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Pensione PA a 70 anni: novità e chiarimenti ministeriali
Con la legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 165, della legge 207/2024), il legislatore ha introdotto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio il personale, sia dirigenziale sia non dirigenziale, fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale misura si configura come un’opportunità con precisi limiti e requisiti , limitata al 10% delle facoltà assunzionali disponibili, e riservata esclusivamente a quei dipendenti che abbiano conseguito valutazioni di performance eccellenti.
Nei giorni scorsi è stata emanata una direttiva dal Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che chiarisce l'applicazione e pone l’accento sull’importanza del trasferimento di competenze: l’obiettivo dichiarato è affiancare ai nuovi assunti personale con un consolidato bagaglio di esperienza, garantendo un accompagnamento efficace durante il ricambio generazionale in atto.
Vediamo di seguito la norma e i chiarimenti sui requisiti e criteri di applicazione
Pensioni PA: criteri di applicazione del trattenimento in servizio dal 2025
Le indicazioni operative chiariscono che il trattenimento in servizio non rappresenta un diritto per il lavoratore, bensì una scelta discrezionale dell’amministrazione, subordinata al consenso del dipendente interessato.
La direttiva sottolinea come l’individuazione dei dipendenti da trattenere debba basarsi su criteri rigorosi: saranno considerati idonei soltanto coloro che abbiano ottenuto giudizi di performance ottimi o eccellenti, eliminando così ogni automatismo.
È altresì escluso il personale appartenente a magistrature, forze armate, polizia e vigili del fuoco. La misura, inoltre, prevede un’attenta valutazione preliminare da parte degli enti, che devono accertare la dimensione e durata delle esigenze funzionali.
Prevista anche una durata minima del trattenimento auspicabilmente non inferiore a un anno, ad evitare abusi e disomogeneità eccessiva di applicazione In particolare, per il personale dirigenziale, gli incarichi potranno essere rinnovati o conferiti ex novo anche per periodi inferiori al minimo triennale stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001, purché siano rispettati i limiti ordinamentali.
La normativa precisa infine che il trattenimento deve avvenire senza soluzione di continuità rispetto alla cessazione del servizio, escludendo ipotesi di richiamo successivo. Rimangono però esclusi dalla proroga quei dipendenti già beneficiari di deroghe precedenti, come nel caso di chi opera nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).
Trattenimento in servizio PA 2025: dettagli operativi e tabella età pensione
In sintesi si evidenziano i seguenti dettagli operativi
67 anni come nuovo limite ordinamentale:
A partire dal 2025, è stato abrogato l'obbligo di collocamento a riposo d'ufficio a 65 anni per chi matura i requisiti pensionistici.
Il limite per il pensionamento d'ufficio è fissato a 67 anni.
Trattenimento fino a 70 anni:
Possibile solo su iniziativa dell'amministrazione per massimo il 10% delle facoltà assunzionali.
Riservato a chi ha conseguito valutazioni di merito elevate ("ottimo" o "eccellente").
Deve essere documentata nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) l’esigenza organizzativa e la durata della proroga.
Condizioni aggiuntive per dirigenti:
I dirigenti possono avere incarichi rinnovati per una durata inferiore ai 3 anni previsti, purché rispettino i limiti dell’età massima (70 anni).
Esclusioni:
Non sono previste proroghe per il personale già in deroga per altri motivi.
Non applicabile a categorie specifiche come magistrati, forze dell’ordine e vigili del fuoco.
Tabella di sintesi
Età di Pensionamento nella Pubblica Amministrazione
Categoria Età di Pensionamento Ordinaria Requisiti Aggiuntivi o Deroghe Pensione ordinaria 67 anni Età minima per il pensionamento, salvo eccezioni. Trattenimento in servizio Fino a 70 anni – Valutazione di performance "ottima" o "eccellente".
– Necessità organizzative documentate.
– Consenso del dipendente.Deroghe precedenti escluse – Dipendenti già trattenuti per altri motivi (es. PNRR) non prorogabili. Categorie escluse – Magistrature, Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco. -
Pensione erogata dopo il decesso: recupero credito per l’ente
Nella Risposta a interpello 7 del 17 gennaio 2025 l''Agenzia si occupa di un caso di indebita corresponsione di emolumenti pensionistici e delle conseguenti implicazioni fiscali legate alla restituzione delle somme percepite.
Il tema si inserisce nel quadro normativo delineato dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto il credito d’imposta per i sostituti d’imposta in relazione a somme indebitamente versate. Tale normativa mira a garantire una maggiore trasparenza e una corretta gestione dei rapporti fiscali tra sostituti d’imposta, erario e soggetti coinvolti in episodi di ripetizione di indebito.
Nell'interpello in particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su come il sostituto d’imposta debba operare per beneficiare del credito d’imposta, pari al 30% delle somme restituite.
L'analisi si concentra sul quesito posto da un’istituzione, indicata come [ALFA], che ha erogato indebitamente una pensione dopo il decesso del beneficiario e ha successivamente ottenuto una pronuncia giudiziaria che dispone la restituzione parziale degli importi.
Vediamo piu in dettaglio il caso e le indicazioni dell'amministrazione finanziaria.
Rimborso per pensione indebita: il caso
Il caso analizzato riguarda l’istituzione prevdidenziale che, tra settembre 2016 e aprile 2018, ha corrisposto erroneamente emolumenti pensionistici a un soggetto deceduto il 18 settembre 2016. Questo errore si è verificato per la mancata conoscenza dell’avvenuto decesso.
Per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate, l’istituzione ha avviato un procedimento giudiziario nei confronti dell’erede legittimo, indicato come [GAMMA], e di un istituto bancario, [DELTA], che deteneva parte delle somme erogate su un conto corrente intestato al defunto.
Il Tribunale ha emesso una sentenza in data 14 luglio 2024, ordinando a [GAMMA] e a [DELTA] di restituire rispettivamente diverse porzioni delle somme ricevute, inclusi gli interessi legali. Tuttavia, la sentenza è suscettibile di appello, pur essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 282 del codice di procedura civile.
L’istituzione ha inoltre evidenziato che le somme in questione erano state soggette a ritenute fiscali operate in qualità di sostituto d’imposta. Nel quadro di questa complessa vicenda, [ALFA] ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo agli adempimenti necessari per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, pari al 30% delle somme recuperate.
Credito di imposta e pensione indebita: la risposta del’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito sottolineando che il diritto al credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere contestata la legittimità della richiesta di restituzione. Ciò significa che, indipendentemente dalle modalità con cui le somme vengono restituite (ad esempio, in forma rateale o con ritardi), il credito d’imposta spetta al sostituto d’imposta una volta accertata la definitività della pretesa alla restituzione.
Inoltre, l’Agenzia ha precisato che il credito d’imposta, pari al 30% delle somme restituite al netto delle ritenute fiscali, deve essere riportato nel modello 770 del 2025, quadro SX, colonna 5.
Contestualmente, l’istituzione dovrà emettere una Certificazione Unica a nome del defunto, indicando nella sezione “Somme restituite” l’importo netto delle somme recuperate. Tale procedura consente al sostituto d’imposta di compensare il credito d’imposta senza limiti di importo, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.
L’Agenzia ha infine chiarito che, nelle more di un’eventuale impugnazione della sentenza, [ALFA] può già fruire del credito per le somme effettivamente restituite, indipendentemente dall’identità del soggetto che effettua la restituzione, purché si tratti di somme imputabili al defunto o ai suoi eredi.
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Cessione quinto: controlli automatici sui rinnovi dal 2025
Con il messaggio 85 del 10 gennaio 2025 INPS informa sulla nuova funzione di controllo sul rinnovo dei contratti di finanziamento stipulati dai pensionati INPS mediante cessione di un quinto della pensione, regolato dall'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950.
La nuova funzione presente sulla piattaforma prevede il blocco automatico di eventuali richieste di rinnovo che non rispettino i limiti previsti dalla normativa vigente.
Vediamo di seguito i dettagli sulla normativa e le novità.
Controlli automatici e procedura “Quote Quinto”
Va ricordato che l'articolo 39 stabilisce che i pensionati possono rinegoziare i prestiti con banche o finanziarie solo rispettando precisi limiti temporali:
- almeno due anni per cessioni quinquennali e
- quattro anni per quelle decennali.
Inoltre, se il prestito precedente è stato estinto anticipatamente, deve passare almeno un anno prima di stipularne uno nuovo.
infine, la Banca d'Italia impone che almeno due quinti delle rate del vecchio contratto siano stati pagati prima di rinnovarlo.
L'INPS come ente che gestisce i pagamenti informa quindi che è stata implementata una funzione automatica nel sistema "Quote Quinto" per bloccare i rinnovi che non rispettano i limiti di legge. La documentazione cartacea o inviata tramite PEC sarà accettata solo se riguarda casi specifici, come l'estinzione del prestito.
Per i contratti in sospeso notificati prima dell'attivazione del sistema automatico, le verifiche sono effettuate manualmente.
Rinnovi cessione quinto: Esempi pratici e deroghe
Il messaggio 85 2025 precisa quindi che :
- I prestiti quinquennali possono essere rinnovati con un piano decennale anche prima di due anni, a patto che il vecchio finanziamento sia estinto.
- I tempi di attesa per il rinnovo si calcolano in base ai due quinti delle rate, con arrotondamenti al mese più vicino.
- Alcuni prestiti trasferiti dalla busta paga alla pensione non seguono queste regole.
- L' INPS non verifica la condizione di un anno minimo di attesa dopo l'estinzione anticipata, lasciandola alla responsabilità delle parti coinvolte.
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Pensioni 2025: tutte le novità della legge di bilancio
Vediamo in sintesi le principali misure previste per la previdenza nella legge di bilancio 2025, approvata in Senato definitivamente senza discussione e in attesa di pubblicazione in Gazzetta. Come anticipato negli ultimi giorni le novità sono limitate, con nuove proroghe per gli anticipi con Opzione Donna, APE sociale e Quota 103, piccoli aumenti delle pensioni sociali, la conferma dell'incentivo contributivo per chi resta in servizio, un accesso agevolato alla pensione anticipata per chi ha versato a partire dal 1996 e può far valere le rendite della previdenza integrativa ai fini del raggiungimento della soglia minima dell'assegno di pensione.
Novità pensioni 2025: anticipi solo con sistema contributivo
Malgrado i recenti buoni risultati del gettito fiscale 2023, viste le necessità di riconfermare le misure di riduzione del cuneo fiscale per la classe media, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non ha potuto assicurare molte risorse per la previdenza.
Si ricorda che lo scorso anno la spesa per le pensioni si è impennata di quasi l'8% per l'aumento dell'inflazione e il Ministro Giorgetti proprio in questa stagione aveva affermato: "con questa denatalità impossibile pensare ad aumentare la spesa pensionistica", né nel breve né nel medio periodo.
Nelle prime indiscrezioni si parlava di uscite anticipate solo per alcune categorie, come le forze armate , e di introdurre Quota 41, anche se in versione contributiva, (che avrebbe richiesto tra i 600 milioni e un miliardo di euro), mentre Forza Italia spingeva invece per un innalzamento deciso delle pensioni minime.
L'intervento si conferma invece in continuità con le misure introdotte con l'ultima legge di bilancio, seguendo la linea tracciata con il bonus Maroni, che incentiva la permanenza al lavoro e rinunciando alla riforma complessiva che doveva mandare in soffitta la legge Fornero.
Le novità includono dunque nuovamente la proroga di
- Quota 103 nella versione "contributiva",
- l'Ape Sociale e
- Opzione Donna.
Il cosiddetto bonus Maroni , cioè il taglio sui contributi da versare all'INPS con aumento del netto, verrà esentato da imposte e viene esteso anche a chi accede alla pensione anticipata " classica" (senza requisito di età ma con 42 anni e 10 mesi di contributi o 41 anni e 10 mesi per le donne)
Prevista anche la possibilità prolungare il servizio nella Pubblica Amministrazione fino a 70 anni.
Si rafforza infine l'agevolazione per le pensioni determinate con il sistema contributivo per le madri con 4 figli per le quali l’età di accesso alla pensione sarà abbassata di 16 mesi, invece che i 12 attuali.
Pensioni 2025: fondi integrativi per l’anticipo dei contributivi
Un emendamento al testo iniziale del DDL bilancio approvato in extremis in Commissione alla Camera prevede che dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata e solo su richiesta dell’assicurato, può essere computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare cui l’assicurato abbia aderito.
Ciò significa che dal 2025 i lavoratori interamente contributivi (coloro che hanno iniziato a versare contributi dal 1995) potranno accedere alla pensione anticipata a partire dai 64 anni di età, sfruttando la possibilità di cumulare una quota della rendita proveniente dalla previdenza complementare.
Tuttavia, il requisito contributivo salirà da 20 a 25 anni, per poi aumentare ulteriormente a 30 anni dal 2030. Inoltre, continuerà ad applicarsi l’adeguamento agli eventuali miglioramenti nella speranza di vita.
La quota integrativa di previdenza complementare consentirà di raggiungere più facilmente la soglia minima di trattamento richiesta per usufruire di questa opzione di pensionamento. La soglia corrisponde a tre volte l’assegno sociale (pari a 534,41 euro mensili).
Restano invariate per ora le agevolazioni per le donne con figli con soglie fissate a:
- 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio e
- 2,6 volte per quelle con due o più figli.
Dal 2030, però, questa soglia salirà a 3,2 volte l’assegno sociale per compensare i costi della misura.
Per i lavoratori contributivi che non aderiscono alla previdenza integrativa, i requisiti per l'anticipo, secondo la Legge Fornero rimarranno invariati: 64 anni di età e 20 anni di contributi.
La norma prevede anche che per consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione, le forme di previdenza complementare dovranno mettano a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile.
Un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia dovrà individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.
Aumenti pensioni minime e assegni sociali
Per quanto riguarda le pensioni già in essere, non è stata confermata la proroga del meccanismo di rivalutazione per fasce introdotto per il biennio 2023-24 che si trasforma in sistema a scaglioni su cui viene applicata in modo diverso la rivalutazione annuale .
Viene esclusa la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, per i pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS.
Aumenti assegni:
- Solo per l’anno 2025, l’importo mensile dell'assegno sociale è aumentato di 8 euro e sale di 104 euro la soglia di reddito massimo per averne diritto.
- (Attualmente l’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità, mentre Il limite di reddito è pari a 6.947,33 euro annui e 13.894,66 euro, se il soggetto è coniugato).
- Per le pensioni minime si riconferma nei prossimi due anni lo stesso aumento previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 pari a
- 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e
- 1,3 punti percentuali per l'anno 2026 (incremento che si applica al netto del primo, comprensivo della perequazione automatica al valore ISTAT)
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Comunicazione redditi autonomi pensionati in scadenza il 31 ottobre
L'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 3077 del 19.9.2024 in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sull'obbligo di dichiarazione reddituale.
L'articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992 prevede infatti che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all'ente pensionistico la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente. Il termine è quello previsto per la dichiarazione dei redditi.Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'INPS sui soggetti obbligati ed esclusi e sulle modalità di invio della dichiarazione. Per utlteriori dettagli si rimanda al testo del Messaggio.
Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione reddituale- Soglia redditi esenti 2023
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia.– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo.
Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo
- i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che sarebbero soggetti al divieto, sono esentati qualora abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.383,22 euro.
- i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private non hanno rilievo .
- le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e
- Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .
- le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione
- le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
- i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.
Dichiarazione a preventivo
Cumulo pensione e redditi lavoro autonomo: pensionati ex INPGI e lavoratori sportivi
L'inps ricorda anche che dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’art. 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) sono cumulabili con i redditi da lavoro, pertanto le istruzioni si applicano anche nei confronti dei titolari delle predette pensioni con riferimento alla dichiarazione a preventivo.
Dal 1° luglio 2023 inoltre si applica la riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, anche nel settore del dilettantismo . Pertanto si applicano le istruzioni anche ei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, che svolgono lavoro sportivo
Dichiarazione reddituale pensioni e lavoro autonomo: come fare
La dichiarazione reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati oppure
- direttamente online sul sito www.inps.it, autenticandosi con SPID , CIE o CNS , SO può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: nella fattispecie, 2024 ( dichiarazione redditi per l’anno 2023)
- attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico), sempre previa autenticazione con lidentità digitale .Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
REDDITI DA DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Le sanzioni previste per la violazione dell’obbligo
Il messaggio ricorda che i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa.
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APE sociale riconfermata: le regole
La pensione anticipata con APE SOCIALE per alcune categorie di lavoratori si conferma anche per 2025 . Lo prevede un articolo del decreto fiscale 155 2024 pubblicato in GU, che contiene il finanziamento per i maggiori oneri richiesti al bilancio statale per l'agevolazione fino al 2028.
Si tratta di 110 milioni di euro. Il decreto non entra nel merito della disciplina applicativa
Ricordiamo di seguito le regole aggiornate della misura, introdotta in forma sperimentale nel 2017.
APE Sociale: cos'è
APE è l'anticipo pensionistico con un assegno ponte che viene concesso su domanda fino all'età per la pensione di vecchiaia, ad alcune categorie di lavoratori piu svantaggiati (disoccupati , addetti a mansioni usuranti, disabili o caregivers) con costi interamente a carico dell'INPS.E' stato istituito nel 2017 in forma sperimentale e piu volte prorogato , fino al 2024 con la legge 213 2023.
L'importo corrisponde a quello della pensione calcolata al momento di raggiungimento dei requisiti ma con tetto massimo a 1500 euro mensili.
Con la legge di bilancio 2022 sono stati modificati alcuni requisiti di accesso ( chiariti dall'INPS nella circolare n. 62 del 25 maggio 2022);
La legge n. 213 del 2023 invece ha stabilito che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ( nelle condizioni e con i requisiti contributivi elencati sotto) fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.
ATTENZIONE. Le nuove disposizioni trovano applicazione anche :
- per coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, e
- per i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.
Nuova incumulabilità con i redditi da lavoro
A seguito delle modifiche della legge 213 2023,
- per coloro che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui
- Per coloro che acquisiscono i requisiti di accesso nel 2024 invece è prevista la decadenza dall’indennità con
- attività di lavoro dipendente o autonomo con qualsiasi reddito ;
- lavoro autonomo occasionale con redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.
ATTENZIONE :
- I limiti operano fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia
- I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore
- rileva anche il reddito annuo derivante dall’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza dell’indennità e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
In caso di violazione dei divieti l'indennità APE percepita diviene indebita e la Struttura territoriale INPS procede al recupero.
La comunicazione all'INPS di attività di lavoro dipendente o autonomo, con superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi va effettutata entro 5 giorni dall’evento.
Decorso tale termine sono dovuti anche gli interessi legali, come chiarito al paragrafo 9 della circolare n. 100 del 2017.
In ogni caso, l’Istituto verifica in autonomia con l'incrocio delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
APE sociale 2024: domande e decorrenza dell'assegno
Nella circolare 35 2024 INPS ha comunicato che i modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line.
Le scadenze per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti di accesso sono le seguenti:
- 31 marzo con risposta INPS entro il 30 giugno
- 15 luglio con risposta entro il 15 ottobre e
- 30 novembre, con risposta entro il 31 dicembre.
Resta valida la raccomandazione di presentare le domande di certificazione del diritto e di accesso all'Ape insieme qualora si sia già in possesso dei requisiti, in modo da non perdere delle mensilità, in quanto l'Ape decorre dalla richiesta dell'assegno (e non della certificazione) previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande residueranno le necessarie risorse finanziarie
Per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.
APE sociale: riepilogo requisiti 2024
Le categorie ammesse alla fruizione dell'APE sociale sono:
1 – DISOCCUPATI
Dal 1° gennaio 2022 possono accedere all'APE sociale i disoccupati , con almeno 30 anni di contributi versati che hanno appena terminato la fruizione di NASPI o DISCOLL senza la finestra di 3 mesi, in vigore fino al 2021.
Sono ammessi anche:
- i lavoratori licenziati durante e dopo il periodo di prova o a seguito della cessazione dell'attività aziendale
- i disoccupati con parziale attività lavorativa (incapienti) Sarà verificata dall'inps con i centri per l'impiego.
2 – Soggetti ad ATTIVITA GRAVOSE E USURANTI
Per i lavoratori con attività gravose ( elencate nell'allegato 3 della legge di bilancio 2022 (QUI L'ELENCO) che sostituisce l'allegato A del DI 5.2.2018)
Per il requisito ridotto di 32 anni sono ammessi:
- – gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, con codici Istat presenti nell’allegato 3;
- – i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;
- – i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.
Il soggetto deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività indicate nell'elenco.
Per le lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di ventiquattro mesi, opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.
Per la domanda di certificazione sono richiesti i seguenti documenti :
- -lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa, oppure verbale di risoluzione consensuale;
- -un'attestazione del o dei datore/datori di lavoro redatta sul modello predisposto dall'INPS, nel quale indicare i periodi di lavoro prestato , il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative svolte;
- -nel caso dell'edilizia, gli operai edili possono sostituire le attestazioni del datore di lavoro, con una dichiarazione, firmata dai responsabili delle Casse edili, dalla quale risultino i periodi durante i quali sono stati iscritti alle Casse.
3 -CAREGIVERS
lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo o secondo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave, con 30 anni di contributi versati;
4 – INVALIDI
invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, con 30 anni di contributi versati .
Compatibilità con altre prestazioni
L'Ape sociale :
- è compatibile con il reddito di cittadinanza, l'assegno di inclusione, l'assegno sociale
- non è compatibile con il reddito di emergenza COVID
- non è compatibile con Naspi, Dis coll, e Iscro, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.
Queste ultime, se già erogate verranno recuperate dall'INPS.
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Assegni esodo fondi solidarietà: chiarimenti per la ricostituzione
Con il messaggio 3078 del 19 settembre 2024 INPS fornisce nuove istruzioni , a seguito di richieste di chiarimenti, sulla disciplina dell'assegno straordinario di accompagnamento all'esodo per le grandi aziende, previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7, della Legge n. 92/2012, e dell'articolo 41, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015,
In particolare, l'Istituto fornisce ulteriori indicazioni operative e i modelli da utilizzare per ricostituire le prestazioni di esodo, ovvero rideterminare l'importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata dopo l'accesso al pensionamento (ad es nel caso di accredito figurativo per il servizio militare o domanda di riscatto/ricongiunzione) e quindi non calcolate nell'assegno.
Ricostituzione Assegno di esodo chi presenta la domanda , le condizioni
Secondo quanto indicato nel Messaggio n. 3078 del 19-09-2024 di INPS La domanda di ricostituzione deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.
Condizioni per la Ricostituzione:
La ricostituzione è possibile se, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengono erogate retribuzioni relative al periodo lavorativo precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione dell'assegno di esodo.
Può avvenire se, nell’estratto contributivo, risulta contribuzione non presente al momento della liquidazione definitiva.
Assegno di esodo : Domanda di Ricostituzione
La domanda deve essere caricata manualmente nella procedura “WEBDOM” solo dopo apposita richiesta da parte del datore di lavoro tramite PEC alla Struttura INPS competente.
Alla richiesta devono essere allegati:
- Una dichiarazione timbrata e firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro (modello fac-simile Allegato n. 1).
- Il consenso scritto del lavoratore interessato (modello fac-simile Allegato n. 2).
Accordo sul Nuovo Termine della Prestazione:
Se a seguito dell'accredito della contribuzione la scadenza dell'assegno può essere anticipata, l'INPS avvisa il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l'anticipo della scadenza e il versamento della contribuzione correlata.
Il modello “TE08” rifletterà la nuova scadenza della prestazione per permettere al lavoratore di presentare la domanda di pensione in tempo utile.
Tali modalità sono da utilizzare anche per i casi precedentemente trattati nel Messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022.