• Rubrica del lavoro

    Alluvione Emilia: elenco dei Comuni aggiornato, sintesi delle misure

    Per la situazione di  emergenza creatasi  con il ciclone mediterraneo che ha provocato frane e alluvioni in Emilia Romagna dal 1 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha messo a punto il 23 maggio  una bozza di decreto con le prime misure  di emergenza per il sostegno a famiglie e imprese.  

    Successivamente è  stata ampliata la zona di applicazione dello stato di emergenza anche a comuni delle Marche e della Toscana.  

    Vedi il Comunicato stampa  emanato nella serata del 23 maggio in Decreto Alluvione tutti gli aiuti del Governo  con il dettaglio delle misure

    Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 giugno 2023 (Qui il testo) e fornisce anche gli elenchi dei Comuni interessati dallo stato di emergenza, suddivisi per Regione.

    Alluvione: comunicato CDM del 25 maggio con le nuove zone interessate 

    Il Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 , su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:

    • la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. 
    • la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della città metropolitana di Firenze.  

    Per i primi interventi di soccorso alla popolazione, per ciascuna regione  sono stati stanziati 4.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

    L'ambito  territoriale di cui all’allegato del decreto-legge approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 viene conseguentemente integrato coi territori sopracitati. Vedi tabella all'ultimo paragrafo

    Alluvione Emilia: stop bollette, versamenti e adempimenti tributari 

    Tra le misure previste nel decreto legge e dai provvedimenti di Protezione civile sono previsti 

    •  bonus  di 500 euro per ogni periodo di inattività di 15giorni,  fino a un massimo di 3mila euro 
    •  dimezzamento degli oneri  contributivi dei dipendenti 
    •  nuovo strumento di  sostegno salariale per i lavoratori   di tutti i settori compresa l'agricoltura con semplificazione degli adempimenti, esonero da accordi sindacali e contributo addizionale 
    • per gli  impianti sportivi,  un fondo ad hoc  di 5 milioni per il ripristino delle strutture danneggiate, gestito da Sport e Salute 
    • contributo alle famiglie sfollate: nelle parole del Ministro Musumeci saranno erogati «per l’autonoma sistemazione 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con quattro, fino a un massimo di 900 euro mensili». 
    • 1,6 milioni stanziati per la viabilità dal MIT 

    Alluvione Emilia: sospensione udienze e termini contrattuali

    Il ministro della Giustizia Nordio   ha  annunciato la sospensione delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, delle cambiali e di tutti gli atti aventi forza esecutiva. "Si tratta di aprire una parentesi necessitata da questa emergenza e di chiuderla nel più breve tempo possibile, quando sarà finita", ha detto Nordio.

    Alluvione Emilia: elenco Comuni in stato di emergenza aggiornato

    I Comuni interessati dallo stato di emergenza secondo la bozza  del decreto legge  integrata con le  decisioni del CDM  25 maggio sono 

    REGIONE EMILIA ROMAGNA

    PROVINCIA

    COMUNE

    CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

    FE

    ARGENTA

    Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola

    BO

    BOLOGNA

    Limitatamente alla frazione di Paleotto

    BO

    BORGO TOSSIGNANO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    BUDRIO Vedrana

    Limitatamente alle frazioni di Prunaro, e Vigorso

    BO

    CASALFIUMANESE

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    CASTEL DEL RIO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

    Limitatamente alla località di capoluogo ovest

    BO

    CASTEL MAGGIORE

    Limitatamente alle frazioni di Castello

    BO

    CASTEL SAN PIETRO TERME

    Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro

    BO

    CASTENASO

    Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile

    BO

    DOZZA

    Limitatamente al capoluogo

    BO

    FONTANELICE

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    IMOLA

    Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant?Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese

    BO

    LOIANO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MEDICINA

    Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova

    BO

    MOLINELLA

    Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine

    BO

    MONGHIDORO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MONTE SAN PIETRO

    Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola

    BO

    MONTERENZIO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MONZUNO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MORDANO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    OZZANO DELL'EMILIA

    Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale

    BO

    PIANORO

    Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano

    BO

    SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

    Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle

    BO

    SAN LAZZARO DI SAVENA

    Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna

    BO

    SASSO MARCONI

    Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano

    BO

    VALSAMOGGIA

    Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

    FC

    BAGNO DI ROMAGNA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    BERTINORO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    BORGHI

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CESENA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CESENATICO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CIVITELLA DI ROMAGNA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    DOVADOLA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    FORLI'

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    FORLIMPOPOLI

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    GALEATA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    GAMBETTOLA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    GATTEO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    LONGIANO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MELDOLA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MERCATO SARACENO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MODIGLIANA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MONTIANO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    PORTICO E SAN BENEDETTO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    PREDAPPIO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    PREMILCUORE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    ROCCA SAN CASCIANO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    RONCOFREDDO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SAN MAURO PASCOLI

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SANTA SOFIA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SARSINA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SAVIGNANO SUL RUBICONE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SOGLIANO AL RUBICONE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    TREDOZIO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    VERGHERETO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    ALFONSINE

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    BAGNACAVALLO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    BAGNARA DI ROMAGNA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    BRISIGHELLA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CASOLA VALSENIO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CASTEL BOLOGNESE

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CERVIA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CONSELICE

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    COTIGNOLA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    FAENZA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    FUSIGNANO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    LUGO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    MASSA LOMBARDA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    RAVENNA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    RIOLO TERME

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    RUSSI

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    SANT'AGATA SUL SANTERNO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    SOLAROLO

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    MONTESCUDO

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    CASTELDELCI

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    SANT'AGATA FELTRIA

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    NOVAFELTRIA

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    SAN LEO

    Tutto il territorio Comunale

    REGIONE MARCHE:
    provincia di Pesaro e Urbino
    Fano,
    Gabicce Mare,
    Monte Grimano Terme,
    Montelabbate,
    Pesaro,
    Sassocorvaro
    Urbino
    Tutto il territorio Comunale
    REGIONE TOSCANA
    città metropolitana di Firenze
    Firenzuola,
    Marradi,
    Palazzuolo sul Serio
    Londa
    Tutto il territorio Comunale
  • Lavoro Dipendente

    Occupazione in crescita ad aprile 2023: disoccupati al 7,8%

    Sono stati diffusi negli ultimi giorni i dati relativi al recetne andamento del mercato del lavoro: si tratta de

     i dati Istat di aprile 2023  e  del

    l Rapporto annuale sulle Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro  del Ministero del lavoro che descrive le dinamiche del mercato del lavoro dipendente e parasubordinato nel 2022. Qui il testo .

     Di seguito una sintesi degli aspetti principali dei due documenti.

    Dati ISTAT occupazione aprile 2023

    La crescita dell’economia italiana  degli ultimi mesi , oltre le aspettative,   ha effetto  positivo anche sul mercato del lavoro:  secondo gli ultimi  dati ISTAT  la disoccupazione è scesa ad Aprile al 7,8%.

    Rispetto allo scorso anno sono 390mila le persone che hanno trovato lavoro, 48mila ad aprile in più rispetto al mese di  marzo  2023.

    Il tasso di occupazione nazionale sale quindi al 61%  e il numero totale di  persone che lavorano si porta a 23 milioni e  446mila 

    Interessante notare che tra le  tipologie di contratto  aumentano  ancora  quelli a tempo indeterminato e il lavoro autonomo, calano invece i contratti a termine.

     La categoria con la migliore performance è finalmente quella femminile con 50mila donne  occupate in piu rispetto al  mese  precedente,  a fronte del calo di 4 mila occupati di sesso maschile. Rispetto al 2022 l'aumento di donne occupate è pari a 217mila unità

    Sempre ad aprile diminuiscono le persone che cercano lavoro e scende anche il tasso di inattività.(al 33,7%)

    Dati occupazione 2022 Ministero del Lavoro

    Si segnala anche la pubblicazione della   relazione  annuale del Ministero del lavoro  sulle comunicazioni  obbligatorie relative ai contratti di lavoro attivi nel 2022.

    In sintesi: 

    ATTIVAZIONI E CESSAZIONI 

    • Sono stati attivati 12.573.000 rapporti di lavoro, in aumento del 10,9%. La crescita annua, seppure significativa, risulta in calo rispetto al valore registrato l’anno precedente (+17,7%).
    • Sono cessati 12.159.000 rapporti di lavoro, in aumento del 14,4%. L’incremento annuo è superiore rispetto all’anno precedente (+13,6%).•
    • I 12.573.000 rapporti di lavoro attivati hanno coinvolto 7.076.000 lavoratori, con un numero medio di contratti attivati pro capite pari a 1,78.
    • Le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono state 716.000 oltrepassando il numero di trasformazioni annue nel periodo pre-pandemia, in aumento del +34,8% rispetto all’anno precedente.
    • L’82,5% delle cessazioni dei rapporti di lavoro ha interessato contratti con durata inferiore a un anno.
    • Sono aumentate rispetto all’anno precedente le attivazioni a Tempo Indeterminato (+12,0%), con Apprendistato (+11,2%) e quelle a Tempo Determinato (+9,6%).
    • Sono aumentate rispetto all’anno precedente le attivazioni nel settore alberghiero e della ristorazione (+24,4%), Altri servizi pubblici, sociali e personali (+18,4%) e il settore Trasporti, comunicazioni, attività finanziarie e altri servizi alle imprese (+12,3%).
    • La quota maggiore di lavoratori cessati ricade nella classe 35-54 anni, costituita da 2.795.000 individui (41,0% del totale), mentre la classe dei giovani fino a 24 anni corrisponde alla fascia d’età meno numerosa (15,8% del totale).•

    DISTRIBUZIONE 

    Dal punto di vista delle distribuzione territoriale : a  fronte di 12.573.000 di attivazioni nazionali, il 42,7% è nelle regioni del Nord, il 32,4% è nelle regioni del Mezzogiorno ed il 24,8% è nelle regioni del Centro.

    SOMMINISTRAZIONE : 

    Sono stati attivati 1.488.000 rapporti di lavoro in somministrazione con una crescita tendenziale del +11,1%.

  • Rubrica del lavoro

    CCNL penne, spazzole e affini: firmato il rinnovo

    E' stata siglata il 3 maggio 2023  dai rappresentanti sindacali  e datoriali  di Assospazzole e Assoscrittura  (Confindustria Moda) l'ipotesi di  rinnovo  del CCNL  per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini  e di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime.

     Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. 

    In attesa dell'approvazione del testo da parte delle assemblee di lavoratori, vediamo di seguito le principali novità normative e retributive. In fondo all'articolo il testo in pdf  2020-2022 .

    CCNL penne spazzole Aspetti normativi

    CONCILIAZIONE VITA LAVORO 

    Aumenta al 12% la percentuale di r accoglienza delle richieste  di  lavoro part time per il  rientro da congedi di maternità/paternità e per esigenze di cura dei figli. 

    Diritto a permessi per i periodi di inserimento figli presso asili nido e scuole dell’infanzia.

    Diritto a  periodi di aspettativa in caso di terapie di fecondazione assistita.

    Elevato da 15 a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nei casi di gravi patologie.

    PERIODO DI PROVA

    La durata massima  è fissata a 

    • 20 gg per il 1° livello
    • 2 mesi per il 2° livello
    • 3 mesi per 3° e 4 ° livello 
    • 3,5 mesi per 4 ° e 4S livello 
    • 4,5  mesi per 5° livello
    • 6 mesi per 6° e 7° livello

    BANCA ORE INDIVIDUALE 

    per il 2023 previste 24 ore annue di lavoro straordinario per ogni lavoratore  da recuperare con riposi compensativi che diventeranno 32 ore dal l ° gennaio 2024 .

     I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale possono compensare  le prime 12 ore annuali di lavoro supplementare; che diventeranno 16 dal 1 gennaio 2024 .

    CCNL penne spazzole Aspetti economici 

    PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

    Aumento  del contributo  a carico dei datori di lavoro al  Fondo Previmoda al 2,30%,  dal 1 gennaio 2025

    ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

    Dal  1° gennaio 2024 contributo mensile a carico azienda  sale a 15,00,  euro ( con passaggio al Piano Sanitario Premium)

    dal 1° ottobre 2023 istituita un’assicurazione contro la non autosufficienza con  contributo  a caricao azienda pari ad euro 2,00

    AUMENTI RETRIBUTIVI 

    L'aumento  complessivo delle retribuzioni è pari a  160,00  euro per il livello 3 Super,  erogato in tre tranches:

    •     euro 60,00 con decorrenza maggio 2023;
    •     euro 50,00 con decorrenza maggio 2024;
    •     euro 50,00 con decorrenza giugno 2025.

    ELEMENTO PEREQUATIVO 

    In mancanza di  contrattazione aziendale entro il mese di novembre di ciascun anno,  è dovuta una somma annua a titolo perequativo   pari a

    • euro 300,00 lordi  a partire dall’anno 2021,
    • euro 330,00 a partire  dall’anno 2024;

    da riproporzionare  pro quota  per i mesi di servizio ( si considerano mese intero le frazioni di mese pari ad almeno  15 giorni)

    CCNL penne spazzole: tabella minimi retributivi 2023-2025 

    livello

    Elemento retributivo nazionale 

    (minimi retributivi)

    al 30 aprile 2023

    Ern 05/2023

    Ern 05/2024

    Ern 06/2025

    7

    1.714,24

    2.324,33

    2.388,30

    2.452,27

    6

    1.531,62

    2.127,77

    2.186,34

    2.244,90

    5

    1.430,98

    2.021,19

    2.076,82

    2.132,45

    4S

    1.337,65

    1.921,68

    1.974,57

    2.027,46

    4

    1.279,27

    1.861,30

    1.912,53

    1.963,76

    3S

    1.238,63

    1.816,70

    1.866,70

    1.916,70

    3

    1.195,48

    1.772,08

    1.820,85

    1.869,62

    2

    1.102,99

    1.674,78

    1.720,88

    1.766,97

    1

    764,23

    1.371,18

    1.464,18

    1.559,00

    CCNL Penne spazzole industria 2020

    Il precedente rinnovo dell'ottobre 2020 aveva previsto un aumento complessivo (TEC) di 76 euro.

     Sui minimi (TEM) l'aumento salariale è di 68 euro (3° livello S.),  in tre tranches: 

    • 1° gennaio 2021 di 25 euro; 
    • 1° gennaio 2022 di 25 euro; 
    • 1° luglio 2022 di 18 euro. 

    Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, previsto un incremento di 0,5% (stimato in circa 8 euro) del contributo aziendale per la previdenza complementare. 

    Per le imprese che non praticano contrattazione di 2° livello,  l'elemento perequativo  passa da 275 a 300 euro. 

    Tra gli altri elementi di novità da segnalare:

    •  l'attivazione  dell'osservatorio nazionale di categoria 
    • Maggiore ruolo delle RSU su: informazione e consultazione; informazione su appalti presenti nei cicli produttivi; programmi di formazione; organizzazione e orari di lavoro con la predisposizione di linee guida sulla base delle esperienze acquisite  
    •  maggiori possibilità di fruizione  del part-time per il rientro dalla maternità / paternità, 
    •  periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di gravi patologie e di aspettativa non retribuita a seguito del periodo di comporto. 
    •  emanazione di linee guida su temi come lo sviluppo sostenibile dell'economia e il rispetto dell'ambiente.
    Allegati:
  • La busta paga

    Welfare aziendale e premi di risultato: le istruzioni

    Con la circolare 49 del 31 maggio Inps fornisce le istruzioni  aggiornate  sulla  disciplina del welfare aziendale  e  dei premi di risultato. 

    L ’articolo 51, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,  ha subito infatti numerose modifiche negli ultimi anni, ricorda l'istituto  nella premessa.

    La novità principale   nell'ampia panoramica fornita dalla circolare,  consiste nell'indicazione dell'obbligo di versamento del contributo di solidarietà del 10 % dovuto dai datori di lavoro  anche nel caso in cui i premi di risultato siano convertiti, per scelta del dipendente in  beni e servizi di welfare aziendale (previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera f) della legge 153/1969, nonché dall'articolo 16 del Dlgs 252/2005).

    Con riguardo all'ultimo intervento normativo apportato dal decreto legge 48 2023  ( l’elevazione solo per i dipendenti con figli a carico   a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR,  che include nei  c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche ) INPS specifica che  continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR,  e cioè:

    • da un lato la  soglia di esenzione fino a 258,23 euro  per i lavoratori senza figli a carico  mentre , dall'altro 
    • sui  rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente

    Inoltre resta ferma, in ogni caso, la regola generale  per cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risultino complessivamente superiori al limite  previsto dalle disposizioni il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

    La circolare segnala inoltre la novità dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 ovvero l'esclusione dall'imposizione fiscale ma NON da quella contributiva del c.d. bonus carburante  2023, che consente di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno Unico 2023: tabella importi, conguagli, istruzioni

    Pubblicata  dall'INPS la circolare di istruzioni aggiornate sull'Assegno Unico dopo le modifiche intervenute con la legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197). Si tratta della circolare 41 del 7 aprile 2023.

    Ricordiamo che per il secondo anno di vigenza del nuovo sostegno ai genitori, ( che decorre da marzo a febbraio) sono stati incrementati gli importi per le famiglie numerose , per i figli fino a tre anni e per i figli con disabilità

    Vediamo di seguito una sintesi della circolare  con i nuovi importi (dettagliati  QUI nell'allegato 1), esempi  e istruzioni per la presentazione dell'ISEE, che ricordiamo è  sempre obbligatoria  per avere diritto all'importo aggiornato con la situazione familiare. 

    C'è tempo fino al 30  giugno 2023 per ottenere gli  importi  arretrati di assegno unico  da gennaio 2023.

    Assegno unico: esempi calcolo importi e maggiorazioni

    Per effetto della legge di bilancio dalla mensilità di gennaio 2023:

    • aumentano del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno. 
    • aumentano del 50%  gli importi dell'Assegno unico  per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita
    • aumenta del 50% la maggiorazione forfettaria per i  nuclei con almeno quattro figli a carico,
    • diventano definitivi gli aumenti degli importi per i figli disabili maggiorenni: 
      • ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
      •  l'incremento delle maggiorazioni  è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024

    Esempio – Nucleo con 3 figli: 2 minorenni (di età superiore a 3 anni) di cui uno con disabilità grave, e uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni che frequenta un corso di laurea. Il nucleo è in possesso di un ISEE 2023 pari a 20.000 euro. Importi spettanti:

    169,70 euro per ciascun figlio minorenne;

    82,60 euro per il figlio maggiorenne;

    102,70 euro per il figlio minorenne con disabilità grave;

    81 euro a titolo di maggiorazione per figlio ulteriore al secondo.

    Il totale mensile spettante  sarà pari a 605,70 euro.

    Al totale di cui sopra, vanno aggiunte, ove ne ricorrano i presupposti, l’eventuale maggiorazione transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e l’incremento di tale maggiorazione, di cui al comma 9-bis del medesimo articolo 5, di importo pari a 120 euro per la presenza del figlio disabile nel nucleo.

    Si ricorda che le maggiorazioni transitorie previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, sono state introdotte con l’obiettivo di garantire che gli importi percepiti a titolo di AUU non siano inferiori a quelli che erano percepiti nel previgente regime dell’Assegno al nucleo familiare (ANF). Tali maggiorazioni si applicano a condizione che:

    • a)  il valore dell’ISEE del nucleo familiare del richiedente non sia superiore a 25.000 euro;
    • b)  gli  ANF siano stati percepiti effettivamente nel corso del 2021.

    Assegno unico e universale: rivalutazione annuale e conguagli

    Gli importi dell’assegno spettanti per l’annualità 2023  e le soglie ISEE sono  rideterminati  sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall 'ISTAT per il 2022.

    I nuovi importi dell’assegno e le relative soglie ISEE aggiornate sulla base del comunicato ISTAT del 17 gennaio 2023, sono contenuti nell'allegato 1 della circolare.

    AGGIORNAMENTO 26 MAGGIO 2023 

    Con il messaggio 1947 del 26 maggio 2023 INPS precisa che  è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso del 2022  e  primi mesi del 2023.

    Si effettueranno quindi  a partire dalle mensilità di aprile 2023  i conguagli sia a debito che a credito .

    Il recupero di eventuali somme indebitamente erogate viene effettuato:

    • attraverso   la “compensazione con i crediti” 
    • sempre nei limiti   nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata quindi con eventuale rateazione  fino a 72 rate. 
    • la trattenuta non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro.

    E'  possibile acquisire tutti i dettagli  rivolgendosi al Contact Center integrato ovvero alle Strutture INPS.

    Nel messaggio sono specificati in dettaglio  i criteri e due esempi pratici di conguaglio degli importi di Assegno unico 2023

    Assegno Unico e presentazione dell’ISEE: novità

    A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che  avevano fatto domanda di Assegno unico e universale all’INPS entro il 28 febbraio 2022, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia,  NON E' NECESSARIO  ripresentarne una nuova. 

    Si conferma invece la necessità di presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU),  annuale.

    ATTENZIONE: l’INPS procede calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022.

    Infatti la normativa prevede che, per salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, in deroga alla disciplina generale  l'importo degli assegni di gennaio e febbraio farà ancora  riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre benché  scaduto.

    Per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023 sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.

    • Se al momento dell’elaborazione della domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non risultasse  ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, ma
    • se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi dovuti e i relativi  arretrati.

    La circolare fornisce il seguente esempio nel caso di nuovo nato nel 2023

    Esempio

    Nel nucleo familiare, non percettore di AUU, è presente un nuovo nato nel mese di gennaio 2023. In tale caso, la domanda di AUU per il nuovo nato può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, con diritto a tutti gli arretrati e alle due mensilità di novembre e dicembre corrispondenti al settimo e all’ottavo mese di gravidanza.

    Se l’utente presenta a marzo 2023 sia la domanda di AUU sia l’ISEE in cui è presente il minore, le rate di novembre e dicembre 2022 saranno calcolate sulla base della soglia ISEE 2023, ma applicando gli importi delle tabelle vigenti per l’anno 2022, mentre, le rate di gennaio e febbraio 2023, nonché le mensilità successive dell’anno di competenza saranno calcolate sulla base dell’ISEE 2023 e degli importi vigenti per l’anno 2023.

    Se l’utente presenta la domanda di AUU a marzo 2023 e l’ISEE in cui è presente il minore a giugno 2023, ossia dopo i 120 giorni dalla nascita, detto ISEE sarà preso in considerazione esclusivamente per le mensilità con decorrenza da marzo 2023, mentre le mensilità precedenti (novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) saranno corrisposte al minimo.

    Assegno Unico 2023: novità permessi di soggiorno

    L'istituto richiama il  messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022  e la circolare 23 2022 in merito ai titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’Assegno unico e universale.

    Viene anche precisato che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso  ed è stato  prorogato fino al 31 dicembre 2023.

    Assegno Unico 2023: calendario pagamenti

    Nella circolare si specifica anche una novità  per quanto riguarda i pagamenti dell'assegno Unico, che si svolgeranno con il seguente caalendario fisso:

    • dal 10 al 20 di ogni mese, grazie a un'istruttoria semplificata delle domande di AUU – sarà  corrisposto l’importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente; 
    • dal 20 al 30, saranno messi in pagamento  gli importi relativi alle  nuove domande pervenute nel mese precedente e per gli assegni che – rispetto al  mese precedente – subiscono variazioni in ragione di mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e  dell'Isee. 
  • Inail

    Denunce INAIL: procedure online per la codatorialità

    INAIL ha reso disponibili dal 23 maggio 2023  i servizi online aggiornati relativi a 

    • Comunicazione di infortunio, 
    • Denuncia/comunicazione di infortunio, 
    • Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi

    per i lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione.

    Dal 23 maggio 2023, in caso di infortunio o malattia professionale, è  dunque possibile inserire le specifiche relative ai lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione, nella compilazione  degli applicativi online  o nel file da inviare all’Istituto, come da istruzioni  fornite con circolare Inail del 3 agosto 2022, n. 31.

    I dettagli  sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente nelle pagine informative dei servizi e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.

     Inail  precisa che  che, in caso di infortunio e di malattia professionale, il datore di lavoro, nella denuncia, deve

    •  specificare che il dipendente è in codatorialità 
    •  far riferimento  per la determinazione dell'importo, alla retribuzione erogata dall’impresa presso cui il lavoratore ha svolto prevalentemente l’attività nel mese.

    Vanno indicate  le ore lavorate e il salario percepito nei quindici giorni precedenti l’evento. Se tale periodo ricade a cavallo di due mesi, va indicata la retribuzione effettivamente percepita che coincide con le maggiori retribuzioni imponibili previste dai contratti applicati dalle imprese in cui ha svolto l’attività in modo prevalente

    Nel sito internet dell’Inail sono disponibili i manuali aggiornati per la compilazione dei moduli online.

    Si  ricorda che le denunce di infortunio e di malattia professionale sono a carico dell’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento, cosi come tutti gli altri obblighi previsti per l’assicurazione contro gli  infortuni e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno   1965, n. 1124 

    Oltre alla presentazione delle denunce di infortunio o malattia sono a carico del datori di riferimento anche 

    • l’autoliquidazione annuale dei premi
    • le denunce  riguardanti le lavorazioni  esercitate ,per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni e la cessazione della lavorazione,  che  vanno effettuate non oltre il trentesimo giorno da quello in cui si sono verificate;

  • Rubrica del lavoro

    CCNL Occhiali industria: testo e novità del rinnovo 2023

    E' stato sottoscritta da parte di   ANFAO (aderente a Confindustria)  con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil   il 28 aprile  l'ipotesi di rinnovo del Ccnl per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria  (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie ecc.). Il ccnl  interessa circa 900 imprese per : circa 17.000     dipendenti .

    Vediamo nei paragrafi seguenti i principali aspetti di novità sia economici che contrattuali  e le nuove tabelle retributive.

    CCNL Occhiali industria: parte economica 

    L’aumento medio complessivo (Tec) previsto sottoscritto è di 180 euro.  167 euro l’aumento sui minimi (Tem) con riferimento al 4° livello, distribuiti in 3 tranches: 

    • 62 euro da maggio 2023; 
    • 48 euro da marzo 2024, 
    • 57 euro da febbraio 2025

     per un montante complessivo di 4006 euro.

    Aumento premi  di professionalità a valore aggiunto (PPVA) per un massimo di dodici mensilità (non incide sugli istituti contrattuali e di legge), con i seguenti importi 

    •    euro 14,00 per l’area operativa, step centrato;

    •    euro 16,00 per l’area operativa, step consolidato;

    •    euro 18,00 per l’area qualificata, step base;

    •    euro 20,00 per l’area qualificata, step centrato.

     Sull’inquadramento al primo livello, l’intesa prevede il passaggio automatico dopo 6 mesi ai livelli superiori e un aumento nel triennio di 268 euro. Vedi sotto la tabella retributiva complessiva

    WELFARE CONTRATTUALE: 

    • aumento dello 0,3% euro sulla previdenza integrativa (fondo Previmoda) dal 1° luglio 2024 , per un totale del 2,00 per cento.
    • aumento di 3 euro   per l'assistenza sanitaria integrativa (fondo Sanimoda)  arrivando a un totale di  15,00 euro che consentono il passaggio a un livello superiore di prestazioni ( Piano Sanitario Premium).  La contribuzione è dovuta per tutti gli assunti non in prova, da non meno di 9 mesi 
    • nuova assicurazione contro la non autosufficienza  di 2,00 euro mensili per 12 mesi , sempre dal 1° gennaio 2024 
    • aumento dell'elemento perequativo del 10%, per imprese che non praticano la contrattazione di secondo livello per un totale di 360 euro annui.

    Tabella retributiva dal  1 maggio 2023

    NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI CCNL OCCHIALI INDUSTRIA

    Livelli

    ERN dal 1° maggio 2023

    ERN dal 1° marzo 2024

    ERN dal 1° febbraio 2025

    Quadri

    2.323,95

    2.383,03

    2.453,19

    2.319,66

    2.378,63

    2.448,66

    5°S

    2.200,87

    2.256,83

    2.323,28

    2.124,05

    2.178,05

    2.242,18

    4°S

    1.966,19

    2.014,69

    2.074,05

    1.887,96

    1.935,96

    1.992,96

    3°S

    1.834,24

    1.880,87

    1.936,25

    1.798,40

    1.844,12

    1.898,42

    1.698,50

    1.741,68

    1.792,96

    1.380,43

    1.469,43

    1.559,43

    CCNL Occhiali industria: parte normativa

    TUTELA LAVORATORI 

    Numerosi i miglioramenti degli aspetti contrattuali a tutela dei lavoratori. In particolare:

    • Si allunga a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattie gravi. 
    • si aggiungono  2 mesi retribuiti a carico dell’azienda oltre a quanto previsto per  legge per i casi di violenza di genere  
    • continua lo sviluppo  dell’Osservatorio per agevolare la realizzazione delle buone pratiche aziendali
    • Normate le linee guida sulla partecipazione dei lavoratori e sullo smart working.
    • introduzione  del diritto alla formazione continua con 16 ore obbligatorie nel biennio a carico dell'azienda

    ORARIO DI LAVORO  

    Possibili diversificazioni dell'orario con superamento dell’orario contrattuale fino 48 ore settimanali e per 96 ore nell’anno solare.

    Puoi scaricare qui  il  testo integrale del contratto occhiali industria