• Rubrica del lavoro

    Lavori usuranti: comunicazione entro il 2 aprile 2024

    La scadenza per la compilazione e invio del modello “LAV_US” con riferimento alle attività lavorative usuranti  svolte nell’anno che l'anno scorso era stata prorogata al 17 aprile  torna quest'anno alla data ordinaria del 31 marzo ma per le festività di Pasqua slitta al 2 aprile 2024

    Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'adempimento, che viene richiesto ai fini di monitoraggio.

    Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: come fare

    L'adempimento è previsto del D.M. 20/9/2011, che ha introdotto la possibilità di accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono:

    • addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti  c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011); 
    • addetti a  un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” o
    •  addetti all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici
    •  conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

    Con l'articolo 5, impone al datore di lavoro  l'invio di una comunicazione con l'indicazione  del periodo e  del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti nell'anno precedente.

    Comunicazione lavoro notturno

    • In caso di lavoro notturno, la comunicazione deve indicare anche , per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno 
    • in riferimento al lavoro notturno a turni,  se effettuato  per l'intero anno ed in via esclusiva, la comunicazione è dovuta solo in caso di effettuazione di un o minimo di 64 giornate. 
    • Invece per il semplice lavoro notturno ( ex art. 1, comma 1, lett b, n. 2, del D.Lgs. 67/2011), la comunicazione  e dovuta solo  per lo svolgimento di  almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'interno anno. 

    Comunicazione lavori usuranti: scadenza

    L'obbligo viene assolto    normalmente entro il 31 Marzo di ogni anno, tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito  di Servizi per il lavoro  del Ministero (https://www.servizi.lavoro.gov.it/modulolavus/). Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia  in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.

    Come detto,  cadendo quest'anno la festività di Pasqua  il 31 marzo e il Lunedi dell'Angelo il 1 aprile i termine è fissato al 2 aprile 2024.

    Il Modello può essere presentato da

    • datore di lavoro, 
    • azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da
    •  intermediari abilitati ( consulenti o associazioni datoriali).

    Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:

    1. Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
    2. Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, nella quale vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
    3. Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, in cui sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.

    Comunicazione lavori usuranti: le sanzioni 

    Il mancato invio del Modello LAV_US solo per i casi di lavoro notturno  oltre i limiti sopraesposti e per  linea catena comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.

    Comunicazione lavori usuranti: FAQ

    Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha pubblicato alcune FAQ

    In particolare viene chiarito ad esempio che 

    1. in caso di lavoro in somministrazione,  sono obbligate all'invio del modello  le imprese utilizzatrici, senza distinzione dagli altri lavoratori.
    2. Inoltre si specifica che le comunicazioni vanno fatte per tutti i lavoratori a prescindere da fatto che abbiano maturato i  requisiti necessari per l’accesso anticipato alla pensione.
    3.  in caso di fusione tra due aziende con  estinzione dell’incorporata, l’obbligo di invio  è in capo all’azienda incorporante.

  • Lavoro Dipendente

    Bonus lavoratrici madri: perimetro di tassazione

    Con Risposta a interpello n 57 del 1 marzo le Entrate chiariscono il perimetro del trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri in forma di "welfare aziendale" dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità. 

    Si chiarisce se tali somme, destinate a coprire la differenza tra l'indennità di maternità e la retribuzione completa, soddisfino i criteri per essere escluse dalla tassazione ai sensi dell'articolo 51 del Tuir.

    Bonus lavoratrici madri: quando non sono tassati

    La Società istante, in qualità di sostituto di imposta, vuole riconoscere a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma equivalente alla differenza fra:

    • l'indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell'INPS,  
    • e il cento per cento della retribuzione mensile lorda. 

    Tale importo, riconosciuto per i tre mesi successivi al  periodo di astensione obbligatoria, verrebbe erogato a ciascuna lavoratrice non come retribuzione monetaria ma in forma di ''welfare aziendale''. 

    Ciò premesso si chiede se quanto rappresentato soddisfi i presupposti di non imponibilità di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917 (Tuir).

    L'agenzia ricorda che, l'articolo 51 individua al comma 2 e all'ultimo periodo del  comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi  spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri  di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità  contributiva e di progressività dell'imposizione. 

    In altri termini, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente deve essere coordinata col principio di onnicomprensività che, riconducendo nell'alveo di tale  categoria reddituale tutto ciò che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, riconosce l'applicazione residuale delle predette deroghe, in ragione anche della  circostanza che i benefit ivi previsti non sempre assumono una connotazione strettamente  reddituale

    Pertanto, si evidenzia che le somme in oggetto dovrebbero assumere rilevanza reddituale in quanto rappresentano un'erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile e rispondono a finalità retributive. 

    Ciò implica che, secondo l'interpretazione dell'Agenzia, tali somme non possono essere considerate non tassabili semplicemente perché erogate sotto forma di welfare aziendale, se queste sostituiscono la retribuzione che le lavoratrici avrebbero altrimenti percepito.

    Allegati:
  • Contributi Previdenziali

    ZFU Sisma Centro Italia: agevolazioni previdenziali 2024

    Con il messaggio INPS    97  del 4 marzo 2024 i'istituto comunica l'ampliamento delle agevolazioni previdenziali per la Zona franca urbana detta Sisma Centro Italia"  istituito inizialmente dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    Si ricorda che si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dei  Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.

    I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, 2023.

    Ora la  legge 18 2024 (DL 215 2023  convertito in legge) , ha  previsto l’estensione anche  per il periodo di imposta 2024.

     L'istituto sottolinea che:

    • il Ministero delle Imprese e del made in Italy , può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione 
    • il destinatari dei provvedimenti  ministeriali possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto  con le indicazioni operative fornite nella circolare n. 48/2019.
    • Si può utilizzare  il modello di pagamento “F24”, anche in compensazione,  attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE) . con i  codici tributo istituiti dall'Agenzia:   “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165”, "Z166".
  • Rubrica del lavoro

    CCNL alimentare industria rinnovo 2024: i dettagli

     Firmato il 3 marzo  dopo una trattativa a oltranza anche in notturna  il   rinnovo del Ccnl dell’industria alimentare, scaduto a novembre 2023  che coinvolge  oltre 450 mila lavoratrici e lavoratori 

    Nel corso degli incontri a gennaio  era stato raggiunto l'obiettivo dell'accordo economico che prevede l' incremento di 214 euro sul Tem (trattamento economico minimo).è stata firmata l'adesione al contratto, rinnovato nel 2020. Inoltre l'accordo era stato condiviso anche da parte delle tre associazioni che non avevano firmato il precedente rinnovo , Assalzoo, Assocarni e Italmopa, ricompattando così il fronte datoriale che risulta ora composto da tutte le 14 associazioni del settore. Agli incontri erano presenti oltre 200 delegati sindacali .

    Vediamo le novità dell'accordo diffuse nel comunicato sindacale  in attesa del testo ufficiale 

    CCNL alimentare industria Novità economiche 

     Si prevede incremento di 280 euro per un montante complessivo a parametro 137 che al termine dei 4 anni sarà pari a 10.236 euro.

     La prima tranche parte dal 1 dicembre 2023 con un aumento di 75 euro per cui  nei primi 14 mesi di applicazione  si ottiene il  60% dell’aumento totale previsto. 

    Per i casi di mancata contrattazione di secondo livello si aggiungono altri 15 euro mensili a quelli già previsti.

    Per il welfare contrattuale, si amenta il contributo di 4 euro  al fondo integrativo sanitario Fasa a garanzia di maggiori prestazioni.

    Per il fondo di previdenza complementare Alifond il contributo a carico delle aziende arriva a 1,5% (+0,3%, equivalente a 6 euro); viene inoltre rafforzato il fondo a sostegno del congedo di maternità e paternità.

    CCNL alimentari industria Novità contrattuali 

    Importante la riduzione dell’orario di lavoro, che nel settore alimentare non subiva modifiche, a livello nazionale, da 30 anni: 

    • a partire dal 1 gennaio 2026 coloro che svolgono turni di 18 e 21 ore avranno una riduzione di 4 ore a cui si aggiungeranno altre 4 ore lnel 2027
    • dal 1 gennaio 2027 la riduzione di 4 ore si applicherà a tutti i lavoratori e le lavoratrici. 

    L'accordo impegna le parti a  definire future intese a livello aziendale con le Rsu per ulteriori riduzioni dell’orario di lavoro in caso di investimenti tecnologici che potrebbero impattare su produttività e occupazione.

    Per il  contrasto alla precarietà  è stato dimezzata la percentuale complessiva che passa dal 50% al 25% dei contratti a termine, in somministrazione e in staff leasing.

    Per i congedi parentali, aumentano  le ore retribuite per l’inserimento al nido e scuola dell’infanzia e per l’accudimento dei genitori anziani, nonché per donne vittima di violenza. 

    In materia di pari opportunità  si demanda sia alla contrattazione nazionale che a quella di secondo livello l’individuazione di soluzioni e all’Ente bilaterale di settore la promozione di analisi e buone pratiche.

    Per rivisitare il sistema classificatorio  si avviano  i lavori della Commissione paritetica tecnica per l’aggiornamento delle declaratorie a partire dal 2024.

    Il sofferto iter di rinnovo del ccnl industria alimentare 2020 

    Era stato siglato  il  31 luglio 2020   il rinnovo del contratto nazionale dell’industria alimentare 2019-2023 tra Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e Unionfood, Ancit e AssoBirra,  dopo  9 mesi di trattativa, anche  se  le aziende facenti capo a Federalimentare inizialmente non avevano aderito  (Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa e Mineracqua ). Scelta "incomprensibile"  secondo i rappresentanti dei lavoratori . 

    Successivamente hanno aderito anche  Assica, Mineracqua, Anicav, Assobibe e Assolatte. 

    In data 21 dicembre 2020 il rinnovo è stato siglato da UNAITALIA  per il settore delle carni avicole e delle uova

    In data 25 gennaio  2021 è stata sottoscritta   la stesura definitiva del CCNL industria alimentare 2019-2023 tra Fai-Flai-Uila e le 11 associazioni datoriali :  Ancit-Anicav-Assica-Assitol-Assobibe-Assobirra-Assolatte-Federvini-Mineracqua-UnaItalia-Unionfood, cui  si è aggiunta Unionzucchero.

     Il nuovo testo definitivo del contratto    avrà validità per tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore secondo i  segretari generali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, Onofrio Rota, Stefano Mantegazza e Giovanni Mininni  che hanno espresso soddisfazione e il ringraziamento per l’impegno delle parti,  anche se dispiaciuti per l’assenza di alcune associazioni.

    " Il valore del rinnovo contrattuale è enorme, non solo per l’aumento salariale, ma anche per aver condiviso alcuni punti estremamente innovativi, come ad esempio la classificazione del personale,  o il lavoro agile, che sarà finalmente normato garantendo più diritti e migliore gestione del personale”.

    Scarica qui il testo in PDF 

    I principali aspetti del contratto agroalimentare industria 2020

    Il contratto firmato il 31 luglio  2020 riconosceva:

    • un aumento salariale  di 119 euro a regime, a cui si aggiungono 
    • 5 euro di welfare e 
    • 30 euro come elemento perequativo per  tutti i lavoratori per i quali non viene svolta la contrattazione di secondo livello”.

    Tra i punti qualificanti del rinnovo, secondo i sindacati :

    –       introduzione di specifici piani di formazione pre-assunzione, 

    –        obbligo di garantire l’accesso alla formazione a tutti i lavoratori, rafforzamento della collaborazione tra imprese e mondo della scuola e dell’Università;

    –       recepimento dei contenuti del Patto della Fabbrica su partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori;

    –       obbligo, da parte dell’azienda, in caso di mancata iscrizione al sistema di welfare, a versare 20 euro mensili  extra in busta paga;

    –       viene normato in maniera innovativa il lavoro agile, a partire dal diritto alla disconnessione e alla privacy;

    –       in materia di tutela della salute, viene rafforzata la formazione e si impegnano le parti a dedicare una giornata al tema della sicurezza sul lavoro;

    –       migliorata la normativa degli appalti, che vincola all’applicazione del contratto nazionale del settore merceologico delle attività appaltate, sottoscritte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

    –       in materia di congedi parentali vengono ampliati sia quelli retribuiti che non retribuiti, per i figli a carico e l’assistenza familiare, e viene riconosciuto il congedo per donne vittime di violenza;

    –       rinviato al 1° gennaio 2025 il versamento del contributo da parte dei lavoratori al fondo di assistenza sanitaria Fasa;

    –       prolungamento dell’esenzione dal lavoro notturno per le lavoratrici che rientrano dalla maternità e per i padri in condizione di monogenitorialità.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Bando ISI 2022: scadenza 12 marzo per le imprese subentrate

    Inail ha comunicato il 25 gennaio la pubblicazione  online degli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento ammesse al Bando ISI 2022, distinti per regione e per Asse.

    A  seguito della redistribuzione delle risorse economiche,  le ditte subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (identificate con il codice S-AMS), devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12 marzo 2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria.(vedi sotto i dettagli)

    Il Bando INAIL  per la sicurezza  relativo al 2022 ha avuto lo stanziamento record  di  oltre 333 milioni di euro. Sono stati  raggiunti cosi   3  miliardi di euro erogati a fondo perduto,  dal 2010,  alle imprese che si impegnano a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro proponendo progetti migliorativi che passano al vaglio dell'istituto. 

    Come ogni anno, i fondi   destinati  ai nuovi finanziamenti   previsti dalla  legge 208 2015, sono suddivisi per regione o province autonome per cui gli avvisi sono distinti  e  tutta la documentazione è  disponibile sul   sito   internet   dell'INAIL,  a questo link .

    Di seguito un riepilogo delle regole, procedura e calendario aggiornato. 

    Bando Isi 2022 Elenchi provvisori pubblicati

    Come previsto dall’’Avviso pubblico Isi 2022, il 9 novembre 2023 sono stati pubblicati  gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento , sempre suddivisi per regione, e con le seguenti precisazioni :

    Negli elenchi è riportato lo stato delle domande come di seguito indicato:

    •  S = collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento

    •  S-REC = subentrate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall’esclusione delle domande annullate per violazione delle regole tecniche in applicazione dell’art. 14 del bando Isi 2022

    •  N = ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi

    Per le domande contrassegnate dalla lettera S o S-REC,  le imprese devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18:00 del 19 dicembre 2023 a inviare il modulo di domanda (Modulo A) unitamente alla documentazione a suo completamento.

    I finanziamenti possono essere richiesti da 

    •  Imprese,  anche  individuali,  ubicate  su  tutto  il  territorio  nazionale iscritte alla Camera di commercio industria  artigianato  e  agricoltura   e
    •  enti del terzo settore solo per  l'asse  2  di  finanziamento  

    Assi di finanziamento e risorse disponibili

    Come di consueto sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

    1. Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
    2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
    3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
    4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
    5. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

    Le risorse  sono ripartite  anche per regione/provincia autonoma 

    Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

    Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.

    ASSI PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO LIMITE IMPORTI MINIMO E MASSIMO
    ASSI 1,2,3, 65% minimo 5.000
    massimo 130.000
    *nessun limite  minimo per imprese fino a 50 dipendenti  per l'asse di finanziamento 1.2 
    ASSE 4 65% minimo 2.000
    massimo 50.000
    ASSE 5 40% per le imprese
    50% giovani agricoltori
    minimo 1.000
    massimo 60.000

    Regole tecniche e calendario scadenze

    INAIL ha pubblicato il 18 settembre  2023  le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento   per gli utenti . Il 29 settembre il documento è stato aggiornato 

    QUI  il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico”

    Il 29 settembre è stata pubblicata la "Tabella temporale".

