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Indennità mobilità aree di crisi Sicilia: proroga 2024
Con il messaggio 1850 del 14 maggio 2024 INPS ricorda che il decreto–legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, ha previsto una nuova proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana.
La precedente proroga era stata prevista dalla legge 17 del 3.3.2023, di conversione del decreto legge 2 2023 , sempre in relazione alle richieste presentate nel corso del 2020.
La decisione deriva dalla necessita di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana.
Sono interessati dunque i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che hanno cessato di percepire la NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) nel 2020 e che hanno presentato la relativa richiesta nel corso del medesimo 2020.
Indennità aree di crisi istruzioni INPS 2024
INPS precisa che l'indennità è concessa, su richiesta, dalla Regione Sicilia con un budget complessivo pari a 973.400 euro per l'anno 2024, previa verifica della disponibilità da parte dell'istituto
Vengono richiamate per la gestione operativa le istruzioni fornite dalla circolare INPS 51 2021 e si ricorda che non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.
L'importo è calcolato secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.
Gli importi massimi dell’indennità di mobilità, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono indicati nella tabella che segue rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Indennità di mobilità
Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24
Basso
971,71
914,96
Superiore a 2.102,24
Alto
1.167,91
1.099,70
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Contributi artigiani e commercianti: versamento entro il 16 maggio
Artigiani e commercianti iscritti alla relative gestioni speciali sono tenuti entro il 16 maggio 2024 al versamento della prima trimestrale della quota di contributi IVS 2024 sul reddito 2023, tramite il Modello di pagamento F24.
Si ricorda che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per l’anno 2023, sono pari a:
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
- 24% per gli ARTIGIANI
- 24,48% per i COMMERCIANTI Titolari e per i collaboratori di età superiore a 21 ani
per i collaboratori di età inferiore a 21 anni:
- 23,70% per gli artigiani
- 24,18% per i commercianti
Si conferma anche per l’anno 2024,
- la riduzione del 50% dei contributi dovuti per gli iscritti di almeno 65 anni , già pensionati e
- la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per i redditi superiori alla soglia di 52.190 euro.
Si ricorda anche con la legge di bilancio 2023 è stato innalzato da 65.000 a 85.000 euro di reddito il requisito di accesso al regime fiscale forfettario che da diritto alla riduzione contributiva del 35% . Chi ha iniziato l'attività nel corso del 2024 deve dare comunicazione dell'adesione al regime con tempestività
Artigiani e commercianti versamento I rata contributi 2024
I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
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CIGS imprese strategiche 2024: le istruzioni
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 4 del 18 gennaio 2024 "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico" che interviene a rafforzare le misure di tutela occupazionale dei lavoratori e della continuità produttiva nelle imprese strategiche in crisi . Con la circolare 62 del 7 maggio INPS ha fornito le istruzioni procedurali per la fruizione
In generale il provvedimento prevede un nuovo intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria a favore delle imprese in amministrazione straordinaria , con almeno 1000 dipendenti, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico ai sensi dell’articolo 1 del Dl 207/2012, che non abbiano potuto completare piani di riorganizzazione aziendale complessa.
E' prevista anche una misura specifica per gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia (Ex ILVA) alle quali è riservato uno stanziamento di 320 milioni di euro per l'erogazione di uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni.
Le imprese potranno fruire nel 2024 di una prosecuzione della CIGS senza soluzione di continuità, a valere sui fondi previsti dall’articolo 1, commi 175 e 176, della legge 213/2023 (Legge di Stabilità per il 2024). con limite di spesa di 63,3 milioni di euro .Si ricorda che la cigs non richiede la consultazione sindacale e viene autorizzata su domanda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in deroga ai limiti di durata ordinariamente previsti dagli articoli 4 e 22, Dlgs 148/2015.
Inoltre si applicano le tutele di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del Dl 148/1993 ovvero a domanda dell'autorità amministrativa straordinaria la durata dell’intervento della cassa integrazione straordinaria viene equiparata al termine previsto per l’attività commissariale.
Il decreto prevede anche all’articolo 3, comma 2, che per assicurare adeguati livelli di sicurezza le riduzioni o sospensioni dal lavoro potranno applicarsi ai lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività di sicurezza, solo a rotazione e quando non siano impegnati nei programmi di manutenzione e sorveglianza di tali attività.
