• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: chi può cedere il credito a Poste?

    La Piattaforma cessioni crediti di Poste è stata riattivata. 

    A comunicarlo è un avviso datato 3 ottobre delle stesse Poste Italiane.

    Nel dettaglio: "Gentili clienti, a partire dal 3 ottobre 2023, Poste Italiane riattiva la piattaforma per l’acquisto dei crediti di imposta dopo una temporanea sospensione finalizzata all’adeguamento delle procedure di controllo, elaborazione, acquisizione delle pratiche a quanto disciplinato dai molteplici interventi legislativi in materia."

    Leggi anche: Quanto costa cedere il credito da Superbonus?

    Superbonus: chi può cedere il credito a Poste?

    Si legge inoltre che "Dal momento della riattivazione Poste Italiane valuta l’acquisto dei crediti d’imposta unicamente da soggetti persone fisiche che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni)."

    Accedendo poi sulla piattaforma di Poste, si apprende nel dettaglio che, l'opportunità di cessione è riservata alle Persone Fisiche che siano titolari originari di un credito d’imposta fra quelli indicati al paragrafo successivo e che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni).

    Attenzione al fatto che Poste Italiane, al momento non acquista nessun credito d’imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d’imposta maturati a seguito di sconto in fattura.

    Il Servizio di richiesta di cessione del credito di imposta è riservato ai privati titolari di un conto corrente BancoPosta ed è accessibile esclusivamente attraverso la procedura online, per la quale occorre essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ottenute da qualsiasi provider.

    Tutte le comunicazioni tra il cliente e Poste Italiane sono effettuate tramite e-mail.

    Cessione credito Superbonus a Poste: come fare

    L’iter di richiesta della cessione dei crediti d’imposta prevede l’indicazione, da parte del cliente, di una casella e-mail che deve essere verificata con frequenza, in quanto Poste Italiane inoltra ogni richiesta di informazioni e documentazione unicamente con questa modalità, comunicando le relative tempistiche che devono essere rispettate ai fini della presentazione e successiva lavorazione della richiesta.

    Per la cessione del credito d’imposta, Poste Italiane effettua specifici controlli sul set documentale che viene fornito dal cliente ai fini della verifica del rispetto di alcuni requisiti sia soggettivi che oggettivi.

    Il cliente, sino all’accettazione da parte di Poste Italiane sulla piattaforma cessioni crediti d’imposta dell’Agenzia delle Entrate, può recedere dalla richiesta di cessione senza penali mediante l’apposita funzione di annullamento online disponibile sulla pagina della cessione del credito.

    In particolare, Poste Italiane valuta l’acquisizione unicamente di quei crediti d’imposta in relazione alla cui cessione il cedente si sia avvalso di entrambe le figure che seguono:

    • Un intermediario fiscale riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate per effettuare la trasmissione del “modulo di esercizio dell’opzione di cessione del credito d’imposta” all’Agenzia delle Entrate.
    • Un asseveratore.

    Leggi anche: Cessione crediti bonus edilizi: dal 3 ottobre Poste riapre il canale con ulteriori approfondimenti.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus in 10 anni: possibile annullare la richiesta

    Con Provvedimeto n 332687 del 22 settembre le Entrate disciplinano le regole per l'annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

    Nel dettaglio, la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del Provvedimento. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.
    La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.
    Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”.
    Attenzione al fatto che, fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, la richiesta deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al  provvedimento, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. 

    In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità. 

    Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:

    L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.

    Superbonus in 10 anni: il provvedimento attuativo

    Dal 2 maggio era possibile di allungare la vita dei crediti tramite una nuova funzionalità della piattaforma cessione crediti delle Entrate.

    A tale fine era stata aggiornata la relativa guida con l'indicazione a pagina 27 della nuova funzionalità denominata "ulteriore rateazione" per le cessioni dei crediti. Per tutte le regole leggi anche Cessione crediti da bonus edilizi: le regole per detrazione in 10 anni.

    Ricordiamo inoltre che con il Provvedimento ADE n 132123 del 18 aprile sono state disciplinate:

    • le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 
    • per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi

    In particolare, i soggetti titolari di crediti da: Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari)  possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. 

    Inoltre, in data 11 aprile è stata pubblicata in GU n 85 la Legge n 38 di conversione del DL n 11. con anche la novità dello "spalmacrediti" in dieci anni per il superbonus. 

