• Rubrica del lavoro

    Assunzioni: quali sono le professioni più ricercate?

     Union Camere,  ANPAL e sistema informativo Excelsior hanno reso disponibile ieri  l'ultimo bollettino  sulle intenzioni di assunzione delle imprese nel novembre 2023 . Nel  documento si evidenziano le ricerche e i profili per i quali resta un alta  difficoltà di reperimento. 

    Vediamo alcuni dettagli  dal comunicato stampa,

    Qui disponibile il  testo integrale del Bollettino 

    Il Bollettino di novembre  evidenzia che i settori  trainanti, cioè che evidenziano maggiori necessità di nuovo personale sono:

    •  Turismo, 
    • commercio, 
    •  servizi dei media e delle comunicazioni 
    •  industria del tessile e  abbigliamento 
    • industria calzaturiera  delle calzature.

    Le professioni  e titoli di studio più ricercati

    E' in diminuzione, dopo diversi mesi di crescita, il tasso di difficoltà delle imprese ad assumere, che scende di 2,5 punti  a novembre , attestandosi al 48,5%, valore comunque molto (troppo)  alto. 

    La mancanza di candidati adatti al profilo , il cosiddetto "Mis- matching"  si conferma la causa di difficoltà più importante per le assunzioni (34,2%). Sono più di un terzo quindi, fatto cento il valore delle ricerche di personale in Italia,  i profili che restano vacanti .

     Il Borsino delle professioni di Excelsior riporta tra le figure pressoché introvabili :

    •  operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento (80,8%), 
    •  operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (74,5%), 
    •  fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (71,9%) 
    •  fabbri ferrai  costruttori di utensili (70,8%).

    A livello territoriale sono le imprese del Nord Est ad incontrare le maggiori difficoltà di reperimento (55,0%), seguite da quelle del Nord Ovest (49,2%), Centro (47,5%) e Sud e Isole (42,8%). Il Nord Ovest è invece l’area dove sono previste maggiori assunzioni a novembre (136.240), seguita dal Sud e Isole (108.530), Nord Est (96.150), Centro (89.590).

    Gli indirizzi di studio che nel mese considerato garantiscono gli esiti occupazionali migliori sono:

    1.  quello economico tra i percorsi universitari, 
    2. quello di amministrazione, finanza e marketing per il diploma secondario e
    3.  quello di ristorazione per la qualifica o diploma professionale.

    Assunzioni programmate a novembre 2023

    A novembre le assunzioni programmate  dichiarate dalle aziende sono in tutto 430.520

    Rispetto a un anno fa si registra un aumento importante (+12,6%), mentre leggermente più contenuto è quello su base trimestrale: +8,4% tra novembre 2023 e gennaio 2024. 

    L’incremento nell’industria è dell’8,8% rispetto all’anno scorso. Bene anche  le costruzioni (+10,7%), la meccatronica (+13,2%), e la moda (+28,5%).  

    Fa ancora  meglio il settore dei  servizi , con un +14,3% di assunzioni programmate, che si concentrano in particolare nei comparti :

    1. alloggio, ristorazione e turismo (+28,3%), 
    2. media e comunicazione (26,8%).  

    Complessivamente per questo settore  le entrate programmate sono 

    • 299.070 a novembre e 
    • 902.600 nel trimestre novembre 2023 – gennaio 2024.

    Aumenta più della media (+21,1%, +15mila rispetto allo stesso periodo del 2022) la domanda di lavoratori immigrati che riguarda 88.080 contratti programmati nel mese, pari al 20,5% del totale delle entrate. I settori che intendono ricorrere maggiormente alla manodopera straniera sono i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (il 33,7% degli ingressi programmati dovrebbe essere coperto da personale immigrato), i servizi operativi di supporto a imprese e persone (31,2%), i servizi di alloggio e ristorazione (23,1%), la metallurgia (22,7%) e le costruzioni (21,8%).

    Per quanto riguarda i contratti offerti, quelli a tempo determinato rappresentano il 52,6% delle entrate previste; seguono quelli a tempo indeterminato (20,2%), quelli di somministrazione (13,1%) e di apprendistato (5,2%).

    Bollettino Excelsior come funziona

    Si ricorda che il sistema informativo Excelsior è  un programma finanziato dalla UE (SPON-PAO) Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione affidato  operativamente ad UnionCamere  ANPAL.

    I dati presentati derivano dall’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.

    L’indagine, che è inserita nel Programma Statistico Nazionale (UCC-00007) tra quelle che prevedono l’obbligo di risposta da parte degli intervistati e  dal 2017 è svolta con cadenza  mensile.

    Le informazioni  sono state acquisite nel periodo 25 settembre 2023 – 10 ottobre 2023, attraverso le interviste realizzate presso più di 101.000 imprese, campione rappresentativo delle imprese con  dipendenti al 2022 dei diversi settori industriali e dei servizi. La proiezione mensile dei dati di indagine e il potenziamento dell'integrazione permettono l’analisi delle principali caratteristiche delle entrate programmate secondo i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti. 

    Per chi fosse interessato ad approfondire: i risultati dell’indagine sono disponibili a livello nazionale, regionale e  provinciale per i settori ottenuti dall'accorpamento di codici di attività economica della classificazione ATECO2007 sul sito: https://excelsior.unioncamere.net

  • Pensioni

    Giornalisti: pensioni INPGI cumulabili con reddito da lavoro

    Legittimo il cumulo tra pensione  (ex) INPGI  e redditi da lavoro. Lo ribadisce  ancora una volta la Cassazione,   affermando che l'art 15 del  Regolamento della Cassa previdenziale dei giornalisti  che prevede un parziale divieto di cumulo,  deve essere disapplicato 

    La sentenza della Corte di cassazione 24931/2023, Sezione quarta civile, riguarda in particolare  il caso di un giornalista dipendente che  aveva chiesto al Tribunale di Milano la restituzione delle trattenute effettuate da INPGI sugli assegni pensionistici  dall’ottobre 2013. 

    La Corte d’appello,  smentendo la decisione di primo grado, aveva accolto la tesi dell’Inpgi secondo cui, in quanto ente privatizzato, l’Istituto non era direttamente assoggettato alle norme sulle forme previdenziali sostitutive pubbliche per "l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all'INPGI, come agli altri enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994,"  che ha come obiettivo primario di garantire l’equilibrio di bilancio.

    La Cassazione ricorda invece  l'ente «ha natura di “istituzione pubblica” per effetto della relazione funzionale con lo Stato» in quanto gestiva, fino a giugno 2022 anche la previdenza obbligatoria dei giornalisti dipendenti, con funzione analoga a quelle degli enti pubblici di previdenza e assistenza.

    Cumulo pensioni di anzianità  INPGI e reddito da lavoro

    In due precedenti  sentenze  n. 20690/2022 e  la n. 20522/2022 , discostandosi da arresti precedenti di segno opposto, si era  già affermato che per gli enti previdenziali sostitutivi anche se retti da casse private  valgono le stesse  regole in vigore per la generalità dei lavoratori iscritti alla gestione previdenziale Inps. Si fa  riferimento all'articolo 72, comma 2, della legge 388/2000 e all’articolo 44, comma 1, della legge 289/2002.

    Nella sentenza 20690 si legge infatti che è necessario " disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI,  che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento  pensionistico in maniera diversa".

    Infatti, affermano gli ermellini: "non si tratta certo di negare il valore semantico attribuito dall'opposto orientamento al disposto della L. n.388 del 2000, art. 76, comma 4, (..) ma semmai di attribuire la necessaria rilevanza alla norma regolatrice della fattispecie ratione temporis  di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 2 e della L. n. 289 del 2002,  art. 44, comma 2,"  che afferma:    "a decorrere dal  1 gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo  e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale  obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della  medesima, prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 72, comma 1, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione  che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età"

    Un  importante precedente  sulla stessa linea era stata l'ordinanza 21470/2020 riguardante il ricorso di un iscritto che  contestava  l'applicazione dell’articolo 15 del Regolamento. Anche il quel caso la corte territoriale aveva accolto la sua richiesta. I giudici di Cassazione  avevano respinto il ricorso dell'INPGI  ricordando i precedenti giurisprudenziali in materia, in particolare la  sentenza 19573/2019 «che ha superato il diverso orientamento di Cassazione 8067/2016 e 12671/2016» e  ha  ritenuto pacifico che l’articolo 44 della legge 289/2002, nel consentire il cumulo totale tra reddito e pensione di anzianità, va applicato in maniera identica per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa, anche ove gestite da enti privatizzati».

    A questa interpretazione ormai maggioritaria  si aggiungono ora in queste sentenze anche le valutazioni  sulle novità  normative che hanno portato con la legge di bilancio 2022 al trasferimento dall'INPGI  all'INPS dell'intera  gestione dei lavoratori dipendenti, entrato in vigore dal 1° luglio 2022.

    Con questo passaggio ulteriore,  ci si aspetta che aumentino  le possibilità che l'istituto modifichi la sua posizione.

  • Lavoro estero

    Impatriati: nuova sentenza contro le circolari dell’Agenzia

    Sono numerosissime le risposte fornite dall'Agenzia agli interpelli dei contribuenti  sul regime fiscale agevolato per i lavoratori Impatriati d.lgs 147 2015, cosi come  sul meno utilizzato regime previsto dall'art 44 del DL  78 2010, poi modificato dal decreto 34 2019,  per il rientro di docenti e ricercatori. 

    In merito l'Agenzia si è espressa anche con  circolari di chiarimento generale:

    • dapprima con la circolare 17/E del 23 maggio 2017 (concernente, in generale, tutti i regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – non solo i lavoratori impatriati), 
    •  successivamente con la circolare 33/E del 28 dicembre 2020 (specificamente in materia di  Regime dei lavoratori impatriati. e 
    • infine con la circolare 25 2023, con focus sui casi di smart working sia con datore di lavoro Italiano che estero. 

    La prassi accumulata è ormai massiccia e anche a fronte di una casistica molto diversificata e multiforme,   la logica interpretativa applicata  non è stata sempre lineare,  comprensibile  e ha addirittura  travalicato forse il dettato normativo.

    In merito si è espressa di recente la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Agenzia. Vedi ultimo paragrafo.

     Le risposte a interpelli del 2021 e 2022, come detto, hanno fornito risposte non sempre  condivisibili secondo molti esperti e anche alcune sentenze   di merito  si sono poste in contrasto con l'Agenzia, dando ragione ai contribuenti.

    Impatriati: sentenze pro contribuente

    Ad esempio  nel caso sottoposto alla Cgt  Lombardia,   sentenza 940/2023,  il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore Irpef versata e delle ritenute non dovute, per non applicazione del regime agevolato per gli impatriati.

     Secondo l'Agenzia,  il contribuente avrebbe dovuto applicare gli incentivi direttamente nella dichiarazione dei redditi   come previsto dalla circolare  33/E/2020 oppure fare richiesta al  proprio datore di lavoro.

    I giudici sia di  primo che di secondo grado, hanno affermato invece che il contribuente ha  diritto al  rimborso  in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa  istitutiva  che non menziona alcun adempimento necessario.

     Inoltre si osserva che  la circolare  citata dall'Agenzia che richiede l'opzione o l'indicazione in dichiarazione non costituisce  fonte normativa ed oltretutto era riferita al  regime dei lavoratori Impatriati  d.gls 147/2015 e non al regime ricercatori e docenti del DL 78 2010.

    Ugualmente critiche le sentenze della Ctp di Milano,  1479/2022 e Cgt II della Lombardia,N.  3640. 2022,  che hanno giudicato  non corretta l’interpretazione fornita con la circolare 33/E,  secondo cui  l'agevolazione  non spetta nei casi di rientro in Italia  dopo  distacco estero «in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro».

    Sentenza CGT Lombardia 2872 2023

    Ancora piu recente la sentenza della CGT Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha affermato che le circolari dell'agenzia delleentrate non hanno la forza giuridica necessaria per introdurre preclusioni  ulteriori, rispetto alle  norme di legge, verso  i contribuenti.

    Nel caso specifico l’Agenzia  aveva negato il rimborso  IRPEF  dovuto per l'applicazione del regime agevolato perche la contribuente aveva  espresso l'opzione con una  con dichiarazione tardiva, in violazione della circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020. 

    Come del caso sopracitato, i giudici  di primo grado avevano accolto il ricorso,  considerando che   il termine di decadenza  indicato nel diniego non  avesse valore  normativo ed era invece da considerare valido  quanto previsto dall’art. 38 del Testo unico sulla riscossione ( termine quadriennale). 

    Secondo l'Agenzia invece gli adempimenti di comunicazione  della scelta del regime agevolato al datore o in dichiarazione  «non sono altrimenti surrogabili» e trovano fondamento nella norma primaria e nel decreto attuativo del Mef del 26 maggio 2016.

    Anche in questo caso l'amministrazione finanziaria  è stata smentita  in quanto la Corte di secondo grado   sottolinea che la norma  istitutiva del regime impatriati non contiene termini di decadenza  se non il  periodo minimo di due anni  di  residenza  in Italia dopo il rientro .

    Smentita anche l'affermazione dell'Agenzia di non emendabilità della dichiarazione a favore, nei casi di esercizio dell’opzione di accesso ad una agevolazione fiscale. 

  • Lavoro Dipendente

    Giornalisti: contributo straordinario 1% a INPS entro dicembre

    Con il messaggio 3685 del 13 ottobre 2023 Inps  ha fornito le indicazioni  sul versamento del contributo aggiuntivo previdenziale dovuto dai datori di lavoro  per i giornalisti dipendenti   attivi entro il giugno 2022,  come previsto dalla delibera Inpgi 27 2021, fino ad oggi sospesa per il passaggio all'INPS e in attesa di chiarimenti.

     Vediamo di seguito  megio di cosa si tratta e le istruzioni operative .

    Gestione previdenziale giornalisti dipendenti da INPGI a INPS

    Prima del passaggio da INPGI a INPS della gestione previdenziale dei giornalisti con contratto di lavoro subordinato , avvenuto dal 1 luglio 2022,  l'istituto aveva  deliberato  alcune misure volte a tentare di mitigare la situazione di disavanzo gestionale,  poi appunto sfociata nella decisione di trasferimento all'INPS (articolo 1, comma 103, legge 30 dicembre 2021, n. 234 ).

    Le misure che  avrebbero dovuto  entrare in vigore  il 22 dicembre 2021,  erano state sospese dal  Consiglio di amministrazione INPGI in quanto tutte le disposizioni della gestione giornalisti subordinati erano decadute,  in attesa dei chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti .

    La delibera stabiliva,  tra l'altro,l’introduzione per cinque anni di un contributo straordinario dell’1% a carico di tutti gli iscritti attivi e pensionati.

    Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a seguito di un parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto  la delibera INPGI n. 27/2021 compatibile con il nuovo assetto normativo.

     Il contributo straordinario a carico dei giornalisti  titolari di un rapporto di lavoro dipendente  viene considerato quindi  applicabile  nei confronti degli ex iscritti INPGI fino al 30 giugno 2022  e  il messaggio chiarisce le modalità operative per il versamento da parte dei datori di lavoro.

    Sui giornalisti in pensione  il prelevamento è già stato effettuato nei primi mesi del 2023.

     Modalità di esposizione del versamento del contributo  in UniEmens

    Ai fini del versamento del contributo pari all’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, i datori di lavoro valorizzeranno, in relazione ai giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, per i periodi da gennaio 2022 a giugno 2022, l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>:

    • nell’elemento <CodiceCausale> indicheranno il nuovo Codice “M044”,avente il significato di “Versamento contributo 1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n. 27 del 23 giugno 2021”;
    • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicheranno il valore “N”;
    • nell’elemento <AnnoMeseRif> indicheranno l’AnnoMese di riferimento del versamento del contributo 1%;
    • nell’elemento <BaseRif> inseriranno la retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa alla specifica competenza;
    • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicheranno l’importo del contributo pari all’1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, relativo all’AnnoMese.

