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Cumulo pensione e lavoro autonomo: dichiarazione entro il 31.10
Come previsto dall'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503,i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione IRPEF .
Quindi i titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2025 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2024.
Con il messaggio 3036 del 13 ottobre 2025 l'Inps fornisce i chiarimenti su quali soggetti sono tenuti e quali esclusi dall'obbligo dichiarativo e le modalità di compilazione della dichiarazione (Modello Red), che può essere fatta anche in autonomia online sul sito INPS (v. ultimo paragrafo).
Obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo
Sono esclusi dall'obbligo
– i titolari di pensione di vecchiaia;
– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001) ovvero con decorrenza delle prestazioni precedente al 31.12.1994
I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti .
ATTENZIONE sono soggetti all’obbligo anche i titolari di pensione di invalidità iscritti all’INPGI (articolo 8, Regolamento INPGI)
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Casi particolari di esclusione dal divieto
Il messaggio specifica alcuni casi particolari in cui l'incumulabilità non si applica :
- a titolari di pensione di invalidità con attività da cui derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
- per i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.
- per indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali
- per le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive
- per le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni e quelle percepite dai giudici tributari
- per remunerazioni percepite dai sacerdoti
Cumulo redditi e pensione: Dichiarazione preventiva
Il messaggio precisa che i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2026
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025, resa a consuntivo nell'anno 2026.
Cumulo redditi e pensione: come fare la dichiarazione
Va ricordato che
- i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
- Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando:
- il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o
- la Carta di Identità Elettronica (CIE).
Una volta autenticati si puo accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2025 (dichiarazione redditi anno 2024).
La dichiarazione può anche essere effettuata attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
Cumulo redditi e pensione: sanzioni per omessa dichiarazione
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo comporta l’obbligo a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa e viene prelevata direttamente sulle rate di pensione
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Permessi studio per università telematiche: la Cassazione chiarisce i limiti
Con l’ordinanza n. 25038 dell’11 settembre 2025 (udienza del 15 aprile 2025), la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta su una questione di crescente rilevanza nel pubblico impiego: la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio da parte dei dipendenti che frequentano corsi universitari in modalità telematica.
Il caso ha riguardato alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che avevano fruito dei permessi previsti dall’articolo 48 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali, per seguire lezioni universitarie online. L’amministrazione aveva contestato la mancata presentazione di certificazioni attestanti che le lezioni si svolgessero in orari coincidenti con l’attività lavorativa.
Il tema, di grande attualità anche per le amministrazioni pubbliche e i consulenti del lavoro, tocca il bilanciamento tra diritto allo studio e obblighi di servizio, alla luce delle peculiarità della didattica telematica.
Il caso e le decisioni di merito
Il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso dei lavoratori, riconoscendo loro il diritto ai permessi studio senza necessità di dimostrare la coincidenza tra orario di lavoro e frequenza delle lezioni.
La decisione si fondava sull’articolo 48 del CCNL Agenzie Fiscali e sulla circolare ministeriale n. 12/2011, interpretate nel senso di garantire un diritto allo studio ampio, indipendente dalla modalità (presenza o telematica) di frequenza.
La Corte d’Appello di Milano aveva confermato tale orientamento, escludendo che la contrattazione collettiva imponesse l’onere di provare l’impossibilità di seguire i corsi in orario diverso da quello di servizio. Secondo i giudici di secondo grado, un’interpretazione restrittiva avrebbe discriminato gli studenti iscritti a università telematiche, costringendoli a concentrare l’attività di studio fuori dall’orario lavorativo, in contrasto con il principio di parità di trattamento e con il diritto allo studio sancito dall’articolo 10 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
Tuttavia, l’amministrazione aveva proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione delle norme sopra richiamate e sostenendo la necessità di distinguere tra corsi in presenza, soggetti a orari vincolati, e corsi online, che possono essere seguiti in modalità asincrona e quindi anche al di fuori dell’orario di servizio.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, ribaltando le decisioni di merito. Secondo i giudici di legittimità, la disciplina applicabile — in particolare l’articolo 46 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 — richiede che i lavoratori, per poter usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio, presentino idonea documentazione attestante la partecipazione effettiva alle attività didattiche coincidenti con l’orario di lavoro.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza costante (Cass. civ. n. 10344/2008 e n. 17128/2013), ribadendo che i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza di lezioni o corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per la semplice attività di studio o preparazione agli esami.
