• Rubrica del lavoro

    Conversione D.L Coesione: conferme e novità per i datori di lavoro e sostituti d’imposta

    Dal 7 luglio è in vigore  la Legge 95/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 06.07.2024, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 60/2024, il c.d. “Decreto Coesione”. 

    Analizziamo le principali novità di interesse per i datori di lavoro e i sostituti d’imposta.

    DL Coesione: Modifiche alla disciplina dell’indennità straordinaria ISCRO

    Una novità che deriva dalla conversione in legge è l’inserimento di una norma che modifica la disciplina dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO. In particolare, si prevede che:

    • la partecipazione dei beneficiari di ISCRO ai percorsi di aggiornamento professionale, originariamente condizione necessaria per l’erogazione, sia ora semplicemente “accompagnata” da tali percorsi;
    • i beneficiari siano tenuti ad autorizzare l’inserimento dei loro dati nella piattaforma SISSL (Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa)  e al Sistema unitario di politiche del lavoro, ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sull’apposita piattaforma, che consente la convocazione da parte dei centri per l’impiego.

    DL Coesione: Bonus Donne

    Il Decreto Coesione all’articolo 23 prevede l’esonero contributivo totale per 24 mesi per le assunzioni di donne svantaggiate.  Durante l’iter di conversione in legge del decreto tale misura non ha subito modifiche. Beneficiarie sono le seguenti categorie:

    • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno,
    • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media,
    • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. 

    L’esonero spetta:

    • nel limite di 650 euro mensili e
    • solo se realizza un incremento occupazionale netto tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei 12 mesi precedenti.

    DL Coesione: Bonus Giovani

    Si riconferma l’agevolazione (prevista dall'art.22 del DL 60/2024) che prevede l’esonero contributivo totale per 24 mesi per:

    • le assunzioni a tempo indeterminato
    • le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025

    a favore di: 

    • giovani che non hanno compiuto i 35 anni, e
    • che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. 

    L’esonero spetta nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, che salgono a 650 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

    DL Coesione: bonus ZES Mezzogiorno

    Durante l’iter di conversione in legge del decreto è stato riconfermato l’esonero totale dei contributi previdenziali per 24 mesi per:

    • le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale
    • effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025;
    • da datori di lavoro  privati che occupano fino a 10 dipendenti;
    • presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno.

    Le assunzioni devono riguardare soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero spetta nel limite di 650 euro su base mensile per lavoratore.

    In sede di conversione del decreto è stato anche chiarito che il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno non si applica ai rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.

    Ricordiamo inoltre che la ZES unica (zona economica speciale per il Mezzogiorno) fa riferimento ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

    DL Coesione: proroga attività agenzie portuali e incremento finanziamenti

    Nel 2017, come strumento di sostegno all’occupazione e di efficienza ed operatività nel comparto del trasporto marittimo, è stata istituita dall’Autorità di Sistema portuale, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale

    Adesso, in sede di conversione:

    • è stata prorogata di nove mesi l’attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro istituite nei porti presso i quali il c.d. transhipment (vale a dire la movimentazione dei container mediante trasbordo) sia stato largamente prevalente;
    • si incrementano solo per il 2024 le risorse per il personale non avviato al lavoro a 8.800.000 euro.
  • Lavoro Dipendente

    Nullo il licenziamento ritorsivo con false ragioni economiche

    La Corte di cassazione con la sentenza 18547 2024 ha ritenuto ritorsivo  un licenziamento  che la azienda aveva falsamente dichiarato  fondato su motivazioni economiche dopo il rifiuto, da parte del lavoratore, di trasformazione del contratto da full time  a part time . Ha inoltre precisato che in questi casi  il licenziamento è nullo e il lavoratore ha quindi diritto alla reintegra nel posto di lavoro.

    Vediamo i dettagli del caso e  le motivazioni della pronuncia.

    Licenziamento ritorsivo dopo rifiuto del part time: il caso

    A.A., dipendente di una catena di Supermercati nel reparto macelleria, era stato licenziato con la motivazione di giustificato motivo oggettivo (g.m.o.), dovuto a una presunta crisi aziendale. La società ha sostenuto che il reparto macelleria avesse un costante andamento negativo, giustificando così il licenziamento .

