• Accesso al credito per le PMI

    Imprese autotrasporto di merci: dal 26 giugno domande per incentivi rinnovo veicoli

    In G.U. n.119 del 23.05.2023 il decreto del 12.04.2023 firmato dal Ministro Matteo Salvini che contiene le regole per l’erogazione delle risorse finanziarie destinate alle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi

    Il fine è quello di permettere l’adeguamento del parco veicolare con automezzi ecosostenibili nuovi, valorizzando l’eliminazione dei veicoli più obsoleti.

    Nello specifico, il decreto per il rinnovo dei veicoli obsoleti mette a disposizione delle imprese di autotrasporto risorse pari a 25 milioni di euro con riferimento all’annualità 2022, per l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati.

    Incentivi per autotrasporto di merci: chi sono i beneficiari

    Le risorse sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

    • attive sul territorio italiano;
    • attualmente iscritte
      •  al Registro elettronico nazionale (R.E.N.);
      • all’albo degli autotrasportatori 
    • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

    I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2026, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

    Ripartizione risorse per imprese di autotrasporto merci

    La ripartizione delle risorse prevede:
    • 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
    • 15 milioni per la rottamazione (con contestuale acquisizione di automezzi commerciali nuovi euro VI step E ed euro 6 E);
    • 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.

    Decreto rinnovo veicoli: investimenti finanziabili

    Sono previsti contributi per diverse tipologie di investimenti ed in particolare:

    • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
      • a metano CNG,
      • ibrida (diesel/elettrico),
      • elettrica (full electric),

    di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.

    In questo caso il contributo sarà pari a:

    • 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
    • 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
    • 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate. 
    • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
      • ibrida (diesel/elettrico)
      • a metano CNG e LNG

    di massa superiore a 7 tonnellate

    il contributo sarà pari a:

    • 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa da 7 a 16 tonnellate;
    • 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

    Nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione  di   autoveicoli  di  massa   complessiva  fino  a   3,5 tonnellate  per  il   trasporto  merci  come   veicoli  elettrici,   il contributo è determinato in misura pari al 40 per  cento  dei   costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento  con  un tetto massimo pari ad euro 2.000.  

    L’art 2 del decreto stabilisce che in caso di contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro VI step E o euro 6 E, è concesso un incremento degli importi sopra riportati di 1000 euro per ciascun mezzo rottamato.

     Inoltre sono finanziabili anche gli investimenti riguardanti:

    • acquisizione automezzi commerciali di massa complessiva a pari o superiore a 7 tonnellate (i contributi riconosciuti saranno da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro);
    • acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro);
    • acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo;
    • acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere.

    Si precisa che sono finanziabili esclusivamente gli investimenti avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto (che entra in vigore dal 23 maggio 2023).

    Incentivi imprese autotrasporto: come prenotarsi

    È necessario che il beneficiario produca copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.

    Tuttavia l’ammissibilità del contributo accantonato con la prenotazione, è subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento.

    Diversamente il beneficiario perde il contributo.

    Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro 30 giorni dal 23 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) saranno definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti e le modalità di presentazione delle domande.

    Domanda agevolazioni autotrasporto di merci conto terzi dal 26.06.2023

    In G.U. n.138 del 15.06.2023 il decreto del 08.06.2023 con il quale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone sulle modalità di presentazione delle domande, sulle fasi di prenotazione e rendicontazione per l'erogazione delle risorse destinate agli investimenti per il rinnovo dei veicoli obsoleti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

    Sono due le fasi del procedimento di ammissione ai benefici previsti dal decreto in esame:

    1. la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo;
    2. la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

    Inoltre, è previsto un sola finestra temporale per richiedere gli incentivi:

    dalle ore 10.00 del 26.06.2023 alle ore 16.00 dell'11.08.2023

    Ogni impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia.

    Il soggetto gestore procede all’implementazione di tre contatori”, uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti.

    La lista delle domande pervenute ed i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagine web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”.

    Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente e indirizzata a [email protected]

    Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza.

    Sono escluse le domande inviate al di fuori dei termini di presentazione.

    Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l’elenco delle domande pervenute, indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificato successivamente. L’elenco verrà pubblicato entro la data dell’11.09.2023.

    6)Agevolazione per imprese autotrasporto di merci: fase di rendicontazione

    Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato la domanda hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento e che lo stesso è stato avviato in data successiva al 23.05.2023, che corrisponde alla data successiva alla pubblicazione in G.U. del decreto n. 97 del 12.04.2023.

    Quest’ultimo è un presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.

    La guida all’utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://ramspa.it nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”, entro l’11.09.2023.

  • Nautica da diporto

    Imbarcazioni per salvataggio in mare: non imponibilità IVA per le locazioni

    Con il Principio di diritto n 9 del 13 giugno le entrate chiariscono che al contratto di noleggio di un'imbarcazione si applica la non imponibilità Iva se in esso è specificato che la nave è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.

    Per l'articolo 8­ bis del decreto del 'Decreto IVA'' «Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: 

    a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; (…); 

    e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione,  manutenzione,  riparazione,  modificazione, trasformazione,  assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a­bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle  di 3 dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a­bis) e b)». 

    Secondo la vigente disciplina, dunque, sono non imponibili ai fini IVA, le cessioni di alcune navi, puntualmente individuate dalla legge in funzione dell'impiego del mezzo di trasporto e dell'utilizzo a cui lo stesso è destinato, nonché alcuni specifici servizi tra cui la locazione e il noleggio delle medesime navi e aeromobili. 

    Al  riguardo,  appare  utile  richiamare  il  principio  interpretativo  fornito  con  la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E che, in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia UE (v. sentenza 22 dicembre 2010, causa C116/10), precisa quanto segue:

    ''Il regime di non imponibilità ad Iva di cui all'art. 8­bis, primo comma, del d.P.R. n. 633, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l'attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l'unità da diporto''.

    In sostanza, per l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8­ bis, comma 1, lettere a) ed e), del Decreto IVA rileva anche l'utilizzo dell'imbarcazione effettuato dal noleggiatore o dal locatario

    Deve trattarsi, quindi, di imbarcazioni utilizzate da tali soggetti in una delle attività specificamente elencate nella citata lettera a) dell'anzidetta previsione. 

    Ciò  premesso, al contratto di noleggio di un'imbarcazione è  applicabile il regime di  non imponibilità in  commento  quando in  detto  contratto  è  specificato  che l'imbarcazione è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''

    Infatti: ­in  base  alla lettera  a)  del  citato  articolo  8 ­bis, le  operazioni  di  salvataggio  e assistenza devono essere effettuate ''in mare''; ­per quanto chiarito nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, la condizione secondo cui la nave deve essere ''adibita alla navigazione in alto mare'' deve sussistere per  le  imbarcazioni  destinate  al  trasporto  a  pagamento  di  passeggeri  o  impiegate  in attività commerciali, industriali e della pesca, ''ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera'' (cfr. Risposta n. 183 del 2020). In tale circostanza, dunque, il regime di non imponibilità IVA è subordinato alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a ''operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''. 

    Di conseguenza non occorre presentare la dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 8­bis del Decreto IVA, ai sensi del quale ''(…) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione (…)''.

    Allegati:
  • Next Generation EU e Recovery Fund

    PNRR: che cos’è il principio DNSH?

    Il Ministero dell'ambiente con una nota ha specificato il significato del principio DNSH relativo alla applicazione dei finanziamenti da PNRR.

    Nel dettaglio, il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente  DNSH, cioè “Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

    A questo scopo specifica il MISE, è nato il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, che dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia”.

    Con la Tassonomia delle attività economiche sostenibili si introduce una classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali.

    In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo:

    1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
    2. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
    3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
    4. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: – conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; – l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; – lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
    5. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
    6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

    Come specificato dalle FAQ sul DNSH sul sito di Italia Domani relativo al PNRR non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo all'ambiente (ad es, l’assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari) pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH. 