Pertanto, nel caso delle università telematiche — in cui le lezioni possono essere seguite in qualsiasi momento — il lavoratore può fruire dei permessi solo se dimostra, tramite certificazione dell’ateneo, che la partecipazione alle lezioni è avvenuta in giorni e orari effettivamente coincidenti con quelli lavorativi.
In assenza di tale prova, viene meno il presupposto oggettivo che giustifica l’assenza dal servizio.
La Cassazione ha dunque respinto la domanda dei dipendenti, precisando che l’assenza giustificata deve derivare da un’impossibilità oggettiva e non da una scelta discrezionale del lavoratore. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre i ricorrenti sono stati condannati al rimborso delle spese di legittimità.
L’ordinanza n. 25038/2025 della Corte di Cassazione chiarisce in modo definitivo che, per i corsi universitari erogati in modalità telematica, il diritto ai permessi studio è subordinato alla prova della coincidenza tra orario di lavoro e attività formativa.
Applicabilità al settore privato
La sentenza n. 25038/2025 della Corte di Cassazione riguarda il settore pubblico, ma si fonda su principi generali comuni anche al lavoro privato, in particolare:
l’onere del lavoratore di dimostrare la coincidenza tra attività didattica e orario di lavoro, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (onere della prova);
la distinzione tra frequenza di corsi (che giustifica l’assenza retribuita) e studio individuale o attività asincrona (che non la giustifica);
la finalità oggettiva del permesso: consentire la partecipazione a lezioni o esami incompatibili con il normale orario di servizio.
In altre parole, la Cassazione afferma che i permessi studio retribuiti non servono a garantire il tempo per studiare, ma a permettere la partecipazione a lezioni obbligatorie o esami che si tengono durante l’orario di lavoro.
Questo principio è già stato applicato anche a casi del settore privato in precedenti pronunce, come in :
- Cass. civ. sez. lav. n. 10344/2008
- Cass. civ. sez. lav. n. 17128/2013
In tali decisioni, la Corte ha stabilito che il lavoratore può assentarsi dal lavoro solo per partecipare a lezioni o esami che si tengono in orario coincidente con quello di servizio, non per svolgere studio personale.
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Impatriati: chiarimenti sul periodo residenza all’estero
Con la Risposta A Interpello n. 263 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore dal 29 dicembre 2023.
La misura, che ha sostituito la precedente disciplina contenuta nell’articolo 16 del D.lgs. 147/2015, mira ad attrarre in Italia lavoratori qualificati, prevedendo:
- un’esenzione del 50%
- sui redditi prodotti nel territorio nazionale
- entro il limite di 600.000 euro annui,
a condizione che vengano rispettati specifici requisiti di residenza e durata del soggiorno all’estero.
Il documento di prassi interviene per chiarire la portata applicativa del beneficio nei casi in cui il lavoratore, pur essendosi trasferito all’estero per lavoro, mantenga o riprenda in Italia un secondo rapporto di collaborazione, evidenziando come valutare il periodo minimo di residenza estera e la continuità lavorativa con soggetti italiani.
Il caso del cittadino con piu attività ini Italia
Il contribuente, cittadino italiano, aveva trasferito la propria residenza fiscale all’estero a partire dal 1° gennaio 2023 per un impiego come dipendente presso una società straniera.
Durante il periodo di permanenza all’estero, ha però continuato a collaborare con un’università italiana tramite un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) per incarichi di insegnamento, svolgendo l’attività sia da remoto sia in presenza in Italia.
Il rapporto universitario, rinnovato annualmente, era iniziato nel novembre 2022, quando l’interessato risultava ancora fiscalmente residente in Italia.
Intendendo trasferire nuovamente la residenza in Italia nel 2026 per un nuovo impiego dipendente presso una società diversa e non collegata a quella estera, il contribuente ha chiesto se, al momento del rientro, potrà beneficiare del nuovo regime per lavoratori impatriati, pur continuando in parallelo la collaborazione con l’università italiana.
Secondo la propria interpretazione, il contribuente riteneva che la fruizione dell’agevolazione fosse possibile solo per il nuovo reddito da lavoro dipendente, escludendo quello da collaborazione, in quanto l’attività universitaria non rispettava il periodo minimo di sette anni di residenza all’estero previsto per chi torna a lavorare con lo stesso datore o gruppo societario presso cui aveva già operato in Italia prima del trasferimento.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha confermato l’impostazione del contribuente, chiarendo che il nuovo regime agevolativo può essere applicato ai redditi di lavoro dipendente, assimilati o autonomi prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986), purché:
- non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento;
- si impegnino a risiedere in Italia per almeno quattro anni;
- prestino l’attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano;
- siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (D.lgs. 108/2012 e 206/2007).
Per quanto riguarda il requisito del periodo minimo di permanenza all’estero, l’Agenzia ribadisce che la durata di tre anni è valida solo per chi rientra a lavorare per un datore di lavoro diverso da quello estero e non appartenente allo stesso gruppo.
Se invece il lavoratore rientra prestando la propria attività per
- il medesimo soggetto o
- gruppo per cui aveva lavorato all’estero
- o in Italia prima della partenza,
il periodo minimo sale rispettivamente a sei o sette anni.
Nel caso analizzato, l’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che il contribuente potrà beneficiare del nuovo regime solo per i redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente instaurato con la nuova società italiana, in quanto distinta e non collegata a quella estera.
Non potrà invece estendere l’agevolazione ai compensi percepiti per la collaborazione con l’università, trattandosi di un’attività svolta anche prima dell’espatrio e riconducibile allo stesso datore di lavoro già operante in Italia.
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Fondo Aereo formazione professionale: istruzioni per le domande
Con il messaggio 3030 del 10 ottobre INPS comunica la diposnibilità delle procedura di domanda e le prime istruzioni per le domande di finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nonché per la gestione e la trasmissione delle domande afferenti al c.d. regime transitorio. che era stato illustrato dnella circolare 138 2022
Gli interventi formativi ammessi sono i seguenti :
- a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;
- b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente;
- c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.
Procedura di domanda
La domanda può essere presentata dai datori di lavoro o dai consulenti del lavoro direttamente dal sito internet www.i nps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID di almeno secondo livello, CIE o CNS). Dopo avere digitato in cerca “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, scegliere l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”.
Dal menu a tendina della procedura di presentazione della domanda scegliere per intervento: “008 Formazione Ammissibilità” e quindi per Fondo: “20 Fondo Trasporto Aereo Dipendenti (A)” oppure “21 Trasporto Aereo Personale da Assumere (B)” o “22 Trasporto aereo Personale in Naspi (C)”.
Per ulteriori dettagli si rinvia al manuale online presente nell’“Area Download” nella home page della procedura.
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ISCRO 2025 domande in scadenza il 31.10: regole ed esempio
La piattaforma per la domanda di ISCRO 2025, aperta il 16 giugno con il messaggio INPS 1858 del 12 giugno 2025, sarà utilizzabile entro il 31 ottobre prossimo (vedi sotto la procedura operativa).
ISCRO è l' "indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa" , indirizzata ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, che si trovino in temporanee difficoltà economiche.
E' stata istituita dalla legge 178/2020, in forma sperimentale, per il triennio 2021-2023 e portata a regime con la legge di bilancio 2024.
