• Formazione e Tirocini

    Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre

    Il DM 4 agosto pubblicato sulla GU n 226/2025 reca Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse da  destinare agli  incentivi  per la   formazione   professionale   nel   settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2025. Capitolo di spesa 7330/P.G. 06 – annualita' 2025.

    Come specificato dalla norma di riferimento, la formazione dovrà avere luogo a partire dal 2026, vediamo tutte le regole.

    Bonus formazione autotrasporto: le regole 2025 nel DM del MIT

    I soggetti destinatari della misura  incentivante  e, quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le  imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui:

    •  titolari,  
    • soci, 
    • amministratori,  
    • dipendenti  
    • o  addetti  inquadrati  nel  contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni, 

    partecipino ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove   tecnologie,  allo   sviluppo   della  competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

    Le imprese di autotrasporto di  merci per conto di terzi possono, altresi', beneficiare della misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie  disciplinate dal  presente decreto. 

    Da tali  iniziative sono  esclusi i  corsi di  formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  

    Non sono concessi aiuti alla formazione  organizzata  dalle  imprese  per conformarsi alla normativa  nazionale obbligatoria  in  materia  di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni.
    Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi  aziendali, oppure interaziendali, territoriali  o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche' esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale  o   per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale  6  novembre  2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente  decreto. 

    Indipendentemente dal  piano  formativo  proposto, possono  essere oggetto di finanziamento esclusivamente le  attivita'  di  formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al  comma 2.
    Ai fini del finanziamento, l'attivita'  formativa  deve  essere avviata a partire dal 12 gennaio 2026 e deve avere termine  entro  il 30 giugno 2026. 

    Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data, purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale del presente decreto.
    Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base a quanto  previsto  dall'art.  31 del citato  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni. 

    Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre

    Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

    • a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in  Italia, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale istituito  dal  regolamento  (CE)  n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che  esercitano  la  professione  esclusivamente con veicoli di massa complessiva  fino  a  1,5  tonnellate, regolarmente iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • b) le strutture societarie/forme associate regolarmente  iscritte nella sezione speciale del predetto albo  risultanti dall'aggregazione delle imprese  di cui  al  precedente  punto  a), limitatamente alle imprese di autotrasporto di  merci  per  conto  di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.

    Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo  in misura doppia.  

    Pertanto, è onere  delle  imprese  richiedenti  il contributo presentare,  unitamente  alla  domanda  di ammissione  al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi  dell'art.  47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del  medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci, con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda  sia  come impresa singola  che  in qualita'  di  impresa  appartenente  ad  un consorzio/cooperativa. In  caso  di  presentazione di  piu'  domande (domanda presentata come singola  impresa  e domanda  presentata  da impresa appartenente  ad  una  forma  associata)  sara' ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda  presentata per prima in ordine di tempo.

    L'amministrazione esclude dal contributo le domande presentate da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art.  5 comma 1 del decreto ministeriale 28/24  e  art.  5  comma  1  decreto ministeriale 209/2024, dal soggetto gestore in una nelle due edizioni precedenti la presente

    Nel caso in cui il controllo chiuso con  esito  negativo abbia avuto ad oggetto un'impresa appartenente ad un  consorzio  o  ad  una cooperativa, l'amministrazione esclude la domanda di quella  impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata all'interno di un consorzio o di una cooperativa.

    Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate, tramite posta elettronica certificata, alla società RAM  Logistica, Infrastrutture e Trasporti     S.p.a:

    • all'indirizzo PEC [email protected]
    • a partire dalla data del 20 ottobre 2025 ed entro il successivo termine perentorio della  data  del  24  novembre 2025, 
    • sottoscritte  con  firma  digitale  dal  rappresentante  legale dell'impresa, del  consorzio o  della  cooperativa  richiedente, 
    • specificando  nell'oggetto: «Domanda   di   ammissione   incentivo formazione professionale edizione 16».  

    Le  specifiche  modalità di presentazione e il modello  dell'istanza  sono  pubblicati  sul  sito della societa' RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. e del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, nella  sezione Autotrasporto merci – Documentazione. Non saranno prese in  esame  le domande presentate successivamente alla data del 24 novembre 2025.

    Bonus formazione autotrasporto: il contributo spettante

    Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e' fissato secondo le seguenti soglie:

    • a) Euro 15.000 per le  microimprese  (che  occupano  meno  di  10 unita').
    • b) Euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano  meno  di  50 unita').
    • c) Euro 100.000 per le medie imprese (che occupano  meno  di  250 unita').
    • d) Euro 150.000 per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero pari o superiore a 250 unita').

    Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili  alle   imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo,  con un tetto massimo di euro 300.000.

    Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei seguenti massimali:

    • a) ore di formazione:
      • trenta per ciascun partecipante – autista;
      • quaranta per ciascun partecipante – impiegato;
    • b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
    • c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
    • d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per cento del totale dei costi ammissibili.

    Fermi  restando  i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive inerenti all'attivita' didattica di cui:  personale  docente,  tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di formazione  e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.

    Bonus formazione autotrasporto: le attività formative a distanza

    Qualora si opti per la  formazione a  distanza,  i  corsi,  che verranno svolti con strumenti informatici, devono  avere  i  seguenti requisiti:

    • a)  l'attivita'  formativa  deve  essere  svolta  attraverso  gli strumenti di video conferenza  con  ripresa  video  contemporanea  di tutti i  partecipanti  e  dei  formatori  consentendo,  altresi',  la condivisione dei documenti;
    • b)  l'intero  corso  deve  essere  video  registrato  consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
    • c)  i  docenti  ed  i  partecipanti  devono  previamente   essere identificati con acquisizione di copia del documento di identita',  e per  ciascuno  di  essi  deve  essere  creato  un  apposito   profilo contraddistinto da un codice  alfanumerico  attraverso  cui  accedere alla piattaforma della video conferenza;
    • d) le registrazioni dell'attivita' formativa  e  delle  verifiche periodiche  devono   essere   archiviate,   registrate   in   formato elettronico e conservate  per  tre  anni;  le  stesse  sono  messe  a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
    • e) al soggetto gestore  devono  essere  comunicati  i  codici  di accesso alla videoconferenza.

    Al  momento  della  compilazione della  domanda  devono  essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati identificativi  del  richiedente ed   alle  informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29 maggio 2009, n. 83, i seguenti requisiti:

    • a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 83 del 2009, 
    • che  non  potra'  in  alcun  caso  essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
    • b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle ore di  insegnamento,  il numero  e  la  tipologia  dei  destinatari dell'iniziativa);
    • c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto attuatore designato
    • dall'impresa  attesti  che  il  corso  formativo presentato sara' realizzato nel rispetto del programma  di  cui  alla precedente lettera b)  ed  in  ottemperanza  a quanto  previsto  dal presente decreto;
    • d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
      •   i. costi della docenza in aula;
      •   ii. costi dei tutor;
      •   iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
      •   iv.  spese  di  viaggio  e  alloggio  relative  a  formatori  e partecipanti alla formazione;
      •   v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
      •   vi. ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di formazione;
      •   vii. costi dei servizi di  consulenza  relativi  all'iniziativa formativa programmata;
      •    viii. costi  di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di formazione;
      •    ix. spese generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate dall'art. 31 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione dagli aiuti  di  Stato,  imputate  con  un  metodo  equo  e  corretto debitamente giustificato;
    •     e) il calendario del corso  (materia  trattata,  giorno,  ora  ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice  di  accesso se svolto in videoconferenza). In caso di istanze presentate da parte di consorzi o cooperative dovranno essere indicate la ragione sociale e la partita IVA del/dei soggetto/i  destinatario/i  della  lezione. Queste ultime indicazioni  potranno  essere  fornite  successivamente alla presentazione  della  domanda,  purche' non  oltre  tre  giorni antecedenti all'inizio del corso, per consentire l'effettuazione  dei controlli da parte del soggetto gestore.

    Il calendario di cui  alla  lettera  e)  del  precedente  comma, dovra' necessariamente essere caricato dall'impresa richiedente anche direttamente nella piattaforma  informatica  pubblicata  in  apposita sezione del sito www.ramspa.it – entro la data di avvio dei corsi (12 gennaio 2026).

    Attenzione al fatto che le  modalità di  accesso alla  piattaforma  saranno pubblicate sul sito www.ramspa.it – Qualsiasi modifica di uno o  piu' dei  predetti elementi  del  calendario  del  corso  dovra'   essere comunicata on-line – accedendo  a  detta  applicazione  informatica – almeno tre giorni prima rispetto  alla prima  data  che si  intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento illegittimo: la Consulta conferma il calcolo sul TFR

    Con la sentenza n. 144 depositata il 7 ottobre 2025, la Corte Costituzionale è intervenuta su una questione di rilievo per i lavoratori pubblici, i datori di lavoro delle amministrazioni e i consulenti del lavoro.

    Il caso nasce da un ricorso del Tribunale di Trento che aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale sull’art. 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

    La norma disciplina le conseguenze economiche del licenziamento illegittimo di un dipendente pubblico, prevedendo la reintegra nel posto di lavoro e il riconoscimento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

    La questione posta alla Corte riguardava proprio questo punto: se tale parametro dovesse valere anche per i dipendenti pubblici che non rientrano nel regime TFR ma in quello di indennità premio di servizio (IPS), tipico del personale assunto prima del 2001 e non aderente ai fondi pensione complementari.

    Il caso concreto: il medico licenziato e la questione di costituzionalità

    Il procedimento prende avvio dal ricorso di un dirigente medico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, licenziato senza preavviso nel 2021. Il Tribunale, accertata l’illegittimità del recesso, aveva disposto la reintegrazione del lavoratore e doveva quindi calcolare l’indennità risarcitoria dovuta per il periodo tra il licenziamento e la reintegra.

    Il nodo interpretativo riguardava la base di calcolo di tale indennità. Il medico, non aderente al fondo pensione Laborfonds e quindi in regime di IPS, sosteneva che la liquidazione dovesse avvenire sulla base della retribuzione effettiva, comprensiva di tutte le voci continuative, come previsto per il TFR ai sensi dell’art. 2120 del codice civile. L’amministrazione invece riteneva che, non essendo il lavoratore nel regime TFR, la retribuzione di riferimento dovesse essere quella più ristretta usata per il calcolo dell’IPS, con una notevole riduzione dell’importo.

    Il Tribunale di Trento ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, ritenendo che essa violasse il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori pubblici:

    • quelli in regime TFR, ai quali l’indennità risarcitoria si basa su una retribuzione “onnicomprensiva”;
    • e quelli in regime IPS, che riceverebbero una tutela economica inferiore per il medesimo danno.

    L’Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha invece sostenuto la legittimità della norma, sottolineando che il legislatore ha scelto un parametro uniforme e astratto (il TFR) per garantire omogeneità di trattamento tra pubblico e privato, e che tale scelta rientra nella sua discrezionalità.

    La decisione della Consulta

    La Corte Costituzionale, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale sul licenziamento dei dipendenti pubblici, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Nella motivazione, i giudici hanno chiarito che la scelta del legislatore del 2017 — con l’inserimento nel d.lgs. 165/2001 della formula “indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR” — risponde all’esigenza di armonizzare le tutele dei lavoratori pubblici con quelle del settore privato.

