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ENPACL consulenti lavoro: gestione patrimoniale e risultati 2024
L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL) ha presentato in questi giorni alla Commissione bicamerale di controllo una relazione nell'ambito della Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.
Si ricorda che l'ente che garantisce la previdenza e l'assistenza agli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, (v. ultimo paragrafo) è stato fondato come ente pubblico non economico nel 1971,e ha assunto la forma di associazione privata nel 1995 ai sensi del D. Lgs. 509/1994.
ENPACL opera con sede unica a Roma ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il controllo generale della Corte dei Conti.
Vediamo di seguito una sintesi della memoria depositato in Commissione
ENPACL: la governance e gli obiettivi di investimento
La struttura di governance della Cassa è articolata per garantire un'efficace gestione e monitoraggio del patrimonio, con particolare attenzione alla sostenibilità e al contenimento dei rischi.
Gli organi principali includono l'Assemblea dei Delegati (AdD), che approva l'asset allocation strategica e definisce le politiche di investimento; il Consiglio di Amministrazione (CdA), che gestisce le operazioni di investimento con l'ausilio di organi interni come la Direzione Finanza e il Risk Manager; e una Commissione Investimenti, con funzione consultiva e di monitoraggio sulle scelte di portafoglio. L'ENPACL adotta il Modello di prevenzione dei rischi ex D. Lgs. 231/2001 per minimizzare i rischi di natura operativa e reputazionale.
Gli obiettivi di investimento di ENPACL sono orientati a garantire la sostenibilità a lungo termine e a sostenere la crescita economica nazionale e delle PMI italiane, strategicamente rilevanti per la Categoria.
L’Ente segue una politica di diversificazione prudente, bilanciando le esigenze di rendimento e sostenibilità attraverso l’integrazione di criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nelle decisioni di investimento.
Il portafoglio è allocato per generare rendimenti sostenibili in linea con il modello di Asset & Liability Management (ALM) e con un approccio di gestione patrimoniale che minimizza i rischi complessivi, anche nei contesti di mercato avversi. La gestione del portafoglio è strutturata per mantenere un Funding Ratio adeguato e assicurare il pagamento delle prestazioni nel lungo termine, consolidando al contempo l’impatto positivo su settori chiave dell’economia e sulla collettività.
ENPACL Sintesi della Gestione 2024
Ecco una sintesi della gestione finanziaria ENPACL per il 2024
1. Struttura del Portafoglio e Obiettivi di Rendimento
Nel 2024, l'ENPACL ha strutturato il portafoglio finanziario per ottimizzare il rapporto rischio-rendimento e allinearsi agli obiettivi di sostenibilità.
Il patrimonio totale ammonta a 1.539 milioni di euro al 30 settembre 2024, con una distribuzione orientata verso investimenti a basso rischio e un peso significativo in Europa (84,6%) e Italia (58,8%).
2. Rendimenti e Rischio
Al 30 settembre 2024, il rendimento lordo annualizzato si attesta al 4,36%, mentre quello netto raggiunge il 3,57%.
La performance a valori di mercato mostra un rendimento del 12,79%, sostenuto dall’ottimizzazione del portafoglio rispetto al benchmark.
Gli investimenti in obbligazioni governative e strumenti societari di alta qualità hanno contribuito a ridurre la volatilità, mantenendo un ESG score di 74,8.
3. Investimenti in Economia Reale e Sostenibilità
ENPACL ha consolidato investimenti nel settore immobiliare e infrastrutturale, con particolare enfasi sulle proprietà ESG-compliant.
È stato attuato un piano di investimenti in immobili istituzionali e fondi infrastrutturali orientati verso la rigenerazione urbana e il sostegno delle PMI italiane. Anche il venture capital e i fondi dedicati alle piccole capitalizzazioni sono stati incrementati per favorire la crescita delle imprese.
Questo approccio nella gestione ha permesso a ENPACL di mantenere un’elevata sostenibilità economica e sociale, contribuendo alla crescita dell’economia italiana e integrando criteri ESG in tutto il processo decisionale.
Tabella 1: Capitalizzazione per Classe di Attività (Settembre 2024)
Classe di Attività Importo Investito (milioni €) Percentuale del Totale (%) Patrimonio Mobiliare 1.261 81,94% Cash 68 4,42% Bond 525 34,11% Equity 335 21,77% Investimenti Sistemici 105 6,82% Alternativi 228 14,81% Patrimonio Immobiliare 278 18,06% TOTALE PATRIMONIO COMPLESSIVO 1539 milioni di euro
Tabella 2: Investimenti in Fondi Immobiliari e Alternativi (Settembre 2024)
Tipo di Investimento Valore Investito (milioni €) Percentuale del Totale (%) Immobili Diretti 36 2,34% Fondi Immobiliari 242 15,72% Private Equity 139 9,09% Private Debt 2 0,13% Fondi Infrastrutturali 89 5,82% ENPACL 2024: riepilogo iscritti, contribuzione e prestazioni
Giova forse ricordare le fonti finanziarie dell'ente derivanti dalla contribuzione degli iscritti e le relative prestazioni erogate.
Il numero di iscritti all'ENPACL ha mostrato una lieve flessione negli ultimi anni:
- 2021: 25.447 iscritti
- 2022: 25.328 iscritti
- 2023: 25.265 iscritti
Contribuzione
La contribuzione ha seguito un andamento crescente, con due principali componenti:
- Contributi soggettivi: sono passati da 106,7 milioni di euro nel 2019 a 121 milioni di euro nel 2023.
- Contributi integrativi: da 88,3 milioni di euro nel 2019 a 103,9 milioni di euro nel 2023.
Prestazioni Previdenziali
L'adeguamento inflazionistico ha visto un aumento dell’8,1% per le pensioni liquidate prima del 2023. Le prestazioni erogate nel 2023 comprendono:
- Pensioni di vecchiaia: 54,5 milioni di euro
- Pensioni di anzianità: 53,6 milioni di euro
- Pensioni di reversibilità: 13,7 milioni di euro
- Pensioni indirette: 5,8 milioni di euro
Il numero di pensionati è aumentato in modo costante:
- 2021: 11.298 pensionati
- 2022: 11.473 pensionati
- 2023: 11.693 pensionati
Questi dati evidenziano una solida crescita della base contributiva e delle prestazioni, con un aumento significativo nei contributi integrativi e un incremento delle prestazioni dovuto all'adeguamento inflazionistico.
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APE sociale riconfermata: le regole
La pensione anticipata con APE SOCIALE per alcune categorie di lavoratori si conferma anche per 2025 . Lo prevede un articolo del decreto fiscale 155 2024 pubblicato in GU, che contiene il finanziamento per i maggiori oneri richiesti al bilancio statale per l'agevolazione fino al 2028.
Si tratta di 110 milioni di euro. Il decreto non entra nel merito della disciplina applicativa
Ricordiamo di seguito le regole aggiornate della misura, introdotta in forma sperimentale nel 2017.
APE Sociale: cos'è
APE è l'anticipo pensionistico con un assegno ponte che viene concesso su domanda fino all'età per la pensione di vecchiaia, ad alcune categorie di lavoratori piu svantaggiati (disoccupati , addetti a mansioni usuranti, disabili o caregivers) con costi interamente a carico dell'INPS.E' stato istituito nel 2017 in forma sperimentale e piu volte prorogato , fino al 2024 con la legge 213 2023.
L'importo corrisponde a quello della pensione calcolata al momento di raggiungimento dei requisiti ma con tetto massimo a 1500 euro mensili.
Con la legge di bilancio 2022 sono stati modificati alcuni requisiti di accesso ( chiariti dall'INPS nella circolare n. 62 del 25 maggio 2022);
La legge n. 213 del 2023 invece ha stabilito che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ( nelle condizioni e con i requisiti contributivi elencati sotto) fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.
ATTENZIONE. Le nuove disposizioni trovano applicazione anche :
- per coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, e
- per i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.
Nuova incumulabilità con i redditi da lavoro
A seguito delle modifiche della legge 213 2023,
- per coloro che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui
- Per coloro che acquisiscono i requisiti di accesso nel 2024 invece è prevista la decadenza dall’indennità con
- attività di lavoro dipendente o autonomo con qualsiasi reddito ;
- lavoro autonomo occasionale con redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.
ATTENZIONE :
- I limiti operano fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia
- I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore
- rileva anche il reddito annuo derivante dall’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza dell’indennità e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
In caso di violazione dei divieti l'indennità APE percepita diviene indebita e la Struttura territoriale INPS procede al recupero.
La comunicazione all'INPS di attività di lavoro dipendente o autonomo, con superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi va effettutata entro 5 giorni dall’evento.
Decorso tale termine sono dovuti anche gli interessi legali, come chiarito al paragrafo 9 della circolare n. 100 del 2017.
In ogni caso, l’Istituto verifica in autonomia con l'incrocio delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
APE sociale 2024: domande e decorrenza dell'assegno
Nella circolare 35 2024 INPS ha comunicato che i modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line.
Le scadenze per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti di accesso sono le seguenti:
- 31 marzo con risposta INPS entro il 30 giugno
- 15 luglio con risposta entro il 15 ottobre e
- 30 novembre, con risposta entro il 31 dicembre.
Resta valida la raccomandazione di presentare le domande di certificazione del diritto e di accesso all'Ape insieme qualora si sia già in possesso dei requisiti, in modo da non perdere delle mensilità, in quanto l'Ape decorre dalla richiesta dell'assegno (e non della certificazione) previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande residueranno le necessarie risorse finanziarie
Per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.
APE sociale: riepilogo requisiti 2024
Le categorie ammesse alla fruizione dell'APE sociale sono:
1 – DISOCCUPATI
Dal 1° gennaio 2022 possono accedere all'APE sociale i disoccupati , con almeno 30 anni di contributi versati che hanno appena terminato la fruizione di NASPI o DISCOLL senza la finestra di 3 mesi, in vigore fino al 2021.
Sono ammessi anche:
- i lavoratori licenziati durante e dopo il periodo di prova o a seguito della cessazione dell'attività aziendale
- i disoccupati con parziale attività lavorativa (incapienti) Sarà verificata dall'inps con i centri per l'impiego.
2 – Soggetti ad ATTIVITA GRAVOSE E USURANTI
Per i lavoratori con attività gravose ( elencate nell'allegato 3 della legge di bilancio 2022 (QUI L'ELENCO) che sostituisce l'allegato A del DI 5.2.2018)
Per il requisito ridotto di 32 anni sono ammessi:
- – gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, con codici Istat presenti nell’allegato 3;
- – i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;
- – i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.
Il soggetto deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività indicate nell'elenco.
Per le lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di ventiquattro mesi, opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.
Per la domanda di certificazione sono richiesti i seguenti documenti :
- -lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa, oppure verbale di risoluzione consensuale;
- -un'attestazione del o dei datore/datori di lavoro redatta sul modello predisposto dall'INPS, nel quale indicare i periodi di lavoro prestato , il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative svolte;
- -nel caso dell'edilizia, gli operai edili possono sostituire le attestazioni del datore di lavoro, con una dichiarazione, firmata dai responsabili delle Casse edili, dalla quale risultino i periodi durante i quali sono stati iscritti alle Casse.
3 -CAREGIVERS
lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo o secondo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave, con 30 anni di contributi versati;
4 – INVALIDI
invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, con 30 anni di contributi versati .
Compatibilità con altre prestazioni
L'Ape sociale :
- è compatibile con il reddito di cittadinanza, l'assegno di inclusione, l'assegno sociale
- non è compatibile con il reddito di emergenza COVID
- non è compatibile con Naspi, Dis coll, e Iscro, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.
Queste ultime, se già erogate verranno recuperate dall'INPS.
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Assegni esodo fondi solidarietà: chiarimenti per la ricostituzione
Con il messaggio 3078 del 19 settembre 2024 INPS fornisce nuove istruzioni , a seguito di richieste di chiarimenti, sulla disciplina dell'assegno straordinario di accompagnamento all'esodo per le grandi aziende, previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7, della Legge n. 92/2012, e dell'articolo 41, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015,
In particolare, l'Istituto fornisce ulteriori indicazioni operative e i modelli da utilizzare per ricostituire le prestazioni di esodo, ovvero rideterminare l'importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata dopo l'accesso al pensionamento (ad es nel caso di accredito figurativo per il servizio militare o domanda di riscatto/ricongiunzione) e quindi non calcolate nell'assegno.
Ricostituzione Assegno di esodo chi presenta la domanda , le condizioni
Secondo quanto indicato nel Messaggio n. 3078 del 19-09-2024 di INPS La domanda di ricostituzione deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.
Condizioni per la Ricostituzione:
La ricostituzione è possibile se, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengono erogate retribuzioni relative al periodo lavorativo precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione dell'assegno di esodo.
Può avvenire se, nell’estratto contributivo, risulta contribuzione non presente al momento della liquidazione definitiva.
Assegno di esodo : Domanda di Ricostituzione
La domanda deve essere caricata manualmente nella procedura “WEBDOM” solo dopo apposita richiesta da parte del datore di lavoro tramite PEC alla Struttura INPS competente.
Alla richiesta devono essere allegati:
- Una dichiarazione timbrata e firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro (modello fac-simile Allegato n. 1).
- Il consenso scritto del lavoratore interessato (modello fac-simile Allegato n. 2).
Accordo sul Nuovo Termine della Prestazione:
Se a seguito dell'accredito della contribuzione la scadenza dell'assegno può essere anticipata, l'INPS avvisa il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l'anticipo della scadenza e il versamento della contribuzione correlata.
Il modello “TE08” rifletterà la nuova scadenza della prestazione per permettere al lavoratore di presentare la domanda di pensione in tempo utile.
Tali modalità sono da utilizzare anche per i casi precedentemente trattati nel Messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022.
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Cessione quinto da stipendio a pensione: le novità del passaggio automatico
Il trasferimento della cessione del quinto dallo stipendio alla pensione diventa piu facile. Lo aveva comunicato INPS nel messaggio 244 del 13.1.2023 , in cui descriveva anche tutti passaggi delle procedure digitali della migrazione "QUOTE QUINTO" (vedi aggiornamento all'ultimo paragrafo)
l'istituto ha adottato infatti una nuova linea interpretativa sulla normativa (articolo 43 del D.P.R. 180 del 5 gennaio 1950) riferita sia ai lavoratori privati che del pubblico impiego .
Le novità della traslazione quote quinto da stipendio a pensione
Dal 2023 in particolare sono stati eliminati i vincoli alla traslazione per cui il piano di ammortamento del debito viene trasferito e assimilato, per la parte residuale , a quello della cessione del quinto della pensione, senza necessità di estinzione.
In passato invece l'Inps prevedeva l'inapplicabilità dell'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950, e impediva quindi al pensionato il rinnovo del contratto di finanziamento stipulato per lo stipendio derivante dalla precedente attività lavorativa.
Resta fermo il limite di importo che non puo superare il quinto della pensione e restano a carico degli intermediari finanziari gli oneri di gestione dell'eventuale servizio di trattenuta su pensione del residuo debito derivante dalla cessione del quinto dello sitpendio
Inoltre non è stato modificato il limite di cui al comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 180/1950 che prevede che il dipendente cui manchino meno di 10 anni per la pensione, non possa contrarre un prestito superiore all'importo delle quote mensili riferiti ai mesi mancanti per il conseguimento del collocamento a riposo.
Nella seconda parte del messaggio l'INPS descrive gli step attuazione della nuova procedura di traslazione
La procedura digitale cessioni del quinto da stipendio al pensione
Con il messaggio INPS n. 2830 del 9 agosto 2024 illustra le novità riguardanti la procedura digitale di traslazione delle cessioni del quinto dallo stipendio alla pensione, in linea con l'articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950 che mirano a semplificare e rendere più efficiente la gestione delle cessioni del quinto, attraverso l'integrazione e l'automatizzazione dei processi.
Ecco i punti principali:
- Reingegnerizzazione della procedura "Quote Quinto": È stato completato il progetto di aggiornamento della procedura che gestisce la traslazione delle cessioni stipendiali sulle pensioni. Questo permette una gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelle da pensione, con dismissione del vecchio sistema.
- Applicabilità: La nuova procedura si applica alle pensioni della Gestione integrata dell’INPS, incluse le pensioni pubbliche e ex INPGI. Le pensioni della Gestione pubblica, però, che utilizzano sistemi proprietari ("SIN"/"GPP"), sono parzialmente escluse e gestite con un processo diverso.
- Notifica delle traslazioni: Le banche e gli intermediari finanziari convenzionati devono notificare le cessioni stipendiali da traslare su pensione attraverso una procedura telematica, non più tramite PEC. Le richieste continuano a seguire regole specifiche in base alla tipologia di gestione pensionistica.
- Istruttoria e dichiarazione di benestare: La dichiarazione di benestare per la traslazione delle cessioni da stipendio su pensione è rilasciata solo dopo una verifica favorevole, considerando la cessazione dal servizio del debitore e la liquidazione della pensione.
- Gestione dei piani di ammortamento: Una volta validato, il piano di ammortamento viene gestito secondo criteri specifici e integrato nel sistema “Quote Quinto”. Ciò include anche la gestione di eventuali rate insolute e il rinnovo dei piani di cessione.
- Rapporti con le banche/intermediari finanziari: La procedura elimina la necessità di inviare documenti cartacei all’INPS, e tutte le operazioni devono essere gestite tramite i sistemi informatici. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.
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Cumulo pensionistico periodi in organizzazioni internazionali: novità
La Circolare INPS n. 87 del 01 agosto 2024 introduce una novità in merito al il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali.
In particolare si estende la possibilità di cumulare i periodi assicurativi internazionali non solo per la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma anche per la pensione anticipata.
Vediamo una sintesi delle indicazioni fornite dell'istituto.
Modalità e condizioni del cumulo pensionistico con periodi internazionali
La novità è stata prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.
In dettaglio, la nuova disposizione consente ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato in organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso tali organizzazioni con quelli maturati presso vari fondi previdenziali italiani anche per raggiungere i requisiti necessari alla pensione anticipata, ampliando così le opportunità di pensionamento .
Si riorda che le gestioni previdenziali interessate da questa disposizione includono:
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
- Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
- Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
- Regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria per i liberi professionisti, disciplinati dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Condizioni per il Cumulo
- Non Sovrapposizione dei Periodi: I periodi di assicurazione da cumulare non devono sovrapporsi tra loro.
- Durata Minima dei Periodi: I periodi di assicurazione maturati secondo la legislazione italiana devono avere una durata totale di almeno 52 settimane.
- Destinatari: Possono esercitare il diritto di cumulo i cittadini dell’Unione europea, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e i beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell’U.E. o della Confederazione svizzera.
Cumulo periodi internazionali domande e decorrenza pensione
La domanda per il cumulo dei periodi assicurativi deve essere presentata presso l’ente previdenziale competente.
I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. Tuttavia, la decorrenza non può essere antecedente al 1° luglio 2023, in quanto il decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023.
Monitoraggio delle Domande
L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge prevede il monitoraggio delle domande di pensione per identificare eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Le modalità di attuazione del monitoraggio sono disciplinate nell’articolo 18, comma 9, della legge n. 115/2015.
La circolare rimanda alle istruzioni delle circolari n. 71/2017 e n. 50/2022 per aspetti non espressamente trattati.
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Accordo sicurezza sociale Italia Australia novità 2024
Con il messaggio 2702 del 23 luglio 2024 INPS comunica alcune novità in riferimento all’Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano.
Le novità riguardano in particolare i modelli di richiesta, l'eliminazione dei pagamenti con assegno e l'esclusione dalle verifiche di esistenza in vita grazie alla attuazione dell'accordo di scambio dati tra le amministrazioni dei due paesi
Nuovo formulario di domanda di pensione australiana per soggetti residenti in Italia
Dal 1° luglio 2024, il formulario IA – Reddito e beni patrimoniali è stato accorpato al formulario AUS140IT- domanda di pensione australiana per residenti in Italia.
Tale modifica risponde all’esigenza di inviare le informazioni reddituali contestualmente alla presentazione della domanda di pensione australiana, al fine di consentirne una più rapida definizione, in conformità agli articoli 19 e 20 dell’Accordo bilaterale italo-australiano e all’articolo 13 dell’Intesa amministrativa di applicazione dell’Accordo.
Campagna di eliminazione degli assegni
Come comunicato il 29 marzo 2024 si sta concudendo la campagna di eliminazione degli assegni in Australia come nel resto del mondo per evitare ritardi smarrimenti e appropriazioni indebite
I pagamenti verranno eseguiti in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union nella maggior parte dei Paesi).
Nei mesi scorsi Citibank N.A. ha inviato, ai beneficiari di pensione in pagamento con assegno residenti in Australia, un modulo per l’acquisizione dei dati bancari necessari a localizzare i futuri pagamenti su conto corrente bancario.
Esclusione da verifica di accertamento esistenza in vita
A seguito della piena operatività dell’Accordo tecnico-procedurale di scambio telematico dei dati di decesso INPS-Centrelink australiano, i pensionati che riscuotono in Australia saranno esclusi dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita da parte di Citibank N.A., così come attualmente avviene, grazie ad analoghi accordi tecnici stipulati dall’INPS con i locali enti previdenziali, per i pensionati che riscuotono in alcuni Paesi europei (Germania, Svizzera, Francia, Belgio e Polonia).
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata all’Accordo bilaterale sul sito istituzionale dell’INPS.
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Quattordicesima 2024 Pensionati: importi e novità
Con il messaggio 2361 del 25 giugno INPS comunica che come di consueto con la mensilità di luglio 2024 l’Istituto provvede a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima e chiarisce le modalita la tempistica in casi particolar, i come fare domanda per chi non la riceve e ritiene di averne diritto . Viene inoltre fornita la tabella dei limiti reddituali e relativi importi.
Vengono inoltre fornite le istruzioni contabili agli uffici.
Vediamo le indicazioni principali.
Requisiti reddituali per l’anno 2024
Il messaggio INPS precisa che per l’anno 2024 devono essere valutati i seguenti redditi:
- in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno 2024 (rientrano coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
- nel caso di concessione successiva alla prima:
- – i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2024;
- – i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2023.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2024 o 2023, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all’anno 2020.
Di seguito la tabella dei limiti reddituali e relativi importi tenendo conto che il Trattamento minimo 2024 è pari a € 598,61 (T.M. annuale € 7.781,93):
Anni di contribuzione
T.M. annuo x 1,5 (tabella A)
T.M. annuo x 2 (tabella B)
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Fino a € 11.672,90
Tra € 11.672,91
E € 11.773,89
Tra € 11.773,90
E € 15.563,86
Oltre € 15.563,86
< 15 anni
(< 780 ctr.)
< 18 anni
(< 936 ctr.)
€ 437,00
Max € 12.109,90
€ 336,00
Max € 15.899,86
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Fino a € 11.672,90
Tra € 11.672,91
E € 11.798,89
Tra € 11.798,90
E € 15.563,86
Oltre € 15.563,86
> 15 < 25 anni
(> 781 < 1.300 ctr.)
> 18 < 28 anni
(> 937 < 1.456 ctr.)
€ 546,00
Max € 12.218,90
€ 420,00
Max € 15.983,86
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Fino a € 11.672,90
Tra € 11.672,91
E € 11.823,89
Tra € 11.823,90
E € 15.563,86
Oltre € 15.563,86
> 25 anni
(> 1.301 ctr.)
> 28 anni
(> 1.457 ctr.)
€ 655,00
Max € 12.327,90
€ 504,00
Max € 16.067,86
Quattordicesima pensione 2024 quando viene erogata – domanda
La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio con il rateo di luglio per i soggetti per i quali l'istituto è in possesso di tutti i dati reddituali utili
Per chi invece:
- perfeziona il requisito anagrafico richiesto
- dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o
- dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2024, e
- ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrano nei limiti previsti,
la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2024.
Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID – Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0 – o eIDAS).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita.