• Nautica da diporto

    Assicurazioni: risarcimento danno biologico lieve entità 2025

    E ' stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy  del 18.7.2025 che aggiorna gli  importi del risarcimento del danno biologico  per  lesioni  di  lieve entita' derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti,   come previsto dall'articolo 139 comma 1 del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  (Codice delle assicurazioni private)

    A decorrere dal mese di aprile 2025, gli importi  relativi al 2025 sono aggiornati con la variazione ISTAT pari all'1,7% risultando delle seguenti misure:

    • 963, 4 euro  per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
    • 56,18 euro  per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta.

    Danno lesioni lieve entità  importi 2024

    Con la maggiorazione dello  0,8% pari alla variazione percentuale dell' indice ISTAT, rispetto al 2024 a decorrere  dal mese di aprile 2024 gli importi risultano nelle seguenti misure

    1.  947, 30 € per quanto riguarda l’importo  relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
    2.  55,45 € , per quanto riguarda l’importo  relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

    Danno lesioni lieve entità importi 2023

    Era  stato pubblicato invece  in Gazzetta ufficiale del 21 ottobre 2023  il decreto del ministero delle imprese e made in Italy    che ha rideterminato  gli importi i

    Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2023,  con una  maggiorazione  del  7,9%   a decorrere dal mese di aprile 2023, come segue: 

    •   939,78 euro   per  quanto  riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',  lettera a); 
    •   54,80 euro  e ottanta centesimi,  per  quanto  riguarda  l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).

    Danno biologico lieve entità: cosa si intende

    Si ricorda che  la normativa vigente   “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

    Vale la pena di ricordare anche  che il  D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in  L. 24 marzo 2012, n. 27, ha ridimensionato fortemente  il risarcimento del danno biologico di lieve entita  (La lesione più comune riscontrata di questo tipico è il cosiddetto " colpo di frusta" degli incidenti stradali)

    L’art. 139 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), ha infatti specificato che: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

    Inoltre il comma 3 quater dell’art. 32 della L. 24 marzo 2012, n. 27  ha stabilito  il seguente principio: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

  • Nautica da diporto

    Fondo incentivi nautica da diporto: domande entro il 1° ottobre

    Con decreto del 14 luglio viene ulteriormente prorogato alle ore 12.00 del 1° ottobre 2025 il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione relative agli investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile, già prorogate con Decreto MIMIT del 9 giugno al 15 luglio.

    Va acneh evidenziato che con il Decreto 20 giugno il MIMIT pubblica le domande ammesse allo stato attuale e si dispone la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti indicati nell’Allegato A.

    Ricordiamo che le regole operative sono state fissate con il DD del 11 marzo 2025.

    In sintesi la misura agevolativa prevede la concessione sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, prevedono un importo concedibile fino a 8.000 euro nel caso di persona fisica e fino a 50.000 euro nel caso di impresa.

    Fermi i limiti soggettivi imposti, il contributo per ogni singolo motore elettrico fuoribordo dotato di batteria integrata di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, è di 2.000 euro mentre per quelli fuoribordo con batteria esterna, entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione è di 10.000 euro.

    Fondo incentivi nautica da diporto: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese proprietarie di unità da diporto utilizzate per:

    • a) navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Codice della nautica da diporto;
    • b) fini commerciali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Codice della nautica da diporto;
    • c) nautica sociale, come disciplinata dall’articolo 2-bis, comma 1, del Codice della nautica da diporto.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le persone fisiche devono:

    • a) essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
    • b) essere nel pieno godimento dei diritti civili;
    • c) non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:

    • a) risultare “attive”, regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
    • b) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
    • c) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al comma 4.

    Non sono ammesse alle agevolazioni  le imprese:

    • a) che operano nei settori, non rientranti nel campo di applicazione del regolamento de minimis, della pesca e dell’acquacoltura. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio;
    • b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
    • legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
    • c) che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    • d) che si trovano in stato di liquidazione o che sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
    • e) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
    • f) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda

    Fondo incentivi nautica da diporto: spese ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per la sostituzione e contestuale rottamazione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, nonché per l’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto, che rispettino le specifiche di cui ai commi 2 e 3.

