• Formazione e Tirocini

    Fondo Repubblica digitale: 30 ML per la digitalizzazione

    Il Fondo Repubblica digitale prevede con due diversi bandi 30 ML in totale per promuovere lo sviluppo delle competenze digitali in Italia

    Nel dettaglio si tratta del:

    • Bando in progresso in scadenza il 4 agosto
    • Bando prospettive in scadenza il 14 luglio

    Fondo Repubblica digitale: che cos'è

    Ricordiamo innanzitutto che il Fondo per la repubblica digitale nasce per accompagnare l'Italia verso la transizione digitale ed stato istituito coni il decreto legge n 152/2021 convertito in legge n 233/2021.

    Il fondo alimentato da versamenti di fondazioni di origine bancaria ha messo a disposizione in via sperimentale 360 ml di euro fino al 2026.

    Bando in progresso in scadenza il 4 agosto

    Il bando in  progresso con domande entro il 4 agosto ha l’obiettivo di accrescere le competenze digitali di lavoratori e lavoratrici con mansioni a forte rischio di sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica con la necessità riqualificarsi e acquisire un impiego a più alto valore aggiunto, con il fine di migliorare le proprie condizioni lavorative. 

    Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali che assicurino un’offerta formativa efficace e qualificata che agisca sull’apprendimento e il rafforzamento di competenze digitali per la riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici con incarichi sostituibili perché automatizzabili, al fine di garantire loro impieghi con mansioni a più alto valore aggiunto e il conseguente miglioramento delle proprie condizioni lavorative. 

    Le proposte devono essere presentate da partnership costituite da almeno due soggetti (“soggetti della partnership”), che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione della proposta. 

    Ogni partnership individua un soggetto (“soggetto responsabile”), che coordinerà i rapporti tra il partenariato ed il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale. 

    Oltre al soggetto responsabile, ciascuna partnership deve prevedere almeno una organizzazione profit o non profit (“partner datore di lavoro”) avente lavoratori con mansioni ad alto rischio di sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica.

    All’interno di ogni partenariato è possibile includere un solo partner senza scopo di lucro (“partner non profit”), che coadiuva il soggetto responsabile nella realizzazione del progetto.

    Con l’obiettivo di costituire partenariati complementari funzionali alla realizzazione degli interventi, si configurano, ai fini del presente bando, i seguenti ruoli all’interno del partenariato: 

    • soggetto responsabile; 
    • uno o più partner datore di lavoro,
    • eventuale partner non profit.

    Il soggetto responsabile deve essere un soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro e possedere tra gli altri il seguente requisite, essere 

    • un ente del terzo settore (cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017) 16,
    • un’università, 
    • un centro di ricerca, 
    • un centro di trasferimento tecnologico, 
    • un ente di formazione accreditato, un Istituto Tecnico Superiore (ITS);

    Scarica qui il bando per sapere come partecipare

    Bando prospettive in scadenza il 14 luglio

    Il bando Prospettive concede aiuti per formare le donne e gli uomini ai margini del mercato del lavoro, di età compresa tra i 34 e i 50 anni, ai quali si cerca di offrire migliori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, incrementando la domanda e l’offerta lavorativa. 

    Il bando per cui sono previsti fondi pari a 20 milioni di euro, mira a sostenere le iniziative presentate da soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed enti del terzo settore. La scadenza è fissata al 14 luglio 2023.

    L’obiettivo ultimo del bando è individuare progetti di sviluppo delle competenze digitali, che, una volta sperimentati, valutati e riconosciuti come efficaci, siano “scalabili” e possano divenire oggetto di politiche pubbliche funzionali all’incremento delle competenze digitali del Paese, come registrate dal DESI.

    Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali che assicurino reali possibilità di accesso e fruibilità di un’offerta formativa efficace e qualificata che agisca sull’apprendimento e il rafforzamento di competenze digitali di base e avanzate a vantaggio di donne e uomini ai margini del mercato del lavoro – disoccupate/i e inattive/i – nella fascia di età 34-50 anni e residenti in Italia, al fine di diminuire il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e rispondere ai fabbisogni professionali in ambito ICT, generando nuove opportunità di occupazione. 

    Le proposte devono essere presentate da 

    • soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro e enti del terzo settore,
    • in partnership costituite da almeno due soggetti con un ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione della proposta.

    Ciascuna partnership deve prevedere almeno una organizzazione profit o non profit avente lavoratori con mansioni ad alto rischio di sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica.

    Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma Re@dy, in due fasi. 

    Scarica qui il bando per sapere come partecipare

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Tabelle ANF 2023-24 – Assegni nucleo familiare

    Sono state pubblicate  dall'INPS con la circolare n. 55 del  9 giugno 2023 ,  le istruzioni e le  nuove tabelle degli assegni per il nucleo familiare, previsti dal  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153,

    Si ricorda che la disciplina è stata  sostanzialmente modificata  dal  decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'assegno Unico e universale per i figli .

    Dal 1 marzo 2022, infatti  l’assegno unico e universale per i figli a carico  ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.

    Le tabelle ANF  con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti  rivalutatati  sulla base dell'indice ISTAT 2022 (+ 8,1 sul 2021   quindi riguardano esclusivamente  i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero  le famiglie esclusivamente composte da: 

    •  coniugi, 
    •  fratelli e  sorelle,
    • nipoti 

    Si tratta in particolare delle  tabelle seguenti (DISPONIBILI QUI):

    • 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
    • 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
    • 20B,  NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
    • 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21B,  NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
    • 21D  NUCLEI MONOPARENTALI  DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE  SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE                                        

    Le nuove  tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice,   sono  in vigore  dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

    L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

    Qui  le precedenti tabelle 2022-2023 , allegate alla circolare 65 del 30.5.2022,contenenti :

    •  i  livelli reddituali e 
    •  i corrispondenti importi mensili della prestazione 

    ancora applicabili  fino al 30 giugno 2023, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    CCNL pelletteria ombrelli 2023: aumenti e novità

    Il 26 maggio 2026 le delegazioni di Assopellettieri e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei, ombrelli e ombrelloni. Il settore occupa circa 56 mila addetti in quasi 5000 imprese. 

     Il CCNL, scaduto lo scorso 31 marzo (vedi ultimo paragrafo), avrà vigenza triennale e scadrà il 31 marzo 2026. L’ipotesi di accordo sarà presentata e votata dai lavoratori nelle assemblee nei luoghi di lavoro entro il prossimo 31 luglio.

    Vediamo di seguito le principali novità in attesa del testo definitivo. 

    CCNL pelletteria ombrelli 2023- Aspetti economici 

    L‘intesa prevede un aumento complessivo (Tec) di 200 euro. 

    Sui minimi retributivi  TEM  l’incremento salariale sarà di 180 euro al 3° livello,  in tre tranches:

    • 60 euro da dicembre 2023; 
    • 60 euro da dicembre 2024; 
    • 60 euro da dicembre 2025

    per un  montante retributivo complessivo di 3.240 euro.

    Sul welfare contrattuale  sono previsti 

    •  un incremento di 3 euro sull’assistenza sanitaria integrativa Sanimoda, con decorrenza gennaio 2024,  e
    • incremento dello 0,30% a carico delle imprese da luglio 2025  sul  fondo previdenziale Previmoda 
    • Inoltre,  2 euro sul welfare sanitario destinati alle coperture assicurative per la non autosufficienza.

    EDR  

    L’elemento di garanzia retributiva, nelle aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, sarà elevato a 310 euro annui dal 2024.

    CCNL pelletteria ombrelli 2023 – Aspetti normativi

    L'accantonamento alla Banca ore  passa da 40 a 50 ore annue.

    Contratti part time 

    Obbligo di accogliere richieste di trasformazione fino al  limite complessivo del 12% ( invece che 8%) per motivi di    assistenza a familiari  per  malattia, disabilità legge 104/1992, figli conviventi portatori di handicap. 

    Possibile anche la riduzione oraria  per frequentare corsi di formazione continua collegati all'attività lavorativa.

    Aspettativa non retribuita  per fecondazione assistita 

    Nuova possibilità di  aspettativa  fino  21 giorni lavorativi ,  fruibili anche separatamente,  per terapie di fecondazione assistita documentate.

    Periodo di comporto

    Il periodo di comporto è fissato 

    • ordinariamente  in 13 mesi, 
    • elevati a 15 in presenza di gravi patologie comprese quelle oncologiche e degenerative,  certificate come invalidanti dal medico competente. 

    Preavviso di licenziamento e dimissioni

    La durata del preavviso viene  diversificata in rapporto all'anzianità di servizio e al livello di inquadramento e va 

    • da un minimo di  2 
    • a  un massimo di 6 settimane.

    CCNL pelletteria 2021: le modifiche precedenti

    Il precedente rinnovo era stato firmato il 1 marzo 2021  e prevedeva le seguenti modifiche: 

    RETRIBUZIONE

    Aumento retributivo  (TEM)  di 78 euro per il 3° livello, cui si aggiungono 230  euro annui di elemento di garanzia retributiva per le aziende prive di contrattazione di 2 livello,  per un totale di 90 euro mensili cosi suddivisi 

    • novembre 2021  – 20 euro 
    • aprile 2022 – 25 euro 
    • ottobre 2022 20 euro
    • marzo 2023 13 euro

    WELFARE 

    Contributo assistenza sanitaria integrativa Sanimoda  sale a 12,00 euro mensili, 4 euro in più,  dal 1° aprile 2021

    Contributo Fondo previdenziale Previmoda con decorrenza dal 1° aprile 2022 il contributo a carico dell’azienda  elevato al 2,00% (8 euro medi).

    L’elemento di garanzia retributiva, per i lavoratori le cui aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, sale a 230 euro annui  dall’anno 2021 ed erogazione a febbraio 2022.

    NORMATIVA

    Importanti gli articoli, inseriti per la prima volta  in un CCNL, relativi al contrasto al dumping contrattuale . Si prevede l’impegno per le imprese a commettere lavoro solo ad aziende che applicano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative nel territorio nazionale. Tale impegno viene inserito nel contratto di fornitura e viene richiesto di inserirlo anche nei contratti di sub fornitura lungo tutta la filiera.

    Per quanto riguarda il tema delle violenze di genere le Parti si impegnano per la diffusione e l’attuazione dell’“Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” sottoscritto il 25 gennaio 2016 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. 

    Sulla formazione e sul coinvolgimento delle Rsu, la possibilità di nominare all’interno delle stesse il “Delegato alla formazione” con l’incarico di curare i rapporti con le figure aziendali. Inoltre, vengono aumentate da 32 a 40, le ore da far confluire nella “Banca individuale delle ore”,  da utilizzare sotto forma di riposi compensativi di eventuali straordinari

    Infine, salita a 8 mesi l’aspettativa non retribuita per la conservazione del posto di lavoro nel caso di malattie gravi.

  • Inail

    INAIL giornalisti: denunce di infortunio online dal 6 giugno

    Inail rende noto con la  circolare n. 24 del 6 giugno 2023 che, per la gestione degli infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, è stato rilasciato un nuovo servizio applicativo  online che semplifica  l’attività di compilazione e di invio all’Inail delle denunce di infortunio,  e velocizza la gestione delle richieste di indennizzo.

     Il servizio è dedicato  esclusivamente alla gestione delle denunce relative agli infortuni  che si verificano  nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023  con un regime transitorio dovuto al  passaggio  della gestione previdenziale  giornalisti dipendenti da INPGI  a INPS, avvenuta il 1 luglio 2022,  e  in attesa di ulteriori  e definitive implementazioni del servizio. 

    L'accesso  si effettua dal seguente percorso Servizi per te>Lavoratore> Gestione transitoria infortuni ex Inpgi oppure direttamente dalla funzione Accedi ai servizi online sul sito istituzionale www.inail.it, con le proprie credenziali: 

    • SPID, 
    • CNS o 
    • CIE
    • INAIL

     L'istituto ricorda che la normativa prevede che  gli infortunati o, in caso di evento mortale, i familiari superstiti devono presentare le relative denunce:

    Alla denuncia deve essere allegato un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni  riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea

    documentazione medica relativa all’evento stesso.

    Inoltre, a guarigione avvenuta,   può essere effettuata la trasmissione della documentazione sanitaria  attestante il presumibile grado di invalidità permanente ai fini dell’eventuale indennizzo.

     Qui il testo della Circolare Inail n. 24 del 6 giugno 2023

  • Rubrica del lavoro

    CCNL coibentazione rinnovo 2023: una tantum 600 euro

    E' stato siglato a Roma il 26 maggio 2023  da ANICTA l’Associazione nazionale delle imprese del settore delle coibentazioni termiche acustiche e   le organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil    l'accordo per il rinnovo del CCNL di settore, che rappresenta circa 5000 addetti  

    L'accordo, vigente al  1° luglio 2022 –al 30 giugno 202, .   è ora al vaglio delle  assemblee dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

    I sindacati di categoria si sono detti "particolarmente soddisfatti per la conclusione di questo intesa di rinnovo, soprattutto in riferimento alla delicata situazione del settore che sta attraversando una forte trasformazione, anche a causa di una pesante concorrenza negli appalti con l’ingresso di imprese provenienti da altri settori non qualificati. 

    Attraverso positive relazioni industriali si è consentito di rinnovare questo contratto nazionale essenziale, garantendo le peculiarità del settore delle coibentazioni termoacustiche industriali, restando nell’alveo del CCNL Industria Chimica”. 

    Vediamo di seguito alcuni dettagli sul rinnovo , in attesa della pubblicazione del  testo ufficiale aggiornato.

    CCNL Coibenti  2023 – Parte economica

    Si prevede l'aumento dei minimi contrattuali a regime di 140,00 euro lordi, al livello E, erogati in tre tranches:

    – 50 euro da giugno 2023

    – 45 euro da gennaio 2024

    – 45 euro da gennaio 2025

    Aumento anche per l' indennità di trasferta giornaliera, rideterminata in euro 46,48 in Italia e euro 77,47 all’estero.

    UNA TANTUM

    l'Una Tantum  copertura del periodo di vacanza da luglio 2022 a maggio 2023,  è pari a 600  euro complessivi, erogati in tre rate:

    – 300 euro a giugno 2023

    – 150 euro a settembre 2023

    – 150 euro a novembre 2023

    WELFARE 

    Il rinnovo del CCNL coibenti 2023 prevede l'adeguamento da gennaio 2024 del contributo aziendale al Fonchim da 0,20 a 0,25% per l’assicurazione contro la premorienza e l’invalidità permanente.

    CCNL Coibenti 2023  – Parte normativa

    Aggiornamento della disciplina dei contratti a termine con una nuova modulazione delle quote e la definizione delle attività stagionali riferibili al settore.

    CCNL Coibenti accordo e tabelle  2020-2022

    L'accordo  di rinnovo 2020-2022 prevedeva un incremento salariale medio (Liv. E) di 70 euro nel periodo 1/1/2020-30/06/2022.  Il testo integrale è allegato in fondo all'articolo.

    Per quanto riguarda l'aumento salariale medio  previsto dall'intesa, di 70 euro era  diviso in 3 tranche: dal 1/1/2020 di 30 euro; dal 1/1/2021 20 euro; 1/1/2022 20 euro. Previsto, inoltre, un importo  una tantum di 180 euro per la vacanza contrattuale.

    Per quanto riguarda il Welfare contrattuale è previsto un incremento contributivo per il fondo sanitario di settore Faschim di 1, 5 € a carico delle imprese a partire dal 1° gennaio 2020 e 1 euro a carico dei lavoratori iscritti.

    Nelle tabelle che seguono gli aumenti e i minimi retributivi che ne risultano : 

          

    Parametro Livelli Minimo al 31/12/2019 Aumento dal 1/1/2020 Aumento dal 1/1/2021 Aumento dal 1/1/2022 Incremento totale in euro
    160 A 2211,68 42,3 28,2 28,2 98,7
    140 C 1941,51 36,3 24,2 24,2 84,7
    131 D 1814,72 33,6 22,4 22,4 78,4
    119 E 1645,14 30 20 20 70
    113 F 1560,31 28,2 18,8 18,8 65,8
    108 G 1496,5 26,7 17,8 17,8 63,3
    100 I 1383,46 24,3 16,2 16,2 56,7

     

     

    Livelli

    Minimo retributivo

        dal  /1/2020

    Minimo retributivo 

    dal 1/1/2021

    Minimo retributivo 

    dal 1/1/2022

    A 2253,98 2282,18 2310,38
    C 1977,81 2002,01 2026,21
    D 1848,32 1870,72 1893,12
    E 1675,14 1695,14 1715,14
    F 1588,51 1607,31 1626,11
    G 1523,2 1541 1558,8
    I 1407,76 1423,96 1440,16
    Allegati:
  • Inail

    Tutela INAIL RSU-RSA: chiarimenti

    Dopo alcune richieste di chiarimenti  dalle sedi territoriali INAIL fornisce con la circolare 23 del 1 giugno 2023    alcuni chiarimenti  operativi  sull'applicazione delle tutele assicurative ai rappresentanti dei lavoratori  per la sicurezza,aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo,  con l'approvazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    La  circolare riprende la normativa in materia prevista nel Testo Unico per la sicurezza d.lgs 81/2001 ricordando  in particolare   al comma 2 dell'art. 50 si prevede che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono  poter disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza  perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle  funzioni  e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello  svolgimento della propria attività godendo  delle  stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze  sindacali .

    Le modalità per l’esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di  contrattazione collettiva nazionale.

    La tutela assicurative di RSU e RSA: escluso il rischio elettivo

    Viene precisato  che al punto di vista assicurativo  il rappresentante dei  lavoratori per la sicurezza  ha il diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni,    anche diversi  da quello in cui opera normalmente in  qualità di lavoratore.

    Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per  la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri  a carico del datore di lavoro.

    in merito all’ambito di  operatività della tutela assicurativa, posto che l’articolo 2 del DPR  30 giugno 1965, n. 1124 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in

    occasione di lavoro,  cioè sia  riferibile all’attività lavorativa, viene precisato  che  anche per gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della  sicurezza    la tutela è esclusa solo  nel caso  concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile  al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.

    Giova ricordare che per la Cassazione civile è si definisce rischio elettivo, tutto ciò che sia estraneo e non attinente  all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria e ad un comportamento volontario, volto a  soddisfare esigenze meramente personali

     Ad esempio con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016, la Cassazione civile  sezione lavoro ha riconosciuto la tutela di un infortunio in itinere accaduto a un  lavoratore in permesso sindacale retribuito mentre si recava nel cantiere dove  alloggiava di ritorno da una riunione sindacale.

    Infortuni RSU RSA e oscillazione tasso medio INAIL

    Tutti i rappresentanti della sicurezza essendo lavoratori dipendenti operanti in una determinata impresa, sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinaria   e  il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche  quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai

    rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo  ,  e gli  eventuali eventi lesivi  vanno considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della  posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro

  • Pensioni

    Invalidità dipendenti pubblici: domande online all’Inps

     Con il messaggio 2064  del 1 giugno 2023, facendo seguito al precedente messaggio 1834 del 18 maggio,  INPS comunica la definitiva abolizione delle commissioni mediche presso il Ministero dell'economia e delle Finanze e il  conseguente passaggio di competenza all'INPS  per talune prestazioni relative a invalidità e  pensioni di guerra dirette,  indirette e di reversibilità.

    In particolare si informa che a partire dal 1 giugno 2023 le domande di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, da parte di 

    1. enti  pubblici  e
    2.  datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, 
      • comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, e 
      • quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale  e
      • le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, familiari superstiti di ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e  perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare,

    vanno presentate  all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto.

    Il nuovo servizio è disponibile a questo link.

    Per accedere alla procedura di presentazione delle domande, è necessario richiedere l’abilitazione compilando il modulo AA14.