• Rubrica del lavoro

    Domande disoccupazione agricola e ANF 2024: aggiornamento patronati

    INPS ha pubblicato  con il messaggio 3936 del 25.11.2024  la comunicazione e le istruzioni sulla disponibilità dei tracciati di trasmissione da parte degli Enti di Patronato per le  domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2024.

    Non ci sono modifiche sul tracciato  già in uso nel 2023 

    E' stato confermato  infatti l’utilizzo del modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, che rappresenta l’equivalente della ricevuta rilasciata per via telematica dagli utenti abilitati.  

     Questo modulo è accessibile esclusivamente alle Strutture territoriali dell’Istituto attraverso la sezione “Modulistica OnLine” del portale intranet INPS.

    Per gli Istituti di patronato, all’interno del Servizio di trasmissione delle domande relativo ai lavoratori agricoli, è disponibile un file PDF contenente la sezione informativa del modulo “SR25-Prest.agr.21TP”. Questo documento, denominato “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”, può essere scaricato dall’Area di Download presente nel menu principale della funzione “Presentazione domande”.

    Domande disoccupazione agricola

    Si ricorda che la domanda deve essere presentata:

    • dall’interessato o dai suoi eredi a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento di disoccupazione, pena la decadenza dal diritto;
    • il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza indicata sopra, se questa coincide con la domenica o festivi.

    La domanda può essere presentata online all’INPS, accedendo con le proprie credenziali, In alternativa:

    via Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);

    ANF lavoratori agricoli e assegno Unico

     Nel messaggio 2023 INPS ricordava anche  infine che: 

    Con l'istituzione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, le prestazioni di ANF sono riconosciute solo ai nuclei familiari senza figli a carico. Pertanto, per l'indennità di disoccupazione agricola 202a, l'ANF non è concesso ai richiedenti con figli a carico, a meno che rientrino in specifiche condizioni.

    Per i lavoratori cittadini di paesi terzi in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, le prestazioni di disoccupazione agricola possono essere erogate con riserva di ripetizione nel caso di diniego del rinnovo. L'accesso alla prestazione richiede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD nell'anno di competenza.

  • CCNL e Accordi

    CCNL comunicazione artigiani PMI: cosa prevede il rinnovo

    Il 18 novembre  2024 è stata raggiunta un’intesa preliminare per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli Artigiani del settore Comunicazione. 

    Questo accordo coinvolge circa 10.000 imprese e oltre 40.000 lavoratori ed è stato sottoscritto dalle Segreterie Nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL insieme alle associazioni datoriali CNA, CONFARTIGIANATO, CASA ARTIGIANI e CLAAI.

    Il contratto avrà validità dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026. Il precedente  era  in vigore dal 2019-2022

    Rinnovo ccnl comunicazione artigiani PMI : novità normative

    Una Commissione Bilaterale Permanente è stata istituita per monitorare l’impatto delle trasformazioni tecnologiche e digitali sull’organizzazione del lavoro, sulle competenze professionali e sul loro sviluppo. Inoltre, questa commissione analizzerà l’utilizzo e gli effetti dell’intelligenza artificiale nel settore, promuovendone un impiego positivo e minimizzando eventuali impatti negativi sul mondo del lavoro.

    Un'altra commissione sarà dedicata alle certificazioni ESG, affrontando temi di sostenibilità. Entrambe le commissioni si riuniranno trimestralmente o su richiesta di una delle parti firmatarie.

    Tra le novità normative si segnalano:

    •  un miglioramento nella gestione del trattamento di malattia:  per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/99 sono stati aggiunti 90 giorni al periodo di comporto.
    •  Inoltre, è stato introdotto un nuovo congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere.
    • Per gli apprendisti, è stata rivista la normativa sugli scatti di anzianità, che ora potranno  iniziare ad essere maturati durante il percorso formativo.

    Sezione Speciale per le Imprese Digitali

    Una sezione specifica  del contratto è stata dedicata alle imprese digitali del settore della comunicazione. 

    Tra le principali innovazioni, è prevista per alcune figure professionali la possibilità di lavorare con modalità organizzative flessibili, svincolate da rigidi orari di lavoro, concentrandosi su progetti e obiettivi, mantenendo comunque il trattamento economico previsto dal contratto, come stabilito negli articoli 33, parte 1 e parte 2 del CCNL.

    Rinnovo ccnl comunicazione artigiani PMI: parte economica

    Il rinnovo contrattuale prevede un aumento salariale   distribuito in quattro tranches  come da tabella che segue  :

    Tabella Aumenti Economici

    Aumenti Economici per il Rinnovo del CCNL
    Categoria Aumento Totale 1ª Tranche 2ª Tranche 3ª Tranche 4ª Tranche Una Tantum
    Imprese Artigiane 200 € 70 €
    (dal 1° dic. 2024)
    45 €
     (dal 1° lug. 2025)
    45 €
     (dal 1° mar. 2026)
    40 €
    (dal 1° nov. 2026)
    150 € TOTALI:
    100 € (feb. 2025)
    50 € (ott. 2025)
    Imprese Non Artigiane 207 € 70 €
    (dal 1° dic. 2024)
    45 €
    (dal 1° lug. 2025)
    45 €
    (dal 1° mar. 2026)
    47 €
    (dal 1° nov. 2026)
    150 € TOTALI:
    100 € (feb. 2025)
    50 € (ott. 2025)

    Si ricorda che il precedente accordo di rinnovo  prevedeva a partire dal 1° giugno 2022

    • per le  Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015, il versamento di 139,80 € annui (€ 11,65 per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.
    • per le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo,obbligo di  erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.

  • Rubrica del lavoro

    Pensioni: dal 2025 calano i coefficienti di trasformazione

    Con il decreto dl Ministero del lavoro del 22 novembre 2024 sono stati definiti i coefficienti di  trasformazione del montante contributivo, per il biennio 2025-2026  al fini del calcolo degli assegni di pensione con metodo contributivo. 

    Sono cosi aggiornate la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

    L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica avrà decorrenza dal primo gennaio 2025 e riguarda le gestioni INPS, non le casse professionali.

    Va sottolineato  anche che la novità NON interessa coloro che sono già in pensione ma i lavoratori che  andranno in pensione dal prossimo anno con  almeno parte dell'assegno calcolato  con il  sistema contributivo, ovvero (in ordine di maggiore impatto su sull'importo totale): 

    • coloro che non hanno contributi  versati prima del 31.12.1995; 
    • coloro che scelgono il sistema contributivo ( ad es. con Opzione Donna o Quota 103)
    •  chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; 
    •  chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ed  anzianità contributiva successiva al 31.12.2011.

    Pensioni: Tabella coefficienti trasformazione 2025-2026

    A seguito dell'impennata dell'inflazione e del costante aumento della speranza di vita sono di nuovo in calo i valori definiti dal ministero  Viene anche tenuto conto del tasso di variazione del Pil  rispetto agli aumenti  dei redditi soggetti a contribuzione. 

    Di seguito la nuova tabella 

    Età

     Divisori

    Valori

    57

     23,789

     4,204%

    58

    23,213

    4,308%

    59

    22,631

     4,419%

    60

    22,044

     4,536%

    61

     21,453

    4,661%

    62

    20,857

     4,795%

    63

    20,258

     4,936%

    64

     19,656

     5,088%

    65

    19,049

    5,250%

    66

    18,441

    5,423%

    67

     17,831

    5,608%

    68

     17,218

    5,808%

    69

     16,600

     6,024%

    70

     15,980

     6,258%

    71

    15,360

    6,510%

    Coefficiente di trasformazione: come funziona – esempio

    Va ricordato che secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione ( tabella A della citata Legge),  come definito dal Ministero ogni due anni sulla base dei dati ISTAT  sulla speranza di vita.  

    I coefficienti sono applicati al montante dei contributi versati negli anni,  annualmente rivalutato,  e sono collegati   dell'età di pensionamento  del beneficiario: chi va in pensione prima ha un coefficiente piu basso perche godrà di un più lungo periodo di erogazione dell'assegno.

    Per maggiori dettagli si rimanda alla  Nota Tecnica pubblicata nel 2022 concernente l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che illustra le modalità di applicazione dei coefficienti.

    Come detto, i nuovi coefficienti  prevedono nuovamente, dopo alcuni bienni di aumento,  un calo delle  rendite pensionistiche di circa il 2%

    Ad esempio:

    •  in caso di un montante accumulato di 200mila euro a 62 anni,  chi è andato in Pensione nel 2024   ottiene un primo assegno di 751 euro lordi per 13 mensilità, mentre chi va in pensione nel 2025 otterrà un assegno pari a 737 euro. 
    • Per i neo pensionati di 67 anni, con gli stessi contributi versati,  l’importo  scenderà da 880 a 862 euro.

  • Pensioni

    Riscatto contributi anche per i diplomi ITS: prime istruzioni

    La Circolare INPS  n. 98 del 25 novembre 2024 introduce importanti chiarimenti sulla gestione delle domande di riscatto ai fini pensionistici per i percorsi formativi degli ITS Academy, istituiti dalla Legge n. 99 del 15 luglio 2022. 

    Questi istituti, che hanno il compito di formare tecnici superiori con competenze tecnologiche avanzate, sono parte del sistema terziario di istruzione.

    La principale novità   dal punto di vista previdenziale è la possibilità di riscattare i percorsi formativi ITS ai fini pensionistici, a condizione che questi siano stati completati in contesti accreditati. Si introduce inoltre un sistema di attestazioni formali, a carico degli istituti, per certificare la conformità dei diplomi alle norme vigenti.

    Le regole  operative per il riscatto dei percorsi ITS Academy sono molto simili a quelle per le lauree,  tranne che per i  requisiti aggiuntivi legati all’accreditamento degli istituti e alla specificità dei percorsi formativi. Per chi intende riscattare questi periodi, sarà essenziale fornire la documentazione certificata dagli ITS stessi.

    Vediamo piu in dettaglio i contenuti della circolare  .

    Riscatto diplomi ITS: il percorso di istruzione

    La disciplina del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione previdenziali  si basa sulle disposizioni del Decreto Legislativo n. 184/1997, integrate dalla Legge n. 99/2022. Come detto pero  il nuovo quadro normativo introduce standard più rigorosi, come l'obbligo per gli ITS di attestare la durata effettiva e la validità legale dei percorsi formativi. Rimane invece esclusa la possibilità di riscatto per i corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), regolati dalla Legge n. 144/1999.

    Si ricorda che  possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore  IFTS – della durata di almeno 800 ore.

    I titoli, rilasciati con decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito, sono:

    1. diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di quinto livello EQF che ha la durata di quattro semestri, con almeno 1800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, 
    2. diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di sesto livello EQF con durata di sei semestri, con almeno 3000 ore di formazione corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente

    Riscatto diplomi ITS ACADEMY: Requisiti professionali e aree

    La Circolare n. 98 del 25 novembre 2024, richiamando la Legge n. 99/2022, specifica che le figure professionali e le aree tecnologiche degli ITS Academy devono essere definite tramite decreti ministeriali che non sono stati ancora emanati .

     Fino alla definizione di nuove aree tecnologiche, ciascun ITS Academy continua a fare riferimento alle aree individuate dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008, che includono settori come:

    • Efficienza energetica.
    • Mobilità sostenibile.
    • Nuove tecnologie per il made in Italy.
    • Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).
    • Tecnologie applicate ai beni culturali e al turismo.
    • Nuove tecnologie per la vita.

    Le figure professionali i riferimento sono definite in relazione a ciascuna area tecnologica e possono essere articolate in profili specifici attraverso la programmazione dell’offerta formativa a livello regionale e da eventuali  decreti successivi-

    Riscatto ITS Academy: similarità con il riscatto della laurea

    La disciplina del riscatto  dei diplomi conseguiti negli ITS Academy si basa sul Decreto Legislativo n. 184/1997, che regola anche il riscatto degli anni di studio universitari. Questo include l'obbligo di effettuare valutazioni tecniche sui percorsi, i requisiti di accesso e la conformità dei titoli.

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    Validità dei periodi riscattabili: Come per il riscatto della laurea, sono ammissibili solo i periodi che rientrano nella durata legale del corso di studi. Periodi fuori corso o non conformi alla durata standard non sono riscattabili.

    Modalità di calcolo: Il calcolo degli oneri segue le stesse modalità previste per i corsi universitari, con possibilità di riscatto agevolato in alcuni casi.

     Si ricorda che la normativa prevede che gli iscritti possano riscattare il periodo di frequenza, con la possibilità di dedurre ai fini IRPEF i relativi contributi o, in alternativa, detrarli nella misura del 19% da parte dei soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico. 

    Per quanto riguarda la procedura di riscatto, l'INPS offre un servizio telematico per la presentazione delle domande di riscatto dei periodi di studio. Gli interessati possono accedere al portale dell'INPS utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e seguire la procedura guidata per la richiesta di riscatto.

    Il periodo transitorio e la certificazione degLi ITS

    Inps precisa che   per la  legge n. 99/2022, gli ITS che realizzino le condizioni  richieste  si intendono temporaneamente accreditati per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022 e che  è disciplinata una fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni previste dalla normativa 

    L'istituto ritiene, dunque, che la facoltà di riscatto possa riconoscersi 

    al titolo conseguito, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 99/2022, purché l’ITS lo abbia conferito  in costanza di accreditamento temporaneo o definitivo, s

    oppure, al titolo conseguito anche prima della entrata in vigore della legge n. 99/2022 purché, all’atto del conferimento, l’ITS versasse comunque in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 99/2022. 

    In ogni caso deve risultare che il titolo rientri in uno di quelli definiti  dalla norma o sia equivalente ed equipollente a uno di quelli definiti ai sensi del combinato disposto delle medesime disposizioni.   

    Ciò posto, le Strutture territoriali devono sempre acquisire dall’ITS una dichiarazione con la quale il medesimo attesti che il diploma chiesto a riscatto sia uno dei diplomi previsti, conseguiti e rilasciati ai sensi e in conformità dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e indichi in ogni caso il tipo di diploma, l’area tecnologica, la figura professionale e la normativa specifica.

    La circolare  infine precisa che per ogni eventuale dubbio inerente all’entità, alla natura, alla qualificazione dei corsi e dei titoli, e al regime di accreditamento, deve essere inoltrato un apposito quesito ai competenti ITS o al Ministero dell’Istruzione e del merito.      

  • Pensioni

    Assegni di esodo e trasferimento da ex Fondi speciali

    L'INPS ha pubblicato nel  Messaggio n. 3936 del 25 novembre 2024  alcune indicazioni riguardanti il ricongiungimento oneroso  verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici  e il trattamento degli assegni  di esodo di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92/2012. 

    Vediamo in sintesi principali chiarimenti.

    Fondi Inps ex elettrici e telefonici: Trasferimento oneroso nel FPLD

    Il trasferimento delle posizioni assicurative dai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) è regolato dall’articolo 12, commi 12-octies e 12-novies, del D.L. n. 78/2010.

    Caratteristiche principali:

    • Il trasferimento può avvenire solo a titolo oneroso, non è gratuito.
    • La procedura viene definita come una costituzione della posizione assicurativa, non come una ricongiunzione effettiva.

    I lavoratori cessati dal servizio successivamente al 30 luglio 2010 possono richiedere il trasferimento dei contributi accumulati nei Fondi speciali verso il FPLD, a condizione che:

    • Non siano più iscritti ai Fondi speciali.
    • Non abbiano ricevuto una pensione a carico di tali Fondi.

    La domanda  di ricongiungimento deve essere presentata entro i 30 giorni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

    In caso di cessazione del rapporto, la domanda sarà trattata come presentata alla data di cessazione stessa.

    Procedura online:

    La domanda va inoltrata tramite il portale INPS seguendo il percorso: Pensione e Previdenza/ Ricongiunzioni e riscatti/ Area tematica: "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa" Sezione: "Ricongiunzione, Computo e Trasferimento riscatto inoccupati"  Opzione: "Ricongiunzione".

    Fondi Inps ex elettricie telefonici : Accompagnamento a pensione con Assegno di esodo

    I lavoratori dei soppressi Fondi speciali che intendano accedere al pensionamento con assegno di esodo tramite FPLD possono presentare una dichiarazione preventiva (modulo AP157) che manifesta l’intenzione di richiedere il trasferimento dei contributi.

    La dichiarazione deve essere inviata all'INPS entro la cessazione del servizio.

    L’efficacia dell’accredito è subordinata alla presentazione effettiva della domanda di trasferimento oneroso entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

    Coloro che non usufruiscono dell’assegno di esodo mantengono la possibilità di trasferire i contributi nei termini previsti dalla normativa.

    La procedura richiede due passaggi : 

    • 1 – DICHIARAZIONE PREVENTIVA 

    In primo luogo è necessaria la  Dichiarazione di intenzione (modulo AP157) per la prestazione di esodo  per  avviare il processo per la certificazione dell’accesso all’esodo, anche se il trasferimento non è ancora effettuabile.

    Il modulo AP157 deve essere compilato e inviato alla casella email istituzionale: [email protected] alla Struttura territoriale INPS competente, allegando eventuali documenti a supporto che attestino la cessazione dal servizio e la conformità ai requisiti richiesti.

    La struttura INPS acquisisce la domanda tramite procedura WEBDOM.

    I contributi dei Fondi speciali vengono accreditati provvisoriamente nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per verificare il diritto all’esodo. Tale accredito è fittizio fino alla presentazione e accettazione del trasferimento oneroso.

    •  2 – PRESENTAZIONE DOMANDA PER TRASFERIMENTO DEFINITIVO DOPO L'ESODO 

    La domanda deve essere presentata prima della fine del periodo di fruizione dell’assegno di esodo.

    In assenza di tale domanda, non sarà possibile trasferire i contributi al FPLD.

    Per chi accede all’assegno di esodo, il trasferimento può essere richiesto solo successivamente e previa verifica dei requisiti contributivi e anagrafici.

    Il mancato rispetto delle tempistiche preclude la possibilità di trasferimento.

    Avvertenze: 

    • La domanda di trasferimento o la dichiarazione di intenzione non può essere rettificata una volta scaduto il termine di presentazione.
    • La mancata presentazione della domanda o della dichiarazione preventiva compromette il diritto alla prestazione richiesta, sia in termini di trasferimento che di accesso all’esodo.

  • Professione Avvocato

    Avvocati: al via le domande per le liste INPS

    Pubblicato ieri sul sito  istituzionale INPS l'avviso riguardante la procedura per la formazione di liste di avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per il  contenzioso, valide  per il periodo  2025-2027

    Come di consueto  INPS  richiede la disponibilità di professionisti avvocati a svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza presso gli Uffici giudiziari del circondario di alcuni Tribunali

    La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura raggiungibile all'indirizzo:

    https://serviziweb2.inps.it/AS0207/AvvDomInter/

    La compilazione e l'invio on line della domanda e del relativo allegato è consentita esclusivamente :

    • dalle ore 14.00 del giorno 28 novembre 2024 
    • fino alle ore 14.00 del giorno 9 dicembre 2024.

    Con la formazione delle nuove liste  non saranno più valide le liste formate con la precedente procedura del 2021 . I professionisti già iscritti devono quindi eventualmente ripresentare la domanda come da nuovo avviso.

    Vediamo in sintesi i requisiti  le attivita i compensi e le modalità di domanda, ricordando che la procedura di formazione degli elenchi è regionale  per cui si rimanda anche ai singoli avvisi  locali pubblicati all'indirizzo https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione.

    Qui il testo integrale dell'avviso nazionale .

    Avvocato domiciliatario /sostituto Oggetto dell’attivita e compensi

    L'avviso precisa che  all'avvocato   inserito nella Lista Circondariale possono essere  affidate:

    1. Attività professionale di domiciliazione legale che comprende anche quella di  sostituzione degli avvocati dell’INPS nelle udienze di causa. Il compenso è determinato  nella misura del 20% dell’importo previsto  dai parametri forensi approvati con D.M. 55/2014 , rapportato alle prestazioniconcretamente svolte (art. 8, comma 2, del DM 55/2014). comprensivo  di ogni spesa  sostenuta a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’incarico.  La quantità massima di affari conferibili annualmente a ciascun domiciliatario è stabilita in 200.
    2. Attività di sola sostituzione in udienza degli avvocati INPS,  il cui corrispettivo  onnicomprensivo per tutte le spese è concordato, al conferimento dell’incarico, in base ai seguenti  criteri
      • – per ogni singola udienza un compenso non inferiore al 5% dell’importo previsto per la fase di studio ,  con un minimo per la partecipazione all’udienza di euro 25,00 per le controversie  dinanzi al Giudice di Pace, di euro 50,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di primo grado ed  euro 100,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di secondo grado o dinanzi alle magistrature superiori; per le cause seriali di fronte allo stesso giudice, per lo stesso assistito, nelle quali sono trattate le medesime questioni giuridiche, il compenso è nella misura di euro 25,00, per ogni periodo di quindici minuti, o frazione di quindici minuti, fermo restando che il compenso corrisposto per la partecipazione ad una udienza non può comunque essere inferiore ad euro 100,00 nel suo complesso;
      • – in caso di trattazione nella medesima udienza di cause seriali  per lo stesso assistito, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, il compenso è fissato nella misura di euro 25,00 per ogni periodo di venti minuti, o frazione di venti minuti, fermo restando che il compenso totale per la partecipazione alla giornata d’udienza non può essere inferiore ad euro 100,00 né superiore ad euro 250,00 nel suo complesso.  Ogni avvocato può effettuare attività di sola sostituzione in udienza per un  massimo annuale di 80 giornate/udienza.

    Avvocato domiciliatario /sostituto INPS: i requisiti e i criteri per le graduatorie

    I requisiti sono i seguenti 

    • a) iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
    • b) inesistenza di giudizi in corso contro l’Istituto ed organismi da esso partecipati, sia in proprio sia in qualità di difensore di terzi;
    • c) assenza di situzioni di reale conflitto di interessi personale con l’Istituto, avuto riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale di cui eventualmente si faccia parte;
    • d) non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
    • e) non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

    Qui i criteri generali di formazione delle liste per tutti i bandi.

    Avvocato domiciliatario /sostituto INPS: mmodalità per la domanda

    La domanda di inserimento nella Lista dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta di identità elettronica 3.0), accedendo al servizio online (secondo il percorso Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione – Avvisi –procedure per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza – invia la domanda) dalle ore 14,00 del 28/11/2024

    fino alle ore 14,00 del 09/12/2024 (il servizio è attivo per l’intero  arco delle 24 ore) 

    Saranno escluse le domande presentate secondo altre modalità quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi dell’Istituto.

     La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per la lista circondariale del Tribunale presso il cui Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’istante è iscritto al momento della domanda. 

     Nel form della domanda l’interessato dovrà indicare la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)  comunicata al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto.

     Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà fornire i seguenti elementi:

    • – dati anagrafici;
    • – dati relativi all’iscrizione all’albo professionale e all’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di attuale appartenenza;
    • – residenza;
    • – recapiti;
    • – votazioni riportate in sede di laurea (correttamente rapportate alla frazione, in centodecimi) e quelle relative alle materie del Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Penale, Diritto del Lavoroe Diritto Processuale Civile;
    • – curriculum professionale.

  • Lavoro Dipendente

    Permesso sindacale: ok al licenziamento per uso improprio

    La questione trattata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29135/2024 si inserisce nel complesso ambito della regolamentazione dei permessi sindacali e del loro uso corretto. Questo caso rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, non solo per le implicazioni relative ai diritti dei lavoratori e ai poteri di controllo del datore di lavoro attraverso investigazioni private, ma anche per il tema della proporzionalità delle sanzioni disciplinari. 

    Analizzeremo nel dettaglio il percorso giudiziario che ha portato alla decisione finale e i principi fondamentali emersi dalla pronuncia della Cassazione.

    Licenziamento per uso improprio dei permessi sindacali: il caso

    Il caso nasce dall’impugnazione di un licenziamento per giusta causa motivato dall’utilizzo illegittimo di permessi sindacali da parte di un dipendente.

    I permessi in questione erano stati richiesti e concessi per due giorni consecutivi, durante i quali il lavoratore avrebbe dovuto svolgere attività sindacali legate al suo ruolo. Tuttavia, secondo quanto emerso durante l’istruttoria, non vi era stata alcuna attività sindacale in quei giorni e  il dipendente aveva utilizzato tali permessi per motivi personali.

    Questa condotta aveva spinto il datore di lavoro a commissionare un’indagine privata per accertare la reale destinazione del tempo coperto dai permessi sindacali.

    I risultati di questa investigazione, successivamente confermati in giudizio, hanno evidenziato che il lavoratore non aveva svolto alcuna attività sindacale nei giorni in questione, recandosi fuori regione per accompagnare un familiare.

     Sulla base di tali prove, l’azienda aveva disposto il licenziamento immediato per giusta causa.

    Licenziamento e permessi sindaacali: procedimento e argomenti del giudizio

    Dopo il licenziamento, il lavoratore aveva deciso di impugnare il provvedimento davanti al Tribunale competente, sollevando diverse argomentazioni:

    1. Violazione della normativa sui permessi sindacali: si contestava che il licenziamento fosse contrario agli articoli 23 e 24 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
    2. Mancata proporzionalità della sanzione: si sosteneva che l’assenza di due giorni non fosse sufficiente per giustificare la rottura del rapporto fiduciario.
    3. Violazione della privacy: si denunciava l’utilizzo di prove raccolte mediante un controllo investigativo avvenuto durante un periodo di ferie.

    Il Tribunale, dopo aver esaminato la questione in una fase sommaria e in una di cognizione piena, rigettava le richieste del lavoratore. La sentenza veniva poi confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, che approfondiva ulteriormente i temi della proporzionalità della sanzione e della legittimità dei controlli effettuati dal datore di lavoro.

    In particolare nella sua decisione, la Corte d’Appello aveva motivato il rigetto del ricorso richiamando i seguenti elementi chiave:

    • Legittimità del controllo investigativo: il controllo era stato effettuato in luoghi pubblici, con l’unico obiettivo di verificare l’effettivo utilizzo dei permessi sindacali. La Corte ha citato precedenti giurisprudenziali (es. Cass. n. 6174/2019) che ribadiscono come il datore di lavoro possa legittimamente accertare l’utilizzo dei permessi retribuiti.
    • Abuso del diritto: il lavoratore aveva sviato l’uso dei permessi sindacali, destinandoli a finalità personali. Questo comportamento era stato ritenuto incompatibile con lo scopo protettivo dei permessi sindacali, che mirano a garantire l’effettivo esercizio di attività sindacali.
    • Proporzionalità della sanzione: la Corte ha sottolineato che non si trattava di una mera assenza ingiustificata, ma di un abuso grave che comprometteva il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore.

    Licenziamento e permessi sindacali

    Il lavoratore ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, articolando tre motivi principali:

    • Violazione di norme procedurali: si contestava il fatto che il giudizio di primo grado fosse stato deciso dallo stesso giudice sia nella fase sommaria sia in quella a cognizione piena.
    • Interpretazione errata delle norme sui permessi sindacali: il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse compreso correttamente la portata del diritto ai permessi sindacali, richiamando precedenti giurisprudenziali che avrebbero dovuto condurre a una diversa valutazione.
    • Mancata chiarezza dei motivi del licenziamento: si affermava che il lavoratore non era stato adeguatamente informato delle ragioni del provvedimento disciplinare.

    La Decisione della Cassazione

    Con l’ordinanza n. 29135/2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello. In particolare, i giudici di legittimità hanno affrontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, sottolineandone l’infondatezza.

    Legittimità del procedimento di primo grado: La Cassazione ha ribadito che la decisione delle due fasi da parte dello stesso giudice non rappresenta un vizio procedurale, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78/2015.

    Uso improprio dei permessi sindacali: I giudici hanno confermato che il diritto ai permessi sindacali deve essere esercitato nel rispetto della finalità sindacale e che il datore di lavoro ha il diritto di verificarne l’uso. L’indagine svolta ha infatti accertato un abuso del diritto, compromettendo il rapporto fiduciario.

    Chiarezza dei motivi del licenziamento: È stato confermato che i motivi del licenziamento erano stati chiaramente esplicitati nella lettera di contestazione e nel successivo provvedimento, rendendo privo di fondamento il terzo motivo di ricorso.

    Proporzionalità della sanzione:  La Cassazione ha avvalorato il giudizio di merito, evidenziando come la gravità della condotta del lavoratore giustificasse il licenziamento per giusta causa.

    Considerazioni Conclusive: controlli e proporzionalità sanzioni

    Questo caso offre spunti di riflessione su diversi temi cruciali nel diritto del lavoro:

    1.  Da un lato, si evidenzia la necessità di un uso corretto degli strumenti di tutela sindacale, pena il rischio di compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
    2. Dall’altro, emerge come i controlli svolti dal datore, pur limitati dal rispetto della privacy, siano legittimi se finalizzati a verificare comportamenti potenzialmente lesivi per l’azienda.

    La sentenza sottolinea anche l’importanza di un approccio rigoroso nella valutazione della proporzionalità delle sanzioni disciplinari. 

    Nel caso specifico, l’abuso dei permessi sindacali è stato considerato un’infrazione grave, giustificando il licenziamento come unica risposta proporzionata alla condotta del lavoratore.