• Pensioni

    Pensioni INPS settembre 2023: pagamenti e cedolino

    Inps ha reso noto sul proprio sito il cedolino della pensione relativa al  mese di settembre e comunicato che il pagamento avverrà per tutti con data valuta 1 settembre 2023 su conti correnti bancari e postali

    Il pagamento in contanti potrà essere scaglionato , a cura degli uffici postali , sulla base dell'inniziale del nome del cognome del beneficiario, a partire dal 1 settembre  2023 

    Cedolino pensione :cos'è 

    Si ricorda   che il cedolino è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni di eventuali variazioni . E' sempre disponibile online nel proprio cassetto previdenziale. Per accedere è necessario avere le credenziali digitali

    • SPID oppure
    • CIE o 
    • CNS 

    Recentemente il servizio è stato arricchito da funzioni di intelligenza artificiale che guidano l'utente con  domande precise che indirizzano facilmente alle informazioni richieste.

     Di seguito le  informazioni generali sul cedolino della pensione di settembre 2023.

    Cedolino settembre 2023 

    TRATTENUTE FISCALI: ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CONGUAGLIO 2022 E TASSAZIONE 2023

    Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione vengono trattenute:

    • Irpef e 
    •  addizionali regionali e comunali 
    • relative al 2022 (in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono).

     ATTENZIONE nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro,  con conguaglio superiore a 100 euro, per i quali la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre .Invece per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo e conguagliate  nella Certificazione Unica 2023.

    L'istituto ricorda anche che a settembre vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze  dei modelli  730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e  Le risultanze contabili della dichiarazione  si possono verificare anche con il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app INPS Mobile.

    L'istituto ricorda infine che le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

    Servizio riscossione pensioni con i Carabinieri

    Si segnala sempre il  servizio per la riscossione della pensione in sicurezza, garantito ai pensionati piu anziani  dall'Arma dei Carabinieri.

    Da maggio 2020 è stato previsto che:

    •  i cittadini di età pari o superiore a 75 anni 
    • che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e  che riscuotono normalmente la pensione in contanti 
    • che non hanno delegato altri soggetti

    posso ricevere l'importo a casa, delegando al ritiro i Carabinieri.

    Il servizio è gratuito e va richiesto chiamando il numero verde 800 55 66 70 oppure chiamando  la più vicina Stazione dei Carabinieri ,  per richiedere maggiori informazioni e concordare le modalità.

     Per usufruire del servizio è necessario che il pensionato rilasci una delega scritta ai Carabinieri.

  • Pensioni

    Isopensione e contratti espansione: istruzioni per il versamento unico

    Con il messaggio 2952 del 14 agosto 2023 INPS illustra le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione relativamente alle prestazioni di accompagnamento alla pensione:

    • Isopensione (’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92), e 
    • ’indennità mensile di esodo a seguito di contratti di espansione (’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e succ.mm).

    Il messaggio ricorda che il versamento in unica soluzione è alternativo alla fideiussione e che er le indennità di espansione gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%. 

    In ogni caso, terminata l’erogazione della prestazione di esodo, l’Istituto effettua  una verifica della congruità dell’importo versato e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro. 

    Versamento trattamenti esodo: nuove procedure  

    La  procedura  nel “Portale prestazioni atipiche” (PRAT), accessibile dal servizio “Prestazioni esodo”, è stato adeguato con una funzionalità che consente l’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo richiesto , con conseguente registrazione contabile di quanto versato.

    Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione il Portale predispone i seguenti documenti economici:

    1. –      la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro;
    2. –      il prospetto di quantificazione;
    3. –      il documento di validazione dell’accordo. 

    La lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro (differenziata per le isopensioni e per le indennità di espansione) contiene anche l’informazione della stringa del piano di esodo “ESCXXXXUSaaaayy”, da utilizzare nella causale del bonifico a garanzia delle prestazioni, e le istruzioni per il pagamento del modello "F24” a garanzia della contribuzione correlata.

    La lettera deve essere scaricata dal datore di lavoro, firmata dal legale rappresentante e caricata sul Portale a cura del datore stesso.

     La Struttura  provvede al controllo e alla validazione  ed espone all’utente nella sezione “Pagamenti” > “Importi dovuti” > “Unica Soluzione”:

    –      l’importo preteso per la prestazione;

    –      la stringa “ESCXXXXUSaaaayy”, da riportare nella causale del bonifico del pagamento in modo da consentire automaticamente la riconciliazione contabile della somma versata.

    Il pagamento deve essere effettuato dal datore di lavoro  dopo la pubblicazione sul Portale 

    Sul Portale internet, per i datori di lavoro esodanti, nella “Sezione Pagamenti” > “Riepilogo Importi dovuti” > “Unica Soluzione” sono disponibili le  informazioni sul piano e sugli importi della prestazione e della contribuzione correlata  con  i dettagli per la corretta compilazione del modello “F24” da utilizzare per il versamento della contribuzione correlata. 

    Il messaggio precisa inoltre che:

    1.  l’importo della prestazione deve  essere versato dal datore di lavoro con bonifico sul conto corrente della contabilità speciale della Struttura territoriale competente . Le coordinate IBAN del conto di Tesoreria sono riportate nella schermata del prospetto pagamenti, “Riepilogo Importi dovuti”; Se l’abbinamento automatico nel portale  non avviene in modo corretto, la Struttura territoriale n procede  alla riconciliazione  manuale della quietanza di pagamento nell’apposita sezione del Portale dal percorso: “Pagamenti” > “Gestione Conferme” > “Quietanze da riconciliare”. Se l’importo versato con bonifico è inferiore a quello preteso  la sede Inps contatta  il datore di lavoro esodante per richiedere un’integrazione, mentre se è superiore l’eccedenza sarà oggetto di conguaglio a conclusione del piano di esodo. 
    2.    L’importo relativo alla contribuzione correlata deve essere versato con il modello “F24”. in un unica soluzione con
      •  codice causale DM10 per i lavoratori iscritti alla Gestione privata ovvero 
      • con codice P201, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.
      • Sarà poi compito della Struttura territoriale competente procedere al frazionamento della delega ed effettuare, in “Gestione Contributiva”, l'abbinamento in relazione alla denuncia di pari periodo, relativamente all'anno in corso.  La somma residua, riferita alle annualità successive, sarà inviata al “Nuovo Recupero Crediti”, modificando il codice tributo da DM10 a RC01. Dopo il versamento, il datore di lavoro deve acquisire sul Portale (sezione “Pagamenti” > “Riepilogo Importi dovuti” > “Unica Soluzione”) la ricevuta del modello. Dopo le verifiche  viene inviata una notifica al datore di lavoro che potrà procedere alla compilazione e alla trasmissione delle domande di prestazione relative al piano di esodo. 

    Il messaggio precisa anche nel  Portale prestazioni atipiche – lato intranet – espone all’utente gli importi di quanto versato anticipatamente dal datore di lavoro  e i conguagli relativi alla prestazione. 

     decurtato – tempo per tempo – delle somme erogate mensilmente ai titolari delle prestazioni di esodo .L’importo residuo è disponibile anche per il datore di lavoro nella sezione “Archivio Uniche Soluzioni” del Portale internet. 

    Eventuali rimborsi o integrazioni possono essere richieste solo al termine del piano. 

    Flussi UniEmens

    I datori di lavoro che hanno versato la contribuzione correlata in unica soluzione sono tenuti a trasmettere mensilmente i flussi UniEmens relativi al periodo interessato dall’erogazione delle prestazioni, seguendo le istruzioni contenute nella

    •  circolare n. 48 del 24 marzo 2021, per le indennità di espansione 
    •  circolare n. 119 del 1° agosto 2013, il messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015 e il messaggio n. 5804 del 18 settembre 2015, per le prestazioni di Isopensione

    Dovrà essere effettuato un solo pagamento per il totale importo della contribuzione correlata, relativo a tutto il piano di esodo. 

  • Pensioni

    Pensioni: al via l’assistenza online con l’intelligenza artificiale

        

    E' partita e in questi giorni una nuova sperimentazione  sul INPS   che prevede il supporto dell’intelligenza artificiale  nell'assistenza online agli utenti INPS , in particolare riguardante le pensioni e il regime Opzione Donna

     L'iniziativa , come molte altre introdotte di recente, fa parte del programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione,  finanziato dal  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha una durata inizialmente prevista di 4 settimane 

    L'istituto lo ha comunicato con il messaggio 2956 -2023  .

     Il nuovo  “assistente virtuale” al motore di ricerca   sostituisce il vecchio con capacità enormemente potenziate dall'intelligenza artificiale di tipo generativo. Sarà infatti in grado di rispondere alle domande in maniera più completa in quanto  può mantenere memoria di tutte le conversazioni precedenti. Questo consentirà agli utenti di avere risposte anche  a  domande di tipo logico-comparativo, ad esempio sulle differenze tra una prestazione ed un’altra, o  sua quale sia  la convenienza di alcune prestazioni sulla base dei dati specifici forniti dallindividuo  come l’età od il numero di figli a carico.

    Oggi invece gli assistenti virtuali anche di altre piatteforme digitali forniscono  via chat risposte standardizzate a una serie predefinita di domande , del tipo di quelle  date " per iscritte nelle FAQ ordinarie 

    Il messaggio precisa infatti  che in questo modo l’Assistente:

    •  supporta l’utente in modo specifico sull’argomento ricercato;
    • instaura con l’utente un dialogo, alimentato anche in base al contesto della conversazione, in modo da migliorare le risposte in modo progressivo ed efficace;
    •  risponde a quesiti puntuali, fornendo risposte articolate, corredate sempre da link al Portale internet per approfondire e passare all’azione, utilizzando come fonti informative le pagine del Portale internet individuate dal motore di ricerca;
    • •supporta l’utente nel precisare la propria domanda facendo richieste specifiche di chiarimenti  e  di indicare la categoria di appartenenza, tra diverse opzioni. L’importanza di questo passaggio varia con il grado di specificità della domanda e di trasversalità sulle prestazioni di concetti chiave come “disoccupazione”, “pagamento dei contributi”: quanto più la domanda è generica ed il concetto è trasversale su molte prestazioni tanto più la disambiguazione diventa determinante. L’Assistente potrà così dare una risposta più precisa e l’utente otterrà un aiuto sostanziale nella sua ricerca.

    Assistenza online per Opzione donna

    In via sperimentale, oltre al supporto sul motore di ricerca, nell’area “Pensione e Previdenza / Domanda di pensione” è offerto un secondo tipo di servizio, sempre con adozione dell’Intelligenza Artificiale, che permette di sottoporre domande più approfondite sulla prestazione “opzione donna”. In questo caso è possibile ricevere risposte 

    • sia su aspetti attinenti i requisiti per la prestazione 
    •  che sulle procedure operative.

    A seguire, una volta terminata la sperimentazione  il servizio risponderà anche su altre prestazioni.

    Viene  sottolineato che Inps si impegna a garantire la privacy e la sicurezza dei dati dei suoi utenti, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite durante la comunicazione con il sistema.

  • Pensioni

    Pensioni minime: tabella aumenti per 2023 e 2024

    Pubblicate, con molto ritardo,  le istruzioni ufficiali INPS sull'aumento delle pensioni pari o inferiori al trattamento minimo INPS,  riconosciuto con la legge di bilancio 2023, in via eccezionale, dal  1° gennaio 2023 e fino a dicembre 2024

    Con il messaggio 2329   del 22 giugno 2023 si conferma che il conguaglio degli arretrati verrà effettuato con la pensione di  luglio 2023. (vedi ultimo paragrafo)

    La circolare INPS  35 2023 del 3 aprile 2023 erano state chiarite  le modalità di calcolo per il quale si fa riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna mensilità,

      compresa la tredicesima. 

    Sono escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento,

    •  le prestazioni fiscalmente non imponibili (ad esempio le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione),
    •  le prestazioni di carattere assistenziale, 
    • le prestazioni a carattere facoltativo e 
    • le prestazioni di accompagnamento a pensione ( ad es. APE sociale)

    Per le pensioni  che decorrono fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, l’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.

    Pensioni minime: la misura dell’ aumento  

    trattamento minimo  2023 classe di età percentuale aumento 2023  importo totale percentuale aumento 2024
     563,74 euro sotto i 75 anni 1,5% 563,74 + 8,46 = 572,20 2,7%
     563,74 euro sopra  i 75 anni 6,4% 563,74 + 36,08 = 599,82 2,7%

    L'istituto precisa che:

    • se il trattamento pensionistico complessivo è superiore all’importo mensile del trattamento minimo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato.
    • Con riferimento alle pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è riconosciuto sull’importo lordo del pro rata italiano in pagamento.
    • Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e viene poi  ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale spettante.
    • Qualora nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l’incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.

    Aumento pensioni minime: trattamento fiscale

    Le somme corrisposte a titolo di incremento:

    • sono fiscalmente imponibili:
    • sono,  ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.
    • non rilevano ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024,  cioè il trattamento pensionistico complessivo sarà  considerare al netto dell'incremento transitorio.

    Pensioni luglio 2023: pagamento aumenti arretrati 

    Con il  messaggio  2329 del 22 giugno 2023 INPS conferma che  con la mensilità di luglio delle pensioni verrà corrisposto d’ufficio l’incremento  previsto dalla legge di bilancio  comprensivo degli arretrati  da  gennaio 2023  , e ricorda i criteri utilizzati e le attività effettuate a livello centrale.

    Si ricorda che i beneficiari dell'aumento sono i titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS

    L’incremento spetta solo sulle pensioni pagate dall’INPS

    Si sottolinea che l’aumento viene attribuito :

    • sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, 
    • sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
  • Pensioni

    Invalidità dipendenti pubblici: domande online all’Inps

     Con il messaggio 2064  del 1 giugno 2023, facendo seguito al precedente messaggio 1834 del 18 maggio,  INPS comunica la definitiva abolizione delle commissioni mediche presso il Ministero dell'economia e delle Finanze e il  conseguente passaggio di competenza all'INPS  per talune prestazioni relative a invalidità e  pensioni di guerra dirette,  indirette e di reversibilità.

    In particolare si informa che a partire dal 1 giugno 2023 le domande di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, da parte di 

    1. enti  pubblici  e
    2.  datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, 
      • comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, e 
      • quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale  e
      • le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, familiari superstiti di ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e  perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare,

    vanno presentate  all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto.

    Il nuovo servizio è disponibile a questo link.

    Per accedere alla procedura di presentazione delle domande, è necessario richiedere l’abilitazione compilando il modulo AA14.

  • Pensioni

    Pensione maggio 2023: date pagamento e cedolino

    Il calendario dei pagamenti delle pensioni di maggio 2023 negli uffici postali   parte il 2  maggio, data che  questo mese corrisponde anche alla data valuta per gli accrediti diretti nei conti correnti e libretti  di risparmio. 

    Per l'erogazione  in contanti  può essere previsto lo scaglionamento sulla base del iniziale del cognome del beneficiario (si ricorda che localmente possono essere definiti anche calendari diversi) come segue:

              INIZIALI DEL COGNOME  –  GIORNO  

    • A-C,                        martedi 2 maggio
    • D-G,                        mercoledi 3 maggio
    • H-M,                       giovedi 4 maggio 
    • N-R,                        venerdi 5 maggio  
    • S-Z                         sabato  6 maggio mattina.

    Il cedolino  pensione  maggio 2023 

    Il cedolino della pensione, visualizzabile sul cassetto previdenziale INPS  online consente ai pensionati di verificare l’importo erogato e le relative motivazioni

    per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di maggio vengono prelevate,

    TRATTENUTE IRPEF :   vengono prelevate  ritenute IRPEF e ’addizionale comunale a titolo di acconto, la rata delle  addizionali regionali e comunali relative all’anno di imposta 2022 (Si ricorda che le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali)

    CONGUAGLIO 2022 : in qualità di sostituto d’imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici,  INPS ha effettuato, entro il  28 febbraio scorso, le operazioni di verifica tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo delle somme corrisposte nel  2022,   per cui:

    1. gli importi a credito sono posti in pagamento direttamente sul rateo di pensione.
    2. per i conguagli a debito, l’INPS procede con modalità diversificate:
    • pensionati con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18.000 euro e debito IRPEF di importo superiore a 100 euro: si procede a recuperare il debito d’imposta rateizzandolo mensilmente sulle prestazioni pensionistiche in pagamento con rate di pari importo. Il recupero può essere effettuato al massimo in 11 rate;
    • pensionati con reddito di pensione annuo di importo superiore a 18.000 euro oppure con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18.000 euro e con debito IRPEF inferiore a 100 euro: il debito d’imposta viene trattenuto direttamente sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023. Poiché non è prevista alcuna rateizzazione si procede al recupero di quanto dovuto in unica soluzione sui ratei di pensione.
    • Nel caso in cui il rateo di pensione mensile non sia sufficientemente capiente per il recupero integrale del conguaglio di imposta a debito, il recupero prosegue sulle mensilità successive fino al recupero totale.

    I dettagli delle operazioni di calcolo  sono disponibili accedendo al servizio MyINPS o al cedolino di pensione, visualizzando la sezione dedicata ai conguagli IRPEF.

    L'accesso avviene sul sito dell’INPS,  con le consuete credenziali di identità digitale:

    • SPID di livello 2 o superiore;
    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    • Carta nazionale dei servizi (CNS).
    • E' ancora utilizzabile  PIN INPS solo ai cittadini  con  residenza all’estero  senza documento di riconoscimento italiano.

    Le somme conguagliate verranno  poi certificate nella Certificazione Unica 2023.

  • Pensioni

    Pignorabilità pensioni con soglia a 1000 euro: le istruzioni

    Il decreto Aiuti "Bis" n. 115 2022 ha previsto la sostituzione del settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile  che si occupa di pignorabilità delle pensioni.

    In particolare, dalla data di entrata in vigore della norma  si prevede che  le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare :

    • corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, 
    • con un minimo di 1.000 euro.

    La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

    Si  ricorda  che l'importo dell' assegno sociale  è fissato: 

    •  per il 2022 a 468,11 euro e a
    • per il 2023 a   503,27 euro, 

    per 13 mensilità.

    Con la circolare 38 del 3 aprile 2023 INPS ha pubblicato le istruzioni per l'applicazione della novità 

    Viene specificato in particolare che il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della  legge di conversione del decreto , sui procedimenti esecutivi “pendenti”.

    Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata. 

    Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.

    Pignoramento pensioni: come funziona

    In generale si ricorda che la norma del codice civile prevede che il pignoramento eseguito sulle somme oggetto dello stesso articolo in violazione dei divieti e dei limiti previsti dal medesimo e dalle speciali disposizioni di legge è (parzialmente o totalmente) inefficace; tale inefficacia è rilevata dal giudice anche  d'ufficio.

    Va sottolineato che non viene  modificato invece l'ottavo comma dello stesso articolo 545 c.p.c.  per cui resta  fermo che, per le somme accreditate – in relazione ad un trattamento previdenziale o assistenziale  su conto  bancario o postale (intestato al debitore) in data antecedente al pignoramento  (anziché nella stessa data o in data successiva), l'esclusione dal medesimo  pignoramento è riconosciuta per una fascia di importo più elevata, pari al  triplo dell'assegno sociale.