• PRIMO PIANO

    Contributo Autorità Trasporti 2026: aliquota, soglie e scadenze

    È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) del 4 dicembre 2025 che definisce misura, modalità e termini di versamento del contributo dovuto dagli operatori del settore per l’anno 2026.

    Il contributo trova la propria base giuridica nell’articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011, che prevede il finanziamento delle attività dell’Autorità attraverso un prelievo a carico degli operatori economici attivi nei mercati del trasporto nei quali l’Autorità esercita le proprie competenze 

    La normativa stabilisce che il contributo sia determinato annualmente dall’Autorità e che non possa superare l’1 per mille del fatturato derivante dalle attività svolte, con la possibilità di prevedere soglie di esenzione in relazione alla dimensione economica delle imprese.

    Le scadenze di versamento sono confermate al 15 maggio e 30 ottobre 2026 . 

    Contributo Autorità regolazione trasporti: chi è obbligato

    Giova ricordare che sono  tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti i soggetti che esercitano una o più delle  attività di seguito elencate:

    • a)  gestione  di  infrastrutture   di   trasporto   (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
    • b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
    • c) gestione di  centri  di  movimentazione  merci  (interporti  e operatori della logistica);
    • d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto  minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
    • e) operazioni e servizi portuali;
    • f)  servizi  di  trasporto  passeggeri  e/o   merci,   nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalita' effettuato;
    • g) servizio taxi;
    • h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
    • i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne  di passeggeri e/o merci;
    • j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
    • k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
    • l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
    • m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli  afferenti  al trasporto merci su strada;
    • n) servizi ancillari al trasporto nonche' alla logistica.

    Non sono invece soggette al contributo le società poste in liquidazione o in procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative al 31 dicembre 2025.

    Contributo autorità trasporti : aliquota 2026 e obbligo dichiarativo

    Per il 2026 l’Autorità ha fissato l’aliquota del contributo allo 0,45 per mille del fatturato.

     Contestualmente viene confermata una soglia minima di esenzione, al di sotto della quale il versamento non è dovuto.

    Parametro Valore 2026
    Aliquota contributiva 0,45 per mille del fatturato
    Soglia minima di versamento 3.150 euro
    Obbligo di dichiarazione Imprese con fatturato superiore a 7.000.000 euro
    Prima rata del contributo Entro il 15 maggio 2026 (2/3 dell’importo)
    Seconda rata del contributo Entro il 30 ottobre 2026 (1/3 residuo)

    Un elemento operativo di particolare rilievo riguarda l’obbligo dichiarativo:

    •  le imprese con fatturato superiore a 7 milioni di euro devono trasmettere all’Autorità una dichiarazione contenente i dati anagrafici ed economici necessari per il calcolo del contributo  
    • entro il 15 maggio 2026, 
    • tramite modello telematico disponibile sul sito dell’Autorità.

    È inoltre previsto un ulteriore adempimento documentale nei casi in cui le esclusioni dal fatturato superino determinate soglie: 

    • quando le esclusioni eccedono il 20% del fatturato e 
    • il fatturato complessivo supera 20 milioni di euro,
    •  l’operatore deve allegare un’attestazione rilasciata da revisore legale, società di revisione o collegio sindacale.

    ATTENZIONE

    È importante distinguere tra obbligo di pagamento del contributo e obbligo di dichiarazione. Il contributo è  dovuto da tutti gli operatori rientranti nei settori regolati, qualora l’importo calcolato superi la soglia minima prevista.

    La soglia di 7 milioni di euro riguarda invece esclusivamente l’obbligo dichiarativo: gli operatori con fatturato superiore a tale limite devono trasmettere annualmente la dichiarazione dei dati economici all’Autorità, anche nel caso in cui, per effetto delle esclusioni previste, il contributo non risulti dovuto.

    In ogni caso, il versamento non è richiesto quando l’importo del contributo calcolato è pari o inferiore a 3.150 euro, soglia individuata dall’Autorità per ragioni di economicità dell’azione amministrativa.