    Secondo la Corte, il riferimento al TFR ha una funzione di parametro legale astratto, non collegato al regime previdenziale del singolo lavoratore. Esso serve a individuare una base di calcolo uniforme, indipendente dal fatto che il dipendente sia in TFR o in IPS. La distinzione tra i due regimi di fine servizio riguarda infatti la fase fisiologica della cessazione del rapporto, mentre l’indennità risarcitoria concerne una fase patologica, quella del licenziamento illegittimo.

    In questo modo la Corte ha escluso qualsiasi violazione dell’art. 3 della Costituzione, ribadendo che spetta alla discrezionalità del legislatore scegliere criteri e limiti per le tutele risarcitorie, purché ragionevoli. La norma impugnata, prevedendo un tetto massimo di ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione del solo importo eventualmente percepito per altra attività lavorativa, è stata ritenuta coerente con tale finalità.

    La sentenza n. 144/2025 conferma dunque che l’indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo nel pubblico impiego va sempre calcolata con riferimento alla retribuzione utile per il TFR, anche per chi si trova nel regime IPS.

    Si tratta, sottolinea la Corte, di un criterio uniforme e forfettario, che evita trattamenti disomogenei tra lavoratori pubblici e privati e assicura certezza applicativa.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Riconoscimento qualifiche professionali: la Corte UE chiarisce i limiti per i paesi terzi

    Con la sentenza del 2 ottobre 2025 (causa C-573/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ottava sezione, è intervenuta su una questione di interpretazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e della direttiva 2004/38/CE sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione.

    La vicenda ha preso avvio da un contenzioso dinanzi al tribunale amministrativo di Oldenburg, Germania, in seguito al rifiuto da parte delle autorità tedesche di concedere a una cittadina di un Paese terzo l’autorizzazione all’esercizio della professione di medico in Germania, o in subordine, di ammetterla a una prova attitudinale.

    La ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento in Austria del titolo di laurea in medicina conseguito in Serbia, e aveva maturato un’esperienza professionale di oltre tre anni nello stesso Stato membro. Secondo il giudice tedesco, tali elementi avrebbero potuto consentirle di rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE, richiamando anche la parità di trattamento prevista dall’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, in quanto coniuge di un cittadino dell’Unione.

    La Corte, tuttavia, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, chiarendo che i cittadini di Paesi terzi non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, neppure quando siano coniugi di cittadini europei che non abbiano esercitato la libertà di circolazione.

    In estrema sintesi: gli Stati membri restano liberi di stabilire condizioni proprie per l’accesso alle professioni regolamentate, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali interne.

    La ratio della decisione: ambito soggettivo e limiti del diritto UE

    Nell’analisi della Corte, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE stabilisce chiaramente che essa si applica esclusivamente ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro. Ne consegue che i cittadini di Paesi terzi non rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae della normativa sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.

    La Corte ha inoltre respinto l’argomento basato sulla direttiva 2004/38/CE, sottolineando che tale atto disciplina soltanto le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione in Stati membri diversi da quello di cittadinanza. Pertanto, un cittadino di un Paese terzo, familiare di un cittadino europeo che non abbia esercitato la libertà di circolazione, non può rivendicare diritti derivati, compreso il principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza.

    Solo l’effettivo esercizio della libera circolazione da parte del cittadino europeo può generare effetti giuridici nei confronti dei suoi familiari non comunitari.

    La Corte ha anche ricordato che l’eventuale riconoscimento di un titolo professionale da parte di uno Stato membro (nel caso di specie, l’Austria) non vincola automaticamente gli altri Stati membri, a meno che non ricorrano le condizioni previste dal diritto dell’Unione o da accordi bilaterali specifici.

    Conseguenze operative per gli Stati membri e i professionisti

    Sul piano operativo, la pronuncia della Corte di Giustizia comporta un chiarimento importante per le amministrazioni nazionali e per i professionisti interessati al riconoscimento delle qualifiche:

    gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere titoli di formazione ottenuti in Paesi terzi solo perché tali titoli siano stati convalidati da un altro Stato membro, se il richiedente non possiede la cittadinanza di un Paese dell’Unione.

    Per i consulenti e i professionisti che assistono cittadini extra-UE, la sentenza rafforza l’esigenza di distinguere nettamente tra:

    • riconoscimento accademico (valido in uno Stato membro specifico), e
    • riconoscimento professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, riservato ai cittadini dell’Unione.

    Gli Stati membri mantengono quindi ampia discrezionalità nel disciplinare le modalità di accesso alle professioni regolamentate per i cittadini di Paesi terzi, salvo diverse previsioni contenute in normative nazionali o accordi di reciprocità.

    Dal punto di vista applicativo, la sentenza potrà avere impatti significativi anche in Italia, dove le autorità competenti per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (Ministeri competenti, ordini professionali, università) dovranno continuare a verificare con rigore la cittadinanza e la residenza effettiva del richiedente, nonché l’eventuale esistenza di un diritto derivato riconosciuto dal diritto UE.

    La Corte ha così ribadito un principio di equilibrio tra la tutela della libera circolazione e la competenza degli Stati membri nel riconoscere titoli e qualifiche, riaffermando che l’applicazione del diritto dell’Unione resta subordinata all’effettiva sussistenza di un elemento transnazionale.

    In sintesi, la sentenza del 2 ottobre 2025 conferma che le norme europee sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali non possono essere estese a cittadini di Paesi terzi che non rientrano nei casi previsti dal diritto dell’Unione. 

  • Rubrica del lavoro

    Autoimpiego e Resto al Sud 2.0 si puo fare domanda: le regole

    Il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF e il Ministro per gli Affari Europei e il PNRR, ha emanato il Decreto 11 luglio 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 21.08.2025, che definisce criteri e modalità attuative degli esoneri e degli incentivi previsti dagli articoli 17 e 18 del DL 60/2024 (Decreto coesione).

    Il provvedimento disciplina in maniera organica le misure a sostegno dell’autoimpiego giovanile, distinguendo tra 

    • Autoimpiego per il Centro-Nord
    • Resto al Sud , destinata al Mezzogiorno

    e introducendo novità operative di rilievo.

    Da ieri 15 ottobre è attiva la piattaforma INVITALIA per le domande . Qui il decreto direttoriale del 8. ottobre 2025 con le specifiche tecniche operative.

    Scarica il testo del decreto dell'11.07.2025 pubblicato in GU.

    Il decreto mira a promuovere l’inclusione attiva e l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani under 35, attraverso l’avvio di attività autonome, imprenditoriali e libero-professionali. 

    La gestione è affidata a: 

    • ENM – Ente Nazionale Microcredito (formazione e accompagnamento); 
    • Invitalia (istruttoria, concessione ed erogazione degli incentivi, tutoring); 
    • Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (coordinamento e supporto ai CPI e agli enti coinvolti)

    Destinatari: chi può presentare domanda

    I beneficiari sono giovani tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti che si trovano, secondo l'art. 5 del presente decreto, in una delle seguenti condizioni:

    • disoccupati, inoccupati o inattivi, inclusi quelli in condizione di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione (secondo la definizione del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027). ;
    • disoccupati inseriti nel Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).

    I soggetti beneficiari devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui sopra, alla data di avvio dell'iniziativa economica.

    I beneficiari devono presentare una dichiarazione sostitutiva (DSAN) a conferma della propria condizione.

    Iniziative economiche ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data

    Le iniziative economiche devono essere finalizzate all'avvio di attività: 

    • di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA; 
    • di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;
    • di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche:
      • societa' in nome collettivo; 
      • societa' in accomandita semplice;
      • societa' a responsabilita' limitata;
      • societa' cooperativa.
        E' ammessa la partecipazione alle società, di soggetti non rientranti nella categoria di beneficiari di cui al presente decreto, se il controllo e l'amministrazione della società alla data di iscrizione della stessa al registro delle imprese e per i successivi tre anni sono detenuti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 5.
    • libero-professionali anche nella forma di societa' tra professionisti.

    Non si considerano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 i titolari ovvero i soci di un'attivita' che, anche se cessata nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, risulta avere un codice Ateco identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attivita' economiche, a quello corrispondente all'iniziativa economica oggetto della domanda di agevolazione.

    Incentivi per il Centro-Nord (Misura ACN)

    Per le regioni del Centro-Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, ecc.) sono previsti:

    1. Voucher a fondo perduto fino a 30.000 euro (elevabili a 40.000 € per spese innovative, digitali o green); 
    2. Contributi su programmi di investimento: 
      • fino al 65% per progetti fino a 120.000 €; 
      • fino al 60% per progetti fino a 200.000 €. 

    Le spese ammissibili comprendono: macchinari, ICT, consulenze tecnico-specialistiche (limite 30%), marchi, brevetti, opere edili fino al 50%. Sono escluse spese su terreni, immobili, consulenze legali/fiscali, costi di gestione.

    Incentivi per il Mezzogiorno (Misura Resto al Sud 2.0)

    Per Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna sono previsti incentivi più consistenti

    1. Voucher a fondo perduto fino a 40.000 euro (50.000 € se innovativi/digitali/green); 
    2. Contributi su programmi di investimento: 
      • fino al 75% per progetti fino a 120.000 €; 
      • fino al 70% per progetti fino a 200.000 €. 

    Anche in questo caso valgono le stesse regole su spese ammissibili ed esclusioni

    Procedura e concessione dei contributi

    Le domande saranno presentate esclusivamente online tramite il portale Invitalia con accesso tramite SPID, CIE o CNS. È richiesta la firma digitale.

    La procedura è a sportello valutativo, con tre fasi: 

    • verifica di ammissibilità; 
    • verifica dei requisiti; 
    • valutazione del merito progettuale. 

    Documenti da allegare:

    • descrizione dell’iniziativa;
    • business plan (per investimenti strutturati);
    • DSAN per attestazione dei requisiti.

    Invitalia decide entro 90 giorni dalla domanda. L’erogazione avviene in due momenti: Stato Avanzamento Lavori (SAL), con presentazione di spese pari al 30–70% del progetto; Saldo finale, entro 3 mesi dall’ultimo pagamento.

    Tutoring finanziato e obbligatorio

    Ogni iniziativa ammessa riceve  anche servizi di tutoring per 5.000 €, suddivisi in: 

    • 4.000 € per supporto tecnico Invitalia (iter autorizzativo, rendicontazione spese, monitoraggio);
    • 1.000 € per supporto gestionale ENM (marketing, contratti, gestione finanziaria e rapporti con banche/fornitori).

    Il tutor accompagna il beneficiario per tutta la durata dell’avvio, prevenendo inadempienze che potrebbero comportare la revoca.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Indennità fermo pesca: al via i pagamenti 2025

    E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il  Decreto direttoriale n. 2987 del 8 ottobre 2025, con il quale  la Direzione generale degli ammortizzatori sociali   ha autorizzato il  riconoscimento  dell'indennità  cd Fermo pesca pari ad 30 euro giornalieri,  prevista come ogni anno per i casi di sospensione dal lavoro, dovuta a periodi di fermo pesca obbligatorio e non, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. 

    Il Decreto a fronte di 4.241 istanze presentate ha autorizzato la corresponsione in favore di 12.288 posizioni lavorative di una indennità giornaliera o

    • n. 668.917 giornate di fermo pesca obbligatorio con un importo di euro 20.067.510,00;
    • n. 180.404 giornate di fermo pesca non obbligatorio per un numero massimo di 40 giornate l’anno autorizzabili per ciascun lavoratore, con un importo di euro 5.412.120,00.

    La corresponsione agli aventi diritto  sarà gestita delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima

    Le risorse finanziarie stanziate per l’anno 2024 saranno messe a disposizione delle Direzioni Marittime entro il 31 ottobre 2025.

    Indennità fermo pesca a chi spetta

    1 –  INDENNITA' FERMO PESCA OBBLIGATORIO 

    L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a periodi di arresto obbligatorio  relativo a 

    • disciplina della pesca con il sistema a strascico, 
    •  disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il MareAdriatico;
    •  disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
    •  disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
    •  disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

    2 – INDENNITA' PER FERMO PESCA NON OBBLIGATORIO 

    1. Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro  è concessa per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. Viene ̀ riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.

     L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno  esercitato alcuna attività di pesca cioè rimaste all’ormeggio.

    Si ricorda anche che l'indennità non spetta ai titolari lavoratori autonomi, armatori e armatori imbarcati.

     L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:

    a) adozione di provvedimenti di fermo obbligatorio  delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite 

    in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

    b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

    c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

    d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

  • TFR e Fondi Pensione

    Previdenza complementare: nasce il protocollo tra Ministero del Lavoro e Consiglio

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e il Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) hanno firmato a ottobre 2025 un Protocollo d’Intesa per diffondere la cultura previdenziale e incentivare l’adesione dei cittadini, soprattutto dei più giovani, alla previdenza complementare, ancora non sufficientemente conosciuta e utilizzata.

    L’accordo nasce dall’esigenza di aumentare la consapevolezza sulle opportunità offerte dai fondi pensione e sulle tutele che questi strumenti garantiscono nel lungo periodo. 

    Il progetto si inserisce nel più ampio piano ministeriale di “efficientamento del sistema di welfare” e punta a rendere la comunicazione previdenziale più chiara, accessibile e digitale.

    In un contesto in cui la previdenza pubblica non sempre assicura una copertura piena, la collaborazione tra MLPS e CNG mira a fornire strumenti concreti di educazione e orientamento. Il protocollo non comporta oneri finanziari per le parti e prevede una durata triennale, con possibilità di rinnovo

    Il progetto in due fasi

    Il cuore operativo dell’accordo è la creazione della “Piattaforma di agevolazione della Previdenza Complementare”, un progetto strategico che sarà sviluppato in due fasi:

    1. Nel breve periodo, il Ministero realizzerà una sezione informativa dedicata sul proprio sito, con materiali divulgativi, contenuti formativi e link utili per conoscere le diverse forme di previdenza integrativa. Questa area offrirà anche un chatbot con intelligenza generativa, capace di rispondere alle domande dei cittadini su scenari previdenziali e vantaggi fiscali dei fondi pensione.
    2. Nel medio-lungo termine è prevista la creazione di un portale interattivo completo, dove gli utenti potranno accedere a simulazioni personalizzabili, strumenti decisionali e percorsi informativi coordinati. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento unico e aggiornato per comprendere il funzionamento della previdenza complementare, favorendo scelte consapevoli e responsabili.

    I destinatari

    l protocollo è rivolto a cittadini, lavoratori, consulenti del lavoro, datori di lavoro e operatori del settore, ma dedica particolare attenzione ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro

     Il Consiglio Nazionale dei Giovani si impegna infatti a promuovere le iniziative tramite la propria rete associativa e a collaborare alla redazione dei contenuti, garantendo un linguaggio accessibile e aggiornato.

    Per i consulenti e i datori di lavoro, l’accordo rappresenta un’opportunità per orientare meglio i lavoratori sulle scelte previdenziali e per valorizzare la previdenza complementare come strumento di welfare aziendale.

