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CTU: chiarimenti dal CNDCEC sulle nomine extra circondario
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha recentemente affrontato una questione sollevata dall’Ordine dei Commercialisti di Salerno in merito al conferimento di incarichi ai Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e ai Professionisti Delegati alle Vendite.
Nel Pronto Ordini 96 del 16 gennaio 2025 si risponde alle richieste di chiarimento attorno alla possibilità di operare al di fuori del proprio circondario di appartenenza, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla riforma Cartabia e dai successivi interventi correttivi.
La Mobilità dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) la risposta del Consiglio
Il Consiglio Nazionale ha chiarito che, in base al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stata introdotta una maggiore flessibilità nella nomina dei CTU.
Nello specifico, l’istituzione dell’Albo Nazionale dei CTU consente ai giudici di conferire incarichi a consulenti iscritti all’albo di qualsiasi Tribunale, superando i vincoli territoriali precedenti. L’art. 22 disp. att. c.p.c., così come modificato, prevede che:
- I giudici debbano prioritariamente nominare CTU iscritti nell’albo del proprio Tribunale.
- In alternativa, è possibile nominare, con provvedimento motivato, consulenti iscritti ad altri albi o anche persone non iscritte in alcun albo, previa comunicazione al Presidente del Tribunale.
Questo significa che la nomina di consulenti fuori circondario non richiede più una preventiva autorizzazione, ma è sufficiente una motivazione scritta e una comunicazione formale.
Chiarimento sull’Attività dei Custodi e dei Professionisti Delegati
Con riferimento ai professionisti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 534-bis e 591-bis c.p.c., il Consiglio Nazionale ha evidenziato le modifiche introdotte dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
La nuova normativa elimina l’obbligo per il giudice dell’esecuzione di motivare analiticamente la nomina di un professionista appartenente a un altro circondario, purché rientrante nel medesimo distretto di Corte d’Appello. Questo rappresenta una semplificazione significativa rispetto alla disciplina previgente.
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Pensione erogata dopo il decesso: recupero credito per l’ente
Nella Risposta a interpello 7 del 17 gennaio 2025 l''Agenzia si occupa di un caso di indebita corresponsione di emolumenti pensionistici e delle conseguenti implicazioni fiscali legate alla restituzione delle somme percepite.
Il tema si inserisce nel quadro normativo delineato dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto il credito d’imposta per i sostituti d’imposta in relazione a somme indebitamente versate. Tale normativa mira a garantire una maggiore trasparenza e una corretta gestione dei rapporti fiscali tra sostituti d’imposta, erario e soggetti coinvolti in episodi di ripetizione di indebito.
Nell'interpello in particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su come il sostituto d’imposta debba operare per beneficiare del credito d’imposta, pari al 30% delle somme restituite.
L'analisi si concentra sul quesito posto da un’istituzione, indicata come [ALFA], che ha erogato indebitamente una pensione dopo il decesso del beneficiario e ha successivamente ottenuto una pronuncia giudiziaria che dispone la restituzione parziale degli importi.
Vediamo piu in dettaglio il caso e le indicazioni dell'amministrazione finanziaria.
Rimborso per pensione indebita: il caso
Il caso analizzato riguarda l’istituzione prevdidenziale che, tra settembre 2016 e aprile 2018, ha corrisposto erroneamente emolumenti pensionistici a un soggetto deceduto il 18 settembre 2016. Questo errore si è verificato per la mancata conoscenza dell’avvenuto decesso.
Per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate, l’istituzione ha avviato un procedimento giudiziario nei confronti dell’erede legittimo, indicato come [GAMMA], e di un istituto bancario, [DELTA], che deteneva parte delle somme erogate su un conto corrente intestato al defunto.
Il Tribunale ha emesso una sentenza in data 14 luglio 2024, ordinando a [GAMMA] e a [DELTA] di restituire rispettivamente diverse porzioni delle somme ricevute, inclusi gli interessi legali. Tuttavia, la sentenza è suscettibile di appello, pur essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 282 del codice di procedura civile.
L’istituzione ha inoltre evidenziato che le somme in questione erano state soggette a ritenute fiscali operate in qualità di sostituto d’imposta. Nel quadro di questa complessa vicenda, [ALFA] ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo agli adempimenti necessari per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, pari al 30% delle somme recuperate.
Credito di imposta e pensione indebita: la risposta del’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito sottolineando che il diritto al credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere contestata la legittimità della richiesta di restituzione. Ciò significa che, indipendentemente dalle modalità con cui le somme vengono restituite (ad esempio, in forma rateale o con ritardi), il credito d’imposta spetta al sostituto d’imposta una volta accertata la definitività della pretesa alla restituzione.
Inoltre, l’Agenzia ha precisato che il credito d’imposta, pari al 30% delle somme restituite al netto delle ritenute fiscali, deve essere riportato nel modello 770 del 2025, quadro SX, colonna 5.
Contestualmente, l’istituzione dovrà emettere una Certificazione Unica a nome del defunto, indicando nella sezione “Somme restituite” l’importo netto delle somme recuperate. Tale procedura consente al sostituto d’imposta di compensare il credito d’imposta senza limiti di importo, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.
L’Agenzia ha infine chiarito che, nelle more di un’eventuale impugnazione della sentenza, [ALFA] può già fruire del credito per le somme effettivamente restituite, indipendentemente dall’identità del soggetto che effettua la restituzione, purché si tratti di somme imputabili al defunto o ai suoi eredi.
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Stop alla Naspi per i rimpatriati disoccupati dal 1 gennaio
La legge di bilancio 2025 ormai in vigore (legge 207 2024) contiene al capo V numerosi articoli in materia di lavoro .
Vediamo in particolare l'art 1 comma 187 che si occupa dei lavoratori rimpatriati a seguito di licenziamento o mancato rinnovo di contratti di lavoro stagionale e prevede lo stop all'indennità di disoccupazione dal 2025.
Con il messaggio 184 del 17 gennaio INPS ha comunica il recepimento della novità e il blocco della funzione nella piattaforma online che riguarda le cessazioni intervenute dal 1 gennaio 2025 (v. ultimo paragrafo).
Indennità di disoccupazione rimpatriati
La legge 25 luglio 1975, n. 402 aveva previsto che in caso di disoccupazione derivante da:
- licenziamento ovvero da
- mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero,
i lavoratori italiani rimpatriati, nonche' i lavoratori frontalieri, avessero diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratti eventuali periodi indennizzati in base ad accordi internazionali.
Per lo stesso periodo avevano diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e per i familiari a carico.
Erano richieste le seguenti condizioni
- che il rimpatrio fosse intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e
- che il lavoratore interessato si fosse iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.
La novità della legge di bilancio 2025
L'art 1 comma 187 del ddl bilancio introduce una sospensione del diritto affermando che "la legge 25 luglio 1975, n. 402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025"
Nella stringata formulazione dell'articolo non sono presenti precisazioni sul fatto che la misura sia sperimentale o, diversamente, sul fatto che la legge venga abrogata . Occorre attendere quindi eventuali chiarimenti dai dossier parlamentari o dal Ministero del lavoro.
Si ricorda che restano comunque valide le previsioni relative a prestazioni previste da accordi bilaterali di sicurezza sociale in ambito UE disciplinati dal Reg 883/2004.
Stop Naspi: i chiarimenti INPS
Nel messaggio INPS precisa che il blocco riguarda le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Pertanto, è stata inibita, nella relativa procedura, la possibilità di presentare le domande di disoccupazione in oggetto da parte del cittadino e degli Istituti di patronato, riguardanti cessazioni di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025.
A tale riguardo, si precisa che le Strutture territoriali dell’INPS non devono porre in essere alcun adempimento, in quanto la procedura provvede automaticamente alla reiezione delle citate istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.
Resta possibile l'invio di domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024, per le quali si confermano le indicazioni già fornite con la circolare n. 106 del 22 maggio 2015 e con il messaggio n. 1328 del 2 aprile 2024.
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Contributi autonomi, artigiani e commercianti 2025: le novità
Tra le misure inserite nella nuova legge di bilancio 2025 sono presenti alcune agevolazioni contributive per i lavoratori autonomi.
Si tratta in particolare :
- della detraibilità dei versamenti contributivi oltre le aliquote ordinarie ( per un massimo del 2%), che interessa anche i dipendenti, e,
- per artigiani e commercianti, la riduzione al 50% dei versamenti per i neoiscritti del 2025
- riconfermato inoltre lo sgravio per le lavoratrici madri che si amplia alle autonome.
Si dovranno attendere le istruzioni INPS per i dettagli operativi. Vediamo intanto in sintesi le nuove norme.
Riduzione per nuove iscrizioni artigiani e commercianti
Come noto la disciplina delle gestioni speciali per gli artigiani commercianti prevede che la base di calcolo del contributo pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (nonché dei relativi collaboratori familiari) non possa essere inferiore a un minimo annuo, pari, nell’anno 2024, a 18.415 euro. Per i soggetti che aderiscono al regime fiscale forfettario, la base di calcolo suddetta è ridotta nella misura del 35 per cento
La legge di bilancio 2025 prevede per chi si iscriverà per la prima volta nel 2025 alla gestione Artigiani e Commercianti la possibilità di chiedere:
- una riduzione transitoria della contribuzione,
- nella misura del cinquanta per cento
- della durata di trentasei mesi.
La facoltà in esame è ammessa anche per le nuove iscrizioni di collaboratori familiari.
L'applicazione sarà con ogni probabilità chiarita nei dettagli operativi da una circolare INPS.
La norma di legge specifica che la riduzione per trentasei mesi, decorre dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società. Da quel momento i trentasei mesi sono in ogni caso computati senza soluzioni di continuità.
La scelta della riduzione in esame andrà effettuata dall’assicurato mediante una comunicazione telematica all’INPS.
L’agevolazione rientra nel regime cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea
L'articolo specifica che tale riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione, come ad esempio la riduzione per i contribuenti in forfettario. Una opzione esclude quindi l'altra.
Va anche sottolineato che per i casi in cui, in seguito alla riduzione al 50 % , la contribuzione risultasse inferiore a quella minima summenzionata, i mesi di assicurazione pensionistica sono ridotti in proporzione alla somma versata .
Deducibilità versamenti contributi maggiorati per dipendenti e autonomi INPS
Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive e alla Gestione separata INPS, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all’INPS:
• gli importi calcolati con una maggiorazione della aliquota a proprio carico
• non superiore a due punti percentuali.
Queste somme saranno deducibili dal reddito complessivo per il 50 per cento dell’importo.
Sgravio contributivo madri lavoratrici autonome
L'Esonero contributivo per le lavoratrici con almeno due figli (escluso il lavoro domestico) già in vigore per le dipendenti , sarà riconosciuto anche alle lavoratrici autonome:
- che non abbiano optato per il regime forfetario.
- con reddito non superiore all'importo di 40.000 euro ( il reddito di riferimento è parametrato al valore del minimale annuo di retribuzione).
L'agevolazione dura fino al compimento dei 10 anni del figlio piu piccolo
Per le modalità applicative si attende un decreto ministeriale attuativo.
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Smart working: diritto per i lavoratori disabili
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 605 del 10 gennaio 2025, ha stabilito un importante principio in tema di lavoro e diritti dei disabili. Confermando la decisione della Corte d’Appello di Napoli, la Suprema Corte ha imposto alla società di consentire a un proprio dipendente con gravi disabilità visive di svolgere le sue mansioni in modalità di lavoro agile. Questa decisione si basa sull’obbligo per i datori di lavoro di adottare "ragionevoli accomodamenti" per garantire pari opportunità ai lavoratori disabili, come previsto dalle normative italiane ed europee, anche in assenza di accordo individuale. Vediamo i dettagli del caso e le motivazioni delle Corti.
Lavoro agile diritto per i soggetti disabili: il caso
Un dipendente parzialmente disabile , impiegato dal 1997 come tecnico di assistenza clienti, aveva richiesto di essere trasferito dalla sede lavorativa di Napoli a quella di P., la sua città di residenza, a causa di gravi problemi visivi che rendevano difficile il tragitto. Inoltre, aveva chiesto di svolgere le stesse mansioni in modalità di lavoro agile, come già sperimentato durante l’emergenza sanitaria da COVID-19.
La società aveva respinto entrambe le richieste, sostenendo che non vi fossero le condizioni tecniche e normative per concedere tale trasferimento e l’adozione del lavoro agile.
Dopo una sentenza sfavorevole in primo grado, il lavoratore ha fatto appello, ottenendo dalla Corte d’Appello di Napoli una decisione favorevole, che ha obbligato la società a trasferirlo e a consentirgli di lavorare da remoto.
Lavoro agile diritto per i soggetti disabili: le decisioni
La Corte ha ritenuto che la mancata adozione di "ragionevoli accomodamenti", come richiesto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 216/2003, costituisse una discriminazione nei confronti del lavoratore disabile. La sentenza ha evidenziato che il lavoro agile rappresentava una soluzione praticabile per garantire pari opportunità, senza imporre oneri finanziari sproporzionati alla società.
Tale soluzione si basava sull’esperienza maturata durante la pandemia, dimostrando che il dipendente poteva svolgere efficacemente le sue mansioni da remoto. La Corte ha quindi bilanciato il diritto del lavoratore disabile a un ambiente lavorativo accessibile con l’interesse dell’azienda a mantenere un’efficiente organizzazione del lavoro.
La società ha impugnato la sentenza, sostenendo che la Corte d’Appello avesse ecceduto nell' imporre unilateralmente il lavoro agile senza un accordo individuale.
La Corte di Cassazione, però, ha rigettato il ricorso, confermando che, in assenza di accordo tra le parti, il giudice può stabilire le modalità di lavoro più idonee per tutelare i diritti del lavoratore disabile.
Ha ribadito inoltre che la mancata adozione di ragionevoli accomodamenti, come il lavoro agile, costituisce una discriminazione diretta secondo le normative europee e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
La vicenda si conclude dunque con la condanna del datore di lavoro al pagamento delle spese processuali e alla conferma del trasferimento e del lavoro agile per il dipendente.
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Cassa in deroga moda e pelletterie: proroga per gennaio 2025
Con un comunicato stampa INPS informa della proroga della misura di sostegno al reddito, introdotta dal decreto legge n. 160/2024 per fronteggiare la crisi che attraversa il comparto della moda, relativa a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste.
Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi entro il 31 gennaio 2025. Le domande possono già essere inviate con le modalità già previste dalla circolare 99 2024
Viene anche segnalato che la legge n. 199/2024, in sede di conversione del decreto citato (n.160/2024), ha apportato alcune modifiche alla disciplina della misura di sostegno, ampliando sia la platea dei destinatari che il periodo tutelato.
Per questi nuovi beneficiari le domande potranno essere inviate solo dopo la pubblicazione di una prossima circolare che illustrerà le relative istruzioni operative.
Di seguito, un riassunto dettagliato delle istruzioni in vigore per datori di lavoro, con particolare attenzione agli aspetti operativi.
Cassa in deroga tessile moda: i destinatari
Il Decreto-legge 160/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 29 ottobre, ha previsto un trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle aziende Tessile abbigliamento calzature con l'obiettivo di fronteggiare la crisi del settore. Questo trattamento è concesso in deroga ai limiti stabiliti dal D.lgs. 148/2015 e dal regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA).
Destinatari della Misura
Sono ammessi al beneficio i datori di lavoro, anche artigiani, che soddisfano i seguenti requisiti:
- Classificazione nei settori Industria o Artigianato ai sensi della Legge n. 88/1989.
- Esercizio di attività identificate dai codici ATECO specificati nell'Allegato 1 della circolare 99-2024.
- Forza lavoro media pari o inferiore a 15 dipendenti nel semestre precedente.
- Superamento dei limiti di durata massima previsti per i trattamenti ordinari di integrazione salariale.
Il trattamento è destinato ai lavoratori con almeno 30 giorni di anzianità effettiva presso l’unità produttiva.
Cassa in deroga tessile moda: le domande
Le domande devono essere trasmesse all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Per sospensioni antecedenti il 3 dicembre 2024, il termine decorre da tale data. La procedura è disponibile sulla piattaforma telematica INPS “OMNIA IS” e richiede:
- L’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
- Una relazione tecnica che giustifichi la sospensione o riduzione dell’attività.
- Una dichiarazione di impossibilità di accedere a ulteriori trattamenti.
I datori di lavoro artigiani possono allegare una certificazione del FSBA relativa ai periodi già autorizzati.
ATTENZIONE È obbligatorio informare le rappresentanze sindacali.
CIGD tessile moda calzature: importo e pagamenti
L'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite massimo di 1.392,89 euro mensili per il 2024. Non è previsto il pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro.
Il trattamento è finanziato con un tetto massimo di spesa di 64,6 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
I datori di lavoro effettuano il pagamento diretto ai dipendenti e recuperano gli importi tramite conguaglio nei contributi dovuti, entro i termini fissati dall’art. 7, comma 3, del D.lgs. 148/2015.
In caso di difficoltà finanziarie documentate, è possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Si ricorda che il trattamento è accompagnato da contribuzione figurativa, valida ai fini pensionistici, accreditata secondo le regole del D.lgs. 148/2015.
Cassa in deroga tessile moda: Istruzioni Operative Uniemens
Flusso Uniemens: I datori di lavoro devono associare ili codice evento “ISU” all’istanza. Per il conguaglio, occorre utilizzare il codice causale “L907”.
Per il pagamento diretto, i datori di lavoro devono inviare i flussi “UniEmens-Cig” seguendo le indicazioni fornite in precedenti circolari (n. 62/2021, n. 2519/2022, ecc.). È essenziale rispettare i termini per l’invio dei dati all’INPS, pena il mancato rimborso.
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Visite invalidità: semplificazioni dal 2025
La legge di bilancio 2025 (Legge 207 2024 pubblicata in GU il 31 dicembre 2024) , contiene tra le varie misure molte novità in tema di assistenza e sostegno per le disabilità e le dipendenze .
Vediamo di seguito in particolare le semplificazioni previste in tema di visite per la revisione da parte dell' INPS, per le prestazioni a soggetti con patologie oncologiche e per invalidità /inabilità.
Patologie oncologiche: Revisioni INPS solo sulla base dei documenti
Al Comma 167 la nuova legge di bilancio modifica il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 sull’assistenza alla disabilità inserendo la previsione che “ Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche da parte delle commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap”, potrà avvenire tramite redazione di verbali anche sulla base dei soli atti (art.29-ter del D.L. n. 76/2020), ferma restando la facoltà dell'istante di richiedere la visita diretta.
Cio significa che non sarà richiesto obbligatoriamente ai pazienti di presentarsi di persona alle visite di revisione ma che le commissioni potranno valutare le situazioni e definire eventuali modifiche nell'assistenza anche solamente sulla base della documentazione fornita dagli interessati .
In ogni caso si potrà richiedere una valutazione diretta tramite la visita .
Semplificazione accertamentI sanitari per l’invalidità e l’inabilità
Sempre con riferimento al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, per l’assistenza alle persone disabilità , un altro articolo di legge (art 1 comma 168) prevede una semplificazione importante che alleggerisce l'impegno dei soggetti disabili e dei loro caregiver .
Infatti in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità cIvile, sordità, sordocecità e disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, l’INPS è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente con gli specialisti che si rendano necessari
Interessante notare che viene espressamente specificato che queste disposizioni si applicheranno anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute e programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due diversi accertamenti non sia superiore a tre mesi.