• Fondi sanitari e di solidarietà

    Assegni Fondo solidarietà ambiente 2024: domande su Omnia

    Con il  messaggio 4162 del 09.12. 2024  INPS  comunica le nuove modalità per la domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

    Prosegue  infatti il rilascio dei servizi legati alla nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”, sia  per i datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell’Istituto. 

    Vediamo nei paragrafi che seguono  i dettagli sulla nuova procedura e ricordiamo le principali novità dal 2023.

    Domande Fondo solidarietà servizi ambientali

    La nuova modalita consente ai datori di lavoro di superare la difficoltà di individuare il corretto ammortizzatore sociale da richiedere in base al proprio inquadramento aziendale, e rafforza  il supporto e  l'assistenza, sia nella fase di compilazione della domanda sia nelle successive fasi di istruttoria e pagamento della prestazione.

    La nuova procedura sarà disponibile  a decorrere dal 18 dicembre 2024,

    Inps precisa che è previsto il supporto automatizzato   con  messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, ecc.) finalizzati a evitare errori od omissioni. 

    Ad esempio la prestazione di assegno di integrazione salariale richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario.

    Si ricorda che la domanda  può essere presentata sia per le causali ordinarie che per le causali straordinarie, in accordo con la normativa vigente.

    Dalla home page della piattaforma è possibile accedere alla sezione “Le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate, visualizzarne i dettagli, nonché i documenti di riepilogo.  

    La domanda di assegno di integrazione salariale  può essere presentata accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

    Dopo l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni  in cui va selezionata 

    la voce “CIG e Fondi di solidarietà” / “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Nella home page della procedura, alla voce “Documenti”, è presente il manuale utente, alla cui consultazione si rinvia per le istruzioni di dettaglio.

    Fondo solidarietà servizi ambientali

    Si ricorda che il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla  riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021 con decreto del 20 ottobre 2023 e con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative   relative ai nuovi obblighi contributivi .

    L'ampliamento  delle tutele previsto  a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti  nel numero di   dipendenti.

    L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello  di cassa integrazione definito  dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

    La durata massima  e' pari: 

    • per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti :  I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie;  II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale,   III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;  IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto  di solidarieta'.

     I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni  in tema di condizionalita' e formazione. 

    E' previsto  anche

    • il versamento mensile   di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento  nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a  trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». 
    • il  finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei  lavoratori,  anche in esubero, per  programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di un giorno

    Con l’Ordinanza n. 30613 del 28 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di una condotta disciplinare grave. 

    La decisione della Suprema Corte chiarisce in particolare  la distinzione tra una semplice assenza ingiustificata  diun giorno e una condotta truffaldina, che rappresenta una violazione grave del rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

    La pronuncia ribadisce che, in presenza di comportamenti dolosi e fraudolenti, il licenziamento disciplinare è legittimo e proporzionato, anche quando l’assenza dal lavoro è di breve durata.

    Licenziamento disciplinare per abuso di fiducia: descrizione del caso

    Il caso riguardava il licenziamento disciplinare di un direttore di un punto vendita a seguito di una condotta considerata grave e incompatibile con gli obblighi connessi al ruolo ricoperto. La società datrice di lavoro aveva contestato al dipendente i seguenti comportamenti avvenuti tra il 12 e il 13 febbraio 2018:

    1. Ritardo nel riprendere il lavoro dopo la pausa pranzo senza informare il responsabile.
    2. Allontanamento dalla sede di lavoro nella serata del 12 febbraio per prendere un volo verso un’altra città, senza presentarsi al lavoro il giorno successivo.
    3. Giustificazione dell’assenza con dichiarazioni false su  impedimenti personali che facevano credere all’azienda che fosse ancora in città e disponibile a rientrare in caso di necessità.

    Differenza tra Assenza Ingiustificata e Condotta Truffaldina

    La Corte d’Appello ha evidenziato che la condotta contestata non può essere considerata una semplice assenza ingiustificata, ma BENSì una condotta truffaldina che viola gravemente il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro. La differenza tra i due concetti è fondamentale per valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare:

    Assenza Ingiustificata:
    Si verifica quando il lavoratore non si presenta al lavoro senza fornire una giustificazione valida. Secondo il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, l’assenza ingiustificata per un solo giorno può comportare una sanzione conservativa (ad esempio, una sospensione), mentre il licenziamento può essere applicato solo per assenze ripetute o protratte oltre i limiti previsti.

    Condotta Truffaldina:
    È caratterizzata non solo dall’assenza, ma anche da un intento fraudolento e una violazione della fiducia che costituisce la base del rapporto di lavoro. In questo caso, il lavoratore ha pianificato l’allontanamento per motivi personali, ha fornito dichiarazioni fuorvianti all’azienda e ha cercato di celare la propria reale intenzione di non presentarsi al lavoro. Tale comportamento implica un abuso di fiducia e una grave violazione degli obblighi di responsabilità propri di un dirigente. La natura dolosa della condotta, associata alla posizione apicale ricoperta, giustifica il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e delle previsioni del contratto collettivo applicabile.

    Motivazioni della Decisione della Cassazione

    La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento respingendo i motivi di ricorso del lavoratore. In particolare, ha sottolineato che:

    La condotta non era una mera assenza: Il comportamento contestato comprendeva un quid pluris rispetto all’assenza ingiustificata, ovvero una serie di dichiarazioni fuorvianti e un premeditato allontanamento per motivi personali nascosti all’azienda.

    • Violazione del rapporto fiduciario:  La natura fraudolenta della condotta ha minato irrimediabilmente la fiducia necessaria per mantenere il rapporto di lavoro, soprattutto considerando le responsabilità di un dirigente.

     La falsità delle dichiarazioni è stata provata attraverso una combinazione di prove documentali, risultanze investigative, e la valutazione complessiva della condotta del lavoratore, rivelatasi fraudolenta e lesiva del rapporto fiduciario con l’azienda anche per la  natura del ruolo ricoperto (direttore di un punto vendita) r che richiedeva particolare responsabilità e trasparenza.

    Il licenziamento è stato ritenuto proporzionato alla gravità della condotta, in linea con quanto previsto dal CCNL per le violazioni degli obblighi di fiducia e responsabilità.

    La sentenza ha ribadito il principio secondo cui una condotta truffaldina del lavoratore, con dichiarazioni oggettivamente false e volte a ingannare il datore di lavoro, giustifica il licenziamento per giusta causa, distinguendosi nettamente da una semplice assenza ingiustificata.

    La decisione evidenzia l’importanza della fiducia reciproca e del rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo ricoperto, soprattutto per chi occupa posizioni di responsabilità all’interno dell’azienda.

  • Lavoro Dipendente

    Nuove Causali contributi INPS Agricoltura e Gestione separata

    Con  due risoluzioni , n. 61 e 62 di  ieri  9 dicembre  2024 l'Agenzia  delle Entrate ha istituito nuove causali  per il versamento dei contributi INPS in casi particolari.  Ecco il dettaglio . 

    Causali contributo INPS pregressi e sanzioni Gestione Agricoltura

    A seguito della richiesta INPS di ’istituzione delle causali  contributo per la riscossione di contributi pregressi e relative sanzioni civili della Gestione

    datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli  Coloni/Compartecipanti Familiari).

    Tanto premesso, si istituiscono le seguenti causali contributo:

    • “PLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – contribuzione pregressa”;

    • “SLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – sanzioni civili”;

    • “PLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – contribuzione pregressa”;

    • “SLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – sanzioni civili”;

    • “PPCF” denominata “PC/CF – contribuzione pregressa”;

    • “SPCF” denominata “PC/CF – sanzioni civili”.

    In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono  esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate

    nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    – nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale; 

    – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 17 caratteri  numerici, elaborato da INPS;

    – nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno  di inizio di competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a  mm/aaaa” il mese e l’anno di fine competenza del contributo nel formato  “MM/AAAA”.

    Causali contributo INPS rateazione Gestione separata

    Con la risoluzione 62 del 9 dicembre 2024 l'Agenzia istituisce la seguente causale contributo:

    • “RUGS” denominata “Rateazione Gestione separata”.

    In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo iva esposta nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate

    nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    – nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è stata gestita la rateazione unica;

    – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo   elaborato da INPS con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;

    – nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il primo periodo   di competenza interessato dalla rateazione nel formato “MM/AAAA”; nella colonna

    “a mm/aaaa” l’ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato  “MM/AAAA”.

  • CCNL e Accordi

    CCNL artigiani area meccanica rinnovo 2024

    II giorno 21 dicembre 2023 era  stata raggiunta una prima intesa economica nel corso delle trattative per il  rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica (Settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Autoriparazione, Orafi, Argentieri, Affini, e dalle aziende del Settore Odontotecnica, Restauro Artistico di Beni Culturali).

    L'Accordo siglato prevedeva l'erogazione di un «Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali« (AFAC) pari a regime a 96 euro per il 4° livello di inquadramento. 

    Si tratta in particolare di aumenti pari al 6,6% sui minimi contrattuali  concordati nel 2021 ( vedi  sotto i dettagli  e tabelle)

    La trattativa per il rinnovo del contratto proseguirà a partire dal mese di gennaio.

    Si ricorda che il CCNL firmato il 17 dicembre 2021 ha realizzato l’accorpamento nel C.C.N.L. Area Meccanica delle regolamentazioni contrattuali del Settore Artigiano Metalmeccanica ed Installazione di Impianti , dei Settore Artigiano Orafi, Argentieri ed Affini e del Settore Odontotecnica  (Disponibile qui  il testo integrale del contratto  2021 in PDF )

    Rinnovo CCNL artigiani area meccanica 2024

    L'ipotesi di accordo firmata il  19 novembre 2024  per il rinnovo del CCNL Area Meccanica introduce diverse novità in ambito contrattuale. 

    La durata del contratto è stabilita dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. 

    La sfera di applicazione è stata ampliata per includere le imprese che svolgono attività subacquee, integrando così l’art. 17 sulla classificazione del personale del settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti. 

    Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti matureranno scatti di anzianità pari a 10 euro, con rivalutazione al termine del periodo formativo. 

    È stata prevista anche una regolamentazione più chiara per il lavoro supplementare nei contratti a tempo parziale, con una maggiorazione del 10% per le ore prestate entro i limiti contrattuali. 

    Sono stati modificati gli articoli relativi al preavviso di licenziamento e dimissioni per gli operai dei settori interessati e introdotte nuove disposizioni sulla formazione, garantendo 16 ore di formazione triennali durante l’orario di lavoro.

    CCNL artigiani area meccanica: Novità Economiche

    Dal punto di vista economico, l’accordo prevede un aumento retributivo complessivo da distribuire in quattro tranches: 1° dicembre 2024, 1° luglio 2025, 1° marzo 2026 e 1° novembre 2026. Questo incremento mira ad adeguare i salari alle necessità economiche attuali dei lavoratori dei settori coinvolti. 

    Gli scatti di anzianità previsti per gli apprendisti contribuiscono a rafforzare le garanzie economiche anche durante il periodo formativo.

    Inoltre, gli articoli riguardanti festività, ferie, gratifica natalizia, tredicesima mensilità, indennità di maneggio denaro e permessi sono stati unificati per semplificare la gestione dei diritti economici e migliorare la chiarezza contrattuale. 

    Questi interventi mirano a una maggiore equità e semplificazione delle tutele economiche per tutti i lavoratori del comparto.

    CCNL artigiani Tabelle importi anticipo futuri aumenti AFAC 2023-2024

    Riportiamo dal  volantino sindacale le tabelle riassuntive degli aumenti previsti a gennaio 2024  per le diverse aree interessate

    AFAC METALMECCANICI ARTIGIANI

    AFAC 2023-2024  ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI

    AFAC 2023 2024 ODONTOTECNICI


    AFAC 2023-2024 AREA RESTAURO BENI CULTURALI

    CCNL artigiani area meccanica tabelle aumenti 2023-2026

    METALMECCANICI E INSTALLAZIONE IMPIANTI 

    L i v .

    Prima tranche dall’1.12.2024

    Seconda tranche dall’1.7.2025

    Terza tranche dall’1.3.2026

    Quarta tranche dall’1.11.2026

    Incremento salariale a regime

    Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

    Euro

    4 °

    50

    25

    25

    20

    120

    216

    ORAFI ARGENTIERI E AFFINI 

    L i v .

    Prima tranche dall’1.12.2024

    Seconda tranche dall’1.7.2025

    Terza tranche dall’1.3.2026

    Quarta tranche dall’1.11.2026

    Incremento salariale a regime

    Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

    Euro

    4 °

    50

    25

    25

    20

    120

    216

    RESTAURO 

    L i v .

    Prima tranche dall’1.12.2024

    Seconda tranche dall’1.7.2025

    Terza tranche dall’1.3.2026

    Quarta tranche dall’1.11.2026

    Incremento salariale a regime

    Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

    Euro

    4 °

    50

    25

    25

    44

    144

    240

    ODONTOTECNICI

    L i v .

    Prima tranche dall’1.12.2024

    Seconda tranche dall’1.7.2025

    Terza tranche dall’1.3.2026

    Quarta tranche dall’1.11.2026

    Incremento salariale a regime

    Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

    Euro

    4 °

    50

    25

    25

    9

    109

    205

  • Rubrica del lavoro

    Amministratore di condominio e mediatore: attività compatibili

    Con la sentenza della Corte Europea 242/23 a ottobre 2024 è stata   definita in dettaglio la compatibilità delle funzioni di agente immobiliare intermediario con quelle di amministratore di condominio stabilendo che non  puo esistere ne un divieto  assoluto di svolgere entrambe le attività purche nel rispetto delle normative nazionali vigenti, tra cui gli  specifici obblighi formativi . 

    Vediamo in  maggiore dettaglio  sulla base anche la posizione della giurisprudenza di Cassazione. 

    Mediazione immobiliar:e la normativa e la giurisprudenza

    La normativa italiana, disciplinata dalla Legge n. 39/1989, regola l’attività di mediazione immobiliare e stabilisce limiti per garantire imparzialità e assenza di conflitti di interesse. L’art. 5, comma 3, prevedeva storicamente un’incompatibilità generale tra l’attività di agente immobiliare e altre professioni, inclusa quella di amministratore di condominio, per evitare il rischio di favorire immobili gestiti direttamente dal mediatore. Questa interpretazione viene parzialmente superata dalle  direttive e giurisprudenza  europea 

    Posizione della Giurisprudenza Italiana

    La giurisprudenza nazionale, compresa la recente sentenza della Cassazione n. 19827/2024, chiarisce che il cumulo delle attività di agente immobiliare e amministratore di condominio è ammissibile se non si violano i principi di imparzialità e trasparenza. 

    Contributo della Corte di Giustizia Europea

    Con la sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha esaminato la compatibilità delle normative nazionali restrittive con la Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi). La CGUE ha stabilito che una norma nazionale che prevede un’incompatibilità generale tra l’attività di mediatore immobiliare e quella di amministratore di condominio viola il diritto dell’Unione, in quanto non proporzionata e non necessaria per garantire l’imparzialità. I punti salienti della sentenza includono:

    Rifiuto del divieto generale: La Corte ha ribadito che un divieto assoluto è sproporzionato rispetto all’obiettivo di prevenire conflitti di interesse, specialmente quando tali conflitti possono essere gestiti con altre misure.

    Misure alternative: Si suggerisce di adottare obblighi di trasparenza e controlli ex post (ad esempio, dichiarazioni esplicite nelle transazioni) anziché vietare in modo generalizzato il cumulo delle attività.

    Interesse del consumatore: La normativa deve bilanciare la tutela del consumatore con la libertà di prestazione dei servizi, senza imporre restrizioni eccessive.

    La Cassazione sulle funzioni di agente/mediatore e di amministratore di condominio

    La vicenda  affrontata dalla Cassazione  nella sentenza 19827 sopracitata, a giugno 2024 trae origine da una controversia tra una società di intermediazione immobiliare e due acquirenti di un immobile.

    La società richiedeva il pagamento della provvigione per aver intermediato l'acquisto, mentre gli acquirenti contestavano la qualità del servizio reso, sostenendo che il mediatore non aveva rispettato gli obblighi informativi, non avendo comunicato la prossimità dell’immobile a un’area industriale in via di sviluppo. Inoltre, gli acquirenti sottolineavano la mancanza di imparzialità del mediatore, che avrebbe avuto rapporti con i venditori. 

    La domanda di provvigione venne accolta in primo grado, mentre le richieste riconvenzionali degli acquirenti furono respinte.

    In appello, la Corte riconobbe il mancato rispetto degli obblighi informativi da parte del mediatore, ma confermò che il prezzo d'acquisto dell’immobile rifletteva il valore di mercato, considerando una svalutazione del 20% per il cambio di destinazione dell’area da rurale a industriale. Tuttavia, il calcolo del danno venne contestato in Cassazione, dove fu evidenziata l’erronea comparazione di valori non omogenei, relativi a periodi temporali differenti.

    La Corte di Cassazione ha cassato quindi  la sentenza della Corte d’Appello nella parte relativa al calcolo del danno, rinviando alla stessa Corte per un nuovo esame. È stato invece respinto il ricorso incidentale degli acquirenti che contestavano l'imparzialità del mediatore,  ritenendo che  le attività fossero compatibili poiché i rapporti con una delle parti non costituivano un vincolo di rappresentanza.

    La Cassazione ha precisato  anche in precedenza  i confini di questa compatibilità:

    • Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 392/1997:  Ha stabilito che l’imparzialità del mediatore non si identifica con una generica equidistanza, ma con l’assenza di vincoli di mandato o rappresentanza. L’amministratore di condominio può svolgere attività di mediazione se questa non interferisce con i suoi obblighi condominiali.
    • Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 1750/1984:Ha affermato che l’amministratore condominiale può agire come mediatore nella compravendita di unità immobiliari del condominio, poiché l’attività di mediazione è estranea alle sue funzioni condominiali, purché non emerga uno specifico  conflitto di interessi.

    Mediazione e amministrazione di condominio: conclusioni

    Alla luce della giurisprudenza italiana ed europea, le due attività possono coesistere se gestite in modo da garantire:

    • Separazione funzionale: Le due attività non devono influenzarsi reciprocamente, specialmente nei casi in cui lo stesso immobile sia oggetto di amministrazione e mediazione.
    • Trasparenza verso le parti: Il mediatore/amministratore deve dichiarare i propri ruoli, evitando qualsiasi conflitto di interesse.
    • Applicazione caso per caso: Le autorità nazionali devono valutare i rischi in base alle circostanze specifiche, evitando restrizioni generalizzate che violano il diritto dell’Unione.(Direttiva Bolkenstein)
    • rispetto degli obblighi normativi vigenti in materia di formazione. Si  ricorda  in particolare che:
      •  per ottenere l’iscrizione alla Camera di commercio quali agenti di affari in mediazione immobiliare, è necessario il superamento del corso di formazione specifico 
      • Anche per gli agenti il Dm 140/2014 richiede la frequenza di  corso di formazione  di almeno 72 ore e l' aggiornamento  professionale di  almeno 15 ore annue..

  • Sicurezza sul Lavoro

    Bando ISI 2023: termine prorogato all’11 dicembre

     

    Nella pagina dedicata al Bando Isi 2023  del sito INAIL   l'istituto ha comunicato ieri la proroga del termine per il caricamento della documentazione  delle aziende in posizione utile,  fino alle ore 18:00 del  11  dicembre 2024

    pena la decadenza della domanda stessa.

    INAIL ricorda che per   aiutare  l'adempimento è disponibile un videotutorial dedicato "FASE 6 – Elenchi definitivi e istruttoria".

    Si ricorda che la procedura telematica di invio delle domande di accesso ai 508,4 milioni a fondo perduto messi a disposizione dall’Inail si era conclusa il 19 giugno con ben 12.400 domande ricevute   

    Riepiloghiamo di seguito le principali indicazioni sul Bando  i link ai documenti e   la tabella aggiornata   con tutte le date della procedura.

    Bando ISI INAIL 2023: 500 milioni a disposizione

    L'avviso pubblico  ISI 2023  prevedeva uno  stanziamento record di   508 milioni euro   per contributi  destinati a

    1. imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
    2. enti del terzo settore, solo ed esclusivamente per l'asse 1.1, tipologia di intervento d), .

    Con il bando 2023 sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, suddivise in 5 Assi di finanziamento: 

    • Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1; 
    • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1; 
    • Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
    • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
    • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
    • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

    In particolare :

    • per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4  il finanziamento riguarda il 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
    • per l’Asse5 (5.1 e 5.2) la misura è del 
      1. 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
      2. 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

    L’ammontare del finanziamento è compreso tra 

    • un importo minimo di 5.000,00 euro e 
    • un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro.

     Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese con meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

     Qui gli avvisi pubblici regionali e  gli allegati tecnici.

    Le istruzioni sullo sportello informatico sono consultabili nel documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023”.

    AVVISO INAIL SULLE ESCLUSIONI 

    INAIL ha comunicato che , in esito ai controlli effettuati dall’Istituto nei giorni immediatamente successivi alla chiusura dello sportello informatico, è stata accertata, per alcune  domande di finanziamento, la presenza di casi di invii multipli operati da sessioni aperte  contemporaneamente. Pertanto, in applicazione delle citate prescrizioni del bando, è stato emesso provvedimento di esclusione nei confronti delle aziende (32) per le quali risulta accertata la violazione di quanto previsto nelle regole tecniche pubblicate il 14 maggio  2024 sul Portale istituzionale.

    Calendario bando ISI INAIL 2023 e TABELLA TEMPORALE

    Calendario aggiornato  fasi del Bando ISI 2023 

    Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

    15 aprile 2024

     

    Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

    30 maggio 2024 ore 18:00 

     

    Pubblicazione Regole tecniche per l'invio del codice domanda tramite sportello informatico – Click Day

    Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023 

     

    Pubblicazione tabella temporale

    Tabella temporale

     

    Inizio periodo download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico

    3 giugno 2024

     

    Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day)

    3 giugno 2024

     

    Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD

    Dal 5 luglio 2024 al 12 settembre 2024, ore 18:00

     

    Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

    5 luglio 2024

     

    Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi a tutti gli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda)

    Dal 5 luglio 2024 al 12 settembre 2024, 24 settembre ore 18:00

     

    Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD)

    Entro il 15 ottobre 2024

     

    Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi
     

    DAL 29 OTTOBRE 

     

     

     

    Questa la tabella temporale aggiornata il 5 giugno  2024  sulla procedura di invio delle domande (click day):

    Momento1

    Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore

    3.6.2024 

     ore 10:00

    Momento 2

    Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore

    4.6.2024

    10:00

    Momento 3

    Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda

    14.6.2024

    10:00

    Momento 4

    Inizio autenticazione e pagina di attesa.Pagina di test non disponibile sul portale partecipante

    19.6.2024

    10:00

    Momento 5

    Inizio della fase di invio della domanda

    19.6.2024

    11:00

    Momento 6

    Fine della fase di invio della domanda

    19.6.2024

    11:20

     

    Bando ISI INAIL 2023: caricamento della documentazione

    Come detto , le domande di finanziamento registrate per un determinato Asse/regione in cui le risorse economiche stanziate risultino sufficienti sono ammesse  direttamente alla fase di caricamento (upload)  della documentazione a completamento della domanda

     Tali domande  sono riportate negli elenchi regionali/provinciali (elenchi No Click Day – NCD).

    Le domande ammesse agli elenchi cronologici  invece dovranno essere confermate con la funzione online di upload/caricamento della documentazione

    Bando ISI INAIL 2023: recapiti assistenza

    Per informazioni e assistenza si può fare riferimento :

    • al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.
    • al servizio online  Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.

    ATTENZIONE Chiarimenti e informazioni di carattere generale possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica fissata al 30 maggio, quindi ENTRO IL 20 MAGGIO 2024.

    Bando ISI 2023 : Domande NCD, utenti, token, requisiti tecnici

    Nel documento Regole tecniche si specifica che alla chiusura della  procedura di registrazione delle domande, nel caso in cui sia stato accertato che  le risorse economiche complessivamente stanziate per un determinato Asse/Regione siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di finanziamento in   elenco ,l’Istituto provvede alla Pubblicazione degli elenchi regionali (NCD, No Click-Day) le cui  domande non sono interessate dalla procedura dello sportello informatico. 

    Tali domande saranno ordinate  in base al momento di registrazione  e ammesse direttamente  alla fase di upload  documentazione (art. 14.1 del Bando ISI 2023).

    UTENTI

    Riguardo alle regole di registrazione  viene precisato che possono operare due profili utenti 

    1. Amministratore e

    2. Partecipante

    1. L’ “amministratore” si registra al portale (amministratore) tramite la PEC indicata dall’azienda in fase di compilazione della domanda e  può verificare o annullare la registrazione del partecipante. Successivamente all’annullamento, un nuovo  partecipante potrà procedere all’auto-registrazione. La funzione di  annullamento della registrazione del partecipante sarà attiva fino alle   ore 8:00 del giorno del Momento 4.
    2. Il “partecipante” è la persona che materialmente utilizza la procedura informatica di invio della domanda, si registra sul sistema nei giorni precedenti alla data di apertura dello sportello utilizzando l’indirizzo ottenuto con l’Azione 1 descritta nel paragrafo 3.1.  Il partecipante che intenderà procedere all’invio della domanda dovrà  essere in possesso delle seguenti informazioni:

    • il codice identificativo attribuito alla domanda;

    • un account di posta elettronica;

    • un dispositivo telefonico da usare quale secondo fattore di autenticazione, 

    o qualora si intenda usare l’autenticazione tramite SMS, un telefono cellulare abilitato alla ricezione degli SMS;

    o qualora si intenda usare l’autenticazione tramite chiamata, un  telefono cellulare oppure un telefono fisso abilitato all’invio dei toni  in multifrequenza (DTMF).

    TOKEN E REQUISITI TECNICI

    Si ricorda che il codice identificativo domanda (“token”) consiste in una stringa di 65 caratteri che è stata attribuita al momento del salvataggio definitivo della domanda e che è visualizzabile in procedura di compilazione seguendo le  indicazioni riportate nel punto 7 del Bando.

    ATTENZIONE il primo carattere della stringa può essere il segno “+” o il segno “-”, ed è parte integrante del codice identificativo.

    l’utente dovrà disporre necessariamente di:

    • • un PC con installato uno dei web browser compatibili con il sistema:
      • o Chrome 124 o versioni successive;
      • o MS Edge 124 o versioni successive;
      • o Firefox 125 o versioni successive.
    • Qualora fosse necessario uno screen reader per ipo/non vedenti, si  informa che il sistema è compatibile con JAWS 2024.
    • • Un collegamento ad Internet.

    Si precisa che il web browser dell’utente deve avere javascript abilitato.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche: testo rinnovo in vigore

    E' stata apposta  il 13 novembre 2024 la firma definitiva al l rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Fondazioni lirico-sinfoniche, dopo 20 anni di vacanza contrattuale. L'accordo è stato siglato tra ANFOLS, con l’assistenza dell’ARAN, e le principali sigle sindacali del settore.

     La validazione della Corte dei Conti, avvenuta il 7 ottobre 2024, ha preceduto la firma definitiva, fornendo raccomandazioni specifiche per il raccordo tra contrattazione aziendale e previsioni nazionali. 

    Il contratto è valido dal 14 novembre 2024 per le 12 Fondazioni aderenti ad ANFOLS, escludendo realtà come il Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che operano con contratti autonomi.

    Rinnovo contratto Fondazioni lirico sinfoniche

    Il rinnovo arriva in un contesto di crisi e riforme nel settore culturale, aggravate dalla pandemia. Negli ultimi anni, il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo ha visto un incremento di €200 milioni annui, destinati alle Fondazioni liriche. Tuttavia, il settore resta caratterizzato da un quadro normativo frammentato, con le Fondazioni oscillanti tra natura giuridica privata e pubblicistica.

    Dal punto di vista normativo, il contratto si inserisce in un percorso evolutivo delineato da leggi come il D.L. n. 64/2010, che ha introdotto una procedura di contrattazione specifica, e la sentenza n. 153/2011 della Corte Costituzionale, che ha evidenziato il ruolo pubblico delle Fondazioni.

    Le parti dovranno affrontare ulteriori temi nel rinnovo 2022-2024, tra cui:

    • Revisione normativa e retributiva in linea con il pubblico impiego.
    • Applicazione delle previsioni della Legge Bray (L. n. 91/2013) per la valorizzazione culturale.
    • Gestione del turnover del personale.
    • Adeguamento delle politiche di contrattazione integrativa ai vincoli finanziari stabiliti dai piani di risanamento.

    Rinnovo CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche 2019-21 e aumenti 2024

    Il  30 novembre 2023  è stato firmato l'accordo per il rinnovo del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche,  tra Anfols, assistita da Aran, e Slc CGIL, Fistel CISL e Uilcom UIL valido  per il triennio 2019/2021.

    Si tratta della ripresa di una regolare contrattazione  che intende giungere al  rinnovo del CCNL del 2022/2024, che riguarderà la  parte normativa, oltre a quella economica.

    Per i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30.11.2023 si prevedono le seguenti novità economiche:

    • aumento dei minimi tabellari del 4% con decorrenza da gennaio 2024;
    • riconoscimento dell’una tantum dell’8%  , anche  ai lavoratori con contratto a termine in forza alla data del 30 novembre 2023  a condizione che nel corso del 2023 abbiano svolto almeno 115 giornate di lavoro (anche non consecutive) e abbiano lavorato per almeno 100 giornate complessive (anche non consecutive) nell’arco del triennio 2019-2021 alle dipendenze della fondazione
    • trasferimento di una quota economica di 150 euro da aggiungere ai minimi tabellari dagli integrativi aziendali al ccnl nazionale per tutte le fondazioni;
    • garanzia delle dinamiche retributive del pubblico impiego nei prossimi rinnovi;
    • erogazione di un’ulteriore una tantum di 250 euro  in welfare aziendale, spendibile nelle piattaforme digitali, anche ai contratti a  tempo determinato che hanno fornito la loro prestazione lavorativa nel triennio 2019-2021 con le modalità descritte nel documento sottoscritto.

     La retribuzione base  da gennaio 2024 è riassunta  nella tabella seguente:

    Area artistica livelli e ruoli  nuovi minimi 2024
     liv. 1 (Primo violino) 2.380,50 euro
    liv. 1 (Primo violoncello/Direttore musicale palcoscenico),  2.293,28 euro
     liv. 2 (Maestro gruppo A 2.201,51 euro;
     liv. 2 (1ª cat. Orchestra/Maitre de ballet/Tersicorei extra),  2.121,55 euro;
     liv. 3 (Maestro gruppo B/cat. B Orchestra/1A Tersicorei)  1.958,11 euro;
    liv. 4 (2ª cat. Orchestra), 1.828,84 euro
    liv. 5 (1B Tersicorei) 1.673,51 euro
     liv. 5 (2ª cat. Orchestra ingresso/cat. Speciale Coro/2S Tersicorei) 1.618,70 euro
     liv. 6 (ingresso Coro/ingresso Tersicorei)  1.438,26 euro.
    Area tecnico amministrativa – livelli e ruoli nuovi minimi 2024
    funzionari A 2.334,64 euro
    funzionari B 2.083,34 euro
    LIVELLO 1 1.896,10 euro
    LIVELLO 2 1.756,52 euro
    LIVELLO 3A 1.694,76 euro
    LIVELLO 3B 1.588,80 euro
    LIVELLO  4 1.456,10 euro;
    LIVELLO 5 1.362,18 euro
    LIVELLO 6  1.205,38 euro.