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APE sociale: ok senza aver fruito della NASPI
Con la sentenza n. 24950/2024 la Corte di Cassazione ha fornito una importante interpretazione sul diritto di accesso all'anticipo pensionistico con APE sociale affermando che il diritto va garantito anche a chi non abbia mai fruito dell'indennità di disoccupazione Naspi. Vediamo il caso piu in dettaglio.
APE Sociale dopo disoccupazione senza NASPI
Una lavoratrice disoccupata aveva fatto ricorso contro il rigetto da parte di Inps della propria richiesta di APE Sociale.
In primo grado, con sentenza del 1 luglio 2021, il tribunale ha riconosciuto il diritto della lavoratrice all'APE sociale, considerando che lo stato di disoccupazione fosse sufficiente, senza la necessità di avere precedentemente beneficiato interamente anche dell'indennità di disoccupazione.
Si ricorda che la lettera a), l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 garantisce il diritto a "coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
Successivamente la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 7 giugno 2022 ha confermato la decisione del tribunale di primo grado, ribadendo che l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 non prevede come requisito essenziale per l'accesso all'APE sociale l'aver percepito l'indennità di disoccupazione.
L'unico requisito richiesto è lo stato di disoccupazione, e il completamento della fruizione dell'indennità di disoccupazione citato nella norma è rilevante solo per la continuità tra disoccupazione e APE sociale.
L'INPS ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che la sentenza della Corte d'Appello avesse erroneamente concesso l'APE sociale in assenza della percezione dell'indennità di disoccupazione.
Tuttavia, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che una lettura "letterale e logica della norma" (larticolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016) non impone la fruizione dell'indennità di disoccupazione come requisito per l'accesso all'APE sociale ma la norma prevede solo che, nel caso in cui il lavoratore abbia percepito l'indennità, questa debba essere conclusa prima dell'accesso all'APE. Nella pronuncia si afferma infatti che : "la norma non collega l’APE all’indennità di
disoccupazione anche perché, se ciò avesse voluto fare, avrebbe posto in continuità le due prestazioni, laddove invece impone una cesura tra le stesse. Invero, proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell’indennità di disoccupazione evidenzia – alla base dell’intervento previdenziale di sostegno- uno stato di bisogno della persona, che evidentemente il legislatore ritiene meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in discorso. Ciò tanto più in considerazione che il soggetto beneficiario maggiormente della tutela in discorso è proprio il soggetto che non ha fruito neppure dell’indennità di disoccupazione".
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso dell'INPS, confermando il diritto della lavoratrice all'APE sociale senza la necessità di aver beneficiato della NASPI.
La Cassazione ha inoltre compensato le spese processuali, in considerazione della novità della questione interpretativa.
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Esistenza in vita pensioni all’estero: al via la seconda fase
Con il messaggio n. 4071 del 16.11.2023 l’INPS ha comunicato le modalità per il consueto accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono gli assegni di pensione all'estero nel biennio 2024-2025, fornendo con il calendario completo delle scadenze e le istruzioni sulla prima fase della procedura .
Il giorno 11 settembre è stato pubblicato anche il messaggio 3006/2024 relativo alla seconda fase Viene inoltre specificato che in un ottica di prevenzione degli illeciti, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.
Vediamo le principali indicazioni fornite dall'istituto sulla procedura
Verifiche esistenza in vita – prima fase: paesi coinvolti nel 2024
Nella prima fase tra marzo e luglio 2024 saranno interessati pensionati residenti in:
- America,
- Asia,
- Estremo Oriente,
- Paesi scandinavi,
- Stati dell’Est Europa e
- Paesi limitrofi.
Nello specifico , l'ente gestore, ancora Citibank, provvederà alla spedizione delle
- richieste di attestazione a partire dal 20 marzo 2024 e
- i pensionati dovranno inviare i documenti di riscontro entro il 18 luglio 2024.
In caso di mancata risposta il pagamento della rata pensione di agosto 2024, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza.
