• Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzioni NEET under 30 2023: precisazioni INPS

    Dallo scorso   31 luglio sono partite le prenotazioni dei contributi per le assunzioni di giovani under 30, che non studiano e non lavorano (cd. NEET),effettuate o da effettuare tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023 , come previsto dall'art 27 del decreto lavoro 48 2023 

    Inps ha pubblicato le istruzioni complete in merito nella circolare 68 del 21 luglio 2023, a seguito dell'emanazione del decreto attuativo ANPAL 189 2023 che ha ripartito le risorse tra le Regioni  e province autonome. E' stato pubblicato inoltre il 10 agosto il messaggio 2973 con precisazioni in merito all'applicazione in cumulo con l'esonero parziale dei contributi IVS del 6 o 7% .(vedi ultimo paragrafo)

    Ricordiamo di seguito gli aspetti principali dell'agevolazione e  vediamo le nuove precisazioni INPS  e di ANPAL.

    Incentivo assunzioni NEET 2023 

    L'incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati che assumano giovani disoccupati da almeno sei mesi o senza titolo di studio che siano, registrati al programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani"  in attuazione dell'iniziativa  europea Garanzia Giovani. 

    Il nuovo incentivo  non ha la forma dell'esonero contributivo bensì  di  un   contributo  pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali .

    Questo significa che l'importo  potrà variare  di mese in mese, anche sulla base della fruizione di  eventuali indennità Inps da parte del lavoratore.

    Sono agevolate le  assunzioni  con:

    • contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione e 
    • contratto  di apprendistato professionalizzante 
    • effettuate tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023  

    di giovani  non occupati in attività lavorativa  né in  corsi di studi, fino a 30 anni di età (29 anni e 364 giorni al momento dell'assunzione).

    Restano  esclusi:

    •  il lavoro domestico 
    • i contratti di lavoro intermittente e 
    • le trasformazioni di contratti a tempo determinato  .

    L'agevolazione  ha  durata di 12 mesi ed  è  cumulabile con gli esoneri contributivi in vigore  (ad es. l'esonero triennale art. 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) 

    ATTENZIONE In caso di cumulo,   l'incentivo  scende  alla misura del 20% della retribuzione per ogni lavoratore.

    Incentivo NEET 2023  chi può essere assunto

    possono essere assunti lavoratori che 

    a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età: cioè  alla data dell’assunzione, l'età deve essere  inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni;

    b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»)al momento dell’assunzione;

    c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

    ATTENZIONE : la firma  Patto di servizio nell’ambito del Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori” ( GOL), già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro  dell’istanza  di ammissione  vale come  registrazione al Programma  Occupazione Giovani.

    Necessario inoltre il possesso di uno dei seguenti requisiti:

    • essere disoccupati  da almeno sei mesi, oppure 
    • essere privi di  diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
    • aver concluso la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere avuto nessun impiego regolarmente retribuito;
    • donne assunte  in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità  uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media  definita annualmente con decreto ministeriale.

    Non è richiesta l'assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

    Incentivo NEET 2023 come si applica

    L'importo dell'incentivo dovrà essere conguagliato tramite Uniemens nel mese successivo a quello della prestazione lavorativa. 

    La circolare fornisce le istruzioni dettagliate per la compilazione dei flussi Uniemens per  le diverse  tipologie di datori di lavoro 

    Sono stanziati per il nuovo bonus assunzioni 80 milioni per il 2023 e 56 milioni per il 2024.  Con il decreto ANPAL  le risorse sono state ripartite fra le regioni e gli importi costituiscono limiti di spesa.

    i datori di lavoro dovranno attendere dopo la richiesta effettuata con il modello NEET23 , l'ok dell'INPS  sulla disponibilità di risorse e dopo l'approvazione avranno  7 giorni per formalizzare il contratto e ulteriori 7 giorni per comunicarlo all'INPS. 

    L'agevolazione è sottoposta al Regime de Minimis e al Regolamento (UE) n. 651/2014:   spetta quindi solo se si verifica con l'assunzione un incremento occupazionale netto  e nel rispetto dei  principi e criteri del D LGS  150 2015 e  della legge n. 296/2006 riguardanti gli incentivi alle assunzioni ( non applicabilità per  assunzioni obbligatorie,  violazioni del  diritto di precedenza  o in assenza di DURC contributivo, mancato rispetto della normativa   sulle condizioni di lavoro  e dei contratti collettivi).

    Incentivo NEET ed esonero  IVS: domande da reinviare

    Nella circolare n. 68 del 21 luglio 2023,  era stato precisato anche che l’incentivo in oggetto è cumulabile, nei  limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023.

    A seguito di  richieste di chiarimenti  e d'accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  nel messaggio  2923 2023 INPS precisa che la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile  nelle ipotesi di cumulo con altre misure  deve essere delimitata alle sole ipotesi che comportino un beneficio per il datore di lavoro.

    NON riguarda le ipotesi in cui si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS previsto dalla  legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023., a favore del lavoratore.

    Come annullare le domande già inviate 

    Per questo  in caso di domande già  inoltrate all’Istituto i datori  possono 

    procedere all’annullamento della domanda selezionando il tasto “Rinuncia” e  presentare una nuova istanza, valorizzando l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’incentivo in oggetto. In questo modo si avrà diritto all’incentivo in misura piena  .

    Ordine di accoglimento delle domande 

    Il messaggio ricorda che :

    • le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione posticipata,  a settembre 2023.
    • solo le  istanze  per  assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il  30 luglio 2023, e pervenute entro il 15 agosto 2023 saranno elaborate secondo l’ordine di decorrenza dell’assunzione.
    • invece le istanze relative alle assunzioni effettuate dal 31 luglio 2023  saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
    • Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS – contrassegnate dallo stato di “Aperta” – e saranno suscettibili di annullamento a opera dell' interessato
    • Da settembre a sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    IVASS contributi 2023 vigilanza e accesso al Registro: gli importi

    Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2023 due decreti Mef  che stabiliscono:

    1. misura e modalità di pagamento  dei contributi di vigilanza IVASS a carico degli intermediari assicurativi DM 28.07.2023 e 
    2. misura del contributo per la prova di idoneità al registro intermediari 
    3. aliquote applicabili per il calcolo del contributo di vigilanza IVASS  dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, italiane e straniere.DM 28.07.2023

    Contributo di vigilanza Ivass  intermediari di assicurazione e   riassicurazione 

     La misura del contributo 2023  all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione

    iscritti  alla data del 30  maggio 2023   al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al  registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies 

     a) Sezione A – agenti di assicurazione:

    •  persone fisiche: euro 47,00;
    •  persone giuridiche: euro 268,00;

     b) Sezione B – broker:

    •  persone fisiche: euro 47,00;
    •  persone giuridiche: euro 268,00;

     c) Sezione C:

    •  produttori diretti: euro 18,00;

     d) Sezione D – banche, intermediari finanziari, SIM e Poste  Italiane:

    •  banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000,00;
    •  banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro  9.600,00;
    •  banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro,
    • intermediari finanziari e SIM: euro 3.600,00;

     e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro  unico degli intermediari:

    •  persone fisiche: euro 15,00;
    •  persone giuridiche: euro 80,00.

    Contributo IVASS per iscrizione al Registro intermediari

    Il contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova   di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativom  n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2023,  e'  stabilito nella misura di settanta euro.

    Per le modalità  e le scadenze di pagamento si attende uno specifico provvedimento IVASS

    Contributo di vigilanza  2023 imprese assicurative

     Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS    e' stabilito  come segue:

     a) 0,53 per mille dei premi incassati nel 2022 a carico delle  imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia  e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e  riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;

     b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2022 a carico  delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime

    di stabilimento e in libera prestazione di servizi. 

     Il contributo di vigilanza e' corrisposto: 

    •  a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee  che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi  raccolti nel territorio italiano;
    •  b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia  in regime di libera prestazione di servizi, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel  territorio italiano.

    Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'Albo  delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.

      Ai fini della determinazione del contributo , i premi incassati nell'esercizio 2022 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di

    gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con  provvedimento dell'IVASS del 3 dicembre 2021, n. 115 in misura pari  al 4,29 per cento 

    Modalità di versamento IVASS imprese

    Il contributo IVASS per le imprese  si paga  in due rate:

    • una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente;
    • una a saldo e conguaglio nei termini stabiliti dall’Istituto (dopo il decreto annuale MEF) solitamente entro il mese di ottobre.

    Il contributo è commisurato ai premi incassati nell’esercizio precedente, escluse le tasse e le imposte e al netto di un’aliquota per oneri di gestione determinata dall’Istituto 

    Per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.

    Dopo aver calcolato il contributo le imprese attraverso il portale accessibile all’indirizzo https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass devono generare l’avviso di pagamento PagoPA  , anche mediante carta di credito attraverso il portale di Unimatica. In alternativa l’avviso PagoPA può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA 

    L’elenco Dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A. 

    Per ulteriori informazioni è possibile interpellare il servizio  Unimatica:

    •  [email protected]
    • numero verde 800.669685 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 per chiamate dall’Italia.

    Si ricorda che entro il termine per il pagamento della rata a saldo e conguaglio deve essere compilata e trasmessa all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale a o da un suo delegato.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Giornalisti: modificato il software DASM per le denunce contributive

    Con il messaggio 2874 del 3.8.2023 INPS completa le istruzioni per le denunce contributive dei giornalisti dipendenti, in particolare per i periodi anteriori al 1 luglio 2022.

     A seguito del passaggio della gestione previdenziale dei dipendenti da INPGI  all'NPS a far data dal 1 luglio 2022,  con la circolare 82 2022 l'istituto aveva previsto   che la  compilazione e all’invio delle denunce contributive anteriori alla competenza di luglio 2022, venissero utilizzate ancora le procedure INPGI.

    Ora l’Istituto ha adeguato il software in uso presso l’INPGI, denominato “DASM”, con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’Istituto.

    Quindi  per la variazione o l’invio di denunce contributive riferite a periodi di paga anteriori a luglio 2022, i datori di lavoro o i loro intermediari devono utilizzare unicamente il software DASMINPS, che può essere scaricato dal sito web dell’Istituto 

    Si specifica che in fase di avvio dell’applicazione, è previsto il controllo sulla versione installata in locale al fine di assicurare che questa sia conforme a quella pubblicata sul sito web dell’Istituto. L’esito negativo del controllo inibisce l’utilizzo

     l’invio dei file generati con il software DASMINPS all’Istituto viene effettuato  ancora attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate, 

    ATTENZIONE i datori di lavoro e ai loro intermediari che hanno inviato denunce contributive riferite a periodi anteriori a luglio 2022 in formato pdf,  devono  provvedere a inviare le stesse denunce anche tramite il software DASMINPS. 

    Applicativo DASM giornalisti 

    Il software DASMINPS (Versione 6.0.0) è disponibile, a partire dal  4 AGOSTO 2023 sul sito web dell’Istituto (www.inps.it) nella:sezione “Software” (Tipologia: Per le aziende ed i Consulenti);  voce “Software DASMINPS per la generazione delle denunce dei giornalisti riferite a periodi di retribuzione ante luglio 202

    In caso di problemi 

    • di natura tecnica  , è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica:  [email protected].
    • di natura amministrativa è possibile utilizzare la casella di posta elettronica: [email protected].

     Ulteriori dettagli operativi sono descritti nel manuale utente e nell’allegato tecnico 

    Qualora il datore di lavoro si avvalga di un intermediario diverso rispetto a quello già comunicato all’INPGI o subentrato successivamente al 1° luglio 2022, va trasmessa all'istituto la nuova delega intervenuta, via mail all’indirizzo:  [email protected], indicando 

    •  il nominativo e il codice fiscale del professionista o del responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi
    • la denominazione del soggetto datoriale
    •  il numero di posizione dello stesso; 

    deve, inoltre, essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto datoriale.

  • Rubrica del lavoro

    Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l’accordo

    Con due comunicati stampa del 3 agosto ANICA Associazione nazionale industria cinematografiche audiovisive e digitali ha annunciato l'accordo per il rinnovo contratuale dei doppiatori.

    Viene specificato che si tratta di “Un accordo molto importante: così progredisce l’industria e si tutelano e adeguano i diritti dei lavoratori e dei professionisti”.

    Il Presidente delle Imprese Tecniche ANICA, Ranieri De’ Cinque Quintili ha sottolineato:

    “Siamo lieti, assieme al Delegato Giovanni Pantanella, di avere raggiunto un accordo su un contratto che ha visto una lunga e complessa trattativa. Crediamo che sia un risultato prezioso per la modernizzazione di un settore che ha visto notevoli cambiamenti, specialmente in questi ultimi anni; più che un punto di arrivo, vogliamo che sia un punto di partenza nel processo che porta a migliorare l’intero settore, di vitale importanza per la filiera cine-audiovisiva, nel rispetto della nostra alta tradizione e per promuovere nuova qualità come chiede il mercato.

    L’ANICA ha ringraziato la delegazione che per mesi ha condotto e portato a conclusione la difficile trattativa.

    Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l'accordo

    A conclusione di intensi mesi di consultazione, le parti sono giunte alla sottoscrizione di una intesa che ha individuato le linee cui le medesime si atterranno per la redazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale per i Doppiatori in attesa di rinnovo dal 2008

    Viene raggiunta una importante convergenza di adeguamento economico per il recupero inflattivo spalmato sul prossimo triennio (quindi sull’arco di vigenza triennale) ed è stato fissato un criterio per determinare l’elemento di garanzia a fine vigenza che mantenga un adeguamento economico nella prima fase di carenza contrattuale, finalizzato a poter negoziare il prossimo rinnovo con minori tensioni.

    È stata anche avviata la prima fase della ridefinizione degli aspetti normativi per renderne più semplice la applicazione.

    Sono stati anche definiti in modo più aderente alla odierna realtà, i profili professionali delle figure occupate, adeguando le medesime agli aggiornamenti operativi e tecnologici intercorsi negli anni.

    L’ipotesi ha cercato anche l’equilibrio tra qualità della vita ed aumenti economici, intervenendo su una migliore organizzazione del lavoro, cercando anche un equilibrio interno in modo da garantire sostanziale equità agli aumenti per tutte le figure professionali.

    Le parti hanno anche convenuto sulla opportunità di istituire un osservatorio sia con l’intento di monitorare la corretta applicazione del CCNL sul territorio sia per cogliere gli ulteriori mutamenti (di mercato ed operativi) in modo da poter applicare meccanismi contrattuali più adeguati all’evoluzione sempre più rapida del mercato.

    Entro la fine del mese di settembre vedrà sottoscritto il testo definitivo del CCNL doppiatori

  • Lavoro Dipendente

    Congedi parentali e di paternità 2023: nuove istruzioni ai datori di lavoro

    Nel messaggio 659  del 13 febbraio 2023 INPS completa le istruzioni sui nuovi congedi parentali  e di paternità ampliati dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, fornendo le  indicazioni ai datori di lavoro per l’esposizione nei flussi di denuncia  con  nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio.

    L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023. 

    Il messaggio precisa anche le  modalità di regolarizzazione  dei periodi 13 agosto 31 marzo 2023,  per i quali vanno utilizzati i codici già in uso.(vedi chiarimenti al secondo paragrafo)

    Datori di lavoro  privati  codici uniemens AGO e altri Fondi speciali

    Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento che i datori di lavoro del settore privato devono utilizzare per la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e ad altri Fondi speciali:

    •  PD0,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;  
    • PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;  
    • PE0,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;  
    • PE1,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;  
    • PB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;  
    • PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;  
    • TB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;  
    • TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”. 

     Il messaggio precisa inoltre le istruzioni dettagliate per la compilazione dei flussi e i codici per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla gestione pubblica .

    AGGIORNAMENTO 27 LUGLIO 2023 

    Riepilogo codici  congedi parentali e di paternità e permessi 104 1992

    Con un nuovo messaggio 2788 del 26 luglio 2023, a seguito di richieste di chiarimenti  Inps è nuovamente intervenuto riepilogando le istruzioni già fornite con il messaggio n. 659/2023 e fornendo  una mappatura dei codici istituiti ex novo con il dettaglio degli eventi tutelati secondo la normativa previgente e la relativa individuazione del precedente codice di riferimento.

    Il messaggio ricorda che i nuovi codici valgono per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022, si aggiungono a quelli vigenti e la loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.

    Inoltre sono dettagliate

    • al paragrafo 3  le istruzioni per  la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura dell’80% della retribuzione, istituiti con la circolare n. 45/2023 (a seguito delle novità introdotte dall’art. 1, comma 359, della legge n. 197/2022); 
    •  al paragrafo 4 chiarimenti  sulle  modalità espositive di alcuni codici evento  per i permessi legge n. 104 1992,  a seguito del decreto legislativo n. 105/2022.

     

  • Lavoro Dipendente

    Prestiti ai dipendenti e calcolo ritenute: chiarimenti dell’Agenzia

    Con la risoluzione 44 del 25 luglio 2023 l'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del  Reddito di lavoro dipendente nel caso di erogazione  di prestiti da parte del datore di lavoro a norma dell' Articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir.

    Reddito dipendenti e  valore dei prestiti agevolati  come "beni in natura"

     La risoluzione  ricorda in primo luogo  che costituiscono redditi di lavoro dipendente  non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto  di lavoro, sono erogate da soggetti terzi , per cui  il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta deve effettuare  le ritenute d' acconto con riferimento a “tutte” le somme  percepite in “relazione” al rapporto di lavoro .

    A questo fine,  posto che ai fini del calcolo del reddito imponibile  il compenso in natura  è costituito dal 50 per cento  della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al  momento della concessione del prestito, l'Agenzia sottolinea l'importanza  degli obblighi di comunicazione tra datori di lavoro  che stipulano convenzioni per l'erogazione di prestiti agevolati ai propri dipendenti e soggetti  erogatori 

    In particolare , la banca che eroga materialmente il prestito è tenuta a comunicare il valore, ma anche per il datore di  lavoro è un obbligo acquisire  tale importo.

     Un meccanismo analogo deve essere istituito in presenza di un soggetto che ha ricevuto un  compenso in natura dal datore di lavoro, ad esempio, un prestito a tasso agevolato  e che poi sia collocato a riposo.  In questo caso l’ex datore di lavoro sarà tenuto a comunicare all’ente pensionistico e, in mancanza o ritardo, l'ente dovrà acquisire  l'importo del valore da assumere a tassazione unitamente al trattamento  pensionistico. Lo stesso vale  in caso di distacco del dipendente  presso un altro datore di lavoro

    Viene inoltre sottolineato che per espressa previsione normativa, nel caso in  cui la ritenuta non trovi  capienza,  sui contestuali pagamenti in denaro, il dipendente è  obbligato a fornire al sostituto  d'imposta le somme necessarie al versamento. In tal caso il sostituto è tenuto comunque a versare le ritenute all’erario nei termini  ordinariamente previsti, anche se il sostituito non ha ancora provveduto al  pagamento.

    Altro chiarimento riguarda la tipologia  di beni che rientrano nella previsione dell'art 51 comma 4 lettera b ovvero 

    •  i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente,
    •  di mutuo ipotecario e
    •  di cessione dello stipendio, 

    Restano escluse le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.

    Per chiarire infine   il momento impositivo da prendere in considerazione per il calcolo ,a Risoluzione fa riferimento alla circolare MEF 98 2000 

     Di particolare interesse anche il riferimento al fatto che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari  specificati all'art 12 del TUIR per cui  nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato o cointestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve  essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”.

  • Pensioni

    Accordo sicurezza sociale Italia – Moldavia 2023: il testo

    E' stata pubblicata i nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023 la Legge n. 94 dell'11 luglio   con la  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana  e  la  Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con  Allegato il testo dell'accordo stipulato e firmato  a Roma il 18 giugno 2021.

    L'Accordo entra il vigore il 26 luglio 2023 e ha durata illimitata.

    Accordo sicurezza sociale Italia- Moldavia 2023: cosa prevede

    Tra le disposizioni dell'accordo viene specificato il  Campo di applicazione che riguarda, in relazione alla materia delle prestazioni: 

          1. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti  prestazioni  di  sicurezza sociale:  

            a) la pensione per limite d'eta'; 

            b)  la  pensione  di  disabilita'  causata  da  una  malattia  generale; 

            c) la pensione e l'indennita' di disabilita'  causata  da  un  infortunio sul lavoro o malattia professionale; 

            d) la pensione ai superstiti; 

          2. per la Repubblica Italiana:

            a) alle prestazioni di invalidita',  vecchiaia  e  superstiti  previste  dall'assicurazione  generale   obbligatoria,   dai   regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi

    esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali  obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti  dall'Istituto  Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); 

            b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio  sul   lavoro   o   malattia   professionale   e   gestite  dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

    professionali (INAIL). 

    Il relazione ai beneficiari,  l'accordo è applicabile alle persone che sono o sono state  beneficiarie delle prestazioni  sopraelencate e ai loro familiari  e superstiti.

         Con riguardo alla presentazione delle domande  si prevede che                       

          1.  Le  domande  di  riconoscimento  o  di  esportabilita'  delle  prestazioni  moldave  possono  essere  presentate,  per  il   tramite  dell'istituzione  competente  italiana,  all'istituzione   competente

    moldava (Cassa Nazionale di Assicurazioni Sociali – CNAS). 

        2. Le domande di pensione  italiane  dovranno  essere  presentate  direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico.   

    Pagamento delle prestazioni  sociali 

     L'accordo prevede che le istituzioni competenti di ogni Parte pagano le prestazioni  direttamente alle persone  aventi diritto che hanno la residenza  o  la  dimora  sul  territorio

    dell'altra  Parte.  Le  prestazioni  sono  pagate  dalle  istituzioni  competenti nella valuta ufficiale del proprio Stato o,  nel  caso  in  cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.