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    Ape sociale 2025: requisiti e modalità per le domande

    Con il messaggio  502  del 10 febbraio 2025 INPS  comunica che è stato aggiornato l'applicativo per la presentazione dell’istanza di certificazione di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 175, della legge n. 207/2024.

     Si tratta dell’anticipo pensionistico rivolto a lavoratori dipendenti e autonomi che rispondono a specifici requisiti di svantaggio. La prima scadenza utile è il 30 marzo 2025

    Questa agevolazione, attiva già dal 2017 e  prorogata anche per i 2025,  offre un’indennità economica fino a 1500 euro  mensili a chi desidera lasciare il lavoro prima del raggiungimento dell’età pensionabile, consentendo di accedere a un sostegno finanziario anticipato fino al momento della pensione.

    Di seguito analizziamo  in dettaglio chi può accedere all’Ape Sociale, quali sono i requisiti e la procedura da seguire per presentare la domanda entro il termine stabilito.

    Ape sociale, di cosa si tratta

    L’Ape Sociale è un’indennità economica parametrata alla pensione maturata, entro un limite massimo di 1500 euro,   riservata a specifiche categorie di lavoratori che  a causa di particolari condizioni personali o lavorative, desiderano accedere a un anticipo pensionistico rispetto alla normale età pensionabile. Si rivolge a lavoratori con difficoltà socio-economiche che si trovano in condizioni di disoccupazione, caregiving, riduzione di capacità lavorativa  del 74% o  che hanno svolto lavori particolarmente gravosi 

    Ape sociale 2025 : tutti i requisiti e le categorie di beneficiari

    L’Ape Sociale è riservata a lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata.

    Per beneficiare dell’Ape Sociale, il lavoratore deve soddisfare specifici requisiti di età, anzianità contributiva e condizione lavorativa:

    • Età: Almeno 63 anni e 5 mesi.
    • Anzianità Contributiva: Almeno 30 anni di contributi versati; per i lavori gravosi, il requisito contributivo sale a 36 anni o a 32 anni in alcune categorie particolari. (vedi sotto)
    • Cessazione dell’Attività Lavorativa: Al momento della domanda, il lavoratore non deve essere titolare di alcuna pensione diretta e deve avere cessato ogni attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma.

    Le donne possono inoltre beneficiare di una riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.

    Le categorie specifiche ammissibili sono:

    • Disoccupati: Lavoratori che hanno perso il lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale,  con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
    • Caregiver: Lavoratori  con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva, che assistono, da almeno sei mesi, il coniuge o un parente convivente di primo grado con disabilità grave (Legge 104, art. 3 comma 3). Sono ammissibili anche i caregiver di parenti o affini di secondo grado se i genitori della persona con disabilità sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.
    • Invalidità: Lavoratori con una capacità lavorativa ridotta almeno del 74% e con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
    • Lavoratori con  Mansioni Gravose: Dipendenti con almeno 36 anni di contributi che abbiano svolto lavori gravosi per almeno sette anni negli ultimi dieci anni o sei anni negli ultimi sette anni. L'anzianità  richiesta è di 32 anni per gli operai edili.

    APE sociale: gli step e i documenti per la domanda

    Per ottenere l'APE SOCIALE è necessario richiedere all'INPS la verifica dei requisiti e successivamente  inviare domanda di pensione telematica Se  è già avvenuta la cessazione dell'attività lavorativa  i due passaggi possono essere effettuati contemporaneamente 

    La verifica dei requisiti può essere effettuata tramite il portale INPS, nella sezione dedicata all’“APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica requisiti”. 

    Qui, il lavoratore può consultare le informazioni necessarie per capire se rientra tra i beneficiari dell’Ape Sociale e utilizzare il servizio telematico.

    La domanda può essere inviata direttamente  o appoggiandosi a un Patronato.

