• Nautica da diporto

    IVASS: novità su assicurazione veicoli, natanti e denunce

    Il Regolamento IVASS n. 56/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025, apporta modifiche significative alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, con l’obiettivo di semplificare le procedure e garantire maggiore chiarezza. Il documento introduce in particolare  nuove disposizioni riguardo al certificato di assicurazione e alla denuncia di sinistro, con un focus sull'adozione di tecnologie digitali. Sono allegati anche nuovi modelli di denuncia e certificato. 

    Di seguito vengono esplorati i principali cambiamenti introdotti dal regolamento.

    Certificato di Assicurazione: Novità e Obblighi per le Imprese

    Il primo capitolo del Regolamento IVASS si concentra sul certificato di assicurazione, il quale deve essere rilasciato dalle imprese assicurative ai contraenti, a conferma dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli e i natanti. 

    Tra le principali novità, emerge l’introduzione di nuove modalità di rilascio: il certificato può essere fornito sia in formato cartaceo che elettronico, offrendo ai contraenti maggiore flessibilità. 

    Inoltre, viene introdotto il concetto di "documenti provvisoriamente equipollenti", come la quietanza di pagamento del premio o la dichiarazione di adempimento dell’assicurazione, che sono considerati validi fino al rilascio del certificato definitivo. Questa misura mira a semplificare le procedure per gli assicurati, consentendo loro di circolare in modo sicuro in attesa del documento definitivo.

    Un’altra innovazione riguarda la gestione dei contratti in coassicurazione. Nel caso in cui l’obbligo di assicurazione venga soddisfatto tramite un contratto in coassicurazione, viene stabilito che sul certificato deve comparire solo la denominazione della coassicuratrice delegataria, per semplificare la lettura del documento da parte dei conducenti e delle autorità competenti.

    Denuncia di Sinistro: Nuove Procedure e Utilizzo delle Tecnologie

    Il secondo capitolo del regolamento disciplina la denuncia di sinistro, un aspetto fondamentale per la gestione dei risarcimenti in caso di incidenti.

     Il modulo di denuncia di sinistro è stato standardizzato secondo un modello unico, allegato al regolamento, che deve essere utilizzato sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli provenienti da Stati esteri.

     Un'importante novità riguarda l’introduzione della possibilità di compilare il modulo tramite un supporto informatico, facilitando la trasmissione telematica dei dati. Le imprese assicurative sono obbligate a mettere a disposizione dei contraenti applicazioni informatiche per la compilazione e l’invio del modulo, garantendo la validità legale delle denunce tramite la firma elettronica avanzata.

    L’utilizzo di tecnologie digitali rappresenta un passo avanti verso una gestione più rapida ed efficiente delle pratiche assicurative, riducendo al contempo il rischio di errori e migliorando la trasparenza nelle comunicazioni tra le imprese e gli assicurati.

     Inoltre, il modulo di denuncia deve includere anche informazioni aggiuntive, che saranno utilizzate per alimentare una banca dati centralizzata sui sinistri, facilitando il monitoraggio e l’analisi delle statistiche sugli incidenti.

    Modalità di Rilascio e Conservazione del Certificato

    Il terzo capitolo riguarda le modalità di rilascio e conservazione del certificato di assicurazione, un aspetto cruciale per garantire la trasparenza e la regolarità delle pratiche assicurative.

     Le imprese di assicurazione sono obbligate a rilasciare il certificato entro cinque giorni dal pagamento del premio, anche in caso di vendita a distanza. 

    In caso di smarrimento, furto o deterioramento del certificato, le imprese devono emettere un duplicato, a spese del contraente, in tempi rapidi. Per garantire la tracciabilità, il duplicato deve essere contrassegnato con la dicitura "duplicato" e registrato nei sistemi aziendali.

    Un’altra disposizione importante riguarda la possibilità per il contraente di scegliere tra il rilascio del certificato su supporto cartaceo o digitale. Le imprese devono consentire una modifica di questa scelta in qualsiasi momento, assicurando la flessibilità nell’accesso ai documenti da parte degli assicurati. 

  • Nautica da diporto

    Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto: il testo in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.09.2024 n. 222 il Decreto Ministeriale del 17 settembre 2024, n. 133 che introduce modifiche significative al regolamento per la nautica da diporto, con particolare riferimento all'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

    Il decreto mira a semplificare i procedimenti amministrativi e a migliorare la gestione del settore, coinvolgendo anche importanti innovazioni in ambito tecnologico. In breve sintesi alcune delle novità introdotte.

    Semplificazione amministrativa e ATCN

    Una delle novità più rilevanti riguarda l'introduzione dell'Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN), che sostituisce il tradizionale registro delle imbarcazioni, accessibile tramite lo Sportello Telematico del Diportista (STED), centralizza le informazioni relative alle unità da diporto, consentendo una gestione più rapida e trasparente delle pratiche amministrative.

    Licenza di navigazione e uso commerciale

    Il decreto introduce nuove disposizioni per il rinnovo della licenza di navigazione e semplifica le modalità per ottenere duplicati in caso di smarrimento o deterioramento.

    Vengono aggiornate anche le normative per l'uso commerciale delle imbarcazioni.

    I proprietari o gli armatori devono presentare specifici documenti, tra cui la licenza di navigazione e il certificato di iscrizione al registro delle imprese, per poter adibire l'imbarcazione a usi commerciali, come il noleggio.

    In particolare, l'articolo 24 prevede le seguenti disposizioni:

    • Domanda per l'uso commerciale: Il proprietario, l'utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore dell'imbarcazione che intende utilizzarla a fini commerciali deve presentare una domanda a uno STED (Sportello Telematico del Diportista).
    • Documentazione richiesta: La domanda per l'abilitazione all'uso commerciale deve essere accompagnata da:
      • Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Da questo certificato deve risultare che l'impresa individuale o la società richiedente ha, tra le proprie attività, quelle commerciali previste dal Codice della nautica da diporto.
      • Licenza di navigazione dell'imbarcazione o della nave da diporto che si intende adibire a uso commerciale.
      • Nel caso di noleggio con conducente, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dalla provincia, città metropolitana o provincia autonoma competente, oppure una copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
    • Modifiche o mutamenti: In caso di cambiamento del proprietario, dell'utilizzatore o dell'armatore, l'interessato deve presentare una nuova domanda per l'annotazione dell'uso commerciale oppure richiedere la cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita.

    In sintesi, l'articolo 24 regola in maniera dettagliata le procedure per la trasformazione di un'imbarcazione da diporto in un mezzo adibito ad attività commerciali, specificando la documentazione necessaria e i passaggi da seguire per l'iscrizione o l'eventuale modifica delle informazioni commerciali.

    Nautica sociale

    Un altro aspetto innovativo è l'introduzione della nautica sociale (prevista dall'articolo 2-bis del Codice della Nautica), un insieme di norme volte a promuovere l'accesso alla nautica anche da parte di associazioni e privati con limitate risorse economiche. Le imbarcazioni appartenenti alla nautica sociale potranno usufruire di agevolazioni tariffarie, come una riduzione del 30% sulle tariffe per i servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.

    In particolare, l'articolo 24-ter disciplina l'individuazione delle aree portuali e degli specchi acquei da destinare con priorità alle unità appartenenti alla nautica sociale. L'autorità competente deve individuare le zone per l'ormeggio e per lo stazionamento delle imbarcazioni, incluse quelle a secco, e predisporre scivoli pubblici per la messa in acqua e aree di sosta per i carrelli. 

    Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:

    • la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; 
    • il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Nautica da diporto: chiarimenti sul bonus investimenti in beni strumentali nuovi

    L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 33 del 21 dicembre 2023, fornisce alcune precisazioni sul credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud, rivolto in particolare alle imprese che esercitano, nell’ambito del comparto della nautica da diporto, la propria attività mediante la concessione in uso di unità da diporto mediante contratti di noleggio e di locazione.

    In particolare, i chiarimenti si rendono necessari in considerazione della circostanza per cui le attività qui in esame devono essere svolte nel rispetto delle previsioni contenute nel Codice della nautica da diporto, e, più in generale, nel Codice della navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, che presentano delle peculiarità in relazione sia alla funzione e regole del contratto di locazione e di quello di noleggio, sia con riferimento all’assunzione della veste di “armatore” (ai sensi degli articoli 265 e ss. del Codice della navigazione e dell’articolo 24-bis del Codice).

    Si tratta del bonus a favore delle imprese che fino al 31 dicembre 2023 “effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027». – che presentano delle peculiarità in relazione sia alla funzione e regole del contratto di locazione e di quello di noleggio, sia con riferimento all’assunzione della veste di “armatore” (articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione e dell’articolo 24-bis del Codice della nautica da diporto).

    Per quanto attiene al riconoscimento del bonus sud alle imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto, a maggior chiarimento di quanto precisato con la Circolare n. 32/E del 2022, occorre evidenziare che, coerentemente con la ratio della misura (che è quella di agevolare i beni che restino effettivamente impiegati nell’ambito della struttura produttiva dell’impresa destinataria del beneficio e non vengano delocalizzati verso altre strutture produttive), in generale, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale i contratti che, considerate le disposizioni ad hoc che regolamentano il comparto della nautica da diporto, lascino in capo al soggetto che ha effettuato l’investimento per l’acquisizione di unità da diporto destinate a essere locate / noleggiate, le responsabilità e i rischi connessi alla navigazione.

