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Superbonus indigenti: restituzione del fondo perduto non spettante
Con la Risoluzione n 9 del 29 gennaio le Entrate istituiscono i codici tributo per la restituzione spontanea del fondo perduto superbonus per indigenti.
Nel dettaglio, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “8158” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
- “8159” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
- “8160” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022.
Consulta la risoluzione n 9/2024 per le regole di compilazione dell'F24.
Fondo perduto superbonus indigenti: la % spettante
Con il Provvedimento n 411178 del 24 novembre delle Entrate veniva determinata la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per il superbonus per i soggetti con redditi entro i 15.000 euro. (ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).
La percentuale di cui al punto 3.3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332648 del 22 settembre 2023 è pari al 100%.
L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata (dal 2 al 31 ottobre 2023) in assenza di rinuncia.
Ricordiamo che l’erogazione prevista dal decreto Aiuti-quater (Dl 176/22, articolo 9, comma 3) riguarda i costi sostenuti dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 per risorse complessive pari a 20 milioni di euro.
Superbonus: regole per il fondo perduto indigenti
Con Provvedimento n. 332648 del 22 settembre sono stati fissati i termini e le modalità per l’invio della domanda (scarica qui il modello con le istruzioni) che che andavano presentate dal 2 al 31 ottobre tramite una procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario.
Il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali.
Si tratta del contributo riservato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito non superiore a 15mila euro, introdotto dal Dl aiuti-quater con riguardo al 10% di spese non agevolate.
Il modello di domanda prevede che il richiedente dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione del contributo e che indichi, tra l’altro, il proprio codice fiscale (o del de cuius in caso di erede) e l’iban del suo conto corrente.
Alla presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che comunica la presa in carico dell’istanza cui segue comunicazione dell’esito della richiesta.
L'agenzia ha sottolineato che la base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96mila euro.
L’ammontare del contributo richiesto, quindi, è pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro.
La percentuale di ripartizione spettante è stata fissata al 100% con il provvedimento n 411178 del 24 novembre 2023.
Fondo perduto indigenti superbonus: i requisiti per averlo
Con Decreto MEF del 31 luglio 2023 pubblicato in GU n 198 del 25 agosto si determinano i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di: efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022.
Il contributo, noto come Fondo indigenti, che supporta chi non riesce a finanziare la quota di lavori di ristrutturazione non coperta da incentivi fiscali:
- non produce effetti fiscali per il beneficiario,
- ed è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023,
- a certe condizioni.
Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi legati al Superbonus ((di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020), e siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) che il richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro;
- b) che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;
- c) che l'unità immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad abitazione principale del richiedente.
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Superbonus ONLUS: particolare modalità di calcolo delle soglie dimensionali
Con Risposta n 2 dell'8 gennaio, in merito al superbonus, le Entrate chiariscono l'applicazione della peculiare modalità di calcolo prevista dall'articolo 119, comma 10–bis del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) per le ONLUS, Odv e APS.
L'ONLUS istante intende effettuare interventi di risparmio energetico di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus), su diverse unità immobiliari, con l'applicazione della peculiare modalità di calcolo di cui al comma 10bis dello stesso articolo 119.
Sinteticamente, l'Agenzia ritiene che l'Istante possa usufruire del Superbonus, con l'applicazione del comma 10bis per gli interventi effettuati su immobili posseduti, in base ai titoli elencati: proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, nei quali svolge:
- attività rientranti nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della assistenza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a) nn. 1 e 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46,
- attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate secondo le condizioni previste dall'articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460 del 1997.
Diversamente, per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l'Istante non potrà applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10bis ma potrà usufruire, ricorrendone i requisiti richiesti dalla norma, del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8bis dell'articolo 119.
Superbonus ONLUS: il caso di specie dell'interpello n. 2/2024
L'Istante dichiara di svolgere, in via principale:
- l'attività di assistenza sociale e sociosanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1, del d.lgs. n. 460 del 1997, «mediante strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali o disturbi mentali, per persone che abusano di sostanze stupefacenti ivi inclusi i soggetti affetti da AIDS, per soggetti minori d'età in condizioni di rischio socio-ambientale»;
- l'attività di assistenza sanitaria verso persone svantaggiate di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 2, e comma 2, del d.lgs. n. 460 del 1997, consistenti in servizi riabilitativi a favore di soggetti disabili.
Inoltre, la onlus svolge in via secondaria, l'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale prevista dal medesimo articolo 10, comma 1, lett. a), n. 11bis, del d.lgs. n. 460 del 1997 «unitamente, infine, ad altre attività ''direttamente connesse'' a quelle statutarie istituzionali quali quella sanitaria non resa esclusivamente a favore di persone svantaggiate (l'''Assistenza Sanitaria Connessa'') e di formazione (non resa a favore di persone svantaggiate) alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 10, comma 5, D.lgs. 460/199».
Ciò premesso, l'Istante chiede se, ai fini di una corretta applicazione del citato comma 10bis dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, la locuzione «attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali» indichi le attività di cui al citato articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1 e n. 2, d.lgs. n. 460 del 1997, comprensive anche delle attività ''direttamente connesse'' (limitatamente alla ''Assistenza Sanitaria Connessa'') e dell'attività a supporto generale relativa all'amministrazione.
In caso di risposta negativa, chiede quali siano i criteri in base ai quali riparametrare il tetto massimo di spesa agevolabile al fine di beneficiare del Superbonus con l'applicazione della modalità di calcolo di cui al predetto comma 10bis del citato articolo 119.
Superbonus ONLUS: modalità di calcolo delle soglie dimensionali
Le Entrate ricordano innanzitutto che il comma 10 bis dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS,
- le organizzazioni di volontariato OdV iscritte nei registri
- le associazioni di promozione sociale APS
che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10bis dell'articolo 119), determinano il limite di spesa ammesso al Superbonus moltiplicando:
- il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari,
- per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
Ciò premesso, viene specificato che, come evidenziato dalle Circolari n 3 e 13 del 2023, il comma 10 bis in commento è stata introdotto per tenere conto della circostanza che tali enti esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
La disposizione riguarda, pertanto, nel rispetto di tutte le condizioni sopra elencate, gli enti indicati nella norma che svolgono attività di prestazioni di servizi socio sanitari e assistenziali.
Si ritiene che rientrino in tale ambito, ad esempio, anche le attività svolte dalle ONLUS nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della assistenza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
In assenza di specifiche indicazioni nella norma, è possibile, inoltre, applicare le disposizioni di cui al citato comma 10bis anche nell'ipotesi in cui negli immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 oggetto degli interventi le ONLUS svolgano anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate secondo le condizioni previste dall'articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460 del 1997.
Inoltre, il Superbonus spetta, in linea generale, anche ai detentori dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Il detentore deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Nella circolare 23 giugno 2022 n. 23/E è stato precisato che costituisce titolo idoneo a consentire ad una OdV di fruire del Superbonus, con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati su di un immobile di proprietà comunale, una convenzione stipulata nella forma della scrittura privata in base alla quale l'OdV detiene l'immobile al fine di svolgere la propria attività relativa all'aiuto alle persone fragili o bisognose di assistenza e supporto, sia economico che operativo.
Va, tuttavia, precisato che, ai fini dell'applicazione del citato comma 10bis dell'articolo 119, l'ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, deve considerarsi tassativa (cfr. circolare 3/E del 2023).
Pertanto, il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, non si ritiene realizzata nel caso in cui le ONLUS, OdV e APS, sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie.
In altri termini, tali conclusioni si applicano con riferimento ad ogni altra tipologia di titolo diverso da quelli indicati espressamente dalla norma.
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Superbonus zone sismiche: spettano sconto e cessione fino al 2025
Con una Nota del 9 gennaio pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, ha specificato che potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta (i due vantaggi che “in ordinario” il D.L. 11/2023 ha cancellato, a partire dal 17 Febbraio 2023, lasciando la sola detrazione fiscale del singolo contribuente) tutti coloro che entro il 31 Dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al c. 1-ter (ecobonus) e/o al c.4-quater sismabonus ovvero nel caso di applicazione del c.d. “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al c.4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020.
Sinteticamente, il superbonus nelle zone sismiche resta invariato, anche dopo il decreto n. 212/2023.
Il Commissario Castelli nella sua nota ha sottolineato che: “Il Decreto-legge n. 212/2023, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 dicembre e dedicato al Superbonus 110% non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma. Si tratta di una precisazione che si rende necessaria al fine di evitare equivoci o fraintendimenti”.
Castelli ha ritenuto utile fugare ogni dubbio rispetto a una misura approvata lo scorso anno dal Parlamento (comma 3 dell’articolo 2 del DL 11/2023) di grande importanza alla quale, nel corso del 2023, sono continuati gli interventi con Protocolli d’intesa con istituti di credito che hanno garantito un plafond di 1 miliardo di euro.
Inoltre, ha aggiunto il commissario, d’intesa con Agenzia Entrate, sono state ottimizzate le linee guida che disciplinano il doppio contributo del sisma bonus e del superbonus.
Secondo Castelli le attività possono proseguire nel corso del biennio 2024-2025 con l’obiettivo di accelerare ulteriormente il processo di ricostruzione, anche avvalendosi di questo strumento
Viene specificato che, il testo vigente del citato comma 3 dell’articolo 2 del DL 11/2023 rimane dunque il seguente: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche”.
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Remissione in bonis cessioni bonus edilizi: termine ultimo il 30.11
Scade il 30 novembre la possibilità di usufruire della remissione in bonis per quei soggetti che non hanno effettuato, entro la scadenza del 31 marzo 2023, la comunicazione della cessione del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2022 in relazione al superbonus e alle altre agevolazioni edilizie.
Ricordiamo che con la Circolare n. 27 del 7 settembre le Entrate hanno pubblicato chiarimenti con riferimento alle novità introdotte dal Decreto Cessioni pur valendo, per quanto compatibili, tutti i chiarimenti già resi in argomento con le precedenti circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.
La Circolare n 27/2023, a parte il riepilogo delle novità introdotte dal Decreto Blocca Cessioni con relative conferme di chiarimenti, ne fornisce sul tema della Remissione in bonis.
Remissione in bonis cessioni: 250 euro ogni omessa comunicazione
Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma, è possibile avvalersi entro il 30.11 della remissione in bonis.
A tal fine, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.
La circolare in oggetto precisa che la somma di 250 euro da versare come sanzione è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente.Ne deriva, pertanto, che il contribuente deve versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna Comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.
Qualora il contribuente abbia inviato diverse Comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle Comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la predetta data del 30 novembre 2023, sempreché, come detto, sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste.
Le condizioni previste dalla norma per considerare perfezionata la remissione in bonis (rimozione dell’errore od omissione e versamento della somma pari a 250 euro per ciascun errore/omissione rimosso) devono, infatti, realizzarsi al più tardi entro il termine del 30 novembre 2023, sempre che la violazione non sia stata constatata dall’Amministrazione finanziaria o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Leggi anche: Bonus edilizi 2022: la comunicazione di cessione al 30.11.03 con remissione in bonis
Decreto blocca cessioni: riepilogo delle Entrate
Sinteticamente, la circolare ricorda che il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha introdotto modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito articolo 121)«Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali», al fine di ridefinire l’ambito applicativo della suddetta disciplina e delineare un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta.
Nel dettaglio:
- a decorrere dal 17 febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020 per il superbonus e tutte le agevolazioni elencate dal comma 2 dell’art. 121 per le quali è possibile aderire all’opzione
- le deroghe previste al divieto suddetto di cessione riguardano:
- gli interventi per i quali, alla data del 17 febbraio 2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi,
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75%,
- gli interventi effettuati dalle ONLUS, ODV, APS, cooperative e IACP.
Si ricorda che è possibile ancora optare per cessione/sconto in in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per il superbonus se, in data anteriore al 17 febbraio 2023:
- risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini,
- risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini,
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Ai fini dell’opzione, analogamente a quanto chiarito con la circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2023 viene ribadito che l’unico titolo abilitativo rilevante è la CILAS.
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Piattaforma cessione crediti: nuove istruzioni delle Entrate
Le Entrate hanno pubblicato la nuova guida aggiornata a novembre 2023 sulla Piattaforma cessione crediti.
Ricordiamo che per determinate tipologie di spese per interventi edilizi vi è la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione:
- di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
- la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante.
Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
Per sfruttare tali possibilità è necessario che l’interessato lo comunichi all’Agenzia delle entrate, mediante l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione.
Per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, l’Agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.Piattaforma cessione crediti: per quali crediti funziona
Attualmente, attraverso la piattaforma possono essere comunicate le cessioni:
- dei cosiddetti “bonus edilizi”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi ( Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti,
- del “Tax credit vacanze”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020),
- del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021),
- dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).
Attenzione al fatto che la presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili.
L’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.
Piattaforma cessione crediti: come è composta
Per entrare nella piattaforma, la prima operazione da compiere è accedere, dalla home page del sito dell’Agenzia delle entrate, all’ Area riservata.
Per accedere occorre essere in possesso di una identità definita nell’ambito del Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID, CIE o CNS)La piattaforma è composta dalle seguenti funzioni, accessibili dalla home page:
- Monitoraggio crediti,
- Cessione crediti,
- Accettazione crediti/sconti,
- Gestione F24,
- Ulteriore rateazione,
- Lista movimenti
L'area cessione crediti della piattaforma consente di visualizzare i crediti ricevuti (per i quali, se necessario, è stata accettata la cessione), che possono quindi essere ulteriormente ceduti, secondo le disposizioni vigenti.
I crediti sono raggruppati in base alle opzioni di cedibilità, ossia:- “Cedibile a chiunque e poi due volte a soggetti qualificati”. Questi crediti possono essere ceduti una sola volta a chiunque e poi possono circolare solo tra soggetti qualificati. I soggetti qualificati sono:
- a) banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385/1993
- b) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico
c) imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005. Gli elenchi di questi soggetti sono pubblicati negli appositi albi consultabili sui siti internet della Banca d’Italia e dell’IVASS.
- “Cedibile due volte a soggetti qualificati”
- “Cedibile una volta a soggetti qualificati”
- “Cedibile più volte a chiunque”, cioè che non hanno limitazioni con riferimento al numero di cessioni e ai soggetti a cui possono essere ceduti
- “Cedibile una volta a chiunque”, cioè che non hanno limitazioni con riferimento ai soggetti a cui possono essere ceduti, ma una sola volta
- “Cedibile solo ai propri correntisti (non consumatori) da banche”. Si tratta dei crediti detenuti dalle banche e dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993, che possono essere ceduti a soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
- “Non cedibile”, che non possono essere oggetto di ulteriori cessioni.
Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, per i crediti cedibili alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993 è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
I crediti non cedibili, ovviamente, non sono visualizzati.
Se i crediti cedibili sono particolarmente numerosi, viene visualizzato un prospetto di riepilogo per consentire all’utente, attraverso selezioni successive, di individuare i crediti che intende cedere.Altrimenti, la piattaforma visualizza direttamente i crediti cedibili.
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Cessione crediti edilizi Partecipate regionali: la Puglia approva la sua legge
Approvata il 16 ottobre la legge regionaledella Puglia che replica il modello lanciato dalla Basilicata sulla cessione crediti edilizi alle partecipate e sblocca crediti incagliati.
È stato votato a maggioranza un testo che riprende le linee di quanto hanno già fatto Basilicata, Lazio e Piemonte.
Secondo la presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, potrebbe essere "una boccata di ossigeno per le imprese. Anche in questo caso però il tempo è nemico-amico, a seconda di come si riesce a metterla in piedi".
La Regione Puglia coinvolge le sue società partecipate fuori dal perimetro della pubblica amministrazione, quali Aeroporti di Puglia e Acquedotto pugliese.
Si prevede che la Regione si impegni "per promuovere la circolazione dei crediti fiscali tramite l’acquisizione, da parte degli enti pubblici regionali e delle società controllate dalla Regione", non inclusi negli elenchi Istat.
Ricordiamo che già il Lazio aveva aperto agli acquisti dei crediti edilizi dalle partecipate con il via libera del Consiglio regionale.
Nel dettaglio lo scorso 27 settembre anche la Regione Lazio ha approvato in Consiglio una proposta di legge che va esattamente nella stessa direzione della Basilicata.
Si vuole creare uno strumento compatibile con il divieto di cessione alla PA, con l’obiettivo di coinvolgere soggetti che non siano compresi nel perimetro della pubblica amministrazione.
La Regione Lazio nella sua nuova legge stabilisce che gli enti pubblici economici regionali «aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate», non compresi nell’elenco della PA, «assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali».
Cessione crediti edilizi a partecipate regionali: via libera del Governo
Durante il Cdm n. 50 tenutosi il 18 settembre, il Governo non avevava impugnato, tra le altre, la Legge regionale della Basilicata aprendo la possibilità alle cessioni dei crediti da bonus edilizi alle partecipare regionali.
Ricordiamo che si tratta della Legge Regionale n 20 del 16 luglio 2023 rubricata Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio.
La decisione del Governo era molto attesa visti i crediti incagliati e vista la possibilità di sblocco con leggi regionali preannunciata con la legge in oggetto.
Ricordiamo infatti che, in agosto una nota dell’Ufficio legislativo delle Finanze aveva sottolineato di non avere osservazioni sul piano della legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata.
Inoltre, il presidente della regione Vito Bardi spiegava che, visto il parere positivo del MEF, era necessario "attivare una convenzione con le entrate" per procedere in fretta.
Cessione crediti edilizi a partecipate regionali: la Legge della Basilicata
La legge della Basilicata fissa un principio, compatibile con il divieto di cessione introdotto dal decreto n 11/2023, a soggetti che rientrano nel perimetro della PA.
Con il comma 2 dell'art 1 prevede che "Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Basilicata e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, “non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica)”, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio"
La Regione, ai sensi del successivo comma c dell'art 2 "promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria."
Alla luce di quanto detto, si dovrebbe verosimilmente prevedere, dopo la non impugnazione della legge da parte del Governo, che in Basilicata andrà avanti il lavoro per rendere operativa la misura.
Visto infine il "nulla osta" del Governo, si presume che nelle altre Regioni questo modello potrebbe essere replicato, attraverso proposte simili.
La prima a muoversi in questa direzione è stata la Ragione Puglia e oltre alla Basilicata, si apprende che si stanno aggiungendo anche altre regioni quali: la Campania e il Lazio.
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Compensazione Crediti tracciabili: dal 5 ottobre possibile annullare l’opzione
Con Provvedimento n 332687 del 22 settembre le Entrate disciplinano le regole annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili
Nel dettaglio, i cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 e prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.
La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l’apposita funzionalità che disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023.
L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate.
Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.
Ricordiamo che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l’obbligo di comunicare l’opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti stessi, dal 5 ottobre è quindi possibile annullare la richiesta.
Lo stesso provvedimento ha inoltre previsto le regole per l'annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
Nel dettaglio, la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del Provvedimento. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti. Leggi Superbonus in 10 anni: possibile annullare la richiesta per approfondire.