    La tabella del calendario che segue sarà aggiornata man mano con le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi.

    apertura sportello compilazione domande 2 maggio 2023
    chiusura sportello compilazione domande 16 giugno 2023
    pubblicazione tabella temporale  29 settembre 2023

    Momento 1 Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore

     09/10/2023 10:00

    Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul  portale del partecipante e dell’amministratore.

    10/10/2023 10:00

    Momento 3 – Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.

     23/10/2023 10:00

    Momento 4 – Inizio autenticazione e pagina di attesa.

    Pagina di test non disponibile sul portale partecipante

    26/10/2023 10:00
    Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:00
    Momento 6 Fine della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:20
    Pubblicazione elenchi cronologici provvisori 9 NOVEMBRE 2023
    Upload della documentazione per gli ammessi 

    Dal 10 novembre al 19  22 dicembre 2023, entro le ore 18:00

    Pubblicazione elenchi cronologici definitivi  26 gennaio 2024 
     UPLOAD DOCUMENTAZIONE ULTERIORI IMPRESE AMMESSE 12 MARZO 2024 ORE 18.00

    Bando ISI INAIL 2022 : scadenza perentoria per le imprese subentrate

      Riguardo al perfesizionalemnte della domanda per le imprese subentrate  si ricorda che l’invio del modulo A insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda, è regolato dagli artt. 18 e 27 dell’avviso e deve avvenire entro il termine inderogabile del 12 marzo 2024 ore 18:00.

    I termine è perentorio e in assenza la sede INAIL territorialmente competente, invierà all’indirizzo PEC indicato nella domanda on line, formale comunicazione di decadenza della  domanda  telematica 

    Novità bando ISI 2022: nuovi profili di accesso e assistenza

    L'istituto ha anche comunicato il 15 febbraio 2023 che per semplificare la  presentazione della domanda di finanziamento,  è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso con  due nuovi specifici profili riservati a 

    1. professionisti ( qui il Modello) 
    2. società di intermediazione. (qui il Modello)

    I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI. 

    Per informazioni ed assistenza   sono disponibili 

    • il numero  telefonico  06.6001  del  Contact  center INAIL. 
    • il servizio INAIL  Risponde,  nella sezione        Supporto         del         sito         www.inail.it  (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).
    Allegati:
  • TFR e Fondi Pensione

    Imposta sostitutiva TFR: compensazione verticale senza visto di conformità

    Il  16 febbraio 2024 scaduto  il termine per il versamento del  saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturati nel corso 2023 dai dipendenti. Il rendimento è calcolato sulle quote accantonate in azienda alla data del 31 dicembre 2022.

    Come noto l'adempimento prevede due appuntamenti:

    1. il primo, per il pagamento dell’acconto, da effettuare entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento,
    2.  il secondo, per il saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

    Va ricordato che i termini restano invariati anche se il rapporto di lavoro si conclude in corso d'anno.

    Si ricorda che dal 2015 l’aliquota  fiscale è del 17%. Per calcolare la rata in scadenza il 16 febbraio occorre considerare la differenza tra l’imposta complessiva, tenendo conto del coefficiente di dicembre 2022  e l’anticipo corrisposto a dicembre  023 (con metodo storico o previsionale).

    Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il  codice tributo “1713”.

    Si ricorda che è possibile utilizzare  in compensazione anche il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 662/1996. 

    Eccedenze credito di imposta  sostitutiva TFR: regole ordinarie

    ATTENZIONE in caso di conguaglio  a saldo dell'imposta sostitutiva che risulti in importo  a credito  per il datore di lavoro  , caso molto probabile visto il tasso di inflazione del 2023 , il sostituto d'imposta deve riportare l'eventuale credito nel modello 770/2023, con recupero dell'eccedenza in compensazione con modello F24.

    Si ricorda anche che  per le compensazioni in F24 se  saldo a credito è superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di apposizione del visto di conformità ex articolo 1, comma 574, legge 147/2013.

    Recentemente viste le difficolta applicative incontrate dalle software house sulle  corrette modalità di esposizione del credito derivante da eccesso di versamento dell’acconto ( codice tributo  1712),  l’Agenzia con la risoluzione 68 2023   specificato che sono utilizzabili 

    • il codice 6781 riguardante  “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato” (risoluzione agenzia delle Entrate 9/2005);
    • il codice 1627  relativo a “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – art. 15, comma 1, lett. b) D.Lgs. 175/2014” (risoluzione agenzia delle Entrate 13/2015).

    Credito di imposta  compensabile senza visto:  Nota Fondazione CDL 

    La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in uno dei consueti approfondimenti pubblicati sul sito istituzionale ha  trattato il tema del possibile ampio credito  prodotto con il saldo dell'Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di fine rapporto,   chiarendo, anche alla luce della risoluzione dell'Agenzia  emanato proprio in risposta ad una richiesta del Cno ,  le modalità che consentono di  evitare la necessità di apporre il visto di conformità, compensando il credito negli anni successivi 

    Gli esperti della fondazione  affermano che l’eventuale eccedenza di versamento puo essere scomputata  dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli “importi a debito versati”, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo “1627” tra gli “importi a credito compensati”. 

    In questo modo non sussiste    l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore a 5.000 euro.

    Scarica qui il testo del documento .

     In particolare viene spiegato che  il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445 regola le cosiddette compensazioni verticali o interne, in combinato disposto con l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 .

    Segnatamente:  l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che, «in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive siano scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.[…] Dette somme non  concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445»;

    L’articolo 1 del D.P.R. n. 445/1997 prevede:  «2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 (ora leggasi art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 175/2014 NdR) non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a  sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta  successivo o di chiederne il rimborso […]».

    Inoltre, continua la Fondazione:  Circa l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni che ci occupano, la circolare  dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che è necessaria solo «nel  caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ai sensi dell’art. 17 del decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti  nell’anno successivo, posto che, come precisato con la circolare n. 28/E del 2014, il limite dei  15.000 euro (ora leggasi 5.000 euro, N.d.R.), al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto  di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti». (v. anche  risoluzione n. 73/e del 4 agosto 2015).

  • Lavoro Dipendente

    Indennità malattia trasporto locale 2024 : invio entro il 31 marzo

    Per il rimborso delle indennità di malattia dei  lavoratori del trasporto pubblico di competenza  2023 le aziende devono  inviare le domande con la documentazione entro il  31 marzo 2023.

    Lo ricorda il Ministero del lavoro con un comunicato sul sito istituzionale in cui fornisce anche i modelli utili alla richiesta 

     l'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 211,  prevede infatti  per questi lavoratori  il trattamento previdenziale di malattia  previsto per i lavoratori del settore industria. 

    La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti  dalle aziende viene poi  stabilita da  apposito decreto  del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

     Per l’acquisizione dei dati necessari  alla emanazione del provvedimento  viene richiesta la collaborazione delle aziende che devono inviare i dati necessari  ovvero

    1. numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nel 2022 ed interessati all’applicazione degli accordi nazionali – esclusi dirigenti, cfl, contratti di inserimento, apprendisti,  –  inclusi i contratti a tempo determinato,  e 
    2. gli  oneri sociali sostenuti.

    A tal fine, le aziende aventi titolo al rimborso  dovranno far pervenire al Ministero, debitamente compilate e corredate :

    La predetta documentazione, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC entro il termine del 31 marzo 2024, a pena di decadenza (ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto Interministeriale 6 agosto 2007), al seguente indirizzo: [email protected]

    tI fac simili  sono  pubblicati anche  sul sito istituzionale del ministero WWW.LAVORO.GOV.IT.