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Contratti di espansione 2024: possibile riattivazione
Potrebbe essere in arrivo una nuova versione del contratto di espansione introdotto nel 2019 dal decreto Crescita.
Lo prevede un emendamento presentato dalla relatrice di maggioranza del disegno di legge sul lavoro ATTO 1532 bis attualmente all'esame in Commissione alla Camera.
Leggi in merito anche Assenze ingiustificate considerate dimissioni nel nuovo DDL Lavoro e DDL Lavoro la conciliazione potrà essere telematica
L'utilizzo dello strumento, che consente il pensionamento anticipato nel corso di ristrutturazioni aziendali concordate con le rappresentanze sindacali, sarebbe nuovamente limitato alle aziende medio- grandi, a partire dai 200 dipendenti
In attesa della (probabile) conferma della misura, dato che l'emendamento è stato proposto dalla maggioranza e non comporta pesanti finanziamenti pubblici, ricordiamo di seguito le principali caratteristiche e vediamo in una tabella un confronto con la misura dell'isopensione.
C'è da dire comunque che l'iter della nuova legge presentata a novembre 2023 è stato piuttosto rallentato nelle ultime settimane.
Leggi ulteriori dettagli in Isopensione uscita con 7 anni di anticipo fino al 2026
Contratto di espansione: come funziona
Nella norma istitutiva (in forma sperimentale) del contratto di espansione si prevedeva un regime di aiuto per la riorganizzazione delle imprese basato su un accordo in sede governativa con le rappresentanze sindacali, che comprendeva :
- cassa integrazione straordinaria e
- esodo anticipato fino a 5 anni dei lavoratori, con assegno ponte a carico dei datori di lavoro
- piano di formazione e riqualificazione per i lavoratori che rimangono e
- eventuale piano di assunzioni per agevolare il turn-over generazionale e di competenze con agevolazione prorogata per ulteriori 12 mesi
La misura , che inizialmente sostituiva l'istituto previsto dall'art 41 del D.LGS 148-2015 ( contratto di solidarietà espansiva) è stata prorogata piu volte e ampliata anche ad aziende di qualsiasi settore con almeno 50 dipendenti , ma NON era stata riconfermata con la legge di bilancio 2024.
Il decreto Lavoro (48/2023) inizialmente conteneva la proroga del contratto di espansione fino a tutto il 2025, poi defalcata dal testo finale . Era stata concessa invece la possibilità, per i contratti stipulati entro il 2022, di intervenire entro il 2023 per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro in un arco di tempo di 12 mesi ulteriori rispetto al termine individuato in origine.
Con questa novità restano a disposizione delle aziende come strumenti di accompagnamento alla pensione nel 2024:
- l'isopensione (art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012)
- l’assegno straordinario dei fondi di solidarietà bilaterali e
- l’Ape sociale, riservata solo ad alcune categorie di lavoratori svantaggiati
Si ricorda che per presentare il piano l’impresa deve :- concordare con le RSA o alla RSU delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati, nonchè la volontà di sottoscrivere un contratto di espansione ex art. 41 comma 5 e 5 bis D.Lgs. 148/2015.
- Deve anche essere presentata domanda di esame congiunto della situazione aziendale al competente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o agli uffici regionali .Per i lavoratori interessati dal piano di formazione e di riqualificazione e che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico è prevista una cassa integrazione per un massimo di 18 mesi in cui la riduzione media oraria non può superare il 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Inoltre, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, fino al 100% nel periodo coperto dal contratto.
Scivolo pensionistico del contratto di espansione: requisiti e costi
Il contratto di espansione consente di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione ( che puo essere sia di vecchiaia che pensione anticipata – legge 92 2012).
Nei 60 mesi sono comprese anche le cd. finestre in caso di accesso alle pensioni anticipate .
Gli interessati devono dare il loro consenso in forma scritta. L'accordo puo riguardare anche un periodo inferiore ai 5 anni.
A questi lavoratori il datore di lavoro riconosce un'indennità mensile, "di esodo", commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto, fino alla prima decorrenza utile della pensione .
Per il versamento dell'indennità l'azienda gode del contributo dello Stato per 24 mesi pari all'importo di NASPI che sarebbe spettato al lavoratore .
Se l'uscita è correlata alla decorrenza di una pensione anticipata ( ma non Quota 100 o Quota 102), il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, ridotti dell'importo della contribuzione figurativa, che viene comunque calcolata per intero.
Si sottolinea che la legge di bilancio 2022 ha modificato anche il meccanismo di decalage della NASPI che non iniziava a scendere dal 4° mese bensi:
- a partire dal 6 mese per i lavoratori fino a 49 anni
- a partire dal 8° mese per i lavoratori dai 50 anni
Questo portava un ulteriore risparmio per i datori di lavoro, in particolare nelle aziende in cui lo scivolo pensionistico venga utilizzato solo per due anni . Dopo i primi due anni, corrispondenti alla durata della NASPI, infatti, i costi dell'indennità ponte sono interamente a carico del datore di lavoro .
Contratto di espansione e nuove assunzioni: novità 2022
Un ulteriore beneficio era garantito alle imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che si impegnino ad effettuare:
- almeno una assunzione
- per ogni tre lavoratori che usufruiscono dello scivolo pensionistico;
in questo caso la riduzione dei versamenti contributivi spetta per ulteriori 12 mesi.
Possibili anche assunzioni a tempo parziale.
La legge di bilancio 2022 aveva reso lo strumento più conveniente ricomprendendo assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, di lavoratori in cassa integrazione straordinaria, purche rispondenti al piano di riorganizzazione e apporti nuove competenze all'azienda .
Confronto tra contratto di espansione e Isopensione
isopensione contratto di espansione aziende interessate sopra i 15 dipendenti imprese o reti di imprese sopra i 50 dipendenti requisiti prepensionamento 7 anni di distanza dalla decorrenza della pensione (fino al 2023) poi 4 5 anni costi per il datore di lavoro piu costoso: indennità ponte + contribuzione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 48 mesi meno costoso: - solo indennità ponte verso la pensione di vecchiaia
- indennità + (contribuzione – valore della naspi) verso la pensione anticipata per 2 anni poi indennità + contribuzione
adempimenti accordo sindacale accordo sindacale in sede governativa tutela per i lavoratori da modifiche formative future salvaguardia solo se prevista nell'accordo salvaguardia a norma di legge -
CCNL terziario Confesercenti 2024: testo e nuovo accordo
Il 22 marzo scorso è stato firmato da Confesercenti e OO.SS in contemporanea con Confcommercio il rinnovo del contratto per il terziario, commercio e servizi
Successivamente, con un accordo integrativo il 28 marzo 2024 le Parti sociali hanno apportato alcune precisazioni all'intesa precedente.
Vediamo di seguito le principali novità
CCNL Commercio Confesercenti: aumenti retributivi e assorbibilità
Si conferma, come per Confcommercio, l'aumento retributivo a regime di 240,00 euro lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali) , corrisposto in tranches come segue:
- 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023 (come da accordo di dicembre 2022)
- 70,00 euro a partire dal 1° aprile 2024;
- 30,00 euro a partire dal 1° marzo 2025;
- 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2025;
- 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2026;
- 40,00 euro a partire dal 1° febbraio 2027.
Nell'accordo del 22 marzo veniva previsto che eventuali importi erogati ad personam a partire dal 1 gennaio 2022 per ritenersi assorbibili dagli aumenti contrattuali, devono essere specificamente riconosciuti a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali. Ciò significa che , come precisato dal successivo accordo integrativo 28 marzo 2024 che l'acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) del 1° aprile 2023, e gli importi "una tantum" previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non potranno essere assorbiti da aumenti o una tantum erogati da aprile 2024 a febbraio 2027.