    Istruzioni operative: come calcolare il contributo e come pagarlo

     Dal punto di vista operativo, la delibera definisce in modo puntuale la base di calcolo del contributo, individuata nel fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato. Il fatturato rilevante corrisponde alla somma delle seguenti voci del conto economico:

    Voce di bilancio Descrizione
    A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
    A5 Altri ricavi e proventi

    Dal totale dei ricavi devono essere esclusi diversi proventi, tra cui: ricavi relativi ad attività non rientranti nei settori di competenza dell’Autorità; ricavi derivanti da attività svolte all’estero; contributi in conto impianti o investimenti; plusvalenze e proventi straordinari; risarcimenti danni e sopravvenienze attive; rimborsi di somme anticipate in nome e per conto della controparte. La delibera prevede inoltre criteri specifici per alcuni comparti del trasporto, in particolare per le attività internazionali.

    Settore Criterio di determinazione del fatturato
    Trasporto marittimo internazionale 5% del valore complessivo delle prestazioni con origine, destinazione o scalo in Italia
    Trasporto aereo internazionale merci 38% del valore complessivo delle prestazioni con origine, destinazione o scalo in Italia
    Trasporto internazionale terrestre Quota di ricavi riferita alla tratta svolta nel territorio italiano

    Come pagare il contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti

    Il contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) deve essere versato dagli operatori obbligati dopo la trasmissione della dichiarazione dei dati economici tramite il portale telematico dell’Autorità.

    Per l’anno 2026 il pagamento è suddiviso in due rate:

    Scadenza Quota da versare
    15 maggio 2026 Due terzi del contributo dovuto
    30 ottobre 2026 Saldo pari a un terzo dell’importo

    Gli operatori devono prima compilare e inviare la dichiarazione con i dati anagrafici ed economici tramite il modello telematico predisposto dall’Autorità.

     Successivamente il contributo può essere versato secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale.

    Link utili:

  • PRIMO PIANO

    Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: confermata la proroga

    La Legge di bilancio 2026 tra le norme ha previsto il contributo per i pacchi provenienti da paesi extra UE.

    Successivamente a tal proposito, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la Circolare n 37 con i chiarimenti applicativi e in data 7 gennaio ha pubblicato una rettifica introducendo uno slittamento della novità a partire dal 15 marzo prossimo.

    Il MEF con il comunicato n 13 del 12 marzo conferma che arriverà una ulteriore proroga con apposito provvedimento.

    Il comunicato specifica che con apposito provvedimento verranno modificate:

    • le disposizioni (articolo 1, commi da 126 a 128) che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro. In particolare, verrà previsto il rinvio, fino al 30 giugno 2026, dell’applicazione delle suddette disposizioni. Il differimento dell’efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    Riepiloghiamo la novità.

    Piccole spedizioni extra UE: che cos’è il contributo di 2 euro

    La legge di bilancio 2026 ha istituito un contributo pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
    Il contributo, appunto, si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
    Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.

    Ricordiamo che Codacons è intervenuta sulla previsione di legge evidenziando l'illeggittimità della norma.

    Secondo l'associazione di difesa dei diritti dei consumatori questa tassa "violerebbe le norme europee in materia doganale" facendo riferimento all’articolo 3 del Trattato sul Funzionamento Ue, secondo cui «uno Stato membro non può introdurre unilateralmente dazi, limiti o ostacoli commerciali verso altri Paesi, perché per legge le norme doganali devono essere omogenee su tutto il territorio europeo. Questo significa che il governo, se vuole applicare una tassa da 2 euro sui pacchi, deve estendere la sua validità a tutte le spedizioni».

    L'agenzia delle dogane in proposito ha pubblicato due circolare attuative.

    Spedizioni extra UE: da quando si applica il contributo di 2 euro

    La Circolare n 37/2025 di ADM evidenzia che in base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica alle:

    • spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
    • spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
    • spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.

    Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).

    Infine, si precisa che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).

    Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).

    Con successiva circolare n 1/2026 datata 7 gennaio le Dogane hanno previsto di fare slittare al 15 marzo e senza sanzioni il nuovo contributo di 2 euro.

