• Lavoro Dipendente

    Assenze ingiustificate: nuovo modello INL per la risoluzione del rapporto

    Con la pubblicazione della nota prot. n. 3984 del 29 aprile 2025, la Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha annunciato la disponibilità del nuovo modello di comunicazione da utilizzare per la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di assenza ingiustificata, ai sensi dell’articolo 26, comma 7-bis, del D.lgs. n. 151/2015. 

    L’aggiornamento si colloca nell’ambito delle novità introdotte dall’articolo 19 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha disciplinato modalità specifiche per la cessazione del rapporto in caso di assenze ingiustificate  del lavoratore che si prolunghino:

    • oltre i limiti previsti dal contratto collettivo nazionale o, in assenza, 
    • oltre il termine massimo di 15 giorni consecutivi.

    Ricordiamo la norma e le precisazioni del Ministero e dell'INL per la corretta gestione di tali eventi da parte di consulenti e datori di lavoro.

    Il contesto normativo: legge 203/2024 e Circolare n. 6/2025

    Il nuovo quadro normativo è stato dettagliatamente illustrato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025.

     La nuova procedura prevede un intervento dell’INL volto ad accertare la sussistenza dei presupposti prima di consentire la cessazione formale del rapporto tramite comunicazione UNILAV.

    L’articolo 26, comma 7-bis, prevede infatti che il datore di lavoro, in caso di prolungata assenza del dipendente, debba  prima trasmettere una specifica comunicazione all’Ispettorato competente. 

    In assenza di giustificazioni valide da parte del lavoratore, e una volta verificate le condizioni da parte dell’INL  con una tempistica massima fissata in 30 giorni, si potrà procedere alla chiusura del rapporto.

    Risoluzione del rapporto: la trasmissione del modello

    La nota INL prot. n. 3984 del 29 aprile 2025 è indirizzata a tutte le Direzioni interregionali del lavoro, agli Ispettorati d’area metropolitana e territoriali, nonché a INPS, INAIL e Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. 

    Essa richiama esplicitamente la precedente nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 e la successiva nota n. 579 del 22 gennaio 2025, e fornisce il modello aggiornato di comunicazione, che recepisce le indicazioni operative fornite dal Ministero del Lavoro.

    Il modello deve essere compilato dal datore di lavoro o da un suo delegato per notificare formalmente l’assenza ingiustificata del lavoratore. 

    La comunicazione ha lo scopo di consentire all’INL l’attivazione delle verifiche previste dalla normativa, incluse eventuali interlocuzioni con il lavoratore stesso. 

    Al termine della fase istruttoria, se non emergono cause ostative, il datore potrà procedere con la cessazione del rapporto di lavoro, senza necessità di ulteriori adempimenti interni.

    La struttura del modello tiene conto sia delle informazioni anagrafiche del lavoratore sia della descrizione del periodo e delle circostanze dell’assenza, con l’invito a fornire eventuali elementi utili all’attività istruttoria dell’Ispettorato.

    Risoluzione del rapporto: prossimi passaggi per i datori di lavoro e i consulenti

    Con la trasmissione del nuovo modello, il sistema delle comunicazioni obbligatorie in materia di assenze ingiustificate entra in una fase attuativa, che richiede un adeguamento operativo da parte dei datori di lavoro, dei consulenti del lavoro e dei soggetti abilitati alla gestione amministrativa del personale.

     In particolare, sarà necessario aggiornare le procedure aziendali per il monitoraggio delle assenze e predisporre una tempistica coerente con i termini previsti dalla norma, tenendo conto del tempo a disposizione dell’INL per effettuare le verifiche (fino a 30 giorni dalla ricezione della comunicazione).

     La corretta compilazione e trasmissione del modulo costituisce il presupposto per evitare contestazioni in sede ispettiva o contenziosa.

     Inoltre, alla luce delle disposizioni normative, è opportuno informare il lavoratore in modo formale e tracciabile, qualora sia possibile, dell’avvio del procedimento.

    Si segnala infine che, secondo quanto indicato nella normativa vigente, la cessazione del rapporto in questi casi non dà diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI, trattandosi di una risoluzione non imputabile al datore di lavoro. 

    Questo aspetto potrebbe comportare implicazioni sul piano informativo e contrattuale, da considerare nella gestione dei rapporti con i dipendenti.

