• PRIMO PIANO

    Certificati disabilità: dal 30 settembre sperimentazione in altre province

    Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62,  ha introdotto importanti innovazioni nei criteri e nelle modalità di accertamento della condizione di disabilità. 

    Tra queste  vi è la nuova   “Valutazione di Base”, gestita in esclusiva dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2027 in tutta Italia, con avvio del procedimento  di valutazione dell'invalidità del richiedente,  tramite l’invio telematico del “certificato medico introduttivo” che non prevede piu la successiva trasmissione della “domanda amministrativa” da parte del cittadino .

    Le nuove procedure sono introdotte in forma sperimentale  dal 1 gennaio 2025 in alcune province italiane, che saranno ampliate a partire dal 30  settembre 2025. INPS ha comunicato  i nuovi obblighi nelle ulteriori province interessate nel messaggio 2602 del 5 settembre 2025.

    Vediamo di seguito in sintesi : l'elenco dei territori , i  requisiti per i  medici e modalita di compilazione dei certificati  e i tutorial di guida alla compilazione (i link per scaricare i pdf al paragrafo 2).

    Nel messaggio 1980 del 24.6.2025  è stata comunicata la possibilità  effettuare modifiche al certificato introduttivo con la redazione di un certificato "integrativo", mentre nel messaggio 2216 del 10 luglio  sono state  presentate  funzioni ulteriori per alcune patologie (vedi all'ultimo paragrafo).

    Certificato medico disabilità sperimentale: le provincie delle sperimentazione

    La  sperimentazione annuale dal 1° gennaio 2025, ha  coinvolto 9 province ovvero :

    • Brescia
    • Trieste
    • Forlì-Cesena
    • Firenze
    • Perugia
    • Frosinone
    • Salerno
    • Catanzaro
    • Sassari.

    Dal  30 settembre 2025 saranno interessate dalla sperimentazione anche le seguenti ulteriori province:

    •   Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza.

     Per  Regione autonoma della Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Trento non è previsto l’intervento dell’Istituto (contrariamente a quanto inizialmente annunciato)

    ATTENZIONE tutti i certificati medici introduttivi, redatti fino al 29 settembre 2025  nelle 9 province interessate dalla seconda fase della sperimentazione devono essere inderogabilmente completati con la trasmissione all’INPS della domanda amministrativa entro la data del 29 settembre 2025. 

    Si ricorda che per la domanda il cittadino può rivolgersi anche agli Istituti di patronato o agli intermediari autorizzati.

    Dal  30 settembre 2025 quindi , l’avvio del procedimento di accertamento della disabilità è possibile esclusivamente  con le nuove modalità ( v sotto i dettagli).

    Requisiti e modalità operative per i medici certificatori. Il tutorial INPS

    Per l’invio del certificato medico introduttivo, che deve essere rilasciato in modalità semplificata utilizzando l’apposito applicativo presente sul sito iwww.inps.it,  l'istituto chiarisce che, su espressa indicazione del Ministero della Salute, il requisito della formazione necessaria  per i medici (…)  si intende soddisfatto con la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici  relativo al triennio 2023/2025.

    Quindi , il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), che gestisce l’Anagrafica nazionale dei crediti formativi ECM dovrà fornire all’Istituto riscontro, in modalità telematica, della formazione effettuata dai medici per la verifica delle dichiarazioni di responsabilità rilasciate dai medici certificatori,.

    I  medici attualmente profilati come medici certificatori possono acquisire i nuovi certificati  nei citati territori individuati per le attività di sperimentazione utilizzando l’attuale autorizzazione (profilo medico certificatore) , tenendo conto che 

    • al primo tentativo di redazione del certificato medico introduttivo con la nuova modalità, il medico viene automaticamente indirizzato nella pagina “profilo medico” dell’applicativo per la redazione del relativo certificato.  il medico deve spuntare la dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”;
    • la selezione di tale dichiarazione di responsabilità è obbligatoria per l’acquisizione del nuovo certificato medico introduttivo.

     ATTENZIONE   Per i  medici  in servizio  “presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare” si precisa che non è prevista la verifica della formazione suindicata. I medesimi, pertanto, non devono effettuare alcuna autodichiarazione.

    Come anticipato sopra , sul portale dell’Istituto, www.inps.it, nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile”, raggiungibile al seguente percorso:“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili”,è stato pubblicato il TUTORIAL del servizio articolato nelle seguenti tre parti:

    –       “Certificato medico introduttivo – medici certificatori”;

    –       “Allegazione documentazione sanitaria”;

    –       “Firma digitale e invio”.

    che  possono essere scaricate  in formato .pdf come guida alla compilazione.

    Certificato introduttivo e procedura di riconoscimento della disabilità

    Il   certificato medico introduttivo comprende:

    • Dati anagrafici del richiedente (codice fiscale, cittadinanza, documento di identità, tessera sanitaria) e di eventuali tutori o genitori (per minori).
    • Domicilio per la convocazione a visita.
    • Diagnosi codificata (ICD), decorso, prognosi e documentazione diagnostica obbligatoria.
    • Segnalazioni specifiche: malattie neoplastiche, intrasportabilità (richiesta visita domiciliare), infermità derivanti da fatti illeciti, patologie particolari (es. ANFFAS).
    • Informazioni del medico certificatore: numero di iscrizione all’ordine o struttura sanitaria di appartenenza.

    Il certificato viene firmato digitalmente dal medico certificatore e trasmesso all’INPS tramite il portale istituzionale, acquisendolo nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).

    Inps ha precisato il 20 febbraio 2025 che  l’apposizione della firma digitale da parte del medico certificatore è facoltativa.  

    Pertanto, nella schermata della procedura denominata “Riepilogo” il medico certificatore può scegliere se firmare digitalmente il certificato medico introduttivo o inviarlo direttamente senza la propria firma digitale, spuntando l’apposita casella visualizzabile al termine dell’iter.  

     La decorrenza delle prestazioni economiche riconosciute parte dal mese successivo alla trasmissione.

    La ricevuta del certificato deve essere firmata dal richiedente e conservata dal medico. 

    Eventuali integrazioni di documentazione medica possono essere inviate fino a 7 giorni prima della visita. Il certificato è consultabile sul “Portale della Disabilità”.

    II certificato introduttivo ha  PRA valore per 90 giorni invece che 30 

    Convocazione a visita

    La lettera di convocazione, inviata con raccomandata A/R, specificherà data, orario e luogo della visita e precisa:

    • L’obbligo di presentarsi con un documento di identità valido.
    • La possibilità di richiedere una nuova convocazione in caso di impedimenti.
    • L’avvertenza che l’assenza ingiustificata equivale alla rinuncia.

    Le informazioni sulla convocazione sono visibili anche sul “Portale della Disabilità”.

    Riconoscimento disabilità: l’accertamento sanitario, come e in che tempi

    La disabilità viene accertata  nelle zone di sperimentazione,  attraverso un’unica procedura che copre: sostegno, invalidità civile, cecità e sordità civile, inclusione scolastica e altro.

    L’accertamento è effettuato dalle Unità di Valutazione di Base (UVB) composte da:

    • Due medici nominati dall’INPS.
    • Un rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS o ANFFAS).
    • Una figura professionale delle aree psicologiche/sociali.

    Nel caso di minori, è previsto un medico specializzato in pediatria o neuropsichiatria infantile. La valutazione si conclude con un “certificato attestante la condizione di disabilità”, valido per ogni normativa vigente.

    Tempistiche:

    INPS prevede per i rilascio dell'autorizzazione:

    • 15 giorni per patologie oncologiche.
    • 30 giorni per minori.
    • 90 giorni per gli altri casi.

    In caso di integrazioni documentali richieste, i termini si sospendono per 60 giorni (prorogabili di altri 60).

    Modalità per la trasmissione dei dati socio-economici

    Dopo l’invio del certificato medico introduttivo, il richiedente può fornire all’INPS i dati socio-economici tramite il portale (SPID, CIE, CNS) o con l’assistenza di patronati.

    I dati  richiesti sono:    Informazioni personali, stato civile, reddito lordo, modalità di pagamento, eventuali ricoveri gratuiti superiori a 29 giorni, attività lavorativa.

    Si ricorda che se la trasmissione viene effettuata da un patronato, è necessario conferire un mandato.

    Inps precisa infine che eventuali dubbi normativi o procedurali possono essere segnalati alla casella dedicata: [email protected].

    Certificato medico integrativo – Nuova procedura per patologie specifiche

    E' stata rilasciata una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato .Il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, c.d. certificato medico integrativo che o può essere utilizzato per:

    • integrare o aggiornare diagnosi e prognosi precedentemente indicate nel certificato medico introduttivo qualora nel tempo siano intervenuti cambiamenti significativi;
    • aggiungere nuove patologie emerse successivamente alla redazione del certificato medico introduttivo;
    • aggiornare informazioni relative all'intrasportabilità.

    ATTENZIONE non possono essere oggetto di modifica i dati anagrafici nonché quelli relativi alla residenza e al domicilio dell’interessato.

    • Le integrazioni e le rettifiche possono essere effettuate fino alla data di creazione della convocazione a visita da parte dell'INPS.
    •  La data di decorrenza dell’iter sanitario, e dell’eventuale prestazione economica, non viene modificata dal certificato medico integrativo,
    • Nel caso in cui  il certificato medico introduttivo contenga errori anagrafici che impediscono l'identificazione del cittadino, il medico certificatore deve segnalarlo all'indirizzo di posta elettronica [email protected] affinché possa essere effettuato l'annullamento.  Successivamente, il medico deve inviare un nuovo certificato medico introduttivo con i dati corretti.

    Nuove regole per il certificato medico: cosa cambia dal 12 luglio 2025

    Dal 12 luglio 2025 sarà attiva una nuova procedura INPS per l’invio del certificato medico introduttivo nell’ambito della sperimentazione sull’accertamento della disabilità per tre specifiche patologie: 

    • disturbi dello spettro autistico, 
    • diabete di tipo 2 e 
    • sclerosi multipla.

     La novità principale è l’obbligo di allegare documentazione medica specifica in base alla patologia selezionata: un elenco dettagliato dei documenti obbligatori e facoltativi è già disponibile in procedura, e presto sarà rilasciata un'utility per guidare i medici nell’allegazione corretta.

    Un altro importante aggiornamento riguarda l’introduzione dell’opzione per richiedere l’accertamento “agli atti”, cioè senza visita diretta: in tal caso diventa obbligatoria anche la compilazione del questionario Whodas 2.0, strumento internazionale per valutare il funzionamento e la disabilità della persona. 

    La nuova versione della procedura si applica ai certificati medici introduttivi con almeno una delle patologie in sperimentazione, compresi quelli salvati in “bozza” e modificati dal 12 luglio, nonché ai certificati medici integrativi (a condizione che non sia già fissata una visita). Non si applica invece ai certificati già presentati con convocazione programmata. Per agevolare l’utilizzo corretto della nuova procedura, l’INPS ha aggiornato il tutorial disponibile nella sezione “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile” del proprio portale 

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    Società cancellata dal Registro Imprese: al liquidatore poteri per 5 anni

    La Cassazione n 10429/2025 ha trattato il caso di una società cancellata dal registro imprese, fornendo chiarimenti sui poteri del liquidatore anche dopo la cancellazione.

    In sintesi, il principio affermato dalla Suprema Corte specifica che il liquidatore, nonostante l’ente non sia più giuridicamente esistente, conserva tutti i poteri di rappresentanza sul piano sostanziale e processuale per i successivi cinque anni.

    Vediamo il caso di specie.

    Cancellazione società: la normativa vigente

    L'Amministrazione finanziaria recuperava spese di sponsorizzazione nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese con atto impositivo notificato al liquidatore e agli ex soci, in virtù della disposizione derogatoria di cui all’articolo 28, comma 4, Dlgs n. 175/2014, a norma della quale, ai soli fini degli atti di accertamento dei tributi, del contenzioso e della riscossione, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi “cinque anni” dalla richiesta di cancellazione medesima.

    I giudici tributari annullavano l’atto di accertamento in quanto ritenuto notificato a società “estinta” in persona del liquidatore, ritenuto soggetto privo di legittimazione passiva. 

    Secondo i giudici di secondo grado, in particolare, nei confronti del liquidatore sarebbe invocabile soltanto la responsabilità ai sensi dell’articolo 36 del Dpr n. 602/1973, dovendo l’atto impositivo emesso nei confronti della società essere rivolto ai soci, che succedono nei rapporti debitori facenti capo alla società ma non estinti.

    L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso in Cassazione, valorizzando il dettato della norma speciale e sostenendo una “perpetuatio” dei poteri del liquidatore.

    La Suprema Corte ha accolto le ragioni del Fisco innanzitutto ribadendo la natura sostanziale della disposizione speciale di sopravvivenza della società e quindi la portata “non retroattiva” della norma.   Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata a partire dal 13 dicembre 2014. 

    Cancellazione società: la decisione della Cassazione

    Appurata la vigenza della disposizione, la Suprema corte ha precisato che la norma “non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire e facilitare la notificazione dell’atto impositivo, ma il liquidatore deve necessariamente conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale”. 

    Per la Cassazione “egli deve poter non soltanto ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, ma anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, come è confermato dalla circostanza che l’estinzione è posticipata anche ai fini della efficacia e validità degli atti del contenzioso”. 

    Viene invece precisato che “sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, cod. civ., sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso”.

    La Corte aveva già evidenziato che il soggetto intestatario e destinatario della notifica dell’atto impositivo ove questa si collochi entro il segmento temporale del quinquennio, è e rimane la società e per essa l’ex liquidatore.

    Pertanto secondo la Corte il liquidatore è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, per i cinque anni successivi alla cancellazione. 

    Decorso detto termine, può dirsi riespanso il fenomeno successorio in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

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    Riporto delle perdite fiscali infragruppo 2025: pronte le modalità attuative

    Pubblicato nella GU n. 160 del 12 luglio 2025, il decreto del MEF del 27 giugno 2025 che da attuazione all’articolo 177-ter del TUIR (previsto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192), introducendo un regime speciale per il riporto delle perdite fiscali in ambito infragruppo

    L’obiettivo è assicurare neutralità fiscale nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) tra società appartenenti al medesimo gruppo.

    Ricordiamo che  l’articolo 177-ter del TUIR disciplina il regime del riporto delle perdite fiscali tra società appartenenti allo stesso gruppo in caso di operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e conferimenti.

    In particolare, prevede che i limiti ordinari al riporto delle perdite, come il test di vitalità aziendale e il limite del patrimonio netto (previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR) non si applichino quando tali operazioni avvengono tra soggetti che fanno parte dello stesso gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui le perdite sono maturate.

    Questo consente una gestione più fluida e fiscalmente neutra delle riorganizzazioni societarie, favorendo la continuità economica e patrimoniale tra entità collegate.

    Limiti e condizioni al riporto delle perdite fiscali previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR

    Art. 84, commi 3, 3-bis e 3-terRiporto delle perdite ordinarie

    Questi commi introducono due limiti principali:

    • Test di vitalità aziendale (comma 3): in caso di trasferimento del controllo (es. cambio della compagine societaria), le perdite possono essere riportate solo se la società ha effettivamente esercitato un’attività commerciale prevalente nel periodo in cui le perdite sono maturate e in quello precedente al cambio di controllo.
    • Limite patrimoniale (comma 3-bis): le perdite riportabili non possono eccedere il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo al periodo di cambio di controllo.
    • Eccezioni (comma 3-ter): questi limiti non si applicano se il trasferimento di controllo avviene tra soggetti dello stesso gruppo, o se vi è continuità gestionale, oppure in altri casi particolari previsti dalla norma.

    Art. 172, commi 7 e 7-bisFusioni societarie

    • Comma 7: limita l’utilizzo delle perdite fiscali della società incorporata o fusa. Le perdite riportabili non possono superare il patrimonio netto contabile esistente prima della fusione.
    • Comma 7-bis: impone un ulteriore test di vitalità dell’attività della società incorporata, simile a quello previsto dall’art. 84.

    Art. 173, comma 10Scissioni societarie

    Estende le regole dell’art. 172 anche alla scissione. In pratica, le perdite trasferite alla società beneficiaria della scissione sono soggette agli stessi limiti patrimoniali e test di vitalità.

    Art. 176, comma 5-bisConferimenti d’azienda

    Stabilisce che in caso di conferimento di azienda, le perdite fiscali della conferente che sono trasferite alla conferitaria sono utilizzabili solo entro il limite del patrimonio netto conferito e se superano il test di vitalità.

    Due categorie di perdite agevolate: infragruppo e omologate

    Abbiamo detto che il nuovo regime si applica solo a operazioni effettuate tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, come definito ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. Quando questa condizione è soddisfatta, non si applicano i limiti ordinari al riporto delle perdite fiscali previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR

    Il decreto distingue due tipologie di perdite esenti da limiti:

    • Perdite infragruppo: sono quelle maturate in periodi in cui le società coinvolte erano già tutte all’interno del gruppo fin dall’inizio dell’esercizio. Queste possono essere riportate senza limiti. 
    • Perdite omologate: sono perdite precedenti, che però sono state “validate” con esito positivo al momento dell’ingresso della società nel gruppo (o successivamente) attraverso il superamento dei test di vitalità e dei limiti patrimoniali previsti dal TUIR. Si considerano conseguite nel periodo in cui sono state sottoposte (positivamente) ai test di riporto. 

    Condizioni per la disapplicazione dei limiti

    Per beneficiare del nuovo regime è necessario:

    • che le società coinvolte appartengano allo stesso gruppo (definito secondo l’art. 2359 c.c. e con controllo di diritto, anche tramite soggetti esteri in Paesi cooperanti);
    • che le perdite siano state realizzate dopo l’ingresso nel gruppo (per qualificarsi come infragruppo), oppure siano state già sottoposte a verifica (per diventare omologate);
    • che vi sia continuità temporale nel gruppo, tracciabile attraverso l’anzianità di partecipazione.

    Fusione, scissione e conferimenti: cosa cambia

    Le nuove regole stabiliscono che:

    • nelle fusioni e scissioni tra società dello stesso gruppo, il riporto è libero solo per le perdite maturate quando entrambe le società erano già nel gruppo,
    • nei conferimenti d’azienda, si applicano le stesse regole delle scissioni: se conferente e conferitaria erano già nel gruppo, il riporto è pieno; in caso contrario, si applicano i limiti dell’art. 176, comma 5-bis TUIR,
    • il valore del patrimonio netto (economico o contabile) resta un limite alla riportabilità se le perdite complessive eccedono tale valore.

    Allegati:
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    Consulenze giuridiche MEF: decreto in GU con le nuove regole

    Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24.6.2025 ,   in attuazione dell’articolo 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), vengono definite le modalità per presentare istanze di consulenza giuridica in materia tributaria.

     Il provvedimento, pubblicato il 10 luglio in Gazzetta Ufficiale  dà attuazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 219/2023  di riforma fiscal e, e disciplina presupposti, contenuti, tempi e limiti delle richieste che possono essere avanzate da soggetti collettivi – tra cui associazioni sindacali, ordini professionali, enti pubblici e amministrazioni dello Stato – su questioni fiscali di rilevanza generale.

    Il decreto intende contribuire a una maggiore trasparenza e uniformità nell’interpretazione delle norme tributarie, consentendo ai corpi intermedi di ottenere orientamenti ufficiali non vincolanti ma autorevoli, da parte dell’Amministrazione finanziaria.

    Istanze di consulenza giuridica

    Le istanze di consulenza giuridica potranno  riguardare solo problematiche fiscali di carattere generale, non riconducibili a singoli contribuenti. 

    Devono contenere diversi elementi essenziali: i dati del richiedente e dell’eventuale rappresentante legale, l’indirizzo PEC, una descrizione chiara della questione fiscale, le norme di riferimento e la proposta interpretativa motivata. 

    È richiesta anche la sottoscrizione da parte del legale rappresentante o di un soggetto incaricato formalmente ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/1973.

    Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente, l’Amministrazione può invitare il richiedente a integrare i dati mancanti entro 30 giorni. 

    La mancata regolarizzazione comporta la rinuncia implicita all’istanza. È possibile inoltre allegare documentazione proveniente da altre amministrazioni pubbliche se utile alla valutazione del quesito

    .

    Tempi, effetti delle risposte e casi di inammissibilità

    L’Amministrazione ha 120 giorni per rispondere, a partire dalla data di ricezione dell’istanza completa. Se la documentazione è insufficiente, può chiedere un’integrazione una sola volta, riaprendo il termine di risposta. L’istanza è considerata rinunciata se la documentazione integrativa non viene presentata entro 60 giorni

    .Le risposte fornite non sono vincolanti né impugnabili, ma rappresentano un riferimento utile per i soggetti collettivi rappresentati. Il decreto elenca anche i casi in cui l’istanza è inammissibile, ad esempio se presentata da soggetti non legittimati, se riguarda fattispecie individuali, oppure se verte su questioni già trattate e risolte da precedenti documenti dell’Amministrazione

    .Infine, è previsto un regime transitorio: le nuove disposizioni si applicano alle istanze presentate dal giorno successivo alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte delle Agenzie fiscali e del MEF. Nessun nuovo onere finanziario è previsto per l’attuazione del decreto.

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    Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: regole ADE

    Con il Provvedimento ADE n 281068/2025 le Entrate si occupano di prevedere le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

    Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: regole ADE

    Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019 e dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021, relativi a:

    • a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
    • b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

    I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle fatture e ai documenti commerciali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

    Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: le tipologie di spese comunicate

    Le tipologie di spesa sono le seguenti:

    • a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
      b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
    • c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
    • d) servizi sanitari erogati dalle farmacie;
    • e) farmaci per uso veterinario;
    • f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e
      specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
    • g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come
      modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023;
    • h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019;
      i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019;
      j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021;
      k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi
      medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o
      ospedaliera);
    • l) altre spese sanitarie.

    Sepse sanitarie e veterinarie: possibile opporsi alla comunicazione all’Ade

    Il provvedimento evidenzia anche che ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non
    erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

    Se l’assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata di cui al punto 2.2.1 né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto 2.3.1..

    In particolare, l'opposizione può essere manifestata con le seguenti modalità:

    • a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
    • b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

    L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

    Oltre a quanto detto l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area riservata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o CIE. 

    L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati
    da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

  • PRIMO PIANO

    Domicilio digitale amministratori: proroga al 31 dicembre 2025

    Con una nota ufficiale del 25 giugno 2025 (prot. n. 127654), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato il differimento del termine per l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese già costituite in forma societaria nel Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio 2025.

    Il nuovo termine per adempiere all’obbligo è stato fissato al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente 30 giugno 2025.

    Ricordiamo che l’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024 n. 207), che ha esteso agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) nel Registro delle Imprese.

    Il MIMIT, con una prima circolare interpretativa (nota n. 43836 del 12 marzo 2025), aveva già chiarito che tale obbligo riguardasse non solo le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025, ma anche quelle già esistenti a quella data, pur rilevando l’assenza di un termine esplicito per l’adempimento nel testo di legge.

    In un’ottica di semplificazione e di "favor per le imprese", la stessa Direzione Generale aveva quindi fissato il primo termine di adempimento al 30 giugno 2025 per le società già costituite, al fine di garantire un’applicazione uniforme della norma.

    Le ragioni del rinvio al 31 dicembre 2025

    La nuova nota ministeriale prende atto delle criticità operative evidenziate da Unioncamere, professionisti e operatori economici, in particolare in relazione alla concomitanza tra la scadenza del 30 giugno e gli adempimenti societari legati all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2024. 

    Accogliendo le sollecitazioni per un’estensione più congrua dei tempi di adeguamento, il MIMIT ha quindi disposto un rinvio del termine al 31 dicembre 2025. 

    Resta ferma l’efficacia dell’obbligo per le imprese costituite dal 1° gennaio 2025 in poi, che devono provvedere alla comunicazione del domicilio digitale degli amministratori contestualmente alla costituzione o secondo le modalità ordinarie previste.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Tempi guida e tachigrafo: nuovo elenco autotrasportatori esenti

    Con il decreto del 22 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto importanti deroghe in materia di

    • tempi di guida, 
    • riposo e 
    • uso del tachigrafo

    per alcune categorie di trasporto stradale. 

    Si tratta di misure operative che interessano direttamente le imprese di trasporto e i loro  consulenti del lavoro, specialmente nel coordinamento dei turni e degli obblighi documentali.

    Ambito di applicazione: chi è esentato dagli obblighi su tempi guida e uso tachigrafo

    Il  ministeriale decreto attua l’art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 561/2006 e riconosce l’esenzione dagli obblighi degli articoli 6-9 dello stesso regolamento (relativi a durata di guida e riposi) e dall’art. 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 165/2014 (tachigrafo) per i seguenti mezzi utilizzati solo in ambito nazionale:

    • Veicoli fino a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali (ex direttiva 97/67/CE).
    • Veicoli delle autoscuole, purché non usati a scopo di lucro per trasporto merci o persone.
    • Veicoli per servizi pubblici essenziali, come:
      • fognature,
      • manutenzione di reti idriche, elettriche e del gas,
      • smaltimento rifiuti domestici,
      • manutenzione stradale,
      • telecomunicazioni e radiodiffusione.
    • Veicoli circensi e per parchi divertimento, specificamente adibiti al trasporto attrezzature.
    • Veicoli per la raccolta del latte o per la restituzione di contenitori/latticini destinati ad alimentazione animale.
    • Veicoli blindati per trasporto valori o denaro.
    • Veicoli per il trasporto di carcasse animali non destinate al consumo umano.
    • Veicoli per il trasporto di animali vivi, limitatamente a tratte locali entro i 100 km (fattoria–mercato–macello).

    Le conseguenze operative per aziende e consulenti

    Le esenzioni rispondono a esigenze pratiche specifiche, tra cui:

    • Organizzazione del lavoro semplificata, in particolare per piccole imprese locali o specializzate in trasporti brevi e frazionati.
    • Esenzione dal tachigrafo, che riduce obblighi di installazione, manutenzione e conservazione dei dati.
    • Deroghe pensate per il benessere animale e per l’emergenza sanitaria, come il trasporto rapido di carcasse per lo smaltimento in caso di epidemie zootecniche.

    Per i consulenti del lavoro, è fondamentale quindi  aggiornare i modelli organizzativi e le comunicazioni interne alle aziende, poiché non saranno più necessari i consueti controlli su turnazioni e riposi giornalieri per le tipologie escluse.

    Decorrenza e abrogazione precedente decreto

    Il nuovo decreto è in vigore dal 31 maggio 2025, data della sua pubblicazione, e abroga il precedente decreto del 20 giugno 2007.

     Le imprese dovranno dunque adeguarsi sin da subito, eliminando eventuali registrazioni non più richieste e aggiornando la formazione degli autisti sui nuovi limiti applicabili.