    I passaggi  sono i seguenti 

    1. Accedere al Portale INPS: Collegarsi al sito dell’INPS e accedere con le proprie credenziali digitali SPID o CIE o CNS
    2. Inviare la Domanda di Verifica: Compilare la richiesta online e inviarla per avviare la verifica dei requisiti.
    3. Attendere la Risposta INPS:  l’INPS comunicherà l’esito della domanda entro 30 giorni dalla data di presentazione.
    4.  Domanda di Accesso alla Prestazione: Dopo aver ottenuto la conferma del possesso dei requisiti, il lavoratore deve presentare la domanda di accesso alla prestazione vera e propria. Tale domanda va inoltrata all’INPS  per non perdere alcuna mensilità del trattamento, subito dopo la cessazione dell’attività lavorativa.

    I requisiti  che  devono essere  perfezionati prima del 31 dicembre, sono:

    -lo stato di disoccupato e la cessazione da almeno 3 mesi dei relativi trattamenti;

    -il requisito di assistenza del portatore di handicap da almeno 6 mesi continuativi;

    -lo stato invalidante uguale o superiore al 74%.

    Invece  il requisito temporale per i lavori gravosi deve sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso.

    Sono richiesti i seguenti documenti : 

    • -lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa, oppure verbale di risoluzione consensuale;
    • -un'attestazione del o dei datore/datori di lavoro redatta sul modello predisposto dall'INPS, nel quale indicare i periodi di lavoro prestato , il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative svolte;
    • -nel caso dell'edilizia, gli operai edili possono sostituire le attestazioni  del datore di lavoro, con una dichiarazione,  firmata dai responsabili delle Casse edili, dalla quale risultino i periodi durante i quali sono stati iscritti alle Casse.

    APE Sociale : quali sono le scadenze 2025

     Si ricorda infine che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di APE Sociale  possono  essere presentate entro

    •  la data del 31 marzo 2025.
    • del 15 luglio  o  comunque 
    •  non oltre il 30 novembre 2025,   per le  eventuali residue  risorse finanziarie.

    Le risposte dell'INPS giungeranno quindi :

    entro il 30 giugno 2025 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2025;

    entro il 15 ottobre 2025 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2025;

    entro il 31 dicembre del 2025 per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre 15 luglio ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

    ATTENZIONE: se sono già stati perfezionati tutti i requisiti richiesti può essere  inviata contestualmente  anche la domanda  di accesso alla prestazione.

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    Gestione separata: la valorizzazione dei periodi esteri ante 1996

    La circolare INPS n. 22 del 23 gennaio 2025 introduce importanti aggiornamenti relativi alla valorizzazione dei periodi contributivi esteri per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. In particolare, si concentra sulle modalità di riconoscimento dei periodi assicurativi collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, chiarendo il loro impatto sul conseguimento della pensione in regime internazionale. L'obiettivo principale è coordinare le normative italiane con quelle europee e bilaterali, rispettando le caratteristiche nazionali di sicurezza sociale.

    Una delle principali novità riguarda l'applicazione del principio di totalizzazione internazionale per i periodi esteri antecedenti al 1996. La circolare ribadisce che tali periodi possono essere utilizzati, purché sia rispettato il minimale contributivo richiesto in Italia (52 settimane o secondo le specifiche delle convenzioni bilaterali tra gli Stati).

     Inoltre, chiarisce che per i lavoratori con anzianità contributiva precedente al 1996, non è necessario soddisfare il requisito dell'importo soglia per la pensione di vecchiaia e che alcune modalità di pensionamento anticipato non sono applicabili

    Infine, la circolare fornisce indicazioni specifiche per i casi in cui il lavoratore sia iscritto anche ad altre gestioni previdenziali obbligatorie.

    Vediamo maggiori dettagli nei paragrafi seguenti

    Novità su contributi alla Gestione separata antecedenti il 1996

    La circolare specifica che, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, alcune condizioni introdotte successivamente non si applicano.  Si tratta in particolare di :

    • Requisito dell’importo soglia per la pensione di vecchiaia: Non è necessario che il trattamento pensionistico raggiunga una determinata soglia minima per essere riconosciuto.
    • Esclusione di alcune modalità di pensionamento anticipato: Non è possibile accedere alla pensione anticipata a 64 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva né alla pensione di vecchiaia a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva. 