  • Rubrica del lavoro

    Lavori socialmente utili al posto della pena: non serve un progetto

    Con la pronuncia 16099 2025 la  Corte di Cassazione ha affermato la possibilità di sostituire una pena detentiva o pecuniaria con i lavori di pubblica utilità, anche in assenza di un progetto dettagliato. 

    Il caso oggetto della sentenza riguardava un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore alla soglia più elevata prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada. 

    La Corte di Appello di Cagliari aveva confermato la pena inflitta dal Tribunale di Oristano – tre mesi e quindici giorni di arresto e 1.200 euro di ammenda – senza accogliere la richiesta dell’imputato di sostituire la sanzione con i lavori socialmente utili.

    Nel suo ricorso in Cassazione, il condannato ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare più attentamente la possibilità di applicare una sanzione sostitutiva, come previsto dall’art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada, anche se priva di un progetto di attività lavorativa e presentata in secondo grado.

    La decisione della Cassazione: non serve un progetto per richiedere LSU alternativi

    La Quarta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 16099 del 29 aprile 2025, ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la decisione d’appello nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena. La Suprema Corte ha chiarito un principio importante: per accedere ai lavori di pubblica utilità non è necessario che l’imputato alleghi un programma specifico, né che la richiesta sia formalizzata in primo grado. È sufficiente che il soggetto manifesti la propria volontà o, quantomeno, non si opponga alla sostituzione della pena.

    Secondo i giudici, la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare la richiesta sulla base delle condizioni previste dalla legge, piuttosto che respingerla per presunti vizi di forma. Non essendo previsto che l’imputato indichi già l’ente presso cui intende prestare servizio né le modalità operative, è compito del giudice, in caso di accoglimento, attivare il procedimento necessario a individuare tali dettagli. La Cassazione ha anche ricordato che la richiesta può essere avanzata anche nel corso del giudizio di appello, senza limitazioni temporali rigide, e che la valutazione della sussistenza dei presupposti per la sostituzione deve essere compiuta nel merito.

    A sostegno della propria posizione, la Corte ha citato precedenti conformi (tra cui le sentenze nn. 31226/2015, 53327/2016 e 36779/2020), ribadendo che il beneficio non può essere negato solo per l’assenza di un progetto formale. È quindi errato affermare, come aveva fatto la Corte territoriale, che la mancanza di dettagli nella richiesta sia motivo sufficiente per respingerla.

    Le conseguenze pratiche della pronuncia di cassazione sui lavori socialmente utili

    Questa pronuncia ha implicazioni significative sul piano pratico.

    1.  Innanzitutto, consente agli imputati – anche in fase di appello – di ottenere una pena meno afflittiva e potenzialmente rieducativa, senza essere penalizzati da formalismi processuali. I lavori di pubblica utilità, infatti, rappresentano una misura che mira al reinserimento sociale del condannato, evitando l’ingresso nel circuito penitenziario o l’esborso economico, e al contempo offrendo un beneficio per la collettività.
    2. In secondo luogo, la sentenza favorisce un’interpretazione orientata alla sostanza, in linea con i principi costituzionali di rieducazione della pena e proporzionalità della sanzione. La Cassazione ha voluto ricordare che il giudice non può trincerarsi dietro valutazioni meramente formali per rifiutare un beneficio previsto dalla legge.  È suo compito valutare concretamente la possibilità di applicare una misura sostitutiva, anche quando l’imputato non presenti una proposta dettagliata. 
    3. Infine, la decisione costituisce un punto di riferimento per tutti i procedimenti penali aventi ad oggetto reati stradali, in particolare quelli connessi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La norma di riferimento – l’art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada – prevede infatti la possibilità di sostituire le pene con il lavoro di pubblica utilità, anche d’ufficio, purché l’imputato non vi si opponga. La pronuncia della Cassazione chiarisce che tale possibilità deve essere effettiva e non meramente teorica, e che l’onere di definire i dettagli organizzativi non può ricadere sul cittadino, ma spetta all’autorità giudiziaria.

  • Lavoro Dipendente

    Cassazione: nulli i licenziamenti dopo protesta collettiva

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9526 del 11 aprile 2025, ha affrontato un caso significativo in materia di licenziamento e diritti sindacali. Al centro della questione, il comportamento di un gruppo di lavoratori che, per protestare contro la mancata corresponsione di un'indennità prevista da un contratto aziendale, aveva modificato l'orario di lavoro senza rispettare i turni a scorrimento stabiliti dal datore. 