Consiste in un sussidio economico parametrato al reddito erogato per 6 mesi ai soggetti con reddito professionale inferiore ad una certa soglia nel triennio precedente la domanda, unitamente ad altri requisiti, recentemente modificati
E' stata pubblicata il 9 ottobre 2024 la circolare INPS n. 84 con le ultime istruzioni. Il 2 dicembre la Cassazione ha chiarito nella sentenza 30820 il requisito di iscrizione (vedi ultimo paragrafo)
Di seguito tutte le istruzioni dell'Istituto.
ISCRO 2025 Beneficiari e requisiti
L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR. I beneficiari includono i liberi professionisti, i partecipanti a studi associati o società semplici.
I requisiti necessari per il diritto sono:
- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
INPS ricorda che l’iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata, ai sensi del richiamato articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335 del 1995, a cura del libero professionista, in quanto non si realizza in via automatica con gli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione
Iscro 2025: importo, trattamento fiscale, compatibilità, obblighi
L'indennità ISCRO è calcolata come il 25% della media dei redditi autonomi dichiarati nei due anni precedenti l'anno antecedente la domanda, su base semestrale.
L'importo mensile non può essere inferiore a 250 euro e non può superare 800 euro. Questi importi saranno adeguati alle variazioni ISTAT annuali.
La prestazione è erogata per sei mensilità consecutive, senza accredito di contribuzione figurativa.
L'indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito e su di essa è applicata una ritenuta d'acconto del 20%. Tuttavia, per i beneficiari che operano in regime forfettario, questa ritenuta non è applicata.
L'indennità è incompatibile con varie prestazioni previdenziali e assistenziali come pensioni dirette, NASpI, DIS-COLL, ALAS, e l’Assegno di inclusione, ma è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.
Partecipazione a Percorsi di Aggiornamento:
Si ricorda che la normativa prevede sia obbligatoria la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale per i beneficiari, come condizione per la fruizione dell’indennità. I criteri e le modalità di questi percorsi devono pero essere ancora definiti con un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.
Nel frattempo con la domanda i richiedenti autorizzano INPS a trasmettere i dati ai Centri per l'impiego delle Regioni e Province autonome e al Portale SISSL che gestisce le politiche attive del lavoro in collaborazione con il Ministero.
ISCRO 2025: esempio di calcolo dell’importo
Esempi di Calcolo dell'importo di ISCRO
- Requisito reddituale:
Reddito 2023: € 7.000
Media redditi 2021 e 2022: € 10.500
70% della media: € 7.350
Il reddito del 2023 (€ 7.000) è inferiore al 70% della media (€ 7.350), soddisfacendo il requisito.
- Importo dell'Indennità:
Media dei redditi 2021 e 2022: € 5.500
Indennità su base semestrale: € 1.375 (25% di € 5.500)
Importo mensile: € 687,50 (entro il range 250-800 euro)
ISCRO 2025 modalità per la domanda e obblighi di aggiornamento
La domanda per l'indennità ISCRO deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’INPS per i cittadini e gli Istituti di Patronato. Le credenziali di accesso sono SPID di livello 2, CIE 3.0, o CNS.
Per il 2025, le domande possono essere presentate dal 16 giugno al 31 ottobre 2025.
ATTENZIONE La domanda include l'autocertificazione dei redditi e la verifica di regolarità contributiva.
Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.
Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti identità digitali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- IDAS.
In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
INPS ricorda che
- L'indennità ISCRO, non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
- non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2025 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2024
- nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.
- La domanda può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2024, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
Novità 2024 e chiarimento Cassazione sul requisito di iscrizione
La circolare n. 84 del 23 luglio 2024 richiama tutte le norme che regolamentano l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO):
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213: Articolo 1, commi da 142 a 155: Introduzione e regolamentazione dell'ISCRO a regime dal 1° gennaio 2024.
- Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60: Articolo 17-bis: Modifica del comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023.
- Legge 8 agosto 1995, n. 335: Articolo 2, comma 26: Gestione separata.
- Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Normativa sui redditi da lavoro autonomo.
- Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: Introduzione dell’Assegno di inclusione.
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178: Articolo 1, comma 386: Introduzione sperimentale dell’ISCRO per il triennio 2021-2023.
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232: Articolo 1, comma 179: Normativa sull’APE sociale.
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Normativa sull'assegno ordinario di invalidità.
- Decreto interministeriale 30 gennaio 2015: Regolamentazione del DURC Online per la verifica di regolarità contributiva.
- Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449: Articolo 59, comma 16: Regolamentazione delle aliquote contributive.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Articolo 25: Ritenuta a titolo di acconto sui redditi.
Novità dal 2024
La circolare illustra alcune novità significative introdotte a partire dal 2024, che migliorano e stabilizzano la misura ISCRO:
- Riconoscimento a Regime: L’ISCRO, inizialmente introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è ora stabilizzata e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024.
- Estensione dei Fondi: I fondi destinati all’ISCRO sono aumentati garantendo maggiore stabilità finanziaria alla misura.
- Aumento delle Aliquote: Per coprire gli oneri derivanti dall’indennità ISCRO, è previsto un aumento dell'aliquota contributiva di 0,35 punti percentuali per la Gestione separata a partire dal 2024.
Cassazione 30820/2024 su ISCRO e iscrizione INPS
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro n. 30820 del 2 dicembre 2024, riguarda un ricorso presentato dall’INPS contro una decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva riconosciuto al ricorrente (A.S.I.) l’indennità prevista dall’art. 28 del DL 18/2020, relativa alle perdite economiche subite durante le restrizioni per la pandemia da Covid-19.
La Corte d’Appello di Firenze aveva accolto la richiesta di A.S.I., ritenendo che la sua iscrizione alla Gestione avvenuta il 6 marzo 2020 (con effetto retroattivo al novembre 2019) fosse valida per l’ottenimento dell’indennità, escludendo la fittizietà dell’iscrizione.
L’INPS aveva contestato tale decisione, sostenendo che l’indennità spettasse solo a chi fosse iscritto alla Gestione speciale già il 1° marzo 2020, senza possibilità di considerare iscrizioni retroattive.
La Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’indennità dipende esclusivamente dal fatto che il richiedente fosse iscritto alla Gestione speciale al momento dell’entrata in vigore del DL (17 marzo 2020). Non è rilevante il momento esatto dell’iscrizione, purché questa non fosse fittizia.
La Corte ha applicato il principio secondo cui il diritto si valuta in base alla normativa vigente al momento dell’evento giuridicamente rilevante cd. Principio Tempus Regit Actum (in questo caso, la richiesta dell’indennità) .
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Nuovo CCNL Federlab–Cifa Laboratori Analisi: novità normative, retributive e di welfare
A 1° settembre 2025 entra in vigore il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e centri poliambulatoriali sottoscritto da Federlab, Unilavoro PMI e Confsal Fisals.
Non si tratta di un rinnovo, ma di un nuovo impianto contrattuale che intende modernizzare il sistema delle relazioni industriali del comparto sanitario privato, introducendo maggiore flessibilità, bilateralità e strumenti di welfare contrattuale innovativi.
Il contratto, valido fino al 30 agosto 2030, mira a fornire regole specifiche per un settore caratterizzato da piccole e medie imprese, con un equilibrio tra esigenze d’impresa e tutela del lavoratore. Centrale è il ruolo dell’Ente bilaterale Esbii, che avrà funzioni di monitoraggio del mercato del lavoro, formazione continua e gestione delle politiche attive.
Novità normative
l contratto riorganizza in modo operativo le regole di gestione del rapporto di lavoro:
Periodo di prova: da 30 a 180 giorni a seconda della categoria (30 per la cat. A, 180 per i Quadri).
Contratti a termine e reimpiego: introdotti due istituti innovativi:
Primo Ingresso: per lavoratori senza esperienza, con formazione obbligatoria di 80 ore e retribuzione agevolata per due anni;
Reimpiego: per over 50 o disoccupati di lungo periodo, con analogo regime formativo e retributivo ridotto.
Ferie annuali: 28 giornate (4 settimane), di cui tre fissate dall’impresa e una a scelta del lavoratore.
Permessi ROL: 48 ore annue complessive, comprensive delle ex festività soppresse.
