• Pensioni

    Montante contributivo pensioni: rivalutazione 2025

    Per il calcolo delle pensioni  con calcolo interamente contributivo o misto,  il montante  di contributi versati al 31 dicembre 2025 sarà rivalutato del  1,040445, secondo quanto comunicato in questi giorni  dall’Istat e sulla base di  quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge 335/1995

    Il tasso di capitalizzazione annuo è stato calcolato sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del PIL nominale  nel quinquennio precedente , ufficializzato dal Ministero del Lavoro. La rivalutazione rappresenta un elemento essenziale per determinare l'importo iniziale delle pensioni calcolate, in tutto o in parte, con il metodo contributivo. Nel 2024 è stato pari a 1,036622.

    Per fare un esempio  nel 2019  il coefficiente di rivalutazione è  stato pari a 1,018254, il che significa che un  montante  di contributi versati  di 100mila euro con  tale  coefficiente di  rivalutazione  produce una  base per il calcolo dell'assegno pensionistico  pari a circa 101.800 euro).

    Va detto comunque che la normativa vigente prevede che i tassi negativi vengano riportati a zero, evitando sempre  riduzioni del montante contributivo accumulato.

    Il calcolo del metodo contributivo

    Nel sistema contributivo, sulla base della legge Dini del 1995 i contributi versati dai lavoratori vengono rivalutati annualmente in base al tasso di capitalizzazione, con un meccanismo cumulativo che prosegue fino al pensionamento. 

    Il montante accumulato e rivalutato  viene poi moltiplicato per i coefficienti di trasformazione, fissati con decreto biennale dal ministero del lavoro, e che sono sempre differenziati  in base all’età del pensionando, favorendo i pensionati più anziani. 

    Questo metodo si applica integralmente per chi ha iniziato a versare dal 1996 e, parzialmente, per chi ha contributi antecedenti al 1996 o al 2012, a seconda dell'anzianità contributiva. 

    È utilizzato anche in situazioni specifiche, come il pensionamento con quota 103 dal 2024, l’opzione donna e le pensioni in totalizzazione.

  • Lavoro Dipendente

    Nuovi ATECO 2025: ecco applicativo e Manuale INPS

    Come annunciato da comunicato del 9 ottobre  2025 e illustrato al scorsa settimana  da dirigenti INPS e Entrate alla stampa  , con il messaggio INPS n. 3206 del 27 ottobre 2025, l’Istituto ha comunicato la pubblicazione del Manuale di classificazione previdenziale aggiornato alla nuova codifica ATECO 2025, che sostituisce la precedente versione basata su ATECO 2007. 

    L’aggiornamento si inserisce nel percorso di adeguamento alla classificazione europea NACE rev. 2.1, in vigore dal 1° gennaio 2025, e mira a garantire maggiore coerenza tra le informazioni statistiche e le classificazioni contributive applicate alle aziende.

    Nello specifico: nel servizio “Iscrizione nuova azienda” all’interno della sezione “apertura/variazione azienda” sarà disponibile il “Manuale di classificazione previdenziale” aggiornato a seguito della riforma dei  codici Ateco 2025 e un nuovo tool che traduce e implementa informaticamente le regole del manuale stesso.

    Vediamo in sintesi le principali novità e funzioni del servizio e le modalità di accesso.

    Il nuovo servizio

    A partire dal 1° aprile 2025, la procedura di Iscrizione e Variazione azienda consente ai datori di lavoro di utilizzare i nuovi codici ATECO 2025 per le iscrizioni delle matricole e l’attribuzione del Codice Statistico Contributivo (CSC), secondo quanto previsto dall’art. 49 della legge n. 88/1989. 

    Per le aziende già iscritte prima di tale data, l’INPS ha provveduto all’assegnazione automatica del codice ATECO 2025 corrispondente, mediante una tabella di conversione predisposta sulla base delle nuove codifiche. 