    La Corte ha chiarito i confini tra sciopero, azione collettiva e legittimità del recesso datoriale, ribadendo l'importanza di tutelare i diritti collettivi dei dipendenti anche in assenza di una proclamazione formale dello sciopero da parte del sindacato.

    Il caso si inserisce in un contesto di conflitto aziendale, dove l'inadempimento del datore di lavoro (relativo alla mancata erogazione di un'indennità prevista) aveva generato una protesta spontanea tra i dipendenti. Questa protesta non si era tradotta in un'astensione totale o parziale dal lavoro, ma in una modifica autonoma degli orari di servizio, comunque svolti e retribuiti. I conseguenti licenziamenti sono stati infatti giudicati ritorsivi e quindi nulli.

    Ecco tutti i dettagli.

    Licenziamenti per protesta collettiva: il caso esaminato dalla Corte

    La società A.A. Trasporti Srl aveva licenziato il lavoratore B.B. — e altri colleghi — accusandolo di grave insubordinazione per non aver rispettato i turni aziendali. 

    I lavoratori avevano invece seguito gli orari previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria (CCNL Alimentari Industria) e non quelli derivanti da un accordo aziendale di secondo livello del 2018, il cui rispetto era stato contestato per la mancata corresponsione della relativa indennità economica. 

    La Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva già dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo che il comportamento dei lavoratori non integrasse né una grave insubordinazione né una giusta causa di recesso. Tuttavia, aveva escluso che si trattasse di un vero e proprio sciopero, considerandolo piuttosto come una protesta spontanea non sindacalmente organizzata, punibile quindi con una sanzione conservativa. 

    La Cassazione è andata oltre: ha riconosciuto che, anche in assenza di astensione dal lavoro e di una proclamazione formale, la condotta collettiva rappresentava comunque una forma lecita di autotutela sindacale. 

    La modifica unilaterale degli orari, realizzata da un gruppo compatto di lavoratori, costituiva una protesta per ottenere il rispetto di diritti contrattuali e doveva essere considerata una forma di azione collettiva tutelata dalla Costituzione e dal diritto europeo.

    Protesta collettiva: normativa e decisione della Corte

    La Suprema Corte ha evidenziato come l'azione dei lavoratori fosse parte di un conflitto collettivo legittimo, finalizzato a rivendicare il rispetto di accordi contrattuali. Secondo la giurisprudenza consolidata, il diritto di azione collettiva non è limitato solo allo sciopero formale, ma comprende tutte le forme di protesta non violente che mirano alla tutela degli interessi dei lavoratori.

     Questo diritto è protetto dall'articolo 39 della Costituzione italiana, dall'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e da altre fonti sovranazionali.

    La Corte ha sottolineato che non è necessario che l'azione sia organizzata formalmente da un sindacato né che si traduca in un'astensione lavorativa totale: ciò che conta è la finalità collettiva dell'azione e il rispetto dei limiti posti dall'ordinamento, come :

    • l'assenza di violenza e
    • l'assenza  di danni alla produttività aziendale.

    Di conseguenza, i licenziamenti intimati dalla società sono stati dichiarati nulli in quanto discriminatori e ritorsivi, in violazione dell'articolo 4 della legge n. 604/1966.

    La sentenza rappresenta un importante richiamo per le imprese: l'esercizio collettivo dei diritti dei lavoratori, anche in forme atipiche rispetto allo sciopero tradizionale, merita una tutela piena contro ogni forma di repressione datoriale. 

    L’azione di protesta dei lavoratori, se finalizzata alla difesa di diritti riconosciuti e svolta senza violazioni gravi, non può giustificare un licenziamento disciplinare, né a titolo conservativo né espulsivo.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità spettacolo IDIS 2024: scadenza 30 aprile

    E' iminente la scadenza per la richiesta del   ammortizzatore sociale  detto "indennità di discontinuità" per i lavoratori del settore dello spettacolo,  che  dal 1° gennaio 2024 a seguito del dlgs 173 2023, ha sostituito la precedente indennità ALAS . 

