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Esistenza in vita pensioni all’estero: al via la seconda fase
Con il messaggio n. 4071 del 16.11.2023 l’INPS ha comunicato le modalità per il consueto accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono gli assegni di pensione all'estero nel biennio 2024-2025, fornendo con il calendario completo delle scadenze e le istruzioni sulla prima fase della procedura .
Il giorno 11 settembre è stato pubblicato anche il messaggio 3006/2024 relativo alla seconda fase Viene inoltre specificato che in un ottica di prevenzione degli illeciti, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.
Vediamo le principali indicazioni fornite dall'istituto sulla procedura
Verifiche esistenza in vita – prima fase: paesi coinvolti nel 2024
Nella prima fase tra marzo e luglio 2024 saranno interessati pensionati residenti in:
- America,
- Asia,
- Estremo Oriente,
- Paesi scandinavi,
- Stati dell’Est Europa e
- Paesi limitrofi.
Nello specifico , l'ente gestore, ancora Citibank, provvederà alla spedizione delle
- richieste di attestazione a partire dal 20 marzo 2024 e
- i pensionati dovranno inviare i documenti di riscontro entro il 18 luglio 2024.
In caso di mancata risposta il pagamento della rata pensione di agosto 2024, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza.
Se il pensionato non si presenta per la riscossione o non invia l’attestazione di esistenza in vita entro il termine ultimo del 19 agosto 2024, la pensione viene sospesa a partire dalla rata di settembre 2024.
Verifiche esistenza in vita – seconda fase paesi coinvolti 2024/2025
Nella seconda fase, da settembre 2024 a gennaio 2025 saranno coinvolti invece i pensionati residenti in
- Europa,
- Africa e
- Oceania
per cui:
- le comunicazioni saranno inviate dal 20 settembre 2024 e
- le attestazioni di esistenza in vita dovranno arrivare entro il 18 gennaio 2025.
In caso di mancata risposta il pagamento della rata di febbraio 2025, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza e in caso di ulteriore ritardo rispetto all'l'ultima data del 19 febbraio 2023 la pensione sarà sospesa a partire dalla rata di marzo 2025
ATTENZIONE: INPS ricorda che Citibank invia moduli personalizzati con i dati dell'interessato per cui non è prevista l'utilizzazione di moduli in bianco. Per questo In caso di mancato ricevimento il modello potrà essere richiesto al Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.
Verifiche esistenza in vita pensionati esclusi
Nel messaggio 3006 dell'11.9.2024 l’Istituto precisa che Citibank N.A. non procede all’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni. Nello specifico sono esclusi dalla richiesta di produrre la prova di esistenza in vita i seguenti gruppi :
- A) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere Deutsche Rentenversicherung (DRV) e l’Ufficio Centrale di Compensazione (UCC)
- B) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;
- C) pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);
- D) pensionati residenti in Australia, i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con il Centrelink australiano;
- E) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con le Istituzioni previdenziali olandesi Sociale Verzekeringsbank (SVB) e Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
- F) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica.
- G) pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.
Verifiche esistenza in vita pensioni all'estero – Servizio assistenza
INPS ricorda anche che è attivo il Servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita.
Il Servizio di supporto Citibanki è disponibile per ulteriori chiarimenti con le seguenti modalità
- sulla pagina web www.inps.citi.com;
- con messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected];
- telefonare a uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dei messaggi INPS sopracitati.
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Pensione di reversibilità e unione civile: recente sentenza di Cassazione
La pensione di reversibilità spetta ai superstiti del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, ma anche dell’assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi. Quando deriva da assicurato è definita “indiretta”.
La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.
Coniuge e figli possono concorrere tra loro al diritto alla reversibilità e possono averla anche se titolari di pensione diretta, mentre agli altri familiari può spettare solo quando non ne hanno diritto coniuge o figli, e all’ulteriore condizione di non essere titolari di altra pensione.
Con il msg. n. 5171/2016 l’Inps ha chiarito che “a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, ecc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge (L. n. 76/2016)”. Con la sentenza n. 24694/2021, la Cassazione ha stabilito che la norma non può essere applicata retroattivamente.
Con l’ordinanza n.2292 del 21.08.2024, la Suprema Corte chiede alle Sezioni unite di fare luce sulla costituzionalità delle norme che precludono la pensione di reversibilità
- al partner superstite che abbia convissuto, prima dell’unione civile e
- ai figli delle coppie gay nati con la maternità surrogata.
La Corte Suprema di Cassazione italiana, si pronuncia su una questione di grande rilevanza giuridica e sociale: il riconoscimento della pensione indiretta al partner superstite e al figlio di una coppia omosessuale, in particolare nel contesto di un'unione civile trascritta in Italia dopo il decesso di uno dei partner.
Pensione di reversibilità e unione civile: il caso
La vicenda giudiziaria nasce dal ricorso presentato dall'INPS contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano. Questa sentenza aveva riconosciuto il diritto a un componente superstite di una coppia omosessuale e di suo figlio a ricevere la pensione indiretta in seguito al decesso del partner e padre.
La coppia, legata da una relazione stabile, aveva contratto matrimonio a New York nel 2013, e tale matrimonio era stato successivamente trascritto in Italia come unione civile, dopo la morte di uno dei due avvenuta nel 2015 e solo non appena la legge italiana lo ha consentito, nel 2016.
L'INPS, nel suo ricorso, ha contestato la decisione della Corte d'Appello, sostenendo che la legge n. 76 del 2016 (Legge Cirinnà), che regolamenta le unioni civili in Italia, non poteva avere effetto retroattivo per riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità, poiché il decesso del partner era avvenuto prima dell'entrata in vigore di tale legge.
Inoltre, l'INPS ha sollevato obiezioni anche riguardo al riconoscimento dello status filiationis del figlio, nato negli Stati Uniti nel 2010 tramite fecondazione assistita e registrato successivamente in Italia, prima come figlio del solo genitore biologico e solo nel 2017 era stata trascritta la sentenza statunitense che accertava la paternità anche dell’altro genitore morto appunto nel 2015.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento, rilevando che la questione sollevata dal ricorso dell'INPS e dalla correlata difesa del controricorrente presentava elementi di "particolare importanza" e "inedita complessità", tali da giustificare il rinvio della controversia alle Sezioni Unite.
La Corte ha evidenziato come la questione centrale fosse la possibilità di applicare retroattivamente la legge n. 76 del 2016, in un contesto dove il riconoscimento di diritti previdenziali era legato a un'unione civile formalizzata solo post-mortem. Inoltre, ha considerato le implicazioni costituzionali e internazionali legate al diritto alla pensione di reversibilità per i partner dello stesso sesso e alla tutela dei diritti dei minori nati attraverso tecniche di fecondazione assistita, sollevando il dubbio sulla possibile discriminazione in base all'orientamento sessuale e alla modalità di costituzione del nucleo familiare.
Implicazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione è particolarmente significativa perché tocca il delicato equilibrio tra il riconoscimento dei diritti individuali e la certezza del diritto. La Corte ha richiamato l'importanza di garantire una "tutela sistemica" dei diritti delle coppie omosessuali e dei loro figli, nel rispetto dei principi costituzionali e delle normative internazionali sui diritti umani.
La scelta di rinviare il caso alle Sezioni Unite riflette la consapevolezza della Corte della complessità della materia e delle sue implicazioni più ampie, non solo sul piano giuridico ma anche sociale, in un contesto in cui la legislazione italiana è ancora in evoluzione per quanto riguarda i diritti delle coppie dello stesso sesso e delle famiglie non tradizionali.
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Ricongiunzione Casse professionisti-INPS: condivisione digitale dei dati
Con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023 è stata adottata la convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.
INPS lo ha comunicato con il messaggio 1739 2023
AGGIORNAMENTO 1 AGOSTO 2024
Con il messaggio 2770 del 31 luglio è stato prcisato che ad oggi sono 9 le casse private che hanno aderito alla convenzione.
ENPAM e la Cassa Geometri, in qualità di Casse pilota che hanno messo a disposizione le proprie infrastrutture e know-how, hanno completato le operazioni di natura tecnica per consentire l’allineamento delle rispettive piattaforme per cui da mese di settembre 2024, tra l’INPS e le predette Casse lo scambio delle informazioni, , potrà avvenire esclusivamente tramite il canale telematico. L
e medesime azioni di coordinamento saranno intraprese con le altre Casse firmatarie
Ricongiunzione contributiva
Si ricorda che sia i lavoratori dipendenti pubblici e privati che i liberi professionisti hanno la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le diverse forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo al momento della domanda .
Fino ad oggi per la gestione unitaria dei dati avveniva uno scambio di comunicazioni tra l’Istituto e le Casse professionali, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC).
Con la nuova convenzione viene disciplinato lo scambio telematico di informazioni per la gestione delle comunicazioni e la consultazione incrociata dei dati relativi alle domande
I servizi per l’attuazione di quanto indicato all’articolo 1 della convenzione quadro sono dettagliati nei relativi Allegati n. 1 e n. 2, parti integranti della stessa.
I criteri tecnici per la fruibilità dei servizi per lo scambio delle informazioni in oggetto sono definiti nell’Allegato n. 3 alla convenzione quadro.
La fasi della ricongiunzione contributiva per le Casse professionali
In una prima fase lo scambio telematico ha riguardato esclusivamente la richiesta, da parte della Cassa professionale accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e l’invio da parte dell’Istituto (cfr. l’Allegato n. 1, sezione B1, e l’Allegato n. 2, sezione D2).
La stipula delle convenzioni avviene con firma digitale e il relativo versamento dell’imposta di bollo, a carico delle Casse stipulanti, va assolto in modalità elettronica.
Per l’avvio dell’iter di convenzionamento le Casse professionali devono rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: [email protected].
Ricongiunzione Casse-INPS: al via gli scambi online
Nel messaggio del 4 luglio 2023 INPS informa che sono disponibili i seguenti nuovi servizi online per le Casse aderenti:
- richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione (cfr. l’Allegato 1, sezioneb.1,dellaconvenzione);
- invio della certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente (cfr. l’Allegato 2, sezione d.2, della convenzione);
- richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, di riesame di una precedente certificazione e consultazione dello stato della richiesta di riesame (cfr. l’Allegato 1,sezione b.3,della convenzione);
- invio del riesame della precedente certificazione da parte dell’INPS (cfr. l’Allegato 2, sezione d.4, della convenzione);
- notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, dell’esito dell’operazione di ricongiunzione (cfr. l’Allegato 1, sezione b.5, della convenzione).
La fase successiva, invece, riguarderà i servizi relativi alla ricongiunzione previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa stipulante. Fino ad allora, le ulteriori fasi del procedimento continuano a seguire le modalità attualmente in uso.
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Accordo sicurezza sociale Italia Australia novità 2024
Con il messaggio 2702 del 23 luglio 2024 INPS comunica alcune novità in riferimento all’Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano.
Le novità riguardano in particolare i modelli di richiesta, l'eliminazione dei pagamenti con assegno e l'esclusione dalle verifiche di esistenza in vita grazie alla attuazione dell'accordo di scambio dati tra le amministrazioni dei due paesi
Nuovo formulario di domanda di pensione australiana per soggetti residenti in Italia
Dal 1° luglio 2024, il formulario IA – Reddito e beni patrimoniali è stato accorpato al formulario AUS140IT- domanda di pensione australiana per residenti in Italia.
Tale modifica risponde all’esigenza di inviare le informazioni reddituali contestualmente alla presentazione della domanda di pensione australiana, al fine di consentirne una più rapida definizione, in conformità agli articoli 19 e 20 dell’Accordo bilaterale italo-australiano e all’articolo 13 dell’Intesa amministrativa di applicazione dell’Accordo.
Campagna di eliminazione degli assegni
Come comunicato il 29 marzo 2024 si sta concudendo la campagna di eliminazione degli assegni in Australia come nel resto del mondo per evitare ritardi smarrimenti e appropriazioni indebite
I pagamenti verranno eseguiti in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union nella maggior parte dei Paesi).
Nei mesi scorsi Citibank N.A. ha inviato, ai beneficiari di pensione in pagamento con assegno residenti in Australia, un modulo per l’acquisizione dei dati bancari necessari a localizzare i futuri pagamenti su conto corrente bancario.
Esclusione da verifica di accertamento esistenza in vita
A seguito della piena operatività dell’Accordo tecnico-procedurale di scambio telematico dei dati di decesso INPS-Centrelink australiano, i pensionati che riscuotono in Australia saranno esclusi dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita da parte di Citibank N.A., così come attualmente avviene, grazie ad analoghi accordi tecnici stipulati dall’INPS con i locali enti previdenziali, per i pensionati che riscuotono in alcuni Paesi europei (Germania, Svizzera, Francia, Belgio e Polonia).
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata all’Accordo bilaterale sul sito istituzionale dell’INPS.
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Comunicazione premio conferito al fondo pensione: onere in capo al datore di lavoro
Con l'istanza di interpello n. 154/2024, il Fondo Pensione istante chiede di sapere se i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 55/E del 2020 riguardo all'assenza di oneri di comunicazione, in capo ai dipendenti, in caso di versamento di contributi a fondi pensione in base a piani di welfare aziendale, possano applicarsi anche in relazione all'ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale.
In merito all'utilizzo del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale, con la risoluzione 25.09.2020, n. 55/E, è stato chiarito che, "considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest'ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità".
Il comma 184-bis della legge 28.12.2015, n. 208, stabilisce inoltre che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sia nella fase della contribuzione ai fondi di previdenza complementare, non concorrendo al raggiungimento del limite ordinario annuo di deducibilità dal reddito pari a euro 5.164,57, sia al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica da parte degli stessi fondi pensione. A riguardo, nella circolare 29.03.2018, n. 5/E, è stato precisato che entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest'ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.
Di seguito, la soluzione interpretativa del contribuente e i chiarimenti delle Entrate.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'Istante ritiene che nell'ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale non sussistano oneri di comunicazione in capo ai dipendenti per i contributi versati in sostituzione del premio di risultato aziendale, poiché la comunicazione è effettuata direttamente dal datore di lavoro. Quest'ultimo provvede a comunicare l'ammontare del premio di risultato destinato al fondo pensione e ad effettuare il relativo versamento, riportandolo nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente.
L'Istante precisa che i contributi versati al Fondo pensione in sostituzione del premio di risultato sono riportati, con specifica evidenza, nel ''Prospetto della situazione contributiva individuale'' consultabile dai dipendenti nell'area riservata del sito web del Fondo Pensione, con ciò risultando pienamente garantita la funzione informativa a favore dei medesimi. Ad avviso dell'Istante, l'onere di comunicazione da parte dei dipendenti appare, quindi, superfluo oltreché essere penalizzante per gli stessi dipendenti in caso di dimenticanza del suo assolvimento.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: parere dell’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva. Inoltre, ha chiarito che, se il datore di lavoro provvede a comunicare tali contributi al fondo pensione, i dipendenti sono esonerati dall'obbligo di comunicazione.
In particolare, la circolare n. 5/E del 2018 ha precisato che la sostituzione del premio di risultato con contributi alla previdenza complementare è possibile e i relativi contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile anche se eccedono il limite di deducibilità annuo di euro 5.164,57.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: conclusione
L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'interpretazione dell'Istante, confermando che i dipendenti non sono tenuti a comunicare i contributi versati in sostituzione del premio di risultato, qualora il datore di lavoro provveda alla relativa comunicazione al fondo pensione. Questo esonero dall'obbligo di comunicazione evita la penalizzazione dei dipendenti in caso di dimenticanza e garantisce una corretta gestione fiscale dei contributi.
Questa interpretazione agevola i lavoratori nella gestione dei propri contributi pensionistici e assicura che i benefici fiscali siano correttamente applicati senza ulteriori oneri amministrativi a carico dei dipendenti.
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Pensione di reversibilità: a chi spetta?
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 22 maggio 2024, n. 14287 ha ribadito un orientamento consolidato in tema di Pensione di reversibilità e in particolare sulla ulteriore attribuzione ai superstiti in caso di decesso del titolare della reversibilità.
Nello specifico si afferma che la pensione di reversibilità di cui all’art. 22, l. n. 903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione ( coniuge e figli a minori o disabili carico ma è escluso che , alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo.
Il diritto alla pensione di reversibilità in sostanza si applica una sola volta, quando derivante dal decesso di chi beneficiasse di pensione diretta.
Pensione di reversibilità: quali superstiti hanno diritto?
Giova ricordare piu in particolare che per l’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell’assicurato, “iure proprio”,:
- al coniuge e
- ai figli minorenni, in ragione dei rapporti con il defunto e della situazione in cui si trova al momento del decesso di quest’ultimo e
- ai figli superstiti maggiorenni se riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.
Non può comunque, il diritto a pensione di reversibilità essere ulteriormente attribuito ai superstiti di questo.
Pensione di reversibilità solo per i figli disabili a carico
Con l'ordinanza 33580 del 1 dicembre 2023 la Corte di cassazione aveva riaffermato che la pensione di reversibilità spetta al figlio superstite solo se risultava a carico del padre poi defunto, anche nel caso si tratti di soggetto disabile.
Il caso riguardava un soggetto disabile che aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado , il diritto alla reversibilità della pensione goduta in vita dal defunto padre.
La Corte aveva motivato la decisione sulla base della consulenza tecnica che aveva accertato l’inabilità del figlio allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. e aveva anche confermato che non si era verificata la prescrizione decennale del diritto, in quanto vi era stata interruzione della prescrizione mediante domanda amministrativa. Condannava quindi l’Inps al pagamento dei ratei di pensione a decorrere dalla morte del padre.
Nel ricorso in Cassazione l’Inps evidenziava che la Corte di appello non aveva accertato un requisito costitutivo del diritto, ovvero la vivenza del figlio a carico del padre.
Inoltre l'istituto riaffermava che i ratei di pensione antecedenti la domanda amministrativa andavano comunque considerati prescritti.
La cassazione accogli entrambi i motivi di ricorso dell'INPS in quanto :
- dalla sentenza emerge che nessun accertamento è stato compiuto dalla Corte in ordine alla sussistenza del requisito della vivenza a carico del padre, quando questi era ancora in vita; requisito che si pone quale fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità (Cass.9237/18), Questa mancanza costituisce una errata applicazione di legge,
- In tema di prescrizione, anche riconoscendo l' atto interruttivo costituito dalla proposizione della domanda amministrativa, la sentenza ha violato l’art. 2946 c.c. nel momento in cui ha escluso tout court il maturarsi della prescrizione, facendo decorrere il diritto dalla morte del padre, senza accertare se, anteriormente all’atto interruttivo, fosse passato o meno oltre un decennio dalla data di decorrenza del diritto.
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Quattordicesima 2024 Pensionati: importi e novità
Con il messaggio 2361 del 25 giugno INPS comunica che come di consueto con la mensilità di luglio 2024 l’Istituto provvede a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima e chiarisce le modalita la tempistica in casi particolar, i come fare domanda per chi non la riceve e ritiene di averne diritto . Viene inoltre fornita la tabella dei limiti reddituali e relativi importi.
Vengono inoltre fornite le istruzioni contabili agli uffici.
Vediamo le indicazioni principali.
Requisiti reddituali per l’anno 2024
Il messaggio INPS precisa che per l’anno 2024 devono essere valutati i seguenti redditi:
- in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno 2024 (rientrano coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
- nel caso di concessione successiva alla prima:
- – i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2024;
- – i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2023.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2024 o 2023, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all’anno 2020.
Di seguito la tabella dei limiti reddituali e relativi importi tenendo conto che il Trattamento minimo 2024 è pari a € 598,61 (T.M. annuale € 7.781,93):
Anni di contribuzione
T.M. annuo x 1,5 (tabella A)
T.M. annuo x 2 (tabella B)
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Fino a € 11.672,90
Tra € 11.672,91
E € 11.773,89
Tra € 11.773,90
E € 15.563,86
Oltre € 15.563,86
< 15 anni
(< 780 ctr.)
< 18 anni
(< 936 ctr.)
€ 437,00
Max € 12.109,90
€ 336,00
Max € 15.899,86
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Fino a € 11.672,90
Tra € 11.672,91
E € 11.798,89
Tra € 11.798,90
E € 15.563,86
Oltre € 15.563,86
> 15 < 25 anni
(> 781 < 1.300 ctr.)
> 18 < 28 anni
(> 937 < 1.456 ctr.)
€ 546,00
Max € 12.218,90
€ 420,00
Max € 15.983,86
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Fino a € 11.672,90
Tra € 11.672,91
E € 11.823,89
Tra € 11.823,90
E € 15.563,86
Oltre € 15.563,86
> 25 anni
(> 1.301 ctr.)
> 28 anni
(> 1.457 ctr.)
€ 655,00
Max € 12.327,90
€ 504,00
Max € 16.067,86
Quattordicesima pensione 2024 quando viene erogata – domanda
La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio con il rateo di luglio per i soggetti per i quali l'istituto è in possesso di tutti i dati reddituali utili
Per chi invece:
- perfeziona il requisito anagrafico richiesto
- dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o
- dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2024, e
- ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrano nei limiti previsti,
la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2024.
Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID – Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0 – o eIDAS).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita.