• Lavoro estero

    Rimborso IRPEF Impatriati: quando non serve la richiesta

    La Cassazione affronta ancora una volta nella sentenza n.  23656  del 19 agosto 2025  il tema del recupero di imposte erroneamente versate da un lavoratore soggetto al regime agevolato per gli "Impatriati".

    Un lavoratore trasferitosi in Italia aveva richiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle maggiori imposte versate per l’anno 2018, sostenendo di avere diritto alle agevolazioni fiscali  anche se in assenza di preventiva richiesta al datore di lavoro. 

    Formatasi la situazione di silenzio-rifiuto, il contribuente aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso annullando il diniego tacito dell’Amministrazione e disponendo il rimborso. 

    La decisione era stata confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con sentenza n. 297/2024.

    Contro tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione, contestando l’interpretazione offerta dai giudici di merito.

    Le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate e il quadro normativo

    Nel ricorso l’Amministrazione finanziaria sosteneva che il contribuente non avesse diritto al rimborso, non avendo presentato né la richiesta scritta al datore di lavoro per l’applicazione delle agevolazioni, né l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi. 

    L’Agenzia richiamava la natura eccezionale del regime agevolativo introdotto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e la necessità di rispettare puntuali adempimenti formali. A suo avviso, in assenza di tali adempimenti, non sarebbe stato possibile riconoscere benefici fiscali. 

    La Corte di Cassazione ha però ricordato che, prima dell’introduzione del comma 5-ter all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ad opera del D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), non esisteva alcuna norma che vietasse espressamente il rimborso delle somme spontaneamente versate

    La disposizione sopravvenuta non ha efficacia retroattiva, come chiarito dalla stessa legge di conversione n. 58/2019, e dunque non può essere applicata a situazioni riferite ad annualità precedenti.

    La decisione della Cassazione: niente retroattività

    Come anticipato la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità della pronuncia dei giudici tributari lombardi. 

    La sentenza ribadisce che l’omessa presentazione della richiesta al datore di lavoro o l’assenza di opzione in dichiarazione non determinano la decadenza dal beneficio per gli impatriati, in mancanza di una previsione legislativa esplicita in tal senso. 

    Per le annualità anteriori al 2019, quindi, i lavoratori che hanno i requisiti possono legittimamente presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, allegando la documentazione idonea. 

    La Corte ha inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.

    Questa pronuncia si inserisce nel solco di precedenti orientamenti (ordinanze nn. 34655/2024 e 15234/2025), rafforzando il principio secondo cui le limitazioni introdotte dal legislatore non  hanno efficacia  retroattiva.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno di inclusione 2025: regole per il rinnovo e bonus

    Dal primo gennaio 2024 è in vigore l’Assegno di inclusione (ADI), misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale che prevede un sostegno economico accompagnato da percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Per i nuclei familiari che hanno iniziato a beneficiare dell’ADI sin dal primo mese di applicazione, la prestazione sta giungendo al termine del primo ciclo di erogazione, fissato per legge in 18 mensilità. 

    Questo significa che, per chi ha ricevuto il primo pagamento a gennaio 2024, la mensilità di giugno 2025 rappresenta l’ultima del primo periodo. 

    In conformità al D.L. n. 48/2023, è previsto un mese di sospensione obbligatoria al termine delle 18 mensilità prima di poter accedere al rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

    Il ministro Calderone ha anticipato l'intenzione di superare la sospensione prevista , stanziando fondi per un bonus mensile extra che coprirà anche l'assegno per il mese di stop.  Il ministero ha specificato le istruzioni con nota del 8 agosto 2025. 

    Domanda di rinnovo ADI luglio 2025: come presentarla

    Nel messaggio 2052 del 27 giugno  2025,  INPS  ricorda che,  dal 1° luglio 2025, possono presentare una nuova domanda di rinnovo i beneficiari che hanno ricevuto tutte le 18 mensilità dell’ADI, a partire da gennaio 2024.

    L’INPS invia un SMS di avviso agli interessati. La nuova prestazione decorrerà dal mese successivo alla domanda; i primi pagamenti, in caso di esito positivo, sono previsti per il 14 agosto 2025.

    Se il nucleo familiare non ha subito cambiamenti (a parte nascite o decessi), non è necessario iscriversi nuovamente al SIISL né firmare un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD). Verranno considerati validi quelli già sottoscritti con la precedente domanda. Se il richiedente compila comunque un nuovo PAD, questo sarà trattato come aggiornamento.

    In caso di variazione del nucleo familiare, valgono le regole ordinarie: obbligo di iscrizione al SIISL e sottoscrizione del PAD.

    Per la compilazione si utilizza lo o stesso modello già previsto per la prima domanda.

    •  tramite il portale dell’INPS con credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS, oppure 
    • con il supporto di CAF e Patronati.

    Può presentarla lo stesso richiedente o un altro maggiorenne del nucleo originario.

    Eventuali certificazioni di svantaggio già utilizzate devono essere ancora valide. In caso di scadenza, bisogna avere nuova documentazione prima della presentazione.

    Se si vuole mantenere la suddivisione individuale del beneficio (carta ADI) tra più membri, la richiesta va ripetuta nella nuova domanda.

     Obbligo di presentazione ai Servizi Sociali

    Resta valido l’obbligo di presentarsi ai Servizi Sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda (decorrenza coincidente con la data del nuovo invio). Per nuclei fragili, saranno previste modalità alternative di contatto.

    Come già previsto, le prime tre mensilità saranno comunque erogate se la domanda viene accolta in prossimità della scadenza dei 120 giorni.

    Per agevolare la comprensione delle modalità di rinnovo, sono disponibili brochure informative, locandine e una sezione aggiornata sul sito “ADI Operatori”, oltre a un sistema multilivello di assistenza (sul sito Urponline del Ministero, il  contact center INPS telefonico e chatbot interattivi).

    Assegno di inclusione – ADI – come funziona

    Ricordiamo che l'ADI  consiste in un contributo economico   destinato solo alle famiglie in cui ci sono componenti fragili o svantaggiati come:

    •  minori, 
    • anziani sopra i sessant'anni,
    •  disabili.

    L'importo è proporzionato  all'ISEE familiare  (che non deve superare i 9360   e al numero di componenti , con un  minimo di 480 euro mensili  cui si aggiungono 3360 euro annui di contributo affitto.  Vedi tutti i requisiti aggiornati in dettaglio nell'articolo Assegno inclusione e SFL 2025 soglie e istruzioni  

    Dura 18 mesi  con stop di 1 mese e possibili  rinnovi di ulteriori 12 mesi.

    Viene erogato con una Carta elettronica come il Reddito di cittadinanza.

    Per ottenerlo è necessario: 

    • fare domanda all'INPS 
    •  iscriversi sul portale SIISL  che è la piattaforma cui fanno capo tutti gli enti che intervengono con diversi strumenti di inserimento sociale e lavorativo ( INPS, servizi sociali dei comuni Agenzie per il lavoro)

    ATTENZIONE necessario essere in possesso di un ISEE aggiornato, Necessario ogni anno  procurarsi entro febbraio  la DSU aggiornata ai fini ISEE per continuare a ricevere l'assegno di inclusione nei mesi successivi. per le domande presentate fino a febbraio  se non si dispone di un ISEE  valido,  la verifica dei requisiti si basa sull'ISEE valido al 31 dicembre  dell'anno precedente

    L'assegno di inclusione   richiede comunque che i componenti della stessa famiglia "occupabili" cioè tra i 18 e i 59 anni debbano firmare un patto di attivazione per lavoro o formazione o lavori socialmente utili.

    L'erogazione del contributo è prevista entro  120 giorni dalla domanda, dopo che  i componenti del nucleo familiare tra 18 e 59 anni, senza figli minori, sono  stati  convocati dai Servizi sociali per un’analisi  della situazione e la firma del Patto di attivazione .

    Bonus ADI straordinario e istruzioni per i rinnovi dei primi beneficiari

    Nel contesto del rinnovo dell’ADI, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone aveva  annunciato  un’importante novità: il Governo intende superare la sospensione obbligatoria prevista dal decreto istitutivo. Infatti nel Consiglio dei Ministri  del  30 giugno,  è stata proposta una norma che introduce un contributo straordinario destinato ai nuclei familiari il cui primo ciclo di fruizione dell’ADI termina nel 2025

    Tale misura, ha dichiarato Calderone, "mira a rafforzare l'impegno del Governo a sostegno delle categorie fragili", in coerenza con quanto già previsto nella Legge di Bilancio 2025, che ha incrementato l’importo mensile dell’assegno. Il contributo straordinario, quindi, servirà a colmare il mese di sospensione, evitando interruzioni nel sostegno economico, e rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un sistema più equo e continuativo a favore dei nuclei più vulnerabili della società.

    Il comunicato ministeriale del 1 luglio ha confermato lo stanziamento di 234 milioni  di euro per finanziare la misura annunciata.  Nella recente relazione annuale INPS viene evidenziato che  nel primo anno di attuazione ADI  ha interessato oltre 1,84 milioni di persone, con 766mila nuclei familiari beneficiari.

    Con nota dell'8 agosto 2025 prot. 10558 il Ministero ha fornito alcune istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all'ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità.

    Nella nota vengono fornite indicazioni sulle modalità per la richiesta di rinnovo e sulla sottoscrizione dei Patti di Attivazione Digitale del nucleo, come previsto nel messaggio INPS n. 2052 del 27 giugno 2025.

    Vengono inoltre approfondite le modalità e tempistiche sia relative al primo incontro, successivo all'accoglimento della domanda di rinnovo, sia in relazione alla certificazione di svantaggio.

    La nota inoltre sintetizza le nuove funzionalità di GePI, già rilasciate o in via di rilascio, predisposte per permettere ai case manager di individuare e gestire facilmente le domande di rinnovo dei nuclei familiari che hanno già in carico e le eventuali variazioni delle loro condizioni.

    A margine, la nota ricorda che il decreto legge 26 giugno 2025 n. 92  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025 n. 113 ha previsto all'articolo 10-ter l'erogazione, in via eccezionale per il 2025, di un contributo straordinario aggiuntivo, finalizzato a garantire continuità nell'erogazione del beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente, riconosciuto ai nuclei beneficiari dell'ADI interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dopo un periodo di fruizione di 18 mesi.

     Questo riguarda in particolare  nuclei che hanno fatto domanda dicembre 2023 e gennaio 2024 e hanno percepito fino a giugno 2025 i pagamenti

    Le domande saranno  visualizzabili in stato “terminata”, con la possibilità di  presentare nuova domanda dal 1° luglio 2025.

    Se accolta , con Patto  sottoscritto in caso di variazioni , il beneficio decorre da  agosto 2025  con arretati in caso di pagamento ritardato).

    I nuclei senza modifiche  non sono tenuti a sottoscrivere un nuovo PAD.

    Si ricorda infine che con 'accoglimento della  domanda, si hanno 120 giorni dalla data del PAD  per presentarsi ai servizi sociali.

    Allegati:
  • Inail

    Bando INAIL Bric 2025: finanziamenti per la ricerca

    L’INAIL ha pubblicato il nuovo Bando Bric 2025 per finanziare progetti di ricerca collaborativa nell’ambito del Piano di attività 2025-2027. L’obiettivo è rafforzare la rete scientifica italiana e sviluppare soluzioni innovative per la salute e la sicurezza sul lavoro.

    Il bando mette a disposizione 14,4 milioni di euro per il primo anno di attività, con progetti della durata di due anni che coinvolgano università, enti di ricerca pubblici e istituti scientifici. Ogni progetto dovrà riguardare una delle tematiche indicate da INAIL e puntare a risultati concreti, trasferibili al mondo produttivo. Gi enti coinvolti possono migliorare il proprio punteggio con il coibvolgimento delle imprese con sede stabile in Italia, che possono contribuire alla sperimentazione delle soluzioni e ottenere un ulteriore punteggio premiale se in possesso della certificazione di parità di genere prevista dalla legge n. 162/2021 (UNI/PdR 125:2022).

    Qui il bando .

     Ulteriori materiali e i dettagli  nella sezione dedicata ai bandi di ricerca INAIL

    Come partecipare: requisiti e modalità di domanda

    Per partecipare al Bando Bric 2025, i destinatari istituzionali (università, enti di ricerca e IRCCS) devono rispettare alcuni requisiti:

    • ogni progetto deve avere durata biennale;
    • il cofinanziamento a carico dei proponenti e dei partner deve essere almeno del 40% del costo totale del progetto;
    • ciascun ente può presentare al massimo tre proposte;
    • non sono ammesse proposte già finanziate da INAIL o da altri enti pubblici

    .Le domande si presentano esclusivamente online tramite l’applicativo “Bando Bric”, disponibile nei servizi online INAIL

    . La procedura sarà attiva dal 4 agosto 2025 al 6 ottobre 2025 (ore 14:00). Per accedere è necessario utilizzare SPID, CIE o CNS. La piattaforma rilascia una ricevuta elettronica al termine della compilazione, che costituisce prova di avvenuta presentazione.

    Le proposte saranno valutate da commissioni di esperti secondo criteri tecnico-scientifici. Verranno premiate l’originalità, la trasferibilità dei risultati, la qualità dei partner e il livello di cofinanziamento. Non saranno ammesse le domande con un punteggio inferiore a 50 su 100.

    ATTENZIONE 

    Per informazioni e assistenza dal 26 agosto 2025 è disponibile il seguente indirizzo e-mail: [email protected]. 

    Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti entro e non oltre le ore 14:00 del 29 settembre 2025.

    Quali imprese possono partecipare

    Il bando prevede la possibilità di coinvolgere le imprese private , con alcuni vincoli precisi:

    • le imprese devono avere stabile organizzazione in Italia;
    • non devono avere impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
    • non possono ricevere finanziamenti diretti né fornire beni e servizi al progetto finanziato;
    • devono essere selezionate attraverso una manifestazione pubblica di interesse da parte degli enti proponenti;

    la loro partecipazione dà diritto a un punteggio premiale nella graduatoria degli enti, che aumenta se l’impresa ha la certificazione di parità di genere

  • Lavoro Dipendente

    Busta paga: il CNEL propone codice contratto e inquadramento in evidenza

    Il 24 luglio l’Assemblea generale del CNEL si è riunita e  ha approvato alcuni importanti provvedimenti  tra cui :

    • la composizione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, la cui istituzione è stata prevista dalla recente legge 76/2025  e  
    • due  nuovi Disegni di legge sulla trasparenza contrattuale e  sulla contrattazione di secondo livello.

    Le proposte, se approvate, avranno importanti  risvolti operativi e di contenuto per i datori di lavoro e i dipendenti

    Disegno di legge trasparenza contrattuale

    Il primo disegno di legge ha l’obiettivo di garantire una piena trasparenza contrattuale e retributiva nelle relazioni di lavoro, valorizzando la funzione del codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL all’atto di deposito dei CCNL presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro. 

    Il Ddl impone al datore di lavoro di comunicare al dipendente il contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto individuale di lavoro, attraverso la puntuale indicazione del codice alfanumerico unico, che deve essere specificato anche nel  prospetto paga.

    QUI IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

    Il secondo Disegno di legge invece , non ancora Disponibile, è volto a consolidare e valorizzare iniziative che diano concreta attuazione al valore della fraternità umana nei luoghi di lavoro, ricomprendendo ambiti quali:

    •  la conciliazione dei tempi di vita e lavoro,
    •  il welfare aziendale, 
    • l’adozione e il rispetto dei codici etici e di  condotta, a

    attraverso lo sviluppo della contrattazione aziendale o territoriale, su iniziativa delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria  comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

    Nello specifico si prevede l'istituzione , da parte dei sindacati, di una apposita Commissioni che proponga le linee guida per la contrattazione di secondo livello 

  • Lavoro estero

    Tassazione in Italia anche per premi maturati all’estero: regole ADE

    Cosa accade quando un dipendente riceve un premio da una società estera, ma al momento dell’erogazione è fiscalmente residente in Italia? 

