-
Accordo sicurezza sociale Italia Australia novità 2024
Con il messaggio 2702 del 23 luglio 2024 INPS comunica alcune novità in riferimento all’Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano.
Le novità riguardano in particolare i modelli di richiesta, l'eliminazione dei pagamenti con assegno e l'esclusione dalle verifiche di esistenza in vita grazie alla attuazione dell'accordo di scambio dati tra le amministrazioni dei due paesi
Nuovo formulario di domanda di pensione australiana per soggetti residenti in Italia
Dal 1° luglio 2024, il formulario IA – Reddito e beni patrimoniali è stato accorpato al formulario AUS140IT- domanda di pensione australiana per residenti in Italia.
Tale modifica risponde all’esigenza di inviare le informazioni reddituali contestualmente alla presentazione della domanda di pensione australiana, al fine di consentirne una più rapida definizione, in conformità agli articoli 19 e 20 dell’Accordo bilaterale italo-australiano e all’articolo 13 dell’Intesa amministrativa di applicazione dell’Accordo.
Campagna di eliminazione degli assegni
Come comunicato il 29 marzo 2024 si sta concudendo la campagna di eliminazione degli assegni in Australia come nel resto del mondo per evitare ritardi smarrimenti e appropriazioni indebite
I pagamenti verranno eseguiti in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union nella maggior parte dei Paesi).
Nei mesi scorsi Citibank N.A. ha inviato, ai beneficiari di pensione in pagamento con assegno residenti in Australia, un modulo per l’acquisizione dei dati bancari necessari a localizzare i futuri pagamenti su conto corrente bancario.
Esclusione da verifica di accertamento esistenza in vita
A seguito della piena operatività dell’Accordo tecnico-procedurale di scambio telematico dei dati di decesso INPS-Centrelink australiano, i pensionati che riscuotono in Australia saranno esclusi dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita da parte di Citibank N.A., così come attualmente avviene, grazie ad analoghi accordi tecnici stipulati dall’INPS con i locali enti previdenziali, per i pensionati che riscuotono in alcuni Paesi europei (Germania, Svizzera, Francia, Belgio e Polonia).
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata all’Accordo bilaterale sul sito istituzionale dell’INPS.
-
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: onere in capo al datore di lavoro
Con l'istanza di interpello n. 154/2024, il Fondo Pensione istante chiede di sapere se i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 55/E del 2020 riguardo all'assenza di oneri di comunicazione, in capo ai dipendenti, in caso di versamento di contributi a fondi pensione in base a piani di welfare aziendale, possano applicarsi anche in relazione all'ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale.
In merito all'utilizzo del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale, con la risoluzione 25.09.2020, n. 55/E, è stato chiarito che, "considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest'ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità".
Il comma 184-bis della legge 28.12.2015, n. 208, stabilisce inoltre che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sia nella fase della contribuzione ai fondi di previdenza complementare, non concorrendo al raggiungimento del limite ordinario annuo di deducibilità dal reddito pari a euro 5.164,57, sia al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica da parte degli stessi fondi pensione. A riguardo, nella circolare 29.03.2018, n. 5/E, è stato precisato che entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest'ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.
Di seguito, la soluzione interpretativa del contribuente e i chiarimenti delle Entrate.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'Istante ritiene che nell'ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale non sussistano oneri di comunicazione in capo ai dipendenti per i contributi versati in sostituzione del premio di risultato aziendale, poiché la comunicazione è effettuata direttamente dal datore di lavoro. Quest'ultimo provvede a comunicare l'ammontare del premio di risultato destinato al fondo pensione e ad effettuare il relativo versamento, riportandolo nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente.
L'Istante precisa che i contributi versati al Fondo pensione in sostituzione del premio di risultato sono riportati, con specifica evidenza, nel ''Prospetto della situazione contributiva individuale'' consultabile dai dipendenti nell'area riservata del sito web del Fondo Pensione, con ciò risultando pienamente garantita la funzione informativa a favore dei medesimi. Ad avviso dell'Istante, l'onere di comunicazione da parte dei dipendenti appare, quindi, superfluo oltreché essere penalizzante per gli stessi dipendenti in caso di dimenticanza del suo assolvimento.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: parere dell’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva. Inoltre, ha chiarito che, se il datore di lavoro provvede a comunicare tali contributi al fondo pensione, i dipendenti sono esonerati dall'obbligo di comunicazione.
In particolare, la circolare n. 5/E del 2018 ha precisato che la sostituzione del premio di risultato con contributi alla previdenza complementare è possibile e i relativi contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile anche se eccedono il limite di deducibilità annuo di euro 5.164,57.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: conclusione
L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'interpretazione dell'Istante, confermando che i dipendenti non sono tenuti a comunicare i contributi versati in sostituzione del premio di risultato, qualora il datore di lavoro provveda alla relativa comunicazione al fondo pensione. Questo esonero dall'obbligo di comunicazione evita la penalizzazione dei dipendenti in caso di dimenticanza e garantisce una corretta gestione fiscale dei contributi.
Questa interpretazione agevola i lavoratori nella gestione dei propri contributi pensionistici e assicura che i benefici fiscali siano correttamente applicati senza ulteriori oneri amministrativi a carico dei dipendenti.
-
Pensione di reversibilità: a chi spetta?
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 22 maggio 2024, n. 14287 ha ribadito un orientamento consolidato in tema di Pensione di reversibilità e in particolare sulla ulteriore attribuzione ai superstiti in caso di decesso del titolare della reversibilità.
Nello specifico si afferma che la pensione di reversibilità di cui all’art. 22, l. n. 903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione ( coniuge e figli a minori o disabili carico ma è escluso che , alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo.
Il diritto alla pensione di reversibilità in sostanza si applica una sola volta, quando derivante dal decesso di chi beneficiasse di pensione diretta.
Pensione di reversibilità: quali superstiti hanno diritto?
Giova ricordare piu in particolare che per l’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell’assicurato, “iure proprio”,:
- al coniuge e
- ai figli minorenni, in ragione dei rapporti con il defunto e della situazione in cui si trova al momento del decesso di quest’ultimo e
- ai figli superstiti maggiorenni se riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.
Non può comunque, il diritto a pensione di reversibilità essere ulteriormente attribuito ai superstiti di questo.
Pensione di reversibilità solo per i figli disabili a carico
Con l'ordinanza 33580 del 1 dicembre 2023 la Corte di cassazione aveva riaffermato che la pensione di reversibilità spetta al figlio superstite solo se risultava a carico del padre poi defunto, anche nel caso si tratti di soggetto disabile.
Il caso riguardava un soggetto disabile che aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado , il diritto alla reversibilità della pensione goduta in vita dal defunto padre.
La Corte aveva motivato la decisione sulla base della consulenza tecnica che aveva accertato l’inabilità del figlio allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. e aveva anche confermato che non si era verificata la prescrizione decennale del diritto, in quanto vi era stata interruzione della prescrizione mediante domanda amministrativa. Condannava quindi l’Inps al pagamento dei ratei di pensione a decorrere dalla morte del padre.
Nel ricorso in Cassazione l’Inps evidenziava che la Corte di appello non aveva accertato un requisito costitutivo del diritto, ovvero la vivenza del figlio a carico del padre.
Inoltre l'istituto riaffermava che i ratei di pensione antecedenti la domanda amministrativa andavano comunque considerati prescritti.
La cassazione accogli entrambi i motivi di ricorso dell'INPS in quanto :
- dalla sentenza emerge che nessun accertamento è stato compiuto dalla Corte in ordine alla sussistenza del requisito della vivenza a carico del padre, quando questi era ancora in vita; requisito che si pone quale fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità (Cass.9237/18), Questa mancanza costituisce una errata applicazione di legge,
- In tema di prescrizione, anche riconoscendo l' atto interruttivo costituito dalla proposizione della domanda amministrativa, la sentenza ha violato l’art. 2946 c.c. nel momento in cui ha escluso tout court il maturarsi della prescrizione, facendo decorrere il diritto dalla morte del padre, senza accertare se, anteriormente all’atto interruttivo, fosse passato o meno oltre un decennio dalla data di decorrenza del diritto.