    Accedi da qui alla sezione FAQ con tutti i chiarimenti sul principio in oggetto.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo Distretto Pelli/Calzature: agevolazioni con domande dall’8.06

    Con la Circolare Direttoriale n 1488 dell'8 maggio il MIMIT informa del fatto che è stato attivato un nuovo intervento ai sensi della legge n. 181/1989 relativo al Distretto Pelli e Calzature del Distretto Fermo e Macerata.

    La misura promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa del Distretto finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.

    Fondo Distretto Pelli e Calzature: che cos’è

    L'Accordo di programma del 22 luglio 2020 ha l'attuazione di un Progetto di riconversione e riqualificazione industriale nel territorio dei Comuni appartenenti all’area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese.

    L'obiettivo è promuovere:

    • il rilancio delle attività imprenditoriali
    • la salvaguardia dei livelli occupazionali
    • il sostegno dei programmi di investimento.

    Fondo Distretto Pelli e Calzature: localizzazione dei beneficiari

    Per l’accesso ai benefici le iniziative imprenditoriali devono essere realizzate nel territorio dei Comuni di cui all’allegato n. 1.

    Nel dettaglio,  l’area di crisi comprende 42 Comuni così articolati:

    • SLL Civitanova Marche: Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena; 
    • SLL Fermo: Altidona, Campofilone, Carassai, Fermo, Lapedona, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monterubbiano, Moresco, Pedaso, Petritoli, Porto San Giorgio; 
    • SLL Montegiorgio: Belmonte Piceno, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte San Martino, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montottone, Penna San Giovanni, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio; 
    • SLL Montegranaro: Monte San Giusto, Montegranaro; 
    • SLL Porto Sant’Elpidio: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare; Comuni: Corridonia e Tolentino.

    Fondo Distretto Pelli e Calzature: presenta la domanda

    Le domande di agevolazione possono essere presentate da

    • imprese già costituite in forma di società di capitali; 
    • società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile 
    • reti di imprese, costituite da un minimo di 3 ed un massimo di 6 imprese, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.

    Le imprese interessate a presentare le domande potranno farlo all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima a partire dalle ore 12.00 dell'8 giugno fino alle ore 12.00 del 20 luglio 2023.

    Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria.

    Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

    Fondo Distretto Pelli e Calzature: tipologia di intervento

    Le iniziative imprenditoriali agevolabili devono:

    • prevedere la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale; 
    • comportare il mantenimento o l’incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del 3 programma di investimento. 

    Nel caso di domande presentate da reti di impresa ai sensi del precedente punto A.5, il mantenimento o l’incremento occupazionale dovranno essere garantiti da ciascuna impresa partecipante alla rete 

    Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”). 

    Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili.

    Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER. 

    La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza, a quelle degli eventuali progetti di innovazione di processo e di innovazione dell’organizzazione e per la formazione del personale e a quelli di ricerca e sviluppo sperimentale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito imposta riqualificazione alberghi: pubblicato elenco dei beneficiari in data 30.05

    Il Ministero del Turismo informa del fatto che è pubblicato il decreto direttoriale del 30 maggio di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le strutture ricettive che hanno presentato istanza in riscontro all’Avviso pubblico del 10 giugno 2022 unitamente all’elenco delle strutture ricettive beneficiarie “Allegato 1”.

    Ricordiamo si tratta del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive.

    Ai fini della fruizione del credito ricordiamo che è stato istituito con Risoluzione n 70 del 23 novembre 2022 il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta (articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) in F24.

    Sostanzialmente il decreto della direzione generale della Valorizzazione e della Promozione turistica autorizza i soggetti riportati nell’elenco allegato, all’utilizzo del credito d’imposta destinato alle strutture recettive per gli interventi di riqualificazione delle strutture stesse, che hanno risposto all’annuncio del 10 giugno 2022 tenuto conto che il credito d’imposta risultante dalle istanze presentate è inferiore alle risorse disponibili complessivamente pari a 380 ML di euro per gli anni 2020 e 2021. 

    Credito di imposta riqualificazione alberghi: le regole

    Con il Decreto del 17 marzo 2022 il MIT, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79, DL n. 104/2020, si è provveduto a individuare:

    • soggetti beneficiari,
    • tipologie di spese agevolabili e relative soglie massime 
    • nonché le procedure per l’ammissione al beneficio di cui si tratta.

