• Pensioni

    Pensioni di guerra 2024: tabelle rivalutazione

    Sono state rivalutate con la circolare ministeriale 991 2024  le pensioni di guerra dirette e indirette  2024 e gli  assegni straordinari  correlati alle  decorazioni al valor militare. Nel documento sono presenti le tabelle relative a 

    • pensioni dirette
    • assegni di invalidita
    • assegni per cumulo infermita
    •  assegno superinvalidità
    •  indennità di accompagnamento 
    • integrazioni
    • assegno di incollocabilità.

    La rivalutazione è pari al  2,01 % come definito dalla  circolare Inps  1/2024 

    Da segnalare in particolare  l'aumento  a 18.187,00 euro del limite di reddito massimo  percepito nel 2023  ai fini del conferimento o il ripristino delle pensioni o assegni di guerra , che decorre dal 1° gennaio 2024 e che   riguarda :

    • le pensioni  dirette di guerra, 
    • gli assegni di cumulo per infermità
    • l’assegno di super invalidità,
    •  l’indennità di assistenza e accompagnamento nonché la relativa integrazione e
    • l’assegno di incollocabilità. 

    La lettera circolare  precisa infine che il prospetto riepilogativo di ciascun trattamento economico spettante e`  disponibile sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze   cui si accede con autenticazione  tramite SPID.

    Riportiamo di seguito la tabella delle pensioni dirette con gli importi annuali 2023, 2024 e l'importo mensile spettante nel 2024 :

  • Pensioni

    Pensioni 2024 con sistema contributivo: come cambiano

    La  legge di bilancio  2024  pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 30 dicembre,   prevede come noto numerose modifiche  in tema di pensioni :  dall'APE sociale a Opzione Donna a Quota 103 ( che avranno requisiti più restrittivi dal prossimo anno) , alla riduzione della perequazione degli assegni più alti ,  ma ancora una volta non procede  alla riforma complessiva  del sistema previdenziale annunciata  da anni.

    Per quanto riguarda l'accesso alla  pensione prevista per i lavoratori cosiddetti contributivi ovvero coloro che possono contare  su contributi versati solo dopo il 31 dicembre 1995,  (verosimilmente i contribuenti  più giovani), l'articolo 26 del DDL Bilancio  modifica la disciplina precedente: 

    • sia sui requisiti   per il trattamento pensionistico di vecchiaia che 
    • il termine di decorrenza e la misura del trattamento pensionistico anticipato.

    Vediamo piu in dettaglio le novità in arrivo, ricordando anche cosa si intende per  pensioni con sistema contributivo.

    Pensione con calcolo contributivo 

    Il sistema di calcolo contributivo per le pensioni è stato introdotto dalla Riforma Dini (legge 335/1995) dal 1° gennaio 1996 e  si basa sul montante contributivo versato durante la vita lavorativa. Il precedente  metodo retributivo  invece calcolava la pensione sulla base  delle ultime retribuzioni percepite.

    Nel sistema contributivo il lavoratore accumula durante la vita lavorativa una percentuale della retribuzione  che viene rivalutata  annualmente e convertita in pensione al momento della cessazione del lavoro mediante una serie di coefficienti di trasformazione, che variano a seconda dell'età  di uscita dal lavoro

    Questo sistema si applica in modo totale a coloro che hanno iniziato a versare dopo il 31 Dicembre 1995 (cd. contributivo puro) mentre viene applicato

     pro quota (cioè parzialmente in rapporto agli anni considerati):

    • dal 1° gennaio 1996  per quelli che avevano meno di 18 anni di contributi; 
    • solo  dal 1 gennaio 2012 per chi a  quella data aveva già 18 anni di anzianità contributiva,

    Le novità della legge di bilancio 2024

    Alla pensione di vecchiaia  con sistema contributivo, a partire  dal 2024 si accederebbe con 20 anni di accrediti contributivi  e 67 anni di età purché   l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. (Oggi è richiesto invece  un importo di una volta e mezza l'assegno minimo)

    Il diritto alla pensione anticipata  invece vede l'introduzione di diversi paletti restrittivi: potrà essere conseguito  al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che 

    1. risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che
    2.  l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato,   pari  a 3 volte  l'importo mensile dell'assegno sociale  ridotto a
    •  2,8 volte per le donne con un figlio e a
    •  2,6 volte per le donne con due o più figli,»;

    In  questi casi  comunque l'assegno avrà un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo  per tutto il periodo che precede il  raggiungimento dei requisiti  per la pensione di vecchiaia (ad oggi non esiste invece alcun limite).

    La nuova norma introduce infine un  periodo di finestra  di tre mesi  ovvero il trattamento di pensione anticipata decorrerà solo  trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

  • Pensioni

    Pensioni 2024 tutti gli importi e calendario pagamenti

    L’Istituto ha comunicato con la circolare 1 del 2 gennaio 2024  la  rivalutazione  ufficiale delle pensioni e delle prestazioni assistenziali,  che saranno pagate nel  2024. Le operazioni hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni.

    Nell'allegato 2  le tabelle di tutti gli importi delle pensioni e prestazioni assistenziali e di accompagnamento a pensione

    Nei paragrafi seguenti le principali prestazioni e   il calendario dei pagamenti per il 2024.

    Questo l'indice dei contenuti della circolare:

    Premessa

    1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale

    2.   Indice di rivlutazione definitivo per l’anno 2023

    3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024

    3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024 per la generalità delle pensioni

    3.2 Incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

    3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

    4. Rivalutazion delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

    4.1 Pensioni sociali e assegni sociali

    4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

    4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

    5. Tabelle

    6. Requisiti anagrafici

    7. Gestione fiscale

    7.1 Conguagli fiscali a consuntivo

    7.2 Addizionali all’IRPEF

    7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

    8. Sistemi integrati

    8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

    8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

    8.2.1  Scadenza del penultimo contitolare nel 2024

    8.2.2  Pensioni con tutti i contitolari scaduti

    8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

    8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

    8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio

    8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

    9.   Sistemi proprietari della Gestione pubblica

    9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

    9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

    9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età

    9.4 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

    9.5 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

    10. Prestazioni assistenziali

    10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

    10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

    10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

    11. Prestazioni di accompagnamento a pensione

    11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2024

    12. Periodicità e date di pagamento

    12.1 Calendario di pagamento

    12.2 Pagamenti annuali e semestrali

    13. Certificato di pensione per l’anno 2024

    Pensioni minime 2024 importo base e incremento straordinario     

                

    Decorrenza

            

                

    lavoratori dipendenti e autonomi        

                

    Assegni             vitalizi

            

                

    1° gennaio             2023

            1 gennaio 2024

                

    567,94 €

    598,61  €

                

    323,75 €

     341,24  €

                

    IMPORTO ANNUO 2023            

    IMPORTO ANNUO 2024 

                

    7.383,22 €

    7.781,93€

                

    4.208,75 €

            4.436,12€

     Si segnala  inoltre   a seguito dell'art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) che prevede   " in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023 fino  a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante,  nella misura  di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque  anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024",  l'  Importo massimo  riconosciuto arriva  a € 614,77 €

    Viene sottolineato che per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto.

    Date pagamento pensioni 2024       

               
    mese
            
               
    Giorno             disponibilità valuta
            
                

     

            

               
    Poste
            
               
    Banche
            
                

    gennaio

            

                

                3

            

                

    febbraio

            

                

                1

            

                

    marzo

            

                

                1

            

                

    aprile

            

                

                2

            

                

    maggio

            

                

                2

            

                

    giugno

            

                

                1

            

                

                3

            

                

    luglio

            

                

                1

            

                

    agosto

            

                

                1

            

                

    settembre

            

                

                2

            

                

    ottobre

            

                

                1

            

                

    novembre

            

                

                2

            

                

                4

            

                

    dicembre

            

                

                2

            

  • Pensioni

    Quota 103: nuove istruzioni sull’incentivo per posticipo pensione

    La legge di Bilancio 2023 ha introdotto, solo per il 2023, la pensione anticipata flessibile (detta anche “Quota 103”) che si consegue con:

    • almeno 62 anni di età e
    • 41 anni di contributi
    • maturati entro il 31.12. 2023.

    (Per il 2024 la bozza della legge di bilancio giunta ieri al Senato prevede la proroga ma con calcolo interamente contributivo dell'assegno).

     La norma  in vigore (e anche la nuova bozza ) prevedono   un incentivo alla permanenza al lavoro  per chi ha requisiti sopracitati e sceglie di rimanere comunque al lavoro. che  consiste nel versamento in busta paga, invece che all'INPS,  dei contributi previdenziali  a carico del lavoratore,   corrispondenti ai periodi di permanenza al lavoro oltre i 62 anni. 

    Le disposizioni attuative  2023 sono contenute nel  decreto del ministero del lavoro , di concerto con il ministero dell' Economia  del 21 marzo 2023 pubblicato  in Gazzetta ufficiale  il 12 maggio 2023 .

    INPS ha comunicato con il messaggio   2426 del 28 giugno 2023  che è stata resa disponibile la procedura telematica per le domande di sgravio. (vedi le istruzioni al penultimo paragrafo) 

    Con la circolare 82 del 22 settembre l'istituto ha dettagliato  la tempistica per la decorrenza dello sconto e le istruzioni Uniemens per tutti i datori di lavoro (v. ultimo paragrafo).

    Con il nuovo  messaggio 4558 del 19 dicembre  è stato ulteriormente  chiarito che lo sconto comprende  tutta la contribuzione Ivs dovuta dal lavoratore, incluso l’eventuale contributo aggiuntivo  dell'1% dovuto in caso di  quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, a fronte di aliquote contributive inferiori al 10 per cento.

    Il messaggio  specifica quindi   che per i flussi Uniemens  i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva devono utilizzare  l’elemento “RecuperoAggRegolarizz”. Operazioni analoghe vanno compiute nella lista PosPa e nella sezione PosAgri

    Vediamo di seguito più in dettaglio le opzioni disponibili ai lavoratori con i requisiti per Quota 103  e le istruzioni per le domande.

    Quota 103 le opzioni per pensione anticipata o  incentivo contributivo 

    Il lavoratore che matura in requisiti per la pensione con Quota 103 ha dunque  tre possibilità: 

    1. andare in pensione anticipatamente 
    2. restare al lavoro con un premio in busta paga  corrispondente allo  sgravio dei contributi a proprio carico (pari al 9,19%  della retribuzione, per la maggior parte dei contratti)
    3. restare al lavoro, rinunciando allo sgravio nell'ottica di un assegno di pensione più alto.

    Pensione anticipata Quota 103

    Si ricorda che con  l'anticipo pensionistico   Quota 103  il soggetto percepisce una assegno massimo lordo  pari a 5 volte il trattamento minimo (2.818,70 euro), che sarà applicato fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni , fino al 31 dicembre 2024), anche se l’importo della pensione calcolata dovesse risultare superiore. Dai 67 anni si percepirà la pensione piena.

    ATTENZIONE:   la prima finestra utile  di uscita  è fissata: 

    • Per i lavoratori del settore privato, al 1° aprile 2023
    • per i pubblici dipendenti il     1° agosto 2023.

    Sgravio contributivo per Quota 103

    Come detto,  il lavoratore  con 62 anni e 41 anni di contributi versati che intende avvalersi  dell'incentivo al posticipo della pensione  deve presentare un’istanza all’Inps,  che verifica i requisiti  e comunica l'esito  al datore di lavoro, il quale  riconosce il  beneficio in busta paga .

    ATTENZIONE Le somme  saranno imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi e dunque non contribuiranno al montante pensionistico. In sostanza chi  continua a lavorare e sceglie di non versare i contributi a suo carico, avrà una pensione più bassa rispetto a quella che maturerebbe continuando a versare la contribuzione piena.

    Il bonus contributivo  cessa 

    •   al raggiungimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità,  e
    •  al conseguimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

    La rinuncia al versamento dei contributi  può essere esercitata una sola volta e ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, anche successivi   ed  è revocabile .

    ATTENZIONE: In caso di  variazione  del  datore  di  lavoro,  la  scelta  di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS  ne  da' comunicazione al nuovo datore di lavoro. 

    Il decreto attuativo specifica anche che:

    1.  l'importo dei contributi non versati all'INPS e riconosciuti al lavoratore riguarda esclusivamente i contributi pensionistici,  sono esclusi quindi  ad esempio i contributi Tfs dei pubblici dipendenti e al FIS  fondo di integrazione salariale per alcuni settori del privato.
    2.  per coloro che hanno i requisiti per gli esoneri contributivi della  legge di bilancio 2022,  pari al 3% per imponibili  fino 1.923 euro e al 2% per imponibili superiori e fino a 2.692 euro, e del  decreto lavoro  48/2023 (ulteriore taglio del 4% in vigore dal luglio 2023) l’incentivo sarà calcolato al netto  ma  gli importi saranno comunque conteggiati per la pensione di vecchiaia.

    Permanenza al lavoro con Quota 103

    Con la terza opzione il lavoratore con i requisiti  di quota 103  che non fa domanda e continua a percepire la sua solita  retribuzione con le trattenute previdenziali  fino al momento della pensione “ordinaria”   avrà un assegno pensionistico più alto che  nel caso precedente, per i maggiori contributi versati.

    La domanda di incentivo per il posticipo pensionistico Quota 103 

    Le istanze di incentivo  possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;
    2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
    3. contattando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Va selezionato in particolare il seguente nuovo prodotto:  “Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento (legge di bilancio 2023)”

    Incentivo contributivo quota 103 Decorrenza e istruzioni Uniemens

    L’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore  cessa  a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di presentazione della domanda in data antecedente.

    • Nel caso in cui, invece, alla data del 31 dicembre 2022 risultassero già soddisfatti i requisiti  per la pensione anticipata flessibile, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 1° aprile 2023 con riferimento ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato e al 1° agosto 2023 per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni..
    • Per le domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione con Quota 103 con prima decorrenza anteriore, si può chiedere che si applichi dalla prima data utile per la pensione; in sostanza l'applicazione dello sconto può essere retroattiva.
    • Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata, l’esonero dal versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà 

    La circolare ricorda inoltre che dopo avere ricevuto la domanda  dell’incentivo, l’Istituto verifica  i  requisiti minimi   e, entro trenta giorni dalla  richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa ,  comunica al lavoratore e  al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”  l’esito della domanda 

    ATTENZIONE Solo dopo tale comunicazione il datore di lavoro può procedere  con gli adempimenti a proprio carico, ovvero il mancato  versamento a INPS delle somme 

    Nel caso le contribuzioni siano state già versate all'INPS , il datore di lavoro procede – tramite conguaglio – al recupero utilizzando, per la sezione POSCONTRIBUTIVA :

    • per  i lavoratori che non godono dell'esonero contributivo parziale articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023,   il nuovo codice causale “L577”, avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023)”;
    • per i lavoratori che beneficiano  contestualmente dell’esonero parziale dei contributi IVS  per la differenza  da recuperare il datore di lavoro deve esporre oltre ai codici in uso L094, L095, L025, L098, L099, L100   il nuovo codice causale “L578".

    Nella circolare sono specificate anche le istruzioni per le sezioni POSPA, POSAGRI e per i datori di lavoro domestico. 

  • Pensioni

    Aumento pensioni dicembre 2023 e tagli 2024

    Il decreto  "Anticipi "approvato dal Governo   il 16 ottobre 2023  aveva  previsto l'anticipo a questo mese di  novembre del conguaglio  relativo all'adeguamento delle pensioni  all'inflazione, operazione che Inps di solito effettua a gennaio dell'anno successivo. 

    Si tratta in particolare di un aumento degli importi degli assegni, correlato all'aumento dell'inflazione che quest'anno è stato molto superiore al previsto. I costi della misura previsti  sono pari a più di 2 miliardi di euro per il 2023 e oltre 560 milioni  per il 2024.

    Il testo definitivo del decreto legge ha spostato  l'atteso appuntamento a dicembre.  Vediamo di seguito più in dettaglio a quanto ammontano questi aumenti  anche in relazione alle fasce di reddito dei pensionati.

    Aumento pensioni dicembre 2023: le fasce di rivalutazione 

    Come detto si tratta dell' anticipo contabile del conguaglio che ogni anno si fa  per adeguare le pensioni all'aumento dei prezzi  relativo all'anno precedente,  definitivamente  definito dal decreto ministeriale entro il 20 novembre di ogni anno,  rispetto al valore stimato a gennaio .

     La differenza  misurata quest'anno  è pari allo 0,8%

     Per il persistere dell'inflazione 2023, infatti  l'adeguamento nel 2024   è calcolato complessivamente  all'  8,1% (contro il +7,3%  stimato ). Istat ha calcolato aumenti medi  del 3%  poi anche  nel 2025  e 2026 .

    ATTENZIONE A dicembre 2023 si avrà il conguaglio  relativo a tutti i mesi  del 2023, compresa la tredicesima.

    Per calcolare gli importi effettivi che si vedranno in più nel cedolino pensione di dicembre  va anche tenuto presente che  la normativa  vigente prevede una rivalutazione piena, cioè del 100%  (dello  0,8 in questione),  solo per le pensioni di importo fino a quattro volte il minimo e con percentuali  progressivamente calanti con l'innalzarsi dell'assegno di pensione. 

    Le fasce sono le  seguenti (ricordiamo sempre che si tratta di importi lordi):

    fascia pensione importo massimo assegno  percentuale di applicazione 
    pensioni fino a 4 volte il minimo   entro i    2.101, 52 euro    rivalutazione del 100%  (0,8%)
    pensioni da 4 a 5 volte il minimo  da 2102, 53  a   2.626,90 euro   rivalutazione dell'85% (0,68%)
    pensioni da 5 a 6 volte il minimo   da 2626, 91  a 3152,28 euro  

     rivalutazione del  53% (0,42%)  

    pensioni da 6 a 8 volte il minimo  da 3152, 29   a 4203,05 euro    rivalutazione del  47%  (0,37)
    pensioni da 8 a 10 volte il minimo   da 4203,06 a   5253,80 euro  rivalutazione del 37%  (0,29)
    pensioni oltre 10 volte il minimo da 5253,81  euro in su rivalutazione del 32%  (0,25)

    Aumento pensioni dicembre 2023: gli importi 

    Gli  importi degli aumenti mensili e complessivi  (indicativi perche dipendono  anche dalla composizione dell'assegno ) sono i seguenti:

     assegno pensione   rivalutazione  dicembre  importo aumento complessivo a dicembre
    assegno di 1.000 euro 8 euro  104 euro
    assegno di 1500 euro 12 euro 156 euro 
    assegno di  2.500 euro: 17 euro  221 euro 
    assegno da 3000 euro  12,72 euro  152,74 euro 
    assegno da 5500 euro  13,75 euro  165 euro

    Si ricorda che poi  negli assegni di gennaio 2024 sarà presente solo la quota di rivalutazione  MENSILE pari all'8,1% totale, senza il conguaglio relativo ai  12 mesi.

    Taglio rivalutazione 2024

    Nella bozza della legge di bilancio 2024  che inizia ora l'iter parlamentare è stata inserita una norma che modifica le percentuali di indicizzazione delle pensioni nel 2024  con una taglio che colpisce le fasce piu alte di reddito.

     La spesa totale per le pensioni in Italia  arriverà  infatti a toccare i  361,24 miliardi  (complice non solo l'inflazione ma anche l'aumento della vita media che fa lievitare la durata totale dei pagamenti)

     Per contrastare in parte questo continuo aumento della  spesa, l'art. 29  della bozza della legge di bilancio prevede  per l'ultima  fascia di reddito pensionistico,  ovvero  coloro  che percepiscono oltre 5253 euro lordi , una rivalutazione  nel 2024 pari

    •  al 22% invece che 
    • al 32 % del valore calcolato dall'Istat  a novembre 2023 e definito come riferimento  con decreto ministeriale  al 5,4% .

  • Pensioni

    Modello Red: recupero prestazioni prorogato al 31.12.2024

    Importante novità sulla campagna di verifica dei modelli RED di comunicazione  dei redditi dei pensionati  INPS .

    Come noto l'istituto  procede  annualmente  alla  verifica  delle  situazioni reddituali dei pensionati  che possono modificare la misura o il  diritto  alle  prestazioni pensionistiche  integrative e  nel caso ,  provvede, entro  l'anno  successivo,  al  recupero di quanto  pagato in eccedenza.

    Nel decreto legge "fiscale" n. 135 2023 pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale l'art 2 prevede in particolare che il recupero delle prestazioni indebite correlate 

    • alla  campagna di verifica reddituale, relative al periodo d'imposta 2021, e
    • alle  verifiche relative  al  periodo di imposta 2020 ( di  cui   all'articolo   35,   comma   10-bis,   del  decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con  modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14)

    sarà avviato entro il 31 dicembre 2024.

    La normativa vigente prevede infatti la possibilità  con decreto del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,

    su proposta del Presidente dell'INPS motivata da  obiettive  ragioni  di  carattere organizzativo e funzionale che  il termine del recupero possa essere prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo  a quello della verifica.

    Vale la pena ricordare che i Modelli Red e le dichiarazioni di responsabilità sono richieste dall'INPS  ai pensionati  che godono di  prestazioni integrative legate al reddito. come ad esempio  :

    • l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994, 
    • l' integrazione al minimo dell’assegno di invalidità , 
    • la maggiorazione sociale, ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69, comma 3 della legge 388/2000, 
    • la  Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969,
    •  l ' Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988 )

    RED: come effettuare l'invio dai servizi online  

    Nelle proprie istruzioni l'istituto ricorda che per adempiere all'obbligo  sono a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online accessibili dal portale internet dell’Istituto, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e gli uffici sul territorio  oltre che CAF e intermediari abilitati che forniscono assistenza in forma gratuita, per legge.

    Viene anche precisato che  i  CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale  non sono convenzionati per:

    • le dichiarazioni aventi ad oggetto l’eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e
    •  le informazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV)

    Tali comunicazioni possono essere effettuate personalmente  accedendo con le credenziali al servizio online dedicato, “Dichiarazioni di responsabilità” o rivolgendosi al contact center o agli sportelli INPS .

    Le comunicazioni “RED Semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità” possono essere inviate attraverso il seguente percorso www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Red semplificato – Trasmissione modello” ovvero > “Dichiarazioni di responsabilità – Trasmissione modelli”.

    Necessario  per accedere  essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

    – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;

    – CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

    – CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).

  • Pensioni

    Assegno sociale: nuove indicazioni per la domanda online

    Assegno sociale richiedibile online con procedura precompilata.

    Con il messaggio 2003 del 30 maggio 2023   inps informava che  grazie alle attività di innovazione digitale legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è in corso di realizzazione   il progetto “Istruttoria assegno sociale”   una nuova  piattaforma   dedicata sia  per la domanda e l’istruttoria dell'Assegno sociale  con  la precompilazione di alcuni passaggi.

    La nuova piattaforma digitale inizialmente disponibile solo per le domande da parte dei cittadini è stata estesa anche agli Istituti di Patronato e agli intermediari abilitati. L'istituto ne da notizia con il messaggio 33434 del 29 settembre 2023.

    Domanda  precompilata assegno sociale 2023

    La richiesta online consente una riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche e  del conseguente pagamento dell'assegno .(Vedi sotto i requisiti richiesti)

    L'istituto precisa che il  progetto concerne l’assegno sociale (categoria 078) ed è, pertanto, escluso l’assegno sociale sostitutivo (categoria 044).

    L’accesso è disponibile, sia ai privati che ai patronati  sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link:  https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html,  previo accesso con identità digitale:

    •  SPID almeno di livello 2 o
    • CIE 3.0 oppure 
    • CNS

    I cittadini possono anche rivolgersi  al Contact center telefonico.

    La navigazione all’interno della nuova piattaforma  è intuitiva e gli utenti vengono guidati nella compilazione in ogni schermata.

    La procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico con l’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:

    •     cittadinanza;
    •     residenza;
    •    trattamenti erogati dall’INPS.

    I primi due aspetti sono modificabili  dall'utente mentre è fissa la parte delle prestazioni INPS che risultano delle banche dati dell'Istituto.

    Resta necessario  invece l’inserimento delle informazioni di seguito riportate:

    • – Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”
    • – Cittadini extracomunitari (occorre allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso).
    •   requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato.
    •   possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022).

    Infine l'istituto  sottolinea l'obbligo prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e  dare il consenso prima di procedere.

    La procedura consente di consultare una dichiarazione già presentata .

    Il termine massimo per la definizione del provvedimento è  fissato in 45 giorni  dal momento della domanda.

    Assegno sociale 2023: requisiti 

    L'Assegno sociale è una prestazione economica rivolta  a chi ha un reddito inferiore al minimo  definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale).

    I requisiti per l'assegno sociale sono:

    • 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
    • stato di bisogno economico;
    • cittadinanza italiana e situazioni equiparate  ( cittadini italiani; cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza; cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario ; cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria).
    • residenza effettiva in Italia;
    • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

    ATTENZIONE  : 

    •  La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge attualmente fissato al 67° anno di età
    • L'assegno sociale   non è reversibile ai familiari superstiti.