-
Quattordicesima 2024 Pensionati: importi e novità
Con il messaggio 2361 del 25 giugno INPS comunica che come di consueto con la mensilità di luglio 2024 l’Istituto provvede a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima e chiarisce le modalita la tempistica in casi particolar, i come fare domanda per chi non la riceve e ritiene di averne diritto . Viene inoltre fornita la tabella dei limiti reddituali e relativi importi.
Vengono inoltre fornite le istruzioni contabili agli uffici.
Vediamo le indicazioni principali.
Requisiti reddituali per l’anno 2024
Il messaggio INPS precisa che per l’anno 2024 devono essere valutati i seguenti redditi:
- in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno 2024 (rientrano coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
- nel caso di concessione successiva alla prima:
- – i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2024;
- – i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2023.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2024 o 2023, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all’anno 2020.
Di seguito la tabella dei limiti reddituali e relativi importi tenendo conto che il Trattamento minimo 2024 è pari a € 598,61 (T.M. annuale € 7.781,93):
Anni di contribuzione
T.M. annuo x 1,5 (tabella A)
T.M. annuo x 2 (tabella B)
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Fino a € 11.672,90
Tra € 11.672,91
E € 11.773,89
Tra € 11.773,90
E € 15.563,86
Oltre € 15.563,86
< 15 anni
(< 780 ctr.)
< 18 anni
(< 936 ctr.)
€ 437,00
Max € 12.109,90
€ 336,00
Max € 15.899,86
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Fino a € 11.672,90
Tra € 11.672,91
E € 11.798,89
Tra € 11.798,90
E € 15.563,86
Oltre € 15.563,86
> 15 < 25 anni
(> 781 < 1.300 ctr.)
> 18 < 28 anni
(> 937 < 1.456 ctr.)
€ 546,00
Max € 12.218,90
€ 420,00
Max € 15.983,86
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Fino a € 11.672,90
Tra € 11.672,91
E € 11.823,89
Tra € 11.823,90
E € 15.563,86
Oltre € 15.563,86
> 25 anni
(> 1.301 ctr.)
> 28 anni
(> 1.457 ctr.)
€ 655,00
Max € 12.327,90
€ 504,00
Max € 16.067,86
Quattordicesima pensione 2024 quando viene erogata – domanda
La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio con il rateo di luglio per i soggetti per i quali l'istituto è in possesso di tutti i dati reddituali utili
Per chi invece:
- perfeziona il requisito anagrafico richiesto
- dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o
- dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2024, e
- ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrano nei limiti previsti,
la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2024.
Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID – Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0 – o eIDAS).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita.
-
Professionisti: pensione indiretta ai superstiti solo con contributi versati
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 15294 del 31 maggio 2024, ha confermato che non ha diritto al trattamento di pensione indiretta con compensazione il coniuge superstite di un consulente del lavoro nel caso in cui questi non abbia a suo tempo versato i contributi dovuti.
Questo in quanto ai fini del riconoscimento della pensione indiretta a favore di familiare di un lavoratore autonomo deceduto non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali previsto per l'assicurazione generale IVS.
Vediamo di seguito alcuni dettagli sul caso specifico.
Pensione indiretta professionisti: il caso
Il caso riguardava un ricorso proposto da E.N.P.A.C.L. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO, contro la decisione di una corte di appello che aveva accolto la domanda di pensione indiretta per la coniuge di un consulente del lavoro con compensazione tra importi dovuti come pensione indiretta e gli importi dei contributi soggettivi integrativi non versati al professionista
La corte accoglie il primo motivo di ricorso basato sul fatto che nel lavoro autonomo il mancato versamento della contribuzione preclude l’attribuzione del diritto a pensione, mentre l’attribuzione del diritto jure proprio implica solo l’esclusione dall’asse ereditario, ma non consente deroga alla maturazione del requisito contributivo. Si conferma cioè che il diritto alla pensione indiretta presuppone il possesso dei requisiti (amministrativi, contributivi ed anagrafici) per la pensione da parte del de cuius.
La decisione della corte di appello era fondata sui precedenti (Sentenza n. 23569 del 12/09/2008 e Sentenza n. 13938 del 16/06/2006( in cui era stato affermato che, quando un lavoratore autonomo muoia senza aver versato contributi, i superstiti, ove ricorrano le condizioni di legge, hanno diritto alla pensione indiretta iure proprio e non iure hereditatis, e tale diritto non può essere escluso in caso di inadempimento dell'obbligazione contributiva.
Se pero i superstiti sono anche eredi, essi hanno l'obbligo di pagare i contributi omessi e non prescritti, secondo le norme del diritto successorio.
Pensione indiretta professionisti: le motivazioni della Cassazione
La cassazione ricorda invece la decisione in senso contrario n. 26443 2021 che ha considerato che il trattamento pensionistico indiretto del superstite, pur restando autonomo, trae le sue condizioni di maturazione dalla posizione assicurativa del dante causa, costituendo la morte dell'assicurato uno dei requisiti soggettivi.
Viene anche sottolineato che la regola dell'automatismo prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS delle prestazioni non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi, e che per essi, finché non sono pagati i contributi nella misura prevista dalla legge (come nel caso in oggetto) , non matura né diritto alla pensione, né il diritto alla pensione indiretta. del familiare.
La decisione di appello viene dunque cassata con rinvio in quanto, "non ha diritto a pensione il coniuge superstite quando al momento del decesso
l'assicurato non poteva far valere il minimo di contribuzione richiesto" .
Resta comunque ferma la possibilità del superstite di ovviare all’omissione contributiva del dante causa, con conseguente successiva maturazione del requisito utile alla pensione indiretta.
-
Domande pensione Quota 103 e Opzione donna al via
Con il messaggio 454 2024 Inps comunica che il sistema di gestione delle domande telematiche di pensione è stato aggiornato e consente ora la presentazione delle domande di
- pensione anticipata flessibile Quota 103 (articolo 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
- pensione anticipata opzione donna (’articolo 1, comma 138, della legge n. 213/2023) definita “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024” , con la possibilità anche di inserimento del numero di figli per l'ulteriore anticipo dell'età di uscita ( a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 213/2023.)
Si ricorda che questi anticipi pensionistici prevedono i seguenti requisiti
- Quota 103 2024: età minima di 62 anni e contribuzione minima di 41 anni.
- Opzione donna : contribuzione minima di 35 anni ed età minima 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio con limite massimo di 2 anni,
e che in entrambi i casi gli assegni vengono calcolati con sistema interamente contributivo.
Quota 103 e Opzione donna 2024 come fare domanda
L'istituto ricorda che le istanze possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
-
Pensioni di guerra 2024: tabelle rivalutazione
Sono state rivalutate con la circolare ministeriale 991 2024 le pensioni di guerra dirette e indirette 2024 e gli assegni straordinari correlati alle decorazioni al valor militare. Nel documento sono presenti le tabelle relative a
- pensioni dirette
- assegni di invalidita
- assegni per cumulo infermita
- assegno superinvalidità
- indennità di accompagnamento
- integrazioni
- assegno di incollocabilità.
La rivalutazione è pari al 2,01 % come definito dalla circolare Inps 1/2024
Da segnalare in particolare l'aumento a 18.187,00 euro del limite di reddito massimo percepito nel 2023 ai fini del conferimento o il ripristino delle pensioni o assegni di guerra , che decorre dal 1° gennaio 2024 e che riguarda :
- le pensioni dirette di guerra,
- gli assegni di cumulo per infermità
- l’assegno di super invalidità,
- l’indennità di assistenza e accompagnamento nonché la relativa integrazione e
- l’assegno di incollocabilità.
La lettera circolare precisa infine che il prospetto riepilogativo di ciascun trattamento economico spettante e` disponibile sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze cui si accede con autenticazione tramite SPID.
Riportiamo di seguito la tabella delle pensioni dirette con gli importi annuali 2023, 2024 e l'importo mensile spettante nel 2024 :