-
Ricongiunzione Gestione separata e Casse: ecco le istruzioni INPS
La ricongiunzione dei contributi previdenziali tra diverse gestioni diventa più semplice e conveniente per lavoratori e liberi professionisti.
Con una nota sul sito del Ministero del Lavoro del 21 novembre 2025, era stata aperta la possibilità per chi ha versato contributi in più gestioni – come Casse professionali, Fondo lavoratori dipendenti o altre forme previdenziali – di riunire i contributi in un’unica posizione assicurativa.
Il cambiamento è particolarmente importante in un sistema ormai dominato dal metodo contributivo, in cui ogni contributo versato conta in modo diretto sul calcolo della pensione. L’eliminazione di vincoli interpretativi che tenevano “isolata” la Gestione separata aiuta a creare un sistema previdenziale più coerente e riduce il rischio che spezzoni di contribuzione restino inutilizzati o poco valorizzati, con ricadute negative sui diritti pensionistici dei lavoratori.
Con la circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Istituto fornisce i chiarimenti applicativi sulle modalità di esercizio della ricongiunzione dei contributi che coinvolge la Gestione separata, definendo limiti, criteri di calcolo e effetti pensionistici dell’operazione.
Novità per la Gestione separata INPS: Casse professionali – i vantaggi per i liberi professionisti
La nota ministeriale specificava che possibilità di effettuare la ricongiunzione dei contributi con la Gestione separata INPS è applicabile in entrambe le direzioni:
- è possibile trasferire contributi verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali oppure
- spostare i contributi dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.
In pratica, un libero professionista che nel corso della carriera ha alternato periodi con partita IVA iscritta alla Gestione separata e periodi di iscrizione alla propria Cassa di categoria potrà, nei limiti delle norme di ciascun ente, chiedere di riunire questi contributi, superando la precedente frammentazione.
Si tratta di un passaggio che, secondo Adepp, l’associazione delle Casse professionali, consente di superare una vera e propria forma di discriminazione verso i liberi professionisti, spesso caratterizzati da percorsi lavorativi più instabili e discontinui rispetto ai lavoratori dipendenti.
Grazie alle nuove indicazioni interpretative fornite dal Ministero del Lavoro all’INPS, la ricongiunzione si affiancherà in modo più armonico a totalizzazione e cumulo, offrendo ai professionisti un ventaglio più ampio di strumenti per valorizzare l’intera storia contributiva e raggiungere più facilmente i requisiti per la pensione.
La circolare INPS 15 2026
Le principali indicazioni operative della circolare 15 2026 chiariscono che:
- la domanda di ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi contributivi ancora disponibili presso le altre gestioni;
- non è ammessa la ricongiunzione parziale;
- restano esclusi i periodi che hanno già dato luogo a pensione;
- non possono essere ricongiunti verso la Gestione separata i periodi antecedenti al 1° aprile 1996, data di introduzione dell’obbligo contributivo;
- sono quindi escluse le Casse professionali presso le quali l’interessato risulti titolare, anche solo in parte, di contribuzione anteriore a tale data.
Calcolo dell’onere, accredito dei periodi ed effetti sulla pensione
La circolare dedica ampio spazio alla determinazione dell’onere di ricongiunzione e agli effetti previdenziali dei periodi trasferiti, chiarendo che:
- per i periodi da valutare nella Gestione separata non si applica il criterio della riserva matematica;
- l’onere è determinato con calcolo contributivo a percentuale;
- l’aliquota da applicare è quella IVS vigente alla data della domanda; per semplificazione, l’INPS indica l’aliquota del 33%, riferita agli iscritti alla Gestione separata in via esclusiva;
- la base di calcolo è la retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda;
- si applicano i limiti di minimale e massimale contributivo vigenti nell’anno della richiesta;
- dall’onere complessivo va sottratto l’importo dei contributi trasferiti dalle gestioni di provenienza.
Per quanto riguarda gli effetti previdenziali:
- i periodi ricongiunti sono accreditati per anno e con periodicità mensile;
- ai fini del diritto a pensione, i periodi producono effetti come se fossero stati acquisiti originariamente nella gestione di destinazione;
- la rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data di presentazione della domanda;
- la decorrenza della pensione non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla domanda di ricongiunzione.
Le istruzioni si applicano anche alle domande e ai ricorsi pendenti alla data di pubblicazione della circolare, (9 febbraio 2026) se non ancora definiti.
-
Fabbisogno di lavoratori stranieri: ecco i dati 2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme a Unioncamere ha lanciato una nuova dashboard interattiva di monitoraggio dei fabbisogni di lavoratori stranieri nel sistema produttivo italiano.
Lo strumento è accessibile tramite il Sistema Informativo Excelsior e il Portale Integrazione Migranti per fornire un quadro dinamico e aggiornato delle esigenze occupazionali delle imprese italiane.
Questa iniziativa nasce nell’ambito del Progetto Excelsior, cofinanziato dall’Unione Europea grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle politiche di inclusione e integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Italia.
La nuova dashboard offre due sezioni principali:
Analisi degli stock occupazionali 2024: dati sull’occupazione effettiva dei lavoratori stranieri per settore, dimensione d’impresa e area geografica, con informazioni su genere e territori di provenienza.
Previsioni delle entrate 2025: dati previsionali sulle entrate di personale straniero programmate per l’anno in corso, con dettagli su professioni più richieste, settori di impiego, territori e livello di esperienza richiesto.
Questa struttura consente ad agenzie per il lavoro, consulenti del lavoro e imprese di orientare strategie di reclutamento e politiche attive con informazioni tempestive e verificabili.
I numeri chiave dell’occupazione straniera in Italia
Secondo i dati del sistema
Sono oltre 508 mila imprese italiane che occupano lavoratori stranieri, pari a 34,4% del totale delle imprese con dipendenti.
I lavoratori stranieri occupati sono quasi 2 milioni, oltre il 13% del totale dei dipendenti in Italia.
In termini territoriali e settoriali:
- Le maggiori incidenze di imprese con lavoratori stranieri si registrano in Trentino Alto-Adige (48,2%), Emilia-Romagna (44,8%) e Toscana (43%).
- Per settore, i più “attrattivi” per occupazione straniera sono turismo (48,5%), agricoltura, silvicoltura e pesca (46,6%), manifatturiero (42,3%) e edilizia (40,4%).
Entrate Programmate nel 2025: i Settori e le Figure Più Richieste
Affrontando i dati previsionali sulle entrate programmate di lavoratori stranieri nel 2025, emerge un quadro significativo dell’intensità della domanda nei vari settori produttivi.
Dal comunicato risultano oltre 1,3 milioni di attivazioni contrattuali rivolte a lavoratori stranieri, pari a 23,4% del totale delle attivazioni programmate dalle imprese italiane per quest’anno.
Ecco i principali numeri organizzati in una tabella :
Settore Entrate Programmate per Stranieri (unità) % su Totale settore Agricoltura, silvicoltura e pesca 185.000 42,9% Tessile, abbigliamento e calzature 40.000 41,8% Costruzioni 184.000 33,6% Servizi operativi di supporto 120.000 26,7% Trasporto, logistica e magazzinaggio 100.000+ 26,7% Turismo 290.000 24,8% -
Contributi artigiani e commercianti 2026: minimi, aliquote e massimali
Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 l’INPS ha comunicato gli importi e le aliquote contributive applicabili per l’anno 2026 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali autonome.
Per il 2026 restano confermate le aliquote pensionistiche IVS nella misura del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti, comprensive per questi ultimi dell’aliquota aggiuntiva destinata al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
Resta inoltre dovuto il contributo per maternità, pari a 0,62 euro mensili.Continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi per i soggetti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni INPS.
È inoltre confermata la riduzione contributiva del 50% per i lavoratori che si sono iscritti per la prima volta nel 2025 alle gestioni artigiani o commercianti.Di seguito le tabelle dei minimi e massimali di reddito e le principali indicazioni operative dell'istituto.
Minimi 2026 e contributi eccedenti artigiani e commercianti
Per effetto della rivalutazione ISTAT (+1,4%), il reddito minimale annuo da assumere come base di calcolo per il 2026 è fissato in 18.808 euro. Su tale importo sono dovuti i contributi fissi annuali, comprensivi della quota IVS e del contributo per maternità.
Categoria Contributo annuo sul minimale Artigiani € 4.521,36 Commercianti € 4.611,64 Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo è rapportato a mese:
Categoria Contributo mensile Artigiani € 376,78 Commercianti € 384,31 Il minimale e i relativi contributi devono essere riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa.
I contributi IVS 2026 sono dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026, per la parte eccedente il minimale di 18.808 euro e fino al limite della prima fascia di reddito pensionabile, pari a 56.224 euro. Per i redditi superiori a tale soglia si applica un incremento dell’aliquota pari a 1 punto percentuale.
Scaglione di reddito Artigiani Commercianti Fino a € 56.224 24% 24,48% Oltre € 56.224 25% 25,48% I contributi calcolati sulla quota eccedente il minimale costituiscono contributo a conguaglio, da considerare come acconto sulle somme complessivamente dovute.
I massimali di reddito 2026
Per il 2026 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è fissato in:
Tipologia di iscritto Massimale 2026 Con anzianità contributiva al 31.12.1995 € 93.707 Senza anzianità contributiva al 31.12.1995 € 122.295 Su tali importi si determina anche il contributo previdenziale massimo annuo, differenziato tra artigiani e commercianti.
Contributi artigiani e commercianti – importi 2024 e 2025
Aliquote e importi minimi e massimi per il 2024 erano stati comunicati nella circolare 33 del 7 febbraio 2024
Le informazioni per il 2025 sono contenute invece nella circolare 38 del 7 febbraio 2025
La riduzione contributiva per i forfettari – Scadenze
È confermata la riduzione contributiva del 35% per i soggetti che applicano il regime forfetario previdenziale, previa presentazione della domanda nei termini previsti.
Per le nuove adesioni al regime nel 2026 è richiesta comunicazione tempestiva all’INPS.
Si ricorda infine che i contributi fissi sul minimale devono essere versati tramite modello F24 alle seguenti scadenze:
Rata Scadenza 1ª rata 18 maggio 2026 2ª rata 20 agosto 2026 3ª rata 16 novembre 2026 4ª rata 16 febbraio 2027 Entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.
Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2026, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Riduzione 50% per i nuovi iscritti
La circolare INPS ricorda anche che la legge di Bilancio 2025, ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario.
Le istruzioni dettagliate sono state fornite con la circolare 83 del 24 aprile 2025 , complete delle indicazioni per la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.
-
Contratti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche: le regole UE
La Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 29 gennaio 2026 nella causa C-668/24 presenta una interessante applicazione del diritto dell’Unione in materia di contratti a tempo determinato e abuso di reiterazione, nel un settore specifico delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Il caso nasce da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, che chiede alla Corte se le clausole 4 e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, parte integrante della direttiva 1999/70/CE, possano essere considerate contrarie alla normativa nazionale che non prevede la conversione automatica in contratto a tempo indeterminato in caso di abuso di contratti a termine, ma solo un risarcimento del danno nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.
La pronuncia conferma la compatibilità tra l'attuale disciplina nazionale e disciplina europea sui rapporti di lavoro a termine e la specificità normativa del settore culturale, ribadendo il ruolo del giudice nazionale nell’effettività delle sanzioni.
Il caso e le normative vigenti
La causa trae origine dalla controversia tra una ballerina dipendente e la Fondazione Teatro alla Scala di Milano come datrice di lavoro La lavoratrice aveva prestato attività sulla base di una successione di contratti a tempo determinato, conclusasi nel 2019 e aveva impugnato gli atti ritenendo abusiva la reiterazione dei contratti a termine.
Il tribunale di primo grado ha ritenuto rilevante, ai fini dell’interpretazione del diritto UE, la particolare disciplina italiana delle fondazioni lirico-sinfoniche, che non prevede la conversione automatica in contratto a tempo indeterminato ma misure alternative, incluso il risarcimento del danno.
Normativa UE
La direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso da CES, UNICE e CEEP) sono strumenti fondamentali del diritto UE e contengono due clausole precise volte a:
- garantire il principio di non discriminazione per i lavoratori a termine (clausola 4);
- imporre misure efficaci di prevenzione degli abusi derivanti dalla reiterazione di contratti a termine (clausola 5).
La clausola 5 in particolare richiede agli Stati membri di adottare norme che sanzionino il ricorso abusivo a rapporti a tempo determinato, ma non specifica necessariamente la forma di tale sanzione, lasciando margine alla scelta delle misure nel diritto nazionale.
La normativa nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche
Nel diritto italiano, per alcune categorie come le fondazioni lirico-sinfoniche, le norme di diritto comune che trasformano automaticamente il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato non si applicano. Tale disciplina speciale, riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione, prevede piuttosto strumenti come:
un risarcimento del danno per il lavoratore;
la potenziale responsabilità dei dirigenti in caso di violazioni gravi o dolose.
Questa peculiarità è stata al centro del rinvio pregiudiziale, poiché il giudice nazionale ha chiesto alla CGUE se essa potesse ritenersi compatibile con i principi comunitari.
La decisione della Corte
La CGUE, Sezione Decima, nel pronunciarsi il 29 gennaio 2026, ha adottato una sentenza chiara sul ruolo delle clausole europee e sulla compatibilità con e norme nazionali
Le misure nazionali alternative alla conversione automatica in contratto a tempo indeterminato sono compatibili con il diritto UE, purché siano efficaci e preventive: la Corte ha confermato che la direttiva non impone un unico rimedio, come la conversione automatica ma richiede misure che sanzionino in modo effettivo l’abuso.
iI questo senso il giudice nazionale ha un ruolo centrale nell’accertare appunto se le sanzioni previste sono effettive e sufficienti per prevenire ulteriori abusi. Se non lo sono, il giudice deve interpretare o applicare il diritto nazionale in modo conforme alla clausola 5 dell’accordo quadro.
Quindi il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche non è escluso dall’ambito di tutela delle clausole 4 e 5 della direttiva UE , ma la forma delle sanzioni può essere diversa rispetto alla disciplina ordinaria.
-
CCNL occhialeria 2026-2028: aumenti, welfare e nuove regole
Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria segna un passaggio rilevante per oltre 40 mila addetti del settore. L’ipotesi di accordo, sottoscritta il 30 gennaio 2026 da Anfao, assistita da Confindustria Moda, e dalle organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, avrà validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, sia per la parte normativa sia per quella economica.
Il rinnovo interviene in un contesto produttivo caratterizzato da forte stagionalità, innovazione tecnologica e crescente attenzione ai temi del welfare contrattuale. Le parti sociali hanno scelto di rafforzare, da un lato, la flessibilità regolata del mercato del lavoro, e dall’altro di potenziare tutele economiche, previdenziali e sanitarie, con effetti concreti sulle retribuzioni e sulla qualità complessiva del rapporto di lavoro.
NOVITÀ CONTRATTUALI: causali contratti a termine
Tra le principali novità normative spicca la revisione della disciplina del contratto a tempo determinato. L’articolo 23 del CCNL individua in modo puntuale le causali che consentono di superare i 12 mesi e arrivare fino a 24 mesi di durata del rapporto, in linea con la normativa vigente.
Rientrano tra queste:
- Attività connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendite, quali, a titolo esemplificativo: promozione in showroom; fiere; negozi;
temporary store;
- Sviluppo straordinario delle attività di impresa, legato a:
ricerca e progettazione;
avvio e/o sviluppo di nuove attività;
nuove linee di prodotto;
nuove sedi, filiali, uffici o punti vendita;
processi di reinternalizzazione o reshoring.
- Sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità.
- Esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedano professionalità diverse o specializzazioni non normalmente impiegate in azienda.
- Investimenti nei processi produttivi finalizzati all’implementazione di una gestione sostenibile dell’impresa, con riferimento, ad esempio, a:salute e sicurezza; ambiente ,
- Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, oppure interventi finalizzati all’introduzione di: nuove apparecchiature; digitalizzazione; automazione;
riconversione ambientale o energetica; miglioramento dei livelli di sicurezza.
In materia di tredicesima mensilità e ferie, viene chiarito che, in caso di sospensione dell’attività per cassa integrazione, la maturazione dei relativi ratei avviene per intero solo se nel mese il lavoratore ha prestato almeno 80 ore di lavoro (72 ore per i turni 6×6), introducendo una regola uniforme e certa.
Novità retributive e welfare
Sul piano economico, il rinnovo del CCNL occhialeria prevede un aumento complessivo di 195 euro sul 4° livello, articolato in cinque tranche distribuite nel triennio:
- 50 euro da marzo 2026;
- 30 euro da ottobre 2026;
- 50 euro da maggio 2027;
- 45 euro da maggio 2028;
- 20 euro da novembre 2028.
Gli aumenti si riflettono sui minimi tabellari (Elemento retributivo nazionale – E.R.N.) di tutti i livelli di inquadramento.
Di seguito una sintesi degli incrementi complessivi per livello.
Livello Aumento complessivo (€) ERN a regime (€) Q 227,53 2.680,73 6 222,10 2.670,77 5S 216,69 2.539,99 5 211,30 2.453,48 4S 200,46 2.276,00 4 195,00 2.187,96 3S 189,59 2.125,84 3 184,21 2.082,62 2 173,35 1.966,31 1 152,60 1.712,03 Rivisto anche il Premio di professionalità a valore aggiunto (PPVA), collegato ai comportamenti organizzativi e alle competenze espresse dai lavoratori. Il premio, riconosciuto per un massimo di 12 mensilità e senza incidenza sugli istituti contrattuali e di legge, viene rideterminato nei seguenti importi mensili:
- 14 euro per area operativa – step centrato (2° livello);
- 16 euro per area operativa – step consolidato (3° livello);
- 18 euro per area qualificata – step base (3°S livello);
- 20 euro per area qualificata – step centrato (4° livello).
Importanti novità riguardano anche la disciplina della trasferta. Gli articoli previgenti sono stati unificati in un’unica norma che riconosce, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, una indennità di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera, con riduzione al 20% per missioni superiori al mese.
Accanto agli aumenti salariali, il rinnovo rafforza in modo significativo il welfare contrattuale.
Sul fronte della previdenza complementare, è previsto l’aumento del contributo a carico del datore di lavoro al 2,20% del minimo contrattuale, con decorrenza 1° gennaio 2028. Contestualmente, viene incrementato allo 0,24% (dal 1° aprile 2025) il contributo per l’assicurazione contro premorienza e invalidità permanente.
Sul versante della sanità integrativa, il contributo aziendale a favore di Sanimoda sale a 18 euro mensili dal 1° gennaio 2027. Dal 1° aprile 2026, inoltre, tale contribuzione è riconosciuta anche per i periodi di aspettativa non retribuita, ampliando la platea delle tutele effettive per i lavoratori.
-
Fondo di Tesoreria TFR 2026: istruzioni sulle nuove soglie dimensionali
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni amministrative e operative sulle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria TFR, introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026).
Le novità incidono in modo diretto sugli obblighi di versamento delle quote di TFR maturando da parte dei datori di lavoro del settore privato, ridefinendo i criteri dimensionali rilevanti e superando il riferimento esclusivo al primo anno di attività dell’impresa.
Il documento è di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti del lavoro, chiamati a verificare annualmente la media occupazionale e ad adeguare i flussi contributivi e Uniemens secondo le nuove regole applicabili a partire dai periodi di paga 2026.
Il quadro normativo vigente
La disciplina del Fondo di Tesoreria trova il proprio fondamento nell’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone il versamento del TFR maturando al Fondo per i lavoratori dipendenti del settore privato non aderenti alla previdenza complementare.
La legge di Bilancio 2026, intervenendo sul comma 756, introduce un criterio dinamico di determinazione dell’obbligo contributivo: non rileva più soltanto la dimensione occupazionale nel primo anno di attività, ma anche l’eventuale superamento delle soglie negli anni successivi, calcolato sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
Resta fermo che l’obbligo di versamento sussiste esclusivamente per i lavoratori assoggettati all’articolo 2120 del codice civile e che sono esclusi i datori di lavoro domestico, nonché, in via generale, le pubbliche amministrazioni ex D.lgs. n. 165/2001, salvo rapporti integralmente regolati dal diritto comune
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026
La principale innovazione riguarda la rimodulazione delle soglie dimensionali che fanno scattare l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria, con un regime transitorio e uno a regime.
Periodo di paga Soglia dimensionale rilevante Criterio di verifica 2026 – 2027 Almeno 60 addetti Media annuale lavoratori anno precedente 2028 – 2031 Almeno 50 addetti Media annuale lavoratori anno precedente Dal 1° gennaio 2032 Almeno 40 addetti Media annuale lavoratori anno precedente Nel silenzio normativo per il quadriennio 2028-2031, l’INPS conferma l’applicazione della soglia ordinaria di 50 addetti, già prevista dalla disciplina generale.
Per le aziende di nuova costituzione, continua invece a trovare applicazione il criterio previgente:
se nel primo anno di attività viene raggiunta una media di almeno 50 dipendenti, l’obbligo di versamento sorge dal mese di avvio dell’attività, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte per gli anni successivi.
Le riduzioni occupazionali intervenute dopo il superamento della soglia non incidono sull’obbligo già sorto.
Dalle indicazioni fornite dall’INPS emerge che, a decorrere dal 2032, il sistema continuerà a fondarsi su una doppia soglia dimensionale:
- 50 addetti da verificare nel primo anno di attività per le aziende di nuova costituzione e
- 40 addetti, calcolati sulla media dell’anno precedente, per le imprese già operative.
Ne consegue, ad esempio, che un’azienda costituita nel 2032 con una media di 45 dipendenti non sarà tenuta al versamento in tale anno, mentre l’obbligo potrà sorgere dal 2033 ove venga superata la soglia dei 40 addetti.
Vedi esempi pratici all'ultimo paragrafo
Istruzioni operative e flusso Uniemens
Ai fini operativi, INPS precisa che il requisito dimensionale deve essere determinato considerando tutti i lavoratori subordinati, a tempo pieno e parziale.
I rapporti part-time concorrono in proporzione all’orario, con arrotondamento all’unità per frazioni superiori alla metà dell’orario normale.
I datori di lavoro che rientrano nelle soglie previste devono rilasciare all’INPS la dichiarazione SC34, disponibile sul sito istituzionale, ferma restando l’attività di verifica dell’Istituto.
La quota mensile di TFR da versare al Fondo di Tesoreria è pari al 7,41% della retribuzione utile, determinata ai sensi dell’articolo 2120 c.c., al netto del contributo dello 0,50% previsto dalla legge n. 297/1982, che continua a essere esposto unitamente alla contribuzione ordinaria.
Il versamento deve avvenire mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, senza possibilità di applicare agevolazioni o riduzioni contributive.
Sul piano Uniemens, i datori di lavoro interessati devono richiedere o verificare il codice di autorizzazione “1R”.
Per la gestione dei periodi pregressi, la circolare introduce il nuovo codice causale “CF05”, da utilizzare per il versamento degli arretrati relativi alle quote di TFR dovute in applicazione della legge n. 199/2025.
Restano infine confermate le misure compensative già previste dall’ordinamento, tra cui
- l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR e
- la riduzione contributiva di 0,28 punti percentuali, applicate in proporzione al TFR conferito al Fondo di Tesoreria
Esempi pratici: quando scatta l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria
Esempio 1 – Azienda attiva prima del 2025
Un’azienda costituita nel 2018 presenta, nell’anno 2025, una media annua di 62 dipendenti.
Poiché la verifica del requisito dimensionale va effettuata sull’anno solare precedente, dal periodo di paga gennaio 2026 l’azienda è tenuta al versamento delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS per i lavoratori non aderenti alla previdenza complementare.
Esempio 2 – Superamento della soglia in un anno successivo
Un datore di lavoro costituito nel 2019 registra nel 2025 una media di 55 dipendenti, ma nel 2026 raggiunge una media di 61 addetti.
Per l’anno 2026 non sorge alcun obbligo. L’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria scatterà dal periodo di paga gennaio 2027, in quanto il requisito dimensionale è verificato sulla media dell’anno 2026.
Esempio 3 – Riduzione dell’organico dopo il superamento della soglia
Un’azienda supera nel 2025 la soglia dei 60 addetti, ma nel corso del 2026 riduce l’organico a 52 dipendenti.
La riduzione non incide sull’obbligo contributivo già sorto: il datore di lavoro resta tenuto al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria per tutto il periodo di applicazione.
Esempio 4 – Azienda di nuova costituzione nel 2025
Un’impresa avvia l’attività nel mese di marzo 2025 e, nel corso dello stesso anno, raggiunge una media di 50 dipendenti.
In applicazione delle regole previgenti, l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria sorge dal mese di inizio dell’attività, nonostante le nuove soglie introdotte dalla legge di Bilancio 2026.
Esempio 5 – Azienda costituita nel 2026
Un datore di lavoro costituito nel 2026 impiega, nel primo anno di attività, una media di 45 dipendenti.
In assenza del raggiungimento della soglia di 50 addetti nel primo anno, non sorge alcun obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.
Esempio 6 – Azienda di nuova costituzione dal 2032
Un’impresa costituita nel 2032 occupa, nel primo anno di attività, una media di 45 dipendenti.
In base alle regole confermate dall’INPS, nel primo anno continua ad applicarsi la soglia di 50 addetti: pertanto, nel 2032 l’obbligo non sorge.
Se nel 2032 la media dei dipendenti raggiunge almeno 40 addetti, l’obbligo di versamento scatterà dal periodo di paga gennaio 2033.
-
Busta paga dipendenti 2026: circolare in arrivo
La Legge di Bilancio 2026 (legge 199 2025) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre ha introdotto un pacchetto articolato di misure che incidono in modo diretto e indiretto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, sulla tassazione del reddito da lavoro e sulle scelte previdenziali, con l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto, incentivare la contrattazione collettiva e favorire le forme di previdenza complementare.
Le novità non si limitano agli sgravi su aumenti salariali e premi di risultato, ma coinvolgono anche l’IRPEF, le detrazioni e il TFR, in vigore dal 1° gennaio 2026 (e, per alcuni profili, dal 1° luglio 2026)
Nel corso del convegno del Sole 24 ore Telefisco del 5 febbraaio Il direttore generale delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha annunciato l’imminente pubblicazione di una circolare destinata a chiarire i dubbi applicativi. In particolare, il documento riguarderà la tassazione agevolata al 5% degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e l’imposta del 15% sull’indennità fino a 1.500 euro per il lavoro faticoso.
La circolare dovrà sciogliere questioni operative rilevanti, come l’ambito oggettivo degli incrementi agevolabili, il trattamento delle componenti retributive indirette e la rilevanza degli aumenti già maturati o assorbibili.
Si ricorderà che in merito era stata emanata il 19 gennaio una nota di Assosoftare l'associazione delle case produttrici di software per le paghe che invita datori di lavoro e consulenti ad attendere la pubblicazione di circolari e istruzioni operative prima di applicare le novità della legge di Bilancio nelle buste paga, per evitare errori e sanzioni. AssoSoftware segnalava anche l’articolo 46 della legge 182/2025, che impone di considerare i tempi tecnici di aggiornamento dei software.
Vediamo in sintesi le novità attese nei paragrafi seguenti.
Riduzione aliquota IRPEF intermedia e rimodulazione detrazioni
Uno degli interventi di maggiore impatto per i lavoratori dipendenti riguarda la riduzione dell’aliquota IRPEF intermedia, che passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. La nuova struttura dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risulta quindi articolata su tre scaglioni:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro
- 33% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro
- 43% per i redditi oltre 50.000 euro
La misura produce un alleggerimento del carico fiscale soprattutto per i lavoratori dipendenti collocati nella fascia di reddito medio, con un beneficio che si riflette direttamente sul netto in busta paga.
Accanto alla riduzione delle aliquote, la manovra interviene anche sulle detrazioni fiscali. Con la modifica dell’art. 16-ter del TUIR viene introdotto il nuovo comma 5-bis, che prevede, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, una riduzione forfettaria di 440 euro delle detrazioni spettanti per:
- oneri detraibili al 19%, con esclusione delle spese sanitarie;
- erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
- premi assicurativi contro eventi calamitosi.
Il “taglio” non riguarda quindi le spese mediche, ma riduce il beneficio fiscale per i redditi più elevati, rafforzando il principio di progressività dell’imposta.