Se il pensionato non si presenta per la riscossione o non invia l’attestazione di esistenza in vita entro il termine ultimo del 19 agosto 2024, la pensione viene sospesa a partire dalla rata di settembre 2024.
Verifiche esistenza in vita – seconda fase paesi coinvolti 2024/2025
Nella seconda fase, da settembre 2024 a gennaio 2025 saranno coinvolti invece i pensionati residenti in
- Europa,
- Africa e
- Oceania
per cui:
- le comunicazioni saranno inviate dal 20 settembre 2024 e
- le attestazioni di esistenza in vita dovranno arrivare entro il 18 gennaio 2025.
In caso di mancata risposta il pagamento della rata di febbraio 2025, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza e in caso di ulteriore ritardo rispetto all'l'ultima data del 19 febbraio 2023 la pensione sarà sospesa a partire dalla rata di marzo 2025
ATTENZIONE: INPS ricorda che Citibank invia moduli personalizzati con i dati dell'interessato per cui non è prevista l'utilizzazione di moduli in bianco. Per questo In caso di mancato ricevimento il modello potrà essere richiesto al Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.
Verifiche esistenza in vita pensionati esclusi
Nel messaggio 3006 dell'11.9.2024 l’Istituto precisa che Citibank N.A. non procede all’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni. Nello specifico sono esclusi dalla richiesta di produrre la prova di esistenza in vita i seguenti gruppi :
- A) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere Deutsche Rentenversicherung (DRV) e l’Ufficio Centrale di Compensazione (UCC)
- B) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;
- C) pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);
- D) pensionati residenti in Australia, i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con il Centrelink australiano;
- E) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con le Istituzioni previdenziali olandesi Sociale Verzekeringsbank (SVB) e Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
- F) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica.
- G) pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.
Verifiche esistenza in vita pensioni all'estero – Servizio assistenza
INPS ricorda anche che è attivo il Servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita.
Il Servizio di supporto Citibanki è disponibile per ulteriori chiarimenti con le seguenti modalità
- sulla pagina web www.inps.citi.com;
- con messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected];
- telefonare a uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dei messaggi INPS sopracitati.
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Cessione quinto da stipendio a pensione: le novità del passaggio automatico
Il trasferimento della cessione del quinto dallo stipendio alla pensione diventa piu facile. Lo aveva comunicato INPS nel messaggio 244 del 13.1.2023 , in cui descriveva anche tutti passaggi delle procedure digitali della migrazione "QUOTE QUINTO" (vedi aggiornamento all'ultimo paragrafo)
l'istituto ha adottato infatti una nuova linea interpretativa sulla normativa (articolo 43 del D.P.R. 180 del 5 gennaio 1950) riferita sia ai lavoratori privati che del pubblico impiego .
Le novità della traslazione quote quinto da stipendio a pensione
Dal 2023 in particolare sono stati eliminati i vincoli alla traslazione per cui il piano di ammortamento del debito viene trasferito e assimilato, per la parte residuale , a quello della cessione del quinto della pensione, senza necessità di estinzione.
In passato invece l'Inps prevedeva l'inapplicabilità dell'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950, e impediva quindi al pensionato il rinnovo del contratto di finanziamento stipulato per lo stipendio derivante dalla precedente attività lavorativa.
Resta fermo il limite di importo che non puo superare il quinto della pensione e restano a carico degli intermediari finanziari gli oneri di gestione dell'eventuale servizio di trattenuta su pensione del residuo debito derivante dalla cessione del quinto dello sitpendio
Inoltre non è stato modificato il limite di cui al comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 180/1950 che prevede che il dipendente cui manchino meno di 10 anni per la pensione, non possa contrarre un prestito superiore all'importo delle quote mensili riferiti ai mesi mancanti per il conseguimento del collocamento a riposo.
Nella seconda parte del messaggio l'INPS descrive gli step attuazione della nuova procedura di traslazione
La procedura digitale cessioni del quinto da stipendio al pensione
Con il messaggio INPS n. 2830 del 9 agosto 2024 illustra le novità riguardanti la procedura digitale di traslazione delle cessioni del quinto dallo stipendio alla pensione, in linea con l'articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950 che mirano a semplificare e rendere più efficiente la gestione delle cessioni del quinto, attraverso l'integrazione e l'automatizzazione dei processi.
Ecco i punti principali:
- Reingegnerizzazione della procedura "Quote Quinto": È stato completato il progetto di aggiornamento della procedura che gestisce la traslazione delle cessioni stipendiali sulle pensioni. Questo permette una gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelle da pensione, con dismissione del vecchio sistema.
- Applicabilità: La nuova procedura si applica alle pensioni della Gestione integrata dell’INPS, incluse le pensioni pubbliche e ex INPGI. Le pensioni della Gestione pubblica, però, che utilizzano sistemi proprietari ("SIN"/"GPP"), sono parzialmente escluse e gestite con un processo diverso.
- Notifica delle traslazioni: Le banche e gli intermediari finanziari convenzionati devono notificare le cessioni stipendiali da traslare su pensione attraverso una procedura telematica, non più tramite PEC. Le richieste continuano a seguire regole specifiche in base alla tipologia di gestione pensionistica.
- Istruttoria e dichiarazione di benestare: La dichiarazione di benestare per la traslazione delle cessioni da stipendio su pensione è rilasciata solo dopo una verifica favorevole, considerando la cessazione dal servizio del debitore e la liquidazione della pensione.
- Gestione dei piani di ammortamento: Una volta validato, il piano di ammortamento viene gestito secondo criteri specifici e integrato nel sistema “Quote Quinto”. Ciò include anche la gestione di eventuali rate insolute e il rinnovo dei piani di cessione.
- Rapporti con le banche/intermediari finanziari: La procedura elimina la necessità di inviare documenti cartacei all’INPS, e tutte le operazioni devono essere gestite tramite i sistemi informatici. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.
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Comunicazione premio conferito al fondo pensione: onere in capo al datore di lavoro
Con l'istanza di interpello n. 154/2024, il Fondo Pensione istante chiede di sapere se i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 55/E del 2020 riguardo all'assenza di oneri di comunicazione, in capo ai dipendenti, in caso di versamento di contributi a fondi pensione in base a piani di welfare aziendale, possano applicarsi anche in relazione all'ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale.
In merito all'utilizzo del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale, con la risoluzione 25.09.2020, n. 55/E, è stato chiarito che, "considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest'ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità".
Il comma 184-bis della legge 28.12.2015, n. 208, stabilisce inoltre che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sia nella fase della contribuzione ai fondi di previdenza complementare, non concorrendo al raggiungimento del limite ordinario annuo di deducibilità dal reddito pari a euro 5.164,57, sia al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica da parte degli stessi fondi pensione. A riguardo, nella circolare 29.03.2018, n. 5/E, è stato precisato che entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest'ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.
Di seguito, la soluzione interpretativa del contribuente e i chiarimenti delle Entrate.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'Istante ritiene che nell'ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale non sussistano oneri di comunicazione in capo ai dipendenti per i contributi versati in sostituzione del premio di risultato aziendale, poiché la comunicazione è effettuata direttamente dal datore di lavoro. Quest'ultimo provvede a comunicare l'ammontare del premio di risultato destinato al fondo pensione e ad effettuare il relativo versamento, riportandolo nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente.
L'Istante precisa che i contributi versati al Fondo pensione in sostituzione del premio di risultato sono riportati, con specifica evidenza, nel ''Prospetto della situazione contributiva individuale'' consultabile dai dipendenti nell'area riservata del sito web del Fondo Pensione, con ciò risultando pienamente garantita la funzione informativa a favore dei medesimi. Ad avviso dell'Istante, l'onere di comunicazione da parte dei dipendenti appare, quindi, superfluo oltreché essere penalizzante per gli stessi dipendenti in caso di dimenticanza del suo assolvimento.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: parere dell’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva. Inoltre, ha chiarito che, se il datore di lavoro provvede a comunicare tali contributi al fondo pensione, i dipendenti sono esonerati dall'obbligo di comunicazione.
In particolare, la circolare n. 5/E del 2018 ha precisato che la sostituzione del premio di risultato con contributi alla previdenza complementare è possibile e i relativi contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile anche se eccedono il limite di deducibilità annuo di euro 5.164,57.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: conclusione
L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'interpretazione dell'Istante, confermando che i dipendenti non sono tenuti a comunicare i contributi versati in sostituzione del premio di risultato, qualora il datore di lavoro provveda alla relativa comunicazione al fondo pensione. Questo esonero dall'obbligo di comunicazione evita la penalizzazione dei dipendenti in caso di dimenticanza e garantisce una corretta gestione fiscale dei contributi.
Questa interpretazione agevola i lavoratori nella gestione dei propri contributi pensionistici e assicura che i benefici fiscali siano correttamente applicati senza ulteriori oneri amministrativi a carico dei dipendenti.
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Professionisti: pensione indiretta ai superstiti solo con contributi versati
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 15294 del 31 maggio 2024, ha confermato che non ha diritto al trattamento di pensione indiretta con compensazione il coniuge superstite di un consulente del lavoro nel caso in cui questi non abbia a suo tempo versato i contributi dovuti.
Questo in quanto ai fini del riconoscimento della pensione indiretta a favore di familiare di un lavoratore autonomo deceduto non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali previsto per l'assicurazione generale IVS.
Vediamo di seguito alcuni dettagli sul caso specifico.
Pensione indiretta professionisti: il caso
Il caso riguardava un ricorso proposto da E.N.P.A.C.L. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO, contro la decisione di una corte di appello che aveva accolto la domanda di pensione indiretta per la coniuge di un consulente del lavoro con compensazione tra importi dovuti come pensione indiretta e gli importi dei contributi soggettivi integrativi non versati al professionista
La corte accoglie il primo motivo di ricorso basato sul fatto che nel lavoro autonomo il mancato versamento della contribuzione preclude l’attribuzione del diritto a pensione, mentre l’attribuzione del diritto jure proprio implica solo l’esclusione dall’asse ereditario, ma non consente deroga alla maturazione del requisito contributivo. Si conferma cioè che il diritto alla pensione indiretta presuppone il possesso dei requisiti (amministrativi, contributivi ed anagrafici) per la pensione da parte del de cuius.
La decisione della corte di appello era fondata sui precedenti (Sentenza n. 23569 del 12/09/2008 e Sentenza n. 13938 del 16/06/2006( in cui era stato affermato che, quando un lavoratore autonomo muoia senza aver versato contributi, i superstiti, ove ricorrano le condizioni di legge, hanno diritto alla pensione indiretta iure proprio e non iure hereditatis, e tale diritto non può essere escluso in caso di inadempimento dell'obbligazione contributiva.
Se pero i superstiti sono anche eredi, essi hanno l'obbligo di pagare i contributi omessi e non prescritti, secondo le norme del diritto successorio.
Pensione indiretta professionisti: le motivazioni della Cassazione
La cassazione ricorda invece la decisione in senso contrario n. 26443 2021 che ha considerato che il trattamento pensionistico indiretto del superstite, pur restando autonomo, trae le sue condizioni di maturazione dalla posizione assicurativa del dante causa, costituendo la morte dell'assicurato uno dei requisiti soggettivi.
Viene anche sottolineato che la regola dell'automatismo prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS delle prestazioni non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi, e che per essi, finché non sono pagati i contributi nella misura prevista dalla legge (come nel caso in oggetto) , non matura né diritto alla pensione, né il diritto alla pensione indiretta. del familiare.
La decisione di appello viene dunque cassata con rinvio in quanto, "non ha diritto a pensione il coniuge superstite quando al momento del decesso
l'assicurato non poteva far valere il minimo di contribuzione richiesto" .
Resta comunque ferma la possibilità del superstite di ovviare all’omissione contributiva del dante causa, con conseguente successiva maturazione del requisito utile alla pensione indiretta.
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Contratti di espansione 2024: possibile riattivazione
Potrebbe essere in arrivo una nuova versione del contratto di espansione introdotto nel 2019 dal decreto Crescita.
Lo prevede un emendamento presentato dalla relatrice di maggioranza del disegno di legge sul lavoro ATTO 1532 bis attualmente all'esame in Commissione alla Camera.
Leggi in merito anche Assenze ingiustificate considerate dimissioni nel nuovo DDL Lavoro e DDL Lavoro la conciliazione potrà essere telematica
L'utilizzo dello strumento, che consente il pensionamento anticipato nel corso di ristrutturazioni aziendali concordate con le rappresentanze sindacali, sarebbe nuovamente limitato alle aziende medio- grandi, a partire dai 200 dipendenti
In attesa della (probabile) conferma della misura, dato che l'emendamento è stato proposto dalla maggioranza e non comporta pesanti finanziamenti pubblici, ricordiamo di seguito le principali caratteristiche e vediamo in una tabella un confronto con la misura dell'isopensione.
C'è da dire comunque che l'iter della nuova legge presentata a novembre 2023 è stato piuttosto rallentato nelle ultime settimane.
Leggi ulteriori dettagli in Isopensione uscita con 7 anni di anticipo fino al 2026
Contratto di espansione: come funziona
Nella norma istitutiva (in forma sperimentale) del contratto di espansione si prevedeva un regime di aiuto per la riorganizzazione delle imprese basato su un accordo in sede governativa con le rappresentanze sindacali, che comprendeva :
- cassa integrazione straordinaria e
- esodo anticipato fino a 5 anni dei lavoratori, con assegno ponte a carico dei datori di lavoro
- piano di formazione e riqualificazione per i lavoratori che rimangono e
- eventuale piano di assunzioni per agevolare il turn-over generazionale e di competenze con agevolazione prorogata per ulteriori 12 mesi
La misura , che inizialmente sostituiva l'istituto previsto dall'art 41 del D.LGS 148-2015 ( contratto di solidarietà espansiva) è stata prorogata piu volte e ampliata anche ad aziende di qualsiasi settore con almeno 50 dipendenti , ma NON era stata riconfermata con la legge di bilancio 2024.
Il decreto Lavoro (48/2023) inizialmente conteneva la proroga del contratto di espansione fino a tutto il 2025, poi defalcata dal testo finale . Era stata concessa invece la possibilità, per i contratti stipulati entro il 2022, di intervenire entro il 2023 per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro in un arco di tempo di 12 mesi ulteriori rispetto al termine individuato in origine.
Con questa novità restano a disposizione delle aziende come strumenti di accompagnamento alla pensione nel 2024:
- l'isopensione (art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012)
- l’assegno straordinario dei fondi di solidarietà bilaterali e
- l’Ape sociale, riservata solo ad alcune categorie di lavoratori svantaggiati
Si ricorda che per presentare il piano l’impresa deve :- concordare con le RSA o alla RSU delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati, nonchè la volontà di sottoscrivere un contratto di espansione ex art. 41 comma 5 e 5 bis D.Lgs. 148/2015.
- Deve anche essere presentata domanda di esame congiunto della situazione aziendale al competente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o agli uffici regionali .Per i lavoratori interessati dal piano di formazione e di riqualificazione e che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico è prevista una cassa integrazione per un massimo di 18 mesi in cui la riduzione media oraria non può superare il 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Inoltre, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, fino al 100% nel periodo coperto dal contratto.
Scivolo pensionistico del contratto di espansione: requisiti e costi
Il contratto di espansione consente di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione ( che puo essere sia di vecchiaia che pensione anticipata – legge 92 2012).
Nei 60 mesi sono comprese anche le cd. finestre in caso di accesso alle pensioni anticipate .
Gli interessati devono dare il loro consenso in forma scritta. L'accordo puo riguardare anche un periodo inferiore ai 5 anni.
A questi lavoratori il datore di lavoro riconosce un'indennità mensile, "di esodo", commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto, fino alla prima decorrenza utile della pensione .
Per il versamento dell'indennità l'azienda gode del contributo dello Stato per 24 mesi pari all'importo di NASPI che sarebbe spettato al lavoratore .
Se l'uscita è correlata alla decorrenza di una pensione anticipata ( ma non Quota 100 o Quota 102), il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, ridotti dell'importo della contribuzione figurativa, che viene comunque calcolata per intero.
Si sottolinea che la legge di bilancio 2022 ha modificato anche il meccanismo di decalage della NASPI che non iniziava a scendere dal 4° mese bensi:
- a partire dal 6 mese per i lavoratori fino a 49 anni
- a partire dal 8° mese per i lavoratori dai 50 anni
Questo portava un ulteriore risparmio per i datori di lavoro, in particolare nelle aziende in cui lo scivolo pensionistico venga utilizzato solo per due anni . Dopo i primi due anni, corrispondenti alla durata della NASPI, infatti, i costi dell'indennità ponte sono interamente a carico del datore di lavoro .
Contratto di espansione e nuove assunzioni: novità 2022
Un ulteriore beneficio era garantito alle imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che si impegnino ad effettuare:
- almeno una assunzione
- per ogni tre lavoratori che usufruiscono dello scivolo pensionistico;
in questo caso la riduzione dei versamenti contributivi spetta per ulteriori 12 mesi.
Possibili anche assunzioni a tempo parziale.
La legge di bilancio 2022 aveva reso lo strumento più conveniente ricomprendendo assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, di lavoratori in cassa integrazione straordinaria, purche rispondenti al piano di riorganizzazione e apporti nuove competenze all'azienda .
Confronto tra contratto di espansione e Isopensione
isopensione contratto di espansione aziende interessate sopra i 15 dipendenti imprese o reti di imprese sopra i 50 dipendenti requisiti prepensionamento 7 anni di distanza dalla decorrenza della pensione (fino al 2023) poi 4 5 anni costi per il datore di lavoro piu costoso: indennità ponte + contribuzione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 48 mesi meno costoso: - solo indennità ponte verso la pensione di vecchiaia
- indennità + (contribuzione – valore della naspi) verso la pensione anticipata per 2 anni poi indennità + contribuzione
adempimenti accordo sindacale accordo sindacale in sede governativa tutela per i lavoratori da modifiche formative future salvaguardia solo se prevista nell'accordo salvaguardia a norma di legge -
Pensioni anticipate lavori usuranti: domande entro il 1° maggio
L’INPS, con il messaggio 812 del 23.2.2024 , ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024 delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, per soggetti che perfezionano i requisiti nell’anno 2025, ai fini del pensionamento anticipato.
L'istituto sottolinea che la domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Vengono richiamate per maggiori dettagli le istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018 e sono fornite le tabelle per le diverse categorie di lavoratori con la specifica dei requisiti contributivi e di anzianità richiesti.
In particolare, INPS ricorda che i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non verranno adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.
Pensione anticipata lavori usuranti tabelle requisiti 1.1.-31.12.2025
INPS fornisce le seguenti tabelle dei requisiti .
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e
lavoratori notturni a turni per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno o per tutto l'anno lavorativo
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 61 e 7 mesi
97,6
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi*
99,6*
almeno 35 anni
minimo 64 e 7 mesi*
100,6*
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni da 72 a 77 all'anno
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi
99,6
Pensione anticipata lavori usuranti: come fare domanda
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta.
In merito alla documentazione si ricorda che per i lavoratori del settore privato, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione risalente all’epoca in cui sono state svolte le attività e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.
Per le attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali .
Si sottolinea infine che la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico pari a:
- un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
ATTENZIONE per personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile citato non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine pur in presenza dei requisiti il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.