    La compensazione può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens dei tre mesi successivi alla pubblicazione del messaggio  ovvero ottobre, novembre e dicembre 2023.

    L'istituto precisa inoltre che:

    • la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
    • I dipendenti non piu inforza andranno indicati nel  flusso UniEmens con il codice <TipoLavStat> NFOR, valorizzando l’elemento <InfoAggCausaliContrib> con le  stesse  istruzioni.
    • I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).
  • Rubrica del lavoro

    Ammortizzatore unico per alluvione: dal 6 novembre le richieste di rettifica

    Per la nuova cassa integrazione "unica" semplificata  prevista dal Decreto-Legge Alluvione n. 61 2023 con le  misure di emergenza per l' Emilia  Romagna  iNPS  ha fornito le istruzioni dettagliate con la circolare di istruzioni 53/2023  dell'8.6.2023 e  con il messaggio 2215  del 14 giugno 2023 , chiarendo che era sufficiente per la richiesta  un semplice file csv, tramite comunicazione Bidirezionale, senza documentazione, all'INPS,  che dopo i controlli  procede con pagamento diretto. 

    Con il  messaggio del 22 giugno ha chiarito anche le indicazioni per la compilazione degli Uniemens (vedi ultimo paragrafo) il  termine  per l'invio è scaduto, con la proroga , il 10 luglio scorso

    L'istituto ha pubblicato il 31 ottobre un nuovo messaggio 3825 2023   che fornisce nuove istruzioni sulla consultazione delle domande, la gestione degli esiti in particolare per i casi di irreperibilità del lavoratore e l’invio delle istanze di rettifica, oltre che chiarimenti per la presentazione delle domande da parte delle Aziende agricole

    Ammortizzatore Unico: domande respinte per irreperibilità 

    Inps precisa che per ogni domanda presentata tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale il datore di lavoro richiedente riceve una risposta con gli esiti dei controlli effettuati e in caso di anomali riceve anche un file con le decodifiche dei codici di errore.

    Eventuali risposte dirette  a questo tipo di messaggio  dall'11 agosto 2023 in poi  vengono scartate perche  si richiede  invece la creazione di una nuova richiesta 

     nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

    L'istituto sottolinea che   la residenza nelle zone alluvionate  è prevista come requisito di accesso solo per i lavoratori subordinati, sia di datori di lavoro privati che di Aziende agricole, che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro

    Diversamente, detto requisito non rileva né per i lavoratori che siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa, né per quelli che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto domiciliati in uno dei comuni alluvionati.

     Nel caso in cui i lavoratori subordinati risultassero irreperibili, le relative domande sono oggetto di reiezione automatizzata. In questo caso il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che in assenza di una regolarizzazione  presso il comune in cui è residente, il pagamento non potrà essere effettuato.

    Per tutte le altre tipologie di lavoratori l’irreperibilità non rileva e, in presenza di tutti gli altri requisiti  la prestazione va in pagamento, salvo il caso  di pagamento con  bonifico domiciliato. In tale ipotesi, il datore di lavoro riceve il messaggio  tramite “Comunicazione bidirezionale” e dovrà rinviare la domanda fornendo gli estremi di un IBAN valido.

    Ammortizzatore Unico Gestione delle domande di rettifica 

    Il messaggio 3825 informa che  dal 6 novembre 2023, qualora il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, deve prima annullare la precedente domanda, inviando un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inviare la nuova domanda con i dati rettificati.

    Diversamente, tutte le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).

    Le domande che a parità di “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore” e “Competenza” di una precedente richiesta già inviata presentano una “Tipologia beneficiario” diversa, vengono invece considerate e gestite come due domande indipendenti l’una dall’altra. Per cui la seconda viene istruita e liquidata nel rispetto del numero massimo di giorni autorizzabili, a norma del decreto 67 2023 (v. sotto)

    Sulla base dei dati inviati viene effettuato il ricalcolo e in caso di  eccedenza  l’Istituto avvierà le conseguenti attività di recupero del credito.

    Si sottolinea altresì che dal momento che le presenti indicazioni sono operative dalla data del 6 novembre 2023, eventuali flussi con numero giorni di sospensione pari a “0” inviati prima della suddetta data, sono stati respinti e non hanno avuto effetti sulle eventuali domande precedenti.

    Cassa integrazione alluvione:  a chi spetta 

    Ricordiamo che sono a disposizione  620 milioni per  il nuovo ammortizzatore sociale   che è :

    • unico  per tutti i settori produttivi  
    • semplificato nelle procedure
    • non  richiede  l'accordo preventivo con le rappresentanze sindacali 
    • riguarda i lavoratori  in forza alla data del 1 maggio 2023.

    Da sottolineare anche che è possibile  annullare le richieste di CIG e CISOA ordinarie eventualmente già richieste  e chiedere invece la nuova integrazione.

    Nello specifico la cassa integrazione Unica spetta:

    •  ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del  2 maggio 2023 ( posto che il 1 maggio era festivo) , risiedono o sono domiciliati ovvero  lavorano  presso  un'impresa che ha sede legale  od  operativa  in  uno  dei  territori  indicati nell'allegato  1  e  che procede a limitazioni o sospensioni dell'attività a seguito degli eventi straordinari emergenziali  dichiarati con delibera dello stato di emergenza  del  Consiglio  dei  ministri  e' riconosciuta dall'INPS, entro il limite temporale del  31 agosto  2023 per un massimo di 90 giornate una  integrazione  al  reddito,   con   relativa  contribuzione figurativa, di importo mensile massimo  pari  a  quello previsto per le integrazioni salariali  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.   148. 
    • Con il messaggio 225 del 14 giugno viene precisato che  l'impossibilità, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici in oggetto, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività .
    •  La  stessa   integrazione al reddito e' riconosciuta anche ai  lavoratori  privati  dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al  lavoro,  ove residenti o domiciliati nei medesimi territori  e  ai  lavoratori   agricoli impossibilitati a prestare  l'attivita'  lavorativa , fino ad un massimo di quindici giornate. ATTENZIONE : l’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” è ammesso a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1.
    • L'impossibilita' di recarsi al lavoro, deve  essere  collegata  a  un  provvedimento  normativo  o  amministrativo  direttamente connesso  all'evento  alla interruzione o impraticabilita' delle  vie  di  comunicazione  ovvero  alla  inutilizzabilita'  dei  mezzi   di   trasporto,   o  alla  inagibilita'  della  abitazione ,   alle  condizioni di salute di familiari  conviventi,  ovvero  altri avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo  diverso.

    Cassa integrazione alluvione agricoltura

    • Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento  straordinario emergenziale  hanno  un  rapporto  di  lavoro  attivo,  e'   concessa  l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il  limite  massimo di  novanta   giornate.   
    • Per   i   restanti   lavoratori   agricoli non attivi l'integrazione  e'  concessa  per  un  periodo pari al numero di  giornate  lavorate  nell'anno  precedente,  detratte le giornate lavorate nell'anno in  corso,  entro  il  limite  massimo di novanta e rilevano ai fini del calcolo delle prestazioni  di disoccupazione agricola.

    AGGIORNAMENTO  31 OTTOBRE

    Nel messaggio  3825 2023 INPS precisa che 

    Dopo l’accesso è necessario :

    • selezionare la voce dal menu a sinistra denominata “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Per il corretto funzionamento è necessario abilitare i pop-up.
    •  selezionare una Posizione Contributiva (CIDA) tra quelle presenti nel sistema “Gestione deleghe” 
    • nel menu a sinistra. Selezionando la voce “Contatti/Lista Comunicazioni”, verrà aperta una finestra  per una  nuova comunicazione.
    • selezionare  l’oggetto “Ammortizzatore Unico”
    • , inserire il testo della comunicazione e allegare il file nel formato CSV. 
    • verificare la correttezza dei contatti visualizzati prima di effettuare l’invio

    Terminate le suddette operazioni, la richiesta sarà presa in carico e i datori riceveranno gli esiti delle verifiche effettuate.

     Cassa integrazione alluvione Emilia:  semplificazioni datori di lavoro 

     I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni  in  conseguenza  degli  eventi alluvionali  di  cui  al  presente  decreto,  sono  dispensati

    • dall'osservanza degli  obblighi  di  consultazione  sindacale  e 
    • dai  limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre  2015, n. 148
    • dal versamento del contributo addizionale art. 5   d.lgs 148 2015

     Queste integrazioni al reddito   sono  incompatibili con tutti i trattamenti di  integrazione  salariale  vigenti (per gli stessi periodi) ma  non   sono conteggiati ai fini  delle durate massime complessive.

    Cassa integrazione alluvione Emilia:  importo e domanda

    Nella circolare INPS  riepiloga in contenuti del decreto e riporta  in allegato l’elenco delle località per le quali è previsto il ricorso al nuovo ammortizzatore unico.

    Diversamente da quanto specificato nel decreto l'Istituto non richiede documentazione specifica per il diritto riservandosi controlli solo ex post 

    Da sottolineare la quantificazione del  importo, per il quale va fatto  riferimento  al  massimale previsto dalla legge fissato per il 2023 ( v. circolare INPS)  a 1.321,53 euro, al netto della riduzione ex legge 41/1986 (5,84%) . 

    La nuova integrazione salariale  verrà erogata con pagamento diretto dell'INPS , senza anticipazioni da parte delle aziende, e comprende anche la contribuzione previdenziale figurativa 

    Dal punto di vista delle comunicazioni sindacali sono lasciate alla libera scelta delle aziende che possono decidere se   effettuarle  o meno e, nel primo caso, sia prima che dopo la richiesta all'INPS .

    Le domande possono essere effettuate dal datore di lavoro all'INPS  dal 15 giugno 2023  alla fine del mese successivo alla sospensione lavorativa( Il termine non è decadenziale).

    Va utilizzato un  file in formato .csv  da inoltrare  tramite Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

    Cassa integrazione alluvione Emilia alternativa a CIGO, CISOA o FIS

     Riguardo  l' incompatibilità   del nuovo ammortizzatore sociale unico  con gli strumenti già vigenti Inps precisa che  i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari  non possono fruirne.

    Questo comporta che per i datori di lavoro appartenenti ai settori dell’Artigianato e della Somministrazione, tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali  la richiesta equivale ad implicita dichiarazione di non aver fatto richiesta, per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, dell’Assegno di integrazione salariale a carico dei predetti Fondi di solidarietà.

    ATTENZIONE I datori che abbiano  inoltrato domanda di CIGO, AS FIS e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali  o CISOA  e volessero optare per la nuova misura di sostegno potranno richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale  competente, l’annullamento dell’originaria istanza e poi  dovranno presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno di cui trattasi.

     Con il messaggio 2215 Inps precisa ancora che   la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

    Cassa integrazione alluvione Emilia:  istruzioni Uniemens

    Nel messaggio 2325 del 22 giugno che fornisce le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens delle diverse gestioni , l'istituto  precisa  tra l'altro che:

    I datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali nelle  denunce individuali dovranno valorizzare la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “AUA”, avente il significato di “Ammortizzatore Unico Alluvionati”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità.

    Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni 

    –    Elemento <Lavorato> = N; 

    –    Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);

    –    Elemento <CodiceEventoGiorn> = AUA.

    Il valore    <DiffAccredito> andrà determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.

  • Lavoro Autonomo

    Mediatore familiare: pubblicato il Regolamento che disciplina la professione

    Pubblicato il Regolamento recante la disciplina professionale del mediatore familiare. 

    Scarica il testo del Decreto del 27.10.2023 n. 151

    Il testo disciplina:

    • l'attivita' professionale del mediatore familiare e la sua formazione; 
    • i requisiti di onorabilita' per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis del regio decreto n. 1368 del 1941 recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
    • le modalita' e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo;
    • i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
    • le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;
    • le tariffe applicabili all'attivita' professionale del mediatore familiare.

    Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo.

    Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.

    L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.

    Compenso del mediatore familiare

    Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale e adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale. 

    Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

    Il compenso determinato non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6 (i costi determinati forfettariamente in misura del
    21% dell'importo calcolato), ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. 

    La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare:

    • del compenso dovuto al professionista, 
    • delle spese, 
    • degli oneri e dei contributi, 
    • nonche' il totale di tali voci. 

    Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale. 

    Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 

    Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.

    Tale somma è moltiplicata secondo i seguenti parametri:

    • bassa complessita' e conflittualita': moltiplicato 1;
    • media complessita' e conflittualita': moltiplicato 1,5;
    • alta complessita' e conflittualita': moltiplicato 2.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Lavoro sportivo subordinato: condizioni, contratti a termine, apprendistato

    l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito la scorsa settimana con la circolare 2 2023  i chiarimenti sulle novità in tema di lavoro previste dalla riforma del lavoro sportivo   DLgs. 36/2021 e dal DL 120/2023. 

    Tra i vari aspetti sono state specificate alcune particolarità  relative alle tipologie di  contratti applicabili .

    Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni riguardo  il lavoro subordinato.

    Lavoro nel settore sportivo professionistico: requisiti e contratti a termine

    Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici ovvero presso le società che svolgono la propria attività sportiva con finalità  lucrative è regolato dalle norme contenute nel Titolo V del D.Lgs. n. 36/2021 e, in particolare, dall’art. 27 .

    Si prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività  principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

    Può essere qualificato come lavoro autonomo solo se ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

    1. a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro  collegate in un breve periodo di tempo;
    2. b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di  preparazione o allenamento;
    3. c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore  settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno. 

    Gli ispettori dovranno verificare le condizioni  autonomamente, caso per caso, ad esempio  qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni  l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto. e il rapporto qualificarsi come lavoro autonomo.

    Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in  forma scritta, a pena di nullità e deve deve essere depositato, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, 

    Il contratto di lavoro  subordinato  può avere  termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

    Sono ammesse anche:

    1. la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti e 
    2. la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi sia il consenso del lavoratore e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni nazionali.

    Lavoro sportivo e contratto di apprendistato

    Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare  :

    1. contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore,  
    2. e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca,

    La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67  (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dellosport). 

    In relazione all'apprendistato  di primo livello , il limite di età minimo – in deroga  ala normativa vigente  – è fissato a 14 anni, atteso  che il percorso di apprendistato assolve all'obbligo di istruzione e ciò anche nell'ottica della “valorizzazione non  solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti”.

    Ai contratti di apprendistato nel settore sportivo  non  si applica  la disciplina del licenziamento illegittimo, del recesso al termine del   rapporto ovvero della sua prosecuzione e del contingentamento del numero di apprendisti.

    Inoltre, diversamente da quanto prevede la disciplina generale del   D.Lgs. n. 81/2015, la riforma dello sport prevede espressamente che al termine del periodo di  apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.

    Si attende comunque l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione degli “standard professionali e formativi relativi ai percorsi  di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche”.

     per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante,:

    • il limite minimo di età è fissato a 15 anni, 
    •  il limite massimo  resta confermato a 23 anni .

    Contratti di lavoro nel settore dilettanti

    Si ricorda che nel settore dilettanti invece  il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,  sempre che

     la durata delle prestazioni anche  continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e 

    quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali (art. 28 del DLgs. 36/2021).

    Questi requisiti per l'ispettorato sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo in quanto data la particolarità del settore non si applica comunque la presunzione di lavoro subordinato prevista dalla disciplina in materia di etero-organizzazione (’art. 2 comma 2 del DLgs. 81/2015)