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Prepensionamento poligrafici sblocco fino al 31.3.2024
Dopo la circolare 68 del 23 maggio con la quale sono state precisate tutte le modalità il prepensionamento nel settore dell'editoria ('art. 1, co. 500, della L. 160/201, rifinanziato dall' articolo 1, comma 141, legge 213/ 2023) l'istituto ha precisato nel Messaggio interno n. 2153 del 6 giugno 2024 che sono stati sbloccati i codici degli accordi firmati fino al 31 marzo 2024 per cui è procedere alla liquidazione delle domande correlate.
Ricordiamo di seguito i principali aspetti del pensionamento anticipato e le regole per la fruizione 2024.
Prepensionamenti editoria: requisiti e condizioni
La circolare ricorda che si tratta del prepensionamento applicabile esclusivamente nei confronti dei “lavoratori poligrafici
- di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di
- imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale
- , le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro, tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi”.
I piani devono riportare anche il numero di lavoratori ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
La norma prevede che il requisito contributivo ridotto, di 35 anni “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”. di 35 anni deve essere maturato non oltre il 31 dicembre 2023 (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 93 del 2020).
A seguito del rifinanziamento per il 2024, inps precisa che:
- il perfezionamento del requisito contributivo deve essere avvenuto entro il 31 dicembre 2023,
- il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024.
- il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024,
data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.
E' richiesto inoltre che l'ultima contribuzione sia accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento
ATTENZIONE la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre:
a. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dalla data di ammissione al predetto trattamento straordinario di integrazione salariale (requisito > CIGS > 60gg);
b. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque entro il periodo di fruizione di detto trattamento, dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > requisito > 60 gg).
In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale , in data successiva a quella di inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale:
a.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso (requisito > CIGS > emanazione decreto > 60 gg);
b.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > emanazione decreto > requisito > 60gg).
il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
Prepensionamento editoria: Priorità e limiti di spesa
L'istituto ricorda anche che non possono essere accolte domande di prepensionamento che comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino all’anno 2027,
La priorità viene assegnata secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.
La circolare precisa infine che la valutazione del raggiungimento del limite di spesa si calcola il maggiore onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione rispetto ai requisiti ordinari tenuto conto della spesa pensionistica complessiva prevista nel periodo in cui gli interessati perfezionano il requisito contributivo adeguato alla speranza di vita (per il quale non sono previsti incrementi per il biennio 2025/2026.
Quindi eventuali domande che prevedano una spesa successiva al 2027 non potranno essere accolte.
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Pensione Vigili del fuoco: le novità dal 2024
Con la circolare 54 del 4 aprile 2024 INPS riepiloga le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in tema di trattamento pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fornisce le istruzioni operative , condivise con il Ministero del lavoro, in particolare sull'incremento della base pensionabile.
Viene inoltre preannunciato un prossimo messaggio riguardante l’indennità di buonuscita (TFS).
Pensione vigili del fuoco 2024: aumenti periodici della base pensionabile
L’articolo 1, comma 98, della legge 234/2021, prevede l’attribuzione a tutto il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile, di aumenti periodici da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento.
In particolare, con riferimento al trattamento pensionistico, l’incremento della base pensionabile opera nella misura
- del 2,5% dal 1° gennaio 2022,
- del 5% dal 1° gennaio 2023,
- del 7,5% dal 1° gennaio 2024,
- del 12,5% dal 1° gennaio 2027 e
- del 15% dal 1° gennaio 2028.
Pertanto, per le anzianità di servizio maturate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio viene trasformato in un incremento figurativo pari alla relativa percentuale in relazione all’anno di riferimento (dal 2,5% al 15%).
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Pensioni estero: stop ai pagamenti con assegno
L'inps informa con il Messaggio del 21 marzo 2024 n. 1194 che continua l'iter di eliminazione , per il pagamento di pensioni all'estero della modalità di pagamento con assegno. In particolare è in corso la campagna informativa con la raccolta dei dati per i pensonati residenti in paesi europei.
Si ricorda che attualmente il contratto con Citibank N.A. incaricata della gestione finanziaria delle prestazioni pensionistiche all'estero , prevede che i pagamenti siano eseguiti :
- in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure
- in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei paesi).
Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l'erogazione della pensione mediante spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.
L'istituto spiega che la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno spesso è compromessa da ritardi per disservizi postali quando addirittura da smarrimento o il danneggiamento, che obbligano il pensionato a chiedere una nuova emissione
Tenuto conto di questo l'Istituto è impegnato a eliminare gradualmente il suddetto strumento di pagamento e sono già state disposte le interruzioni nei riguardi dei pensionati residenti in Austria, Belgio, Tunisia e Australia.
Eliminazione assegni per pensioni in Europa: come funziona
Citibank sta inviando ai beneficiari di pensioni pagate in modalità assegno residenti nei paesi europei, un modulo diretto all'acquisizione dei dati bancari sui quali localizzare i futuri pagamenti.