    Ai fini dell’ammissibilità, le spese possono riguardare l’acquisto di motori elettrici di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, destinati alla propulsione delle seguenti unità da diporto:

    • a) di tipo fuoribordo (FB), se predisposti per il posizionamento sulla poppa dell’unità;
    • b) di tipo entrobordo (EB) ed entrofuoribordo (EFB);
    • c) di tipo “POD” di propulsione.

    I motori elettrici devono essere commercializzati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ove applicabile e rispondere:

    • a) allo standard UNI EN 16315 e successivi emendamenti, per i motori di propulsione elettrici;
    • b) allo standard ISO/TS 23625:2021 e successivi emendamenti, per le batterie al litio;
    • c) alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, per le batterie di altra tipologia

    Fondo incentivi nautica da diporto: importo dell’aiuto

    L’agevolazione, fermi i limiti soggettivi di cui al successivo comma 2, è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili nel limite dei seguenti importi:

    • a) euro 2.000,00 (duemila/00), per motori elettrici fuoribordo (FB) dotati di batteria integrata;
    • b) euro 10.000,00 (diecimila/00) per:
      • i. motori elettrici fuoribordo (FB) con batteria esterna;
      • ii. motori elettrici entrobordo (EB), entrofuoribordo (EFB) o POD di propulsione, dotati di batteria esterna.

    Ciascun soggetto beneficiario di cui all’articolo 4 può presentare una sola domanda di agevolazione, riferita all’acquisto di uno o più motori di cui all’articolo 5, entro i seguenti limiti:

    • a) nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di un massimo di due motori di cui all’articolo 5, fino a un importo di contributo complessivamente concedibile di euro 8.000,00 (ottomila/00);
    • b) nel caso in cui il richiedente sia un’impresa, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di più motori di cui all’articolo 5, fino a un importo massimo di contributo complessivamente concedibile di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

    Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, nel caso di imprese, ai sensi del

    regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

    Fondo incentivi nautica da diporto: domande entro il 1° ottobre

    Per accedere all’agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero

    Nell’istanza di agevolazione, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, il soggetto richiedente fornisce:

    • a) i dati anagrafici;
    • b) gli estremi della licenza di navigazione per le imbarcazioni da diporto registrate nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ovvero della DCI relativa al natante da diporto per il quale è destinato il propulsore elettrico, riportante l’indicazione della matricola del motore endotermico da rottamare;
    • c) l’indicazione dell’importo del contributo richiesto, accompagnata da idoneo preventivo di spesa attestante il costo della sostituzione del motore endotermico alimentato da carburanti fossili con un motore ad alimentazione elettrica conforme ai requisiti indicati all’articolo 5, nonché il costo dell’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto;
    • d) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo.

    Con il Decreto dell'11 marzo 2025 sono state definite le indicazioni pratiche per le domande è in particolare è stato previsto che le domande di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto 5 settembre 2024, devono essere redatte in lingua italiana e presentate esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale di Invitalia pena l’invalidità e l’irricevibilità, dopo varie proroghe entro il 1° ottobre 2025.

    L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. soggetti proponenti potranno delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai  soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Taxi e RENT: iscrizione e modalità di accesso al nuovo Registro elettronico nazionale

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito al funzionamento del Registro Elettronico Pubblico Nazionale per le imprese titolari di licenza taxi e noleggio con conducente (NCC), istituito con il Decreto n. 203 del 2 luglio 2024.

    Entro il 30 settembre 2024 le imprese taxi e noleggio con conducente sono tenute a presentare istanza di iscrizione al RENT, con le informazioni indicate nell’Allegato A al Decreto ministeriale.

    Questo nuovo registro è stato creato per semplificare e rendere più trasparente la gestione delle licenze e autorizzazioni in un settore cruciale per la mobilità urbana. Infatti, il RENT è stato istituito per raccogliere e gestire in modo centralizzato i dati delle imprese che operano nel settore del trasporto pubblico non di linea, con particolare attenzione alle attività di taxi e NCC, ed è gestito dal Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero, che garantisce la correttezza e la trasparenza delle informazioni registrate. 

    Contenente i dati di cui all’Allegato A, è diviso in distinte sezioni relativamente a:

    1. imprese titolari di licenza per il servizio taxi;
    2. imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
    3. imprese titolari di licenza o autorizzazione per i servizi di cui alle lettere a) e b) espletati con natanti a motore.

    Modalità di Accesso e Iscrizione

    Dal 9 settembre 2024, le imprese titolari di licenza per il servizio taxi o NCC possono accedere al registro tramite il Portale dell’Automobilista, utilizzando le credenziali SPID livello 2 o la CIE (Carta di Identità Elettronica). L’accesso e la presentazione dell’istanza devono essere effettuati dal legale rappresentante dell’impresa.

    A partire dal 16 settembre 2024, anche i soggetti delegati, come le cooperative e i consorzi, possono accedere al RENT tramite credenziali istituzionali per conto delle imprese rappresentate.

    L’iscrizione al RENT è obbligatoria per tutte le imprese che operano nei settori taxi e NCC, e deve essere completata entro il 30 settembre 2024. Le domande presentate dopo tale data saranno esaminate solo successivamente a quelle pervenute entro il termine previsto.

    La procedura di iscrizione si articola in diversi passaggi, che includono l'inserimento dei dati anagrafici dell’impresa e la registrazione delle licenze o autorizzazioni. Le imprese possono iscriversi in una delle tre sezioni del RENT:

    • Taxi
    • NCC
    • Natanti

    Ogni impresa deve fornire informazioni dettagliate, come il numero della licenza o autorizzazione, il comune di rilascio, i dati del veicolo o natante, e i dati relativi ai conducenti.

    Una volta presentata l'istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i Comuni competenti procederanno a verificare la correttezza delle informazioni fornite. In caso di irregolarità o incompletezza, il Ministero invierà richieste di integrazione alle imprese, che avranno un termine per fornire i dati mancanti.

    Al termine delle verifiche e delle eventuali integrazioni, il Ministero comunica all’impresa l’esito della prima fase di verifiche. Secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del D.M. 2 luglio 2024, n. 203, tale fase dell’istruttoria si conclude entro il termine di 45 giorni dal termine di presentazione dell'istanza d’iscrizione, e, pertanto, entro il giorno 14 novembre 2024.

    Successivamente all'avvenuta iscrizione, qualora l’impresa modifichi i propri dati (come cambiamenti relativi a licenze, autorizzazioni, veicoli o natanti utilizzati), è obbligata ad aggiornare le informazioni nel RENT entro 30 giorni. Le variazioni possono includere, ad esempio, trasferimenti di licenze o cambiamenti nella disponibilità dei veicoli o dei natanti utilizzati per il servizio.

    Tagliandi di Iscrizione

    Dopo la corretta iscrizione al registro, vengono rilasciati appositi tagliandi di iscrizione, che devono essere applicati sulla carta di circolazione di ogni veicolo o natante utilizzato per il servizio.

    Istruzioni operative di iscrizione al RENT

    L'Allegato alla Circolare rappresenta una guida rapida all'inserimento delle richieste di iscrizione al RENT che possono essere avanzate dai titolari di imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico non di linea.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Dati nautica da diporto: regole Ade per gli uffici marittimi

    Con provvedimento n 320231 del 31 luglio le entrate pubblicano le modalità per la comunicazione, da parte degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, sezione nautica, dei dati e delle notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, relativi a navi, galleggianti e unità da diporto come definite dal “Codice della navigazione” (articolo 136, Rd n. 327/1942).

    Vediamo i dettagli.

    Dati nautica da diporto: regole Ade per gli uffici marittimi

    Il provvedimento prevede che in ragione della disponibilità presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle informazioni relative a:

    • navi da diporto, 
    • imbarcazioni da diporto, 
    • natanti da diporto, 

    viene disposta l’acquisizione diretta dei dati da parte di Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da apposita convenzione. 

    Nelle more della stipula della predetta convenzione i soggetti obbligati effettuano la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate con le modalità di cui all’articolo 4 di seguito dettagliate.

    Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze 21 ottobre 1999 sono tenuti alla comunicazione di cui al presente provvedimento gli Uffici marittimi e gli Uffici della Motorizzazione Civile – Sezione Nautica.

    Per le navi maggiori e i galleggianti, nelle more della disponibilità di una banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le comunicazioni dei dati  sono effettuate attraverso la trasmissione telematica degli stessi. 

    Per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, i soggetti obbligati effettuano le comunicazioni utilizzando, in relazione ai requisiti da essi posseduti, il servizio telematico Entratel o Fisconline. 

    Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

    Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di ciascun anno è stabilito al 30 aprile dell’anno successivo. 

    Il termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati relativi all’anno 2024 è stabilito al 30 giugno 2025.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Modello attestazione natanti ITA in acque estere

    Viene pubblicato in GU n 110 del 13 maggio il decreto del 2 maggio del MIT con l'approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità italiana dei natanti da diporto che navigano in acque territoriali  straniere.

    Modello natanti ITA in acque straniere

    Nel dettaglio con l'unico art 1 il decreto MIT evidenzia che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità dei  natanti da  diporto,  di  cui  all'art. 27, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n. 171, è conforme al modello contenuto  nell'Allegato I al presente decreto.

    Il comma 2-bis ricordiamolo prevede che i soggetti italiani possessori di  natanti, durante la navigazione in acque  territoriali straniere, possono attestare il possesso,  la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'art. 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva  di  atto notorio, autenticata da  uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante,  rilasciata conformemente  al  modello stabilito  con  decreto  del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti.

    Dalla data del presente provvedimento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 gennaio 2024, n. 9. 

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Nautica Diporto: nuovo regolamento titoli professionali

    Con il  Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  introduce un nuovo Regolamento  che modifica il decreto 10 maggio 2005, n. 121,  riguardante la disciplina dei titoli professionali del diporto.

    Il decreto entra in vigore il 90 giorno dalla sua pubblicazione in Gu, quindi dal 5 maggio 2024.

    Scarica qui il testo integrale

    In particolare viene inserito il titolo di ufficiale di navigazione di diporto di II Classe e vengono modificati altri aspetti concernenti i requisiti per ottenere i certificati, lo svolgimento dell'addestramento e i requisiti per i  titoli di navigazione di ufficiale di navigazione , di capitano del diporto e ufficiale di macchina.

    Diporto Regolamento 2024 : ufficiale di navigazione di 2 classe i limiti

    Il nuovo regolamento prevede l'istituzione del titolo di 'ufficiale di navigazione del diporto di 2 classe , che non ha l 'obbligo  di essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.

    I Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe sono i seguenti 

    1. L'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:

    a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;

    b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

    Diporto: requisiti per il certificato di navigazione di 2 classe

    Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:

    a) aver compiuto 18 anni di età;

    b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

    c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;

    d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

    e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

    g) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

    h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    Diporto titolo professionale Specializzazione vela

    Si segnale infine che per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico . 

    Per coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela la specializzazione si consegue senza esami

  • Nautica da diporto

    Esenzione Accise carburanti imbarcazioni: il regolamento del MEF

    Con Decreto MEF del 5 ottobre, in GU n 280 del 30 ottobre, si pubblica il Regolamento recante modifica al decreto n 225/2015 sulle norme per i prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine UE e acque interne.

    Nel dettaglio, il regolamento disciplina l'impiego dei  carburanti esenti per la navigazione nonché degli oli lubrificanti esenti.

    Esenzione Accise imbarcazioni: il regolamento del MEF

    In particolare, il decreto prevede che l'esenzione è applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione  nelle acque marine comunitarie, compresi  il  trasporto  passeggeri  e  merci  e  la  pesca,  per  la navigazione nelle  acque  interne,  limitatamente  alla pesca  e  al  trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie  navigabili e porti.  

    Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la navigazione e oli lubrificanti  esenti  sono utilizzate in via esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attività per  le quali è concessa  l'esenzione. 

    Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque  marittime interne degli  Stati membri, incluse quelle lagunari ed  escluse  quelle appartenenti a territori che non sono parte del  territorio  doganale della Comunità. 

    Con il decreto si prevede anche il soggetto che intende gestire un punto di rifornimento di GNL  denuncia  prima  dell'inizio dell'attività l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i  propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il  numero  della  partita IVA, le generalità del rappresentante legale e  l'ubicazione  del punto di rifornimento di GNL; la denuncia è sottoscritta dal  predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se  persona da esso diversa. 

    Alla denuncia sono allegati: 

    • a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445, attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di  natura  non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attivita'; 
    • b) il nulla  osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per  la  navigazione  nelle  acque  marine comunitarie o di altra autorità competente per la navigazione  nelle acque interne; 
    • c) le tabelle di taratura dei  serbatoi  e  la  descrizione dell'assetto tecnico del punto di rifornimento di GNL; 
    • d) i certificati di verifica  metrica  degli  strumenti  di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il  rifornimento  delle imbarcazioni. 
    Allegati: