• Pensioni

    Contratti di espansione 2024: possibile riattivazione

    Potrebbe essere in arrivo una nuova versione  del  contratto di espansione introdotto nel 2019 dal decreto Crescita.

    Lo prevede un emendamento presentato dalla relatrice di maggioranza del disegno di legge sul lavoro ATTO 1532 bis attualmente all'esame in Commissione alla Camera.

    Leggi in merito anche Assenze ingiustificate considerate dimissioni nel nuovo DDL Lavoro e  DDL Lavoro la conciliazione potrà essere telematica

    L'utilizzo dello strumento,  che consente il pensionamento  anticipato nel corso di ristrutturazioni aziendali concordate con le rappresentanze sindacali,   sarebbe nuovamente limitato alle aziende medio- grandi, a partire dai 200 dipendenti 

    In attesa della (probabile)   conferma  della misura, dato che l'emendamento è stato proposto dalla maggioranza e non comporta pesanti  finanziamenti pubblici, ricordiamo di seguito le principali caratteristiche e  vediamo in una tabella un confronto con la misura dell'isopensione.

    C'è da dire comunque che l'iter della nuova legge presentata a novembre 2023  è stato piuttosto rallentato nelle ultime settimane. 

    Leggi ulteriori dettagli in Isopensione  uscita con 7 anni di anticipo fino al 2026

    Contratto di espansione: come funziona

    Nella norma istitutiva (in forma sperimentale) del contratto di espansione si  prevedeva un regime di aiuto  per la riorganizzazione delle imprese  basato su un accordo  in sede governativa con le rappresentanze sindacali,  che comprendeva :

    • cassa integrazione straordinaria  e 
    • esodo anticipato fino a 5 anni dei lavoratori, con assegno ponte a carico dei datori di lavoro
    • piano di formazione e riqualificazione per i lavoratori che rimangono e
    • eventuale piano di  assunzioni per agevolare il turn-over generazionale e di competenze con agevolazione prorogata per ulteriori 12 mesi 

    La misura , che inizialmente sostituiva l'istituto previsto dall'art 41 del D.LGS 148-2015 ( contratto di solidarietà espansiva) è stata prorogata   piu volte   e ampliata anche ad aziende di qualsiasi settore con almeno 50 dipendenti ,  ma NON  era stata riconfermata con la legge di bilancio 2024.

    Il  decreto Lavoro (48/2023)  inizialmente  conteneva la proroga  del contratto di espansione fino a tutto il 2025,  poi defalcata dal testo finale . Era stata concessa  invece la possibilità, per i contratti stipulati entro il 2022, di intervenire entro il 2023 per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro in un arco di tempo di 12 mesi ulteriori rispetto al termine individuato in origine.

    Con questa novità restano a disposizione delle aziende come strumenti di accompagnamento alla pensione   nel 2024:

    • l'isopensione (art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012)
    •  l’assegno straordinario dei  fondi di solidarietà bilaterali e
    •  l’Ape sociale, riservata solo ad alcune categorie di lavoratori svantaggiati
      Si ricorda che per presentare il piano l’impresa deve :
      1. concordare con le  RSA o alla RSU delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative  le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati, nonchè la volontà di sottoscrivere un contratto di espansione ex art. 41 comma 5 e 5 bis D.Lgs. 148/2015.  
      2. Deve anche essere presentata domanda di esame congiunto della situazione aziendale al competente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  o agli uffici regionali .Per i lavoratori interessati dal piano di formazione e di riqualificazione e che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico è  prevista una cassa integrazione per un massimo di 18 mesi in cui  la riduzione media oraria non può superare il 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
        Inoltre, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, fino al 100% nel periodo coperto dal contratto.

    Scivolo pensionistico del contratto di espansione: requisiti e costi

    Il contratto di espansione consente di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori  che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione ( che puo essere sia di vecchiaia che pensione anticipata – legge 92 2012). 

    Nei 60 mesi sono comprese anche le cd. finestre  in caso di accesso alle pensioni anticipate .

     Gli interessati devono dare il loro consenso in forma scritta. L'accordo puo riguardare anche un periodo inferiore ai 5 anni.

    A questi lavoratori il datore di lavoro riconosce un'indennità mensile, "di esodo", commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto,  fino alla  prima decorrenza utile della pensione . 

    Per il versamento dell'indennità  l'azienda gode del contributo dello Stato per 24 mesi   pari all'importo  di NASPI che sarebbe spettato al lavoratore .

    Se l'uscita è correlata alla decorrenza di una  pensione anticipata ( ma non Quota 100 o Quota 102), il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, ridotti  dell'importo della  contribuzione figurativa, che viene comunque calcolata per intero.

    Si sottolinea che la legge di bilancio 2022 ha modificato anche il meccanismo di decalage della NASPI che non iniziava a scendere dal 4° mese bensi:

    • a partire dal 6 mese per i lavoratori fino a 49 anni
    • a partire dal 8° mese per i lavoratori dai 50 anni 

    Questo portava un ulteriore risparmio per i datori di lavoro, in particolare nelle aziende in cui lo scivolo pensionistico venga utilizzato solo per due anni . Dopo i primi due anni, corrispondenti alla  durata della NASPI, infatti, i costi dell'indennità ponte sono interamente a carico del datore di lavoro . 

    Contratto di espansione e nuove assunzioni: novità 2022

    Un ulteriore beneficio era garantito alle imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che  si impegnino ad effettuare:

    •  almeno una assunzione
    •  per ogni tre lavoratori che usufruiscono dello scivolo pensionistico;

     in questo caso  la riduzione dei versamenti  contributivi spetta per  ulteriori 12 mesi.

    Possibili anche assunzioni a  tempo parziale.

    La legge di bilancio 2022  aveva reso lo strumento più conveniente  ricomprendendo assunzioni  con contratto di apprendistato professionalizzante, di  lavoratori in cassa integrazione straordinaria, purche rispondenti  al piano di riorganizzazione e apporti nuove competenze all'azienda .

    Confronto tra contratto di espansione e Isopensione

    isopensione contratto di espansione
    aziende interessate  sopra i 15 dipendenti imprese o reti di imprese sopra i 50 dipendenti 
    requisiti prepensionamento 7 anni di distanza dalla decorrenza della pensione (fino al 2023) poi 4 5 anni
    costi per il datore di lavoro piu costoso: indennità ponte + contribuzione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 48 mesi meno costoso:

    •  solo indennità ponte  verso la pensione di vecchiaia 
    • indennità +  (contribuzione – valore della naspi) verso la pensione anticipata per 2 anni poi indennità + contribuzione
    adempimenti accordo sindacale accordo sindacale in sede governativa
    tutela per i lavoratori da modifiche formative future salvaguardia solo se prevista nell'accordo salvaguardia a norma di legge

  • Pensioni

    Pensioni anticipate lavori usuranti: domande entro il 1° maggio

    L’INPS, con il messaggio 812  del 23.2.2024 ,  ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024 delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, per  soggetti che perfezionano i  requisiti nell’anno 2025, ai fini del pensionamento anticipato.

    L'istituto sottolinea che la domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

    Vengono richiamate per maggiori dettagli le  istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018 e sono fornite le tabelle per le diverse categorie di lavoratori con la specifica dei requisiti contributivi e di anzianità richiesti.

    In particolare,  INPS ricorda che i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non verranno adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.

    Pensione anticipata lavori usuranti tabelle requisiti 1.1.-31.12.2025

    INPS fornisce le seguenti tabelle dei requisiti .

    PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 1 gennaio  al 31 dicembre 2025

    Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e 

    lavoratori notturni  a turni per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno  o  per tutto l'anno lavorativo

    LAVORATORI DIPENDENTI

    LAVORATORI AUTONOMI

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    almeno 35 anni

    minimo 61 e 7 mesi

    97,6

    almeno 35 anni

    minimo 62 e 7 mesi

    98,6

    PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:

    LAVORATORI DIPENDENTI

    LAVORATORI AUTONOMI

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    almeno 35 anni

    minimo 63 e 7 mesi*

    99,6*

    almeno 35 anni

    minimo 64 e 7 mesi*

    100,6*

     

    PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni da 72 a 77 all'anno

    LAVORATORI DIPENDENTI

    LAVORATORI AUTONOMI

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    almeno 35 anni

    minimo 62 e 7 mesi

    98,6

    almeno 35 anni

    minimo 63 e 7 mesi

    99,6

    Pensione anticipata lavori usuranti: come fare domanda

    La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta.

    In merito alla documentazione si ricorda che per i lavoratori del settore privato, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione risalente  all’epoca in cui sono state svolte le attività e la  stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora  per allora”.

    Per le attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali .

    Si sottolinea infine che la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta   il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico  pari a:

    •  un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
    •  due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
    •  tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

    ATTENZIONE per  personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile citato  non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di  riconoscimento del beneficio oltre il termine pur in presenza dei requisiti il differimento della decorrenza della pensione al 1°  settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

  • Pensioni

    Pensione Vigili del fuoco: le novità dal 2024

    Con la circolare 54 del 4 aprile 2024 INPS riepiloga le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022  in tema di trattamento pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e fornisce le istruzioni operative  , condivise con il Ministero del lavoro, in particolare sull'incremento della base pensionabile.

     Viene inoltre preannunciato un  prossimo messaggio riguardante l’indennità di buonuscita (TFS).

    Pensione vigili del fuoco 2024: aumenti periodici della base pensionabile

    L’articolo 1, comma 98, della  legge 234/2021,   prevede l’attribuzione a tutto il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile, di aumenti periodici da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento.

    In particolare, con riferimento al trattamento pensionistico, l’incremento della base pensionabile opera nella misura

    • del 2,5% dal 1° gennaio 2022, 
    • del 5% dal 1° gennaio 2023, 
    • del 7,5% dal 1° gennaio 2024,
    •  del 12,5% dal 1° gennaio 2027 e 
    • del 15% dal 1° gennaio 2028.

    Pertanto, per le anzianità di servizio maturate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio viene trasformato in un incremento figurativo pari alla relativa percentuale in relazione all’anno di riferimento (dal 2,5% al 15%).

  • Pensioni

    Pensioni estero: stop ai pagamenti con assegno

    L'inps informa con il  Messaggio  del 21 marzo 2024 n. 1194 che continua l'iter di eliminazione , per il pagamento di pensioni all'estero  della modalità di pagamento  con assegno. In particolare è in corso la campagna informativa con la raccolta dei dati per i pensonati residenti in paesi europei.

     Si ricorda che attualmente il contratto con Citibank N.A. incaricata della gestione finanziaria delle prestazioni pensionistiche all'estero , prevede che i pagamenti siano eseguiti :

    1. in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure
    2.  in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei paesi).

    Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l'erogazione della pensione mediante  spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile. 

    L'istituto  spiega che la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno spesso è compromessa da ritardi  per disservizi postali quando addirittura da  smarrimento o il danneggiamento, che obbligano il pensionato  a chiedere una nuova emissione 

    Tenuto conto di questo l'Istituto è impegnato a eliminare gradualmente il suddetto strumento di pagamento e sono già state disposte le interruzioni  nei riguardi dei pensionati residenti in Austria, Belgio, Tunisia e Australia.

    Eliminazione assegni per pensioni in Europa: come funziona

    Citibank  sta inviando ai beneficiari di pensioni pagate in modalità assegno residenti nei paesi europei, un modulo diretto all'acquisizione dei dati bancari sui quali localizzare i futuri pagamenti. 

    I pensionati sono stati invitati a restituire il modulo compilato  entro il 15 giugno 2024, con in allegato copia di un documento d'identità del richiedente  e un documento  bancario con  le coordinate bancarie – cioè BIC e IBAN oppure Sort Code e Numero di conto per il Regno Unito – nome dell'intestatario ed  eventuale cointestatario del conto.

    In assenza del modulo compilato  il pagamento della rata di luglio 2024 sarà disposto a sportello presso le locali agenzie di Western Union.

    Il messaggio  tra le altre cose precisa inoltre che 

    • in caso di domanda di riattivazione di pagamenti precedentemente sospesi  si richiederanno al pensionato le sopraindicate coordinate bancarie utili all'accredito dei pagamenti In caso contrario, il pagamento sarà disposto agli sportelli Western Union.
    • a partire dal 1° luglio 2024, Citibank provvederà alla conversione nella modalità in contanti a Western Union di pagamenti di rate di pensione di nuova liquidazione o per le quali sia stato richiesto il trasferimento dall'Italia all'estero. Tale modalità di riscossione rimarrà attiva anche per i successivi pagamenti, fino alla richiesta di variazione .

    I pensionati che non abbiano inviato nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno:

    • contattare il Servizio Citibank di assistenza attraverso l'indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure chiamando il numero +39 02 6943 0693 o i numeri  verdi , per ciascun paese, indicati nel sito della Banca all'indirizzo https://www.citibank.com/tts/sa/inps/useful_links.html ,
    • avvalersi dell'assistenza dei servizi dei locali Uffici di patronato, oppure 
    • rivolgersi alla  Direzione centrale Pensioni, alla  casella di posta elettronica istituzionale [email protected].

  • Pensioni

    Pagamento pensioni febbraio 2024 e consulenza online

    Gli assegni pensionistici di relativi a febbraio 2024 saranno erogati con valuta 1 febbraio 2024 sia sui conti postali che bancari e nella stessa data iniziaranno i pagamenti in contanti presso gli uffici postali  .

    Nel cedolino  della pensione,  disponibile online  a questo link si può verificare l’importo erogato ogni mese  e verificare le motivazioni di eventuali variazioni dell'importo.

    Si ricorda che  necessario autenticarsi con SPID, o CIE o CNS per accedere alla propria area riservata.

    Pensioni febbraio: trattenute fiscali  e addizionali 

    A fine anno è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute fiscali  relative al 2023 (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS.

    Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS deve recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, fino alla capienza totale dell’importo di pensione in pagamento 

    Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio dovessero risultare insufficienti per il recupero totale si proseguirà con le trattenute sui ratei mensili successivi fino ad estinzione del debito.

    Solo per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo delle ritenute abbia prodotto un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

    Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di febbraio, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023.

    L'istituto ricorda che:

    •  le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
    • Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

    PENSIONI 2024 I CONGUAGLI 

    Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2024.

     TASSAZIONE CON NUOVE ALIQUOTE  2024

    Va ricordato che la tassazione delle pensioni è  adeguata ai nuovi scaglioni di reddito e alle nuove aliquote 2024 , introdotte dal decreto legislativo n. 216 del 31 dicembre 2023, ( 23% 35% 43%)  e che  dalla mensilità di aprile 2024 sulla quale sarà corrisposto anche il conguaglio riferito alle mensilità precedenti.

    Pensioni INPS consulenza online

    Si ricorda che l'INPS offre anche un servizio di Consulenza  digitale delle pensioni attraverso cui i pensionati, in maniera semplice, possono verificare se hanno diritto a prestazioni integrative per aumentare il proprio importo in pagamento.

    Il servizio è disponibile sia per gli utenti che accedono autenticandosi con le proprie credenziali SPID CIE CNS , sia in modalità non autenticata.

    Chi inserisce le proprie credenziali avrà accesso a una selezione di informazioni personalizzate e a un percorso semplificato.

  • Pensioni

    Quota 103: nuove istruzioni sull’incentivo per posticipo pensione

    La legge di Bilancio 2023 ha introdotto, solo per il 2023, la pensione anticipata flessibile (detta anche “Quota 103”) che si consegue con:

    • almeno 62 anni di età e
    • 41 anni di contributi
    • maturati entro il 31.12. 2023.

    (Per il 2024 la bozza della legge di bilancio giunta ieri al Senato prevede la proroga ma con calcolo interamente contributivo dell'assegno).

     La norma  in vigore (e anche la nuova bozza ) prevedono   un incentivo alla permanenza al lavoro  per chi ha requisiti sopracitati e sceglie di rimanere comunque al lavoro. che  consiste nel versamento in busta paga, invece che all'INPS,  dei contributi previdenziali  a carico del lavoratore,   corrispondenti ai periodi di permanenza al lavoro oltre i 62 anni. 

    Le disposizioni attuative  2023 sono contenute nel  decreto del ministero del lavoro , di concerto con il ministero dell' Economia  del 21 marzo 2023 pubblicato  in Gazzetta ufficiale  il 12 maggio 2023 .

    INPS ha comunicato con il messaggio   2426 del 28 giugno 2023  che è stata resa disponibile la procedura telematica per le domande di sgravio. (vedi le istruzioni al penultimo paragrafo) 

    Con la circolare 82 del 22 settembre l'istituto ha dettagliato  la tempistica per la decorrenza dello sconto e le istruzioni Uniemens per tutti i datori di lavoro (v. ultimo paragrafo).

    Con il nuovo  messaggio 4558 del 19 dicembre  è stato ulteriormente  chiarito che lo sconto comprende  tutta la contribuzione Ivs dovuta dal lavoratore, incluso l’eventuale contributo aggiuntivo  dell'1% dovuto in caso di  quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, a fronte di aliquote contributive inferiori al 10 per cento.

    Il messaggio  specifica quindi   che per i flussi Uniemens  i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva devono utilizzare  l’elemento “RecuperoAggRegolarizz”. Operazioni analoghe vanno compiute nella lista PosPa e nella sezione PosAgri

    Vediamo di seguito più in dettaglio le opzioni disponibili ai lavoratori con i requisiti per Quota 103  e le istruzioni per le domande.

    Quota 103 le opzioni per pensione anticipata o  incentivo contributivo 

    Il lavoratore che matura in requisiti per la pensione con Quota 103 ha dunque  tre possibilità: 

    1. andare in pensione anticipatamente 
    2. restare al lavoro con un premio in busta paga  corrispondente allo  sgravio dei contributi a proprio carico (pari al 9,19%  della retribuzione, per la maggior parte dei contratti)
    3. restare al lavoro, rinunciando allo sgravio nell'ottica di un assegno di pensione più alto.

    Pensione anticipata Quota 103

    Si ricorda che con  l'anticipo pensionistico   Quota 103  il soggetto percepisce una assegno massimo lordo  pari a 5 volte il trattamento minimo (2.818,70 euro), che sarà applicato fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni , fino al 31 dicembre 2024), anche se l’importo della pensione calcolata dovesse risultare superiore. Dai 67 anni si percepirà la pensione piena.

    ATTENZIONE:   la prima finestra utile  di uscita  è fissata: 

    • Per i lavoratori del settore privato, al 1° aprile 2023
    • per i pubblici dipendenti il     1° agosto 2023.

    Sgravio contributivo per Quota 103

    Come detto,  il lavoratore  con 62 anni e 41 anni di contributi versati che intende avvalersi  dell'incentivo al posticipo della pensione  deve presentare un’istanza all’Inps,  che verifica i requisiti  e comunica l'esito  al datore di lavoro, il quale  riconosce il  beneficio in busta paga .

    ATTENZIONE Le somme  saranno imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi e dunque non contribuiranno al montante pensionistico. In sostanza chi  continua a lavorare e sceglie di non versare i contributi a suo carico, avrà una pensione più bassa rispetto a quella che maturerebbe continuando a versare la contribuzione piena.

    Il bonus contributivo  cessa 

    •   al raggiungimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità,  e
    •  al conseguimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

    La rinuncia al versamento dei contributi  può essere esercitata una sola volta e ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, anche successivi   ed  è revocabile .

    ATTENZIONE: In caso di  variazione  del  datore  di  lavoro,  la  scelta  di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS  ne  da' comunicazione al nuovo datore di lavoro. 

    Il decreto attuativo specifica anche che:

    1.  l'importo dei contributi non versati all'INPS e riconosciuti al lavoratore riguarda esclusivamente i contributi pensionistici,  sono esclusi quindi  ad esempio i contributi Tfs dei pubblici dipendenti e al FIS  fondo di integrazione salariale per alcuni settori del privato.
    2.  per coloro che hanno i requisiti per gli esoneri contributivi della  legge di bilancio 2022,  pari al 3% per imponibili  fino 1.923 euro e al 2% per imponibili superiori e fino a 2.692 euro, e del  decreto lavoro  48/2023 (ulteriore taglio del 4% in vigore dal luglio 2023) l’incentivo sarà calcolato al netto  ma  gli importi saranno comunque conteggiati per la pensione di vecchiaia.

    Permanenza al lavoro con Quota 103

    Con la terza opzione il lavoratore con i requisiti  di quota 103  che non fa domanda e continua a percepire la sua solita  retribuzione con le trattenute previdenziali  fino al momento della pensione “ordinaria”   avrà un assegno pensionistico più alto che  nel caso precedente, per i maggiori contributi versati.

    La domanda di incentivo per il posticipo pensionistico Quota 103 

    Le istanze di incentivo  possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;
    2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
    3. contattando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Va selezionato in particolare il seguente nuovo prodotto:  “Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento (legge di bilancio 2023)”

    Incentivo contributivo quota 103 Decorrenza e istruzioni Uniemens

    L’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore  cessa  a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di presentazione della domanda in data antecedente.

    • Nel caso in cui, invece, alla data del 31 dicembre 2022 risultassero già soddisfatti i requisiti  per la pensione anticipata flessibile, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 1° aprile 2023 con riferimento ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato e al 1° agosto 2023 per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni..
    • Per le domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione con Quota 103 con prima decorrenza anteriore, si può chiedere che si applichi dalla prima data utile per la pensione; in sostanza l'applicazione dello sconto può essere retroattiva.
    • Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata, l’esonero dal versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà 

    La circolare ricorda inoltre che dopo avere ricevuto la domanda  dell’incentivo, l’Istituto verifica  i  requisiti minimi   e, entro trenta giorni dalla  richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa ,  comunica al lavoratore e  al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”  l’esito della domanda 

    ATTENZIONE Solo dopo tale comunicazione il datore di lavoro può procedere  con gli adempimenti a proprio carico, ovvero il mancato  versamento a INPS delle somme 

    Nel caso le contribuzioni siano state già versate all'INPS , il datore di lavoro procede – tramite conguaglio – al recupero utilizzando, per la sezione POSCONTRIBUTIVA :

    • per  i lavoratori che non godono dell'esonero contributivo parziale articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023,   il nuovo codice causale “L577”, avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023)”;
    • per i lavoratori che beneficiano  contestualmente dell’esonero parziale dei contributi IVS  per la differenza  da recuperare il datore di lavoro deve esporre oltre ai codici in uso L094, L095, L025, L098, L099, L100   il nuovo codice causale “L578".

    Nella circolare sono specificate anche le istruzioni per le sezioni POSPA, POSAGRI e per i datori di lavoro domestico. 

  • Pensioni

    Patronato inadempiente all’incarico: lavoratore da risarcire

     Con l'ordinanza 34475 2023 dell'11 dicembre la Cassazione ha affermato che  gli istituti di patronato  nel ricevere un incarico da un  utente assumono una responsabilità contrattuale  (art. 1176 secondo comma c.c)  per cui in caso di provata inadempienza sono tenuti a risarcire il proprio assistito.

    L'affermazione  si basa non solo sulla disposizione del codice civile citata ma anche sulla disciplina prevista dalla  L. 152/2001 la quale prevede che tali istituti debbano  esercitare l’attività di informazione, assistenza e tutela a favore dei propri assistiti, con abilitazione a compiere gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni e con pieno potere di rappresentanza.  la diligenza  richiesta  è quella del buon padre di famiglia.

    Il caso: domanda di pensione  presentata dal Patronato rifiutata

    Il caso riguardava  l'assistenza fornita da un patronato  che non aveva verificato in modo corretto la posizione contributiva del suo assistito, né specificato, nella domanda di pensione di anzianità che infatti era stata respinta  in prima battuta respinta ed accolta solo grazie all'intervento di un altro patronato 

    I giudici di Cassazione hanno giudicato non corrette le sentenze di assoluzione del tribunale e della corte di appello   arrivando a considerare che, vista   la natura contrattuale del rapporto tra l'ente e l'utente  andava applicato l’art. 1218 c.c. per cui  il creditore  che lamenti un inadempimento o un ritardo nella  prestazione dovuta, ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro , salvo  il caso in cui l'inadempimento, o il ritardo, sia stato determinato da  causa a lui non imputabile.

    Viene ricordato il principio affermato già dalle sezioni unite  del  30 ottobre 2001 n. 13533 per cui “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”.

    Applicando il principio nel caso  in oggetto  secondo la Cassazione   il lavoratore  aveva provato :

    • sia la fonte negoziale del proprio diritto  ovvero il mandato a presentare la domanda di pensione, 
    • sia  l’inadempimento del patronato stesso e 
    •  il danno  causato dall'inadempimento , ovvero la perdita delle mensilità di pensione  non percepite  a causa del primo errore di presentazione della domanda

    Invece Il patronato non ha potuto dimostrare  l'idoneità del proprio operato cosi come non ha provato che il danno avrebbe potuto essere evitato  con una azione diretta  di ricorso  da parte dell’assistito stesso. 

    Il diniego  al risarcimento viene dunque giudicato illogico  e non pertinente con  l'esistenza di un l mandato conferito al patronato  che tra l'altro avrebbe  comunque potuto essere proposto dal patronato  in rappresentanza del proprio cliente e senza necessità di  un'autorizzazione.