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Contributi esteri: le Giornate Informative INPS 2026
Con il Messaggio n. 534 del 13 febbraio 2026, la Direzione centrale Relazioni internazionali dell’INPS ha comunicato la conclusione delle attività 2025 e il calendario delle Giornate internazionali di informazione previdenziale per il 2026
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli enti previdenziali di Germania (DRV), Austria (PVA), Svizzera (CSC), Francia (CARSAT) e, dal 2025, Serbia (PIO), consente agli assicurati con carriere miste o periodi contributivi maturati in più Paesi di ricevere consulenze specialistiche integrate, con la presenza contestuale di funzionari INPS e delle istituzioni estere, che consentono di individuare le soluzioni piu adatte e di risolvere eventuali difficolta amministrative
Per datori di lavoro e consulenti che assistono lavoratori con periodi assicurativi maturati all’estero, il calendario pubblicato rappresenta uno strumento operativo rilevante per programmare l’assistenza ai dipendenti prossimi al pensionamento o con pratiche in corso in regime internazionale
Conclusione delle attività 2025
Il Messaggio riporta i dati consuntivi delle consulenze effettuate nel 2025 in Italia in collaborazione con la Deutsche Rentenversicherung (DRV), evidenziando un incremento superiore al 15% rispetto al 2024, a parità di numero di eventi.
Di seguito i principali dati relativi agli incontri svolti in Italia con la DRV:
Luogo Data N. consulenze Istituzioni Lecce 8-9 aprile 2025 88 INPS – DRV Schwaben Bari 10-11 aprile 2025 102 INPS – DRV Schwaben Bolzano 14-15 maggio 2025 182 INPS – DRV Bund Bologna 18-19 giugno 2025 130 INPS – DRV Bund Torino 24-25 settembre 2025 126 INPS – DRV Bund Milano 28-29 ottobre 2025 150 INPS – DRV Bund Per la prima volta nel 2025 è stata organizzata una Giornata internazionale a Trieste con l’ente serbo PIO, con 28 consulenze fornite l’11 dicembre 2025. Ulteriori incontri si sono svolti all’estero, con la partecipazione dei Poli specialistici INPS di Bolzano, Catanzaro, Bergamo e Collegno, come sintetizzato di seguito:
Luogo Data N. consulenze Polo specialistico INPS Ginevra 4-5 febbraio 2025 44 Bergamo Norimberga 8-9 luglio 2025 111 Catanzaro e Bolzano Zurigo 7-8 ottobre 2025 36 Bergamo Vienna 14-15 ottobre 2025 27 Bolzano Lione 5-6 novembre 2025 74 Collegno Berlino 11-12 novembre 2025 120 Catanzaro e Bolzano Innsbruck 20 marzo, 5 giugno, 11 settembre 2025 217 Bolzano Calendario 2026: sedi italiane ed estere
Il calendario 2026 è stato definito nella riunione organizzativa del 14-15 novembre 2025 con DRV e PVA; le date con la CSC svizzera saranno comunicate con successivo messaggio
Per l’Italia, le Direzioni provinciali/Filiali metropolitane coinvolte sono:
- Napoli (14-16 aprile 2026 – INPS/DRV Schwaben)
- Bolzano (19-21 maggio 2026 – INPS/DRV Bund/PVA)
- Roma Tuscolano (16-18 giugno 2026 – INPS/DRV Bund)
- Cagliari (30 giugno – 2 luglio 2026 – INPS/DRV Schwaben)
- Palermo (15-17 settembre 2026 – INPS/DRV Schwaben)
- Verona (13-15 ottobre 2026 – INPS/DRV Bund)
- Genova (17-19 novembre 2026 – INPS/CARSAT)
- Bolzano (16-17 dicembre 2026 – INPS/DRV Bund/PVA)
All’estero, sono previsti incontri a:
- Ratisbona (DE) – 9-10 giugno 2026
- Innsbruck (AT) – 19 marzo, 18 giugno, 10 settembre 2026
- Amburgo (DE) – 29 settembre – 1° ottobre 2026
Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate con apposito messaggio.
