-
Contratti di ricerca e post-doc: istruzioni sugli obblighi contributivi
La circolare INPS n. 125/2025 chiarisce gli obblighi contributivi connessi ai contratti di ricerca (art. 22 L. 240/2010) e agli incarichi post-doc (art. 22-bis L. 240/2010).
Viene innanzitutto ricordato che:
- i primi sono rapporti a tempo determinato, della durata biennale rinnovabile una sola volta, destinati allo svolgimento di specifici progetti di ricerca. L’importo è stabilito dagli enti in sede di contrattazione, con vincolo minimo pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito.
- Gli incarichi post-doc, invece, sono contratti annuali prorogabili fino a tre anni complessivi, finalizzati non solo all’attività di ricerca ma anche a compiti didattici e di “terza missione”.
Entrambe le tipologie sono incompatibili con altri rapporti di lavoro subordinato o con assegni di ricerca e comportano aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici.
Inoltre il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero.
Gli obblighi contributivi dei ricercatori
Si ricorda che le norme prevedono che i contratti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, possono essere stipulati, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, dalle seguenti istituzioni:
- università;
- enti pubblici di ricerca;
- istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
I datori che stipulano contratti di ricerca o incarichi post-doc devono applicare le regole ordinarie previste per i lavoratori a tempo determinato.
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a versare i contributi previdenziali ai fondi di riferimento (IVS, TFR, Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali, ex ENPDEP).
È inoltre obbligatorio il versamento della contribuzione NASpI, pari all’1,61% della retribuzione imponibile (1,31% contributo ordinario + 0,30% destinabile ai fondi interprofessionali).
Non è invece dovuto il contributo addizionale dell’1,40% previsto dall’art. 2, comma 28, L. 92/2012. La PA non è tenuta a contribuzione per maternità e malattia, in quanto la tutela è garantita direttamente dal datore di lavoro.
Tipologia contributo Aliquota Note NASpI ordinario 1,31% Art. 2, c. 25, L. 92/2012 Contributo integrativo 0,30% Finanziamento fondi interprofessionali (L. 845/1978) Totale NASpI 1,61% Obbligatorio per i contratti ex artt. 22 e 22-bis Contributo addizionale 1,40% Non dovuto Flussi Uniemens e codici contributivi
Ai fini dichiarativi, i periodi di vigenza devono essere esposti nel flusso Uniemens PosPA con codici specifici:
- Per i contratti di ricerca è previsto il codice <Tipo Impiego> “52”,
- per gli incarichi post-doc il codice “53”.
Quando il lavoratore è collocato in aspettativa, le PA devono valorizzare i codici di cessazione “63” (contratti di ricerca) e “64” (post-doc).
L’indicazione decorre dalla pubblicazione della circolare 11 SETTEMBRE 2025.
Nella sezione <PosContributiva>, invece, i lavoratori vanno denunciati con le stesse modalità previste per i dipendenti a tempo determinato.
Le amministrazioni prive di matricola “DM” devono provvedere alla sua apertura per adempiere agli obblighi contributivi verso l’INPS.
-
Pensioni all’estero: al via la seconda fase delle verifiche 2025
La procedura di verifica dell’esistenza in vita per i pensionati che riscuotono le prestazioni all’estero è una misura consolidata che garantisce la regolarità dei pagamenti, evitando l’erogazione indebita delle pensioni a soggetti deceduti.
Sono previste sempre fasi differenziate a seconda dell’area geografica di residenza, e alcune esenzioni per specifici gruppi di pensionati, in base agli accordi esistenti con gli enti previdenziali di diversi Paesi. (
Nel messaggio 1419 del 5 maggio 2025, INPS precisava la scadenza del 18 luglio per pensionati residenti in
- America,
- Asia,
- Estremo Oriente,
- Paesi scandinavi,
- Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi.
Con nuovo messaggio 2624 del 9 settembre l'istituto annuncia che dal 17 settembre 2025 parte la seconda fase della campagna per le zone di:
- Europa, Africa e Oceania,
- esclusi Paesi scandinavi ed Est Europa già coinvolti nella prima fase.
Citibank N.A., che invierà a ciascun pensionato una lettera esplicativa e il modulo personalizzato da restituire entro il 15 gennaio 2026. Chi non presenterà la documentazione nei tempi previsti riceverà la rata di febbraio 2026 in contanti presso gli sportelli Western Union. In caso di mancata riscossione o mancata produzione dell’attestazione entro il 19 febbraio 2026, la pensione sarà sospesa dalla rata di marzo 2026.
