• Fondi sanitari e di solidarietà

    Contributi Sanedil: modifiche per i part time da ottobre 2024

    Il Fondo Sanedil – Fondo Sanitario Lavoratori Edili –  ha comunicato  agli interessati la variazione dell'articolo 11 del Regolamento del Fondo, relativo alla nuova modalità di calcolo del contributo per gli impiegati part-time e intermittenti.

    In particolare si segnala che, a partire dal mese di competenza di ottobre 2024, per queste due ipotesi (lavoro a tempo parziale e lavoro intermittente) l'imponibile retributivo da utilizzare per il calcolo del contributo FSN Sanedil del personale impiegatizio dovrà essere considerato in misura piena e non più riproporzionato in funzione del minor orario di lavoro effettuato.

    QUI IL TESTO DEL REGOLAMENTO aggiornato

    Fondo Sanedil cos’è – le prestazioni

    Si ricorda che il Fondo Sanedil è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese edili e affini.

    E' stato costituito il 15 novembre 2018 con lo scopo di fornire agli iscritti assistenza sanitaria e socio sanitaria integrativa a quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale.

    Il Fondo ha la natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue fini di lucro.

    Il Fondo attraverso la Compagnia assicurativa UniSalute mette a disposizione dei lavoratori  iscritti e del relativo nucleo familiare fiscalmente a carico un Piano Sanitario unico Plus che consente di usufruire di moltissime prestazioni sanitarie, effettuabili in più di 9.000 strutture  convenzionate.

    Le aree in cui si sviluppa il Piano Sanitario unico Plus sono:

    • RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
    • TICKET PER ACCERTAMENTI
    • DIAGNOSTICI E PRONTO SOCCORSO
    • PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE
    • MATERNITÀ/GRAVIDANZA
    • ALTA SPECIALIZZAZIONE
    • TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI
    • LENTI
    • SERVIZIO MONITOR SALUTE
    • VISITE SPECIALISTICHE
    • ODONTOIATRIA
    • GRAVE INABILITÀ PER  INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO O GRAVI PATOLOGIE
    • PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE  PARTICOLARI

    Attraverso le prestazioni diagnostiche particolari, che includono tre specifici pacchetti  prevenzione (prevenzione base, prevenzione cardiologica e prevenzione oncologica) e la garanzia Monitor Salute, il Fondo ha posto le basi per una profonda innovazione culturalevolta a ridurre i rischi di insorgenza e sviluppo di patologie e malattie croniche tra i propri iscritti.

    Il Piano Sanitario prevede, inoltre, la possibilità di richiedere il rimborso dei ticket del Servizio Sanitario Nazionale e delle prestazioni effettuate fuori dalla rete convenzionata alle  condizioni e nel rispetto dei limiti previsti per le singole garanzie riportate nella Guida al Piano Sanitario unico Plus.

    GARANZIE IN CASO DI INFORTUNIO

    Il Fondo attraverso la Compagnia assicurativa UnipolSai, mette a disposizione dei lavoratori iscritti, in caso di infortunio o di una malattia professionale accertata, prestazioni

    a carattere indennitario e a carattere rimborsuale, alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti nella Guida alle garanzie infortuni.

    Fondo Sanedil 2024: come si accede alle prestazioni

    Il Fondo ha attivato una serie di strumenti tramite i quali prenotare le prestazioni, richiedere i rimborsi, trovare informazioni e molto altro ancora!

    SITO WEB

    All’interno del sito, www.fondosanedil.it è possibile trovare tutte le informazioni sulle iniziative del Fondo, le procedure, la modulistica, le domande che vengono poste con maggior frequenza, i video tutorial e molto altro.

    AREA RISERVATA PORTALE S.I.SANEDIL

    Accedendo, previa registrazione, all’area riservata di S.I.Sanedil, il Portale  interamente dedicato ai lavoratori e alle imprese del Settore dell’edilizia, gli iscritti possono prenotare le prestazioni previste dai Piani Sanitari, richiedere  il rimborso delle prestazioni per sé e per i propri familiari e trovare le strutture   sanitarie convenzionate più vicine alla propria residenza/domicilio.

