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Agevolazioni Consorzi agricoli per promuovere la qualità dei prodotti
Con Decreto dell'11 luglio 2023 pubblicato in GU n 208 del 6 settembre, il Ministero dell'agricoltura determina i criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette. (23A04924).
Nel dettaglio, il decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, citata nelle premesse, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell'Ufficio PQAI IV, finalizzati a:
- a) sviluppare azioni di valorizzazione volte ad accrescere e migliorare la divulgazione delle informazioni relative all'origine, alla reputazione, alla qualità e/o alle altre caratteristiche dei prodotti designati da DOP o IGP;
- b) incentivare lo scambio di conoscenze, in particolare mediante azioni di formazione professionale, condivisione delle migliori pratiche e acquisizione di competenze, nonché le azioni di informazione, con riferimento ai prodotti designati da DOP o IGP;
- c) sostenere progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale.
Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio PQAI IV, (Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli) esclusivamente a mezzo pec, entro e non oltre le ore 23,59 dell' 8 marzo di ciascun anno, all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Agevolazioni Consorzi agricoli: beneficiari
Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:
- a) Consorzi di tutela;
- b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
- c) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b).
- d) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, purché questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP.
Agevolazioni Consorzi agricoli: attività, costi ammissibili e l'aiuto
Per la realizzazione delle finalità indicate possono essere finanziate:
- a) iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o ad incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione dei prodotti designati da DOP o IGP (di seguito, «iniziative di lettera A»), attraverso le seguenti attività:
- a.1) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
- a.2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472;
- a.3) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli;
- b) iniziative volte a sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché progetti di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP (di seguito, «iniziative di Lettera B»), attraverso le seguenti attività:
- b.1) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
- b.2) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.
Le domande di contributo, da presentare distintamente per le iniziative di Lettera A e per le iniziative di Lettera B, possono riguardare una o più attività.
I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia di attività prevista dal precedente comma 1, sono riportati nell'allegato B al presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.
I contributi sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.
L'intensità di aiuto è limitata:
- a) nel caso delle iniziative di lettera A:
- al 50% dei costi ammissibili, per le attività di cui al punto a.1) del precedente comma 1, svolte ai sensi dell'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
- al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti a.1), a.2) e a.3) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli;
- b) nel caso delle iniziative di lettera B:
- al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
- al 90% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli.
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Aiuti imprese agricole: contributi per polizze e danni da calamità
Con Decreto del 22 maggio 2023 pubblicato in GU n 2023 del 31 agosto il Ministero dell'Agricoltura disciplina:
- i contributi per il pagamento dei premi assicurativi,
- e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.
Beneficiare degli aiuti sono:
- le microimprese, piccole e medie imprese
- attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
- colpite dall'evento climatico avverso assimilabile a calamita' naturale,
- che soddisfino le condizioni di cui al presente decreto.
Aiuti imprese agricole: contributi per il pagamento premi assicurativi
Sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2, del decreto legislativo n. 102/2004 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
Le polizze assicurative possono coprire, in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2472:- a) le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
- b) danni a strutture aziendali e ad impianti di produzioni arboree ed arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
- c) costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione» in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 27 «Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti» – comma 3)
Attenzione, viene precisato che:
- l'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui alla lettera a) è limitata al 70 per cento del costo del premio assicurativo per contratti assicurativi che prevedono un indennizzo qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione,
- l'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui alla lettere b) e c), e' limitata al 50 per cento del costo del premio assicurativo, l'assicurazione compensa solo il costo necessario per ovviare alle perdite e non comporta obblighi di indicazione circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura, conformemente all'art. 28, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2022/2472.
Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario.
La domanda di aiuto deve contenere le seguenti informazioni:
- a) nome dell'impresa;
- b) descrizione dei rischi coperti;
- c) le date di inizio e fine copertura;
- d) ubicazione delle colture, strutture e allevamenti oggetto di assicurazione;
- e) premio assicurativo e relativa percentuale di aiuto.
Aiuti imprese agricole: aiuti compensativi calamatià naturali
In merito agli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, si dispone l'indennizzo dei danni subiti alle produzioni agricole, alle strutture aziendali ed agli impianti produttivi non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura, a causa di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione mediante la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'art. 25 del regolamento (UE) 2022/2472.
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali motivate difficoltà
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste emette formale provvedimento di riconoscimento dell'evento climatico avverso assimilabile a calamita' naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese agricole, ai fini dell'attivazione del regime di aiuto.
Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data in conformita' a quanto disposto dall'art. 25, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472.
Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2472, sono indennizzabili esclusivamente i danni per cui sussista un nesso causale diretto con gli eventi climatici avversi indicati al comma 1.
Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento climatico avverso, previa valutazione dell'autorita' regionale competente designata per l'istruttoria; i danni calcolati includono la perdita di reddito dovuta alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione.
Gli aiuti sono concessi a seguito dell'adozione del pertinente provvedimento regionale e all'emissione del provvedimento formale, previa presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario, secondo le modalita' previste dalla regione territorialmente competente ed entro il termine stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n.102/2004.
Allegati: -
Restauro di una fontana pubblica: spetta l’art bonus
Con Risposta a interpello n 414 del 3 agosto l'Agenzia delle Entrate chiarisce che rientrano nell'art bonus le erogazioni liberali al Comune per la manutenzione di una fontana di interesse storico e artistico "bene culturale pubblico".
Nel patrimonio immobiliare del Comune istante rientra appunto una ''Fontana'', monumento pubblico.
Tale monumento, soggetto a tutela ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004, si trova in cattivo stato conservativo.
Vista la necessità di un intervento di restauro completo ed accurato sulla scultura e il suo basamento e uno di tipo manutentivo sulla vasca della Fontana, l'Ente intende promuovere l'intervento stesso presso mecenati.
Considerato che i predetti contributi sono destinati a specifico sostegno dell'attività di manutenzione e restauro del monumento, l'Istante chiede se può fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Art bonus) spettante a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
Le Entrate dopo aver riepilogato i requisiti della agevolazione, con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, sottolinea che è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della Cultura.
Il Ministero ha affermato che, in merito all'applicabilità dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014, ad erogazioni liberali destinate al sostegno del progetto di restauro e manutenzione della Fontana «in forza del dato normativo, possono accedere al beneficio fiscale di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, soltanto le erogazioni liberali in denaro effettuate «per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (…)».
Ne risulta che, in ragione del riscontro in concreto del requisito dell'appartenenza pubblica del monumento, sembra potersi concludere nel senso della ammissibilità all'agevolazione fiscale c.d. Art bonus delle erogazioni liberali destinate a sostenere le relative attività di manutenzione e restauro».
In riferimento alla possibilità di perseguire i propri fini istituzionali approntando un sistema di contabilizzazione delle erogazioni liberali ricevute con finalità esclusiva di restauro e manutenzione della Fontana, a garanzia dei benefattori mecenati, si evidenzia che, come chiarito con la citata circolare n. 24/E del 2014 (cfr. paragrafo 6), l'articolo 1, comma 5, della legge 29 luglio 2014, n. 106, prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino, mensilmente, al Ministero della cultura l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, provvedendo, inoltre, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e l'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite un'apposita pagina dedicata e facilmente individuabile nei propri siti web istituzionali, nonché in un apposito portale, gestito dallo stesso Ministero.
Sulla base del richiesto parere del Ministero della Cultura si ritengono, pertanto, ammissibili all'Art bonus i contributi a sostegno dell'attività di manutenzione e restauro della Fontana da parte del Comune istante, nel rispetto delle illustrate valutazioni.
Allegati: -
Marchi+, Brevetti+, Disegni+: pubblicati i Bandi 2023
Con la pubblicazione dei nuovi Bandi 2023, diventano operative per l’annualità 2023 le misure:
per la richiesta di contributi agevolativi alle piccole e medie imprese per favorire:
- la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche
- la valorizzazione di idee e progetti.
Le domande potranno essere presentate a partire:
- dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+
- dal 7 novembre 2023 per Disegni+
- dal 21 novembre 2023 per Marchi+
Ricordiamo che nella GU n 162 del 13 luglio, è stato pubblicato il decreto 16 giugno 2023 con la programmazione per l'annualità 2023 per l'immediata riapertura dei bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ al fine di assicurare continuità al sostegno delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Gli importi delle risorse finanziarie disponibili ammontano a:
- euro 20.000.000,00 per la misura Brevetti+.
Ricrodiamo che la misura è rivolta a favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato; - euro 10.000.000,00 per la misura Disegni+.
Ricordiamo che la misura è rivolta a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale; - euro 2.000.000,00 per la misura Marchi+.
Ricordiamo che con la misura si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO
(Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici; - Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO
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CIGO e CISOA per caldo: regole aggiornate e scadenze
Cassa integrazione per emergenze climatiche: le istruzioni sono state pubblicate nella circolare INPS 73/2023 a seguito delle novità introdotte dal DL 98/2023 .
Il documento chiarisce in particolare alcune modalità applicative e scadenze per i settore dell’edilizia e dell'agricoltura. Vediamo di seguito le principali indicazioni.
CIGO per emergenza meteo in edilizia, escavazioni lapidei
INPS sottolinea che il DL 98/2023 :
- riconosce l'accesso alla CIGO per eventi meteo anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023 in deroga al limite massimo di durata dei trattamenti ( 52 settimane nel biennio mobile a norma dell'art. 12 del DLgs. 148/2015
- non è richiesto il versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015, ma
ATTENZIONE: i periodi di CIGO ex DL 98/2023 sono conteggiati ai fini del contributo addizionale, per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale rispetto al limite del quinquennio mobile.
ISTRUZIONI UNIEMENS
In tema di conguaglio nei flussi UniEmens si dovrà utilizzare il codice che verrà comunicato dall’INPS tramite la “Comunicazione bidirezionale” nel Cassetto previdenziale del contribuente, al momento del rilascio dell’autorizzazione
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane i datori di lavoro autorizzati, ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno il nuovo codice “L142” all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus”.
Se invece la fruizione avviene entro il limite delle 52 settimane, va utilizzato il vecchio codice di conguaglio “L038”.
In caso di cessazione di attività, il conguaglio avviene con il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese ed entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
In caso di pagamento diretto, invece, i datori di lavoro seguiranno consuete modalità ordinarie.
Cisoa agricoltura per emergenza meteo 2023
Riguardo la cassa integrazione agricola CISOA la circolare precisa che:
- per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
- La deroga non riguarda impiegati e quadri a tempo indeterminato, così come da previsione ordinaria.
- Tali periodi di CISOA non rientrano nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande possono essere presentate con le modalità ordinarie con il modello SR43 con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione" a partire dal 10 agosto 2023.
Per i periodi dal 29 luglio al 9 agosto 2023, il termine scade quindi il 25 agosto.
Invece, le domande per periodi di riduzione dell’attività decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento
Infine l'istituto ricorda che le domande di CISOA sono autorizzate e pagate direttamente dall’INPS.
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Agricoltura: malattia e maternità 2023 piccoli coloni e compartecipanti
Facendo seguito alla circolare n. 69 2023 , sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare 72 del 1 agosto 2023 INPS comunica gli importi giornalieri delle retribuzioni di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche
- di malattia,
- di maternità/paternità e
- di tubercolosi
dettagliate nella tabella allegata QUI,
per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura.
Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:
- per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2023, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
- Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2023 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito è pari a euro 61,98 .
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Certificati online in bollo: possibile richiederli dal 2 agosto sul portale ANPR
ANPR Anagrafe nazionale unica per tutti, con un avviso del 2 agosto informa che dalla stessa data è disponibile una nuova funzionalità per i certificati online.
Nel dettaglio, è attiva la possibilità per il cittadino di richiedere sul portale Anagrafe (ANPR) un certificato in bollo, per se stesso o un familiare, tramite un versamento online.
Il servizio è reso possibile grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione
L’attivazione di questa nuova funzionalità consente, a chi lo desidera, di ottenere i certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo sportello fisico, avvicinando così sempre di più i bisogni del cittadino con i servizi della pubblica amministrazione.
ANPR: che cos'è
Il progetto ANPR è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale.
Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.
L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche.
L’articolo 62, comma 3, quinto periodo, del CAD, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nella formulazione previgente disponeva che: «La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente all’anno 2021».
Certificati on line: quali si possono scaricare
Su sito ANPR (accedi da qui) sono disponibili 14 tipologie di certificati scaricabili on line:
- anagrafico di nascita;
- anagrafico di matrimonio;
- di cittadinanza;
- di esistenza in vita;
- di residenza;
- di residenza AIRE;
- di stato civile;
- di stato di famiglia;
- di residenza in convivenza;
- di stato di famiglia AIRE;
- di stato di famiglia con rapporti di parentela;
- di stato libero;
- anagrafico di unione civile;
- di contratto di convivenza.
E' possibile chiedere i certificati singolarmente oppure in forma contestuale, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato.
Ogni certificato viene prodotto in formato pdf non modificabile e riporta il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”.
Inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l’autenticità, l’integrità e il non ripudio.
Certificati on line: validità
I certificati sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.
Certificati on line: come richiederli
Accedendo all’area riservata tramite:
e poi accedendo al servizio Certificati è possibile selezionare in autonomia tutte le informazioni necessarie alla richiesta del certificato per sé stesso o per un componente della propria famiglia anagrafica, la tipologia e l’emissione con bollo o esenti da bollo.
Attenzione, il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
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