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    Contributo sigilli doganali: decreto con gli importi 2026

    Pubblicato in GU n 21 del 27 gennaio, il decreto 15 gennaio con i Criteri per fissare e aggiornare l'importo del contributo dovuto  per l'acquisto di sigilli doganali.

    In particolare, ai sensi dell'art. 28, comma  6, dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n.  141, sono fissati i criteri in base ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fissa e aggiorna  il  contributo  dovuto per l'acquisto, da parte dei dichiaranti, dei sigilli  forniti  dalla medesima ADM. 

    Contributo sigilli doganali: decreto con gli importi 2026

    L'articolo 2 prevede che il contributo per l'acquisto dei sigilli è pari al costo unitario sostenuto dall'ADM  per  il  loro  acquisto,  quale risulta dal relativo contratto di approvvigionamento, maggiorato  del 30 per cento in relazione ai  costi  amministrativi  di  fornitura  e gestione dei medesimi sigilli.
    L'importo del contributo, determinato ai sensi del comma  1 è pubblicato nel sito istituzionale dell'ADM. 

    L'ADM provvede all'attuazione dei compiti  di  cui  al presente decreto con le risorse individuate all'interno del proprio  bilancio, senza apporto a carico del bilancio dello Stato. 

  • PRIMO PIANO

    Come si calcola l’ISEE?

    Il calcolo dell'’ISEE , (l'Indicatore della situazione economica familiare, istituito nel 1998 per definire le soglie  sotto le quali si ha diritto ad agevolazioni e prestazioni assistenziali) è basato su due componenti:
    1. redditi e 
    2. patrimonio,
    che vengono poi rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.
    Per questo, anche un reddito medio-alto,  se presente in una famiglia molto numerosa,  può dare come risultato un ISEE basso, con il quale rientrare in alcune agevolazioni sociali.
    I conteggi sono effettuati direttamente dall’INPS che elabora l’ISEE sulla base delle DSU  che gli interessati presentano all’ente erogatore della prestazione (Comune, Università, ecc..)  , o direttamente all'INPS per alcune prestazioni nazionali.
    L'algoritmo di calcolo è stato  modificato  da ultimo dal D.Lgs. n. 42 2016.
    Per calcolare l’ISEE si procede in questo modo:
    1. si calcola l’ISE,  che è dato dal reddito complessivo del nucleo familiare più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare
    2.  si divide l’ISE per il parametro della scala di equivalenza.

    Isee: la formula di calcolo

    La formula per il calcolo dell’ISEE è quindi la seguente:

    ISE = R + [(PM + PI) × 0,20]
    ISEE = ISE / p
    In cui:
    R = Reddito complessivo del nucleo familiare
    PM = Patrimonio Mobiliare
    PI = Patrimonio Immobiliare
    p = parametro della scala di equivalenza

    Isee:  la scala di equivalenza

    La scala di equivalenza stabilisce i parametri necessari per i calcoli, legati al numero di componenti il nucleo familiare e le relative maggiorazioni applicabili in alcuni casi specifici. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, previsti dal decreto di riforma dell’ISEE sono i seguenti:

    Numero componenti Parametro

    1                                 1,00

    2                                 1,57

    3                                 2,04

    4                                 2,46

    5                                 2,85

    Il parametro è incrementato di 0,35 punti per ogni ulteriore componente.

    A queste maggiorazioni, si aggiunge l’ulteriore quota di 0,5 punti in caso di componenti del nucleo familiare affetti da disabilità. 

    ISEE le maggiorazioni applicabili

    Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

    •  0,3 punti in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati, oppure in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore
    • solo non lavoratore e da figli minorenni (ai soli fini della verifica del requisito fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli);
    • 1 punto se tra i componenti il nucleo familiare vi sia un soggetto ricoverato in strutture per disabili che non sia considerato nucleo familiare a sé stante.

    Da segnalare le modifiche della nuova legge di bilancio

    Numero di figli Maggiorazione precedente  Nuova maggiorazione (Legge Bilancio 2026)
    2 figli +0,10 +0,10 (invariata)
    3 figli +0,20 +0,25
    4 figli +0,35 +0,40
    ≥ 5 figli +0,50 +0,55

    Simulatore ISEE  

    Sul sito dell'INPS WWW.INPS.IT è presente un simulatore di calcolo che consente di ottenere inserendo di dati necessari il possibile risultato  del proprio ISEE familiare sia ordinario che specifico. Si accede  anche senza   identità digitale (PIN, SPID, CIE)   ma è necessario essere in possesso dei dati reddituali (dal Modello Redditi o 730)

    ATTENZIONE!
    Le elaborazioni ed i dati che si ottengono con il simulatore sono basati esclusivamente su dati autodichiarati e pertanto non costituiscono attestazione ISEE valida ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.

     

    Prima casa nuove soglie 2026

    In sostanza quindi l'ISEE si calcola sommando il reddito totale del nucleo familiare al 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare, quindi dividendo il risultato per un parametro che tiene conto della composizione familiare. Il patrimonio immobiliare include l'abitazione principale, ma questa ha una particolare franchigia.

    Per quanto riguarda la prima casa, il suo valore nel calcolo del patrimonio immobiliare ha un regime speciale: 

    Dal 2026 si detrae una franchigia di 91.500 euro, che aumenta di 2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo. 

    La franchigia arriva a 120mila euro per i residenti in capoluoghi di citta metropolitane.

    Sul calcolo si evidenzia che solo la parte del valore che eccede questa franchigia viene considerata, e su questa si applica una riduzione al 2/3. Inoltre, se la casa principale è gravata da un mutuo residuo, questo riduce il valore considerato nel calcolo ISEE.

    Per esempio, se la prima casa vale 100.000 euro e ha un mutuo residuo, si detrae prima la franchigia , e solo la parte eccedente viene presa per il calcolo, applicando poi la riduzione a due terzi. Se il mutuo residuo è elevato, il valore patrimoniale imputato all'abitazione può anche azzerarsi.

    Nella legge di bilancio 2026 questa novità viene riferita ad un ISEE solo per prestazioni sociali familiari , creando in pratica un indicatore nuovo ISF . per i dettagli applicativi si attendono comunque le istruzioni ufficiali che saranno pubblicate con il modello DSU  aggiornato.

    Alcuni valori esclusi dal 2025 dall’ISEE

    Dal 2025, l’assegno unico per i figli a carico NON viene più considerato nel calcolo dell' ISEE ai fini del Bonus asilo nido ,  per evitare che la misura di sostegno penalizzi le famiglie con figli

    Con il DPCM n. 13/2025 (14 gennaio), applicativo dal 5 marzo 2025, sono state formalizzate le esclusioni dei titoli di Stato, buoni fruttiferi e libretti fino a 50.000 euro dalla componente patrimoniale mobiliare. 

    La detrazione del canone di locazione (fino a 7.000 euro più 500 euro per figlio ecc.) è stata chiarita come alternativa alla detrazione prevista per i nuclei con abitazione di proprietà. 

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    Tassazione plusvalenze: diminuiscono le rate dal 2026

    Il DDL di Bilancio 2026 atteso alla Camera per il voto finale prima della entrata in vigore dal 1° gennaio, contiene anche una morma per le società. 

    In estrema sintesi scende il numero di rate per la tassazione Ires relativamente alle plusvalenze.

    I commi 42-43, modificato al Senato, recano delle novità in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
    Nello specifico, la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Ires e plusvalenze: novità in arrivo per il 2026

    A seguito della modifica operata in sede referente al Senato, l’articolo 1, comma 42, novellando l’articolo 86, comma 4, diversifica la tassazione delle plusvalenze su beni strumentali diverse da quelle derivanti da partecipazione in regime PEX di cui all’articolo 87 (ovverosia dalle plusvalenze esenti), limitando la possibilità di avvalersi della rateizzazione a determinate fattispecie e previa verifica dei relativi presupposti.

    Secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 42, come regola generale, si conferma che le plusvalenze patrimoniali realizzate – e determinate secondo i criteri stabiliti dal comma 43 – concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini IRES, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.

    A seguito delle modifiche introdotte, è venuta meno la possibilità per l’impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d’imposta) che il disegno di legge di bilancio, nella sua formulazione iniziale, aveva ridotto a tre periodi di imposta

    Allo stesso modo viene soppresso il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci (presente nel testo vigente e nel disegno di legge di bilancio).

    La disposizione introduce un regime specifico riguardo alle plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l’azienda il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; in tal caso l’impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:

    • per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; oppure
    • in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta).

    Con riferimento alle società sportive professionistiche, si conferma sostanzialmente il regime attualmente vigente, prevedendo che le

    plusvalenze da queste realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono state realizzate e che se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, il contribuente può scegliere di far concorrere le relative plusvalenze, in

    quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta), nei limiti della parte

    proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro

    La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    La norma conferma inoltre che le scelte di rateizzazione devono risultare dalla dichiarazione dei redditi e che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorra a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    Rispetto alla vigente formulazione dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, quindi la possibilità di rateizzare la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che proporzionalmente corrisponde al corrispettivo conseguito in denaro, a condizione che tali diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Il comma 43 stabilisce che le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d’imposta con inizio al 1° gennaio 2026).

    Si stabilisce altresì il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove

    disposizioni.

    Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

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    Assegno di incollocabilità INAIL 2026: nuove regole sul limite di età

    Con la circolare n. 55 dell’11 dicembre 2025, l’INAIL fornisce le prime istruzioni applicative sulle importanti novità introdotte dall’articolo 9 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, in materia di assegno di incollocabilità. La principale innovazione riguarda l’adeguamento del limite massimo di età per la fruizione della prestazione, che non è più fissato in modo rigido, ma viene collegato ai requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione.

    Nuove regole sull’età per il diritto all’assegno di incollocabilità

    La modifica normativa sostituisce integralmente il precedente riferimento ai 65 anni di età, previsto dall’articolo 10 della legge n. 248/1976, introducendo un criterio dinamico: l’assegno spetta agli invalidi del lavoro fino al limite di età previsto per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria, come adeguato periodicamente all’età pensionabile

    In questo modo, il legislatore ha inteso garantire una maggiore coerenza tra la tutela assicurativa e l’evoluzione del sistema previdenziale, evitando che l’innalzamento dell’età pensionabile produca effetti penalizzanti sui lavoratori invalidi.

    Nelle more della conversione in legge del decreto, l’INAIL chiarisce che dal 1° gennaio 2026 l’assegno di incollocabilità potrà essere mantenuto fino al compimento del 67° anno di età, in linea con l’attuale requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Eventuali futuri incrementi dell’età pensionabile comporteranno automaticamente un corrispondente innalzamento del limite di età per l’erogazione dell’assegno

    Sul piano operativo, la circolare individua tre diverse categorie di assicurati interessati dalle nuove disposizioni.

    1.  In primo luogo, i titolari di rendita con assegno già in pagamento che compiono 65 anni dal 1° gennaio 2026: per questi soggetti, l’INAIL procederà d’ufficio al mantenimento dell’erogazione, senza necessità di una nuova istanza.
    2. Una seconda categoria riguarda i titolari di rendita che abbiano compiuto 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e abbiano perso il diritto all’assegno in base alla normativa previgente. In tali casi, le sedi INAIL provvederanno a informare gli interessati affinché presentino tempestivamente domanda: la prestazione decorrerà dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.
    3. Infine, la circolare disciplina la posizione dei titolari di rendita che, pur avendone i requisiti, non hanno mai richiesto l’assegno di incollocabilità. Anche per questi soggetti resta possibile presentare domanda fino al raggiungimento dell’età pensionabile, con decorrenza dal mese successivo.

    Assegno di incollocabilità INAIL : a chi spetta

    La circolare riepiloga i requisiti sostanziali per il diritto alla prestazione, che restano invariati sotto il profilo sanitario e contributivo:

    •  riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% per eventi fino al 31 dicembre 2006, oppure
    •  menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20% per eventi successivi, nonché l’impossibilità di beneficiare dell’assunzione obbligatoria.

    La novità riguarda esclusivamente il requisito anagrafico, ora adeguato ai limiti pensionistici.

    Su altri aspetti leggi anche Assegno incollocabilità 2025 importo e modalità di richiesta 

    L’estensione fino a 67 anni opera per il periodo successivo al compimento dei 65 anni e consente la continuità dell’erogazione dell’assegno fino alla maturazione dei requisiti per il collocamento in quiescenza. In tal modo, viene rafforzata la tutela economica dei soggetti più fragili, in coerenza con i principi costituzionali di cui all’articolo 38 della Costituzione 

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    PEC Amministratori di società: chiarimenti da Unioncamere

    Il Decreto legge n 159/2025 con l'art 13 rubricato  Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riprende la norma discussa sulla PEC degli amministratori di società.

    Unioncamere con una nota del 7 novembre chiarisce il perdimetro della novità e specifica chi riguarda questo nuovo obbligo.

    PEC Amministratori di società: norma ripresa nel Dl sicurezza lavoro

    Tra le norme del DL n 159/2025 già noto come Decreto sicurezza lavoro, in vigore dal 31 ottobre scorso, spuntano i commi 3 e 4 dell'articolo 13, che vorrebbero correggere il tiro per la norma sulla pec (posta elettronica certificata) degli amministratori introdotta con la legge di bilancio 2025 

    Al comma 3 tale articolo precisa, infatti, che «il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa». 

    Di fatto quindi si rende norma l'indicazione che il MIMIT aveva fornito con la nota del 13 marzo a fronte di una prassi delle Camere di commercio quasi univocamente orientata, a consentire l’utilizzazione della pec della società per adempiere – senza ulteriori oneri di acquisto e mantenimento al nuovo adempimento introdotto dalla legge di Bilancio 20205. 

    In proposito leggi anche: PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre             

    L'adempimento molto contestato forse non era necessario, mentre il legislatore introduce ora specificazioni a meno che la conversione in legge di questo decreto non ne modifichi ulteriormente la portata.

    Il decreto dovrà essere convertito entro il 30 dicembre pertanto ci sarebbe spazio per eventuali cambiamenti, ma nel frattempo Unioncamere con una nota del 7 novembre chiarisce quanto segue:

    L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025 (…) Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale
    / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, 
    che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora – oltre che su società e imprese individuali – solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
    Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.

    Viene inoltre chiarito che la norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.
    Attenzione, non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri,. Presidente Comitato direttivo ecc.)

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    Valore di permuta di immobili ai fini IVA: novità dal 2026

    Il Disegno di legge di bilancio per il 2026 introduce una modifica dell’art. 13, comma 2, lett. d), del DPR 633/1972, che riguarda la determinazione della base imponibile IVA nelle:

    • operazioni permutative, cioè quelle in cui beni o servizi vengono ceduti in cambio di altri beni o servizi;
    • dazioni in pagamento, cioè quando un bene o servizio viene ceduto per estinguere un debito in denaro.

    La base imponibile non sarà più calcolata sul valore normale dei beni o servizi scambiati, ma sull’ammontare complessivo dei costi sostenuti per quei beni o servizi.

    Vediamo il dettaglio.

    Valore di permuta di immobili ai fini IVA: novità dal 2026

    L’articolo 35 in bozza della Finanziaria 2026, modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.

    Tale modifica mira a adeguare all’ordinamento unionale la normativa nazionale.

    In particolare, il legislatore vorrebbe allineare la normativa italiana all’interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE della direttiva 2006/112/Ce in materia di IVA.
    La modifica si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Rimane valido il vecchio criterio per le operazioni anteriori a quella data.

    Attualmente, l’art. 13, comma 2, lett. d), del DPR 633/72 prevede che: Per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni o dei servizi scambiati. 

    L'art. 14, comma 1 prevede che per valore normale si intende:

    • è il prezzo che il cessionario o committente sarebbe disposto a pagare in condizioni di libera concorrenza.
    • deve essere calcolato al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo dell’operazione.
    • rappresenta un valore oggettivo, teoricamente di mercato.

    La Corte di Giustizia UE ha stabilito che il valore normale può essere usato solo in casi eccezionali, ad esempio:

    1. se tra le parti vi è vincolo personale, familiare o societario (art. 80 direttiva 2006/112/Ce).
    2. non può essere il criterio standard per tutte le permute.

    Con la modifica introdotta dalla legge di bilancio, l’art. 13, comma 2, lett. d), disporrà che “Per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o servizi oggetto dell’operazione, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ad essi.”

    È un criterio soggettivo, basato su quanto effettivamente speso o sostenuto dal soggetto IVA per:

    • acquistare o produrre il bene da cedere;
    • erogare il servizio da prestare;
    • includendo anche spese accessorie direttamente connesse.

    Vediamo se la norma verrà confermata.

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    Autotrasporto: regole 2025 su franchigia tempi di carico e scarico

    Con la circolare n. 13485 del 4 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti operativi sulla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci introdotta dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 286/2005, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 73/2025. L’intervento, su richiesta degli operatori, mira a ricondurre a uniformità le prassi applicative lungo la filiera logistica, riducendo criticità interpretative e contenziosi tra committenti, caricatori e vettori.

    L’atto ha natura chiarificatoria e non regolamentare: definisce CIOè  un orientamento applicativo per favorire continuità ed efficienza del servizio di autotrasporto. 

    Il tema centrale è la corretta gestione dei tempi di attesa e di esecuzione delle operazioni di carico e scarico, con  un sistema di franchigie e indennizzi predeterminati per prevenire inefficienze e oneri non riconosciuti.

    La norma su franchigie e indennizzi

    La disciplina chiarisce in modo stringente i tempi di attesa e gli indennizzi dovuti al vettore. È fissata una franchigia tassativa per l’attesa prima dell’inizio delle operazioni e sono determinati importi uniformi a compensazione dei ritardi. 

    La franchigia non comprende i tempi materiali di carico o scarico e, per questi, non sono previsti ulteriori periodi franchi: ogni superamento dei tempi contrattuali dà luogo all’indennizzo per ogni ora o frazione.

    Voce Durata / Importo Nota applicativa
    Franchigia attesa prima di carico/scarico 90 minuti Periodo tassativo; non include i tempi materiali di carico/scarico
    Indennizzo oltre franchigia di attesa € 100 per ogni ora o frazione Dovuto al vettore per il superamento dei 90 minuti
    Indennizzo per superamento tempi contrattuali di carico/scarico € 100 per ogni ora o frazione Nessuna ulteriore franchigia; applicabile anche per ritardi < 60 minuti

    L’indennizzo non è dovuto quando il ritardo è imputabile al vettore. 

    Viene ribadito il favor per il contratto di trasporto scritto, che deve indicare con precisione luogo, orari e modalità delle operazioni. 

    ATTENZIONE A differenza del previgente assetto, non è richiamata la possibilità di deroga pattizia: i limiti temporali e gli importi hanno carattere uniforme e non sono rinunciabili mediante accordi difformi.

    Istruzioni operative

    Per prevenire contestazioni e assicurare linearità operativa, le parti devono definire in via preventiva e documentata: luogo esatto delle operazioni, modalità di accesso dei veicoli, orari di svolgimento, tempi tecnici di esecuzione e sistemi di attestazione. È raccomandabile standardizzare le procedure di timbratura e di rilevazione digitale degli eventi (arrivo, inizio e fine attività), così da disporre di evidenze oggettive in caso di ritardi o interruzioni.

    Il vettore può provare l’orario di arrivo tramite strumenti digitali di tracciamento; è quindi essenziale individuare con precisione i punti di carico/scarico e le modalità di accesso. Committente e caricatore sono obbligati in solido al pagamento dell’indennizzo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’effettivo responsabile. È opportuno, inoltre, che i contratti specifichino chiaramente chi sono gli effettivi responsabili delle operazioni e cosa si intende per cause di forza maggiore, considerando anche i profili di sicurezza della circolazione e sicurezza sociale richiamati dalla normativa.