Ricordiamo di seguito una sintesi delle procedure con la tabella di tutte le scadenze.
Verifica pensioni all’estero: tabella scadenze
Il processo di verifica si articola in due fasi, ognuna delle quali riguarda specifiche aree geografiche come da tabella seguente:
Tabella Scadenze Verifica Esistenza in Vita
Scadenze della verifica dell’esistenza in vita Aree geografiche Periodo di invio della richiesta (lettera INPS/Citibank) Termine per la risposta dei pensionati (invio dell’attestazione) Data per riscossione in contanti presso Western Union Data di sospensione della pensione in caso di mancata attestazione America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi Dal 20 marzo 2025 Entro il 15 luglio 2025 Agosto 2025 (entro il giorno 19) Dal Settembre 2025 Europa, Africa e Oceania Dal 17 settembre 2025 Entro il 15 gennaio 2026 Febbraio 2026 (entro il giorno 19) Dal Marzo 2026 Se il pensionato non presenta l’attestazione nei termini previsti, la rata della pensione viene erogata in contanti presso le agenzie Western Union del paese di residenza.
Se non viene riscossa entro il 19 del mese successivo, il pagamento viene sospeso.
Verifica pensioni all’estero: gli esclusi
Alcuni gruppi di pensionati sono esclusi dall’accertamento, si tratta in particolare di:
- Pensionati residenti in Polonia con pensioni anche dallo ZUS, grazie allo scambio automatico di dati con l’INPS.
- Pensionati che hanno riscosso la pensione presso Western Union di recente, poiché ciò attesta la loro esistenza in vita.
- Pensionati già sospesi da Citibank per mancata attestazione nelle verifiche precedenti.
- Pensionati residenti in Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Australia e Paesi Bassi, per i quali esistono accordi telematici con gli enti previdenziali locali.
Pensioni all’estero: procedura e modalità di dimostrazione dell’esistenza in vita
Gli step della procedura di verifica sono i seguenti :
Invio della richiesta di attestazione di esistenza in vita
Citibank invierà ai pensionati una lettera esplicativa e un modulo personalizzato per l’attestazione in italiano e, a seconda del paese, anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese.
Il modulo deve essere compilato, firmato e inviato con:
- Un documento d’identità valido con foto
- Firma di un “testimone accettabile”, ovvero rappresentanti di ambasciate, consolati o autorità locali.
Chi non riceve la documentazione può richiedere un nuovo modulo via email o presso i Patronati abilitati.
Le modalità accettate per dimostrare l’esistenza in vita sono tre:
A) Modalità cartacea
Invio del modulo firmato e certificato da un testimone accettabile all’indirizzo PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, Regno Unito.
Se le autorità locali rifiutano di compilare il modulo standard, possono essere accettati certificati ufficiali locali, ma solo se attestano esplicitamente l’esistenza in vita.
Casi particolari:
Per pensionati infermi, in istituti sanitari o detenuti, possono firmare l’attestazione direttori di istituti, medici curanti, tutori o procuratori.
B) Attestazione via portale web Citibank
Disponibile per pensionati in Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti tramite operatori di Patronato riconosciuti.
Possibilità di usare la videochiamata con i Consolati italiani.
Patronati all’estero possono caricare i moduli direttamente nel portale Citibank per evitare ritardi postali.
C) Riscossione personale presso Western Union
La riscossione in contanti di una rata entro la scadenza indicata vale come prova di esistenza in vita.
Non disponibile per pensionati con rappresentanti legali o in paesi senza Western Union.
Limite massimo per riscossione: 6.300 euro o 6.800 dollari (in Spagna e Cipro il limite è 3.000 euro).
ATTENZIONE Se il pagamento viene sospeso, il pensionato può chiedere la riemissione alla sede INPS competente, allegando un documento d’identità.
Pensioni all’estero: servizi di supporto Citibank – INPS
Per assistenza, pensionati e patronati possono contattare Citibank:
- Sito web: www.inps.citi.com
- Email: [email protected]
- Telefono: numeri indicati nella lettera esplicativa (attivo dal lunedì al venerdì, 8:00-20:00 ora italiana).
- Servizio automatico disponibile 24/7 per controllare lo stato della pratica.
Si ricorda che i Patronati.
- Possono richiedere nuovi moduli per i pensionati.
- Possono certificare l’esistenza in vita online per i pensionati in paesi selezionati.
- Devono informare i pensionati della scadenza per l’invio e delle alternative disponibili (modulo cartaceo, riscossione in contanti, attestazione digitale).
- Devono supportare i pensionati fragili nella compilazione e certificazione del modulo.
-
Patto di prova nullo: reintegra dopo il licenziamento
Con la sentenza n. 24202 del 29 agosto 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro conferma l'orientamento giurisprudenziale volto a garantire maggiore certezza nei casi di nullità del patto di prova, ribadendo che la mancanza di un valido periodo non può costituire giustificazione idonea per un licenziamento per giusta causa. Ne deriva che si applica la tutela reintegratoria (art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015) per insussistenza del fatto
Il caso al vaglio della Cassazione
La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro instaurato tra una società del settore commerciale e una dipendente inquadrata come Quadro.
Contestualmente all’assunzione era stato sottoscritto un patto di prova della durata di sei mesi. Al termine di tale periodo, l’azienda aveva comunicato il recesso per mancato superamento della prova. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento, sostenendo la nullità del patto di prova per indeterminatezza dell’oggetto.
In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva accolto le ragioni della dipendente, dichiarando nullo il patto di prova e disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento e regolarizzazione contributiva.
La società aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito sotto diversi profili, in particolare circa la validità del patto di prova e anche sull’applicazione della tutela.
Patto di prova nullo: no al licenziamento per giusta causa
La sentenza della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando la decisione della Corte d’appello.
I giudici hanno ribadito che la clausola del patto di prova è nulla se non specifica le mansioni oggetto della verifica, non potendo bastare un generico richiamo alla posizione contrattuale o a precedenti scambi di corrispondenza. In tali casi, l’assunzione deve considerarsi definitiva sin dall’inizio, con conseguente inapplicabilità del regime di libera recedibilità. La Corte ha inoltre ricordato come la giurisprudenza consolidata abbia più volte affermato che, in presenza di un patto di prova nullo, il recesso datoriale equivale ad un ordinario licenziamento soggetto alle regole limitative previste dalla legge n. 604/1966 e dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Ne deriva che il licenziamento intimato in tali circostanze non può ritenersi assistito da giusta causa o giustificato motivo.
Le tutele conseguenti
Il punto centrale della decisione si sposta quindi sulle conseguenze sanzionatorie. La Cassazione ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, che ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, laddove escludeva la reintegra nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con insussistenza del fatto.
Secondo la Suprema Corte, anche il recesso basato su un patto di prova inesistente rientra nell’ipotesi di “insussistenza del fatto materiale”, imponendo quindi l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dallo stesso D.Lgs. 23/2015.
La Corte ha confermato quindi la reintegra della lavoratrice e il diritto al risarcimento parametrato fino a dodici mensilità, oltre alla regolarizzazione contributiva.
-
Disparità retributiva in azienda: guida al calcolo
La parità retributiva tra uomini e donne rappresenta oggi non solo un obbligo normativo, ma anche un elemento essenziale di sostenibilità sociale e reputazionale per le imprese.
La direttiva UE 970/2023, art. 19, ha ampliato gli strumenti a disposizione per verificare eventuali discriminazioni, consentendo l’utilizzo non solo dei dati interni all’azienda, ma anche di fonti esterne (statistiche di settore, dati nazionali, contratti collettivi). I paesi membri sono tenuti ad adeguare la legislazione nazionale recependo questi principi entro il 7 giugno 2026.
Leggi anche Parità retributiva cosa prevede la Direttiva europea 970 2023
Per i datori di lavoro ciò comporta la necessità di adottare, prima possibile, un approccio strutturato, che consenta di calcolare e monitorare il tasso di disparità retributiva tra uomini e donne, prevenendo rischi di contenzioso e favorendo politiche di equità.
Fase preliminare: assessment interno
Il primo passo consiste in una ricognizione interna delle mansioni presenti in azienda.
È necessario a questo fine:
- Mappare i ruoli individuando i lavori svolti a predominanza femminile, maschile e quelli neutri.