    L’iniziativa, oltre a rafforzare la collaborazione istituzionale, promuove una visione moderna della previdenza come forma di investimento consapevole nel futuro personale e collettivo, sostenendo così la crescita di una nuova cultura del risparmio previdenziale in Italia.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Commercialisti: contributo 2025 dalla Cassa per i tirocinanti – modalità e scadenze

    Con una delibera del 1° ottobre 2025, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) ha approvato un nuovo bando destinato a incentivare lo svolgimento del tirocinio professionale per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

    L’iniziativa, disciplinata dall’art. 56-ter del Regolamento Unitario, mette a disposizione 5 milioni di euro di contributi economici per i professionisti iscritti alla Cassa che assumono il ruolo di Dominus nei confronti di tirocinanti iscritti alla sezione dedicata dell’Albo.

    L’obiettivo è valorizzare la formazione professionale e favorire l’ingresso dei giovani nella professione, sostenendo economicamente gli studi che erogano borse di studio adeguate durante il periodo di tirocinio.

    Prima scadenza 30 aprile 2026. Ecco tutti i dettagli su requisiti e modalità di richiesta.

    Quadro normativo e requisiti

    Il contributo è destinato esclusivamente ai Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa che accolgono uno o più tirocinanti per il tirocinio previsto dal D.Lgs. n. 139/2005, art. 40, comma 3.

    Per poter accedere al beneficio, nel corso del 2026 i tirocinanti devono:

    • essere iscritti al Registro dei tirocinanti commercialisti;
    • percepire una borsa di studio di almeno € 1.000,00 mensili medi, come previsto dal Decreto 7 agosto 2009, n. 143;
    • risultare pre-iscritti alla Cassa al momento della domanda del Dominus.

    È importante notare che il contributo può essere riconosciuto per un massimo di 18 mensilità complessive per ciascun tirocinante.

    Il contributo erogato dalla Cassa ammonta a € 500,00 mensili per ogni tirocinante, limitatamente ai mesi del 2026 effettivamente coperti dal tirocinio obbligatorio e retribuiti come borsa di studio.

    Non sono invece valorizzabili somme erogate a diverso titolo, come rimborsi spese o collaborazioni occasionali.

    Il rispetto dell’importo minimo medio della borsa di studio è oggetto di verifica successiva da parte della Cassa: qualora risulti inferiore a € 1.000,00 mensili, l’Ente procederà al recupero delle somme già liquidate.

    Qui il bando integrale 

    Istruzioni operative e termini di presentazione

    Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite il servizio online DCT disponibile sul sito www.cnpadc.it .

     Il Dominus deve presentare una domanda distinta per ciascun tirocinante, allegando la seguente documentazione: 

    documento di identità del richiedente e del tirocinante; 

    1. scrittura privata che regola il rapporto di tirocinio con l’indicazione dell’importo e della durata della borsa di studio; 
    2. certificato di iscrizione al Registro dei tirocinanti; 
    3. copia del libretto del tirocinio con il nominativo del Dominus; 
    4. copia dei bonifici bancari relativi alle borse di studio corrisposte, riportanti in modo chiaro il nominativo del tirocinante e il periodo di riferimento.

    Le domande dovranno rispettare le seguenti finestre temporali di presentazione:

    Periodo di tirocinio Apertura servizio DCT Chiusura servizio DCT
    I trimestre 2026 (01.01 – 31.03) 01.04.2026 30.04.2026
    II trimestre 2026 (01.04 – 30.06) 01.07.2026 31.07.2026
    III trimestre 2026 (01.07 – 30.09) 01.10.2026 31.10.2026
    IV trimestre 2026 (01.10 – 31.12) 01.01.2027 31.01.2027

    Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

    La liquidazione dei contributi avverrà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun termine di presentazione, con conguaglio finale al quarto trimestre 2026. 

    In caso di irregolarità contributiva del Dominus, la liquidazione resterà sospesa fino alla regolarizzazione della posizione. Infine, in caso di discordanze tra quanto dichiarato e le risultanze fiscali, la Cassa procederà al recupero delle somme e il professionista sarà escluso dai successivi bandi analoghi per due anni.