    Struttura del Manuale INPS per ATECO 2025

    Il nuovo Manuale di classificazione previdenziale ATECO 2025 rappresenta lo strumento di riferimento per la corretta attribuzione del CSC e dei Codici di Autorizzazione (CA) alle aziende. Per ogni sezione, divisione, gruppo e classe della classificazione, il Manuale elenca: i codici ATECO a sei cifre con la relativa descrizione dell’attività economica; le inclusioni ed esclusioni definite dall’ISTAT; i CSC corrispondenti individuati dall’Istituto; eventuali CA associati, necessari per la corretta determinazione del carico contributivo.

     Sono inoltre previste sezioni dedicate ai “Particolari criteri di inquadramento”, che chiariscono le regole da applicare in presenza di attività peculiari o modalità di esercizio che comportano variazioni del CSC. Per una migliore leggibilità, ecco un riepilogo sintetico:

    Elemento Descrizione
    Codici ATECO 6 cifre, descrizione attività e prodotti
    CSC Codice statistico contributivo assegnato in base all’art. 49 L. 88/1989
    CA Codici di autorizzazione collegati ai CSC, con periodo di validità
    Particolari criteri Indicazioni specifiche per casi particolari di classificazione

    Istruzioni di accesso

    L’INPS ha reso disponibile una nuova funzionalità di consultazione online delle regole di compatibilità tra codici ATECO, CSC e CA.

    Il servizio — denominato “Compatibilità ATECO-CSC-CA” — consente a datori di lavoro e consulenti di:

    • verificare i CSC compatibili con un determinato codice ATECO 2025;
    • individuare i codici ATECO compatibili con un CSC o un CA;
    • visualizzare i periodi di validità e le associazioni di compatibilità/incompatibilità, contrassegnate da un pallino verde (compatibile) o rosso (incompatibile);
    • scaricare i risultati o l’intero elenco dei codici in formato Excel, tramite la funzione “Scarica Excel”.

    È importante verificare il progressivo del CA (PRG 0,1,2…) e la relativa validità temporale, poiché lo stesso codice può aver assunto nel tempo significati diversi. La data fine validità 31/12/9999 identifica le situazioni attualmente in essere.

    Accesso al Manuale

    Il Manuale e il servizio di consultazione sono accessibili:

    1. dal portale www.inps.it, , seguendo il percorso: “Imprese e liberi professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura azienda/attività” > “Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità ATECO-CSC-CA”; oppure
    2.  dalla sezione UNIEMENS, all’interno dei servizi per aziende e consulenti (“Tutti i servizi” > “Servizi per le aziende ed i consulenti”).

  • Inail

    Riduzione premi INAIL artigiani 2025

    Pubblicato venerdi 24 ottobre 2025 nella  sezione pubblicità  legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , il DM  22 ottobre 2025  , con il quale viene determinata la misura percentuale della riduzione dei premi assicurativi INAIL spettante alle imprese artigiane che non abbiano  registrato  casi di infortunio nel biennio 2022/2023,

    La riduzione per il 2025,   stabilita dalla legge 296 2006  viene fissata alla misura  del 5,07%  del premio dovuto,    in leggero aumento risptto al 2024, quando era stata stabilita al 4,81%

    Si ricorda che per l'applicazione le imprese artigiane devono rispondere ai seguenti requisiti :

    • essere in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 81/2008). 
    •  non aver registrato  tra i dipendenti infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio 
    •  devono aver adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

    Giova forse  specificare che  anche che per l' applicazione delle riduzione si considerano  gli infortuni denunciati, sia attraverso certificato medico del dipendente che a seguito di denuncia del datore di lavoro .

    Non vanno invece conteggiati gli infortuni in itinere  e gli infortuni in franchigia ( ovvero gli infortuni con grado di menomazione ai fini dell'indennizzo inferiore al 6%)

    La riduzione  è applicabile sia ai premi della polizza dipendenti  ovvero i premi ordinari , che ai premi della polizza artigiani ( premio speciale unitario).

    Si ricorda che  che l’INAIL è  autorizzato dai ministeri ad  effettuare anche successivamente le verifiche sulle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese artigiane.

  • Lavoro Autonomo

    Premi dei concorsi di progettazione: il regime fiscale per professionisti senza p IVA

    Con la risposta n. 266 del 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi del trattamento fiscale dei premi erogati nell’ambito dei concorsi di progettazione in due gradi, disciplinati dagli articoli 152 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

    Il caso trae origine da un concorso bandito da un Ministero per la realizzazione di nuove scuole finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell’articolo 24 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233.

    L’Amministrazione finanziaria  aveva già  fornito  un precedente chiarimento (risposta n. 177/2024), secondo cui i premi riconosciuti ai vincitori e ai partecipanti configurano corrispettivi per prestazioni professionali soggette a IVA e ritenuta d’acconto, trattandosi di compensi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

    Nella nuova istanza  l’attenzione si è concentrata su un caso particolarmente complesso : la corresponsione di un premio a un architetto iscritto all’albo ma privo di partita IVA, stabilmente occupato all’estero come lavoratore dipendente e non abitualmente esercente la libera professione.

    Il caso e la soluzione prospettata

    Il ministero  istante doveva liquidare un   architetto non vincitore del primo posto ma comunque destinatario di un riconoscimento economico previsto dal bando.

    Il professionista, pur iscritto all’Albo degli Architetti dal 2018, risultava domiciliato all’estero e svolgeva attività di lavoro dipendente. Egli dichiarava di non esercitare abitualmente attività professionale autonoma e di non aver beneficiato della franchigia contributiva prevista dall’articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

    Il dubbio riguardava, quindi, la corretta qualificazione fiscale del premio, ossia:

    • se potesse essere trattato come reddito derivante da prestazione occasionale, con applicazione della ritenuta d’acconto del 20%, oppure
    • se dovesse invece considerarsi reddito di lavoro autonomo ex articolo 53 del TUIR, con obbligo di fatturazione e applicazione dell’IVA in regime ordinario.

    L’Amministrazione ha inoltre chiesto chiarimenti sul versamento dell’eventuale contributo alla cassa professionale e sull’applicabilità del meccanismo di split payment in caso di fattura estera, in quanto la prestazione era riferita a un’opera da realizzare in Italia.

    Secondo l’interpretazione prospettata, la prestazione resa dal professionista, pur legata all’attività propria della categoria, non avrebbe i caratteri di abitualità, sistematicità e ripetitività, e quindi il compenso avrebbe potuto essere trattato come reddito da lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR.

    La risposta: Attività occasionale del non residente soggetta a ritenuta

    L’Agenzia ha anzitutto richiamato il principio secondo cui, quando l’attività esercitata richiede l’iscrizione a un albo professionale, i redditi derivanti da tale attività, anche se derivanti da una sola prestazione, non possono essere considerati redditi occasionali.  L’iscrizione all’albo rappresenta, infatti, una presunzione di abitualità, in quanto costituisce il titolo che consente al professionista di svolgere in modo regolare e continuativo l’attività intellettuale (richiamate la Risoluzione n. 88/E del 2015 e la giurisprudenza della Cassazione n. 2297/1987).

    Nel caso in esame, tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto che non sussistesse il carattere dell’abitualità, atteso che il soggetto non esercitava la professione in modo continuativo e non era titolare di partita IVA.

    Pertanto, la prestazione doveva essere qualificata come occasionale e, conseguentemente, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto soggettivo.

    In tale situazione, il professionista non deve emettere fattura, ma l’Amministrazione committente, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare la ritenuta a titolo d’imposta del 30% sul compenso, in quanto corrisposto a soggetto non residente (articolo 25, comma 2, del D.P.R. 600/1973).

    L’Agenzia ha inoltre precisato che, se il compenso fosse riferito a un periodo in cui il professionista risultava residente in Italia, il reddito sarebbe comunque imponibile nel territorio nazionale, indipendentemente dall’applicabilità di eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Non sono invece di competenza dell’Agenzia le valutazioni circa l’obbligo contributivo verso la Cassa professionale.

    In conclusione, la risposta n. 266/2025 conferma che, in assenza di abitualità nell’esercizio della professione, i premi corrisposti a soggetti iscritti all’albo ma non titolari di partita IVA costituiscono redditi da lavoro autonomo non abituale, soggetti a ritenuta del 30% se percepiti da non residenti, e non rientrano nel campo IVA.

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni genitori soggette a convalida: chiarimenti dal Ministero

    Con la Nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un importante chiarimento in materia di dimissioni volontarie dei genitori lavoratori, richiamando l’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità).  previsto per le lavoratrici in gravidanza e per i genitori fino al compimento del terzo anno di vita del figlio. Veniva richiesto se tale procedura debba essere applicata anche nel caso in cui la cessazione del rapporto avvenga durante il periodo di prova.

    La precisazione si inserisce nel quadro delle tutele introdotte a seguito della riforma Fornero (legge n. 92/2012), che ha ampliato la portata della convalida e ne ha affermato la natura autonoma rispetto al divieto di licenziamento previsto dall’articolo 54 del medesimo decreto legislativo.

    Il caso analizzato e il quadro normativo

    La richiesta di chiarimento pervenuta al Ministero riguardava la necessità o meno di convalida,  presso l'ispettorato, delle dimissioni rassegnate da un genitore lavoratore nel corso del periodo di prova.

    Secondo la Direzione Generale dei rapporti di lavoro, dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, la risposta è positiva: anche in questa ipotesi, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro o presso l’Ufficio ispettivo competente.

    Il documento ministeriale ricorda in primo luogo che la convalida delle dimissioni rappresenta uno strumento di garanzia sostanziale per la libertà di scelta del lavoratore, in particolare per le madri in gravidanza o per i genitori nei primi tre anni di vita del figlio.

    Di conseguenza, il datore di lavoro non potrà considerare valide le dimissioni presentate in forma ordinaria durante tale periodo protetto, ma dovrà verificare che esse siano state formalmente convalidate dall’Ispettorato. In assenza di convalida, la cessazione del rapporto è inefficace.

    Il Ministero richiama anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 23061/2007), secondo la quale eventuali dimissioni imposte o indotte dal datore di lavoro si configurano come licenziamento nullo per discriminazione, anche in periodo di prova.

    Le motivazioni del Ministero

    Il Ministero ha motivato tale interpretazione sulla base di due ordini di argomentazioni:

    • letterale, poiché l’articolo 55, comma 4, del d.lgs. 151/2001 non contiene alcuna esclusione espressa relativa al periodo di prova, configurando la convalida come misura di carattere generale;
    • teleologica, perché la ratio dell’istituto è quella di tutelare la genuinità della volontà del lavoratore o della lavoratrice in un momento di particolare vulnerabilità familiare.

    La finalità di prevenire condotte discriminatorie, vessatorie o coercitive da parte del datore di lavoro – ad esempio nel caso in cui le dimissioni mascherino un licenziamento indotto – giustifica, secondo il Ministero, l’applicazione della convalida anche per dimissioni che intervengano  durante il periodo di prova.

  • Contributi Previdenziali

    Sospensione contributiva INPS per Campi Flegrei: le istruzioni

    Con la Circolare INPS n. 138 del 20 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 11 del D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101, che ha disposto la sospensione dei termini di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nelle aree dei Campi Flegrei colpite dagli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025.

    La misura riguarda i soggetti con residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati o sgomberati per inagibilità nei comuni di: 

    • Pozzuoli,
    •  Bacoli, 
    • Bagnoli e 
    • nelle aree limitrofe della Città metropolitana di Napoli.

    La sospensione copriva il periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025, comprendendo anche i contributi derivanti da note di rettifica, piani di rateazione e atti di accertamento già emessi, nonché la quota a carico dei lavoratori.

    I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni o interessi.

    Sospensione contributiva Campi Flegrei – Quadro normativo

    Il beneficio si applica ai soggetti individuati dal decreto del Ministro per la Protezione civile, su proposta della Regione Campania, e riguarda:

    • Datori di lavoro privati, compresi quelli domestici e quelli con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
    • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata INPS.

    ATTENZIONE La sospensione vale esclusivamente per le attività svolte in immobili danneggiati e non comporta alcun rimborso per i contributi già versati.

    Rientrano nella sospensione anche le prime rate dei piani di ammortamento con scadenza nel periodo previsto.

    L’INPS ricorda inoltre che la sospensione riguarda anche il TFR dovuto al Fondo Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata.

    Le istruzioni e scadenze per i versamenti

    Artigiani e commercianti 

    Sono sospesi i contributi minimali per il primo e secondo trimestre 2025 e gli eventuali acconti o saldi sul reddito eccedente per il 2024 e 2025. La richiesta si effettua nel Cassetto Previdenziale “Artigiani e Commercianti”, sezione Contatti → Nuova richiesta, specificando “Sospensione Campi Flegrei 2025”. 

    Liberi professionisti e committenti (Gestione separata) I committenti devono inserire nel flusso Uniemens il codice calamità “41” (“Sospensione contributiva evento Campi Flegrei”) e correggere eventuali omissioni entro il 30 novembre 2025. I professionisti autonomi sospendono i versamenti con scadenza tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025, da effettuare in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025 tramite modello F24, con causale “PXX/P10”.

     Datori di lavoro con dipendenti Devono richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “1U”, indicando “Eventi sismici Campi Flegrei” nella comunicazione telematica. Nei flussi Uniemens va indicato il codice causale “N982” per i contributi sospesi. Anche i datori con più sedi operative devono trasmettere la denuncia mensile, sospendendo solo i versamenti relativi alle unità ubicate nelle aree colpite. Settore agricolo e domestico Per i datori agricoli, sono sospesi i versamenti del 3° e 4° trimestre 2024; per i lavoratori agricoli autonomi, la prima rata 2025. I datori di lavoro domestico sono esentati dai versamenti relativi al 1° e 2° trimestre 2025, con pagamento rinviato al 10 dicembre 2025.

    Categoria Contributi sospesi Periodo di sospensione Nuova scadenza
    Artigiani e commercianti 1°-2° trimestre 2025; saldo 2024; acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Liberi professionisti Saldo 2024 e primo acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori di lavoro dipendenti Versamenti Uniemens (cod. N982) 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori agricoli 3° e 4° trimestre 2024 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Lavoratori agricoli autonomi Prima rata 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori di lavoro domestico 1° e 2° trimestre 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025

  • Contributi Previdenziali

    Causali contributive INPS nuove cancellazioni

    Con la risoluzione 60 del 17 ottobre 2025  l'Agenzia delle Entrate annuncia la soppressione di alcuni codici causali per il  Modello F24 (sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi) .

    Soppressione causali contributive da ottobre 2025

    Questo il testo del documento:

    "Con nota n. 87274 del 02 ottobre 2025, l’INPS ha chiesto la soppressione delle  causali contributo, in uso nella sezione “Altri Enti Previdenziali e Assicurativi” del modello   F24, di seguito indicate:

    • “RCLS” denominata “Recupero Contributi Lavoratori Spettacolo”;

    • “RTLS” denominata “Lavoratori dello Spettacolo: versamento pregiudiziale alla domanda di rateazione e versamento rate provvisorie e definitive”.

    Si dispone, pertanto, la soppressione delle suddette causali contributo con effetto immediato."