  • Lavoro Dipendente

    INAIL le nuove sanzioni dal 1 settembre 2024

    Con la Circolare  n. 31 del 10 ottobre 2024 INAIL riepiloga il nuovo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024  per omissione e per evasioni contributive. 

    Le novità sono state apportate con le modifiche all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

    Nuove sanzioni per violazioni contributi Inail

    Le principali novità riguardano la riduzione delle sanzioni in caso di pagamenti entro determinati termini e di regolarizzazioni spontanee. Il regime varia a seconda della gravità dell'inadempienza e della tempestività con cui vengono effettuati i pagamenti. In estrema sintesi le principali indicazioni dell'istituto sono le seguenti 

    Omissioni contributive:

    • Pagamenti effettuati entro 120 giorni dalla scadenza: sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP), con un tetto del 40%.
    • Pagamenti oltre i 120 giorni: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.

    Regolarizzazioni spontanee (entro 12 mesi):

    • Pagamenti entro il termine fissato: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.
    • Pagamenti entro 60 giorni: tasso ORP maggiorato di 7,5 punti.

    Tetto massimo della sanzione: 40%.

    Evasioni contributive:

    • Sanzione ordinaria: 30% con un tetto del 60%.
    • In caso di regolarizzazione spontanea, si applica la sanzione per omissione (tasso ORP maggiorato di 5,5 o 7,5 punti a seconda dei termini di pagamento).

    Situazioni debitorie rilevate d'ufficio o da verifiche ispettive:

    • Sanzioni ridotte del 50% in caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione.

    Incertezze oggettive:

    Nei casi di inadempienze dovute a incertezze giuridiche o amministrative, si applicano solo gli interessi legali.

    Sanzioni violazioni INAIL : Tabella di riepilogo

    Condotta Data di pagamento Misura sanzione Condizioni
    Omissione contributiva Entro 120 giorni dalla scadenza Tasso ORP, con tetto del 40% Nessuna
    Omissione contributiva Oltre 120 giorni Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Nessuna
    Regolarizzazione spontanea Entro termine fissato Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione
    Regolarizzazione spontanea Entro 60 giorni dal termine fissato Tasso ORP + 7,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione
    Evasione contributiva 30%, con tetto del 60% Nessuna
    Debiti rilevati d'ufficio Entro termine fissato Tasso ORP o 30%, ridotti del 50% Prima rata versata in caso di rateizzazione
    Incertezze oggettive Entro termine fissato Interessi legali Nessuna

  • Lavoro Dipendente

    Bonus Natale dipendenti 100 euro: le novità dopo la conversione del Decreto Omnibus 2024

    L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 10.10.2024 n. 19, ha fornito i chiarimenti e le istruzioni operative in merito al Bonus una tantum di 100 euro (c.d. Bonus Natale), introdotto dall’articolo 2-bis del Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024.

    Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari.

    In particolare, è destinato ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato. 

    È inoltre necessario che l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.

    Bonus Natale 2024: i requisiti richiesti

    Per accedere al bonus di 100 euro, il lavoratore dipendente deve rispettare tre requisiti fondamentali:

    1. Reddito
      il reddito complessivo del lavoratore per l’anno d’imposta 2024 non deve superare i 28.000 euro.
    2. Situazione familiare
      il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Inoltre, se sposato, il coniuge non deve essere legalmente separato.
    3. Imposta lorda
      l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione prevista dall'articolo 13 del TUIR. In altri termini, ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d’imposta, ossia l’anno 2024. (Per ulteriori approfondimenti per il calcolo della capienza dell’imposta lorda rispetto alla detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente si rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti resi con la circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E, par. 1).

    Questi requisiti sono cumulativi, ovvero devono essere rispettati tutti congiuntamente per poter beneficiare del bonus.

    Bonus Natale 2024: erogazione nella tredicesima

    Il bonus verrà erogato insieme alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore al proprio datore di lavoro.

    Il lavoratore è tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico. 

    Nel caso di nuclei familiari monogenitoriali, sarà sufficiente indicare solo il codice fiscale dei figli a carico.

    Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite il meccanismo della compensazione fiscale.

    Bonus Natale 2024: erogazione in dichiarazione dei redditi

    Se il bonus non viene erogato dal datore di lavoro o il lavoratore non è stato in grado di richiederlo, l'indennità potrà essere richiesta tramite la dichiarazione dei redditi relativa al 2024.

    In questo caso, il bonus verrà riconosciuto come credito d’imposta nella determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

    Allegati:
  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Esonero contributivo parità di genere: domande da correggere entro il 15 ottobre

    I datori di lavoro che hanno commesso errori nella compilazione della domanda di esonero contributivo legato al possesso della  certificazione di parità 2023  (legge 162 2021)   possono rettificare i dati. Per farlo, devono:

    •  rinunciare alla domanda presentata erroneamente e 
    • inviarne una nuova con le informazioni corrette 
    •  entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. 

    Se la domanda non viene corretta entro questa data, verrà comunque elaborata, ma il beneficio sarà ridotto in base all'errore presente.

    E' la novità comunicata dall'INPS nel messaggio 2844 pubblicato il 13 agosto 2024.

    L'istituto lo ha ricordato con un  nuovo comunicato riepilogativo il 2 ottobre scorso. QUI IL TESTO

     Ricordiamo di seguito le principali indicazioni sul tema e le istruzioni complete sulle modalità di  rettifica delle domande.

    Esonero contributivo parità di genere: come rettificare la domanda

    Nel messaggio INPS ricorda  che nella domanda è fondamentale indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.

    Per  retribuzione media mensile globale si intende la media di tutte le retribuzioni erogate nel periodo di validità della certificazione (36 mesi) e non la media dei singoli lavoratori. Per esempio, se un'azienda ha 50 dipendenti, la retribuzione media mensile globale deve considerare l'intera massa salariale nel periodo di tre anni.

     Inoltre, l'INPS chiarisce   che una volta approvata la domanda, l'esonero sarà valido per tutti i 36 mesi di validità della certificazione, indipendentemente dall'eventuale indicazione errata di una durata inferiore nella domanda, poiché l'ente provvederà a sanare automaticamente la situazione.

    L’esonero contributivo per parità di genere: cos’è e come si ottiene

    Esonero contributivo

    I datori di lavoro del settore privato che hanno una certificazione di parità di genere possono beneficiare di uno sconto sui contributi previdenziali:

    •  pari all'1 % della media mensile complessiva delle retribuzioni dei dipendenti,  
    • fino a un massimo di 50.000 euro all'anno 
    • per ogni codice fiscale aziendale .

    In caso di esaurimento delle risorse disponibili (50 milioni di euro annui), l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per tutti i beneficiari.

    Certificazione di parità

    L'INPS verifica che la certificazione sia conforme prima di concedere l'esonero  Per essere valida, la certificazione deve essere rilasciata da organismi accreditati secondo le norme  UNI.

    Leggi per maggiori dettagli Certificazione parità di genere. ecco i parametri

    Codice di Autorizzazione

    Le aziende che ottengono l'esonero verranno identificate tramite un codice di autorizzazione (CA) "4R", che indica l'autorizzazione all'esonero secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 162/2021.

    Tempistiche e Fruizione dell'Esonero:

    L'esonero autorizzato potrà essere utilizzato dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa (fino a 36 mesi).

    L'effettiva fruizione dell'esonero potrà iniziare solo dopo l'elaborazione massiva delle domande, che avverrà dopo la scadenza del termine per la rettifica (15 ottobre 2024).

    Vedi tutte le istruzioni INPS in Esonero contributivo parità: al via le domande

  • Lavoro estero

    Frontalieri Svizzera: novità nel DL Omnibus convertito

    Il Disegno di legge di conversione del decreto legge 131 2024 cd Omnibus  è stato approvato definitivamente dalle Camere la scorsa settimana ed è stato pubblicato l'8 ottobre in Gazzetta Ufficiale. 

    QUi il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione 

    Uno degli articoli che non ha subito modifiche in corso di conversione è l'articolo 6 che  introduce un nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero, a partire dal periodo d’imposta 2024..

     Questi cambiamenti nascono in seguito al nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato dall’Italia con la legge n. 83 del 13 giugno 2023. Il nuovo regime si applica in particolare ai “nuovi frontalieri”, ovvero coloro che entreranno nel mercato del lavoro frontaliero dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.