    Prima del licenziamento, la Srl aveva proposto ad A.A. di trasformare il suo contratto da tempo pieno a tempo parziale come parte di una strategia aziendale per ridurre i costi in risposta alla presunta crisi del reparto . Il lavoratore ha rifiutato questa proposta ritenendo che  trasformazione avrebbe inciso negativamente sul suo salario e sulle sue condizioni di lavoro.

    Successivamente al rifiuto del part-time, il datore di lavoro ha avviato un'azione disciplinare contro il dipendente che però non ha portato ad alcuna sanzione concreta.

    Licenziamento ritorsivo per falso GMO: le decisioni di merito e il ricorso

    Il ricorso del lavoratore aveva trovato accoglgimento in entrambi i gradi di giudizio

    Tribunale di Primo Grado:

    Il tribunale di primo grado ha ritenuto che il licenziamento fosse illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo. La Corte ha constatato che non vi era un reale andamento negativo nel reparto di macelleria e che non era stata dimostrata l'impossibilità di un “repechage” (ricollocamento) del lavoratore.

    Corte d'Appello di Catanzaro:

    La Corte d'Appello ha confermato la decisione del tribunale di primo grado e ha ulteriormente accertato che il licenziamento aveva una finalità ritorsiva. 

    Gli elementi presuntivi a supporto di questa conclusione includevano:

    • la vicinanza temporale tra il rifiuto di A.A. di accettare un contratto part-time e il suo licenziamento, e 
    • l'iniziativa disciplinare avviata dal datore di lavoro in seguito a tale rifiuto. 

    La Corte ha ordinato quindi la reintegrazione di A.A. nel suo posto di lavoro e il risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione.

    Ricorso in Cassazione

    I motivi addotti dalla società nel ricorso alla Suprema Corte erano i seguenti:

    • violazione di norme costituzionali e processuali: La  Srl ha sostenuto che la Corte d'Appello aveva travalicato i limiti del sindacato giudiziale sulle scelte datoriali e aveva erroneamente valutato i fatti e le prove;
    • errata applicazione del D.Lgs. n. 23/2015 e del D.Lgs. n. 81/2015: la società ha affermato che il licenziamento  in ogni caso non comportava il diritto alla reintegra poiché la reintegra è prevista solo in casi di licenziamento discriminatorio o nei casi di nullità espressamente previsti dalla legge.
    • utilizzo improprio di presunzioni: la ricorrente ha contestato l'uso di elementi presuntivi da parte della Corte d'Appello per giungere alla conclusione di licenziamento ritorsivo.

    Licenziamento ritorsivo e reintegra: la decisione della Cassazione

    La Cassazione ha respinto il ricorso della Srl con le seguenti motivazioni:

    • Inammissibilità del Primo Motivo: La Corte ha ritenuto che le argomentazioni della ricorrente riguardassero questioni di merito e valutazioni delle prove, che non sono sindacabili in sede di legittimità. La Corte d'Appello aveva effettuato un'analisi corretta e motivata dei dati e delle prove, dimostrando l'insussistenza della crisi aziendale.
    • Infondato Secondo Motivo: La Corte ha chiarito che il licenziamento era stato dichiarato ritorsivo non perché legato al rifiuto del part-time, ma perché motivato da inesistenti ragioni aziendali, mascherando un intento vendicativo per il legittimo rifiuto del lavoratore. 
    • Sul tema della reintegra la ricordato la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2024  che ha incluso  il licenziamento ritorsivo tra i casi di nullità che comportano la tutela reintegratoria.
    • Inammissibilità del Terzo Motivo: La Corte ha ritenuto che il ricorso non dimostrasse una falsa applicazione delle norme sulle presunzioni, ma cercasse piuttosto di proporre una diversa interpretazione delle prove e dei fatti, il che non è consentito in sede di legittimità.

    Conclusione

    La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, ribadendo l'illegittimità e la natura ritorsiva del licenziamento, e ha ordinato la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento del danno. 

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo solidarietà studi professionali: decreto e istruzioni

    E' stato pubblicato il 9 luglio 2024  in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero del Lavoro per l'adeguamento del regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali ( cd Fondo Professioni ) alle novità della legge 234 2021.

    Il decreto entra in vigore il 24 luglio 2024.

    Il Fondo era stato  costituito nel 2019  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 27 dicembre 2019, non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell'INPS (fondo-professioni).

    Le finalità sono di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa  (fondo-professioni).

    La gestione del Fondo è affidata a un comitato amministratore composto da esperti designati dalle parti sociali e dai Ministeri competenti. Il Fondo è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi

    1. Obbligo di bilancio in pareggio.
    2. Interventi concessi previa costituzione di riserve finanziarie e entro i limiti delle risorse acquisite.
    3. Presentazione di un bilancio tecnico di previsione a otto anni

    Fondi bilaterali: l’estensione del campo di Applicazione

    La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto significative modifiche volte all'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà. In particolare:

    • e stato aggiunto il comma 7-bis all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede l'estensione dell'applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro con anche un solo dipendente.
    • Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,  i Fondi di solidarietà bilaterale devono assicurare o un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello della cassa integrazione ordinaria.

    Finanziamento e modalità di erogazione

     A copertura della prestazione di integrazione salariale  ai dipendenti degli studi sono dovuti 

    • a) un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a carico  del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della  domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
    • b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti;
    • c) un contributo ordinario pari all'1% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti;
    • d) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

     A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro  che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non  abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale  per almeno ventiquattro mesi, a far data  dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di  cui al comma 1, lettera a), si riduce in misura pari al 40%.

     La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori subordinati compresi gli apprendisti che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita'.  produttiva , di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda

    ATTENZIONE  l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale e' subordinata alla condizione che il lavoratore  destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.

  • Lavoro Dipendente

    CCNL Turismo Confcommercio Federalberghi firmato il rinnovo

    E' stata  siglata il 5 luglio 2024  l’intesa  tra le organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs con Federalberghi e Faita  per il rinnovo del Contratto nazionale applicato  nelle oltre 28mila  aziende del comparto turistico ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping, con le annesse attività  di ristorazione.

    L'accordo è ora al vaglio delle assemblee degli oltre 400mila lavoratori del settore. Vediamo le principali novita economiche e normative.

    CCNL Turismo Federalberghi: aumenti retributivi

    Minimi retributivi 

    Previsto un aumento di €200 al IV livello di inquadramento, distribuito nel periodo di validità contrattuale (1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027), con una massa salariale complessiva di €6.200.

     Nel dettaglio, gli incrementi previsti  sono i seguenti:

    •     70,00 euro da luglio 2024;
    •     40,00 euro da giugno 2025;
    •     35,00 euro da maggio 2026;
    •     35,00 euro da aprile 2027;
    •     20,00 euro da novembre 2027.

    Gli importi sono ridotti come di consueto per le cosiddette aziende minori (alberghi a una e due stelle e campeggi con un numero di presenze–licenza non superiore a milleduecento)

    Riportiamo la tabella dei minimi precedenti ( fermi al 2016)

    Tredicesima e quattordicesima

    Viene raggiunto il  100% della retribuzione  per tredicesima e  quattordicesima mensilità per i periodi di congedo di maternità obbligatorio e paternità (obbligatorio e facoltativo).
    Contrattazione di secondo livello:

    Previsto un  elemento economico di garanzia fino a €186 se non viene raggiunto un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026, come segue:

    • 186,00 euro per i livelli A e B;
    • 158,00 euro per i livelli 1, 2 e 3;
    • 140,00 euro per i livelli 4 e 5;
    • 112,00 euro per i livelli 6S, 6 e 7.

    Classificazione del personale e causali contratti a termine

    Vengono introdotte nuove qualifiche del personale sulla base dell’evoluzione del mercato  nei seguenti ambiti 

    • wellness (coordinatore spa, dietista , personale trainer, operatore termale)
    • food and beverage, 
    •  nuove tecnologie,  
    • marketing e social media management. 

    Contratti di lavoro a tempo determinato

    Definite le ipotesi in cui è possibile prorogare i contratti oltre i dodici mesi, sino a un massimo di ventiquattro. Tra questi, rientrano i grandi eventi nazionali ( ad es. il Giubileo 2025)

    Welfare e assistenza sanitaria integrativa

    Assistenza sanitaria integrativa

    Aumenta il contributo al fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Fast) di €3 e dal 2027 arriva a 15 euro mensili  di cui 13,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore. 