Di seguito le tabelle degli aumenti tabellari previsti e degli importi di una tantum per tutti i livelli:

IMPORTI UNA TANTUM:

Contratto Confesercenti Classificazione e formazione – Testo in PDF
L'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione prevista dall'accordo del 22 marzo è posticipata al 1° giugno 2024, per cui per i contratti di lavoro sottoscritti fino a tale data continuano a trovare applicazione le precedenti figure professionali.
ENTO BILATERALE FORMATIVO QUADRIFOR
Con il nuovo accordo è previsto sia consentita l'iscrizione Quadrifor anche ad aziende del terziario, che applicano un CCNL diverso da quello firmato da Confesercenti sottoscritto da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS e purche siano presenti richiami all'Istituto quale strumento di valorizzazione della formazione continua dei quadri.
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Pensioni anticipate lavori usuranti: domande entro il 1° maggio
L’INPS, con il messaggio 812 del 23.2.2024 , ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024 delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, per soggetti che perfezionano i requisiti nell’anno 2025, ai fini del pensionamento anticipato.
L'istituto sottolinea che la domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Vengono richiamate per maggiori dettagli le istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018 e sono fornite le tabelle per le diverse categorie di lavoratori con la specifica dei requisiti contributivi e di anzianità richiesti.
In particolare, INPS ricorda che i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non verranno adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.
Pensione anticipata lavori usuranti tabelle requisiti 1.1.-31.12.2025
INPS fornisce le seguenti tabelle dei requisiti .
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e
lavoratori notturni a turni per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno o per tutto l'anno lavorativo
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 61 e 7 mesi
97,6
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi*
99,6*
almeno 35 anni
minimo 64 e 7 mesi*
100,6*
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni da 72 a 77 all'anno
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi
99,6
Pensione anticipata lavori usuranti: come fare domanda
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta.
In merito alla documentazione si ricorda che per i lavoratori del settore privato, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione risalente all’epoca in cui sono state svolte le attività e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.
Per le attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali .
Si sottolinea infine che la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico pari a:
- un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
ATTENZIONE per personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile citato non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine pur in presenza dei requisiti il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.
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CIGS imprese strategiche: nuove indicazioni per Alitalia
In tema di ammortizzatori sociali nella conversione in legge del DL 104/2023 detto Decreto "Asset" del 10 ottobre 2023 sono state previste alcune novità
con un ampliamento dei criteri per la Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico. A questo fine sono stanziati 0,3 milioni di euro per l’anno 2023, 1,7 milioni di euro per l’anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l’anno 2025.
Leggi per le altre misure Decreto omnibus bis convertito in legge
Con il nuovo art. 12-quater, in particolare si prevede che :
- ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023
- nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive
- di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico (art. 4 comma 5 del DL 91/2017)
- realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione ad avviso pubblico,
non si applicano le limitazioni riguardanti :
- l’anzianità di effettivo lavoro
- la durata delle ore di sospensione autorizzabili
dettati rispettivamente dall' art 1 comma 2 e dall’art. 22 comma 4 del DLgs. 148/2015).
Ciò significa che fino al 31 dicembre 2023 la CIGS può essere richiesta :
- anche per lavoratori che, al momento della domanda non abbiano un’anzianità di effettivo lavoro nell'unità produttiva interessata, di almeno 30 giorni e
- anche oltre il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Come di consueto INPS è incaricato del monitoraggio del limite di spesa, e non prenderà in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio qualora emerga –il raggiungimento del limite di spesa.
Le modalità applicative per la nuova cigs sono state dettagliate con il decreto ministeriale 5 gennaio 2024 registrato alla corte dei conti il 28 gennaio
Con la circolare n. 32 del 7 febbraio 2024 INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili relative alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in adempimento a quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, rubricato “Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa”, completate con il messaggio 1536 del 18-04-2024.
Sgravio contributivo
In tema di lavoro il Decreto 104 2023 prevedeva anche all'art 12 anche una agevolazione contributiva diretta ad agevolare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a.,.
Si tratta di un incentivo per le assunzioni di tali lavoratori effettuate a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 con esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi.
L’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata .
L’agevolazione è soggetta ai limiti Ue sugli aiuti “de minimis” (compresi quelli del settore agricolo, pesca e acquacoltura).
Su questa misura sono state fornite le prime indicazioni con la circolare 47 2024. Leggi per i dettagli Sgravio assunzioni ex dipendenti alitalia 2024.
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Nuovo Fondo interprofessionale ANPIT per la formazione: istruzioni
Con il decreto direttoriale 24 gennaio 2024, n. 4, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato l’operatività di un nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei quadri e dei dipendenti di:
- Piccole, Medie e Grandi imprese, che operano nei settori economici dell’Industria, dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell’Artigianato, e di
- Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni.
- Il nuovo Fondo è denominato “Fondo INNOVA” ed è stato costituito a seguito dell’accordo interconfederale del 17 ottobre 2019 tra
- l’organizzazione datoriale A.N.P.I.T. (Associazione nazionale per l’Industria e il Terziario) e
- quella sindacale C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)
per la formazione continua nei settori economici sopra indicati,
Con il messaggio 1516 del 17 aprile 2024 INPS fornisce le istruzioni per l’adesione da parte dei datori di lavoro interessati.
Fondo interprofessionale INNOVA codice adesione e istruzioni
Per consentire a tutti i datori di lavoro l’adesione al nuovo Fondo, è stato istituito il nuovo codice "FINN"
I datori di lavoro NON AGRICOLI devono valorizzare il codice nell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell’elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.
Il messaggio ricorda che:
- l ’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dal datore di lavoro direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva e producono effetti con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui le scelte vengono effettuate.
- in caso di cambio di adesione, è indispensabile indicare nel flusso UniEmens sia la causale di revoca che quella di adesione. Contrariamente, la nuova adesione non sarà accettata.
I datori di lavoro AGRICOLI possono aderire
all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, tramite l’apposita funzione denominata “Fondi interprofessionali”, che consente i seguenti adempimenti:
• l’adesione al Fondo prescelto;
• la revoca del Fondo precedentemente prescelto;
• l’adesione a un nuovo Fondo.
l’adesione non deve essere riproposta nei mesi e negli anni successivi in quanto resta valida sino all’esplicita revoca. Può essere proposta, invece, la revoca e l’eventuale adesione a un nuovo Fondo. (se non risulta intervenuta un’esplicita revoca del Fondo precedentemente scelto, non è possibile l’adesione a un nuovo Fondo).
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Equo compenso: sanzioni dal CNDCEC a chi viola le norme
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato il nuovo Codice delle sanzioni in vigore da oggi 18 aprile. E' bene specificare che il precedente regolamento è datato 2016.
Ricordiamo che dal 1 aprile è entrato in vigore anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state declinate anche in termini di sanzioni.
Leggi anche Codice Deontologico Commercialisti: in vigore dal 1 aprile.
Equo compenso: dal CNDCEC sanzioni per chi viola le norme
Tra le principali novità del nuovo regolamento sanzionatorio dei commercialisti sono da segnalare le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso.
In proposito, il comunicato datato 17 aprile del CNDCEC specifica che per le seguenti possibili violazioni:
- se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo,
- se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia,
è prevista la censura.
Vediamo sinteticamente le sanzioni come evidenziate dallo stesso CNDCEC:
- nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità è prevista la sospensione fino ad un anno,
- sull'obbligo di assicurazione è prevista una sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza,
- sulla mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta si prevede la sanzione della censura,
- nel caso di più violazioni deontologiche contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave,
- nel caso in cui, nei rapporti con i clienti, il professionista chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi, si applica la sospensione fino a tre mesi,
- chi suggerisce comportamenti fraudolenti è punito con la sospensione fino a un anno,
- per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali si applica la sanzione della censura.
Il presidente De Nuccio ha commentato il nuovo regolamento specificando che: “L’approvazione del nuovo Codice delle sanzioni è la tappa successiva all’approvazione del nuovo Codice deontologico, di cui fotografa tutte le principali novità. Aggiungiamo quindi un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri codici per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le Istituzioni e verso i nostri clienti”.
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Contratto collettivo concerie 2024: le novità
E' stato siglato il 7 marzo 2024 tra Unic-Concerie Italiane, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil l' accordo per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori dipendenti delle aziende conciarie , in vigore dal 1° luglio 2023 e con validità fino al 30 giugno 2026.
Vediamo le principali novità economiche e normative e le nuove tabelle retributive
CCNL Concerie 2024: novità economiche
Le Parti hanno stabilito un aumento salariale medio pari ad euro 191,00 per il livello D2 suddivisi in 3 tranches:
- euro 96,00 con la retribuzione di marzo 2024;
- euro 55,00 con la retribuzione di gennaio 2025;
- euro 40,00 con la retribuzione di gennaio 2026.
Nello specifico di ogni livello gli aumenti sono i seguenti:


Aspetti normativi: contratti a termine, part -time
In materia di contratto a termine viene previsto che il periodo di prova, nel caso di assunzioni con contratti a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, sia ridotto alla metà e comunque non possa essere superiore al 50 per cento della durata del contratto.
Vengono individuate anche le specifiche esigenze per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato che sono:
- – sviluppo straordinario delle attività di impresa, anche legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività;
- – sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità;
- – esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- – investimenti nei processi produttivi che abbiano l'obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività di impresa (ad. es. salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale);
- – interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla introduzione di nuove apparecchiature nell'ambito della digitalizzazione, della automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza.
Le clausole elastiche se previste nel contratto di assunzione o nell’accordo di trasformazione a tempo parziale possono essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 2 giorni e devono prevedere il riconoscimento di una maggiorazione oraria del 15 per cento.
Sono previsti inoltre:
- nuovi permessi per donatori di midollo osseo e la conservazione del posto di lavoro di 2, 3 e 4 mesi in caso di malattie comportanti una limitazione fisica, psichica o mentale
- per le donne vittime di violenza di genere un congedo massimo di 3 mesi con il riconoscimento di un’indennità a carico dell’Inps.
- l'istituzione della“banca ore solidale”.
- il recepimento del “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” individuandolo come importante strumento per la conciliazione di vita e di lavoro.
Assistenza sanitaria integrativa
Con decorrenza 1° luglio 2021 è prevista l’iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti al fondo sanitario integrativo Sanimoda. Il contributo mensile da versare è di euro 12,00 per 12 mensilità per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato o determinato.
Dal 1° aprile 2026:
- il predetto contributo viene fissato a euro 15,00;
- viene introdotto un contributo integrativo di euro 2,00 mensili per 12 mensilità interamente a carico del datore di lavoro per il finanziamento di un’assicurazione contro la non autosufficienza.
Ccnl concerie 2017: l'accordo precedente
Il 05 aprile 2017, tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria e FILCTEM-CGIL – FEMCA-CISL – UILTEC- UIL è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle aziende conciarie, con vigenza dal 1° novembre 2016 e scade il 31 ottobre 2019.
Il rinnovo prevede l' avvio alla Previdenza integrativa attraverso la confluenza in un fondo di previdenza complementare già esistente, entro il 30 giugno 2017.
Dal punto di vista delle retribuzioni l'aumento contrattuale è pari a euro 85,00 al livello D2 così erogati:
- euro 35 dal 1° novembre 2017;
- euro 30 dal 1° maggio 2018; e
- euro 20 dal 1° maggio 2019.
L'accordo prevedeva il recesso da tutti i contratti provinciali: e una delega per la nuova contrattazione alle aziende e alle Associazioni imprenditoriali territoriali e alle Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) e/o Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori.
Confindustria Vicenza e le organizzazioni sindacali hanno già sottoscritto il 12 settembre 2017 il nuovo integrativo di settore, nel quale la provincia di Vicenza è leader nazionale. L'accordo prevedeva misure di welfare per 1200 euro annui in particolare nella previdenza integrativa , mantenendo però la possibilità di riconoscere il premio economico.