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Rivalutazione pensioni 2024: aumenti fino al 5,4%
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 novembre 2023 il decreto ministeriale lavoro – economia che dispone a partire dal primo gennaio 2024 un adeguamento all'inflazione pari a +5,4% per le pensioni
Il valore è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023 rispetto al 2022.
Si ricorda che l'aumento degli assegni delle pensioni viene riconosciuto nelle modalità previste dalla normativa vigente al 1 gennaio 2024 (che sono in corso di modifica con la legge di bilancio. vedi sotto i dettagli)
Rivalutazione pensioni: come funziona
Le pensioni di tutte le categorie sia previdenziali che assistenziali come noto sono collegate al valore dell'aumento dei prezzi al consumo, registrato ogni anno dall'istat .
Inps provvede ogni anno, solo in caso di aumento, ad adeguare gli importi degli assegni alla differenza tra l'indice dei prezzi dell'anno precedente e quello attuale. Le variazioni in negativo non hanno conseguenze. Per questo il meccanismo è definito indicizzazione o perequazione automatica (o anche rivalutazione) delle pensioni.
L'adeguamento si basa inizialmente su un indice ISTAT stimato e viene fatto un conguaglio sulla base del valore definitivo a gennaio dell'anno successivo (quest'anno anticipato a dicembre)
La rivalutazione negli ultimi anni, per effetto di varie norme di legge che hanno cercato di limitare l'aumento della spesa complessiva, non si è applicata al 100 per cento su tutti gli assegni ma in maniera inversamente proporzionale al valore della pensione
Ciò significa , ad esempio che, nel caso dell' inflazione 2023 pari all'8,1% , solo gli assegni che non superano il quadruplo della pensione minima sono effettivamente aumentati dell' 8,1%.
Per gli assegni superiori a quella soglia la rivalutazione viene applicata solo parzialmente in base a scaglioni predeterminati , scendendo progressivamente al 32% dell'indice totale (8,1%) per le pensioni che superano di 10 volte l'importo della pensione sociale
Perequazione pensioni e legge di bilancio 2024
Nella bozza della legge di bilancio 2024 che è in discussione in questi giorni in Parlamento e deve essere approvata entro il 31 dicembre, c'è una novità che riguarda la rivalutazione delle pensioni di importo elevato.
L’articolo 29 infatti modifica nuovamente, solo per l’anno 2024, la disciplina transitoria già vigente in materia in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale).
La modifica concerne esclusivamente la classe di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo INPS, per le quali viene fissata l'aliquota di rivalutazione del 22%, invece che del 32% come nel 2023.
La modifica non riguarda quindi i i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia inferiore o pari (nella misura lorda) a dieci volte il trattamento minimo INPS.
La tabella della rivalutazione delle pensioni a partire da gennaio e fino a dicembre 2024 è quindi la seguente
fascia pensione – importo percentuale di applicazione a gennaio 2024 esempio importo rivalutato 2024 pensioni fino a 4 volte il minimo = fino a 2,272,76 euro rivalutazione del 100% ( aumento effettivo pari al 5,4% dell'assegno – valore ISTAT definitivo) pensione di 1500 euro x 5,4% = 1581 euro pensioni da 4 a 5 volte il minimo= da 2,271,76 a 2.839,70 rivalutazione dell'85% aumento effettivo pari al 4,59% pensione di 2500 euro x 4,59% = 2614 euro pensioni da 5 a 6 volte il minimo = da 2.839,70 a 3.407,64 rivalutazione del 53% = aumento pari al 2,862,%
pensione da 3000 euro x 2,862 % = 3.085,86 pensioni da 6 a 8 volte il minimo = da 3,407,64 a 4.543,52 rivalutazione del 47% = aumento pari al 2,538% pensione da 4000 euro x 2,538% = 4.101,52 pensioni da 8 a 10 volte il minimo = da 4.543,52 a 5.679,40 rivalutazione del 37% = aumento pari al 1,998% pensione da 5000 euro x 1,998% = 5099,9 pensioni oltre 10 volte il minimo = oltre 5.679,40 rivalutazione del 22% = aumento effettivo del 1,188% pensione da 6000 euro x 1,188% = 6,071 Va ricordato che per ogni fascia è previsto un importo di garanzia applicabile quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, si ottenga un risultato inferiore al limite della fascia precedente comprensivo della perequazione.
Interessante notare che, secondo la relazione tecnica alla manovra attualmente:
- i pensionati che percepiscono pensioni fino a quattro volte il minimo, sono il 54,1% del totale
- le pensioni di importo tra quattro e cinque volte il minimo sono il 15,7%,
- le pensioni di valore superiore a cinque volte il minimo rappresentano il 7,7%
- quelle di importo tra cinque e sei il 9,3%,
- quelle di importo tra tra sei e otto il 9,0% e
- quelle oltre otto e fino a dieci volte il minimo sono il 4,2 per cento.
Il taglio della rivalutazione di dieci punti percentuale alle cosiddette pensioni d'oro produrrà nel 2024 un risparmio di 135 milioni di euro per l'INPS che poi calerà progressivamente negli anni successivi.
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Giornalisti: pensioni INPGI cumulabili con reddito da lavoro
Legittimo il cumulo tra pensione (ex) INPGI e redditi da lavoro. Lo ribadisce ancora una volta la Cassazione, affermando che l'art 15 del Regolamento della Cassa previdenziale dei giornalisti che prevede un parziale divieto di cumulo, deve essere disapplicato
La sentenza della Corte di cassazione 24931/2023, Sezione quarta civile, riguarda in particolare il caso di un giornalista dipendente che aveva chiesto al Tribunale di Milano la restituzione delle trattenute effettuate da INPGI sugli assegni pensionistici dall’ottobre 2013.
La Corte d’appello, smentendo la decisione di primo grado, aveva accolto la tesi dell’Inpgi secondo cui, in quanto ente privatizzato, l’Istituto non era direttamente assoggettato alle norme sulle forme previdenziali sostitutive pubbliche per "l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all'INPGI, come agli altri enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994," che ha come obiettivo primario di garantire l’equilibrio di bilancio.
La Cassazione ricorda invece l'ente «ha natura di “istituzione pubblica” per effetto della relazione funzionale con lo Stato» in quanto gestiva, fino a giugno 2022 anche la previdenza obbligatoria dei giornalisti dipendenti, con funzione analoga a quelle degli enti pubblici di previdenza e assistenza.
Cumulo pensioni di anzianità INPGI e reddito da lavoro
In due precedenti sentenze n. 20690/2022 e la n. 20522/2022 , discostandosi da arresti precedenti di segno opposto, si era già affermato che per gli enti previdenziali sostitutivi anche se retti da casse private valgono le stesse regole in vigore per la generalità dei lavoratori iscritti alla gestione previdenziale Inps. Si fa riferimento all'articolo 72, comma 2, della legge 388/2000 e all’articolo 44, comma 1, della legge 289/2002.
Nella sentenza 20690 si legge infatti che è necessario " disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI, che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa".
Infatti, affermano gli ermellini: "non si tratta certo di negare il valore semantico attribuito dall'opposto orientamento al disposto della L. n.388 del 2000, art. 76, comma 4, (..) ma semmai di attribuire la necessaria rilevanza alla norma regolatrice della fattispecie ratione temporis di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 2 e della L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 2," che afferma: "a decorrere dal 1 gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 72, comma 1, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età"
Un importante precedente sulla stessa linea era stata l'ordinanza 21470/2020 riguardante il ricorso di un iscritto che contestava l'applicazione dell’articolo 15 del Regolamento. Anche il quel caso la corte territoriale aveva accolto la sua richiesta. I giudici di Cassazione avevano respinto il ricorso dell'INPGI ricordando i precedenti giurisprudenziali in materia, in particolare la sentenza 19573/2019 «che ha superato il diverso orientamento di Cassazione 8067/2016 e 12671/2016» e ha ritenuto pacifico che l’articolo 44 della legge 289/2002, nel consentire il cumulo totale tra reddito e pensione di anzianità, va applicato in maniera identica per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa, anche ove gestite da enti privatizzati».
A questa interpretazione ormai maggioritaria si aggiungono ora in queste sentenze anche le valutazioni sulle novità normative che hanno portato con la legge di bilancio 2022 al trasferimento dall'INPGI all'INPS dell'intera gestione dei lavoratori dipendenti, entrato in vigore dal 1° luglio 2022.
Con questo passaggio ulteriore, ci si aspetta che aumentino le possibilità che l'istituto modifichi la sua posizione.
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Aumento pensioni dicembre 2023 e tagli 2024
Il decreto "Anticipi "approvato dal Governo il 16 ottobre 2023 aveva previsto l'anticipo a questo mese di novembre del conguaglio relativo all'adeguamento delle pensioni all'inflazione, operazione che Inps di solito effettua a gennaio dell'anno successivo.
Si tratta in particolare di un aumento degli importi degli assegni, correlato all'aumento dell'inflazione che quest'anno è stato molto superiore al previsto. I costi della misura previsti sono pari a più di 2 miliardi di euro per il 2023 e oltre 560 milioni per il 2024.
Il testo definitivo del decreto legge ha spostato l'atteso appuntamento a dicembre. Vediamo di seguito più in dettaglio a quanto ammontano questi aumenti anche in relazione alle fasce di reddito dei pensionati.
Aumento pensioni dicembre 2023: le fasce di rivalutazione
Come detto si tratta dell' anticipo contabile del conguaglio che ogni anno si fa per adeguare le pensioni all'aumento dei prezzi relativo all'anno precedente, definitivamente definito dal decreto ministeriale entro il 20 novembre di ogni anno, rispetto al valore stimato a gennaio .
La differenza misurata quest'anno è pari allo 0,8% .
Per il persistere dell'inflazione 2023, infatti l'adeguamento nel 2024 è calcolato complessivamente all' 8,1% (contro il +7,3% stimato ). Istat ha calcolato aumenti medi del 3% poi anche nel 2025 e 2026 .
ATTENZIONE A dicembre 2023 si avrà il conguaglio relativo a tutti i mesi del 2023, compresa la tredicesima.
Per calcolare gli importi effettivi che si vedranno in più nel cedolino pensione di dicembre va anche tenuto presente che la normativa vigente prevede una rivalutazione piena, cioè del 100% (dello 0,8 in questione), solo per le pensioni di importo fino a quattro volte il minimo e con percentuali progressivamente calanti con l'innalzarsi dell'assegno di pensione.
Le fasce sono le seguenti (ricordiamo sempre che si tratta di importi lordi):
fascia pensione importo massimo assegno percentuale di applicazione pensioni fino a 4 volte il minimo entro i 2.101, 52 euro rivalutazione del 100% (0,8%) pensioni da 4 a 5 volte il minimo da 2102, 53 a 2.626,90 euro rivalutazione dell'85% (0,68%) pensioni da 5 a 6 volte il minimo da 2626, 91 a 3152,28 euro rivalutazione del 53% (0,42%)
pensioni da 6 a 8 volte il minimo da 3152, 29 a 4203,05 euro rivalutazione del 47% (0,37) pensioni da 8 a 10 volte il minimo da 4203,06 a 5253,80 euro rivalutazione del 37% (0,29) pensioni oltre 10 volte il minimo da 5253,81 euro in su rivalutazione del 32% (0,25) Aumento pensioni dicembre 2023: gli importi
Gli importi degli aumenti mensili e complessivi (indicativi perche dipendono anche dalla composizione dell'assegno ) sono i seguenti:
assegno pensione rivalutazione dicembre importo aumento complessivo a dicembre assegno di 1.000 euro 8 euro 104 euro assegno di 1500 euro 12 euro 156 euro assegno di 2.500 euro: 17 euro 221 euro assegno da 3000 euro 12,72 euro 152,74 euro assegno da 5500 euro 13,75 euro 165 euro Si ricorda che poi negli assegni di gennaio 2024 sarà presente solo la quota di rivalutazione MENSILE pari all'8,1% totale, senza il conguaglio relativo ai 12 mesi.
Taglio rivalutazione 2024
Nella bozza della legge di bilancio 2024 che inizia ora l'iter parlamentare è stata inserita una norma che modifica le percentuali di indicizzazione delle pensioni nel 2024 con una taglio che colpisce le fasce piu alte di reddito.
La spesa totale per le pensioni in Italia arriverà infatti a toccare i 361,24 miliardi (complice non solo l'inflazione ma anche l'aumento della vita media che fa lievitare la durata totale dei pagamenti)
Per contrastare in parte questo continuo aumento della spesa, l'art. 29 della bozza della legge di bilancio prevede per l'ultima fascia di reddito pensionistico, ovvero coloro che percepiscono oltre 5253 euro lordi , una rivalutazione nel 2024 pari
- al 22% invece che
- al 32 % del valore calcolato dall'Istat a novembre 2023 e definito come riferimento con decreto ministeriale al 5,4% .
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Modello Red: recupero prestazioni prorogato al 31.12.2024
Importante novità sulla campagna di verifica dei modelli RED di comunicazione dei redditi dei pensionati INPS .
Come noto l'istituto procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati che possono modificare la misura o il diritto alle prestazioni pensionistiche integrative e nel caso , provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza.
Nel decreto legge "fiscale" n. 135 2023 pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale l'art 2 prevede in particolare che il recupero delle prestazioni indebite correlate
- alla campagna di verifica reddituale, relative al periodo d'imposta 2021, e
- alle verifiche relative al periodo di imposta 2020 ( di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)
sarà avviato entro il 31 dicembre 2024.
La normativa vigente prevede infatti la possibilità con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale che il termine del recupero possa essere prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
Vale la pena ricordare che i Modelli Red e le dichiarazioni di responsabilità sono richieste dall'INPS ai pensionati che godono di prestazioni integrative legate al reddito. come ad esempio :
- l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994,
- l' integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ,
- la maggiorazione sociale, ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69, comma 3 della legge 388/2000,
- la Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969,
- l ' Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988 )
RED: come effettuare l'invio dai servizi online
Nelle proprie istruzioni l'istituto ricorda che per adempiere all'obbligo sono a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online accessibili dal portale internet dell’Istituto, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e gli uffici sul territorio oltre che CAF e intermediari abilitati che forniscono assistenza in forma gratuita, per legge.
Viene anche precisato che i CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale non sono convenzionati per:
- le dichiarazioni aventi ad oggetto l’eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e
- le informazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV)
Tali comunicazioni possono essere effettuate personalmente accedendo con le credenziali al servizio online dedicato, “Dichiarazioni di responsabilità” o rivolgendosi al contact center o agli sportelli INPS .
Le comunicazioni “RED Semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità” possono essere inviate attraverso il seguente percorso www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Red semplificato – Trasmissione modello” ovvero > “Dichiarazioni di responsabilità – Trasmissione modelli”.
Necessario per accedere essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
– SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;
– CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
– CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).
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Assegno sociale: nuove indicazioni per la domanda online
Assegno sociale richiedibile online con procedura precompilata.
Con il messaggio 2003 del 30 maggio 2023 inps informava che grazie alle attività di innovazione digitale legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è in corso di realizzazione il progetto “Istruttoria assegno sociale” una nuova piattaforma dedicata sia per la domanda e l’istruttoria dell'Assegno sociale con la precompilazione di alcuni passaggi.
La nuova piattaforma digitale inizialmente disponibile solo per le domande da parte dei cittadini è stata estesa anche agli Istituti di Patronato e agli intermediari abilitati. L'istituto ne da notizia con il messaggio 33434 del 29 settembre 2023.
Domanda precompilata assegno sociale 2023
La richiesta online consente una riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche e del conseguente pagamento dell'assegno .(Vedi sotto i requisiti richiesti)
L'istituto precisa che il progetto concerne l’assegno sociale (categoria 078) ed è, pertanto, escluso l’assegno sociale sostitutivo (categoria 044).
L’accesso è disponibile, sia ai privati che ai patronati sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html, previo accesso con identità digitale:
- SPID almeno di livello 2 o
- CIE 3.0 oppure
- CNS
I cittadini possono anche rivolgersi al Contact center telefonico.
La navigazione all’interno della nuova piattaforma è intuitiva e gli utenti vengono guidati nella compilazione in ogni schermata.
La procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico con l’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:
- cittadinanza;
- residenza;
- trattamenti erogati dall’INPS.
I primi due aspetti sono modificabili dall'utente mentre è fissa la parte delle prestazioni INPS che risultano delle banche dati dell'Istituto.
Resta necessario invece l’inserimento delle informazioni di seguito riportate:
- – Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”
- – Cittadini extracomunitari (occorre allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso).
- requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato.
- possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022).
Infine l'istituto sottolinea l'obbligo prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e dare il consenso prima di procedere.
La procedura consente di consultare una dichiarazione già presentata .
Il termine massimo per la definizione del provvedimento è fissato in 45 giorni dal momento della domanda.
Assegno sociale 2023: requisiti
L'Assegno sociale è una prestazione economica rivolta a chi ha un reddito inferiore al minimo definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale).
I requisiti per l'assegno sociale sono:
- 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate ( cittadini italiani; cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza; cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario ; cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria).
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).
ATTENZIONE :
- La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge attualmente fissato al 67° anno di età
- L'assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti.
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Pensioni INPS settembre 2023: pagamenti e cedolino
Inps ha reso noto sul proprio sito il cedolino della pensione relativa al mese di settembre e comunicato che il pagamento avverrà per tutti con data valuta 1 settembre 2023 su conti correnti bancari e postali
Il pagamento in contanti potrà essere scaglionato , a cura degli uffici postali , sulla base dell'inniziale del nome del cognome del beneficiario, a partire dal 1 settembre 2023
Cedolino pensione :cos'è
Si ricorda che il cedolino è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni di eventuali variazioni . E' sempre disponibile online nel proprio cassetto previdenziale. Per accedere è necessario avere le credenziali digitali
- SPID oppure
- CIE o
- CNS
Recentemente il servizio è stato arricchito da funzioni di intelligenza artificiale che guidano l'utente con domande precise che indirizzano facilmente alle informazioni richieste.
Di seguito le informazioni generali sul cedolino della pensione di settembre 2023.
Cedolino settembre 2023
TRATTENUTE FISCALI: ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CONGUAGLIO 2022 E TASSAZIONE 2023
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione vengono trattenute:
- Irpef e
- addizionali regionali e comunali
- relative al 2022 (in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono).
ATTENZIONE nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, con conguaglio superiore a 100 euro, per i quali la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre .Invece per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo e conguagliate nella Certificazione Unica 2023.
L'istituto ricorda anche che a settembre vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze dei modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e Le risultanze contabili della dichiarazione si possono verificare anche con il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app INPS Mobile.
L'istituto ricorda infine che le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
Servizio riscossione pensioni con i Carabinieri
Si segnala sempre il servizio per la riscossione della pensione in sicurezza, garantito ai pensionati piu anziani dall'Arma dei Carabinieri.
Da maggio 2020 è stato previsto che:
- i cittadini di età pari o superiore a 75 anni
- che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti
- che non hanno delegato altri soggetti
posso ricevere l'importo a casa, delegando al ritiro i Carabinieri.
Il servizio è gratuito e va richiesto chiamando il numero verde 800 55 66 70 oppure chiamando la più vicina Stazione dei Carabinieri , per richiedere maggiori informazioni e concordare le modalità.
Per usufruire del servizio è necessario che il pensionato rilasci una delega scritta ai Carabinieri.
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Isopensione e contratti espansione: istruzioni per il versamento unico
Con il messaggio 2952 del 14 agosto 2023 INPS illustra le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione relativamente alle prestazioni di accompagnamento alla pensione:
- Isopensione (’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92), e
- ’indennità mensile di esodo a seguito di contratti di espansione (’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e succ.mm).
Il messaggio ricorda che il versamento in unica soluzione è alternativo alla fideiussione e che er le indennità di espansione gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.
In ogni caso, terminata l’erogazione della prestazione di esodo, l’Istituto effettua una verifica della congruità dell’importo versato e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro.
Versamento trattamenti esodo: nuove procedure
La procedura nel “Portale prestazioni atipiche” (PRAT), accessibile dal servizio “Prestazioni esodo”, è stato adeguato con una funzionalità che consente l’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo richiesto , con conseguente registrazione contabile di quanto versato.
Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione il Portale predispone i seguenti documenti economici:
- – la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro;
- – il prospetto di quantificazione;
- – il documento di validazione dell’accordo.
La lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro (differenziata per le isopensioni e per le indennità di espansione) contiene anche l’informazione della stringa del piano di esodo “ESCXXXXUSaaaayy”, da utilizzare nella causale del bonifico a garanzia delle prestazioni, e le istruzioni per il pagamento del modello "F24” a garanzia della contribuzione correlata.
La lettera deve essere scaricata dal datore di lavoro, firmata dal legale rappresentante e caricata sul Portale a cura del datore stesso.
La Struttura provvede al controllo e alla validazione ed espone all’utente nella sezione “Pagamenti” > “Importi dovuti” > “Unica Soluzione”:
– l’importo preteso per la prestazione;
– la stringa “ESCXXXXUSaaaayy”, da riportare nella causale del bonifico del pagamento in modo da consentire automaticamente la riconciliazione contabile della somma versata.
Il pagamento deve essere effettuato dal datore di lavoro dopo la pubblicazione sul Portale
Sul Portale internet, per i datori di lavoro esodanti, nella “Sezione Pagamenti” > “Riepilogo Importi dovuti” > “Unica Soluzione” sono disponibili le informazioni sul piano e sugli importi della prestazione e della contribuzione correlata con i dettagli per la corretta compilazione del modello “F24” da utilizzare per il versamento della contribuzione correlata.
Il messaggio precisa inoltre che:
- l’importo della prestazione deve essere versato dal datore di lavoro con bonifico sul conto corrente della contabilità speciale della Struttura territoriale competente . Le coordinate IBAN del conto di Tesoreria sono riportate nella schermata del prospetto pagamenti, “Riepilogo Importi dovuti”; Se l’abbinamento automatico nel portale non avviene in modo corretto, la Struttura territoriale n procede alla riconciliazione manuale della quietanza di pagamento nell’apposita sezione del Portale dal percorso: “Pagamenti” > “Gestione Conferme” > “Quietanze da riconciliare”. Se l’importo versato con bonifico è inferiore a quello preteso la sede Inps contatta il datore di lavoro esodante per richiedere un’integrazione, mentre se è superiore l’eccedenza sarà oggetto di conguaglio a conclusione del piano di esodo.
- L’importo relativo alla contribuzione correlata deve essere versato con il modello “F24”. in un unica soluzione con
- codice causale DM10 per i lavoratori iscritti alla Gestione privata ovvero
- con codice P201, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.
- Sarà poi compito della Struttura territoriale competente procedere al frazionamento della delega ed effettuare, in “Gestione Contributiva”, l'abbinamento in relazione alla denuncia di pari periodo, relativamente all'anno in corso. La somma residua, riferita alle annualità successive, sarà inviata al “Nuovo Recupero Crediti”, modificando il codice tributo da DM10 a RC01. Dopo il versamento, il datore di lavoro deve acquisire sul Portale (sezione “Pagamenti” > “Riepilogo Importi dovuti” > “Unica Soluzione”) la ricevuta del modello. Dopo le verifiche viene inviata una notifica al datore di lavoro che potrà procedere alla compilazione e alla trasmissione delle domande di prestazione relative al piano di esodo.
Il messaggio precisa anche nel Portale prestazioni atipiche – lato intranet – espone all’utente gli importi di quanto versato anticipatamente dal datore di lavoro e i conguagli relativi alla prestazione.
decurtato – tempo per tempo – delle somme erogate mensilmente ai titolari delle prestazioni di esodo .L’importo residuo è disponibile anche per il datore di lavoro nella sezione “Archivio Uniche Soluzioni” del Portale internet.
Eventuali rimborsi o integrazioni possono essere richieste solo al termine del piano.
Flussi UniEmens
I datori di lavoro che hanno versato la contribuzione correlata in unica soluzione sono tenuti a trasmettere mensilmente i flussi UniEmens relativi al periodo interessato dall’erogazione delle prestazioni, seguendo le istruzioni contenute nella
- circolare n. 48 del 24 marzo 2021, per le indennità di espansione
- circolare n. 119 del 1° agosto 2013, il messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015 e il messaggio n. 5804 del 18 settembre 2015, per le prestazioni di Isopensione
Dovrà essere effettuato un solo pagamento per il totale importo della contribuzione correlata, relativo a tutto il piano di esodo.