    Periodi esteri e Gestione separata: casi di doppia iscrizione

    Quando l’assicurato alla Gestione separata risulta iscritto anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria in Italia, i periodi contributivi esteri precedenti al 1° gennaio 1996 possono essere valorizzati per ottenere un trattamento pensionistico in regime internazionale attraverso gli strumenti di cumulo previsti dalla normativa italiana. Questi strumenti includono:

    • Computo (art. 3 del DM 2 maggio 1996, n. 282): Consente di trasferire i contributi versati presso un’altra gestione al fine di cumularli nella Gestione separata.
    • Cumulo (art. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184): Permette di unire i periodi contributivi di più gestioni senza necessità di trasferirli.
    • Totalizzazione nazionale (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42): Consente di combinare i periodi assicurativi di diverse gestioni per maturare il diritto a una pensione unitaria, proporzionale ai contributi versati in ogni gestione.
    • Cumulo agevolato (Legge 24 dicembre 2012, n. 228): Simile alla totalizzazione, ma con condizioni più favorevoli e un meccanismo semplificato.

    La circolare ricorda infine che  ove i periodi esteri siano collocati esclusivamente dal 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione separata in regime internazionale è conseguita sulla base dei requisiti previsti nel regime contributivo.

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    Pensione PA a 70 anni: novità e chiarimenti ministeriali

    Con la legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 165, della legge 207/2024), il legislatore ha  introdotto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio il personale, sia dirigenziale sia non dirigenziale, fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale misura si configura come un’opportunità con precisi limiti e  requisiti , limitata al 10% delle facoltà assunzionali disponibili, e riservata esclusivamente a quei dipendenti che abbiano conseguito valutazioni di performance eccellenti. 

    Nei giorni scorsi è stata emanata una direttiva  dal Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo,  che chiarisce l'applicazione e  pone l’accento sull’importanza del trasferimento di competenze: l’obiettivo dichiarato è affiancare ai nuovi assunti personale con un consolidato bagaglio di esperienza, garantendo un accompagnamento efficace durante il ricambio generazionale in atto.  

    Vediamo di seguito la norma e i chiarimenti sui requisiti e criteri di applicazione 

    Pensioni PA: criteri di applicazione del trattenimento in servizio dal 2025

    Le indicazioni operative chiariscono che il trattenimento in servizio non rappresenta un diritto per il lavoratore, bensì una scelta discrezionale dell’amministrazione, subordinata al consenso del dipendente interessato.

     La direttiva sottolinea come l’individuazione dei dipendenti da trattenere debba basarsi su criteri rigorosi: saranno considerati idonei soltanto coloro che abbiano ottenuto giudizi di performance ottimi o eccellenti, eliminando così ogni automatismo.

     È altresì escluso il personale appartenente a magistrature, forze armate, polizia e vigili del fuoco. La misura, inoltre, prevede un’attenta valutazione preliminare da parte degli enti, che devono accertare la dimensione e durata delle esigenze funzionali. 

    Prevista anche una durata minima del trattenimento auspicabilmente non inferiore a un anno, ad evitare abusi e disomogeneità eccessiva di applicazione  In particolare, per il personale dirigenziale, gli incarichi potranno essere rinnovati o conferiti ex novo anche per periodi inferiori al minimo triennale stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001, purché siano rispettati i limiti ordinamentali.

    La normativa precisa infine  che il trattenimento deve avvenire senza soluzione di continuità rispetto alla cessazione del servizio, escludendo ipotesi di richiamo successivo. Rimangono però esclusi dalla proroga quei dipendenti già beneficiari di deroghe precedenti, come nel caso di chi opera nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

    Trattenimento in servizio PA 2025: dettagli operativi e tabella età pensione

    In sintesi si evidenziano i seguenti dettagli operativi

    67 anni come nuovo limite ordinamentale:  

    A partire dal 2025, è stato abrogato l'obbligo di collocamento a riposo d'ufficio a 65 anni per chi matura i requisiti pensionistici.

    Il limite per il pensionamento d'ufficio è fissato a 67 anni.

    Trattenimento fino a 70 anni: 

    Possibile solo su iniziativa dell'amministrazione per massimo il 10% delle facoltà assunzionali.

    Riservato a chi ha conseguito valutazioni di merito elevate ("ottimo" o "eccellente").

    Deve essere documentata nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) l’esigenza organizzativa e la durata della proroga.

    Condizioni aggiuntive per dirigenti:

    I dirigenti possono avere incarichi rinnovati per una durata inferiore ai 3 anni previsti, purché rispettino i limiti dell’età massima (70 anni).

    Esclusioni:

    Non sono previste proroghe per il personale già in deroga per altri motivi.

    Non applicabile a categorie specifiche come magistrati, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

    Tabella  di sintesi 

    Età di Pensionamento nella Pubblica Amministrazione

    Categoria Età di Pensionamento Ordinaria Requisiti Aggiuntivi o Deroghe
    Pensione ordinaria 67 anni Età minima per il pensionamento, salvo eccezioni.
    Trattenimento in servizio Fino a 70 anni – Valutazione di performance "ottima" o "eccellente".
    – Necessità organizzative documentate.
    – Consenso del dipendente.
    Deroghe precedenti escluse Dipendenti già trattenuti per altri motivi (es. PNRR) non prorogabili.
    Categorie escluse Magistrature, Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco.

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    Cessione quinto: controlli automatici sui rinnovi dal 2025

    Con il messaggio 85 del 10 gennaio 2025 INPS informa  sulla nuova funzione di controllo sul rinnovo dei contratti di finanziamento stipulati dai pensionati INPS mediante cessione di un quinto della pensione, regolato dall'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950.

    La nuova funzione  presente sulla piattaforma prevede il blocco automatico di eventuali richieste di rinnovo che non rispettino i limiti previsti dalla normativa vigente.

    Vediamo di seguito i dettagli sulla normativa e le novità.

    Controlli automatici e procedura “Quote Quinto”

    Va ricordato che l'articolo 39 stabilisce che i pensionati possono rinegoziare i prestiti con banche o finanziarie solo rispettando precisi limiti temporali: 

    • almeno due anni per cessioni quinquennali e
    •  quattro anni per quelle decennali. 

    Inoltre, se il prestito precedente è stato estinto anticipatamente, deve passare almeno un anno prima di stipularne uno nuovo.

    infine, la Banca d'Italia impone che almeno due quinti delle rate del vecchio contratto siano stati pagati prima di rinnovarlo. 

    L'INPS  come ente che gestisce i pagamenti informa quindi che è stata implementata  una funzione automatica nel sistema "Quote Quinto" per bloccare i rinnovi che non rispettano i limiti di legge. La documentazione cartacea o inviata tramite PEC sarà accettata solo se riguarda casi specifici, come l'estinzione del prestito. 

    Per i contratti in sospeso notificati prima dell'attivazione del sistema automatico, le verifiche sono effettuate manualmente.

    Rinnovi cessione quinto: Esempi pratici e deroghe

    Il messaggio  85 2025 precisa quindi che :

    • I prestiti quinquennali possono essere rinnovati con un piano decennale anche prima di due anni, a patto che il vecchio finanziamento sia estinto. 
    • I tempi di attesa per il rinnovo si calcolano in base ai due quinti delle rate, con arrotondamenti al mese più vicino. 
    • Alcuni prestiti trasferiti dalla busta paga alla pensione non seguono queste regole. 
    •  L'  INPS non verifica la condizione di un anno minimo di attesa dopo l'estinzione anticipata, lasciandola alla responsabilità delle parti coinvolte.

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    Pensioni 2025: tutte le novità della legge di bilancio

    Vediamo  in sintesi le principali misure  previste  per la previdenza nella legge di bilancio 2025,  approvata in Senato definitivamente senza discussione e in attesa di pubblicazione in Gazzetta. Come  anticipato  negli ultimi giorni  le novità sono limitate, con nuove proroghe per gli anticipi con Opzione Donna, APE sociale e Quota 103, piccoli aumenti delle pensioni sociali,   la conferma dell'incentivo contributivo per chi resta in servizio, un accesso agevolato alla pensione anticipata per chi  ha versato a partire dal 1996 e può far valere le rendite della previdenza integrativa ai fini del raggiungimento della soglia minima dell'assegno di pensione. 

    Novità pensioni 2025: anticipi solo con sistema contributivo

    Malgrado i recenti buoni risultati del gettito fiscale 2023, viste le necessità di riconfermare le misure di riduzione del cuneo fiscale per la classe media, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,  non ha potuto assicurare molte risorse per la previdenza. 

    Si ricorda che lo scorso anno la spesa  per le pensioni si è impennata di quasi l'8%  per l'aumento dell'inflazione e il Ministro Giorgetti proprio   in questa stagione aveva affermato:  "con questa denatalità impossibile pensare ad aumentare la spesa pensionistica",  né nel breve né nel medio periodo.

     Nelle prime indiscrezioni si parlava di uscite  anticipate  solo per alcune categorie, come le forze armate ,  e di introdurre  Quota 41, anche se in versione contributiva,  (che avrebbe richiesto tra i 600 milioni e un miliardo di euro), mentre  Forza Italia spingeva invece per un innalzamento deciso   delle pensioni minime. 

    L'intervento  si conferma invece   in continuità con le misure introdotte con l'ultima legge di bilancio, seguendo la linea tracciata  con il  bonus Maroni, che incentiva la permanenza al lavoro e rinunciando alla riforma complessiva che doveva mandare in soffitta la legge Fornero.  

    Le novità  includono dunque nuovamente  la proroga  di 

    1. Quota 103 nella versione "contributiva", 
    2. l'Ape Sociale  e 
    3.  Opzione Donna.

     Il cosiddetto bonus Maroni , cioè il taglio sui contributi  da versare all'INPS  con aumento del netto, verrà esentato da imposte e viene  esteso anche a chi  accede alla pensione anticipata " classica"  (senza requisito di età ma con  42 anni e 10 mesi di contributi o 41 anni e 10 mesi per le donne)

    Prevista anche la  possibilità  prolungare il servizio nella Pubblica Amministrazione fino a 70 anni.

    Si rafforza infine l'agevolazione   per le pensioni determinate con il sistema contributivo  per le madri con 4 figli per le quali l’età di accesso alla pensione sarà abbassata di 16 mesi, invece che i 12 attuali.

    Pensioni 2025: fondi integrativi per l’anticipo dei contributivi

    Un emendamento al testo iniziale del DDL bilancio approvato in extremis  in Commissione alla Camera prevede che dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia  e anticipata e solo su richiesta dell’assicurato, può essere computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare  cui  l’assicurato abbia aderito. 

    Ciò significa che dal 2025 i lavoratori interamente contributivi (coloro che hanno iniziato a versare contributi dal 1995)  potranno accedere alla pensione anticipata a partire dai 64 anni di età, sfruttando la possibilità di cumulare una quota della rendita proveniente dalla previdenza complementare. 

    Tuttavia, il requisito   contributivo salirà da 20 a 25 anni, per poi aumentare ulteriormente a 30 anni dal 2030. Inoltre, continuerà ad applicarsi l’adeguamento agli eventuali  miglioramenti nella speranza di vita.