- Creare una griglia comparativa basata su criteri oggettivi (inquadramento, livello di responsabilità, competenze richieste).
- Raccogliere i dati retributivi, includendo non solo la retribuzione base, ma anche premi, bonus e benefit.
In assenza di comparatori interni, il datore di lavoro può ricorrere anche a dati extra-aziendali, ad esempio quelli forniti da INPS, ISTAT, associazioni di categoria o CCNL.
Identificazione della predominanza di genere
La normativa europea richiede di individuare i ruoli a “prevalenza di genere”.
Due sono i metodi utilizzabili:
- con il Metodo proporzionale si individua un ruolo a prevalenza femminile (o maschile) se la quota supera una soglia compresa tra il 60% e il 75%
- i Metodo storico: evita distorsioni dovute a variazioni improvvise negli organici, considerando la distribuzione di genere su un arco temporale recente
L’applicazione combinata dei due metodi garantisce una valutazione più affidabile.
Formula di calcolo ed Esempio tabella
Una volta identificati i gruppi comparabili, è possibile calcolare il tasso di disparità retributiva seguendo questi passaggi:
Definire i gruppi (uomini/donne) che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Calcolare la retribuzione media annua lorda per ciascun gruppo.
Applicare la formula:
TASSO DI DISPARITA = RETR. UOMINI – RETRIBUZIONE DONNE / RETRIBUZION MEDIA UOMINI X 100
Esempio
Retribuzione media uomini: 30.000 €
Retribuzione media donne: 27.000 €
quindi 30.000-27.000/ 30.000 X 100 = In questo caso risulta una disparità pari al 10%
Puo essere utile predisporre poi tabelle di raffronto delle percentuali nei vari ruoli per ottenere una media complessiva:
Ruolo Totale uomini Retribuzione media uomini (€) Totale donne Retribuzione media donne (€) Tasso di disparità (%) Ingegneri 50 32.000 30 29.500 7,8% Amministrativi 20 27.000 40 26.500 1,9% Utilizzo del tasso di disparità
Il tasso di disparità va interpretato in chiave comparativa: un gap del 2-3% può rientrare nella variabilità fisiologica, mentre valori superiori al 5% richiedono approfondimento.
Le possibili azioni correttive includono:
- Revisione delle politiche retributive.
- Introduzione di sistemi premianti neutrali.
- Programmi di formazione e sviluppo equi.
- Audit periodici sulla parità di genere.
Inoltre va sottolineato che la trasparenza nella comunicazione ai lavoratori su questo tema è fondamentale per rafforzare la fiducia e prevenire conflitti.
Il calcolo del tasso di disparità retributiva dunque dovrebbe essere considerato non un mero adempimento burocratico, ma un’opportunità per migliorare l’organizzazione aziendale.
Le aziende che sapranno anticipare le richieste normative europee e nazionali, dotandosi di strumenti di monitoraggio e di politiche inclusive, saranno più resilienti e attrattive nel mercato del lavoro, contribuendo a un progresso sociale condiviso.
-
Rendite INAIL 2025: nuovi coefficienti di capitalizzazione
Con la Circolare n. 46 dell’8 settembre 2025, l’INAIL ha dato attuazione al decreto ministeriale 25 marzo 2025, che ha approvato le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite.
Questi coefficienti, in vigore dal 1° gennaio 2025, sono strumenti di natura attuariale che servono a calcolare il valore attuale complessivo delle prestazioni economiche a carico dell'Istituto nazionale contro gli infortuni (indennità per infortuni malattie professionali e conseguente inabilita) che vengono mese per mese al beneficiario o dei suoi superstiti.
La circolare spiega il quadro normativo, i criteri adottati e le principali novità, mentre l’Allegato 1 fornisce le istruzioni operative ed esempi pratici di calcolo.
Cosa prevedono i nuovi coefficienti di capitalizzazione
I coefficienti di capitalizzazione vengono usati dall’INAIL in diverse circostanze:
- per calcolare le riserve matematiche (gli accantonamenti necessari a coprire le prestazioni future),
- per definire le tariffe dei premi assicurativi,
- per stimare gli oneri nelle azioni di rivalsa e
- per liquidare in capitale le rendite di inabilità o ai superstiti in alcuni casi.
La revisione 2025 è arrivata a scadenza naturale, poiché la normativa prevede l’aggiornamento almeno ogni cinque anni. Dopo la verifica delle basi demografiche e finanziarie:
- sono state confermate le tavole di mortalità già adottate con il decreto del 2016;
- è stato aggiornato il tasso tecnico d’interesse, fissato ora all’1,5% (in precedenza 2,5%), per allinearlo ai rendimenti effettivi delle riserve patrimoniali, oggi inferiori all’1%.
Le nuove tabelle (26 in totale) coprono casistiche diverse:
- rendite di inabilità permanente (distinte per tipo di evento: infortunio o malattia professionale, e per grado di menomazione: fino al 60% o oltre);
- rendite ai superstiti (coniuge, figli, ascendenti, orfani abili o inabili);
- assicurazione di famiglia, che tiene conto della probabile composizione familiare al momento del decesso dell’assicurato;
- quote integrative di rendita, destinate ai familiari aventi diritto.
Le tavole sono strutturate per età (da 12 a 108 anni) e, dove necessario, anche per durata (cioè il tempo trascorso dalla decorrenza della rendita fino alla data di calcolo).
Il calcolo del valore complessivo della rendita
La Circolare 46 oltre a introdurre le nuove tavole indica anche le modalità di utilizzo attraverso il rilascio dell’applicativo interno “Calcolo valor capitale”, aggiornato e disponibile sulla rete intranet dell’Istituto
Il vero strumento di supporto pratico è però l’Allegato 1, che contiene le istruzioni d’uso delle tavole e diversi esempi di calcolo:
- come determinare il valore capitale di una rendita di inabilità permanente tenendo conto dell’età, del grado di menomazione e della durata;
- come calcolare le rendite ai superstiti in base alla composizione del nucleo familiare;
- come stimare l’onere derivante dall’assicurazione di famiglia o dalle quote integrative.
Gli esempi riportati, pagina per pagina, hanno l’obiettivo di rendere più semplice l’applicazione di tabelle complesse e di ridurre i margini di errore nelle sedi territoriali. In questo modo, la circolare fornisce non solo la cornice normativa e tecnica, ma anche uno strumento operativo immediatamente fruibile da chi deve applicare i nuovi coefficienti.
-
Accordo Italia- Albania, le istruzioni ai datori di lavoro
E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale (GU n.67 del 21-3-2025) la Legge 11 marzo 2025, n. 29 . in vigore dal 22 marzo, che ratifica ed esegue l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024. L’Accordo favorisce in particolare la tutela previdenziale dei lavoratori italiani e albanesi, garantendo la continuità dei diritti sociali tra i due Paesi e facilitando la mobilità lavorativa. Il 10 aprile è stato firmato dalla ministra del lavoro Calderone e dalla viceministra all'Economia albanese Manjani l'accordo per l'attuazione amministrativa
Inps ha emanato le istruzioni generali e sulle domande di pensione.
Con il messaggio 2602 del 5 settembre 2025, facendo seguito alla circolare n. 106 del 1° luglio 2025, con la quale sono state illustrate le disposizioni applicative dell’Accordo, INPS chiarisce anche le istruzioni ai datori di lavoro sugli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato distaccati.
Accordo Italia- Albania: riconoscimento delle pensioni
L'accordo disciplina in dettaglio le modalità di riconoscimento, pagamento ed esportabilità delle pensioni e il coordinamento dei contributi previdenziali per i lavoratori nei due Paesi.
Gli Enti previdenziali coinvolti sono
• In Italia: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
• In Albania: L’ente responsabile è l’Istituto di Sicurezza Sociale della Repubblica d'Albania (Instituti i Sigurimeve Shoqërore – ISSH).
Questi enti operano come istituzioni competenti per l’erogazione e il riconoscimento delle prestazioni sociali in base alle disposizioni dell’Accordo.
Gli oneri finanziari derivanti dall'Accordo ammontano a 12 milioni di euro per il 2025, con una progressiva crescita poi fino a 23,4 milioni di euro annui dal 2032.
L’Accordo prevede due modalità di calcolo per il riconoscimento delle pensioni ai lavoratori che hanno svolto attività in entrambi gli Stati:
- (A) Regime autonomo (Articolo 12)
Se un lavoratore ha maturato i contributi minimi richiesti dalla legislazione di uno Stato senza dover ricorrere alla totalizzazione con l’altro Stato, la pensione viene calcolata esclusivamente sulla base dei contributi versati in quel Paese.
In questo caso, l’ente previdenziale italiano o albanese eroga in modo indipendente la pensione al beneficiario.
- (B) Regime di totalizzazione internazionale e pro-rata (Articolo 13)
Se un lavoratore non ha maturato contributi sufficienti in uno Stato per avere diritto alla pensione, vengono cumulati i periodi di assicurazione maturati in entrambi i Paesi.
Il calcolo della pensione avviene secondo la totalizzazione:
- Si determina l’importo teorico della pensione che spetterebbe se tutti i contributi fossero stati versati nel Paese in cui si chiede la prestazione.
- Si calcola l’importo effettivo sulla base dei soli contributi versati in quel Paese, applicando la formula pro-rata.
Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: esportabilità Pensioni – trattamenti minimi
Le pensioni erogate da uno dei due Stati possono essere trasferite all’estero senza riduzioni, anche se il beneficiario si trasferisce in un Paese terzo.
Non sono previste penalizzazioni per il trasferimento della residenza.
- Pensioni minime e integrazione al trattamento minimo (Articolo 16)
Se un lavoratore riceve una pensione calcolata in regime pro-rata e questa è inferiore al trattamento minimo previsto in uno dei due Stati, l’integrazione viene concessa solo se il beneficiario risiede nel Paese che eroga la prestazione.
L’integrazione al trattamento minimo è a carico esclusivo dello Stato di residenza del pensionato.
- Applicazione ai periodi contributivi pregressi
I contributi versati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo saranno riconosciuti ai fini della totalizzazione.
Tuttavia, l’Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi antecedenti alla sua entrata in vigore.
Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: contribuzione per i lavoratori
Contributi previdenziali per lavoratori transfrontalieri
• Lavoratori distaccati (Articolo 6)
Se un lavoratore dipendente è inviato temporaneamente in uno dei due Stati da un’impresa con sede nell’altro Paese, continua a versare i contributi previdenziali nel Paese di origine per un massimo di 24 mesi, evitando una doppia contribuzione.
• Lavoratori autonomi (Articolo 6, comma 2)
Un lavoratore autonomo che esercita la sua attività abitualmente in uno Stato e si trasferisce temporaneamente per lavorare nell’altro Paese per meno di 24 mesi rimane soggetto alla legislazione previdenziale del Paese d’origine.
• Personale viaggiante e marittimo (Articolo 6, comma 3 e 4)
Il personale delle compagnie aeree, ferroviarie o di trasporto su strada è assicurato nel Paese in cui ha sede l’impresa.
I membri dell’equipaggio di una nave sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera della nave.
Istruzioni ai datori di lavoro
- Per i Lavoratori distaccati dall’Italia in Albania la contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità in uso per i lavoratori inviati in Paesi nei quali sono vigenti accordi in materia di sicurezza sociale con l’Italia. Pertanto, per l’effettuazione degli adempimenti contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”. Il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) non rientra nel campo di applicazione e non è dovuto , per cui la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”.
- Per i lavoratori distaccati dall’Albania in Italia i datori di lavoro, a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025, devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens, il codice “Tipo Contribuzione” di nuova istituzione “78”, avente il significato di “lavoratori stranieri provenienti dall’Albania distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, malattia e maternità nel paese di origine (art. 6 Accordo di sicurezza sociale Italia- Albania)”. Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo (cfr. l’art. 2), gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.
Le istruzioni si applicano a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025.
Per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza dell’Accordo (1° luglio 2025) e la data di pubblicazione del messaggio, 5 settembre 2025, i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DM/Vig).
-
Fondo Artigiani FSBA: novità 2025 per il settore moda
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato, istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.
In particolare, in relazione al Decreto-legge 26/06/2025 n.92 che ha previsto la proroga delle possibilità di utilizzo di un sostegno al reddito in deroga per i lavoratori delle aziende della moda e talune lavorazioni della meccanica a essa strettamente collegate, il Fondo ha precisato in data 3 settembre quanto segue:
- 1. L’ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
- 2. L’ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
- 3. Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.
Nuove procedure FSBA
Si ricorda che dal 1° luglio 2025 sono entrate in vigore le nuove procedure di FSBA, le quali comprendono anche la nuova modalità di rendicontazione delle assenze.
Di seguito i link diretti alla documentazione aggiornata con data 23 luglio 2025