La suddivisione degli incarichi
Il Messaggio chiarisce che le Strutture territoriali coinvolte provvederanno ad assicurare l’attività di consulenza specialistica in collaborazione con la Direzione centrale Relazioni internazionali per la gestione complessiva dell’iniziativa
La Direzione centrale, con il supporto delle Direzioni Tecnologia, Informatica e Innovazione, Organizzazione, Pianificazione e Controllo di gestione e Comunicazione, cura:
- i rapporti con le istituzioni estere;
- l’individuazione degli assicurati potenzialmente interessati;
- la gestione degli appuntamenti
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Ape Sociale: tre casi di conferma dei diritti dei lavoratori
Con due ordinanze depositate il 1° febbraio 2026 (nn. 2107 e 2108), la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’Ape sociale, fornendo indicazioni rilevanti per lavoratori, datori di lavoro e consulenti del lavoro chiamati a verificare il possesso dei requisiti e la compatibilità con altre prestazioni.
Si ricorda che l’Ape sociale, disciplinata dall’art. 1, commi 179 e seguenti, della legge n. 232/2016, costituisce un’indennità a carico dello Stato, erogata fino al conseguimento dell’età per la pensione di vecchiaia, a favore di soggetti che si trovano in particolari condizioni, tra cui lo stato di disoccupazione a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Le due decisioni affrontano questioni differenti comunque favorevoli ai lavoratori: nel primo caso, l’incidenza di un successivo rapporto di lavoro di breve durata sullo stato di disoccupazione richiesto per l’accesso al beneficio; nel secondo, la cumulabilità dell’Ape sociale con l’indennizzo riconosciuto ai sensi della legge n. 210/1992 per danni da vaccinazioni obbligatorie.
Gia con la sentenza n. 24950/2024 la Corte di Cassazione sul diritto di accesso all'anticipo pensionistico con APE sociale aveva affermato che il diritto va garantito anche a chi non abbia mai fruito dell'indennità di disoccupazione Naspi.
Caso 1 – Stato di disoccupazione e rioccupazione inferiore a sei mesi
Con l’ordinanza n. 2107/2026 la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso dell’INPS contro una decisione della Corte d’Appello che aveva riconosciuto il diritto all’Ape sociale a un lavoratore precedentemente licenziato e successivamente rioccupato con un contratto di lavoro intermittente di durata inferiore a sei mesi.
Il nodo interpretativo riguardava il requisito dello “stato di disoccupazione” richiesto dall’art. 1, comma 179, lett. a), della legge n. 232/2016. In particolare, occorreva stabilire se un rapporto di lavoro successivo, di durata inferiore a sei mesi, fosse idoneo a interrompere definitivamente lo stato di disoccupazione maturato a seguito di un precedente licenziamento.
Secondo l’INPS, per accedere al beneficio sarebbe stato necessario fare riferimento esclusivamente alla causale di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; nella fattispecie, essendo cessato per scadenza del termine, il requisito non sarebbe stato integrato.
Invece la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’interpretazione della Corte territoriale.
La Cassazione ha richiamato l’orientamento già espresso in materia, secondo cui, ai fini dell’accesso all’Ape sociale, i requisiti devono essere riferiti all’ultimo rapporto di lavoro di durata significativa (a tempo indeterminato o determinato superiore a sei mesi), mentre la successiva rioccupazione per un periodo inferiore a sei mesi non incide in modo definitivo sullo stato di disoccupazione.
Il ragionamento si fonda sull’interpretazione coordinata dell’art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, che disciplina lo stato di disoccupazione. In particolare, il comma 3 dell’art. 19 prevede che lo stato di disoccupazione sia sospeso – e non interrotto – in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi.
Secondo la Corte, un’interpretazione diversa finirebbe per svuotare di significato la previsione normativa sulla sospensione dello stato di disoccupazione. Pertanto, il breve periodo di rioccupazione con contratto intermittente, inferiore a sei mesi, ha determinato una mera sospensione dello stato di disoccupazione originariamente maturato a seguito del licenziamento, senza far venir meno il requisito richiesto per l’Ape sociale.
Ne deriva che, ai fini del beneficio, resta rilevante la cessazione per licenziamento del rapporto precedente,e il diritto all'APE resta valido.
Caso 2 – Cumulabilità tra Ape sociale e indennizzo per danni da vaccinazioni
Con l’ordinanza n. 2108/2026 la Cassazione ha affrontato un diverso profilo: la compatibilità tra l’Ape sociale e l’indennizzo previsto dall’art. 1 della legge n. 210/1992, riconosciuto a favore di chi abbia riportato lesioni o infermità permanenti a seguito di vaccinazioni obbligatorie.
L’INPS sosteneva che l’Ape sociale non fosse cumulabile con un’altra prestazione di natura assistenziale, quale l’indennizzo per danni da vaccinazione, ritenendo che la contemporanea percezione di due benefici economici dovesse essere esclusa in assenza di una previsione espressa di cumulabilità.
Il lavoratore, invece, aveva ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento del diritto a percepire entrambe le prestazioni.
Anche in questo caso la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Istituto previdenziale, affermando la piena cumulabilità tra le due prestazioni
Nel motivare la decisione, la Corte ha chiarito la natura dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, qualificandolo come prestazione indennitaria fondata su esigenze di solidarietà sociale. Esso trova il proprio fondamento nei principi costituzionali di tutela della persona e della salute e non nell’art. 38 Cost., che disciplina l’assistenza e la previdenza sociale in senso stretto.
L’indennizzo per danni da vaccinazioni presenta caratteristiche peculiari:
è riconosciuto indipendentemente dal reddito del beneficiario;
è esente da imposizione fiscale;
è espressamente cumulabile con altre provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo.
L’Ape sociale, invece costituisce una misura di sostegno al reddito in vista dell’accesso alla pensione di vecchiaia, con finalità e presupposti diversi rispetto all’indennizzo.
La Corte ha quindi evidenziato che non sussiste alcuna incompatibilità espressa tra le due prestazioni e che, trattandosi di benefici con ratio e presupposti differenti, la loro coesistenza non determina duplicazioni indebite.
Caso 3 – Naspi requisito non essenziale
Una lavoratrice disoccupata aveva fatto ricorso contro il rigetto da parte di Inps della propria richiesta di APE Sociale.
In primo grado, con sentenza del 1 luglio 2021, il tribunale ha riconosciuto il diritto della lavoratrice all'APE sociale, considerando che lo stato di disoccupazione fosse sufficiente, senza la necessità di avere precedentemente beneficiato interamente anche dell'indennità di disoccupazione.
Si ricorda che la lettera a), l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 garantisce il diritto a "coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
Successivamente la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 7 giugno 2022 ha confermato la decisione ribadendo che l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 non prevede come requisito essenziale per l'accesso all'APE sociale l'aver percepito l'indennità di disoccupazione.
L'unico requisito richiesto è lo stato di disoccupazione, e il completamento della fruizione dell'indennità di disoccupazione citato nella norma è rilevante solo per la continuità tra disoccupazione e APE sociale.
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che una lettura "letterale e logica della norma" (larticolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016) non impone la fruizione dell'indennità di disoccupazione come requisito per l'accesso all'APE sociale ma la norma prevede solo che, nel caso in cui il lavoratore abbia percepito l'indennità, questa debba essere conclusa prima dell'accesso all'APE.
La Suprema Corte ha quindi confermato il diritto della lavoratrice all'APE sociale senza la necessità di aver beneficiato della NASP
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Riforma Commercialisti: all’esame della Camera il testo del DDL
Nel consiglio dei ministri del 4 settembre 2025 erano all'ordine del giorno 4 disegni di legge sulla riforma degli ordinamenti delle professioni .
Ne erano stati approvati tre (professione forense, sanitari e ordinamenti professionali in generale), mentre era stato rimandato lo schema della legge delega per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialisti ed esperti contabili.
Con l'approvazione giunta nel consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2025 la riforma dell’ordinamento dei commercialisti è passata all'esame del Parlamento.
Solo in questi ultimi giorni la Commissione Giustizia della Camera ha adottato come testo base il disegno di legge delega (Atto Camera n. 2628), approvato in Consiglio dei ministri le ha fissanto alle ore 13 di lunedì 23 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti. Si entra dunque nella fase emendativa, passaggio decisivo per definire il perimetro definitivo della delega al Governo per la revisione del Dlgs 139/2005.
Il provvedimento punta a modernizzare la professione e a renderla più attrattiva per i giovani. Tra le novità di maggiore impatto:
- la possibilità di svolgere l’intero tirocinio durante il percorso universitario, con l’obiettivo di ridurre i tempi di accesso all’abilitazione.
- la formalizzazione delle specializzazioni,
- l’introduzione del principio dell’equo compenso – con l’aggiornamento dei parametri fermi al 2012
- disciplina più organica dell’esercizio dell’attività in forma associata o societaria, nonché delle coperture assicurative collettive.
- la definizione delle prestazioni riservate ai commercialisti
- modifiche allla disciplina delle incompatibilità, in senso meno restrittivo, prevedendo possibili deroghe in casi specifici.
Le novità attese. principi e criteri
Il disegno di legge delega relativo all’ordinamento dei commercialisti ed esperti contabili riprende in larga parte la bozza circolata a maggio scorso, mai approdata in Consiglio dei Ministri. L’impianto prevede dodici mesi di tempo per l’adozione del decreto legislativo di riforma e decreti attuativi conseguenti e individua una serie di principi direttivi che spaziano dalle attività caratteristiche alle incompatibilità, fino alla revisione del sistema elettorale che pero viene rimandato alla prossima consiliatura .
QUI IL TESTO APPROVATO DAL CDM
Il decreto delegato dovrà attenersi a una serie di principi:
- Riorganizzazione delle attività professionali, distinguendo quelle riservate da specifiche norme da quelle tipiche della professione nei settori tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa, nel rispetto delle competenze delle altre professioni.
- Disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria, con regole su costituzione, gestione e limiti, nel quadro della normativa vigente.
- Revisione delle incompatibilità professionali, con possibilità di deroghe temporanee in casi particolari.
- Compensi professionali, garantendo libertà contrattuale ma anche proporzionalità ed equità, con aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.
- Riforma della governance ordinistica, con regole per l’accesso alle cariche volte a favorire ricambio generazionale, equilibrio di genere e trasparenza elettorale. Le elezioni dovranno avvenire anche con modalità telematiche sicure e uniformi, a partire dalla consiliatura successiva all'approvazione della legge.
- Riorganizzazione degli ordini territoriali, con revisione delle classi dimensionali e della composizione dei Consigli, garantendo rappresentanza delle minoranze. La durata dei mandati resta fissata in quattro anni, con limite a due consecutivi.
- Revisione della disciplina su decadenza, sospensione e incompatibilità dei componenti degli organi di categoria, unitamente a un riordino delle norme disciplinari, in coerenza con i principi di imparzialità e contraddittorio.
- Definizione della cancellazione dall’albo e introduzione di una disciplina organica delle specializzazioni per gli iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo.
- Revisione del tirocinio, con possibilità di svolgerlo interamente durante gli studi magistrali, per ridurre i tempi di accesso alla professione.
- Introduzione di forme collettive di assicurazione professionale, a carico del Consiglio nazionale, a tutela della clientela, ferma restando la possibilità di obblighi individuali integrativi.
- I decreti dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali costi aggiuntivi dovranno essere coperti da provvedimenti legislativi specifici.
Leggi anche Formazione commercialisti esonero in arrivo per over 65
Le reazioni contrarie di ANC e ADC
L’Associazione nazionale commercialisti (ANC) si era detta subito contraria e aveva scritto al Ministro della Giustizia una lettera in cui sottolinea i rischi di un intervento legislativo in questa fase. Cinque I profili critici: l’interferenza con il processo elettorale già avviato, la mancanza di legittimazione del Consiglio nazionale uscente, il rischio di divisioni e contenziosi interni, le criticità di sostenibilità segnalate dalla Cassa di Previdenza e l’assenza di un reale confronto con la categoria.
Per l’ANC, le misure proposte “altererebbero le regole mentre il corpo elettorale è già chiamato a esprimersi” e si tradurrebbero in una riforma calata dall’alto, destinata a generare conflitti e ricorsi. Da qui la richiesta esplicita di sospendere l’iter e rinviare la discussione a dopo l’insediamento dei nuovi organi democraticamente eletti, unici a poter dialogare con le istituzioni su basi solide e condivise.
Sulla stessa linea si collocava anche l’Associazione dottori commercialisti (ADC): secondo il Presidente Gianluca Tartaro, modificare le regole in piena stagione elettorale rischiava di compromettere la trasparenza e la legittimità del confronto interno.
Le novità del testo approvato
Lo schema di disegno di legge delega uscito dal Consiglio dei ministri come detto raccoglie consenso abbastanzaa ampio all’interno della categoria.
Il presidente della Cassa ragionieri, Luigi Pagliuca, ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando che il Governo ha eliminato le disposizioni più divisive della precedente proposta, presentata dal Consiglio nazionale, e ha rafforzato il ruolo degli iscritti alla Cassa. Pagliuca auspica che il Parlamento possa intervenire ulteriormente per rendere la professione più competitiva e attrattiva per i giovani.
Anche Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc), ha accolto positivamente il nuovo testo, definendolo un passo nella giusta direzione per tutelare la professione ed evitare squilibri interni. Cuchel ha rimarcato due correttivi importanti:
- la rimozione delle asimmetrie tra iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo e
- il rinvio della nuova disciplina elettorale, che entrerà in vigore solo con le elezioni della consiliatura 2030-2034.
Questa scelta sgombra il campo da incertezze sui tempi, consentendo alla categoria di concentrarsi sui contenuti della riforma senza tensioni legate al calendario elettorale.
La presidente dell’Ordine di Milano, Marcella Caradonna, che alla vigilia aveva chiesto un punto di equilibrio per stemperare lo scontro interno, ha visto accolte le proprie richieste: tirocinio, specializzazioni e consultazioni elettorali sono stati infatti i tre punti oggetto di correzione nel testo finale.
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Contributi INPGI ecco i nuovi minimi 2026
Con la circolare 3 del 3 .2.2026 INPGI ha comunicato che a seguito della definizione dell’indice medio di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2024 ed il 2025 nella misura del + 1,4%, si è proceduto all’adeguamento dei contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) dovuti per l’anno 2026, che risultano così rideterminati:
Tipo contributo Contributo minimo ordinario Contributo minimo ridotto (giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale) Contributo minimo ridotto (giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto) Reddito minimo di riferimento 2.543,87 <td data-label="Ridotto (1.271,94
1.271,94 Contributo Soggettivo (12%) 305,26 <td data-label="Ridotto (152,63
152,63 Contributo Integrativo (4%) 101,75 <td data-label="Ridotto (50,88
101,75 Contributo di maternità 23,70 <td data-label="Ridotto (23,70
23,70 Totale contributo minimo 2026 430,71 <td data-label="Ridotto (227,21
278,08 Modalità operative
Per il versamento dei contributi dei giornalisti autonomi a INPGI si deve utilizzare il Modello F24/Accise (reperibile sul sito dell'INPGI e su quello dell'Agenzia delle Entrate), sul quale si indicherà:
- Ente P,
- codice identificativo 22222
- e nei campi mese/anno di riferimento 01/2025.
Il modello deve obbligatoriamente essere intestato al giornalista interessato.
In alternativa, potrà essere effettuato un bonifico bancario sul conto IBAN: IT60D0503411701000000002907, avendo cura di indicare nella causale:
- “SU (per i versamenti in unica soluzione) oppure
- S1 (per la prima rata del 31 ottobre e S2 e S3 per le rate successive con scadenza 31 novembre e 31 dicembre)
seguiti da 2024 e dal codice fiscale e/o matricola INPGI dell’iscritto cui si riferiscono i versamenti.
Per maggiori chiarimenti in merito alla corretta compilazione del Modello può consultare l'apposita sezione del sito dell'Istituto – "Giornalista Lavoratore autonomo – liberi professionisti – contribuzioni – modalità di pagamento contributi e scadenze" .
I contributi minimi dei giornalisti rateazione
Il contributi minimi ordinari ( soggetti possono essere versati in tre rate come segue:
- 1^ rata 31 maggio 2026 143,57
- 2^ rata 30 giugno 2026 143,57
- 3^ rata 31 luglio 2026 143,57
Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2025 svolgevano l'attività esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l'interessato deve necessariamente comunicare (Dichiarazione di attività) all'INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Va ricordato che i giornalisti iscritti all'INPGI che – alla data del 31/07/2024 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell'anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati dal versamento del contributo minimo, previa Comunicazione Cessazione Attività. Questi ultimi, se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell'anno 2024 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l'anno 2024 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2025), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.
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Quali sono i contributi previdenziali e le scadenze 2026 per i veterinari?
Si avvicina il termine per il versamento della prima rata per chi ha optato per la rateazione dei contributi previdenziali dovuti ad ENPAV ente previdenziale dei medici veterinari. E' fissata al 28 febbraio 2026
Vediamo nei paragrafi seguenti tutti gli importi aggiornati al 2026 e le modalità e scadenze di versamento.
Contributi minimi ENPAV veterinari 2026
Contributo Soggettivo minimo: Per l’anno 2026 è pari a € 3.542,85 annui
RIDUZIONI
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età inferiore ai 32 anni, è prevista un’agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (48 mesi):
- I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito (comunque utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità di iscrizione necessaria ad avere diritto alla Pensione)
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
- III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo
Il Contributo è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni di iscrizione (24 mesi):
- I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo
Contributo Integrativo minimo:
Per l’anno 2026 è pari a € 574,50 annui
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo con un’età anagrafica inferiore ai 32 anni di età le agevolazioni sono:
- I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito
- II anno (ulteriori 12 mesi) iscrizione: 33% del Contributo Integrativo minimo
- III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): 50% del Contributo Integrativo minimo
Il Contributo è deducibile ai fini dell’IRPEF per la parte che resta a carico del Medico Veterinario
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni
- I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Integrativo minimo
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Integrativo minimo
Contributo di Solidarietà minimo:
Per l’anno 2026 è pari a € 267,50 annui, deducibile IRPEF, ed è dovuto esclusivamente dagli iscritti all’Albo professionale che non siano anche iscritti all’Enpav
Contributo di Maternità:
Per l’anno 2026 è pari a € 100,00 annui (in attesa di approvazione ministeriale)
Dichiarazione reddituale veterinari e sanzioni
Tutti gli iscritti agli Albi professionali dei Veterinari (inclusi i non iscritti all’Ente ed i pensionati), devono comunicare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, l’ammontare del reddito professionale prodotto nell’anno precedente (comprensivo dell’eventuale reddito di partecipazione ad associazione di professionisti), nonché il totale dei compensi percepiti nello svolgimento dell’attività professionale. Su tali importi infatti si calcolano i contributi previdenziali .
La dichiarazione va inviata con il Modello A1 nell'area riservata del sito ENPAV.
Sanzioni
Sui versamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze prefissate, si applicano gli interessi di mora al tasso legale, nel caso dei contributi minimi, e gli interessi di mora al tasso legale più uno spread del 2% nel caso di Contributi percentuali.
Il tasso di interesse legale per il 2026 è l'1,6% annuo.
Contributi percentuali
Sono i contributi calcolati in base al reddito professionale netto e al fatturato. In base a quanto dichiarato nel Modello 1, il sistema calcolase sono dovute somme eccedenti oltre ai contributi minimi, che invece sono uguali per tutti.
Contributo Soggettivo percentuale:
È il Contributo da versare in proporzione al reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente e al reddito per attività riguardanti la professione veterinaria.
È pari alle seguenti percentuali (che valgono per i redditi prodotti nel 2024 e quindi dichiarati nel Modello 1/2025):
- 17,50% fino a € 108.550,00
- 3% oltre tale limite (di cui il 2% è destinato al finanziamento della Pensione Modulare)
ATTENZIONE I Medici Veterinari iscritti per tutto l'anno 2024 con reddito inferiore o uguale a 18.500,00 Euro non devono pagare il contributo soggettivo percentuale.
Il Contributo Soggettivo aumenta annualmente dello 0,5% (fino all’aliquota massima del 22% che sarà raggiunta nel 2033) ed è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF.
Contributo Integrativo percentuale:
Incremento del 2% che tutti gli iscritti devono applicare su tutti i corrispettivi per attività professionale (prima di applicare l’IVA) e poi versare all’Ente. Il 2% è a carico del cliente e va versato indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte di quest’ultimo.
Il 2% deve essere applicato:
- sul volume annuale d'affari
- sui corrispettivi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni professionali
- sui compensi percepiti nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria in regime di collaborazione, anche occasionale
- sui corrispettivi e Contributi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni e certificazioni rese dai Medici Veterinari dipendenti da Enti pubblici e privati o con essi convenzionati, oltre che nei casi di collaborazione coordinata e continuativa
Il Contributo Integrativo percentuale non può essere dedotto ai fini dell’IRPEF.
Contributo di Solidarietà percentuale:
È un contributo che i Medici Veterinari iscritti agli Albi devono versare all’Enpav anche se non iscritti all’Ente.
È pari al 3% del reddito professionale di Medico Veterinario prodotto nel corso dell’anno precedente ed è deducibile ai fini dell’IRPEF.
Le scadenze di versamento
I Contributi minimi (Soggettivo, Integrativo, Maternità) e il Contributo di Solidarietà si pagano con avvisi di pagamento PagoPA, pubblicati nell’Area Riservata del sito dell’Ente, in 2 rate:
- 31 maggio e
- 31 ottobre.
I Medici Veterinari dipendenti possono pagare il contributo attraverso gli avvisi PagoPA o, in alternativa, richiedere che il pagamento avvenga mediante trattenute sugli stipendi, firmando apposita Convenzione con l’Amministrazione datrice di lavoro.
RATEIZZAZIONE
In alternativa al pagamento in due rate, tutti gli iscritti possono chiedere, dal 1° dicembre al 31 gennaio, un'ulteriore rateizzazione dei Contributi minimi dell’anno entrante, in 4 o 8 rate, accedendo alla propria Area Riservata. La richiesta deve essere ripetuta ogni anno
È possibile scegliere di pagare in:
- 8 rate (31 marzo – 30 aprile – 31 maggio – 30 giugno – 31 luglio – 31 agosto – 30 settembre – 31 ottobre)
- 4 rate (31 maggio, 31 luglio, 30 settembre – 31 ottobre)
Se non si fa nessuna richiesta, la divisione del pagamento rimane in 2 rate.
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Bandi Cassa forense: pubblicata la graduatoria per gli strumenti informatici
Cassa forense comunica che è stata definita la graduatoria del bando n. 2/2025 per l'assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale
Gli elenchi delle domande accolte e respinte sono disponibili a questo link.
Il mese era apparsa invece quella relativa al BANDO 14 2025 : Contributi per figli nati o adottati nel corso del 2024. Qui i documenti integrali delle :
Si ricorda che nel 2025 16 bandi riproponevano misure già consolidate, mentre 3 nuovi interventi sono stati deliberati per rispondere a esigenze emergenti:
- Sostegno alle avvocate e praticanti vittime di violenza;
- Contributi per la preparazione all’esame di abilitazione per praticanti avvocati;
- Sussidi per spese di alloggio in residenze universitarie dei figli degli iscritti.
Queste nuove iniziative si affiancano a un’offerta articolata di misure economiche, organizzate nei tre ambiti principali previsti dal Regolamento dell’Assistenza: professione, famiglia e salute. Di seguito la lista completa con i fondi disponibili e le date di scadenza delle domande.
Bandi per la professione forense: prestiti, contributi per aggiornamento e studi
Prestiti under 35 per giovani professionisti – Domande: 15 aprile – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.500.000
Contributi per strumenti informatici per lo studio -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Organizzazione studi – persone fisiche – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Organizzazione studi – persone giuridiche Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Attrezzatura sala videoconferenze negli studi Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 300.000
Avvocate e praticanti vittime di violenza – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 500.000
Preparazione esame abilitazione per praticanti -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 1.000.000
Contributi per professionisti con disabilità -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Alta formazione professionale- Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 1.500.000
Borse per acquisizione del titolo di cassazionista – Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 400.000
Premio Marco Ubertini agli abilitati con voti alti Domande: (da definire)
Stanziamento: € 200.000
Cassa forense: i bandi per la famiglia, nascite, alloggi universitari , centri estivi
Contributi per figli nati, adottati o affidati nel 2024 -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 3.000.000
Borse di studio per orfani di iscritti Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 350.000
Borse di studio per figli universitari di iscritti -Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 700.000
Contributi per alloggi universitari dei figli – Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie numerose -Domande: 16 luglio – 15 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie monogenitoriali -Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 800.000
Centri estivi per figli minori di iscritti – Domande: 1 – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Spese per ospitalità in case di riposo o istituti -Domande: 10 giugno 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 200.000
Bandi assistenza: requisiti e come fare domanda
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.
Bandi assistenza cassa forense: le condizioni
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.
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CIGS aree di crisi industriale complessa 2026: stop al riparto
Con la nuova circolare della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, il Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni operative aggiornate per l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) destinato ai lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015
Il documento tiene conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), che ha rifinanziato la misura con ulteriori risorse e ha modificato il procedimento di gestione dei fondi eliminando il riparto regionale.
Le indicazioni ministeriali sono rivolte alle imprese interessate e ai consulenti del lavoro chiamati a predisporre istanze complete e coerenti con il quadro normativo vigente.
CIGS aree di crisi : le regole aggiornate
L’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015 ha introdotto la possibilità, in deroga ai limiti ordinari, di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. n. 83/2012 mlps-circ-3-26 .
La norma generale prevede che:
- l’intervento sia concesso previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata
- l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale con percorsi di politiche attive concordati con la Regione ;
- sia dichiarata l’impossibilità di ricorrere ad altri trattamenti di CIGS previsti dal D.lgs. n. 148/2015
Il trattamento può essere riconosciuto sino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.
La legge di Bilancio 2026 ha stanziato ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione mlps-circ-3-26 .
Annualità Risorse stanziate Riferimento normativo 2016 216 milioni di euro Art. 44, c. 11-bis, D.lgs. 148/2015 2017 117 milioni di euro Art. 44, c. 11-bis, D.lgs. 148/2015 2026 100 milioni di euro Art. 1, c. 165, L. 199/2025 Il monitoraggio dei flussi di spesa è affidato all’INPS, che trasmette riscontro al Ministero almeno semestralmente mlps-circ-3-26 .
La principale innovazione introdotta dalla legge di Bilancio 2026 riguarda l’eliminazione del decreto interministeriale di riparto delle risorse tra le Regioni
La gestione dello stanziamento diventa accentrata: ai fini dell’autorizzazione non è più necessario verificare la disponibilità di risorse residue in capo alle singole Regioni, ma esclusivamente la capienza della dotazione finanziaria complessiva prevista dalla legge di Bilancio
La circolare chiarisce inoltre che:
- l’accordo governativo deve quantificare l’onere finanziario necessario alla copertura del trattamento, sulla base dei parametri annualmente indicati dall’INPS ;
- l’autorizzazione avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze;
- per gli accordi con decorrenza iniziale nel 2025, le autorizzazioni sono imputate alle risorse stanziate per tale annualità, indipendentemente dalla data del decreto di autorizzazione La circolare sostituisce integralmente le precedenti n. 30/2016, n. 35/2016 e n. 7/2017
Le istruzioni per le domande
Per accedere al trattamento, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo in sede governativa con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione e delle Parti sociali
L’oggetto dell’accordo deve includere la quantificazione dell’onere finanziario, calcolata dall’impresa secondo i parametri INPS
Coe detto, l’istanza deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – Divisione III entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo ministeriale e deveessere corredata dai seguenti allegati
- Relazione tecnica, con: dichiarazione espressa di impossibilità di accesso ad altri trattamenti di CIGS; motivazioni riferite alle causali di cui all’art. 21 del D.lgs. 148/2015; quantificazione dettagliata dei costi, parametrata a lavoratori e durata, considerando rotazioni e periodi di ordinaria operatività.
- Piano di recupero occupazionale, con percorsi di politiche attive concordati con la Regione, tempistiche e strumenti di monitoraggio
- Verbale di accordo governativo.
- Verbale di accordo regionale, con dettaglio delle misure di politica attiva
- Elenco nominativo dei lavoratori in formato Excel, con indicazione della percentuale oraria di sospensione
- Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati.
In caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS per documentate difficoltà finanziarie, l’istanza deve essere trasmessa anche all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, ai fini della verifica prevista dall’articolo 7 del D.lgs. n. 148/2015
La Direzione generale procede all’istruttoria verificando i requisiti normativi e autorizza secondo l’ordine cronologico di presentazione mentre l’INPS effettua il monitoraggio semestrale dei flussi di spesa
Per quanto non espressamente disciplinato, restano applicabili le disposizioni generali in materia di CIGS previste dalla normativa vigente