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CCNL tessile ceramica chimica PMI: ecco il rinnovo 2025
Le parti sociali del settore moda, tessile, chimica, ceramica e decorazione piastrelle in terzo fuoco hanno raggiunto un importante risultato con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 21 ottobre 2025, seguita dal verbale integrativo del 5 novembre 2025, relativo al rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alle Piccole e Medie Imprese (PMI) dei comparti coinvolti.
L’intesa riguarda, in particolare, i lavoratori impiegati nella Piccola Industria (fino a 49 dipendenti) della Chimica e dei settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro e del settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.
Il contratto, siglato tra le associazioni datoriali Cna Federmoda, Cna Produzione, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, definisce il nuovo quadro normativo ed economico valido dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Un rinnovo atteso, che interviene in un momento cruciale per queste filiere produttive, fortemente caratterizzate dalla trasformazione dei processi, dal ricorso a nuovi materiali e dalla crescente domanda di professionalità specializzate.
L’accordo aggiorna in modo significativo sia la disciplina del rapporto di lavoro sia i minimi salariali, con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità normativa e adeguamenti economici coerenti con l’evoluzione del settore, preservando al contempo la competitività delle imprese e la tutela dei lavoratori.
CCNL ceramica chimica PMI gli accordi di rinnovo 2025
Il rinnovo contrattuale introduce rilevanti modifiche in materia di periodo di prova, contratti a termine, malattia, lavoro straordinario e congedo parentale, rafforzando le tutele per i dipendenti e adeguando l’impianto normativo alle esigenze delle aziende.
Periodo di prova
Per i nuovi rapporti di lavoro avviati dal 1° novembre 2025 vengono rivisti i periodi di prova, con l’obiettivo di rendere l’istituto più coerente con i diversi profili professionali e con le esigenze organizzative delle imprese. Le nuove durate, differenziate per livello e settore, mirano a garantire un congruo tempo di valutazione reciproca del rapporto.
Contratto a tempo determinato: nuove causali
Le parti definiscono le condizioni che consentono di stipulare, prorogare o rinnovare contratti a termine oltre i 12 mesi, introducendo causali specifiche che rispondono alle reali necessità operative:
- realizzazione di progetti o servizi definiti nel tempo e non rientranti nell’attività ordinaria;
- progetti temporanei legati a innovazioni tecnologiche, modernizzazione degli impianti, nuovi processi produttivi;
- avvio di nuove attività o lancio di nuovi prodotti, comprese iniziative promozionali nei punti vendita.
Malattia
Vengono aggiornati i limiti temporali per la conservazione del posto di lavoro, con importanti ampliamenti:
- settore tessile-abbigliamento: 15 mesi (verifica su 30 mesi anche con più eventi morbosi);
- settore calzature: 13 mesi (verifica su 30 mesi, con esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero).
Superati tali limiti, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto, riconoscendo comunque TFR e indennità di preavviso.
Lavoro straordinario
Dal 1° novembre 2025 cambiano le percentuali di maggiorazione:
- occhiali: straordinario diurno al 27%;
- giocattoli: maggiorazione per le ore eccedenti l’orario contrattuale e l’orario legale al 27%.
Gli aggiornamenti che tengono conto degli andamenti produttivi e delle specificità dei comparti.
Congedo parentale
Sempre dal 1° novembre 2025, l’indennità economica del congedo parentale, pari al 30% della retribuzione, viene integrata al 60% per un massimo di tre mesi, rafforzando le misure di conciliazione vita-lavoro.
Le novità economiche
L’accordo definisce un articolato sistema di aumenti sui minimi tabellari, diversificato per settore, livello e tempistica di erogazione.
Le tranches decorrono tutte nel corso del 2026, in coerenza con le dinamiche inflattive e con gli andamenti economici delle diverse filiere.
Di seguito la tabella riassuntiva degli incrementi retributivi previsti per ciascun comparto.
Settore Livello di riferimento Aumento totale Tranches Tessile, abbigliamento, calzature, pelli/cuoio, occhiali, giocattoli, penne, spazzole e pennelli 4° livello € 200,00 1) € 125,00 dal 01/01/2026
2) € 30,00 dal 01/08/2026
3) € 45,00 dal 01/11/2026Chimica e settori accorpati Livello D € 191,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
2) € 30,00 dal 01/08/2026
3) € 16,00 dal 01/11/2026Plastica e gomma Livello V € 167,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
2) € 22,00 dal 01/08/2026Abrasivi, Ceramica, Vetro – € 161,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
2) € 16,00 dal 01/08/2026Decorazione piastrelle in terzo fuoco Livello D € 150,00 1) € 80,00 dal 01/01/2026
2) € 40,00 dal 01/08/2026
3) € 30,00 dal 01/11/2026QUI IL TESTO INTEGRALE DEGLI ACCORDI E TUTTE LE TABELLE RETRIBUTIVE
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Economia italiana ferma, i prezzi rallentano: i dati Istat di novembre 2025
Secondo l’ultima Nota mensile di Istat, nel terzo trimestre 2025 il PIL italiano è rimasto fermo rispetto ai tre mesi precedenti: una crescita zero, in linea con la Germania ma inferiore a Francia e Spagna. L’economia globale è in fase di moderato rallentamento e il commercio internazionale è ancora condizionato da dazi e incertezze geopolitiche. In questo contesto, l’Italia si muove con fatica: tiene l’export, mentre domanda interna e consumi restano deboli.
Sul fronte del lavoro, a settembre gli occupati hanno raggiunto quota 24,2 milioni: il tasso di occupazione sale al 62,7%, mentre la disoccupazione si attesta al 6,1%, leggermente in aumento rispetto al mese precedente ma sempre al di sotto della media dell’area euro (6,3%). Per le famiglie significa un mercato del lavoro nel complesso stabile, ma con segnali di fragilità soprattutto per i giovani, il cui tasso di disoccupazione torna sopra il 20%.
Industria, costruzioni , commercio, export: luci e ombre
L’industria mostra un andamento altalenante. A settembre la produzione industriale è rimbalzata del 2,8% rispetto ad agosto, recuperando la caduta del mese precedente (-2,7%). Se si guarda però all’intero terzo trimestre, il saldo è ancora leggermente negativo (-0,5% rispetto ai tre mesi precedenti).
Per il settore dell'Edilizia, le costruzioni invece rallentano: ad agosto la produzione è scesa dell’1,6% su base mensile, pur restando in crescita nel confronto su base più ampia (giugno–agosto contro i tre mesi precedenti).
Anche i servizi segnano un calo del fatturato in volume (-0,8% in agosto), trainato in particolare dal commercio all’ingrosso, mentre alloggio, ristorazione e informazione-comunicazione reggono meglio.
Ancora positivo l’andamento degli scambi con l’estero. Nonostante la riduzione registrata ad agosto, la c)rescita delle esportazioni nei mesi estivi (periodo giugno- agosto) è stata nel
complesso positiva (+1,2% . Gli acquisti, viceversa, hanno evidenziato una maggiore debolezza (-0,3%,
Nei primi otto mesi del 2025, la dinamica degli scambi è risultata nel complesso positiva per entrambi iflussi: le esportazioni di beni in valore sono aumentate in termini tendenziali tra gennaio e agosto del 2,6%,le importazioni del 4,1%, con flussi particolarmente sostenuti in entrata da alcuni paesi ( le importazionidalla Cina sono aumentate del 24,5% in termini tendenziali nel periodo gennaio-agosto).
L’incremento delle vendite è stato, tuttavia, limitato ad alcuni settori: prodotti farmaceutici (+34,8%) prodotti alimentari, bevande e tabacco, oltre che di metalli e prodotti in metallo (+4,8%); positiva mentre sono in forte calo le vendite di autoveicoli (-9,3%)
Nel complesso, le vendite al dettaglio di settembre diminuiscono dello 0,5% sia in valore sia in volume. Nel terzo trimestre il valore degli acquisti è sostanzialmente stabile, ma i volumi sono in calo: le famiglie comprano un po’ meno, segno che il potere d’acquisto resta sotto pressione, soprattutto per i beni alimentari.
Prezzi spesa in rallentamento ma il cibo resta caro
Mentre la fiducia delle famiglie ancora tiene, la buona notizia per i consumatori arriva dall’inflazione. A ottobre 2025 l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) in Italia cresce dell’1,3% su base annua, un valore molto più basso rispetto ai picchi del 2022–2023 e inferiore alla media dell’area euro (2,1%). L’inflazione di fondo, che esclude energia e alimentari freschi, è stabile al 2%.
A pesare ancora sul portafoglio è però il carrello della spesa. Dal ottobre 2021 a ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari in Italia sono aumentati del 24,9%, quasi 8 punti in più rispetto all’indice generale dei prezzi (+17,3%). Il rincaro è stato alimentato prima dall’esplosione dei costi energetici (gas, elettricità, carburanti) e dei fertilizzanti, che hanno inciso soprattutto sui prodotti freschi, poi dal graduale recupero dei margini di profitto lungo la filiera agricola e alimentare.
Oggi i prezzi alimentari crescono meno rispetto agli anni scorsi, ma restano su livelli elevati: rispetto al 2019, molte categorie – come pane e cereali, latte e derivati, frutta e verdura – hanno subito aumenti nell’ordine del 25–30%. Per le famiglie significa che l’inflazione è rientrata, ma il costo del cibo rimane strutturalmente più alto, e per tornare a respirare serviranno salari più robusti e una dinamica dei prezzi stabilmente contenuta.
Testo ISTAT e tabella principali indicatori novembre 2025
QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA NOTA ISTAT
Indicatore Italia Area euro Periodo di riferimento PIL (variazione trimestrale %) 0,0 0,2 Terzo trimestre 2025 Produzione industriale (variazione mensile %) +2,8 -1,2 Settembre 2025 Produzione nelle costruzioni (variazione mensile %) -1,6 -0,1 Agosto 2025 Vendite al dettaglio in volume (variazione mensile %) -0,5 -0,1 Settembre 2025 Prezzi alla produzione industria – mercato interno (variazione mensile %) +0,2 -0,1 Settembre 2025 Prezzi al consumo IPCA (variazione annua %) 1,3 2,1 Ottobre 2025 Tasso di disoccupazione (%) 6,1 6,3 Settembre 2025 Economic Sentiment Indicator (variazione punti) +1,4 +1,2 Ottobre 2025 -
Rifiuto prestazione lavorativa: la Cassazione chiarisce i limiti per il lavoratore
Nel rapporto di lavoro subordinato, l’obbligo di reciproca correttezza e buona fede assume un ruolo centrale, soprattutto nei casi in cui una delle parti invochi l’inadempimento dell’altra. In tale ambito si colloca l’articolo 1460 del Codice civile, che disciplina l’eccezione di inadempimento, consentendo alla parte adempiente di sospendere la propria prestazione quando la controparte non rispetti gli obblighi contrattuali.
La giurisprudenza ha tuttavia precisato che tale facoltà non opera in modo automatico né costituisce un diritto assoluto. Il rifiuto del lavoratore deve infatti essere proporzionato, causalmente collegato all’inadempimento aziendale e mantenersi nell’alveo della buona fede.
Su questo punto è intervenuta a Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21965 del 30 luglio 2025, che offre un’importante occasione di chiarimento per datori di lavoro e consulenti, specie in presenza di contestazioni legate a trasferimenti, mutamenti di mansioni o mancata corresponsione della retribuzione.
Vediamo i dettagli e un precedente caso di licenziamento per rifiuto di nuove mansioni , considerato invece illegittimo.
Il caso Licenziamentoillegittimo per rifiuto di prendere servizio
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguarda una lavoratrice assunta con qualifica impiegatizia, destinataria di un trasferimento verso una sede distante dalla precedente. Tale trasferimento era stato oggetto di ricorso giudiziario e, in sede cautelare, dichiarato illegittimo.
Nonostante ciò, la dipendente veniva successivamente assegnata a una nuova sede, con attribuzione di mansioni inferiori rispetto all’inquadramento contrattuale.
Contestualmente, la lavoratrice lamentava la mancata corresponsione delle retribuzioni per diversi mesi.
Di fronte a tali circostanze, la dipendente rifiutava di prendere servizio nella sede indicata dall’azienda, sostenendo che il comportamento datoriale fosse gravemente inadempiente. L’assenza veniva tuttavia contestata come ingiustificata e sfociava in un licenziamento per giusta causa.
Il tribunale e la Corte d’Appello ritenevano illegittimo il recesso, applicando la tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970, come modificata dalla legge n. 92/2012. Entrambe le corti territoriali riconoscevano che la lavoratrice aveva reagito a una pluralità di condotte datoriali non conformi alla normativa, tra cui:
- il trasferimento dichiarato illegittimo;
- l’assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica;
- il protratto mancato pagamento delle retribuzioni.
Questi elementi venivano valutati nel loro complesso, evidenziando come la reazione della dipendente non potesse considerarsi arbitraria ma, al contrario, coerente con il contesto e con gli obblighi di correttezza e buona fede che regolano il rapporto lavorativo.
I criteri fissati dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21965/2025, ha confermato integralmente l’analisi dei giudici di merito. Il cuore della decisione riguarda pero le specifiche direttive concernenti l’applicazione dell’art. 1460 c.c. e i limiti entro cui il lavoratore può legittimamente rifiutare la prestazione.
Secondo la Cassazione, l’eccezione di inadempimento datoriale nel rapporto di lavoro:
- non è mai un diritto assoluto per il dipendente;
- richiede una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti;
- è ammissibile solo se il rifiuto è proporzionato e collegato all’inadempimento datoriale;
- deve essere esercitato in conformità ai principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ribadisce che il lavoratore non può sottrarsi alla prestazione ogni volta che ritenga illegittima una disposizione datoriale. La sospensione della prestazione è ritenuta legittima solo in casi di:
- totale inadempimento del datore;
- inadempimento grave, tale da incidere in modo rilevante sugli elementi essenziali del rapporto, come retribuzione e mansioni;
- reazione tempestiva e coerentemente collegata alla condotta aziendale.
Nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che la sequenza degli inadempimenti datoriali – trasferimento illegittimo, mansioni inferiori, retribuzioni non pagate – aveva inciso in maniera significativa sulla posizione della dipendente, giustificando il suo rifiuto di prendere servizio nella sede indicata.
La Cassazione ha confermato dunque l’illegittimità del licenziamento, sottolineando che la reazione della lavoratrice non violava gli obblighi contrattuali, ma rappresentava una risposta adeguata a gravi e plurimi inadempimenti del datore.
Licenziamento per rifiuto mansioni diverse: Ordinanza n. 17270 del 24 giugno 2024
Diversamente, in un altro caso recente, con l'Ordinanza n. 17270 del 24 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un dipendente, operatore ecologico, licenziato per aver rifiutato di adempiere alla prestazione lavorativa.
Ad avviso della Suprema Corte, la Corte d'appello si è attenuta ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa e giustificato motivo soggettivo e di proporzionalità della misura espulsiva ed ha motivatamente valutato la gravità dell'infrazione.
In particolare è stato sottolineato come il rifiuto del lavoratore di adempiere la prestazione lavorativa secondo le direttive aziendali (nello specifico, di procedere alla conduzione dei veicoli quale attività rientrante nel suo profilo professionale) senza adeguata motivazione costituisse condotta idonea a ledere definitivamente il vincolo fiduciario e a giustificare il recesso datoriale.
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Sgravio contributivo CdS 2024: istruzioni operative
La circolare INPS n. 143 del 14 novembre 2025 fornisce le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi, finanziato con le risorse stanziate per l’anno 2024.
Il beneficio è rivolto alle imprese che hanno stipulato un CdS ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del D.lgs. 148/2015 o che ne avevano uno in corso nel secondo semestre dell’anno precedente, la cui fruIzione sia stata comunque conclusa entro il 31 marzo 2025.
La misura rientra nel sistema di incentivi volto a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali tramite la riduzione concordata dell’orario di lavoro, accompagnata da interventi di CIGS.
Sgravio contratti di solidarietà: la norma
L’agevolazione trova fondamento nell’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori coinvolti in una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%. La durata massima dello sgravio è pari a 24 mesi nel quinquennio mobile, nei limiti delle risorse annualmente stanziate nel Fondo per l’occupazione.
Per l’accesso al beneficio, le imprese devono essere state ammesse con appositi decreti direttoriali del Ministero del Lavoro, che definiscono l’importo massimo fruibile. L’INPS ha precisato che il conguaglio può riguardare solo importi effettivamente spettanti, in base alle retribuzioni denunciate nei flussi Uniemens.
Restano esclusi dalla riduzione alcuni contributi, tra cui:
- contributo formazione 0,30% L. 845/1978;
- contributi di solidarietà su previdenza complementare e sanità integrativa;
- cotributi specifici per lavoratori dello spettacolo, trasporto aereo, telecomunicazioni e TFR al Fondo Tesoreria.
Lo sgravio è cumulabile con:
- Decontribuzione Sud, nei limiti della contribuzione residua;
- Decontribuzione Sud PMI (L. 207/2024).
Le modalità di applicazione
La riduzione va applicata per ciascun lavoratore e per ogni periodo di paga incluso nel periodo autorizzato. Il diritto allo sgravio sorge al momento della denuncia contributiva relativa al mese in cui si verifica la riduzione dell’orario di lavoro oltre la soglia del 20%. In sintesi: i principali parametri:
Parametro Valore / Indicazione Misura sgravio 35% contribuzione datoriale Durata massima 24 mesi nel quinquennio mobile Riduzione orario minima Superiore al 20% Scadenza utile CIGS (per controlli) Entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga (art. 7, c. 3, D.lgs. 148/2015) Sono ammesse alla fruizione immediata solo le imprese i cui periodi di CIGS risultano conclusi entro il 31 marzo 2025, come indicate nell’Allegato 1 della circolare.
Le restanti imprese potranno operare i conguagli solo dopo successiva autorizzazione INPS.
Le strutture territoriali, verificati i requisiti, attribuiscono il codice di autorizzazione “1W” (“Azienda ammessa alle riduzioni contributive ex L. 608/1996 per CdS con CIGS”).
Istruzioni Uniemens e scadenze
Le imprese autorizzate devono esporre il credito spettante nel flusso Uniemens, sezione <DenunciaAziendale> → <AltrePartiteACredito>, secondo le seguenti modalità operative:
- <CausaleACredito>: codice L972
- (“Arretrato conguaglio sgravio contributivo per CdS ex art. 21, c.1, lett. c), D.lgs. 148/2015 – anno 2024”)
- <SommeACredito>: importo dello sgravio spettante
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 febbraio 2026.
Le imprese che hanno sospeso o cessato l’attività possono comunque recuperare lo sgravio attraverso la procedura di regolarizzazione contributiva Uniemens/Vig, riferita all’ultimo mese di attività dichiarato.
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Contratti solidarietà 2025: invio domande dal 30 novembre
Con un una nuova nota sul proprio sito istituzionale il Ministero del lavoro ricorda che:
- dal 30 novembre al 10 dicembre 2025 sarà aperta la piattaforma per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriale difensiva.
Ricordiamo che si tratta dello sgravio del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro previsto per situazioni di crisi e riorganizzazione aziendale a seguito dei quali un accordo in sede ministeriale preveda per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Dal 2 novembre è già possibile la precompilazione delle istanze che è disponibile
- nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” (ove è possibile consultare anche la normativa di riferimento), oppure
- accedendo direttamente alla pagina “Servizi lavoro"
Sgravio per contratti di solidarietà 2025
Lo sgravio viene concesso su richiesta dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte sindacale e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché l'orario di lavoro sia ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi.
Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione d.
Dato che l'obbligo contributivo nasce alla scadenza del periodo di paga, l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente.
Va anche sottolineato che alcune voci contributive non sono soggette alla riduzione, come
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile),
- il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997).
Il ministero ricorda che, come precisato nella Circolare n. 19 del 27 novembre 2017 “(…) lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto”.
Sgravio contratti di solidarietà 2024: come fare domanda
Lo sgravio contributivo per contratti di solidarieta va richiesto esclusivamente attraverso l'applicativo web "sgravicdsonline" sul portale dedicato alla decontribuzione per contratti di solidarietà industriale, creato nel 2019.
Si accede esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).
Il pagamento dell’imposta di bollo è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo.
ATTENZIONE l’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”.
Si raccomanda di tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze (30 novembre 2024– 10 dicembre 2024).
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Incentivi 2025 per aggregazioni d’impresa: istruzioni INPS
Con il Messaggio INPS n. 3344 del 6 novembre 2025, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative e contabili per l’applicazione dell’incentivo contributivo previsto dall’articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.
La misura, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, mira a favorire i processi di aggregazione aziendale e a tutelare l’occupazione mediante esoneri contributivi e programmi di formazione del personale.
Il beneficio è riservato alle nuove imprese costituite a seguito di fusioni, cessioni, conferimenti o acquisizioni di aziende o rami d’azienda che impieghino almeno 1.000 lavoratori.
La fruizione dell’esonero è subordinata alla stipula di un accordo in sede governativa, con la partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
L’accordo deve contenere un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni di formazione o riqualificazione dei lavoratori (almeno 200 ore complessive nel periodo di godimento del beneficio), nonché le strategie per la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Quadro normativo
Il beneficio consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 3.500 euro annui per ciascun lavoratore. L’agevolazione può essere prorogata per ulteriori 12 mesi, con tetto annuo pari a 2.000 euro per lavoratore.
Periodo di fruizione Percentuale esonero Massimale annuo Massimale mensile Primi 24 mesi 100% € 3.500 € 291,66 Ulteriori 12 mesi 100% € 2.000 € 166,66 L’esonero è concesso nei limiti delle risorse disponibili, previa verifica del Ministero del Lavoro. La decorrenza coincide con la data di trasferimento dei lavoratori individuata nell’accordo governativo. Le imprese beneficiarie ricevono dall’INPS un codice di autorizzazione “2L” (“Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/2024 art. 4-ter”).
L’INPS effettua verifiche annuali sui flussi Uniemens e comunica al Ministero del Lavoro l’ammontare degli esoneri effettivamente fruiti. L’agevolazione è compatibile con altri incentivi occupazionali previsti dalla normativa vigente, purché non venga superata la contribuzione datoriale dovuta. Tra gli obblighi a carico del datore di lavoro rientra la tutela del perimetro occupazionale per 48 mesi dalla data dell’operazione societaria.
In caso di licenziamenti non consentiti, è prevista una sanzione pari al doppio dell’esonero fruito per ciascun lavoratore interessato. Analogamente, la mancata attuazione dei programmi formativi comporta la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente fruite, con le sanzioni civili dell’art. 116, comma 8, lett. a), legge 388/2000.
Istruzioni Uniemens
Il Messaggio INPS n. 3344/2025 fornisce nel dettaglio le modalità per l’esposizione dell’incentivo nei flussi contributivi Uniemens, suddivise per tipologia di datore di lavoro.
Datori di lavoro privati – Sezione PosContributiva
Devono valorizzare in <InfoAggCausaliContrib> i seguenti elementi:
- <CodiceCausale>: IN24 (“Incentivo imprese nuova costituzione Art. 4-ter DL n. 4/2024”);
- <IdentMotivoUtilizzoCausale>: valore “N”;
- <AnnoMeseRif>: periodo del conguaglio;
- <ImportoAnnoMeseRif>: importo conguagliato.
I dati confluiscono nel DM2013 “virtuale” con i nuovi codici:
- L631 – Conguaglio incentivo imprese nuova costituzione;
- L632 – Arretrati incentivo imprese nuova costituzione.
I conguagli per periodi pregressi sono ammessi esclusivamente nei flussi di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.
Gestione pubblica – Sezione ListaPosPA
Per il recupero degli sgravi:
<CodiceRecupero>: 71 (“Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e tutela occupazionale – Art. 4-ter DL 4/2024”);
<Importo>: importo dello sgravio.
Anche in questo caso, i recuperi pregressi sono ammessi nei flussi da dicembre 2025 a febbraio 2026.
Settore agricolo – Sezione PosAgri
I datori di lavoro agricoli devono utilizzare:
Codice 2L per i primi 24 mesi;
Codice 3L per il terzo anno;
Codice 4L per gli arretrati (competenza dicembre 2025).
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Bonus nido: novità 2025 e istruzioni INPS Mobile
Con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025, l’INPS ha chiarito le modalità di applicazione del contributo asilo nido e assistenza domiciliare per i figli fino a tre anni previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e sempre prorogato.
Il documento recepisce le novità introdotte dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha fornito un’interpretazione autentica della disciplina.
Le principali novità riguardano tre punti chiave:
- Estensione del contributo per l'utilizzo di strutture educative per l’infanzia abilitate secondo le normative regionali, oltre ai tradizionali asili nido pubblici e privati.( ad es. micronidi in famiglia) anche per le domande gia presentate nel 2025
- Ultrattività delle domande presentate dal 1° gennaio 2026, che produrranno effetti anche per gli anni successivi fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
- Indicazioni operative per la gestione delle domande già presentate per l’anno 2025, comprese quelle inizialmente respinte.
Con messaggio 3336 del 6 novembre 2025 inoltre l'istituto comunica che sono attive nuove funzioni nell'app INPS MOBILE.(vedi ultimo paragrafo)
Estensione del beneficio ai servizi educativi per l’infanzia
La circolare chiarisce che il beneficio economico non riguarda soltanto gli asili nido tradizionali, ma anche altre strutture che concorrono all’educazione e alla cura dei bambini, purché abilitate secondo la normativa regionale.
Rientrano quindi: nidi e micronidi (3-36 mesi), sezioni primavera (24-36 mesi), spazi gioco e servizi educativi domiciliari (12-36 mesi).
Restano invece esclusi i centri per bambini e famiglie, così come servizi ricreativi, pre-scuola e post-scuola, che non hanno natura educativa in senso stretto.
Servizi ammessi Servizi esclusi Nidi e micronidi (3-36 mesi) Centri per bambini e famiglie Sezioni primavera (24-36 mesi) Servizi ricreativi Spazi gioco (12-36 mesi) Pre-scuola e post-scuola Servizi educativi domiciliari (3-36 mesi) Altri servizi non educativi Le sedi INPS sono tenute a verificare, tramite elenchi regionali o attestazioni degli enti locali, che le strutture siano effettivamente autorizzate.
ATTENZIONE È necessario che le ricevute che si presentano a rimborso riportino i riferimenti normativi che giustificano l’eventuale mancata emissione della fattura.
Domanda unica per 3 anni dal 2026
A partire dal 1° gennaio 2026, le domande di contributo accolte avranno valore anche negli anni successivi, senza dover essere ripresentate da zero.
Questa ultrattività semplifica un po' la gestione per le famiglie, garantendo continuità del sostegno fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni.
Per ogni nuovo anno solare, il genitore dovrà comunque:
- prenotare le risorse finanziarie tramite i servizi INPS online,
- indicare le mensilità (massimo 11),
- allegare la prova di pagamento di almeno una retta, oppure l’iscrizione/graduatoria per gli asili pubblici a pagamento posticipato.
Nel caso di contributo per l’assistenza domiciliare, serve sempre il certificato del pediatra che attesti l’impossibilità di frequenza dovuta a grave patologia cronica.
Gestione domande 2025
La circolare affronta infine il tema delle domande presentate per l’anno 2025. Le strutture territoriali dell’INPS dovranno riesaminare le istruttorie ancora in corso e valutare, in autotutela, anche le richieste respinte sulla base delle vecchie indicazioni della circolare n. 60/2025.
Ciò significa che, se sussistono i nuovi requisiti, domande inizialmente non accolte potranno ora essere riconsiderate e approvate.
Per i lavoratori e i consulenti, questo implica la necessità di:
- verificare l’abilitazione delle strutture frequentate,
- conservare correttamente la documentazione delle spese,
- monitorare l’evoluzione delle pratiche in base ai nuovi criteri.
Queste modifiche ampliano la platea dei beneficiari, introducono maggiore stabilità nel tempo e semplificano l’accesso al contributo, rafforzando il sostegno concreto alle famiglie con figli piccoli.
Bonus nido nell’app INPS MOBILE
Nell’ambito delle attività di innovazione digitale INPS , il servizio “Bonus nido” disponibile nell’App “INPS Mobile” è stato integrato con una nuova funzionalità per la consultazione :
- dei pagamenti e
- delle contestazioni del contributo
relative ai mesi richiesti nella domanda.
la nuova funzione consente di consultare in modo semplificato i pagamenti mensili associati alle domande presentate che risultano in uno dei seguenti stati: “In attesa di documentazione”, “Protocollata”, “In lavorazione”, “Accolta”.
L’home page dell’applicazione, inoltre, è stata integrata con una nuova card dedicata al servizio “Bonus nido” che, con un semplice click, permette agli utenti che hanno presentato la domanda di accedere facilmente alla sezione che consente di allegare la documentazione per richiedere il pagamento del contributo.
Si ricorda che l’App “INPS Mobile” è disponibile per dispositivi Android e iOS ed è accessibile esclusivamente agli utenti muniti di SPID di livello 2 o superiore o di CIE 3.0.