    Nei prossimi paragrafi analizziamo la novità.

    DL Omnibus convertito in legge: tassa sostitutiva per i “nuovi frontalieri”

    La principale novità dell'articolo 6 è l’introduzione di una tassazione sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per i redditi da lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri.

     Questo regime permette ai lavoratori di evitare la tassazione progressiva ordinaria dell’IRPEF italiana e delle relative addizionali, prevedendo invece un’imposta sostitutiva fissa.

    Cosa cambia:

    Tassazione ridotta: I lavoratori frontalieri potranno beneficiare di una tassazione inferiore, rispetto alla progressività tipica del sistema italiano.

    Nessun diritto al credito d’imposta: A differenza di quanto previsto per i frontalieri sotto il vecchio regime, i lavoratori che opteranno per il nuovo regime fiscale non avranno diritto al credito d’imposta in Italia per le tasse pagate in Svizzera. Questo rappresenta un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente.

    Da segnalare inoltre la differenziazione  tra “vecchi” e “nuovi frontalieri”

    1. i cc.dd. “nuovi frontalieri” si applica  un regime di tassazione concorrente in forza del quale,i salari,gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe da essi ricevute sono imponibili  nello Stato contraente di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera), non  potendo, tuttavia, l’imposta eccedere l’80 per cento di quanto dovuto in base  alle disposizioni sulle imposte domestiche IRPEF incluse le imposte locali. Successivamente, lo Stato di residenza (Italia)assoggetta tale reddito a tassazione progressiva ai fini IRPEF, riconoscendo lavoratore italiano, al fine di eliminare la doppia imposizione, un credito  d’imposta per quanto versato in Svizzera ex articolo 165 del decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);
    2. i cc.dd. “vecchi frontalieri” rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 9  del nuovo Accordo, continuando, pertanto, ad essere soggetti a imposizione  esclusiva in Svizzera.

    DL Omnibus convertito. Estensione dell’elenco dei comuni frontalieri

    Un ulteriore cambiamento riguarda la definizione dei comuni di frontiera. In passato, non esisteva un elenco definito di comuni italiani considerati frontalieri; la Svizzera gestiva tale elenco unilateralmente, includendo solo i comuni situati entro venti chilometri dal confine con i Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese.

    Con il nuovo Accordo, è stato definito un elenco ufficiale di 72 comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero che non erano stati precedentemente inclusi. Ciò consente ai residenti di questi comuni di accedere al nuovo regime fiscale, pur non avendo beneficiato del vecchio regime dei frontalieri.

    Cosa cambia:

    • Aumento del numero di comuni eleggibili: L’aggiunta di nuovi comuni all’elenco significa che un numero maggiore di lavoratori potrà beneficiare del nuovo regime fiscale.
    • Maggiore chiarezza normativa: La definizione dei comuni di frontiera è ora uniforme tra Italia e Svizzera, eliminando le discrepanze interpretative che esistevano in passato.

  • CCNL e Accordi

    Rappresentanza sindacale Confindustria: elenco aggiornato settembre 2024

    Facendo seguito a varie  circolari e  messaggi  in materia, INPS  comunica  con il  messaggio 3245 del 1 ottobre 2024, l’elenco aggiornato delle Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti al Testo Unico  sulla Rappresentanza di Confindustria – Cgil, Cisl e Uil.

    Le modifiche apportate  riguardano le nuove codifiche relative alle seguenti Organizzazioni sindacali:

    • F00201 – Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione (ANLM);
    • F00202 – Confederazione Unitaria di Base Tessili (CUB-Tessili);
    • F00203 – Federazione Internazionale Sindacati Indipendenti (FI-SI). 

    Le suddette Organizzazioni sindacali verranno, inoltre, censite nell'apposita procedura telematica denominata “Raccolta Elezioni RSU”, volta a raccogliere in maniera anonimizzata i consensi espressi a favore delle Organizzazioni sindacali (dato elettorale) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (cfr. il messaggio n. 2843 del 6 agosto 2021).

    Ricordiamo in breve di seguito come funziona la raccolta dati sulla rappresentanza e le istruzioni ai datori di lavoro.

    Raccolta dati rappresentanza sindacale: come funziona

    Con la firma  dell'accordo interconfederale sulla Rappresentanza  del 23.9.2019  è stato  affidato all’Istituto  nazionale di previdenza sociale il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali  nelle aziende aderenti ai ccnl,  mentre  sono l’INPS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a effettuare l’attività di raccolta del dato elettorale, relativo ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali (OO.SS.) nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La  raccolta del dato associativo avviene  tramite  un’apposita sezione della denuncia contributiva:   <RappresentanzaSindacale> nel modulo Uniemens.ATTENZIONE  l’invio del dato associativo non riguarda il personale dirigente. I dati raccolti vengono elaborati dall’Istituto che aggrega per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria, relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno. A tal fine, è stato assegnato uno specifico codice ai contratti collettivi nazionali  riferibili all’area di rappresentanza

    Istruzioni operative ai datori di lavoro

    Si ricordano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di cui si compone l’elemento <ContrattoRS>:

     – <AnnoMeseRS>: va indicato, nel formato “aaaa-mm”, il periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali;

     – <CodContrattoRS>: va indicato il codice del contratto applicato (cfr. Allegato n. 2);

     – <CodFederazSindRS>: va valorizzato il codice dell’organizzazione sindacale di categoria a cui i dipendenti aderiscono (cfr. Allegato n. 3);

     – <NumIscrittiRS>: va indicato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale riportata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) afferenti alla matricola;

     – <NumIscrittiRSA>: va valorizzato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale indicata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) in unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA, ovvero, non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Si precisa che il numero indicato in <NumIscrittiRSA> è un’informazione di dettaglio del sottoelemento <NumIscrittiRS> e va valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata.

      i datori di lavoro fornire mensilmente gli elementi informativi  Qualora l’azienda non riuscisse a rilevare i dati in tempo o avesse necessità di integrare o sostituire i dati già trasmessi, potrà fornire gli elementi informativi nelle mensilità immediatamente successive ma sempre per periodi di riferimento 

     Ulteriori istruzioni di dettaglio sono contenute nel documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens e nel relativo allegato tecnico disponibili sul sito www.inps.it e costantemente aggiornati

    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    Rappresentanza sindacale Confservizi: nuova adesione ed elenco aggiornato

    La convenzione (T.U. sulla Rappresentanza) tra INPS INL E CGIL, CISL e UIL è in vigore dal 2014  e riguarda l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione,dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni sindacali   all'interno delle singole aziende ai fini della  contrattazione collettiva nazionale di categoria  (cfr. la circolare 109 del 24 settembre 2020) 

    Con il messaggio  2189 del 13 giugno 2023 Inps ha dato notizia del rinnovo  della  convenzione tra l'Istituto  in vigore  fino al 19 maggio 2026.

    Con il messaggio  INPS 3211  del 30 settembre viene comunicata una nuova adesione e allegato l'elenco aggiornato delle organizzazioni firmatarie aderenti , con evidenza delle modifiche apportate (Allegato n. 1).

    In particolare, si fa presente che è stata inserita la seguente Organizzazione sindacale, già codificata in relazione ad altra convenzione per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza 

    F00200 – FLAICA Uniti CUB.

    Raccolta dati rappresentanza sindacale: come funziona

    Si ricorda che già  nella circolare 8 2018 l'Inps illustrando   la Convenzione,  aveva chiarito che:

    1. i datori di lavoro possono  inviare i dati sulla rappresentanza sindacale per la contrattazione nazionale di categoria, attraverso   il flusso Uniemens;
    2. a questo fine l'INPS  ha istituito nell’ambito della sezione <DenunciaAziendale>  gli elementi volti all’acquisizione dei dati  indicati dalla convenzione che sono:
    • – contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
    • – federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;
    • – numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

    I datori di lavoro interessati possono  fornire dunque con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe  con la presentazione delle denunce Uniemens.

    Si ricorda che con il rinnovo della convenzione è stato prorogato per il triennio 2023-2026  il codice di autorizzazione “0Y” per le matricole dell’area CONFSERVIZI.