-
Graduatorie concorsi: regole dalla Cassazione sul diritto all’assunzione
La recente pronuncia della Corte di Cassazione (sezione lavoro, 28 maggio 2024, n. 14919) ha chiarito un aspetto fondamentale riguardante le graduatorie pubbliche e il diritto degli idonei all'assunzione. Nella sentenza, la Corte ha ribadito che, in caso di posizioni vacanti, non esiste un diritto soggettivo all'assunzione per scorrimento degli idonei in graduatoria. La discrezionalità di decidere se coprire il posto o la posizione disponibile rimane nelle mani della pubblica amministrazione, a meno che non sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva o dal bando di concorso.
Scorrimento graduatorie concorsi : i principi da seguire
La Corte ha evidenziato che la pubblica amministrazione ha la facoltà di decidere se coprire le posizioni vacanti, e questa decisione deve essere in linea con l'articolo 97 della Costituzione Italiana, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Pertanto, anche il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla condizione che gli uffici mantengano lo stesso assetto organizzativo presente al momento dell'emissione del bando.
Il concetto di ius superveniens, ovvero l'introduzione di nuove normative o modifiche organizzative, può influenzare l'applicabilità delle assunzioni. Se si verifica un cambiamento nell'assetto organizzativo dell'amministrazione, questa ha non solo il potere, ma anche l'obbligo di sospendere i provvedimenti di assunzione che non siano coerenti con le necessità oggettive di incremento del personale.
Il caso oggetto della sentenza
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, del 28 maggio 2024 (n. 14919) riguarda l ricorso del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) contro una decisione della Corte d'Appello di Bologna, che aveva confermato l'inquadramento dei lavoratori del MIBACT nella Area III, posizione economica F1, in base a concorsi interni previsti dal CCNL Comparti Ministeri 1998-2001.
In particolare la Corte d'Appello aveva ritenuto che la disciplina applicabile fosse quella precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009, poiché le decisioni di copertura dei posti erano state prese prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Ricorrendo in Cassazione iIl MIBACT ha contestato la decisione della Corte d'Appello riguardo all'onere della prova, sostenendo che i lavoratori non avevano dimostrato adeguatamente il loro diritto all'inquadramento.
Il secondo motivo di ricorso del MIBACT riguardava l'impossibilità di utilizzare lo scorrimento delle graduatorie per coprire i posti vacanti a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del MIBACT, affermando che la normativa sopravvenuta (D.Lgs. n. 150/2009) impediva l'utilizzo delle graduatorie per le progressioni verticali riservate ai dipendenti interni. La Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rigettato le domande dei lavoratori.
La decisione della Cassazione e le implicazioni ratiche
In sintesi, la Corte di Cassazione ha deciso che la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 150/2009 prevale e impedisce l'uso delle graduatorie per le progressioni verticali interne.
Nel caso specifico , che verteva sulle limitazioni ai concorsi riservati al personale interno imposte dal decreto legislativo 150 del 2009. La Corte ha chiarito che, in quel contesto temporale, non erano applicabili le modifiche introdotte successivamente dal decreto legislativo 74 del 2017.
La Corte ha affermato che le disposizioni del 2009 non rendevano impossibile coprire posti ulteriori rispetto a quelli già autorizzati nelle procedure concorsuali interne mediante scorrimento di graduatorie. Tuttavia, hanno comportato l'impossibilità di considerare tali procedure conformi alla disciplina di legge e di coprire ulteriori posti attraverso lo scorrimento di graduatorie formatesi da selezioni interne, piuttosto che tramite concorsi pubblici esterni.
La sentenza sottolineando l'importanza dell contesto normativo e organizzativo vigente al momento della decisione di scorrimento di graduatoria, conferma che il diritto degli idonei in graduatoria all'assunzione per scorrimento non è un diritto assoluto, ma soggetto alle valutazioni e decisioni discrezionali della pubblica amministrazione, nel rispetto delle norme costituzionali e legislative.
-
Professionisti: pensione indiretta ai superstiti solo con contributi versati
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 15294 del 31 maggio 2024, ha confermato che non ha diritto al trattamento di pensione indiretta con compensazione il coniuge superstite di un consulente del lavoro nel caso in cui questi non abbia a suo tempo versato i contributi dovuti.
Questo in quanto ai fini del riconoscimento della pensione indiretta a favore di familiare di un lavoratore autonomo deceduto non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali previsto per l'assicurazione generale IVS.
Vediamo di seguito alcuni dettagli sul caso specifico.
Pensione indiretta professionisti: il caso
Il caso riguardava un ricorso proposto da E.N.P.A.C.L. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO, contro la decisione di una corte di appello che aveva accolto la domanda di pensione indiretta per la coniuge di un consulente del lavoro con compensazione tra importi dovuti come pensione indiretta e gli importi dei contributi soggettivi integrativi non versati al professionista
La corte accoglie il primo motivo di ricorso basato sul fatto che nel lavoro autonomo il mancato versamento della contribuzione preclude l’attribuzione del diritto a pensione, mentre l’attribuzione del diritto jure proprio implica solo l’esclusione dall’asse ereditario, ma non consente deroga alla maturazione del requisito contributivo. Si conferma cioè che il diritto alla pensione indiretta presuppone il possesso dei requisiti (amministrativi, contributivi ed anagrafici) per la pensione da parte del de cuius.
La decisione della corte di appello era fondata sui precedenti (Sentenza n. 23569 del 12/09/2008 e Sentenza n. 13938 del 16/06/2006( in cui era stato affermato che, quando un lavoratore autonomo muoia senza aver versato contributi, i superstiti, ove ricorrano le condizioni di legge, hanno diritto alla pensione indiretta iure proprio e non iure hereditatis, e tale diritto non può essere escluso in caso di inadempimento dell'obbligazione contributiva.
Se pero i superstiti sono anche eredi, essi hanno l'obbligo di pagare i contributi omessi e non prescritti, secondo le norme del diritto successorio.
Pensione indiretta professionisti: le motivazioni della Cassazione
La cassazione ricorda invece la decisione in senso contrario n. 26443 2021 che ha considerato che il trattamento pensionistico indiretto del superstite, pur restando autonomo, trae le sue condizioni di maturazione dalla posizione assicurativa del dante causa, costituendo la morte dell'assicurato uno dei requisiti soggettivi.
Viene anche sottolineato che la regola dell'automatismo prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS delle prestazioni non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi, e che per essi, finché non sono pagati i contributi nella misura prevista dalla legge (come nel caso in oggetto) , non matura né diritto alla pensione, né il diritto alla pensione indiretta. del familiare.
La decisione di appello viene dunque cassata con rinvio in quanto, "non ha diritto a pensione il coniuge superstite quando al momento del decesso
l'assicurato non poteva far valere il minimo di contribuzione richiesto" .
Resta comunque ferma la possibilità del superstite di ovviare all’omissione contributiva del dante causa, con conseguente successiva maturazione del requisito utile alla pensione indiretta.
-
Frontalieri Svizzera: firmato l’ accordo sul telelavoro
Con la legge 83 del 16 giugno 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno il Parlamento Italiano ha ratificato l'Accordo Italia Svizzera sull'imposizione fiscale ai lavoratori frontalieri (vedi il testo in fondo all'articolo)
L'accordo Italia Svizzera era stato firmato il 23 dicembre 2020 insieme ad un Protocollo di modifica della Convenzione sulle doppie imposizioni , era stato ratificato dal Consiglio federale Svizzero nel 2021 ed entra in vigore il 1 gennaio 2024 Il precedente accordo era datato 1974.
L'accordo si applicherà solo ai lavoratori assunti dalla data di entrata in vigore della legge.
AGGIORNAMENTO 7 giugno 2024
Un comunicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia informa che è stato firmato il nuovo Protocollo tecnico di modifica dell'Accordo del dicembre 2020 sul tema del telelavoro.
Questo il testo :
Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e la consigliera federale Karin Keller-Sutter hanno firmato a Roma e a Berna un Protocollo di modifica del vigente Accordo sui frontalieri. Il Protocollo disciplina durevolmente l'imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri.
Dal 1° gennaio 2024 i lavoratori frontalieri hanno la possibilità di svolgere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio fino al 25 per cento del tempo di lavoro. Il telelavoro non ha ripercussioni né sullo Stato legittimato a imporre il reddito da attività lucrativa dipendente né sullo statuto di lavoratore frontaliere.
La regolamentazione d'imposizione si basa su una dichiarazione d'intenti sottoscritta dalla Svizzera e dall'Italia nel novembre del 2023. Il Protocollo di modifica ora firmato sostituirà definitivamente la dichiarazione d'intenti, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2024. I punti principali della regolamentazione esistente non subiscono pertanto modifiche. Il Protocollo di modifica entrerà in vigore non appena entrambi i Paesi avranno concluso le procedure interne di approvazione.
Vediamo di seguito gli aspetti principali della legge di ratifica dell'accordo Italia-Svizzera .
Imposizione fiscale frontalieri 2024
Dal 2024 è prevista una tassazione concorrente, sia in Italia sia in Svizzera, dei redditi di lavoro dei frontalieri con la riduzione del 20% del totale delle imposte dovute nello Stato dove l'attività lavorativa è svolta ( la normativa in vigore prevede invece che i redditi di lavoro percepiti dai frontalieri residenti in Italia a non piu di 20km dalla Svizzera, con rientro giornaliero in Italia sono tassati esclusivamente in Svizzera )
Tassazione frontalieri per tutti gli stati confinanti
La legge contiene una norma applicabile a tutti i frontalieri, che individua una franchigia di non imposizione fiscale che sale da 7500 a 10mila euro.
Aumento imposta lavoro dipendente regime ordinario
L'imposizione fiscale sul lavoro dipendente per i nuovi frontalieri (cioè coloro che iniziano il rapporto di lavoro dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, passa all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto del 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. In un contestuale scambio di lettere è stato anche precisato che il prelievo alla fonte è il mezzo ordinario di imposizione fiscale per questi lavoratori.
Regime transitorio
I lavoratori attualmente occupati nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese e che hanno lavorato nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientreranno nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”.
Per loro continua ad applicarsi l' imposizione fiscale solo in Svizzera, che fino alla fine del 2033 verserà una compensazione a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
Definizione di frontaliere
Il nuovo accordo definisce “lavoratore frontaliere” colui che risiede entro 20 km dalla frontiera, lavora come dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato e che, in linea di massima, rientra ogni giorno dal lavoro al proprio domicilio.
Aspetti previdenziali
Dal punto di vista previdenziale e assistenziale si prevedono
- calcolo della NASPI secondo il Regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi previdenziali UE per cui il lavoratore frontaliere nel caso la sua Naspi risulti inferiore, ricevera un indennità di disoccupazione analogo a quello dei residenti in svizzera
- non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato i in cui viene svolta l'attività lavorativa
- deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri.
Zone interessate dall'Accordo Italia-Svizzera
Il nuovo Accordo si applica alle persone fisiche residenti nelle seguenti aree:
- per quanto riguarda la Svizzera, nei Cantoni: – dei Grigioni; – del Ticino; – del Vallese;
- per quanto riguarda l’Italia, nelle Regioni: – Lombardia; – Piemonte; – Valle d’Aosta; – Provincia Autonoma di Bolzano.
Cooperazione amministrativa e contenzioso
Per ottemperare correttamente agli obblighi amministrativi imposti dall'Accordo , lo Stato in cui il lavoro dipendente viene svolto si impegna a comunicare entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello fiscale di riferimento, in formato elettronico allo stato di residenza del lavoratore, i dati rilevanti in relazione all'imposizione del lavoratore "frontaliere"
L’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.
E' prevista infine una commissione di rappresentanti delle autorità dei due paesi per la composizione amichevole di eventuali contestazioni sull'interpretazione o applicazione degli articoli dell'accordo.
Allegati: -
Prepensionamento poligrafici sblocco fino al 31.3.2024
Dopo la circolare 68 del 23 maggio con la quale sono state precisate tutte le modalità il prepensionamento nel settore dell'editoria ('art. 1, co. 500, della L. 160/201, rifinanziato dall' articolo 1, comma 141, legge 213/ 2023) l'istituto ha precisato nel Messaggio interno n. 2153 del 6 giugno 2024 che sono stati sbloccati i codici degli accordi firmati fino al 31 marzo 2024 per cui è procedere alla liquidazione delle domande correlate.
Ricordiamo di seguito i principali aspetti del pensionamento anticipato e le regole per la fruizione 2024.
Prepensionamenti editoria: requisiti e condizioni
La circolare ricorda che si tratta del prepensionamento applicabile esclusivamente nei confronti dei “lavoratori poligrafici
- di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di
- imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale
- , le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro, tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi”.
I piani devono riportare anche il numero di lavoratori ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
La norma prevede che il requisito contributivo ridotto, di 35 anni “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”. di 35 anni deve essere maturato non oltre il 31 dicembre 2023 (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 93 del 2020).
A seguito del rifinanziamento per il 2024, inps precisa che:
- il perfezionamento del requisito contributivo deve essere avvenuto entro il 31 dicembre 2023,
- il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024.
- il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024,
data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.
E' richiesto inoltre che l'ultima contribuzione sia accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento
ATTENZIONE la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre:
a. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dalla data di ammissione al predetto trattamento straordinario di integrazione salariale (requisito > CIGS > 60gg);
b. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque entro il periodo di fruizione di detto trattamento, dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > requisito > 60 gg).
In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale , in data successiva a quella di inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale:
a.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso (requisito > CIGS > emanazione decreto > 60 gg);
b.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > emanazione decreto > requisito > 60gg).
il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
Prepensionamento editoria: Priorità e limiti di spesa
L'istituto ricorda anche che non possono essere accolte domande di prepensionamento che comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino all’anno 2027,
La priorità viene assegnata secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.
La circolare precisa infine che la valutazione del raggiungimento del limite di spesa si calcola il maggiore onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione rispetto ai requisiti ordinari tenuto conto della spesa pensionistica complessiva prevista nel periodo in cui gli interessati perfezionano il requisito contributivo adeguato alla speranza di vita (per il quale non sono previsti incrementi per il biennio 2025/2026.
Quindi eventuali domande che prevedano una spesa successiva al 2027 non potranno essere accolte.
-
Carta Dedicata a te 2024: 500 euro in pagamento a settembre
Come anticipato poche settimane fa, si è svolta ieri la conferenza stampa del Ministro per l'agricoltura Lollobrigida con l'intervento del ministro del lavoro Calderone e della premier Meloni per annunciare la firma del decreto interministeriale per il rafforzamento e l'estensione della social card "Dedicata a te", introdotta in via sperimentale l'anno scorso e gestita da vari ministeri con il supporto di Poste Italiane, INPS, ANCI e i Comuni.
La dotazione finanziaria per il 2024 aumenta a 676 milioni di euro rispetto ai 520 milioni del 2023, portando il budget totale del biennio a quasi 1,2 miliardi.
Le conseguenze di questo aumento sono due:
- il numero di famiglie beneficiarie aumenterà da 1,2 milioni a 1,33 milioni, e
- il valore medio della carta salirà da 459 euro a 500 euro (+8,9%).
I requisiti per accedere alla social card restano invariati:
- nuclei familiari di almeno tre persone residenti in Italia
- con un ISEE inferiore a 15.000 euro.
- La carta non è cumulabile con altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà.
Nel 2023, il 96% delle spese effettuate con la carta è stato destinato all'acquisto di prodotti alimentari, e il restante 4% a carburanti e trasporto pubblico. La nuova carta sarà disponibile dal 1° settembre per tre mesi, con una possibile proroga in base all'uso e alle risorse rimanenti.
ATTENZIONE Per avere la nuova social card, non occorre fare domanda , sono i Comuni a individuare e contattare le famiglie con i requisiti.
In attesa del nuovo decreto, rivediamo di seguito i requisiti e le modalità inizialmente previste per avere la social card e tutti i dettagli forniti dall'INPS (messaggio 1958 del 26 maggio 2023 , messaggio 2188 del 13 giugno 2023 e messaggio 2373 2023 ) nonché l'informativa completa messa a disposizione con i moduli da compilare per ritiro o smarrimento della carta ecc. (v. ultimo paragrafo).
LEGGI QUI LE ULTIME NOVITA CARTA DEDICATA A TE 2024
Carta Spesa alimentare 2023 : requisiti per averla
Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data del 12 maggio 2023 (pubblicazione del decreto):
- iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della Popolazione Residente
- ISEE Ordinario non superiore ai 15.000 euro annui.
- NON essere Beneficiari alla stessa data del decreto di:
a) Reddito di Cittadinanza; b) Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. NASPI – DIS-COLL; Indennità di mobilità; e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG; disoccupazione agricola o altre forme di integrazione salariale, o di sostegno erogate dallo Stato.
Altro requisito di cui si terrà conto è la numerosità del nucleo familiare e la presenza di minori, per cui avranno la precedenza :
- nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009,
- nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005,
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti,
sempre con priorità data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.
Carta spesa alimentare: a quanto ammonta e cosa si può acquistare
È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad € 500
Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.
Per il 2024, sono state introdotte nuove categorie di prodotti alimentari acquistabili, come prodotti Dop e Igp, ortaggi e prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola
QUI L'ELENCO 2024
Il contributo può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati , dove si possono anche avere sconti del 15% che possono far salire il valore effettivo della carta.
Carta acquisti alimentari: elenchi INPS-COMUNI
Ad ogni comune il Ministero ha assegnato un certo numero di carte, calcolato in base alla popolazione residente e alla differenza tra il reddito medio del comune e il reddito medio nazionale. Non è prevista quindi la presentazione della domanda.
Qui il primo elenco completo dei Comuni con il numero di carte a disposizione.
I Comuni hanno perfezionato entro il 5 luglio 2023 gli elenchi tenendo conto della situazione anagrafica, reddituale e del numero di carte disponibili
Nel caso siano disponibili potranno essere destinate le carte spesa anche a nuclei familiari unipersonali, in effettivo stato di bisogno, sulla base di informazioni dei loro servizi sociali.
Carta spesa alimentare nuova distribuzione settembre 2023
Partita a settembre una nuova Fase di distribuzione ai beneficiari della Carta spesa "Dedicata a te " l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità
Inps ha comunicato con il messaggio 3005 2023 è stato predisposto un nuovo elenco per la consegna della carta a ulteriori famiglie in 638 Comuni, sulla base dei fondi rimasti inutilizzati per mancato ritiro
Carta acquisti alimentari: come e dove si ritira
Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, Postepay, che vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati.
Per effettuare il ritiro, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune, che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata.
Il ritiro può essere effettuato dal beneficiario o da un suo delegato.
Carta spesa alimentare: sconti negli esercizi convenzionati
Presentando domanda, anche per via telematica, con il modello reso disponibile dal Ministero dell’agricoltura, su sito istituzionale, gli esercizi commerciali hanno aderito a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità, con sconti del 15% a favore dei possessori delle carte.
Si prevede la comunicazione periodica dei dati di variazione dei prezzi praticati per la generalità degli utenti relativi ai beni di prima necessità inseriti nell'allegato 1 .
Carta spesa Dedicata a te: istruzioni e modelli in Posta
Poste italiane ricordano nelle istruzioni che
- la Carta spesa prepagata deve essere usata solo dal titolare/utilizzatore e non può essere ceduta o data in uso a terze persone.
- Ad ogni Carta viene associato un codice PIN segreto e personale con il quale
- si possono fare acquisti solo nei negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard;(per importi fino a 50 euro il PIN
- non si sono commissioni sui pagamenti;
- NON si può prelevare con la Carta spesa Dedicata a te 2023;
- negli ATM Postamat si può controllare il saldo e la lista movimenti.
QUI IL MODELLO per la delega
-
Assegno inclusione e SFL: nuove istruzioni sulla modifica dei dati
L'INPS ha comunicato con il messaggio 2146 del 6 giugno 2024 di aver rilasciato nuove funzionalità e implementazioni procedurali per migliorare la gestione delle domande relative all'Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), introdotti dal primo gennaio 2024, con l'abrogazione del reddito di cittadinanza ad opera del Dl 48 del 4 maggio 2023,
Alcune modifiche riguardano il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e il collegamento con la piattaforma INPS,
Di seguito le principali novità per operatori e utenti, a cui è richiesto in alcuni casi di effettuare le modifiche in entrambe le piattaforme
Gestione domande ADI e SFL
Si ricorda che l'attuazione delle misure è stata regolata dai decreti 108 dell'8 agosto 2023 e 154 del 13 dicembre 2023 del Ministero del Lavoro. Successivamente, l'INPS ha emanato le istruzioni operative con le circolari 77 del 29 agosto 2023 e 105 del 16 dicembre 2023.
Il nuovo messaggio fornisce nuove istruzioni agli operatori delle sedi INPS riguardo alle funzionalità della piattaforma informatica per la gestione delle misure Adi e Sfl
i si specifica che per quanto riguarda la gestione delle richieste di Adi, il sistema permetterà di accedere a dettagli aggiuntivi sui dati che hanno contribuito alla formazione dell'ISEE, come i controlli effettuati e i dettagli sui componenti del nucleo familiare esclusi dalla scala di equivalenza.
Oltre alla gestione delle domande, il sistema permetterà di consultare lo storico delle richieste e gli importi disposti in pagamento per ogni richiedente. È stata anche introdotta una funzione specifica per comunicare l'inizio dell'attività lavorativa.
Le nuove funzionalità riguardanti la gestione dello storico, delle richieste di riesame e dei contatti sono state estese anche al sistema di gestione del Supporto per la formazione e il lavoro.
Infine, gli operatori che accedono ai gestionali Adi e Sfl potranno consultare anche alcune informazioni presenti nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl).
Istruzioni per gli utenti
Il messaggio INPS precisa in particolare per gli utenti che
- in fase di compilazione del modello di domanda, l’indicazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione obbligatoria per i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni è stata resa non obbligatoria. Tale requisito, per alcune situazioni particolari (ad esempio, genitore con figli minori e carico di cura), potrà essere oggetto di opportuna verifica da parte dei Servizi sociali
- dal modello “ADI – Com esteso”, utilizzabile per le comunicazioni in corso di erogazione della prestazione, tra cui la comunicazione di avvio di attività lavorativa, è eliminato il vincolo di esclusività della dichiarazione di un rapporto di lavoro compreso tra 1 e 6 mesi, con conseguente possibilità di indicare nel medesimo modulo la presenza di più rapporti di lavoro.
- è disponibile una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla cittadinanza e alla residenza dichiarati nella domanda. Allo stato attuale non è, invece, ancora possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.
- a decorrere dal 7 maggio 2024 la procedura “ADI” è pienamente integrata con l’archivio “PASSI” dell’Istituto, nel quale sono registrati i contatti degli utenti certificati che vengono utilizzati per le comunicazioni. Accedendo all’area personale “MyINPS” del portale istituzionale, nella sezione “I tuoi dati” è possibile per l’utente modificare in qualsiasi momento i contatti indicati (il percorso è : “I tuoi dati” > “Contatti e consensi” > “Modifica” > “Gestione contatti personali”).
ATTENZIONE
- per le domande presentate fino al 6 maggio 2024, nel caso in cui il richiedente abbia indicato nella domanda un contatto (telefonico o e-mail) diverso da quello presente su “MyINPS” e desidera che lo stesso venga utilizzato per le comunicazioni a lui indirizzate, deve aggiornare i propri contatti su “MyINPS”
- Per le domande presentate a decorrere dal 7 maggio 2024, al momento della compilazione della domanda, la procedura propone direttamente i dati di contatto presenti su “MyINPS”, da utilizzare per le comunicazioni. Nel caso in cui il richiedente desideri modificare tali contatti deve procedere alla modifica attraverso le funzionalità presenti su “MyINPS”.
- Solamente nel caso in cui non siano presenti i dati di contatto su “MyINPS”, la procedura “ADI” consente l’inserimento di nuovi contatti
- posto che i dati di contatto dei richiedenti indicati nella domanda vengono trasferiti alla piattaforma Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) al momento della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD), che non dialoga con l'archivio dell’INPS “PASSI”; se il eneficiario modifica un contatto nell’area personale “MyINPS” e vuole che lo stesso venga utilizzato anche dagli operatori dei Servizi sociali o dei Centri per l’impiego (CPI), deve apportare la modifica del contatto anche sulla piattaforma SIISL, accedendo, dopo il login, su “Il mio profilo”, cliccando sul nome del percettore in alto a destra della Home Page.
-
Fondo Artigianato: nuove procedure per gli assegni da maggio 2024
Per le domande di assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato sono in vigore nuove procedure a seguito delle modifiche previste dalla legge di bilancio 2022 recepite con il regolamento in vigore dal 1 gennaio 2023 QUI IL TESTO.
Sono state inoltre adeguate le procedure informatiche per recepire l'ampliamento delle funzioni e delle prestazioni di tutela dei lavoratori che il Fondo è tenuto a svolgere e rinnovato di conseguenza anche il sito istituzionale. L'area riservata con la piattaforma informatica per le richieste di prestazioni del Fondo FSBA è Sinaweb.
Il consiglio direttivo con Delibera del 27 marzo 2024, ha definito alcune modifiche alle procedure per la gestione delle prestazioni di Assegno di integrazione salariale ordinario e straordinario con effetti dalle domande ricevute dal 1° maggio 2024.
Prestazioni del Fondo bilaterale Artigiani
Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti ad FSBA è fornita una indennità ai sensi dell’ art. 27, del d.lgs n. 148/2015, nei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del d.lgs 148/2015
Le integrazioni salariali sono previste:
- per un massimo di 20 settimane (100 giornate per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 120 giornate su 6 giorni a settimana e 140 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno ordinario
- per un massimo di 26 settimane (130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 156 giornate su 6 giorni a settimana e 182 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno di solidarietà, con causali ordinarie o straordinarie AIS (nelle aziende con almeno 1 dipendente) o ACIGS (nelle aziende con più di 15 dipendenti
Le prestazioni diverse dal sostegno al reddito vengono invece erogate dagli Enti Bilaterali Regionali dell’Artigianato facenti capo all’EBNA Si tratta ad esempio di :
- Anzianità professionale
- Contributo congedo parentale
- Borse di studio
- Rappresentanza sindacale
- Rappresentanza territoriale sicurezza
FSBA Gli obblighi dei datori di lavoro
Il versamento del contributo ad EBNA e quindi ad FSBA esonera le imprese con oltre 5 dipendenti dall’obbligo dell’ulteriore versamento al Fondo di Integrazione Salariale costituito presso l’INPS, ma comprende tutte le imprese anche con un solo dipendente.
Sono tenute al versamento le imprese che applicano i seguenti CCNL:
- Area Acconciatura – Estetica
- Area Alimentari e Panificazione
- Area Comunicazione
- Area Chimica e Ceramica
- Area Legno e Lapidi
- Area Meccanica
- Area Tessile – Moda
- Area Pulizia
- Area Autotrasporto
Sono escluse dai versamenti le imprese dell’edilizia.
Rientrano tra i dipendenti in forza nel mese sia gli assunti, sia i dipendenti che interrompono il rapporto di lavoro nel corso dello stesso mese.
Versamenti FSBA 2023
Per il finanziamento del Fondo tutte le aziende sono tenute al versamento di una somma pari a
- 0.60% della retribuzione ( un quarto della somma a carico del dipendente) per le aziende fino a 15 dipendenti
- 1%% per le imprese con più di 15 dipendenti.
Le aziende che fossero state irregolari negli anni passati hanno a disposizione sulla piattaforma una procedura semplice e un calcolo forfettario per mettersi in regola finalizzato anche all’emissione del modello DURC
FSBA Assegno integrazione salariale
Le prestazioni di integrazione salariale possono essere richieste solo dopo il raggiungimento di un Accordo Sindacale e quanto dovuto può essere erogato direttamente alla lavoratrice/lavoratore dall'INPS oppure per il tramite dell’impresa.
Ad ogni pagamento dell'assegno di integrazione salariale, il Fondo provvede al versamento all’INPS della contribuzione previdenziale correlata.
Ulteriori informazioni sul sito WWW.FONDOFSBA.IT
FSBA novità da maggio 2024
La delibera del 27 marzo 2024 prevede le seguenti modifiche :
In merito ad AIS:
1) Mensilizzazione degli accordi: gli accordi dovranno avere durata mensile uniformandosi alla durata delle domande. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 2), nel periodo di transizione saranno ritenuti validi accordi trimestrali solo se sottoscritti entro il 30/04/2024.
2) Decorrenza prestazione solo dopo la protocollazione: a pena di esclusione , le domande devono essere presentate preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto. Non saranno concesse deroghe in caso di tardiva protocollazione della domanda.
3) Caricamento in piattaforma del documento del legale rappresentante: al fine di verificare le dichiarazioni rese, sarà necessario caricare in piattaforma il documento del legale rappresentante ogni volta che si presenta una nuova domanda.
4) Comunicazione alle organizzazioni sindacali – omogeneizzazione con procedure ACIGS. L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS.
5) Dati di bilancio anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda richiesti: FATTURATO/ UTILE /PAREGGIO/ PERDITA /DEBITI VERSO FORNITORI
In merito ad ACIGS (Assegno straordinario):
1) 90 giornate di anzianità lavorativa del dipendente: per poter essere posti in trattamento di sospensione o riduzione previsto dalle causali ACIGS, i dipendenti dovranno avere una anzianità lavorativa presso il datore di lavoro richiedente la prestazione di almeno 90 giorni.
2) Periodo di blocco delle domande in caso di interruzione anticipata. Qualora l’impresa comunicasse di aver ripreso l’attività produttiva prima della scadenza della domanda approvata, la stessa non potrà presentare ulteriori domande prima che sia decorso il termine di 60 giorni di calendario per la protocollazione, fermo restando i limiti e le decorrenze previsti dalle procedure ACIGS.
Scarica qui il documento completo delle istruzioni operative aggiornate.