    La quota integrativa di previdenza complementare consentirà di raggiungere più facilmente la soglia minima di trattamento richiesta per usufruire di questa opzione di pensionamento. La soglia corrisponde a tre volte l’assegno sociale (pari a 534,41 euro mensili). 

    Restano invariate per ora  le agevolazioni per le donne con figli con soglie  fissate a:

    • 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio e 
    • 2,6 volte per quelle con due o più figli.

     Dal 2030, però, questa soglia salirà a 3,2 volte l’assegno sociale per compensare i costi della misura.

    Per i lavoratori contributivi che non aderiscono alla previdenza integrativa, i requisiti per l'anticipo, secondo la Legge Fornero rimarranno invariati: 64 anni di età e 20 anni di contributi.

    La norma prevede anche che per  consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione,  le forme di previdenza complementare dovranno mettano a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile.

    Un decreto del Ministro del lavoro  di concerto con il Ministro dell'economia dovrà individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.

    Aumenti pensioni minime e assegni sociali

    Per quanto riguarda le pensioni già in essere, non è stata confermata la proroga del  meccanismo di rivalutazione per fasce introdotto per il biennio 2023-24 che si trasforma in sistema a scaglioni su cui viene applicata in modo diverso la rivalutazione annuale .

    Viene esclusa la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998,  per i pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS.

    Aumenti assegni:

    • Solo per l’anno 2025, l’importo mensile  dell'assegno sociale  è aumentato di 8 euro e sale di 104  euro la soglia di reddito massimo per  averne diritto.
    • (Attualmente l’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità, mentre Il limite di reddito è pari a 6.947,33  euro annui e 13.894,66  euro, se il soggetto è coniugato).
    • Per le pensioni minime  si riconferma  nei prossimi due anni lo stesso  aumento  previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 pari  a 
      • 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e
      •  1,3 punti percentuali per l'anno 2026  (incremento che si applica  al netto del primo, comprensivo della perequazione automatica al valore ISTAT)

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    Assegni di esodo e trasferimento da ex Fondi speciali

    L'INPS ha pubblicato nel  Messaggio n. 3936 del 25 novembre 2024  alcune indicazioni riguardanti il ricongiungimento oneroso  verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici  e il trattamento degli assegni  di esodo di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92/2012. 

    Vediamo in sintesi principali chiarimenti.

    Fondi Inps ex elettrici e telefonici: Trasferimento oneroso nel FPLD

    Il trasferimento delle posizioni assicurative dai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) è regolato dall’articolo 12, commi 12-octies e 12-novies, del D.L. n. 78/2010.

    Caratteristiche principali:

    • Il trasferimento può avvenire solo a titolo oneroso, non è gratuito.
    • La procedura viene definita come una costituzione della posizione assicurativa, non come una ricongiunzione effettiva.

    I lavoratori cessati dal servizio successivamente al 30 luglio 2010 possono richiedere il trasferimento dei contributi accumulati nei Fondi speciali verso il FPLD, a condizione che:

    • Non siano più iscritti ai Fondi speciali.
    • Non abbiano ricevuto una pensione a carico di tali Fondi.

    La domanda  di ricongiungimento deve essere presentata entro i 30 giorni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

    In caso di cessazione del rapporto, la domanda sarà trattata come presentata alla data di cessazione stessa.

    Procedura online:

    La domanda va inoltrata tramite il portale INPS seguendo il percorso: Pensione e Previdenza/ Ricongiunzioni e riscatti/ Area tematica: "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa" Sezione: "Ricongiunzione, Computo e Trasferimento riscatto inoccupati"  Opzione: "Ricongiunzione".

    Fondi Inps ex elettricie telefonici : Accompagnamento a pensione con Assegno di esodo

    I lavoratori dei soppressi Fondi speciali che intendano accedere al pensionamento con assegno di esodo tramite FPLD possono presentare una dichiarazione preventiva (modulo AP157) che manifesta l’intenzione di richiedere il trasferimento dei contributi.

    La dichiarazione deve essere inviata all'INPS entro la cessazione del servizio.

    L’efficacia dell’accredito è subordinata alla presentazione effettiva della domanda di trasferimento oneroso entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

    Coloro che non usufruiscono dell’assegno di esodo mantengono la possibilità di trasferire i contributi nei termini previsti dalla normativa.

    La procedura richiede due passaggi : 

    • 1 – DICHIARAZIONE PREVENTIVA 

    In primo luogo è necessaria la  Dichiarazione di intenzione (modulo AP157) per la prestazione di esodo  per  avviare il processo per la certificazione dell’accesso all’esodo, anche se il trasferimento non è ancora effettuabile.

    Il modulo AP157 deve essere compilato e inviato alla casella email istituzionale: [email protected] alla Struttura territoriale INPS competente, allegando eventuali documenti a supporto che attestino la cessazione dal servizio e la conformità ai requisiti richiesti.

    La struttura INPS acquisisce la domanda tramite procedura WEBDOM.

    I contributi dei Fondi speciali vengono accreditati provvisoriamente nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per verificare il diritto all’esodo. Tale accredito è fittizio fino alla presentazione e accettazione del trasferimento oneroso.

    •  2 – PRESENTAZIONE DOMANDA PER TRASFERIMENTO DEFINITIVO DOPO L'ESODO 

    La domanda deve essere presentata prima della fine del periodo di fruizione dell’assegno di esodo.

    In assenza di tale domanda, non sarà possibile trasferire i contributi al FPLD.

    Per chi accede all’assegno di esodo, il trasferimento può essere richiesto solo successivamente e previa verifica dei requisiti contributivi e anagrafici.

    Il mancato rispetto delle tempistiche preclude la possibilità di trasferimento.

    Avvertenze: 

    • La domanda di trasferimento o la dichiarazione di intenzione non può essere rettificata una volta scaduto il termine di presentazione.
    • La mancata presentazione della domanda o della dichiarazione preventiva compromette il diritto alla prestazione richiesta, sia in termini di trasferimento che di accesso all’esodo.

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    Riscatto contributi anche per i diplomi ITS: prime istruzioni

    La Circolare INPS  n. 98 del 25 novembre 2024 introduce importanti chiarimenti sulla gestione delle domande di riscatto ai fini pensionistici per i percorsi formativi degli ITS Academy, istituiti dalla Legge n. 99 del 15 luglio 2022. 

    Questi istituti, che hanno il compito di formare tecnici superiori con competenze tecnologiche avanzate, sono parte del sistema terziario di istruzione.

    La principale novità   dal punto di vista previdenziale è la possibilità di riscattare i percorsi formativi ITS ai fini pensionistici, a condizione che questi siano stati completati in contesti accreditati. Si introduce inoltre un sistema di attestazioni formali, a carico degli istituti, per certificare la conformità dei diplomi alle norme vigenti.

    Le regole  operative per il riscatto dei percorsi ITS Academy sono molto simili a quelle per le lauree,  tranne che per i  requisiti aggiuntivi legati all’accreditamento degli istituti e alla specificità dei percorsi formativi. Per chi intende riscattare questi periodi, sarà essenziale fornire la documentazione certificata dagli ITS stessi.

    Vediamo piu in dettaglio i contenuti della circolare  .

    Riscatto diplomi ITS: il percorso di istruzione

    La disciplina del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione previdenziali  si basa sulle disposizioni del Decreto Legislativo n. 184/1997, integrate dalla Legge n. 99/2022. Come detto pero  il nuovo quadro normativo introduce standard più rigorosi, come l'obbligo per gli ITS di attestare la durata effettiva e la validità legale dei percorsi formativi. Rimane invece esclusa la possibilità di riscatto per i corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), regolati dalla Legge n. 144/1999.

    Si ricorda che  possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore  IFTS – della durata di almeno 800 ore.

    I titoli, rilasciati con decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito, sono:

    1. diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di quinto livello EQF che ha la durata di quattro semestri, con almeno 1800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, 
    2. diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di sesto livello EQF con durata di sei semestri, con almeno 3000 ore di formazione corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente

    Riscatto diplomi ITS ACADEMY: Requisiti professionali e aree

    La Circolare n. 98 del 25 novembre 2024, richiamando la Legge n. 99/2022, specifica che le figure professionali e le aree tecnologiche degli ITS Academy devono essere definite tramite decreti ministeriali che non sono stati ancora emanati .

     Fino alla definizione di nuove aree tecnologiche, ciascun ITS Academy continua a fare riferimento alle aree individuate dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008, che includono settori come:

    • Efficienza energetica.
    • Mobilità sostenibile.
    • Nuove tecnologie per il made in Italy.
    • Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).
    • Tecnologie applicate ai beni culturali e al turismo.
    • Nuove tecnologie per la vita.

    Le figure professionali i riferimento sono definite in relazione a ciascuna area tecnologica e possono essere articolate in profili specifici attraverso la programmazione dell’offerta formativa a livello regionale e da eventuali  decreti successivi-

    Riscatto ITS Academy: similarità con il riscatto della laurea

    La disciplina del riscatto  dei diplomi conseguiti negli ITS Academy si basa sul Decreto Legislativo n. 184/1997, che regola anche il riscatto degli anni di studio universitari. Questo include l'obbligo di effettuare valutazioni tecniche sui percorsi, i requisiti di accesso e la conformità dei titoli.

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    Validità dei periodi riscattabili: Come per il riscatto della laurea, sono ammissibili solo i periodi che rientrano nella durata legale del corso di studi. Periodi fuori corso o non conformi alla durata standard non sono riscattabili.

    Modalità di calcolo: Il calcolo degli oneri segue le stesse modalità previste per i corsi universitari, con possibilità di riscatto agevolato in alcuni casi.

     Si ricorda che la normativa prevede che gli iscritti possano riscattare il periodo di frequenza, con la possibilità di dedurre ai fini IRPEF i relativi contributi o, in alternativa, detrarli nella misura del 19% da parte dei soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico. 

    Per quanto riguarda la procedura di riscatto, l'INPS offre un servizio telematico per la presentazione delle domande di riscatto dei periodi di studio. Gli interessati possono accedere al portale dell'INPS utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e seguire la procedura guidata per la richiesta di riscatto.

    Il periodo transitorio e la certificazione degLi ITS

    Inps precisa che   per la  legge n. 99/2022, gli ITS che realizzino le condizioni  richieste  si intendono temporaneamente accreditati per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022 e che  è disciplinata una fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni previste dalla normativa 

    L'istituto ritiene, dunque, che la facoltà di riscatto possa riconoscersi 

    al titolo conseguito, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 99/2022, purché l’ITS lo abbia conferito  in costanza di accreditamento temporaneo o definitivo, s

    oppure, al titolo conseguito anche prima della entrata in vigore della legge n. 99/2022 purché, all’atto del conferimento, l’ITS versasse comunque in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 99/2022. 

    In ogni caso deve risultare che il titolo rientri in uno di quelli definiti  dalla norma o sia equivalente ed equipollente a uno di quelli definiti ai sensi del combinato disposto delle medesime disposizioni.   

    Ciò posto, le Strutture territoriali devono sempre acquisire dall’ITS una dichiarazione con la quale il medesimo attesti che il diploma chiesto a riscatto sia uno dei diplomi previsti, conseguiti e rilasciati ai sensi e in conformità dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e indichi in ogni caso il tipo di diploma, l’area tecnologica, la figura professionale e la normativa specifica.

    La circolare  infine precisa che per ogni eventuale dubbio inerente all’entità, alla natura, alla qualificazione dei corsi e dei titoli, e al regime di accreditamento, deve essere inoltrato un apposito quesito ai competenti ITS o al Ministero dell’Istruzione e del merito.