     Per i lavoratori a livello di  quadri, a decorrere dal 1° gennaio 2025 la contribuzione alla  Quas (Cassa di assistenza sanitaria per i quadri del settore terziario) è fissata in 

    • 360,00 euro (380,00 dal 1° gennaio 2026) a carico del datore di lavoro e 
    • 50,00 euro a carico dei  dipendenti.

    Viene rafforzata la penalità per le aziende non in regola con l’iscrizione al fondo, con un ulteriore elemento distinto della retribuzione da corrispondere ai lavoratori

    Appalti, parita di genere e contrasto alla violenza

    Viene estesa la procedura di confronto sindacale per i cambi di appalto dei servizi di pulizia e riassetto delle camere e  introdotta una norma per l’internalizzazione di tali servizi.

    Parità di genere e inclusione:

    E' istituita la figura del “Garante della Parità” e creata una Commissione permanente presso l’Ente Bilaterale di settore per valorizzare le pari opportunità e l’inclusione.

    Vengono ampliate le tutele per le donne vittime di violenza con 3+3 mesi di congedo retribuito al 100% per chi è inserito in percorsi di protezione certificati.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi colf 2024 in scadenza il 10 luglio

    Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici, riguardanti il secondo  trimestre 2024, fissata, come ogni anno, al 10 luglio.

    Si ricorda che è stata pubblicata il 29 gennaio la circolare INPS 23 2024  con  gli importi dei contributi previdenziali 2024 a seguito della  variazione ISTAT  tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4 %.

    Gli importi dei contributi sono  riepilogati nelle tabelle  sottostanti.

    La circolare ricorda che sono sempre in vigore :

    • gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, 
    • gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
    • la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .

    Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro,  pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

    ATTENZIONE l'addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

    Contributi colf :  scadenze  e modalità versamenti

    I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

    • dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
    • dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
    • dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
    • dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.

    Sono disponibili per il versamento:

    • la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, online che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
    • la modalità con avviso di pagamento pagoPA cartaceo che si riceve dall'INPS, per  versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi  (ttabaccherie, uffici postali).

    Esonero per Quota 103 anche per il lavoro domestico

    Inps  ricorda anche la novità   della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto  per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo  a proprio carico . Questo comporta che:  

    • viene meno l' obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  e
    •  la somma corrispondente va corrisposta  al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, .

    Importo contributi 2024  al netto della contribuzione addizionale 

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,66 (0,42) (2)

     

     

    €   1,88 (0,47) (2)

     

     

    €   2,29 (0,57) (2)

     

    €   1,67 (0,42) (2)

     

     

    €   1,89 (0,47) (2)

     

     

    €   2,30 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,21 (0,30) (2)

     

    €   1,22 (0,30) (2)

    Importi con addizionale, per i contratti a tempo determinato

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,78 (0,42) (2)

     

     

    €   2,01 (0,47) (2)

     

     

    €   2,45 (0,57) (2)

     

    €   1,79 (0,42) (2)

     

     

    €   2,02 (0,47) (2)

     

     

    €   2,46 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,29 (0,30) (2)

     

    €   1,30 (0,30) (2)

    La circolare specifica anche la suddivisione dei coefficienti di ripartizione tra le gestioni.

  • Lavoro Dipendente

    Nuove sanzioni lavoro irregolare sui rapporti iniziati dal 2 marzo 2024

    Il 18 giugno 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito, tramite lnota 1091/2024, le nuove sanzioni previste dal decreto legge 19/2024 per contrastare il lavoro irregolare negli appalti.

    Con la recente nota 1156 del 26 giugno 2024 l'Inl ha precisato le tempistiche dell'applicazione delle nuove sanzioni e ha aggiornato il compendio generale.

     Vediamo  nei paragrafi seguenti con gli esempi forniti e una tabella  di riepilogo.

    Le sanzioni 2024 aggiornate

    Dal 2 marzo 2024, nei casi di appalto e distacco senza requisiti di legittimità, sia l'utilizzatore sia il somministratore saranno puniti con arresto fino a un mese o un'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro. Tuttavia, in fase di applicazione, tale ammenda diventa 72 euro, a causa dell'aumento del 20% previsto dalla legge 145/2018. Il decreto legge 19/2024 ha incrementato del 30% le sanzioni per il lavoro nero, confermando comunque l'aumento del 20% per le violazioni previste dall'articolo 18 del Dlgs 276/2003. 

    Di conseguenza, per la somministrazione non autorizzata e gli appalti e distacchi illeciti, la sanzione è di 72 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro.

    Ad esempio, in un appalto illecito con 3 lavoratori per 10 giorni, la sanzione sarà di 2.160 euro: 60x3x10 = 1.800 euro, aumentati del 20% come previsto dall'art. 1, comma 445 della legge 145/2018. Questo aumento si applica anche alle nuove sanzioni previste dal decreto legge 19/2024. In caso di appalto non genuino, punito con arresto o ammenda, il personale ispettivo può imporre una prescrizione obbligatoria per sanare l'irregolarità, con una sanzione ridotta a un quarto del massimo (18 euro invece di 72).

    Il legislatore ha stabilito che la sanzione non può essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro. Se l'importo calcolato è inferiore a 5.000 euro, verrà applicata questa soglia, riducibile a un quarto (1.250 euro) in caso di ottemperanza alla prescrizione.

    Sanzioni con recidiva e aggravanti per Minori

    La circolare INL  1091 del 18 giugno 2024 tratta anche il tema della recidiva e delle aggravanti in caso di sfruttamento dei minori.

    L' Ispettorato nazionale del lavoro sottolinea che il tema della recidiva riferito alle violazioni di cui al nuovo art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003  vede la  parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative, ovvero:

    da un lato  la perdurante vigenza dell’art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.

    Dall’altro lato, il D.L. n. 19/2024 ha introdotto  all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni

    penali per i medesimi illeciti”.

     Pertanto, in presenza di una recidiva "semplice", le sanzioni aumenteranno del 40%, mentre per una recidiva "specifica" (ossia per lo stesso tipo di illecito), le sanzioni saranno incrementate cumulativamente del 60% (20% + 40%).

    Aggravanti per Minori:

    Nel caso di sfruttamento di minori, la pena prevista è l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda aumentata fino al sestuplo. Le nuove disposizioni confermano che in presenza di aggravanti per sfruttamento di minori, si applicheranno sia la pena detentiva sia quella pecuniaria, aumentata fino al sestuplo della sanzione base (incluso l'aumento del 20% per le sanzioni previste dall'art. 18 del Dlgs 276/2003).

    Tabella delle Sanzioni

    Violazione Sanzione per ogni lavoratore e giorno di lavoro Sanzione con aumento del 20% (art. 1, comma 445)
    Appalto e distacco senza requisiti di legittimità 60 euro 72 euro
    Somministrazione non autorizzata 60 euro 72 euro
    Ammenda per sanare il reato in via amministrativa 1/4 del massimo dell’ammenda (18 euro) 1/4 del massimo dell’ammenda (18 euro)
    Sanzione minima non riducibile 5.000 euro 5.000 euro
    Sanzione massima non riducibile 50.000 euro 50.000 euro
    Recidiva semplice (aumento del 40%) 60 euro 84 euro
    Recidiva specifica (aumento del 60%) 60 euro 96 euro

    Nota Ispettorato 1156 del 29 giugno 2024

    Con la nota 1156 del 26 giugno 2024  l'ispettorato ha chiarito ulteriormente le modalità  di applicazione delle nuove  sanzioni, fornendo un compendio aggiornato.

    Si precisa che l'impiego di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego configura un illecito omissivo istantaneo con effetti permanenti. 

    Questo significa che l'infrazione avviene nel momento in cui il datore di lavoro non effettua la comunicazione di assunzione, e non alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, si applica la normativa vigente al momento dell'inizio del rapporto di lavoro, secondo il principio del tempus regit actum.

    L’Ispettorato del lavoro, con la nota 1156/2024, ha rivisto l'orientamento fornito dal Ministero del Lavoro (nota 26/2015), aderendo alle più recenti sentenze della Cassazione (25037/2020; 35978/2021; 10746/2023). Di conseguenza, l'illecito è considerato istantaneo con effetti permanenti, realizzandosi nel momento in cui non viene effettuata la comunicazione di assunzione entro il termine previsto.