Cassa integrazione straordinaria 2024 le istruzioni
Nella circolare 62 2024 INPS precisa che al trattamento di CIGS di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024 possono ricorrere le imprese con i seguenti requisiti
- a) gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’esercizio di impresa;
- b) siano già state autorizzate – o abbiano proposto apposita istanza al Ministero del Lavoro – al trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 1, commi 175 e 176, della legge di Bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.
La norma non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica né, conseguentemente, specifici finanziamenti in quanto ha solo lo scopo di assicurare che, a seguito del passaggio dalla gestione ordinaria all’amministrazione straordinaria dell’impresa, la fruizione dei trattamenti di CIGS, già autorizzati o in corso di autorizzazione, senza soluzione di continuità.
La circolare ricorda anche che:
- le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo addizionale mentre .
- i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria INPS l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa.
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:
“168 – Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet.(art.1 c.175 l.213/23;art.3 DL.4/24)”.
La circolare fornisce quindi di dettagli sulle modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) ricordando che in caso di pagamento diretto INPS i datori di lavoro devono provvedere , a inviare all'INPS tutti i dati entro la fine del secondo mese successivo al periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della concessione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento resta a carico del datore di lavoro.
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Maxisanzioni lavoro nero 2024: aumenti confermati
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 192024 detto PNRR bis all'interno della nuova stretta per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, è previsto un nuovo aumento delle sanzioni in materia di lavoro irregolare. La conversione del decreto in legge n. 56/2024, , pubblicata il 29 aprile in GU non ha modificato la novità.
Si ricorda che la prima formulazione della norma risale al Dl 12/2002, aggiornata poi con il Jobs act 151 2015 e DL 50 2017 ( per il libretto di famiglia e contratto di lavoro occasionale).
Con la nota 856/2022 del 20 aprile 2022 l'ispettorato aveva fornito un vademecum aggiornato QUI IL TESTO COMPLETO chiarendo anche l'applicazione nei casi di prestazioni autonome occasionali soggette all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dal DL 146 2021.
Riepiloghiamo di seguito le indicazioni generali dell'INL e i nuovi importi
Maxisanzione lavoro nero: a chi si applica
La "maxisanzione" riguarda:
- i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa,
- gli enti pubblici economici,
- anche le persone fisiche nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Maxisanzione: a quanto ammontano – codici tributo
Fino al primo marzo 2024 le maxisanzioni amministrative pecuniarie per lavoro irregolare, ovvero per il datore che occupa personale “in nero” sono le seguenti
- Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- 3.600 / 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
- 7.200 / 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Sono inoltre previste maggiorazioni del 20%
- in caso di recidiva per le stesse irregolarità nei tre anni precedenti e
- in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno
- minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);
- percettori del reddito di cittadinanza.
Dal 2 marzo 2024 , con l'entrata in vigore del DL 19 2024 che modifica l’articolo 1, comma 445, della legge 145/2018, lettera d), gli importi sono sono aumentati come segue
- da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400);
- da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800);
- da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600).
ATTENZIONE La sanzione non si applica se il datore di lavoro prima dell’ispezione, dell’accertamento o di un’eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione, regolarizza spontaneamente, per l’intera sua durata, il rapporto avviato senza la preventiva comunicazione obbligatoria.
Inoltre si puo accedere alla diffida obbligatoria ed avere la sanzione in misura minima (vedi ultimo paragrafo per i dettagli)
Resta confermato anche il raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva, nei tre anni precedenti, cioè se il datore di lavoro è incorso nelle stesse violazioni.
Maxisanzione: quando si applica – esclusioni
L'illecito punito con maxisanzione è l'utilizzo di lavoratori subordinati senza laa comunicazione preventiva di assunzione:che, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente
Viene sottolineato quindi come necessario il requisito della subordinazione: previsto dall'art. 2094 c.c.
Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare,
In particolare la maxisanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione di detta comunicazione
A tale riguardo l'ispettorato precisa che riguardo la recente novità della comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale, la maxi-sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali "che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la
prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione".
ATTENZIONE in caso di impiego irregolare di personale solitamente retribuito in contanti, sono applicabili :
- sia la maxi sanzione per lavoro nero,
- sia quella per non aver usato sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 913, della legge 205/2017).
Maxisanzione e diffida
La novella del 2015 (art. 22, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 151/2015) ha reintrodotto la diffidabilità della maxisanzione al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi
Al riguardo, si prevedono 3 ipotesi per cui assolvendo alla diffida si evita la maxisanzione:
1. regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, alle seguenti condizioni:
a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con:
– contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%;
– contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi. b) mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale periodo va computato “al netto” del periodo di lavoro prestato in “nero”, il quale andrà comunque regolarizzato. In altri termini, il contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro “nero” mentre il periodo di 3 mesi utile a configurare l’adempimento alla diffida andrà “conteggiato” dalla data dell’accesso ispettivo
2. regolarizzazione del rapporto per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in nero. In tal caso il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla diffida, dovrà rettificare la data di inizio del rapporto di lavoro, pagare contributi e premi e le sanzioni in misura minima;
3. regolarizzazione dei lavoratori in nero non in forza all'atto dell'accesso ispettivo: non trova applicazione l'obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.
Il vademecum specifica in dettaglio le modalità di dimostrazione di assolvimento della diffida e altri casi particolari riguardanti le maggiorazioni e i casi di infortunio
Versamento sanzioni per lavoro irregolare: i codici tributo
A seguito dell’introduzione delle maggiorazioni nel 2018 è stato istituito il nuovo codice tributo “VAET”, che non risulta ad oggi modificato (non si escludono prossimi interventi dall'ispettorato nazionale del lavoro).
Pertanto:
1. per il versamento tramite F23 dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative previsto dalla citata norma è da utilizzare il codice “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1,comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”
2. per effettuare l’iscrizione a ruolo delle sole somme dovute ai sensi dell’art. 1, comma 445 lett. d) ed e) e contraddistinte dal codice tributo VAET si utilizzano i codici:
– 3U56 “Sanzione in materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”;
– 3U57 “Maggiorazione materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”.
per le altre quote relative alle medesime sanzioni si utilizzeranno rispettivamente i codici:
– per il 741T: 5030 e 5031 per le maggiorazioni;
– per il 79AT: 2Y25 e 2Y26 per le maggiorazioni.
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Indennità INPS malattia, maternità 2024
A seguito dell'aggiornamento ISTAT del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti comunicati con la circolare INPS 21 2024, l'istituto indica con la circolare 61 del 6 maggio 2024, gli importi minimi e le retribuzioni da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di
- malattia, di
- maternità/paternità e di
- tubercolosi.
Di seguito l'elenco dei contenuti della circolare :
A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2024
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2024, per altre prestazioni
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)
2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)
4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2024
Importi indennità malattia maternità tubercolosi, congedo parentale 2024
Di seguito riportiamo i principali valori di riferimento:
categorie e indennità minimale giornaliero di legge istruzioni Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 56,87 euro Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 50,89 euro Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 61,98 euro vengono utilizzati,in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2023. Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità) retribuzioni convenzionali orarie ( da utilizzare per il calcolo) comunicate con circolare 49 2024.
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,59 euro Artigiani 56,87 euro Commercianti 56,87 euro Pescatori 31,60 euro Lavoratori iscritti alla Gestione separata ( degenza ospedaliera) 52,45 euro (16%), se accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
78.67 euro (24%), se accreditate da 5 a 8 mensilità
104,90 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti accreditate da 9 a 12 mensilità
le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento con le aliquote indicate nella circolare 24 2024
Lavoratori iscritti alla Gestione separata (malattia 26,22 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
39,34 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità ;
52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 9 a 12 mensilità
Lavoratori dipendenti Congedo parentale indennità 30% 116,25 euro massimo giornaliero diritto all’indennità se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo minimo di pensione.
Per il 2024 tale valore è pari a19.454,83 euro -
Opzione Donna 2024: requisiti e condizioni
Pubblicate dall'INPS nella circolare 59 del 3 maggio 2024 le istruzioni aggiornate per l'accesso al regime di pensionamento anticipato sperimentale detto Opzione Donna,(articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4), prorogato ancora una volta con la legge di bilancio 2024 per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023.
Vediamo in sintesi le indicazioni INPS sui requisiti e le condizioni di accesso ( già in vigore nel 2023) e le modalità di domanda.
Opzione donna 2024: requisiti anagrafici e contributivi
Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano:
- un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni
- un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni di svantaggio specificate al paragrafo successivo
Per raggiungere il requisito contributivo sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero:
- in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE) e
- in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali e
- nel Regno Unito (senza limitazioni temporali)
ATTENZIONE Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Inoltre per le lavoratrici licenziate da aziende in crisi (vedi paragrafo succ) la riduzione di due anni si applica anche in assenza di figli.
Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78.
Opzione donna: le categorie che hanno diritto di accesso
Le lavoratrici, in possesso dei requisiti sopra citati, possono accedere alla pensione " opzione donna SOLO se si trovanno in una delle seguenti condizioni:
- assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente, se i parenti di primo grado sono mancanti o hanno oltre settanta anni o sono affetti da patologie invalidanti
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per l’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto ministeriale, attivo a partire dal 1° gennaio 2024, e anche al momento della domanda ;
ATTENZIONE : per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente
Le condizioni, per il personale appartenente al comparto scuola o a quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda
Opzione donna2024 – calcolo e decorrenza
La pensione anticipata c.d. opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180).
Per la decorrenza dei pagamenti di pensione si applicano le disposizioni in materia (c.d. finestra mobile) cioè le lavoratrici conseguono la pensione decorsi:
- a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per le lavoratrici dipendenti;
- b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, per le lavoratrici autonome
e comunque non prima del
- 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive , e
- 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive,
Mentre per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM il trattamento pensionistici decorrono rispettivamente dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.
Si ricorda che il trattamento pensionistico può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2023
Opzione donna 2024: come fare domanda
Le domande di accesso alla pensione con il regime Opzione donna possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”; va quindi scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, e occorre selezionare in sequenza: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”. Devono essere selezionati anche il Fondo e la Gestione di liquidazione.
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
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Contratti di espansione 2024: possibile riattivazione
Potrebbe essere in arrivo una nuova versione del contratto di espansione introdotto nel 2019 dal decreto Crescita.
Lo prevede un emendamento presentato dalla relatrice di maggioranza del disegno di legge sul lavoro ATTO 1532 bis attualmente all'esame in Commissione alla Camera.
Leggi in merito anche Assenze ingiustificate considerate dimissioni nel nuovo DDL Lavoro e DDL Lavoro la conciliazione potrà essere telematica
L'utilizzo dello strumento, che consente il pensionamento anticipato nel corso di ristrutturazioni aziendali concordate con le rappresentanze sindacali, sarebbe nuovamente limitato alle aziende medio- grandi, a partire dai 200 dipendenti
In attesa della (probabile) conferma della misura, dato che l'emendamento è stato proposto dalla maggioranza e non comporta pesanti finanziamenti pubblici, ricordiamo di seguito le principali caratteristiche e vediamo in una tabella un confronto con la misura dell'isopensione.
C'è da dire comunque che l'iter della nuova legge presentata a novembre 2023 è stato piuttosto rallentato nelle ultime settimane.
Leggi ulteriori dettagli in Isopensione uscita con 7 anni di anticipo fino al 2026
Contratto di espansione: come funziona
Nella norma istitutiva (in forma sperimentale) del contratto di espansione si prevedeva un regime di aiuto per la riorganizzazione delle imprese basato su un accordo in sede governativa con le rappresentanze sindacali, che comprendeva :
- cassa integrazione straordinaria e
- esodo anticipato fino a 5 anni dei lavoratori, con assegno ponte a carico dei datori di lavoro
- piano di formazione e riqualificazione per i lavoratori che rimangono e
- eventuale piano di assunzioni per agevolare il turn-over generazionale e di competenze con agevolazione prorogata per ulteriori 12 mesi
La misura , che inizialmente sostituiva l'istituto previsto dall'art 41 del D.LGS 148-2015 ( contratto di solidarietà espansiva) è stata prorogata piu volte e ampliata anche ad aziende di qualsiasi settore con almeno 50 dipendenti , ma NON era stata riconfermata con la legge di bilancio 2024.