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  • Nautica da diporto

    Leasing nautico: non rilevano le soste per la territorialità

    Con Risposta a interpello n. 430 del 18 settembre le Entrate chiariscono come conteggiare i periodi di sosta per le imbarcazioni da diporto per la territorialità ai fini IVA.

    Nel dettaglio, le entrate, sinteticamente, specificano che per la verifica della rilevanza territoriale dei servizi di leasing nautico, non conta il fatto che l’imbarcazione da diporto non sia in navigazione, ma sia ormeggiata.

    I periodi di effettiva utilizzazione rilevano solo per dimostrare l’eventuale fruizione del bene in territorio extra Ue.

    I dettagli del caso di specie.

    L'istante ALFA è una società semplice che ha sottoscritto un contratto di leasing nautico avente ad oggetto una nave da diporto di ad esclusivo uso privato, iscritta come ''Pleasure Yacht''. 

    La Società riferisce altresì che il contratto in questione dura 60 mesi con un maxi­canone iniziale pari al 40% dell'importo finanziato, a cui si aggiungono 59 canoni mensili, il luogo di ricovero abituale della nave è in Italia, intendendo per tale  ''il luogo (sia esso il porto, il cantiere o il luogo di rimessaggio a terra) in cui l'imbarcazione sosta nei periodi in cui non è impiegata nelle attività diportistiche (tipicamente i periodi di sosta invernale). 

    A  parere  dell'Istante  sussistono  dubbi  in  merito  alla  corretta  applicazione dell'articolo 7­sexies, comma 1, lettera e­bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 così come modificato dalle disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, ''Legge di Bilancio 2021''). 

    In  particolare,  secondo la  Società,  i  dubbi  riguardano  le  concrete  modalità  di applicazione delle disposizioni contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del  29  ottobre  2020,  n.  341339  che  al  paragrafo  1, lettera  e),  dispone  quanto segue: 

    • «per utilizzo della imbarcazione da diporto nell'ambito dei contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine s'intendono le settimane in cui l'imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli  spostamenti  da  e verso il  medesimo  porto),  con  esclusione  degli  spostamenti tra cantieri  o  porti  per motivi tecnici»
    • Dal  combinato  disposto  di  questa  disposizione  e dell'articolo 7­sexies, comma 1, lettera e­bis), del Decreto IVA, risulterebbe che la parte del canone di locazione finanziaria da non assoggettare a IVA debba essere calcolata, a parere dell'Utilizzatrice, confrontando: 
      • 1. l'Utilizzo extra UE, inteso come numero di settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti che comprendono acque extracomunitarie, inclusi gli  spostamenti  da  e  verso  il  medesimo  porto,  con  esclusione  degli  spostamenti  tra cantieri o porti per motivi tecnici; 
      • 2. con il Totale Utilizzo, cioè il numero complessivo delle settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti, inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto, con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici. 

    Per l'Istante, oltre agli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici, da questo rapporto andrebbero escluse anche le settimane in cui l'imbarcazione:

    • a) non effettua alcuna navigazione, come quando staziona nel luogo di ricovero abituale,  sia esso in  banchina  o  rimessaggio a terra, oppure  quando è in cantiere  per manutenzione, a prescindere se detto luogo è in UE o in territorio extra­UE; 
    • b) è armata, nel senso con equipaggio a bordo, senza tuttavia effettiva fruizione del servizio da parte sua e dei suoi beneficiari. In queste ipotesi infatti, a suo dire, non c'è alcun utilizzo dell'imbarcazione nel senso  chiarito  dal  citato  Provvedimento  del  2020,  ai  sensi  del quale  per  ''utilizzo''  si intende «…le settimane in cui l'imbarcazione ha effettuato spostamenti tra porti…

    L'Utilizzatrice chiede conferma della possibilità di  ''escludere dal computo del totale delle settimane solari dell'anno, le settimane in cui l'unità non avrà compiuto alcuno spostamento e non assumerà alcun rilievo la sua localizzazione (sia questa in porti o acque dell'Unione o fuori dall'Unione europea)''.

    Le entrate chiariscono che il parere è  circoscritto esclusivamente  al quesito esposto,  avente  a oggetto la  corretta interpretazione della nozione  di  ''utilizzo''  ai  fini  dell'applicazione dell'articolo  7­sexies,  comma  1,  lettera  e­bis) del Decreto IVA e specificano che per  la  norma  in  commento:  

    «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7­ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: (…) e­bis) le prestazioni di cui alla lettera e), servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità. 

    Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate (…) ». 

    Ai  sensi  della  citata  lettera  e­bis),  quindi,  la  locazione  finanziaria  è territorialmente rilevante in Italia al ricorrere congiunto dei 3 seguenti presupposti: 

    • 1. l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato;
    • 2. la  prestazione  (in  questo  caso, il leasing  finanziario)  è  resa  da  un  soggetto passivo stabilito in Italia; 
    • 3. la stessa imbarcazione è utilizzata nel territorio dell'UE, mentre difetta della territorialità quando, pur ricorrendo i primi due presupposti, è  utilizzata  in  territorio  extra­UE  ma  limitatamente  alle  settimane  di  ''effettiva utilizzazione'' in detto territorio, da dimostrare con adeguati mezzi di prova (cfr. articolo 1, comma 725, della Legge di Bilancio 2020 e Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 341339 del 2020).

    Ne  consegue  che nella  fattispecie in  esame,  risultando  verificati i  primi due  presupposti,  il  criterio  di  territorialità  è  integrato  nella misura in  cui  l'utilizzo dell'imbarcazione avvenga nel territorio unionale. 

    Non si configura utilizzo solo nel caso in cui l'unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione. 

    D'altra parte, seguendo la tesi della Società, essendo fisiologico che nel leasing finanziario  ''per la  maggior  parte  della  durata del contratto'' l'imbarcazione  sia  in ricovero, l'Istante sconterebbe l'IVA (in Italia o all'estero) solo quando l'imbarcazione è  in navigazione, pur essendo  il  canone  sempre  dovuto  per  il  medesimo  importo. 

    Significherebbe, in altri termini, far dipendere il pagamento dell'IVA dalla volontà del conduttore di utilizzare oppure no l'imbarcazione, pur avendone la disponibilità, oppure ancorarne il pagamento al ciclo delle stagioni.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Finanziamenti Imprese navali: fondi dal MIMIT per innovazione tecnologica

    Con Decreto MIMIT del 6 aprile pubblicato in GU n 211 del 9 settembre al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della  ricerca industriale  e dello sviluppo sperimentale, sono dettati i criteri per l'individuazione dei progetti di  rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. 

    Viene precisato che con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del  made in Italy, saranno attivate le procedure a bando per la  presentazione dei  progetti  e delle relative domande di finanziamento. 

    A tal  fine  sono stabiliti criteri e modalità di finanziamento dei progetti ammissibili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

    Finanziamenti per imprese navali per l'innovazione tecnologica

    Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al decreto in oggetto, le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione,  trasformazione  e   revisione   di   navi,  motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parte degli stessi.
    Sono considerate in possesso del requisito  le imprese che nei  due esercizi antecedenti la  presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato annuo di  almeno  il  50%  per  le grandi imprese o di  almeno  il  25%  per  le  PMI  da  attività  di costruzione,   trasformazione  e  revisione   di   navi,  motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

    Le imprese devono inoltre essere  in  possesso dei seguenti requisiti:

    • a) avere una stabile organizzazione in Italia;
    • b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro  delle imprese;
    • c) non essere in liquidazione volontaria e non essere  sottoposte a procedure concorsuali; 

    Finanziamenti imprese navali per l'innovazione tecnologica: requisiti dei progetti

    Ai fini dell'individuazione  dei  progetti, limitatamente  alle finalità di cui all'art. 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si terrà conto dei seguenti criteri:

    • a) qualità tecnica e innovatività tecnologica  e  digitale  del progetto;
    • b) funzionalità delle  tecnologie/prodotti  da  sviluppare  alle esigenze specifiche di sostenibilità ambientale;
    • c) capacità tecnica dell'impresa proponente
    • d) fattibilità tecnica del progetto;
    • e) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
    • f) prossimità del  progetto all'industrializzazione  e commercializzazione dei risultati;
    • g) qualora applicabile, grado di standardizzazione,  intesa  come utilizzo, durante lo sviluppo dei prodotti all'interno del  progetto, di modelli di riferimento pubblicamente riconosciuti;
    • h)  qualora  applicabile,  grado  di  modularità  intesa   come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del  progetto  a  poter essere suddivisi in moduli di  livello  inferiore,  indipendenti,  in grado di svolgere specifiche funzioni;
    • i) qualora applicabile, grado di interoperabilità,  intesa  come idoneità dei  prodotti  sviluppati  all'interno  del   progetto   a scambiare informazioni e interagire con altri prodotti,  grazie  alla presenza di interfacce standard;
    • j)  qualora  applicabile,  grado  di  scalabilità,  intesa  come idoneità dei  prodotti  sviluppati  all'interno  del   progetto   a rispondere ad  esigenze  di  dimensioni  variabili  senza  modificare significativamente i propri principi fondamentali.

    I  progetti  saranno  valutati  nel   merito   da   un'apposita Commissione composta da tre membri esperti nel settore navale di  cui uno designato dal Ministero delle imprese e del made  in  Italy,  uno dal Ministero dell'università e della ricerca ed uno  dal Ministero della difesa.

  • Nautica da diporto

    Imbarcazioni per salvataggio in mare: non imponibilità IVA per le locazioni

    Con il Principio di diritto n 9 del 13 giugno le entrate chiariscono che al contratto di noleggio di un'imbarcazione si applica la non imponibilità Iva se in esso è specificato che la nave è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.

    Per l'articolo 8­ bis del decreto del 'Decreto IVA'' «Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: 

    a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; (…); 

    e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione,  manutenzione,  riparazione,  modificazione, trasformazione,  assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a­bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle  di 3 dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a­bis) e b)». 

    Secondo la vigente disciplina, dunque, sono non imponibili ai fini IVA, le cessioni di alcune navi, puntualmente individuate dalla legge in funzione dell'impiego del mezzo di trasporto e dell'utilizzo a cui lo stesso è destinato, nonché alcuni specifici servizi tra cui la locazione e il noleggio delle medesime navi e aeromobili. 

    Al  riguardo,  appare  utile  richiamare  il  principio  interpretativo  fornito  con  la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E che, in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia UE (v. sentenza 22 dicembre 2010, causa C116/10), precisa quanto segue:

    ''Il regime di non imponibilità ad Iva di cui all'art. 8­bis, primo comma, del d.P.R. n. 633, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l'attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l'unità da diporto''.

    In sostanza, per l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8­ bis, comma 1, lettere a) ed e), del Decreto IVA rileva anche l'utilizzo dell'imbarcazione effettuato dal noleggiatore o dal locatario

    Deve trattarsi, quindi, di imbarcazioni utilizzate da tali soggetti in una delle attività specificamente elencate nella citata lettera a) dell'anzidetta previsione. 

    Ciò  premesso, al contratto di noleggio di un'imbarcazione è  applicabile il regime di  non imponibilità in  commento  quando in  detto  contratto  è  specificato  che l'imbarcazione è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''

    Infatti: ­in  base  alla lettera  a)  del  citato  articolo  8 ­bis, le  operazioni  di  salvataggio  e assistenza devono essere effettuate ''in mare''; ­per quanto chiarito nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, la condizione secondo cui la nave deve essere ''adibita alla navigazione in alto mare'' deve sussistere per  le  imbarcazioni  destinate  al  trasporto  a  pagamento  di  passeggeri  o  impiegate  in attività commerciali, industriali e della pesca, ''ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera'' (cfr. Risposta n. 183 del 2020). In tale circostanza, dunque, il regime di non imponibilità IVA è subordinato alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a ''operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''. 

    Di conseguenza non occorre presentare la dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 8­bis del Decreto IVA, ai sensi del quale ''(…) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione (…)''.

    Allegati:
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    Natanti da diporto: obblighi modificati

    E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 aprile 2023 che interviene con modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante requisiti, formalita'  ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto  ovvero delle moto d'acqua ai fini di  locazione  o  di  noleggio  per  finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche'  di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo  o  ricreativo  nelle acque marittime e interne. 

     Ci sono state infatti criticita' interpretative ed applicative  sottoposte  all'attenzione  della  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle Autorita' di sistema portuale,  in riferimento ad alcuni articoli nel corso della prima applicazione del citato  decreto  1°  settembre 2021, per le quali e' stata ravvisata la necessita'  di  procedere  a

    specifici interventi correttivi .

    Per questo motivo al decreto del Ministero delle infrastrutture e della  mobilita' sostenibili del 1° settembre 2021, sono apportate  le seguenti modifiche: 

    •   per la comunicazione di inizio attivita di locazione o noleggio  l'obbligo di allegare  copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da  noleggiare  si applica  solo se tali certificati o dichiarazioni sono previste 
    •   all'art. 7  "Norme di comportamento dei conduttori – Utilizzazione  delle unità in locazione" si precisa che i natanti da diporto e le moto d’acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico per conto terzi:
    •     all'allegato 2 (Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell’articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all’utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica)  le limitazioni di velocità  a 8 nodi NON  si applicano   nel raggio di  5000 metri dalla costa bensi :   entro 500  metri  dalle  coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge».