto Dignità .

    In particolare con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis   viene  stata demandata alla contrattazione collettiva  ( in particolare ai contratti definiti dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).

    L'ispettorato sottolinea che:

    • la  norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali  ma richiede comunque che  tali esigenze siano specifiche e  individuino ipotesi concrete, senza  utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”)
    • inoltre la formulazione della norma    comporta che le  causali contrattuali possono essere utilizzate anche  per rinnovare o prorogare un contratto a termine

    Sulla limitazione temporale  delle  novità normative l'ispettorato specifica   inoltre che:

    •   il termine del 30 settembre 2022  va riferito alla formalizzazione del contratto che potrà prevedere  una durata   che superi tale data  fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.  Quindi  dopo il 30 settembre 2022 sarà,  possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19. 
    • Ancora piu rilevante l'osservazione sulle  regole in materia di rinnovi e proroghe,. La nuova norma si  limita a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1,  quindi non  ha scadenza  e introduce una deroga strutturale  alle previsioni in materia di causali per proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato 

    In sintesi  sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine  con le  causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022, mentre non sarà concesso stipularne di nuovi  se non con le causali legali ( estremamente restrittive ) previste dal Decreto Dignità.