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Contratti di espansione 2024: possibile riattivazione
Potrebbe essere in arrivo una nuova versione del contratto di espansione introdotto nel 2019 dal decreto Crescita.
Lo prevede un emendamento presentato dalla relatrice di maggioranza del disegno di legge sul lavoro ATTO 1532 bis attualmente all'esame in Commissione alla Camera.
Leggi in merito anche Assenze ingiustificate considerate dimissioni nel nuovo DDL Lavoro e DDL Lavoro la conciliazione potrà essere telematica
L'utilizzo dello strumento, che consente il pensionamento anticipato nel corso di ristrutturazioni aziendali concordate con le rappresentanze sindacali, sarebbe nuovamente limitato alle aziende medio- grandi, a partire dai 200 dipendenti
In attesa della (probabile) conferma della misura, dato che l'emendamento è stato proposto dalla maggioranza e non comporta pesanti finanziamenti pubblici, ricordiamo di seguito le principali caratteristiche e vediamo in una tabella un confronto con la misura dell'isopensione.
C'è da dire comunque che l'iter della nuova legge presentata a novembre 2023 è stato piuttosto rallentato nelle ultime settimane.
Leggi ulteriori dettagli in Isopensione uscita con 7 anni di anticipo fino al 2026
Contratto di espansione: come funziona
Nella norma istitutiva (in forma sperimentale) del contratto di espansione si prevedeva un regime di aiuto per la riorganizzazione delle imprese basato su un accordo in sede governativa con le rappresentanze sindacali, che comprendeva :
- cassa integrazione straordinaria e
- esodo anticipato fino a 5 anni dei lavoratori, con assegno ponte a carico dei datori di lavoro
- piano di formazione e riqualificazione per i lavoratori che rimangono e
- eventuale piano di assunzioni per agevolare il turn-over generazionale e di competenze con agevolazione prorogata per ulteriori 12 mesi
La misura , che inizialmente sostituiva l'istituto previsto dall'art 41 del D.LGS 148-2015 ( contratto di solidarietà espansiva) è stata prorogata piu volte e ampliata anche ad aziende di qualsiasi settore con almeno 50 dipendenti , ma NON era stata riconfermata con la legge di bilancio 2024.
Il decreto Lavoro (48/2023) inizialmente conteneva la proroga del contratto di espansione fino a tutto il 2025, poi defalcata dal testo finale . Era stata concessa invece la possibilità, per i contratti stipulati entro il 2022, di intervenire entro il 2023 per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro in un arco di tempo di 12 mesi ulteriori rispetto al termine individuato in origine.
Con questa novità restano a disposizione delle aziende come strumenti di accompagnamento alla pensione nel 2024:
- l'isopensione (art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012)
- l’assegno straordinario dei fondi di solidarietà bilaterali e
- l’Ape sociale, riservata solo ad alcune categorie di lavoratori svantaggiati
Si ricorda che per presentare il piano l’impresa deve :- concordare con le RSA o alla RSU delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati, nonchè la volontà di sottoscrivere un contratto di espansione ex art. 41 comma 5 e 5 bis D.Lgs. 148/2015.
- Deve anche essere presentata domanda di esame congiunto della situazione aziendale al competente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o agli uffici regionali .Per i lavoratori interessati dal piano di formazione e di riqualificazione e che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico è prevista una cassa integrazione per un massimo di 18 mesi in cui la riduzione media oraria non può superare il 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Inoltre, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, fino al 100% nel periodo coperto dal contratto.
Scivolo pensionistico del contratto di espansione: requisiti e costi
Il contratto di espansione consente di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione ( che puo essere sia di vecchiaia che pensione anticipata – legge 92 2012).
Nei 60 mesi sono comprese anche le cd. finestre in caso di accesso alle pensioni anticipate .
Gli interessati devono dare il loro consenso in forma scritta. L'accordo puo riguardare anche un periodo inferiore ai 5 anni.
