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Concorsi: quali dati possono essere pubblicati online e quali no?
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato con provvedimento del 9 ottobre un articolato documento di FAQ volto a chiarire quali dati possano essere trattati e soprattutto diffusi online dalle pubbliche amministrazioni nell’ambito delle procedure dei concorsi pubblici
Il provvedimento nasce a seguito dei numerosi reclami e segnalazioni relativi alla pubblicazione non conforme di graduatorie, elenchi di candidati, punteggi e informazioni sensibili, spesso accessibili tramite motori di ricerca e quindi potenzialmente consultabili senza limiti di tempo.
Il documento chiarisce come la diffusione sul web di informazioni personali rappresenti una forma di trattamento particolarmente invasiva, poiché consente un accesso indiscriminato a dati che possono rimanere online permanentemente ed essere riutilizzati da terzi. Per questo motivo il Garante ribadisce la necessità di adottare criteri stringenti di minimizzazione, selezionando solo i dati effettivamente necessari e autorizzati dalla normativa vigente.
Le nuove disposizioni si coordinano con la riforma del Portale InPA (art. 35-ter d.lgs. 165/2001), confermando l’obbligo di pubblicazione solo degli elementi indispensabili a garantire trasparenza e diritto di impugnazione.
Vediamo le principali indicazioni ed esempi .
Le norme sulla pubblicazione dei dati concorsuali
Si ricorda che con l’introduzione del Portale InPA, le amministrazioni non sono più tenute alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’obbligo si assolve attraverso:
Le graduatorie intermedie – di merito, titoli e riserve – non possono essere pubblicate online, ma devono essere rese accessibili esclusivamente ai partecipanti tramite area riservata.
All’interno di tale spazio gli enti devono fornire:
- nome e cognome
- posizione attribuita
- punteggio complessivo
- mera indicazione dell’eventuale ricorrenza di preferenze (es. con un asterisco)
Senza specificare la natura del titolo, per evitare la diffusione indiretta di informazioni sensibili.
È inoltre vietata la pubblicazione online degli esiti delle prove orali, che devono invece essere affissi solo nei locali fisici della sede d’esame e per il tempo strettamente necessario.
Secondo il provvedimento, la base giuridica che consente alle amministrazioni pubbliche di trattare dati personali dei partecipanti ai concorsi risiede nell’adempimento di obblighi legali e nell’esercizio di funzioni di interesse pubblico (artt. 5 e 6 GDPR; artt. 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy)
Tuttavia, la possibilità di diffondere online tali dati è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore: si tratta principalmente della pubblicazione delle graduatorie finali dei soli vincitori, in conformità al d.lgs. 33/2013 e alle linee guida ANAC.
Dalle FAQ emergono chiaramente i dati che possono essere diffusi sul sito istituzionale dell'ente che bandisce il concorso o sul portale INPA,
Istruzioni operative per le amministrazioni e i consulenti
Il Garante specifica per i responsabili del trattamento, ai dirigenti delle risorse umane e ai consulenti che supportano gli enti nella gestione dei concorsi , che il principio cardine è quello della minimizzazione della diffusione dei dati.
Quindi, prima di pubblicare qualsiasi documento, l’amministrazione deve verificare se la pubblicazione è prevista dalla legge; se il dato è necessario per trasparenza e tutela giurisdizionale; se può essere omesso o sostituito da un’indicazione sintetica.
In generale è consigliabile
- pubblicare solo i dati dei vincitori.
- Usare la data di nascita esclusivamente per distinguere omonimi.
- Non inserire diciture quali “idoneo non vincitore”, “escluso”, “ammesso con riserva”.
- Non pubblicare riferimenti a leggi o categorie che possono rivelare condizioni sensibili (es. legge 104/1992, invalidità).
Gli atti non destinati alla diffusione online devono essere caricati:
- nell’area riservata del portale InPA;
- oppure in un’area protetta del sito istituzionale, accessibile tramite credenziali.
In quest’ambito è possibile comunicare ai candidati informazioni più dettagliate, sempre nel rispetto del principio di necessità.
Le FAQ chiariscono infine che il bando di concorso o un regolamento interno non possono prevedere la pubblicazione di ulteriori dati personali oltre quelli stabiliti dalla normativa nazionale.
Le amministrazioni non hanno autonomia in materia di diffusione dei dati personali e non possono introdurre discipline “locali” difformi.
Concorsi pubblici: riepilogo dei dati pubblicabili e non
Per praticità riepiloghiamo le indicazioni del Garante nella tabella seguente:
Tipo di dato Esempio Pubblicabile online sul sito PA Note operative Nome e cognome dei vincitori Mario Rossi Sì Può essere pubblicato nella graduatoria finale per obblighi di pubblicità e trasparenza. Data di nascita (solo per omonimia) Mario Rossi, nato il 12/03/1990 Sì, in casi limitati Indicabile solo se necessario a distinguere omonimi tra i vincitori. Posizione in graduatoria dei vincitori 1°, 2°, 3° classificato Sì Elemento essenziale della graduatoria finale pubblicabile. Punteggio complessivo dei vincitori 85/100 Sì (facoltativo) La pubblicazione del punteggio è rimessa alla valutazione dell’amministrazione. Dati degli idonei non vincitori Elenco idonei non assunti No (salvo scorrimento) Pubblicabili solo se, con lo scorrimento, diventano vincitori. Dati dei non idonei o assenti Candidati bocciati o non presentati No Non devono comparire online in graduatorie o elenchi pubblici. Titoli di preferenza o precedenza Appartenenza a categorie protette, benefici L. 104/1992 o L. 68/1999 No Possono rivelare dati sensibili (salute, disabilità, condizioni familiari). Non indicare né il titolo né il riferimento normativo. Cause di esclusione o ammissione con riserva “Escluso per mancanza requisiti”, “Ammesso con riserva per ricorso pendente” No Non vanno riportate in graduatoria pubblica, neppure con sigle o acronimi. Dati relativi a condanne penali o reati Esiti controlli casellario giudiziale No La loro diffusione online è espressamente vietata dalla normativa privacy. Dati contenuti negli atti endoprocedimentali Verbali di commissione, elaborati tecnici, valutazione dettagliata dei titoli No Possono essere messi a disposizione solo dei partecipanti, in area riservata (es. Portale InPA). Esiti delle prove orali con elenco candidati Elenco candidati esaminati con voto prova orale No (online) Devono essere affissi solo nei locali d’esame e per il tempo strettamente necessario. Indicazioni che rivelano indirettamente lo stato di salute Riferimenti a “categorie L. 104/1992”, “disabili L. 68/1999”, “orfani di caduti per servizio” No Anche il mero rimando alla legge può far emergere informazioni sullo stato di salute del candidato o dei familiari. -
Riscatto del fondo pensione residenti all’estero: l’Agenzia chiarisce
Con la Risposta n. 296/2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema della tassazione delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare in caso di riscatto totale anticipato, quando il percettore risulta residente all’estero.
Il documento affronta un caso di particolare rilevanza per datori di lavoro, consulenti e lavoratori italiani espatriati, poiché chiarisce l’applicazione delle regole interne e convenzionali in presenza di una posizione maturata in Italia ma liquidata a un soggetto fiscalmente residente in un Paese a fiscalità privilegiata.
Il quesito riguarda, infatti, l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Singapore (legge 26 luglio 1978, n. 575) e la possibile qualificazione del riscatto come reddito di pensione ai sensi dell’articolo 17 del Trattato.
L’Agenzia, dopo un approfondito esame della normativa interna e convenzionale, offre un orientamento di interesse operativo, utile per la gestione di casi analoghi da parte di professionisti e aziende.
Il caso: riscatto pensione integrativa residente a Singapore
L’istanza riguarda un cittadino italiano iscritto all’AIRE, residente fiscalmente a Singapore, già dipendente di società italiane e iscritto a un fondo pensione negoziale (Fondo Alfa). Dopo il trasferimento all’estero e la cessazione del rapporto di lavoro, il contribuente non ha più versato contribuzione, ma mantiene una posizione individuale maturata in Italia.
Pur non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile prevista dagli ordinamenti italiani, il regolamento del fondo consente il riscatto totale anticipato della posizione. L’istante chiede quindi di poter ottenere la liquidazione in un’unica soluzione e domanda se tale somma rientri tra le “pensioni” disciplinate dall’articolo 17 della Convenzione Italia–Singapore, e quindi imponibile esclusivamente nello Stato di residenza Singapore).
