• Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Equo compenso: sanzioni dal CNDCEC a chi viola le norme

    Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato il nuovo Codice delle sanzioni in vigore da oggi 18 aprile.  E' bene specificare che il precedente regolamento è datato 2016.

    Ricordiamo che dal 1 aprile è entrato in vigore anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state declinate anche in termini di sanzioni.

    Leggi anche Codice Deontologico Commercialisti: in vigore dal 1 aprile.

    Equo compenso: dal CNDCEC sanzioni per chi viola le norme

    Tra le principali novità del nuovo regolamento sanzionatorio dei commercialisti sono da segnalare le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso.

    In proposito, il comunicato datato 17 aprile del CNDCEC specifica che per le seguenti possibili violazioni:

    • se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo,
    • se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia,

    è prevista la censura.

    Vediamo sinteticamente le sanzioni come evidenziate dallo stesso CNDCEC:

    • nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità è prevista la sospensione fino ad un anno, 
    • sull'obbligo di assicurazione è prevista una sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza, 
    • sulla mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta si prevede la sanzione della censura, 
    • nel caso di più violazioni deontologiche contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, 
    • nel caso in cui, nei rapporti con i clienti, il professionista chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi, si applica la sospensione fino a tre mesi, 
    • chi suggerisce comportamenti fraudolenti è punito con la sospensione fino a un anno, 
    • per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali si applica la sanzione della censura.

    Il presidente De Nuccio ha commentato il nuovo regolamento specificando che: “L’approvazione del nuovo Codice delle sanzioni è la tappa successiva all’approvazione del nuovo Codice deontologico, di cui fotografa tutte le principali novità. Aggiungiamo quindi un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri codici per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le Istituzioni e verso i nostri clienti”.

  • CCNL e Accordi

    Contratto collettivo concerie 2024: le novità

    E' stato siglato il 7 marzo 2024 tra Unic-Concerie Italiane, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil  l' accordo per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori dipendenti delle aziende conciarie ,  in vigore  dal 1° luglio 2023 e con validità fino al 30 giugno 2026.

    Vediamo le principali novità economiche  e normative  e le nuove tabelle retributive

    CCNL Concerie 2024: novità economiche

    Le Parti hanno  stabilito  un aumento salariale  medio pari ad euro 191,00 per il livello D2 suddivisi in 3 tranches:

    •     euro 96,00 con la retribuzione di marzo 2024;
    •     euro 55,00 con la retribuzione di gennaio 2025;
    •     euro 40,00 con la retribuzione di gennaio 2026.

    Nello specifico di ogni livello  gli aumenti sono  i seguenti:

    Aspetti normativi:  contratti a termine, part -time

    In materia di contratto a termine viene previsto che il periodo di prova, nel caso di assunzioni con contratti a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, sia ridotto alla metà e comunque non possa essere superiore al 50 per cento della durata del contratto. 

    Vengono individuate anche  le specifiche esigenze per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato che sono:

    • – sviluppo straordinario delle attività di impresa, anche legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività;
    • – sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità;
    • – esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
    • – investimenti nei processi produttivi che abbiano l'obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività di impresa (ad. es. salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale);
    • – interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla introduzione di nuove apparecchiature nell'ambito della digitalizzazione, della automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza.

    Le clausole elastiche se previste nel contratto di assunzione o nell’accordo di trasformazione a tempo parziale    possono essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 2 giorni e  devono prevedere il riconoscimento di una maggiorazione oraria del 15 per cento.

    Sono previsti inoltre:

    •  nuovi permessi per donatori di midollo osseo  e la  conservazione del posto di lavoro  di 2, 3 e 4 mesi in caso di malattie comportanti una limitazione fisica, psichica o mentale 
    • per le donne vittime di violenza di genere un congedo massimo di 3 mesi con il riconoscimento di un’indennità a carico dell’Inps.
    • l'istituzione della“banca ore solidale”. 
    • il recepimento del “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” individuandolo come importante strumento per la conciliazione di vita e di lavoro.

    Assistenza sanitaria integrativa

    Con decorrenza 1° luglio 2021 è prevista l’iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti al fondo sanitario integrativo Sanimoda. Il  contributo mensile  da versare è di euro 12,00 per 12 mensilità per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato  o determinato. 

    Dal 1° aprile 2026:

    •     il predetto contributo viene fissato a euro 15,00;
    •     viene introdotto un contributo integrativo di euro 2,00 mensili per 12 mensilità interamente a carico del datore di lavoro per il finanziamento di un’assicurazione contro la non autosufficienza.

    Ccnl concerie 2017: l'accordo precedente

    Il 05 aprile 2017, tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria e FILCTEM-CGIL – FEMCA-CISL – UILTEC- UIL è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle aziende conciarie, con vigenza  dal 1° novembre 2016 e scade il 31 ottobre 2019.

    Il rinnovo prevede l' avvio alla Previdenza integrativa attraverso la confluenza in un fondo di previdenza complementare già esistente, entro il 30 giugno 2017. 

    Dal punto di vista delle retribuzioni l'aumento contrattuale è pari a euro 85,00 al livello D2 così erogati:

    • euro 35 dal 1° novembre 2017;
    • euro 30 dal 1° maggio 2018; e
    • euro 20 dal 1° maggio 2019.

    L'accordo prevedeva il recesso da tutti i contratti provinciali: e una delega per la nuova contrattazione alle aziende e alle Associazioni imprenditoriali territoriali e  alle Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) e/o Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori.

    Confindustria Vicenza  e le organizzazioni sindacali hanno già  sottoscritto  il 12 settembre 2017 il nuovo integrativo  di settore, nel quale la provincia  di Vicenza è leader nazionale. L'accordo prevedeva  misure di welfare per 1200 euro annui in particolare nella previdenza integrativa , mantenendo però la possibilità di riconoscere il premio economico.

  • Lavoro estero

    Disoccupazione lavoratori rimpatriati: le regole INPS

    Inps ha ricapitolato le regole da applicare  per l'indennità di disoccupazione di lavoratori in caso di rientro da un Paese straniero nel messaggio 1398 2024 indirizzato alle proprie sedi territoriali, a seguito di specifiche richieste di chiarimenti.

    Si fa riferimento alla legge 402/1975 che disciplina il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e viene richiamata la circolare INPS  106/2015 riguardante le domande di  disoccupazione per i lavoratori italiani che rimpatriano 

    • da Paesi  soggetti alla normativa  comunitaria (Paesi Ue, Stati See – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e Svizzera) o 
    • da uno Stato estero non convenzionato.

    Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni.

    Indennità di disoccupazione lavoratori italiani dopo lavoro all’estero

    Per i cittadini italiani che  dopo un periodo di i lavoro all'estero e rientrano in Italia in situazione di disoccupazione per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale è prevista l'indennità di disoccupazione calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.

    La prestazione decorre :

    • dal giorno del rimpatrio, se il disoccupato ha dichiarato la disponibilità al lavoro al centro per l’impiego entro sette giorni dal rimpatrio; 
    • dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se è stata dichiarata tra l’ottavo e il trentesimo giorno successivi alla data del rimpatrio.

     La durata massima  della prestazione è di 180 giorni e il pagamento viene effettuato direttamente dall’Inps con accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale oppure tramite bonifico domiciliato presso un ufficio postale.

    Disoccupazione dopo lavoro all’estero come fare domanda

    Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare i seguenti requisiti:

    1. essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
    2. avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

    La domanda di disoccupazione non è soggetta a prescrizione   Nel caso di prima domanda la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente. Per le domande successive si deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato di almeno dodici mesi, di cui sette effettuati all’estero.

    La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, in alternativa si può fare la domanda tramite il contact center o agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    Il termine ordinario per la risposta stabilito dalla legge 241/1990 è di  30 giorni

    Disoccupazione dopo lavoro in stati convenzionati con l’Italia

    In base all’articolo 64 del regolamento Ce 884/2004, la persona che beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, può conservare il diritto alla prestazione, di norma, per un massimo di tre mesi, prorogabili, nel caso di alcuni Stati, fino a sei mesi.

    disoccupati rimpatriati da uno Stato che applica la normativa comunitaria (Paesi UE, SEE – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e Svizzera) devono allegare il documento portatile U1 che riporta i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore, più tutta la documentazione che comprova l'attività lavorativa all'estero (contratto di lavoro, buste paga, ecc.).

    Se la persona non è in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla struttura INPS competente all'istituzione estera.

    Il trattamento di disoccupazione per i rimpatriati viene erogato quindi solo dopo avere acquisito le informazioni relative all’eventuale diritto a carico dello Stato estero interessato.

    Disoccupazione in stati non convenzionati: documenti necessari

    Per i lavoratori italiani che rimpatriano da uno Stati esteri privi di convenzione in tema di sicurezza sociale con l'Italia  resta confermato  quanto indicato nella circolare  INPS 106/2015.

    Nello specifico il cittadino italiano, in stato di disoccupazione e in possesso dei requisiti previsti ha diritto alla prestazione per  un massimo di 180 giorni. 

    Alla domanda non vanno allegati i modelli  U1 e U2, bensì una autocertificazione  attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

  • Lavoro Dipendente

    No al licenziamento per scioperi in nome della sicurezza

    La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 6787 del 14 marzo 2024, si pronuncia in merito ad un licenziamento intimato a fronte di uno sciopero indetto da dei lavoratori per la tutela della loro sicurezza e incolumità.

    Licenziamento e diritto di sciopero: il caso

    Nel caso giunto al vaglio della Cassazione alcuni lavoratori avevano aderito ad uno sciopero e partecipato a manifestazioni di protesta per il miglioramento delle condizioni  di sicurezza  aziendali e il  datore di lavoro aveva ritenuto che i danneggiamenti che ne erano seguiti costituissero giusta causa di licenziamento per abbandono del posto di lavoro.

     In appello i licenziamenti venivano giudicati illegittimi  per mancanza di prove sulle responsabilità individuali dei dipendenti licenziati  con conseguente annullamento  e obbligo di reintegra . 

    Veniva anche accertato che una delle motivazioni dello sciopero era  collegata alla richiesta di  trasferimento di un lavoratore  responsabile di aggressione e e di aver portato un arma sul luogo di lavoro , che l'azienda aveva respinto.

    I giudici di merito avevano affermato che  la richiesta sindacale di allontanamento del  lavoratore  è prevista dell'art. 2087 c.c. e che i datore di lavoro  non puo valutare le motivazioni di uno sciopero  ma solo le modalità con cui si realizza  veniva escluse violazioni in quanto di danneggiamenti non avevano riguardato la capacità produttiva dell'azienda ma  solo alcuni beni di produzione aziendale.

    La sentenza: il datore di lavoro non ha voce sulle motivazioni dello sciopero

    Nella sentenza la Cassazione  richiama l'art. 40 Cost sul diritto di sciopero che è attribuito ai lavoratori e precisa, vista la mancata realizzazione di una precisa   disciplina legislativa  in materia, che , in linea generale,  

    •     lo sciopero consiste in un'astensione dal lavoro  decisa dai lavoratori  per la tutela di  qualsiasi interesse collettivo  che incida  sui rapporti di lavoro;
    •      sono vietate le forme di attuazione con  modalità delittuose, cioè  lesive dell'incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende. 
    •     non sono rilevanti  le valutazioni sulla fondatezza delle ragioni  né la mancanza di preavviso 
    •     è costitutivo dello sciopero il fatto di creare un danno al datore di lavoro   ed è illegittimo solo il comportamento che  pregiudichi irreparabilmente la capacità produttiva dell'azienda.

    Nello specifico la Corte considera  legittima la  richiesta di piena tutela della sicurezza sul luogo di lavoro a fronte di comportamenti pericolosi del soggetto che si chiedeva di allontanare e giudica non rilevanti i danni prodotti dalla manifestazione in quanto non lesivi della produttività aziendale.

    Ha confermato in oltre la valutazione del giudizio di merito  in relazione alle mancate prove sulle responsabilità individuali dei lavoratori per cui  respinge il ricorso dell'azienda in quanto  i licenziamenti impartiti come punizione collettiva per l'esercizio del diritto di sciopero in assenza di giusta causa o giustificato motivo risultano illegittimi.

  • Formazione e Tirocini

    Piano nuove competenze 2024: linee guida per la formazione

    E' stato pubblicato  il 6 aprile 2024  sul sito del ministero del lavoro il decreto interministeriale Lavoro- Economia che approva il nuovo  Piano Nuove Competenze – Transizione, ( PNC-Transizione), allegato A,, in aggiornamento e integrazione  del Piano Nuove Competenze del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    Si tratta del documento programmatico del Governo in tema di formazione finanziata  per il lavoro da realizzare in sinergia con agenzie per il lavoro regioni e provincie autonomi . 

    La novità principale rispetto al Piano precedente, in attuazione di quanto previsto dal decreto 48 2023,   per  raggiungere entro dicembre 2025 gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  è il maggiore   coinvolgimenti degli attori privati . Vediamo maggiori dettagli di seguito.

    Le novità del Piano nuove competenze 2024

    A seguito delle novità ordinamentali introdotte dal Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 convertito Legge 3 luglio 2023 n. 85,  e anche delle prime evidenze sull’andamento del programma PNRR emerse dal monitoraggio  dicembre 2023 e gli esiti dei gruppi di lavoro con le amministrazioni regionali , con il parere positivo della Conferenza Stato – Regioni , si è reso necessario aggiornare il Piano Nuove Competenza, in coerenza con la necessità di perseguire e raggiungere, entro dicembre 2025, gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

    Il documento pubblicato descrive  il piano in risposta alle necessità emerse dalla Commissione Europea nell'ambito del capitolo RepowerEU. 

    Questo piano si propone  in particolare di affrontare il fenomeno dello skills mismatch, ovvero la discrepanza tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle possedute dai lavoratori, con un focus particolare verso i settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, inclusi quelli relativi alla transizione ecologica.

    I principali aspetti del piano includono:

    • Maggiore Coinvolgimento del Settore Privato: Si punta a un coinvolgimento più marcato del settore privato nella programmazione e realizzazione dell'offerta formativa. Questo aspetto si estende dalla promozione dei Patti per le competenze alla realizzazione di percorsi di specializzazione tecnologica post diploma, collegati strettamente con le politiche industriali.
    • Promozione della Formazione Continua: Importanza viene data alla valorizzazione della formazione sul lavoro e all'evoluzione dei sistemi di riconoscimento delle competenze, garantendo così la loro effettiva utilità e spendibilità.  Implementazione di Sistemi di Analisi Ex Ante: Si mira all'introduzione di sistemi analitici avanzati per il mercato del lavoro, per anticipare i fabbisogni di competenze e contribuire a ridurre lo skills mismatch.
    • Monitoraggio degli Effetti Occupazionali: Particolare attenzione verrà data al monitoraggio degli effetti che la formazione finanziata ha sull'occupazione, specialmente per quanto riguarda la formazione continua gestita dai Fondi paritetici interprofessionali. Il piano si propone, dunque, di rafforzare il legame tra formazione, mercato del lavoro e politiche industriali, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva, attenta alle transizioni ecologiche e digitali in atto. L'obiettivo finale è quello di migliorare l'occupabilità dei lavoratori attraverso un allineamento più stretto tra le loro competenze e i fabbisogni del mercato, rendendo l'economia italiana più competitiva e resiliente.

  • Lavoro Dipendente

    Ispezioni sul lavoro: nuovi chiarimenti sul potere di disposizione

    La sentenza del Consiglio di Stato n. 2778/2024 affronta una questione di grande rilevanza per i datori di lavoro , focalizzandosi sulle prerogative degli ispettori del lavoro. Inoltre sottolinea   le conseguenze dell'inosservanza di tali richieste confermando una precedente interpretazione dell'Ispettorato stesso . La decisione chiarisce alcuni  aspetti fondamentali riguardo all'applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 124/2004

    Il caso  analizzato dal Consiglio 

    Il caso specifico trattato nella sentenza riguarda un contenzioso tra l'Ispettorato del Lavoro e il Patronato Inas Cisl, relativo all'applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 124/2004. Il nucleo della controversia si concentra sull'emissione di un "provvedimento di disposizione" da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone, il quale ha richiesto al Patronato Inas Cisl di rivedere l'inquadramento di alcuni dipendenti, considerato non conforme alle disposizioni contrattuali vigenti.

    Il Patronato Inas Cisl ha impugnato il provvedimento per vari motivi, tra cui la presunta illegittimità dello stesso per essere stato emesso oltre il termine massimo previsto dalla legge, la mancanza di una motivazione adeguata e l'assenza di una precisa indicazione delle fonti di prova che giustificassero la decisione degli ispettori. Il TAR del Friuli Venezia Giulia, in primo grado, aveva accolto il ricorso del Patronato, escludendo che l'inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante rientrasse tra le irregolarità che potevano essere contestate dall'Ispettorato nell'esercizio del potere di disposizione previsto dall'art. 14.

    Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ribaltato la decisione del TAR, sostenendo che il potere di disposizione degli ispettori del lavoro si estende anche alle violazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Questa interpretazione amplia significativamente l'ambito di applicazione dell'art. 14, riconoscendo agli ispettori la capacità di intervenire in una varietà più ampia di irregolarità relative al lavoro e alla legislazione sociale, purché non già soggette a sanzioni penali o amministrative.

    Nonostante la decisione del Consiglio di Stato di riconoscere l'ammissibilità dell'applicazione dell'art. 14 alle violazioni dei CCNL, la sentenza ha poi confermato l'esito del TAR, ma con diversa motivazione, basata sulla mancanza di adeguata motivazione e insufficiente istruttoria del provvedimento impugnato. In sostanza, sebbene il Consiglio di Stato abbia chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 14, ha comunque ritenuto che, nel caso specifico, il provvedimento di disposizione non fosse stato adeguatamente motivato e supportato da un'istruttoria idonea, portando alla conferma dell'annullamento dello stesso.