Tassazione agevolata aumenti, premi, straordinari e indennità
Il cuore delle misure sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è contenuto nei commi da 7 a 13, che introducono regimi fiscali di favore per diverse componenti della retribuzione a partire dal 1 gennaio 2026.
In particolare, gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali stipulati nel periodo 2024-2026 e corrisposti nel 2026 ai lavoratori del settore privato sono assoggettati, salvo rinuncia del dipendente, a una imposta sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali).
ATTENZIONE però: il beneficio è riservato ai lavoratori con reddito non superiore a 33.000 euro. L'agenzia delle entrate ha comunicato i codici tributo da utilizzare per li imposte sostitutiva sugli incrementi retributivi: codice “1075".
Ancora più favorevole è il regime previsto per i premi di risultato e di partecipazione agli utili, per i quali:
- l’imposta sostitutiva scende all’1%;
- il limite annuo di importo agevolabile sale da 3.000 a 5.000 euro per il biennio 2026-2027.
La manovra interviene anche sulle indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni: entro il limite di 1.500 euro annui, tali somme sono soggette a imposta sostitutiva del 15%. Per i settori turismo e terme resta invece confermata la disciplina speciale già vigente (Vedi paragrafo seguente).
Leggi qui i codici tributo definiti dall'Agenzia
Buoni pasto
Tra le misure che incidono indirettamente sulla retribuzione rientra l’innalzamento del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici, che passa da 8 a 10 euro per ciascun buono.
L’intervento rafforza il ruolo dei fringe benefit come strumento di welfare aziendale, consentendo ai datori di lavoro di riconoscere un vantaggio economico ai dipendenti senza aggravio fiscale e contributivo.
Lavoro straordinario e settore turistico: confermato il trattamento integrativo
Nel caso particolare dei lavoratori dipendenti delle strutture turistico-alberghiere, la Legge di Bilancio 2026 proroga il trattamento integrativo speciale già sperimentato negli anni precedenti.
Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, le prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi o in orario notturno danno diritto a un importo pari al 15% della retribuzione lorda, che non concorre alla formazione del reddito.
Il beneficio spetta ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, previa richiesta scritta al datore di lavoro e attestazione del reddito percepito nell’anno precedente.
Incentivo permanenza a lavoro, deducibilità contributi fondi pensione
Un’ulteriore misura che puo incidere sulla retribuzione riguarda in particolare i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata ma scelgono di continuare a lavorare. Anche per il 2026 è confermato l’incentivo che consente al lavoratore di rinunciare all’accredito contributivo a INPS della quota IVS a proprio carico, ricevendo in cambio l’importo corrispondente direttamente in busta paga, con esclusione dall’imponibile fiscale.
Sul fronte previdenziale, il comma 201 introduce un intervento significativo per i lavoratori dipendenti che aderiscono a forme di previdenza complementare:
A decorrere dal 1° luglio 2026, la quota di contributi deducibili dall’imposta sui redditi aumenta da 5.164,57 a 5.300 euro annui.
La norma non si limita ad ampliare la deducibilità, ma modifica anche la disciplina delle prestazioni, ampliando le possibilità di:
- liquidazione in forma di capitale;
- accesso a tipologie di rendita alternative alla rendita vitalizia, con un trattamento fiscale specifico per le forme a contribuzione definita.
L’intervento rafforza il ruolo della previdenza complementare come strumento integrativo del reddito futuro, con effetti indiretti anche sulla pianificazione retributiva e sul TFR.
Destinazione TFR: le novità da luglio 2026
Sempre in merito al TFR , ovvero la retribuzione differita a fine rapporto, si segnala che per i nuovi assunti a partire dal 1 luglio 2026 sarà previsto un tempo di silenzio-assenso di 60 giorni cioè in assenza di comunicazione del lavoratore, gli importi saranno automaticamente versati al fondo di previdenza complementare previsto dal contratto collettivo.
La stessa regola varrà per i lavoratori già assunti che avessero già aderito ai fondi pensione.
Il datore di lavoro al momento dell'assunzione dovra informare il lavoratore su queste novità e verificare la sua posizione previdenziale.