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Montante contributivo pensioni: rivalutazione 2024
Per il calcolo delle pensioni con calcolo interamente contributivo o misto, il montante di contributi versati al 31 dicembre 2023 sarà rivalutato del 3,6622%, secondo quanto comunicato in questi giorni dall’Istat.
Il tasso di capitalizzazione annuo è stato calcolato sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del PIL nominale dal 2019 al 2023 e ufficializzato dal Ministero del Lavoro. La rivalutazione rappresenta un elemento essenziale per determinare l'importo iniziale delle pensioni calcolate, in tutto o in parte, con il metodo contributivo.
La rivalutazione del 3,6622% per il 2023 segna un incremento significativo rispetto al tasso del 2,3082% dell’anno precedente.
Questo valore infatti è comparabile ai livelli del periodo 2006-2009, dopo il quale la crisi economica aveva ridotto sensibilmente i tassi di rivalutazione, in alcuni casi portandoli addirittura a livelli negativi. (Ad esempio nel 2019 il coefficiente di rivalutazione è stato pari a 1,018254, il che significa che un montante di contributi versati di 100mila euro con tale coefficiente di rivalutazione produce una base per il calcolo dell'assegno pensionistico pari a circa 101.800 euro).
Va detto comunque che la normativa vigente prevede che i tassi negativi vengano riportati a zero, evitando sempre riduzioni del montante contributivo accumulato.
Il calcolo del metodo contributivo
Nel sistema contributivo, sulla base della legge Dini del 1995 i contributi versati dai lavoratori vengono rivalutati annualmente in base al tasso di capitalizzazione, con un meccanismo cumulativo che prosegue fino al pensionamento.
Il montante accumulato e rivalutato viene poi moltiplicato per i coefficienti di trasformazione, fissati con decreto biennale dal ministero del lavoro, e che sono sempre differenziati in base all’età del pensionando, favorendo i pensionati più anziani.
Questo metodo si applica integralmente per chi ha iniziato a versare dal 1996 e, parzialmente, per chi ha contributi antecedenti al 1996 o al 2012, a seconda dell'anzianità contributiva.
È utilizzato anche in situazioni specifiche, come il pensionamento con quota 103 dal 2024, l’opzione donna e le pensioni in totalizzazione.
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ENPACL consulenti lavoro: gestione patrimoniale e risultati 2024
L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL) ha presentato in questi giorni alla Commissione bicamerale di controllo una relazione nell'ambito della Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.
Si ricorda che l'ente che garantisce la previdenza e l'assistenza agli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, (v. ultimo paragrafo) è stato fondato come ente pubblico non economico nel 1971,e ha assunto la forma di associazione privata nel 1995 ai sensi del D. Lgs. 509/1994.
ENPACL opera con sede unica a Roma ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il controllo generale della Corte dei Conti.
Vediamo di seguito una sintesi della memoria depositato in Commissione
ENPACL: la governance e gli obiettivi di investimento
La struttura di governance della Cassa è articolata per garantire un'efficace gestione e monitoraggio del patrimonio, con particolare attenzione alla sostenibilità e al contenimento dei rischi.
Gli organi principali includono l'Assemblea dei Delegati (AdD), che approva l'asset allocation strategica e definisce le politiche di investimento; il Consiglio di Amministrazione (CdA), che gestisce le operazioni di investimento con l'ausilio di organi interni come la Direzione Finanza e il Risk Manager; e una Commissione Investimenti, con funzione consultiva e di monitoraggio sulle scelte di portafoglio. L'ENPACL adotta il Modello di prevenzione dei rischi ex D. Lgs. 231/2001 per minimizzare i rischi di natura operativa e reputazionale.
Gli obiettivi di investimento di ENPACL sono orientati a garantire la sostenibilità a lungo termine e a sostenere la crescita economica nazionale e delle PMI italiane, strategicamente rilevanti per la Categoria.
L’Ente segue una politica di diversificazione prudente, bilanciando le esigenze di rendimento e sostenibilità attraverso l’integrazione di criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nelle decisioni di investimento.
Il portafoglio è allocato per generare rendimenti sostenibili in linea con il modello di Asset & Liability Management (ALM) e con un approccio di gestione patrimoniale che minimizza i rischi complessivi, anche nei contesti di mercato avversi. La gestione del portafoglio è strutturata per mantenere un Funding Ratio adeguato e assicurare il pagamento delle prestazioni nel lungo termine, consolidando al contempo l’impatto positivo su settori chiave dell’economia e sulla collettività.
ENPACL Sintesi della Gestione 2024
Ecco una sintesi della gestione finanziaria ENPACL per il 2024
1. Struttura del Portafoglio e Obiettivi di Rendimento
Nel 2024, l'ENPACL ha strutturato il portafoglio finanziario per ottimizzare il rapporto rischio-rendimento e allinearsi agli obiettivi di sostenibilità.
Il patrimonio totale ammonta a 1.539 milioni di euro al 30 settembre 2024, con una distribuzione orientata verso investimenti a basso rischio e un peso significativo in Europa (84,6%) e Italia (58,8%).
2. Rendimenti e Rischio
Al 30 settembre 2024, il rendimento lordo annualizzato si attesta al 4,36%, mentre quello netto raggiunge il 3,57%.
La performance a valori di mercato mostra un rendimento del 12,79%, sostenuto dall’ottimizzazione del portafoglio rispetto al benchmark.
Gli investimenti in obbligazioni governative e strumenti societari di alta qualità hanno contribuito a ridurre la volatilità, mantenendo un ESG score di 74,8.
3. Investimenti in Economia Reale e Sostenibilità
ENPACL ha consolidato investimenti nel settore immobiliare e infrastrutturale, con particolare enfasi sulle proprietà ESG-compliant.
È stato attuato un piano di investimenti in immobili istituzionali e fondi infrastrutturali orientati verso la rigenerazione urbana e il sostegno delle PMI italiane. Anche il venture capital e i fondi dedicati alle piccole capitalizzazioni sono stati incrementati per favorire la crescita delle imprese.
Questo approccio nella gestione ha permesso a ENPACL di mantenere un’elevata sostenibilità economica e sociale, contribuendo alla crescita dell’economia italiana e integrando criteri ESG in tutto il processo decisionale.
Tabella 1: Capitalizzazione per Classe di Attività (Settembre 2024)
Classe di Attività Importo Investito (milioni €) Percentuale del Totale (%) Patrimonio Mobiliare 1.261 81,94% Cash 68 4,42% Bond 525 34,11% Equity 335 21,77% Investimenti Sistemici 105 6,82% Alternativi 228 14,81% Patrimonio Immobiliare 278 18,06% TOTALE PATRIMONIO COMPLESSIVO 1539 milioni di euro
Tabella 2: Investimenti in Fondi Immobiliari e Alternativi (Settembre 2024)
Tipo di Investimento Valore Investito (milioni €) Percentuale del Totale (%) Immobili Diretti 36 2,34% Fondi Immobiliari 242 15,72% Private Equity 139 9,09% Private Debt 2 0,13% Fondi Infrastrutturali 89 5,82% ENPACL 2024: riepilogo iscritti, contribuzione e prestazioni
Giova forse ricordare le fonti finanziarie dell'ente derivanti dalla contribuzione degli iscritti e le relative prestazioni erogate.
Il numero di iscritti all'ENPACL ha mostrato una lieve flessione negli ultimi anni:
- 2021: 25.447 iscritti
- 2022: 25.328 iscritti
- 2023: 25.265 iscritti
Contribuzione
La contribuzione ha seguito un andamento crescente, con due principali componenti:
- Contributi soggettivi: sono passati da 106,7 milioni di euro nel 2019 a 121 milioni di euro nel 2023.
- Contributi integrativi: da 88,3 milioni di euro nel 2019 a 103,9 milioni di euro nel 2023.
Prestazioni Previdenziali
L'adeguamento inflazionistico ha visto un aumento dell’8,1% per le pensioni liquidate prima del 2023. Le prestazioni erogate nel 2023 comprendono:
- Pensioni di vecchiaia: 54,5 milioni di euro
- Pensioni di anzianità: 53,6 milioni di euro
- Pensioni di reversibilità: 13,7 milioni di euro
- Pensioni indirette: 5,8 milioni di euro
Il numero di pensionati è aumentato in modo costante:
- 2021: 11.298 pensionati
- 2022: 11.473 pensionati
- 2023: 11.693 pensionati
Questi dati evidenziano una solida crescita della base contributiva e delle prestazioni, con un aumento significativo nei contributi integrativi e un incremento delle prestazioni dovuto all'adeguamento inflazionistico.
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Comunicazione redditi autonomi pensionati in scadenza il 31 ottobre
L'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 3077 del 19.9.2024 in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sull'obbligo di dichiarazione reddituale.
L'articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992 prevede infatti che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all'ente pensionistico la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente. Il termine è quello previsto per la dichiarazione dei redditi.Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'INPS sui soggetti obbligati ed esclusi e sulle modalità di invio della dichiarazione. Per utlteriori dettagli si rimanda al testo del Messaggio.
Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione reddituale- Soglia redditi esenti 2023
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia.– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo.
Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo
- i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che sarebbero soggetti al divieto, sono esentati qualora abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.383,22 euro.
- i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private non hanno rilievo .
- le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e
- Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .
- le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione
- le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
- i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.
Dichiarazione a preventivo
Cumulo pensione e redditi lavoro autonomo: pensionati ex INPGI e lavoratori sportivi
L'inps ricorda anche che dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’art. 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) sono cumulabili con i redditi da lavoro, pertanto le istruzioni si applicano anche nei confronti dei titolari delle predette pensioni con riferimento alla dichiarazione a preventivo.
Dal 1° luglio 2023 inoltre si applica la riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, anche nel settore del dilettantismo . Pertanto si applicano le istruzioni anche ei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, che svolgono lavoro sportivo
Dichiarazione reddituale pensioni e lavoro autonomo: come fare
La dichiarazione reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati oppure
- direttamente online sul sito www.inps.it, autenticandosi con SPID , CIE o CNS , SO può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: nella fattispecie, 2024 ( dichiarazione redditi per l’anno 2023)
- attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico), sempre previa autenticazione con lidentità digitale .Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
REDDITI DA DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Le sanzioni previste per la violazione dell’obbligo
Il messaggio ricorda che i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa.
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Cessione quinto da stipendio a pensione: le novità del passaggio automatico
Il trasferimento della cessione del quinto dallo stipendio alla pensione diventa piu facile. Lo aveva comunicato INPS nel messaggio 244 del 13.1.2023 , in cui descriveva anche tutti passaggi delle procedure digitali della migrazione "QUOTE QUINTO" (vedi aggiornamento all'ultimo paragrafo)
l'istituto ha adottato infatti una nuova linea interpretativa sulla normativa (articolo 43 del D.P.R. 180 del 5 gennaio 1950) riferita sia ai lavoratori privati che del pubblico impiego .
Le novità della traslazione quote quinto da stipendio a pensione
Dal 2023 in particolare sono stati eliminati i vincoli alla traslazione per cui il piano di ammortamento del debito viene trasferito e assimilato, per la parte residuale , a quello della cessione del quinto della pensione, senza necessità di estinzione.
In passato invece l'Inps prevedeva l'inapplicabilità dell'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950, e impediva quindi al pensionato il rinnovo del contratto di finanziamento stipulato per lo stipendio derivante dalla precedente attività lavorativa.
Resta fermo il limite di importo che non puo superare il quinto della pensione e restano a carico degli intermediari finanziari gli oneri di gestione dell'eventuale servizio di trattenuta su pensione del residuo debito derivante dalla cessione del quinto dello sitpendio
Inoltre non è stato modificato il limite di cui al comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 180/1950 che prevede che il dipendente cui manchino meno di 10 anni per la pensione, non possa contrarre un prestito superiore all'importo delle quote mensili riferiti ai mesi mancanti per il conseguimento del collocamento a riposo.
Nella seconda parte del messaggio l'INPS descrive gli step attuazione della nuova procedura di traslazione
La procedura digitale cessioni del quinto da stipendio al pensione
Con il messaggio INPS n. 2830 del 9 agosto 2024 illustra le novità riguardanti la procedura digitale di traslazione delle cessioni del quinto dallo stipendio alla pensione, in linea con l'articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950 che mirano a semplificare e rendere più efficiente la gestione delle cessioni del quinto, attraverso l'integrazione e l'automatizzazione dei processi.
Ecco i punti principali:
- Reingegnerizzazione della procedura "Quote Quinto": È stato completato il progetto di aggiornamento della procedura che gestisce la traslazione delle cessioni stipendiali sulle pensioni. Questo permette una gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelle da pensione, con dismissione del vecchio sistema.
- Applicabilità: La nuova procedura si applica alle pensioni della Gestione integrata dell’INPS, incluse le pensioni pubbliche e ex INPGI. Le pensioni della Gestione pubblica, però, che utilizzano sistemi proprietari ("SIN"/"GPP"), sono parzialmente escluse e gestite con un processo diverso.
- Notifica delle traslazioni: Le banche e gli intermediari finanziari convenzionati devono notificare le cessioni stipendiali da traslare su pensione attraverso una procedura telematica, non più tramite PEC. Le richieste continuano a seguire regole specifiche in base alla tipologia di gestione pensionistica.
- Istruttoria e dichiarazione di benestare: La dichiarazione di benestare per la traslazione delle cessioni da stipendio su pensione è rilasciata solo dopo una verifica favorevole, considerando la cessazione dal servizio del debitore e la liquidazione della pensione.
- Gestione dei piani di ammortamento: Una volta validato, il piano di ammortamento viene gestito secondo criteri specifici e integrato nel sistema “Quote Quinto”. Ciò include anche la gestione di eventuali rate insolute e il rinnovo dei piani di cessione.
- Rapporti con le banche/intermediari finanziari: La procedura elimina la necessità di inviare documenti cartacei all’INPS, e tutte le operazioni devono essere gestite tramite i sistemi informatici. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.
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Ricongiunzione Casse professionisti-INPS: condivisione digitale dei dati
Con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023 è stata adottata la convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.
INPS lo ha comunicato con il messaggio 1739 2023
AGGIORNAMENTO 1 AGOSTO 2024
Con il messaggio 2770 del 31 luglio è stato prcisato che ad oggi sono 9 le casse private che hanno aderito alla convenzione.
ENPAM e la Cassa Geometri, in qualità di Casse pilota che hanno messo a disposizione le proprie infrastrutture e know-how, hanno completato le operazioni di natura tecnica per consentire l’allineamento delle rispettive piattaforme per cui da mese di settembre 2024, tra l’INPS e le predette Casse lo scambio delle informazioni, , potrà avvenire esclusivamente tramite il canale telematico. L
e medesime azioni di coordinamento saranno intraprese con le altre Casse firmatarie
Ricongiunzione contributiva
Si ricorda che sia i lavoratori dipendenti pubblici e privati che i liberi professionisti hanno la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le diverse forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo al momento della domanda .
Fino ad oggi per la gestione unitaria dei dati avveniva uno scambio di comunicazioni tra l’Istituto e le Casse professionali, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC).
Con la nuova convenzione viene disciplinato lo scambio telematico di informazioni per la gestione delle comunicazioni e la consultazione incrociata dei dati relativi alle domande
I servizi per l’attuazione di quanto indicato all’articolo 1 della convenzione quadro sono dettagliati nei relativi Allegati n. 1 e n. 2, parti integranti della stessa.
I criteri tecnici per la fruibilità dei servizi per lo scambio delle informazioni in oggetto sono definiti nell’Allegato n. 3 alla convenzione quadro.
La fasi della ricongiunzione contributiva per le Casse professionali
In una prima fase lo scambio telematico ha riguardato esclusivamente la richiesta, da parte della Cassa professionale accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e l’invio da parte dell’Istituto (cfr. l’Allegato n. 1, sezione B1, e l’Allegato n. 2, sezione D2).
La stipula delle convenzioni avviene con firma digitale e il relativo versamento dell’imposta di bollo, a carico delle Casse stipulanti, va assolto in modalità elettronica.
Per l’avvio dell’iter di convenzionamento le Casse professionali devono rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: [email protected].
Ricongiunzione Casse-INPS: al via gli scambi online
Nel messaggio del 4 luglio 2023 INPS informa che sono disponibili i seguenti nuovi servizi online per le Casse aderenti:
- richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione (cfr. l’Allegato 1, sezioneb.1,dellaconvenzione);
- invio della certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente (cfr. l’Allegato 2, sezione d.2, della convenzione);
- richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, di riesame di una precedente certificazione e consultazione dello stato della richiesta di riesame (cfr. l’Allegato 1,sezione b.3,della convenzione);
- invio del riesame della precedente certificazione da parte dell’INPS (cfr. l’Allegato 2, sezione d.4, della convenzione);
- notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, dell’esito dell’operazione di ricongiunzione (cfr. l’Allegato 1, sezione b.5, della convenzione).
La fase successiva, invece, riguarderà i servizi relativi alla ricongiunzione previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa stipulante. Fino ad allora, le ulteriori fasi del procedimento continuano a seguire le modalità attualmente in uso.
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Pensioni Italia-Moldavia al via le domande
L' accordo di reciprocità in materia di sicurezza sociale tra Repubblica Italiana e Repubblica Moldava, firmato il 17 giugno 2021 è in vigore dal 1 dicembre 2023.
Con la circolare INPS n. 28 del febbraio 2024 erano state precisate le modalita di attuazione per i lavoratori e lavoratrici moldave legalmente residenti in Italia
Il 26 luglio con il messaggio 2645 l 'istituto comunica che è attiva la piattaforma per le domande e fornisce le istruzioni dettagliate per la presentazione e la gestione delle richieste.
Domanda di pensione moldava presentata dai soggetti residenti in Italia
Il richiedente residente in Italia deve presentare all'INPS il modulo “MD/IT 202”, allegando la relativa documentazione indicata nello stesso, alla Struttura territorialmente competente dell’INPS con raccomandata A/R, PEC o direttamente allo sportello
La Struttura INPS competente invia la domanda di pensione e i relativi allegati in forma cartacea alla CNAS con raccomandata A/R . L’utilizzo della posta elettronica è consentito per i soli solleciti di domande già presentate.
La Struttura territoriale provvede a inviare alla CNAS il libretto di lavoro e ogni altra documentazione
Si precisa che, soprattutto in caso di ricezione della domanda di pensione tramite PEC, l’assicurato, su richiesta della CNAS, deve produrre direttamente all’ente estero l’eventuale documentazione richiesta in originale o copia conforme.
Successivamente la CNAS emette il provvedimento di accoglimento o di diniego della prestazione, e lo notifica direttamente al richiedente.
Il richiedente residente in Moldova presenta la domanda di pensione attraverso la procedura INPS online, la quale viene gestita dalla Direzione provinciale di Perugia.
L’INPS, dopo avere richiesto, se necessario, ulteriori informazioni emette il provvedimento di accoglimento o di diniego della prestazione, notificandolo direttamente all’interessato.
Domanda di pensione italiana presentata dai soggetti residenti in Moldova
Il richiedente residente in Italia presenta, con le stesse modalità sopra descritte, alla Struttura territorialmente competente dell’INPS il modulo “MD/IT 202”, al quale deve essere allegato il modulo “MD/IT 213”, cioè la perizia medica, compilato dal richiedente nella “parte A”.
La Struttura competente trasmette con raccomandata A/R la domanda di pensione di invalidità alla CNAS.
Domanda di pensione di invalidità moldava presentata da residenti in Italia
Il richiedente residente in Italia presenta, con le stesse modalità , alla Struttura INPS il modulo “MD/IT 202”, al quale deve essere allegato il modulo “MD/IT 213”, cioè la perizia medica, compilato dal richiedente nella “parte A”.
La Struttura trasmette con raccomandata A/R la domanda di pensione di invalidità alla CNAS all’indirizzo di cui al paragrafo 2.1.
Se necessario, la CNAS può richiedere ulteriori informazioni all’interessato.
Verificata la sussistenza dei requisiti la CNAS può richiedere all’INPS di sottoporre il richiedente a visita medica
Sulla base delle informazioni comunicate, la CNAS emette il provvedimento di accoglimento o di diniego della prestazione, notificandolo direttamente all’interessato.
Nel caso di visita di revisione, le modalità sono le stesse
Domande pensione di invalidità italiana per residenti in Moldova
Il richiedente residente in Moldova presenta la domanda di pensione di invalidità italiana attraverso la procedura INPS online, che viene gestita dalla Direzione provinciale di Perugia.
Se necessario, l’INPS può richiedere ulteriori informazioni
Verificata la sussistenza dei requisiti amministrativi per il riconoscimento della prestazione, l’INPS richiede alla CNAS di sottoporre il richiedente a visita medica tramite il modulo “IT/MD 001”, a cui è allegato il modulo “IT/MD 213”, da compilarsi a cura del medico esaminatore della CNAS nella “parte B”. I moduli devono essere trasmessi tramite raccomandata A/R all’indirizzo moldavo indicato al paragrafo 2.1.
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Comunicazione premio conferito al fondo pensione: onere in capo al datore di lavoro
Con l'istanza di interpello n. 154/2024, il Fondo Pensione istante chiede di sapere se i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 55/E del 2020 riguardo all'assenza di oneri di comunicazione, in capo ai dipendenti, in caso di versamento di contributi a fondi pensione in base a piani di welfare aziendale, possano applicarsi anche in relazione all'ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale.
In merito all'utilizzo del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale, con la risoluzione 25.09.2020, n. 55/E, è stato chiarito che, "considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest'ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità".
Il comma 184-bis della legge 28.12.2015, n. 208, stabilisce inoltre che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sia nella fase della contribuzione ai fondi di previdenza complementare, non concorrendo al raggiungimento del limite ordinario annuo di deducibilità dal reddito pari a euro 5.164,57, sia al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica da parte degli stessi fondi pensione. A riguardo, nella circolare 29.03.2018, n. 5/E, è stato precisato che entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest'ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.
Di seguito, la soluzione interpretativa del contribuente e i chiarimenti delle Entrate.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'Istante ritiene che nell'ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale non sussistano oneri di comunicazione in capo ai dipendenti per i contributi versati in sostituzione del premio di risultato aziendale, poiché la comunicazione è effettuata direttamente dal datore di lavoro. Quest'ultimo provvede a comunicare l'ammontare del premio di risultato destinato al fondo pensione e ad effettuare il relativo versamento, riportandolo nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente.
L'Istante precisa che i contributi versati al Fondo pensione in sostituzione del premio di risultato sono riportati, con specifica evidenza, nel ''Prospetto della situazione contributiva individuale'' consultabile dai dipendenti nell'area riservata del sito web del Fondo Pensione, con ciò risultando pienamente garantita la funzione informativa a favore dei medesimi. Ad avviso dell'Istante, l'onere di comunicazione da parte dei dipendenti appare, quindi, superfluo oltreché essere penalizzante per gli stessi dipendenti in caso di dimenticanza del suo assolvimento.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: parere dell’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva. Inoltre, ha chiarito che, se il datore di lavoro provvede a comunicare tali contributi al fondo pensione, i dipendenti sono esonerati dall'obbligo di comunicazione.
In particolare, la circolare n. 5/E del 2018 ha precisato che la sostituzione del premio di risultato con contributi alla previdenza complementare è possibile e i relativi contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile anche se eccedono il limite di deducibilità annuo di euro 5.164,57.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: conclusione
L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'interpretazione dell'Istante, confermando che i dipendenti non sono tenuti a comunicare i contributi versati in sostituzione del premio di risultato, qualora il datore di lavoro provveda alla relativa comunicazione al fondo pensione. Questo esonero dall'obbligo di comunicazione evita la penalizzazione dei dipendenti in caso di dimenticanza e garantisce una corretta gestione fiscale dei contributi.
Questa interpretazione agevola i lavoratori nella gestione dei propri contributi pensionistici e assicura che i benefici fiscali siano correttamente applicati senza ulteriori oneri amministrativi a carico dei dipendenti.