-
Giornalisti: pensioni INPGI cumulabili con reddito da lavoro
Legittimo il cumulo tra pensione (ex) INPGI e redditi da lavoro. Lo ribadisce ancora una volta la Cassazione, affermando che l'art 15 del Regolamento della Cassa previdenziale dei giornalisti che prevede un parziale divieto di cumulo, deve essere disapplicato
La sentenza della Corte di cassazione 24931/2023, Sezione quarta civile, riguarda in particolare il caso di un giornalista dipendente che aveva chiesto al Tribunale di Milano la restituzione delle trattenute effettuate da INPGI sugli assegni pensionistici dall’ottobre 2013.
La Corte d’appello, smentendo la decisione di primo grado, aveva accolto la tesi dell’Inpgi secondo cui, in quanto ente privatizzato, l’Istituto non era direttamente assoggettato alle norme sulle forme previdenziali sostitutive pubbliche per "l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all'INPGI, come agli altri enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994," che ha come obiettivo primario di garantire l’equilibrio di bilancio.
La Cassazione ricorda invece l'ente «ha natura di “istituzione pubblica” per effetto della relazione funzionale con lo Stato» in quanto gestiva, fino a giugno 2022 anche la previdenza obbligatoria dei giornalisti dipendenti, con funzione analoga a quelle degli enti pubblici di previdenza e assistenza.
Cumulo pensioni di anzianità INPGI e reddito da lavoro
In due precedenti sentenze n. 20690/2022 e la n. 20522/2022 , discostandosi da arresti precedenti di segno opposto, si era già affermato che per gli enti previdenziali sostitutivi anche se retti da casse private valgono le stesse regole in vigore per la generalità dei lavoratori iscritti alla gestione previdenziale Inps. Si fa riferimento all'articolo 72, comma 2, della legge 388/2000 e all’articolo 44, comma 1, della legge 289/2002.
Nella sentenza 20690 si legge infatti che è necessario " disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI, che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa".
Infatti, affermano gli ermellini: "non si tratta certo di negare il valore semantico attribuito dall'opposto orientamento al disposto della L. n.388 del 2000, art. 76, comma 4, (..) ma semmai di attribuire la necessaria rilevanza alla norma regolatrice della fattispecie ratione temporis di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 2 e della L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 2," che afferma: "a decorrere dal 1 gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 72, comma 1, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età"
Un importante precedente sulla stessa linea era stata l'ordinanza 21470/2020 riguardante il ricorso di un iscritto che contestava l'applicazione dell’articolo 15 del Regolamento. Anche il quel caso la corte territoriale aveva accolto la sua richiesta. I giudici di Cassazione avevano respinto il ricorso dell'INPGI ricordando i precedenti giurisprudenziali in materia, in particolare la sentenza 19573/2019 «che ha superato il diverso orientamento di Cassazione 8067/2016 e 12671/2016» e ha ritenuto pacifico che l’articolo 44 della legge 289/2002, nel consentire il cumulo totale tra reddito e pensione di anzianità, va applicato in maniera identica per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa, anche ove gestite da enti privatizzati».
A questa interpretazione ormai maggioritaria si aggiungono ora in queste sentenze anche le valutazioni sulle novità normative che hanno portato con la legge di bilancio 2022 al trasferimento dall'INPGI all'INPS dell'intera gestione dei lavoratori dipendenti, entrato in vigore dal 1° luglio 2022.
Con questo passaggio ulteriore, ci si aspetta che aumentino le possibilità che l'istituto modifichi la sua posizione.
-
Aumento pensioni dicembre 2023 e tagli 2024
Il decreto "Anticipi "approvato dal Governo il 16 ottobre 2023 aveva previsto l'anticipo a questo mese di novembre del conguaglio relativo all'adeguamento delle pensioni all'inflazione, operazione che Inps di solito effettua a gennaio dell'anno successivo.
Si tratta in particolare di un aumento degli importi degli assegni, correlato all'aumento dell'inflazione che quest'anno è stato molto superiore al previsto. I costi della misura previsti sono pari a più di 2 miliardi di euro per il 2023 e oltre 560 milioni per il 2024.
Il testo definitivo del decreto legge ha spostato l'atteso appuntamento a dicembre. Vediamo di seguito più in dettaglio a quanto ammontano questi aumenti anche in relazione alle fasce di reddito dei pensionati.
Aumento pensioni dicembre 2023: le fasce di rivalutazione
Come detto si tratta dell' anticipo contabile del conguaglio che ogni anno si fa per adeguare le pensioni all'aumento dei prezzi relativo all'anno precedente, definitivamente definito dal decreto ministeriale entro il 20 novembre di ogni anno, rispetto al valore stimato a gennaio .
La differenza misurata quest'anno è pari allo 0,8% .
Per il persistere dell'inflazione 2023, infatti l'adeguamento nel 2024 è calcolato complessivamente all' 8,1% (contro il +7,3% stimato ). Istat ha calcolato aumenti medi del 3% poi anche nel 2025 e 2026 .
ATTENZIONE A dicembre 2023 si avrà il conguaglio relativo a tutti i mesi del 2023, compresa la tredicesima.
Per calcolare gli importi effettivi che si vedranno in più nel cedolino pensione di dicembre va anche tenuto presente che la normativa vigente prevede una rivalutazione piena, cioè del 100% (dello 0,8 in questione), solo per le pensioni di importo fino a quattro volte il minimo e con percentuali progressivamente calanti con l'innalzarsi dell'assegno di pensione.
Le fasce sono le seguenti (ricordiamo sempre che si tratta di importi lordi):
fascia pensione importo massimo assegno percentuale di applicazione pensioni fino a 4 volte il minimo entro i 2.101, 52 euro rivalutazione del 100% (0,8%) pensioni da 4 a 5 volte il minimo da 2102, 53 a 2.626,90 euro rivalutazione dell'85% (0,68%) pensioni da 5 a 6 volte il minimo da 2626, 91 a 3152,28 euro rivalutazione del 53% (0,42%)
pensioni da 6 a 8 volte il minimo da 3152, 29 a 4203,05 euro rivalutazione del 47% (0,37) pensioni da 8 a 10 volte il minimo da 4203,06 a 5253,80 euro rivalutazione del 37% (0,29) pensioni oltre 10 volte il minimo da 5253,81 euro in su rivalutazione del 32% (0,25) Aumento pensioni dicembre 2023: gli importi
Gli importi degli aumenti mensili e complessivi (indicativi perche dipendono anche dalla composizione dell'assegno ) sono i seguenti:
assegno pensione rivalutazione dicembre importo aumento complessivo a dicembre assegno di 1.000 euro 8 euro 104 euro assegno di 1500 euro 12 euro 156 euro assegno di 2.500 euro: 17 euro 221 euro assegno da 3000 euro 12,72 euro 152,74 euro assegno da 5500 euro 13,75 euro 165 euro Si ricorda che poi negli assegni di gennaio 2024 sarà presente solo la quota di rivalutazione MENSILE pari all'8,1% totale, senza il conguaglio relativo ai 12 mesi.
Taglio rivalutazione 2024
Nella bozza della legge di bilancio 2024 che inizia ora l'iter parlamentare è stata inserita una norma che modifica le percentuali di indicizzazione delle pensioni nel 2024 con una taglio che colpisce le fasce piu alte di reddito.
La spesa totale per le pensioni in Italia arriverà infatti a toccare i 361,24 miliardi (complice non solo l'inflazione ma anche l'aumento della vita media che fa lievitare la durata totale dei pagamenti)
Per contrastare in parte questo continuo aumento della spesa, l'art. 29 della bozza della legge di bilancio prevede per l'ultima fascia di reddito pensionistico, ovvero coloro che percepiscono oltre 5253 euro lordi , una rivalutazione nel 2024 pari
- al 22% invece che
- al 32 % del valore calcolato dall'Istat a novembre 2023 e definito come riferimento con decreto ministeriale al 5,4% .
-
Modello Red: recupero prestazioni prorogato al 31.12.2024
Importante novità sulla campagna di verifica dei modelli RED di comunicazione dei redditi dei pensionati INPS .
Come noto l'istituto procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati che possono modificare la misura o il diritto alle prestazioni pensionistiche integrative e nel caso , provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza.
Nel decreto legge "fiscale" n. 135 2023 pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale l'art 2 prevede in particolare che il recupero delle prestazioni indebite correlate
- alla campagna di verifica reddituale, relative al periodo d'imposta 2021, e
- alle verifiche relative al periodo di imposta 2020 ( di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)
sarà avviato entro il 31 dicembre 2024.
La normativa vigente prevede infatti la possibilità con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale che il termine del recupero possa essere prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
Vale la pena ricordare che i Modelli Red e le dichiarazioni di responsabilità sono richieste dall'INPS ai pensionati che godono di prestazioni integrative legate al reddito. come ad esempio :
- l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994,
- l' integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ,
- la maggiorazione sociale, ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69, comma 3 della legge 388/2000,
- la Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969,
- l ' Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988 )
RED: come effettuare l'invio dai servizi online
Nelle proprie istruzioni l'istituto ricorda che per adempiere all'obbligo sono a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online accessibili dal portale internet dell’Istituto, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e gli uffici sul territorio oltre che CAF e intermediari abilitati che forniscono assistenza in forma gratuita, per legge.
Viene anche precisato che i CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale non sono convenzionati per:
- le dichiarazioni aventi ad oggetto l’eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e
- le informazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV)
Tali comunicazioni possono essere effettuate personalmente accedendo con le credenziali al servizio online dedicato, “Dichiarazioni di responsabilità” o rivolgendosi al contact center o agli sportelli INPS .
Le comunicazioni “RED Semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità” possono essere inviate attraverso il seguente percorso www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Red semplificato – Trasmissione modello” ovvero > “Dichiarazioni di responsabilità – Trasmissione modelli”.
Necessario per accedere essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
– SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;
– CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
– CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).
-
Isopensione e contratti espansione: istruzioni per il versamento unico
Con il messaggio 2952 del 14 agosto 2023 INPS illustra le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione relativamente alle prestazioni di accompagnamento alla pensione:
- Isopensione (’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92), e
- ’indennità mensile di esodo a seguito di contratti di espansione (’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e succ.mm).
Il messaggio ricorda che il versamento in unica soluzione è alternativo alla fideiussione e che er le indennità di espansione gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.
In ogni caso, terminata l’erogazione della prestazione di esodo, l’Istituto effettua una verifica della congruità dell’importo versato e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro.
Versamento trattamenti esodo: nuove procedure
La procedura nel “Portale prestazioni atipiche” (PRAT), accessibile dal servizio “Prestazioni esodo”, è stato adeguato con una funzionalità che consente l’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo richiesto , con conseguente registrazione contabile di quanto versato.
Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione il Portale predispone i seguenti documenti economici:
- – la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro;
- – il prospetto di quantificazione;
- – il documento di validazione dell’accordo.
La lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro (differenziata per le isopensioni e per le indennità di espansione) contiene anche l’informazione della stringa del piano di esodo “ESCXXXXUSaaaayy”, da utilizzare nella causale del bonifico a garanzia delle prestazioni, e le istruzioni per il pagamento del modello "F24” a garanzia della contribuzione correlata.
La lettera deve essere scaricata dal datore di lavoro, firmata dal legale rappresentante e caricata sul Portale a cura del datore stesso.
La Struttura provvede al controllo e alla validazione ed espone all’utente nella sezione “Pagamenti” > “Importi dovuti” > “Unica Soluzione”:
– l’importo preteso per la prestazione;
– la stringa “ESCXXXXUSaaaayy”, da riportare nella causale del bonifico del pagamento in modo da consentire automaticamente la riconciliazione contabile della somma versata.
Il pagamento deve essere effettuato dal datore di lavoro dopo la pubblicazione sul Portale
Sul Portale internet, per i datori di lavoro esodanti, nella “Sezione Pagamenti” > “Riepilogo Importi dovuti” > “Unica Soluzione” sono disponibili le informazioni sul piano e sugli importi della prestazione e della contribuzione correlata con i dettagli per la corretta compilazione del modello “F24” da utilizzare per il versamento della contribuzione correlata.
Il messaggio precisa inoltre che:
- l’importo della prestazione deve essere versato dal datore di lavoro con bonifico sul conto corrente della contabilità speciale della Struttura territoriale competente . Le coordinate IBAN del conto di Tesoreria sono riportate nella schermata del prospetto pagamenti, “Riepilogo Importi dovuti”; Se l’abbinamento automatico nel portale non avviene in modo corretto, la Struttura territoriale n procede alla riconciliazione manuale della quietanza di pagamento nell’apposita sezione del Portale dal percorso: “Pagamenti” > “Gestione Conferme” > “Quietanze da riconciliare”. Se l’importo versato con bonifico è inferiore a quello preteso la sede Inps contatta il datore di lavoro esodante per richiedere un’integrazione, mentre se è superiore l’eccedenza sarà oggetto di conguaglio a conclusione del piano di esodo.
- L’importo relativo alla contribuzione correlata deve essere versato con il modello “F24”. in un unica soluzione con
- codice causale DM10 per i lavoratori iscritti alla Gestione privata ovvero
- con codice P201, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.
- Sarà poi compito della Struttura territoriale competente procedere al frazionamento della delega ed effettuare, in “Gestione Contributiva”, l'abbinamento in relazione alla denuncia di pari periodo, relativamente all'anno in corso. La somma residua, riferita alle annualità successive, sarà inviata al “Nuovo Recupero Crediti”, modificando il codice tributo da DM10 a RC01. Dopo il versamento, il datore di lavoro deve acquisire sul Portale (sezione “Pagamenti” > “Riepilogo Importi dovuti” > “Unica Soluzione”) la ricevuta del modello. Dopo le verifiche viene inviata una notifica al datore di lavoro che potrà procedere alla compilazione e alla trasmissione delle domande di prestazione relative al piano di esodo.
Il messaggio precisa anche nel Portale prestazioni atipiche – lato intranet – espone all’utente gli importi di quanto versato anticipatamente dal datore di lavoro e i conguagli relativi alla prestazione.
decurtato – tempo per tempo – delle somme erogate mensilmente ai titolari delle prestazioni di esodo .L’importo residuo è disponibile anche per il datore di lavoro nella sezione “Archivio Uniche Soluzioni” del Portale internet.
Eventuali rimborsi o integrazioni possono essere richieste solo al termine del piano.
Flussi UniEmens
I datori di lavoro che hanno versato la contribuzione correlata in unica soluzione sono tenuti a trasmettere mensilmente i flussi UniEmens relativi al periodo interessato dall’erogazione delle prestazioni, seguendo le istruzioni contenute nella
- circolare n. 48 del 24 marzo 2021, per le indennità di espansione
- circolare n. 119 del 1° agosto 2013, il messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015 e il messaggio n. 5804 del 18 settembre 2015, per le prestazioni di Isopensione
Dovrà essere effettuato un solo pagamento per il totale importo della contribuzione correlata, relativo a tutto il piano di esodo.
-
Pensioni: al via l’assistenza online con l’intelligenza artificiale
E' partita e in questi giorni una nuova sperimentazione sul INPS che prevede il supporto dell’intelligenza artificiale nell'assistenza online agli utenti INPS , in particolare riguardante le pensioni e il regime Opzione Donna
L'iniziativa , come molte altre introdotte di recente, fa parte del programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha una durata inizialmente prevista di 4 settimane
L'istituto lo ha comunicato con il messaggio 2956 -2023 .
Il nuovo “assistente virtuale” al motore di ricerca sostituisce il vecchio con capacità enormemente potenziate dall'intelligenza artificiale di tipo generativo. Sarà infatti in grado di rispondere alle domande in maniera più completa in quanto può mantenere memoria di tutte le conversazioni precedenti. Questo consentirà agli utenti di avere risposte anche a domande di tipo logico-comparativo, ad esempio sulle differenze tra una prestazione ed un’altra, o sua quale sia la convenienza di alcune prestazioni sulla base dei dati specifici forniti dallindividuo come l’età od il numero di figli a carico.
Oggi invece gli assistenti virtuali anche di altre piatteforme digitali forniscono via chat risposte standardizzate a una serie predefinita di domande , del tipo di quelle date " per iscritte nelle FAQ ordinarie
Il messaggio precisa infatti che in questo modo l’Assistente:
- supporta l’utente in modo specifico sull’argomento ricercato;
- instaura con l’utente un dialogo, alimentato anche in base al contesto della conversazione, in modo da migliorare le risposte in modo progressivo ed efficace;
- risponde a quesiti puntuali, fornendo risposte articolate, corredate sempre da link al Portale internet per approfondire e passare all’azione, utilizzando come fonti informative le pagine del Portale internet individuate dal motore di ricerca;
- •supporta l’utente nel precisare la propria domanda facendo richieste specifiche di chiarimenti e di indicare la categoria di appartenenza, tra diverse opzioni. L’importanza di questo passaggio varia con il grado di specificità della domanda e di trasversalità sulle prestazioni di concetti chiave come “disoccupazione”, “pagamento dei contributi”: quanto più la domanda è generica ed il concetto è trasversale su molte prestazioni tanto più la disambiguazione diventa determinante. L’Assistente potrà così dare una risposta più precisa e l’utente otterrà un aiuto sostanziale nella sua ricerca.
Assistenza online per Opzione donna
In via sperimentale, oltre al supporto sul motore di ricerca, nell’area “Pensione e Previdenza / Domanda di pensione” è offerto un secondo tipo di servizio, sempre con adozione dell’Intelligenza Artificiale, che permette di sottoporre domande più approfondite sulla prestazione “opzione donna”. In questo caso è possibile ricevere risposte
- sia su aspetti attinenti i requisiti per la prestazione
- che sulle procedure operative.
A seguire, una volta terminata la sperimentazione il servizio risponderà anche su altre prestazioni.
Viene sottolineato che Inps si impegna a garantire la privacy e la sicurezza dei dati dei suoi utenti, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite durante la comunicazione con il sistema.
-
Costo riscatto laurea con opzione contributivo: calcolo e versamento
Inps ha fornito con il messaggio 2564 del 7 luglio 2023 nuove precisazioni sul riscatto dei periodi non coperti da contribuzione con contestuale opzione per il calcolo contributivo della pensione.
In particolare l'istituto di sofferma sulle modalità di calcolo e versamento dell'onere di riscatto nei casi in cui i periodi siano indispensabili per raggiungere i requisito contributivi per la pensione
Come già anticipato nella circolare 54.del 6 aprile 2021 se l' opzione per il sistema contributivo viene esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto, i periodi da riscattare possono essere valutati per raggiungere i requisiti minimi richiesti per esercitare l’opzione e accedere anche al riscatto agevolato del corso di studi per la laurea
Le alternative possibili sono le seguenti
- se l’assicurato con gli anni di laurea raggiunge un’anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione al sistema contributivo non può essere esercitata e il costo del riscatto sarà calcolato con le modalità ordinarie;
- se l’assicurato raggiunge: il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996 e/o il requisito di almeno 15 anni di contribuzione (di cui almeno cinque dal 1996), si utilizzerà il metodo della riserva matematica per acquisire contributo minimo necessario a risultare iscritto al 31 dicembre 1995, passando al sistema di calcolo misto della pensione, e il calcolo a percentuale
ATTENZIONE:
- La quota del costo per il riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti deve essere versata in unica soluzione.
- Il pagamento di almeno una rata del riscatto, o dell'onere per periodi determinanti per i requisiti, rende irrevocabile l’esercizio della facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti.
I requisiti per il sistema contributivo
Inps ricorda i requisiti necessari
- a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001);
- b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
- c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.
Costo riscatto laurea per raggiungimento requisiti: come si versa
La circolare specifica l'iter procedurale interno e chiarisce infine le modalità di versamento con un
ESEMPIO
- Anni chiesti a riscatto = 4 = 48 mesi;
- Onere corrispondente a 1 mese ante 1996: € 500,00;
- Onere corrispondente agli altri periodi (47 mesi): € 19.500,00;
- Onere totale: € 20.000,00;
Importo da versare in unica soluzione: 1 mese (calcolato con riserva matematica) + 11 mesi (determinati con calcolo a percentuale/agevolato) =
€ 500,00 + (€ 19.500,00:47*11) = € 5.063,00 > trasformato in giorni sarà pari a € 500,00 + (€ 19.500,00:1410*330) = € 5.063,00;
Importo totale da versare a rate (da suddividere in 119 rate): onere totale – onere della prima rata da versare in unica soluzione = € 20.000,00 – € 5.063,00 = € 14.937,00;
Importo rata mensile: € 14.937,00:119 = € 125,52.
Il messaggio precisa infine che qualora si scelga la modalità di pagamento rateale, verrà generata una quota di onere di importo differente dal resto del piano da versare obbligatoriamente in unica soluzione con modello “F24”, entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto.
ATTENZIONE il mancato pagamento è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto: il lavoratore deve quindi fornire all’Ente datore di lavoro o alla Ragioneria per gli iscritti alla Gestione separata copia del pagamento effettuato con il modello “F24” per consentire l'avviamento del piano di ammortamento e applicazione della ritenuta mensile sullo stipendio.
-
Pensioni minime: tabella aumenti per 2023 e 2024
Pubblicate, con molto ritardo, le istruzioni ufficiali INPS sull'aumento delle pensioni pari o inferiori al trattamento minimo INPS, riconosciuto con la legge di bilancio 2023, in via eccezionale, dal 1° gennaio 2023 e fino a dicembre 2024
Con il messaggio 2329 del 22 giugno 2023 si conferma che il conguaglio degli arretrati verrà effettuato con la pensione di luglio 2023. (vedi ultimo paragrafo)
La circolare INPS 35 2023 del 3 aprile 2023 erano state chiarite le modalità di calcolo per il quale si fa riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna mensilità,
compresa la tredicesima.
Sono escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento,
- le prestazioni fiscalmente non imponibili (ad esempio le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione),
- le prestazioni di carattere assistenziale,
- le prestazioni a carattere facoltativo e
- le prestazioni di accompagnamento a pensione ( ad es. APE sociale)
Per le pensioni che decorrono fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, l’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.
Pensioni minime: la misura dell’ aumento
trattamento minimo 2023 classe di età percentuale aumento 2023 importo totale percentuale aumento 2024 563,74 euro sotto i 75 anni 1,5% 563,74 + 8,46 = 572,20 2,7% 563,74 euro sopra i 75 anni 6,4% 563,74 + 36,08 = 599,82 2,7% L'istituto precisa che:
- se il trattamento pensionistico complessivo è superiore all’importo mensile del trattamento minimo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato.
- Con riferimento alle pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è riconosciuto sull’importo lordo del pro rata italiano in pagamento.
- Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e viene poi ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale spettante.
- Qualora nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l’incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.
Aumento pensioni minime: trattamento fiscale
Le somme corrisposte a titolo di incremento:
- sono fiscalmente imponibili:
- sono, ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.
- non rilevano ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, cioè il trattamento pensionistico complessivo sarà considerare al netto dell'incremento transitorio.
Pensioni luglio 2023: pagamento aumenti arretrati
Con il messaggio 2329 del 22 giugno 2023 INPS conferma che con la mensilità di luglio delle pensioni verrà corrisposto d’ufficio l’incremento previsto dalla legge di bilancio comprensivo degli arretrati da gennaio 2023 , e ricorda i criteri utilizzati e le attività effettuate a livello centrale.
Si ricorda che i beneficiari dell'aumento sono i titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS
L’incremento spetta solo sulle pensioni pagate dall’INPS
Si sottolinea che l’aumento viene attribuito :
- sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”,
- sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.