    Superbonus in 10 anni: la disciplina precedente

    L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 stabilisce, nella formulazione previgente alla legge di conversione del DL n 11 prevedeva che:

    • per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 (ovvero che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso) 
    • i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022,
    • e non ancora utilizzati, potevano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ossia delle quattro quote annuali, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. 

    Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

    Superbonus in 10 anni: le novità della conversione in legge del DL n 11

    Con la conversione in Legge del DL n 11/2023 con il comma 3-quinquies, introdotto in sede referente, modificando l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, si riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati:

    • al superbonus (articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), 
    • agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), 
    • nonché agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

    aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. 

    Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

    Il comma 3-sexies, anch'esso introdotto in sede referente, modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungendovi un comma 8-quinquies. 

    Le norme introdotte consentono al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023.  

    L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. 

    Attenzione al fatto che essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

    Si attende l'attuazione con le regole definitive dell'agenzia delle entrate già proposte prima della pubblicazione in GU della Legge n 38/2023.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Reato di Riciclaggio: uso del c/c per accogliere denaro sporco di terzi

    Con Sentenza n 29346 del 6 luglio 2023 la Cassazione afferma che "integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi senza aver concorso al delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito dal reato di frode informatica consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari."

    Ciò vuol dire che lasciare versare sul proprio conto denaro altrui frutto di una frode, mancando il concorso al reato vero e proprio, determina il reato di riciclaggio.

    Nel dettaglio, il reato di riciclaggio si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, non colposo, oppure compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.
    Per la giurisprudenza prevalente di legittimità, il reato di riciclaggio ricorre anche con la semplice condotta di colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, pur non essendo tale condotta un atto dispositivo, è comunque idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro.

    Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari di un tribunale Piemontese con sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ha applicato la pena prevista dall’articolo 648-bis del codice penale nei confronti di soggetti che avevano messo a disposizione, di altre persone, il proprio conto corrente per farvi transitare i profitti di una frode informatica.
    Con la sentenza in oggetto la Cassazione ha chiarito che il perfezionamento del reato relativo alla frode informatica avviene con l’incasso delle somme, con la percezione del denaro si consegue l’ingiusto profitto.
    Il reato presupposto, quindi, si è perfezionato senza nessuna attività o contributo dei titolari dei conti correnti bancari.

    Solo successivamente il profitto della frode veniva trasferito sul conto corrente di altri soggetti.
    Tale versamento sul conto corrente di altri estranei al reato, la cui finalità era però quella di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, è da considerare come una condotta oggettivamente successiva e ulteriore, riconducibile al reato di riciclaggio.
    L'attività dei soggetti terzi estranei alla frode informatica, è riconducibile all’esigenza di pulire il denaro derivante dall’attività fraudolenta.
    Secondo la Cassazione, far transitare i soldi di altri sui propri conti correnti è un’attività ulteriore e successiva rispetto alla frode, e mancando il concorso alla realizzazione del reato presupposto, i titolari del conto corrente commettono il reato di riciclaggio.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus casa e Ecobonus: gli obblighi di comunicazione all’ENEA

    Con una faq datata 25 agosto le Entrate confermano che "gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del “bonus mobili ed elettrodomestici” (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all’Enea".

    Ricordiamo, a tal proposito, che l'ENEA ha attivato un portale per la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste da:

    • Ecobonus
    • Bonus Casa. 

    In merito all'invio delle comunicazioni viene specificato che:

    • dal portale è possibile trasmettere i dati degli interventi con data fine lavori nel 2022 e nel 2023.
    • e cheil termine dei 90 giorni per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il  1° e il 31 gennaio 2023 decorre dal 1° febbraio 2023. 

    Conseguentemente, si suppone che, il criterio valga per le altre date di fine lavori, ossia il termine dei 90 giorni decorre dal giorno successivo a quello di fine lavori.

    Vediamo ulteriori dettagli

    Ecobonus: trasmissione dati all’ENEA

    Attraverso la sezione Ecobonus vanno comunicati all'ENEA:

    • i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (articolo 14 Dl n. 63/2013) 
    • e quelli relativi ai lavori connessi al “bonus facciate”, limitatamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, del 60% per quelle sostenute lo scorso anno).