L’Agenzia ricorda preliminarmente che Singapore è incluso tra i Paesi a fiscalità privilegiata del D.M. 4 maggio 1999, con conseguente applicazione della presunzione relativa di residenza fiscale in Italia ex articolo 2, comma 2-bis, del TUIR. Tuttavia, l’accertamento effettivo della residenza non è oggetto dell’istituto dell’interpello, per cui il parere viene fornito assumendo validamente la residenza a Singapore come dichiarata dal contribuente.
Dal punto di vista della normativa interna, l’Agenzia ribadisce che:
- le prestazioni dei fondi pensione costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera h-bis, TUIR);
- tali redditi si considerano prodotti in Italia quando corrisposti da soggetto residente (articolo 23, comma 2, lettera b), TUIR);
- la prestazione è quindi soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 24, comma 1-quater, del d.P.R. 600/1973 e dell’articolo 14 del d.lgs. 252/2005.
A questo punto si rende necessario verificare l’eventuale prevalenza delle norme convenzionali, come previsto dagli articoli 169 del TUIR e 75 del d.P.R. 600/1973.
La Risposta: non è reddito da pensione se manca il requisito anagrafico
Nel valutare la corretta qualificazione del reddito, l’Agenzia osserva che la Convenzione non disciplina espressamente il riscatto delle posizioni di previdenza complementare. È quindi necessario stabilire se l’erogazione debba essere trattata come:
- reddito di lavoro dipendente, disciplinato dall’articolo 14 (“Servizi personali”), oppure
- reddito di pensione, disciplinato dall’articolo 17 (“Pensioni”).
Richiamando il Commentario OCSE all’articolo 18, l’Agenzia sottolinea che una prestazione può essere considerata “altra remunerazione analoga alla pensione” solo quando rappresenta la commutazione di un diritto pensionistico già maturato.
Nel caso analizzato:
- il contribuente non ha ancora maturato i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica complementare;
- il riscatto anticipato riguarda esclusivamente la somma maturata fino al momento del disinvestimento;
- non si configura quindi alcuna sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato.
Per tali motivi, l’Agenzia conclude che il reddito non può essere qualificato come “pensione” ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione.
La somma erogata costituisce invece una remaunerazione analoga ai redditi da lavoro dipendente, poiché l’articolo 50 del TUIR ricomprende espressamente le prestazioni pensionistiche complementari tra i redditi assimilati al lavoro subordinato.
Pertanto, ai fini convenzionali il riscatto deve essere attratto nell’ambito dell’articolo 14 della Convenzione.
Poiché tutta la posizione previdenziale è maturata per attività lavorativa svolta in Italia, lo Stato della fonte (Italia) mantiene la potestà impositiva concorrente.
La prestazione è quindi imponibile in Italia, con applicazione della ritenuta prevista dalla normativa interna.
Eventuali casi di doppia imposizione devono essere risolti dallo Stato di residenza (Singapore) ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione.
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Cassa geometri: dal 2025 assistenza sanitaria gratuita e Opzione donna
La Cassa Geometri rinnova il proprio impegno a favore degli iscritti ricordando due misure del sistema di welfare 2025 per le quali attualmente sono aperte le procedure di domanda
Si tratta in particolare:
- della polizza sanitaria integrativa gratuita e
- della possibilità di pensione anticipata Opzione Donna con 60 anni di età e 40 di contribuzione con una riduzione dell'ordinario abbattimento dell'assegno.
Assistenza sanitaria gratuita Cassa Geometri
Dal 16 ottobre 2025 sarà attivata la seconda annualità assicurativa con il Piano Base “Garanzia A”, offerta gratuitamente agli iscritti e ai pensionati attivi ed erogata da Generali Italia S.p.A., compagnia aggiudicataria della gara europea. Nella stessa data sarà disponibile il portale di adesione ai Piani Sanitari, che consentirà, a carico dell’iscritto, di aderire ai Piani Integrativi ed estendere le coperture anche ai familiari.
La scadenza per completare l’adesione è fissata al 13 gennaio 2026.