     Questo comporta l'applicabilità della maggiorazione delle sanzioni prevista dal Decreto Legge 19/2024 solo per i rapporti di lavoro irregolari iniziati dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto.

    Lavoro sommerso: altre novità della nota 1156 2024

     Si segnalano inoltre le seguenti modifiche:

    • sulla competenza territoriale ad adottare l'ordinanza ingiunzione nei casi di dissociazione tra sede legale (luogo di consumazione dell'illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell'illecito), il personale ispettivo  deve  trasmettere il rapporto all'Ispettorato territoriale nel cui ambito  è ubicata la sede legale, per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
    •  per il  lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (LOAgri), l'art. 29, comma 6, del D.L. n. 19/2024 ha modificato l'art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 chiarendo che, nelle ipotesi in cui sia omessa la comunicazione di instaurazione del rapporto, sarà applicabile la maxisanzione per lavoro sommerso,

    Nel compendio sono stati aggiornati infine i paragrafi riguardanti la regolarizzazione dei lavoratori ancora in forza all'atto dell'accesso ispettivo, l'assorbimento di altre sanzioni contestuali alla maxisanzione, il settore marittimo, il contratto di prestazione occasionale ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 e il tirocinio.

  • Rubrica del lavoro

    Conguaglio prepensionamenti nel portale Prestazioni Esodo

    L'INPS ha pubblicato il 4 luglio 2024  il messaggio 2504/2024 con istruzioni riguardanti la gestione dei conguagli per le prestazioni di accompagnamento a pensione finanziate dai datori di lavoro. Le aziende che hanno utilizzato:

    •  gli assegni dei  fondi di solidarietà,
    •  isopensione o 
    • contratto di espansione possono verificare eventuali importi a debito o a credito tramite il "Portale Prestazioni esodo",

    a norma dell’articolo 1, comma 235, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa agli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà  e dell’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, hanno infatti potuto chiedere che il finanziamento degli assegni di esodo a loro carico venisse ridotto di un importo calcolato in percentuale rispetto alla NASpI cui il lavoratore avrebbe avuto diritto , e della relativa contribuzione. 

    Gli importi delle citate riduzioni, riconosciuti per la durata prevista da ciascuna norma a titolo di “sconto” , sono stati ora oggetto di verifica e ricalcolo da parte dell'INPS.

    Inoltre il “Portale Prestazioni esodo” è stato implementato con nuove funzionalità per la richiesta o il rimborso ai datori di lavoro esodanti interessati dall’eventuale conguaglio, a debito o a credito, qualora l’importo complessivamente riconosciuto non coincida con quello teoricamente spettante.

    Vediamo di seguito alcune indicazioni, rimandando al testo del messaggio per i dettagli sui calcoli per ciascuna indennità.

    Conguaglio prepensionamenti istruzioni INPS

    Il messaggio di istruzioni precisa in particolare che:

    • i benefici legati agli assegni straordinari sono stati inizialmente calcolati teoricamente sulla base del valore massimo della NASpI. Successivamente, un ricalcolo ha stabilito il valore effettivo della NASpI, con il conguaglio risultante pubblicato sul portale.
    • Per i contratti di espansione attivabili fino alla fine del 2023, il conguaglio varia a seconda delle modalità di pagamento del prepensionamento (rateizzato, fideiussoria o anticipato).
    • I datori di lavoro che hanno optato per il pagamento anticipato in unica soluzione per isopensioni e contratti di espansione vedranno il conguaglio calcolato alla scadenza dell’ultimo esodato. Questo include l’assegno di accompagnamento definitivo oltre al valore della NASpI .

    Conguagli prepensionamenti: la comunicazione da INPS alle aziende

    Nel “Portale Prestazioni esodo” – “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli” – è  pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione , per la verifica per ogni lavoratore le riduzioni massime applicate sulle provviste mensili nel corso dell’erogazione dell’assegno e quelle teoricamente spettanti sia a titolo di prestazione che a titolo di contribuzione correlata.

    La pubblicazione del conguaglio viene comunicata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel “Portale Prestazioni esodo”.

    Nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni per accedere al “Portale Prestazioni esodo” può richiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod.AA02) alla casella dedicata: [email protected].

    Il messaggio precisa che la medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, alla Struttura INPS territorialmente competente