    Inps ha comunica che il termine ultimo per presentare domanda è stato spostato  dal 31 marzo  al 30 aprile 2025. Altre  precisazioni hanno  riguardato  il recepimento  "retroattivo" delle novità apportate dalla legge di bilancio 2025, in particolare

    • nuovo requisito reddituale  e
    • abrogazione degli obblighi formativi

    Vediamo di seguito  tutte le principali  indicazioni dell'Istituto  su chi può richiederla, come si procede, e sugli obblighi dei datori di lavoro in materia.

    Indennità di discontinuità a chi spetta, come fare domanda

    L'indennità di discontinuità è destinata ai lavoratori dello spettacolo, includendo 

    •  lavoratori autonomi, 
    • co.co.co.,
    •  subordinati a tempo determinato e
    •  intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità,

    impegnati direttamente o indirettamente nella produzione e realizzazione di spettacoli. Le categorie di lavoratori ammessi e i requisiti specifici sono definiti dal D.LGS 175/2023 e modificati con la legge di bilancio 2025.

    Le novità  si applicano anche per le domande  riferite al periodo 2024

    La copertura finanziaria per l'indennità prevede fondi per 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025, e 40 milioni annui a partire dal 2026, con incrementi previsti dagli oneri contributivi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro.

    L'indennità sarà erogata in un'unica soluzione, calcolata sul 60% della media delle retribuzioni imponibili del settore dello spettacolo dell'anno precedente, per un numero di giornate proporzionale ai contributi accreditati e detratte le giornate coperte da altre indennità o contribuzioni. Le domande vanno inviate annualmente all'INPS 

    Come anticipato sopra, a decorrere dal 15 gennaio 2025 è nuovamente reso disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità  lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024. 

    Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 31 marzo 2025 (cadendo il 30 marzo 2025 di domenica), termine ultimo per la presentazione della domanda.

    Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

    Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:

    • SPID di livello 2 o superiore;
    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    • Carta nazionale dei servizi (CNS);
    • eIDAS.

    In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    ATTENZIONE È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

    Il messaggio ricorda infine che l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di aprile, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.

    Indennità di discontinuità IDIS: novità legge di bilancio 2025

    INPS precisa, inoltre, che la legge 30 dicembre 2024, n. 207  legge di Bilancio 2025), all’articolo 1, comma 611, ha modificato alcuni aspetti della misura

    In particolare, 

    1.   l’assicurato, per accedere all’indennità, deve possedere un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000 euro;
    2.  per il requisito contributivo si  riduce  a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un numero di giorni di contribuzione pari a 60. 
    3.  diventano computabili  ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità,  periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
    4.  si amplia il termine di presentazione della domanda di accesso  alla data del 30 aprile di ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo;
    5. è  abrogato l'obbligo di  percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.

    Lavoratori dello spettacolo: riepilogo contribuzioni minori

    L'istituto aveva pubblicato l'8 aprile 2024  la circolare  n. 56/2024,   sugli obblighi contributivi  e le modalità di esposizione in Uniemens indirizzata ai datori di lavoro. 

    Inoltre, con un messaggio rivolto ai propri Uffici Inps ha anche precisato la compatibilità dell'indennità con la NASPI percepita precedentemente dal lavoratore.

    In sintesi, sono dovuti:

    Contributo a carico dei datori di lavoro o committenti pari all'1% dell'imponibile contributivo . 

    Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori  iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)  pari allo  0,50% della loro retribuzione che eccede il massimale contributivo annuo. 

    L'istituto ricorda anche che  sono previste:

    • Riduzione dell'aliquota per il contributo addizionale NASpI: Per i lavoratori subordinati a tempo determinato, l'aliquota del contributo addizionale per la Nuova Assicurazione Sociale per l'mpiego (NASpI) è ridotta dall'1,4% all'1,1% dell'imponibile previdenziale, senza applicazione di massimale legale.
    • Cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ALAS: Per i lavoratori autonomi, incluso il settore musicale, cessa l'obbligo di versamento del contributo per l'indennità di disoccupazione involontaria ALAS a partire dal 1° gennaio 2024.

    La circolare fornisce il riepilogo delle  aliquote delle contribuzioni minori  dovute dal 1° gennaio 2024 per  le diverse categorie  di lavoratori :

    LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo elencati nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023 

    • NASpI   1,31%
    • NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)        0,30%
    • NASpI (contr. addizionale)      1,10%*
    • Discontinuità 1%
    • Ex CUAF      0,68%**
    • Maternità   0,46%
    • Malatia    2,22%
    • Fondo di garanzia TFR    0,20%
    • FIS     (fino a 5 dip) 0,50% –    (oltre i 5 dip) 0,80%
      * Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

    ** Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.

    LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO INDETERMINATO SENZA IND. DISPONIBILITA'  

    • NASpI       1,31%
    • NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)  0,30%
    • Discontinuità      1%
    • Ex CUAF  0,68%*
    • Maternità      0,46%
    • Malattia    2,22%
    • Fondo di garanzia TFR  0,20%
    • FIS     (fino a 5 dip) 0,50%-    (oltre i 5 dip) 0,80%

    * Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge. n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento. 

    LAVORATORI AUTONOMI 

     lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:

    • Maternità                   0%*  
    • Malattia    1,28%*
    • Discontinuità  1%

    *Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120, della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40 per cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento – 0,94 per cento pari a 1,28 per cento).

    LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA' MUSICALI 

    • Maternità          0,46%
    • Discontinuità       1%

     LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA MUSICALI PP.AA  

    • Maternità    0,46%  
    • Malattia    2,22%
    • Discontinuità   1%

    Indennità spettacolo compilazione Uniemens

    Le istruzioni per la compilazione UNIEMENS applicabili a partire dai periodi di competenza gennaio 2024 erano le seguenti 

    • A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del contributo IDIS (indennità di discontinuità)

    si confermano  modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con:

    1. contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso enti pubblici non economici (CSC 1.18.10);
    2. lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”, “797”;
    3. lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a “H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato.

    Eventuali scostamenti nelle denunce sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

    • B) Lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS

     nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore:

    –    “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”;

    –    “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”.

    I datori di lavoro per la mensilità di gennaio 2024 devono procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.

    • C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

    Si confermano  le consuete modalità.

    Per i  lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità  la procedura di calcolo è adeguata ed  eventuali scostamenti sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

     Contributo di solidarietà. Modalità operative

    A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

    Gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet> recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet> .

    Compatibilità IDIS – NASPI

    Con il messaggio numero 1733 del  7 maggio 2024, venivano  fornite le istruzioni per il calcolo esatto dei giorni validi per  avere diritto  alla Naspi,  pur avendo percepito nei 4 anni di riferimento, l'indennità IDIS.

    Si attendono in merito nuove indicazioni dall'istituto a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025

    In precedenza andavano dedotti  per fini Naspi, i giorni già impiegati per l'Idis, tenendo in considerazione unicamente i giorni di contribuzione relativi ai rapporti di lavoro subordinato. Per l'Idis, sono validi i giorni di contribuzione al Fpls sia per rapporti di lavoro subordinato che autonomo, mentre per la Naspi si considerano solo i giorni di contribuzione al Fpls derivanti da rapporti di lavoro subordinato.

  • Lavoro Dipendente

    Lavoro intermittente: novità su calcolo e Uniemens da aprile 2025

    L’INPS ha fornito  con il messaggio 1322 del 18 aprile 2025 importanti chiarimenti  riguardanti le  modalità di calcolo e di trasmissione delle denunce Uniemens relative ai lavoratori intermittenti. Si tratta ricordiamo dei dipendenti che lavorano in modo saltuario, solo quando chiamati dal datore di lavoro. 

    Le precisazioni sono rivolte ai datori  di lavoro privati non agricoli e si applicano in particolare a partire dalla denuncia del mese di aprile 2025, con novità in particolare  per i periodi in cui i lavoratori intermittenti senza indennità di reperibilità non percepiscono compensi.

    Come vanno conteggiati i lavoratori intermittenti?

    Dal 2001, nei flussi mensili Uniemens inviati dai datori di lavoro privati all’INPS, è presente un campo chiamato <ForzaAziendale>, che serve a indicare la dimensione dell’organico aziendale. Questo dato è importante perché influisce su alcuni obblighi contributivi e normativi a carico del datore di lavoro.

    In questo campo devono essere indicati:

    • tutti i dipendenti a tempo pieno, anche se non retribuiti;
    • i dipendenti part-time, calcolati in base alla proporzione tra le ore lavorate e l’orario pieno;
    • i lavoratori intermittenti, che devono essere conteggiati in base alle ore effettivamente lavorate.

    Per questi ultimi, però, non si guarda solo al singolo mese: il calcolo si basa sull’orario realmente svolto nei sei mesi precedenti come previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2015. Di conseguenza, anche l’orario teorico di riferimento – cioè quello standard previsto dal contratto collettivo – deve essere considerato su base semestrale.

    Esempio: se si invia la denuncia per il mese di ottobre, si dovrà calcolare quante ore ha lavorato il dipendente intermittente da aprile a settembre, e poi rapportarle all’orario semestrale pieno previsto dal contratto. Questo metodo tiene conto della natura discontinua di questo tipo di lavoro e consente un calcolo più corretto della “forza aziendale”.

    Lavoratori intermittenti senza indennità: novità Uniemens

    Un’altra novità importante riguarda i casi in cui i lavoratori intermittentie non hanno diritto all’indennità di disponibilità (cioè non sono tenuti a restare disponibili su richiesta del datore).

    Fino ad oggi, in questi casi, spesso non veniva inviato alcun flusso Uniemens o si sospendevano le posizioni aziendali. 

    Dal mese di aprile 2025, però, l’INPS chiarisce che anche in assenza di attività lavorativa e senza retribuzioni, la denuncia mensile deve comunque essere trasmessa.

    In concreto, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens inserendo il solo codice “NR00” nel campo <TipoLavStat>, senza compilare le settimane. 

    Questo codice serve a segnalare che il lavoratore intermittente è stato regolarmente in forza ma non ha lavorato e non ha ricevuto alcuna retribuzione.

    Grazie a questa nuova indicazione, le sedi territoriali INPS non sospenderanno più automaticamente le posizioni contributive delle aziende che hanno solo lavoratori intermittenti non retribuiti in un certo mese. La trasmissione del codice “NR00” sarà infatti sufficiente a mantenere attiva la posizione, evitando complicazioni burocratiche o richieste di chiarimenti da parte dell’Istituto.

  • Lavoro estero

    Esenzione fiscale a ricercatori con residenza nei Paesi Bassi

    L'Agenzia delle Entrate ha recentemente affrontato nella risposta a Interpello 113 del 16 aprile 2025 un caso riguardante l'applicabilità dell'esenzione fiscale per i ricercatori,  prevista dall'articolo 20 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi contro le doppie imposizioni . Il quesito, presentato da una contribuente residente nei Paesi Bassi ma impegnata in attività di ricerca in Italia, ha sollevato questioni sull'interpretazione e l'applicazione delle norme convenzionali in materia di tassazione dei redditi da lavoro dipendente e sulle modalità di rimborso delle imposte non spettanti.

    L'agevolazione intende favorire la mobilità e la collaborazione scientifica tra i due Paesi.

    Ecco i dettagli del caso e la risposta dell'Agenzia in sintesi.

    Convenzione Italia Paesi Bassi: l’esenzione per i ricercatori

    La contribuente, iscritta all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), ha sottoscritto un contratto di lavoro a termine con un'università italiana per svolgere attività di ricerca scientifica. Nonostante risieda nei Paesi Bassi, si reca in Italia per un massimo di 40 ore annuali esclusivamente per lo svolgimento di tale attività. L'università italiana ha applicato l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali sugli emolumenti pattuiti, in base all'articolo 15 della Convenzione, che consente l'assoggettamento del reddito in Italia e il riconoscimento di un credito d'imposta nei Paesi Bassi. Tuttavia, la contribuente ha richiesto chiarimenti sull'applicabilità dell'articolo 20 della Convenzione, che prevede la non imponibilità in Italia dei redditi percepiti da ricercatori per un periodo non superiore ai due anni e sulle eventuali modalità di rimborso delle trattenute già effettuate dall'Università

    L'Agenzia delle Entrate ha precisato in primo luogo che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale è una questione di fatto che non può essere oggetto di interpello.

    Sull'istanza,  l'Agenzia ha confermato  che per la normativa fiscale  i redditi dei non residenti sono soggetti a imposizione in Italia se prodotti nel territorio dello Stato ma che  la normativa interna deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute negli accordi conclusi dall'Italia con altri Stati, che godono di prevalenza sul diritto interno. Nel caso specifico, l'articolo 20 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi prevede che le remunerazioni ricevute da un ricercatore residente nei Paesi Bassi, che si reca in Italia solo per svolgere attività di ricerca, non sono imponibili in Italia per un periodo non superiore a due anni. 

    Esenzione ricercatori: modalità di applicazione e rimborso

    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in esame, la contribuente può usufruire della non imponibilità in Italia del reddito ricevuto dall'università italiana, ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione, per un periodo massimo di due anni.

     Tuttavia, i sostituti d'imposta possono applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, previa presentazione della documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione. Questa prassi amministrativa ha carattere facoltativo e non comporta un obbligo  per il sostituto d'imposta, che può continuare ad assoggettare a tassazione i redditi in caso di incertezza.

    La contribuente ha la possibilità di richiedere l'applicazione del trattamento convenzionale e il rimborso delle ritenute alla fonte eccedenti, presentando un'istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602.

  • Parità di genere e Politiche del Lavoro Femminile

    Certificazione parità: scadenza domande contributo 18.4

    Scade il 18 aprile il termine per le PMI  per presentare domanda  di finanziamento per  ottenere la Certificazione di Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022).

    La certificazione sulla parità di trattamento dei sessi in azienda,   ricordiamo,  oltre a un grande valore sociale  e culturale, consente di ottenere  alcune agevolazioni economiche e  burocratiche per l'impresa  come:

    • Esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro 
    •  Punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti 
    • Diminuzione della garanzia del 20%, cumulabile con tutte le altre riduzioni previste dalla  legge per tutte le tipologie di contratto 
    • Maggiore punteggio previsto  negli avvisi dalle amministrazioni aggiudicatrici.

    SCARICA QUI IL BANDO  UFFICIALE UNIONCAMERE

    Bando Unioncamere parità di genere come fare domanda

    Le domande di partecipazione all’Avviso pubblico possono essere presentate a partire dalle 10:00  26 febbraio 2025 e fino alle 16:00 del 18 aprile 2025 attraverso il sistema restart.infocamere.it, accedendo con SPID/CIE/CNS.

    Sono a disposizione la Guida per l'utilizzo di Restart, le FAQ e la lista degli Organismi di certificazione aderenti all'iniziativa. 

    Per maggiori informazioni si possono contattare:

    • la mail  [email protected]
    • il tel. 0640073620 (dalle ore 9.30 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì).

    A questo link gli allegati per la predisposizione delle domande

    Bando Unioncamere parità di genere: come funziona

     UNIONCAMERE in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità,  sin dall'istituzione promuove il progetto di certificazione della parità di genere per le piccole e medie imprese italiane, ricoprendo il ruolo di Soggetto Attuatore, per la realizzazione degli obiettivi dell’intervento del PNRR M5C1-I1.3 “Sistema di certificazione della parità di genere” con l'offerta di  contributi a valere sul dispositivo Next Generation EU 

    Il bando prevede  i seguenti step:

    • 1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA  E ACCOMPAGNAMENTO E PER I SERVIZI DI PRIMA CERTIFICAZIONE

    Sono previsti Incontri a distanza con esperti specializzati e iscritti in apposito elenco per:

    • individuare le aree di intervento per soddisfare i requisiti richiesti dalla prassi UNI/PdR 125:2022

    • pre-verificare la conformità del Sistema  di Gestione secondo la UNI/PdR 125:2022

    • 2-  L’IMPRESA DEVE USUFRUIRE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA/ACCOMPAGNAMENTO  ALLA CERTIFICAZIONE ENTRO 6 MESI dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo 

    I servizi sono erogati dagli Organismi di certificazione accreditati, attraverso  giornate di audit e secondo modalità definite nel documento internazionale IAF MD 05

    e FAQ Accredia-UNI.I  contributi concessi alle imprese, che costituiscono aiuti de minimis, sono versati  direttamente all’esperto e all’Organismo di certificazione che hanno supportato l’impresa.

    • 3 – RILASCIO DEL CERTIFICATO DELLA PARITÀ DI GENERE ENTRO 9 MESI dalla data di trasmissione del provvedimento  di concessione del contributo:

    Si ricorda che la certificazione ha validità triennale ed è  soggetta a monitoraggio annuale.