-
Tassazione dividendi: accordo raggiunto sulla soglia al 5%
Nel DDL di bilancio 2026 compare anche una norma sulla tassazione dei dividendi.
In estrema sintesi, con la norma inizialmente introdotta nel DDL in bozza si voleva prevedere un inasprimento per la tassazione dei dividendi e in particolare, per quelle realtà societarie che possiedono partecipazioni in misura inferiore al 10% del capitale della partecipata.
Vediamo un confronto tra ciò è in bozza di legge di bilancio e ciò che si vorrebbe emendare scendendo ad una percentuale del 5%.
Tassazione dividendi società: cosa si preannuncia per il 2026
Vediamo un confornto sulla norma del Ddl e quella dell'emendamento che dovrebbe andare a modificarla.
L'attuale formulazione dell'art 18 del Ddl. di Bilancio 2026 profila un’importante riforma della tassazione dei dividendi percepiti da società, con l’abbandono dell’attuale regime generalizzato di parziale esenzione (95%) previsto dall’art. 89, comma 2, del TUIR.
Tale regime verrebbe mantenuto solo se:
- la società percipiente detiene una partecipazione diretta pari almeno al 10% del capitale della società che distribuisce gli utili;
- nella determinazione della soglia del 10% rilevano anche le partecipazioni indirette, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo;
- il nuovo criterio vale anche per i dividendi di fonte estera.
Dettagliatamente l'art 18 in bozza del DDL di Bilancio 2026, rubricato Modifiche alla disciplina dei dividendi prevede che al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 59, al comma 1, dopo le parole «articolo 73», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo e secondo periodo.»;
- b) all’articolo 89:
- 1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «lettere a), b) e c)», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;
- 2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della percentuale di cui al secondo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.
Dopo ampie valutazioni, pare che la norma emendativa voglia prevedere una soglia di partecipazione al 5% anzichè al 10% come inizialmente previsto.
Secondo l'emendamento, si dovrebbe prevedere che,
- da un lato, l’obbligo di partecipazione per avere il regime agevolato non scatterà più oltre il 10% ma dal 5% in poi;
- dall’altro, la partecipazione deve essere mantenuta per almeno tre anni.
Il tutto a decorre dal 1° gennaio 2026 senza effetti retroattivi.
Si attende la norma definitiva e quindi quella emendata con le modifiche.
-
Circolazione stradale: le novita del Ddl Semplificazioni
L’articolo 21 del disegno di legge Semplificazioni, attualmente in corso di approvazione, interviene su più fronti della disciplina della circolazione stradale e dell’abilitazione alla guida, con l’obiettivo dichiarato di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e di rafforzare, al tempo stesso, la tutela dell’ambiente e la sicurezza. Le modifiche proposte toccano sia la normativa sull’accesso alla professione di autotrasportatore, sia il Codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione, oltre a disposizioni recenti in materia di dispositivi di controllo e di utilizzo delle targhe prova.
In primo luogo, sul versante dell’autotrasporto, il legislatore punta a superare rigidità territoriali nell’individuazione dell’amministrazione competente, consentendo una maggiore elasticità nell’assegnazione delle funzioni all’interno della stessa regione.
In secondo luogo, in materia di gestione dei rifiuti derivanti da incidenti stradali, viene formalizzato nel Codice della strada il collegamento con la disciplina ambientale, con un chiaro richiamo alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e al principio “chi inquina paga”.
Infine, ulteriori norme di dettaglio riguardano il funzionamento delle commissioni mediche locali, l’estensione dell’uso dei dispositivi elettronici di controllo e un alleggerimento dei limiti alle autorizzazioni per l’uso delle targhe prova da parte delle imprese impegnate in ricerca e sviluppo. Ecco ulteriori dettagli nei paragrafi che seguono
Professione autotrasportatore e bonifica post incidente
Il primo ambito interessato è quello dell’accesso alla professione di autotrasportatore, regolato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395.
L’articolo 21 interviene sull’art. 8, comma 6, modificando il secondo periodo e sopprimendo il terzo. In concreto, la richiesta che i requisiti professionali fossero verificati “presso la provincia” viene sostituita dalla possibilità di operare “presso una provincia della regione”. Si tratta di una modifica apparentemente minimale sul piano letterale, ma con un impatto non trascurabile in termini organizzativi: la competenza non è più bloccata sulla singola provincia, bensì può essere attribuita, nell’ambito della stessa regione, alla struttura ritenuta più efficiente o meglio dimensionata rispetto ai carichi di lavoro. Di conseguenza, le imprese potrebbero trovarsi a interfacciarsi con una provincia diversa da quella in cui hanno la sede, ma comunque all’interno del territorio regionale, con potenziali benefici in termini di riduzione dei tempi di istruttoria e di smaltimento degli arretrati.
il disegno di legge interviene poi sul Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), aggiungendo alla lettera a) del comma 1 dell’art. 14 – che definisce i compiti degli enti proprietari delle strade – un esplicito richiamo alla corretta gestione dei rifiuti e alle operazioni di bonifica, secondo quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
La novità più rilevante è il chiarimento che, quando tali operazioni si rendono necessarie a seguito di un incidente stradale, “i relativi oneri sono posti a carico dei responsabili”. Il principio era in parte già desumibile dal sistema, ma la sua esplicitazione nel Codice della strada rafforza la possibilità per gli enti di rivalersi sui soggetti responsabili e rende più trasparente, anche nei confronti delle imprese e delle compagnie assicurative, la ripartizione dei costi connessi agli interventi ambientali post-incidente.
Medici commissioni, dispositivi di controllo e targhe prova: cosa cambia
Sul versante dell’abilitazione alla guida e dei controlli, l’articolo 21 prevede poi una serie di interventi puntuali su fonti normative piu recenti.
In via temporanea, fino al 31 dicembre 2026, viene introdotta una deroga all’art. 330, comma 2, del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione del Codice della strada), consentendo che i componenti delle commissioni mediche locali (CML) di cui all’art. 119, comma 4, CdS possano essere individuati anche tra i medici in quiescenza già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati dal medesimo art. 119, previa comunicazione all’ASL della disponibilità a proseguire nell’incarico. L’obiettivo è aumentare la capacità operativa delle CML, spesso alle prese con tempistiche lunghe per le visite di idoneità alla guida, senza rinunciare a professionalità già formate.
Il disegno di legge interviene inoltre sull’art. 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, estendendo agli uffici della motorizzazione civile delle regioni e delle province autonome la possibilità di utilizzare i dispositivi elettronici di cui alla disposizione originaria. L’acquisizione, l’installazione e la manutenzione restano a carico delle regioni e delle province autonome, che stipulano appositi accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990.
Si tratta di un rafforzamento dell’infrastruttura di controllo, che può avere effetti diretti sulle attività di verifica e monitoraggio dei veicoli, con possibili ricadute sulle imprese di trasporto.
Infine, come anticipato, viene integrato l’art. 5, comma 3, del D.L. 21 maggio 2025 n. 73, convertito dalla L. 18 luglio 2025 n. 105, chiarendo che il limite numerico alle autorizzazioni alla circolazione con targa prova non si applica alle aziende che utilizzano tali targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli o dei loro componenti.
Tabella riepilogo normativo
Punto Norma interessata Ambito Principale novità 1 D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, art. 8, comma 6 Accesso alla professione di autotrasportatore La competenza non è più presso la singola provincia ma presso una provincia della regione; soppresso il terzo periodo. 2 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 14, comma 1, lett. a) Gestione rifiuti e bonifica dopo incidenti stradali Obbligo di gestione rifiuti e bonifica secondo parte IV D.Lgs. 152/2006; i costi, in caso di incidente, sono posti a carico dei responsabili. 3 DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art. 330, comma 2 Commissioni mediche locali patenti Fino al 31 dicembre 2026, i componenti CML possono essere scelti anche tra medici in quiescenza già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati dall’art. 119 CdS. 4 Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 733 Dispositivi elettronici di controllo Esteso l’utilizzo dei dispositivi anche agli uffici della motorizzazione civile di regioni e province autonome, con oneri a carico di tali enti. 5 D.L. 21 maggio 2025, n. 73, art. 5, comma 3, conv. in L. 18 luglio 2025, n. 105 Targhe prova e autorizzazioni alla circolazione Il limite numerico alle autorizzazioni non si applica alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli o componenti. -
Prestazione Universale – Bonus anziani – regole e istruzioni INPS aggiornate
E' in vigore dal 2 gennaio 2025 la nuova Prestazione Universale per anziani non autosufficienti erogata dall'INPS in base all’articolo 34 del decreto legislativo 29/2024. Si tratta di un contributo economico rivolto a ultraottantennni con basso ISEE che comprende :
- indennità di accompagnamento e
- contributo spese per l'assistenza domiciliare.
La misura è sperimentale per gli anni 2025 e 2026.
Con il messaggio 4490/2024 l'istituto ha fornito le istruzioni dettagliate sui requisiti, molto stringenti, l'importo e le modalità per fare domanda.
Con il nuovo messaggio 949 del 18 marzo 2025 l'istituto precisa le procedure per alcuni aspetti operativi come l'obbligo di scelta tra indennità di accompagnamento e Prestazione Universale e i criteri di valutazione del bisogno assistenziale. Inoltre con il messaggio 1842 del 10 giugno 2025 Inps ha specificato che il requisito relativo all'ISEE è valido anche in riferimento ad un nucleo ristretto (v. all'ultimo paragrafo).
Con il messaggio n. 3514/2025, l’INPS ha chiarito che, con riferimento alla titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore domestico, la prestazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di un contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal fruitore della prestazione (quindi, un familiare, l’amministratore di sostegno, un curatore o un tutore, e così via) se, dopo l’istruttoria svolta dalla Struttura territoriale dell’Istituto, risulta che l’assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all’assistenza del beneficiario. È necessario, a tal fine, che, sia nel contratto di lavoro, sia nelle buste paga quietanzate, l’indirizzo di svolgimento dell’attività coincida con quello del domicilio del destinatario della prestazione universale e le mansioni del lavoratore siano di assistenza al titolare della prestazione.
Vediamo di seguito tutte le regole in una guida sintetica.
Bonus anziani non autosufficienti: cos’è, a quanto ammonta
Dal 2 gennaio l’INPS, provvederà ad erogare, in via sperimentale, il nuovo bonus per gli anziani, denominato ufficialmente Prestazione Universale, destinata agli ultraottantenni non autosufficienti e subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale definito “gravissimo”.
Il periodo di sperimentazione andrà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Il riconoscimento della Prestazione Universale assorbe la fruizione delle
- indennità di accompagnamento (legge 18/1980) e
- prestazioni di assistenza sociale fornite dagli ATS (articolo 1, comma 164, legge 234/2021).
La Prestazione Universale sarà erogata con cadenza mensile ed è composta da:
- una quota fissa monetaria, corrispondente all'indennità di accompagnamento (legge 11 febbraio 1980, n. 18);
- una quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, pari ad euro 850 mensili, come contributo al costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate.
ATTENZIONE La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:
- la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
- la quota integrativa viene erogata tramite specifico pagamento predisposto tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.
L’INPS provvederà al monitoraggio della spesa al fine di un’eventuale rideterminazione dell’importo mensile della quota integrativa, qualora si verifichi uno scostamento fra il numero di domande pervenute e le risorse finanziarie individuate dal legislatore.
Prestazione universale anziani: i requisiti
Il riconoscimento della prestazione universale per gli anziani è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- età anagrafica pari o superiore agli 80 anni;
- un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico-legale dell’INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024;
- un valore ISEE sociosanitario ordinario, in corso di validità, non superiore a euro 6.000;
- la titolarità dell'indennità di accompagnamento (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) attiva. In caso di sospensione non sarà riconosciuta la prestazione Universale.
Nello specifico per il liello di bisogno assistenziale gravissimo la legge indica i seguenti casi:
- persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
- persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
- persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
- ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
INPS precisa che si considera "persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.
Prestazione universale anziani: come fare domanda – Nuove funzioni
La domanda può essere presentata online all’INPS a partire dal 2 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, tramite la pagina “Decreto Anziani – Prestazione Universale”,
- sia personalmente, con la propria identità digitale, che
- tramite i patronati.
Nuove funzioni e semplificazioni sono presentate nel messaggio n. 2193/2025, per migliorare l’usabilità per l’utente. Vengono ricordate inoltre le scadenze per la rendicontazione:
Entro 30 giorni dalla notifica dell’accoglimento per gli arretrati, con i seguenti termini trimestrali per la gestione ordinaria:
- 10 luglio → trimestre aprile/giugno
- 10 ottobre → trimestre luglio/settembre
- 10 gennaio → trimestre ottobre/dicembre
- 10 aprile → trimestre gennaio/marzo
e possibilità di allegare anche:
- Documentazione sanitaria aggiuntiva
- Documenti richiesti in istruttoria
- Rinnovo permesso di soggiorno (per extracomunitari con permesso scaduto)
Bonus anziani -Prestazione Universale: il decreto ministeriale
Il 21 febbraio 2025 è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze un decreto attuativo pubblicato in GU il 22 aprile 2025
INPS aveva già emanato un messaggio, n. 949 2025, con le modalità e le condizioni di accesso e di erogazione della prestazione, rivolgendosi ai potenziali destinatari e ai loro eventuali intermediari.
Il messaggio non introduce nuove regole, ma rende più chiari e dettagliati i meccanismi relativi in particolare a
- Definizione delle modalità di opzione e rinuncia.
- Automazione della comunicazione con gli ATS (ancora in fase di sviluppo).
- Controlli automatizzati su ISEE e indennità di accompagnamento.
- Criteri per riconoscere il bisogno assistenziale gravissimo.
- Nuovi obblighi di rendicontazione per la quota integrativa, con scadenze fisse e verifiche più rigorose.
QUI IL TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE
ISEE Nucleo ristretto: riesame delle domande respinte
Come anticipato, il messaggio 1842 2025 precisa che ai fini del riconoscimento della Prestazione universale deve essere ritenuto valido anche un ISEE recante un nucleo ristretto qualora il valore dell’attestazione risulti non superiore a 6.000,00 euro.
Restano invariati gli ulteriori requisiti previsti
In applicazione delle nuove indicazioni, l’Istituto procederà d’ufficio al riesame delle domande presentate accettando anche le richieste di Prestazione universale in presenza di un’attestazione ISEE nucleo ristretto non superiore a 6.000,00 euro.
Le istanze saranno sottoposte nuovamente ai controlli centralizzati e, ove necessario, alle eventuali successive verifiche da parte delle Strutture territoriali e, in caso di esito positivo del riesame, verranno trasmesse ai Centri Medici Legali per la valutazione sanitaria.
-
PEC Amministratori di società: chiarimenti da Unioncamere
Il Decreto legge n 159/2025 con l'art 13 rubricato Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riprende la norma discussa sulla PEC degli amministratori di società.
Unioncamere con una nota del 7 novembre chiarisce il perdimetro della novità e specifica chi riguarda questo nuovo obbligo.
PEC Amministratori di società: norma ripresa nel Dl sicurezza lavoro
Tra le norme del DL n 159/2025 già noto come Decreto sicurezza lavoro, in vigore dal 31 ottobre scorso, spuntano i commi 3 e 4 dell'articolo 13, che vorrebbero correggere il tiro per la norma sulla pec (posta elettronica certificata) degli amministratori introdotta con la legge di bilancio 2025
Al comma 3 tale articolo precisa, infatti, che «il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa».
Di fatto quindi si rende norma l'indicazione che il MIMIT aveva fornito con la nota del 13 marzo a fronte di una prassi delle Camere di commercio quasi univocamente orientata, a consentire l’utilizzazione della pec della società per adempiere – senza ulteriori oneri di acquisto e mantenimento al nuovo adempimento introdotto dalla legge di Bilancio 20205.
In proposito leggi anche: PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre
L'adempimento molto contestato forse non era necessario, mentre il legislatore introduce ora specificazioni a meno che la conversione in legge di questo decreto non ne modifichi ulteriormente la portata.
Il decreto dovrà essere convertito entro il 30 dicembre pertanto ci sarebbe spazio per eventuali cambiamenti, ma nel frattempo Unioncamere con una nota del 7 novembre chiarisce quanto segue:
L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025 (…) Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale
/ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora – oltre che su società e imprese individuali – solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.Viene inoltre chiarito che la norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.
Attenzione, non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri,. Presidente Comitato direttivo ecc.) -
Autotrasporto: regole 2025 su franchigia tempi di carico e scarico
Con la circolare n. 13485 del 4 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti operativi sulla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci introdotta dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 286/2005, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 73/2025. L’intervento, su richiesta degli operatori, mira a ricondurre a uniformità le prassi applicative lungo la filiera logistica, riducendo criticità interpretative e contenziosi tra committenti, caricatori e vettori.
L’atto ha natura chiarificatoria e non regolamentare: definisce CIOè un orientamento applicativo per favorire continuità ed efficienza del servizio di autotrasporto.
Il tema centrale è la corretta gestione dei tempi di attesa e di esecuzione delle operazioni di carico e scarico, con un sistema di franchigie e indennizzi predeterminati per prevenire inefficienze e oneri non riconosciuti.
La norma su franchigie e indennizzi
La disciplina chiarisce in modo stringente i tempi di attesa e gli indennizzi dovuti al vettore. È fissata una franchigia tassativa per l’attesa prima dell’inizio delle operazioni e sono determinati importi uniformi a compensazione dei ritardi.
La franchigia non comprende i tempi materiali di carico o scarico e, per questi, non sono previsti ulteriori periodi franchi: ogni superamento dei tempi contrattuali dà luogo all’indennizzo per ogni ora o frazione.
Voce Durata / Importo Nota applicativa Franchigia attesa prima di carico/scarico 90 minuti Periodo tassativo; non include i tempi materiali di carico/scarico Indennizzo oltre franchigia di attesa € 100 per ogni ora o frazione Dovuto al vettore per il superamento dei 90 minuti Indennizzo per superamento tempi contrattuali di carico/scarico € 100 per ogni ora o frazione Nessuna ulteriore franchigia; applicabile anche per ritardi < 60 minuti L’indennizzo non è dovuto quando il ritardo è imputabile al vettore.
Viene ribadito il favor per il contratto di trasporto scritto, che deve indicare con precisione luogo, orari e modalità delle operazioni.
ATTENZIONE A differenza del previgente assetto, non è richiamata la possibilità di deroga pattizia: i limiti temporali e gli importi hanno carattere uniforme e non sono rinunciabili mediante accordi difformi.
Istruzioni operative
Per prevenire contestazioni e assicurare linearità operativa, le parti devono definire in via preventiva e documentata: luogo esatto delle operazioni, modalità di accesso dei veicoli, orari di svolgimento, tempi tecnici di esecuzione e sistemi di attestazione. È raccomandabile standardizzare le procedure di timbratura e di rilevazione digitale degli eventi (arrivo, inizio e fine attività), così da disporre di evidenze oggettive in caso di ritardi o interruzioni.
Il vettore può provare l’orario di arrivo tramite strumenti digitali di tracciamento; è quindi essenziale individuare con precisione i punti di carico/scarico e le modalità di accesso. Committente e caricatore sono obbligati in solido al pagamento dell’indennizzo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’effettivo responsabile. È opportuno, inoltre, che i contratti specifichino chiaramente chi sono gli effettivi responsabili delle operazioni e cosa si intende per cause di forza maggiore, considerando anche i profili di sicurezza della circolazione e sicurezza sociale richiamati dalla normativa.
-
Global minimum tax: regole per la comunicazione rilevante
Pubblicato in GU n 252 del 29 ottobre il Decreto 16 ottobre con le regole per la minimum tax.
In particolare, si pubblicano le modalità di invio della comunicazione rilevante da presentare alle Entrate ad opera delle imprese localizzate nel territorio italiano e delle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito applicativo del Titolo II del decreto legislativo 209 del 27 dicembre 2023.
Scarica qui il Modello di Comunicazione rilevante 2025.
Inoltre il MEF in data 31 ottobre ha pubblicato le Linee Guida per procedere.
Global minimum tax: regole per la comunicazione rilevante
Ai fini della global minimu tax, le imprese localizzate nel territorio italiano e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito applicativo del Titolo II del decreto legislativo 209 del 27 dicembre 2023, sono tenute a presentare la comunicazione rilevante all’agenzia delle Entrate.
In alternativa, tali soggetti possono delegare un’altra impresa del gruppo ad adempiere, per loro conto, agli obblighi informativi in esame.
A stabilirlo è il Decreto 16 ottobre 2025 del MEF.
La comunicazione rilevante deve rispettare il modello standard di cui all’allegato 1, con le informazioni generali sul gruppo di appartenenza e i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione ai diversi Paesi a bassa imposizione in cui questo opera.
Attenzione al fatto che, sono esonerati dall’obbligo di presentazione i soggetti che individuano un’impresa locale designata o un’impresa designata o la controllante capogruppo che presenta la comunicazione rilevante per conto loro.
Nel decreto in oggetto, con l'articolo 3 si disciplinano le modalità di raccolta e trasmissione dei dati relativi all’imposizione integrativa, quando più Paesi rivendicano un diritto di imposizione su un gruppo multinazionale.
Se più Paesi hanno diritto all’imposizione per lo stesso esercizio, l’Impresa Dichiarante italiana deve compilare la Comunicazione Rilevante seguendo le Regole OCSE segnalando eventuali divergenze tra la normativa OCSE e quella dei singoli Paesi che hanno diritto di imposizione.
L’Agenzia delle Entrate italiana può richiedere ulteriori informazioni per valutare il rischio fiscale e la correttezza dei dati.
Se solo un Paese ha il diritto d’imposizione, l’Impresa dichiarante seguirà le regole di quel singolo Paese.
Se un gruppo è controllato da un’impresa estera che ha già versato un’imposta minima equivalente in un altro Stato (Porto Sicuro), l’Italia può accettare quei dati come validi.
Con l’articolo 4 si definisce invece nel dettaglio il pacchetto di informazioni che devono essere contenute nella Comunicazione Rilevante.
Essa si compone di una sezione generale e di più sezioni giurisdizionali:
- sezione generale: con le informazioni generali sul gruppo multinazionale o nazionale (struttura, società controllate, dati identificativi). Sintesi dei dati fiscali del gruppo e applicazione dell’imposta integrativa:
- sezioni giurisdizionali: con dati fiscali specifici per ciascun Paese in cui il gruppo opera.
La comunicazione come evidenziato dal decreto, contenente le informazioni e i dati previsti, è trasmessa all'agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio cui la comunicazione si riferisce.
Si rimanda al Decreto per tutte le altre informazioni.
Allegati: -
Dogane: novità dal 1° novembre per gli operatori
Adm annunica le novità organizzative ed operative che partiranno dal 1° novembre
Attenzione, per gli operatori, necessario aggiornare i propri sistemi e verisificare le competenze territoriali.
Il comunicato stampa di ADM ha anche riepilogato sinteticamente a cosa prestare attenzione da sabato prossimo relativamente ad aggiornamenti di sistemi.
Dogane: novità dal 1° novembre per gli operatori
Le Dogane rendono noto che dal 1° novembre 2025 il nuovo assetto dell'Agenzia prevederà una articolazione in tredici Direzioni territoriali, ognuna con funzioni di programmazione e coordinamento su base regionale o interregionale.
Ad esse faranno capo gli Uffici locali, riorganizzati per aree funzionali e specializzazioni operative, al fine di ridurre duplicazioni, velocizzare i tempi e garantire uniformità nei controlli e nelle procedure.
Da sabato 1° novembre cambieranno le sedi competenti per molti operatori economici, con conseguente aggiornamento degli indirizzi Pec e dei codici identificativi degli Uffici.
Ogni operatore dovrà verificare tempestivamente il nuovo Ufficio territorialmente competente e aggiornare i propri sistemi informatici con i nuovi riferimenti.
L’Agenzia metterà a disposizione, tramite i propri canali istituzionali, elenchi aggiornati e tabelle di corrispondenza al fine di supportare tale transizione.
Il cambiamento avrà un impatto diretto anche su:
- procedure di sdoganamento,
- istanze telematiche
- rapporti che gli operatori si troveranno a intrattenere con gli Uffici e le aree operative interessate da tale riorganizzazione.
A seguito degli interventi organizzativi delle strutture territoriali dell’Agenzia, si comunica che le modifiche avranno decorrenza 1° novembre 2025.
Inoltre per consentire il corretto aggiornamento dei sistemi e garantire la coerenza delle banche dati, sono previsti i seguenti interventi nella giornata del 1° novembre 2025:- Applicativi Accise: è previsto un intervento di configurazione dalle ore 00:00 alle ore 18:00 della giornata; saranno, pertanto, inibiti gli accessi ai servizi di trasmissione delle dichiarazioni e alle applicazioni fruibili dal Portale dell’Agenzia.
- Applicativi Dogane: i sistemi di accoglienza e presentazione delle dichiarazioni saranno sempre disponibili; tuttavia, i flussi di elaborazione potranno subire lievi rallentamenti, anche nella restituzione degli esiti elaborativi, connessi al riavvio dei sistemi.
- Applicativi Giochi: non sono previste interruzioni dei servizi system to system dedicati ai Concessionari o dei servizi telematici esposti sul Portale dell’Agenzia; tuttavia, i flussi di elaborazione potranno subire lievi rallentamenti, anche nella restituzione degli esiti elaborativi, connessi al riavvio dei sistemi.
Attenzione al fatto che con separate comunicazioni le Direzioni centrali competenti ratione materie disciplineranno le eventuali modalità operative, extra sistema, per consentire un’ordinata trattazione delle attività amministrative nel periodo di fermo.