    È questo il dubbio trattato nella Risposta a interpello n. 199/2025, recentemente pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, che rettifica la posizione precedentemente assunta nella Rispota n 81/2025. Leggi anche: Bonus dipendenti maturati in diversi Paesi: il trattamento fiscale.

    Nel caso dell'interpello n 199/2025 una società tedesca, con stabile organizzazione in Italia, ha sottoposto il caso di un dipendente coinvolto in un Long Term Cash Bonus Plan.

    Il lavoratore aveva maturato un premio triennale mentre era impiegato nel Regno Unito, ma ha poi trasferito la residenza fiscale in Italia prima della data di erogazione effettiva del bonus. 

    Il premio oggetto di interpello rientrava in un piano di incentivazione triennale, con erogazioni successive legate alla permanenza in azienda (vesting period) e il bonus è stato incassato dopo il trasferimento in Italia.

    Vediamo i dettagli della risposta ADE.

    Tassazione in Italia anche per premi maturati all’estero

    L'Agenzia supera e corregge la precedente posizione espressa con l’interpello n. 81/2025 puntando l'attenzione sulla residenza fiscale al momento della percezione del bonus.

    In particolare, nella risposta n 81 l’Agenzia aveva dostenuto che, ai fini convenzionali, la residenza andasse verificata con riferimento al momento della maturazione del reddito e non a quello dell’incasso, ora cambia rotta.

    Oggi con la risposta n 199 viene chiarito che l'intero importo del bonus è tassabile in Italia se il dipendente è fiscalmente ivi residente, nel momento in cui riceve l’emolumento, anche se parte della prestazione lavorativa è stata svolta all’estero.

    L’art. 51 del TUIR prevede infatti il principio di onnicomprensività, secondo cui sono imponibili tutte le somme percepite "in relazione al rapporto di lavoro", a prescindere dal periodo in cui si sono maturate.

    La risposta richiama l’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito: la potestà impositiva spetta sia allo Stato della residenza sia a quello della fonte, ma spetta all’Italia eliminare la doppia imposizione tramite il credito d’imposta.

    La stabile organizzazione italiana dovrà effettuare le ritenute su tutti i bonus erogati, anche se maturati in periodi di lavoro svolto all’estero. 

    Attenzione al fatto che, se le ritenute non sono state applicate in passato in base a quanto indicato nella risposta n. 81/2025, non saranno applicate sanzioni se si provvede ora ai versamenti, grazie alla tutela prevista dallo Statuto del contribuente (art. 10, c. 2, L. 212/2000).

    Il chiarimento offre una tutela importante per le aziende: nessuna sanzione o interesse sarà dovuto se il comportamento errato è stato adottato in buona fede seguendo una precedente indicazione dell’Agenzia.

    Allegati:
  • Lavoro estero

    Residenza estera e risparmio amministrato: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

    Con la Risposta a interpello n. 208 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per un contribuente che trasferisce la propria residenza fiscale all’estero, di continuare a usufruire del regime del risparmio amministrato su un deposito titoli detenuto presso un intermediario italiano.

    Il caso riguarda un cittadino italiano che, dal gennaio 2025, si è trasferito in Thailandia iscrivendosi all’AIRE e ottenendo un visto di residenza decennale, mantenendo un deposito titoli in Italia per il quale aveva già optato per il regime amministrato.

    L’istante chiedeva se fosse obbligatorio il passaggio al regime dichiarativo e se tale passaggio comportasse la tassazione delle eventuali plusvalenze “latenti” sui titoli.

    Il quadro normativo di riferimento

    Il regime del risparmio amministrato è disciplinato dall’articolo 6 del D.Lgs. 461/1997, mentre il regime dichiarativo è regolato dall’articolo 5 dello stesso decreto.
    Per i soggetti non residenti, il regime amministrato costituisce il regime naturale: l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è applicata direttamente dagli intermediari, anche senza esercizio dell’opzione, salvo facoltà di rinuncia con effetto dalla prima operazione successiva.

    La normativa prevede che l’opzione possa essere revocata entro la fine dell’anno solare con effetto dall’anno successivo e che tale revoca non costituisca evento realizzativo ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, il semplice passaggio da regime amministrato a dichiarativo non genera tassazione sulle plusvalenze maturate e non realizzate.

    Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

    Nel rispondere all’interpello, l’Agenzia ha precisato che il contribuente, anche dopo il trasferimento all’estero, può continuare a mantenere il deposito titoli in regime di risparmio amministrato, senza obbligo di passaggio al regime dichiarativo.

    In caso di volontaria revoca dell’opzione, l’operazione resta fiscalmente neutra: le eventuali plusvalenze latenti non vengono tassate fino alla loro effettiva realizzazione mediante cessione o rimborso dei titoli.

    Resta comunque ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli per verificare la corretta qualificazione fiscale della fattispecie in base agli elementi di fatto.

    Implicazioni pratiche per i contribuenti non residenti

    Questo chiarimento è particolarmente rilevante per i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero ma mantengono investimenti finanziari in Italia.
    La conferma che il regime amministrato resta applicabile in automatico, e che il passaggio al dichiarativo è una facoltà e non un obbligo, consente di evitare adempimenti aggiuntivi e di pianificare con maggiore flessibilità la gestione del portafoglio titoli.

    Per chi opta per il regime amministrato, l’intermediario italiano continuerà a trattenere e versare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate, semplificando gli obblighi dichiarativi in Italia.

    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    Dirigenti industria: accordo Confindustria–Federmanager 2025

    Il 24 luglio 2025 Confindustria e Federmanager hanno firmato un accordo operativo sulle politiche attive del lavoro dedicate ai dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi aderenti a Confindustra  L’iniziativa è  affidata alla Fondazione Fondirigenti Giuseppe Taliercio, e  prevede un contributo annuale di 100 euro per ciascun dirigente in servizio, versato dalle imprese, per finanziare percorsi di aggiornamento e ricollocazione. 

    I beneficiari includono sia i dirigenti occupati, sia quelli temporaneamente disoccupati da non più di sei mesi (o dodici mesi prima dell’avvio dei servizi), con l’obiettivo di potenziare le competenze e migliorare l’employability, anticipando le esigenze del mercato del lavoro manageriale in costante trasformazione.

    Vedi qui il recente  CCNL DIRIGENTI CONFINDUSTRIA

    Percorsi personalizzati: screening, formazione e placement

    Il cuore dell’accordo è un percorso volontario strutturato in fasi: assessment, orientamento, bilancio delle competenze e, per i soli dirigenti disoccupati, un servizio di placement. Nello specifico:

    Per chi è già in attività, lo screening servirà a rafforzare il profilo professionale e si concluderà con un piano di sviluppo mirato e un’offerta formativa su misura. 

    Per i disoccupati, invece, il bilancio delle competenze condurrà alla definizione di un piano di autopromozione, corsi sulle aree di miglioramento e accesso a servizi di ricollocazione. La Fondazione potrà avvalersi di operatori specializzati e stipulare convenzioni con soggetti qualificati per garantire qualità, efficacia e tutela della privacy.

    Quota contributo e tempistiche di avvio

    Per semplificare l’accesso e la gestione, sarà predisposta una piattaforma digitale unica in grado di raccogliere e aggiornare tutte le informazioni sul profilo di ciascun dirigente, nonché consentire alle imprese il pagamento online dei contributi.

     La quota dovrà essere versata entro il 30 novembre 2025, così da avviare i servizi nel corso del 2026. 

    Nel frattempo, fino al 31 dicembre 2025, l’attività continuerà ad essere garantita da 4.Manager, in continuità con il precedente assetto. 

    Il trasferimento delle banche dati e la definizione delle procedure operative consentiranno alla Fondazione di offrire un servizio integrato, moderno e orientato ai risultati per lavoratori, datori di lavoro e consulenti.