La polizza sanitaria si articola in tre moduli:
- Garanzia A – Piano Base: check-up annuale, coperture per ricoveri a seguito di interventi chirurgici importanti o gravi eventi morbosi, indennità in caso di invalidità grave da infortunio, pacchetto maternità, prestazioni di alta specializzazione e indennità da non autosufficienza (LTC);
- Garanzia B – Piano Integrativo: estensione delle tutele con coperture per ricoveri, visite, esami e prestazioni diagnostiche senza liste d’attesa;
- Garanzia C – Piano Integrativo: incremento del massimale per il rischio di non autosufficienza e possibilità di estendere la copertura anche al nucleo familiare.
Per chi sceglierà di estendere la copertura al nucleo familiare tramite l’adesione alla Mutua Aglea Salus (previo pagamento della quota associativa una tantum), sarà possibile usufruire della detrazione fiscale del 19% dei contributi versati in dichiarazione dei redditi.
Dal 16 ottobre 2025 sono disponibili sul sito della Cassa, sezione Cassa per Te – Welfare – Assistenza sanitaria, le Guide ai Piani Sanitari e tutta la documentazione informativa utile per gli iscritti.
Opzione Donna Cassa Geometri:
L'ente ricorda che in data 15 gennaio 2025 è intervenuta l’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera del Comitato dei Delegati n. 6 del 20 giugno 2024 con la quale la Cassa ha previsto l’introduzione di un regime agevolato temporaneo per le professioniste che raggiungono i requisiti anagrafico-contributivi (60 anni di età e 40 anni di anzianità contributiva) per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 3, c. 3, del Regolamento di previdenza ed assistenza.
La misura prevede una riduzione della percentuale di abbattimento della quota reddituale per le professioniste che scelgono l’accesso anticipato alla pensione.
Cio significa che l'abbattimento tche in via ordinaria è dell’1% per ogni mese di anticipo rispetto ai 67 anni, sarà ridotta allo 0,5% per le domande presentate dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2035. Inoltre, la quota minima di abbattimento sarà dimezzata, passando dal 12% al 6%.
Questo comporta un calcolo degli assegni di pensione piu favorevole alle professioniste iscritte.
Il nuovo testo è consultabile nella sezione “ Norme e regolamenti”.
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Licenziamento o sanzione conservativa per la negligenza sul lavoro?
Il tema del licenziamento disciplinare è di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti, soprattutto alla luce dei rapporti tra normativa e contrattazione collettiva.
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29343 del 6 novembre 2025, offre un rilevante contributo interpretativo in merito all’applicazione dell’art. 18 della Legge n. 300/1970, come modificato dalla Legge n. 92/2012, nella parte relativa alla distinzione tra tutela reintegratoria (comma 4) e tutela indennitaria (comma 5) potenziata dal Jobs Act ormai 10 anni fa
La pronuncia trae origine da un procedimento volto a verificare la legittimità di un licenziamento disciplinare irrogato a un lavoratore del settore Turismo – Pubblici Esercizi, per comportamento considerato negligente, con riferimento alle previsioni dell’art. 144 del CCNL applicato. La cassazione ha confermato l'orientamento già consolidato per il quale le previsioni del contratto collettivo sono prevalenti.
Vediamo piu in dettaglio il caso e le motivazioni dei giudici.
Il caso: negligenza e sanzioni disciplinari
Il contenzioso nasce dall’impugnazione di un licenziamento disciplinare motivato dall’azienda con riferimento alla violazione di specifiche prassi operative interne, tra cui le procedure di registrazione delle temperature dei prodotti cotti previste dalle cosiddette schede CCP6.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto la sanzione espulsiva illegittima, osservando che la condotta, pur ritenuta negligente, rientrasse nelle ipotesi punibili con misura conservativa secondo il CCNL di settore.
La Corte d’Appello di Roma, in secondo grado ha confermato l’illegittimità del licenziamento ma ha escluso l’applicazione della tutela reintegratoria. Secondo i giudici di secondo grado, la condotta non trovava corrispondenza diretta nelle previsioni tipizzate dal CCNL per l’applicazione di una sanzione conservativa; ne derivava pertanto l’applicazione della tutela indennitaria prevista dall’art. 18, comma 5, Statuto dei lavoratori.
Avverso questa decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dei commi 4 e 5 dell’art. 18 e dell’art. 144 del CCNL, sostenendo che il comportamento contestato rientrava pienamente nell’ambito delle condotte punibili con sanzione conservativa.
Le decisioni di merito e la pronuncia della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: quando la contrattazione collettiva qualifica una condotta come meramente negligente e punibile con sanzione conservativa, il giudice non può sostituire tale valutazione con un proprio giudizio di maggiore gravità.
La Cassazione richiama, a tal fine, il “diritto vivente” formatosi sul punto, secondo il quale il giudice è tenuto a verificare se il fatto contestato possa essere ricondotto — anche mediante interpretazione elastica — alle ipotesi di violazioni sanzionate in via conservativa dal contratto collettivo.
Nel caso di specie, la Corte ha infatti rilevato che la decisione d’appello non aveva adeguatamente motivato l’esclusione della condotta del lavoratore dal perimetro dell’art. 144, comma 7, lett. c), del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, che punisce il lavoratore che “non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza”. La violazione delle prassi operative aziendali, secondo i giudici di legittimità, poteva essere valutata come forma di negligenza rientrante in questa disposizione, rendendo quindi applicabile la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4.
La Corte ha inoltre richiamato numerosi precedenti conformi, sottolineando come la contrattazione collettiva, nella disciplinare le possibili mancanze nella condotta del lavoratore, svolga una funzione di attuazione del principio di proporzionalità, cui il giudice deve conformarsi. Ne deriva che, in presenza di una previsione contrattuale più favorevole al lavoratore, il licenziamento disciplinare debba essere annullato, con conseguente reintegrazione.
Di conseguenza, la Cassazione ha cassato la sentenza d’appello, rinviando alla Corte territoriale per un nuovo esame alla luce dei principi indicati.
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Tredicesima 2025 dipendenti: come si calcola, tassazione, bonus Natale
L'istituto della “tredicesima mensilità” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuslavoristico dal regime fascista con il contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dell'industria datato 05 agosto 1937. Inizialmente questa mensilità aggiuntiva non era u obbligatorio per il datore di lavoro, e solamente con l'accordo Interconfederale per l'industria del 27.10.1946 l'istituto venne reso obbligatorio per il settore dei lavoratori dell'industria; in seguito il D.P.R. n. 1070 del 1960 estese tale diritto ai lavoratori dipendenti di qualsiasi settore assumendo il nome di “Gratifica Natalizia”.
La tredicesima mensilità rientra nel concetto della “retribuzione differita” ovvero quella parte di retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e che percepisce una sola volta.
Nel 2024 era stato previsto un bonus aggiuntivo di 100 euro ai dipendenti con redditi piu bassi ma si è trattato di una misura termporanea, che non è stata rinnovata per il 2025.(vedi ultimo paragrafo)
Elementi per il calcolo della tredicesima
Al lavoratore , in presenza di un intero anno di lavoro ( 12 mesi di presenza) spetta solitamente una mensilità aggiuntiva calcolata sull’ultima retribuzione percepita.
L’erogazione della tredicesima deve essere effettuata sulla base della retribuzione globale di fatto (Cassazione 24.06.1981 n. 4119) e, al fine di identificare al meglio gli elementi da prendere a base per il calcolo, è d'obbligo consultare il CCNL di riferimento.
In generale gli elementi principali da considerare per la determinazione della retribuzione utile per il calcolo della tredicesima sono:
- paga base;
- indennità di contingenza;
- terzi elementi nazionali o provinciali;
- scatti di anzianità (tale casistica rientra nel concetto della “retribuzione diretta“ovvero quella parte della retribuzione che viene percepita dal lavoratore a scadenze periodiche, che normalmente coincidono con il mese ;
Sono inoltre elementi da considerare se erogati con continuità:
- super minimo,
- assegno ad personam,
- straordinari forfetizzati o continuativi,
- provvigioni,
- cottimo,
- indennità sostitutiva di mensa,
- indennità per maneggio denaro,
- premi di produttività annuali.
- In via generale, sempre nel rispetto di quanto disposto dai vari CCNL, non fanno parte invece della retribuzione utile le seguenti voci retributive:
- lavoro straordinario,
- lavoro notturno e lavoro festivo effettuati in via occasionale,
- somme concesse una tantum e
- rimborsi spese erogati nel mese.
Di fatto, l''importo della “ tredicesima“ corrisponde dunque:
- ad una retribuzione fissa mensile globale di fatto per i lavoratori mensilizzati ovvero
- ad un importo determinato dalla paga oraria moltiplicata per il divisore orario mensile previsto dal contratto, peri lavoratori retribuiti ad ore.
Il lavoratore part-time ha diritto alla tredicesima in proporzione all’orario di lavoro prestato.
Per chi ha lavorato meno di un anno va divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mesi lavorati.
Tredicesima e assenze
Le assenze dal lavoro da parte del lavoratore possono influire o meno sul calcolo della tredicesima e pesare quindi sull'ammontare spettante al dipendente .
Nello specifico le “assenze dal lavoro” si devono distinguere con le seguenti modalità:
- assenze utili per la maturazione della tredicesima: – congedo matrimoniale;- ferie;- festività;- permessi riduzione orario;- preavviso non lavorato;
- assenze non utili per la maturazione della tredicesima: congedo parentale;- malattia e infortunio oltre il periodo previsto dal contratto;- malattia bambino;- congedo straordinario biennale;- congedo per gravi e documentati motivi familiari;- sciopero;- servizio militare;- sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare;- aspettative e permessi non retribuiti;- assenze non giustificate.
Come noto molte assenze del lavoratore prevedono un intervento da parte degli Istituti previdenziali e assistenziali Inps e Inail (ad es. malattia; congedo di maternità e paternità; infortunio sul lavoro per inabilità temporanea; cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad orario ridotto; permessi per allattamento; permessi retribuiti per familiari con handicap; indennità per richiamo alle armi).
Tali Istituti corrispondono al lavoratore una quota della tredicesima mensilità che verrà detratta in un secondo momento a cura del datore di lavoro al momento dell'erogazione della gratifica stessa .Ai fini del calcolo il datore di lavoro dovrà anche applicare le percentuali di lordizzazione previste dalla norma in vigore in quanto le quote corrisposte dagli istituti non sono soggette a contributi previdenziali.
- per le aziende fino a 15 dipendenti la percentuale di lordizzazione da applicare è 1,101201;
- per le aziende con più di 15 dipendenti si applica la percentuale di 1,104851;
- per gli apprendisti la percentuale è di 1,062022.
Il trattamento fiscale e previdenziale della tredicesima
Dal punto di vista previdenziale e fiscale la tredicesima è soggetta a contributi previdenziali ed alla tassazione ordinaria fiscale a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (entrerà pertanto a far parte del conguaglio fiscale di fine anno del lavoratore).
La tredicesima, o la mensilità aggiuntiva, non dà diritto ad alcuna detrazione ulteriore per lavoro dipendente o a quelle per carichi familiari.
Inoltre viene conteggiata anche ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 2120 del codice civile.
Per questi motivi la tredicesima mensilità non sarà quasi mai pari alla retribuzione mensile base perché viene maggiormente tassata.
Tredicesima e Bonus Natale 2024
Il Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024 ha introdotto per il 2024 una nuove indennità una tantum esentasse cd. Bonus Natale , per i lavoratori con contratto di lavoro dipendente che dovrebbe essere erogata in concomitanza con la tredicesima.
Il bonus riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari, ovvero
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro,
- che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato.
- con imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.
Le istruzioni operative sono state fornite dalla Agenzia delle entrate con la circolare 20/e 2024
Per richiederlo il lavoratore deve fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico.
Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite conguaglio fiscale.
Il bonus è parametrato ai giorni lavorativi del 2024, e va anche a coloro che hanno perso il lavoro durante l'anno, può dunque essere anche ottenuto tramite la dichiarazione dei redditi 2025.
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Aspettativa sindacale: nuovi chiarimenti INPS
Sul tema dell’accreditamento della contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in
aspettativa sindacale o politica, previsto dall’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dall’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 l'inps con il Messaggio n. 3505 del 21 novembre 2025, fornisce ulteriori chiarimenti per le gestioni private, con l’obiettivo di uniformare le prassi e ridurre il contenzioso. In particolare si specifica la necessità dei verifica della dichiarazione del datore di lavoro e dell'incarico attribuito al lavoratore dall'organizzazione.Si ricorda che pochi mesi fa in un altro messaggio erano state modificate le istruzioni in relazione alla doppia contribuzione per lavoro part time durante il periodo di aspettativa.
Quadro normativo
Resta fermo che l’aspettativa sindacale o politica:
- è non retribuita;
- comporta la sospensione del rapporto di lavoro subordinato assoggettato all’assicurazione IVS;
- richiede, ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa, un atto scritto di collocamento in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato e sottoscritto, con data antecedente all’inizio dell’aspettativa, come previsto dall’articolo 3 del D.lgs. n. 564/1996.
Il Messaggio INPS n. 3505 del 21 novembre 2025 ribadisce che, in assenza di tale atto scritto, l’accredito della contribuzione figurativa non può essere riconosciuto, anche se sussistono gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.
Aspettativa per incarichi politici o sindacali e lavoro part time
Con il Messaggio n. 1606 del 21 maggio 2025, l’INPS ha modificato un orientamento consolidato in materia di aspettativa sindacale o politica e accredito della contribuzione figurativa.
In particolare, il nuovo indirizzo riguarda i lavoratori subordinati con
contratto di lavoro part-time collocati in aspettativa, che instaurano, durante il mandato, un ulteriore rapporto di lavoro subordinato part-time, anche alle dipendenze di partiti politici o organizzazioni sindacali.In tali ipotesi, l’Istituto ammette:
- l’accredito della contribuzione figurativa relativa al rapporto di lavoro sospeso per effetto dell’aspettativa;
- il contestuale accredito della contribuzione obbligatoria per il rapporto part-time instaurato durante l’aspettativa.
Il riconoscimento è subordinato all’assenza di sovrapposizione delle coperture
assicurative e al rispetto dei limiti orari previsti, mentre per i lavoratori a tempo pieno resta fermo l’orientamento più restrittivo delineato dal Messaggio n. 55/2008, che esclude il figurativo in presenza di attività lavorativa contestuale.Messaggio INPS n. 3505/2025: documentazione, irreperibilità dell’atto e casi particolari
Il Messaggio n. 3505 del 21 novembre 2025 interviene nell’ambito del processo di armonizzazione delle prassi tra gestioni previdenziali private e pubbliche, concentrandosi sui presupposti documentali per il riconoscimento dell’accredito figurativo in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del D.lgs. n. 564/1996.
L’INPS chiarisce che, ai fini dell’accredito figurativo:
- è necessaria la verifica dell’atto di collocamento in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato e sottoscritto, con data anteriore al periodo di aspettativa;
- nel caso in cui tale atto sia già agli atti perché allegato a una precedente domanda, il lavoratore che si trovi in aspettativa a tempo indeterminato deve produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il permanere della situazione originariamente definita;
- qualora l’atto originario sia divenuto irreperibile per cause oggettive, il datore di lavoro può presentare una propria dichiarazione che ne attesti l’irreperibilità e produrre documentazione idonea a provare l’avvenuto collocamento in aspettativa (ad esempio prospetti paga, estratti del Libro unico del lavoro).
La sola documentazione sostitutiva non è tuttavia sufficiente in assenza di una dichiarazione formale del datore di lavoro che spieghi le ragioni dell’irreperibilità e confermi la sussistenza del provvedimento di aspettativa.
Specifiche indicazioni sono fornite per i casi di trasferimento d’azienda, fusioni e operazioni similari, in cui il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con un nuovo datore: in tali ipotesi è ammessa documentazione sostitutiva, mentre non lo è nei casi di successione di rapporti con interruzione del precedente e nuova assunzione.
Il Messaggio n. 3505/2025 richiama il contenuto dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 564/1996, secondo cui le cariche sindacali rilevanti ai fini dell’accredito figurativo sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio.
Ne consegue che le funzioni sindacali riconosciute non sono limitate alle posizioni apicali, ma si estendono anche a delegati, segretari, membri di organismi direttivi e collegiali, purché l’incarico:
- sia conferito con atto scritto e investitura formale;
- risulti conforme allo statuto dell’organizzazione sindacale;
- sia documentabile in modo chiaro e certo.
L’Istituto richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in più occasioni ha ricondotto la legittimità dell’accredito figurativo alla sola verifica della regolarità formale dell’investitura e della sua conformità statutaria, ritenendo irrilevante, ai fini del diritto al figurativo, la verifica dell’attività concretamente svolta dal titolare della carica.