    Il MIT con Avviso del 26 maggio 2022 ha dettato le modalità e i termini di presentazione dell’apposita domanda poi modificate con successivo avviso.

    Il credito d’imposta in esame, ricordiamolo, è pari al 65% delle spese sostenute per il biennio 2020/2021:

    a) manutenzione straordinaria, restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001;

    b) eliminazione delle barriere architettoniche ex DM 236/89, sensoriali e della comunicazione, per la progettazione e realizzazione di prodotti / ambienti / programmi / servizi utilizzabili da tutte le persone, senza necessità di adattamenti o progettazioni specializzate, nonché per la realizzazione di strumenti favorenti la mobilità interna / esterna attraverso la comunicazione, robotica o altri mezzi tecnologici; 

    c) incremento dell’efficienza energetica; 

    d) adozione di misure antisismiche ex art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR; 

    e) acquisto di mobili e componenti arredo, sempreché:

    • sia finalizzato all’incremento dell’efficienza energetica; 
    • il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta successivo;

    f) realizzazione di piscine termali (per i soli stabilimenti termali); 

    g) acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell’attività termali (per i soli stabilimenti termali).

    h) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle predette lett. da a) a g), comprensive delle relazioni / asseverazioni / attestati tecnici, qualora richiesti.

    Le domande potevano essere compilate e presentate in via telematica dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022 con le seguenti modalità:

    1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line; 

    2) inserimento di tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda; 

    3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;

    4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione di cui all’allegato n. 1 e dei relativi allegativi, di cui al successivo comma 9 debitamente compilato e sottoscritto; 

    5) invio della domanda;

    6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo. (SCARICA QUI LA MODULISTICA E LA GUIDA DI COMPILAZIONE)

    LA fruizione del credito d’imposta è riconosciuta alle:

    • strutture alberghiere, 
    • agriturismi, 
    • servizi termali, 
    • strutture ricettive all’aria aperta 
    • per le spese sostenute nel periodo 1 gennaio 2020-6 novembre 2021
    • per la relativa riqualificazione e accessibilità

    Credito di imposta riqualificazione alberghi: il codice tributo per F24

    Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “6991” – denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”. 

    Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    Start up green: in arrivo un credito di imposta spese di ricerca e sviluppo

    Il Decreto legge n 34/2023 è stato convertito in legge N 56/2023 pubblicata in GU n 124del 29 maggio.

    Tra le novità previste dall'iter di converisone figura, con l’articolo 7-quater, introdotto in sede referente, un credito d’imposta nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
    Nel dettaglio, la disposizione in esame riconosce:

    • alle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020, 
    • operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, 
    • nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 
    • un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo.

    Tali attività, nello specifico, dovranno essere volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

    E' bene ricordare che il decreto legge n. 179 del 2012 (articolo 25) definisce come start-up innovativa una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetta i seguenti requisiti:

    • sia un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni; abbia residenza in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
       Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
    • abbia un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
    • non sia quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
    • non distribuisca e non abbia distribuito utili;
    • abbia come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
    • non sia il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda:
    • possieda almeno uno di questi altri requisiti: sostiene spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione; impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare
       di un software registrato.

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
    Un provvedimento MIMIT ne stabilirà le modalità attuative.

  • Agricoltura

    Accesso contratti di filiera settore forestale: domande dal 3 luglio

    Con avviso n. 0273348 del 26/05/2023 il MASAF comunica il differimento della data di avvio della presentazione della domanda di accesso al bando Contratti di filiera- settore forestale.
    La predetta domanda, compilata in ogni sua parte e completa di tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire all' indirizzo PEC:

    • [email protected],
    • a decorrere dalle 10.00 del 3 luglio 2023. (La data di invio inizialmente prevista dal bando era il 1 giugno 2023),
    • attenzione al fatto che lo sportello resterà aperto fino alle ore 10.00 del 17 luglio 2023.

    Ricordiamo che, con Decreto dell'Agricoltura del 31 gennaio pubblicato in GU n. 70 del 23 marzo si disciplinano criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi PNRR del settore forestale.

    Successivamente, in data 26 aprile è stato pubblicato il bando con le regole per presentare le domande di accesso ai contratti di cui si tratta, esso costrituisce decreto attuativo del decreto del 31 gennaio:

    Contratti di filiera settore forestale: soggetti ammissibili

    Per accordo di filiera si intende l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera forestale, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il  soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi e i tempi di realizzazione, gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, nonché le azioni da declinare nel Programma di intervento. 

    Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono programmi che:

    • coinvolgono almeno due beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera, 
    • con un ammontare delle spese ammissibili non superiore a un milione e duecento mila euro (1.200.000,00 euro) e i cui singoli progetti abbiano un ammontare delle spese ammissibili così individuato:
      • a) investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione  dei  prodotti delle  foreste  e dell'arboricoltura da legno, connessi con l'attività di  produzione, utilizzazione trasformazione, mobilizzazione  e  commercializzazione del legno  e  dei  prodotti  da  esso  derivati,  con  spesa  massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
      • b) investimenti in infrastrutture connesse allo  sviluppo, alla modernizzazione  o all'adeguamento del settore forestale e dell'arboricoltura  da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
      • c) investimenti per il trasferimento di  conoscenze, azioni di formazione e informazione legate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), con spesa massima ammissibile  per  progetto  e  per beneficiario di 200.000 euro;
      • d) investimenti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 300.000 euro.

    Contratto di filiera settore forestale: i proponenti e i beneficiari

    Come da Decreto sono soggetti proponenti:

    a) le  società cooperative  e  loro  consorzi, i  consorzi  di imprese,  le  organizzazioni  di  produttori  e  le associazioni di organizzazioni di produttori del settore  forestale  riconosciute  ai sensi della normativa vigente, che operano nel  settore  forestale  e dell'arboricoltura da legno;
    b) le organizzazioni interprofessionali,  riconosciute  ai  sensi della  normativa  vigente  che  operano  nel  settore forestale   e dell'arboricoltura da legno;
    c) gli enti pubblici;
    d) le società riconosciute ai  sensi  della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti  di arboricoltura da  legno, i soggetti  che  esercitano  l'attività di   gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi,  e i soggetti che esercitano l'attività di trasformazione del  legno  e dei prodotti da esso  derivati,  forestali  e  dell'arboricoltura  da legno;
    e) le  imprese  commerciali  e/o  industriali  e/o  addette  alla distribuzione,  purché almeno  il  51%  del  capitale sociale  sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;

    f) le  associazioni temporanee di  impresa  tra  i soggetti beneficiari,  già costituite  all'atto  della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
    g) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda  di  accesso  alle agevolazioni;
    h) gli Accordi di foresta.

    Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera:

    • i silvicoltori privati,  
    • i comuni e  i loro consorzi, le piccole e medie imprese (PMI), classificati nelle seguenti categorie:
      • a) proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione di superfici forestali: silvicoltori  privati,  i  comuni  e  i loro consorzi;
      • b) imprese PMI che operano  nel  settore  delle  utilizzazioni  e produzioni forestali e dell'arboricoltura da legno;
      • c) le organizzazioni  di  proprietari, i  produttori  e  le associazioni di organizzazioni di proprietari  e produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
      • d) le società riconosciute  ai  sensi  della  normativa  vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti  di arboricoltura da  legno, i soggetti  che  esercitano  l'attività di   gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e i soggetti che esercitano l'attività di trasformazione del  legno  e dei prodotti da esso  derivati,  forestali  e  dell'arboricoltura  da legno;  le  imprese   commerciali,   industriali   e   addette   alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del  capitale  sociale sia  posseduto  dai  proprietari   forestali   o   di impianti   di arboricoltura da legno.

    Agevolazioni Contratto di filiera settore forestale: le domande

    Viene specificato che, le agevolazioni del decreto in oggetto:

    • sono concesse nella forma del contributo in conto capitale,
    • con procedura a «sportello» fino all'esaurimento delle risorse stanziate,  
    • applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, 

    secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto in oggetto e sulla base di quanto previsto nel Provvedimento di attuazione da emanarsi.

    Allegati: