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Contributi autonomi agricoltura e IAP 2023: prima scadenza 17 luglio
Inps ha pubblicato il 4 luglio 2023 nella circolare 59 2023 gli importi e le istruzioni per i versamenti dei contributi IVS dovuti dai
- coltivatori diretti,
- coloni, mezzadri
- e imprenditori agricoli professionali IAP
definiti applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende.
Autonomi agricoltura: contributi e scadenze 2023
Per l’anno 2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 in misura pari a € 61,98
Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento a decorrere dall’anno 2018 sono pari alla misura del 24,00%, comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
Il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione è pari a € 0,69, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
I lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi
La contribuzione di maternità per l’anno 2023 resta fissata nella misura di € 7,49 .
Confermata anche la contribuzione INAIL nella misura capitaria annua di:
- € 768,50 (per le zone normali);
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Il decreto del 20 settembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia ha fissato la riduzione 2023 nella misura pari al 15,17% , che sarà applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
Nell’allegato n. 1 sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.
ATTENZIONE Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F2 alle seguenti scadenze:
- 17 luglio 2023
- 18 settembre 2023,
- 16 novembre 2023 e
- 16 gennaio 2024.
Esonero contributivo prime iscrizioni per under 40
L’Istituto annuncia una prossima circolare con le istruzioni aggiornate sull'esonero per gli agricoltori under 40.
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Remissione in bonis crediti energia e gas: riapre il canale d’invio
Con Risoluzione n 27 del 19 giugno le Entrate rispondono ad un dubbio sollevato da un contribuente il quale ha omesso di presentare la comunicazione dei crediti di imposta energia e gas maturati nel 2022.
Viene ricordato che i beneficiari dei crediti di imposta energia e gas maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ai fini del loro utilizzo dovevano inviare apposita comunicazione alla agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023.
A tal fine l'agenzia aveva pubblicato apposito Provvedimento n 44905 del 16 febbraio con le regole necessarie.
Ciò premesso, viene chiarito che la mancata comunicazione da parte del beneficiario può essere sanata con l'istituto della Remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.
ATTENZIONE A seguito di ciò le entrate in data 26 giugno informano della riapertura del canale telematico per l'invio entro il termine della prima dichiarazione utile.
Nel caso di specie, secondo quando affermato dall'istante, la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per "mera dimenticanza" e ricorrono tutti i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta.
Inoltre viene specificato che non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Si chiede se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall'art 2 della DL 16/2012.
L'agenzia osserva come l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 ossia la comunicazione di cui si tratta non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti.
La sua omissione inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023, e quindi si tratta di un adempimento di natura formale.
Risulta pertanto applicabile la previsione dell'art 2 comma 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall' art 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.
Vi è da precisare però che, considerato i crediti in esame nel caso di specie (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023 la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Si ricorda inoltre che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.
Viene infine precisato che in merito alle modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, la risoluzione segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
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Assegnazione agevolata beni ai soci: codici tributo ri-denominati
Con Risoluzione n 30 del 22 giugno le entrate provvedono a ridenominare i seguenti codici tributo : “1836” e “1837”.
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 all’articolo 1, commi da 100 a 105, ha introdotto, per le società ivi indicate, un regime fiscale agevolato:
- per consentire l’assegnazione e la cessione ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa,
- nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
In particolare, il comma 101 del citato articolo 1 della legge, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Il comma 105 dell’articolo 1 della legge, dispone, inoltre, che “Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.”.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione 73/E del 13 settembre 2016:
- “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA
Allegati: -
Credito d’imposta Zone ZFU: istituito il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 31 del22 giugno viene istituito il codice tributo per l'uso in F24 del credito di imposte zone ZFU 2023.
L’articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato le disposizioni relative alle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana (istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016) prevedendo la proroga per l’anno 2023 del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse ai beneficiari dei precedenti bandi.
In proposito, con decreto direttoriale del 19 giugno 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento, a valere sullo stanziamento per l’annualità 2023 previsto dall’articolo 1, comma 747, della citata legge n. 197 del 2022.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l’importo dell’agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali e ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “Z166” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2023) – art. 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Viena precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA
Elenco ammessi credito Zone ZES 2023: decreto MIMIT con elenco
Con decreto del 19 giugno 2023 il MIMIT approva l’elenco, di cui all’allegato 1, dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
Nell’allegato 2 è indicato il soggetto in favore del quale le agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 saranno concesse successivamente al completamento della procedura di richiesta di informativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai fini degli adempimenti il soggetto deve trasmettere al Ministero delle imprese e del made in Italy, entro e non oltre il 30 settembre 2023, la documentazione necessaria a consentire la richiesta delle informazioni antimafia (accedi da qui agli elenchi e alla modulistica) mediante consultazione della banca dati nazionale unica.
Allegati: -
Imprese autotrasporto di merci: dal 26 giugno domande per incentivi rinnovo veicoli
In G.U. n.119 del 23.05.2023 il decreto del 12.04.2023 firmato dal Ministro Matteo Salvini che contiene le regole per l’erogazione delle risorse finanziarie destinate alle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Il fine è quello di permettere l’adeguamento del parco veicolare con automezzi ecosostenibili nuovi, valorizzando l’eliminazione dei veicoli più obsoleti.
Nello specifico, il decreto per il rinnovo dei veicoli obsoleti mette a disposizione delle imprese di autotrasporto risorse pari a 25 milioni di euro con riferimento all’annualità 2022, per l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati.
Incentivi per autotrasporto di merci: chi sono i beneficiari
Le risorse sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:
- attive sul territorio italiano;
- attualmente iscritte
- al Registro elettronico nazionale (R.E.N.);
- all’albo degli autotrasportatori
- la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.
I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2026, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
Ripartizione risorse per imprese di autotrasporto merci
La ripartizione delle risorse prevede:
• 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
• 15 milioni per la rottamazione (con contestuale acquisizione di automezzi commerciali nuovi euro VI step E ed euro 6 E);
• 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.Decreto rinnovo veicoli: investimenti finanziabili
Sono previsti contributi per diverse tipologie di investimenti ed in particolare:
- Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
- a metano CNG,
- ibrida (diesel/elettrico),
- elettrica (full electric),
di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.
In questo caso il contributo sarà pari a:
- 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
- 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
- 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate.
- Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
- ibrida (diesel/elettrico)
- a metano CNG e LNG
di massa superiore a 7 tonnellate
il contributo sarà pari a:
- 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa da 7 a 16 tonnellate;
- 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.
Nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000.
L’art 2 del decreto stabilisce che in caso di contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro VI step E o euro 6 E, è concesso un incremento degli importi sopra riportati di 1000 euro per ciascun mezzo rottamato.
Inoltre sono finanziabili anche gli investimenti riguardanti:
- acquisizione automezzi commerciali di massa complessiva a pari o superiore a 7 tonnellate (i contributi riconosciuti saranno da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro);
- acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro);
- acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo;
- acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere.
Si precisa che sono finanziabili esclusivamente gli investimenti avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto (che entra in vigore dal 23 maggio 2023).
Incentivi imprese autotrasporto: come prenotarsi
È necessario che il beneficiario produca copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.
Tuttavia l’ammissibilità del contributo accantonato con la prenotazione, è subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento.
Diversamente il beneficiario perde il contributo.
Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro 30 giorni dal 23 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) saranno definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti e le modalità di presentazione delle domande.
Domanda agevolazioni autotrasporto di merci conto terzi dal 26.06.2023
In G.U. n.138 del 15.06.2023 il decreto del 08.06.2023 con il quale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone sulle modalità di presentazione delle domande, sulle fasi di prenotazione e rendicontazione per l'erogazione delle risorse destinate agli investimenti per il rinnovo dei veicoli obsoleti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Sono due le fasi del procedimento di ammissione ai benefici previsti dal decreto in esame:
- la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo;
- la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.
Inoltre, è previsto un sola finestra temporale per richiedere gli incentivi:
dalle ore 10.00 del 26.06.2023 alle ore 16.00 dell'11.08.2023Ogni impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia.
Il soggetto gestore procede all’implementazione di tre “contatori”, uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti.
La lista delle domande pervenute ed i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagine web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente e indirizzata a [email protected]
Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza.
Sono escluse le domande inviate al di fuori dei termini di presentazione.
Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l’elenco delle domande pervenute, indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificato successivamente. L’elenco verrà pubblicato entro la data dell’11.09.2023.
6)Agevolazione per imprese autotrasporto di merci: fase di rendicontazione
Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato la domanda hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento e che lo stesso è stato avviato in data successiva al 23.05.2023, che corrisponde alla data successiva alla pubblicazione in G.U. del decreto n. 97 del 12.04.2023.
Quest’ultimo è un presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.
La guida all’utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://ramspa.it nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”, entro l’11.09.2023.
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Imbarcazioni per salvataggio in mare: non imponibilità IVA per le locazioni
Con il Principio di diritto n 9 del 13 giugno le entrate chiariscono che al contratto di noleggio di un'imbarcazione si applica la non imponibilità Iva se in esso è specificato che la nave è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.
Per l'articolo 8 bis del decreto del 'Decreto IVA'' «Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8:
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; (…);
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), abis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle di 3 dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), abis) e b)».
Secondo la vigente disciplina, dunque, sono non imponibili ai fini IVA, le cessioni di alcune navi, puntualmente individuate dalla legge in funzione dell'impiego del mezzo di trasporto e dell'utilizzo a cui lo stesso è destinato, nonché alcuni specifici servizi tra cui la locazione e il noleggio delle medesime navi e aeromobili.
Al riguardo, appare utile richiamare il principio interpretativo fornito con la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E che, in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia UE (v. sentenza 22 dicembre 2010, causa C116/10), precisa quanto segue:
''Il regime di non imponibilità ad Iva di cui all'art. 8bis, primo comma, del d.P.R. n. 633, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l'attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l'unità da diporto''.
In sostanza, per l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8 bis, comma 1, lettere a) ed e), del Decreto IVA rileva anche l'utilizzo dell'imbarcazione effettuato dal noleggiatore o dal locatario.
Deve trattarsi, quindi, di imbarcazioni utilizzate da tali soggetti in una delle attività specificamente elencate nella citata lettera a) dell'anzidetta previsione.
Ciò premesso, al contratto di noleggio di un'imbarcazione è applicabile il regime di non imponibilità in commento quando in detto contratto è specificato che l'imbarcazione è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.
Infatti: in base alla lettera a) del citato articolo 8 bis, le operazioni di salvataggio e assistenza devono essere effettuate ''in mare''; per quanto chiarito nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, la condizione secondo cui la nave deve essere ''adibita alla navigazione in alto mare'' deve sussistere per le imbarcazioni destinate al trasporto a pagamento di passeggeri o impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ''ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera'' (cfr. Risposta n. 183 del 2020). In tale circostanza, dunque, il regime di non imponibilità IVA è subordinato alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a ''operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.
Di conseguenza non occorre presentare la dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 8bis del Decreto IVA, ai sensi del quale ''(…) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione (…)''.
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Fondo Distretto Pelli/Calzature: agevolazioni con domande dall’8.06
Con la Circolare Direttoriale n 1488 dell'8 maggio il MIMIT informa del fatto che è stato attivato un nuovo intervento ai sensi della legge n. 181/1989 relativo al Distretto Pelli e Calzature del Distretto Fermo e Macerata.
La misura promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa del Distretto finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.
Fondo Distretto Pelli e Calzature: che cos’è
L'Accordo di programma del 22 luglio 2020 ha l'attuazione di un Progetto di riconversione e riqualificazione industriale nel territorio dei Comuni appartenenti all’area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese.
L'obiettivo è promuovere:
- il rilancio delle attività imprenditoriali
- la salvaguardia dei livelli occupazionali
- il sostegno dei programmi di investimento.
Fondo Distretto Pelli e Calzature: localizzazione dei beneficiari
Per l’accesso ai benefici le iniziative imprenditoriali devono essere realizzate nel territorio dei Comuni di cui all’allegato n. 1.
Nel dettaglio, l’area di crisi comprende 42 Comuni così articolati:
- SLL Civitanova Marche: Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena;
- SLL Fermo: Altidona, Campofilone, Carassai, Fermo, Lapedona, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monterubbiano, Moresco, Pedaso, Petritoli, Porto San Giorgio;
- SLL Montegiorgio: Belmonte Piceno, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte San Martino, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montottone, Penna San Giovanni, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio;
- SLL Montegranaro: Monte San Giusto, Montegranaro;
- SLL Porto Sant’Elpidio: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare; Comuni: Corridonia e Tolentino.
Fondo Distretto Pelli e Calzature: presenta la domanda
Le domande di agevolazione possono essere presentate da
- imprese già costituite in forma di società di capitali;
- società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile
- reti di imprese, costituite da un minimo di 3 ed un massimo di 6 imprese, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.
Le imprese interessate a presentare le domande potranno farlo all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima a partire dalle ore 12.00 dell'8 giugno fino alle ore 12.00 del 20 luglio 2023.
Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria.
Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Fondo Distretto Pelli e Calzature: tipologia di intervento
Le iniziative imprenditoriali agevolabili devono:
- prevedere la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale;
- comportare il mantenimento o l’incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del 3 programma di investimento.
Nel caso di domande presentate da reti di impresa ai sensi del precedente punto A.5, il mantenimento o l’incremento occupazionale dovranno essere garantiti da ciascuna impresa partecipante alla rete
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”).
Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili.
Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza, a quelle degli eventuali progetti di innovazione di processo e di innovazione dell’organizzazione e per la formazione del personale e a quelli di ricerca e sviluppo sperimentale.