    Potere degli ispettori e sanzioni amministrative 

    La sentenza ricorda che gli ispettori hanno il potere di emettere un "provvedimento di disposizione", immediatamente esecutivo, per richiedere ai datori di lavoro di conformarsi alle normative contrattuali. Questo potere si estende a tutti i casi di irregolarità non già soggette a sanzioni penali o amministrative, inclusa l'applicazione errata dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

    ATTENZIONE La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14 scatta solo se il datore di lavoro non ottempera al provvedimento ispettivo. Quindi, non è l'irregolarità in sé a essere sanzionata, ma la mancata conformità alle disposizioni dell'ispettore.

    La novità nell'interpretazione del Consiglio di Stato sta nel fatto che il potere di disposizione degli ispettori include anche le violazioni dei CCNL,  superando  la precedente decisione del TAR che aveva limitato l'ambito di applicazione . La sentenza sottolinea l'importanza della piena ed effettiva applicazione dei CCNL, evidenziando la rilevanza pubblicistica di queste norme.

    Questo implica che  i datori di lavoro devono attenersi strettamente alle disposizioni degli ispettori del lavoro. La mancata impugnazione di un provvedimento di disposizione rende definitivo l'accertamento delle irregolarità, limitando così le possibilità di contestazione in fase successiva.

    Viene rimarcata infine la necessita dell''adeguatezza della motivazione e della istruttoria sottostante alcuni provvedimenti, evidenziando l'importanza di una base istruttoria solida e di una motivazione chiara per garantire la legittimità degli atti ispettivi.

    La nota dell'ispettorato 4539/2020 sul potere di disposizione

    L’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 4539 del 15 dicembre 2020, ha  fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione del potere di disposizione degli ispettori, modificato dal Decreto legge 76/2020  che sostituiva il precedente articolo 14, D.Lgs. 124/2004. 

    Facendo seguito alla prima circolare sul tema , n. 5 2020, l'ispettorato raccomandava che la disposizione dell'ispettore  sia basata su  una valutazione complessiva della fattispecie oggetto di accertamento,  per garantire al lavoratore una effettiva tutela.

    La disposizione va evitata comunque nei casi in cui  anche se consentita, possa determinare  effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori.

    La nota specifica che  il potere di disposizione  si applica nei casi in cui non siano previste specifiche sanzioni  penali e amministrative per le violazioni rilevata nel corso delle ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

    Per quanto riguarda la violazione o errata applicazione di  obblighi contrattuali  , secondo la nota va fatto riferimento non solo al  Ccnl  di settore ma anche  a quello effettivamente applicato dal datore di lavoro  v. circolare INL n. 5/2020) . 

    Invece per quanto riguarda le violazioni legate alla parte normativa ed economica del Ccnl va escluso il riferimento  alla parte obbligatoria dei Ccnl (circolari INL n. 9/2019 e n. 2/2020)   fatte salve le ipotesi già valutate positivamente e riportate in allegato.

     La previsione di una sanzione civile non esclude l’applicabilità del provvedimento di disposizione

    L’adozione della disposizione  va invece esclusa nei casi di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti

  • Lavoro Dipendente

    Costo medio lavoro servizi postali: decreto e tabelle 2024/25

    Con il decreto direttoriale 3 del 29 marzo 2024 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato il costo medio del lavoro per le imprese del settore servizi postali e recapiti  a partire da gennaio 2024, definiti nelle tabelle allegate al decreto in maniera distinta per operai e impiegati., ai fini in particolare dell'affidamento di appalti pubblici.

    La precedente determinazione  risaliva a dicembre 2021 e nel frattempo è intervenuto il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese  esercenti servizi postali in appalto, stipulato il 21 dicembre 2023 tra Fise-Assoposte e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOSTE;

    A seguito di interlocuzioni con  le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie , il ministero comunica il  costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali in appalto, per gli operai e per gli impiegati,  aggiornato a decorrere  dai mesi di

    •  gennaio e marzo 2024;
    •  gennaio e dicembre 2025.

     Fa presente che il costo del lavoro cosi determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione:

    • a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle  disposizioni vigenti;
    • b) ad oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi  inerenti ad aspetti logistici (indennità varie, lavoro notturno, ecc.);  
    • c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.