• Pensioni

    Interessi legali 2026 al 1,60%: effetti su contributi e pensioni INPS

    Con la circolare INPS n. 157 del 30 dicembre 2025, l’Istituto fornisce le istruzioni applicative conseguenti alla determinazione del nuovo saggio di interesse legale, fissato all’1,60% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Come noto, il tasso legale incide direttamente sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sugli interessi riconosciuti sulle prestazioni pensionistiche e di fine servizio.

    L’INPS chiarisce inoltre la gestione delle esposizioni debitorie pregresse, confermando il criterio di applicazione dei tassi legali pro tempore vigenti. (Allegato 2)

    Il quadro normativo e i riflessi operativi

    Il presupposto normativo dell’intervento è rappresentato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, che ha aggiornato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.

    In ambito previdenziale, il tasso legale assume rilievo in particolare:

    • nell’applicazione dell’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, che consente la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali in caso di integrale pagamento dei contributi dovuti;
    • nell’ipotesi disciplinata dall’art. 116, comma 10, della medesima legge, come modificato dall’art. 30, comma 2, del DL n. 19/2024, che riguarda il mancato o ritardato versamento derivante da incertezze normative o giurisprudenziali sull’obbligo contributivo;
    • nel riconoscimento degli interessi sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali poste in pagamento dall’Istituto.

    Ambito di applicazione Tasso applicabile dal 1° gennaio 2026
    Interessi legali ex art. 1284 c.c. 1,60% annuo
    Somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento contributi (art. 116, c. 15, L. 388/2000) 1,60% annuo
    Interessi per incertezze normative o giurisprudenziali (art. 116, c. 10) 1,60% annuo
    Interessi su pensioni, TFS e TFR 1,60% annuo

    Il tasso del 1,60% si applica ai contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2026, mentre per i periodi precedenti restano validi i tassi legali vigenti alle rispettive decorrenze.

    le istruzioni operative

    Sotto il profilo operativo, la circolare INPS fornisce indicazioni puntuali che datori di lavoro e consulenti sono chiamati a considerare nei conteggi contributivi.

    Contributi correnti e futuri

    Per i contributi con scadenza a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di pagamento tardivo con accesso alle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, il calcolo delle somme aggiuntive deve avvenire applicando il tasso legale dell’1,60% annuo.

    Esposizioni debitorie pregresse

    Per le posizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2026, l’INPS conferma il criterio del calcolo pro rata temporis, applicando:

    • il tasso legale vigente in ciascun periodo di riferimento;
    • le variazioni intervenute nel tempo, secondo le decorrenze indicate nell'allegato 2 alla circolare.

    Incertezze interpretative sull’obbligo contributivo

    Nei casi in cui il mancato o ritardato versamento derivi da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente risolti in senso sfavorevole al contribuente, restano dovuti esclusivamente gli interessi legali, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’INPS. Dal 2026, tali interessi sono calcolati al 1,60%.

    Prestazioni pensionistiche e di fine servizio

    Il nuovo tasso si applica anche agli interessi sulle pensioni, nonché sulle prestazioni di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2026, con effetti diretti sulle liquidazioni tardive.

    Sotto il profilo operativo, la circolare INPS fornisce indicazioni puntuali che datori di lavoro e consulenti sono chiamati a considerare nei conteggi contributivi.

    Contributi correnti e futuri

    Per i contributi con scadenza a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di pagamento tardivo con accesso alle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, il calcolo delle somme aggiuntive deve avvenire applicando il tasso legale dell’1,60% annuo.

    Esposizioni debitorie pregresse

    Per le posizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2026, l’INPS conferma il criterio del calcolo pro rata temporis, applicando:

    • il tasso legale vigente in ciascun periodo di riferimento;
    • le variazioni intervenute nel tempo, secondo le decorrenze indicate negli allegati alla circolare.

    Incertezze interpretative sull’obbligo contributivo

    Nei casi in cui il mancato o ritardato versamento derivi da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente risolti in senso sfavorevole al contribuente, restano dovuti esclusivamente gli interessi legali, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’INPS. Dal 2026, tali interessi sono calcolati al 1,60%.

    Prestazioni pensionistiche e di fine servizio

    Il nuovo tasso si applica anche agli interessi sulle pensioni, nonché sulle prestazioni di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2026, con effetti diretti sulle liquidazioni tardive.

  • Rubrica del lavoro

    Modello RED 2023 entro il 28.2.2026: le istruzioni INPS

    Con messaggio 3956 INPS comunica che è in corso di elaborazione e invio il sollecito ai pensionati con altri redditi riguardo l'obbligo di invio del Modello RED 2024, relativo ai redditi 2023.

    A questo fine ricorda che sono disponibii vari servizi di sostegno  tra cui la videoguida personalizzata

     interattiva  aggiornata nel 2024  per promuovere l’utilizzo del nuovo servizio RED Precompilato, che facilita ulteriormente l’adempimento dichiarativo mostrando all’utente i redditi rilevanti già noti all’Istituto, che è stata ulteriormente revisionata nel 2025.

    Campagna solleciti RED 2024 scadenza 28 febbraio

    Le videoguide per la dichiarazione Modello RED sono accessibili tramite diversi canali digitali:

    • QR Code sulla comunicazione cartacea: I destinatari della campagna possono scansionare il QR code riportato sulla lettera di sollecito ricevuta.
    • Portale “MyINPS”: Accedendo alla propria area riservata con SPID (almeno di livello 2), CIE o CNS, i pensionati trovano la video-guida disponibile nella bacheca notifiche.
    • App dedicate: Le notifiche e i link alla video-guida sono presenti nelle app “IO” e “INPS Mobile”, oltre che nei servizi online come “Cedolino pensione” e “Consulente digitale delle pensioni”.

    I pensionati che hanno aggiornato i propri contatti nell’area “Gestione consensi” di MyINPS riceveranno una notifica via e-mail o SMS non appena la video-guida sarà pubblicata

    L’INPS invita gli utenti a usufruire del servizio online RED Precompilato per completare la dichiarazione con semplicità e verificare eventuali diritti inespressi.

    Il successo delle videoguide

    INPS  informa che per le campagne Solleciti RED per gli anni reddito 2020, 2021 e 2022, il servizio di comunicazione digitale personalizzata e proattiva ha fatto registrare un  gradimento medio elevato da parte degli utenti (nel 2024 pari al 4,37  su 5).

    Inoltre,  grazie a questo nuovo servizio di comunicazione digitale  nell’ultima campagna Solleciti RED2023 – anno reddito 2022, si è registrato un sensibile incremento delle dichiarazioni rientrate anche mediante la promozione dell’uso del servizio RED Precompilato: il tasso delle dichiarazioni reddituali pervenute  è cresciuto:

     dal 4,20% (dato della campagna solleciti anno reddito 2018, ante rilascio video-guida personalizzata) 

    al 7.59% (dato campagna solleciti con videoguida anno reddito 2022).

    Si sottolinea che il  servizio personalizzato  ha contribuito a determinare la diminuzione delle sospensioni e revoche  delle prestazioni economiche e i conseguenti disagi per l’utente finale.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno unico 2026: il calendario ufficiale dei pagamenti

    Con il Messaggio INPS n. 3931 del 24 dicembre 2025, l’Istituto ha reso noto il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per l’anno 2026, fornendo un’indicazione di particolare rilievo operativo per famiglie

    L’Assegno Unico e Universale, disciplinato dal D.lgs. n. 230/2021, rappresenta una delle principali misure strutturali di sostegno ai nuclei familiari con figli a carico, accorpando e sostituendo precedenti prestazioni di natura fiscale e assistenziale. La gestione è integralmente demandata all’INPS, che provvede sia alla ricezione delle domande sia all’erogazione mensile delle somme spettanti, sulla base dell’ISEE e delle condizioni dichiarate.

    Il messaggio isi inserisce nel solco della prassi INPS di comunicare preventivamente le finestre temporali di pagamento per le prestazioni in corso di godimento, ossia quelle domande già accolte e non interessate da variazioni rilevanti (ad esempio, modifiche del nucleo familiare, aggiornamenti ISEE, revoche o sospensioni).

    È opportuno ricordare che:

    • il pagamento della prima rata dell’AUU avviene, di norma, nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
    • nella stessa data vengono erogati anche eventuali conguagli, sia a credito che a debito, derivanti da ricalcoli dell’importo spettante.

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    Le date dei pagamenti AUU 2026

    La principale informazione contenuta nel Messaggio INPS n. 3931/2025 riguarda il calendario dettagliato delle date di accredito dell’Assegno Unico per il 2026, che si mantiene sostanzialmente allineato alla prassi degli anni precedenti, con pagamenti concentrati tra la terza e la quarta settimana del mese. 

    Di seguito si riporta il calendario ufficiale 

    Mese di competenza Date di pagamento AUU 2026
    Gennaio 21 – 22 gennaio
    Febbraio 19 – 20 febbraio
    Marzo 19 – 20 marzo
    Aprile 20 – 21 aprile
    Maggio 20 – 21 maggio
    Giugno 18 – 19 giugno
    Luglio 20 – 21 luglio
    Agosto 18 – 19 agosto
    Settembre 21 – 22 settembre
    Ottobre 21 – 22 ottobre
    Novembre 19 – 20 novembre
    Dicembre 16 – 17 dicembre

    Dal punto di vista operativo, è importante evidenziare che il calendario si applica esclusivamente alle prestazioni senza variazioni: in presenza di aggiornamenti ISEE tardivi, modifiche del nucleo familiare o nuove domande, le date di accredito possono differire.

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni per fatti concludenti e NASpI: chiarimenti INPS

    Con la circolare n. 154 del 22 dicembre 2025 l’INPS fornisce un quadro interpretativo e operativo sull’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha introdotto la nuova fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti.

     Il documento chiarisce, in particolare, i riflessi di tale modalità di cessazione sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, fornendo indicazioni  per i datori di lavoro sulla corretta gestione delle comunicazioni di cessazione e per la valutazione delle causali rilevanti ai fini previdenziali. 

    Il quadro normativo

    L'articolo 19 della legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro 2024) ha modificato l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, introducendo il comma 7-bis. La nuova disposizione prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, ovvero, in mancanza di una specifica previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro possa comunicare tale circostanza alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

    A seguito di tale comunicazione, e salva la verifica da parte dell’INL, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. In questa ipotesi non trova applicazione la procedura ordinaria delle dimissioni telematiche. La norma esclude espressamente l’effetto risolutivo qualora il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare le ragioni dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

    Dal punto di vista previdenziale, la risoluzione del rapporto per dimissioni per fatti concludenti incide sul requisito dell’involontarietà della disoccupazione, richiesto dall’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per l’accesso alla NASpI, determinando in linea generale l’esclusione dal diritto alla prestazione.

    Le novita da gennaio 2025

    La circolare INPS evidenzia che l’effetto risolutivo non opera in modo automatico al mero verificarsi dell’assenza ingiustificata, ma richiede una scelta espressa del datore di lavoro. 

    Quest’ultimo può decidere se valorizzare il comportamento del lavoratore come manifestazione di volontà di dimissioni, attivando la procedura prevista dall’articolo 19, oppure se ricorrere agli ordinari strumenti disciplinari previsti dalla contrattazione collettiva.

    Sul piano operativo, dal 29 gennaio 2025 è stato introdotto nel sistema UniLav il nuovo codice di cessazione “FC – dimissioni per fatti concludenti”. E' l’utilizzo di tale causale  che comporta, ai fini INPS, la preclusione dell’accesso alla NASpI, in quanto la cessazione è qualificata come volontaria.

    Diversamente, qualora il datore di lavoro proceda a un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche se originato da un’assenza ingiustificata protratta nel tempo, resta ferma la possibilità per il lavoratore di accedere alla NASpI, in presenza degli altri requisiti di legge. In tali casi deve essere attivata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 7 della legge n. 300/1970.

    Le istruzioni operative INPS

    La circolare fornisce indicazioni Sulle modalità di gestione delle diverse fattispecie di cessazione e sui relativi effetti previdenziali. In particolare, viene chiarito il rapporto tra la procedura di dimissioni per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro e l’eventuale presentazione successiva di dimissioni telematiche da parte del lavoratore, anche per giusta causa. 

    In base ai chiarimenti ministeriali richiamati dall’INPS, le dimissioni telematiche del lavoratore prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti, rendendola inefficace. 

    Qualora le dimissioni siano rese per giusta causa e il lavoratore assolva all’onere probatorio previsto dalla circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003, l’accesso alla NASpI è consentito, anche se la procedura ex articolo 19 era già stata avviata dal datore di lavoro. Per agevolare l’operatività di datori di lavoro e consulenti, si riportano in sintesi i principali elementi applicativi:

    Fattispecie Causale UniLav Accesso NASpI
    Assenza ingiustificata oltre i termini con procedura ex art. 19 FC – dimissioni per fatti concludenti Non ammesso
    Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo Licenziamento disciplinare Ammesso, se sussistono i requisiti
    Dimissioni per giusta causa del lavoratore Dimissioni per giusta causa Ammesso, con onere probatorio

    La circolare n. 154/2025 ribadisce, infine, che la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro deve essere effettuata solo se il datore di lavoro intende avvalersi della fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti. In mancanza di tale volontà, restano applicabili le ordinarie regole disciplinari e le conseguenti tutele previste dall’ordinamento, con effetti differenti anche sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

  • Pensioni

    Verifica esistenza in vita pensionati estero 2026: istruzioni INPS

    Con il Messaggio INPS n. 3863 del 19 dicembre 2025, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative relative alla prima fase 2026 della verifica dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero, procedura indispensabile per garantire la regolarità dei pagamenti ed evitare indebite erogazioni dopo il decesso del beneficiario 

    La verifica, come di consueto, è affidata a Citibank N.A., soggetto incaricato del servizio di pagamento delle pensioni fuori dal territorio nazionale.

    La circolare riveste particolare rilievo per datori di lavoro, consulenti del lavoro e patronati, chiamati ad assistere i pensionati interessati, soprattutto nei casi di mancata attestazione o di rischio di sospensione della prestazione. Vediamo i contenuti principali.

    Quadro normativo

    L’accertamento dell’esistenza in vita rientra negli obblighi contrattuali del fornitore del servizio di pagamento delle pensioni all’estero ed è finalizzato a ridurre il rischio di percezioni indebite.

    Il processo è strutturato, anche per il biennio 2026-2027, in due fasi distinte; il Messaggio n. 3863/2025 disciplina esclusivamente la prima fase 2026.

    Sono interessati  alla verifica i pensionati residenti in:

    • America;
    • Asia ed Estremo Oriente;
    • Paesi scandinavi;
    • Stati dell’Europa orientale e Paesi limitrofi.

    Restano invece esclusi dall’accertamento generalizzato alcuni gruppi di pensionati, tra cui:

    1. soggetti residenti in Paesi con cui l’INPS ha accordi di scambio telematico dei dati di decesso (es. Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Polonia, Australia, Paesi Bassi);
    2. pensionati che hanno riscosso personalmente una rata presso Western Union in prossimità dell’avvio della verifica;
    3. pensioni già sospese per precedenti mancate attestazioni.

    Tabella calendario scadenze prima fase

    la prima fase della verifica dell’esistenza in vita per l’anno 2026 segue un calendario preciso, il cui rispetto è essenziale per evitare la sospensione dei pagamenti.

    Fase Scadenza / Periodo Effetti sul pagamento
    Invio richieste da parte di Citibank Dal 20 marzo 2026 Avvio formale della verifica
    Termine restituzione attestazione 18 luglio 2026 Pagamento ordinario regolare
    Mancata attestazione Agosto 2026 Pagamento localizzato presso Western Union
    Mancata riscossione o attestazione Entro 19 agosto 2026 Sospensione pensione da settembre 2026

    È importante evidenziare che, anche al di fuori delle aree geografiche indicate, alcuni pensionati possono essere comunque selezionati per la verifica, in un’ottica di prevenzione e controllo.

    Istruzioni operative e modalità di attestazione

    Modalità ordinarie  di risposta (cartacee)

    La modalità standard prevede l’invio a Citibank del modulo personalizzato di attestazione, compilato e firmato dal pensionato e controfirmato da un “testimone accettabile” (Autorità consolare italiana o Autorità locale abilitata), corredato da copia di un documento di identità valido.

    È obbligatorio utilizzare esclusivamente il modulo ricevuto, in quanto personalizzato: moduli in bianco non sono ammessi.

    In caso di smarrimento o mancata ricezione, il pensionato (o il patronato) deve richiederne il reinvio a Citibank.

    Procedure alternative

    Sono previste modalità semplificate per pensionati:

    • non autosufficienti o ricoverati;
    • impossibilitati a spostarsi;
    • sottoposti a tutela, procura o detenzione.

    In tali casi è utilizzabile un modulo alternativo, attestato da soggetti qualificati (medico, responsabile dell’ente, tutore o procuratore), con documentazione integrativa specifica.

    Modalità telematiche e ruolo dei patronati

    Per alcuni Paesi (Australia, Canada, Regno Unito, Stati Uniti) l’attestazione può avvenire online tramite il Portale agenti Citibank, da parte di patronati accreditati e funzionari delle rappresentanze diplomatiche.

    Il portale consente inoltre:

    • la trasmissione digitale dei moduli;
    • la consultazione dello stato dei pagamenti;
    • l’aggiornamento delle coordinate bancarie e dei dati di residenza (con effetto solo sui database della Banca).

    Riscossione presso Western Union

    La riscossione personale di una rata presso Western Union costituisce prova di esistenza in vita, entro i limiti previsti (importi massimi e Paesi abilitati).

    Attenzione: tale modalità non è valida per pensioni pagate a procuratori o legali rappresentanti e non è ammessa per importi superiori a 6.300 euro (o 6.800 dollari USA, con limiti più bassi in alcuni Paesi).

  • Lavoro Dipendente

    Tabelle ACI 2026 per il calcolo del fringe benefit pubblicate in Gazzetta

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025 Suppl. Ordinario n. 40, il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2026, utili per la determinazione del fringe benefits, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

    Il beneficio tassabile è imponibile per il lavoratore sia ai fini fiscali che previdenziali e si desume dalle tabelle ACI pubblicate ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

    Scarica le Tabelle ACI 2026 in formato excel per tipologia di veicolo.

    Le tabelle ACI valide per il 2026

    Le tabelle ACI valide per il 2026 sono suddivise in:

    • Autoveicoli in produzione cosi distinte:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, 
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in;
      • autoveicoli elettrici.
    • Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in,
      • Autoveicoli elettrici.
    • Motoveicoli.
    • Autocaravan.

    Scarica qui le Tabelle ACI 2026 in pdf

    Ricordiamo che l’ACI (www.aci.it) elabora due tipologie di tabelle:

    1. le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
    2. le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).

    Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.

    Fringe benefit auto aziendali: criteri di determinazione nel 2026

    Anche per il 2026 resta confermato il meccanismo di tassazione basato su:

    • costo chilometrico ACI × 15.000 km;
    • applicazione della percentuale prevista dalla normativa vigente.

    Le tabelle ACI 2026 includono:

    • autovetture benzina e gasolio;
    • veicoli benzina-GPL e ibridi benzina-GPL;
    • veicoli ibridi benzina (mild, full e plug-in);
    • autovetture elettriche, per le quali continua ad applicarsi la percentuale agevolata del 25%.

    Il valore così determinato costituisce reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a:

    • IRPEF;
    • contributi previdenziali.

    Uso promiscuo dell’auto e rilevanza delle nuove Tabelle ACI 2026

    Le Tabelle ACI 2026 devono essere utilizzate:

    • per i veicoli assegnati ai dipendenti nel corso del 2026;
    • per i veicoli già in uso negli anni precedenti, se il contratto prevede il ricalcolo annuale del fringe benefit.

    Resta ferma la regola secondo cui il fringe benefit è determinato a prescindere dall’effettiva percorrenza e non rilevano i chilometri realmente percorsi dal dipendente.

    Fringe benefit, trasferte e tracciabilità delle spese: il nuovo quadro fiscale

    Accanto all’aggiornamento delle Tabelle ACI, assume particolare rilievo il nuovo regime di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n. 15/2025. In base ai recenti chiarimenti:

    • le spese di trasferta rimborsate al dipendente sono deducibili e non imponibili solo se tracciabili;
    • la tracciabilità è richiesta anche per le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute in missione;
    • i pagamenti devono avvenire tramite strumenti tracciabili (carte, bonifici, app di pagamento).

    La mancata tracciabilità può comportare quindi l'indeducibilità del costo per il datore di lavoro e la possibile riqualificazione fiscale in capo al dipendente.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Premi produttività e partecipazioni 2026: imposta all’1%

    La legge di Bilancio 2026 proposta dal Governo che attende ancora la prima approvazione in  Senato introduce un ulteriore rafforzamento del regime fiscale dei premi di produttività e sulle partecipazioni agli utili da parte dei dipendenti , riducendo l’aliquota agevolata dal 5% all’1% a partire dal 2026. 

    Se sarà approvata dal Parlamento,  la norma contenuta nella bozza governativa della manovra  si applicherà alle somme erogate ai lavoratori dipendenti al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge,  fino a un massimo di 5.000 euro annui — contro i 3.000 euro attuali (elevabili a 4.000 solo nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

    Si tratta di una misura che, secondo i dati del Ministero del Lavoro aggiornati al 15 settembre 2025, sta mostrando effetti  sempre piu positivi: sono oltre 4,7 milioni i lavoratori che beneficiano dei premi di risultato collegati a contratti di produttività ancora attivi, di cui 3,5 milioni coperti da accordi aziendali e 1,2 milioni da contratti territoriali. Il valore medio dei premi erogati si attesta intorno a 1.600 euro l’anno.

     L’obiettivo del Governo, come sottolineato dalla premier Giorgia Meloni, è quello di sostenere i salari e  favorire il miglioramento della produttività 

     Premi di produttività – quadro di sintesi 
    Voce Regime attuale Nuovo regime Note operative
    Aliquota imposta sostitutiva sui premi 5% 1% (dal 2026) Applicabile ai premi collegati a obiettivi di produttività  e alle quote di partecipazione agli utili*
    Soglia annua agevolabile 3.000 € (fino a 4.000 € con coinvolgimento paritetico dei lavoratori) 5.000 € Limite per somme erogate al raggiungimento degli obiettivi.
    Condizioni Premi di risultato  previsti dalla normativa e dalla contrattazione di secondo livello. Invariate: obiettivi misurabili/riscontrabili secondo legge. Resta la necessità di accordi che definiscano obiettivi e criteri di verifica.

    * AGGIORNAMENTO 17 DICEMBRE 

    Con emendamento del Governo 4.1000 del 16 dicembre è stato specificato che  l'incremento del limite e l'imposta sostitutiva  pari all'1% saranno applicabili 

    • sia sui premi corrisposti 
    • sia sulle quote di partecipazione agli utili da parte dei dipendenti, in continuità con la disciplina prevista originariamente per il solo anno 2025 di cui all'articolo 5 della legge n. 76 del 2025.

    Regime fiscale 2025 premi di produttività ai lavoratori e partecipazione agli utili

    La legge di bilancio  2025 ( n. 207 2024)  ha previsto  tra le misure di riduzione della imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, la proroga del taglio dell'imposta dal 10 al 5%  sui premi di produttività.

    Riepiloghiamo di seguito la normativa e le precedenti precisazioni dell'amministrazione finanziaria sul tema.

     Si conferma dunque che  per gli emolumenti relativi a:

    • premi di risultato
    • forme di partecipazione agli utili d’impresa

    si applica l'imposta, sostitutiva  dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali, del 5% , entro il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso  

    • pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,
    • a condizione che il reddito da lavoro dipendente privato dell’anno precedente non sia stato superiore a 80.000 euro.

    Va ricordato che a norma della  Legge 208/2015 il premio  di risultato è considerato soggetto all’imposta sostitutiva  forfettaria e non all'IRPEF, solo se:

    • le  somme siano erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali  stipulati   da   associazioni   sindacali comparativamente  più  rappresentative  sul  piano nazionale   ovvero i contratti  collettivi  nazionali, territoriali  o  aziendali  , e   i contratti collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
    •  La corresponsione di tali somme sia legata ad incrementi di produttività misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi;
    •  Il deposito degli accordi avvenga nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 5 Decreto Ministeriale 25 marzo 2016

    Sul tema  l' Agenzia delle Entrate ha anche  specificato  anche  che  l'obiettivo fissato per l'erogazione dei premi di produttività in un gruppo di imprese deve essere raggiunto in ciascuna , non è sufficiente che sia raggiunto a livello collettivo. 

    Inoltre è sempre necessario l'accordo sindacale nella fissazione degli obiettivi  (Risposta a interpello n. 265 2022)

    La detassazione dei premi di produttività si può applicare  per il periodo  dell'anno successivo all'accordo in cui si rilevi l'incremento. (risposta a Interpello 456 2019)

    per godere della detassazione dei premi di produttività è necessario che sia chiaro e misurabile  in un periodo definito il miglioramento realizzato in azienda in termini produttivi ,di qualita o innovazione , come definito  dalle norme . ( risoluzione 78/E del 19 ottobre 2018)

    L'Agenzia aveva pubblicato una circolare sul tema  n. 5  il 7 marzo 2024. 

    Premi produttività Circolare 4 del 16.5.2025

    Nella circolare 4 del 16 maggio 2025  l'Agenzia  precisa che all'estensione prevista dalla legge di bilancio 2025 continuano ad  applicarsi le istruzioni fornite con le circolari 7 marzo 2024, n. 5/E, 1° agosto 2023, n. 23/E, 29 marzo  2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E, cui si rinvia.