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CCNL Federturismo: le novità del rinnovo 2025-27
A ben 6 anni dalla scadenza del precedente contratto, dopo varie mobilitazioni e scioperi, i sindacati del settore turismo Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e le associazioni datoriali Aica e Federturismo Confindustria, hanno siglato il 21 dicembre 2024 l’Ipotesi di accordo sul nuovo Contratto nazionale dell'Industria turistica applicato a migliaia di dipendenti delle aziende della filiera turistica.
Il rinnovo del Ccnl ha vigenza triennale dal 1° gennaio 2025 al 31 12 d2027 e prevede un aumento salariale a regime di 200 euro, in linea con gli altri contratti del settore e un una tantum di
- 450 euro per le strutture ricettive
- 320 euro per le imprese di viaggio.
Vediamo di seguito maggiori dettagli sul testo del contratto .
CCNL Federturismo: gli aspetti normativi del rinnovo
Sulla parte normativa il comunicato stampa sindacale evidenzia:
- l’intervento sull’esternalizzazione dei servizi di pulimento e riassetto delle camere e altri servizi, estendendo la procedura per il confronto sindacale prevista per la prima esternalizzazione anche ai successivi cambi appalti, garantendo il trattamento normativo e economico del contratto nazionale del settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore.
- una norma anche per l’internalizzazione di tali servizi (insourcing)
- tutela della genitorialità, con la disciplina dei congedi di maternità, dei riposi giornalieri e dei congedi parentali che saranno computati nell’anzianità di servizio ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità senza comportare riduzione di ferie e permessi retribuiti.
- Sul welfare contrattuale ; le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per elaborare l’aggiornamento dello Statuto dell’Ebit.
- Sulle pari opportunità, in conformità alla normativa UE in tema di parità di genere, le parti hanno definito la possibilità di istituire nelle aziende con più di 50 dipendenti la figura denominata "Garante della Parità", demandando la materia al secondo livello di contrattazione.
- Attenzione anche al contrasto alla violenza di genere, con la previsione di ulteriori tre mesi di congedo oltre le previsioni di legge, da riconoscere alle lavoratrici vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione certificati, con il diritto alla corresponsione di una indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di essere trasferita ad altra unità produttiva.
- si prevedono anche sul contrasto alle molestie nei luoghi di lavoro, iniziative di formazione e informazione del personale, da realizzarsi anche attraverso l’Ebit, l’ente bilaterale di settore,e da condividersi con le Rsu/Rsa e le organizzazioni sindacali territoriali.
CCNL Federturismo: aumenti retributivi e welfare
L'accordo di rinnovo prevede le seguenti novità dal punto di vista economico :
Aumenti della Paga Base Nazionale
Decorrenza Aumento (Livello Medio C2) Gennaio 2025 85 euro Giugno 2025 30 euro Maggio 2026 35 euro Aprile 2027 50 euro Aumenti per il Comparto Imprese Viaggi e Turismo e Congressi
<Decorrenza Aumento (Livello Medio C2) Gennaio 2025 70 euro Settembre 2025 30 euro Settembre 2026 30 euro Giugno 2027 40 euro Dicembre 2027 30 euro Una Tantum
Decorrenza Importo Gennaio 2025 225 euro Giugno 2025 225 euro Una Tantum per il Comparto Imprese Viaggi e Turismo e Congressi
Decorrenza Importo Febbraio 2025 100 euro Giugno 2025 110 euro Novembre 2025 110 euro Il testo del rinnovo precisa che gli importi Una Tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto di legge o contrattuale (ad es. T.F.R..) Non possono essere assorbiti da superminimi ad personam o acconti sui futuri aumenti.
Saranno liquidati a favore dei lavoratori in forza al momento dell’erogazione e verranno riproporzionati in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio – dicembre 2024, considerando mese intero quello con più di 15 giorni di attività lavorativa prestata.
Per i lavoratori part time gli importi saranno calcolati in proporzione all’entità della prestazione lavorativa.
Per i lavoratori in forza alla data del 21.12.2024 spetterà la rispettiva quota di Una tantum riproporzionata anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’erogazione delle rispettive tranche unitamente alle spettanze di fine rapporto.
