• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    ZES UNICA: proroga al 2028 e modalità di invio comunicazione

    L'art 96 in bozza del DDL di Bilancio 2026 contine misure per la ZES UNICA del mezzogiorno.

    Vediamo tutti i dettagli.

    ZES UNICA: proroga al 2028

    In dettaglio viene modificato l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nel modo seguente:

    • a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028»;
    • b) al comma 4, primo periodo, le parole «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;
    • c) al comma 6, primo periodo, le parole «e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l’anno 2028».

    Inoltre per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta come modificato dal comma 1 su indicato gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate:

    • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, 
    • dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 
    • dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. 

    A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano:

    • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, 
    • dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 
    • dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 

    all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.

    La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta

    maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2024. 

    Attenzione la comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata.

    Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

    Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. 

    Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

  • Turismo

    Aiuti al Turismo: cosa prevede la legge di Bilancio 2026

    Il DDL di Bilancio 2026 ha cominciato ufficialmente il suo iter che si concluderà entro il 31 dicembre prossimo.

    Si tratta di una manovra finanziaria da circa 18 miliari.

    Relativamente al settore del Turismo vediamo gli aiuti per incentivare le imprese.

    Aiuti a Turismo: cosa prevede la legge di Bilancio 2026

    L'articolo 98 rubricato Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese prevede di modificare l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e in particolare il comma 502 che viene sostituito.

    Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
    Per il sostegno e o sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industrialee commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore.

    I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi del comma 502 e seguenti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all’uno per cento delle risorse del presente articolo può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui all’articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
    Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029.

  • Agricoltura

    Agevolazioni in favore delle imprese del settore agricolo: estese anche al 2026

    Il DDL di Bilancio 2026 estende al 2026 le agevolazioni per il settore agricolo anche al 2026.

    Riepiloghiamo la norma originaria che con l'art 6 della bozza di legge di bilancio viene ulteriormente ampliata.

    Agevolazioni in favore delle imprese del settore agricolo: estese anche al 2026

    L'articolo 3 in bozza prevede che all'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

    In particolare si tratta della norma che per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, prevede che i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'arti 1 del Dlgs n 99/2004 iscritti nella previdenza agricola. 

    Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto  articolo 1 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 comma 1093 della Legge n 296/2006 concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

    • a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
    • b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
    • c) oltre 15.000 euro, 100 per cento. 

    La legge di bilancio 2026 ancora in bozza prevede di ampliare al 2026 la misura.

  • Nautica da diporto

    Concessioni balnerari: scendono i canoni

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto del 18 settembre 2025, con il quale aggiorna, per l’anno 2025, le misure unitarie dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime.

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    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2025, il Decreto di cui si tratta recepisce l’interpretazione fornita dall’art. 6, comma 1, del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105), in merito ai criteri di aggiornamento annuale dei canoni demaniali.

    La disciplina trova fondamento nel D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, che prevede l’adeguamento annuale dei canoni sulla base della media degli indici ISTAT dei prezzi al consumo e dei valori di mercato all’ingrosso.
    Dal momento che l’ISTAT non elabora più l’indice dei prezzi all’ingrosso, il decreto chiarisce che il parametro sostitutivo da utilizzare è l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

    Il decreto con l’articolo 1 dispone che:

    • le misure unitarie dei canoni annui delle concessioni demaniali marittime sono ridotte dello 0,65% rispetto al 2024;
    • tale riduzione si applica alle concessioni in vigore e a quelle rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
    • la misura minima del canone annuo, precedentemente fissata a € 3.225,50, viene adeguata a € 3.204,53;
    • la soglia minima di € 3.204,53 si applica a tutte le concessioni per le quali il canone risulti inferiore a tale importo;
    • inoltre, gli importi unitari dei canoni per le concessioni turistico-ricreative e lacuali/fluviali di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 400/1993, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° aprile 2025, in applicazione dell’art. 4, comma 11, della L. 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

    Attenzione al fatto che l’articolo 2, infine, annulla d’ufficio il precedente decreto di aggiornamento (n. 218/2024) ai sensi dell’art. 21-novies della L. 7 agosto 1990, n. 241.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus veicoli elettrici 2025: domande dal 22 ottobre

    Il MASE con una nota ha specificato che per garantire la massima tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa, rende disponibile, all’interno del portale dedicato all’incentivo per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici:

    l’elenco integrato inclusivo dei 368 nuovi comuni ricadenti nelle aree urbane funzionali, così come individuati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nell’aggiornamento delle FUA 2021 pubblicato oggi.
    La perimetrazione delle aree funzionali urbane è stata definita a seguito di un articolato e coordinato lavoro istruttorio svolto congiuntamente alla Commissione europea ed è basata sulla matrice di pendolarismo desunta dal Censimento della popolazione 2021, nonché sui più recenti dati demografici validati a livello nazionale.
    Come già chiarito dal Ministero (FAQ 8), i cittadini e le imprese che risultano rispettivamente residenti o aventi la propria sede legale in Comuni ricompresi nelle aree urbane funzionali già vigenti alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 8 agosto 2025, n. 236, conservano in ogni caso il diritto di richiedere la concessione del contributo, anche qualora tali Comuni non risultino più inclusi nell’aggiornamento delle FUA 2021 pubblicati dall’ISTAT.
    Pertanto, il bonus per l’acquisto di veicoli elettrici previsto dal decreto resta garantito sia in favore di cittadini ed imprese la cui residenza o sede legale si trovi in Comuni già inclusi nell’elenco FUA 2011, vigente alla data di adozione del decreto, sia – in virtù della nuova perimetrazione ISTAT delle FUA 2021 – coloro che risiedono o hanno sede nei Comuni ora ulteriormente ricompresi.
    Il Ministero vuole così assicurare la continuità dei diritti già riconosciuti, evitando ogni potenziale penalizzazione derivante da variazioni sopravvenute, nonché garantire l’estensione della platea degli aventi diritto, valorizzando l’aggiornamento ISTAT quale strumento di maggiore equità e inclusività nell’accesso alla misura.

    Attenzione al fatto che dal 22 ottobre è possibile effettuare l'accesso alla piattaforma informatica gestita da Sogei per la richiesta degli incentivi a fondo perduto per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici a emissioni zero con la rottamazione di veicoli termici.

    La data iniziale delle domande è slittata dal 15 ottobre al giorno 22.

    Le regole della misura sono state pubblicate in GU n 208 dell'8 settembre con il Decreto 8 agosto del MASE.

    L'incentivo riguarda l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo termico, ai fini dell'attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.

    Per il riconoscimento degli incentivi si provvede mediante l'utilizzo delle risorse pari complessivamente  a euro 597.320.000,00.

    La dotazione finanziaria potrà essere integrata con risorse provenienti da ulteriori misure PNRR  del  MASE eventualmente riprogrammate, senza necessità di aggiornamento  del presente decreto.

    Bonus veicoli elettrici: requisiti e beneficiari privati e imprese

    Il decreto in oggetto fissa le regole per gli incentivi a fondo perduto definito bonus veicoli elettrici rivolti:

    • a) alle persone fisiche per l'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo  risultante  dal   listino   prezzi   ufficiale   della   casa automobilistica produttrice pari o inferiore  a  35.000  euro  IVA  e optional esclusi. L'incentivo e' riconosciuto a un solo soggetto  per nucleo familiare ed e' pari a:
      • 11.000 euro, nel caso in  cui  l'acquirente  sia  residente  in un'area urbana funzionale e  abbia  un  Indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro;
      • 9.000 euro, nel caso  in  cui  l'acquirente  sia  residente  in un'area urbana funzionale e  abbia  un  Indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro ma  inferiore  o pari a 40.000 euro;
    • b) alle microimprese con sede legale in un'area urbana funzionale per l'acquisto di un massimo di  due veicoli  nuovi commerciali  di categoria N1 o N2 ad alimentazione  esclusivamente  elettrica  (BEV). Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus  e  l'importo dell'incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto  del  veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro.

