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Prestazione Universale anziani: novità sull’ISEE
E' in vigore dal 2 gennaio 2025 la nuova Prestazione Universale per anziani non autosufficienti erogata dall'INPS in base all’articolo 34 del decreto legislativo 29/2024. Si tratta di un contributo economico rivolto a ultraottantennni con basso ISEE che comprende :
- indennità di accompagnamento e
- contributo spese per l'assistenza domiciliare.
La misura è sperimentale per gli anni 2025 e 2026.
Con il messaggio 4490/2024 l'istituto ha fornito le istruzioni dettagliate sui requisiti, molto stringenti, l'importo e le modalità per fare domanda.
Con il nuovo messaggio 949 del 18 marzo 2025 l'istituto precisa le procedure per alcuni aspetti operativi come l'obbligo di scelta tra indennità di accompagnamento e Prestazione Universale e i criteri di valutazione del bisogno assistenziale Inoltre con il messaggio 1842 del 10 giugno 2025 Inps ha specificato che il requisito relativo all'ISEE è valido anche in riferimento ad un nucleo ristretto (v. all'ultimo paragrafo).
Alleghiamo il decreto ministeriale attuativo in fondo all'articolo.
Vediamo in dettaglio tutte le regole in una guida sintetica.
Bonus anziani non autosufficienti: cos’è, a quanto ammonta
Dal 2 gennaio l’INPS, provvederà ad erogare, in via sperimentale, il nuovo bonus per gli anziani, denominato ufficialmente Prestazione Universale, destinata agli ultraottantenni non autosufficienti e subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale definito “gravissimo”.
Il periodo di sperimentazione andrà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Il riconoscimento della Prestazione Universale assorbe la fruizione delle
- indennità di accompagnamento (legge 18/1980) e
- prestazioni di assistenza sociale fornite dagli ATS (articolo 1, comma 164, legge 234/2021).
La Prestazione Universale sarà erogata con cadenza mensile ed è composta da:
- una quota fissa monetaria, corrispondente all'indennità di accompagnamento (legge 11 febbraio 1980, n. 18);
- una quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, pari ad euro 850 mensili, come contributo al costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate.
ATTENZIONE La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:
- la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
- la quota integrativa viene erogata tramite specifico pagamento predisposto tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.
L’INPS provvederà al monitoraggio della spesa al fine di un’eventuale rideterminazione dell’importo mensile della quota integrativa, qualora si verifichi uno scostamento fra il numero di domande pervenute e le risorse finanziarie individuate dal legislatore.
Prestazione universale anziani. i requisiti
Il riconoscimento della prestazione universale per gli anziani è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- età anagrafica pari o superiore agli 80 anni;
- un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico-legale dell’INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024;
- un valore ISEE sociosanitario ordinario, in corso di validità, non superiore a euro 6.000;
- la titolarità dell'indennità di accompagnamento (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) attiva. In caso di sospensione non sarà riconosciuta la prestazione Universale.
Nello specifico per il liello di bisogno assistenziale gravissimo la legge indica i seguenti casi:
- persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
- persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
- persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
- ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
INPS precisa che si considera "persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.
Prestazione universale anziani: come fare domanda
La domanda può essere presentata online all’INPS a partire dal 2 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, tramite la pagina “Decreto Anziani – Prestazione Universale”,
- sia personalmente, con la propria identità digitale, che
- tramite i patronati.
Bonus anziani -Prestazione Universale: il decreto ministeriale
Il 21 febbraio 2025 è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze un decreto attuativo pubblicato in GU il 22 aprile 2025
INPS aveva già emanato un messaggio, n. 949 2025, con le modalità e le condizioni di accesso e di erogazione della prestazione, rivolgendosi ai potenziali destinatari e ai loro eventuali intermediari.
Il messaggio non introduce nuove regole, ma rende più chiari e dettagliati i meccanismi relativi in particolare a
- Definizione delle modalità di opzione e rinuncia.
- Automazione della comunicazione con gli ATS (ancora in fase di sviluppo).
- Controlli automatizzati su ISEE e indennità di accompagnamento.
- Criteri per riconoscere il bisogno assistenziale gravissimo.
- Nuovi obblighi di rendicontazione per la quota integrativa, con scadenze fisse e verifiche più rigorose.
QUI IL TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE
ISEE Nucleo ristretto: novità giugno 2025
Come anticipato il messaggio 1842 2025 precisa che ai fini del riconoscimento della Prestazione universale deve essere ritenuto valido anche un ISEE recante un nucleo ristretto qualora il valore dell’attestazione risulti non superiore a 6.000,00 euro.
Restano invariati gli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni per il riconoscimento della prestazione.
In applicazione delle nuove indicazioni, l’Istituto procederà d’ufficio al riesame delle domande presentate accettando anche le richieste di Prestazione universale in presenza di un’attestazione ISEE recante un nucleo ristretto non superiore a 6.000,00 euro.
Le istanze saranno sottoposte nuovamente ai controlli centralizzati e, ove necessario, alle eventuali successive verifiche da parte delle Strutture territoriali e, in caso di esito positivo del riesame, verranno trasmesse ai Centri Medici Legali per la valutazione sanitaria.
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Riforma disabilità in sperimentazione: nuove indicazioni INPS
Nel messaggio 949 del 20 marzo INPS informava che nelle Province di Trieste, Brescia, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari, nelle quali è stata avviata la sperimentazione prevista dalla riforma della disabilità ( decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62), che ha affidato la valutazione di base in via esclusiva all'INPS, sono stati riattivati tutti i canali, inclusi quelli dei Centri per l’impiego, per la presentazione delle nuove domande di accertamento sanitario esclusivamente da parte dei soggetti in possesso di un verbale di invalidità civile superiore al 45% o appartenenti alle altre categorie protette
Inps specifica che
- nella Regione Emilia-Romagna i canali sono attivi e le domande, in via transitoria, verranno gestite dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente territorialmente.
- in tutte le nove Province in sperimentazione, i cittadini che intendono ottenere per la prima volta il riconoscimento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa devono presentare il nuovo certificato medico introduttivo. (vedi per i dettagli "Certificato introduttivo al via la sperimentazione")
Con il Messaggio n. 1766 del 4 giugno 2025, l’Istituto chiarisce meglio l’allineamento normativo con quanto previsto dal D.L. n. 90/2014, per quanto concerne le modalità del procedimento di valutazione di base. v ultimo paragrafo.
Si ricorda che, dal 30 settembre 2025, la sperimentazione si estenderà ad altre province, tra cui Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, nonché alla Provincia autonoma di Trento e alla Valle d’Aosta. Tale fase proseguirà fino al 31 dicembre 2026.
Nuovo servizio invio dati economici
Con il messaggio 950 del 18 marzo 2025 INPS aveva fornito indicazioni anche sulle nuove modalità di comunicazione dei dati socio-economici dei soggetti che richiedono le prestazioni collegate alla situazione di disabilità, per i territori interessati dalla sperimentazione.
Nonostante la riforma, infatti , rimane invariata la separazione tra l’accertamento della disabilità e la verifica delle condizioni socio-economiche.
Pertanto, gli assistiti e le associazioni di categoria potranno trasmettere i dati richiesti dopo l’invio del certificato medico introduttivo, utilizzando il nuovo servizio online dell’INPS denominato “Dati socio-economici prestazioni di disabilità”.
L’accesso al servizio è riservato ai soggetti muniti di credenziali SPID (Livello 2 o superiore), CNS o CIE 3.0.
Tramite questa piattaforma, gli utenti potranno autocertificare e inviare informazioni reddituali, familiari e lavorative necessarie per determinare il diritto a eventuali prestazioni economiche.
Per gli Istituti di Patronato, il servizio sarà accessibile invece attraverso il “Portale dei Patronati”, seguendo le indicazioni contenute nel Messaggio INPS n. 4684 del 28 dicembre 2023.
L'istituto precisa che per le domande di invalidità civile
- presentate entro il 31 dicembre 2024 nei territori coinvolti nella sperimentazione e
- nelle aree non ancora interessate dalla riforma,
resta valida la procedura attuale, attraverso il servizio “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.
Riforma disabilità: valutazione requisito entro 30gg dalla maggiore età
INPS è intervenuto con il messaggio del 5 giugno 2025 ricordando che, secondo l’articolo 25, comma 5, del suddetto decreto-legge del 2014, i soggetti già beneficiari dell’indennità di frequenza possono ottenere, al compimento della maggiore età, un riconoscimento provvisorio delle prestazioni riservate agli invalidi maggiorenni, a condizione che abbiano presentato la “domanda in via amministrativa” entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età.
Resta tuttavia necessario l’accertamento dei requisiti sanitari e di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa vigente.
In relazione a tale aspetto, l’INPS precisa che, nelle Province in cui è in corso la fase sperimentale della riforma il concetto di “domanda in via amministrativa” deve essere inteso come l’invio telematico del certificato medico introduttivo previsto dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo stesso.
Tale invio deve avvenire entro il semestre antecedente il compimento della maggiore età.
Ad evitare l’erogazione indebita di prestazioni economiche destinate ai maggiorenni in assenza dei requisiti sanitari INPS provvederà a pianificare la valutazione di base per i soggetti interessati entro 30 giorni dal raggiungimento della maggiore età.
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Riduzione accise benzina: cosa cambia da oggi
Pubblicato in GU n 110/2025 il Decreto 14 maggio ed in vigore dal giorno 15, con le regole per la riduzione delle accise sulla benzina.
Di contro aumenta il gasolio, vediamo tutti i dettagli.
Riduzione accise benzina: da oggi si paga di meno
Con Decreto interministeriale del 14 maggio si prevede che a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ossia dal 15 maggio:
- l'aliquota di accisa applicata alla benzina è ridotta di 1,50 centesimi di euro per litro;
- l'aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante è aumentata di 1,50 centesimi di euro per litro.
Inoltre, per effetto di quanto stabilito dall'art.1 e su evidenziato, a decorrere dal 15 maggio le aliquote di accisa applicate alla benzina e al gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rideterminate nelle seguenti misure:
- a) benzina: euro 713,40 per mille litri;
- b) gasolio usato come carburante: euro 632,40 per mille litri.
Infine, viene previsto che le maggiori entrate derivanti dalle variazioni delle aliquote di cui all'art. 1, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, sono destinate all'incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.
Si evidenzia che la misura è parte di diversi interventi governativi atti a riequilibrare il sistema delle accise, con una preferenza per la benzina rispetto al diesel che è più inquinante.
Il decreto, nelle premesse evidenzia che, "l’andamento dei prezzi medi di vendita ai consumatori finali della benzina e del gasolio impiegato come carburante nei due mesi solari precedenti l’adozione del presente decreto ministeriale, rispetto al prezzo medio degli stessi prodotti rilevato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica nell’anno 2024 è stato pari a -3,75% per la benzina e pari a -3,87% per il gasolio"
La decisione sulla variazione sulle accise va effettuata proprio tenendo in considerazione l’andamento dei prezzi al consumo nei due mesi precedenti.
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Proroga concessioni apparecchi da intrattenimento: primi pagamenti entro il 15 marzo
Con Determina della Direzione Giochi delle Dogane del 10 febbraio vengono stabilite le modalità di versamento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la relativa proroga.
Si tratta della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2025.
Visto l'ordine di servizio n. 1/2025 del 2 gennaio 2025 con cui è stata conferita delega al Direttore Giochi dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla stipula dei disciplinari e delle convenzioni accessive alle concessioni per l’esercizio del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, del gioco del bingo, del gioco a distanza, delle scommesse e dei giochi numerici e delle lotterie, alla sottoscrizione di eventuali provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione, nonché alla definizione degli obblighi per i concessionari, conseguenti alla proroga legislativa delle concessioni, con la determina in oggetto si prevede il calendario dei pagamenti.
Proroga delle concessioni da apparecchi da intrattenimento: il calendario di ADM
Gli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la proroga delle concessioni in premessa sono versati da ciascun concessionario utilizzando il modello F24 accise, indicando il codice tributo n. 5498, con le modalità di seguito indicate:
- per l’anno 2025, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2025, il 15 luglio 2025 e il 1° ottobre 2025;
- per l’anno 2026, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e il 1° ottobre 2026.
L’importo complessivo dovuto da ciascun concessionario è calcolato in base:
- al numero dei nulla osta posseduti alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 a) del TULPS moltiplicato per euro 120
- e al numero dei diritti rilasciati alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 b) del TULPS moltiplicato per euro 4.000.
Ciascun concessionario riceverà specifiche indicazioni sulla quantificazione dell’importo dovuto e, in area riservata, a scopo informativo, potrà consultare la propria posizione nella sezione denominata “Proroga concessione”
Ai fini del versamento degli oneri la proroga si considera accettata ove non pervenga espressa manifestazione contraria del concessionario entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.
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Prospetto disabili: invio entro il 31.1.2025
Si avvicina il termine del 31 gennaio 2025 entro il quale, come ogni anno le aziende pubbliche e private dovranno presentare, in caso di modifiche nell'organico , il prospetto informativo sulla situazione aziendale, ai fini del collocamento obbligatorio delle persone disabili, come previsto dalla legge 68/1999.
L’invio telematico deve essere effettuato compilando il modulo on line e tramite la procedura telematica presente sul sito www. servizi.lavoro.gov.it. accessibile con SPID e CIEIl modello non ha subito modifiche rispetto all'anno scorso.
Il modello consente di segnalare l’eventuale utilizzo di strumenti specifici come le convenzioni articoli 11 e 12 legge 68/1999, le richieste di esonero in base all’articolo 5 , oppure l’eventuale sospensione degli obblighi per effetto di Cigs o di una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge 223/1991.
Nella compilazione vengono richiesti in particolare:
- – il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
- – il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
- – i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
I datori di lavoro con piu unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome che adempiono all’obbligo direttamente, devono inviare il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Gli intermediari invece effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la propria sede legale .
I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione che fa fede per documentare l’adempimento.
Il Prospetto informativo così compilato non deve essere seguito da alcun documento cartaceo.
Il mancato adempimento all’obbligo comunicativo fa scattare una sanzione amministrativa di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
La legge esonera i datori di lavoro esercenti le seguenti attività:
– trasporto aereo, marittimo e terrestre con riferimento al personale viaggiante e navigante;
– edilizia, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
– impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;
– 'autotrasporto: in riferimento al personale viaggiante;
– datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille: i quali possono autocertificare l'esonero dall'obbligo e devono versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Obbligo collocamento mirato: le novità dal 2018
Dal 2018 è entrata in vigore vigore la novità del Jobs Act che ha "accelerato" l'obbligo per le aziende con organico da 15 dipendenti in su, eliminando la possibilità di adempiere dopo un anno, a partire dalla 16a assunzione. Quindi, sono tenute all''invio del prospetto tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull'organico computabile con 15 o piu dipendenti
NOTA BENE : le aziende che nel corso del 2020 raggiungevano i 15 dipendenti maturando 'obbligo di assunzione, avevano tempo 60 giorni da quella data per mettersi in regola inviando una richiesta di assunzione
Collocamento obbligatorio e invio prospetto: nuove sanzioni
I Decreti N. 193 e 194 2021 del 30 settembre 2021 hanno modificato gli articoli 5 e 15 della Legge 68 1999 che disciplinano l'adeguamento dell'importo del contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e l'aggiornamento delle sanzioni per le imprese che violano le norme in materia di collocamento obbligatorio
In particolare :
nel primo provvedimento viene decretato l'adeguamento a 39,21 euro dell'importo del contributo esonerativo dovuto dai "datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività" per "essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato". Il nuovo contributo è in vigore dal 1° gennaio 2022 e va versato al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili , ed è riferito a ciascuna unità di personale non assunta e per ogni giorno lavorativo mancato.
Il secondo Decreto ministeriale invece aggiorna delle sanzioni riguardanti gli obblighi assunzionali, con importo fermo a dicembre 2010. Con il nuovo provvedimento , le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio del prospetto informativo vengono fissate a :
- 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a
- 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
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Veicoli ecologici autotrasporto: domande di contributo dal 16 dicembre
Dalle ore 10 di oggi è possibile presentare le domande per i contributi per gli investimenti delle imprese di autotrasporto al fine di rinnovare il parco veicolare e renderlo eco sostenibile.
Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: [email protected]
Le regole della agevolazione sono state pubblicate in GU n 283 del 3 dicembre è stato pubblicato il decreto MIT del 20 novembre con le regole per attuazione del decreto del 6 agosto 2024, recante disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.
Ricordiamo inoltre che il decreto n 208 del 6 agosto ha definito le modalità di attuazione della misura "investimenti XI", per l’erogazione di contributi a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte al REN ed all’Albo degli autotrasportatori.
Sono incentivati anche gli acquisti di rimorchi e semirimorchi nuovi adibiti al trasporto combinato, per i trasporti in regime ATP, nonché l’acquisto di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi.
Il decreto stabilisce che sia data priorità alle istanze che prevedono la rottamazione di veicoli con motore diesel di classe Euro IV e Euro 4 o inferiori.
In questi casi, sia che si provveda all’acquisto di un veicolo diesel che ad elevata sostenibilità, il contributo è incrementato rispetto a quello ordinariamente previsto.
La priorità ed il contributo maggiorato saranno riconosciuti entro il tetto di:
- euro 500.000 in caso di acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità
- euro 5.000.000 nel caso di acquisto di veicoli diesel di classe Euro 6 step E e Euro VI step E.
Vediamo come fare domanda.
Veicoli ecologici autotrasporto: via alle domande di contributo
La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due step distinti e successivi:
- a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
- b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto.
E' previsto un solo periodo di incentivazione all'interno del quale, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art. 2 comma 4 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo. Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 16 dicembre 2024 al 17 gennaio 2025.
In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
All'interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208.Le imprese che, pur avendo presentato correttamente e nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al decreto ministeriale n. 208/2024, non abbiano perfezionato l'investimento entro la chiusura della rendicontazione, nè presentato istanza di annullamento entro lo stesso termine, non sono in alcun caso ammesse a contributo, come previsto dall'art. 4 comma 4 del presente decreto direttoriale.
Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 25 milioni di euro di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale
Nella fase di prenotazione il soggetto gestore procede ad effettuare una istruttoria volta a verificare:- a) la presentazione dell'istanza tramite l'utilizzo dell'apposito modulo informatico indicato nell'art. 3, comma 5, del presente decreto direttoriale;
- b) la compilazione ed il salvataggio senza ulteriore scansione del suddetto modulo informatico;
- c) l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa sul suddetto modulo informatico;
- d) l'allegazione del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
- e) l'allegazione del documento d'identità del soggetto firmatario del modulo informatico sopra indicato;
- f) la trasmissione dell'istanza dalla PEC aziendale dell'impresa istante;
- g) la data dei documenti di cui alla lettera d) che deve essere successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 (ovvero, a far data dal 14 settembre 2024).
Ove la piattaforma rilevi l'esaurimento delle risorse finanziarie, le istanze saranno accettate con riserva nell'eventualità di una successiva disponibilità di risorse.
In quest'ultimo caso, le istanze precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.
Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento nella fase di prenotazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo è considerato ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento, nonché della determinazione del contributo massimo erogabile all'impresa all'esito del procedimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procede alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.
L'incentivo riconosciuto all'impresa non può superare in alcun caso il totale delle somme accantonate sulla base dell'istanza presentata.
I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non possono in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del più volte citato decreto ministeriale n. 208/2024.
Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto ministeriale n. 208 del 6 agosto 2024 contengono l'indicazione del contributo spettante per ciascun tipo di investimento ammesso, determinato in conformità a quanto stabilito all'art. 5 del decreto ministeriale.
La determinazione della somma accantonata per ciascuna impresa, pari al contributo massimo spettante, è calcolata dalla piattaforma sulla base di quanto indicato dall'impresa nel modello di istanza di ammissione all'incentivo che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto, costituisce il tetto massimo del contributo ammissibile.
Veicoli ecologici imprese autotrasporto: beneficiari
Possono inoltrare l'istanza:
- le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi,
- nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.
Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all'interno del periodo incentivante così come indicato al precedente art. 2 comma 2, secondo le modalità di seguito descritte.
Le liste delle istanze pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione».
- Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10,00 del 16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 17 gennaio 2025 all'indirizzo PEC: [email protected]
L'indirizzo PEC di trasmissione dell'istanza dovrà essere quello aziendale dell'impresa richiedente e dovrà essere indicato nell'istanza medesima.
Qualora, ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, non potrà presentare istanza nella successiva edizione di incentivazione.
L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato potrà annullare, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al fine di non incorrere nella predetta sanzione.
Non sarà comunque possibile annullare le istanze oltre il termine di scadenza della rendicontazione.
L'istanza per il riconoscimento del contributo dovrà essere inoltrata compilando in tutte le sue parti e salvando senza ulteriore scansione l'apposito modello informatico reperibile sul sito web del soggetto gestore http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione» nel quale sarà possibile reperire tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello.
Sul modello informatico dovrà essere apposta la firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa.
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- b) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa, comprovanti quanto dichiarato nel modello di istanza e aventi, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima, data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 (ovvero a far data dal 14 settembre 2024). Il contratto/preventivo dovrà contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 208/2024.
Il 7 febbraio 2025 il soggetto gestore RAM pubblica sul proprio sito web l'elenco delle istanze che siano risultate regolari all'esito delle verifiche di cui agli artt. 5 e 6 secondo l'ordine di prenotazione di cui all'art. 2, comma 8. Il link per l'accesso al suddetto elenco è pubblicato anche sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «Temi – trasporti – autotrasporto merci – documentazione – autotrasporto merci – contributi ed incentivi per l'anno 2024 – investimenti».
Tale elenco, avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione dell'ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in attesa della istruttoria relativa alla successiva fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.
All'interno del periodo di incentivazione l'impresa ha diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia.
E' possibile annullare l'istanza precedentemente inoltrata e contestualmente presentare, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura «annullamento domanda e nuova presentazione» con l'effetto di uno scorrimento nell'elenco di cui al precedente comma 6 ad una nuova posizione in coda. In nessun caso verrà presa in considerazione la seconda domanda senza che sia avvenuto l'annullamento della prima.
Allegati: -
Soggettività IVA delle Holding e detraibilità dei costi finanziari
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 250/2024, ha affrontato temi cruciali per le società holding in materia di soggettività passiva IVA e di detraibilità dell’IVA relativa ai cosiddetti transaction costs, ossia i costi sostenuti per operazioni finanziarie come l'emissione di obbligazioni e finanziamenti tra società controllate.
Il caso di specie
Le società coinvolte, identificate come BETA TopCo S.p.A. e GAMMA MidCo S.p.A., fanno parte del gruppo ALFA, attivo nel settore dei servizi di marketing. Queste due società holding sono state costituite con una struttura definita "leggera", priva di personale dedicato e con un solo amministratore unico. La loro funzione principale è quella di reperire finanziamenti attraverso l’emissione di obbligazioni e di concedere prestiti alle controllate, come la società ALFA S.p.A.
I Quesiti Sottoposti all’Agenzia
- Soggettività passiva IVA: Le due holding (BETA TopCo e GAMMA MidCo) possono essere considerate soggetti passivi IVA, anche se operano con una struttura leggera?
- Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari: È possibile detrarre l’IVA sui costi sostenuti da BETA TopCo per i servizi connessi all’emissione delle obbligazioni e per i finanziamenti concessi alle controllate?
Soggettività passiva IVA delle Holding
Secondo l'Agenzia delle Entrate, le holding possono essere considerate soggetti passivi IVA quando svolgono attività economiche rilevanti ai fini IVA. In particolare:
- Non è sufficiente detenere partecipazioni per acquisire la soggettività IVA, è necessario interferire attivamente nella gestione delle partecipate.
- L'attività di concessione di finanziamenti onerosi alle partecipate è considerata un'attività economica rilevante ai fini IVA.
Nel caso specifico, BETA TopCo e GAMMA MidCo sono considerate soggetti passivi IVA poiché:
- Emettono prestiti obbligazionari.
- Concedono finanziamenti infragruppo.
- Prestano garanzie e svolgono attività finanziarie per supportare l'acquisizione delle società partecipate.
Questa attività supera la mera detenzione di partecipazioni e dimostra un’ingerenza nella gestione delle controllate, soddisfacendo così i requisiti per essere considerate soggetti passivi IVA.
Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA sostenuta sui transaction costs e sui servizi finanziari è detraibile in base alle regole di cui all’articolo 19 del DPR 633/1972. In particolare:
- Transaction Costs: Sono i costi sostenuti per consulenze legali, notarili e servizi di assistenza relativi all’emissione di obbligazioni. Questi costi, se riaddebitati alla società controllata (ALFA) con applicazione dell’IVA, consentono la detraibilità dell’imposta.
- Finanziamenti Infragruppo: Gli interessi e le commissioni (come la Commitment Fee) connessi ai finanziamenti concessi sono operazioni esenti da IVA. Tuttavia, quando queste operazioni esenti sono rilevanti e non occasionali, si applica il pro-rata di detraibilità dell’IVA.
In altre parole:
- BETA TopCo può detrarre l’IVA sui costi di consulenza sostenuti nel 2023 per l’emissione dell’obbligazione e per l’acquisizione di finanziamenti, purché questi costi siano riaddebitati con IVA alla controllata ALFA nel 2024.
- ALFA, in qualità di destinataria dei servizi, può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sui costi riaddebitati da BETA TopCo.