    La seguente tabella, aggiornata dall'ENEA al 28 giugno 2022, sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

    Componenti e tecnologie

    Aliquota di detrazione

    SERRAMENTI E INFISSI
    SCHERMATURE SOLARI
    CALDAIE A BIOMASSA
    CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

    50%

    RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
    CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
    GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
    POMPE DI CALORE
    SCALDACQUA A PDC
    COIBENTAZIONE INVOLUCRO
    COLLETTORI SOLARI
    GENERATORI IBRIDI
    SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
    MICROCOGENERATORI

    65%

    INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
    (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)

    70%

    INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
    (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)

    75%

    INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
    (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)

    85%

    BONUS FACCIATE
    (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio)

    90%

    Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

    Di interesse segnaliamo anche: Comunicazione per Ecobonus all'ENEA: è requisito fondante dell'agevolazione.

    Bonus casa: trasmissione dati all’ENEA

    Attraverso la sezione Bonus Casa vanno inviati all'ENEA:

    • i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16 bis Tuir).

    La seguente tabella sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie ex art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA:

    Fonte tabella ENEA

    Componenti e tecnologie

    Tipo di intervento

    Strutture edilizie

    • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
    • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
    • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

    Infissi

    riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

    Impianti tecnologici

    • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
    • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamentodell’impianto;
    • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • microcogeneratori (Pe<50kWe);
    • scaldacqua a pompa di calore;
    • generatori di calore a biomassa;
    • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
    • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);

    Elettrodomestici(*) solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:

    1. 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019
    2. 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020
    • forni
    • frigoriferi
    • lavastoviglie
    • piani cottura elettrici
    • lavasciuga
    • lavatrici
    • asciugatrici

    (*)Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.  Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

    Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

    Comunicazioni all’ENEA: informazoni per i tecnici

    Ricordiamo infine che l'ENEA con avviso del 1 febbraio 2023 ha comunicato ai professionisti che che non è possibile correggere o integrare con messaggi via pec le asseverazioni già trasmesse. 

    A nulla valgono le pec inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta. 

    Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell'ENEA, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale di asseverazione, dev'essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione. 

    Viene precisato checorrezioni e integrazioni dell'asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione. 

    Qualora l’asseveratore ritenga che per correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’ENEA. L'asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta

    Inoltre viene specirficato che per quesiti sul Superbonus 110%, l’Ecobonus e il Bonus Casa (solo per interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) è disponibile il servizio di assistenza virtuale Virgilio consultabile all'indirizzo:

    In caso di risposta non soddisfacente, si consiglia di riproporre al servizio un quesito con parole diverse da quelle già adoperate: dopo tre tentativi infruttuosi, nei quali lo stesso argomento sia stato oggetto di quesiti differenti, si apre in automatico un form da compilare per inviare il quesito al gruppo di lavoro dedicato. Il form può essere inviato solo per quesiti che non hanno ricevuto risposta dal sistema Virgilio.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: chiarimenti per il visto di conformità in Dichiarazione dei redditi

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 19 giugno due maxi circolari con chiarimenti per Caf e professionisti ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi 2023.

    Sinteticamente, nella Circolare n 14/2023 viene chiarito che il visto di conformità per la detrazione del superbonus in un modello Redditi, che non ha già un visto per l’intera dichiarazione, può essere rilasciato da un professionista diverso rispetto a quello che invia telematicamente il modello dichiarativo. 

    Ricordiamo che per la detrazione diretta in dichiarazione del superbonus, nei modelli Redditi o 730 del 2023 anno di imposta 2022, è necessario il visto di conformità, ad eccezione dei casi di dichiarazione presentata tramite:

    • il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale 
    • direttamente dal contribuente, attraverso la precompilata.

    Il visto di conformità nel modello Redditi per il superbonus non va richiesto per l’intera dichiarazione, ma solo per i dati del superbonus.

    Invece, il visto sull’intero modello Redditi, in caso di utilizzo in compensazione in F24 dei crediti per più di 5.000 euro annui, ovvero sul 730 presentato a un Caf o a un professionista abilitato, assorbe quello specifico richiesto per il superbonus.

    Nel dettaglio la Circolare n 14/2023 chiarisce che "...si precisa che il contribuente, il quale intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei redditi e per la medesima dichiarazione non sussista l’obbligo di apposizione del visto sull’intera dichiarazione (come ad esempio nell’ipotesi prevista dall’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per il Superbonus. Sarà cura del contribuente conservare la documentazione riguardante il predetto visto, da esibire in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria."

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Visto di conformità bonus edilizi “ora per allora”: va comunicato alle Entrate?

    Sul sito della Agenzia delle Entrate in data 6 giugno, viene pubblicata una nuova faq con chirimenti sul visto di conformità relativo ai bonus edilizi.

    Sinteticamente, il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni su bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione.

    Visto di confromità ora per allora: chiarimenti delle entrate

    Nel dettaglio, il quesito chiedeva chiarimenti sulle modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022.

    Le Entrate replicano che nel caso segnalato, la forma di rilascio del visto di conformità è libera. 

    Al riguardo, però vengono forniti le seguenti indicazioni. 

    Le Entrate specificano che, è necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

    Nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. 

    Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, si segnalano:

    • codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
    • codice fiscale del condominio (se applicabile);
    • codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
    • codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
    • tipologia di intervento agevolato;
    • anno di sostenimento della spesa;
    • ammontare della spesa sostenuta;
    • ammontare del credito ceduto.

    Attenzione al fatto che, il rilascio del visto non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria.

    L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Asseverazione tardiva per riduzione rischio sismico: possibile sanarla

    Con Risposta a interpello n. 332 del 29 maggio le Entrate chiariscono che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati:

    • alla segnalazione certificata di inizio attività,
    • o alla richiesta di permesso di costruire, 

    al momento della presentazione allo sportello unico competente. 

    La mancanza dell’asseverazione, chiarisce l'agenzia, non è una violazione meramente formale, trattandosi di una omissione che può ostacolare l'attività di controllo. 

    In particolare, l'istante riferisce di avere avviato un intervento edilizio, al di fuori dell'esercizio di arti e professioni, su un immobile di proprietà, accatastato come C/6 ma destinato ad essere trasformato in abitazione al termine dei lavori. 

    Secondo l'istante trattasi di interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio che possono beneficiare delle detrazioni del 110% delle spese eseguite, nel limite di 96.000 euro.

    L'istante riferisce di essersi avvalso di un «ingegnere asseveratore», in possesso  di  idonea  polizza  assicurativa,  il  quale  ha provveduto a  predisporre  e  sottoscrivere  digitalmente la documentazione richiesta  dalle  norme  edilizie  vigenti,  trasmessa mediante l'applicativo informatico ''OpenGenio''. 

    Evidenzia, tuttavia, che alla «[…] comunicazione di inizio lavori allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente, non è stata allegata né l'asseverazione  di rischio sismico ante operam, di cui all'art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica.»

    Ciò nonostante, considerato che la relazione dovuta «[…] al SUE del Comune  competente della documentazione sismica  …[ndr  ­  risulta]…asseverata  ed  inviata al  Genio Civile con  firma digitale  prima dell'inizio  dei  lavori»,  chiede  se,  la  citata  omissione  possa  essere  assimilata  «ad  una  violazione  meramente  formale,  che  non  pregiudica la fruizione delle detrazioni Superbonus 110%» 

    L'Agenzia ricorda che l’obbligo di depositare l'asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell'intervento è disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive che detto adempimento debba essere tempestivo ed attuato, comunque, prima dell'inizio dei lavori. 

    La circolare 28/2022 della stessa agenzia ha specificato che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni, non consente l'accesso al beneficio fiscale.

    La violazione non può essere considerata ''meramente'' formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.
    Pertanto l’Agenzia specifica che non è possibile ricorrere alle disposizioni della “Tregua fiscale” (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), per sanare la violazione in parola.
    Tuttavia, l'istante, che non ha depositato all'ente locale l'asseverazione prima dell'inizio dei lavori ­ come disposto dall'articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 potrebbe, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, sempre che:

    • la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, 
    • a condizione che:
      • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento,
      • effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione,
      • versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1 Dlgs 471/1997.

    Viene infine precisato che, non essendo specificato nell'interpello in quale periodo d'imposta sono iniziati i lavori ed è stato omesso di allegare l'asseverazione non è possibile stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all'istituto della remissione in bonis suindicata. 

    Essa sarà possibile qualora la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.
     

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