    Il bonus per i privati di cui alla  lettera a) è riconosciuto per l'acquisto di un solo veicolo della categoria M1, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi; per la  fruizione  del  bonus  devono  essere rispettate  le seguenti condizioni: il contributo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; la persona fisica che procede alla prenotazione  del  bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi e puo' generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni; nel documento comprovante l'acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell'incentivo concesso.
    Il  bonus per le imprese di cui alla lettera b) è riconosciuto per l'acquisto di massimo due veicoli della categoria N1 o N2, che devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.

    Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
    I bonus  di cui alla lettera a)  sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.
    I bonus di cui alla  lettera  b)  sono corrisposti  dal  venditore  alla  microimpresa  acquirente  mediante compensazione con il prezzo  di acquisto e sono  riconosciuti  nel rispetto  della  normativa  europea  sugli   aiuti   ai   sensi   del «Regolamento "de minimis"» e del «Regolamento  "de minimis" settore agricolo». 

    Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all'acquisto dei medesimi veicoli oggetto di contribuzione ai  sensi  del  presente decreto.

    Bonus veicoli elettrici: come registrarsi per averlo

    Per ottenere il bonus i richiedenti provvedono a registrarsi nella piattaforma informatica partire dal 15 ottobre prossimo.
    La persona fisica richiedente il bonus all'atto della registrazione nella piattaforma informatica procede all'inserimento:

    • a)  della  dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata  ai  sensi  dell'art.  47  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28  dicembre  2000, n.  445  in cui attesta  di essere residente in un'area urbana funzionale;
    • b) della targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno sei mesi;
    • c) dell'indicazione se il  bonus  sara'  generato  a  suo  favore oppure a favore di un altro componente  maggiorenne  appartenente  al medesimo nucleo familiare cosi' come definito ai  fini  dell'ISEE  ai sensi del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Il titolare della microimpresa richiedente il  bonus all'atto della  registrazione nella piattaforma  informatica procede all'inserimento:

    • a) della    necessaria    dichiarazione  sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta:
      • 1. di essere regolarmente costituita ed  iscritta come  attiva nel registro delle imprese;
      • 2. di essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di  fallimento,  di liquidazione  coattiva  o  volontaria,  di amministrazione controllata, di concordato preventivo,  ad  eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale, o  in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
      • 3. di avere meno di dieci dipendenti;
      • 4. di  avere  un  fatturato  annuo  o  un  bilancio  annuo  non superiore a 2 (due) milioni di euro;
      • 5. di essere in regola con le disposizioni vigenti  in  materia di obblighi contributivi e fiscali;
      • 6. l'importo complessivo  degli  aiuti  «de  minimis»  ricevuti nei trentasei mesi precedenti all'atto della registrazione;
      • 7. di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento  "de minimis"» o dal «Regolamento "de minimis" settore agricolo»;
      • 8. che la microimpresa abbia  sede  legale  in  un'area  urbana funzionale;
    • b)  della  targa  del  veicolo  da  rottamare,  che  deve  essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

    La persona fisica,  all'esito della  registrazione puo'  generare sulla piattaforma informatica il bonus,  il  cui valore sarà uguale a:

    • 11.000 euro, nel caso di ISEE inferiore o pari a 30.000 euro;
    • 9.000 euro, nel caso di ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro.  

    Il bonus è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare cosi' come definito ai  fini  dell'ISEE.

    La microimpresa, all'esito della registrazione nella piattaforma informatica puo' generare  il  bonus  previo inserimento del prezzo del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione da parte dei venditori
    Il valore del bonus copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000  di  euro e spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad un'unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal «Regolamento "de minimis"» e «Regolamento "de minimis" settore agricolo» nell'arco di tre anni.
    Ogni microimpresa ha diritto a un massimo di due bonus.                              

    La registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili

    Gli  esercenti che si possono registrare nella  piattaforma informatica sono:

    • venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di persone;
    • venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci;

    aventi un codice ATECO  prevalente  congruente  con  l'iniziativa cosi' come risulta dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

    La registrazione è avvenuta dal 18 al 22 settembre.

    All'atto della registrazione, il venditore  dovra'  inserire  il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei  punti  vendita  e l'iban del conto corrente dedicato su cui  si  intende  ricevere  il rimborso in linea con i principi di tracciabilita' di cui alla  legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Sulla  base  del  criterio  del  punteggio  ambientale,  c.d. «eco-score», che valuta l'impronta di  carbonio  di  un  veicolo per l'intero ciclo di vita potra' altresi' essere definito un elenco  dei veicoli  oggetto  di  incentivazione.  

    In  tale  ipotesi,  in  data antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili sara' cura del  MASE  provvedere  alla pubblicazione con apposita  comunicazione  sulla  sezione  «Bandi  e avvisi» del sito istituzionale www.mase.gov.it, del  predetto  elenco dei veicoli incentivabili.

    Per ogni punto vendita, il venditore dovra'  inserire,  all'atto della registrazione, il link alla vetrina  dei  veicoli  acquistabili con il «bonus veicoli elettrici»

    La piattaforma informatica  mettera'  a  disposizione  nell'area pubblica   una   pagina   di   ricerca   degli   esercenti   aderenti all'iniziativa              

    Bonus veicoli elettrici: la validazione del bonus

    Attenzione al fatto che il bonus deve essere validato entro trenta giorni  dalla  sua generazione presso un venditore e, se non validato entro il predetto  termine di  trenta  giorni  dalla  sua generazione, l'importo del bonus sarà integralmente  riversato nel plafond residuo disponibile.

    Il  soggetto  che  non  ha  ottenuto  la validazione del bonus da parte del  venditore  prima  della  scadenza potra' richiederne un altro fino a esaurimento del  plafond  residuo disponibile. La validazione del  bonus,  in  ogni  caso,  non  potra' avvenire oltre la data del 30 giugno  2026,  termine  ultimo  per  la sottoscrizione  del  documento  comprovante  l'acquisto
    Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto,  i  venditori devono inserire nella piattaforma informatica il codice del voucher, il costo del veicolo, il corrispondente importo  afferente  all'imposta   sul   valore  aggiunto   (IVA) e l'indicazione dell'importo versato da parte del beneficiario a titolo di  acconto.  

    Il  bonus non potra' essere  utilizzato ai fini dell'acconto.
    I  venditori  provvedono all'imputazione dei  dati  nella piattaforma informatica entro  il termine di trenta giorni per la  validazione  del  bonus decorrenti dalla data della rispettiva generazione.
    Il  beneficiario deve consegnare  il  veicolo  da  rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo. 

    I venditori, entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena  il  non riconoscimento del bonus, hanno l'obbligo di  consegnare  il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico,  e  di  provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione   per   demolizione   allo   sportello   telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,  n.  358.  

    L'esercente deve inserire in piattaforma la data di consegna del veicolo nuovo  e quella della rottamazione del veicolo termico.
    I venditori provvedono all'emissione  delle  fatture  in  forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.
    I veicoli usati non possono in nessun  caso  essere  rimessi  in circolazione e devono essere consegnati dal venditore, anche  per  il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta  appositamente autorizzati,  eventualmente  convenzionati   con   le   stesse   case costruttrici, al fine della messa in sicurezza,  della  demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.                                     

    Bonus veicoli elettrici: rimborso per i rivenditori

    Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rimborsa ai venditori l'importo dei  contributi  spettanti  a  seguito  della vendita dei veicoli effettuata con le modalita' ed  in  relazione  ai bonus riconosciuti  sulla base  dei  dati  presenti sulla piattaforma
    Le modalità operative per il rimborso dei contributi  spettanti e per l'espletamento delle pertinenti  verifiche  a cura del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  sono definite con  successive  FAQ/Circolari/Linee  guida  adottate  dalla Direzione  generale  gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Ministero, in linea con la normativa europea e nazionale applicabile  al  PNRR ed il  relativo Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.)                                                     

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    IVASS contributo vigilanza 2025 importi e versamento

    Con decreto del 10 ottobre 2025 il ministero dell'economia ha stabilito misura e modalita' di  versamento  all'Istituto  di  vigilanza  sulle assicurazioni del contributo dovuto per  l'anno  2025  dalle  imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.

    Misura del contributo IVASS 2025 e soggetti obbligati

    Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2025 all'IVASS  e'  stabilito  nella  misura  di  seguito

    indicata: 

        a) 0,53 per mille dei premi incassati nel  2024  a  carico  delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in  Italia e  delle  sedi  secondarie   delle   imprese   di   assicurazione   e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia; 

        b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2024 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia  in  regime

    di stabilimento e in libera prestazione di servizi. 

    Il contributo  di  vigilanza   va corrisposto 

        a) dalle Rappresentanze situate in Italia delle  imprese  europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi

    raccolti nel territorio italiano; 

        b) dalle case madri delle imprese europee che operano  in  Italia in regime di libera prestazione  di  servizi, dal proprio paese di origine o tramite rappresentanze situate in  altri paesi europei, con riguardo ai premi  complessivamente  raccolti  nel territorio italiano. 

       Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza. 

      Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza  i premi   sono  depurati  degli  oneri   di gestione,  quantificati, in misura  pari  al 4,37 per cento 

    Come si versa il contributo IVASS

    l  contributo  di  vigilanza  per  l'anno  2025   e'   versato direttamente all'IVASS, nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e secondo  le  modalita' di cui al  provvedimento  dell'IVASS  n.  39  del  4  dicembre  2015, ulteriormente modificato dai provvedimenti IVASS del 23 luglio  2019, n. 87, e   n.  113  del  6  ottobre  2021, consultabili sul sito internet dell'Istituto nella sezione  Normativa – Normativa secondaria emanata da IVASS 

    In sintesi il contributo IVASS  si paga  in due rate:

    • una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente;
    • una a saldo e conguaglio nei termini stabiliti dall’Istituto (dopo il decreto annuale MEF) solitamente entro il mese di ottobre.

    Il contributo è commisurato ai premi incassati nell’esercizio precedente, escluse le tasse e le imposte e al netto di un’aliquota per oneri di gestione determinata dall’Istituto 

    Per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.

    Dopo aver calcolato il contributo le imprese, attraverso il portale accessibile all’indirizzo www.unimatica.it , devono generare l’avviso di pagamento PagoPA  , anche mediante carta di credito attraverso il portale di Unimatica., In alternativa l’avviso PagoPA può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati .  (L’elenco  è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A. )

    Per ulteriori informazioni è possibile interpellare il servizio  Unimatica:

    • [email protected]
    • numero verde 800.669685 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 per chiamate dall’Italia.

    Si ricorda che entro il termine per il pagamento della rata a saldo e conguaglio deve essere compilata e trasmessa all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale a o da un suo delegato.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Resto al sud 2.0: via alle domande

    Resto al Sud 2.0 promuove la nascita di nuove iniziative;

    • imprenditoriali, 
    • libero-professionali,
    • e di lavoro autonomo,

    nei territori del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La dotazione finanziaria per il 2025 è di 356,4 milioni di euro.

    Ricordiamo che la misura è stata istituita dal DL Coesione, leggi anche Autoimpiego e Resto al Sud 2.0: le nuove regole sugli incentivi per i giovani.

    La domanda può essere presentata online dal titolare/legale rappresentante dell’iniziativa economica, 

    e verrà esaminata, entro 90 giorni, in base all’ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 

    Resto al sud 2.0: beneficiari

    L’incentivo è rivolto ai giovani tra i 18 anni compiuti e i 35 anni non ancora compiuti, che sono in una condizione di inattività, inoccupazione o disoccupazione, nonché ai disoccupati del Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e ai cosiddetti working poor.

    Con resto al sud 2.0è possibile avviare nuove iniziative di autoimpiego in tutti i settori economici, ad eccezione del comparto agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. 

    Resto al sud 2.0: gli aiuti

    Resto al sud 2.0 prevede le seguenti agevolazioni:

    • voucher a fondo perduto fino a un importo di 40.000 euro (elevabile a 50.000 euro)
    • contributo del 75% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo massimo di 120.000 euro
    • contributo del 70% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo compreso tra 120.000 euro e 200.000 euro 

    Clicca qui per approfondire le modalità di domanda e tutto ciò che concerne l'agevolazione.