A questi lavoratori il datore di lavoro riconosce un'indennità mensile, "di esodo", commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto, fino alla prima decorrenza utile della pensione .
Per il versamento dell'indennità l'azienda gode del contributo dello Stato per 24 mesi pari all'importo di NASPI che sarebbe spettato al lavoratore .
Se l'uscita è correlata alla decorrenza di una pensione anticipata ( ma non Quota 100 o Quota 102), il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, ridotti dell'importo della contribuzione figurativa, che viene comunque calcolata per intero.
Si sottolinea che la legge di bilancio 2022 ha modificato anche il meccanismo di decalage della NASPI che non iniziava a scendere dal 4° mese bensi:
- a partire dal 6 mese per i lavoratori fino a 49 anni
- a partire dal 8° mese per i lavoratori dai 50 anni
Questo portava un ulteriore risparmio per i datori di lavoro, in particolare nelle aziende in cui lo scivolo pensionistico venga utilizzato solo per due anni . Dopo i primi due anni, corrispondenti alla durata della NASPI, infatti, i costi dell'indennità ponte sono interamente a carico del datore di lavoro .
Contratto di espansione e nuove assunzioni: novità 2022
Un ulteriore beneficio era garantito alle imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che si impegnino ad effettuare:
- almeno una assunzione
- per ogni tre lavoratori che usufruiscono dello scivolo pensionistico;
in questo caso la riduzione dei versamenti contributivi spetta per ulteriori 12 mesi.
Possibili anche assunzioni a tempo parziale.
La legge di bilancio 2022 aveva reso lo strumento più conveniente ricomprendendo assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, di lavoratori in cassa integrazione straordinaria, purche rispondenti al piano di riorganizzazione e apporti nuove competenze all'azienda .
Confronto tra contratto di espansione e Isopensione
isopensione contratto di espansione aziende interessate sopra i 15 dipendenti imprese o reti di imprese sopra i 50 dipendenti requisiti prepensionamento 7 anni di distanza dalla decorrenza della pensione (fino al 2023) poi 4 5 anni costi per il datore di lavoro piu costoso: indennità ponte + contribuzione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 48 mesi meno costoso: - solo indennità ponte verso la pensione di vecchiaia
- indennità + (contribuzione – valore della naspi) verso la pensione anticipata per 2 anni poi indennità + contribuzione
adempimenti accordo sindacale accordo sindacale in sede governativa tutela per i lavoratori da modifiche formative future salvaguardia solo se prevista nell'accordo salvaguardia a norma di legge -
Pensioni anticipate lavori usuranti: domande entro il 1° maggio
L’INPS, con il messaggio 812 del 23.2.2024 , ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024 delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, per soggetti che perfezionano i requisiti nell’anno 2025, ai fini del pensionamento anticipato.
L'istituto sottolinea che la domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Vengono richiamate per maggiori dettagli le istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018 e sono fornite le tabelle per le diverse categorie di lavoratori con la specifica dei requisiti contributivi e di anzianità richiesti.
In particolare, INPS ricorda che i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non verranno adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.
Pensione anticipata lavori usuranti tabelle requisiti 1.1.-31.12.2025
INPS fornisce le seguenti tabelle dei requisiti .
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e
lavoratori notturni a turni per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno o per tutto l'anno lavorativo
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 61 e 7 mesi
97,6
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi*
99,6*
almeno 35 anni
minimo 64 e 7 mesi*
100,6*
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni da 72 a 77 all'anno
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi
99,6
Pensione anticipata lavori usuranti: come fare domanda
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta.
In merito alla documentazione si ricorda che per i lavoratori del settore privato, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione risalente all’epoca in cui sono state svolte le attività e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.
Per le attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali .
Si sottolinea infine che la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico pari a:
- un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
ATTENZIONE per personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile citato non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine pur in presenza dei requisiti il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.
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Pensione Vigili del fuoco: le novità dal 2024
Con la circolare 54 del 4 aprile 2024 INPS riepiloga le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in tema di trattamento pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fornisce le istruzioni operative , condivise con il Ministero del lavoro, in particolare sull'incremento della base pensionabile.
Viene inoltre preannunciato un prossimo messaggio riguardante l’indennità di buonuscita (TFS).
Pensione vigili del fuoco 2024: aumenti periodici della base pensionabile
L’articolo 1, comma 98, della legge 234/2021, prevede l’attribuzione a tutto il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile, di aumenti periodici da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento.
In particolare, con riferimento al trattamento pensionistico, l’incremento della base pensionabile opera nella misura
- del 2,5% dal 1° gennaio 2022,
- del 5% dal 1° gennaio 2023,
- del 7,5% dal 1° gennaio 2024,
- del 12,5% dal 1° gennaio 2027 e
- del 15% dal 1° gennaio 2028.
Pertanto, per le anzianità di servizio maturate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio viene trasformato in un incremento figurativo pari alla relativa percentuale in relazione all’anno di riferimento (dal 2,5% al 15%).
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Pensioni estero: stop ai pagamenti con assegno
L'inps informa con il Messaggio del 21 marzo 2024 n. 1194 che continua l'iter di eliminazione , per il pagamento di pensioni all'estero della modalità di pagamento con assegno. In particolare è in corso la campagna informativa con la raccolta dei dati per i pensonati residenti in paesi europei.
Si ricorda che attualmente il contratto con Citibank N.A. incaricata della gestione finanziaria delle prestazioni pensionistiche all'estero , prevede che i pagamenti siano eseguiti :
- in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure
- in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei paesi).
Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l'erogazione della pensione mediante spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.
L'istituto spiega che la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno spesso è compromessa da ritardi per disservizi postali quando addirittura da smarrimento o il danneggiamento, che obbligano il pensionato a chiedere una nuova emissione
Tenuto conto di questo l'Istituto è impegnato a eliminare gradualmente il suddetto strumento di pagamento e sono già state disposte le interruzioni nei riguardi dei pensionati residenti in Austria, Belgio, Tunisia e Australia.
Eliminazione assegni per pensioni in Europa: come funziona
Citibank sta inviando ai beneficiari di pensioni pagate in modalità assegno residenti nei paesi europei, un modulo diretto all'acquisizione dei dati bancari sui quali localizzare i futuri pagamenti.
I pensionati sono stati invitati a restituire il modulo compilato entro il 15 giugno 2024, con in allegato copia di un documento d'identità del richiedente e un documento bancario con le coordinate bancarie – cioè BIC e IBAN oppure Sort Code e Numero di conto per il Regno Unito – nome dell'intestatario ed eventuale cointestatario del conto.
In assenza del modulo compilato il pagamento della rata di luglio 2024 sarà disposto a sportello presso le locali agenzie di Western Union.
Il messaggio tra le altre cose precisa inoltre che
- in caso di domanda di riattivazione di pagamenti precedentemente sospesi si richiederanno al pensionato le sopraindicate coordinate bancarie utili all'accredito dei pagamenti In caso contrario, il pagamento sarà disposto agli sportelli Western Union.
- a partire dal 1° luglio 2024, Citibank provvederà alla conversione nella modalità in contanti a Western Union di pagamenti di rate di pensione di nuova liquidazione o per le quali sia stato richiesto il trasferimento dall'Italia all'estero. Tale modalità di riscossione rimarrà attiva anche per i successivi pagamenti, fino alla richiesta di variazione .
I pensionati che non abbiano inviato nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno:
- contattare il Servizio Citibank di assistenza attraverso l'indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure chiamando il numero +39 02 6943 0693 o i numeri verdi , per ciascun paese, indicati nel sito della Banca all'indirizzo https://www.citibank.com/tts/sa/inps/useful_links.html ,
- avvalersi dell'assistenza dei servizi dei locali Uffici di patronato, oppure
- rivolgersi alla Direzione centrale Pensioni, alla casella di posta elettronica istituzionale [email protected].