I pensionati sono stati invitati a restituire il modulo compilato entro il 15 giugno 2024, con in allegato copia di un documento d'identità del richiedente e un documento bancario con le coordinate bancarie – cioè BIC e IBAN oppure Sort Code e Numero di conto per il Regno Unito – nome dell'intestatario ed eventuale cointestatario del conto.
In assenza del modulo compilato il pagamento della rata di luglio 2024 sarà disposto a sportello presso le locali agenzie di Western Union.
Il messaggio tra le altre cose precisa inoltre che
- in caso di domanda di riattivazione di pagamenti precedentemente sospesi si richiederanno al pensionato le sopraindicate coordinate bancarie utili all'accredito dei pagamenti In caso contrario, il pagamento sarà disposto agli sportelli Western Union.
- a partire dal 1° luglio 2024, Citibank provvederà alla conversione nella modalità in contanti a Western Union di pagamenti di rate di pensione di nuova liquidazione o per le quali sia stato richiesto il trasferimento dall'Italia all'estero. Tale modalità di riscossione rimarrà attiva anche per i successivi pagamenti, fino alla richiesta di variazione .
I pensionati che non abbiano inviato nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno:
- contattare il Servizio Citibank di assistenza attraverso l'indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure chiamando il numero +39 02 6943 0693 o i numeri verdi , per ciascun paese, indicati nel sito della Banca all'indirizzo https://www.citibank.com/tts/sa/inps/useful_links.html ,
- avvalersi dell'assistenza dei servizi dei locali Uffici di patronato, oppure
- rivolgersi alla Direzione centrale Pensioni, alla casella di posta elettronica istituzionale [email protected].
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Domande pensione Quota 103 e Opzione donna al via
Con il messaggio 454 2024 Inps comunica che il sistema di gestione delle domande telematiche di pensione è stato aggiornato e consente ora la presentazione delle domande di
- pensione anticipata flessibile Quota 103 (articolo 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
- pensione anticipata opzione donna (’articolo 1, comma 138, della legge n. 213/2023) definita “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024” , con la possibilità anche di inserimento del numero di figli per l'ulteriore anticipo dell'età di uscita ( a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 213/2023.)
Si ricorda che questi anticipi pensionistici prevedono i seguenti requisiti
- Quota 103 2024: età minima di 62 anni e contribuzione minima di 41 anni.
- Opzione donna : contribuzione minima di 35 anni ed età minima 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio con limite massimo di 2 anni,
e che in entrambi i casi gli assegni vengono calcolati con sistema interamente contributivo.
Quota 103 e Opzione donna 2024 come fare domanda
L'istituto ricorda che le istanze possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
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Detrazioni pensionati all’estero: comunicazione entro il 12.2
Entro il 12 febbraio i pensionati residenti in uno stato dell'UE o dello Spazio unico SEE devono comunicare all'inps la situazione carichi familiari per fruire delle detrazioni nella dichiarazione
Lo ricorda INPS con il messaggio 245 del 18 gennaio 2024 specificando in particolare che l'obbligo annuale previsto dall'art 224 comma 3 bis del TUIR richiede ai
- pensionati residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
- in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni,
di effettuare un dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla sussistenza dei requisiti per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia .
Si tratta in particolare di comunicare :
- lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo di imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
- i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le già menzionate condizioni sono cessate;
- che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.( 4000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni,
Si ricorda inoltre che dal 1° marzo 2022, per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale, le detrazioni per i figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni .
Viene infine ricordato l'obbligo di provvedere sempre in corso d 'anno alla comunicazione di eventuali variazioni dei carichi familiari
Modalità di comunicazione familiari a carico
- tramite il servizio online dedicato con la propria identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello; CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0; CNS (Carta Nazionale dei Servizi), eIDAS (sistema di accesso tramite l’identità digitale fornita da un altro paese europeo). Il servizio è disponibile nel sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all'estero” > “Utilizza il servizio”; oppure
- avvalendosi dell’assistenza gratuita degli Istituti di Patronato, (che accedono dal seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all'estero” > “Accesso ai servizi per patronati” > “Servizi ai Patronati”).
L'istituto precisa che è possibile anche l'invio cartaceo ma ilcanale telematico è quello raccomandato
Al fine di prevenire disguidi, si raccomanda di avvalersi del canale telematico, anche se eventuali dichiarazioni cartacee possono essere comunque trasmesse dagli interessati alle Strutture territoriali dell’INPS ai fini della relativa acquisizione, purché complete di attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
I pensionati che hanno già fruito delle detrazioni negli anni passati riceveranno una comunicazione promemoria nella sezione “MyINPS”
In caso di mancata dichiarazione dall'assegno di aprile 2024 per tutte le gestioni , l'Istituto provvedera alla revoca delle detrazioni e alle relative modifiche dell'imposizione fiscale con eventuale recupero di imposte dovute.
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Pensioni 2024 con sistema contributivo: come cambiano
La legge di bilancio 2024 pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 30 dicembre, prevede come noto numerose modifiche in tema di pensioni : dall'APE sociale a Opzione Donna a Quota 103 ( che avranno requisiti più restrittivi dal prossimo anno) , alla riduzione della perequazione degli assegni più alti , ma ancora una volta non procede alla riforma complessiva del sistema previdenziale annunciata da anni.
Per quanto riguarda l'accesso alla pensione prevista per i lavoratori cosiddetti contributivi ovvero coloro che possono contare su contributi versati solo dopo il 31 dicembre 1995, (verosimilmente i contribuenti più giovani), l'articolo 26 del DDL Bilancio modifica la disciplina precedente:
- sia sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia che
- il termine di decorrenza e la misura del trattamento pensionistico anticipato.
Vediamo piu in dettaglio le novità in arrivo, ricordando anche cosa si intende per pensioni con sistema contributivo.
Pensione con calcolo contributivo
Il sistema di calcolo contributivo per le pensioni è stato introdotto dalla Riforma Dini (legge 335/1995) dal 1° gennaio 1996 e si basa sul montante contributivo versato durante la vita lavorativa. Il precedente metodo retributivo invece calcolava la pensione sulla base delle ultime retribuzioni percepite.
Nel sistema contributivo il lavoratore accumula durante la vita lavorativa una percentuale della retribuzione che viene rivalutata annualmente e convertita in pensione al momento della cessazione del lavoro mediante una serie di coefficienti di trasformazione, che variano a seconda dell'età di uscita dal lavoro
Questo sistema si applica in modo totale a coloro che hanno iniziato a versare dopo il 31 Dicembre 1995 (cd. contributivo puro) mentre viene applicato
pro quota (cioè parzialmente in rapporto agli anni considerati):
- dal 1° gennaio 1996 per quelli che avevano meno di 18 anni di contributi;
- solo dal 1 gennaio 2012 per chi a quella data aveva già 18 anni di anzianità contributiva,
Le novità della legge di bilancio 2024
Alla pensione di vecchiaia con sistema contributivo, a partire dal 2024 si accederebbe con 20 anni di accrediti contributivi e 67 anni di età purché l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. (Oggi è richiesto invece un importo di una volta e mezza l'assegno minimo)
Il diritto alla pensione anticipata invece vede l'introduzione di diversi paletti restrittivi: potrà essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che
- risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che
- l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato, pari a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale ridotto a
- 2,8 volte per le donne con un figlio e a
- 2,6 volte per le donne con due o più figli,»;
In questi casi comunque l'assegno avrà un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo per tutto il periodo che precede il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (ad oggi non esiste invece alcun limite).
La nuova norma introduce infine un periodo di finestra di tre mesi ovvero il trattamento di pensione anticipata decorrerà solo trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
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Pensioni 2024 tutti gli importi e calendario pagamenti
L’Istituto ha comunicato con la circolare 1 del 2 gennaio 2024 la rivalutazione ufficiale delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, che saranno pagate nel 2024. Le operazioni hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni.
Nell'allegato 2 le tabelle di tutti gli importi delle pensioni e prestazioni assistenziali e di accompagnamento a pensione
Nei paragrafi seguenti le principali prestazioni e il calendario dei pagamenti per il 2024.
Questo l'indice dei contenuti della circolare:
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale
2. Indice di rivlutazione definitivo per l’anno 2023
3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024
3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024 per la generalità delle pensioni
3.2 Incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
4. Rivalutazion delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
4.1 Pensioni sociali e assegni sociali
4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche
5. Tabelle
6. Requisiti anagrafici
7. Gestione fiscale
7.1 Conguagli fiscali a consuntivo
7.2 Addizionali all’IRPEF
7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
8. Sistemi integrati
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2024
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età
9.4 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
9.5 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
10. Prestazioni assistenziali
10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
11. Prestazioni di accompagnamento a pensione
11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2024
12. Periodicità e date di pagamento
12.1 Calendario di pagamento
12.2 Pagamenti annuali e semestrali
13. Certificato di pensione per l’anno 2024
Pensioni minime 2024 importo base e incremento straordinario
Decorrenza
lavoratori dipendenti e autonomi
Assegni vitalizi
1° gennaio 2023
1 gennaio 2024
567,94 €
598,61 €
323,75 €
341,24 €
IMPORTO ANNUO 2023
IMPORTO ANNUO 2024
7.383,22 €
7.781,93€
4.208,75 €
4.436,12€
Si segnala inoltre a seguito dell'art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) che prevede " in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023 fino a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, nella misura di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024", l' Importo massimo riconosciuto arriva a € 614,77 €
Viene sottolineato che per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto.
Date pagamento pensioni 2024
mese
Giorno disponibilità valuta
Poste
Banche
gennaio
3
febbraio
1
marzo
1
aprile
2
maggio
2
giugno
1
3
luglio
1
agosto
1
settembre
2
ottobre
1
novembre
2
4
dicembre
2