    L’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), rettificando le proprie indicazioni contenute nella circolare n 37/D/2025, introduce un periodo transitorio, conclusosi il 28 febbraio 2026.

    La circolare n 1 nel rispetto dello Statuto del contribuente e per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi, concede un maggior lasso temporale (periodo transitorio) per dichiarare le importazioni registrate dal 1° gennaio al 28 febbraio e versare di conseguenza il relativo importo dovuto: i contributi delle spedizioni di valore inferiore ai 150 euro registrate nel periodo transitorio andranno contabilizzati e pagati sulla base della dichiarazione da presentare per la prima volta entro il 15 marzo 2026, e per le operazioni di gennaio e di febbraio. 

    Dal 1° marzo, invece, gli adempimenti correlati alla contabilizzazione, dichiarazione e versamento del contributo sulle spedizioni fino a 150 euro dovranno rispettare le tempistiche che sono già state indicate sulla circolare 37/D.

    Su questa novità il MEF ha confermato la ulteriore proroga al 30 giugno e a breve verrà apporvato un apposito provvedimento di modifica della disciplina prevedendone lo slittamento dell'entrata in vigore.

  • PRIMO PIANO

    Detraibilità IVA costi di transazione MLBO: chiarimenti ADE

    Con la Risoluzione n 7 del 12 febbraio le Entrate hanno replicato a richieste di chiarimenti nell’ambito di un’operazione di merger leveraged buy‑out (Mlbo) chiarendo che l’Iva pagata sui costi di transazione può essere detratta dalla società veicolo (Spv). 

    Sono pervenute alle entrate richieste di chiarimento in merito alla detraibilità dell’IVA addebitata in rivalsa sui costi di transazione (anche detti “transaction cost”), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sostenuti da una società veicolo“SPV” nel contesto di una operazione di MLBO (merger leveraged buy-out) effettuata ai sensi dell’articolo 2501-bis del codice civile.

    Vediamo i dettagli del quesito e la replica ADE.

    Detraibilità dell’IVA addebitata in rivalsa su costi di transazione: chiarimenti

    L’Agenzia delle entrate affronta la replica al caso dell'istante partendo dall’articolo 19 del decreto Iva (Dpr n. 633/1973). 

    La disposizione consente la detrazione solo a chi riveste la qualifica di soggetto passivo e utilizza beni e servizi acquistati per realizzare operazioni imponibili, escludendo però le holding che si limitano a detenere partecipazioni. 

    In pratica chi non svolge un’attività economica effettiva non può essere considerato soggetto passivo e di conseguenza, non può detrarre l’imposta. 

    Questo orientamento è stato per anni diffuso anche alle società veicolo nelle operazioni di merger leveraged buy‑out, considerate alla stregua di holding statiche.

    La giurisprudenza europea ha però progressivamente modificato la prospettiva, la Corte di giustizia Ue ha affermato che il principio di neutralità dell’Iva impone di riconoscere, come attività economica, anche le spese preliminari sostenute per avviare un’attività imponibile futura. 

    Le prime spese di investimento, finalizzate a un’attività economica, sono espressive di tale attività e attribuiscono il diritto alla detrazione.

    Il principio riguarda anche le Mlbo: la società veicolo non nasce per detenere partecipazioni, ma per acquisire la società target tramite indebitamento e fondersi con essa. La partecipazione è solo un passaggio transitorio.

    La Cassazione ha descritto con precisione questa situazione:

    • la Spv è uno strumento operativo, creato per raccogliere le risorse necessarie all’acquisizione e per consentire, attraverso la fusione, la prosecuzione diretta dell’attività della target;
    • le spese sostenute non sono costi di una holding passiva, ma investimenti preparatori dell’attività economica che verrà esercitata dopo la fusione.

    Pertanto i costi di consulenza, advisory, due diligence e strutturazione dell’operazione sono parte integrante di un processo unitario che culmina nella fusione e nella continuità dell’attività della target.

    Il nesso richiesto dall’articolo 19 tra costi sostenuti e operazioni imponibili future risulta quindi soddisfatto, la Spv assume la qualifica di soggetto passivo Iva.

    Concludendo l'Ade evidenzia che, la Spv, nel contesto di un’operazione di Mlbo, svolge un ruolo preparatorio e funzionale all’attività economica futura e, per questo, può detrarre l’Iva sui costi di transazione.

  • PRIMO PIANO

    Prospetto disabili 2026 in scadenza il 31 gennaio

    Si avvicina il termine del 31 gennaio 2026  entro il quale, come ogni anno  le aziende pubbliche e private dovranno presentare, in  caso di modifiche nell'organico , il prospetto informativo sulla situazione aziendale,   ai fini del collocamento obbligatorio delle persone disabili, come previsto dalla legge 68/1999.
    L’invio telematico deve essere effettuato compilando il modulo on line e tramite la procedura telematica presente sul sito  www. servizi.lavoro.gov.it. accessibile con SPID e CIE

    Il modello non ha subito modifiche rispetto all'anno scorso.

    Il modello consente di segnalare l’eventuale utilizzo  di strumenti specifici come  le convenzioni articoli 11 e 12 legge 68/1999, le richieste di esonero in base all’articolo 5, oppure l’eventuale sospensione degli obblighi per effetto di Cigs o di una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge 223/1991.

    Nella compilazione vengono  richiesti in particolare:

    • –  il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
    • – il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
    • – i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

    I datori di lavoro  con piu unità produttive  ubicate in due o più Regioni o Province Autonome che adempiono all’obbligo direttamente, devono inviare il prospetto informativo al servizio dove è ubicata la sede legale dell’azienda.

    Gli intermediari invece effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la propria sede legale .

    I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione   che fa fede  per documentare l’adempimento.

    Il Prospetto informativo così compilato non deve essere seguito da alcun documento cartaceo.

    Il mancato adempimento all’obbligo comunicativo fa scattare una sanzione amministrativa di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

    La legge esonera i datori di lavoro esercenti le seguenti attività:

    • –  trasporto aereo, marittimo e terrestre con riferimento al personale viaggiante e navigante;
    • – edilizia,  per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
    • – impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;
    • – 'autotrasporto:  in riferimento al personale viaggiante;
    • – datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori impegnati in lavorazioni  che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille: i quali possono autocertificare  l'esonero dall'obbligo e devono versare al Fondo per il  diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo  pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non  occupato.

    Il collocamento obbligatorio

    I datori di lavoro con personale dipendente devono avere in forza soggetti disabili – ex L.68/99 – nelle seguenti misure:

    • 7% dei lavoratori occupati per  chi occupa più di 50 dipendenti
    • 2 lavoratori da 36 a 50 dipendenti
    • 1 lavoratore  per chi occupa   da 15 a 35 dipendenti
    • 0 lavoratori  per chi occupa 0 a 14 dipendenti

    I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti  hanno anche l'obbligo di assumente  i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti vittime del lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di  grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:

    • 1 lavoratore per chi occupa da 51 a 150 dipendenti
    • 1% dei lavoratori occupati  per chi occupa più di 150 dipendenti

    Obbligo collocamento mirato: le novità dal  2018 

    Dal 2018 è entrata in vigore vigore la novità del Jobs Act che ha "accelerato" l'obbligo per le aziende con organico da 15 dipendenti  in su,  eliminando  la possibilità di adempiere  dopo un anno, a partire  dalla 16a assunzione.  Quindi,     sono tenute all''invio del prospetto tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull'organico computabile con 15 o piu  dipendenti

    NOTA BENE : le aziende che  nel corso del 2020 raggiungevano i 15 dipendenti  maturando 'obbligo di assunzione, avevano  tempo  60 giorni da quella data per mettersi in regola inviando una richiesta di assunzione

    Collocamento obbligatorio e invio prospetto: nuove sanzioni 

    I Decreti N. 193 e 194 2021  del 30 settembre 2021 hanno  modificato gli articoli 5 e 15 della Legge 68  1999 che disciplinano  l'adeguamento dell'importo del contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e l'aggiornamento delle sanzioni per le imprese che violano le norme in materia di collocamento obbligatorio 

    In particolare :

    nel  primo provvedimento viene  decretato l'adeguamento a 39,21 euro dell'importo del contributo esonerativo dovuto dai "datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività" per "essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato". Il nuovo contributo è  in vigore dal 1° gennaio 2022 e  va versato al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili , ed è riferito a ciascuna unità di personale non assunta e per ogni giorno lavorativo mancato.

     Il secondo Decreto ministeriale invece ha  aggiornato delle sanzioni riguardanti gli obblighi assunzionali, con importo fermo a  dicembre 2010. Con  il nuovo provvedimento , le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio del prospetto informativo   vengono fissate a :

    • 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 
    • 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
  • PRIMO PIANO

    Caregiver: chi è? le novità: legge di bilancio e proposta di legge

    Negli ultimi anni il legislatore ha avviato un percorso graduale per riconoscere il ruolo del caregiver familiare, cioè la persona che assiste in modo continuativo un parente non autosufficiente. Questo percorso si è sviluppato sia sul piano normativo sia sul piano delle risorse economiche, con l’obiettivo di valorizzare un’attività di cura non professionale che ha un fortissimo  impatto sociale ed economico.

    In particolare al comma 227 della manovra 2026 pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta ufficiale è stata confermata l'istituzione di un cospicuo fondo che però sarà effettivamente disponibile solo dal 2027. 

    Nello specifico il testo della legge dice :

     istituito, nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, un   ondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di  assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 

    • 1,15 milioni di euro per l’anno  2026 e di 
    • 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

     Il Fondo è destinato  alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare  delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale."

    AGGIORNAMENTO 13  GENNAIO 2026

    Il 12 gennaio il Governo ha approvato una proposta di legge  in tema di disabilità che evidentemente  utilizzerà di fondi stanziati. Si prevedono modifiche amministrative e un contributo mensile per chi si prende cura  di disabili gravissimi pari a 400 euro . Sarà riservato però a persone con reddito sotto i 3000 euro.

    In attesa del testo legislativo, vedi sotto il comunicato integrale del Governo.

    I primi riconoscimenti normativi dal 2018

    La prima definizione ufficiale di caregiver familiare risale alla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che descrive il caregiver come la persona che assiste il coniuge, il partner dell’unione civile, il convivente di fatto o un familiare fino al secondo grado — fino al terzo grado in caso di disabilità grave — non autosufficiente e bisognoso di assistenza continua.

    La stessa legge ha istituito il primo Fondo per il sostegno del ruolo di cura con risorse pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

    Il fondo è stato successivamente trasferito al bilancio della Presidenza del Consiglio ed è stato incrementato di 5 milioni all’anno per il triennio 2019-2021.

    L’ultimo riparto noto (2023) ha stanziato 25,8 milioni di euro, privilegiando i caregiver di persone con disabilità gravissima o impossibilitate ad accedere a strutture residenziali.

    La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha abrogato il Fondo del 2018, facendo confluire le sue risorse nel nuovo Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione iniziale di:

    • 552,1 milioni per il 2024,
    • 231,8 milioni annui dal 2025.

    Il fondo è stato poi aumentato dal D.L. 71/2024 e dal D.L. 208/2024, mentre per il 2024 un decreto del Ministero per le disabilità ha destinato 30 milioni al riconoscimento del valore sociale ed economico del caregiver familiare.

    Nel 2021 è stato istituito un secondo Fondo dedicato ai caregiver, con una dotazione di  30 milioni annui per 2021-2023, cui la legge di bilancio 2022 ha aggiunto 50 milioni annui per il triennio 2022-2024.

    In attesa di una disciplina organica, la legge di bilancio 2025 aveva  stabilito che le risorse del Fondo siano temporaneamente destinate ai servizi del Fondo per le non autosufficienze, come l’assistenza domiciliare e i servizi di sostegno per famiglie con disabili e anziani non autosufficienti.

    Le riforme collegate: disabilità e anziani non autosufficienti (2023-2024)

    Parallelamente ai fondi, il legislatore ha avviato riforme strutturali:

    • D.Lgs. 29/2024 (attuazione L. 33/2023) – riconosce il valore sociale ed economico dell’assistenza non professionale prestata ai soggetti molto anziani e non autosufficienti.
    • D.Lgs. 62/2024 (attuazione L. 227/2021) – riforma la definizione e l’accertamento della condizione di disabilità, introducendo criteri ispirati alla classificazione ICF dell’OMS e un sistema di valutazione unificato sia per diritti, sia per prestazioni.

    Entrambi i decreti rafforzano il quadro necessario per una futura disciplina organica del caregiver familiare.

    Non va dimenticato che alla Camera sono in esame varie proposte di legge (A.C. 114 e abbinate) che mirano a regolamentare in modo completo diritti, tutele e sostegni per i caregiver familiari.

    La situazione attuale

    Attualmente, dunque, l’Italia riconosce il ruolo del caregiver familiare ma non ha ancora una disciplina organica che definisca diritti, tutele e sostegni economici universali. Esistono fondi e misure frammentate — confluiti in gran parte nel Fondo unico per l’inclusione — e importanti riforme sulla disabilità e sulla non autosufficienza, che attendono la completa attuazione. L’articolo 53 della bozza della legge di bilancio 2026 si  inserisce in questo contesto ancora mancante purtroppo di unitarietà.

    Non sfugge inoltre che per l'utilizzo dei fondi sarebbe necessario ampliare il concetto di disabilità  per far giungere il sostegno a tutte le famiglie in cui  è presente una necessita di cure continuative, non  solo  nei casi di non autosufficienza o disabilità come definita dalla legge 104 1992.

    Riconoscimento e tutela caregiver Proposta di legge Locatelli 2026

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari.

    L’intervento normativo introduce un quadro giuridico organico per riconoscere il valore sociale ed economico di chi assiste, in ambito domestico e a titolo gratuito, congiunti con disabilità o non autosufficienti. Il provvedimento punta a garantire dignità e tutele a una figura essenziale per la coesione sociale, prevenendo il rischio di isolamento e supportando i nuclei familiari, specialmente quelli in condizioni di maggiore fragilità.

    Di seguito alcune delle principali novità previste dal testo.

    • Sostegno economico mirato alle famiglie in difficoltà: viene istituito un contributo economico nazionale erogato dall’INPS, fino a un massimo di 400 euro mensili. Tale beneficio è destinato prioritariamente a chi presta assistenza a persone con disabilità gravissima, con un reddito inferiore a 3.000 euro annui.
    • Raccordo con le tutele territoriali: sono previste disposizioni di raccordo tra le tutele previste a livello statale e quelle previste a livello territoriale.
    • Procedura di riconoscimento e iscrizione formale: per assicurare uniformità di trattamento e certezza del diritto, saranno definite le modalità operative di riconoscimento, revoca o sostituzione del soggetto che presta assistenza. L’INPS gestirà le procedure di accettazione della figura individuata, assicurando un monitoraggio costante del limite di spesa.
    • Certificazione nel “progetto di vita”: la riforma interviene sui decreti legislativi 15 marzo 2024, n. 29, e 3 maggio 2024, n. 62, rendendo obbligatorio l’inserimento del nominativo di chi presta assistenza e del relativo carico assistenziale orario all’interno del “progetto di vita” e del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) della persona assistita. Questa formalizzazione è il presupposto necessario per l’accesso a future tutele previdenziali e agevolazioni lavorative.
    • Il provvedimento definisce infine l’ambito nel quale può essere individuata la figura, includendo il coniuge, le parti dell’unione civile, i conviventi di fatto e i parenti entro il secondo grado (o affini entro il terzo in casi specifici), consolidando così una rete di protezione certa e legalmente riconosciuta attorno alla persona con disabilità.

  • PRIMO PIANO

    Nuovi permessi retribuiti per gravi patologie 2026: istruzioni INPS

    Con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce ulteriori permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche in favore di

    1.  lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche,  e di 
    2. genitori di figli minori con le medesime patologie.

    La misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, interessa i lavoratori dipendenti del settore privato e comporta specifici adempimenti per i datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’anticipazione dell’indennità economica e la corretta esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.

    La nuova legge 106 2025: beneficiari e condizioni

    Il nuovo istituto trova fondamento nell’articolo 2 della legge n. 106/2025, che riconosce, in aggiunta alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, dieci ore annue di permesso retribuito per:

    • lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
    • lavoratori con malattie invalidanti o croniche, anche rare,
    • lavoratori con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie.

    Le patologie devono comportare una invalidità pari o superiore al 74%.

    La disposizione si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, restando escluse la Gestione separata e il lavoro autonomo.

     I permessi possono essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

    È inoltre richiesto che il rapporto di lavoro sia in essere al momento della fruizione del permesso.

    Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso è necessario:

    • il verbale di invalidità civile (≥ 74%);
    •  prescrizioni mediche rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista di struttura pubblica o accreditata.
    • Per i figli minori, il requisito sanitario è soddisfatto anche con il riconoscimento dell’indennità di frequenza.

    Il lavoratore interessato deve fare richiesta, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, e dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica  e  riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).

    ATTENZIONE Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione  rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

    Indennità economica per i permessi come si calcola

    La novità più rilevante riguarda la natura economica del beneficio. Per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo è infatti prevista un’indennità economica, determinata secondo le regole della malattia comune.

     Nel settore privato: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi  l’importo è recuperato tramite conguaglio contributivo INPS. 

    Nel settore pubblico l'indennità è erogata dall'Ente di appartenenza

    La misura dell’indennità è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG). 

    Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:

    • determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
    • applicare la percentuale di indennizzo del 66,66

    Elemento Valore
    Ore annue di permesso 10 ore
    Decorrenza 1° gennaio 2026
    Misura indennità 66,66% RMGG
    Soggetto anticipatore Datore di lavoro
    Recupero Conguaglio Uniemens

    La fruizione è consentita solo in ore intere, non frazionabili, e il diritto per il figlio minore è autonomo rispetto a quello spettante al lavoratore per sé stesso.

    Le istruzioni operative per Uniemens

    Dal punto di vista operativo, la circolare INPS introduce un nuovo codice evento Uniemens:

    PCM – Permessi per visite, esami e cure mediche per patologie oncologiche, invalidanti e croniche.

    Il codice deve essere utilizzato dal flusso di competenza gennaio 2026, con esposizione:

    • nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>;
    • nel calendario giornaliero, indicando il numero di ore fruite;
    • nel campo <DiffAccredito>, valorizzando la retribuzione persa.

    Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “0060”, indicando:

    codice fiscale del lavoratore o del dante causa;

    • periodo di competenza;
    • importo conguagliato.

    Sono inoltre previste istruzioni differenziate per:

    • operai agricoli a tempo indeterminato;
    • operai agricoli a tempo determinato e lavoratori domestici (con rimborso diretto INPS);
    • lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per i quali è istituito il Tipo Servizio “4G”.

  • PRIMO PIANO

    Prelievo erariale unico: tutti i codici tributo

    Con la Risoluzione n 71 del 18 dicembre le Entrate pubblicano i codici tributo richiesti dalle Dogane per il prelievo erariale Unico, vediamo il dettaglio.

    Con la risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007 sono stati istituiti, tra l’altro, i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, del
    Prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha chiesto, per i codici tributo dettagliati nella risoluzione in oggetto, la compilazione a cura dei concessionari del campo “codice identificativo” del modello F24 Sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”.

    In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • nel campo “ente”, la lettera “M”;
    • nel campo “codice identificativo”, il valore “000001” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS (AWP), ovvero il valore “000002” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS (VLT);
    • nel campo “provincia”, la provincia di versamento;
    • nel campo “mese”, il valore 01, 02 ,03 ,04, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo acconto o del versamento a saldo del periodo contabile bimestrale individuato da ciascuno dei predetti codici. Per i codici 5161 e 5168 non dovrà essere indicato alcun valore;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.