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Diritto di sciopero: quando è antisindacale la condotta del datore di lavoro
Con l’ordinanza n. 29740 dell’11 novembre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è tornata a pronunciarsi sul delicato equilibrio tra potere organizzativo del datore di lavoro e tutela del diritto di sciopero garantito dall’art. 40 Cost.
Il caso riguardava un procedimento ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, promosso da un’organizzazione sindacale contro le disposizioni di servizio adottate da un’impresa concessionaria autostradale in occasione di agitazioni del personale addetto all’esazione. Le procedure interne – da adempiere prima e dopo l’astensione – erano state giudicate dai giudici di merito come potenzialmente idonee a comprimere la libertà dei lavoratori nel determinarsi sull’adesione allo sciopero.
La Suprema Corte ha confermato integralmente le decisioni di primo e secondo grado, chiarendo che, pur restando salvo il potere datoriale di organizzare l’attività e prevenire danni alla produzione, sono illegittime le misure che, in concreto, incidono sull’effettivo esercizio del diritto di sciopero o ne alterano le modalità tipiche.
Vediamo maggiori dettagli.
Il caso: le disposizioni aziendali prima e dopo l’astensione
Il giudizio traeva origine da due disposizioni di servizio emanate nel 2016, relative alle “procedure da adottare in occasione di agitazioni sindacali del personale di esazione”. La Corte d’Appello aveva ritenuto antisindacali sia gli adempimenti da eseguire prima sia quelli imposti dopo l’inizio dello sciopero.
Secondo il giudice di merito, le procedure preliminari – della durata variabile tra 15 e 60 minuti – obbligavano di fatto gli addetti a decidere anticipatamente la propria adesione all’astensione: un lavoratore non avrebbe potuto scegliere “in modo istantaneo” se partecipare allo sciopero, poiché tale adesione presupponeva l’avvenuto completamento di attività propedeutiche imposte dall’azienda.
Per quanto riguarda gli adempimenti successivi all’avvio dello sciopero, la Corte territoriale aveva rilevato che le attività richieste – pur non retribuite – richiedevano un tempo apprezzabile e risultavano presidiate da possibili sanzioni disciplinari. In assenza di prova che tali procedure mirassero a preservare la capacità produttiva dell’impresa, esse risultavano idonee a limitare oggettivamente il diritto del lavoratore di aderire allo sciopero.
La società aveva contestato la decisione sostenendo, tra l’altro, la necessità di tutelare il proprio patrimonio, in particolare rispetto alla gestione degli incassi effettuati dagli esattori, e richiamando l’art. 41 Cost. sul diritto dell’imprenditore di organizzare l’attività economica.
Aveva inoltre dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c., ritenendo di non essere gravata dell’onere di dimostrare l’esistenza di soluzioni alternative.
Le decisioni di merito e di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le censure della società confermando la natura antisindacale delle disposizioni organizzative contestate.
Richiamando il consolidato orientamento costituzionale e di legittimità, la Suprema Corte ha ribadito che:
- il diritto di sciopero può comportare un danno alla produzione, considerato fisiologico e connaturato alla funzione di autotutela collettiva.
- È invece illegittimo tutto ciò che possa determinare un danno alla produttività, cioè un pregiudizio irreversibile alla possibilità dell’impresa di proseguire l’attività o alla sua integrità organizzativa.
In questo quadro, il datore di lavoro mantiene il potere di adottare misure idonee a contenere gli effetti lesivi dello sciopero, purché tali interventi non comprimano in alcun modo l’effettivo esercizio del diritto costituzionale. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito secondo cui le procedure imposte agli esattori:
- prima dello sciopero limitavano la libertà del lavoratore di scegliere se aderire all’astensione, poiché richiedevano attività che solo chi avesse già deciso di scioperare avrebbe potuto svolgere;
- dopo l’inizio dello sciopero imponevano un’attività lavorativa non retribuita, incompatibile con la natura stessa dell’astensione e aggravata dalla previsione di possibili sanzioni disciplinari.
Inoltre, la Corte ha respinto la censura sull’onere della prova: non vi era stata alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., poiché la contestazione riguardava non la ripartizione dell’onere probatorio, ma la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito, profilo non censurabile in sede di legittimità.
La Cassazione ha così confermato la condotta antisindacale e rigettato il ricorso datoriale, condannando la società al pagamento delle spese processuali e richiamando l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002.