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    IVASS: novità su assicurazione veicoli, natanti e denunce

    Il Regolamento IVASS n. 56/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025, apporta modifiche significative alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, con l’obiettivo di semplificare le procedure e garantire maggiore chiarezza. Il documento introduce in particolare  nuove disposizioni riguardo al certificato di assicurazione e alla denuncia di sinistro, con un focus sull'adozione di tecnologie digitali. Sono allegati anche nuovi modelli di denuncia e certificato. 

    Di seguito vengono esplorati i principali cambiamenti introdotti dal regolamento.

    Certificato di Assicurazione: Novità e Obblighi per le Imprese

    Il primo capitolo del Regolamento IVASS si concentra sul certificato di assicurazione, il quale deve essere rilasciato dalle imprese assicurative ai contraenti, a conferma dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli e i natanti. 

    Tra le principali novità, emerge l’introduzione di nuove modalità di rilascio: il certificato può essere fornito sia in formato cartaceo che elettronico, offrendo ai contraenti maggiore flessibilità. 

    Inoltre, viene introdotto il concetto di "documenti provvisoriamente equipollenti", come la quietanza di pagamento del premio o la dichiarazione di adempimento dell’assicurazione, che sono considerati validi fino al rilascio del certificato definitivo. Questa misura mira a semplificare le procedure per gli assicurati, consentendo loro di circolare in modo sicuro in attesa del documento definitivo.

    Un’altra innovazione riguarda la gestione dei contratti in coassicurazione. Nel caso in cui l’obbligo di assicurazione venga soddisfatto tramite un contratto in coassicurazione, viene stabilito che sul certificato deve comparire solo la denominazione della coassicuratrice delegataria, per semplificare la lettura del documento da parte dei conducenti e delle autorità competenti.

    Denuncia di Sinistro: Nuove Procedure e Utilizzo delle Tecnologie

    Il secondo capitolo del regolamento disciplina la denuncia di sinistro, un aspetto fondamentale per la gestione dei risarcimenti in caso di incidenti.

     Il modulo di denuncia di sinistro è stato standardizzato secondo un modello unico, allegato al regolamento, che deve essere utilizzato sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli provenienti da Stati esteri.

     Un'importante novità riguarda l’introduzione della possibilità di compilare il modulo tramite un supporto informatico, facilitando la trasmissione telematica dei dati. Le imprese assicurative sono obbligate a mettere a disposizione dei contraenti applicazioni informatiche per la compilazione e l’invio del modulo, garantendo la validità legale delle denunce tramite la firma elettronica avanzata.

    L’utilizzo di tecnologie digitali rappresenta un passo avanti verso una gestione più rapida ed efficiente delle pratiche assicurative, riducendo al contempo il rischio di errori e migliorando la trasparenza nelle comunicazioni tra le imprese e gli assicurati.

     Inoltre, il modulo di denuncia deve includere anche informazioni aggiuntive, che saranno utilizzate per alimentare una banca dati centralizzata sui sinistri, facilitando il monitoraggio e l’analisi delle statistiche sugli incidenti.

    Modalità di Rilascio e Conservazione del Certificato

    Il terzo capitolo riguarda le modalità di rilascio e conservazione del certificato di assicurazione, un aspetto cruciale per garantire la trasparenza e la regolarità delle pratiche assicurative.

     Le imprese di assicurazione sono obbligate a rilasciare il certificato entro cinque giorni dal pagamento del premio, anche in caso di vendita a distanza. 

    In caso di smarrimento, furto o deterioramento del certificato, le imprese devono emettere un duplicato, a spese del contraente, in tempi rapidi. Per garantire la tracciabilità, il duplicato deve essere contrassegnato con la dicitura "duplicato" e registrato nei sistemi aziendali.

    Un’altra disposizione importante riguarda la possibilità per il contraente di scegliere tra il rilascio del certificato su supporto cartaceo o digitale. Le imprese devono consentire una modifica di questa scelta in qualsiasi momento, assicurando la flessibilità nell’accesso ai documenti da parte degli assicurati. 

  • Nautica da diporto

    Contributi Nautica da diporto sostenibile: approvato il decreto per la richiesta

    Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è stato pubblicato il Decreto del MIMIT del 05.09.2024 contenente i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, destinati a persone fisiche e imprese che operano nel settore, in attuazione di quanto previsto all’articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

    Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno presentare al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it).

    Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese verranno definiti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione.