Banca ore: flessibilità fino a 168 ore l’anno, con possibilità di monetizzazione e maggiorazione fino al 20%.
Congedi: ampia disciplina su formazione (fino a 11 mesi non retribuiti), matrimonio (15 giorni retribuiti) e volontariato (fino a 2 anni di aspettativa).
Per ulteriori dettagli scarica qui il testo integrale del contratto
Aspetti economici e transizione da altri CCNL
L’articolo 1 del nuovo CCNL Federlab–Cifa 2025–2030 disciplina in modo dettagliato le modalità di transizione dei dipendenti già in forza con altri contratti collettivi.
Tale passaggio non rappresenta una nuova assunzione, ma un allineamento contrattuale che garantisce la continuità del rapporto di lavoro.
Inquadramento professionale: ogni lavoratore viene ricondotto al livello coerente con la mansione effettivamente svolta, sulla base delle declaratorie e dei profili del nuovo sistema di classificazione.
Ciò assicura una corrispondenza tra il ruolo reale e la categoria contrattuale, con possibilità di revisione del livello previo confronto sindacale.
Tutela economica: il passaggio al nuovo CCNL non può comportare riduzioni retributive.
Se il nuovo minimo tabellare risulta inferiore alla retribuzione precedente, la differenza è garantita tramite un superminimo ad personam assorbibile, mantenendo invariato il trattamento economico complessivo.
Anzianità e TFR: vengono conservati integralmente gli anni di servizio maturati e il trattamento di fine rapporto.
Il cambio contrattuale non interrompe la continuità di servizio ai fini di ferie, permessi, scatti di competenza o altri istituti economici e normativi.
Questa disciplina assicura un passaggio ordinato e privo di penalizzazioni, favorendo l’adesione delle imprese al nuovo contratto senza pregiudicare i diritti acquisiti dei lavoratori.
Le novità economiche e di welfare
Il nuovo CCNL introduce una struttura retributiva articolata per quadri e sei categorie (A–F), con paga base nazionale conglobata e nuovi scatti di competenza, che sostituiscono gli scatti di anzianità tradizionali.
Tra gli elementi economici principali:
- Scatti di competenza: pari all’1,5% della retribuzione mensile ogni tre anni, fino a un massimo di 10 scatti, legati alla formazione e certificazione delle competenze.
- Premialità produttiva: possibilità di riconoscere premi variabili in base a obiettivi di produttività e qualità, con agevolazioni fiscali ai sensi del D.M. 25 marzo 2016.
- Tredicesima mensilità invariata, erogata il 15 dicembre.
- Superminimi assorbibili ad personam in caso di allineamento contrattuale per aziende che transitano da altri CCNL.
- Introduzione di forme di welfare aziendale e territoriale sostitutive dei premi di produttività (servizi educativi, sanitari, sociali o assistenziali).
Di seguito la tabella retributiva:
Categoria/Livello Paga base e contingenza (€) Quadri 2.290,02 F 1.883,53 E 1.682,54 D 1.551,75 C 1.452,45 B 1.358,77 A 1.281,68 Categoria/Livello 1° Anno (€) 2° Anno (€) E 1.264,41 1.431,67 D 1.166,31 1.320,49 C 1.091,84 1.236,09 B 1.021,58 1.156,46 -
Flussi 2026-28: torna il tetto per le badanti – DL in Gazzetta
Il 30 giugno è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto flussi ovvero la programmazione delle quote di lavoratori stranieri extracomunitari che potranno entrare in Italia nel prossimo triennio 2026 2028. Il 3 ottobre inotre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge che modifica alcune regole per gli ingressi e proroga il tetto di 10mila ingressi annuali per le assistenti familiari, già in vigore, anche per il 2026.
In particolare, il decreto-legge 146/2025 (cd nuovo Decreto Immigrazione) n vigore dal 4 ottobre 2025, introduce un pacchetto di misure per semplificare le procedure di ingresso e lavoro dei cittadini stranieri, rafforzare i controlli e sostenere l’integrazione socio-lavorativa.
Una prima area di intervento riguarda la gestione delle domande di nulla osta: i termini decorrono ora dalla data di imputazione della richiesta alle quote e non più dalla semplice presentazione. È inoltre obbligatorio un controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da datori, enti ospitanti e organizzazioni promotrici. Le domande devono essere precompilate sul portale del Ministero dell’Interno; i datori possono presentare fino a tre richieste individuali per anno, salvo presentazione tramite intermediari abilitati, per i quali si applicano criteri proporzionali al volume d’attività.
In attesa del rilascio o della conversione del permesso di soggiorno, lo straniero può lavorare legittimamente se in possesso della ricevuta della domanda e in assenza di motivi ostativi notificati. Sono stati inoltre armonizzati i termini dei permessi per casi speciali, portandoli a un anno e consentendo ai titolari di accedere all’Assegno di inclusione.
. Viene prorogata la possibilità di ingressi fuori quota per lavoro domestico rivolto all’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità per il triennio 2026–2028, ma con un limite che sarà stabilito annualmente mentre i programmi di volontariato saranno organizzati su base triennale con apposito decreto ministeriale.
Sul fronte familiare, i termini per le pratiche di ricongiungimento sono estesi a 150 giorni. È prorogato e ampliato il tavolo operativo contro il caporalato e sono estesi i soggetti che possono accedere ai fondi per il contrasto del reclutamento illegale. Infine, sono state prorogate fino al 2027 le misure di potenziamento del punto di crisi di Lampedusa.
Queste disposizioni hanno effetto immediato, salvo i programmi soggetti a decreti attuativi specifici.
Si ricorda che il decreto legge deve essere approvato dal Parlamento per la conversione in legge entro due mesi dalla data di pubblicazione.
Decreto flussi: le quote ingresso 2026-2028
La bozza del DPCM, in attesa di approvazione, prevede:
- per il 2026, 164.850 ingressi autorizzati.
Complessivamente, nell’arco del triennio 2026-2028 le unità autorizzate saranno 497.550, con la seguente ripartizione:
- lavoro subordinato non stagionale e autonomo, 230.550 unità;
- lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico, 267.000 unità.
Come di consueto "Le quote sono state determinate tenendo conto dei fabbisogni espressi dalle parti sociali e delle domande di nulla osta al lavoro effettivamente presentate negli anni scorsi, con l’obiettivo di una programmazione che recepisca le esigenze delle imprese e che sia anche realistica".
Il Governo sottolineava inoltre che resta ferma la volontà di incentivare gli ingressi fuori quota, anche nella prospettiva di un ridimensionamento del meccanismo del “click day”, che potrà avvenire seguendo un percorso graduale, che riguardi anzitutto i profili professionali più ricercati dai datori di lavoro e che potenzi la formazione dei lavoratori nei Paesi di origine.
Confindustria Vicenza giudicava insufficiente il DPCM
Mario Roberto Carraro, vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega alle Politiche del lavoro, ha espresso un giudizio critico sul Dpcm, in quanto , anche se in aumento, le quote 2026-2028 restano insufficienti e non aderenti ai reali bisogni delle imprese. Secondo Carraro, il sistema del click day rimane inadatto, perché basato su una logica puramente quantitativa che ignora fattori cruciali come le competenze richieste, la distribuzione territoriale e la continuità produttiva. Il meccanismo attuale risulta rigido, burocratico e poco funzionale: molte aziende, in particolare del settore industriale, hanno ormai abbandonato questo canale, poiché le quote autorizzate spesso non si traducono in assunzioni reali a causa di ostacoli operativi e tempi lunghi.
D'altro canto Carraro evidenzia la crescente emergenza legata alla denatalità e chiedeva anche la possibilità di assumere tutto l’anno, con adeguati controlli e responsabilizzazione delle imprese, sottolineando nfine l’urgenza di accompagnare la formazione estera con percorsi di inserimento aziendale in Italia, anche per i migranti già presenti regolarmente.