Il decreto Lavoro (48/2023) inizialmente conteneva la proroga del contratto di espansione fino a tutto il 2025, poi defalcata dal testo finale . Era stata concessa invece la possibilità, per i contratti stipulati entro il 2022, di intervenire entro il 2023 per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro in un arco di tempo di 12 mesi ulteriori rispetto al termine individuato in origine.
Con questa novità restano a disposizione delle aziende come strumenti di accompagnamento alla pensione nel 2024:
- l'isopensione (art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012)
- l’assegno straordinario dei fondi di solidarietà bilaterali e
- l’Ape sociale, riservata solo ad alcune categorie di lavoratori svantaggiati
Si ricorda che per presentare il piano l’impresa deve :- concordare con le RSA o alla RSU delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati, nonchè la volontà di sottoscrivere un contratto di espansione ex art. 41 comma 5 e 5 bis D.Lgs. 148/2015.
- Deve anche essere presentata domanda di esame congiunto della situazione aziendale al competente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o agli uffici regionali .Per i lavoratori interessati dal piano di formazione e di riqualificazione e che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico è prevista una cassa integrazione per un massimo di 18 mesi in cui la riduzione media oraria non può superare il 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Inoltre, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, fino al 100% nel periodo coperto dal contratto.
Scivolo pensionistico del contratto di espansione: requisiti e costi
Il contratto di espansione consente di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione ( che puo essere sia di vecchiaia che pensione anticipata – legge 92 2012).
Nei 60 mesi sono comprese anche le cd. finestre in caso di accesso alle pensioni anticipate .
Gli interessati devono dare il loro consenso in forma scritta. L'accordo puo riguardare anche un periodo inferiore ai 5 anni.
A questi lavoratori il datore di lavoro riconosce un'indennità mensile, "di esodo", commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto, fino alla prima decorrenza utile della pensione .
Per il versamento dell'indennità l'azienda gode del contributo dello Stato per 24 mesi pari all'importo di NASPI che sarebbe spettato al lavoratore .
Se l'uscita è correlata alla decorrenza di una pensione anticipata ( ma non Quota 100 o Quota 102), il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, ridotti dell'importo della contribuzione figurativa, che viene comunque calcolata per intero.
Si sottolinea che la legge di bilancio 2022 ha modificato anche il meccanismo di decalage della NASPI che non iniziava a scendere dal 4° mese bensi:
- a partire dal 6 mese per i lavoratori fino a 49 anni
- a partire dal 8° mese per i lavoratori dai 50 anni
Questo portava un ulteriore risparmio per i datori di lavoro, in particolare nelle aziende in cui lo scivolo pensionistico venga utilizzato solo per due anni . Dopo i primi due anni, corrispondenti alla durata della NASPI, infatti, i costi dell'indennità ponte sono interamente a carico del datore di lavoro .
Contratto di espansione e nuove assunzioni: novità 2022
Un ulteriore beneficio era garantito alle imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che si impegnino ad effettuare:
- almeno una assunzione
- per ogni tre lavoratori che usufruiscono dello scivolo pensionistico;
in questo caso la riduzione dei versamenti contributivi spetta per ulteriori 12 mesi.
Possibili anche assunzioni a tempo parziale.
La legge di bilancio 2022 aveva reso lo strumento più conveniente ricomprendendo assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, di lavoratori in cassa integrazione straordinaria, purche rispondenti al piano di riorganizzazione e apporti nuove competenze all'azienda .
Confronto tra contratto di espansione e Isopensione
isopensione contratto di espansione aziende interessate sopra i 15 dipendenti imprese o reti di imprese sopra i 50 dipendenti requisiti prepensionamento 7 anni di distanza dalla decorrenza della pensione (fino al 2023) poi 4 5 anni costi per il datore di lavoro piu costoso: indennità ponte + contribuzione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 48 mesi meno costoso: - solo indennità ponte verso la pensione di vecchiaia
- indennità + (contribuzione – valore della naspi) verso la pensione anticipata per 2 anni poi indennità + contribuzione
adempimenti accordo sindacale accordo sindacale in sede governativa tutela per i lavoratori da modifiche formative future salvaguardia solo se prevista nell'accordo salvaguardia a norma di legge