    Con il medesimo provvedimento verrà reso disponibile lo schema di istanza di ammissione all’agevolazione nonchè definita l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento.

    Soggetti beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese
    proprietarie 
    di unità da diporto utilizzate per:

    • navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e
      senza fine di lucro,
    • fini commerciali, 
    • nautica sociale, come disciplinata dall’articolo 2-bis, comma 1, del Codice della nautica da
      diporto.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le persone fisiche devono:

    • essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
    • essere nel pieno godimento dei diritti civili;
    • non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di
      agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:

    • risultare “attive”, regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno
      e libero esercizio dei propri diritti;
    • aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
    • non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al comma 4 del decreto.

    Misura del contributo e come viene erogato

    L'importo del contributo varia in base al tipo di motore elettrico acquistato e alla modalità di utilizzo, ed è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura del 50% delle spese ammissibili nel limite dei seguenti importi:

    • 2.000 euro per motori elettrici fuoribordo dotati di batteria integrata;
    • 10.000 euro per motori elettrici fuoribordo con batteria esterna, motori elettrici entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione con batteria esterna.

    Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di agevolazione, e il contributo massimo complessivamente concedibile è:

    • 8.000 euro per persone fisiche, con un massimo di due motori acquistati;
    • 50.000 euro per imprese, per l'acquisto di più motori.

    Nel caso di imprese, le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento, ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto: il testo in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.09.2024 n. 222 il Decreto Ministeriale del 17 settembre 2024, n. 133 che introduce modifiche significative al regolamento per la nautica da diporto, con particolare riferimento all'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

    Il decreto mira a semplificare i procedimenti amministrativi e a migliorare la gestione del settore, coinvolgendo anche importanti innovazioni in ambito tecnologico. In breve sintesi alcune delle novità introdotte.

    Semplificazione amministrativa e ATCN

    Una delle novità più rilevanti riguarda l'introduzione dell'Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN), che sostituisce il tradizionale registro delle imbarcazioni, accessibile tramite lo Sportello Telematico del Diportista (STED), centralizza le informazioni relative alle unità da diporto, consentendo una gestione più rapida e trasparente delle pratiche amministrative.

    Licenza di navigazione e uso commerciale

    Il decreto introduce nuove disposizioni per il rinnovo della licenza di navigazione e semplifica le modalità per ottenere duplicati in caso di smarrimento o deterioramento.

    Vengono aggiornate anche le normative per l'uso commerciale delle imbarcazioni.

    I proprietari o gli armatori devono presentare specifici documenti, tra cui la licenza di navigazione e il certificato di iscrizione al registro delle imprese, per poter adibire l'imbarcazione a usi commerciali, come il noleggio.

    In particolare, l'articolo 24 prevede le seguenti disposizioni:

    • Domanda per l'uso commerciale: Il proprietario, l'utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore dell'imbarcazione che intende utilizzarla a fini commerciali deve presentare una domanda a uno STED (Sportello Telematico del Diportista).
    • Documentazione richiesta: La domanda per l'abilitazione all'uso commerciale deve essere accompagnata da:
      • Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Da questo certificato deve risultare che l'impresa individuale o la società richiedente ha, tra le proprie attività, quelle commerciali previste dal Codice della nautica da diporto.
      • Licenza di navigazione dell'imbarcazione o della nave da diporto che si intende adibire a uso commerciale.
      • Nel caso di noleggio con conducente, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dalla provincia, città metropolitana o provincia autonoma competente, oppure una copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
    • Modifiche o mutamenti: In caso di cambiamento del proprietario, dell'utilizzatore o dell'armatore, l'interessato deve presentare una nuova domanda per l'annotazione dell'uso commerciale oppure richiedere la cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita.

    In sintesi, l'articolo 24 regola in maniera dettagliata le procedure per la trasformazione di un'imbarcazione da diporto in un mezzo adibito ad attività commerciali, specificando la documentazione necessaria e i passaggi da seguire per l'iscrizione o l'eventuale modifica delle informazioni commerciali.

    Nautica sociale

    Un altro aspetto innovativo è l'introduzione della nautica sociale (prevista dall'articolo 2-bis del Codice della Nautica), un insieme di norme volte a promuovere l'accesso alla nautica anche da parte di associazioni e privati con limitate risorse economiche. Le imbarcazioni appartenenti alla nautica sociale potranno usufruire di agevolazioni tariffarie, come una riduzione del 30% sulle tariffe per i servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.