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Pagamento pensioni febbraio 2024 e consulenza online
Gli assegni pensionistici di relativi a febbraio 2024 saranno erogati con valuta 1 febbraio 2024 sia sui conti postali che bancari e nella stessa data iniziaranno i pagamenti in contanti presso gli uffici postali .
Nel cedolino della pensione, disponibile online a questo link si può verificare l’importo erogato ogni mese e verificare le motivazioni di eventuali variazioni dell'importo.
Si ricorda che necessario autenticarsi con SPID, o CIE o CNS per accedere alla propria area riservata.
Pensioni febbraio: trattenute fiscali e addizionali
A fine anno è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute fiscali relative al 2023 (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS.
Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS deve recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, fino alla capienza totale dell’importo di pensione in pagamento
Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio dovessero risultare insufficienti per il recupero totale si proseguirà con le trattenute sui ratei mensili successivi fino ad estinzione del debito.
Solo per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo delle ritenute abbia prodotto un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di febbraio, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023.
L'istituto ricorda che:
- le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
- Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
PENSIONI 2024 I CONGUAGLI
Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2024.
TASSAZIONE CON NUOVE ALIQUOTE 2024
Va ricordato che la tassazione delle pensioni è adeguata ai nuovi scaglioni di reddito e alle nuove aliquote 2024 , introdotte dal decreto legislativo n. 216 del 31 dicembre 2023, ( 23% 35% 43%) e che dalla mensilità di aprile 2024 sulla quale sarà corrisposto anche il conguaglio riferito alle mensilità precedenti.
Pensioni INPS consulenza online
Si ricorda che l'INPS offre anche un servizio di Consulenza digitale delle pensioni attraverso cui i pensionati, in maniera semplice, possono verificare se hanno diritto a prestazioni integrative per aumentare il proprio importo in pagamento.
Il servizio è disponibile sia per gli utenti che accedono autenticandosi con le proprie credenziali SPID CIE CNS , sia in modalità non autenticata.
Chi inserisce le proprie credenziali avrà accesso a una selezione di informazioni personalizzate e a un percorso semplificato.
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Quota 103: nuove istruzioni sull’incentivo per posticipo pensione
La legge di Bilancio 2023 ha introdotto, solo per il 2023, la pensione anticipata flessibile (detta anche “Quota 103”) che si consegue con:
- almeno 62 anni di età e
- 41 anni di contributi
- maturati entro il 31.12. 2023.
(Per il 2024 la bozza della legge di bilancio giunta ieri al Senato prevede la proroga ma con calcolo interamente contributivo dell'assegno).
La norma in vigore (e anche la nuova bozza ) prevedono un incentivo alla permanenza al lavoro per chi ha requisiti sopracitati e sceglie di rimanere comunque al lavoro. che consiste nel versamento in busta paga, invece che all'INPS, dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, corrispondenti ai periodi di permanenza al lavoro oltre i 62 anni.
Le disposizioni attuative 2023 sono contenute nel decreto del ministero del lavoro , di concerto con il ministero dell' Economia del 21 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 12 maggio 2023 .
INPS ha comunicato con il messaggio 2426 del 28 giugno 2023 che è stata resa disponibile la procedura telematica per le domande di sgravio. (vedi le istruzioni al penultimo paragrafo)
Con la circolare 82 del 22 settembre l'istituto ha dettagliato la tempistica per la decorrenza dello sconto e le istruzioni Uniemens per tutti i datori di lavoro (v. ultimo paragrafo).
Con il nuovo messaggio 4558 del 19 dicembre è stato ulteriormente chiarito che lo sconto comprende tutta la contribuzione Ivs dovuta dal lavoratore, incluso l’eventuale contributo aggiuntivo dell'1% dovuto in caso di quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, a fronte di aliquote contributive inferiori al 10 per cento.
Il messaggio specifica quindi che per i flussi Uniemens i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva devono utilizzare l’elemento “RecuperoAggRegolarizz”. Operazioni analoghe vanno compiute nella lista PosPa e nella sezione PosAgri
Vediamo di seguito più in dettaglio le opzioni disponibili ai lavoratori con i requisiti per Quota 103 e le istruzioni per le domande.
Quota 103 le opzioni per pensione anticipata o incentivo contributivo
Il lavoratore che matura in requisiti per la pensione con Quota 103 ha dunque tre possibilità:
- andare in pensione anticipatamente
- restare al lavoro con un premio in busta paga corrispondente allo sgravio dei contributi a proprio carico (pari al 9,19% della retribuzione, per la maggior parte dei contratti)
- restare al lavoro, rinunciando allo sgravio nell'ottica di un assegno di pensione più alto.
Pensione anticipata Quota 103
Si ricorda che con l'anticipo pensionistico Quota 103 il soggetto percepisce una assegno massimo lordo pari a 5 volte il trattamento minimo (2.818,70 euro), che sarà applicato fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni , fino al 31 dicembre 2024), anche se l’importo della pensione calcolata dovesse risultare superiore. Dai 67 anni si percepirà la pensione piena.
ATTENZIONE: la prima finestra utile di uscita è fissata:
- Per i lavoratori del settore privato, al 1° aprile 2023
- per i pubblici dipendenti il 1° agosto 2023.
Sgravio contributivo per Quota 103
Come detto, il lavoratore con 62 anni e 41 anni di contributi versati che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo della pensione deve presentare un’istanza all’Inps, che verifica i requisiti e comunica l'esito al datore di lavoro, il quale riconosce il beneficio in busta paga .
ATTENZIONE Le somme saranno imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi e dunque non contribuiranno al montante pensionistico. In sostanza chi continua a lavorare e sceglie di non versare i contributi a suo carico, avrà una pensione più bassa rispetto a quella che maturerebbe continuando a versare la contribuzione piena.
Il bonus contributivo cessa
- al raggiungimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità, e
- al conseguimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
La rinuncia al versamento dei contributi può essere esercitata una sola volta e ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, anche successivi ed è revocabile .
ATTENZIONE: In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne da' comunicazione al nuovo datore di lavoro.
Il decreto attuativo specifica anche che:
- l'importo dei contributi non versati all'INPS e riconosciuti al lavoratore riguarda esclusivamente i contributi pensionistici, sono esclusi quindi ad esempio i contributi Tfs dei pubblici dipendenti e al FIS fondo di integrazione salariale per alcuni settori del privato.
- per coloro che hanno i requisiti per gli esoneri contributivi della legge di bilancio 2022, pari al 3% per imponibili fino 1.923 euro e al 2% per imponibili superiori e fino a 2.692 euro, e del decreto lavoro 48/2023 (ulteriore taglio del 4% in vigore dal luglio 2023) l’incentivo sarà calcolato al netto ma gli importi saranno comunque conteggiati per la pensione di vecchiaia.
Permanenza al lavoro con Quota 103
Con la terza opzione il lavoratore con i requisiti di quota 103 che non fa domanda e continua a percepire la sua solita retribuzione con le trattenute previdenziali fino al momento della pensione “ordinaria” avrà un assegno pensionistico più alto che nel caso precedente, per i maggiori contributi versati.
La domanda di incentivo per il posticipo pensionistico Quota 103
Le istanze di incentivo possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;
- utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
- contattando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Va selezionato in particolare il seguente nuovo prodotto: “Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento (legge di bilancio 2023)”
Incentivo contributivo quota 103 Decorrenza e istruzioni Uniemens
L’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore cessa a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di presentazione della domanda in data antecedente.
- Nel caso in cui, invece, alla data del 31 dicembre 2022 risultassero già soddisfatti i requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 1° aprile 2023 con riferimento ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato e al 1° agosto 2023 per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni..
- Per le domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione con Quota 103 con prima decorrenza anteriore, si può chiedere che si applichi dalla prima data utile per la pensione; in sostanza l'applicazione dello sconto può essere retroattiva.
- Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata, l’esonero dal versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà
La circolare ricorda inoltre che dopo avere ricevuto la domanda dell’incentivo, l’Istituto verifica i requisiti minimi e, entro trenta giorni dalla richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa , comunica al lavoratore e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale” l’esito della domanda
ATTENZIONE Solo dopo tale comunicazione il datore di lavoro può procedere con gli adempimenti a proprio carico, ovvero il mancato versamento a INPS delle somme
Nel caso le contribuzioni siano state già versate all'INPS , il datore di lavoro procede – tramite conguaglio – al recupero utilizzando, per la sezione POSCONTRIBUTIVA :
- per i lavoratori che non godono dell'esonero contributivo parziale articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, il nuovo codice causale “L577”, avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023)”;
- per i lavoratori che beneficiano contestualmente dell’esonero parziale dei contributi IVS per la differenza da recuperare il datore di lavoro deve esporre oltre ai codici in uso L094, L095, L025, L098, L099, L100 il nuovo codice causale “L578".
Nella circolare sono specificate anche le istruzioni per le sezioni POSPA, POSAGRI e per i datori di lavoro domestico.
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Patronato inadempiente all’incarico: lavoratore da risarcire
Con l'ordinanza 34475 2023 dell'11 dicembre la Cassazione ha affermato che gli istituti di patronato nel ricevere un incarico da un utente assumono una responsabilità contrattuale (art. 1176 secondo comma c.c) per cui in caso di provata inadempienza sono tenuti a risarcire il proprio assistito.
L'affermazione si basa non solo sulla disposizione del codice civile citata ma anche sulla disciplina prevista dalla L. 152/2001 la quale prevede che tali istituti debbano esercitare l’attività di informazione, assistenza e tutela a favore dei propri assistiti, con abilitazione a compiere gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni e con pieno potere di rappresentanza. la diligenza richiesta è quella del buon padre di famiglia.
Il caso: domanda di pensione presentata dal Patronato rifiutata
Il caso riguardava l'assistenza fornita da un patronato che non aveva verificato in modo corretto la posizione contributiva del suo assistito, né specificato, nella domanda di pensione di anzianità che infatti era stata respinta in prima battuta respinta ed accolta solo grazie all'intervento di un altro patronato
I giudici di Cassazione hanno giudicato non corrette le sentenze di assoluzione del tribunale e della corte di appello arrivando a considerare che, vista la natura contrattuale del rapporto tra l'ente e l'utente andava applicato l’art. 1218 c.c. per cui il creditore che lamenti un inadempimento o un ritardo nella prestazione dovuta, ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro , salvo il caso in cui l'inadempimento, o il ritardo, sia stato determinato da causa a lui non imputabile.
Viene ricordato il principio affermato già dalle sezioni unite del 30 ottobre 2001 n. 13533 per cui “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”.
Applicando il principio nel caso in oggetto secondo la Cassazione il lavoratore aveva provato :
- sia la fonte negoziale del proprio diritto ovvero il mandato a presentare la domanda di pensione,
- sia l’inadempimento del patronato stesso e
- il danno causato dall'inadempimento , ovvero la perdita delle mensilità di pensione non percepite a causa del primo errore di presentazione della domanda
Invece Il patronato non ha potuto dimostrare l'idoneità del proprio operato cosi come non ha provato che il danno avrebbe potuto essere evitato con una azione diretta di ricorso da parte dell’assistito stesso.
Il diniego al risarcimento viene dunque giudicato illogico e non pertinente con l'esistenza di un l mandato conferito al patronato che tra l'altro avrebbe comunque potuto essere proposto dal patronato in rappresentanza del proprio cliente e senza necessità di un'autorizzazione.