3- Previsto inoltre, per il rilancio della contrattazione di secondo livello , un elemento economico di garanzia, fino a 186 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro 6 mesi dalla presentazione di una piattaforma da parte delle organizzazioni sindacali. Il rinvio al secondo livello contempla l’erogazione di elementi economici integrativi e del premio di risultato correlati ai risultati aziendali.
Sull’assistenza sanitaria integrativa è stato previsto l’aumento del contributo al fondo Fon.Tur. a decorrere dal 2027, pari a 3 euro.
CCNL Federturismo: l’ente bilaterale EBIT
L’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica (E.B.I.T.) è stato costituito il 7 giugno 2000 da FEDERTURISMO Confindustria, con l’adesione di Confindustria AICA, e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Settore FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.
L’E.B.I.T. è lo strumento per lo svolgimento delle attività indicate nel CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
L'E.B.I.T. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni del Settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionali; programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo e, sulle prospettive di sviluppo e sulle previsioni occupazionali. Inoltre, l’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica può intervenire, attraverso il Fondo Sostegno al Reddito, nel Settore turistico (qui il testo del regolamento) sostegno del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e/o di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale e dunque interessati da periodi di sospensione dell’attività.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale www.ebitnet.it
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Pensioni 2025: tutte le novità della legge di bilancio
Vediamo in sintesi le principali misure previste per la previdenza nella legge di bilancio 2025, approvata in Senato definitivamente senza discussione e in attesa di pubblicazione in Gazzetta. Come anticipato negli ultimi giorni le novità sono limitate, con nuove proroghe per gli anticipi con Opzione Donna, APE sociale e Quota 103, piccoli aumenti delle pensioni sociali, la conferma dell'incentivo contributivo per chi resta in servizio, un accesso agevolato alla pensione anticipata per chi ha versato a partire dal 1996 e può far valere le rendite della previdenza integrativa ai fini del raggiungimento della soglia minima dell'assegno di pensione.
Novità pensioni 2025: anticipi solo con sistema contributivo
Malgrado i recenti buoni risultati del gettito fiscale 2023, viste le necessità di riconfermare le misure di riduzione del cuneo fiscale per la classe media, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non ha potuto assicurare molte risorse per la previdenza.
Si ricorda che lo scorso anno la spesa per le pensioni si è impennata di quasi l'8% per l'aumento dell'inflazione e il Ministro Giorgetti proprio in questa stagione aveva affermato: "con questa denatalità impossibile pensare ad aumentare la spesa pensionistica", né nel breve né nel medio periodo.
Nelle prime indiscrezioni si parlava di uscite anticipate solo per alcune categorie, come le forze armate , e di introdurre Quota 41, anche se in versione contributiva, (che avrebbe richiesto tra i 600 milioni e un miliardo di euro), mentre Forza Italia spingeva invece per un innalzamento deciso delle pensioni minime.
L'intervento si conferma invece in continuità con le misure introdotte con l'ultima legge di bilancio, seguendo la linea tracciata con il bonus Maroni, che incentiva la permanenza al lavoro e rinunciando alla riforma complessiva che doveva mandare in soffitta la legge Fornero.
Le novità includono dunque nuovamente la proroga di
- Quota 103 nella versione "contributiva",
- l'Ape Sociale e
- Opzione Donna.
Il cosiddetto bonus Maroni , cioè il taglio sui contributi da versare all'INPS con aumento del netto, verrà esentato da imposte e viene esteso anche a chi accede alla pensione anticipata " classica" (senza requisito di età ma con 42 anni e 10 mesi di contributi o 41 anni e 10 mesi per le donne)
Prevista anche la possibilità prolungare il servizio nella Pubblica Amministrazione fino a 70 anni.
Si rafforza infine l'agevolazione per le pensioni determinate con il sistema contributivo per le madri con 4 figli per le quali l’età di accesso alla pensione sarà abbassata di 16 mesi, invece che i 12 attuali.
Pensioni 2025: fondi integrativi per l’anticipo dei contributivi
Un emendamento al testo iniziale del DDL bilancio approvato in extremis in Commissione alla Camera prevede che dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata e solo su richiesta dell’assicurato, può essere computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare cui l’assicurato abbia aderito.
Ciò significa che dal 2025 i lavoratori interamente contributivi (coloro che hanno iniziato a versare contributi dal 1995) potranno accedere alla pensione anticipata a partire dai 64 anni di età, sfruttando la possibilità di cumulare una quota della rendita proveniente dalla previdenza complementare.
Tuttavia, il requisito contributivo salirà da 20 a 25 anni, per poi aumentare ulteriormente a 30 anni dal 2030. Inoltre, continuerà ad applicarsi l’adeguamento agli eventuali miglioramenti nella speranza di vita.
La quota integrativa di previdenza complementare consentirà di raggiungere più facilmente la soglia minima di trattamento richiesta per usufruire di questa opzione di pensionamento. La soglia corrisponde a tre volte l’assegno sociale (pari a 534,41 euro mensili).
Restano invariate per ora le agevolazioni per le donne con figli con soglie fissate a:
- 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio e
- 2,6 volte per quelle con due o più figli.
Dal 2030, però, questa soglia salirà a 3,2 volte l’assegno sociale per compensare i costi della misura.
Per i lavoratori contributivi che non aderiscono alla previdenza integrativa, i requisiti per l'anticipo, secondo la Legge Fornero rimarranno invariati: 64 anni di età e 20 anni di contributi.
La norma prevede anche che per consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione, le forme di previdenza complementare dovranno mettano a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile.
Un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia dovrà individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.
Aumenti pensioni minime e assegni sociali
Per quanto riguarda le pensioni già in essere, non è stata confermata la proroga del meccanismo di rivalutazione per fasce introdotto per il biennio 2023-24 che si trasforma in sistema a scaglioni su cui viene applicata in modo diverso la rivalutazione annuale .
Viene esclusa la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, per i pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS.
Aumenti assegni:
- Solo per l’anno 2025, l’importo mensile dell'assegno sociale è aumentato di 8 euro e sale di 104 euro la soglia di reddito massimo per averne diritto.
- (Attualmente l’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità, mentre Il limite di reddito è pari a 6.947,33 euro annui e 13.894,66 euro, se il soggetto è coniugato).
- Per le pensioni minime si riconferma nei prossimi due anni lo stesso aumento previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 pari a
- 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e
- 1,3 punti percentuali per l'anno 2026 (incremento che si applica al netto del primo, comprensivo della perequazione automatica al valore ISTAT)
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NASpI e Malattia: nuove istruzioni dall’INPS
Con il messaggio n. 4468 del 27.12.2024 , l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di richiesta di NASpI (indennità di disoccupazione dei dipendenti) in caso di malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione dell’art. 6 del DLgs. 22/2015.
L’Istituto aveva già precisato nella circolare n. 94/2015 che, se un evento di malattia o infortunio coperto da INPS o INAIL si verifica entro 60 giorni dalla cessazione del contratto, il termine per presentare la domanda di NASpI viene sospeso per la durata dell’evento stesso.
Questo termine riprende a decorrere al termine dell’evento, consentendo ai lavoratori di inoltrare la domanda nei termini di legge, con decorrenza del pagamento dell’indennità :
- dall’ottavo giorno successivo alla fine della malattia o infortunio, se la domanda viene presentata tempestivamente oppure
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno
Ci sono novità per il 2025 che l'istituto anticipa in linea generale, preannunciando anche un successivo documento per le istruzioni operative.
Certificati medici per Naspi da marzo 2025
A partire dal 1° marzo 2025, per agevolare i tempi di liquidazione delle richieste, l’INPS richiederà l'invio di documenti medici specifici sulla guarigione.
Nello specifico i lavoratori dovranno fornire un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, un certificato definitivo.
Tali certificati, privi di diagnosi, potranno essere presentati :
- contestualmente alla domanda di NASpI o
- successivamente tramite il modello “NASpI-Com”,
per garantire una gestione più efficiente delle richieste.
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Sfruttamento lavoratori: niente reato in caso di mansioni intellettuali
La sentenza della Corte di Cassazione n. 43662/2024 analizza un caso di presunto sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita di manodopera e introduce un importante principio ovvero la non applicabilità della norma alle mansioni intellettuali come l'attività di docenza, oggetto del procedimento..
La vicenda coinvolgvae un'amministratrice di una cooperativa scolastica accusata di aver imposto condizioni di sfruttamento ai lavoratori, approfittando del loro stato di bisogno e richiedendo la restituzione parziale della retribuzione. Le accuse sono state confermate in primo grado, portando all'applicazione di misure cautelari.
La difesa ha contestato sia la validità degli elementi probatori sia la carenza di motivazione nell'ordinanza che disponeva le misure.
La Corte di Cassazione ha evidenziato alcune criticità nell'impostazione accusatoria, tra cui l'inadeguata motivazione che aveva portato all'adozione delle misure cautelari. Ha rilevato che gran parte della motivazione era costituita dalla riproposizione degli atti del pubblico ministero, senza un'adeguata analisi critica degli elementi indiziari e dei ruoli specifici degli imputati.
Inoltre, si è soffermata, come detto sull'applicabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ai contesti di lavoro intellettuale. Ecco le conclusioni
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro manuale
La sentenza della Corte di Cassazione pone una riflessione importante sull'applicabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ai contesti di lavoro intellettuale. La Corte evidenzia che la norma in questione è stata originariamente concepita per contrastare fenomeni specifici di sfruttamento della "manodopera" nel settore agricolo e successivamente ampliata con la legge n. 199/2016 per includere anche situazioni analoghe in altri contesti lavorativi caratterizzati da condizioni di sfruttamento.
Tuttavia, la Corte sottolinea che il termine "manodopera", utilizzato nel testo della norma, ha un significato specifico, semanticamente legato a lavori manuali o a basso contenuto qualificativo. Questo limite semantico non consente di estendere automaticamente la norma a prestazioni intellettuali, come nel caso analizzato, dove il lavoro riguardava l'insegnamento. A differenza della "manodopera", il lavoro intellettuale si caratterizza per il valore individuale e identitario del contributo del lavoratore, che non può essere ridotto a un generico sfruttamento di gruppo.
Inoltre, la Corte osserva che estendere la norma a contesti non previsti dal legislatore originario, senza un'adeguata base normativa, violerebbe il principio di tassatività e determinatezza del diritto penale.
Questo principio vieta interpretazioni analogiche estensive in materia penale, salvo che non siano chiaramente previste dalla legge. Pertanto, la Corte conclude che non è possibile ricondurre il lavoro intellettuale, come quello svolto dagli insegnanti nel caso di specie, all'ambito applicativo dell'art. 603-bis c.p., trattandosi di una fattispecie giuridica pensata per condizioni di sfruttamento tipiche di lavori manuali
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DURC: il rilascio non impedisce la revoca dei benefici
La sentenza n. 30788/2024 della Corte di Cassazione riafferma un principio non scontato sulle controversie riguardanti la decadenza dai benefici contributivi l per i quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Questo caso specifico coinvolge l’INPS e una società cooperativa, la quale aveva ottenuto un DURC regolare nonostante fosse accertata una precedente violazione contributiva.
La decisione della Cassazione che ha accolto le ragioni dell'INPS, ha riaffermato principi fondamentali relativi alla regolarità contributiva e alla corretta applicazione degli sgravi fiscali, chiarendo la funzione solo dichiarativa del DURC.
Durc e omesso versamento contributivo: il caso
La vicenda trae origine da un avviso di addebito emesso dall’INPS nei confronti della International Società Cooperativa per il mancato versamento di contributi previdenziali nel periodo compreso tra dicembre 2014 e marzo 2015. La cooperativa aveva richiesto e ottenuto sgravi contributivi sulla base del presunto rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Tuttavia, un controllo ispettivo aveva rilevato irregolarità contributive relative a periodi precedenti, nello specifico aprile 2012 – aprile 2014.
Il Tribunale di primo grado aveva respinto l’opposizione della cooperativa contro l’avviso di addebito, affermando che la società fosse decaduta dal diritto agli sgravi contributivi a causa delle violazioni accertate.
In appello, la Corte di Milano aveva invece riformato questa decisione, sostenendo che il DURC rilasciato dall’INPS l’8 aprile 2015 attestasse la regolarità contributiva della cooperativa per il periodo oggetto del contenzioso.
L’INPS ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, nonché del Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007 n. 28578. La normativa in questione stabilisce che i benefici contributivi sono subordinati non solo al possesso del DURC, ma anche all’assenza di violazioni in materia di obblighi contributivi e rispetto delle condizioni di lavoro e di sicurezza.
Come noto infatti il DURC viene richiesto in diversi contesti, tra cui:
- Partecipazione a gare di appalto.
- Accesso a benefici fiscali e contributivi.
- Ottenimento di autorizzazioni e licenze.
Il ricorso è stato fondato su un principio chiaro: il semplice rilascio del DURC non equivale automaticamente alla regolarità contributiva.
Secondo l’INPS, la presenza di irregolarità pregresse – non sanate entro i termini richiesti – giustifica la revoca degli sgravi e il recupero delle somme dovute.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Milano.
La motivazione centrale della Suprema Corte è che il DURC, pur essendo una condizione necessaria per beneficiare degli sgravi contributivi, non è di per sé sufficiente. Infatti, la normativa richiede anche:
- L’assenza di violazioni contributive accertate.
- Il rispetto degli obblighi di legge e degli accordi collettivi nazionali e territoriali.
La Corte ha richiamato un principio consolidato secondo cui il DURC ha una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva.
In altre parole, il documento attesta una situazione di regolarità al momento della sua emissione, ma non può sanare automaticamente violazioni pregresse o impedire all’INPS di recuperare contributi indebitamente non versati.
La Corte ha ribadito inoltre altri principi fondamentali in materia di obbligazioni contributive:
- Natura inderogabile delle obbligazioni contributive: Gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali derivano direttamente dalla legge e non possono essere modificati o annullati da atti amministrativi.
- Obbligo di diligenza del datore di lavoro: Spetta al datore di lavoro garantire il rispetto degli obblighi contributivi e sanare tempestivamente eventuali irregolarità.
La norma di legge sul DURC
L’articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 stabilisce che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC e all’assenza di violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza. Il DURC è quindi una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter accedere agli sgravi. La norma prevede altresì che il datore di lavoro debba rispettare tutti gli altri obblighi di legge e i contratti collettivi applicabili.
Questa disposizione mira a garantire che i benefici contributivi siano concessi solo a quei datori di lavoro che rispettano pienamente le normative e non presentano irregolarità nei versamenti previdenziali
Il DURC è uno strumento fondamentale per attestare la regolarità contributiva delle imprese.
Come sottolineato dalla Cassazione, il DURC ha una funzione di attestazione amministrativa e non può sanare automaticamente violazioni accertate dagli enti previdenziali. In caso di irregolarità pregresse, anche se il DURC è stato rilasciato, l’INPS conserva il diritto di revocare i benefici e recuperare le somme dovute.
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Congedo paternità obbligatorio: chiarimenti sulla prescrizione
A seguito di richieste di chiarimenti giunte dagli uffici territoriali INPS ha pubblicato il messaggio 4301 che precisa i termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che sono annuali e in questo differiscono dai termini ordinari delle prestazioni INPS.
Prescrizione del congedo di paternità obbligatorio
Il termine di prescrizione del congedo di paternità obbligatorio è di un anno , in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, come per per l’indennità di malattia.
L'istituto precisa che questo termine deriva dalla giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità, all’articolo 22, comma 2 dello stesso Testo Unico
Ricordiamo che la prescrizione è la durata di un diritto che puo essere sospesa
Decadenza congedo obbligatorio padri
Anche per quanto riguarda la decadenza ( che consiste invece nel termine perentorio entro il quale va esercitato un diritto e non puo essere interrotto dai soggetti coinvolti), si conferma l’applicazione del termine sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 sulla base di orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe . La motivazione di questo termine spiega l'istituto è dovuta alla natura intrinseca di tale prestazione, che è una forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo, parificata al termine entro il quale viene goduto il congedo di maternità.
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Decreto flussi 2025 convertito in legge: ecco le novità
Era stato pubblicato l'11 ottobre in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge 145 2024 recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali" (c.d. Decreto Flussi), che si occupa di gestione dei flussi migratori in Italia, approvato il 2 ottobre 2024 dal Consiglio dei ministri.
Il provvedimento intende favorire l'immigrazione regolare di lavoratori attraverso nuove procedure e semplificazioni, contrastando al contempo gli ingressi irregolari e l'utilizzo abusivo dei flussi regolari.
Ieri 10 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta la legge di conversione e il testo coordinato del decreto con le modifiche .
Vediamo tutti i contenuti e le novità
Decreto flussi migratori e protezione : le anticipazioni
Il ministro del lavoro Calderone presentando il decreto aveva specificato le misure di protezione dei lavoratori stranieri dallo sfruttamento
In particolare ha annunciato l'introduzione di uno speciale permesso di soggiorno di 6 mesi prorogabile per casi di giustizia per le vittime di sfruttamento lavorativo che mette al sicuro i lavoratori che collaborano con le autorità.
Previsto inoltre un percorso di accompagnamento tramite il sistema SISSL con formazione per il reinserimento sociale e protezione economica .Verrà offerto ai migranti oggetto di protezione internazionale l'Assegno di inclusione (ADI).
Il ministro degli Esteri Tajani ha illustrato i principali provvedimenti di competenza del suo ministero tra cui:
- L'obbligo di fornire impronte digitali per gli stranieri in entrata non solo dell'area Schengen
- Eliminazione dell'obbligo di dare preavviso per i provvedimenti di rigetto del visto per i consolati
- l'obbligo di verifiche preventive per i nullaosta relativi a cittadini provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri-lanka che sono risultati spesso oggetto di violazioni
- inserimento di nuovo personale per lo sportello immigrazione
- aumento di 10mila unità delle quote di ingresso per il personale destinato all'assistenza familiare
- la facilitazione per il lavoro stagionale per cui la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non sarà conteggiata nelle quote definite dai prossimi decreti flussi.
E' stato anche sottolineato che i richiedenti asilo dovranno collaborare con le autorità italiane per l’accertamento della loro identità, anche fornendo informazioni presenti sui loro dispositivi mobili. Tuttavia, l’accesso ai dati sarà limitato solo a quelli necessari per identificare la persona o determinarne la provenienza, senza accedere alla corrispondenza o ad altre forme di comunicazione. L’operazione sarà soggetta a un’autorizzazione giudiziaria e supervisionata da un mediatore culturale.
Flussi ingresso stranieri 2025
Queste le novità presenti nel testo suddivise per articolo:
Capo I – Ingresso di lavoratori stranieri
Art. 1: Modifiche al testo unico sull'immigrazione
- Introduzione di identificatori biometrici per le domande di visto nazionale (art. 4).
- Procedure telematiche per la trasmissione delle domande di nulla osta al lavoro.
- Introduzione della firma digitale per la stipula dei contratti di soggiorno tra lavoratore e datore di lavoro.
- Nuove regole per la revoca dei nulla osta e dei contratti di soggiorno se non vengono rispettati determinati obblighi.
Art. 2: Disposizioni per l'ingresso di lavoratori stranieri nel 2025
- Apertura di un massimo di 10.000 posti per lavoratori nel settore assistenziale (persone disabili e anziani) fuori dalle quote tradizionali.
- Rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per specifici settori, con precompilazione delle domande telematiche.
- Previsione di verifiche dell'osservanza contrattuale per i datori di lavoro da parte dell’Ispettorato del lavoro e dell’AGEA.
Art. 3: Sospensione dei procedimenti per Paesi ad alto rischio
- Sospensione del nulla osta per lavoratori provenienti da Paesi ad alto rischio di falsificazione di documenti, come Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka.
Decreto 145 2024: Tutela dei lavoratori stranieri e contrasto al caporalato
In tema di tutela dei lavoratori stranieri e contrasto al caporalato si prevedono le seguenti novità
Art. 5: Modifiche al testo unico sull'immigrazione
- Introduzione del permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento e caporalato, con durata di sei mesi e possibilità di rinnovo o conversione in permesso di lavoro o studio.
- Riconoscimento del permesso per i familiari delle vittime e nuove disposizioni per la loro assistenza.
Art. 6: Misure di assistenza per le vittime
- Istituzione di un programma di assistenza per le vittime di sfruttamento, con formazione e inserimento nel mercato del lavoro tramite la piattaforma SIISL.
Art. 7: Revoca delle misure di assistenza
- Introduzione della possibilità di revocare le misure di assistenza in caso di condanna per reati, rifiuto di adeguate offerte di lavoro o rinuncia alle misure stesse.
Art. 8: Vigilanza e protezione
- Applicazione di misure di protezione e vigilanza per le vittime di caporalato, con eventuali tutele previste dalle leggi sulla protezione delle persone.
Art. 9: Accesso al patrocinio legale
- Estensione del patrocinio legale gratuito alle vittime del reato di intermediazione illecita (art. 603-bis del Codice Penale) che collaborano con le autorità per l'emersione del reato.
Capo III – Gestione dei flussi migratori e protezione internazionale
Art. 11: Modifiche alla gestione dei flussi migratori
- Riduzione dei tempi di fermo amministrativo per aeromobili privati coinvolti in operazioni di soccorso migranti in mare.
- Introduzione di nuove sanzioni amministrative per i piloti e i proprietari di aeromobili in caso di violazioni.
Art. 12: Ispezione di dispositivi elettronici
- Obbligo per i migranti di consentire l’accesso ai dispositivi elettronici per verificare la loro identità e altre informazioni rilevanti.
Art. 13: Procedure in frontiera
- Introduzione di nuove disposizioni per la gestione delle domande di protezione internazionale direttamente alla frontiera, inclusi provvedimenti di respingimento immediato.
Art. 14: Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale
- Previsione del ritiro implicito della domanda di protezione internazionale in caso di assenza ingiustificata dai colloqui o dalle strutture di accoglienza.
Art. 15: Revoca della protezione speciale
- La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo potrà revocare la protezione speciale se lo straniero costituisce una minaccia per la sicurezza dello Stato.
Sono presenti infine disposizioni in materia processuale e sull'entrata in vigore:
Art. 16: Formazione per giudici delle corti d'appello
Introduzione dell'obbligo di formazione annuale per i giudici coinvolti nelle cause relative alla protezione internazionale.
Art. 17: Reclami contro i decreti della Corte d'Appello
Possibilità di presentare reclami contro i decreti adottati dalla Corte d'Appello in materia di protezione internazionale.
Art. 18: Modifiche alle controversie in materia di permessi di soggiorno
Procedura semplificata per la trattazione delle controversie in materia di diniego o revoca dei permessi di soggiorno temporanei.
Art. 19: Disposizioni transitorie
Le modifiche procedurali introdotte dal decreto si applicheranno ai ricorsi presentati 30 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Art. 20: Disposizioni finanziarie
Le disposizioni del decreto non comporteranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ad eccezione delle misure previste dagli articoli 4 e 6 (personale e assistenza per le vittime).
Art. 21: Entrata in vigore
Il decreto è entrato in vigore il 11 ottobre 2024, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto flussi 145 /2024 convertito in legge : Novità
Come anticipato è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024, la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145,
Le principali modifiche introdotte con la conversione vi sono:
- la rideterminazione delle quote di ingressi riferite ai lavoratori stagionali per il 2025;
- la previsione di una quota di ingressi riservati pari al 40% a favore delle donne lavoratrici per lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria.
- nuova programmazione triennale degli ingressi per lavoro in Italia per il periodo 2026-2028.
- ricongiungimenti familiari richiedibili solo dopo un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale
- idoneità dell’alloggio rilasciata dal Comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti di legge
- interventi in materia di formazione e accompagnamento al lavoro
- riconoscimento a favore delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri di poter assistere i lavoratori nell'iter di assunzione
competenza sul trattenimento degli stranieri alle Corte di Appello .
La legge di conversione con le modifiche apportate entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione quindi è invigore da oggi 11 dicembre .
ATTENZIONE Le disposizioni del Capo IV, che detta norme processuali, entreranno in vigore decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.