    In particolare, l'articolo 24-ter disciplina l'individuazione delle aree portuali e degli specchi acquei da destinare con priorità alle unità appartenenti alla nautica sociale. L'autorità competente deve individuare le zone per l'ormeggio e per lo stazionamento delle imbarcazioni, incluse quelle a secco, e predisporre scivoli pubblici per la messa in acqua e aree di sosta per i carrelli. 

    Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:

    • la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; 
    • il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.

    Allegati:
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    Taxi e RENT: iscrizione e modalità di accesso al nuovo Registro elettronico nazionale

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito al funzionamento del Registro Elettronico Pubblico Nazionale per le imprese titolari di licenza taxi e noleggio con conducente (NCC), istituito con il Decreto n. 203 del 2 luglio 2024.

    Entro il 30 settembre 2024 le imprese taxi e noleggio con conducente sono tenute a presentare istanza di iscrizione al RENT, con le informazioni indicate nell’Allegato A al Decreto ministeriale.

    Questo nuovo registro è stato creato per semplificare e rendere più trasparente la gestione delle licenze e autorizzazioni in un settore cruciale per la mobilità urbana. Infatti, il RENT è stato istituito per raccogliere e gestire in modo centralizzato i dati delle imprese che operano nel settore del trasporto pubblico non di linea, con particolare attenzione alle attività di taxi e NCC, ed è gestito dal Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero, che garantisce la correttezza e la trasparenza delle informazioni registrate. 

    Contenente i dati di cui all’Allegato A, è diviso in distinte sezioni relativamente a:

    1. imprese titolari di licenza per il servizio taxi;
    2. imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
    3. imprese titolari di licenza o autorizzazione per i servizi di cui alle lettere a) e b) espletati con natanti a motore.

    Modalità di Accesso e Iscrizione

    Dal 9 settembre 2024, le imprese titolari di licenza per il servizio taxi o NCC possono accedere al registro tramite il Portale dell’Automobilista, utilizzando le credenziali SPID livello 2 o la CIE (Carta di Identità Elettronica). L’accesso e la presentazione dell’istanza devono essere effettuati dal legale rappresentante dell’impresa.

    A partire dal 16 settembre 2024, anche i soggetti delegati, come le cooperative e i consorzi, possono accedere al RENT tramite credenziali istituzionali per conto delle imprese rappresentate.

    L’iscrizione al RENT è obbligatoria per tutte le imprese che operano nei settori taxi e NCC, e deve essere completata entro il 30 settembre 2024. Le domande presentate dopo tale data saranno esaminate solo successivamente a quelle pervenute entro il termine previsto.

    La procedura di iscrizione si articola in diversi passaggi, che includono l'inserimento dei dati anagrafici dell’impresa e la registrazione delle licenze o autorizzazioni. Le imprese possono iscriversi in una delle tre sezioni del RENT:

    • Taxi
    • NCC
    • Natanti

    Ogni impresa deve fornire informazioni dettagliate, come il numero della licenza o autorizzazione, il comune di rilascio, i dati del veicolo o natante, e i dati relativi ai conducenti.

    Una volta presentata l'istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i Comuni competenti procederanno a verificare la correttezza delle informazioni fornite. In caso di irregolarità o incompletezza, il Ministero invierà richieste di integrazione alle imprese, che avranno un termine per fornire i dati mancanti.

    Al termine delle verifiche e delle eventuali integrazioni, il Ministero comunica all’impresa l’esito della prima fase di verifiche. Secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del D.M. 2 luglio 2024, n. 203, tale fase dell’istruttoria si conclude entro il termine di 45 giorni dal termine di presentazione dell'istanza d’iscrizione, e, pertanto, entro il giorno 14 novembre 2024.

    Successivamente all'avvenuta iscrizione, qualora l’impresa modifichi i propri dati (come cambiamenti relativi a licenze, autorizzazioni, veicoli o natanti utilizzati), è obbligata ad aggiornare le informazioni nel RENT entro 30 giorni. Le variazioni possono includere, ad esempio, trasferimenti di licenze o cambiamenti nella disponibilità dei veicoli o dei natanti utilizzati per il servizio.

    Tagliandi di Iscrizione

    Dopo la corretta iscrizione al registro, vengono rilasciati appositi tagliandi di iscrizione, che devono essere applicati sulla carta di circolazione di ogni veicolo o natante utilizzato per il servizio.

    Istruzioni operative di iscrizione al RENT

    L'Allegato alla Circolare rappresenta una guida rapida all'inserimento delle richieste di iscrizione al RENT che possono essere avanzate dai titolari di imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico non di linea.

    Allegati:
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    Modello attestazione natanti ITA in acque estere

    Viene pubblicato in GU n 110 del 13 maggio il decreto del 2 maggio del MIT con l'approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità italiana dei natanti da diporto che navigano in acque territoriali  straniere.

    Modello natanti ITA in acque straniere

    Nel dettaglio con l'unico art 1 il decreto MIT evidenzia che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità dei  natanti da  diporto,  di  cui  all'art. 27, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n. 171, è conforme al modello contenuto  nell'Allegato I al presente decreto.

    Il comma 2-bis ricordiamolo prevede che i soggetti italiani possessori di  natanti, durante la navigazione in acque  territoriali straniere, possono attestare il possesso,  la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'art. 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva  di  atto notorio, autenticata da  uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante,  rilasciata conformemente  al  modello stabilito  con  decreto  del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti.

    Dalla data del presente provvedimento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 gennaio 2024, n. 9. 

    Allegati:
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    Imbarcazioni per salvataggio in mare: non imponibilità IVA per le locazioni

    Con il Principio di diritto n 9 del 13 giugno le entrate chiariscono che al contratto di noleggio di un'imbarcazione si applica la non imponibilità Iva se in esso è specificato che la nave è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.

    Per l'articolo 8­ bis del decreto del 'Decreto IVA'' «Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: 

    a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; (…); 

    e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione,  manutenzione,  riparazione,  modificazione, trasformazione,  assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a­bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle  di 3 dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a­bis) e b)». 

    Secondo la vigente disciplina, dunque, sono non imponibili ai fini IVA, le cessioni di alcune navi, puntualmente individuate dalla legge in funzione dell'impiego del mezzo di trasporto e dell'utilizzo a cui lo stesso è destinato, nonché alcuni specifici servizi tra cui la locazione e il noleggio delle medesime navi e aeromobili. 

    Al  riguardo,  appare  utile  richiamare  il  principio  interpretativo  fornito  con  la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E che, in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia UE (v. sentenza 22 dicembre 2010, causa C116/10), precisa quanto segue:

    ''Il regime di non imponibilità ad Iva di cui all'art. 8­bis, primo comma, del d.P.R. n. 633, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l'attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l'unità da diporto''.

    In sostanza, per l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8­ bis, comma 1, lettere a) ed e), del Decreto IVA rileva anche l'utilizzo dell'imbarcazione effettuato dal noleggiatore o dal locatario

    Deve trattarsi, quindi, di imbarcazioni utilizzate da tali soggetti in una delle attività specificamente elencate nella citata lettera a) dell'anzidetta previsione. 

    Ciò  premesso, al contratto di noleggio di un'imbarcazione è  applicabile il regime di  non imponibilità in  commento  quando in  detto  contratto  è  specificato  che l'imbarcazione è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''

    Infatti: ­in  base  alla lettera  a)  del  citato  articolo  8 ­bis, le  operazioni  di  salvataggio  e assistenza devono essere effettuate ''in mare''; ­per quanto chiarito nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, la condizione secondo cui la nave deve essere ''adibita alla navigazione in alto mare'' deve sussistere per  le  imbarcazioni  destinate  al  trasporto  a  pagamento  di  passeggeri  o  impiegate  in attività commerciali, industriali e della pesca, ''ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera'' (cfr. Risposta n. 183 del 2020). In tale circostanza, dunque, il regime di non imponibilità IVA è subordinato alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a ''operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''. 

    Di conseguenza non occorre presentare la dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 8­bis del Decreto IVA, ai sensi del quale ''(…) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione (…)''.

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    Canoni concessioni marittime demaniali 2023: aggiornati gli importi minimi

    Pubblicato in GU n 31 del 7 febbraio il decreto 30 dicembre 2022 con aggiornamenti relativi all'anno 2023 delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

    In particolare, le misure unitarie dei canoni annui relativi  alle  concessioni demaniali marittime sono  aggiornate,  per l'anno 2023, applicando l'adeguamento del +25.15% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022.
    Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare   alle concessioni demaniali marittime rilasciate o  rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2023.

    La medesima percentuale si applica alle  concessioni  in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2023.
    La  misura minima di  canone, prevista  dal  comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 2.698,75 è aggiornata a  euro  3.377,50  a decorrere dal 1° gennaio 2023.
    La misura minima di euro 3.377,50 si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo. Il decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 

    Allegati: